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Document 32026R0114

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/114 della Commissione, del 15 gennaio 2026, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio sulle importazioni di allumina fusa originaria della Repubblica popolare cinese

C/2026/83

GU L, 2026/114, 16.1.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/114/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/114/oj

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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie L


2026/114

16.1.2026

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/114 DELLA COMMISSIONE

del 15 gennaio 2026

che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio sulle importazioni di allumina fusa originaria della Repubblica popolare cinese

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (1) («regolamento di base»), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDURA

1.1.   Apertura

(1)

Il 21 novembre 2024 la Commissione europea («Commissione») ha aperto un'inchiesta antidumping relativa alle importazioni di allumina fusa originaria della Repubblica popolare cinese («paese interessato» o «RPC») sulla base dell'articolo 5 del regolamento di base. La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2) («avviso di apertura»).

(2)

La Commissione ha aperto l'inchiesta a seguito di una denuncia presentata il 9 ottobre 2024 da Imerys S.A. («Imerys» o «denunciante»). La denuncia è stata presentata per conto dell'industria dell'Unione di allumina fusa ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base. La denuncia conteneva elementi di prova dell'esistenza del dumping e del conseguente pregiudizio notevole sufficienti a giustificare l'apertura dell'inchiesta.

1.2.   Registrazione

(3)

Con il regolamento di esecuzione (UE) 2025/260 («regolamento di registrazione») (3), la Commissione ha disposto la registrazione delle importazioni del prodotto in esame.

1.3.   Misure provvisorie

(4)

In conformità all'articolo 19 bis del regolamento di base, il 26 giugno 2025 la Commissione ha fornito alle parti una sintesi dei dazi proposti e il calcolo dettagliato dei margini di dumping e dei margini sufficienti per eliminare il pregiudizio arrecato all'industria dell'Unione. Le parti interessate sono state invitate a presentare osservazioni sull'esattezza dei calcoli entro tre giorni lavorativi.

(5)

I produttori esportatori inseriti nel campione, Chongqing Saite Corundum Co., Ltd. («Saite») e Luoyang Runbao Abrasives Co., Ltd. («Runbao»), hanno rilevato l'assenza di dettagli di calcolo relativi al prezzo non pregiudizievole, cui si fa riferimento nella documentazione ma che non sono stati resi disponibili. Runbao ha inoltre sottolineato che la Commissione aveva applicato lo stesso prezzo di riferimento a due fattori produttivi distinti, ossia l'idrossido di alluminio con purezze diverse, che a suo avviso era inesatto dal punto di vista fattuale ed economico. Detta società ha chiesto quindi che il valore di riferimento per il fattore produttivo di purezza inferiore fosse adeguato in maniera proporzionale.

(6)

Non è stato possibile accogliere la richiesta di divulgazione dei dettagli del calcolo relativi al prezzo non pregiudizievole, in quanto tali informazioni sono riservate e altamente sensibili e la loro divulgazione potrebbe essere pregiudizievole per le parti interessate. La Commissione ha inoltre spiegato che non è possibile fornire dati aggregati senza rischiare la divulgazione di dati riservati dato il numero molto limitato di produttori dell'Unione. Per quanto concerne il presunto errore materiale relativo ai valori di riferimento per l'idrossido di alluminio, la Commissione ha rilevato che tali osservazioni non riguardavano l'accuratezza dei calcoli e non potevano essere affrontate in quella fase dell'inchiesta. Questa osservazione è trattata nella sezione 3.2.3.1.

(7)

Gli utilizzatori e gli importatori dell'Unione, ossia Reckel GmbH («Reckel») e Tyrolit — Schleifmittelwerke Swarovski AG & Co. KG («Tyrolit»), hanno espresso serie preoccupazioni metodologiche. Tali soggetti hanno sostenuto che l'analisi della Commissione si è concentrata soltanto sull'allumina fusa bruna, ignorando nel contempo l'ampia varietà di qualità di allumina fusa con applicazioni e strutture di costo diverse, il che ha portato a confronti distorti in termini di prezzi e costi. Gli stessi hanno altresì criticato la dipendenza da statistiche commerciali di ampia portata ed eterogenee sulle linee tariffarie per fattori produttivi chiave quali la bauxite calcinata e l'ossido di alluminio, rilevando che tali statistiche riguardavano prodotti di qualità e prezzi molto diversi. In taluni casi, la stessa materia prima (bauxite calcinata) sembrava essere stata conteggiata due volte in voci distinte.

(8)

Tali osservazioni non riguardavano l'accuratezza matematica dei calcoli comunicati. Di conseguenza tali osservazioni sono state esaminate nella sezione 3.2.3.1 del presente regolamento.

(9)

Tyrolit e Reckel hanno espresso ulteriori preoccupazioni in merito alla selezione delle fonti per importi ragionevoli per le spese generali, amministrative e di vendita (SGAV) e per i profitti. Secondo tali soggetti le società pertinenti dalle quali sono stati ottenuti entrambi i dati opererebbero in settori non collegati e avrebbero quindi fornito dati non rappresentativi. Tyrolit ha sottolineato che ciò, associato alla dipendenza dai prezzi di riferimento del Brasile per taluni fattori produttivi, tra cui l'allumina e la bauxite, si è tradotto in parametri di riferimento dei costi gonfiati. Tanto Tyrolit quanto Reckel hanno avvertito che dazi antidumping provvisori fino al 136 % sul prodotto oggetto dell'inchiesta, pur lasciando esenti da dazi i prodotti abrasivi finiti a valle, rischierebbero di determinare la chiusura di impianti di produzione dell'Unione degli utilizzatori a valle, la perdita di posti di lavoro qualificati e una maggiore dipendenza dai prodotti finiti importati.

(10)

Analogamente, i punti sollevati in merito alla selezione delle società per l'acquisizione dei dati finanziari concernenti le SGAV e i profitti, la presunta distorsione dei valori di riferimento per i fattori produttivi e le conseguenze economiche di più ampio respiro delle misure non riguardano l'accuratezza dei calcoli matematici presentati nella comunicazione preventiva. Tali questioni rientrano nella più ampia valutazione metodologica della Commissione e nell'analisi dell'interesse dell'Unione e sono state trattate in dettaglio nella sezione 3.2.3.2.

(11)

Il 17 luglio 2025 la Commissione ha istituito dazi antidumping provvisori sulle importazioni di allumina fusa originaria della Repubblica popolare cinese con il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1456 della Commissione (4) («regolamento provvisorio»).

1.4.   Fase successiva della procedura

(12)

In seguito alla divulgazione dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali è stato istituito un dazio antidumping provvisorio («divulgazione provvisoria delle informazioni»), le parti seguenti hanno inviato comunicazioni scritte presentando le loro osservazioni in merito alle risultanze provvisorie entro il termine di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento provvisorio:

i produttori dell'Unione Imerys e Alteo Fused Alumina («AFA»);

i produttori esportatori inseriti nel campione Saite e Runbao;

gli importatori TRAXYS Europe SA e Reckel;

gli utilizzatori Calderys Deutschland GMBH, Calderys France S.A.S., Calderys Magyarorszag K.F.T., Calderys Italia SRL, Calderys Nordic AB, Calderys The Netherlands B.V. («Calderys»), Tyrolit, ABRANOVA s.r.o. («Abranova»), ANDRE ABRASIVE ARTICLES SP. Z O.O. SP.K, Vesuvius Poland Sp. z o.o. («Vesuvius»), August Rüggeberg GmbH & Co. KG, PFERD-Rüggeberg S.A., Smirdex, ABRASIENNE, ArcelorMittal Refractories Sp. z o. o. («ArcelorMittal»), MOLITAL ABRASIVI SRL, Federchimica–Aispec–Gruppo abrasive, G.W.S. GRINDING WHEELS SYSTEM SRL, GRANDINETTI SRL, Industria Mole Abrasive S.r.l., Mabtools France, RHI Magnesita GmbH, SAINT-GOBAIN ABRASIFS («Saint-Gobain»), Syndicat National des Abrasifs et Superabrasifs, Granit Grinding Wheel Ltd., Techniflex Sp. z o.o. e ZAI AD; e

i produttori esportatori Binzhou Qinai New Material Co., Ltd, Chongqing Saite Corundum Co., Ltd., Henan Ant Advanced Materials Co., Ltd., Henan Hengxin Industrial & Mineral Products Co., Ltd., Henan Tuorui Abrasive Material Co., Ltd., Jiygo Refractory & Abrasive Ltd., Luoyang Runbao Abrasives Co., Ltd., Qingdao Sisa Abrasives Co., Ltd., Shandong Bosheng New Materials Co., Ltd., Shanxi Lvliangshan Minerals Co., Ltd., Yichuan Abrasives Industry Union, Zhengzhou Sinabuddy Mineral Co., Ltd. e Zhengzhou Goohe Co., Ltd. rappresentati dalla Camera di commercio cinese degli importatori ed esportatori di metalli, minerali e chimici («CCCMC» — China Chamber of Commerce of Metals, Minerals & Chemicals Importers & Exporters) («produttori esportatori rappresentati dalla CCCMC»);

le associazioni di utilizzatori Deutsche Feuerfest-Industrie e.V. («DFFI»), Verband Deutscher Schleifmittelwerke e.V. («VDS»), Federation of European Producers of Abrasives («FEPA») e l'associazione europea dei produttori di refrattari («PRE»).

(13)

Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno avuto la possibilità di essere sentite. In seguito alla pubblicazione del regolamento provvisorio, la Commissione ha invitato le parti a fornire ulteriori contributi, in particolare al fine di valutare l'interesse dell'Unione, alla luce degli interessi diversi delle parti interessate. Si sono svolte audizioni con AFA, Imerys, PRE, VDS, Tyrolit, Saint-Gobain, ArcelorMittal, i produttori esportatori rappresentati dalla CCCMC, Saite e Runbao.

(14)

La Commissione ha continuato a raccogliere e a verificare tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle risultanze definitive. Per giungere alle risultanze definitive, la Commissione ha esaminato le osservazioni presentate dalle parti interessate e, ove opportuno, ha riveduto le conclusioni provvisorie.

(15)

La Commissione ha informato le parti interessate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali intendeva istituire un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di allumina fusa originaria della Repubblica popolare cinese («divulgazione finale delle informazioni»). Le osservazioni presentate dalle parti dopo la divulgazione delle informazioni sono state trattate nelle pertinenti sezioni in appresso.

(16)

In seguito alla divulgazione delle informazioni di cui al considerando 15, la Commissione ha successivamente inviato ulteriori informazioni finali a tutte le parti interessate. Tali ulteriori informazioni finali contenevano risultanze e considerazioni aggiornate. Le parti hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni in merito a tali ulteriori informazioni e le osservazioni ricevute sono state esaminate nelle pertinenti sezioni in appresso.

1.5.   Argomentazioni relative alla procedura

(17)

In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, Reckel, Tyrolit e VDS hanno sostenuto che l'articolo 19 bis, paragrafo 1, del regolamento di base imponeva che la divulgazione provvisoria delle informazioni avesse luogo tre settimane prima dell'istituzione delle misure provvisorie. Le parti hanno asserito che la Commissione, fornendo alle parti informazioni sulla prevista istituzione di dazi provvisori il 26 giugno 2025, ha violato l'articolo 19 bis, paragrafo 1, l'articolo 7, paragrafo 1, e l'articolo 5, paragrafo 10, del regolamento di base, nonché i termini del suo avviso di apertura.

(18)

La Commissione ha rilevato che l'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di base stabilisce che i dazi provvisori non devono essere imposti entro tre settimane dall'invio delle informazioni alle parti interessate in conformità dell'articolo 19 bis. Tale disposizione definisce pertanto l'intervallo minimo tra la comunicazione di tali informazioni e l'adozione di misure provvisorie. Nel caso di specie, la Commissione ha trasmesso le informazioni il 26 giugno 2025 e ha istituito misure provvisorie il 18 luglio 2025. L'intervallo è stato quindi pari a tre settimane. Le prescrizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, sono state pertanto rispettate.

(19)

La Commissione ha inoltre ricordato che l'articolo 19 bis, modificato dal regolamento delegato (UE) 2020/1173 della Commissione (5), disciplina il contenuto e la finalità della divulgazione provvisoria delle informazioni, mentre l'articolo 7, paragrafo 1, stabilisce il quadro procedurale per le tempistiche delle misure provvisorie. La modifica dell'articolo 19 bis non ha modificato la norma temporale di cui all'articolo 7, paragrafo 1. Di conseguenza la Commissione ha ritenuto infondata l'argomentazione relativa a una presunta violazione delle prescrizioni concernenti il periodo di divulgazione provvisoria delle informazioni e ha pertanto respinto tale argomentazione.

1.6.   Argomentazioni in merito all'apertura

(20)

In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, nessuna parte interessata ha presentato ulteriori argomentazioni o osservazioni sull'apertura diverse da quelle di cui alla sezione 1.4 del regolamento provvisorio. La Commissione ha pertanto confermato le risultanze e le conclusioni di cui ai considerando da 6 a 11 del regolamento provvisorio.

1.7.   Campionamento

(21)

In assenza di osservazioni sul campionamento dei produttori dell'Unione, degli importatori e dei produttori esportatori, la Commissione ha confermato i considerando da 12 a 28 del regolamento provvisorio.

1.8.   Risposte al questionario e visite di verifica

(22)

In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, nessuna parte interessata ha presentato argomentazioni o osservazioni in merito alle risposte al questionario e alle visite di verifica. La Commissione ha pertanto confermato le risultanze e le conclusioni di cui ai considerando da 29 a 32 del regolamento provvisorio.

1.9.   Periodo dell'inchiesta e periodo in esame

(23)

Come indicato al considerando 33 del regolamento provvisorio, l'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o ottobre 2023 e il 30 settembre 2024 («periodo dell'inchiesta»). L'analisi delle tendenze utili per valutare il pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2021 e la fine del periodo dell'inchiesta («periodo in esame»).

2.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

2.1.   Prodotto oggetto dell'inchiesta

(24)

La Commissione ha ricordato che, come indicato al considerando 34 del regolamento provvisorio, il prodotto oggetto dell'inchiesta è il corindone artificiale, anche definito chimicamente, noto anche come allumina fusa («prodotto oggetto dell'inchiesta»).

(25)

In virtù della sua durezza e della sua resistenza termica, l'allumina fusa è utilizzata principalmente in due settori industriali, abrasivi e refrattari. Nell'industria degli abrasivi è utilizzata in un'ampia gamma di applicazioni, tra cui la macinazione, la lucidatura, il taglio e la sabbiatura. Nell'industria dei materiali refrattari funge da materiale refrattario in ambienti ad alta temperatura, come rivestimenti per forni, crogioli e mattoni refrattari. Oltre a questi usi principali, l'allumina fusa è utilizzata anche nella fabbricazione di ceramiche tecniche e come additivo resistente all'usura nei rivestimenti di superficie nell'industria dei prodotti laminati.

2.2.   Prodotto oggetto dell'inchiesta

(26)

La Commissione ha ricordato che, come indicato al considerando 38 del regolamento provvisorio, il prodotto in esame è il prodotto oggetto dell'inchiesta originario della RPC, attualmente classificato con i codici NC 2818 10 11 , 2818 10 19 , ex 2818 10 91 e 2818 10 99 (codici TARIC 2818 10 91 20, 2818 10 91 40, 2818 10 91 91, 2818 10 91 99) («il prodotto in esame»).

2.3.   Prodotto simile

(27)

In assenza di argomentazioni od osservazioni in merito, si confermano le conclusioni di cui ai considerando 40 e 41 del regolamento provvisorio.

2.4.   Argomentazioni riguardanti la definizione del prodotto

(28)

Alcuni utilizzatori dell'Unione appartenenti al settore dei materiali refrattari hanno sostenuto che la sostituzione tra allumina fusa di qualità abrasiva e allumina fusa di qualità refrattaria non è possibile, in considerazione delle loro diverse caratteristiche fisiche e chimiche, della distribuzione dimensionale delle particelle, delle proprietà, delle applicazioni e della percezione dei consumatori delle stesse. In particolare, ArcelorMittal ha asserito altresì che la produzione e la capacità produttiva di allumina fusa di qualità refrattaria sono insufficienti. ArcelorMittal ha basato la propria argomentazione su una stima del consumo totale dell'Unione di allumina fusa pari a 400 000 tonnellate, di cui 170 000 tonnellate di allumina fusa di qualità refrattaria. Le parti hanno sostenuto che l'allumina fusa di qualità refrattaria dovrebbe pertanto essere esclusa dalla definizione del prodotto oggetto dell'inchiesta.

(29)

La Commissione ha ricordato che tali argomentazioni erano già state esaminate e trattate ai considerando da 42 a 45 e da 307 a 308 del regolamento provvisorio. La Commissione ha ribadito che entrambe le qualità presentano le medesime caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base, tra cui un tenore comparabile di allumina, la medesima durezza, la medesima densità e il medesimo punto di fusione. È stato riscontrato che le variazioni in termini di distribuzione granulometrica delle particelle derivavano dal trattamento post-fusione piuttosto che da qualsiasi differenza intrinseca a livello di prodotto. La Commissione ha rilevato altresì una sovrapposizione sostanziale nelle dimensioni delle particelle che consente l'intercambiabilità per talune applicazioni.

(30)

La Commissione ha osservato inoltre che l'argomentazione relativa alla produzione e alla capacità produttiva limitate dell'Unione in relazione all'allumina fusa di qualità refrattaria non riguarda la natura essenziale del prodotto. Come indicato ai considerando 307 e 308 del regolamento provvisorio, la Commissione ha constatato che l'industria dell'Unione è in grado di rifornire il mercato dell'Unione dei quantitativi richiesti, compresi tipi specifici del prodotto in esame. Sebbene i volumi di produzione dell'industria dell'Unione siano notevolmente diminuiti nel periodo in esame a causa delle importazioni oggetto di dumping provenienti dalla Cina, la Commissione ha rilevato che durante tale periodo l'industria dell'Unione ha notevolmente sottoutilizzato la propria capacità produttiva. La Commissione ha inoltre confermato che la capacità supplementare disponibile comprende la produzione di allumina fusa di qualità refrattaria, che è immediatamente disponibile o può diventare operativa entro un periodo di tempo molto breve. L'argomentazione relativa all'insufficiente capacità produttiva dell'Unione è ulteriormente trattata nella sezione 7.4.

(31)

Inoltre, per quanto concerne il consumo dell'Unione, la Commissione ha ricordato che, come indicato ai considerando da 188 a 190 del regolamento provvisorio, durante il periodo dell'inchiesta («PI») il consumo dell'Unione è ammontato a 305 360 tonnellate. L'argomentazione di ArcelorMittal relativa al consumo stimato di allumina fusa di qualità refrattaria e generale non solo contraddice i dati verificati, ma si discosta anche dalla valutazione fornita dall'associazione europea dei produttori di refrattari, l'associazione di utilizzatori che rappresenta diversi operatori dell'Unione nel settore, che ha stimato il consumo di allumina fusa di qualità refrattaria ammontare a 80 000 tonnellate.

(32)

La Commissione ha pertanto confermato la propria conclusione di cui ai considerando da 42 a 45 del regolamento provvisorio, secondo cui entrambe le qualità costituiscono un unico prodotto, in quanto le variazioni descritte dalle parti non hanno dimostrato differenze sostanziali tali da giustificare l'esclusione dell'allumina fusa di qualità refrattaria dalla definizione del prodotto.

(33)

Reckel ha sostenuto che il corindone sol-gel differisce da altri tipi di allumina fusa in termini di sue caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base, tra cui durezza, tenacità alla frattura e proprietà termiche, e ha asserito che non può essere sostituito in applicazioni di precisione di fascia alta senza incorrere in difficoltà operative notevoli. Reckel ha sostenuto quindi che il corindone sol-gel dovrebbe essere escluso dalla definizione del prodotto dell'inchiesta.

