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Документ 32026R0065
Commission Implementing Regulation (EU) 2026/65 of 6 January 2026 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of mixtures of urea and ammonium nitrate originating in Russia, Trinidad and Tobago and the United States of America following an expiry review pursuant to Article 11(2) of Regulation (EU) 2016/1036 of the European Parliament and of the Council
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/65 della Commissione, del 6 gennaio 2026, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di miscugli di urea e nitrato di ammonio originari della Russia, di Trinidad e Tobago e degli Stati Uniti d’America a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/65 della Commissione, del 6 gennaio 2026, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di miscugli di urea e nitrato di ammonio originari della Russia, di Trinidad e Tobago e degli Stati Uniti d’America a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio
C/2026/17
GU L, 2026/65, 7.1.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/65/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
В сила
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Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
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2026/65 |
7.1.2026 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/65 DELLA COMMISSIONE
del 6 gennaio 2026
che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di miscugli di urea e nitrato di ammonio originari della Russia, di Trinidad e Tobago e degli Stati Uniti d’America a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1) («regolamento di base»), in particolare l’articolo 11, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
1. PROCEDURA
1.1. Inchieste precedenti e misure in vigore
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(1) |
Con il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1688 (2), la Commissione europea («Commissione») ha istituito dazi antidumping sulle importazioni di miscugli di urea e nitrato di ammonio originari della Russia, di Trinidad e Tobago (di seguito anche: «TT») e degli Stati Uniti d’America (di seguito anche: «USA») («misure iniziali»). L’inchiesta che ha condotto all’istituzione delle misure iniziali è denominata in appresso «inchiesta iniziale». |
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(2) |
Nel maggio 2021 la Copa-Cogeca, un’associazione di utilizzatori del prodotto in esame, ha chiesto la sospensione dei dazi antidumping in vigore, conformemente all’articolo 14, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036. Con decisione di esecuzione (UE) 2022/2070 (3) la Commissione ha deciso di non sospendere i dazi antidumping definitivi sulle importazioni di miscugli di urea e nitrato di ammonio originari della Russia, di Trinidad e Tobago e degli Stati Uniti d’America istituiti dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1688. |
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(3) |
I dazi antidumping attualmente in vigore sono compresi tra 27,77 EUR/tonnellata e 42,47 EUR/tonnellata sulle importazioni dalla Russia e ammontano a 22,24 EUR/tonnellata sulle importazioni da Trinidad e Tobago e a 29,48 EUR/tonnellata sulle importazioni dagli Stati Uniti d’America. |
1.2. Domanda di riesame in previsione della scadenza
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(4) |
In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza (4), la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base. |
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(5) |
La domanda di riesame è stata presentata il 28 giugno 2024 da Fertilizers Europe («richiedente») per conto dell’industria dell’Unione di miscugli di urea e nitrato di ammonio ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base. La domanda di riesame era motivata dal fatto che la scadenza delle misure avrebbe implicato il rischio di persistenza e/o reiterazione del dumping e di persistenza o reiterazione del pregiudizio per l’industria dell’Unione. |
1.3. Apertura di un riesame in previsione della scadenza
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(6) |
Avendo stabilito, previa consultazione del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base, che esistevano elementi di prova sufficienti per l’apertura di un riesame in previsione della scadenza, l’8 ottobre 2024 la Commissione ha aperto un riesame in previsione della scadenza per quanto riguarda le importazioni nell’Unione di miscugli di urea e nitrato di ammonio originari della Russia, di Trinidad e Tobago e degli Stati Uniti d’America («paesi interessati») sulla base dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base. La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (5) («avviso di apertura»). |
1.4. Periodo dell’inchiesta di riesame e periodo in esame
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(7) |
L’inchiesta relativa alla persistenza o alla reiterazione del dumping ha riguardato il periodo compreso tra il 1o luglio 2023 e il 30 giugno 2024 («periodo dell’inchiesta di riesame»). L’analisi delle tendenze utili per valutare il rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2021 e la fine del periodo dell’inchiesta di riesame («periodo in esame»). |
1.5. Osservazioni delle parti interessate in merito all’apertura
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(8) |
Nell’avviso di apertura le parti interessate sono state invitate a contattare la Commissione al fine di partecipare all’inchiesta. La Commissione ha inoltre espressamente informato dell’apertura del riesame in previsione della scadenza il richiedente, altri produttori noti dell’Unione, i produttori noti dei paesi interessati, le autorità della Russia, di Trinidad e Tobago e degli Stati Uniti d’America, gli importatori noti e le associazioni che rappresentano gli interessi degli utilizzatori notoriamente interessate, e li ha invitati a partecipare. |
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(9) |
Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni sull’apertura del riesame in previsione della scadenza e di chiedere un’audizione con la Commissione e/o con il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale. |
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(10) |
Le autorità russe hanno sostenuto che l’apertura dell’inchiesta non era compatibile con le norme dell’OMC, poiché nella relazione del panel relativa alla causa EU — Cost Adjustment Methodologies II (Russia) (6) si è rilevato che il metodo di adeguamento dei costi utilizzato dalla Commissione nell’inchiesta iniziale era incompatibile con gli articoli 2.2.1.1 e 2.2 dell’accordo antidumping dell’OMC. La Commissione ha osservato che la relazione del panel in questione è ancora oggetto di ricorso. In ogni caso, i fatti esaminati dal panel sono diversi da quelli del caso di specie. In particolare, la domanda di riesame in previsione della scadenza presentata da Fertilizers Europe contiene calcoli del dumping basati sui prezzi effettivi praticati sul mercato interno russo. Questa argomentazione è stata quindi respinta. |
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(11) |
Il 14 novembre 2024 le autorità russe hanno affermato che non esisteva una domanda debitamente motivata ai sensi dell’articolo 11.3 dell’accordo antidumping dell’OMC, in quanto la domanda non conteneva sufficienti elementi di prova del rischio di reiterazione o persistenza del dumping e del pregiudizio. Le autorità russe hanno fatto riferimento ai calcoli del dumping effettuati in base al cosiddetto metodo standard che, secondo le suddette autorità, non erano stati debitamente sintetizzati. Le autorità russe hanno dichiarato che la domanda privava le parti russe della possibilità di verificare i dati, di comprendere e verificare i calcoli e di presentare osservazioni a tale proposito, in quanto la richiesta non conteneva una debita sintesi delle informazioni riservate, compresi i dati forniti da esperti esterni al richiedente, o mancava di una motivazione atta a spiegare perché una sintesi non fosse possibile. In tale contesto, le autorità russe hanno fatto riferimento all’articolo 6.5.1 dell’accordo antidumping dell’OMC e a diverse decisioni del panel sulla risoluzione delle controversie dell’OMC, tra cui EC — Fasteners (China) (7). |
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(12) |
Inoltre, per quanto riguarda il valore normale costruito descritto dal richiedente nella domanda, le autorità russe hanno sostenuto che gli adeguamenti dei costi del gas naturale basati sui prezzi di Waidhaus o Baumgarten sono incompatibili con l’accordo antidumping dell’OMC. A tal fine, le autorità russe hanno fatto riferimento alla relazione del panel dell’OMC sulle metodologie di adeguamento dei costi (8). |
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(13) |
Con la comunicazione del 16 novembre 2024 (9) Methanol Holdings (Trinidad) Limited («MHTL»), un produttore esportatore con sede a Trinidad e Tobago, ha affermato che la domanda non soddisfaceva le norme giuridiche per quanto riguarda l’affermazione secondo cui la scadenza delle misure nei confronti delle importazioni da Trinidad e Tobago avrebbe implicato il rischio di reiterazione del dumping. MHTL ha precisato che la domanda indicava margini di dumping negativi per le esportazioni nell’Unione di miscugli di urea e nitrato di ammonio («UAN») da Trinidad e Tobago. |
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(14) |
Con la comunicazione del 18 novembre 2024 (10) CF Industries Holdings, Inc. («CFI»), un produttore esportatore con sede negli Stati Uniti d’America, ha fatto eco a quanto affermato dalle autorità russe in merito all’impossibilità per le parti interessate di verificare nella domanda determinati dati, determinate valutazioni e fonti. CFI ha inoltre espresso dubbi sulla legittimità di alcune affermazioni del richiedente, viste le discrepanze tra i dati contenuti nella domanda e quelli di Eurostat per quanto riguarda le importazioni dagli USA nel 2020 e nel 2021. |
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(15) |
Con la comunicazione del 18 novembre 2024 (11), le società JSC Nevinnomyssky Azot (Eurochem) e JSC Novomoskovsk Azot (NAK Azot) (congiuntamente denominate «Eurochem») hanno sostenuto che la versione della domanda di riesame in previsione della scadenza presentata il 28 giugno 2024 da Fertilizers Europe («domanda iniziale») non forniva elementi di prova sufficienti del rischio di persistenza del dumping o del pregiudizio derivante dalle importazioni di UAN dalla Russia. Eurochem ha inoltre ribadito che tale mancanza di elementi di prova sufficienti nella domanda iniziale non poteva essere rettificata con informazioni supplementari presentate dal richiedente durante il periodo di tre mesi precedente la scadenza delle misure iniziali. A tale proposito ha fatto riferimento alla versione consultabile della domanda di riesame in previsione della scadenza del 9 settembre 2024, che è stata messa a disposizione delle parti interessate nel fascicolo. Eurochem ha pertanto chiesto alla Commissione di avere accesso alla domanda iniziale. |
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(16) |
Eurochem ha inoltre sostenuto che la domanda iniziale non conteneva sufficienti elementi di prova del fatto che la scadenza delle misure avrebbe potuto implicare il rischio di persistenza del dumping. Ha affermato che il prezzo all’esportazione determinato dal richiedente era manifestamente inesatto, in quanto si basava su un metodo errato e non era suffragato da elementi di prova. Nello specifico, Eurochem ha sostenuto che la domanda faceva erroneamente riferimento a un prezzo medio annuo all’importazione per la Russia, mentre avrebbe dovuto basarsi sui prezzi medi mensili all’importazione, in quanto nel 2023 si sono verificate notevoli fluttuazioni dei prezzi dell’UAN. Inoltre, nella domanda il prezzo medio all’importazione delle importazioni russe di UAN nel 2023 era basato su dati Eurostat e adeguato in modo da tenere conto dei costi di trasporto all’interno della Russia e tra la Russia e la Francia (Rouen). Secondo Eurochem, tali adeguamenti supponevano erroneamente che tutte le importazioni russe richiedessero costi di spedizione all’interno della Russia, mentre Acron, uno dei principali esportatori russi, utilizzava il proprio terminale UAN in Estonia; inoltre, si presumeva che tutte le importazioni russe entrassero nell’UE attraverso la Francia mentre, secondo Eurochem, un terzo delle importazioni russe di UAN passava attraverso altri Stati membri. |
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(17) |
Eurochem ha inoltre sostenuto che la domanda non forniva alcun elemento di prova per diverse ipotesi riguardanti la determinazione del prezzo all’esportazione dell’UAN di origine russa, ad esempio che Acron vendesse UAN all’UE dalla Russia, il trasporto di UAN all’interno della Russia e dalla Russia alla Francia e i relativi costi. A tale riguardo, la domanda faceva riferimento a diversi allegati riservati senza fornire una valida motivazione per tale trattamento riservato. Eurochem ha sostenuto che la versione non riservata di tali allegati, che conteneva determinati intervalli di valori, era priva di senso e insufficiente per consentire alle parti interessate di comprendere adeguatamente le informazioni presentate. |
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(18) |
Eurochem ha inoltre sostenuto che anche la determinazione del valore normale si basava su un metodo errato e non era suffragata da elementi di prova. Eurochem ha precisato che, contrariamente all’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, la domanda confrontava i prezzi all’esportazione di uno stabilimento in Russia che non effettuava vendite sul mercato interno (JSC Acron) con i prezzi di vendita sul mercato interno di uno stabilimento russo che aveva effettuato vendite sia sul mercato interno che all’esportazione (NAK o Nevinka). Secondo Eurochem, la domanda avrebbe dovuto prendere in considerazione i prezzi praticati sul mercato interno e all’esportazione dello stesso stabilimento o i prezzi medi russi all’esportazione e delle vendite sul mercato interno. La domanda si basava invece erroneamente sui prezzi di persone giuridiche non comparabili. |
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(19) |
Eurochem ha inoltre affermato che il richiedente non aveva utilizzato tre fonti note di prezzi dell’UAN su base mensile praticati sul mercato russo, vale a dire Argus, Chemcourier e SPIMEX, e si era invece basato su speculazioni non suffragate di un esperto o consulente non meglio precisato. Inoltre, poiché i prezzi dell’UAN hanno subito notevoli fluttuazioni nel corso del 2023, nella domanda si sarebbe dovuto determinare il valore normale sulla base dei prezzi mensili praticati sul mercato interno anziché dei prezzi medi annuali. |
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(20) |
Eurochem ha altresì ribadito le osservazioni formulate dalle autorità russe per quanto riguarda l’assenza di una debita sintesi delle informazioni riservate dei dati relativi al valore normale. |
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(21) |
In aggiunta ha sostenuto che la domanda non forniva elementi di prova di una particolare situazione di mercato ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base e che il metodo di adeguamento dei costi, in base al quale il costo effettivo del gas in Russia è sostituito da un prezzo di riferimento basato sui prezzi del gas a Waidhaus e Baumgarten, non era compatibile con le norme applicabili dell’OMC. Eurochem ha poi argomentato che costruire un valore normale basato sulle spese generali, amministrative e di vendita e sui profitti derivanti dai produttori di UAN negli USA sarebbe incompatibile con le norme dell’UE e dell’OMC. |
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(22) |
Ha anche asserito che nella domanda non si fornivano elementi di prova sufficienti del fatto che la scadenza delle misure avrebbe comportato la persistenza del pregiudizio derivante dalle importazioni dalla Russia e non si è analizzato l’effetto di vari altri fattori che hanno arrecato pregiudizio all’industria dell’Unione, quali le importazioni da paesi terzi, l’andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione, l’evoluzione del consumo, il prezzo dell’urea, l’aumento dei costi di produzione dei produttori dell’Unione e gli acquisti di UAN da parte dei produttori dell’Unione. |
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(23) |
La Commissione ha effettuato un esame della domanda a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, e dell’articolo 5 del regolamento di base, concludendo che le condizioni per l’apertura di un’inchiesta di riesame in previsione della scadenza erano soddisfatte. La Commissione ha ritenuto che gli elementi di prova prima facie presentati nella domanda indicavano una situazione in cui la scadenza delle misure avrebbe potuto implicare il rischio di persistenza e/o reiterazione del dumping e di persistenza o reiterazione del pregiudizio subito dall’industria dell’Unione, il che giustificava l’apertura di un’inchiesta a norma di legge. In altre parole, la domanda è stata ritenuta sufficientemente fondata, rendendo pertanto necessaria un’ulteriore inchiesta. Tale valutazione è stata effettuata prima del periodo di tre mesi precedente la scadenza delle misure iniziali. La versione della domanda del 9 settembre 2025, messa a disposizione delle parti interessate nel fascicolo del caso all’apertura dell’inchiesta, era costituita da una sintesi della domanda e di alcuni elementi probatori presentati dal richiedente, che non costituivano nuovi elementi di prova o nuove argomentazioni rispetto alla versione iniziale della domanda. Nello specifico, per quanto riguarda la richiesta di Eurochem di ricevere la versione originale della domanda, la Commissione ha condiviso tale versione con Eurochem il 15 gennaio 2025. A tale riguardo, la Corte rileva che, conformemente alla sentenza della Corte di giustizia nelle cause riunite C-554/23 P, C-568/23 P, Fertilizers Europe e Commissione/Nevinnomysskiy Azot e NAK «Azot» (12), l’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento antidumping di base deve essere interpretato nel senso che la Commissione è legittimata a prendere in considerazione gli elementi di prova presentati, su sua richiesta, dai produttori dell’Unione nei tre mesi precedenti la scadenza delle misure antidumping, al fine di decidere se sia opportuno procedere a un riesame di tali misure antidumping. |
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(24) |
