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Document 32026R0501

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/501 della Commissione, del 5 marzo 2026, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2002 per quanto riguarda la notifica nell’Unione delle malattie elencate, le regioni degli Stati membri ai fini della notifica e della comunicazione e le domande di riconoscimento dello status di indenne da malattia

C/2026/1406

GU L, 2026/501, 6.3.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/501/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force., Date of effect: 26/03/2026

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/501/oj

European flag

Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie L


2026/501

6.3.2026

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/501 DELLA COMMISSIONE

del 5 marzo 2026

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2002 per quanto riguarda la notifica nell’Unione delle malattie elencate, le regioni degli Stati membri ai fini della notifica e della comunicazione e le domande di riconoscimento dello status di indenne da malattia

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare gli articoli 23 e 40,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce le norme per le malattie degli animali che sono trasmissibili agli animali o all’uomo, comprese le norme relative alla notifica e alla comunicazione delle malattie e allo status di indenne da malattia. Il regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione (2) integra il regolamento (UE) 2016/429 e stabilisce le norme relative alla notifica e alla comunicazione delle malattie nonché allo status di indenne da malattia. Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2002 della Commissione (3) fissa norme concernenti le condizioni per l’attuazione della notifica e della comunicazione nell’Unione e le informazioni e i formati per la presentazione delle domande di riconoscimento dello status di indenne da malattia.

(2)

L’infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) (infezione da BTV) e l’infezione da virus della malattia emorragica epizootica sono malattie trasmesse da vettori e presentano un’epidemiologia simile. Entrambe sono anche malattie elencate, quali definite all’articolo 4, punto 18, del regolamento (UE) 2016/429, e sono soggette alle norme di prevenzione e controllo delle malattie di cui all’articolo 9 di tale regolamento. Ambedue figurano inoltre come malattie elencate di categoria D e di categoria E nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione (4) a seguito di una recente modifica apportata dal regolamento di esecuzione (UE) 2026/169 della Commissione (5), che ha riclassificato l’infezione da BTV come malattia di categoria D+E. Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/169 si applica a decorrere dal 15 luglio 2026.

(3)

A norma dell’articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2002, le due malattie sono soggette a notifica immediata nell’Unione. Tale notifica nell’Unione è tuttavia richiesta in casi diversi, in quanto i focolai di infezione da BTV sono soggetti a notifica immediata nell’Unione solo se confermati in zone indenni da BTV, mentre i focolai di infezione da virus della malattia emorragica epizootica sono sempre soggetti a notifica immediata nell’Unione. A fini di semplificazione e tenuto conto dell’epidemiologia simile delle due malattie, nonché delle norme dell’Unione per tali malattie, stabilite nel regolamento (UE) 2016/429 e nel regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882, è opportuno allineare i casi in cui l’infezione da BTV e l’infezione da virus della malattia emorragica epizootica sono soggette a notifica nell’Unione. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2002 e le corrispondenti norme di cui all’allegato I di tale regolamento di esecuzione.

(4)

Considerato l’ingente numero annuo di focolai di infezione da BTV e di infezione da virus della malattia emorragica epizootica, la notifica nell’Unione delle due malattie deve fornire informazioni epidemiologiche pertinenti per orientare le azioni delle autorità competenti pur restando sostenibile e gestibile da parte di queste ultime. Saranno pertanto soggetti a notifica nell’Unione solo i focolai che sono rilevanti dal punto di vista epidemiologico.

(5)

Considerato il breve termine per la notifica nell’Unione dei focolai di malattie elencate, è possibile che non tutte le informazioni da fornire conformemente all’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2002 siano disponibili al momento della notifica nell’Unione. Una volta disponibili, esse dovrebbero essere soggette a notifica nell’Unione senza indebito ritardo. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2002.