(34)

La Commissione ha ricordato che tali argomentazioni erano già state esaminate e trattate ai considerando da 46 a 48 del regolamento provvisorio. La Commissione ha ribadito che il corindone sol-gel presenta caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche simili a quelle di altri tipi di allumina fusa, tra cui durezza, resistenza termica e stabilità chimica comparabili. Sebbene siano prodotte mediante un processo diverso e a partire da materie prime diverse, tali differenze non incidono in modo sostanziale sulle proprietà funzionali del prodotto. Inoltre le differenze di costo da sole non sono sufficienti per trattare il sol-gel come un prodotto distinto. La capacità di altri tipi di allumina fusa di sostituire il sol-gel, anche con prestazioni ridotte in applicazioni impegnative, dimostra sufficiente somiglianza a livello funzionale e intercambiabilità per la maggior parte degli usi abrasivi.

(35)

Di conseguenza la Commissione ha confermato la propria conclusione di cui ai considerando da 46 a 48 del regolamento provvisorio, secondo cui il corindone sol-gel rientra nella definizione del prodotto oggetto dell'inchiesta.

(36)

Diverse parti interessate hanno asserito che l'allumina fusa bruna dovrebbe essere esclusa dall'ambito di applicazione delle misure, sottolineando che essa differisce dall'allumina fusa bianca in termini di composizione chimica, compresi un tenore inferiore di Al2O3 e livelli di impurità più elevati. Tali soggetti hanno asserito altresì che l'allumina fusa bruna non è prodotta nell'Unione o è disponibile solo in quantitativi insufficienti a soddisfare la domanda dell'Unione. Le parti interessate hanno sostenuto inoltre che il passaggio dalla produzione di allumina fusa bruna a quella di allumina fusa bianca è impegnativo dal punto di vista tecnico e che dagli elementi di prova del mercato emerge che i due prodotti non sono facilmente sostituibili in termini di caratteristiche tecniche o di prezzo.

(37)

La Commissione ha ritenuto che, sebbene l'allumina fusa bruna presenti un tenore di Al2O3 leggermente inferiore e livelli di impurità più elevati rispetto all'allumina fusa bianca, tali differenze non costituiscono una distinzione sostanziale in termini di caratteristiche fisiche, chimiche o tecniche sufficiente a determinare la definizione di un prodotto distinto. La Commissione ha sottolineato inoltre che l'argomentazione relativa alla produzione e alla capacità produttiva limitate dell'Unione in relazione all'allumina fusa bruna non riguarda la natura essenziale del prodotto. La Commissione ha tuttavia rilevato che l'allumina fusa bruna è attualmente prodotta dall'industria dell'Unione. Per quanto riguarda i quantitativi, come indicato ai considerando 307 e 308 del regolamento provvisorio, la Commissione ha constatato che l'industria dell'Unione è in grado di rifornire il mercato dell'Unione con i quantitativi richiesti, anche per l'allumina fusa bruna. La Commissione ha inoltre confermato che una parte sostanziale della capacità supplementare disponibile, che è immediatamente disponibile o che può essere resa operativa in un periodo di tempo molto breve, riguarda la produzione di allumina fusa bruna. L'argomentazione relativa all'insufficiente capacità produttiva dell'Unione è ulteriormente trattata nella sezione 7.4.

(38)

Per questi motivi la Commissione ha ritenuto che l'allumina fusa bruna rientri nella definizione del prodotto oggetto dell'inchiesta e ha respinto la richiesta di esclusione.

(39)

Di conseguenza la Commissione ha concluso nessuna delle osservazioni relative alla definizione del prodotto forniva una giustificazione sufficiente per le esclusioni dei prodotti. Pertanto tutte le argomentazioni sono state respinte.

3.   DUMPING

3.1.   Procedura per la determinazione del valore normale ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base

(40)

In assenza di argomentazioni od osservazioni in merito, sono state qui confermate le conclusioni di cui ai considerando da 49 a 55 del regolamento provvisorio.

3.2.   Valore normale

3.2.1.   Esistenza di distorsioni significative

(41)

In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, Abranova, Tyrolit e VDS hanno presentato osservazioni in merito alla presenza di distorsioni significative.

(42)

Abranova ha respinto il ricorso della Commissione al concetto di distorsioni significative in Cina. Tale società ha sostenuto che i vantaggi in termini di costi dei produttori cinesi derivano principalmente da fattori naturali: accesso alle materie prime, costi dell'energia inferiori e investimenti di lunga data nelle tecnologie di controllo dell'inquinamento. La stessa ha insistito sul fatto che le difficoltà dei produttori dell'Unione sono invece dovute a prezzi elevati dell'energia elettrica e alla dipendenza da materie prime importate. Abranova ha fermamente contestato il punto di vista secondo cui il sistema politico cinese o gli obiettivi del congresso del PCC costituiscono la prova di distorsioni sistemiche nei costi di produzione. Tale società ha sottolineato che anche le imprese statali e private in Cina devono operare in modo redditizio e non possono sopravvivere con le sole sovvenzioni. Di conseguenza, a loro avviso, il fatto che la Commissione si sia basata sull'influenza dello Stato come elementi di prova delle distorsioni non era suffragato da elementi di prova.

(43)

Come indicato ai considerando da 74 a 110 del regolamento provvisorio, la Commissione ha effettuato una valutazione dettagliata a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base e ha stabilito l'esistenza di distorsioni significative nella RPC che incidono sulla formazione dei costi di produzione e dei prezzi. Dagli elementi di prova è emersa un'influenza statale pervasiva nell'economia, anche per quanto riguarda l'energia, le materie prime, il lavoro e l'accesso ai finanziamenti, che incide sulle strutture dei costi in tutto il settore. Le argomentazioni presentate da Abranova non hanno modificato tali risultanze. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

(44)

Tyrolit ha asserito che il fatto che la Commissione si sia basata su elementi di prova generalizzati per stabilire l'esistenza di distorsioni relative alle materie prime in relazione all'allumina e alla bauxite non era suffragato da elementi di prova diretti sostanziali. Tale società ha sostenuto che l'allumina e la bauxite sono commercializzate in un mercato globale integrato e che i prezzi sul mercato interno cinese di tali prodotti di base seguivano da vicino i valori di riferimento internazionali. Secondo tale società, il fatto che la Commissione si sia basata su elementi di prova politici generalizzati, ignorando nel contempo dati specifici sui prezzi provenienti da fonti quali S & P Global Commodity Insights, non era suffragato da elementi di prova. Tyrolit ha sostenuto che, sebbene possano esistere distorsioni per alcuni fattori produttivi (ad esempio energia, lavoro), tali considerazioni non si applicavano in modo uniforme e, in particolare, non all'allumina e alla bauxite. VDS ha sostenuto tale posizione, indicando elementi di prova del fatto che i prezzi cinesi dell'allumina e della bauxite rispecchiavano in larga misura i livelli globali, il che comprometteva la risultanza della Commissione relativa alle distorsioni.

(45)

Come specificato nei considerando da 59 a 110 del regolamento provvisorio, gli elementi di prova contenuti nel fascicolo, tra cui la relazione della Commissione sulle distorsioni significative in Cina, la denuncia e le ricerche della Commissione stessa, hanno dimostrato l'esistenza di un intervento statale sostanziale nell'economia cinese, anche nei settori dell'allumina e della bauxite. Al governo della Cina sono stati inviati questionari relativi all'esistenza di distorsioni significative e di distorsioni relative alle materie prime, ma detto governo non ha risposto. Analogamente, nessun produttore esportatore cinese ha presentato elementi di prova comprovati a dimostrazione del fatto che i suoi costi dei fattori produttivi, anche per l'allumina e la bauxite, fossero esenti da distorsioni. Al contrario, l'inchiesta ha portato a stabilire che tanto le imprese di proprietà dello Stato quanto gli operatori privati in questi settori operano sotto la proprietà, il controllo o la supervisione strategica delle autorità cinesi, con esaustivi documenti di pianificazione e politiche industriali rivolte specificamente all'allumina e alla bauxite. In tale contesto la Commissione ha concluso che i prezzi e i costi dell'allumina e della bauxite nella RPC non possono essere considerati il risultato di forze del libero mercato.

(46)

La Commissione ha pertanto confermato la propria posizione e le proprie conclusioni di cui ai considerando da 56 a 115 del regolamento provvisorio.

3.2.2.   Paese rappresentativo

(47)

In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, Andre Abrasives Articles e VDS hanno criticato la scelta del Brasile come paese rappresentativo.

(48)

Andre Abrasives Articles ha chiesto una nuova valutazione, sostenendo che il Brasile è inappropriato in considerazione della sua struttura molto diversa dei costi dell'energia e delle dimensioni inferiori del suo mercato, il che ne ha compromesso la comparabilità con la Cina.

(49)

La richiesta di riesaminare il metodo di calcolo del valore normale e di respingere il Brasile come paese rappresentativo a causa della struttura dei costi o delle dimensioni del mercato non è stata suffragata da elementi di prova. La Commissione ha ricordato che il Brasile è stato selezionato conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, sulla base della disponibilità di dati affidabili e rappresentativi, come indicato al considerando 141 del regolamento provvisorio. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

(50)

VDS ha inoltre sottolineato che la Commissione aveva inizialmente respinto il Messico a causa di una presunta mancanza di produzione, ma era poi passata a considerare il Brasile senza una chiara giustificazione.

(51)

La Commissione ha ricordato che la scelta del Brasile quale paese rappresentativo è stata effettuata dopo aver stabilito che, contrariamente al Brasile, in Messico non esisteva una produzione effettiva del prodotto oggetto dell'inchiesta. Tale circostanza è stata determinata anche in seguito alle osservazioni sull'assenza di produzione in Messico formulate dalle parti interessate, tra cui VDS. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

(52)

La Commissione ha pertanto confermato la propria posizione e le proprie conclusioni di cui ai considerando da 116 a 143 del regolamento provvisorio.

3.2.3.   Fonti utilizzate per stabilire i costi esenti da distorsioni

(53)

In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, diverse parti interessate hanno presentato osservazioni concernenti i valori di riferimento utilizzati per determinati fattori produttivi e le spese generali, amministrative e di vendita («SGAV») utilizzate per calcolare il valore normale.

3.2.3.1.   Fattori produttivi

(54)

Saite, Runbao, DFFI, PRE e Vesuvius hanno espresso preoccupazioni in merito all'affidamento fatto dalla Commissione sui prezzi all'importazione brasiliani per la bauxite come fonte di prezzi esenti da distorsioni. Tali soggetti hanno sostenuto che il Brasile è un esportatore importante di bauxite; pertanto, le importazioni rappresentano soltanto prodotti di nicchia e a prezzi elevati, che non sono rappresentativi dei costi di produzione dell'allumina fusa. Inoltre una quota significativa delle importazioni brasiliane proveniva dalla Cina, una circostanza questa che ha aumentato il rischio di distorsioni. Al contrario, la struttura delle importazioni del Messico è stata considerata più diversificata ed economicamente pertinente e costituisce una base più affidabile per il calcolo del valore normale.

(55)

La Commissione ha rilevato che l'uso dei prezzi all'importazione brasiliani, come riflesso dei prezzi praticati sul mercato interno, era coerente con l'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base. Il fatto che il Brasile sia un importante esportatore di bauxite non ha compromesso l'affidabilità delle sue statistiche sulle importazioni, che riguardavano un volume sufficiente e una varietà di origini. Come illustrato nella prima nota sui fattori produttivi, le importazioni originarie della RPC sono state escluse dal calcolo del valore di riferimento per la bauxite. Inoltre, nonostante la loro quota relativa, le importazioni dalla RPC non hanno inciso in maniera significativa sui prezzi delle importazioni dal resto del mondo, che sono state effettuate a prezzi notevolmente più elevati. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

(56)

Tyrolit ha inoltre contestato i valori di riferimento per l'allumina e la bauxite, sottolineando che tali fattori produttivi sono materie prime commercializzate a livello mondiale e che i prezzi cinesi seguono i livelli del mercato internazionale e pertanto la fissazione di prezzi di riferimento non era necessaria. Tyrolit e Saite hanno criticato altresì l'uso di dati sulle importazioni brasiliane, che comprendevano esportazioni spagnole di bauxite calcinata di alta qualità non comparabili alle materie prime industriali standard, e hanno evidenziato incoerenze quali modifiche dei codici SA che non incidevano sui margini di dumping. Tali soggetti hanno sostenuto che i valori normali avrebbero dovuto rispecchiare i prezzi praticati sul mercato interno brasiliano esenti da distorsioni o, se del caso, i prezzi all'esportazione, ma in ultima analisi hanno sostenuto che in Cina non vi erano elementi di prova di distorsioni relative alle materie prime tali da giustificare valori di riferimento alternativi.

(57)

La Commissione ha ricordato che è stato necessario stabilire valori di riferimento perché non è stato possibile utilizzare i prezzi e i costi esistenti sul mercato interno cinese a causa dell'esistenza di distorsioni significative nella RPC, come indicato ai considerando da 74 a 110 del regolamento provvisorio. I dati sulle importazioni brasiliane sono stati utilizzati come fonte più appropriata di prezzi di riferimento esenti da distorsioni, conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a). La presenza nelle statistiche sulle importazioni di dati relativi a tipi specializzati di prodotti non invalida la serie di dati sulle importazioni nel suo complesso, che riguardava volumi sufficienti provenienti da una varietà di paesi di origine. Inoltre tali parti non hanno fornito elementi di prova a sostegno del fatto che i valori di riferimento non riflettevano i prezzi sul mercato interno brasiliano esenti da distorsioni. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

(58)

FEPA e Smirdex s.a. hanno sostenuto che i produttori brasiliani di allumina fusa si approvvigionano di bauxite sul mercato interno, il che rende le statistiche sulle importazioni irrilevanti ai fini dell'analisi comparativa dei costi. Entrambe le parti hanno raccomandato di utilizzare indici trasparenti e riconosciuti a livello internazionale da esse altresì menzionati, quali quelli di S & P Global Commodity Insights o CBIX, che secondo le parti interessate colgono meglio le realtà del mercato. Smirdex ha inoltre indicato elementi di prova del fatto che i prezzi di mercato brasiliani della bauxite e dell'allumina erano superiori solo del 10 %-15 % circa rispetto ai livelli cinesi, il che non corrobora i margini di dumping molto elevati stabiliti nel regolamento provvisorio.

(59)

La Commissione ha applicato l'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base e ha utilizzato dati desunti da un paese rappresentativo nel quale siano prontamente disponibili i dati pertinenti. Il valore di riferimento per la bauxite acquistata nel paese rappresentativo, ossia il Brasile, è stato considerato appropriato. Inoltre i presunti differenziali di prezzo tra Brasile e Cina non erano suffragati da elementi di prova, ma erano soltanto il risultato di asserzioni non verificate. Di conseguenza le parti interessate non hanno dimostrato che il valore di riferimento selezionato per la bauxite fosse inadeguato e che la Commissione avrebbe dovuto ricorrere a un metodo alternativo per stabilire un valore di riferimento esente da distorsioni per questo fattore produttivo. La Commissione ha altresì rilevato che il prezzo di riferimento per la bauxite rientrava nella stessa fascia del prezzo all'esportazione cinese per la bauxite, di qualità refrattaria, dell'85 %/2,0/3,15-3,2 (0-6 mm), FOB Xingang, come indicato nei valori di riferimento dell'industria indipendente di Metal Bulletin per l'industria metallurgica e mineraria mondiale (prezzi Fastmarkets). L'argomentazione è stata pertanto respinta.

(60)

Vesuvius ha sostenuto che la Commissione non aveva indicato chiaramente quali codici SA erano stati utilizzati per costruire i valori di riferimento per la bauxite e la bauxite calcinata. La stessa società ha rilevato che, mentre i documenti della comunicazione preventiva facevano riferimento al codice SA 2508 30 , il regolamento provvisorio menzionava i codici doganali 2606 00 12 e 2606 00 90 . Secondo tale soggetto, tale incoerenza crea incertezza in merito ai dati effettivamente utilizzati e compromette la trasparenza del metodo. Vesuvius ha pertanto chiesto alla Commissione di fornire una divulgazione adeguata dei codici SA esatti utilizzati per la determinazione del valore normale.

(61)

La Commissione ha rilevato che la bauxite calcinata era inizialmente elencata con il codice SA 2508 30 nella prima nota sui fattori produttivi, corrispondente ai minerali di alluminio e loro concentrati in generale. A seguito di ulteriori esami e verifiche presso i locali dei produttori esportatori inseriti nel campione, la Commissione ha confermato che la bauxite calcinata è adeguatamente classificata con i codici NC 2606 00 12 e 2606 00 90 , utilizzati per costruire i valori di riferimento nel regolamento provvisorio. Tale modifica ha garantito la corretta classificazione doganale del fattore produttivo effettivamente utilizzato dai produttori esportatori e non ha modificato il metodo sottostante. Il riferimento al codice SA 2508 30 nei documenti precedenti rispecchiava le informazioni preliminari fornite dai produttori esportatori. Nella tabella 1 del regolamento provvisorio, soltanto la bauxite calcinata è stata mantenuta come fattore produttivo, in quanto i produttori esportatori utilizzavano bauxite calcinata e non bauxite grezza. La Commissione ha pertanto concluso che il metodo è stato applicato in modo coerente e trasparente e l'argomentazione è stata respinta.

(62)

Vesuvius ha sostenuto che il metodo applicato dalla Commissione per determinare i costi dell'energia al netto delle imposte per gli esportatori cinesi, basato sui prezzi brasiliani dell'energia elettrica e del gas, ha utilizzato in modo non preciso una detrazione fiscale del 17,5 % nell'ambito dell'Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Tale società ha asserito che le aliquote dell'ICMS in Brasile variavano dal 17 % al 20 % e che molte fonti indicavano che le operazioni intra-statali, quali l'approvvigionamento energetico, rientravano in genere in tale intervallo. Vesuvius ha pertanto suggerito di utilizzare un'aliquota media pari al 18,5 % anziché al 17,5 %.

(63)

La Commissione ha stabilito che per il periodo dell'inchiesta la maggior parte degli Stati brasiliani ha applicato aliquote dell'ICMS pari al 17 %-18 % al consumo industriale di energia elettrica. Mentre alcuni Stati hanno fissato aliquote più elevate, queste sono state applicate principalmente ai consumi residenziali al di sopra di determinate soglie e non ai clienti industriali. La Commissione ha pertanto ritenuto che la detrazione del 17,5 % applicata nei calcoli provvisori rispecchiasse accuratamente le condizioni medie cui devono far fronte gli utenti industriali e fornisse una base ragionevole e rappresentativa per stabilire i costi dell'energia al netto delle imposte. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

(64)

La Commissione ha pertanto confermato la propria posizione e le proprie conclusioni di cui ai considerando da 144 a 160 del regolamento provvisorio.

(65)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Vesuvius ha osservato che la Commissione si era basata sui dati dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) per le ore settimanali effettivamente lavorate nel settore manifatturiero generale in Brasile (40,4 ore), che, secondo Vesuvius, non rispecchiano l'attività economica pertinente per il prodotto oggetto dell'inchiesta. Vesuvius ha sostenuto che i dati specifici per settore dell'OIL per il settore economico 23 («Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi»), che indicano 41,3 ore settimanali effettivamente lavorate, erano disponibili e avrebbero dovuto essere utilizzati anziché quelli impiegati.

(66)

La Commissione ha esaminato tale argomentazione e ha confermato che la serie di dati dell'OIL fornisce informazioni disaggregate per il settore economico 23. Dato che la produzione del prodotto in esame rientra in questo settore, la Commissione ha accolto questa osservazione. Di conseguenza la Commissione ha ricalcolato il parametro di riferimento per il costo del lavoro sostituendo le ore settimanali effettivamente lavorate (40,4 ore) precedentemente utilizzate con il dato specifico per settore pari a 41,3 ore. Tutte le altre fasi metodologiche sono rimaste invariate. Tale adeguamento ha comportato una riduzione del costo orario del lavoro da 58,36 CNY/ora a 57,09 CNY/ora.

