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Document E2025G0005
Decision of the Standing Committee of the EFTA States No. 5/2025/SC of 23 October 2025 on the resetting of the systemic risk buffer pursuant to Article 133 and the Norwegian notification of the setting of an O-SII buffer pursuant to Article 131 of Directive 2013/36/EU of the European Parliament and of the Council on access to the activity of credit institutions and the prudential supervision of credit institutions, as incorporated into the EEA Agreement by Joint Committee Decision No 79/2019 and later amendments [2026/555]
DECISIONE DEL COMITATO PERMANENTE DEGLI STATI EFTA N. 5/2025/SC, del 23 ottobre 2025, relativa alla modifica della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico a norma dell’articolo 133 della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi, integrata nell’accordo SEE con decisione del Comitato misto n. 79/2019 e successive modifiche, e alla notifica da parte della Norvegia della fissazione di una riserva per gli O-SII a norma dell’articolo 131 della medesima direttiva [2026/555]
DECISIONE DEL COMITATO PERMANENTE DEGLI STATI EFTA N. 5/2025/SC, del 23 ottobre 2025, relativa alla modifica della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico a norma dell’articolo 133 della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi, integrata nell’accordo SEE con decisione del Comitato misto n. 79/2019 e successive modifiche, e alla notifica da parte della Norvegia della fissazione di una riserva per gli O-SII a norma dell’articolo 131 della medesima direttiva [2026/555]
GU L, 2026/555, 12.3.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2026/555/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
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Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
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2026/555 |
12.3.2026 |
DECISIONE DEL COMITATO PERMANENTE DEGLI STATI EFTA N. 5/2025/SC
del 23 ottobre 2025
relativa alla modifica della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico a norma dell’articolo 133 della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi, integrata nell’accordo SEE con decisione del Comitato misto n. 79/2019 e successive modifiche, e alla notifica da parte della Norvegia della fissazione di una riserva per gli O-SII a norma dell’articolo 131 della medesima direttiva [2026/555]
IL COMITATO PERMANENTE DEGLI STATI EFTA,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’allegato IX, punto 14,
visto il parere del Comitato europeo per il rischio sistemico (1),
considerando quanto segue:
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(1) |
L’articolo 131, paragrafo 6, lettera b), della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) (CRD) impone alle autorità competenti o designate di riesaminare almeno una volta l’anno i coefficienti della riserva per gli altri enti a rilevanza sistemica (O-SII) di cui richiedono la detenzione. A norma del paragrafo 12, secondo comma, del medesimo articolo, le autorità competenti o designate sono tenute altresì a riesaminare una volta l’anno l’individuazione degli O-SII ai quali è imposto tale coefficiente. A norma dell’articolo 131, paragrafo 7, della medesima direttiva, quale integrata nell’accordo SEE, prima della fissazione o della modifica di una riserva per gli O-SII le autorità competenti o designate sono tenute a informare il Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS), il quale trasmette senza indugio le notifiche al comitato permanente degli Stati EFTA, all’Autorità bancaria europea e alle autorità competenti e designate delle parti contraenti del SEE interessate. |
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(2) |
A norma dell’articolo 131, paragrafo 15, CRD, in combinato disposto con il paragrafo 5 bis, terzo comma, del medesimo articolo, gli Stati EFTA-SEE devono sottoporre all’autorizzazione del comitato permanente degli Stati EFTA le misure macroprudenziali che danno luogo a un coefficiente combinato di riserva di capitale a fronte del rischio sistemico (SyRB) e riserva per gli O-SII superiore al 5 % del pertinente importo dell’esposizione al rischio del dato ente creditizio e del dato insieme o sottoinsieme di esposizioni. A norma dei citati articoli della CRD, entro sei settimane dal ricevimento della notifica di cui all’articolo 131, paragrafo 7, CRD il CERS è tenuto a fornire al comitato permanente degli Stati EFTA un parere relativo all’adeguatezza del coefficiente combinato di SyRB e riserva per gli O-SII. |
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(3) |
Si fa riferimento alla precedente raccomandazione del comitato permanente degli Stati EFTA n. 1/2020/SC e alle decisioni nn. 2/2022/SC, 3/2023/SC e 6/2024/SC relative alle notifiche da parte del ministero norvegese delle Finanze a norma dell’articolo 133, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE. |
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(4) |
Il 15 agosto 2025 il ministero delle Finanze norvegese ha informato ufficialmente il CERS dell’intenzione di riesaminare i coefficienti della riserva per gli altri enti a rilevanza sistemica (O-SII) conformemente all’articolo 131 della direttiva 2013/36/UE. L’Autorità propone di continuare a imporre a quattro enti di detenere una riserva per gli O-SII e di estendere l’applicazione di una riserva per gli O-SII fissata all’1 % di un ente creditizio supplementare, Sparebanken Norge, a seguito della fusione di due enti creditizi. Il 18 agosto 2025 il segretariato del CERS ha inoltrato la notifica al comitato permanente degli Stati EFTA, a norma dell’articolo 131, paragrafo 5 bis, CRD. |
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(5) |