Le argomentazioni delle quattro parti in merito alla legittimità dell’apertura e alla sufficienza degli elementi di prova presentati nella domanda sono state pertanto respinte. A tale riguardo la Commissione ha sottolineato che una domanda di riesame deve contenere elementi di prova sufficienti. In particolare, secondo una giurisprudenza costante, la quantità e la qualità degli elementi di prova necessari per soddisfare il criterio della sufficienza degli elementi di prova ai fini dell’apertura di un riesame in previsione della scadenza differiscono da quelle necessarie ai fini dell’accertamento preliminare o definitivo della reiterazione o della persistenza del dumping o del pregiudizio (13). |
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(25) |
La domanda presentata dal richiedente comprendeva calcoli dettagliati che dimostravano la persistenza del dumping in Russia sulla base di elementi di prova ragionevolmente a disposizione del richiedente. La Commissione ha ritenuto che la quantità e la qualità degli elementi di prova presentati dal richiedente fossero sufficienti per l’apertura del riesame in previsione della scadenza. A tale riguardo, contrariamente a quanto sostenuto da Eurochem, l’articolo 11 del regolamento di base non prevede che una domanda di riesame in previsione della scadenza debba rispecchiare fedelmente, nei calcoli del margine di dumping, tutti i vari canali di distribuzione del prodotto in esame nei paesi considerati e nell’Unione. Analogamente, non vi è alcun obbligo giuridico che imponga di includere nella domanda la totalità delle vendite sul mercato interno o all’esportazione o di presentare adeguamenti dettagliati nei calcoli. In aggiunta, i calcoli medi annuali presentati dal richiedente erano sufficienti a stabilire un margine di dumping prima facie. Il richiedente che presenta una domanda di riesame in previsione della scadenza non ha l’obbligo di effettuare calcoli mensili del margine di dumping prima della fase di apertura. |
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(26) |
Nella stessa ottica, la Commissione ha ritenuto che nessuna delle osservazioni presentate da Eurochem in relazione al pregiudizio e al nesso di causalità, come sintetizzato al considerando 22, poteva plausibilmente mettere in discussione la sufficienza dei pertinenti elementi di prova dettagliati presentati nella domanda. |
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(27) |
La Commissione ha pertanto ritenuto che la quantità e la qualità degli elementi di prova richiesti in particolare da Eurochem vadano chiaramente oltre il livello di prova prima facie. Le argomentazioni di Eurochem sono state pertanto respinte. |
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(28) |
L’argomentazione delle autorità russe sul metodo di valutazione del valore normale per la Russia è ulteriormente esaminata nella rispettiva sezione riguardante la valutazione del dumping, in particolare ai considerando 56, 60 e 61. |
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(29) |
In merito all’argomentazione di MHTL circa la mancanza di elementi di prova sul rischio di reiterazione del dumping, la Commissione ha convenuto sul fatto che la domanda indicava margini di dumping negativi per quanto riguarda TT. Nel caso in cui il dumping cessi a seguito dell’istituzione delle misure, un’eventuale analisi della revisione in previsione della scadenza deve in effetti concentrarsi sul rischio di reiterazione del dumping. Secondo la Commissione, il richiedente aveva fornito elementi di prova sufficienti, basati su dati ragionevolmente a sua disposizione, che dimostravano il rischio di reiterazione del dumping da parte di TT in diversi scenari plausibili e in linea con le pertinenti norme giuridiche. La Commissione ha ritenuto che le argomentazioni presentate da MHTL non fossero adeguate a mettere in discussione la sufficienza degli elementi di prova inclusi nella domanda. |
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(30) |
Ha ritenuto che la domanda sia stata presentata con una versione non riservata sufficientemente chiara e dettagliata. Pertanto, le parti interessate potevano comprendere appieno i motivi di diritto e di fatto alla base della domanda e presentare osservazioni approfondite nella fase di apertura. La Commissione ha inoltre rilevato che, nel corso del procedimento, il richiedente ha divulgato ulteriori informazioni e allegati della domanda che erano stati inizialmente mantenuti riservati. Il documento del richiedente è stato inserito nel fascicolo pubblico dell’inchiesta e messo a disposizione delle parti interessate. Di conseguenza la Commissione ha respinto le argomentazioni sollevate dalle parti interessate a tale riguardo. |
1.6. Campionamento
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(31) |
Nell’avviso di apertura la Commissione ha dichiarato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento delle parti interessate, in conformità all’articolo 17 del regolamento di base. |
1.6.1. Campionamento dei produttori dell’Unione
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(32) |
Nell’avviso di apertura la Commissione ha comunicato di aver selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell’Unione. La Commissione ha selezionato il campione in base alla rappresentatività in termini di volume della produzione e delle vendite del prodotto simile nell’Unione tra il 1o luglio 2023 e il 30 giugno 2024. Si è inoltre tenuto conto della distribuzione geografica. Il campione era costituito da tre produttori dell’Unione. I produttori dell’Unione inseriti nel campione rappresentavano all’incirca il 64 % del volume totale stimato di produzione del prodotto simile nell’Unione nella fase di apertura e il 75 % delle vendite nell’Unione dei produttori che hanno risposto nell’ambito dell’esame della rappresentatività. Il campione era rappresentativo dell’industria dell’Unione. |
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(33) |
Conformemente all’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha invitato le parti interessate a presentare informazioni sul campione provvisorio. Il produttore esportatore CFI ha sostenuto che il campione proposto sovrarappresentava i produttori dell’Europa orientale e non soddisfaceva le norme stabilite in materia di rappresentatività e pertanto ha chiesto di aggiungere un altro produttore (dei Paesi Bassi) al campione dei produttori dell’Unione. La Commissione ha respinto l’argomentazione di CFI in quanto il campione era rappresentativo dell’industria dell’Unione in termini sia di produzione sia di vendite e, data l’ubicazione dei produttori dell’Unione, anche in termini di distribuzione geografica, in quanto comprendeva società di diverse parti dell’Unione (Germania, Polonia e Lituania). |
1.6.2. Campionamento degli importatori
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(34) |
Per decidere se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato gli importatori indipendenti a fornire le informazioni specificate nell’avviso di apertura. |
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(35) |
Due importatori indipendenti hanno fornito le informazioni richieste e hanno accettato di essere inseriti nel campione. In considerazione dello scarso numero di risposte, la Commissione non ha ritenuto necessario procedere al campionamento. |
1.6.3. Campionamento dei produttori esportatori della Russia, di Trinidad e Tobago e degli Stati Uniti d’America
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(36) |
Per decidere se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato tutti i produttori esportatori della Russia, di Trinidad e Tobago e degli Stati Uniti d’America a fornire le informazioni specificate nell’avviso di apertura. |
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(37) |
Inizialmente i due produttori esportatori russi JSC Nevinnomyssky Azot (Eurochem) e JSC Novomoskovsk Azot (NAK Azot) (denominati congiuntamente «Eurochem», cfr. il considerando 15) hanno fornito le informazioni richieste e hanno accettato di essere inclusi nel campione. In considerazione del numero esiguo, la Commissione ha deciso che il campionamento non era necessario e ha invitato i due produttori esportatori a presentare una risposta completa al questionario. |
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(38) |
Un produttore esportatore di Trinidad e Tobago e uno degli Stati Uniti d’America hanno fornito le informazioni richieste e hanno accettato di essere inclusi nel campione. In considerazione del numero esiguo per ciascun paese, la Commissione ha deciso che il campionamento non era necessario e ha invitato i due produttori esportatori a fornire una risposta completa al questionario. |
1.7. Risposte al questionario
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(39) |
La Commissione ha invitato i tre produttori dell’Unione inseriti nel campione, i due importatori indipendenti che si erano manifestati e i quattro produttori esportatori dei paesi interessati che si sono manifestati a compilare i questionari messi a disposizione sul sito web della Commissione (14) il giorno dell’apertura del riesame. La Commissione ha inviato un questionario al richiedente al fine di raccogliere dati sui macroindicatori. |
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(40) |
Sono pervenute risposte al questionario dai tre produttori dell’Unione inseriti nel campione, dal richiedente, da due importatori indipendenti dell’Unione, da ciascuno dei produttori esportatori di Trinidad e Tobago e degli Stati Uniti d’America. |
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(41) |
I due produttori esportatori russi non hanno risposto al questionario entro il termine fissato dalla Commissione. |
1.8. Applicazione dell’articolo 18 del regolamento di base
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(42) |
Con lettera del 12 dicembre 2024 la Commissione ha informato i due produttori esportatori russi del fatto che li considerava parti che non hanno collaborato e li ha informati della sua intenzione di applicare l’articolo 18 del regolamento di base e di utilizzare i dati disponibili per elaborare le conclusioni dell’inchiesta. La Commissione ha informato anche le autorità russe in merito alla sua intenzione di utilizzare i dati disponibili conformemente all’articolo 18 del regolamento di base. |
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(43) |
Con lettera del 19 dicembre 2024, i due produttori esportatori russi hanno contestato la prevista applicazione dell’articolo 18 del regolamento di base. Tuttavia, i due produttori esportatori russi non hanno presentato la risposta al questionario in sospeso, mettendo invece in dubbio la legittimità dell’apertura dell’inchiesta di riesame in corso. In particolare, hanno sostenuto che la Commissione non aveva inviato una copia della domanda di riesame in previsione della scadenza presentata da Fertilizers Europe, sebbene avesse dovuto fornirla l’8 ottobre 2024, data di apertura del presente riesame. Su tale base i due produttori esportatori russi hanno concluso che la Commissione ha ostacolato la loro collaborazione al riesame in previsione della scadenza. Tale questione è ulteriormente esaminata al considerando 23. |
1.9. Verifica
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(44) |
La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per la determinazione del rischio di persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio e dell’interesse dell’Unione. Sono state effettuate visite di verifica a norma dell’articolo 16 del regolamento di base presso le sedi delle società di seguito indicate.
a) Fase successiva della procedura |
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(45) |
Il 20 novembre 2025 la Commissione ha divulgato i fatti e le considerazioni principali in base ai quali intendeva mantenere in vigore i dazi antidumping. Alle parti è stato concesso un periodo di tempo entro il quale potevano presentare osservazioni sulla divulgazione delle informazioni. |
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(46) |
Le osservazioni presentate dalle parti interessate sono state esaminate dalla Commissione e, ove opportuno, tenute in considerazione. Alle parti che ne hanno fatto richiesta è stata concessa un’audizione. |
2. PRODOTTO OGGETTO DEL RIESAME, PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE
2.1. Prodotto oggetto del riesame
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(47) |
Il prodotto oggetto del riesame è lo stesso dell’inchiesta iniziale, ossia miscugli di urea e nitrato di ammonio in soluzione acquosa o ammoniacale («UAN»), attualmente classificati con il codice NC 3102 80 00 («prodotto oggetto del riesame»). |
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(48) |
L’UAN è un concime a base di azoto liquido generalmente utilizzato in alcuni seminativi. |
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(49) |
Il tenore di azoto è la caratteristica più significativa del prodotto in esame. Può variare tra il 28 % e il 32 % nell’UAN, a seconda del tenore di acqua della soluzione. In generale, le soluzioni importate ne contengono un tenore pari al 32 %, in quanto l’UAN più concentrato è più economico per la spedizione. Tuttavia, qualunque sia il tenore di azoto, si ritiene che tutte le soluzioni di urea e nitrato di ammonio presentino le stesse caratteristiche fisiche e chimiche di base e costituiscano quindi un unico prodotto. |
2.2. Prodotto in esame
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(50) |
Il prodotto in esame nella presente inchiesta è il prodotto oggetto del riesame originario della Russia, di Trinidad e Tobago e degli Stati Uniti d’America, attualmente classificato con il codice NC 3102 80 00 . |
2.3. Prodotto simile
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(51) |
Come stabilito nell’inchiesta iniziale, la presente inchiesta di riesame in previsione della scadenza ha confermato che i prodotti seguenti presentano le stesse caratteristiche fisiche e chimiche di base e i medesimi impieghi di base:
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(52) |
Tali prodotti sono pertanto considerati prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base. |
3. DUMPING
3.1. Russia
3.1.1. Osservazioni preliminari
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(53) |
Nel periodo dell’inchiesta di riesame le importazioni di UAN dalla Russia sono continuate, anche se a livelli inferiori rispetto al periodo dell’inchiesta iniziale (vale a dire dal 1o luglio 2017 al 30 giugno 2018). Secondo Eurostat, nel periodo dell’inchiesta di riesame le importazioni di UAN dalla Russia rappresentavano il 12,4 % del mercato dell’Unione, rispetto a una quota di mercato del 13,4 % durante l’inchiesta iniziale. In termini relativi, il volume delle esportazioni russe di UAN nell’UE è diminuito del 47 %, mentre in termini assoluti la diminuzione è stata pari a 289 952 tonnellate. |
3.1.2. Applicazione dell’articolo 18 del regolamento di base
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(54) |
Come indicato al considerando 42, nessuno degli esportatori produttori della Russia ha collaborato all’inchiesta. La Commissione ha pertanto informato le autorità della Russia che, data la mancanza di collaborazione, intendeva applicare l’articolo 18 del regolamento di base riguardo alle conclusioni relative alla Russia. Eurochem ha risposto alle informazioni della Commissione il 19 dicembre 2024 e ha ribadito la sua intenzione di non collaborare all’inchiesta alla luce dei presunti errori commessi nella fase di apertura, come indicato al precedente punto 1.5. La Commissione non ha ricevuto ulteriori osservazioni né richieste di intervento del consigliere-auditore a tale riguardo. |
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(55) |
A norma dell’articolo 18 del regolamento di base, le conclusioni relative al rischio di persistenza o reiterazione del dumping si sono pertanto basate sui dati disponibili, in particolare i dati forniti dai richiedenti nella domanda e le statistiche relative alle importazioni ricavate da Eurostat. |
3.1.3. Valore normale
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(56) |
Come indicato al considerando 55, in assenza di collaborazione dei produttori esportatori russi, la Commissione ha utilizzato i dati disponibili per stabilire il valore normale. A tal fine, la Commissione ha utilizzato i dati forniti dal richiedente nella domanda. Tali dati erano basati su informazioni di mercato a cui il richiedente aveva accesso. Il valore normale stimato consisteva in un prezzo franco fabbrica sul mercato interno di 165 EUR per tonnellata nel 2023. |
3.1.4. Prezzo all’esportazione
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(57) |
In assenza di collaborazione dei produttori esportatori russi, la Commissione ha utilizzato i dati disponibili per stabilire il prezzo all’esportazione. |
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(58) |
Il prezzo all’esportazione è stato determinato sulla base delle informazioni di mercato fornite nella domanda. Il prezzo all’esportazione franco fabbrica così risultante per l’anno 2023 è stato di 135 EUR per tonnellata. |
3.1.5. Confronto
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(59) |
Come indicato ai considerando precedenti, la Commissione ha utilizzato i dati relativi al valore normale e ai prezzi all’esportazione adeguati ai livelli franco fabbrica per effettuare il confronto a norma dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. |
3.1.6. Margini di dumping
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(60) |
Dal confronto di cui sopra è emerso che i prezzi all’esportazione nell’Unione, espressi in percentuale del valore CIF, erano inferiori del 16,7 % rispetto al valore normale stabilito. In ogni caso, la Commissione ha constatato che, se si fosse basata su un valore normale costruito sulla base di prezzi adeguati del gas naturale (15), ciò avrebbe comportato una differenza ancora maggiore tra i prezzi all’esportazione e il valore normale stabilito: vale a dire il 44 %. |
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(61) |
Poiché sono state accertate pratiche di dumping da parte della Russia in uno scenario plausibile, la Commissione ha ritenuto irrilevanti le argomentazioni di Eurochem volte a escludere l’uso di un metodo del valore normale costruito, come sintetizzato al considerando 21. |
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(62) |
La Commissione ha pertanto concluso che le pratiche di dumping sono proseguite durante il periodo dell’inchiesta di riesame. |
3.2. Trinidad e Tobago
3.2.1. Osservazioni preliminari
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(63) |
L’unico produttore noto di UAN di Trinidad e Tobago durante il periodo in esame era MHTL. |
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(64) |