(6)

L’articolo 21 del regolamento (UE) 2016/429 prevede che gli Stati membri definiscano regioni di notifica e di comunicazione ai fini della notifica e della comunicazione nell’Unione di determinate malattie elencate. Tali regioni sono elencate nell’allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2002. La Cechia, la Danimarca, la Germania, l’Ungheria, i Paesi Bassi e l’Austria hanno chiesto alla Commissione di modificare le voci relative alle loro regioni. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2002.

(7)

L’articolo 70 del regolamento delegato (UE) 2020/689 stabilisce i criteri per il riconoscimento dello status di indenne da malattia di uno Stato membro o una zona sulla base di dati storici e dati relativi alla sorveglianza. L’articolo 70 del regolamento delegato (UE) 2020/689 è stato modificato dal regolamento delegato (UE) 2023/1798 della Commissione (6) al fine di prevedere per uno Stato membro la possibilità di ottenere lo status di indenne da malattia per tutte le malattie di categoria B e di categoria C sulla base di dati storici e dati relativi alla sorveglianza. A seguito di tale modifica anche le norme stabilite nel regolamento di esecuzione (UE) 2020/2002 concernenti le informazioni e i formati per le domande che gli Stati membri devono presentare al fine di ottenere lo status di indenne da malattia, che si basano su quelle stabilite nel regolamento delegato (UE) 2020/689, dovrebbero rispecchiare tale modifica. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato VI, sezione 5, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2002.

(8)

Poiché le modifiche apportate al regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 dal regolamento di esecuzione (UE) 2026/169 per quanto riguarda la nuova classificazione dell’infezione da BTV come malattia di categoria D+E si applicano a decorrere dal 15 luglio 2026, anche il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere da tale data.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2002

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2002 è così modificato:

1.

l’articolo 3 è così modificato:

a)

al paragrafo 1 è aggiunta la lettera d) seguente:

«d)

nell’allegato I, punto 6, se il focolaio primario è stato confermato in una regione di notifica e di comunicazione elencata nell’allegato IV e se il focolaio è stato causato da:

i)

un nuovo sierotipo individuato per la prima volta in tale regione di notifica e di comunicazione; o

ii)

un sierotipo in circolazione negli anni precedenti ma individuato per la prima volta in tale regione di notifica e di comunicazione nel nuovo periodo di trasmissione annuale dell’anno di riferimento.»;

b)

al paragrafo 2 è aggiunta la lettera d) seguente:

«d)

nell’allegato I, punto 6, se tali focolai secondari sono stati confermati in una regione di notifica e di comunicazione elencata nell’allegato IV e se il focolaio è stato causato da un sierotipo in circolazione in precedenza ma individuato per la prima volta in tale regione di notifica e di comunicazione nel nuovo periodo di trasmissione annuale dell’anno di riferimento.»;

c)

è aggiunto il paragrafo 4 seguente:

«4.   L’autorità competente notifica eventuali aggiornamenti delle informazioni pertinenti per ciascun focolaio, come previsto nell’allegato II, non appena ne venga in possesso.»

;

2.

gli allegati I, IV e VI sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 15 luglio 2026.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 2026

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1. ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/2021-04-21).

(2)  Regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 211, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/689/oj).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2002 della Commissione, del 7 dicembre 2020, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la notifica nell’Unione e la comunicazione nell’Unione delle malattie elencate, i formati e le procedure per la presentazione e la comunicazione dei programmi di sorveglianza dell’Unione e dei programmi di eradicazione nonché per le domande di riconoscimento dello status di indenne da malattia, e il sistema informatico per il trattamento delle informazioni (GU L 412 dell’8.12.2020, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/2002/oj).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, del 3 dicembre 2018, relativo all’applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate (GU L 308, 4.12.2018, pag. 21, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1882/oj).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) 2026/169 della Commissione, del 26 gennaio 2026, che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 per quanto riguarda la classificazione dell’infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) come malattia elencata (GU L, 2026/169, 27.1.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/169/oj).

(6)  Regolamento delegato (UE) 2023/1798 della Commissione del 10 luglio 2023 recante modifica del regolamento delegato (UE) 2020/689 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti (GU L 233, 21.9.2023, pag. 24, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/1798/oj).


