Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32026R0971

Regolamento delegato (UE) 2026/971 della Commissione, del 4 maggio 2026, che integra la direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative all’accesso alle informazioni previste dalla regolamentazione a livello dell’Unione e abroga il regolamento delegato (UE) 2016/1437 della Commissione

C/2026/2867

GU L, 2026/971, 19.8.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2026/971/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2026/971/oj

European flag

Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie L


2026/971

19.8.2026

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2026/971 DELLA COMMISSIONE

del 4 maggio 2026

che integra la direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative all’accesso alle informazioni previste dalla regolamentazione a livello dell’Unione e abroga il regolamento delegato (UE) 2016/1437 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull’armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE (1), in particolare l’articolo 22, paragrafo 2, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) impone all’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) di istituire e gestire un punto di accesso unico europeo (European single access point – ESAP) che fornisce un accesso elettronico centralizzato a un’ampia gamma di informazioni, tra cui le informazioni previste dalla regolamentazione trasmesse mediante il meccanismo ufficialmente stabilito di cui all’articolo 21, paragrafo 1, della direttiva 2004/109/CE e designato a norma dell’articolo 21, paragrafo 2, della predetta direttiva.

(2)

Inoltre, la direttiva (UE) 2023/2864 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) ha abrogato l’articolo 21 bis della direttiva 2004/109/CE, in virtù del quale l’ESMA era tenuta a gestire un portale che fungesse da punto di accesso elettronico europeo per la conservazione e la pubblicazione delle informazioni previste dalla regolamentazione sulla base del meccanismo ufficialmente stabilito.

(3)

La direttiva (UE) 2023/2864 ha inoltre inserito l’articolo 23 bis nella direttiva 2004/109/CE per specificare che l’organismo di raccolta, quale definito all’articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2023/2859, è il meccanismo ufficialmente stabilito designato a norma dell’articolo 21, paragrafo 2, della direttiva 2004/109/CE.

(4)

Di conseguenza, l’ESAP dovrebbe ora svolgere la funzione di garantire l’accesso, a livello dell’Unione, alle informazioni previste dalla regolamentazione conservate dai meccanismi ufficialmente stabiliti.

(5)

Per garantire che il presente regolamento tenga conto delle pertinenti modifiche della direttiva 2004/109/CE e sia allineato con il regolamento (UE) 2023/2859, la direttiva (UE) 2023/2864 e i regolamenti di esecuzione (UE) 2025/1338 (4) e (UE) 2025/1339 (5) della Commissione, relativi all’accesso alle informazioni previste dalla regolamentazione a norma della direttiva 2004/109/CE, è opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2016/1437 della Commissione (6).

(6)

Tuttavia, poiché per motivi di certezza del diritto e per rendere più agevoli i riferimenti, è necessario modificare in modo sostanziale tutte le disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/1437, è opportuno abrogare tale regolamento delegato e sostituirlo con norme tecniche di regolamentazione aggiornate allineate ai requisiti relativi ai meccanismi ufficialmente stabiliti di cui al regolamento (UE) 2023/2859, alla direttiva (UE) 2023/2864 e ai regolamenti di esecuzione (UE) 2025/1338 e (UE) 2025/1339.

(7)

Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l’ESMA ha presentato alla Commissione.

(8)

L’ESMA ha condotto consultazioni pubbliche aperte sul progetto di norme tecniche di regolamentazione sul quale è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (7).

(9)

Poiché, a norma dell’articolo 23 bis della direttiva 2004/109/CE, gli Stati membri devono assicurare che le informazioni previste dalla regolamentazione siano trasmesse all’organismo di raccolta al fine di renderle accessibili tramite l’ESAP a partire dal 10 luglio 2026, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere da tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ricerca di informazioni previste dalla regolamentazione

1.   L’ESMA istituisce e gestisce il punto di accesso unico europeo («ESAP») a norma dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/2859 come punto di accesso centralizzato per la ricerca di informazioni previste dalla regolamentazione a livello dell’Unione da parte degli utenti.

2.   L’ESMA garantisce che l’ESAP metta a disposizione, per quanto riguarda le informazioni previste dalla regolamentazione messe a disposizione dai meccanismi ufficialmente stabiliti di cui alla direttiva 2004/109/CE, i criteri di ricerca di cui all’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/2859.