Durante il periodo dell’inchiesta di riesame, le importazioni di UAN da Trinidad e Tobago in termini assoluti sono continuate pressoché agli stessi livelli registrati nel periodo dell’inchiesta iniziale. In base ai dati Eurostat, nel periodo dell’inchiesta di riesame le importazioni di UAN da Trinidad e Tobago rappresentavano circa il 9,8 % del mercato dell’Unione, rispetto a una quota di mercato dell’8,1 % durante l’inchiesta iniziale. L’aumento relativo della quota di mercato si spiega con il livello notevolmente inferiore del consumo dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta di riesame rispetto al periodo dell’inchiesta iniziale. |
3.2.2. Valore normale
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(65) |
La Commissione ha dapprima verificato se il volume totale delle vendite sul mercato interno di MHTL fossero rappresentative, conformemente all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. |
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(66) |
Dal momento che non c’è stata alcuna vendita del prodotto simile sul mercato interno e non è stato possibile stabilire il prezzo sul mercato interno (assenza di consumo interno) la Commissione ha costruito il valore normale conformemente all’articolo 2, paragrafo 3 e all’articolo 2, paragrafo 6, lettera b), del regolamento di base. |
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(67) |
Il valore normale è stato costruito sommando al costo medio di produzione del prodotto simile del produttore esportatore che ha collaborato durante il periodo dell’inchiesta gli elementi seguenti:
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3.2.3. Prezzo all’esportazione
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(68) |
Nel periodo dell’inchiesta di riesame MHTL ha esportato nell’Unione solo tramite società collegate operanti come importatori. Tutte le vendite nell’Unione sono state effettuate tramite un importatore collegato in Germania. Tale importatore collegato ha venduto il prodotto in esame ad acquirenti indipendenti in Germania o a società collegate in Francia e in Spagna, che a loro volta hanno venduto il prodotto in esame ad acquirenti indipendenti sui rispettivi mercati nazionali. |
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(69) |
Il prezzo all’esportazione è stato pertanto stabilito in base al prezzo al quale il prodotto importato è stato rivenduto per la prima volta ad acquirenti indipendenti nell’Unione conformemente all’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base. Nel caso in esame, al prezzo sono stati applicati adeguamenti per tenere conto di tutti i costi sostenuti tra l’importazione e la rivendita, comprese le SGAV e compresi i costi di diluizione e mescolamento, nonché un profitto ragionevole. |
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(70) |
Per quanto riguarda i costi di diluizione e mescolamento, specifici per il caso in esame, MHTL ha esportato solo UAN con un tenore di azoto del 32 % durante il periodo dell’inchiesta. Gli importatori collegati hanno tuttavia venduto ad acquirenti indipendenti UAN con un tenore di azoto pari o inferiore al 32 %. Pertanto, nel caso in cui il prodotto in esame sia stato diluito con acqua o mescolato con zolfo per ottenere un tenore di azoto inferiore, gli adeguanti di cui al considerando 69 comprendevano anche i costi supplementari di diluizione e mescolamento sostenuti dall’importatore collegato. |
3.2.4. Confronto
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(71) |
La Commissione ha confrontato, per tipo di prodotto, il valore normale costruito stabilito conformemente all’articolo 2, paragrafo 3, e paragrafo 6, lettera b), del regolamento di base e il prezzo all’esportazione franco fabbrica del produttore esportatore che ha collaborato, stabilito secondo le modalità di cui sopra. |
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(72) |
A norma dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, ove giustificato dalla necessità di garantire un confronto equo la Commissione ha adeguato il valore normale e/o il prezzo all’esportazione per tenere conto delle differenze che influiscono sui prezzi e sulla loro comparabilità. Sono stati applicati adeguamenti per i costi di trasporto e assicurazione, i dazi doganali, le spese di movimentazione e carico e i costi accessori e di stoccaggio, nonché per i costi aggiuntivi di diluizione e mescolamento sostenuti dall’importatore collegato. |
3.2.5. Margini di dumping
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(73) |
Per MHTL, il produttore esportatore che ha collaborato, la Commissione ha confrontato la media ponderata del valore normale di ciascun tipo di prodotto simile e la media ponderata del prezzo all’esportazione del corrispondente tipo di prodotto oggetto del riesame, conformemente all’articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base. |
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(74) |
Utilizzando il metodo descritto al considerando 70, il margine di dumping espresso in percentuale del prezzo CIF franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, era del 35,1 % per MHTL. Si è pertanto concluso che le pratiche di dumping sono proseguite durante il periodo dell’inchiesta di riesame. |
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(75) |
In seguito alla divulgazione delle informazioni, la DAKOFO (16) ha sostenuto che le importazioni nell’Unione di UAN originario di Trinidad e Tobago non sono state effettuate a prezzi di dumping. Ai fini della valutazione di un prezzo all’esportazione nell’Unione, la DAKOFO si è basata sulle quotazioni dei prezzi all’importazione di UAN presso il terminale di Fredericia, che secondo la DAKOFO è il terminale più grande nella regione del Mar Baltico a gestire le spedizioni di UAN. Per quanto riguarda il valore normale, la DAKOFO ha ritenuto che non vi siano vendite di UAN sul mercato interno di Trinidad e Tobago. Ha pertanto utilizzato un valore normale costruito basato sulle quotazioni CIF New Orleans (NOLA) pubblicate. |
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(76) |
La Commissione ha respinto l’argomentazione della DAKOFO. Come indicato ai considerando da 65 a 74, la Commissione ha basato il suo calcolo del dumping sui dati verificati dell’unico produttore di UAN che ha collaborato e che, secondo le informazioni contenute nel fascicolo, è l’unico produttore esistente di UAN a Trinidad e Tobago. Questi dati sono stati verificati in loco dalla Commissione. Poiché tale calcolo ha determinato l’esistenza di pratiche di dumping, si conferma la conclusione della Commissione relativa alla persistenza del dumping per Trinidad e Tobago. |
3.3. Stati Uniti d’America
3.3.1. Osservazioni preliminari
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(77) |
Durante il periodo dell’inchiesta di riesame, le importazioni di UAN dagli USA sono continuate, benché a livelli inferiori rispetto al periodo dell’inchiesta iniziale. In base ai dati Eurostat, nel periodo dell’inchiesta di riesame le importazioni di UAN dagli USA rappresentavano circa il 20,6 % del mercato dell’Unione, rispetto a una quota di mercato del 16,2 % durante l’inchiesta iniziale. |
3.3.2. Valore normale
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(78) |
La Commissione ha dapprima verificato se il volume totale delle vendite sul mercato interno dell’unico produttore esportatore che ha collaborato, CFI, fosse rappresentativo, conformemente all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Le vendite sul mercato interno sono rappresentative se il volume totale delle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti sul mercato interno rappresentava, per ciascun produttore esportatore, almeno il 5 % del volume totale delle sue vendite all’esportazione del prodotto oggetto del riesame nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta di riesame. Su tale base, le vendite totali del prodotto simile effettuate sul mercato interno dal produttore esportatore che ha collaborato sono risultate rappresentative. |
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(79) |
La Commissione ha successivamente individuato per il produttore esportatore che ha collaborato i tipi di prodotto venduti sul mercato interno identici o comparabili ai tipi di prodotto venduti per l’esportazione nell’Unione. |
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(80) |
La Commissione ha poi verificato se le vendite sul mercato interno del produttore esportatore che ha collaborato per ciascun tipo di prodotto identico o comparabile a un tipo di prodotto esportato nell’Unione fossero rappresentative, in conformità all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Le vendite sul mercato interno di un tipo di prodotto sono rappresentative se il volume totale delle vendite sul mercato interno di tale tipo di prodotto ad acquirenti indipendenti rappresenta, durante il periodo dell’inchiesta di riesame, almeno il 5 % del volume totale delle vendite all’esportazione nell’Unione del tipo di prodotto identico o comparabile. La Commissione ha stabilito che le vendite sul mercato interno dell’unico tipo di prodotto venduto per l’esportazione nell’Unione dal produttore esportatore che ha collaborato erano rappresentative. |
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(81) |
La Commissione ha quindi definito, per ciascun tipo di prodotto, la percentuale di vendite remunerative ad acquirenti indipendenti effettuate sul mercato interno durante il periodo dell’inchiesta, al fine di decidere se utilizzare le vendite effettivamente realizzate sul mercato interno per il calcolo del valore normale, in conformità all’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base. |
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(82) |
Il valore normale si basa sul prezzo effettivo praticato sul mercato interno per tipo di prodotto, a prescindere dal fatto che le vendite siano o no remunerative, se:
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(83) |
Nel caso in esame il valore normale è pari alla media ponderata dei prezzi di tutte le vendite sul mercato interno di tale tipo di prodotto durante il periodo dell’inchiesta di riesame. |
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(84) |
Il valore normale è il prezzo effettivo praticato sul mercato interno per tipo di prodotto per le sole vendite remunerative dei tipi di prodotto durante il periodo dell’inchiesta di riesame, se:
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(85) |
Dall’analisi delle vendite sul mercato interno è emerso che il [95-100] % di tutte le vendite sul mercato interno era remunerativo e che la media ponderata del prezzo di vendita era superiore al costo di produzione. Di conseguenza, il valore normale è stato calcolato come media ponderata dei prezzi di tutte le vendite sul mercato interno durante il periodo dell’inchiesta di riesame. |
3.3.3. Prezzo all’esportazione
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(86) |
Il produttore esportatore che ha collaborato ha esportato nell’Unione direttamente ad acquirenti indipendenti. Di conseguenza, il prezzo all’esportazione era il prezzo effettivamente pagato o pagabile per il prodotto oggetto del riesame venduto per l’esportazione nell’Unione conformemente all’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base. |
3.3.4. Confronto
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(87) |
La Commissione ha confrontato, per tipo di prodotto, il valore normale e il prezzo all’esportazione del produttore esportatore che ha collaborato a livello franco fabbrica, come indicato sopra. |
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(88) |
A norma dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, ove giustificato dalla necessità di garantire un confronto equo la Commissione ha adeguato il valore normale e/o il prezzo all’esportazione per tenere conto delle differenze che influiscono sui prezzi e sulla loro comparabilità. Sono stati effettuati adeguamenti per gli sconti, le riduzioni e le differenze tra i quantitativi, nonché per il trasporto, l’assicurazione, la movimentazione, il carico e i costi accessori e per i costi del credito. |
3.3.5. Margini di dumping
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(89) |
Per il produttore esportatore che ha collaborato, la Commissione ha confrontato la media ponderata del valore normale di ciascun tipo di prodotto simile e la media ponderata del prezzo all’esportazione del corrispondente tipo di prodotto oggetto del riesame, conformemente all’articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base. |
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(90) |
Su tale base, la media ponderata del margine di dumping, espressa in percentuale del prezzo CIF franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, era del 52,2 % per il produttore che ha collaborato. Si è pertanto concluso che le pratiche di dumping sono proseguite durante il periodo dell’inchiesta di riesame. |
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(91) |
In seguito alla divulgazione delle informazioni, la DAKOFO ha asserito che le importazioni nell’Unione di UAN originario degli Stati Uniti non sono state effettuate a prezzi di dumping. Ai fini della valutazione di un prezzo all’esportazione nell’Unione, la DAKOFO si è basata sulle quotazioni dei prezzi all’importazione di UAN presso il terminale di Fredericia, analogamente a quanto sostenuto dalla DAKOFO per le importazioni da Trinidad e Tobago (cfr. il considerando 75). Per quanto riguarda il valore normale, la DAKOFO ha utilizzato le «Quotazioni CIF New Orleans (NOLA)» pubblicate, considerato che tali quotazioni rappresentano i prezzi sul mercato interno pagabili negli USA. |
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(92) |
La Commissione ha respinto l’argomentazione della DAKOFO. Come indicato ai considerando da 78 a 90, la Commissione ha basato il suo calcolo del dumping sui dati verificati dell’unico produttore statunitense di UAN che ha collaborato. Questi dati sono stati verificati in loco dalla Commissione. Poiché tale calcolo ha determinato l’esistenza di pratiche di dumping, si conferma la conclusione della Commissione relativa alla persistenza del dumping per gli USA. |
4. RISCHIO DI PERSISTENZA DEL DUMPING
4.1. Russia
|
(93) |
Dopo aver riscontrato l’esistenza di pratiche di dumping durante il periodo dell’inchiesta di riesame per quanto riguarda la Russia, la Commissione ha esaminato, a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, il rischio di persistenza del dumping in caso di scadenza delle misure. Sono stati analizzati gli elementi aggiuntivi seguenti: la capacità produttiva e la capacità inutilizzata in Russia e l’attrattiva del mercato dell’Unione. |
4.1.1. Capacità produttiva e capacità inutilizzata in Russia
|
(94) |
L’inchiesta ha stabilito che la capacità produttiva totale e la capacità inutilizzata in Russia erano significative durante il periodo in esame. Secondo i dati forniti dal richiedente, la capacità produttiva aggregata di tutti i produttori russi noti ha superato 3 500 000 tonnellate all’anno e le capacità inutilizzate sono state in media del 30 % circa in qualsiasi anno del periodo in esame. |
4.1.2. Attrattiva del mercato dell’Unione
|
(95) |
La Commissione ha esaminato la probabilità che i produttori esportatori russi aumentino le loro vendite all’esportazione a prezzi di dumping sul mercato dell’Unione in caso di scadenza delle misure. |
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(96) |
L’esistenza delle misure antidumping non ha diminuito l’attrattiva del mercato dell’Unione. Durante tutto il periodo in esame i volumi annuali delle importazioni hanno raggiunto più di 300 000 tonnellate all’anno, pari a quasi la metà del volume delle importazioni riscontrato nel periodo dell’inchiesta iniziale, e oltre la metà della media annua osservata nel periodo in esame dell’inchiesta iniziale, che si è protratto dal 1o gennaio 2015 al 30 giugno 2018. Si ricorda inoltre che tali vendite nell’Unione, anche in presenza di misure antidumping in vigore, sono state effettuate a prezzi di dumping. Pertanto, in caso di scadenza delle misure, è probabile che i volumi delle importazioni oggetto di dumping aumentino. |
4.1.3. Conclusioni
|
(97) |
Le misure antidumping applicabili non hanno impedito ai produttori russi di continuare a vendere volumi significativi di UAN nell’Unione a prezzi di dumping. In caso di scadenza delle misure, è probabile che tali produttori vendano nell’Unione volumi ancora maggiori a prezzi di dumping, in quanto dispongono della capacità inutilizzata per poterlo fare (cfr. il considerando 94). |
4.2. Trinidad e Tobago
|
(98) |
Dopo aver riscontrato l’esistenza di pratiche di dumping durante il periodo dell’inchiesta di riesame (cfr. il considerando 74), la Commissione ha esaminato, a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, il rischio di persistenza del dumping in caso di scadenza delle misure. Sono stati analizzati gli elementi aggiuntivi seguenti: la capacità produttiva e la capacità inutilizzata a Trinidad e Tobago e l’attrattiva del mercato dell’Unione. |
4.2.1. Capacità produttiva e capacità inutilizzata a Trinidad e Tobago
|
(99) |
L’inchiesta ha stabilito che la capacità produttiva totale e la capacità inutilizzata a Trinidad e Tobago erano significative durante il periodo in esame. In media, nel periodo in esame, la capacità inutilizzata annua era superiore a 400 000 tonnellate e nel 2023 ha superato le 700 000 tonnellate. |
4.2.2. Attrattiva del mercato dell’Unione
|
(100) |
L’esistenza delle misure antidumping non ha diminuito l’attrattiva del mercato dell’Unione durante il periodo in esame. I volumi annui delle importazioni da Trinidad e Tobago durante il periodo in esame ammontavano a oltre 400 000 tonnellate all’anno, una cifra superiore a quella del periodo dell’inchiesta iniziale e vicina alla media annua osservata nel periodo in esame dell’inchiesta iniziale, che si è protratto dal 1o gennaio 2015 al 30 giugno 2018. Si ricorda inoltre che tali vendite nell’Unione, anche in presenza di misure antidumping in vigore, sono state effettuate a prezzi di dumping. È quindi probabile che, in caso di scadenza delle misure, le importazioni oggetto di dumping continuino ad aumentare. |
4.2.3. Conclusioni
|
(101) |
Le misure antidumping applicabili non hanno impedito a MHTL di continuare a vendere volumi significativi di UAN nell’Unione. In caso di scadenza delle misure, è probabile che MHTL venda nell’Unione volumi ancora maggiori a prezzi di dumping, poiché MHTL dispone della capacità inutilizzata per poterlo fare. |
4.3. Stati Uniti d’America
|
(102) |