ALLEGATO

Gli allegati I, IV e VI del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2002 sono così modificati:

1)

l’allegato I è così modificato:

a)

al punto 1, la voce «Infezione da virus della malattia emorragica epizootica» è soppressa;

b)

al punto 4, la voce «Infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) (‘infezione da BTV’) per sierotipo» è soppressa;

c)

è aggiunto il punto 6 seguente:

«6.

Malattie elencate degli animali terrestri soggette a notifica nell’Unione conformemente all’articolo 3, paragrafo 1, lettera d), e all’articolo 3, paragrafo 2, lettera d)

Infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) (‘infezione da BTV’) per sierotipo

Infezione da virus della malattia emorragica epizootica»;

2)

l’allegato IV è così modificato:

a)

la voce relativa alla Cechia è sostituita dalla seguente:

Stato membro

Regioni di notifica e di comunicazione

«Cechia

kraj»;

b)

la voce relativa alla Danimarca è sostituita dalla seguente:

Stato membro

Regioni di notifica e di comunicazione

«Danimarca

comune»;

c)

la voce relativa alla Germania è sostituita dalla seguente:

Stato membro

Regioni di notifica e di comunicazione

«Germania

Kreis»;

d)

la voce relativa all’Ungheria è sostituita dalla seguente:

Stato membro

Regioni di notifica e di comunicazione

«Ungheria

vármegye»;

e)

la voce relativa ai Paesi Bassi è sostituita dalla seguente:

Stato membro

Regioni di notifica e di comunicazione

«Paesi Bassi

provincie»;

f)

la voce relativa all’Austria è sostituita dalla seguente:

Stato membro

Regioni di notifica e di comunicazione

«Austria

Bundesland»;

3)

nell’allegato VI, la sezione 5 è sostituita dalla seguente:

« SEZIONE 5

Status di indenne da malattia basato su dati storici e dati relativi alla sorveglianza

1)

Informazioni che l’autorità competente deve includere nelle domande di riconoscimento dello status di indenne da malattia per uno Stato membro, o per una sua zona o un suo compartimento qualora nell’ambito di applicazione territoriale della domanda rientrino più zone o compartimenti, se la malattia è stata segnalata nei 25 anni precedenti ed è stata eradicata dal territorio interessato:

a)

status di indenne da malattia per l’infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis per quanto riguarda i bovini detenuti:

i)

le informazioni di cui all’allegato VI, sezione 6, punto 1;

ii)

i criteri richiesti dall’autorità competente per la concessione, il mantenimento, la sospensione e il ripristino, il ritiro e la riacquisizione dello status di indenne da malattia per l’infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis con o senza vaccinazione a livello di stabilimento;

iii)

qualsiasi ulteriore informazione e dato necessari per dimostrare la conformità alle prescrizioni di cui all’articolo 72, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/689;

b)

status di indenne da malattia per l’infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis per quanto riguarda gli ovini e i caprini detenuti:

i)

le informazioni di cui all’allegato VI, sezione 6, punto 2;

ii)

i criteri richiesti dall’autorità competente per la concessione, il mantenimento, la sospensione e il ripristino, il ritiro e la riacquisizione dello status di indenne da malattia per l’infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis con o senza vaccinazione a livello di stabilimento;

iii)

qualsiasi ulteriore informazione e dato necessari per dimostrare la conformità alle prescrizioni di cui all’articolo 72, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/689;

c)

status di indenne da malattia per l’infezione da MTBC:

i)

le informazioni di cui all’allegato VI, sezione 6, punto 3;

ii)

i criteri richiesti dall’autorità competente per la concessione, il mantenimento, la sospensione e il ripristino, il ritiro e la riacquisizione dello status di indenne da malattia per l’infezione da MTBC a livello di stabilimento;

iii)

qualsiasi ulteriore informazione e dato necessari per dimostrare la conformità alle prescrizioni di cui all’articolo 72, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2020/689;