Il ministero delle Finanze norvegese ha applicato i criteri seguenti per individuare come O-SII gli enti creditizi: i) attività totali in percentuale del prodotto interno lordo (PIL) della Norvegia e ii) prestiti al settore privato non finanziario in percentuale del totale dei prestiti al settore privato non finanziario in Norvegia. I criteri applicati sono elencati come indicatori facoltativi nell’allegato 2 degli orientamenti dell’Autorità bancaria europea sui criteri per determinare le condizioni di applicazione dell’articolo 131, paragrafo 3, CRD per quanto riguarda la valutazione di altri enti a rilevanza sistemica (O-SII) (3). Nell’applicare il proprio giudizio di vigilanza, il ministero delle Finanze norvegese ha anche preso in considerazione, oltre ai due criteri di cui sopra, gli indicatori obbligatori degli orientamenti dell’ABE. I valori dell’indicatore per Sparebanken Norge sono stati calcolati come valori dell’indicatore combinati per gli enti creditizi fusi. |
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(6) |
Le misure notificate si applicheranno a cinque enti creditizi nazionali, uno dei quali è una controllata la cui controllante è stabilita in un altro paese dello spazio economico europeo. Quattro degli enti creditizi saranno soggetti a una riserva per gli O-SII dell’1 % (Sparebanken Norge, Kommunalbanken AS, Nordea Eiendomskreditt AS e Sparebank 1 Sør-Norge AS) e uno sarà soggetto a una riserva del 2 % (DNB Bank ASA). |
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(7) |
Poiché la SyRB del 4,5 % e le proposte riserve per gli O-SII daranno luogo a coefficienti combinati superiori al 5 %, il 3 agosto 2023 il CERS ha fornito al comitato permanente degli Stati EFTA un parere sulla misura proposta, ossia se si ritiene adeguato il livello del coefficiente combinato di SyRB e riserva per gli O-SII. |
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(8) |
Nel parere del 22 settembre 2025 e nella relativa nota di valutazione il CERS esamina i rischi che la misura proposta intende affrontare, constatando che i rischi che inducono a modificare le riserve per gli O-SII discendono dall’importanza che gli O-SII rivestono nell’economia norvegese. |
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(9) |
Il CERS continua a ritenere che il livello delle riserve per gli O-SII in combinazione con la SyRB sia efficace e proporzionato per affrontare i rischi individuati. Al riguardo il CERS tiene conto del fatto che le riserve per gli O-SII devono essere considerate in combinazione con la SyRB esistente cui sono già soggetti gli enti creditizi. Il CERS osserva in particolare che nelle circostanze attuali i coefficienti cumulativi e di SyRB non comportano effetti negativi sproporzionati sulla stabilità finanziaria in Norvegia né risultano rappresentare o erigere un ostacolo al corretto funzionamento del mercato interno. |
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(10) |
Il comitato permanente degli Stati EFTA ha inoltre osservato che il CERS nella relativa nota di valutazione indica che la squadra di valutazione ritiene che il ministero norvegese delle Finanze potrebbe prendere in considerazione un livello di granularità più elevato relativamente alla metodologia di calibrazione degli O-SII nell’applicazione degli orientamenti dell’ABE sui criteri per quanto riguarda la valutazione degli O-SII. Le autorità norvegesi sono inoltre esortate a monitore l’incidenza delle modifiche normative sull’efficacia delle misure relative alla SyRB e alle riserve per gli O-SII. |
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(11) |
Esaminata la notifica del ministero delle Finanze norvegese del 15 agosto 2025 e, considerato il parere del CERS e la nota di valutazione, il comitato permanente degli Stati EFTA ritiene che la combinazione del coefficiente della riserva di capitale per gli O-SII notificato per gli enti creditizi interessati e la SyRB in vigore per le esposizioni e gli enti creditizi interessati non comporti, per il sistema finanziario di altre parti contraenti del SEE o del SEE nel suo complesso, ovvero per parti di tale sistema finanziario, effetti negativi sproporzionati tali da rappresentare o erigere un ostacolo al corretto funzionamento del mercato interno, |
DECIDE:
Articolo 1
Coefficienti di SyRB e riserva per gli O-SII
Il ministero delle Finanze norvegese è autorizzato ad applicare, per un periodo massimo di un anno a decorrere dal 23 ottobre 2025 , i coefficienti della riserva per gli O-SII che danno luogo a un coefficiente combinato di SyRB e riserva per gli O-SII superiore al 5 % del pertinente importo dell’esposizione al rischio degli enti creditizi seguenti, purché sussistano le condizioni per l’applicazione di tali coefficienti della SyRB e della riserva per gli O-SII:
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Ente creditizio |
Coefficiente combinato di SyRB e riserva per gli O-SII |
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DNB Bank ASA |
6,5 % |
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Kommunalbanken AS |
5,5 % |
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Nordea Eiendomskreditt AS |
5,5 % |
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Sparebanken Norge |
5,5 % |
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Sparebank 1 SR-Bank ASA |
5,5 % |
Articolo 2
Destinatario
Il ministero delle Finanze norvegese, Finansdepartementet, Akersgata 40, 0180 Oslo (Norvegia) è destinatario della presente decisione.
Articolo 3
Pubblicazione
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 4
Entrata in vigore e applicazione
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 2025
Per il comitato permanente
Il presidente
Stefán Haukur JÓHANNESSON
Il segretario generale
Kurt JÄGER
(1) Parere del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 22 settembre 2025, relativo alla vigente riserva di capitale a fronte del rischio sistemico a norma dell’articolo 133 della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e alla notifica da parte della Norvegia della fissazione o della modifica di una riserva per gli O-SII a norma dell’articolo 131 della medesima direttiva (ESRB/2025/8).
(2) Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 , sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/36/oj).
(3) ABE/GL/2014/10.
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2026/555/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)