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Document 32026R2130

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/2130 della Commissione, del 18 settembre 2026, relativo al rinnovo dell'autorizzazione di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta con Bacillus subtilis LMG S-15136 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie di pollame, suinetti lattanti e svezzati, suini da ingrasso, scrofe in lattazione, scrofe in gestazione e tutte le specie suine minori diverse dagli animali da riproduzione, e all'estensione dell'autorizzazione di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta con Bacillus subtilis LMG S-15136 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie suine (titolare dell'autorizzazione: Puratos NV) e che abroga i regolamenti di esecuzione (UE) 2017/211, (UE) 2020/1377, (UE) 2021/1413 e (UE) 2026/356

C/2026/6493

GU L, 2026/2130, 21.9.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/2130/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force., Date of effect: 11/10/2026

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/2130/oj

European flag

Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie L


2026/2130

21.9.2026

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/2130 DELLA COMMISSIONE

del 18 settembre 2026

relativo al rinnovo dell'autorizzazione di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta con Bacillus subtilis LMG S-15136 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie di pollame, suinetti lattanti e svezzati, suini da ingrasso, scrofe in lattazione, scrofe in gestazione e tutte le specie suine minori diverse dagli animali da riproduzione, e all'estensione dell'autorizzazione di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta con Bacillus subtilis LMG S-15136 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie suine (titolare dell'autorizzazione: Puratos NV) e che abroga i regolamenti di esecuzione (UE) 2017/211, (UE) 2020/1377, (UE) 2021/1413 e (UE) 2026/356

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio e il rinnovo di tale autorizzazione.

(2)

Un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta con Bacillus subtilis LMG S-15136 è stato autorizzato per un periodo di 10 anni dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/211 della Commissione (2) come additivo in mangimi per volatili, suinetti slattati e suini da ingrasso, dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1377 della Commissione (3) come additivo per mangimi destinati a suinetti lattanti e a tutte le specie suine minori diverse dagli animali da riproduzione, dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/1413 della Commissione (4) come additivo per mangimi destinati a scrofe in lattazione e dal regolamento di esecuzione (UE) 2026/356 della Commissione (5) come additivo per mangimi destinati alle scrofe in gestazione.

(3)

In conformità all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di rinnovo dell'autorizzazione del preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta con Bacillus subtilis LMG S-15136 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie di pollame, suinetti lattanti e svezzati, suini da ingrasso, scrofe in lattazione, scrofe in gestazione e tutte le specie suine minori diverse dagli animali da riproduzione, con la richiesta che tale additivo sia classificato nella categoria "additivi zootecnici" e nel gruppo funzionale "promotori della digestione". In conformità all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 tale domanda riguardava anche l'estensione a tutte le specie suine dell'autorizzazione di un nuovo uso dello stesso preparato come additivo per mangimi, e conteneva la richiesta di classificare tale additivo nella categoria "additivi zootecnici" e nel gruppo funzionale "promotori della digestione". La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all'articolo 14, paragrafo 2, e all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(4)

Nel parere del 27 gennaio 2026 (6) l'Autorità europea per la sicurezza alimentare ("Autorità") ha concluso che, alle attuali condizioni d'uso autorizzate e considerando che la fabbricazione e la composizione dell'additivo non hanno subito modifiche, il preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta con Bacillus subtilis LMG S-15136 continua a essere sicuro per le specie bersaglio, per i consumatori e per l'ambiente. L'Autorità ha altresì concluso, per quanto riguarda l'estensione dell'uso a tutte le specie suine, che l'additivo è sicuro per le specie bersaglio, per i consumatori e per l'ambiente. Essa ha inoltre concluso che le due formulazioni del preparato sono considerate irritanti per la pelle e per gli occhi e sensibilizzanti delle vie respiratorie. Qualsiasi esposizione è considerata rischiosa. L'Autorità ha indicato che la domanda di rinnovo dell'autorizzazione non comprende una proposta di modifica o di integrazione delle condizioni dell'autorizzazione originale che inciderebbe sull'efficacia dell'additivo. Essa ha pertanto concluso che nel contesto del rinnovo dell'autorizzazione non è necessario valutare l'efficacia dell'additivo. Essa ha inoltre ritenuto che le conclusioni raggiunte nell'autorizzazione originale possano essere estese ad altre specie e ha pertanto concluso che l'additivo, in entrambe le forme, può essere efficace in tutte le specie/categorie suine al livello minimo d'uso di 10 UI di endo-1,4-beta-xilanasi/kg di mangime completo. L'Autorità non ha ritenuto necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato.