d)

status di indenne da malattia per la LEB:

i)

le informazioni di cui all’allegato VI, sezione 6, punto 4;

ii)

i criteri richiesti dall’autorità competente per la concessione, il mantenimento, la sospensione e il ripristino, il ritiro e la riacquisizione dello status di indenne da malattia per la LEB a livello di stabilimento;

iii)

qualsiasi ulteriore informazione e dato necessari per dimostrare la conformità alle prescrizioni di cui all’articolo 72, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2020/689;

e)

status di indenne da malattia per l’IBR/IPV:

i)

le informazioni di cui all’allegato VI, sezione 6, punto 5;

ii)

i criteri richiesti dall’autorità competente per la concessione, il mantenimento, la sospensione e il ripristino, il ritiro e la riacquisizione dello status di indenne da malattia per l’IBR/IPV a livello di stabilimento;

iii)

qualsiasi ulteriore informazione e dato necessari per dimostrare la conformità alle prescrizioni di cui all’articolo 72, lettera d), del regolamento delegato (UE) 2020/689;

f)

status di indenne da malattia per l’infezione da ADV:

i)

le informazioni di cui all’allegato VI, sezione 6, punto 6;

ii)

i criteri richiesti dall’autorità competente per la concessione, il mantenimento, la sospensione e il ripristino, il ritiro e la riacquisizione dello status di indenne da malattia per l’infezione da ADV a livello di stabilimento;

iii)

qualsiasi ulteriore informazione e dato necessari per dimostrare la conformità alle prescrizioni di cui all’articolo 72, lettera e), del regolamento delegato (UE) 2020/689;

g)

status di indenne da malattia per la BVD:

i)

le informazioni di cui all’allegato VI, sezione 6, punto 7;

ii)

i criteri richiesti dall’autorità competente per la concessione, il mantenimento, la sospensione e il ripristino, il ritiro e la riacquisizione dello status di indenne da malattia per la BVD a livello di stabilimento;

iii)

qualsiasi ulteriore informazione e dato necessari per dimostrare la conformità alle prescrizioni di cui all’articolo 72, lettera f), del regolamento delegato (UE) 2020/689;

h)

status di indenne da malattia per l’infezione da RABV:

i)

le informazioni di cui all’allegato VI, sezione 6, punto 8;

ii)

qualsiasi ulteriore informazione e dato necessari per dimostrare la conformità alle prescrizioni di cui all’articolo 72, lettera g), del regolamento delegato (UE) 2020/689;

i)

status di indenne da malattia per le malattie di categoria B e di categoria C degli animali acquatici:

i)

le informazioni di cui all’allegato VI, sezione 6, punto 10;

ii)

i criteri richiesti dall’autorità competente per la concessione, il mantenimento, la sospensione e il ripristino, il ritiro e la riacquisizione dello status di indenne da malattia per le malattie di categoria B e di categoria C degli animali acquatici a livello di stabilimento;

iii)

qualsiasi ulteriore informazione e dato necessari per dimostrare la conformità alle prescrizioni di cui all’articolo 72, lettere da k) a q), del regolamento delegato (UE) 2020/689.

2)

Nelle domande di riconoscimento dello status di indenne da malattia per l’infestazione da Varroa spp., se la malattia non è mai stata segnalata, o è stata eradicata e non è stata segnalata per almeno 25 anni, prima della data della domanda di riconoscimento dello status di indenne da malattia, devono essere incluse informazioni relative a elementi documentati attestanti la conformità alle prescrizioni di cui all’allegato V, parte III, sezione 1, lettere da a) a f), del regolamento delegato (UE) 2020/689.

3)

Nelle domande di riconoscimento dello status di indenne da malattia per l’infezione da virus della malattia di Newcastle senza vaccinazione devono essere incluse informazioni relative a elementi documentati attestanti la conformità alle prescrizioni di cui all’allegato V, parte IV, sezione 1, lettere da a) a e), del regolamento delegato (UE) 2020/689.»

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/501/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)


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