Oltre a constatare l’esistenza di pratiche di dumping durante il periodo dell’inchiesta di riesame, la Commissione ha esaminato, conformemente all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, il rischio di persistenza del dumping in caso di scadenza delle misure. A tale proposito, la Commissione ha analizzato la capacità produttiva e la capacità inutilizzata negli USA e l’attrattiva del mercato dell’Unione. |
4.3.1. Capacità produttiva e capacità inutilizzata negli USA
|
(103) |
Sia nel periodo dell’inchiesta iniziale che nel periodo dell’inchiesta di riesame, l’unico produttore esportatore statunitense che ha collaborato è stato CFI. La domanda indicava l’esistenza di altri produttori di UAN negli Stati Uniti. Tali produttori non hanno collaborato né al presente riesame in previsione della scadenza né all’inchiesta iniziale. Si ritiene improbabile che la loro capacità produttiva sia disponibile per le esportazioni verso l’Unione. Seguendo un approccio prudente, la Commissione ha pertanto considerato solo la capacità inutilizzata di CFI, disponibile per l’esportazione nell’Unione. Durante tutto il periodo in esame tale capacità inutilizzata ha superato le 200 000 tonnellate all’anno. Nel periodo dell’inchiesta di riesame, la capacità totale di CFI si è attestata tra [6 000 000-6 500 000] tonnellate all’anno. |
4.3.2. Attrattiva del mercato dell’Unione
|
(104) |
L’esistenza delle misure antidumping non ha diminuito l’attrattiva del mercato dell’Unione per i produttori esportatori USA di UAN durante il periodo in esame. Fatta eccezione per il 2021, i volumi annui esportati dagli Stati Uniti nell’Unione hanno superato la significativa cifra di 550 000 tonnellate all’anno, inferiore rispetto al periodo dell’inchiesta iniziale solamente di circa 150 000 tonnellate. Si ricorda inoltre che tali vendite nell’Unione, anche in presenza di misure antidumping in vigore, sono state effettuate a prezzi di dumping. È quindi probabile che, in caso di scadenza delle misure, le importazioni oggetto di dumping continuino ad aumentare. |
4.3.3. Conclusioni
|
(105) |
Le misure antidumping applicabili non hanno impedito a CFI di continuare a vendere volumi significativi di UAN nell’Unione. In caso di scadenza delle misure, è probabile che il volume delle vendite di CFI a prezzi di dumping nell’Unione sia almeno lo stesso, se non addirittura maggiore, di quello delle vendite effettuate nel periodo dell’inchiesta di riesame, dato che CFI dispone della capacità inutilizzata per poterlo fare (cfr. il considerando 103). Sebbene l’UAN possa essere venduto a prezzi più elevati sul mercato interno rispetto al mercato dell’Unione, non vi sono indicazioni di un’ulteriore crescita del mercato statunitense dell’UAN e pertanto è improbabile che esso assorba le capacità inutilizzate. CFI inoltre ha interesse a sfruttare al meglio la propria capacità produttiva e a vendere qualsiasi produzione derivante da capacità inutilizzate ai mercati di esportazione, compreso il mercato dell’Unione. |
|
(106) |
In seguito alla divulgazione delle informazioni, CFI ha sostenuto che la Commissione non ha effettuato la valutazione prospettica richiesta all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base. CFI ha aggiunto che il periodo dell’inchiesta di riesame è stato caratterizzato da circostanze straordinarie e non rappresentative, tra cui carenze di approvvigionamento, che hanno attirato nell’Unione esportatori marginali. Inoltre, secondo quanto sostenuto da CFI, la Commissione non ha valutato se CFI fosse incentivato a vendere agli stessi prezzi in futuro e se i prezzi del gas, che secondo le previsioni di CFI sarebbero diminuiti dopo il 2024, avrebbero inciso sui rapporti tra i prezzi, se la ripresa dei produttori dell’Unione avrebbe avuto ripercussioni sulla domanda futura di UAN prodotto negli Stati Uniti e se le tendenze della domanda interna degli USA avrebbero limitato la disponibilità di esportazioni. Infine, CFI ha affermato che le esportazioni statunitensi erano determinate da carenze temporanee dell’Unione e non da incentivi strutturali al dumping. |
|
(107) |
In merito all’asserzione generica riguardante la mancanza di una valutazione prospettica, la Commissione ha richiamato l’attenzione di CFI sulla valutazione effettuata nell’ambito dei considerando da 102 a 105. |
|
(108) |
Per quanto riguarda il carattere non rappresentativo del periodo dell’inchiesta di riesame, la Commissione ha sottolineato che i volumi delle importazioni dagli USA, che detenevano una quota superiore al 20 % del mercato totale dell’Unione (cfr. la tabella 2), non possono in alcun modo essere considerati marginali. La Commissione ha compreso che CFI non intendeva «esportatori marginali», bensì «esportazioni marginali». |
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(109) |
Contrariamente a quanto sostenuto da CFI, la Commissione ha valutato se CFI fosse incentivato in modo evidente a proseguire le vendite di UAN nell’Unione a prezzi di dumping (cfr. il considerando 105). La Commissione ha inoltre constatato che non solo nel periodo dell’inchiesta di riesame, ma anche negli anni 2022 e 2023, i prezzi lordi sul mercato interno di CFI superavano i prezzi lordi all’esportazione fatturati da CFI nell’Unione, il che è una chiara indicazione di pratiche di dumping costanti nell’intero periodo in esame. È stato accertato che CFI detiene una solida posizione sul mercato interno statunitense, nel quale ha venduto almeno il 95 % della sua produzione durante tutto il periodo in esame. Non vi è alcun motivo evidente per cui CFI ridurrebbe i prezzi praticati sul mercato interno (al livello dei prezzi all’esportazione), cedendo quindi la principale fonte di profitto. A sua volta, è improbabile che CFI venda UAN nel mercato dell’Unione ai prezzi elevati praticati sul mercato interno statunitense, data la struttura più competitiva del mercato dell’Unione. |
|
(110) |
La Commissione ha altresì chiarito che non era necessario valutare gli eventuali effetti dei prezzi del gas sui futuri rapporti di prezzo. Come indicato ai considerando 102 e 118, non è stato ritenuto necessario analizzare i rapporti tra i prezzi nella presente valutazione relativa al rischio di persistenza del dumping. Per gli stessi motivi, non è stato considerato necessario analizzare se la ripresa dei produttori dell’Unione inciderebbe sulla futura domanda di UAN prodotto negli Stati Uniti. Ciononostante, si può prevedere che, finché l’UAN originario degli Stati Uniti sarà offerto a prezzi inferiori rispetto a quelli dei produttori dell’Unione, la domanda di UAN prodotto negli USA continuerà. |
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(111) |
Per quanto riguarda la questione se le tendenze della domanda interna statunitense possano limitare la disponibilità di esportazioni, la Commissione ha richiamato la constatazione di cui al considerando 105, secondo cui il mercato interno statunitense non avrebbe probabilmente registrato un’ulteriore crescita. In ogni caso, CFI non ha presentato alcuna analisi indicante il contrario, ossia atta a dimostrare la probabilità di una crescita futura del mercato interno statunitense. |
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(112) |
Per quanto riguarda l’affermazione di CFI secondo cui non vi erano incentivi strutturali a praticare il dumping, si fa riferimento al considerando 109, in cui la Commissione ha illustrato il motivo per cui la solida posizione di CFI sul mercato interno statunitense, grazie alla quale ha potuto realizzare profitti significativi, in combinazione con un mercato di esportazione molto più competitivo nell’Unione, ha effettivamente creato una situazione di dumping strutturale che probabilmente persisterà. |
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(113) |
CFI ha inoltre sostenuto che la Commissione non ha analizzato se la capacità inutilizzata di CFI di almeno 200 000 tonnellate all’anno fosse effettivamente necessaria per servire i suoi clienti nazionali e di paesi terzi, né ha esaminato i costi di opportunità derivanti dallo spostamento dei volumi verso l’Unione. In base a quanto ha ulteriormente osservato, la conclusione, da un lato, che il mercato dell’Unione è rimasto attraente perché i volumi delle esportazioni di CFI hanno superato almeno le 550 000 tonnellate durante il periodo dell’inchiesta di riesame e, dall’altro, la deduzione riguardo alla probabile persistenza del dumping in assenza di misure, corrisponderebbero a un ragionamento circolare. |
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(114) |
La Commissione ha espresso disaccordo in merito alle argomentazioni di CFI. Nonostante la valutazione di cui al considerando 103, la Commissione ha constatato che, anche se in futuro nessuna delle capacità inutilizzate valutate o solo una piccola parte di esse sarà esportata nell’Unione, è probabile che anche in futuro sia esportato nell’Unione almeno un volume annuo pari a oltre 550 000 tonnellate di UAN (17), corrispondente al volume più basso che CFI ha esportato in qualsiasi periodo di 12 mesi che rientra nel periodo in esame. Tale volume delle esportazioni è significativo (quota di mercato del 20 % durante il periodo dell’inchiesta di riesame, cfr. la tabella 2) rispetto al consumo dell’Unione. L’inchiesta ha inoltre confermato che dette importazioni sono state effettuate nell’Unione a prezzi di dumping. Considerato che le pratiche di dumping sono proseguite mentre le misure antidumping erano in vigore, è probabile che, in caso di scadenza delle misure, tali pratiche di dumping persisteranno. Non si tratta di un ragionamento circolare, ma piuttosto di una deduzione riguardo a una conseguenza o una probabilità basata su eventi in corso. |
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(115) |
CFI ha ulteriormente sostenuto che l’impennata delle esportazioni statunitensi negli anni 2022 e 2023 è stata una risposta a una combinazione eccezionale di prezzi elevati nell’Unione, produzione limitata dell’Unione e ridotte disponibilità di altri fornitori. Quando i produttori dell’Unione hanno ripreso la produzione e i prezzi dell’Unione sono tornati a livelli normali, le esportazioni statunitensi avevano già iniziato a diminuire. Ha affermato che ciò può essere confermato dai dati Eurostat di cui alla tabella 2, da cui emerge un calo dei volumi delle importazioni statunitensi nell’Unione, da 853 263 tonnellate nel 2022 a 536 569 tonnellate nel periodo dell’inchiesta di riesame. |
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(116) |
La Commissione ha espresso disaccordo in merito all’argomentazione di CFI. In primo luogo, la Commissione ha constatato che il volume delle importazioni osservato nel periodo dell’inchiesta di riesame rappresentava oltre il 20 % della quota di mercato del consumo dell’Unione (cfr. la tabella 2). Inoltre, come dimostrato dall’inchiesta, tali importazioni sono risultate essere oggetto di dumping. La Commissione ha analogamente ricordato che, anche in un contesto di assenza di fattori esterni eccezionali (quali il rapido aumento dei prezzi del gas e le successive interruzioni dell’approvvigionamento, che secondo CFI costituiscono il motivo principale dell’aumento dei volumi delle esportazioni dagli USA), le esportazioni di UAN dagli Stati Uniti verso l’Unione hanno superato le 540 000 tonnellate all’anno nel 2016, nel 2017 e nel periodo dell’inchiesta iniziale, che va dal 1o luglio 2017 al 30 giugno 2018 [cfr. la tabella 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/576 della Commissione (18)]. Ciò dimostra che in tutti i periodi esaminati dalla Commissione dal 2016 i volumi delle esportazioni di UAN nell’Unione hanno raggiunto livelli significativi. |
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(117) |
Infine, CFI ha osservato che, secondo il punto 96 del documento di divulgazione delle informazioni, la Commissione intendeva analizzare «il rapporto tra i prezzi nell’Unione e negli USA» e «il rapporto tra i prezzi all’esportazione nell’Unione e nei paesi terzi e i prezzi negli USA». Tuttavia, il documento informativo non conteneva alcuna analisi di questo tipo. |
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(118) |
La Commissione ha chiarito che l’analisi dei rapporti tra i prezzi rilevati non era necessaria per concludere che l’assenza di misure avrebbe implicato il rischio di persistenza del dumping. L’analisi della capacità produttiva e della capacità inutilizzata negli USA e dell’attrattiva del mercato dell’Unione è stata sufficiente per giungere a tale conclusione (cfr. i considerando da 102 a 105). |
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(119) |
Alla luce delle considerazioni di cui sopra, la Commissione ha confermato la conclusione relativa al rischio di persistenza del in caso di scadenza delle misure. |
5. PREGIUDIZIO
5.1. Definizione di industria dell’Unione e di produzione dell’Unione
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(120) |
Durante il periodo in esame il prodotto simile era fabbricato da circa 20 (gruppi) di produttori dell’Unione. Essi costituiscono l’«industria dell’Unione» ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base. |
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(121) |
Si è accertato che la produzione totale dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta di riesame ammontava a 2 299 135 tonnellate. La Commissione ha stabilito tale cifra sulla base di tutte le informazioni disponibili concernenti l’industria dell’Unione, segnatamente i dati raccolti da Fertilizers Europe e le informazioni di mercato di cui disponeva il richiedente. Come indicato al considerando 32, per il campione sono stati selezionati tre produttori dell’Unione. Sulla base di dati verificati, essi rappresentavano circa il 70 % della produzione totale dell’Unione del prodotto simile. |
5.2. Consumo dell’Unione
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(122) |
La Commissione ha stabilito il consumo dell’Unione sulla base del volume di vendite dell’industria dell’Unione sul mercato dell’Unione, con l’aggiunta delle importazioni da tutti i paesi terzi, come rilevato da Eurostat. |
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(123) |
Il consumo dell’Unione ha registrato il seguente andamento: Tabella 1 Consumo dell’Unione (in tonnellate)
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(124) |
Nel corso del periodo in esame il consumo dell’Unione è diminuito del 23 %. Questo calo del consumo dell’Unione può essere ricondotto a varie cause: un calo temporaneo della produzione di UAN nell’Unione in occasione dell’impennata dei prezzi del gas e dell’energia nel 2022, un aumento molto significativo dei volumi delle importazioni nello stesso anno e migliori pratiche per quanto riguarda l’uso di nutrienti in agricoltura, che limitano l’uso di concimi inorganici (19). |
5.3. Importazioni dai paesi interessati
5.3.1. Valutazione cumulativa degli effetti delle importazioni dai paesi interessati
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(125) |
La Commissione ha esaminato se le importazioni del prodotto in esame originario dei paesi interessati dovessero essere valutate cumulativamente, conformemente all’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base. |
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(126) |
Tale disposizione prevede che le importazioni da più di un paese siano valutate cumulativamente solo se è accertato che:
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(127) |
Nella fase di apertura, MHTL ha sostenuto che le importazioni da Trinidad e Tobago dovevano essere valutate separatamente a causa del mutamento delle circostanze rispetto all’inchiesta iniziale. Nello specifico, secondo MHTL, una valutazione separata delle importazioni da TT sarebbe stata giustificata alla luce del fatto che la domanda non riscontrava alcun dumping da parte di TT, che gli esportatori di TT erano partner affidabili e politicamente stabili per l’Unione e diversi dagli esportatori della Russia e degli Stati Uniti d’America e che le importazioni da TT (con prezzi più elevati rispetto alle importazioni di altre origini e molto meno consistenti in termini di volume rispetto alle importazioni complessive da Russia e Stati Uniti d’America) non avrebbero potuto arrecare un pregiudizio notevole all’industria dell’Unione. La Commissione ha respinto tali argomentazioni. La decisione di procedere o meno a una valutazione cumulativa delle importazioni deve basarsi sui criteri di cui all’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base, che nel caso in esame erano soddisfatti, come illustrato più in dettaglio ai considerando da 129 a 132. Nessun’altra questione sollevata da MHTL ha potuto mettere in discussione l’opportunità di esaminare le importazioni da Trinidad e Tobago unitamente alle importazioni dagli Stati Uniti e dalla Russia (20). |
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(128) |
Il produttore esportatore CFI ha chiesto che le importazioni dalla Russia fossero valutate separatamente rispetto alle importazioni da Trinidad e Tobago e dagli Stati Uniti d’America. CFI ha basato la sua argomentazione sui casi Pannelli duri (21) e Vergelle (22) (riguardanti paesi diversi dalla Russia) e ha fatto riferimento i) alle strutture di costo uniche dei produttori russi derivanti dai prezzi regolamentati del gas sul mercato interno; ii) ai fattori geopolitici (in particolare la guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina e le conseguenti sanzioni occidentali nei confronti della Russia); iii) a una politica dei prezzi distinta, in quanto la Russia stava spostando le sue forniture di gas naturale verso prodotti a valle a base di azoto; e iv) alla richiesta che dimostrava un significativo undercutting solo per la Russia. La Commissione ha osservato che la situazione nei casi citati da CFI è diversa da quella della presente inchiesta; pertanto, tali argomentazioni non potevano essere trasposte alla presente inchiesta. Ad esempio, nel caso dei pannelli duri, le importazioni dal Brasile erano state valutate separatamente, ma riguardavano un tipo di prodotto con un uso molto specifico. La Commissione ritiene che questo non sia certamente il caso delle importazioni di UAN oggetto del presente riesame. Nel caso delle vergelle, le importazioni dalla Turchia non erano state cumulate, in particolare perché i loro prezzi erano molto elevati e le condizioni di concorrenza tra gli operatori turchi e altri operatori non erano state considerate simili, mentre le importazioni dalla Repubblica di Moldova erano state valutate separatamente in quanto non hanno determinato un undercutting dei prezzi dell’industria dell’Unione e il margine di pregiudizio era inferiore alla soglia minima di pregiudizio. Nella presente inchiesta nessun paese interessato ha prezzi insolitamente elevati e l’undercutting è significativo in considerazione della natura sensibile al prezzo di un prodotto come l’UAN. In seguito alla divulgazione delle informazioni, CFI ha sostenuto che la Commissione non aveva effettuato un’analisi sostanziale a norma dell’articolo 3, paragrafo 4, lettera b), del regolamento di base (ossia un’analisi sostanziale delle condizioni di concorrenza tra prodotti di origini diverse) e che la natura e la fonte del dumping eventualmente praticato da USA, Russia o TT erano diverse, in particolare perché il dumping russo deriverebbero da distorsioni strutturali dei costi indotte dallo Stato. La Commissione ha espresso disaccordo, osservando che le condizioni di concorrenza tra i prodotti importati e il prodotto simile dell’Unione sono valutate in dettaglio al considerando 131 e che, nel contesto di tale analisi, la natura del dumping è irrilevante. |
