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Document 32026R0501
Commission Implementing Regulation (EU) 2026/501 of 5 March 2026 amending Implementing Regulation (EU) 2020/2002 as regards Union notification of listed diseases, regions in the Member States for the purposes of notification and reporting and applications for the recognition of disease-free status
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/501 della Commissione, del 5 marzo 2026, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2002 per quanto riguarda la notifica nell’Unione delle malattie elencate, le regioni degli Stati membri ai fini della notifica e della comunicazione e le domande di riconoscimento dello status di indenne da malattia
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/501 della Commissione, del 5 marzo 2026, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2002 per quanto riguarda la notifica nell’Unione delle malattie elencate, le regioni degli Stati membri ai fini della notifica e della comunicazione e le domande di riconoscimento dello status di indenne da malattia
C/2026/1406
GU L, 2026/501, 6.3.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/501/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force., Date of effect: 26/03/2026
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Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
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2026/501 |
6.3.2026 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/501 DELLA COMMISSIONE
del 5 marzo 2026
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2002 per quanto riguarda la notifica nell’Unione delle malattie elencate, le regioni degli Stati membri ai fini della notifica e della comunicazione e le domande di riconoscimento dello status di indenne da malattia
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare gli articoli 23 e 40,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce le norme per le malattie degli animali che sono trasmissibili agli animali o all’uomo, comprese le norme relative alla notifica e alla comunicazione delle malattie e allo status di indenne da malattia. Il regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione (2) integra il regolamento (UE) 2016/429 e stabilisce le norme relative alla notifica e alla comunicazione delle malattie nonché allo status di indenne da malattia. Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2002 della Commissione (3) fissa norme concernenti le condizioni per l’attuazione della notifica e della comunicazione nell’Unione e le informazioni e i formati per la presentazione delle domande di riconoscimento dello status di indenne da malattia. |
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(2) |
L’infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) (infezione da BTV) e l’infezione da virus della malattia emorragica epizootica sono malattie trasmesse da vettori e presentano un’epidemiologia simile. Entrambe sono anche malattie elencate, quali definite all’articolo 4, punto 18, del regolamento (UE) 2016/429, e sono soggette alle norme di prevenzione e controllo delle malattie di cui all’articolo 9 di tale regolamento. Ambedue figurano inoltre come malattie elencate di categoria D e di categoria E nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione (4) a seguito di una recente modifica apportata dal regolamento di esecuzione (UE) 2026/169 della Commissione (5), che ha riclassificato l’infezione da BTV come malattia di categoria D+E. Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/169 si applica a decorrere dal 15 luglio 2026. |
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(3) |
A norma dell’articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2002, le due malattie sono soggette a notifica immediata nell’Unione. Tale notifica nell’Unione è tuttavia richiesta in casi diversi, in quanto i focolai di infezione da BTV sono soggetti a notifica immediata nell’Unione solo se confermati in zone indenni da BTV, mentre i focolai di infezione da virus della malattia emorragica epizootica sono sempre soggetti a notifica immediata nell’Unione. A fini di semplificazione e tenuto conto dell’epidemiologia simile delle due malattie, nonché delle norme dell’Unione per tali malattie, stabilite nel regolamento (UE) 2016/429 e nel regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882, è opportuno allineare i casi in cui l’infezione da BTV e l’infezione da virus della malattia emorragica epizootica sono soggette a notifica nell’Unione. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2002 e le corrispondenti norme di cui all’allegato I di tale regolamento di esecuzione. |
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(4) |
Considerato l’ingente numero annuo di focolai di infezione da BTV e di infezione da virus della malattia emorragica epizootica, la notifica nell’Unione delle due malattie deve fornire informazioni epidemiologiche pertinenti per orientare le azioni delle autorità competenti pur restando sostenibile e gestibile da parte di queste ultime. Saranno pertanto soggetti a notifica nell’Unione solo i focolai che sono rilevanti dal punto di vista epidemiologico. |
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(5) |