(5)

Il laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003 ha ritenuto valide e applicabili all'attuale domanda le conclusioni e le raccomandazioni formulate in una valutazione precedente relativa a un'altra domanda di autorizzazione dello stesso additivo e verificate dall'Autorità nel parere del 13 luglio 2016 (7). In conformità all'articolo 5, paragrafo 4, lettere a) e c), del regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione (8), non è pertanto richiesta una relazione di valutazione del laboratorio di riferimento.

(6)

Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che il preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta con Bacillus subtilis LMG S-15136 soddisfi le condizioni stabilite all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno rinnovare l'autorizzazione di tale additivo per tutte le specie di pollame, suinetti lattanti e svezzati, suini da ingrasso, scrofe in lattazione, scrofe in gestazione e tutte le specie suine minori diverse dagli animali da riproduzione. È inoltre opportuno autorizzare l'estensione dell'uso di tale preparato per tutte le specie suine. La Commissione ritiene inoltre che debbano essere adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti nocivi sulla salute degli utilizzatori dell'additivo. Tali misure di protezione dovrebbero lasciare impregiudicate altre prescrizioni in materia di sicurezza dei lavoratori a norma del diritto dell'Unione.

(7)

A seguito del rinnovo dell'autorizzazione del preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta con Bacillus subtilis LMG S-15136 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie di pollame, suinetti lattanti e svezzati, suini da ingrasso, scrofe in lattazione, scrofe in gestazione e tutte le specie suine minori diverse dagli animali da riproduzione, è opportuno abrogare i regolamenti di esecuzione (UE) 2017/211, (UE) 2020/1377, (UE) 2021/1413 e (UE) 2026/356.

(8)

Dato che non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l'applicazione immediata delle modifiche delle condizioni di autorizzazione del preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta con Bacillus subtilis LMG S-15136 per tutte le specie di pollame, suinetti lattanti e svezzati, suini da ingrasso, scrofe in lattazione, scrofe in gestazione e tutte le specie suine minori diverse dagli animali da riproduzione, è opportuno prevedere un periodo transitorio per consentire alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dal rinnovo dell'autorizzazione.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Rinnovo dell'autorizzazione

L'autorizzazione del preparato specificato nell'allegato, appartenente alla categoria "additivi zootecnici" e al gruppo funzionale "promotori della digestione", destinato a tutte le specie di pollame, suinetti lattanti e svezzati, suini da ingrasso, scrofe in lattazione, scrofe in gestazione e tutte le specie suine minori diverse dagli animali da riproduzione, è rinnovata alle condizioni indicate in tale allegato.

Articolo 2

Autorizzazione

Il preparato specificato nell'allegato, appartenente alla categoria "additivi zootecnici" e al gruppo funzionale "promotori della digestione", è autorizzato come additivo nell'alimentazione animale per tutte le specie suine alle condizioni indicate in tale allegato.

Articolo 3

Abrogazione

I regolamenti di esecuzione (UE) 2017/211, (UE) 2020/1377, (UE) 2021/1413 e (UE) 2026/356 sono abrogati.

Articolo 4

Misure transitorie

1.   L'additivo per mangimi endo-1,4-beta-xilanasi prodotta con Bacillus subtilis LMG S-15136, quale autorizzato dai regolamenti di esecuzione (UE) 2017/211, (UE) 2020/1377, (UE) 2021/1413 e (UE) 2026/356, e le premiscele contenenti tale additivo, destinati a tutte le specie di pollame, suinetti lattanti e svezzati, suini da ingrasso, scrofe in lattazione, scrofe in gestazione e tutte le specie suine minori diverse dagli animali da riproduzione, prodotti ed etichettati prima dell'11 aprile 2027 in conformità alle norme applicabili prima dell'11 ottobre 2026, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti.