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(129) |
I margini di dumping determinati in relazione alle importazioni da ciascuno dei tre paesi interessati risultavano di gran lunga superiori rispetto alla soglia minima di cui all’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento di base. |
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(130) |
Il volume delle importazioni da ciascun paese interessato non era trascurabile ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 7, del regolamento di base. Nel periodo dell’inchiesta di riesame le quote di mercato sono state del 12,4 % per le importazioni dalla Russia, del 9,8 % per le importazioni da Trinidad e Tobago e del 20,6 % per le importazioni dagli Stati Uniti d’America. Sebbene i volumi delle importazioni da Trinidad e Tobago siano diminuiti durante il periodo in esame, tali importazioni detengono ancora una quota di mercato considerevole nell’Unione (9,8 %). |
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(131) |
Le condizioni di concorrenza tra le importazioni oggetto di dumping dalla Russia, da Trinidad e Tobago e dagli Stati Uniti d’America, da un lato e tra le importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati e il prodotto simile dell’industria dell’Unione, dall’altro, erano simili. Più specificamente, i prodotti importati erano in concorrenza tra loro e con il prodotto simile fabbricato nell’Unione. Ciò è dovuto al fatto che i prodotti importati e quelli nazionali sono venduti attraverso gli stessi canali di vendita e a categorie analoghe di clienti. Spesso l’UAN di origini diverse è mescolato in serbatoi di stoccaggio. Il prodotto oggetto del riesame è una merce omogenea intercambiabile e la concorrenza si è esplicata principalmente sulla base del prezzo. Durante il periodo in esame i prezzi di vendita nell’Unione praticati sia dai produttori nazionali che dai paesi interessati (complessivamente e singolarmente) hanno raggiunto un picco nel 2022 per poi diminuire notevolmente in seguito. Durante il periodo dell’inchiesta di riesame, mentre i prezzi all’importazione da TT sono rimasti sostanzialmente gli stessi del 2021, i prezzi delle importazioni russe sono diminuiti del 39 %. Anche i prezzi degli Stati Uniti sono diminuiti, ma in misura minore. Durante il periodo dell’inchiesta di riesame, i prezzi delle importazioni dai paesi interessati sono scesi a livelli inferiori a quelli dei prezzi di vendita dell’industria dell’Unione. |
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(132) |
Alla luce di quanto esposto, la Commissione ha ritenuto che i criteri di cui all’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base risultassero soddisfatti e le importazioni dalla Russia, da Trinidad e Tobago e dagli Stati Uniti d’America sono state esaminate cumulativamente ai fini della determinazione del pregiudizio. |
5.3.2. Volume e quota di mercato delle importazioni dai paesi interessati
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(133) |
La Commissione ha stabilito il volume delle importazioni in base ai dati di Eurostat. La quota di mercato delle importazioni è stata calcolata confrontando il volume delle importazioni con il consumo dell’Unione. |
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(134) |
Le importazioni nell’Unione dai paesi interessati hanno registrato il seguente andamento: Tabella 2 Volume delle importazioni e quota di mercato
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(135) |
Le importazioni dai paesi interessati sono aumentate del 109 % nel corso del periodo in esame. L’aumento della quota di mercato è stato ancora più pronunciato, in quanto la quota di mercato delle importazioni interessate è aumentata del 171 %, passando dal 15,8 % nel 2021 al 42,8 % nel periodo dell’inchiesta di riesame. Poiché il consumo dell’Unione è diminuito del 23 % nello stesso periodo, il forte aumento della quota di mercato detenuta dai paesi interessati è andato chiaramente a scapito degli altri partecipanti al mercato, ossia dell’industria dell’Unione. |
5.3.3. Prezzi delle importazioni dai paesi interessati e undercutting dei prezzi
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(136) |
La Commissione ha stabilito i prezzi delle importazioni in base ai dati di Eurostat. |
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(137) |
La media ponderata dei prezzi delle importazioni nell’Unione dai paesi interessati ha registrato il seguente andamento: Tabella 3 Prezzi all’importazione (in EUR/tonnellata)
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(138) |
I prezzi delle importazioni dai paesi interessati sono diminuiti del 19 % nel corso del periodo in esame. Nel 2022 i prezzi all’importazione sono aumentati a causa delle condizioni di mercato prevalenti, in particolare a causa dell’aumento dei prezzi del gas a livello mondiale, che ha comportato un onere maggiore sull’UE. Tuttavia, nel periodo dell’inchiesta di riesame tali prezzi sono scesi a un livello inferiore a quello del 2021 per le importazioni originarie di ciascuno dei tre paesi interessati. Nel periodo dell’inchiesta di riesame, mentre i prezzi delle importazioni da TT sono rimasti quasi gli stessi del 2021, i prezzi delle importazioni russe sono diminuiti del 39 %. Anche i livelli dei prezzi statunitensi sono diminuiti, ma in misura minore rispetto a quelli delle importazioni russe. |
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(139) |
La Commissione ha determinato l’undercutting dei prezzi durante il periodo dell’inchiesta di riesame confrontando:
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(140) |
Analogamente all’inchiesta iniziale, il prezzo di vendita praticato dai produttori dell’Unione è stato adeguato a livello franco fabbrica, fatta eccezione per le vendite dell’industria dell’Unione, che hanno comportato spese di trasporto marittimo per la consegna a porti quali Rouen (Francia) e Gand (Belgio). Si è ritenuto opportuno utilizzare i prezzi di consegna in tali porti, anziché calcolare i prezzi franco fabbrica per le vendite che rappresentano circa il 5 % delle vendite dell’industria dell’Unione. |
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(141) |
Il confronto dei prezzi è stato effettuato in base ai singoli tipi di prodotto per operazioni allo stesso stadio commerciale, con i dovuti adeguamenti del caso e dopo aver detratto riduzioni e sconti. Il risultato del confronto è stato espresso in percentuale del fatturato dei produttori dell’Unione inseriti nel campione durante il periodo dell’inchiesta di riesame. È emerso un margine di undercutting medio ponderato compreso tra il 3,5 % e il 18 %, che è stato ritenuto significativo in considerazione della natura sensibile ai prezzi dell’UAN. |
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(142) |
Inoltre, le importazioni dai paesi interessati hanno determinato una significativa contrazione dei prezzi. I livelli dei prezzi erano infatti inferiori al costo di produzione dell’industria dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta di riesame, il che non ha consentito all’industria dell’Unione di aumentare i suoi prezzi a livelli redditizi. |
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(143) |
In seguito alla divulgazione delle informazioni, MHTL ha chiesto alla Commissione di stabilire un margine di pregiudizio che non tenga conto di eventuali costi futuri previsti dell’industria dell’Unione derivanti dalla conformità al sistema di scambio di quote di emissione dell’UE (ETS). La Commissione ha confermato che tali costi non sono presi in considerazione nel calcolo di un margine di undercutting e che nella presente inchiesta non è stato effettuato alcun calcolo dell’underselling. |
5.4. Importazioni da paesi terzi diversi dai paesi interessati
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(144) |
Le importazioni di UAN da paesi terzi diversi dalla Russia, da Trinidad e Tobago e dagli Stati Uniti d’America provenivano principalmente da Bielorussia, Ucraina, Serbia ed Egitto. |
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(145) |
Il volume (aggregato) delle importazioni nell’Unione, la quota di mercato e l’andamento dei prezzi delle importazioni di UAN proveniente da altri paesi terzi hanno registrato l’andamento seguente: Tabella 4 Importazioni da paesi terzi
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(146) |
Nel periodo in esame le importazioni da paesi terzi diversi dai paesi interessati sono diminuite del 77 %. Il calo delle importazioni dalla Bielorussia e dall’Ucraina può essere spiegato tenuto conto degli sviluppi geopolitici (ad esempio la guerra di aggressione contro l’Ucraina e le sanzioni dell’UE imposte alla Bielorussia). Nel periodo dell’inchiesta di riesame la quota di mercato delle importazioni da paesi terzi diversi dai paesi interessati era solo del 2,3 %, ossia inferiore al 4,1 % riscontrato nel periodo dell’inchiesta iniziale. |
5.5. Situazione economica dell’industria dell’Unione
5.5.1. Osservazioni generali
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(147) |
L’esame della situazione economica dell’industria dell’Unione ha compreso una valutazione di tutti gli indicatori economici pertinenti in rapporto con lo stato dell’arte dell’industria dell’Unione nel periodo in esame. |
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(148) |
Come indicato al considerando 32, per la valutazione della situazione economica dell’industria dell’Unione si è fatto ricorso al campionamento. |
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(149) |
Ai fini della determinazione del pregiudizio la Commissione ha distinto tra indicatori di pregiudizio macroeconomici e microeconomici. La Commissione ha valutato gli indicatori microeconomici sulla base dei dati contenuti nella risposta al questionario macroeconomico trasmessa dal richiedente. I dati riguardavano tutti i produttori dell’Unione. La Commissione ha valutato gli indicatori microeconomici sulla base dei dati contenuti nelle risposte al questionario fornite dai produttori dell’Unione inseriti nel campione. I dati riguardavano i produttori dell’Unione inseriti nel campione. Entrambe le serie di dati sono risultate rappresentative della situazione economica dell’industria dell’Unione. |
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(150) |
Gli indicatori macroeconomici sono: produzione, capacità produttiva, utilizzo degli impianti, volume delle vendite, quota di mercato, crescita, occupazione, produttività, entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping. |
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(151) |
Gli indicatori microeconomici sono: prezzi medi unitari, costo unitario, costo del lavoro, scorte, redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale. |
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(152) |
In seguito alla divulgazione delle informazioni, MHTL ha sostenuto che la valutazione del pregiudizio era distorta, data la natura fuorviante del punto di partenza (2021). La parte ha chiesto di prendere in considerazione la pandemia di COVID-19 e le circostanze particolari che vi hanno fatto seguito e di riconoscere che il punto di partenza per i cali individuati nella valutazione del pregiudizio era l’anno eccezionale del 2021. La Commissione ha espresso disaccordo con MHTL, secondo cui la valutazione del pregiudizio era distorta. Nell’Unione la filiera agroalimentare, compreso il settore dei concimi, è stata ritenuta essenziale durante la pandemia di COVID-19 e la fornitura e distribuzione di UAN sono proseguite. La Commissione ha concluso che l’industria dei concimi non è stata particolarmente colpita dalla pandemia (23) e che, in quanto tale, il punto di partenza del periodo in esame per la valutazione del pregiudizio non presentava un quadro distorto del pregiudizio. |
5.5.2. Indicatori macroeconomici
5.5.2.1.
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(153) |
Nel periodo in esame la produzione totale, la capacità produttiva totale e l’utilizzo totale degli impianti dell’Unione hanno registrato il seguente andamento: Tabella 5 Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti
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(154) |
Nell’Unione l’UAN è normalmente prodotto in siti chimici integrati che fabbricano diversi prodotti. In tale contesto, nel periodo in esame la produzione di UAN è diminuita del 37 %, passando da 3 649 010 tonnellate a 2 299 135 tonnellate, ossia circa 1,4 milioni di tonnellate in meno rispetto al periodo dell’inchiesta iniziale. La crisi senza precedenti del gas e dell’energia durante il periodo in esame ha determinato interruzioni temporanee della produzione da parte dei produttori dell’Unione. |
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(155) |
La capacità produttiva è diminuita tra il 2021 e il 2022, per poi rimanere stabile fino alla fine del periodo dell’inchiesta di riesame. |
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(156) |
In considerazione delle capacità piuttosto stabili e del calo della produzione, l’utilizzo degli impianti è sceso dal 41 % nel 2021 al 28 % nel periodo dell’inchiesta di riesame, un valore nettamente inferiore a quello registrato nel periodo dell’inchiesta iniziale (50 %) e decisamente insostenibile a medio e lungo termine. 5.5.2.2. |
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(157) |
Nel periodo in esame il volume delle vendite e la quota di mercato dell’industria dell’Unione hanno registrato il seguente andamento: Tabella 6 Volume delle vendite e quota di mercato
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(158) |
Il volume delle vendite dell’industria dell’Unione è diminuito del 45 % durante il periodo in esame. Ciò è in netto contrasto con i crescenti livelli delle importazioni dai paesi interessati in un contesto di calo del consumo dell’Unione. |
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(159) |
La quota di mercato dell’industria dell’Unione si è ridotta del 28 % durante il periodo in esame. Tale andamento è dovuto alle cattive condizioni di mercato, in particolare ai bassi prezzi dell’UAN importato. La perdita di quota di mercato dell’industria dell’Unione è riconducibile alle importazioni dai paesi interessati, che sono sostanzialmente triplicate nel periodo in esame. |
5.5.2.3.
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(160) |
I dati di cui sopra relativi alla produzione, al basso utilizzo degli impianti, al volume delle vendite e alla quota di mercato dimostrano che l’industria dell’Unione non è stata in grado di crescere durante il periodo in esame, mentre le importazioni dai paesi interessati sono aumentate in termini assoluti e in termini di quota di mercato. |
5.5.2.4.
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(161) |
Nel periodo in esame l’occupazione e la produttività hanno registrato il seguente andamento: Tabella 7 Occupazione e produttività
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(162) |
In considerazione del peggioramento delle condizioni di mercato dell’industria dell’Unione, il numero di dipendenti è diminuito del 19 % durante il periodo in esame. A causa delle chiusure temporanee degli stabilimenti e dato che la produzione è calata ancora di più, la produttività è tuttavia diminuita del 22 % nel periodo in esame. Quando possibile, l’industria dell’Unione si è adoperata per trasferire i posti di lavoro nel settore dell’UAN ad altri settori del proprio sito chimico, anziché licenziare dipendenti di valore. |
5.5.2.5.
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(163) |
Tutti i margini di dumping erano notevolmente superiori al livello minimo. L’entità dei margini di dumping effettivi ha inciso in modo consistente sull’industria dell’Unione, dati il volume e i prezzi delle importazioni dai paesi interessati. |
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(164) |
A motivo delle ripetute pratiche tariffarie sleali da parte degli esportatori dei paesi interessati, l’industria dell’Unione non ha potuto riprendersi dagli effetti delle pratiche di dumping rilevate nell’inchiesta originale. |
5.5.3. Indicatori microeconomici
5.5.3.1.
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(165) |
Nel periodo in esame la media ponderata dei prezzi di vendita unitari praticati dai produttori dell’Unione inseriti nel campione ad acquirenti indipendenti nell’Unione ha registrato il seguente andamento: Tabella 8 Prezzi di vendita e costo di produzione nell’Unione
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(166) |
I prezzi di vendita sono stati influenzati dalla dinamica della domanda e dell’offerta, compresa la temporanea riduzione della produzione da parte di alcuni produttori dell’Unione, che ha comportato un aumento dei prezzi di vendita dell’Unione in un contesto di minore disponibilità di UAN sul mercato dell’Unione. Dopo l’impennata dei prezzi nel secondo trimestre del 2022, in particolare a causa dell’incidenza della guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina sui prezzi del gas e dell’energia, i prezzi di vendita dell’UAN sono diminuiti a metà del 2023 per poi stabilizzarsi. |
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(167) |
I prezzi di vendita sono aumentati del 9 % durante il periodo in esame, mentre il costo unitario di produzione è aumentato del 15 % nello stesso periodo. L’aumento dei costi di produzione è stato determinato principalmente dalle fluttuazioni del prezzo del gas, che rappresenta la maggior parte dei costi di produzione dell’UAN. Tuttavia i produttori dell’Unione, con i loro livelli di prezzo di vendita, non sono stati in grado di coprire i costi di produzione dell’UAN né nel 2023 né nel periodo dell’inchiesta di riesame, a causa della concorrenza sleale delle importazioni a basso prezzo di UAN dai paesi interessati. Di conseguenza, i produttori dell’Unione hanno effettuato vendite di UAN nell’Unione che sono risultate in perdita. |
5.5.3.2.
