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Document 32026R0166
Commission Implementing Regulation (EU) 2026/166 of 21 January 2026 amending Implementing Regulation (EU) 2021/2290 as regards planning and reporting of outputs under output indicators and double counting of values under result indicators
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/166 della Commissione, del 21 gennaio 2026, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2290 per quanto riguarda la pianificazione e la rendicontazione degli output nell’ambito degli indicatori di output e la doppia contabilizzazione dei valori nell’ambito degli indicatori di risultato
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/166 della Commissione, del 21 gennaio 2026, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2290 per quanto riguarda la pianificazione e la rendicontazione degli output nell’ambito degli indicatori di output e la doppia contabilizzazione dei valori nell’ambito degli indicatori di risultato
C/2026/186
GU L, 2026/166, 22.1.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/166/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
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Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
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2026/166 |
22.1.2026 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/166 DELLA COMMISSIONE
del 21 gennaio 2026
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2290 per quanto riguarda la pianificazione e la rendicontazione degli output nell’ambito degli indicatori di output e la doppia contabilizzazione dei valori nell’ambito degli indicatori di risultato
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 (1), in particolare l’articolo 133,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2290 della Commissione (2) stabilisce norme sui metodi di calcolo degli indicatori comuni di output e di risultato di cui all’allegato I del regolamento (UE) 2021/2115. |
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(2) |
L’articolo 54 del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) stabilisce il quadro della verifica annuale dell’efficacia dell’attuazione. L’articolo 128 del regolamento (UE) 2021/2115 istituisce il quadro di riferimento per la rendicontazione, il monitoraggio e la valutazione dell’efficacia dell’attuazione dei piani strategici della PAC, l’articolo 134 di tale regolamento prevede una relazione annuale sull’efficacia dell’attuazione del piano strategico della PAC, che stabilisce le principali informazioni qualitative e quantitative sull’attuazione del piano strategico della PAC, anche per gli indicatori di output e di risultato. Poiché l’articolo 54 del regolamento (UE) 2021/2116 è stato modificato dal regolamento (UE) 2025/2649 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) per far cessare la verifica annuale dell’efficacia dell’attuazione, i metodi di calcolo per gli indicatori di output di cui ai punti 1, 2 e 3 dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2290 dovrebbero essere modificati per eliminare i riferimenti alla verifica annuale dell’efficacia dell’attuazione e aggiungere i riferimenti al quadro per la rendicontazione, il monitoraggio e la valutazione. |
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(3) |
I metodi di calcolo per gli indicatori di output di cui al punto 1, lettera e), dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2290 dovrebbero essere modificati per consentire una rendicontazione semplificata e più flessibile degli output parziali generati nel corso di diversi esercizi finanziari agricoli e per garantire che la rendicontazione degli output per i programmi operativi nella relazione annuale sull’efficacia dell’attuazione sia coerente con la loro pianificazione. |
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(4) |
Gli indicatori comuni di output di cui all’allegato I del regolamento (UE) 2021/2115 costituiscono la base per il monitoraggio e la valutazione dell’efficacia dell’attuazione dei piani strategici della PAC nel corso della loro attuazione. Il punto 3, lettera b), punto i), dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2290 stabilisce le norme relative alla rendicontazione dei valori aggregati per l’indicatore di output O.3. Tali norme dovrebbero essere modificate per chiarire la rendicontazione dei valori aggregati di questo indicatore di output nel caso in cui le categorie siano indicate nel piano strategico della PAC per le zone designate a norma dell’articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), le zone svantaggiate determinate a norma dell’articolo 72, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/2115, gli strumenti di gestione del rischio a norma dell’articolo 76, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/2115 e gli strumenti finanziari a norma dell’articolo 80, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2115 per gli interventi basati sull’articolo 73 del medesimo regolamento. |
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(5) |
Il punto 5, lettera a), dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2290 stabilisce norme relative alla pianificazione e alla rendicontazione dei finanziamenti nazionali integrativi di cui all’articolo 115, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/2115 per gli indicatori di output. Tali norme dovrebbero essere modificate per chiarire la pianificazione dei finanziamenti nazionali integrativi nell’allegato V dei piani strategici della PAC. |
