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Dokument 32026R1865

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1865 della Commissione, del 29 luglio 2026, relativo all’autorizzazione dell’olio essenziale di timo ottenuto da Thymus vulgaris L. e/o Thymus zygis L. come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali

C/2026/5313

GU L, 2026/1865, 30.7.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1865/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Právny stav dokumentu Účinné

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1865/oj

European flag

Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie L


2026/1865

30.7.2026

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/1865 DELLA COMMISSIONE

del 29 luglio 2026

relativo all’autorizzazione dell’olio essenziale di timo ottenuto da Thymus vulgaris L. e/o Thymus zygis L. come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L’articolo 10, paragrafo 2, di detto regolamento prevede la rivalutazione degli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio (2).

(2)

La sostanza olio essenziale di timo ottenuto da Thymus vulgaris L. e/o Thymus zygis L. è stata autorizzata per un periodo illimitato conformemente alla direttiva 70/524/CEE come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali. Tale sostanza è stata successivamente iscritta nel registro degli additivi per mangimi come prodotto esistente, in conformità all’articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(3)

In conformità all’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l’articolo 7, è stata presentata una domanda di autorizzazione dell’olio essenziale di timo ottenuto da Thymus vulgaris L. e/o Thymus zygis L. come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali, con la richiesta che tale additivo sia classificato nella categoria «additivi organolettici» e nel gruppo funzionale «aromatizzanti». La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(4)

Il richiedente ha chiesto che l’additivo sia autorizzato anche per l’utilizzo nell’acqua di abbeveraggio. Il regolamento (CE) n. 1831/2003 non autorizza tuttavia l’utilizzo di «aromatizzanti» nell’acqua di abbeveraggio. Pertanto l’utilizzo di tale additivo nell’acqua di abbeveraggio non dovrebbe essere consentito.

(5)

Nel parere del 18 novembre 2025 (3) l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha concluso che l’olio essenziale di timo ottenuto da Thymus vulgaris L. e/o Thymus zygis L. è sicuro fino a determinate concentrazioni massime specificate in tale parere per ciascuna specie animale. Essa ha inoltre concluso che l’uso dell’olio essenziale di timo ottenuto da Thymus vulgaris L. e/o Thymus zygis L. nei mangimi per animali, alle condizioni d’uso proposte, è sicuro per i consumatori e per l’ambiente. L’Autorità ha concluso che l’olio essenziale di timo ottenuto da Thymus vulgaris L. e/o Thymus zygis L. dovrebbe essere considerato irritante per la pelle e gli occhi e un sensibilizzante della pelle e delle vie respiratorie. L’Autorità ha indicato che l’esposizione degli utilizzatori all’additivo per qualsiasi via è considerata rischiosa. Dato che le foglie di Thymus vulgaris L. e/o Thymus zygis L. e le loro preparazioni sono riconosciute come aromi per gli alimenti e che la loro funzione nei mangimi sarebbe essenzialmente identica a quella svolta negli alimenti, l’Autorità ha altresì concluso che non è necessaria alcuna ulteriore dimostrazione della loro efficacia. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi degli additivi per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

(6)

Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che l’olio essenziale di timo ottenuto da Thymus vulgaris L. e/o Thymus zygis L. soddisfi le condizioni stabilite dall’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l’uso di tale sostanza come specificato nell’allegato del presente regolamento. Data la presenza del timolo, una sostanza farmacologicamente attiva conformemente al regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione (4), al 35-60 % nell’olio essenziale di timo ottenuto da Thymus vulgaris L. e/o Thymus zygis L., la Commissione ritiene che sia necessario fissare un tenore massimo per questo additivo per mangimi nel mangime completo. Essa ritiene inoltre che l’olio essenziale di timo ottenuto da Thymus vulgaris L. e/o Thymus zygis L. non debba essere utilizzato in combinazione con altre fonti di timolo. La Commissione ritiene inoltre che debbano essere adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti nocivi sulla salute degli utilizzatori dell’additivo.

(7)

Dato che non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l’applicazione immediata delle modifiche delle condizioni di autorizzazione della sostanza in questione, è opportuno prevedere un periodo transitorio per consentire alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dall’autorizzazione.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Autorizzazione

La sostanza specificata nell’allegato, appartenente alla categoria «additivi organolettici» e al gruppo funzionale «aromatizzanti», è autorizzata come additivo nell’alimentazione animale alle condizioni indicate in tale allegato.