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(168) |
Nel periodo in esame il costo medio del lavoro dei produttori dell’Unione inseriti nel campione ha registrato il seguente andamento: Tabella 9 Costo medio del lavoro per dipendente
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(169) |
Il costo medio del lavoro per dipendente dei produttori dell’Unione inseriti nel campione è aumentato del 7 % nel periodo in esame, in particolare per l’adempimento degli impegni relativi all’indicizzazione dei salari. Il costo del lavoro per dipendente è stato più elevato nel 2022, quando la redditività ha raggiunto il massimo. |
5.5.3.3.
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(170) |
Nel periodo in esame i livelli delle scorte dei produttori dell’Unione inseriti nel campione hanno registrato il seguente andamento: Tabella 10 Scorte
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(171) |
Nel periodo in esame le scorte finali sono diminuite del 5 %, mentre quelle in percentuale della produzione sono leggermente aumentate. Questo fattore non è stato considerato indicativo di pregiudizio nell’inchiesta iniziale, in quanto le scorte in percentuale della produzione sono rimaste basse per tutto il periodo, mentre le scorte finali sono soggette a variazioni stagionali. La Commissione ha ritenuto che ciò valesse anche per la presente inchiesta. Nella presente inchiesta, i livelli delle scorte riscontrati sono stati superiori a quelli dell’inchiesta iniziale. |
5.5.3.4.
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(172) |
Nel periodo in esame la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l’utile sul capitale investito dei produttori dell’Unione inseriti nel campione hanno registrato il seguente andamento: Tabella 11 Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito
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(173) |
La Commissione ha stabilito la redditività dei produttori dell’Unione inseriti nel campione esprimendo l’utile netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti nell’Unione in percentuale del fatturato di tali vendite. La redditività è diminuita dal 9,4 % nel 2021 a -7,7 % nel periodo dell’inchiesta di riesame, a causa dell’andamento dei prezzi medi di vendita e dei costi di produzione, come specificato ai considerando 166 e 167, del minore utilizzo degli impianti e della produzione inferiore che non hanno permesso di assorbire i costi fissi. Il 2022 è stato un anno anomalo, con prezzi elevati delle materie prime e dell’energia, ma anche prezzi elevati dell’UAN in un contesto di perturbazione dell’approvvigionamento. La modifica dei programmi di produzione, l’aumento dei costi di produzione e la contrazione dei prezzi di vendita dovuta alle importazioni dai paesi interessati hanno provocato perdite per l’industria dell’Unione nel 2023 e durante il periodo dell’inchiesta di riesame. Tali fatti non possono essere messi in discussione dal miglioramento dei margini nel settore dell’azoto menzionato da MHTL nelle sue osservazioni sulla divulgazione delle informazioni basate sui dati comunicati dalle informazioni di mercato per l’Europa (compresa la Norvegia) per una parte del 2025 (24), ossia i dati relativi a un settore più ampio rispetto all’UAN, a un’area geografica più ampia dell’Unione e a un periodo successivo al periodo dell’inchiesta di riesame. |
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(174) |
Il flusso di cassa netto rappresenta la capacità dei produttori dell’Unione di autofinanziare le proprie attività. Durante tutto il periodo in esame ha registrato un andamento negativo e ha seguito da vicino l’andamento della redditività. |
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(175) |
L’utile sul capitale investito è il profitto espresso in percentuale del valore contabile netto degli investimenti. Nel periodo in esame ha registrato un andamento negativo che riflette le tendenze precedentemente descritte per la redditività e il flusso di cassa. |
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(176) |
Nel periodo in esame gli investimenti dell’industria dell’Unione sono stati limitati, sebbene l’investimento continuo in un impianto chimico integrato sia essenziale per la sopravvivenza a lungo termine. Il calo dei livelli di investimento è stato provocato da una minore capacità di ottenere capitale, come dimostrato dal peggioramento della situazione dei flussi di cassa e dalle cattive condizioni di mercato. Gli investimenti, inferiori a quelli dell’inchiesta iniziale, si sono concentrati sulla riduzione del consumo di energia, sulla razionalizzazione e sugli incrementi di efficienza. |
5.6. Conclusioni sul pregiudizio
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(177) |
Nel periodo in esame l’industria dell’Unione ha subito cali dei prezzi di vendita (-9 %) che, unitamente all’aumento dei costi (+15 %), hanno determinato un livello di profitto del 9,4 % nel 2021, trasformatosi poi in perdite nel 2023 e nel periodo dell’inchiesta di riesame. Questa tendenza si è tradotta in forti cali del flusso di cassa, dell’utile sul capitale investito e dei livelli di investimento. Anche gli indicatori di volume hanno risentito di effetti notevolmente negativi: la produzione è diminuita del 37 %, il volume delle vendite è calato del 45 % e la quota di mercato è passata dal 76,6 % nel 2021 al 54,9 % nel periodo dell’inchiesta di riesame. Inoltre, i livelli di utilizzo degli impianti si sono ridotti in modo preoccupante, raggiungendo punti troppo bassi per recuperare i relativi costi. Questi sviluppi hanno lasciato l’industria dell’Unione in una situazione pregiudizievole. Nessuno degli indicatori esaminati ha evidenziato una ripresa o un andamento positivo. |
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(178) |
In seguito alla divulgazione delle informazioni, MHTL ha espresso disaccordo sul fatto che gli indicatori di pregiudizio esaminati non evidenziassero una ripresa o un andamento positivo. La Commissione ha respinto le osservazioni di MHTL, in quanto si basavano su sviluppi selezionati, su anni selezionati e su un’errata rappresentazione dei fatti. MHTL ha sostenuto, ad esempio, che i volumi di produzione dell’industria dell’Unione erano aumentati nel periodo dell’inchiesta di riesame al livello più elevato dall’inizio del periodo in esame, il che era del tutto errato (cfr. la tabella 5). La parte ha inoltre fatto riferimento a un «notevole miglioramento dei tassi di utilizzo degli impianti dell’industria dell’Unione» durante il periodo dell’inchiesta di riesame (aumento dal 25 % al 28 % a partire dal 2022), tralasciando l’anno 2021 e il fatto che la tabella 5 illustra chiaramente un calo dell’utilizzo degli impianti durante il periodo in esame (-33 %). MTHL ha considerato quale andamento positivo il minore calo dei volumi delle vendite in termini assoluti di cui alla tabella 6 tra il 2023 e il periodo dell’inchiesta di riesame (- 112 693) rispetto al calo più elevato dei volumi delle importazioni dai paesi interessati nello stesso periodo (- 210 254 tonnellate, come indicato nella tabella 2), il che rappresenta in modo distorto il fatto che, nel periodo in esame, le importazioni dai paesi interessati hanno quasi triplicato la loro quota di mercato, mentre la quota di mercato dell’industria dell’Unione è diminuita del 28 %. |
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(179) |
Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso che l’industria dell’Unione ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base durante il periodo dell’inchiesta di riesame. |
6. NESSO DI CAUSALITÀ
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(180) |
A norma dell’articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base, la Commissione ha verificato se le importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati abbiano arrecato un pregiudizio notevole all’industria dell’Unione. Conformemente all’articolo 3, paragrafo 7, del regolamento di base la Commissione ha inoltre esaminato se altri fattori noti abbiano contemporaneamente potuto causare pregiudizio all’industria dell’Unione. In seguito alla divulgazione delle informazioni, CFI ha affermato che la Commissione non aveva agito in tal senso e che avrebbe dovuto esaminare gli effetti di altri fattori noti che avevano causato il deterioramento iniziale dell’industria dell’Unione prima della ripresa delle importazioni statunitensi. La Commissione ha respinto l’argomentazione di CFI poiché infondata e si è accertata che non fosse attribuito alle importazioni oggetto di dumping un eventuale pregiudizio causato da fattori diversi dalle importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati. Tali fattori sono: gli effetti delle importazioni da altri paesi terzi, l’andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione, le importazioni di UAN da parte dell’industria dell’Unione, l’aumento dei costi di produzione e il calo del consumo dell’Unione. |
6.1. Effetti delle importazioni oggetto di dumping
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(181) |
Durante il periodo in esame l’industria dell’Unione ha perso volumi di vendita significativi sul mercato dell’Unione, in quanto le sue vendite nell’Unione sono diminuite del 45 %. Poiché il consumo è calato del 23 %, la quota di mercato dell’industria dell’Unione è diminuita dal 76,6 % al 54,9 %. |
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(182) |
Il calo della quota di mercato dell’industria dell’Unione può essere attribuito alle importazioni dai paesi interessati, che hanno aumentato la loro quota di mercato dal 15,8 % al 42,8 %. In seguito all’inizio della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina, i prezzi dell’energia sono aumentati considerevolmente, con un conseguente rapido aumento del costo di produzione. Allo stesso tempo, i volumi delle importazioni sono aumentati in modo esponenziale. |
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(183) |
I dazi in vigore sono dazi fissi stabiliti in un momento in cui i prezzi dell’UAN erano bassi rispetto ai prezzi del periodo in esame. Il prezzo medio di vendita praticato dall’industria dell’Unione si è attestato a 127 EUR/tonnellata negli anni 2017-2018, ossia il periodo utilizzato per calcolare l’importo specifico del dazio durante l’inchiesta iniziale, mentre nel periodo dell’inchiesta di riesame il prezzo medio di vendita osservato per l’industria dell’Unione è risultato più di due volte superiore a causa del forte aumento dei costi. Di conseguenza, l’efficacia del dazio specifico è fortemente diminuita e le importazioni dai paesi interessati hanno avuto effetti devastanti in termini di volume già nel 2022, quando i prezzi dell’UAN sono aumentati in modo vertiginoso e i dazi antidumping fissi rappresentavano una quota minima del prezzo finale dell’UAN. Dopo una perdita significativa in termini di volume e quota di mercato nel 2022, a partire dal 2023 l’industria dell’Unione non è più stata nemmeno in grado di trasferire gli aumenti dei costi sui suoi prezzi di vendita a causa della concorrenza sleale delle importazioni oggetto di dumping e sia nel 2023 sia nel periodo dell’inchiesta di riesame ha subito perdite significative. |
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(184) |
È evidente che il forte aumento delle importazioni a prezzi ridotti, in una situazione di undercutting e contrazione dei prezzi, ha svolto un ruolo importante nel rapido deterioramento degli indicatori economici dell’industria dell’Unione. Due fattori specifici del prodotto hanno aggravato tale impatto. In primo luogo, l’UAN è un prodotto di base le cui vendite agli acquirenti dipendono quasi esclusivamente dal prezzo. Di conseguenza, anche solo una piccola differenza di prezzo può avere conseguenze significative. In secondo luogo, l’UAN è, a differenza della maggior parte dei concimi, un prodotto liquido che richiede appositi serbatoi di stoccaggio. I produttori dell’Unione che raggiungono il limite di capacità di stoccaggio dell’UAN devono pertanto trasferire il prodotto nella catena di distribuzione vendendo le scorte ai prezzi prevalenti sul mercato, anche se tali prezzi sono bassi. |
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(185) |
CFI ha dichiarato che la sua fornitura all’UE è basata sulla domanda e non sull’offerta; tuttavia, ai fini della presente analisi, è irrilevante se sia CFI a cercare clienti o siano i clienti a cercare un fornitore. CFI ha inoltre affermato che, nella migliore delle ipotesi, la correlazione tra le importazioni dagli USA e il calo dei risultati dei produttori dell’Unione era debole, che diversi sviluppi del mercato non correlati erano stati erroneamente attribuiti all’effetto delle importazioni e che la Commissione dovrebbe giungere a una conclusione analoga a quella relativa alle proteine di soia (25), in cui il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione non sussisteva. In seguito alla divulgazione delle informazioni, CFI ha ritenuto che l’andamento del pregiudizio fosse incompatibile con le importazioni statunitensi. A tale riguardo ha affermato che il calo dei risultati dell’industria dell’Unione si era verificato già nel 2021, ossia prima che le importazioni statunitensi entrassero nuovamente nell’Unione. La Commissione ha dissentito, ricordando a CFI che il nesso di causalità era stato stabilito nell’inchiesta iniziale e che l’analisi del pregiudizio nel presente riesame in previsione della scadenza è principalmente incentrata sulla questione se l’industria dell’Unione si sia ripresa dal pregiudizio causato in passato dalle importazioni oggetto di dumping e sull’eventuale persistenza o reiterazione di tale pregiudizio in caso di scadenza delle misure. Inoltre, contrariamente al caso delle proteine di soia, la presente inchiesta ha stabilito un chiaro nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati, comprese le importazioni dagli USA, e il pregiudizio notevole subito dall’industria dell’Unione. Come indicato al considerando 182, la quota di mercato delle importazioni dai paesi interessati è aumentata dal 15,8 % nel 2021 al 42,8 % nel periodo dell’inchiesta di riesame. La quota di mercato delle importazioni dagli USA è aumentata dallo 0 % nel 2021 al 20,6 % durante il periodo dell’inchiesta di riesame. Inoltre, i margini di dumping stabiliti per i tre paesi interessati erano di gran lunga superiori al livello minimo. |
6.2. Importazioni da paesi terzi
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(186) |
I prezzi all’importazione da paesi terzi sono stati più elevati di quelli all’importazione dai paesi interessati. Anche le importazioni da paesi terzi hanno registrato un forte calo in termini di volume, pari a una quota di mercato del 7,6 % nel 2021, ma non superiore al 2,3 % nel periodo dell’inchiesta di riesame. La Commissione ha pertanto concluso che tali importazioni non hanno contribuito al pregiudizio subito dall’industria dell’Unione. |
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(187) |
Nel corso dell’inchiesta Union Invivo, l’importatore che ha collaborato, ha osservato che i minori flussi di importazioni dalla Bielorussia, a seguito delle sanzioni imposte dall’UE, hanno determinato una riorganizzazione dei flussi di importazioni da altre origini, in un contesto di minore produzione di UAN da parte dei produttori dell’Unione. La Commissione ha riconosciuto che le importazioni di UAN dalla Bielorussia sono in effetti diminuite in modo significativo a causa di motivi geopolitici e delle sanzioni imposte dall’UE. Tuttavia, la Commissione ha anche osservato che la quota di mercato delle importazioni dalla Bielorussia nel 2021 era del 4,7 %, mentre le importazioni dai paesi interessati detenevano, in quell’anno, una quota di mercato di oltre tre volte superiore, pari al 15,8 %. Inoltre, mentre le importazioni dalla Bielorussia sono diminuite di 120 271 tonnellate dal 2021, vale a dire prima delle sanzioni, nello stesso periodo le importazioni dai paesi interessati sono aumentate di 582 869 tonnellate, ossia di quasi cinque volte. Il calo delle importazioni dalla Bielorussia non spiega pertanto la forte presenza e l’aumento delle importazioni dai paesi interessati durante il periodo in esame. |
6.3. Calo delle esportazioni dell’industria dell’Unione
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(188) |
Durante l’inchiesta i produttori esportatori che hanno collaborato hanno attribuito la situazione pregiudizievole dei produttori dell’Unione al calo delle esportazioni dell’industria dell’Unione. |
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(189) |
Nel periodo in esame il volume delle esportazioni dei produttori dell’Unione inseriti nel campione ha registrato il seguente andamento: Tabella 12 Andamento delle esportazioni dei produttori dell’Unione inseriti nel campione
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(190) |
Durante il periodo in esame, le esportazioni hanno rappresentato in media il 16 % della produzione di UAN dell’industria dell’Unione. Il calo delle vendite all’esportazione è stato inoltre limitato rispetto al calo delle vendite dell’Unione, anche in termini relativi, e i prezzi all’esportazione dell’industria dell’Unione sono stati soggetti a fluttuazioni, registrando talvolta livelli superiori a quelli dei prezzi sul mercato dell’Unione. La Commissione ha pertanto concluso che l’andamento delle esportazioni dei produttori dell’Unione non ha contribuito al pregiudizio subito dall’industria dell’Unione. |
6.4. Pregiudizio autoinflitto dall’industria dell’Unione
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(191) |