3.2.3.2.   SGAV e profitti

(67)

DFFI e PRE hanno presentato osservazioni secondo cui le società brasiliane selezionate (Tecnosulfur, Bozel Brasil S.A. e Trevo Industrial) non erano approssimazioni affidabili per l'industria dell'allumina fusa, in quanto operavano in settori non collegati con processi di produzione e mercati distinti. Secondo DFFI e PRE, tali società non rispecchiavano le caratteristiche economiche o tecniche della produzione di allumina fusa.

(68)

Tyrolit ha inoltre sostenuto che la comparabilità delle società brasiliane selezionate con l'industria dell'allumina fusa era limitata. Mentre Bozel, in quanto produttore di ferroleghe che gestisce forni ad arco, presentava alcune somiglianze con i produttori di allumina fusa, Trevo e Tecnosulfur sono state ritenute inadatte. Trevo era attiva nella fabbricazione di cartongesso (6), un settore completamente diverso, e il modello imprenditoriale di Tecnosulfur richiedeva SGAV notevolmente più elevate legate alla commercializzazione, alla ricerca e allo sviluppo, nonché al sostegno alle vendite. Tyrolit ha esortato la Commissione a sostituire tali società con dati provenienti da produttori brasiliani più appropriati nel settore delle ferroleghe, che utilizzano forni ad arco per la trasformazione di minerali e sono quindi imprese ad alta intensità energetica, quali Ferbasa, RIMA, Nova Era Silicon o Ferro Ligas, i cui bilanci pubblicati fornirebbero un parametro di riferimento più approssimato.

(69)

Vesuvius ha aggiunto che due delle tre società selezionate, ossia Trevo e Tecnosulfur, non avevano alcun collegamento con la produzione di allumina fusa. L'attività di Trevo è limitata alla fabbricazione di cartongesso, che non comporta l'elettrofusione, mentre Tecnosulfur fornisce prodotti di desolforazione per metalli liquidi (7). Sebbene Bozel gestisca forni a elettrofusione, Vesuvius ha sottolineato che, nel complesso, le società scelte dalla Commissione non sono sufficientemente comparabili ai produttori di allumina fusa, il che le rende inadatte ai fini della determinazione di un congruo importo esente da distorsioni affidabile per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti.

(70)

Alla luce di queste nuove osservazioni è stato constatato che le società inizialmente selezionate non erano sufficientemente collegate al settore industriale dell'allumina fusa in considerazione delle loro attività o che il livello di SGAV riscontrato per Bozel, pari al 2 %-3 %, non era considerato ragionevole ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, in quanto era troppo basso rispetto al livello di SGAV solitamente riscontrato per società operanti in questo settore (8) durante il periodo in esame, che superava il 10 %. Di conseguenza tali società non sono state considerate rappresentative del settore dell'allumina fusa. La Commissione ha pertanto riesaminato la propria selezione al fine di individuare le società con attività più comparabili dal punto di vista tecnico ed economico alla produzione di allumina fusa, anche se classificate con un codice NACE 24.1 diverso ma correlato (Fabbricazione di ferro, acciaio e ferroleghe). Le società individuate ex novo sono FERBASA, RIMA Industrial, Aço Verde do Brasil, MINASLIGAS e Viena Siderúrgica.

(71)

La Commissione ha ritenuto che tali società fossero approssimazioni più adeguate per i produttori di allumina fusa, in quanto le loro attività nel settore delle ferroleghe comportano processi di produzione e strutture dei costi strettamente allineati a quelli della produzione di allumina fusa. In particolare, condividono le principali caratteristiche tecniche ed economiche: i) produzione in forni elettrici ad arco o elettrici; ii) processi di riduzione/fusione ad alta temperatura; iii) strutture dei costi ad alta intensità di energia e di capitale; iv) catene di approvvigionamento delle materie prime basate su minerali; v) recupero dei sottoprodotti e controlli ambientali; e vi) forti legami con le industrie siderurgiche, in cui anche l'allumina fusa svolge un ruolo cruciale in veste di fattore produttivo refrattario.

(72)

La Commissione ha pertanto accolto l'argomentazione secondo cui le società inizialmente selezionate nella fase provvisoria non fossero sufficientemente rappresentative. I calcoli sono stati effettuati nuovamente sulla base dei dati finanziari delle società del settore delle ferroleghe e dell'acciaio, che sono considerate essere maggiormente collegate alla produzione del prodotto oggetto dell'inchiesta. Questa modifica ha garantito che i valori di riferimento per le SGAV e i profitti utilizzati per la costruzione del valore normale rispecchiassero più accuratamente le realtà dei produttori che operano in industrie comparabili ad alta intensità energetica. Su tale base, le percentuali delle SGAV e dei profitti ammontavano all'11,41 % e al 5,63 % del costo delle merci vendute.

(73)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Imerys ha osservato che il valore di riferimento per le SGAV e i profitti dovrebbe essere riveduto, sostenendo che non rispecchiava livelli «congrui ed esenti da distorsioni» ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base. Secondo tale soggetto, due delle società selezionate, ossia Aço Verde do Brasil e Viena Siderúrgica, non sono tecnicamente comparabili ai produttori di allumina fusa, in quanto non operano nel settore delle ferroleghe e utilizzano altiforni anziché forni elettrici ad arco. Imerys ha inoltre asserito che i livelli di SGAV e profitti di tali società non erano rappresentativi, menzionando le dimensioni e la redditività di Viena e il rapporto di SGAV più basso di Aço Verde do Brasil sulla base dei calcoli delle SGAV di Imerys. A tale riguardo, Imerys ha asserito che le spese finanziarie nette non dovrebbero essere sottratte dal numeratore quando si determina il calcolo delle SGAV. Imerys ha inoltre fatto riferimento a inchieste sui diritti del lavoro pubblicamente riferite che coinvolgevano taluni fornitori collegati a Viena come elementi di prova di condizioni che presumibilmente non rispecchiavano un comportamento normale sul mercato. Su tale base, Imerys ha chiesto che tali due società fossero escluse e che il valore di riferimento fosse ricalcolato utilizzando soltanto i produttori ritenuti effettivamente comparabili da tale società.

(74)

La Commissione ha ritenuto che le argomentazioni addotte non dimostrassero che i livelli di SGAV e profitti delle società interessate fossero distorti o non rappresentativi. Sebbene il tipo di forno utilizzato possa differire, i processi di produzione e le strutture dei costi sottostanti rimangono comparabili al fine di stabilire un'approssimazione ragionevole ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a).

(75)

La Commissione ha inoltre sottolineato che le asserzioni relative alle diverse dinamiche di domanda-offerta o alle strutture dei costi non erano suffragate da elementi di prova. Anche le dimensioni delle società non costituiscono un fattore pertinente ai fini della determinazione della rappresentatività. Per quanto riguarda le SGAV, la Commissione ha confermato che i rapporti delle SGAV sono stati calcolati in linea con la prassi abituale, in base alla quale le entrate e le spese finanziarie pertinenti sono state prese in considerazione ai fini della determinazione del tasso delle SGAV. Sulla base dei calcoli verificati della Commissione, i tassi di SGAV di entrambe le società rientrano nell'intervallo normalmente riscontrato per operatori comparabili.

(76)

Infine, la Commissione rileva che le argomentazioni relative al lavoro sollevate da Imerys riguardano procedimenti in corso che coinvolgono alcuni fornitori a monte piuttosto che le società stesse e pertanto non hanno inciso sull'adeguatezza dei loro dati finanziari ai fini della determinazione del valore di riferimento.

(77)

Su tale base, la Commissione ha confermato che le società selezionate erano adeguate e che non era giustificata alcuna revisione del valore di riferimento.

(78)

In seguito alle ulteriori informazioni finali, Imerys ha ribadito le stesse osservazioni già presentate dopo la divulgazione finale delle informazioni, senza fornire nuovi elementi di prova o informazioni fattuali. Le ulteriori informazioni finali riguardavano unicamente gli elementi che erano stati modificati alla luce delle osservazioni ricevute sulla divulgazione finale delle informazioni e le parti interessate sono state invitate a presentare osservazioni solo su tali modifiche specifiche. Poiché le osservazioni ribadite di Imerys non riguardavano gli elementi che erano stati modificati, tali osservazioni non sono state prese in considerazione.

3.3.   Prezzo all'esportazione

(79)

In assenza di argomentazioni od osservazioni in merito, sono state qui confermate le conclusioni di cui ai considerando da 170 a 172 del regolamento provvisorio.

3.4.   Confronto

(80)

In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, Tyrolit e VDS hanno presentato osservazioni relative al confronto.

(81)

VDS e Tyrolit hanno sostenuto che la Commissione non aveva comunicato quali qualità specifiche dell'allumina fusa fossero state utilizzate nei calcoli del valore normale, sottolineando che confronti significativi possono essere effettuati soltanto sulla base di dati comparabili, data l'ampia variazione dei prezzi tra le varie qualità del prodotto. Tali soggetti hanno asserito che i prezzi brasiliani del prodotto oggetto dell'inchiesta sono generalmente superiori soltanto del 10 %-15 % rispetto ai livelli cinesi e hanno evidenziato discrepanze tra Runbao ed Elfusa, un produttore noto del prodotto oggetto dell'inchiesta in Brasile, con prezzi compresi tra – 18 % e + 16 %. Tali soggetti hanno inoltre sostenuto che i margini eccessivi di dumping indicati nel regolamento provvisorio sono il risultato di errori metodologici, quali una copertura dei prodotti eccessivamente ampia, il ricorso a dati non rappresentativi e l'uso di prezzi brasiliani viziati, osservando nel contempo che Elfusa stessa aveva indicato che un prezzo equo per determinate qualità di allumina sarebbe del 30 %-35 % superiore ai prezzi cinesi.

(82)

La Commissione ricorda che tutti i parametri pertinenti che costituiscono la base dei calcoli del dumping sono stati divulgati a norma dell'articolo 19 del regolamento di base, consentendo alle parti di presentare osservazioni sui fatti principali. Le argomentazioni secondo cui i prezzi brasiliani del prodotto oggetto dell'inchiesta sono superiori solo del 10 %-15 % rispetto ai livelli cinesi, le discrepanze tra i prezzi di Runbao ed Elfusa mostrano difetti metodologici o prezzi «equi» dovrebbero essere del 30 %-35 % superiori ai livelli cinesi non sono state suffragate da elementi di prova. Le risultanze della Commissione si sono basate sui dati verificati dei produttori esportatori inseriti nel campione e sui valori di riferimento di cui alla sezione 3.2.3.1 del regolamento provvisorio. La Commissione ha pertanto ritenuto che il suo metodo seguisse le disposizioni giuridiche pertinenti del regolamento antidumping di base e fosse coerente con la prassi consolidata e che i margini di dumping provvisori fossero stati determinati in maniera corretta.

3.5.   Margini di dumping

(83)

Come descritto al considerando 72, in seguito alle argomentazioni motivate e accolte formulate dalle parti interessate, la Commissione ha rivisto i margini di dumping.

(84)

In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, August Riiggeberg GmbH & Co. KG, PFERD-Riiggeberg S.A. e VDS hanno presentato osservazioni sui margini di dumping.

(85)

August Riiggeberg GmbH & Co. KG e PFERD-Riiggeberg S.A. hanno sostenuto che il margine di dumping residuo del 136,36 % era sproporzionato e non rispecchiava le condizioni di mercato effettive. Tali soggetti hanno sostenuto che il dazio residuo era derivato da un esiguo sottoinsieme di vendite del produttore con il margine più elevato, il che lo rendeva non rappresentativo. Le parti hanno inoltre dichiarato di non essere state in grado di verificare il calcolo a causa di una trasparenza insufficiente, ma di considerarlo probabilmente errato, eventualmente a causa di confronti tra prodotti non compatibili. A loro avviso, le differenze effettive di prezzo tra il corindone artificiale cinese e quello brasiliano sono notevolmente inferiori rispetto a quelle indicate dalla Commissione, anche durante le recenti fluttuazioni del mercato legate alla guerra in Ucraina e alla crisi energetica.

(86)

Il margine di dumping residuo è stato stabilito in base alle risultanze verificate di un sottoinsieme di vendite effettuate da Saite, l'esportatore inserito nel campione con il margine di dumping più elevato. Tale sottoinsieme, che rappresenta il 7 % delle sue esportazioni del prodotto in esame nell'Unione (e il [4,8] % delle esportazioni del prodotto in esame da parte dei produttori esportatori inseriti nel campione) durante il periodo dell'inchiesta, è stato ritenuto una base appropriata e rappresentativa ai fini della determinazione del dazio residuo applicabile agli esportatori che non hanno collaborato, conformemente all'articolo 18 del regolamento di base. La Commissione ha divulgato i fatti e le considerazioni principali che costituiscono la base del calcolo, garantendo nel contempo un equilibrio adeguato tra trasparenza e protezione delle informazioni riservate. Le asserzioni infondate di un possibile errore o di una sproporzione non potevano essere accettate. I confronti tra i prodotti e la determinazione del valore normale sono stati effettuati sulla base delle disposizioni giuridiche pertinenti e della prassi costante della Commissione. Tali argomentazioni sono state pertanto respinte.

(87)

I margini di dumping definitivi, espressi in percentuale del prezzo CIF (costo, assicurazione e nolo) franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti:

Società

Margine di dumping definitivo (in %)

Chongqing Saite Corundum Co., Ltd.

99,8

Luoyang Runbao Abrasives Co., Ltd.

88,7

Altre società che hanno collaborato

94,5

Tutte le altre importazioni originarie della RPC

110,6

4.   PREGIUDIZIO

4.1.   Osservazioni generali

(88)

Alcune parti interessate hanno affermato che l'analisi provvisoria del pregiudizio e del nesso di causalità era viziata poiché non aveva esaminato talune parti del mercato separatamente. Tali soggetti hanno asserito che un'analisi segmentata del pregiudizio per i diversi tipi di prodotto era giustificata in considerazione delle differenze nelle caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche dei tipi di prodotto. Più specificamente, ArcelorMittal, Saite e i produttori esportatori rappresentati dalla CCCMC hanno sostenuto che erano necessarie analisi separate per l'allumina fusa di qualità refrattaria. I produttori esportatori rappresentati dalla CCCMC hanno sostenuto altresì la necessità di un'analisi del pregiudizio segmentata per il sol-gel. Reckel e Tyrolit hanno asserito che i calcoli del pregiudizio per Runbao si basano su una discrepanza nei mix di prodotti, dato che Runbao produceva prevalentemente allumina fusa bruna, mentre la produzione dell'industria dell'Unione si concentra principalmente sull'allumina fusa bianca. Analogamente, Tyrolit ha sostenuto che i calcoli del pregiudizio per Saite sono ancora meno rappresentativi in quanto Saite produce soltanto allumina fusa bruna.

(89)

L'inchiesta ha consentito di stabilire che le società dell'Unione inserite nel campione producono effettivamente allumina fusa bruna. I produttori esportatori cinesi inseriti nel campione sono risultati essere in concorrenza diretta con i prodotti fabbricati dall'industria dell'Unione, compresa l'allumina bruna fusa. L'analisi del pregiudizio è pertanto rappresentativa e rispecchia la concorrenza effettiva sul mercato.

(90)

Inoltre, per i motivi di cui ai considerando da 42 a 48 del regolamento provvisorio e ribaditi ai considerando da 28 a 39, la Commissione ha confermato che il prodotto oggetto dell'inchiesta dovrebbe essere trattato come un unico prodotto. La Commissione ha rilevato che l'assenza di una piena intercambiabilità dei tipi di prodotto e il fatto che i prodotti appartengano a qualità diverse non sono sufficienti per richiedere una valutazione per segmento. Le osservazioni ricevute dopo la divulgazione provvisoria delle informazioni non modificano tali risultanze. Inoltre tutti i tipi di prodotto sono distribuiti attraverso i medesimi canali e venduti agli stessi gruppi di clienti. Questi fatti dimostrano che i prodotti fanno parte dello stesso mercato concorrenziale. La Commissione ha confermato che i vari tipi di allumina fusa condividono caratteristiche funzionali fondamentali in misura sufficiente e che le differenze di prezzo tra i diversi tipi di prodotto sono già prese in considerazione nell'ambito del metodo dei numeri di controllo del prodotto (NCP) utilizzato per analizzare l'undercutting dei prezzi.

4.2.   Definizione di industria dell'Unione e di produzione dell'Unione

(91)

In assenza di osservazioni in merito alla definizione di industria dell'Unione e di produzione dell'Unione, sono state confermate le conclusioni di cui ai considerando da 186 e 187 del regolamento provvisorio.

4.3.   Consumo dell'Unione

(92)

In assenza di osservazioni in merito al consumo dell'Unione, sono state confermate le conclusioni di cui ai considerando da 188 a 190 del regolamento provvisorio.

4.4.   Importazioni dal paese interessato

4.4.1.   Prezzi delle importazioni dal paese interessato e undercutting dei prezzi

(93)

Saite e Runbao hanno sostenuto che l'adeguamento dell'NCP relativo all'allumina fusa bruna, come spiegato ai considerando 11 e 199 del regolamento provvisorio, era inesatto alla luce della distinzione tecnica tra le due qualità. Saite e Runbao hanno pertanto asserito che, in assenza di produzione dell'Unione di allumina bruna fusa di seconda qualità, l'allumina bruna fusa di seconda qualità prodotta dai produttori esportatori dovrebbe essere eliminata dal confronto dei prezzi o adeguata in modo adeguato.

(94)

I produttori esportatori rappresentati dalla CCCMC hanno inoltre sostenuto che l'analisi dell'undercutting dei prezzi è compromessa dal fatto che manca di un contesto analitico e si basa su un confronto dei prezzi medi che non tiene conto delle distinzioni tra i diversi tipi di prodotto. I produttori esportatori rappresentati dalla CCCMC hanno affermato che l'ampia serie di prezzi all'importazione dell'allumina fusa, osservata non soltanto nelle importazioni dalla Cina ma anche da paesi terzi, rispecchia le divergenze nella natura dei prodotti fabbricati, il che ha portato a un confronto viziato.

(95)

I produttori esportatori rappresentati dalla CCCMC hanno sostenuto altresì che non è stata effettuata alcuna valutazione circostanziata della contrazione dei prezzi.

(96)

Per quanto riguarda l'argomentazione relativa all'adeguamento dell'NCP, la Commissione ha osservato, come spiegato al considerando 11 del regolamento provvisorio, che l'inchiesta ha consentito di stabilire che la distinzione tra allumina fusa bruna di prima e seconda qualità nell'NCP era artificiosa, non rispecchia le norme riconosciute dall'industria ed è soggetta a interpretazione. Si è pertanto reso necessario un adeguamento dell'NCP per quanto riguarda l'allumina fusa bruna. La Commissione ha ritenuto che, nel confrontare i prodotti, gli elementi critici siano i tenori di Al2O3 e Fe2O3, che si riflettono nei valori A1/A2 e F1/F2 all'interno dell'NCP. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

(97)

Per quanto riguarda l'argomentazione relativa all'analisi dell'undercutting, la Commissione ha sottolineato che il metodo NCP utilizzato nell'inchiesta tiene già conto delle differenze di prezzo tra i tipi di prodotto. Ciò garantisce che siano effettuati confronti tra prodotti con caratteristiche fisiche e chimiche simili, preservando in tal modo l'integrità dell'analisi dell'undercutting dei prezzi. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

(98)

Per quanto concerne l'argomentazione secondo cui non è stata effettuata alcuna valutazione circostanziata della contrazione dei prezzi, la Commissione ha rilevato che, come illustrato in dettaglio nella sezione 4.3.2 e nella sezione 5.1 del regolamento provvisorio, la Commissione ha effettuato un'analisi approfondita delle tendenze dei prezzi, dell'andamento dei costi e della redditività dell'industria dell'Unione. Dall'inchiesta è emerso che, nonostante l'aumento dei costi, l'industria dell'Unione non è stata in grado di aumentare di conseguenza i suoi prezzi di vendita, il che ha determinato una contrazione dei prezzi e un deterioramento della redditività. Come osservato dalla Commissione ai considerando 196 e 278 del regolamento provvisorio, il prezzo medio non pregiudizievole dell'industria dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta è stato di 1 880 EUR/tonnellata, a fronte di un prezzo medio all'importazione dalla Cina pari a 878 EUR/tonnellata. Ciò conferma l'esistenza di un pregiudizio notevole causato dalle importazioni oggetto di dumping. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

4.5.   Situazione economica dell'industria dell'Unione

4.5.1.   Indicatori macroeconomici

4.5.1.1.   Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

(99)

I produttori esportatori rappresentati dalla CCCMC hanno asserito che il calo della produzione dell'industria dell'Unione del 37 % non è causalmente collegato all'aumento delle importazioni cinesi. Per quanto concerne l'utilizzo degli impianti, i produttori esportatori rappresentati dalla CCCMC hanno sostenuto che le capacità erano sottoutilizzate anche prima dell'aumento delle importazioni dalla Cina e prima dell'inizio del periodo in esame, come dimostrato dal fatto che l'utilizzo degli impianti dell'industria dell'Unione era già pari al 69 % all'inizio del periodo in esame. I produttori esportatori rappresentati dalla CCCMC hanno inoltre sostenuto che il calo delle esportazioni dell'industria dell'Unione non era dovuto alla pressione esercitata dai produttori esportatori cinesi.

