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Document 32026D0618
Council Decision (EU) 2026/618 of 16 March 2026 on the position to be adopted on behalf of the European Union within the EU-Ukraine Association Council established by the Association Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community and their Member States, of the one part, and Ukraine, of the other part, as regards the establishment of the Public Administration Reform Sub-Committee and the endorsement of the establishment of the Joint Consultative Committee between the European Committee of the Regions and the elected local and regional authorities of Ukraine
Decisione (UE) 2026/618 del Consiglio, del 16 marzo 2026, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Consiglio di associazione UE-Ucraina istituito dall’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra, per quanto riguarda l’istituzione del sottocomitato per la riforma della pubblica amministrazione e l’approvazione dell’istituzione del comitato consultivo misto tra il Comitato europeo delle regioni e le autorità locali e regionali elette dell’Ucraina
Decisione (UE) 2026/618 del Consiglio, del 16 marzo 2026, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Consiglio di associazione UE-Ucraina istituito dall’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra, per quanto riguarda l’istituzione del sottocomitato per la riforma della pubblica amministrazione e l’approvazione dell’istituzione del comitato consultivo misto tra il Comitato europeo delle regioni e le autorità locali e regionali elette dell’Ucraina
ST/6296/2026/INIT
GU L, 2026/618, 18.3.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2026/618/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
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Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
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2026/618 |
18.3.2026 |
DECISIONE (UE) 2026/618 DEL CONSIGLIO
del 16 marzo 2026
relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Consiglio di associazione UE-Ucraina istituito dall’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra, per quanto riguarda l’istituzione del sottocomitato per la riforma della pubblica amministrazione e l’approvazione dell’istituzione del comitato consultivo misto tra il Comitato europeo delle regioni e le autorità locali e regionali elette dell’Ucraina
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 217, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
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(1) |
L’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra (1) («accordo»), è entrato in vigore il 1o settembre 2017. |
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(2) |
Nel preambolo dell’accordo si afferma l’impegno delle parti a portare avanti le riforme e i processi di ravvicinamento in Ucraina, sulla base di valori comuni. |
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(3) |
A norma dell’accordo, le parti devono avviare varie forme di dialogo e cooperazione, tra cui il dialogo politico in tutti i settori di reciproco interesse, il dialogo e la cooperazione in materia di riforme interne, la cooperazione in materia di gestione delle finanze pubbliche e la cooperazione nel campo della politica regionale. |
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(4) |
A norma del loro obbligo di avviare il dialogo e la cooperazione, le parti desiderano istituire un sottocomitato per la riforma della pubblica amministrazione a norma dell’accordo e approvare l’istituzione di un comitato consultivo misto tra il Comitato europeo delle regioni e le autorità locali e regionali elette dell’Ucraina. |
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(5) |
L’accordo stabilisce che il Consiglio di associazione può decidere di istituire sottocomitati o organi speciali in settori specifici necessari per l’attuazione dell’accordo. |
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(6) |
Il Consiglio di associazione deve decidere di istituire il sottocomitato per la riforma della pubblica amministrazione e deve approvare l’istituzione del comitato consultivo misto tra il Comitato europeo delle regioni e le autorità locali e regionali elette dell’Ucraina, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di Consiglio di associazione UE-Ucraina è di sostenere l’istituzione del sottocomitato per la riforma della pubblica amministrazione e l’approvazione dell’istituzione del comitato consultivo misto tra il Comitato europeo delle regioni e le autorità locali e regionali elette dell’Ucraina e si basa sul progetto di decisione del Consiglio di associazione accluso alla presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 2026
Per il Consiglio
Il presidente
K. KALLAS
(1) GU L 161 del 29.5.2014, pag. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2014/295/oj.