CFI ha affermato che in ultima analisi il pregiudizio subito dai produttori dell’Unione era autoinflitto, perché alcuni di essi avevano acquistato UAN dai paesi interessati. Dall’inchiesta è emerso che il produttore dell’Unione CFI inserito nel campione aveva eccezionalmente acquistato piccoli quantitativi di UAN, in considerazione delle difficili condizioni di mercato, al fine di soddisfare determinati ordini. Tali operazioni non hanno avuto alcun impatto significativo sulla situazione pregiudizievole complessiva dell’industria dell’Unione, tanto da rendere il nesso di causalità non reale o non sostanziale. L’argomentazione è stata pertanto respinta. |
6.5. Aumento dei costi di produzione
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(192) |
Secondo quanto affermato dai produttori esportatori che hanno collaborato, dall’associazione AFCOME (26) e da Union Invivo, il pregiudizio era stato causato dal fatto che (alcuni) produttori dell’Unione pagavano un prezzo elevato per il gas/l’energia e/o dipendevano eccessivamente dal gas russo (che era utilizzato come arma) e/o disponevano di strutture di costo inefficienti che limitavano la loro capacità di rispondere agli shock esterni e/o presentavano ridotti tassi di utilizzo a causa delle temporanee chiusure degli impianti di ammoniaca. I produttori esportatori che hanno collaborato hanno aggiunto che alcune di queste circostanze erano eccezionali e senza precedenti e che è sempre più improbabile che si ripetano, sebbene nella fase di divulgazione delle informazioni CFI abbia ritenuto che le difficoltà di approvvigionamento dell’Unione fossero piuttosto strutturali. MHTL ha affermato che le circostanze in cui si sono verificati i risultati negativi dei produttori dell’Unione erano di natura eccezionale, mentre i dati disponibili (nella domanda) indicavano nettamente che l’industria dell’Unione si sta riprendendo bene da tale situazione e che si mantiene su questo andamento positivo di rafforzamento. In seguito alla divulgazione delle informazioni, l’AFCOME, INOXA (27) e Union Invivo hanno insistito sul fatto che i paesi interessati avevano accesso al gas a prezzi inferiori rispetto ai produttori dell’Unione; CFI ha invece chiesto un’analisi, in base alla quale i risultati registrati dal settore dei concimi nell’Unione rispecchiavano un presunto collasso di più ampia portata in tutte le industrie dell’UE ad alta intensità di gas naturale, tra cui l’acciaio, il cemento, il vetro e la carta. |
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(193) |
Le argomentazioni sono respinte in quanto, in condizioni di parità, senza considerare la situazione delle industrie ad alta intensità di gas naturale che non utilizzano UAN, i produttori di UAN dell’Unione avrebbero dovuto in ogni caso essere in grado di aumentare i prezzi di vendita dell’UAN a un livello sostenibile/redditizio, cosa che la presente inchiesta non ha dimostrato. Occorre inoltre osservare che l’evoluzione dei prezzi e dei costi del gas/dell’energia nel periodo in esame non ha potuto spiegare la contrazione dei profitti in questo caso, poiché nel 2022, quando i prezzi e i costi del gas/dell’energia avevano subito un’impennata, l’industria dell’Unione era redditizia. Una differenza di prezzo del gas nell’Unione e nei paesi interessati non giustifica le pratiche di dumping riscontrate. |
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(194) |
In seguito alla divulgazione delle informazioni, MHTL ha contestato la valutazione della Commissione di cui sopra. Secondo la parte, a parità di condizioni, non ne consegue automaticamente in tutte le circostanze che un venditore sarà in grado di aumentare il suo prezzo di vendita all’infinito al fine di coprire i propri costi, in quanto altri vincoli influenzano la capacità del venditore di aumentare i prezzi, come il rapporto tra offerta e domanda e le prospettive di perdere clienti a vantaggio dei concorrenti. La Commissione ha respinto le considerazioni di MHTL, in cui non si tiene conto del fatto che, in condizioni di parità, i produttori dell’Unione avrebbero dovuto essere in grado di trasferire gli aumenti dei costi anziché subire perdite una volta diminuiti i prezzi del gas (nella seconda parte del periodo in esame). |
6.6. Diminuzione del consumo dell’Unione
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(195) |
La tabella 1 mostra che il consumo sul mercato dell’Unione è diminuito complessivamente del 23 %. La tendenza al ribasso della domanda è comune per i concimi azotati, che hanno registrato un calo stabile dei tassi di consumo nel recente passato a causa di difficili situazioni climatiche, dell’evoluzione dei quadri normativi ambientali e di fattori geopolitici. Non è chiaro se sia probabile che la tendenza al ribasso continui in futuro, in particolare per quanto riguarda l’UAN. A proposito delle tendenze future, CFI ha osservato che, sebbene la domanda di UAN abbia subito oscillazioni tra il 2020 e il 2024, si prospetta un aumento della domanda di UAN a livello sia mondiale che dell’Unione (sebbene tale aumento non sia stato quantificato). |
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(196) |
In seguito alla divulgazione delle informazioni, CFI ha chiesto un’analisi per stabilire se il calo del volume delle vendite di UAN dei produttori dell’Unione nell’Unione derivasse da una riduzione della domanda e se la diminuzione del consumo dell’Unione riducesse l’utilizzo degli impianti, l’assorbimento dei costi fissi e la redditività dei produttori dell’Unione. A tale riguardo la Commissione ricorda che ai punti 5.2, 5.5.2.1, 5.5.2.2 e 5.5.3.4 sono state analizzate le tendenze del consumo dell’Unione, dell’utilizzo degli impianti nell’Unione, delle vendite nell’Unione da parte dei produttori dell’Unione e la loro redditività. |
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(197) |
La Commissione ha riscontrato che, nonostante la diminuzione complessiva del consumo di UAN nell’Unione durante il periodo in esame, le importazioni dai paesi interessati sono aumentate costantemente in tale periodo, a scapito di altre importazioni e delle vendite dell’industria dell’Unione. Si è pertanto concluso che, sebbene l’andamento della domanda possa aver contribuito al pregiudizio notevole subito dall’industria dell’Unione, le importazioni oggetto di dumping sono rimaste la causa principale di tale pregiudizio. In altre parole, gli effetti della diminuzione del consumo dell’Unione non sono stato tali da rendere non reale o non sostanziale il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione. |
6.7. Conclusioni
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(198) |
Sulla base di quanto precede, la Commissione ha pertanto concluso che le importazioni dai paesi interessati hanno causato un pregiudizio notevole all’industria dell’Unione, mentre la diminuzione del consumo potrebbe avervi contribuito. Si è accertato che altri fattori non hanno contribuito al pregiudizio rilevato. |
7. RISCHIO DI PERSISTENZA DEL PREGIUDIZIO
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(199) |
La Commissione ha concluso al considerando 179 che l’industria dell’Unione ha subito un pregiudizio notevole durante il periodo dell’inchiesta di riesame. Di conseguenza, conformemente all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha valutato l’eventuale rischio di persistenza del pregiudizio causato dalle importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati in caso di scadenza delle misure. |
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(200) |
A tale proposito la Commissione ha esaminato gli elementi seguenti: la capacità produttiva e la capacità inutilizzata nei paesi interessati, i probabili livelli di prezzo delle importazioni dai paesi interessati in assenza di misure antidumping e la relativa incidenza sull’industria dell’Unione, nonché l’attrattiva del mercato dell’Unione. |
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(201) |
La Commissione ha osservato che l’analisi degli elementi summenzionati conferma chiaramente la risultanza relativa alla persistenza del pregiudizio. In ogni caso gli stessi elementi, combinati con l’esistenza di importazioni dai paesi interessati durante il periodo in esame nonostante l’istituzione di dazi antidumping, indicano chiaramente che il pregiudizio si riprodurrebbe se la misura non fosse rinnovata. |
7.1. Capacità produttiva e capacità inutilizzata nei paesi interessati
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(202) |
Come indicato ai considerando 94, 99 e 103, nei tre paesi interessati vi è una notevole capacità produttiva non utilizzata. Tutti gli esportatori dei paesi interessati hanno la capacità di aumentare rapidamente le loro esportazioni verso l’Unione, come dimostra il notevole aumento delle importazioni da tutti e tre i paesi interessati tra il 2021 e il 2022. La loro capacità inutilizzata collettiva è stata stimata a circa due milioni di tonnellate, pari ai due terzi del consumo nell’Unione nel periodo dell’inchiesta di riesame. Occorre inoltre osservare che nei due paesi interessati che detengono la maggior parte delle capacità inutilizzate (Russia e Trinidad e Tobago), il mercato interno è scarso o nullo. |
7.2. Probabili livelli di prezzo delle importazioni dai paesi interessati
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(203) |
I prezzi delle importazioni dai paesi interessati erano inferiori a quelli dell’industria dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta di riesame. La media ponderata dei margini di undercutting era pari al 18 % per le importazioni dalla Russia, al 12 % per le importazioni da Trinidad e Tobago e al 3,5 % per le importazioni dagli USA. Si prevede che, in caso di scadenza delle misure, l’undercutting e la contrazione dei prezzi continuino, aggravando così ulteriormente il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione. I livelli di undercutting e di contrazione dei prezzi per gli USA aumenterebbero se si concretizzassero le circostanze di cui al considerando 209. |
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(204) |
I produttori esportatori che hanno collaborato hanno esportato UAN in alcuni paesi terzi, come illustrato nella sezione seguente, a prezzi dipendenti dalle condizioni di mercato prevalenti. In assenza di misure antidumping nell’Unione, il prezzo delle importazioni dai paesi interessati nell’Unione sarebbe inferiore e diventerebbe più attraente. Occorre osservare che CFI è stato l’unico produttore esportatore che ha collaborato operante in un mercato interno significativo. |
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(205) |
In Russia, data la pratica di prezzi del gas distorti e artificialmente bassi fissati dallo Stato secondo una politica intenzionale di doppia tariffazione, il gas russo è venduto a prezzi artificialmente bassi all’industria locale di UAN mentre è venduto a prezzi all’esportazione molto elevati all’Unione. Gli effetti della politica di doppia tariffazione del gas sono stati esacerbati dalla crisi senza precedenti del gas nell’Unione. Di conseguenza, la Russia continuerà probabilmente a esportare UAN a prezzi inferiori a quelli dell’industria dell’Unione. |
7.3. Attrattiva del mercato dell’Unione
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(206) |
Come indicato nella sezione 4, il mercato dell’Unione è attraente in termini di dimensioni e di prezzi. L’UAN è utilizzato solo nell’Europa centro-occidentale, negli Stati Uniti d’America, in Canada, in Argentina e in Australia e a livello mondiale vengono scambiati solo 4-5 milioni di tonnellate all’anno (28). L’Unione è il secondo più grande mercato di UAN al mondo. CFI ha osservato che, sebbene tra il 2020 e il 2024 la domanda di UAN abbia oscillato, se ne prevede l’aumento sia a livello mondiale sia a livello dell’Unione. Il mercato dell’Unione, dove gli agricoltori consumatori di concimi hanno accesso a preziose fonti di finanziamento, a infrastrutture per tecniche di fertilizzazione di precisione e ad altre risorse, rimane attraente in termini di prezzo. Le misure in vigore non hanno impedito ai paesi interessati di aumentare la loro quota di mercato dal 37,7 % nel periodo dell’inchiesta iniziale al 42,8 % nel periodo della presente inchiesta di riesame. |
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(207) |
In generale, gli esportatori dispongono di canali di distribuzione di concimi nell’Unione ben consolidati, grazie ai quali le esportazioni sono agevolate dal punto di vista logistico. La loro capacità di inviare rapidamente volumi importanti nell’Unione è stata particolarmente significativa nel 2022, anno in cui i volumi delle importazioni nell’Unione dai paesi interessati sono stati circa 1,5 volte superiori a quelli del 2021. La Russia ha stabilito contingenti all’esportazione di concimi minerali alla fine del 2021, ma la loro attuazione e la loro proroga hanno avuto un’incidenza limitata sui volumi delle esportazioni (29). |
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(208) |
Inoltre, il consumo di UAN, che richiede infrastrutture specifiche già esistenti nell’Unione, non può essere facilmente generato in nuovi mercati. |
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(209) |
In aggiunta, l’attrattiva del mercato dell’Unione aumenterà se i dazi doganali sull’UAN proveniente dagli USA saranno ridotti dall’attuale 6,5 % a zero (30). Si potrebbero prevedere volumi supplementari di UAN dagli USA a motivo di un recente cambiamento nella politica commerciale statunitense (31), che ha infine eliminato i dazi che gli Stati Uniti intendevano applicare su determinate importazioni, tra cui l’UAN. È probabile che ciò si traduca in una rinvigorita concorrenza nel mercato interno statunitense dell’UAN, quindi in una saturazione di tale mercato e in un conseguente riorientamento dell’UAN dagli USA verso il mercato premium dell’Unione. |
7.4. Conclusioni
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(210) |
Tenuto conto di quanto precede, la Commissione ha concluso che la revoca delle misure comporterebbe con ogni probabilità un aumento significativo delle importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati a livelli di prezzo pregiudizievoli, circostanza questa che aggraverebbe ulteriormente il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione. Di conseguenza, la sostenibilità dell’industria dell’Unione sarebbe seriamente a rischio. |
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(211) |
I produttori esportatori che hanno collaborato hanno ritenuto che l’aumento della produzione o della quota di mercato dei produttori dell’Unione nel periodo dell’inchiesta di riesame rispetto al 2023 fosse un segno di ripresa dell’industria dell’Unione. In seguito alla divulgazione delle informazioni, MHTL ha sottolineato il miglioramento delle condizioni operative dell’industria dell’Unione derivante dal calo dei prezzi del gas naturale dopo il periodo dell’inchiesta di riesame; secondo la parte, tale situazione sarebbe in contraddizione con qualsiasi conclusione relativa al rischio di persistenza di un pregiudizio notevole per l’industria dell’Unione. Tali considerazioni non possono inficiare la conclusione di cui al considerando precedente alla luce dell’analisi di cui ai punti 5.5.2 e 5.5.3. |
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(212) |
In ogni modo, in caso di scadenza delle misure, sussiste il rischio di reiterazione di un pregiudizio notevole. In particolare, in assenza del rinnovo delle misure, con ogni probabilità si verificherà un’impennata delle importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati a prezzi pregiudizievoli. In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, CFI ha messo in discussione entrambe le dichiarazioni per quanto riguarda le importazioni statunitensi a motivo di un’analisi errata del dumping. Le affermazioni di CFI a tale riguardo sono state esaminate al punto 4.3.3. La Commissione ha concluso che il rischio di un aumento delle importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati si concretizza a motivo dell’esistenza di notevoli capacità inutilizzate nei paesi esportatori. I dati disponibili sui prezzi all’esportazione indicano inoltre che i prezzi dell’UAN nell’Unione continueranno a essere attraenti, tenendo presente che nessun’altra destinazione può assorbire il volume venduto nell’Unione dai produttori esportatori che hanno collaborato. Come indicato al considerando 206, vi sono pochissimi paesi consumatori di UAN. |
8. INTERESSE DELL’UNIONE
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(213) |
Conformemente all’articolo 21 del regolamento di base, la Commissione ha valutato se il mantenimento delle misure antidumping in vigore fosse contrario all’interesse generale dell’Unione. La determinazione dell’interesse dell’Unione si è basata su una valutazione di tutti i diversi interessi coinvolti, compresi quelli dell’industria dell’Unione, degli importatori, degli utilizzatori e di altri operatori economici. |
8.1. Interesse dell’industria dell’Unione
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(214) |
Vi sono 20 produttori noti di UAN in tutta l’Unione. Hanno collaborato all’inchiesta i produttori dell’Unione che rappresentano circa il 70 % del volume di produzione dell’Unione. Nessuno si è opposto all’inchiesta. |
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(215) |