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(6) |
Al fine di ridurre gli oneri amministrativi per gli Stati membri, al punto 6 dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2290 dovrebbero essere aggiunte norme sul calcolo dei valori aggregati degli indicatori di output per eliminare la doppia contabilizzazione degli output. |
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(7) |
Il punto 9, lettera b), dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2290 stabilisce norme per evitare la doppia contabilizzazione degli output negli indicatori di risultato. È opportuno modificare tali norme per chiarire in che modo gli output generati da un pagamento parziale o totale in un esercizio finanziario agricolo dovrebbero essere calcolati e rendicontati nelle relazioni annuali sull’efficacia dell’attuazione. |
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(8) |
Il punto 9, lettera d), dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2290 stabilisce possibilità di deroga al principio di evitare la doppia contabilizzazione negli indicatori di risultato. È opportuno modificare tale disposizione per chiarire per quali indicatori di risultato e interventi dovrebbe essere possibile la doppia contabilizzazione degli output, al fine di ridurre gli oneri amministrativi per gli Stati membri in relazione al calcolo e alla rendicontazione degli indicatori di risultato. |
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(9) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2290. |
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(10) |
L’articolo 4, secondo comma, del regolamento (UE) 2025/2649 prevede che le modifiche dell’articolo 134 del regolamento (UE) 2021/2115 e le modifiche del regolamento (UE) 2021/2116 che riguardano la procedura di verifica annuale dell’efficacia dell’attuazione si applichino all’esercizio finanziario agricolo 2025 e a tutti i successivi esercizi finanziari agricoli. Le norme di cui all’articolo 1, punti 1), 2), 3), punto 4), lettera b), e punti 5) e 6), del presente regolamento dovrebbero pertanto applicarsi all’esercizio finanziario agricolo 2025 e a tutti gli esercizi finanziari agricoli successivi, al fine di garantire che la relazione annuale sull’efficacia dell’attuazione sia preparata e presentata in modo agevole e tempestivo per l’esercizio finanziario agricolo 2025 e per tutti i successivi esercizi finanziari agricoli. |
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(11) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la politica agricola comune, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2290 è così modificato:
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(1) |
il punto 1 è così modificato:
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(2) |
al punto 2, il titolo è sostituito dal seguente: « Rendicontazione degli anticipi negli indicatori di output da utilizzare per la relazione annuale sull’efficacia dell’attuazione»; |
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(3) |
il punto 3 è così modificato:
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(4) |
il punto 5 è così modificato:
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(5) |
al punto 6 è aggiunta la seguente lettera d):
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(6) |
il punto 9 è così modificato:
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Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
L’articolo 1, punti 1), 2), 3), punto 4), lettera b), e punti 5) e 6), del presente regolamento si applica all’esercizio finanziario agricolo 2025 e a tutti i successivi esercizi finanziari agricoli.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 gennaio 2026
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 435 del 6.12.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2115/oj.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2290 della Commissione, del 21 dicembre 2021, che stabilisce norme sui metodi di calcolo degli indicatori comuni di output e di risultato di cui all’allegato I del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 (GU L 458 del 22.12.2021, pag. 486, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/2290/oj).
(3) Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 187, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2116/oj).
(4) Regolamento (UE) 2025/2649 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2025, recante modifica del regolamento (UE) 2021/2115 per quanto riguarda il sistema di condizionalità, i tipi di intervento sotto forma di pagamenti diretti, i tipi di intervento in determinati settori, lo sviluppo rurale e le relazioni annuali sull’efficacia dell’attuazione e del regolamento (UE) 2021/2116 per quanto riguarda la sospensione dei pagamenti in relazione alla verifica annuale dell’efficacia dell’attuazione, i controlli e le sanzioni (GU L, 2025/2649, 31.12.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2649/oj).
(5) Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1305/oj).
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/166/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)