2.   I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti l'additivo per mangimi di cui al paragrafo 1, destinati a tutte le specie di pollame, suinetti lattanti e svezzati, suini da ingrasso, scrofe in lattazione, scrofe in gestazione e tutte le specie suine minori diverse dagli animali da riproduzione, prodotti ed etichettati prima dell'11 ottobre 2027 in conformità alle norme applicabili prima dell'11 ottobre 2026, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti.

Articolo 5

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 settembre 2026

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/211 della Commissione, del 7 febbraio 2017, relativo all'autorizzazione di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi (EC 3.2.1.8) prodotto dal Bacillus subtilis (LMG-S 15136) come additivo in mangimi per volatili, suinetti slattati e suini da ingrasso e recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1259/2004, (CE) n. 1206/2005 e (CE) n. 322/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 516/2007 (titolare dell'autorizzazione Beldem, una divisione di Puratos NV) (GU L 33 dell'8.2.2017, pag. 23, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/211/oj).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1377 della Commissione, del 1o ottobre 2020, relativo all'autorizzazione di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da Bacillus subtilis (LMG S-15136) come additivo per mangimi destinati a suinetti lattanti e a tutte le specie suine minori diverse dagli animali da riproduzione (titolare dell'autorizzazione Beldem, una divisione di Puratos NV) (GU L 319 del 2.10.2020, pag. 29, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1377/oj).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1413 della Commissione, del 27 agosto 2021, relativo all'autorizzazione dell'endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da Bacillus subtilis LMG-S 15136 come additivo per mangimi destinati a scrofe in lattazione (titolare dell'autorizzazione Beldem, divisione di Puratos NV) (GU L 304 del 30.8.2021, pag. 18, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/1413/oj).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) 2026/356 della Commissione, del 18 febbraio 2026, relativo all'autorizzazione di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta con Bacillus subtilis LMG S-15136 come additivo per mangimi destinati alle scrofe in gestazione (titolare dell'autorizzazione: Puratos NV) (GU L, 2026/356, 19.2.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/356/oj).

(6)   EFSA Journal, 2026;24:e9925, https://doi.org/10.2903/j.efsa.2026.9925.

(7)   EFSA Journal, 2016;14(9):4562, https://doi.org/10.2903/j.efsa.2016.4562.

(8)  Regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione, del 4 marzo 2005, sulle modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i compiti e le mansioni del laboratorio comunitario di riferimento concernenti le domande di autorizzazione di additivi per mangimi (GU L 59 del 5.3.2005, pag. 8, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/378/oj).


ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo

Nome del titolare dell'autorizzazione

Nome dell'additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

Unità di attività/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %

Categoria: additivi zootecnici. Gruppo funzionale: promotori della digestione

4a1606i

Puratos NV

Endo-1,4-beta-xilanasi (EC 3.2.1.8)

Composizione dell'additivo

Preparato di endo-1,4-beta-xilanasi (EC 3.2.1.8) prodotta con Bacillus subtilis LMG S-15136 con un'attività minima di: 400 UI (1)/g.

Forma solida e liquida

Caratterizzazione della sostanza attiva

Endo-1,4-beta-xilanasi (EC 3.2.1.8) prodotta con Bacillus subtilis LMG S-15136

Metodo di analisi  (2)

Per la quantificazione dell'attività dell'endo-1,4-beta-xilanasi nell'additivo per mangimi:

—

metodo colorimetrico per la misurazione degli zuccheri riduttori rilasciati attraverso l'azione dell'endo-1,4-beta-xilanasi su un substrato di xilano di betulla in presenza di acido 3,5-dinitrosalicilico (DNS).

Per la quantificazione dell'attività dell'endo-1,4-beta-xilanasi nelle premiscele e nei mangimi composti:

—

metodo colorimetrico per la misurazione del colorante idrosolubile rilasciato attraverso l'azione dell'endo-1,4-beta-xilanasi dai substrati di arabinoxilano di frumento reticolato con azzurrina.

Pollame

Specie suine

—

10 UI

—

1.

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

2.

Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie, della pelle e degli occhi.

11 ottobre 2036

(1)  L UI è definita come la quantità di enzima che libera una micromole di zuccheri riduttori (equivalenti xilosio) al minuto a partire dallo xilano di betulla a pH 4,5 e a 30 °C.

(2)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_it


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/2130/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)


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