(100)

La Commissione ha ritenuto che le argomentazioni si riferissero al nesso di causalità piuttosto che agli indicatori macroeconomici in quanto tali e affronta tali argomentazioni nella sezione 5. La Commissione ha tuttavia rilevato che, indipendentemente dall'utilizzo degli impianti dell'industria dell'Unione all'inizio del periodo in esame, i tassi di utilizzo sono diminuiti drasticamente, passando dal 69 % nel 2021 al 43 % durante il periodo dell'inchiesta, come rilevato ai considerando da 206 a 208 del regolamento provvisorio, il che dimostra che l'utilizzo degli impianti di produzione dell'industria ha subito un impatto notevole durante il periodo dell'inchiesta.

(101)

In assenza di osservazioni relative alla produzione, alla capacità produttiva e all'utilizzo degli impianti, sono state confermate le conclusioni di cui ai considerando da 206 a 208 del regolamento provvisorio.

4.5.1.2.   Volume delle vendite e quota di mercato

(102)

I produttori esportatori rappresentati dalla CCCMC hanno sostenuto che l'aumento delle importazioni cinesi e dei prezzi cinesi nel 2022 non ha esercitato una pressione al ribasso sui prezzi o sulla quota di mercato dell'industria dell'Unione, in quanto quest'ultima è stata in grado di aumentare i prezzi perdendo soltanto un quantitativo limitato di vendite. I produttori esportatori rappresentati dalla CCCMC hanno rilevato altresì che le importazioni cinesi rappresentavano soltanto una piccola parte del mercato precedentemente detenuto da paesi terzi e che la successiva perdita di quota di mercato dell'industria dell'Unione nel 2023 si è verificata nonostante un calo del volume delle importazioni cinesi, una circostanza questa che rispecchia un calo complessivo del mercato dell'Unione piuttosto che l'impatto delle importazioni cinesi.

(103)

La Commissione ha constatato che l'intero periodo in esame è stato esaminato per tenere conto dell'andamento dei volumi delle importazioni, della quota di mercato, degli indicatori di pregiudizio e della contrazione dei prezzi. La Commissione ha inoltre osservato che l'argomentazione non tiene conto della variazione delle dimensioni del mercato dell'Unione tra il 2022 e il 2023. Come illustrato ai considerando da 189 a 190 del regolamento provvisorio, il consumo dell'Unione è sceso da 367 672 tonnellate nel 2022 a 294 891 tonnellate nel 2023. Qualsiasi valutazione degli andamenti della quota di mercato e del loro rapporto con i volumi delle importazioni dovrebbe essere effettuata tenendo conto della contrazione complessiva del mercato. La Commissione ha constatato che, nonostante un calo dei volumi delle importazioni dalla Cina tra il 2022 e il 2023, la quota di mercato della Cina è aumentata, passando dal 48 % al 51 %, mentre la quota dell'industria dell'Unione è scesa dal 38 % al 35 %. La Commissione ha rilevato altresì che nel 2022 l'industria dell'Unione ha aumentato i prezzi in linea con gli aumenti dei prezzi dalla Cina, ma ha comunque registrato una riduzione dell'11 % delle vendite e una diminuzione dell'8 % della quota di mercato. La Commissione ha pertanto respinto l'argomentazione nel suo insieme.

(104)

In assenza di osservazioni ulteriori sul volume delle vendite e sulla quota di mercato, sono state confermate le conclusioni riportate ai considerando da 209 a 210 del regolamento provvisorio.

4.5.1.3.   Crescita

(105)

In assenza di osservazioni relative alla crescita, sono state confermate le conclusioni di cui al considerando 211 del regolamento provvisorio.

4.5.1.4.   Occupazione e produttività

(106)

I produttori esportatori rappresentati dalla CCCMC hanno sostenuto che l'impatto sull'occupazione era trascurabile e che cambiamenti significativi hanno avuto luogo soltanto durante il periodo dell'inchiesta e non durante il periodo in esame.

(107)

Come indicato ai considerando da 212 a 214 del regolamento provvisorio, il numero di dipendenti addetti alla fabbricazione del prodotto in esame è diminuito dell'8 % dal 2021 al 2023 e del 16 % nel periodo in esame. Il fatto che la diminuzione evidenzi un picco durante il periodo dell'inchiesta non ha modificato le conclusioni sull'andamento osservato durante il periodo in esame. In assenza di osservazioni ulteriori su occupazione e produttività, sono state confermate le conclusioni di cui ai considerando da 212 a 214 del regolamento provvisorio.

4.5.1.5.   Entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping

(108)

In assenza di osservazioni riguardo all'entità del margine di dumping e alla ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping, sono state confermate le conclusioni di cui ai considerando 215 e 216 del regolamento provvisorio.

4.5.2.   Indicatori microeconomici

4.5.2.1.   Prezzi e fattori che incidono sui prezzi

(109)

I produttori esportatori rappresentati dalla CCCMC hanno sostenuto che l'aumento delle importazioni cinesi e dei prezzi cinesi nel 2022 non ha esercitato una pressione al ribasso sui prezzi o sulla quota di mercato dell'industria dell'Unione, in quanto quest'ultima è stata in grado di aumentare i prezzi perdendo soltanto un quantitativo limitato di vendite.

(110)

La Commissione ha esaminato l'argomentazione al considerando 103.

(111)

In assenza di osservazioni ulteriori sui prezzi e sui fattori che incidono sui prezzi, sono state confermate le conclusioni riportate ai considerando da 217 a 219 del regolamento provvisorio.

4.5.2.2.   Costo del lavoro

(112)

In assenza di osservazioni sul costo del lavoro, sono state confermate le conclusioni di cui ai considerando 220 e 221 del regolamento provvisorio.

4.5.2.3.   Scorte

(113)

In assenza di osservazioni sulle scorte, sono state confermate le conclusioni di cui ai considerando da 222 a 225 del regolamento provvisorio.

4.5.2.4.   Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale

(114)

I produttori esportatori rappresentati dalla CCCMC hanno sostenuto che la valutazione della Commissione sul calo della redditività era errata in quanto la redditività e gli investimenti sono aumentati nel 2022 nonostante un aumento del 25 % delle importazioni cinesi. I produttori esportatori rappresentati dalla CCCMC hanno asserito che il successivo calo della redditività è stato determinato da aumenti sostanziali degli investimenti e dall'aumento dei costi di produzione, compresi l'energia, le materie prime e i processi di produzione, che hanno continuato ad aumentare anche durante il calo dei prezzi dell'energia elettrica nel 2023, dimostrando così che il presunto pregiudizio non è stato causato dalle importazioni cinesi.

(115)

La Commissione ha ritenuto che le argomentazioni si riferissero al nesso di causalità piuttosto che agli indicatori microeconomici in quanto tali e affronta tali argomentazioni nella sezione 5.

(116)

In assenza di ulteriori osservazioni riguardo a redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitali, sono state confermate le conclusioni di cui ai considerando da 226 a 231 del regolamento provvisorio.

4.6.   Conclusioni sul pregiudizio

(117)

In assenza di altre osservazioni relative al pregiudizio, la Commissione ha confermato le conclusioni di cui ai considerando da 232 a 237 del regolamento provvisorio.

5.   NESSO DI CAUSALITÀ

5.1.   Effetti delle importazioni oggetto di dumping

(118)

Al considerando 270 del regolamento provvisorio, la Commissione ha concluso che il pregiudizio notevole subito dall'industria dell'Unione è stato causato dalle importazioni oggetto di dumping del prodotto in esame originario del paese interessato.

(119)

I produttori esportatori rappresentati dalla CCCMC hanno asserito che il calo della produzione dell'industria dell'Unione del 37 % non è causalmente collegato all'aumento delle importazioni cinesi. I produttori esportatori rappresentati dalla CCCMC hanno sostenuto che il volume di produzione dell'industria dell'Unione è calato da 187 988 tonnellate nel 2022 a 139 354 tonnellate nel 2023, in un periodo in cui le importazioni dalla Cina sono diminuite da 175 343 tonnellate nel 2022 a 151 650 tonnellate nel 2023.

(120)

La Commissione ha osservato che l'argomentazione non tiene conto della variazione delle dimensioni del mercato dell'Unione tra il 2022 e il 2023. Come illustrato ai considerando da 189 a 190 del regolamento provvisorio, il consumo dell'Unione è sceso da 367 672 tonnellate nel 2022 a 294 891 tonnellate nel 2023. Nel considerare tale riduzione delle dimensioni del mercato la Commissione ha rilevato che, nonostante un calo dei volumi delle importazioni dalla Cina tra il 2022 e il 2023, la quota di mercato della Cina è comunque aumentata, passando dal 48 % al 51 %, mentre la quota dell'industria dell'Unione è scesa dal 38 % al 35 %. La Commissione ha pertanto respinto l'argomentazione nel suo insieme.

(121)

Abranova ha inoltre asserito che le fluttuazioni dei volumi delle importazioni cinesi durante il periodo in esame non erano causalmente legate alle importazioni oggetto di dumping, ma erano piuttosto il risultato di fattori esterni straordinari. In particolare, Abranova ha sostenuto che le importazioni sono diminuite durante la pandemia di COVID-19, quando i costi di spedizione dei container sono aumentati da quattro a cinque volte al di sopra dei livelli normali. Al contrario, le importazioni sono aumentate notevolmente dopo la guerra in Ucraina a causa del divieto dell'UE sulle importazioni russe di allumina fusa, delle tariffe di trasporto inferiori e della capacità produttiva insufficiente dell'industria dell'Unione. Abranova ha sostenuto pertanto che le variazioni dei volumi delle importazioni tra il 2020 e il 2024 sono state determinate da sviluppi esterni senza precedenti e che un confronto adeguato con i livelli antecedenti la pandemia di COVID avrebbe dimostrato che l'andamento delle importazioni osservato non può essere attribuito agli effetti delle importazioni oggetto di dumping.

(122)

La Commissione ha riconosciuto che fattori esterni quali la pandemia di COVID-19 e la guerra in Ucraina hanno influenzato i flussi commerciali complessivi. Tali sviluppi non mettono tuttavia in discussione la questione dell'esistenza di un nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping provenienti dalla Cina e il pregiudizio notevole subito dall'industria dell'Unione. L'inchiesta ha portato a stabilire che, indipendentemente da perturbazioni del mercato di più ampio respiro, le importazioni dalla Cina sono entrate nell'Unione in volumi significativi, hanno guadagnato quote di mercato e sono state costantemente effettuate a prezzi inferiori ai prezzi di vendita e al costo di produzione dell'industria dell'Unione. La Commissione ha confermato che tali elementi dimostravano chiaramente che le importazioni oggetto di dumping erano causalmente collegate al pregiudizio subito dall'industria dell'Unione, in quanto quest'ultima non è stata in grado di aumentare i suoi prezzi di vendita in linea con l'aumento del costo di produzione e ciò ha determinato una conseguente contrazione dei prezzi e un deterioramento della redditività.

(123)

In assenza di osservazioni sugli effetti delle importazioni oggetto di dumping, sono state confermate le conclusioni di cui ai considerando da 239 a 242 del regolamento provvisorio.

5.2.   Effetti di altri fattori

5.2.1.   Importazioni da paesi terzi

(124)

I produttori esportatori rappresentati dalla CCCMC hanno sostenuto che le importazioni da paesi terzi attenuano il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione. La CCCMC ha asserito che le importazioni da paesi terzi hanno mantenuto una quota di mercato significativa pari a circa il 15 % durante il periodo in esame e che i loro prezzi sono stati costantemente ben al di sotto dei prezzi di vendita dell'industria dell'Unione.

(125)

La Commissione ha rilevato che rispetto alla Cina, nel periodo in esame gli altri paesi terzi avevano una presenza limitata sul mercato dell'Unione. Come illustrato al considerando 244 del regolamento provvisorio, la quota di mercato combinata delle importazioni da tutti i paesi terzi ad eccezione della Cina è scesa dal 22 % nel 2021 al 15 % nel periodo dell'inchiesta. I principali paesi terzi esportatori, ossia Ucraina, Stati Uniti, Brasile e Bahrein, hanno rappresentato ciascuno tra il 2 % e il 5 % del mercato dell'Unione e le rispettive quote di mercato sono rimaste sostanzialmente stabili nel periodo in esame.

(126)

La Commissione ha inoltre rilevato che, sebbene l'Ucraina e il Bahrein abbiano venduto a prezzi inferiori a quelli della Cina durante il periodo dell'inchiesta, le loro quote di mercato limitate hanno fatto sì che il loro effetto complessivo sul mercato dell'Unione fosse minimo. I prezzi delle importazioni da altri paesi terzi sono stati in genere superiori a quelli delle importazioni dalla Cina. La Commissione ha concluso che l'impatto delle importazioni da paesi terzi non attenua il nesso di causalità tra le importazioni cinesi oggetto di dumping e il pregiudizio notevole subito dai produttori dell'Unione e ha confermato le conclusioni di cui ai considerando da 243 a 246 del regolamento provvisorio.

5.2.2.   Andamento delle esportazioni dell'industria dell'Unione

(127)

I produttori esportatori rappresentati dalla CCCMC, PRE, DFFI e Reckel hanno affermato che il deterioramento dell'andamento delle esportazioni dell'industria dell'Unione attenua il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione. Tali soggetti hanno asserito altresì che il calo dell'andamento delle esportazioni non avrebbe potuto essere causato dalle esportazioni cinesi verso mercati terzi e che l'incapacità dell'industria dell'Unione di conservare quanto meno il proprio volume di esportazioni non è legata in maniera causale alla pressione sui prezzi esercitata dalle esportazioni cinesi.

(128)

La Commissione ha confermato di non aver attribuito il deterioramento dell'andamento delle esportazioni dell'industria dell'Unione alle esportazioni cinesi verso mercati terzi. La Commissione ha rilevato che le esportazioni rappresentavano soltanto il 14 % circa delle vendite totali dell'industria dell'Unione durante il periodo in esame. Di conseguenza la Commissione ha concluso che le esportazioni verso paesi terzi possono avere inciso solo marginalmente sulla situazione pregiudizievole dell'industria dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta, e pertanto non hanno potuto inficiare il nesso di causalità tra le importazioni cinesi oggetto di dumping e il pregiudizio notevole subito dall'industria dell'Unione.

(129)

La Commissione ha concluso che l'impatto dell'andamento delle esportazioni dell'industria dell'Unione non attenua il nesso di causalità tra le importazioni cinesi oggetto di dumping e il pregiudizio notevole subito dai produttori dell'Unione e ha confermato le conclusioni di cui ai considerando da 247 a 250 del regolamento provvisorio.

5.2.3.   Consumo dell'Unione

(130)

I produttori esportatori rappresentati da CCCMC, PRE, DFFI e Reckel hanno affermato che la contrazione della domanda e il calo del consumo nell'Unione interrompono o attenuano in misura notevole il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione. PRE e DFFI hanno sostenuto che il calo sostanziale della domanda di allumina fusa sul mercato dell'Unione era attribuibile principalmente a condizioni macroeconomiche avverse dal 2021. In particolare, PRE e DFFI hanno fatto riferimento agli effetti combinati di una ripresa post-pandemia di breve durata, dei costi elevati dell'energia, della crescita esigua, dell'inflazione e delle tensioni geopolitiche, che hanno ridotto in modo significativo la domanda in settori a valle quali l'acciaio, l'edilizia e l'industria automobilistica.

(131)

La Commissione ha rilevato, come indicato al considerando 252 del regolamento provvisorio, che il consumo dell'Unione è diminuito del 20 % durante il periodo in esame e le vendite dell'Unione sono diminuite del 37 %, con una conseguente perdita del 9 % della quota di mercato. Analogamente, anche le importazioni da tutti gli altri paesi terzi sono diminuite in misura significativa. Di contro, nello stesso periodo la quota di mercato delle importazioni cinesi è aumentata del 16 %.

(132)

La Commissione ha ricordato che l'esistenza di altri fattori che incidono sull'industria dell'Unione non interrompe il nesso di causalità laddove si accerti che le importazioni oggetto di dumping, considerate isolatamente, hanno causato un pregiudizio notevole. Nel caso di specie, sebbene possa aver avuto un certo impatto, la contrazione del consumo avrebbe potuto svolgere solo un ruolo limitato e non può spiegare l'entità del deterioramento riscontrato.

(133)

La Commissione ha concluso che il calo del consumo nell'Unione non attenua il nesso di causalità tra le importazioni cinesi oggetto di dumping e il pregiudizio notevole subito dai produttori dell'Unione e ha confermato le conclusioni di cui ai considerando 252 e 253 del regolamento provvisorio.

5.2.4.   Costi di produzione più elevati

(134)

Reckel, Abranova, PRE, DFFI e i produttori esportatori rappresentati dalla CCCMC hanno sostenuto che l'aumento dei costi di produzione dell'industria dell'Unione, in particolare a causa dell'aumento dei prezzi dell'energia elettrica, dell'inflazione e dell'aumento dei costi delle materie prime importate, interrompe o almeno attenua notevolmente il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio notevole subito dall'industria dell'Unione.

(135)

La Commissione aveva già esaminato tale argomentazione nel regolamento provvisorio e ha concluso che gli aumenti dell'energia e delle materie prime non spiegano il deterioramento rilevato. In particolare, dall'inchiesta è emerso che nel 2022, quando i prezzi dell'energia erano ai massimi livelli, l'industria dell'Unione è rimasta redditizia. Ciò è stato possibile perché parte dell'aumento dei costi dell'energia è stata trasferita sugli utilizzatori. Ciò che ha consentito all'industria dell'Unione di trasferire l'aumento del costo dell'energia nel 2022 è stato l'eccezionale aumento dei prezzi delle importazioni dalla Cina (del 44 % dal 2021, cfr. tabella 4 del regolamento provvisorio), che ha attenuato notevolmente la forza di sostegno di tali importazioni. Tuttavia nel 2023 i prezzi delle importazioni dalla Cina sono diminuiti drasticamente, avvicinandosi ai livelli del 2021, aumentando notevolmente la pressione repressiva sui prezzi dell'industria dell'Unione. In tali circostanze l'industria dell'Unione non era più in grado di trasferire i costi dell'energia, anche se tali costi sono diminuiti rispetto al 2022. La Commissione ha rilevato che nel 2023 e nel periodo dell'inchiesta, quando i prezzi dell'energia erano diminuiti, l'industria dell'Unione non è stata più in grado di adeguare di conseguenza i propri prezzi a causa della contrazione dei prezzi dovuta alle importazioni a basso prezzo provenienti dalla RPC, che ha comportato il crollo della redditività. Analogamente, non è stato individuato alcuno svantaggio sistematico per quanto concerne i prezzi delle materie prime.

