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Document 32026R0098
Commission Implementing Regulation (EU) 2026/98 of 15 January 2026 amending Implementing Regulation (EU) 2022/565 as regards the name of the holder of the authorisation for feed additives
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/98 della Commissione, del 15 gennaio 2026, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2022/565 per quanto riguarda il nome del titolare dell’autorizzazione degli additivi per mangimi
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/98 della Commissione, del 15 gennaio 2026, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2022/565 per quanto riguarda il nome del titolare dell’autorizzazione degli additivi per mangimi
C/2026/75
GU L, 2026/98, 16.1.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/98/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
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Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
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2026/98 |
16.1.2026 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/98 DELLA COMMISSIONE
del 15 gennaio 2026
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2022/565 per quanto riguarda il nome del titolare dell’autorizzazione degli additivi per mangimi
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
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(1) |
Un preparato di 3-nitroossipropanolo è stato autorizzato come additivo per mangimi («additivo per mangimi in questione») dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/565 della Commissione (2). |
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(2) |
Il titolare dell’autorizzazione dell’additivo per mangimi in questione, DSM Nutritional Products Ltd., rappresentata nell’Unione da DSM Nutritional Products Sp. z o.o., ha presentato una domanda in conformità all’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003, nella quale propone di modificare il nome del titolare dell’autorizzazione dell’additivo per mangimi in questione in «dsm-firmenich Switzerland Ltd., rappresentata nell’UE da dsm-firmenich Austria GmbH». |
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(3) |
La proposta di modifica dei termini dell’autorizzazione è di natura puramente amministrativa e non comporta una nuova valutazione dell’additivo per mangimi in questione. L’Autorità europea per la sicurezza alimentare è stata informata della domanda. |
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(4) |
Affinché dsm-firmenich Switzerland Ltd. possa avvalersi dei propri diritti di commercializzazione è pertanto opportuno modificare i termini dell’autorizzazione in questione. |
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(5) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2022/565. |
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(6) |
Dato che non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l’applicazione immediata delle modifiche apportate dal presente regolamento di esecuzione, è opportuno prevedere un periodo transitorio durante il quale le scorte esistenti dell’additivo per mangimi in questione possano essere utilizzate fino a esaurimento. |
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(7) |
Le misure di cui al presente regolamento di esecuzione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2022/565
Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/565 è così modificato:
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1) |
nel titolo, il nome del titolare dell’autorizzazione «DSM Nutritional Products Ltd., rappresentata nell’Unione da DSM Nutritional Products Sp. z o.o.» è sostituito da «dsm-firmenich Switzerland Ltd., rappresentata nell’UE da dsm-firmenich Austria GmbH»; |
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2) |
nell’allegato, nella seconda colonna della tabella, il nome «DSM Nutritional Products Ltd., rappresentata nell’Unione da DSM Nutritional Products Sp. z o.o.» è sostituito da «dsm-firmenich Switzerland Ltd., rappresentata nell’UE da dsm-firmenich Austria GmbH». |
Articolo 2
Misura transitoria
L’additivo per mangimi in questione, prodotto ed etichettato prima della data di entrata in vigore del presente regolamento in conformità alle norme applicabili prima di tale data, può continuare a essere immesso sul mercato e utilizzato fino a esaurimento delle scorte.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 gennaio 2026
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2022/565 della Commissione, del 7 aprile 2022, relativo all’autorizzazione di un preparato di 3-nitroossipropanolo come additivo per mangimi destinati a vacche da latte e a vacche da riproduzione (titolare dell’autorizzazione: DSM Nutritional Products Ltd., rappresentata nell’Unione da DSM Nutritional Products Sp. z o.o.) (GU L 109 dell’8.4.2022, pag. 32, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/565/oj).
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/98/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)