Articolo 2

Misure transitorie

1.   L’additivo per mangimi olio essenziale di timo ottenuto da Thymus vulgaris L. e/o Thymus zygis L., autorizzato a norma della direttiva 70/524/CEE, e le premiscele contenenti tale additivo, prodotti ed etichettati prima del 19 febbraio 2027 in conformità alle norme applicabili prima del 19 agosto 2026, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti.

2.   I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti l’additivo per mangimi di cui al paragrafo 1, prodotti ed etichettati prima del 19 agosto 2027 in conformità alle norme applicabili prima del 19 agosto 2026, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti, se destinati ad animali da produzione alimentare.

3.   I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti l’additivo per mangimi di cui al paragrafo 1, prodotti ed etichettati prima del 19 agosto 2028 in conformità alle norme applicabili prima del 19 agosto 2026, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti, se destinati ad animali non da produzione alimentare.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 2026

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj.

(2)  Direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell’alimentazione degli animali (GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1970/524/oj).

(3)   EFSA Journal, 23(12), e9691. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2025.9691.

(4)  Regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione, del 22 dicembre 2009, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale (GU L 15 del 20.1.2010, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/37(1)/2025-10-15).


ALLEGATO

Numero di identificazione

dell’additivo

Nome dell’additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

mg di additivo/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %

Categoria: additivi organolettici. gruppo funzionale: aromatizzanti.

2b456-eo

Olio essenziale di timo

Composizione dell’additivo

Olio essenziale ottenuto dalle parti aeree fiorite di Thymus vulgaris L. e/o Thymus zygis L.

Forma liquida

Caratterizzazione della sostanza attiva

Olio essenziale di timo:

olio essenziale, quale definito dal Consiglio d’Europa (1), ottenuto dalle parti aeree fiorite fresche di Thymus vulgaris L. e/o Thymus zygis L. mediante distillazione in corrente di vapore e successiva condensazione dei costituenti volatili e separazione dalla fase acquosa tramite decantazione.

Numero CE: 284-535-7 (2) / 285-397-0 (3)

Numero CAS: 8007-46-3 (2)/ 84929-51-1 (2)/ 85085-75-2 (3)

Numero FEMA: 3064/3065

Numeri CoE: 456/457

Specifiche

Timolo: 35-60 %

p-Cimene (1-isopropil-4-metilbenzene): 13-28 %

γ-terpinene: 4-13 %

Linalolo: 0,5-6,5 %

Canfora: massimo 0,7 %

Metodo di analisi  (4)

Per la determinazione del timolo (marcatore fitochimico) nell’additivo per mangimi:

gascromatografia con rivelatore a ionizzazione di fiamma (GC-FID) (ISO 19817).

Tacchini da ingrasso

64

1.

L’additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

3.

L’additivo non deve essere utilizzato con altre fonti di timolo.

4.

Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.

19 agosto 2036

Polli da ingrasso e specie avicole minori da ingrasso

48

Tutto il pollame allevato per la produzione di uova o per la riproduzione

48

Uccelli ornamentali

48

Tutto il pollame destinato alla produzione di uova e alla riproduzione

72

Suini da ingrasso

100

Suini da ingrasso di specie minori di Suidae

86

Suinetti (lattanti e svezzati) di tutte le specie di Suidae

86

Tutti i Suidae destinati alla riproduzione

100

Vitelli da ingrasso

6 mesi

100

Ovini e caprini

100

Bovini da ingrasso; altri ruminanti da ingrasso a eccezione degli ovini, dei caprini e dei vitelli da ingrasso di età non superiore ai 6 mesi; Camelidae da ingrasso

100

Tutti gli altri ruminanti;

tutti gli altri Camelidae

100

Equidae

100

Leporidae

76

Salmonidi e pesci pinnati minori

100

Cani

100

Gatti

38

Pesci ornamentali

100

 

 

 

Altre specie e categorie

38

 

 

(1)  «Natural sources of flavourings» — Relazione n. 2 (2007).

(2)  Qui si riferisce solo all’olio essenziale ottenuto dalle parti aeree fiorite di Thymus vulgaris L.

(3)  Qui si riferisce solo all’olio essenziale ottenuto dalle parti aeree fiorite di Thymus zygis L.

(4)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_it.


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1865/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)


Začiatok