(136)

Dato che nella fase definitiva non sono stati presentati nuovi elementi di prova che giustifichino una conclusione diversa, la Commissione conferma la propria valutazione di cui ai considerando da 254 a 259 del regolamento provvisorio, secondo cui l'aumento dei costi di produzione non può annullare il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio notevole subito dall'industria dell'Unione.

5.2.5.   Effetto cumulativo di altri fattori

(137)

PRE e DFFI hanno sostenuto che tutti i fattori che hanno contribuito al pregiudizio dovrebbero essere valutati cumulativamente, tra cui il calo del consumo dell'Unione, lo scarso andamento delle esportazioni dell'Unione, l'aumento dei costi dell'energia e delle materie prime e le importazioni dalla Cina e da altri paesi terzi. Tali soggetti hanno asserito che, tanto individualmente quanto collettivamente, tali fattori attenuano il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio notevole asseritamente subito dall'industria dell'Unione.

(138)

Come spiegato al considerando 132, la Commissione ha ricordato che l'esistenza di altri fattori che incidono sull'industria dell'Unione non interrompe il nesso di causalità laddove si accerti che le importazioni oggetto di dumping, considerate isolatamente, hanno causato un pregiudizio notevole. L'inchiesta ha portato a stabilire che, indipendentemente da altri fattori, considerati individualmente o cumulativamente, le importazioni provenienti dalla Cina sono entrate nell'Unione in volumi significativi, hanno guadagnato quote di mercato e sono state costantemente effettuate a prezzi inferiori ai prezzi di vendita e al costo di produzione dell'industria dell'Unione. La Commissione ha inoltre confermato che, nonostante l'aumento dei costi di produzione, l'industria dell'Unione non è stata in grado di adeguare i propri prezzi di conseguenza, con una conseguente contrazione dei prezzi e un deterioramento della redditività. Ciò dimostra che il pregiudizio notevole subito dall'industria dell'Unione è stato legato in maniera causale alle importazioni oggetto di dumping.

5.3.   Conclusioni sul nesso di causalità

(139)

In assenza di altre osservazioni relative al nesso di causalità, la Commissione ha confermato le conclusioni di cui ai considerando da 267 a 270 del regolamento provvisorio.

6.   LIVELLO DELLE MISURE

6.1.   Margine di pregiudizio

(140)

Come illustrato ai considerando da 88 a 90, la Commissione ha confermato che l'analisi del pregiudizio è rappresentativa e rispecchia la concorrenza effettiva sul mercato. In assenza di ulteriori osservazioni, è confermato il considerando 280 del regolamento provvisorio. Il livello finale di eliminazione del pregiudizio per i produttori esportatori che hanno collaborato e per tutte le altre società è pertanto il seguente:

Paese

Società

Margine di pregiudizio definitivo (in %)

RPC

Chongqing Saite Corundum Co., Ltd.

233,9

RPC

Luoyang Runbao Abrasives Co., Ltd.

116,9

RPC

Altre società che hanno collaborato

178,4

RPC

Tutte le altre importazioni originarie della RPC

259

6.2.   Conclusioni sul livello delle misure

(141)

In base alla valutazione di cui sopra, i dazi antidumping definitivi dovrebbero essere fissati come segue, in conformità all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base:

Paese

Società

Dazio antidumping definitivo (in %)

RPC

Chongqing Saite Corundum Co., Ltd.

99,8

RPC

Luoyang Runbao Abrasives Co., Ltd.

88,7

RPC

Altre società che hanno collaborato

94,5

RPC

Tutte le altre importazioni originarie della RPC

110,6

7.   INTERESSE DELL'UNIONE

7.1.   Interesse dell'industria dell'Unione

(142)

Come illustrato ai considerando da 285 a 288 del regolamento provvisorio, l'industria dell'Unione è composta da nove produttori situati in vari Stati membri, che impiegano circa 962 lavoratori. La maggior parte di tali produttori ha sostenuto la denuncia senza alcuna opposizione all'apertura dell'inchiesta.

(143)

L'industria dell'Unione opera attualmente in condizioni economicamente insostenibili che determinano un livello insostenibile di redditività. I margini di dumping stabiliti nella sezione 3.5 sono eccezionalmente elevati. Tali importazioni oggetto di dumping hanno arrecato un pregiudizio notevole all'industria dell'Unione, come indicato nella sezione 4.6, minacciandone la redditività e la capacità di operare in normali condizioni di mercato.

(144)

L'assenza di misure rischia di avere un impatto negativo significativo sull'industria dell'Unione, in termini di ulteriore compressione dei prezzi e ulteriore calo delle vendite, traducendosi così in maggiori perdite e nella probabile chiusura di impianti produttivi, licenziamenti e, in ultima analisi, la cessazione di intere attività.

(145)

Tali esiti potrebbero perturbare la continuità della produzione europea di allumina fusa e comportare rischi a lungo termine per la resilienza industriale e l'autonomia strategica dell'Unione. L'allumina fusa è un fattore produttivo essenziale nella produzione di un'ampia serie di beni a valle, tra cui materiali refrattari, abrasivi e ceramiche avanzate, che a loro volta sono indispensabili per settori critici quali la produzione di acciaio, altri metalli, vetro e materiali correlati. L'allumina fusa è considerato un prodotto sensibile in considerazione della sua importanza strategica, comprese le applicazioni militari e a duplice uso (9). A causa delle sue proprietà uniche, tra cui la durezza e la stabilità termica eccezionali, pochi materiali possono sostituire l'allumina fusa. L'importanza strategica e la sensibilità di questo prodotto evidenziano la necessità di mantenere una catena di approvvigionamento stabile e sicura nell'Unione. Eventuali perturbazioni potrebbero incidere direttamente sulla sicurezza economica dell'Unione avendo ripercussioni sulle infrastrutture critiche industriali, energetiche e di difesa che fanno affidamento su componenti a base di allumina fusa e minacciando la resilienza delle catene di approvvigionamento contro gli shock esterni, la coercizione o altri rischi.

(146)

La Commissione ha pertanto concluso che è nell'interesse dell'Unione istituire misure che consentano all'industria dell'Unione di recuperare parte delle quote di mercato perse e di ripristinare una concorrenza leale.

7.2.   Interesse degli importatori indipendenti e degli operatori commerciali

(147)

L'importatore Traxys ha asserito che l'istituzione di misure antidumping comporterebbe una riduzione significativa della concorrenza sul mercato dell'Unione. Traxys ha inoltre sostenuto che l'aumento dei costi non può essere trasferito sui produttori di materiali refrattari e che l'istituzione di misure comporterebbe la chiusura di impianti di operatori che si occupano di materiali refrattari, la perdita di posti di lavoro qualificati e una maggiore dipendenza dalle importazioni di prodotti refrattari finiti. È stato inoltre affermato che le misure sull'allumina fusa bruna, in particolare, avrebbero effetti gravi e sproporzionati sull'industria siderurgica europea.

(148)

La Commissione ha rilevato che le argomentazioni di Traxys riguardavano una valutazione generale del mercato, compreso l'impatto sugli utilizzatori e sull'industria siderurgica, ma tale importatore non ha fornito informazioni supplementari sugli interessi degli importatori indipendenti e degli operatori commerciali indipendenti al di là di quanto già presentato e affrontato nei considerando da 290 a 294 del regolamento provvisorio. La Commissione ha sottolineato che le argomentazioni relative all'aumento dei costi per gli utilizzatori, compresi i produttori di refrattari, sono trattate nella sezione 7.3. La Commissione affronta inoltre le argomentazioni relative alla concentrazione del mercato nella sezione 7.4.

(149)

In assenza di ulteriori osservazioni riguardo a questa sezione, sono state confermate le conclusioni di cui ai considerando da 289 a 294 del regolamento provvisorio.

7.3.   Interesse degli utilizzatori, dei consumatori o dei fornitori

(150)

In seguito al regolamento provvisorio, diversi utilizzatori hanno presentato informazioni che evidenziavano gli effetti negativi che stavano già subendo dopo l'istituzione delle misure provvisorie, in particolare l'incapacità di trasferire l'aumento dei prezzi agli acquirenti. Tali preoccupazioni erano state sollevate e spiegate anche nella fase provvisoria, nella quale gli utilizzatori hanno sostenuto che l'istituzione di dazi antidumping aumenterebbe notevolmente i loro costi, che sarebbero difficili da trasferire agli acquirenti. Gli utilizzatori hanno sostenuto che ciò potrebbe minacciare la loro redditività e competitività. Alcuni utilizzatori hanno inoltre avvertito che gli aumenti dei costi legati ai dazi potrebbero comprometterne la sostenibilità operativa, mettendo a rischio il mantenimento della redditività di talune attività di produzione all'interno dell'Unione. Tra le potenziali conseguenze menzionate figurano il ridimensionamento, la delocalizzazione al di fuori dell'Unione e la chiusura di imprese.

(151)

La Commissione ha rilevato che le informazioni raccolte durante l'inchiesta sono state ampiamente documentate, come specificato al considerando 295 del regolamento provvisorio. Circa 50 utilizzatori e associazioni di utilizzatori si sono manifestati e hanno partecipato attivamente alla procedura. Numerosi di questi utilizzatori hanno fornito risposte complete al questionario, consentendo alla Commissione di effettuare una valutazione approfondita e rappresentativa della situazione. Le associazioni di categoria dei settori degli abrasivi e dei refrattari sono state particolarmente attive e hanno fornito informazioni sostanziali e dettagliate. Tali associazioni rappresentano un'ampia gamma di operatori, tra cui un numero considerevole di piccole e medie imprese, nonché utilizzatori di dimensioni maggiori. Ciò garantisce che i dati rispecchino la diversità e la portata delle industrie a valle dell'Unione.

(152)

Da un punto di vista socioeconomico, sulla base delle informazioni fornite dalle associazioni di categoria, si stima che l'industria dei refrattari occupi circa 20 000 persone in tutta l'Unione e generi un fatturato annuo di circa 4 miliardi di EUR. Per quanto riguarda l'industria degli abrasivi, essa rappresenta circa 8 400 posti di lavoro soltanto in Germania e in Italia, generando un fatturato annuo complessivo di circa 2,3 miliardi di EUR in questi due Stati membri. Sulla base delle informazioni fornite dalle associazioni di utilizzatori in entrambi i settori, le industrie dei refrattari e degli abrasivi dell'Unione rappresentano congiuntamente circa 6,6 miliardi di EUR di fatturato annuo e 39 000 posti di lavoro diretti all'interno dell'Unione, di cui oltre 22 600 sarebbero significativamente e immediatamente a rischio.

(153)

Pertanto questi settori contribuiscono in modo significativo in termini economici e di occupazione nei paesi in cui hanno sede. Inoltre le industrie degli abrasivi e dei refrattari svolgono un ruolo fondamentale nella produzione di acciaio, metalli e vetro, nonché di utensili per il taglio, la molatura, la lucidatura e la finitura, strumenti fondamentali per i processi manifatturieri in settori quali quello automobilistico, aerospaziale e edile.

(154)

La Commissione ha rilevato che, secondo le risposte al questionario per gli utilizzatori, circa il 50 % dell'allumina fusa utilizzata nel settore degli abrasivi e circa il 65 % di quella utilizzata nel settore dei refrattari provengono dalla Cina. Tali dati rispecchiano la dipendenza notevole delle industrie a valle dall'allumina fusa di origine cinese. Sebbene una parte sostanziale dell'approvvigionamento provenga da origini alternative, il che potrebbe attenuare l'impatto complessivo dei dazi sui costi per alcune società, la Commissione ha rilevato altresì che la dipendenza dalle importazioni a basso prezzo oggetto di dumping dalla Cina rimane significativa. Per gli utilizzatori che dipendono fortemente dai materiali cinesi, qualsiasi aumento dei prezzi derivante dall'istituzione di dazi inciderebbe sui costi di produzione.

(155)

Nel valutare il potenziale impatto sui costi di produzione, la Commissione, come illustrato al considerando 300 del regolamento provvisorio, ha stimato che l'istituzione di dazi potrebbe comportare aumenti dei costi per le industrie utilizzatrici compresi tra il 10 % e il 30 %, a seconda della società e del settore specifici, ipotizzando che il 100 % dell'allumina fusa provenisse dalla Cina. Più specificamente, l'industria dei refrattari potrebbe subire aumenti dei costi compresi tra il 10 % e il 30 %, mentre l'industria degli abrasivi potrebbe registrare aumenti compresi tra il 10 % e il 23 %. La Commissione ha pertanto concluso che gli utilizzatori presentano un grado elevato di esposizione dei loro costi di produzione alle fluttuazioni del prezzo dell'allumina fusa.

(156)

La Commissione ha pertanto riconosciuto la vulnerabilità economica delle industrie utilizzatrici. Le industrie utilizzatrici sono estremamente frammentate e comprendono un'ampia gamma di operatori con capacità variabili di assorbire gli aumenti dei costi. Per taluni utilizzatori, gli aumenti dei costi derivanti dai dazi antidumping potrebbero comprometterne la sostenibilità operativa. Ciò potrebbe portare al ridimensionamento, alla delocalizzazione delle operazioni al di fuori dell'UE o alla chiusura di imprese.

(157)

Data la composizione delle industrie utilizzatrici, che comprende tanto grandi imprese globali quanto numerose piccole e medie imprese, gli operatori più piccoli o più sensibili ai costi potrebbero essere particolarmente colpiti. La Commissione ha riconosciuto che le imprese più piccole potrebbero non essere in grado di assorbire i costi aggiuntivi e potrebbero essere costrette a chiudere. Le imprese più grandi, di contro, avrebbero maggiori probabilità di trasferire la loro produzione verso impianti esistenti al di fuori dell'Unione.

(158)

Sulla base di quanto precede, la Commissione ha riconosciuto un rischio elevato di deindustrializzazione nei settori a valle. Numerose imprese dei settori dei refrattari e degli abrasivi stanno già operando in perdita e la loro fragilità finanziaria rappresenta una minaccia diretta alla sostenibilità dell'attività industriale in settori di interesse strategico per l'Unione.

7.4.   Altri fattori: disponibilità di approvvigionamento e concentrazione del mercato

(159)

Talune parti dell'industria dei materiali refrattari hanno sostenuto che la sostituzione delle importazioni dalla Cina comprometterebbe la sicurezza dell'approvvigionamento dell'industria dell'Unione dei refrattari, data la limitata capacità produttiva dell'industria dell'Unione nei tipi di prodotto più pertinenti per tale settore, in particolare l'allumina fusa bruna e di qualità refrattaria. È stato asserito che l'industria dell'Unione è tradizionalmente orientata verso la produzione di allumina fusa di qualità abrasiva, che rappresenta una quota maggiore della domanda complessiva, è commercializzata a prezzi più elevati e beneficia di economie di scala che consentono una razionalizzazione dei costi più efficiente. È stato inoltre affermato che le importazioni da paesi terzi non potevano costituire una valida fonte alternativa di approvvigionamento, in quanto la quota di mercato di tali importazioni rimane limitata.

(160)

VDS ha inoltre sostenuto che non è sufficiente valutare le capacità produttive in termini aggregati, in quanto manca la capacità di produrre qualità, trattamenti e granulometrie specifici di allumina fusa. VDS ha asserito altresì che, anche in paesi terzi, spesso non è possibile ottenere prodotti della stessa qualità di quelli originari della Cina.

(161)

La Commissione ha constatato che l'industria dell'Unione è in grado di rifornire il mercato dell'Unione nei quantitativi richiesti, anche in termini di tipi, qualità, trattamenti e granulometrie diversi del prodotto in esame. Sebbene i volumi di produzione dell'industria dell'Unione siano diminuiti notevolmente nel periodo in esame a causa delle importazioni oggetto di dumping provenienti dalla Cina, la Commissione ha rilevato che durante tale periodo l'industria dell'Unione ha notevolmente sottoutilizzato la sua capacità produttiva, come indicato ai considerando da 206 a 208 e 308 del regolamento provvisorio. La Commissione ha confermato che la capacità supplementare disponibile comprende la produzione di allumina fusa di qualità refrattaria e di allumina fusa bruna. In particolare, la Commissione ha confermato inoltre che una parte sostanziale della capacità supplementare disponibile riguarda la produzione di allumina bruna fusa, che è immediatamente disponibile o può essere resa operativa in un periodo di tempo molto breve.

(162)

La Commissione ha inoltre ribadito che, oltre alla produzione dell'industria dell'Unione, le importazioni da paesi terzi continuano a rappresentare una fonte affidabile di allumina fusa, come indicato ai considerando 304 e 305 del regolamento provvisorio. Sebbene i paesi terzi avessero una presenza limitata sul mercato dell'Unione rispetto alla Cina durante il periodo dell'inchiesta, la Commissione ha osservato che, a seguito dell'istituzione delle misure provvisorie, sulla base dei dati disponibili più recenti è già stato osservato un aumento moderato delle importazioni da paesi terzi. Tale andamento conferma che il processo di adeguamento si sta evolvendo come previsto e, data la sua natura progressiva, si possono ragionevolmente prevedere ulteriori aumenti delle importazioni da paesi terzi man mano che gli operatori si espandono o stabiliscono la loro presenza sul mercato dell'Unione. Inoltre la Commissione non ha riscontrato elementi di prova a sostegno dell'argomentazione secondo cui i prodotti provenienti da paesi terzi sono di qualità inferiore rispetto a quelli originari dalla Cina. Le informazioni di cui dispone la Commissione indicano che i produttori in paesi terzi sono in grado di fornire allumina fusa con specifiche e caratteristiche di prestazione comparabili.

(163)

In aggiunta alcune parti hanno sostenuto che le esportazioni cinesi nell'Unione di allumina fusa sono state essenziali al fine di preservare la concorrenza nel mercato dell'Unione, in particolare in considerazione delle limitate fonti alternative. Le parti hanno sostenuto che, sebbene l'intenzione della Commissione non sia quella di escludere i produttori cinesi, i dazi antidumping proposti in realtà lo farebbero aumentando i loro prezzi al di sopra dei livelli dell'Unione, determinando una concentrazione del mercato, una riduzione della concorrenza e un potenziale danno per gli utilizzatori a valle.

(164)

La Commissione ha ricordato che la finalità delle misure antidumping consiste nel ripristinare condizioni commerciali eque distorte da importazioni oggetto di dumping, non nell'escludere i produttori esportatori cinesi dal mercato dell'Unione. Come indicato al considerando 311 del regolamento provvisorio, la Commissione ha confermato che non sono stati forniti elementi di prova comprovati a dimostrazione del fatto che l'istituzione di misure avrebbe gravi effetti negativi sulla struttura del mercato, compreso un comportamento anticoncorrenziale da parte dell'industria dell'Unione, che inciderebbero negativamente sugli operatori a valle.

7.5.   Conclusioni sull'interesse dell'Unione

(165)

Dall'inchiesta è emerso che la conferma delle misure provvisorie così come concepite creerebbe un rischio elevato di deindustrializzazione nei settori a valle. Numerose imprese dei settori dei refrattari e degli abrasivi stanno già operando in perdita e la loro fragilità finanziaria rappresenta una minaccia diretta alla sostenibilità dell'attività industriale in settori che sono di interesse strategico per l'Unione.

(166)

Allo stesso tempo, la mancata istituzione di misure avrebbe conseguenze negative e irreversibili per l'industria dell'Unione, in quanto la continua contrazione dei prezzi e il calo delle vendite accelererebbero le perdite finanziarie e comporterebbero la chiusura di impianti di produzione. Ciò potrebbe compromettere la continuità della produzione europea di allumina fusa, che è un materiale essenziale per settori strategici quali l'acciaio e la difesa, nonché per altre applicazioni sensibili. Ciò comprometterebbe la resilienza industriale e l'autonomia strategica dell'Unione.