Articolo 2

Tecnologie della comunicazione

1.   L’ESMA garantisce la sicurezza e l’integrità delle informazioni previste dalla regolamentazione scambiate tra i meccanismi ufficialmente stabiliti e l’ESAP.

2.   I meccanismi ufficialmente stabiliti utilizzano i protocolli Internet sicuri di cui all’articolo 4, lettera d), del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1339 per mettere a disposizione le informazioni tramite l’ESAP.

3.   I meccanismi ufficialmente stabiliti mettono a disposizione le informazioni previste dalla regolamentazione tramite l’ESAP mediante trasferimento di file.

4.   Ciascun meccanismo ufficialmente stabilito garantisce che la sua connessione con l’ESAP sia accessibile agli utenti ogni mese almeno per il 97 % del tempo.

Articolo 3

Trasmissione delle informazioni all’ESAP da parte di meccanismi ufficialmente stabiliti

1.   Ciascun meccanismo ufficialmente stabilito fornisce all’ESAP le informazioni previste dalla regolamentazione di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2023/2859 entro i termini stabiliti all’articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1339.

2.   I meccanismi ufficialmente stabiliti forniscono all’ESAP i metadati di cui all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1339, compresi tutti i metadati che gli emittenti trasmettono ai meccanismi ufficialmente stabiliti a norma dell’articolo 23 bis della direttiva 2004/109/CE.

3.   Ciascun meccanismo ufficialmente stabilito mette a disposizione dell’ESAP tutte le versioni linguistiche dei documenti diffusi dagli emittenti e conservati dai meccanismi ufficialmente stabiliti conformemente all’articolo 21, paragrafo 1, della direttiva 2004/109/CE.

4.   Qualora gli emittenti rettifichino e ritrasmettano informazioni a un meccanismo ufficialmente stabilito, tale meccanismo mette a disposizione dell’ESAP il documento ripresentato e i metadati a corredo dello stesso entro i termini di cui all’articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1339.

5.   I meccanismi ufficialmente stabiliti non addebitano all’ESMA alcun costo per la fornitura delle informazioni previste dalla regolamentazione, dei metadati o, ove richiesto, del sigillo elettronico qualificato, né alcun costo sostenuto dai meccanismi ufficialmente stabiliti per connettersi all’ESAP.

Articolo 4

Identificativo univoco utilizzato dai meccanismi ufficialmente stabiliti

Ciascun meccanismo ufficialmente stabilito utilizza lo specifico identificativo della persona giuridica di cui all’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1338.

Articolo 5

Formato comune per la trasmissione dei metadati

1.   Ciascun meccanismo ufficialmente stabilito fornisce metadati all’ESAP nel formato specificato all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1339.

2.   Ciascun meccanismo ufficialmente stabilito fornisce all’ESAP metadati sulle informazioni previste dalla regolamentazione conformemente alla tabella di cui all’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1339.

Articolo 6

Elenco comune e classificazione delle informazioni previste dalla regolamentazione

L’elenco comune dei tipi di informazioni previste dalla regolamentazione corrisponde ai tipi di informazioni elencati nella tabella di cui all’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1338 e che si riferiscono alla direttiva 2004/109/CE.

Articolo 7

Abrogazione

Il regolamento delegato (UE) 2016/1437 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 8

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 10 luglio 2026.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 maggio 2026

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 390 del 31.12.2004, pag. 38, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2004/109/oj.

(2)  Regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che istituisce un punto di accesso unico europeo che fornisce un accesso centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità (GU L, 2023/2859, 20.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2859/oj).

(3)  Direttiva (UE) 2023/2864 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che modifica talune direttive per quanto concerne l’istituzione e il funzionamento del punto di accesso unico europeo (GU L, 2023/2864, 20.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2023/2864/oj).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1338 della Commissione, del 10 luglio 2025, che stabilisce norme tecniche di attuazione per l’applicazione del regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le funzionalità del punto di accesso unico europeo (GU L, 2025/1338, 11.7.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1338/oj).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1339 della Commissione, del 10 luglio 2025, che stabilisce norme tecniche di attuazione per l’applicazione del regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda determinati compiti degli organismi di raccolta (GU L, 2025/1339, 11.7.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1339/oj).

(6)  Regolamento delegato (UE) 2016/1437 della Commissione, del 19 maggio 2016, che integra la direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative all’accesso alle informazioni previste dalla regolamentazione a livello dell’Unione (GU L 234 del 31.8.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/1437/oj).

(7)  Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1095/oj).


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2026/971/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)


Top