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Document 32026R0166

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/166 della Commissione, del 21 gennaio 2026, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2290 per quanto riguarda la pianificazione e la rendicontazione degli output nell’ambito degli indicatori di output e la doppia contabilizzazione dei valori nell’ambito degli indicatori di risultato

C/2026/186

GU L, 2026/166, 22.1.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/166/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/166/oj

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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie L


2026/166

22.1.2026

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/166 DELLA COMMISSIONE

del 21 gennaio 2026

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2290 per quanto riguarda la pianificazione e la rendicontazione degli output nell’ambito degli indicatori di output e la doppia contabilizzazione dei valori nell’ambito degli indicatori di risultato

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 (1), in particolare l’articolo 133,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2290 della Commissione (2) stabilisce norme sui metodi di calcolo degli indicatori comuni di output e di risultato di cui all’allegato I del regolamento (UE) 2021/2115.

(2)

L’articolo 54 del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) stabilisce il quadro della verifica annuale dell’efficacia dell’attuazione. L’articolo 128 del regolamento (UE) 2021/2115 istituisce il quadro di riferimento per la rendicontazione, il monitoraggio e la valutazione dell’efficacia dell’attuazione dei piani strategici della PAC, l’articolo 134 di tale regolamento prevede una relazione annuale sull’efficacia dell’attuazione del piano strategico della PAC, che stabilisce le principali informazioni qualitative e quantitative sull’attuazione del piano strategico della PAC, anche per gli indicatori di output e di risultato. Poiché l’articolo 54 del regolamento (UE) 2021/2116 è stato modificato dal regolamento (UE) 2025/2649 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) per far cessare la verifica annuale dell’efficacia dell’attuazione, i metodi di calcolo per gli indicatori di output di cui ai punti 1, 2 e 3 dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2290 dovrebbero essere modificati per eliminare i riferimenti alla verifica annuale dell’efficacia dell’attuazione e aggiungere i riferimenti al quadro per la rendicontazione, il monitoraggio e la valutazione.

(3)

I metodi di calcolo per gli indicatori di output di cui al punto 1, lettera e), dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2290 dovrebbero essere modificati per consentire una rendicontazione semplificata e più flessibile degli output parziali generati nel corso di diversi esercizi finanziari agricoli e per garantire che la rendicontazione degli output per i programmi operativi nella relazione annuale sull’efficacia dell’attuazione sia coerente con la loro pianificazione.

(4)

Gli indicatori comuni di output di cui all’allegato I del regolamento (UE) 2021/2115 costituiscono la base per il monitoraggio e la valutazione dell’efficacia dell’attuazione dei piani strategici della PAC nel corso della loro attuazione. Il punto 3, lettera b), punto i), dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2290 stabilisce le norme relative alla rendicontazione dei valori aggregati per l’indicatore di output O.3. Tali norme dovrebbero essere modificate per chiarire la rendicontazione dei valori aggregati di questo indicatore di output nel caso in cui le categorie siano indicate nel piano strategico della PAC per le zone designate a norma dell’articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), le zone svantaggiate determinate a norma dell’articolo 72, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/2115, gli strumenti di gestione del rischio a norma dell’articolo 76, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/2115 e gli strumenti finanziari a norma dell’articolo 80, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2115 per gli interventi basati sull’articolo 73 del medesimo regolamento.

(5)

Il punto 5, lettera a), dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2290 stabilisce norme relative alla pianificazione e alla rendicontazione dei finanziamenti nazionali integrativi di cui all’articolo 115, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/2115 per gli indicatori di output. Tali norme dovrebbero essere modificate per chiarire la pianificazione dei finanziamenti nazionali integrativi nell’allegato V dei piani strategici della PAC.

(6)

Al fine di ridurre gli oneri amministrativi per gli Stati membri, al punto 6 dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2290 dovrebbero essere aggiunte norme sul calcolo dei valori aggregati degli indicatori di output per eliminare la doppia contabilizzazione degli output.

(7)

Il punto 9, lettera b), dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2290 stabilisce norme per evitare la doppia contabilizzazione degli output negli indicatori di risultato. È opportuno modificare tali norme per chiarire in che modo gli output generati da un pagamento parziale o totale in un esercizio finanziario agricolo dovrebbero essere calcolati e rendicontati nelle relazioni annuali sull’efficacia dell’attuazione.

(8)

Il punto 9, lettera d), dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2290 stabilisce possibilità di deroga al principio di evitare la doppia contabilizzazione negli indicatori di risultato. È opportuno modificare tale disposizione per chiarire per quali indicatori di risultato e interventi dovrebbe essere possibile la doppia contabilizzazione degli output, al fine di ridurre gli oneri amministrativi per gli Stati membri in relazione al calcolo e alla rendicontazione degli indicatori di risultato.

(9)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2290.

(10)

L’articolo 4, secondo comma, del regolamento (UE) 2025/2649 prevede che le modifiche dell’articolo 134 del regolamento (UE) 2021/2115 e le modifiche del regolamento (UE) 2021/2116 che riguardano la procedura di verifica annuale dell’efficacia dell’attuazione si applichino all’esercizio finanziario agricolo 2025 e a tutti i successivi esercizi finanziari agricoli. Le norme di cui all’articolo 1, punti 1), 2), 3), punto 4), lettera b), e punti 5) e 6), del presente regolamento dovrebbero pertanto applicarsi all’esercizio finanziario agricolo 2025 e a tutti gli esercizi finanziari agricoli successivi, al fine di garantire che la relazione annuale sull’efficacia dell’attuazione sia preparata e presentata in modo agevole e tempestivo per l’esercizio finanziario agricolo 2025 e per tutti i successivi esercizi finanziari agricoli.