(167)

Pertanto, al fine di evitare la scomparsa dell'industria dell'Unione o dell'industria a valle, la Commissione ha ritenuto opportuno adeguare la forma delle misure come discusso nella sezione 8.

8.   MISURE ANTIDUMPING DEFINITIVE

8.1.   Misure definitive

(168)

La Commissione, dopo la pubblicazione delle misure provvisorie, ha continuato a raccogliere informazioni e si è impegnata in un processo di consultazione di ampio respiro. Tale processo è stato caratterizzato da un livello elevato di interazione con le parti interessate, tra cui audizioni, formulazioni di osservazioni scritte, presentazioni e scambi dettagliati di informazioni con i produttori e gli utilizzatori dell'Unione.

(169)

Saint-Gobain ha presentato una proposta di estensione dei dazi antidumping al prodotto in esame integrato in prodotti a valle. Saint Gobain ha sostenuto che tale proposta creerebbe condizioni di parità e garantirebbe una concorrenza leale nei mercati a valle, in quanto impedirebbe ai produttori di paesi terzi che utilizzano allumina fusa cinese a prezzi sleali di ottenere un vantaggio competitivo rispetto ai produttori dell'Unione che operano in tali mercati.

(170)

La Commissione ha ritenuto che tale approccio sarebbe impossibile nell'ambito della presente inchiesta. La Commissione ha rilevato che l'inchiesta antidumping sulle importazioni di allumina fusa è stata aperta con un ambito di applicazione limitato e riguarda solo il prodotto in esame. Di conseguenza le risultanze relative al dumping e al pregiudizio non possono essere giuridicamente applicate ai prodotti a valle in assenza di un'inchiesta distinta. La Commissione ha inoltre rilevato che l'attuazione di tale proposta comporterebbe notevoli difficoltà pratiche, in quanto la verifica del tenore di allumina fusa nei prodotti finiti a valle sarebbe estremamente complessa. Tale proposta è stata pertanto respinta.

8.2.   Forma e livello delle misure

(171)

Tenuto conto degli interessi in gioco, descritti nella sezione 7, la Commissione ritiene che un contingente tariffario esente da dazi costituisca la forma migliore di misura per bilanciare i vari interessi in gioco, ossia tutelare la posizione dei produttori dell'Unione, evitando nel contempo, per quanto riguarda gli utilizzatori, eventuali shock dei costi, attenuando l'impatto sui costi, garantendo tempo sufficiente per l'adattamento e riducendo le dipendenze dalla Cina.

(172)

Alla luce della necessità di proteggere i produttori dell'Unione che subiscono un pregiudizio a causa delle importazioni oggetto di dumping, attenuando nel contempo i costi per gli utilizzatori e riducendo la dipendenza dalla Cina, la misura antidumping definitiva dovrebbe assumere la forma di un contingente tariffario esente da dazi. Le importazioni del prodotto in esame entro i limiti di tale contingente sarebbero esentate dal dazio antidumping. Tuttavia le importazioni che superano il volume contingentale sono soggette all'intero dazio antidumping stabilito dal presente regolamento.

(173)

La Commissione ha proceduto a determinare il livello adeguato di tale contingente. Il punto di partenza è stato valutare ciò di cui i produttori dell'Unione hanno bisogno per rimanere redditizi. Ciò ha comportato l'individuazione del volume di vendite necessario per mantenere una presenza stabile sul mercato, sulla base di dati storici relativi a periodi in cui l'industria era competitiva e redditizia.

(174)

Il passo successivo è stato quello di esaminare l'evoluzione delle importazioni da paesi terzi. Infine si è tenuto conto delle dimensioni del mercato dell'Unione. Sulla base dell'approvvigionamento dell'Unione e delle importazioni previste da paesi terzi, il volume rimanente è stato fissato al livello da coprire con il contingente esente da dazi.

(175)

A seguito di tale valutazione, la Commissione ha fissato un contingente tariffario esente da dazi con un volume iniziale di 60 000 tonnellate per il 2026. Tale contingente è destinato a diminuire gradualmente di 7 500 tonnellate l'anno su un periodo di cinque anni, fino a raggiungere 30 000 tonnellate entro il 2030, anno di fine del periodo.

(176)

Il contingente tariffario esente da dazi funziona secondo il principio del «primo arrivato, primo servito». Al fine di garantire un accesso ampio ed equo, il contingente è stato diviso: 1) per prodotto, con assegnazioni distinte per l'allumina fusa bruna e l'allumina fusa bianca; 2) per granularità, al fine di garantire una distribuzione equilibrata tra le varie applicazioni; e 3) nel tempo, con distribuzioni trimestrali per mantenere la disponibilità nel corso dell'anno. Questa struttura garantisce che la misura sostenga un accesso proporzionale in tutti i settori e risponda alle esigenze specifiche dell'industria.

(177)

Per quanto concerne il modo in cui il volume del contingente tariffario esente da dazi dovrebbe incidere sulle parti interessate, la Commissione ha rilevato quanto illustrato di seguito.

(178)

Per l'industria dell'Unione, il volume esente da dazi è stato basato su un punto di riferimento in cui l'industria stava già ottenendo margini di profitto ragionevoli. È stato concepito per mantenere tale livello di redditività, incrementando nel contempo le vendite, la quota di mercato e la produzione. Riducendo il volume delle importazioni cinesi a prezzi sleali, si prevede che l'industria dell'Unione opererà in un contesto più stabile, il che consentirà una gestione migliore dei prezzi e una redditività sostenuta.

(179)

Nello specifico, le vendite dell'industria dell'Unione dovrebbero aumentare dell'84 % nel 2026, raggiungendo un aumento del 95 % entro il 2031, pressoché raddoppiando le vendite registrate durante il periodo dell'inchiesta. L'utilizzo degli impianti dovrebbe aumentare passando dal 43 % durante il periodo dell'inchiesta al 67 % nel 2026, raggiungendo un picco del 71 % entro il 2031, il che rappresenta un miglioramento del 65 %. La quota di mercato dovrebbe aumentare passando dal 32 % durante il periodo dell'inchiesta al 59 % nel 2026, raggiungendo il 63 % entro il 2031, con un aumento del 96 %, pressoché raddoppiando il livello osservato durante il periodo dell'inchiesta. Per quanto riguarda i prezzi, a causa di dati limitati, le previsioni precise sono state incerte. Diversi fattori, quali le tendenze dei consumi, i confronti internazionali dei prezzi, il mix di prodotti cinesi e le variazioni dei costi di produzione, potrebbero incidere sui livelli futuri dei prezzi.

(180)

Alla luce di questi previsti miglioramenti delle vendite, dell'utilizzo degli impianti e della quota di mercato, il contingente tariffario esente da dazi è stato concepito per garantire la continuità della redditività dell'industria dell'Unione. Fornendo un quadro prevedibile per le importazioni, la misura consente ai produttori di beneficiare della crescita prevista, di adeguare i loro piani di produzione e di investimento e di mantenere la loro posizione sul mercato.

(181)

Per le industrie utilizzatrici è stato difficile valutare con precisione l'impatto della misura proposta, data l'ampia varietà di società coinvolte. Tuttavia l'approccio basato su contingenti tariffari esenti da dazi offre un periodo transitorio per attenuare l'impatto iniziale sui costi, dando agli utilizzatori il tempo di adattarsi individuando fornitori alternativi, garantendo le necessarie certificazioni dei prodotti e allineandosi alle esigenze dei clienti. Inoltre la misura continua a offrire un volume sostanziale esente da dazi e introduce un quadro prevedibile e trasparente concepito per sostenere la pianificazione strategica e facilitare una transizione meno dirompente.

(182)

In particolare, prendendo come riferimento il periodo dell'inchiesta, la misura consentirebbe al 37 % delle importazioni cinesi di entrare nell'Unione in esenzione da dazi nel primo anno del 2026. Il contingente esente da dazi è stato concepito per essere ridotto progressivamente, raggiungendo il 19 % entro il 2030. L'accesso a tali volumi in esenzione da dazio è stato inteso a fornire una riduzione immediata e sostanziale dell'impatto sui costi per le società, a seconda del loro mix di prodotti e delle loro fonti di approvvigionamento, rispetto all'istituzione standard di dazi.

(183)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni e delle ulteriori informazioni finali, diverse parti hanno contestato i volumi stabiliti nel contingente esente da dazi. Da un lato, le parti che rappresentano l'industria dell'Unione hanno affermato che operavano in condizioni economicamente insostenibili e che la loro redditività era direttamente minacciata dalla contrazione dei prezzi. A loro avviso, le misure erano pertanto essenziali al fine di ripristinare una concorrenza leale e recuperare la quota di mercato perduta. Tali soggetti hanno sostenuto altresì che, nel definire il volume del contingente esente da dazi, l'utilizzo degli impianti dell'industria dell'Unione dovrebbe essere aumentato e, di conseguenza, che non dovrebbe essere consentito alcun contingente esente da dazi o che tali contingenti dovrebbero essere decisamente ridotti. Essi hanno inoltre sostenuto che sarebbe più appropriato prevedere una durata di tre anni anziché di cinque anni per il contingente esente da dazi, in quanto concederebbe comunque agli utilizzatori il tempo sufficiente per ridurre la dipendenza e diversificare i loro fornitori.

(184)

Di contro, le industrie utilizzatrici hanno sostenuto che i contingenti ai livelli attuali erano insufficienti per rispondere alle preoccupazioni degli operatori a valle e hanno chiesto ulteriori riduzioni dei dazi unitamente a un aumento significativo dei volumi contingentali. Tali soggetti hanno contestato il metodo utilizzato dalla Commissione per valutare l'utilizzo degli impianti e hanno sostenuto che le riduzioni dei contingenti erano troppo drastiche. Hanno inoltre sostenuto che sarebbe necessario un volume iniziale più elevato di contingenti esenti da dazi al fine di offrire alle industrie utilizzatrici idonee opportunità per adeguare le loro operazioni e diversificare le loro fonti di approvvigionamento e che la progressiva riduzione del contingente esente da dazi dovrebbe essere eliminata per i primi tre anni.

(185)

La Commissione ha confermato la solidità del proprio metodo, fondato su dati storici e su elementi di prova fattuali raccolti durante l'inchiesta, tra cui informazioni sui costi, sull'utilizzo degli impianti, sui volumi delle vendite, sulla dipendenza dalle importazioni cinesi e sui livelli complessivi delle importazioni. Analogamente la Commissione ha sottolineato che il suo metodo tiene conto di ciò di cui i produttori dell'Unione hanno bisogno per rimanere redditizi. Ciò ha comportato l'individuazione del volume delle vendite necessario per mantenere una presenza stabile sul mercato. Allo stesso tempo, la Commissione ha preso altresì in considerazione gli interessi degli utilizzatori nella progettazione del contingente esente da dazi, la misura continua a fornire un volume sostanziale esente da dazi e a facilitare una transizione meno traumatica. In particolare, la misura consente a oltre il 37 % delle importazioni cinesi registrate durante il periodo dell'inchiesta di entrare nell'Unione in esenzione da dazi nel primo anno (2026). Il contingente è poi progressivamente ridotto fino a raggiungere il 19 % entro il 2030. Tale progettazione attenua in modo significativo l'impatto sui costi degli utilizzatori, offre un periodo transitorio per attenuare gli effetti iniziali e prevede il tempo per adattarsi individuando fornitori alternativi e garantendo le necessarie certificazioni dei prodotti. Le argomentazioni sono state pertanto respinte.

(186)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, diverse parti hanno contestato l'affidamento fatto dalla Commissione su importazioni da paesi terzi. Alcuni utilizzatori hanno sostenuto che tali paesi non potevano realisticamente colmare il divario di approvvigionamento e che le ipotesi della Commissione erano eccessivamente ottimistiche. Su tale base hanno sostenuto che i volumi dei contingenti esenti da dazio dovrebbero essere aumentati. In particolare hanno sottolineato che il Brasile si era ritirato dal mercato dell'Unione a causa delle tariffe doganali degli Stati Uniti, che la produzione dell'Ucraina era stata perturbata dalla guerra in corso e che la stessa India dipendeva da importazioni dalla Cina. Di contro, l'industria dell'Unione ha sostenuto che vi erano validi motivi per prevedere che le importazioni da paesi terzi sarebbero entrate nel mercato dell'Unione più rapidamente una volta istituiti i dazi antidumping. Di conseguenza tali soggetti hanno sostenuto che i volumi dei contingenti esenti da dazio dovrebbero essere decisamente ridotti. Gli stessi hanno fatto riferimento in particolare all'Ucraina, che ha aumentato le sue capacità produttive e si è offerta pubblicamente di espandere le esportazioni verso l'Unione.

(187)

La Commissione ha rilevato che la sua stima dell'aumento delle importazioni da paesi terzi si basava su dati storici sulle importazioni. Da un lato, il metodo in esame ha tenuto conto del fatto che qualsiasi aumento non si verificherebbe improvvisamente, ma piuttosto progressivamente al fine di raggiungere il livello massimo di importazioni osservato nel 2021. Dall'altro, la Commissione ha preso in considerazione anche i flussi effettivi delle importazioni da paesi terzi in seguito all'istituzione delle misure provvisorie. Tali dati hanno consentito di dimostrare che le importazioni erano in aumento, contrariamente a quanto asserito dagli utilizzatori, ma non si trattava di un forte aumento, come sostenuto dall'industria dell'Unione. Alla luce delle argomentazioni opposte e contraddittorie presentate dalle diverse parti, la Commissione ha rilevato che il suo metodo si basava tanto su dati storici consolidati sulle importazioni quanto sulle attività di importazione osservate da paesi terzi nei mesi successivi all'istituzione delle misure provvisorie. La Commissione ha pertanto ritenuto che il suo approccio fosse solido, robusto e fondato su elementi di prova fattuali. Le argomentazioni sono state respinte di conseguenza.

8.3.   Gestione dei contingenti

(188)

Come illustrato nella sezione precedente, il contingente tariffario esente da dazi dovrebbe operare secondo il principio del «primo arrivato, primo servito».

(189)

Al fine di garantire un accesso ampio ed equo, il contingente sarebbe frammentato come segue: per prodotto, con assegnazioni distinte per l'allumina fusa bruna e l'allumina fusa bianca; e per granularità, al fine di garantire un accesso equilibrato ai principali settori di utilizzo. Inoltre il contingente dovrebbe essere distribuito su base trimestrale al fine di garantire la disponibilità durante tutto l'anno.

(190)

Questa struttura è intesa a garantire che il contingente tariffario esente da dazi sia equamente distribuito e risponda alle esigenze specifiche delle diverse industrie.

8.3.1.   Contingenti per tipo di prodotto

(191)

Per quanto concerne la separazione tra i tipi di prodotto, la Commissione si è concentrata sulle principali categorie distintive: allumina fusa bruna e allumina fusa bianca, tenendo conto della fattibilità della differenziazione mediante i codici della nomenclatura e TARIC esistenti.

(192)

Sulla base dei dati storici sulle importazioni, delle informazioni raccolte mediante questionari e delle osservazioni formulate dalle parti interessate, la Commissione ha valutato i livelli di consumo di allumina fusa bruna e di allumina fusa bianca all'interno dell'Unione, le vendite e la produzione dell'industria dell'Unione, la capacità produttiva di quest'ultima e il grado di dipendenza degli utilizzatori da importazioni dalla Cina. La valutazione ha inoltre preso in considerazione la fattibilità dell'approvvigionamento da fornitori alternativi, aventi sede nell'Unione o in paesi terzi, a livelli di costo che non causerebbero shock perturbatori dei prezzi per gli utilizzatori.

(193)

Sulla base di quanto precede, la Commissione ha assegnato il 70 % del contingente esente da dazi all'allumina fusa bruna e il 30 % all'allumina fusa bianca. Data la specificità del prezzo del sol-gel, includerlo nel volume assegnato all'allumina fusa bianca comporterebbe un utilizzo inadeguato della quota. È stabilita una quota distinta per il corindone sol-gel.

8.3.2.   Esigenze di granularità in base agli utilizzatori

(194)

Al fine di garantire una distribuzione equilibrata dei volumi tra le principali industrie utilizzatrici, ossia quelle degli abrasivi e dei refrattari, la Commissione ha assegnato il contingente in modo da consentire a entrambi i settori di ottenere accesso a quote adeguate del contingente esente da dazi.

(195)

A tal fine la Commissione ha valutato, sulla base delle informazioni raccolte durante l'inchiesta, compresi i dati storici sulle importazioni e le proporzioni del consumo di mercato per entrambi i settori, le esigenze relative e le dipendenze in termini di approvvigionamento di ciascuna industria.

(196)

Sulla base di quanto precede, la Commissione ha assegnato il 60 % del contingente al settore degli abrasivi e il 40 % al settore dei refrattari.

(197)

Sono creati codici TARIC specifici, basati sulla granularità e sulla descrizione tecnica del prodotto. Sebbene esista una sovrapposizione, tali codici operano una distinzione efficace tra applicazioni nei settori degli abrasivi e dei refrattari, mentre la classificazione rimane basata sulle caratteristiche fisiche del prodotto.

8.3.3.   Ripartizione nel tempo del contingente esente da dazi

(198)

L'esenzione dai dazi deve essere suddivisa trimestralmente al fine di garantire che le importazioni siano distribuite uniformemente nel corso dell'anno e di evitare che importazioni significative di prodotti siano impiegate per costituire scorte all'inizio del periodo al fine di evitare eventuali dazi. Il contingente tariffario trimestrale non utilizzato deve essere trasferito automaticamente al periodo successivo.

8.3.4.   Durata ed evoluzione del contingente esente da dazi

(199)

Il volume del contingente tariffario esente da dazi deve essere progressivamente ridotto. La riduzione ha luogo annualmente dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, iniziando con 60 000 tonnellate e diminuendo tale volume di 7 500 tonnellate l'anno, al fine di raggiungere 30 000 tonnellate.

(200)

Si prevede che tale riduzione annuale del contingente in termini di volume limiterà gradualmente il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione, consentendo ai produttori dell'Unione di riprendersi e ripristinare la redditività nel corso del tempo.

(201)

Per gli utilizzatori questo approccio è concepito per sostenere la gestione dei costi evitando ripercussioni improvvise sui prezzi di fattori produttivi critici. Questo approccio è inteso concedere il tempo necessario per ridurre la dipendenza dalla Cina, diversificare i fornitori e soddisfare i requisiti in materia di certificazione e standard per i clienti. Il calendario proposto garantisce la prevedibilità, consentendo agli utenti di pianificare e adeguare le operazioni di conseguenza.

8.3.5.   Osservazioni successive alla divulgazione finale delle informazioni

(202)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, diverse parti interessate hanno sostenuto che il sistema dei contingenti tariffari esenti da dazi, in particolare il suo funzionamento in base al principio del «primo arrivato, primo servito», era inadeguato. Tali soggetti hanno affermato che detto sistema avvantaggia in modo sproporzionato gli acquirenti di grandi dimensioni, svantaggia le piccole e medie imprese e incoraggia comportamenti speculativi e la costituzione di scorte. Secondo tali parti, le PMI subirebbero un pregiudizio in quanto, a differenza dei grandi operatori commerciali, non possono costituire scorte o sdoganare rapidamente, il che le lascia dipendenti da intermediari. Al fine di garantire un accesso equo, tali soggetti hanno chiesto metodi di assegnazione protettivi, quali limiti giornalieri di importazione e contingenti specifici per le PMI.