PROGETTO
DECISIONE N. …/2026 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-UCRAINA
del …
in merito all’istituzione del sottocomitato per la riforma della pubblica amministrazione a norma dell’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra, e all’approvazione dell’istituzione del comitato consultivo misto tra il Comitato europeo delle regioni e le autorità locali e regionali elette dell’Ucraina
IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-UCRAINA,
visto l’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra («accordo»), in particolare l’articolo 463, in combinato disposto con l’articolo 466,
RICONOSCENDO che la riforma della pubblica amministrazione è fondamentale per la convergenza dell’Ucraina con l’UE e che il dialogo e la cooperazione tra le autorità locali dell’UE e dell’Ucraina contribuiscono pienamente allo sviluppo delle loro relazioni,
RICORDANDO le conclusioni del Consiglio sull’allargamento del 17 dicembre 2024, in cui il Consiglio ha constatato che i progressi nei settori dello Stato di diritto e della riforma della giustizia e della pubblica amministrazione rimangono essenziali per rafforzare la resilienza dell’Ucraina,
RICORDANDO che l’Ucraina ha completato il processo di screening, anche per quanto riguarda la riforma della pubblica amministrazione, il 30 settembre 2025,
RICONOSCENDO che l’istituzione di un sottocomitato annuale per la riforma della pubblica amministrazione rappresenta un importante passo avanti verso il rafforzamento delle relazioni tra l’UE e l’Ucraina e il consolidamento del loro dialogo politico in tale settore cruciale e che l’approvazione dell’istituzione del comitato consultivo misto tra il Comitato europeo delle regioni e le autorità locali e regionali elette dell’Ucraina («comitato consultivo misto») consoliderebbe il dialogo diretto tra loro,
RILEVANDO che il sottocomitato per la riforma della pubblica amministrazione fungerà da piattaforma per il dialogo politico strategico e agevolerà le discussioni e il coordinamento su riforme cruciali nel settore della pubblica amministrazione e che svolgerà un ruolo fondamentale nel monitoraggio dell’attuazione della tabella di marcia della riforma della pubblica amministrazione e nel fornire orientamenti per conseguire l’allineamento alle norme e alle migliori pratiche dell’UE; e che il comitato consultivo misto fungerebbe da piattaforma per la condivisione delle migliori pratiche dell’UE concernenti la governance locale e regionale e le questioni legate all’attuazione dell’accordo di associazione a livello territoriale, fornendo dunque una forma coerente e stabile di cooperazione con le autorità locali e regionali dell’Ucraina e consentendo loro di svolgere un ruolo attivo codirigendo il comitato consultivo misto, elaborandone congiuntamente il programma e formulando raccomandazioni,
considerando quanto segue:
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(1) |
A norma dell’articolo 463 dell’accordo, il Consiglio di associazione ha il potere di prendere decisioni per conseguire gli obiettivi dell’accordo. |
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(2) |
A norma dell’articolo 466, paragrafo 2, dell’accordo, il Consiglio di associazione può decidere di istituire comitati od organi speciali in settori specifici ai fini dell’attuazione dell’accordo, e deve determinandone la composizione, i compiti e il funzionamento. |
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(3) |
Allo scopo di consentire discussioni a livello di esperti in settori chiave nell’ambito di applicazione dell’accordo, è opportuno istituire il sottocomitato per la riforma della pubblica amministrazione e il comitato consultivo misto, |
DECIDE:
Articolo 1
Sottocomitato per la riforma della pubblica amministrazione
1. È istituito un sottocomitato per la riforma della pubblica amministrazione.
2. Il regolamento interno del sottocomitato per la riforma della pubblica amministrazione è disciplinato e applicato mutatis mutandis a norma dell’articolo 16 del regolamento interno del comitato di associazione di cui all’allegato II della decisione n. 1/2014 del Consiglio di associazione UE-Ucraina, del 15 dicembre 2014.
3. L’ambito di applicazione del sottocomitato per la riforma della pubblica amministrazione può, previo accordo tra le parti, essere modificato.
Articolo 2
Comitato consultivo misto
1. È approvata l’istituzione del comitato consultivo, composto da un numero uguale di rappresentanti del Comitato delle regioni, da una parte, e da rappresentanti eletti delle autorità locali e regionali dell’Ucraina, dall’altra.
2. Il comitato consultivo misto svolge, di propria iniziativa, attività al fine di promuovere il dialogo e favorire la cooperazione tra le autorità locali e regionali.
3. Il comitato consultivo misto adotta il proprio regolamento interno.
4. Il comitato consultivo misto può formulare raccomandazioni per il Consiglio di associazione.
5. Le spese legate alle riunioni del comitato consultivo misto, comprese quelle connesse alle disposizioni organizzative e alla partecipazione dei relativi delegati e personale di supporto, nonché le spese di viaggio e di soggiorno, sono a carico del Comitato europeo delle regioni e del governo dell’Ucraina.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a …, …
Per il Consiglio di associazione
Il presidente
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2026/618/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)