(11)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la politica agricola comune,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2290 è così modificato:

(1)

il punto 1 è così modificato:

a)

il titolo è sostituito dal seguente:

« Metodi di calcolo per gli indicatori di output da utilizzare ai fini della rendicontazione, del monitoraggio e della valutazione»;

b)

la prima frase è sostituita dalla seguente:

«Nel calcolare gli indicatori di output ai fini della rendicontazione, del monitoraggio e della valutazione gli Stati membri tengono conto di quanto segue:»;

c)

la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e)

quando un’unità di output non è interamente pagata nello stesso esercizio finanziario agricolo, gli Stati membri possono applicare metodi diversi per calcolare l’output parziale per quell’esercizio agricolo purché siano rispettate le norme seguenti:

i)

la somma degli output parziali pagati per un’unità di output non raggiunge 1 prima del pagamento del saldo;

ii)

la somma degli output parziali pagati per un’unità di output raggiunge 1 al momento del pagamento del saldo;

iii)

gli output parziali sono valori positivi o pari a zero, in casi debitamente giustificati.»;

d)

è aggiunta la seguente lettera f):

«f)

in deroga alla lettera c), per gli interventi in determinati settori, ad eccezione di quelli nel settore vitivinicolo e nel settore dei prodotti dell’apicoltura, il numero di programmi operativi nell’ambito dell’indicatore di output O.35 è rendicontato integralmente per ogni anno di attuazione di un programma operativo.»;

(2)

al punto 2, il titolo è sostituito dal seguente:

« Rendicontazione degli anticipi negli indicatori di output da utilizzare per la relazione annuale sull’efficacia dell’attuazione»;

(3)

il punto 3 è così modificato:

a)

alla lettera a), la prima frase è sostituita dalla seguente:

«nel rendicontare gli indicatori di output utilizzati ai fini della rendicontazione, del monitoraggio e della valutazione gli Stati membri includono anche i valori aggregati seguenti:»;

b)

alla lettera b), la prima frase e il punto i) sono sostituiti dai seguenti:

«gli Stati membri comunicano annualmente i valori per i seguenti indicatori di output ai fini della rendicontazione, del monitoraggio e della valutazione:

i)

indicatore di output O.3:

il valore di questo indicatore è indicato per intervento, per categoria (se pertinente), e per tipo di intervento;

il numero totale di beneficiari del sostegno della PAC che sono agricoltori e il numero totale di agricoltori che ricevono pagamenti diretti;

il numero totale di beneficiari del sostegno della PAC che sono agricoltori, ripartiti per genere;

i beneficiari sono calcolati integralmente;»;

(4)

il punto 5 è così modificato:

a)

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

gli output pianificati comprendono gli output generati esclusivamente da finanziamenti nazionali integrativi e sono pianificati a livello di intervento e per esercizio finanziario agricolo, a partire dall’esercizio finanziario agricolo in cui il finanziamento nazionale integrativo è pagato per la prima volta;»;

b)

la lettera c) è soppressa;

(5)

al punto 6 è aggiunta la seguente lettera d):

«d)

se un output misurato in ettari o unità di bestiame oggetto di domanda nell’anno N–2 non è stato pagato prima del 16 ottobre dell’esercizio finanziario agricolo N–1, tale output non è indicato nella relazione annuale sull’efficacia dell’attuazione come parte dei valori aggregati degli indicatori di output per l’esercizio finanziario N–1.»;

(6)

il punto 9 è così modificato:

a)

la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

gli indicatori di risultato relativi a un intervento che rientra nel sistema integrato di cui all’articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2116 e rendicontati nella relazione annuale sull’efficacia dell’attuazione per l’esercizio finanziario agricolo N–1 comprendono il numero di unità contate integralmente per le quali i beneficiari hanno ricevuto pagamenti parziali o totali nell’esercizio finanziario agricolo N–1 in relazione agli interventi dichiarati nell’anno N–2;»;

b)

la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d)

in deroga alla lettera a), la doppia contabilizzazione può essere accettata per gli indicatori di risultato R.1, R.2, R.3, R.10, R.17 e R.28, come anche per i tipi di interventi in determinati settori e per gli interventi basati sulle superfici che non rientrano nel sistema integrato di cui all’articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2116.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

L’articolo 1, punti 1), 2), 3), punto 4), lettera b), e punti 5) e 6), del presente regolamento si applica all’esercizio finanziario agricolo 2025 e a tutti i successivi esercizi finanziari agricoli.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 gennaio 2026

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 435 del 6.12.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2115/oj.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2290 della Commissione, del 21 dicembre 2021, che stabilisce norme sui metodi di calcolo degli indicatori comuni di output e di risultato di cui all’allegato I del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 (GU L 458 del 22.12.2021, pag. 486, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/2290/oj).

(3)  Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 187, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2116/oj).

(4)  Regolamento (UE) 2025/2649 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2025, recante modifica del regolamento (UE) 2021/2115 per quanto riguarda il sistema di condizionalità, i tipi di intervento sotto forma di pagamenti diretti, i tipi di intervento in determinati settori, lo sviluppo rurale e le relazioni annuali sull’efficacia dell’attuazione e del regolamento (UE) 2021/2116 per quanto riguarda la sospensione dei pagamenti in relazione alla verifica annuale dell’efficacia dell’attuazione, i controlli e le sanzioni (GU L, 2025/2649, 31.12.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2649/oj).

(5)  Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1305/oj).


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/166/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)


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