(203)

La Commissione ha sottolineato che il sistema di contingenti tariffari esenti da dazi è stato concepito per garantire un accesso ampio ed equo. Tale sistema stabilisce distinzioni per prodotto, operando una distinzione tra allumina fusa bruna e allumina fusa bianca, in termini temporali, attraverso la distribuzione trimestrale, e di granularità, creando di fatto differenze per ciascun tipo di utilizzatori. Tale frammentazione del contingente è intesa a prevenire la concentrazione e a consentire a un'ampia gamma di operatori di beneficiarne. Per quanto concerne la proposta di limiti giornalieri all'importazione per singola società, la Commissione ha osservato che tale meccanismo sarebbe difficile da attuare e creerebbe oneri amministrativi sproporzionati a livello doganale nazionale. La Commissione ha inoltre rilevato che le PMI potrebbero beneficiare del sistema da sole e tramite importatori consolidati che, come confermato durante l'inchiesta, fungono da canale di trasmissione tra gli esportatori cinesi e le PMI. Dato che in molti casi le PMI non importano direttamente, il ruolo degli importatori stabiliti è essenziale al fine di garantire loro l'accesso al materiale. L'introduzione di limiti giornalieri per singola società rischierebbe di bloccare tale canale e, nella pratica, di compromettere l'accesso di cui le PMI necessitano. Questa argomentazione è stata pertanto respinta.

(204)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, diverse parti interessate hanno sostenuto che la distinzione operata dalla Commissione tra qualità abrasive e refrattarie era artificiosa e tecnicamente non fondata. Tali soggetti hanno sostenuto che le due categorie di prodotto sono fisicamente e chimicamente intercambiabili e che le autorità doganali non dispongono dei mezzi per applicare tale differenziazione. Gli stessi hanno sostenuto altresì che, in assenza di controlli più rigorosi, una parte del contingente potrebbe essere consumata da industrie diverse dagli utilizzatori previsti. Al fine di rispondere a tali preoccupazioni, detti soggetti hanno chiesto l'introduzione della certificazione degli utilizzatori finali.

(205)

La Commissione ha rilevato che, sebbene il prodotto oggetto dell'inchiesta sia il medesimo, sono stati stabiliti codici TARIC specifici sulla base della granularità e della descrizione tecnica del prodotto. Sebbene esistano alcune sovrapposizioni, tali codici operano una distinzione di fatto, in larga misura, del consumo tra le applicazioni nei settori degli abrasivi e dei refrattari. La classificazione è quindi saldamente ancorata alle caratteristiche fisiche del prodotto, il che garantisce che la differenziazione sia tecnicamente valida e applicabile. La Commissione ha inoltre rilevato che l'introduzione di un'esenzione per l'uso finale sarebbe difficile da attuare e creerebbe oneri amministrativi sproporzionati dato l'elevato numero di utilizzatori potenziali. Inoltre una tale esenzione rischierebbe di perturbare il ruolo degli importatori tradizionali, che fungono di fatto da meccanismo di trasmissione tra gli esportatori cinesi e le PMI. Dato che in molti casi non importano direttamente, le PMI si affidano a importatori stabiliti per garantirsi accesso ai materiali in questione. L'introduzione della certificazione degli utilizzatori finali potrebbe bloccare questo canale e compromettere l'accesso da parte delle PMI piuttosto che proteggerlo. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

(206)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, talune parti hanno contestato i volumi dei contingenti esenti da dazi per categorie di prodotti. Una serie di parti interessate ha sostenuto che l'allumina fusa di qualità refrattaria dovrebbe essere esentata dalle misure o che dovrebbe essere introdotta un'esenzione specifica nel quadro del regime di uso finale per l'allumina fusa importata per la fabbricazione di prodotti refrattari destinati all'industria siderurgica. Altre parti hanno asserito che alcune forme di prodotto, quali il sol-gel e i pezzi, dovrebbero essere escluse dall'ambito di applicazione del contingente tariffario o che i volumi di taluni tipi di prodotto, quali l'allumina fusa bruna, dovrebbero essere aumentati. Inoltre alcune parti interessate che rappresentano l'industria dei refrattari hanno contestato la ripartizione tra refrattari e abrasivi, sostenendo che il criterio decisivo per la ripartizione tra le industrie utilizzatrici dovrebbe essere la dipendenza e non il consumo.

(207)

La Commissione ha rilevato che, nel definire i volumi dei contingenti, ha tenuto conto dell'intera definizione del prodotto e ha applicato un metodo coerente a tutti i prodotti rientranti nell'ambito di applicazione di tale definizione. Nello specifico, la Commissione ha stabilito un volume contingentale totale di 60 000 tonnellate, come illustrato ai considerando da 173 a 175. Di tale importo, il 70 % è stato assegnato all'allumina fusa bruna e il 30 % all'allumina fusa bianca, come indicato anche nella sezione 8.3.1. I volumi sono stati quindi ripartiti proporzionalmente tra i pertinenti codici TARIC di tali categorie, sulla base della quota di importazioni registrata durante il periodo dell'inchiesta.

(208)

La Commissione ha ritenuto che tale metodo fosse sano, equilibrato e proporzionato, dato che trattava il prodotto in esame nel suo complesso anziché favorire o escludere una determinata tipologia. Come già stabilito nella sezione 222, tutte le forme sono considerate parte del medesimo prodotto in esame. La Commissione ha rilevato altresì che il metodo utilizzato per determinare la ripartizione tra le industrie utilizzatrici era solido, dato che teneva conto tanto delle dipendenze degli utilizzatori quanto dei livelli di consumo. Tali argomentazioni sono state respinte di conseguenza.

(209)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, diverse parti interessate hanno sostenuto la necessità di includere una clausola di riesame per far fronte a eventuali cambiamenti delle circostanze, tra cui l'andamento della produzione dell'Unione, le importazioni da paesi terzi e le dimensioni del mercato dell'Unione, che giustificherebbero un adeguamento del contingente esente da dazi.

(210)

La Commissione ha rilevato che, conformemente al regolamento di base, può avviare un riesame qualora si verifichino cambiamenti delle circostanze, compresi cambiamenti nella produzione complessiva dell'Unione, nel consumo dell'Unione di allumina fusa e nelle importazioni da paesi terzi. Di conseguenza la Commissione ha ritenuto che l'inclusione di una clausola di riesame distinta non sia giustificata.

(211)

In seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni, i produttori esportatori rappresentati dalla CCCMC hanno sostenuto che i produttori esportatori che hanno collaborato durante l'inchiesta dovrebbero avere la priorità nell'assegnazione delle quote.

(212)

La Commissione ha osservato che il contingente tariffario esente da dazi è stato istituito, sulla base dell'interesse dell'Unione, al fine di attenuare l'impatto delle misure sulle industrie utilizzatrici ed equilibrare gli interessi di tutte le parti, e non per concedere un trattamento preferenziale ai singoli produttori esportatori. Per questo motivo l'argomentazione secondo cui i produttori che hanno collaborato dovrebbero avere la priorità nell'assegnazione del contingente è stata respinta.

(213)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, diverse parti hanno asserito che l'inclusione del codice TARIC 2818 10 91 20, destinato al sol-gel blu, nell'allumina fusa bruna era inesatta. Tali soggetti hanno sostenuto che, al fine di distinguere i tipi di prodotto in linea con la loro classificazione TARIC, il sol-gel blu non dovrebbe essere considerato un tipo speciale di allumina fusa bruna. Essi hanno asserito che il sol-gel blu presenta un tenore di ossido di alluminio inferiore al 98,5 %, motivo per cui rientra nel codice NC 2818 10 91 , ma ha un'intercambiabilità limitata con i prodotti standard di allumina fusa bruna. Tali soggetti hanno sostenuto inoltre che il sol-gel utilizza la böhmite come materia prima principale, che è un tipo speciale di allumina, mentre l'allumina è anche la materia prima principale per prodotti a base di allumina fusa bianca; per l'allumina fusa bruna si usa invece la bauxite. Detti soggetti hanno asserito altresì che esiste un livello più elevato di intercambiabilità tra i sol-gel blu e i sol-gel bianchi, classificati con i codici TARIC 2818 10 11 10 e 2818 10 11 20, piuttosto che con i tipi standard di allumina fusa bruna. Analogamente, essi hanno sostenuto che l'inclusione del sol-gel blu nel contingente per l'allumina fusa bianca assegnerebbe volumi sproporzionati a un tipo di prodotto di nicchia, creando il rischio che livelli sproporzionati di sol-gel blu possano entrare nell'Unione nell'ambito del contingente esente da dazi. Su tale base, le parti hanno chiesto che il sol-gel blu sia escluso dalla categoria dell'allumina fusa bruna e trattato separatamente nell'ambito del quadro dei contingenti tariffari esenti da dazi.

(214)

La Commissione ha valutato attentamente tale richiesta e, a seguito delle argomentazioni presentate, ha concluso che, sebbene tutti i tipi di prodotto rientranti nell'ambito dell'inchiesta costituiscano lo stesso prodotto in esame e condividano caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche fondamentali, ai fini della distinzione dei tipi di prodotto in linea con la loro classificazione TARIC, il sol-gel blu non dovrebbe essere considerato un tipo speciale di allumina fusa bruna. Dovrebbe invece essere incluso nella categoria dell'allumina fusa bianca. Tale conclusione è stata giustificata da ragioni tecniche, ma si basava anche sulla considerazione secondo cui l'inclusione del sol-gel blu nell'allumina fusa bruna assegnerebbe volumi sproporzionati a un tipo di prodotto di nicchia, creando il rischio che livelli sproporzionati di sol-gel blu possano entrare nell'Unione nell'ambito del contingente esente da dazi.

(215)

La Commissione ha inoltre rilevato che l'intenzione del contingente esente da dazi e della maggiore quota del 70 % per l'allumina bruna fusa era quella di attenuare l'impatto sui volumi notevoli di consumo di allumina bruna fusa da parte della maggior parte degli utilizzatori. La copertura del sol-gel blu all'interno di tale categoria non modificherebbe tuttavia in modo sostanziale la disponibilità complessiva di volumi per gli utilizzatori, dato il suo basso consumo, ma potrebbe, d'altro canto, danneggiare in modo significativo l'industria dell'Unione.

(216)

La Commissione ha pertanto deciso di includere il codice TARIC 2818 10 91 20 nell'allumina fusa bianca ai fini della ripartizione dei volumi.

(217)

Alcune parti interessate hanno inoltre sostenuto che, ai fini della precisione tecnica e per evitare potenziali errori di classificazione dei prodotti di sol-gel importati, erano necessarie alcune modifiche delle descrizioni TARIC per tali prodotti. Tali modifiche comprendevano la precisazione che tanto il sol-gel sinterizzato quanto quello presinterizzato sono inclusi nei codici TARIC 2818 10 11 10 e 2818 10 91 20. Alcune parti hanno inoltre sostenuto che era necessario un adeguamento nel codice TARIC 2818 10 91 20 al fine di evitare l'importazione di determinati prodotti di sol-gel contenenti meno del 98,5 % di ossido di alluminio con il codice TARIC 2818 10 91 99.

(218)

La Commissione ha valutato attentamente tale richiesta e, sulla base delle argomentazioni presentate, ha concluso che le modifiche sono giustificate ai fini dell'accuratezza tecnica e per evitare potenziali errori di classificazione dei prodotti di sol-gel importati. La Commissione ha inoltre rilevato che l'intenzione del contingente esente da dazi era quella di attenuare l'impatto sui volumi notevoli di dipendenza del consumo da parte degli utilizzatori. La modifica dei codici TARIC relativi a una varietà del prodotto non altererebbe in modo sostanziale la disponibilità complessiva di volumi per gli utilizzatori, dato il basso consumo della varietà in questione, e consentirebbe di evitare errori di classificazione che potrebbero danneggiare in modo significativo l'industria dell'Unione.

(219)

In seguito alle ulteriori informazioni finali, Imerys ha segnalato un'imprecisione tecnica nella descrizione di uno dei codici TARIC di nuova creazione per i prodotti sol-gel e ne ha chiesto la revisione.

(220)

La Commissione ha osservato che l'osservazione era corretta e ha adeguato di conseguenza la descrizione dei codici TARIC pertinenti.

8.4.   Livello delle misure

(221)

Sulla base di quanto precede, le aliquote del dazio antidumping definitivo, espresse sul prezzo CIF franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, dovrebbero essere le seguenti:

Paese

Società

Margine di dumping (in %)

Margine di pregiudizio (in %)

Dazio antidumping definitivo (in %)

RPC

Chongqing Saite Corundum Co., Ltd.

99,8

233,9

99,8

RPC

Luoyang Runbao Abrasives Co., Ltd.

88,7

116,9

88,7

RPC

Altre società che hanno collaborato

94,5

178,4

94,5

RPC

Tutte le altre importazioni originarie della RPC

110,6

259

110,6

(222)

Le aliquote individuali del dazio antidumping specificate nel presente regolamento per ciascuna società sono state stabilite sulla base delle risultanze della presente inchiesta. Esse rispecchiano pertanto la situazione constatata nel corso dell'inchiesta per le società in questione. Tali aliquote del dazio si applicano esclusivamente alle importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta originario del paese interessato e fabbricato dalle persone giuridiche indicate. Le importazioni del prodotto in esame fabbricato da qualsiasi altra società non specificamente menzionata nel dispositivo del presente regolamento, compresi i soggetti collegati a quelli espressamente menzionati, non possono beneficiare di tali aliquote e dovrebbero essere soggette all'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre importazioni originarie della Cina».

(223)

Una società può chiedere l'applicazione di tali aliquote individuali del dazio antidumping in caso di successiva modifica del proprio nome. La richiesta deve essere trasmessa alla Commissione (10). La richiesta deve contenere tutte le informazioni pertinenti atte a dimostrare che la modifica non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell'aliquota del dazio a essa applicabile. Se la modifica del nome non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell'aliquota del dazio ad essa applicabile, un regolamento relativo alla modifica del nome sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(224)

Al fine di ridurre al minimo i rischi di elusione dovuti alla differenza nelle aliquote del dazio sono necessarie misure speciali per garantire la corretta applicazione dei dazi antidumping individuali. L'applicazione di dazi antidumping individuali è possibile solo su presentazione di una fattura commerciale valida alle autorità doganali degli Stati membri. La fattura deve rispettare le prescrizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento. Fino alla presentazione di tale fattura, le importazioni dovrebbero essere soggette al dazio antidumping applicabile a «tutte le altre importazioni originarie della Cina».

(225)

Sebbene la presentazione della fattura sia necessaria per consentire alle autorità doganali degli Stati membri di applicare alle importazioni le aliquote del dazio antidumping individuali, essa non costituisce l'unico elemento che le autorità doganali devono prendere in considerazione. Di fatto, anche qualora sia presentata loro una fattura che soddisfa tutte le prescrizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento, le autorità doganali degli Stati membri dovrebbero effettuare i consueti controlli e possono, come in tutti gli altri casi, esigere documenti supplementari (documenti di spedizione ecc.) al fine di verificare l'esattezza delle informazioni dettagliate contenute nella dichiarazione e garantire che la successiva applicazione dell'aliquota del dazio sia giustificata conformemente al diritto doganale.

(226)

Nel caso di un aumento significativo del volume delle esportazioni di una delle società che beneficiano di aliquote individuali del dazio inferiori, in particolare dopo l'istituzione delle misure in esame, tale aumento potrebbe essere considerato di per sé una modificazione della configurazione degli scambi dovuta all'istituzione di misure ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base. In tali circostanze, e purché siano soddisfatte le necessarie condizioni, può essere avviata un'inchiesta antielusione. Con tale inchiesta può, tra l'altro, essere esaminata la necessità di sopprimere le aliquote del dazio individuali e istituire di conseguenza un dazio su scala nazionale.

(227)

Per garantire la corretta applicazione dei dazi antidumping, il dazio antidumping per tutte le altre importazioni originarie della Cina dovrebbe applicarsi non solo ai produttori esportatori che non hanno collaborato alla presente inchiesta, ma anche ai produttori che non hanno esportato nell'Unione nel periodo dell'inchiesta.

(228)

I produttori esportatori che non hanno esportato il prodotto in esame nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta dovrebbero poter chiedere alla Commissione di essere soggetti all'aliquota del dazio antidumping per le società che hanno collaborato non inserite nel campione. La Commissione dovrebbe accogliere tale richiesta purché siano soddisfatte tre condizioni. Il nuovo produttore esportatore dovrebbe dimostrare che: i) non ha esportato il prodotto in esame nell'Unione nel PI; ii) non è collegato ad alcun produttore esportatore che ha esportato il prodotto in esame nell'Unione nel periodo dell'inchiesta; e iii) ha esportato il prodotto in esame in un periodo successivo o ha assunto un'obbligazione contrattuale irrevocabile di esportarne un quantitativo significativo nell'Unione.

8.5.   Riscossione definitiva dei dazi provvisori

(229)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, alcune parti hanno sostenuto che la riscossione dei dazi provvisori al livello dei margini di dumping non era giustificata. Le stesse hanno asserito che tale riscossione imporrebbe un onere eccessivo agli utilizzatori e, dato che la forma delle misure definitive era stata modulata, i dazi provvisori non dovrebbero essere riscossi nella loro forma attuale.

(230)

La Commissione ha rilevato che le misure definitive stabiliscono un contingente tariffario esente da dazi che copre parte del volume delle importazioni dalla Cina. Sulla base delle importazioni dalla Cina durante il periodo dell'inchiesta, il 62,6 % del volume totale delle importazioni non beneficerebbe del contingente esente da dazi e sarebbe pertanto soggetto a dazi antidumping. Al fine di rispecchiare la quota effettiva delle importazioni soggette a dazi e di evitare una riscossione eccessiva al di là di quanto istituito nell'ambito delle misure definitive, la Commissione ha ritenuto che, per il periodo compreso tra l'istituzione delle misure provvisorie e l'entrata in vigore delle misure definitive, i dazi riscossi dovrebbero corrispondere alla stessa percentuale di importazioni che non rientrano nel contingente tariffario, prendendo come riferimento i volumi delle importazioni del periodo dell'inchiesta, ossia il 62,6 % del livello del dazio definitivo. Questo approccio garantisce che le importazioni siano trattate in modo coerente, che i dazi siano applicati in modo proporzionato e che non siano riscosse eccedenze al di là delle misure definitive.

(231)

In considerazione dei margini di dumping constatati e del livello del pregiudizio subito dall'industria dell'Unione, gli importi depositati a titolo di dazi antidumping provvisori istituiti dal regolamento provvisorio dovrebbero essere riscossi in via definitiva secondo un'aliquota pari al 62,6 % fino ai livelli di dazio stabiliti ai sensi del presente regolamento.

(232)

In considerazione dei margini di dumping constatati e del livello del pregiudizio causato all'industria dell'Unione, gli importi depositati a titolo di dazi antidumping provvisori istituiti dal regolamento provvisorio dovrebbero essere riscossi in via definitiva secondo un'aliquota del 62,6 % fino ai livelli stabiliti ai sensi del presente regolamento.

8.6.   Riscossione retroattiva

(233)

Come indicato al punto 1.2, la Commissione ha sottoposto a registrazione le importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta.

(234)

Nella fase definitiva dell'inchiesta sono stati valutati i dati raccolti nel contesto della registrazione. La Commissione ha valutato se i criteri di cui all'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base fossero soddisfatti per la riscossione retroattiva di dazi definitivi.

(235)

Dall'analisi della Commissione non è emerso alcun ulteriore e sostanziale aumento delle importazioni oltre al livello delle importazioni che hanno cagionato un pregiudizio nel periodo dell'inchiesta, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 4, lettera d), del regolamento di base. A tal fine la Commissione ha confrontato i volumi delle importazioni tra i) il periodo compreso tra il primo mese intero successivo all'apertura e l'ultimo mese intero precedente la registrazione e il periodo compreso tra il primo mese intero successivo all'apertura e l'ultimo mese intero precedente l'adozione di misure provvisorie, da un lato, e i corrispondenti mesi civili del periodo dell'inchiesta, dall'altro, al fine di tenere conto della stagionalità; e ii) la media mensile per tali periodi con la media mensile dell'intero periodo dell'inchiesta.