Considerato il breve termine per la notifica nell’Unione dei focolai di malattie elencate, è possibile che non tutte le informazioni da fornire conformemente all’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2002 siano disponibili al momento della notifica nell’Unione. Una volta disponibili, esse dovrebbero essere soggette a notifica nell’Unione senza indebito ritardo. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2002. |
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(6) |
L’articolo 21 del regolamento (UE) 2016/429 prevede che gli Stati membri definiscano regioni di notifica e di comunicazione ai fini della notifica e della comunicazione nell’Unione di determinate malattie elencate. Tali regioni sono elencate nell’allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2002. La Cechia, la Danimarca, la Germania, l’Ungheria, i Paesi Bassi e l’Austria hanno chiesto alla Commissione di modificare le voci relative alle loro regioni. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2002. |
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(7) |
L’articolo 70 del regolamento delegato (UE) 2020/689 stabilisce i criteri per il riconoscimento dello status di indenne da malattia di uno Stato membro o una zona sulla base di dati storici e dati relativi alla sorveglianza. L’articolo 70 del regolamento delegato (UE) 2020/689 è stato modificato dal regolamento delegato (UE) 2023/1798 della Commissione (6) al fine di prevedere per uno Stato membro la possibilità di ottenere lo status di indenne da malattia per tutte le malattie di categoria B e di categoria C sulla base di dati storici e dati relativi alla sorveglianza. A seguito di tale modifica anche le norme stabilite nel regolamento di esecuzione (UE) 2020/2002 concernenti le informazioni e i formati per le domande che gli Stati membri devono presentare al fine di ottenere lo status di indenne da malattia, che si basano su quelle stabilite nel regolamento delegato (UE) 2020/689, dovrebbero rispecchiare tale modifica. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato VI, sezione 5, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2002. |
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(8) |
Poiché le modifiche apportate al regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 dal regolamento di esecuzione (UE) 2026/169 per quanto riguarda la nuova classificazione dell’infezione da BTV come malattia di categoria D+E si applicano a decorrere dal 15 luglio 2026, anche il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere da tale data. |
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(9) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2002
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2002 è così modificato:
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1. |
l’articolo 3 è così modificato:
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2. |
gli allegati I, IV e VI sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento. |
Articolo 2
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 15 luglio 2026.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 2026
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1. ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/2021-04-21).
(2) Regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 211, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/689/oj).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2002 della Commissione, del 7 dicembre 2020, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la notifica nell’Unione e la comunicazione nell’Unione delle malattie elencate, i formati e le procedure per la presentazione e la comunicazione dei programmi di sorveglianza dell’Unione e dei programmi di eradicazione nonché per le domande di riconoscimento dello status di indenne da malattia, e il sistema informatico per il trattamento delle informazioni (GU L 412 dell’8.12.2020, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/2002/oj).
(4) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, del 3 dicembre 2018, relativo all’applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate (GU L 308, 4.12.2018, pag. 21, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1882/oj).
(5) Regolamento di esecuzione (UE) 2026/169 della Commissione, del 26 gennaio 2026, che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 per quanto riguarda la classificazione dell’infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) come malattia elencata (GU L, 2026/169, 27.1.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/169/oj).
(6) Regolamento delegato (UE) 2023/1798 della Commissione del 10 luglio 2023 recante modifica del regolamento delegato (UE) 2020/689 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti (GU L 233, 21.9.2023, pag. 24, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/1798/oj).
ALLEGATO
Gli allegati I, IV e VI del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2002 sono così modificati:
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1) |
l’allegato I è così modificato:
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2) |
l’allegato IV è così modificato:
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3) |
nell’allegato VI, la sezione 5 è sostituita dalla seguente: « SEZIONE 5 Status di indenne da malattia basato su dati storici e dati relativi alla sorveglianza
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ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/501/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)