(236)

Da tale analisi è emerso un calo dei volumi delle importazioni. Nello specifico, i dati hanno evidenziato un calo del 9 % del volume medio mensile delle importazioni confrontando il periodo di sette mesi dall'apertura dell'inchiesta fino alla pubblicazione delle misure provvisorie con la media mensile durante il periodo dell'inchiesta. Da un confronto analogo nel periodo di due mesi dall'apertura alla registrazione delle importazioni è emerso un calo dell'8 % dei volumi medi mensili delle importazioni. La Commissione ha inoltre confrontato i volumi delle importazioni nei sette mesi successivi all'apertura con gli stessi mesi civili durante il periodo dell'inchiesta. Dal confronto è emerso un calo del 10 % dei volumi delle importazioni. Inoltre, confrontando i due mesi successivi all'apertura fino alla registrazione delle importazioni con gli stessi mesi durante il periodo dell'inchiesta, è stato rilevato un calo del 3,2 % dei volumi delle importazioni.

(237)

Alla luce di quanto precede, gli elementi di prova non hanno confermato l'esistenza di un aumento sostanziale delle importazioni in seguito all'apertura. La Commissione ha concluso di conseguenza che tutte le condizioni per l'imposizione di misure con effetto retroattivo non erano soddisfatte.

9.   DISPOSIZIONI FINALI

(238)

A norma dell'articolo 109 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio (11), quando un importo deve essere rimborsato a seguito di una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, il tasso d'interesse da applicare dovrebbe essere quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, il primo giorno di calendario di ciascun mese.

(239)

Il comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036 non ha espresso alcun parere sulle misure di cui al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di allumina fusa, attualmente classificata con i codici NC 2818 10 11 , 2818 10 19 , ex 2818 10 91 e 2818 10 99 (codici TARIC 2818 10 91 20, 2818 10 91 40, 2818 10 91 91, 2818 10 91 99) e originaria della Repubblica popolare cinese. Il dazio antidumping non si applica alle importazioni che rientrano nel contingente tariffario esente da dazi istituito a norma dell'articolo 2.

2.   L'aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, per i prodotti descritti al paragrafo 1 e fabbricati dalle società sottoelencate, è la seguente:

Paese d'origine

Società

Dazio antidumping definitivo

Codice addizionale TARIC

RPC

Chongqing Saite Corundum Co., Ltd.

99,8  %

89RI

RPC

Luoyang Runbao Abrasives Co., Ltd.

88,7  %

89RJ

RPC

Altre società che hanno collaborato elencate nell'allegato I

94,5  %

Cfr. allegato I

RPC

Tutte le altre importazioni originarie della RPC

110,6  %

8999

3.   L'applicazione delle aliquote individuali del dazio specificate per le società citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile del soggetto che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che il (volume, espresso nell'unità da noi utilizzata) di (prodotto in esame) venduto per l'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) nel [paese interessato]. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte». Fino alla presentazione di tale fattura, si applica il dazio applicabile a tutte le altre importazioni originarie della Repubblica popolare cinese.

4.   Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

1.   È istituito un contingente tariffario esente da dazi per le importazioni di allumina fusa, attualmente classificata con i codici NC 2818 10 11 , 2818 10 19 , ex 2818 10 91 e 2818 10 99 (codici TARIC 2818 10 11 10, 2818 10 11 20, 2818 10 11 30, 2818 10 11 40, 2818 10 11 91, 2818 10 11 99, 2818 10 91 20, 2818 10 91 40, 2818 10 91 91, 2818 10 91 99), originaria della Repubblica popolare cinese.

2.   Le importazioni del prodotto in esame nell'ambito del volume contingentale non sono soggette ad alcun dazio antidumping. Il volume del contingente tariffario esente da dazi, i tipi di prodotto (definiti con riferimento ai codici TARIC) e i periodi cui si applica sono specificati nell'allegato II.

3.   Il contingente tariffario esente da dazi è assegnato in base al principio del «primo arrivato, primo servito», sulla base del contingente tariffario stabilito in egual misura per ciascun trimestre del periodo di imposizione, come specificato nell'allegato II.

4.   I prelievi effettuati in relazione a ciascun contingente trimestrale sono interrotti il ventesimo giorno lavorativo della Commissione successivo alla fine del periodo trimestrale. Al termine di ciascun trimestre, i saldi non utilizzati del contingente tariffario vengono automaticamente trasferiti al trimestre successivo. Il saldo non utilizzato al termine dell'ultimo trimestre di ogni anno di applicazione del contingente tariffario definitivo non viene trasferito.

5.   Se il contingente pertinente di cui al paragrafo 2 è esaurito, le importazioni dalla Repubblica popolare cinese sono soggette al dazio antidumping definitivo applicabile a norma dell'articolo 1.

Articolo 3

1.   Gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1456 sono riscossi in via definitiva a un livello corrispondente al 62,6 % delle aliquote del dazio di cui all'articolo 1 del presente regolamento. Gli importi depositati in eccesso rispetto alle aliquote definitive del dazio antidumping sono svincolati.

2.   L'aliquota del dazio antidumping provvisorio da riscuotere a norma dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1036 è la seguente:

Paese d'origine

Società

Dazio antidumping provvisorio (in %)

Codice addizionale TARIC (in %)

RPC

Chongqing Saite Corundum Co., Ltd.

62,4

89RI

RPC

Luoyang Runbao Abrasives Co., Ltd.

55,5

89RJ

RPC

Altre società che hanno collaborato elencate nell'allegato I

59,1

Cfr. allegato I

RPC

Tutte le altre importazioni originarie della RPC

69,2

8999

Articolo 4

L'articolo 1, paragrafo 2, può essere modificato al fine di aggiungere nuovi produttori esportatori della Repubblica popolare cinese e assoggettarli all'opportuna media ponderata dell'aliquota del dazio antidumping applicabile alle società che hanno collaborato non inserite nel campione. Un nuovo produttore esportatore fornisce elementi di prova che dimostrano che:

a)

non ha esportato le merci di cui all'articolo 1, paragrafo 1, nel periodo dell'inchiesta (dal 1o ottobre 2023 al 30 settembre 2024);

b)

non è collegato a un esportatore o a un produttore soggetto alle misure istituite dal presente regolamento e che avrebbe potuto collaborare all'inchiesta iniziale; e

c)

ha effettivamente esportato il prodotto in esame o ha assunto un'obbligazione contrattuale irrevocabile di esportarne un quantitativo significativo nell'Unione dopo la fine del periodo dell'inchiesta.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 gennaio 2026

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1036/oj.

(2)   GU C, C/2024/7049, 21.11.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/7049/oj.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2025/260 della Commissione, del 10 febbraio 2025, che dispone la registrazione delle importazioni di allumina fusa originaria della Repubblica popolare cinese (GU L, 2025/260, 11.2.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/260/oj).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1456 della Commissione, del 17 luglio 2025, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di allumina fusa originaria della Repubblica popolare cinese (GU L, 2025/1456, 18.7.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1456/oj).

(5)  Regolamento delegato (UE) 2020/1173 della Commissione, del 4 giugno 2020, che modifica il regolamento (UE) 2016/1036 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea e il regolamento (UE) 2016/1037 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell’Unione europea per quanto riguarda la durata del periodo di comunicazione preventiva (GU L 259 del 10.8.2020, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/1173/oj).

(6)   https://www.trevodrywall.com.br/.

(7)   https://www.tecnosulfur.com.br/en/about/.

(8)  In assenza di bilanci finanziari disponibili per un produttore di allumina fusa in uno dei potenziali paesi rappresentativi con un livello di sviluppo economico analogo a quello della RPC, la Commissione si è basata sui bilanci finanziari delle società che producono allumina fusa in altri paesi al fine di valutare se le SGAV di Bozel fossero rappresentative del settore interessato. Figurano in tale contesto le informazioni fornite da un produttore indiano, Carborundum Universal Limited (https://www.cumi-murugappa.com/wp-content/uploads/2025/07/CUMI-Annual-Report-2025.pdf), un produttore giapponese, Resonac Holdings Corporation (https://www.resonac.com/sites/default/files/2025-02/e_tanshin2024q4.pdf) e i dati raccolti e verificati presso i produttori dell'Unione inseriti nel campione.

(9)  L'allumina fusa è prodotta a partire da allumina e bauxite, entrambe elencate come fattori produttivi strategici ai sensi del regolamento dell'UE sulle materie prime critiche (2024/1252). Inoltre la sua importanza e la sua rilevanza strategiche per l'industria siderurgica, l'industria aerospaziale e quella della difesa sono confermate da Singh et al. (2023) Applications and Developments of Thermal Spray Coatings for the Iron and Steel Industry e Grigaitienė et al. (2025) Effect of TiO2 Content on the Corrosion and Thermal Resistance of Plasma-Sprayed Al2O3-TiO2 Coatings.

(10)  Email: TRADE-TDI-NAME-CHANGE-REQUESTS@ec.europa.eu; Commissione europea, direzione generale del Commercio, direzione G, Rue de la Loi/Wetstraat 170, 1040 Bruxelles, BELGIO.

(11)  Regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L, 2024/2509, 26.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj ).


ALLEGATO I

Produttori esportatori della RPC che hanno collaborato non inseriti nel campione

Paese

Nome

Codice addizionale TARIC

RPC

Art Abrasives Guizhou Co., Ltd.

89RK

RPC

Bedrock Corundum Co., Ltd.

89RL

RPC

Binzhou Qinai New Material Co., Ltd.

89RM

RPC

Guizhou Guxin New Materials Co., Ltd.

89RN

RPC

Guizhou Kaicheng Fused Minerals Co., Ltd.

89RO

RPC

Henan Ant Advanced Materials Co., Ltd.

89RP

RPC

Henan Haochen Advanced Materials Co., Ltd.

89RQ

RPC

Henan Hengxin Industrial & Mineral Products Co., Ltd

89SI

RPC

Henan Jinfeng New Material Technology Co., Ltd.

89RR

RPC

Imerys Fused Minerals (Guizhou) Co., Ltd.

89RS

RPC

Qinai (Shandong) New Material Co., Ltd.

89RT

RPC

Qingdao Reckel Advanced Materials Co., Ltd.

89RU

RPC

Qingdao Sisa Abrasives Co., Ltd.

89RV

RPC

Saint-Gobain Ceramic Materials (Zhengzhou) Co Ltd

89RW

RPC

Shandong Imerys Mount Tai Co., Ltd.

89RX

RPC

Shanxi Lvliangshan Mineral Co., Ltd.

89RY

RPC

Yichuan Kingsino Refractories Co., Ltd

89RZ

RPC

Zhengzhou Sinabuddy Mineral Co., Ltd.

89SA

RPC

Zhengzhou Yufa High-Tech Material Co., Ltd.

89SB

RPC

Zibo Jin Chun Tai Abrasives Co., Ltd.

89SD

RPC

Zibo Jinjiyuan Abrasives Co., Ltd.

89SC


ALLEGATO II

Codice CN o TARIC

Descrizione del prodotto

2026

2027

2028

2029

2030

Numero d'ordine

 

 

Volume del contingente tariffario esente da dazi (in tonnellate nette)

 

2818 10 11 10

Corindone Sol-Gel (CAS RN 1302-74-5) con tenore di ossido di alluminio pari o superiore a 99,6 %, in peso, avente struttura microcristallina, in forma di barre con un rapporto d'aspetto di 1,3 o più, ma non più di 6,0

103,8

90,8

77,8

64,9

51,9

090520

2818 10 11 30

(TARIC NUOVO)

Corindone Sol-Gel sinterizzato o Sol-Gel presinterizzato con tenore di ossido di alluminio pari o superiore a 99,6 %, in peso, avente struttura microcristallina, in forma di barre con un rapporto d'aspetto di 1,3 o più, ma non più di 6,0

2818 10 11 40

Corindone Sol-Gel sinterizzato o Sol-Gel presinterizzato, con struttura microcristallina, composto da ossido di alluminio, con una composizione in peso (come ossido) di almeno il 98,5 %, di ossido di alluminio, diverso da quello con tenore di ossido di alluminio pari o superiore a 99,6 %, in peso, avente struttura microcristallina, in forma di barre con un rapporto d'aspetto di 1,3 o più, ma non più di 6,0

2818 10 11 20

Corindone sinterizzato, con struttura microcristallina, composto da ossido di alluminio (CAS RN 1344-28-1) e alluminato di magnesio (CAS RN 12068-51-8), contenente in peso (ogni elemento calcolato come ossido):

92 % o più di ossido di alluminio, e

8 % o meno di ossido di magnesio

281810 11 91 (TARIC NUOVO)

Allumina fusa per cui si applicano entrambe le condizioni seguenti: i) tra il 5 % e il 35 % del prodotto, in peso, è al di sotto del limite granulometrico inferiore stabilito nella specifica del prodotto; e ii) tra l'1 % e il 10 % del prodotto, in peso, è al di sopra del limite granulometrico superiore stabilito nella specifica del prodotto

7 177,6

6 280,4

5 383,2

4 486,0

3 588,8

090521

2818 10 11 99

(TARIC NUOVO)

Altri

10 087,7

8 826,7

7 565,7

6 304,8

5 043,8

090522

2818 10 19

con il 50 % o più del peso totale di particelle con diametro superiore a 10 mm

56,1

49,1

42,1

35,0

28,0

090523

2818 10 91 20

Corindone sinterizzato, con struttura microcristallina, composto principalmente di ossido di alluminio (CAS RN 1344-28-1) e percentuali di alluminato di magnesio (CAS RN 12068-51-8) e di alluminati delle terre rare ittrio, lantanio e neodimio, contenente in peso (ogni elemento calcolato come ossido):

92 % o più, ma non più del 98,5 %, di ossido di alluminio,

2 % (± 1,5 %) di ossido di magnesio,

1 % (± 0,6 %) di ossido di ittrio, e

3 % (± 2,2 %) di ossido di lantanio o

2 % (± 1,2 %) di ossido di lantanio e di ossido di neodimio,

con meno del 50 % del peso totale avente una dimensione delle particelle superiore a 10 mm

574,9

503,0

431,2

359,3

287,5

090524

2818 10 91 40

(TARIC NUOVO)

Corindone Sol-Gel sinterizzato o Sol-Gel presinterizzato, con struttura microcristallina, composto da ossido di alluminio, con una composizione in peso (come ossido) di almeno il 92 %, ma non più del 98,5 %, di ossido di alluminio

2818 10 91 91 (TARIC NUOVO)

Allumina fusa con un tenore di biossido di titanio pari o superiore all'1 % in peso, per cui si applicano entrambe le condizioni seguenti: i) tra il 5 % e il 35 % del prodotto, in peso, è al di sotto del limite granulometrico inferiore stabilito nella specifica del prodotto; e ii) tra l'1 % e il 10 % del prodotto, in peso, è al di sopra del limite granulometrico superiore stabilito nella specifica del prodotto

16 243,2

14 212,8

12 182,4

10 152,0

8 121,6

090525

2818 10 91 99

(TARIC NUOVO)

Altri

24 364,8

21 319,2

18 273,6

15 228,0

12 182,4

090526

2818 10 99

con il 50 % o più del peso totale di particelle con diametro superiore a 10 mm

1 392,1

1 218,1

1 044,0

870,0

696,0

090527

2026

Codice CN o TARIC

2026

 

1o trimestre

(16.1.2026 - 31.3.2026)

2o trimestre

(1.4.2026 - 30.6.2026)

3o trimestre

(1.7.2026 - 30.9.2026)

4o trimestre

(1.10.2026 - 31.12.2026)

 

Volume del contingente tariffario esente da dazi (in tonnellate nette)

2818 10 11 10

2818 10 11 30

2818 10 11 20

2818 10 11 40

25,95

25,95

25,95

25,95

2818 10 11 91

1 794,39

1 794,39

1 794,39

1 794,39

2818 10 11 99

2 521,91

2 521,91

2 521,91

2 521,91

2818 10 19

14,02

14,02

14,02

14,02

2818 10 91 20

2818 10 91 40

143,73

143,73

143,73

143,73

2818 10 91 91

4 060,79

4 060,79

4 060,79

4 060,79

2818 10 91 99

6 091,19

6 091,19

6 091,19

6 091,19

2818 10 99

348,01

348,01

348,01

348,01

2027

Codice CN o TARIC

2027

 

1o trimestre

(1.1.2027 - 31.3.2027)

2o trimestre

(1.4.2027 - 30.6.2027)

3o trimestre

(1.7.2027 - 30.9.2027)

4o trimestre

(1.10.2027 - 31.12.2027)

 

Volume del contingente tariffario esente da dazi (in tonnellate nette)

2818 10 11 10

2818 10 11 30

2818 10 11 20

2818 10 11 40

22,71

22,71

22,71

22,71

2818 10 11 91

1 570,09

1 570,09

1 570,09

1 570,09

2818 10 11 99

2 206,67

2 206,67

2 206,67

2 206,67

2818 10 19

12,27

12,27

12,27

12,27

2818 10 91 20

2818 10 91 40

125,76

125,76

125,76

125,76

2818 10 91 91

3 553,19

3 553,19

3 553,19

3 553,19

2818 10 91 99

5 329,79

5 329,79

5 329,79

5 329,79

2818 10 99

304,51

304,51

304,51

304,51

2028

Codice CN o TARIC

2028

 

1o trimestre

(1.1.2028 - 31.3.2028)

2o trimestre

(1.4.2028 - 30.6.2028)

3o trimestre

(1.7.2028 - 30.9.2028)

4o trimestre

(1.10.2028 - 31.12.2028)

 

Volume del contingente tariffario esente da dazi (in tonnellate nette)

2818 10 11 10

2818 10 11 30

2818 10 11 20

2818 10 11 40

19,46

19,46

19,46

19,46

2818 10 11 91

1 345,79

1 345,79

1 345,79

1 345,79

2818 10 11 99

1 891,44

1 891,44

1 891,44

1 891,44

2818 10 19

10,51

10,51

10,51

10,51

2818 10 91 20

2818 10 91 40

107,79

107,79

107,79

107,79

2818 10 91 91

3 045,60

3 045,60

3 045,60

3 045,60

2818 10 91 99

4 568,39

4 568,39

4 568,39

4 568,39

2818 10 99

261,01

261,01

261,01

261,01

2029

Codice CN o TARIC

2029

 

1o trimestre

(1.1.2029 - 31.3.2029)

2o trimestre

(1.4.2029 - 30.6.2029)

3o trimestre

(1.7.2029 - 30.9.2029)

4o trimestre

(1.10.2029 - 31.12.2029)

 

Volume del contingente tariffario esente da dazi (in tonnellate nette)

2818 10 11 10

2818 10 11 30

2818 10 11 20

2818 10 11 40

16,22

16,22

16,22

16,22

2818 10 11 91

1 121,50

1 121,50

1 121,50

1 121,50

2818 10 11 99

1 576,20

1 576,20

1 576,20

1 576,20

2818 10 19

8,76

8,76

8,76

8,76

2818 10 91 20

2818 10 91 40

89,83

89,83

89,83

89,83

2818 10 91 91

2 538,00

2 538,00

2 538,00

2 538,00

2818 10 91 99

3 806,99

3 806,99

3 806,99

3 806,99

2818 10 99

217,51

217,51

217,51

217,51

2030

Codice CN o TARIC

2030

 

1o trimestre

(1.1.2030 - 31.3.2030)

2o trimestre

(1.4.2030 - 30.6.2030)

3o trimestre

(1.7.2030 - 30.9.2030)

4o trimestre

(1.10.2030 - 31.12.2030)

 

Volume del contingente tariffario esente da dazi (in tonnellate nette)

2818 10 11 10

2818 10 11 30

2818 10 11 20

2818 10 11 40

12,97

12,97

12,97

12,97

2818 10 11 91

897,20

897,20

897,20

897,20

2818 10 11 99

1 260,96

1 260,96

1 260,96

1 260,96

2818 10 19

7,01

7,01

7,01

7,01

2818 10 91 20

2818 10 91 40

71,86

71,86

71,86

71,86

2818 10 91 91

2 030,40

2 030,40

2 030,40

2 030,40

2818 10 91 99

3 045,60

3 045,60

3 045,60

3 045,60

2818 10 99

174,01

174,01

174,01

174,01


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/114/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)


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