Nel contesto di un mercato dei concimi difficile in termini di offerta e di prezzi fluttuanti, l’effetto previsto delle misure in vigore è stato attenuato dai prezzi elevati dell’UAN e di conseguenza non ha portato a una ripresa significativa dell’industria dell’Unione. La revoca delle misure potrebbe avere un effetto negativo sull’industria dell’Unione a causa del probabile aumento di importazioni pregiudizievoli dai paesi interessati e quindi di una riduzione del volume delle vendite e dei prezzi, circostanze che aggraverebbero le perdite finanziarie e comprometterebbero ulteriormente la capacità di investimento dell’industria dell’Unione. La proroga delle misure consentirebbe all’industria dell’Unione di continuare ad operare, offrire forniture regolari del prodotto oggetto del riesame, mantenere i posti di lavoro, investire per diventare più verde e migliorare la redditività a livelli sostenibili. |
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(216) |
I rappresentanti degli agricoltori tedeschi hanno dichiarato che il CBAM (32) renderebbe superflui i dazi antidumping. La Commissione ha dissentito, in quanto il CBAM affronta questioni diverse dal dumping (in particolare contrasta la rilocalizzazione delle emissioni di CO2). Inoltre, nulla suggerisce che il CBAM fermerà le importazioni di UAN, anche se si può ragionevolmente prevedere un effetto dissuasivo, secondo l’AGPB (33) e Union Invivo. |
8.2. Interesse degli importatori indipendenti
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(217) |
Due importatori indipendenti hanno presentato una risposta al questionario e hanno accettato di collaborare ulteriormente all’inchiesta. Entrambi hanno sostenuto il rinnovo delle misure nei confronti delle importazioni di UAN dalla Russia per motivi geopolitici. |
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(218) |
Le attività legate all’UAN rappresentavano una quota modesta delle attività di uno dei due importatori che hanno collaborato, ossia un’unione di cooperative che agisce a nome dei suoi membri e che nel 2023 ha rappresentato nell’Unione più del 20 % del mercato del prodotto oggetto del riesame. L’altro importatore, più dipendente dall’UAN, ha adattato i suoi prezzi di vendita in funzione dell’evoluzione del mercato di UAN. I due importatori che hanno collaborato offrivano un’ampia gamma di servizi e/o prodotti e disponevano di diverse fonti di approvvigionamento. |
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(219) |
Le eventuali conseguenze negative per gli importatori dell’Unione derivanti dalla proroga delle misure non superano le conseguenze positive di queste ultime sull’industria dell’Unione. La proroga delle misure è intesa a creare condizioni di parità a beneficio di tutte le parti. Inoltre, gli importatori offrono in generale un’ampia gamma di concimi e/o servizi e hanno diverse fonti di approvvigionamento. La maggioranza delle parti, compresi i due importatori che hanno collaborato, ha affermato che in definitiva sarebbero gli utilizzatori finali di UAN, ossia gli agricoltori, le parti interessate dagli eventuali aumenti dei prezzi derivanti dalle misure. |
8.3. Interesse degli utilizzatori
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(220) |
Nessuna parte rappresentante gli interessi degli utilizzatori ha risposto al questionario. |
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(221) |
Si sono manifestate associazioni in rappresentanza di pertinenti cooperative agricole e/o agricoltori dell’Unione (Copa-Cogeca) e di Austria, Belgio (Vallonia), Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Polonia e Portogallo. Nessuna ha contestato il rinnovo delle misure nei confronti delle importazioni di UAN dalla Russia per motivi geopolitici. Hanno invece contestato il rinnovo delle misure nei confronti delle importazioni di UAN dagli altri paesi interessati sostenendo che le misure arrecano pregiudizio agli agricoltori. I produttori esportatori che hanno collaborato hanno espresso un parere analogo e hanno presentato documenti al riguardo. Alcuni sindacati/gruppi di cooperative francesi che agiscono come piattaforme di acquisto di forniture agricole per conto degli agricoltori hanno presentato osservazioni riguardanti gli effetti negativi delle misure sugli agricoltori francesi e hanno sostenuto che gli agricoltori finanziano l’assenza di gas sul territorio dell’UE pagando dazi antidumping sull’UAN. |
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(222) |
Alcune associazioni che rappresentano gli agricoltori hanno sostenuto che non esistono, o esistono solo in modo limitato, prodotti sostitutivi per gli agricoltori (e/o altri operatori economici), perché non vi è sufficiente produzione di concimi azotati nell’Unione. Tuttavia, alcune serie di dati a sostegno presentate dalle parti, in particolare per quanto riguarda la produzione di UAN dell’Unione, erano incomplete. |
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(223) |
Alcune osservazioni riguardavano l’importanza dei costi dell’UAN in un’azienda agricola (sebbene la quantificazione variasse tra le varie parti (34)) e/o evidenziavano che gli agricoltori sono in difficoltà da anni per vari motivi (cattivo raccolto, prezzi di vendita bassi, maltempo o elevata competitività del mercato), oppure ancora mettevano l’accento sui posti di lavoro a rischio. Secondo tali parti, il mantenimento delle misure antidumping costringerebbe alcuni agricoltori a cessare la produzione e/o provocherebbe l’ulteriore deterioramento di un settore che opera in un mercato volatile, dal momento che gli agricoltori non possono trasferire i costi e devono rimanere competitivi in un mercato globalizzato. In seguito alla divulgazione delle informazioni, l’AGPB ha affermato che nell’Unione vi erano migliaia di aziende cerealicole specializzate, con migliaia di posti di lavoro, anche in attività a monte e a valle. Tuttavia, nessuna parte ha fornito dati quantitativi riguardo ai posti di lavoro eventualmente interessati, né ha precisato, sulla base di prove concrete, se e/o quanti posti di lavoro potrebbero essere in pericolo e secondo quali modalità. |
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(224) |
Pur riconoscendo che l’incidenza delle misure potrebbe variare a seconda del tipo di azienda o delle pratiche agricole, si osserva che, secondo quanto riscontrato dalla Commissione nell’inchiesta iniziale, l’UAN rappresenta meno dell’1 % dei costi complessivi del settore agricolo nell’Unione. Tale percentuale non è stata contestata nella presente inchiesta. Nelle sue osservazioni sulla divulgazione delle informazioni, l’AGPB ha affermato che questa percentuale rappresentava un importo significativo. |
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(225) |
Non si è rilevata un’incidenza significativa dell’eventuale aumento dei prezzi derivante dalle misure sul settore agricolo dell’Unione nel suo complesso, né sulle esportazioni della principale coltura nell’Unione che consuma UAN, vale a dire il frumento. Infatti, le esportazioni di frumento dell’Unione sono aumentate, passando da 32,3 milioni di tonnellate nel periodo 2021-2022 a 35,1 milioni di tonnellate nel periodo 2022-2023 e successivamente a 38,9 milioni di tonnellate negli anni 2023 e 2024 (35). A tale riguardo, nelle sue osservazioni sulla divulgazione delle informazioni, l’AGPB ha affermato che la Commissione aveva trascurato il fatto che le esportazioni di frumento dell’Unione erano diminuite nel 2024 per molteplici ragioni, in particolare l’aumento dei prezzi dei concimi, e che molte aziende cerealicole specializzate avrebbero avuto un reddito negativo negli anni 2024 e 2025. La Commissione ha ritenuto che l’ultima dichiarazione dell’AGPB fosse in contraddizione con le considerazioni espresse dalla stessa associazione in merito alla mancanza di correlazione tra l’aumento delle esportazioni di frumento nei periodi 2021-2022, 2022-2023 e 2023-2024 e i prezzi dei concimi (i concimi sono acquistati 18 mesi prima del raccolto). La Commissione ha infine richiamato le sue risultanze nell’inchiesta iniziale in merito alla mancanza di correlazione tra la variazione dei costi dei fattori produttivi agricoli e il reddito degli agricoltori. |
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(226) |
Dato che l’UAN è utilizzato come concime in realtà molto diverse e il suo utilizzo varia molto da una coltura all’altra, da una regione all’altra ecc., la Commissione ha incentrato la sua analisi, come avvenuto nell’inchiesta iniziale, sulla possibile incidenza del mantenimento delle misure sulle aziende agricole specializzate nella coltivazione di frumento tenero (ossia la coltura che fa maggiormente uso di UAN) in Francia (principale paese produttore di frumento nell’Unione) e che utilizzano l’UAN come unica fonte di concimi azotati. Si ricorda che la Francia è il secondo più grande consumatore a livello mondiale del prodotto oggetto del riesame e che nel 2023 rappresentava il 52 % del consumo europeo di tale prodotto (36). |
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(227) |
Nel 2023 per le aziende agricole francesi specializzate in colture da campo i concimi hanno rappresentato il 22,7 % del totale dei fattori produttivi intermedi (37). Per gli agricoltori francesi specializzati, la cui produzione principale (oltre il 30 %) era costituita da frumento, il 27,3 % dei costi totali di produzione era riservato ai concimi. Per tali aziende, l’UAN ha rappresentato circa il 19,1 % dei costi totali di produzione, l’1,53 % dei quali deriverebbe dagli attuali dazi antidumping (38). La COPA-COGECA ha contestato la risultanza dell’1,53 % per il periodo dell’inchiesta di riesame, ma non ha fornito alcun calcolo alternativo. |
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(228) |
La Commissione ha quindi concluso che, nonostante numerosi altri fattori incidano sulla situazione economica degli agricoltori, nello «scenario peggiore» l’incidenza sui costi per gli agricoltori delle attuali misure antidumping relative all’UAN è rimasta limitata, tenendo conto anche del fatto che molte aziende agricole dell’Unione dipendono dalla pratica di più colture. Nelle sue osservazioni sulla divulgazione delle informazioni, l’AGPB ha espresso disaccordo in merito a tale conclusione in quanto, per definizione, le aziende considerate erano specializzate in cereali e semi oleaginosi (non in altre colture). Secondo la Commissione, tale specializzazione non esclude altre entrate (39). Nel complesso, non si può mettere in discussione il fatto che, dati i costi pari all’1,53 % illustrati nel considerando precedente, l’incidenza delle attuali misure antidumping sull’UAN per gli agricoltori nello «scenario peggiore» possa essere qualificata come «limitata». |
8.4. Altri fattori
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(229) |
Le associazioni che rappresentano gli interessi degli agricoltori, gli importatori dell’Unione che hanno collaborato e CFI hanno accettato il rinnovo delle misure per la Russia, in quanto l’Unione intendeva ridurre la dipendenza dalla Russia per i fattori produttivi agricoli critici e la Russia converte il gas in concimi azotati per aggirare le sanzioni dell’UE (40). La Commissione ha riconosciuto l’ampia gamma di misure messe in atto nei confronti della Russia dal 2022 per motivi geopolitici. Dal luglio 2025 si applicano imposte supplementari sui concimi chimici azotati provenienti dalla Russia e dalla Bielorussia, compreso l’UAN (41). |
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(230) |
Le associazioni che rappresentano gli interessi degli agricoltori, gli importatori indipendenti che hanno collaborato e i produttori esportatori che hanno collaborato si sono opposti al rinnovo delle misure nei confronti di paesi diversi dalla Russia, sostenendo che le importazioni del prodotto oggetto del riesame sono necessarie, alcuni fornitori extra Unione non sono più disponibili, la produzione nell’Unione non è in grado di soddisfare la domanda interna, numerosi produttori dell’Unione si rivolgono solo ai loro mercati locali, si sono verificate perturbazioni della catena di approvvigionamento dell’UAN e/o i produttori dell’Unione favoriscono prodotti a valore aggiunto diversi dal prodotto oggetto del riesame. MHTL ha osservato che si tratta essenzialmente dello stabilimento di produzione di un’azienda svizzera ad aver effettuato ingenti investimenti in capacità di stoccaggio in vari Stati membri, e ha chiesto di essere considerato quale fonte affidabile di approvvigionamento stabilita in un paese partner amico dell’Unione e politicamente stabile, in contrapposizione alla crescente instabilità delle relazioni politiche con la Russia e gli Stati Uniti d’America, e quale parte complementare dell’industria dell’Unione. |
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(231) |
In seguito alla divulgazione delle informazioni, la COPA-COGECA ha affermato che nel 2025 l’accessibilità economica dei nutrienti era sotto pressione. L’AFCOME ha sottolineato una diminuzione dell’offerta di UAN a metà del 2025. L’AGPB ha ribadito preoccupazioni analoghe, aggiungendo nel contempo che la nuova legislazione negli USA potrebbe attrarre importazioni di concimi oltremare (a scapito dell’Unione). Alcune parti, come INOXA, hanno affermato che i produttori dell’Unione erano strutturalmente incapaci di soddisfare la domanda, in particolare in Francia. |
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(232) |
La Commissione ha respinto le argomentazioni sintetizzate nei due considerando precedenti. Alcune osservazioni erano troppo generiche, ossia riguardavano la concimazione in generale, ma non necessariamente l’UAN. La Commissione ha ritenuto che, nel complesso, vi siano sufficienti fonti di approvvigionamento, tra cui le importazioni e diversi produttori dell’Unione. Le misure in vigore non hanno impedito ai paesi interessati di aumentare la loro quota di mercato dal 37,7 % nel periodo dell’inchiesta iniziale al 42,8 % nel periodo della presente inchiesta di riesame. Le pratiche di dumping non possono essere giustificate dal fatto che i) nell’Unione la produzione è stata temporaneamente limitata e si sono verificate alcune perturbazioni della catena di approvvigionamento e/o ii) alcuni produttori dell’Unione sono temporaneamente meno efficienti sotto il profilo dei costi rispetto ad altri o rispetto ai produttori di paesi terzi e/o iii) non tutti i produttori dell’Unione riforniscono lo Stato membro che consuma la maggior parte dell’UAN nell’Unione. Dall’inchiesta è emerso che comporta benefici per l’Unione preservare diverse fonti di approvvigionamento in un mercato mondiale difficile e in continua evoluzione, compresi i produttori di UAN dell’Unione, anziché aumentare la dipendenza da paesi terzi che ricorrono a pratiche commerciali sleali e/o presentano una maggiore impronta di carbonio. L’inchiesta ha inoltre evidenziato che i produttori dell’Unione (alcuni in grado di adottare decisioni strategiche riguardo all’allocazione di capacità tra diverse forme di concimi azotati) hanno la capacità/possibilità di aumentare la produzione di UAN, quando sono garantite condizioni di parità, e di soddisfare le esigenze degli agricoltori e delle loro associazioni che, nel corso dell’inchiesta, hanno invocato una diversificazione delle fonti di approvvigionamento di UAN. In seguito alla divulgazione delle informazioni, MHTL ha ritenuto che quest’ultima affermazione fosse in contrasto con altre iniziative della Commissione, segnatamente con la logica alla base dell’aumento graduale delle tariffe applicabili di cui al considerando 9 del regolamento (UE) 2025/1227 del Parlamento europeo e del Consiglio (42). La Commissione ha tuttavia ritenuto coerenti tutte le sue varie iniziative e ha osservato che il considerando 9 citato da MHTL teneva chiaramente conto del fatto che l’aumento graduale delle tariffe avrebbe incrementato la produzione nell’Unione. |
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(233) |
In seguito alla divulgazione delle informazioni, MHTL ha invitato la Commissione ad adoperarsi per garantire la coerenza della sua azione esterna e ad abrogare le misure per quanto riguarda Trinidad e Tobago. CFI ha invocato l’abrogazione delle misure per quanto riguarda gli Stati Uniti. La Commissione ha respinto le argomentazioni in quanto infondate, dato che le parti non le hanno suffragate in modo specifico e adeguato. In effetti, tali argomentazioni si basavano principalmente su altre dichiarazioni relative alle condizioni della valutazione cumulativa conformemente all’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base. Come specificato al punto 5.3.1, la Commissione ha concluso che le condizioni di concorrenza tra le importazioni oggetto di dumping dalla Russia, da Trinidad e Tobago e dagli Stati Uniti d’America, e tra le importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati e il prodotto simile dell’industria dell’Unione, erano simili. Non vi è pertanto motivo di escludere le esportazioni dai paesi interessati dal campo di applicazione del presente procedimento e delle relative misure. |
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(234) |
Union Invivo ha sostenuto che il prodotto oggetto del riesame è diventato un concime azotato costoso e che il rinnovo delle misure inciderà negativamente sui portatori di interessi coinvolti nella catena di distribuzione delle soluzioni a base di azoto. L’eventuale danno non ha potuto essere quantificato. La Commissione ha respinto tale punto. Nessuna delle parti che rappresentano lo stoccaggio presso porti, distributori o aziende agricole e autocarri cisterna delle imprese che effettuano l’irrorazione ha fornito risposte al questionario o qualsiasi altro dato verificabile a tale riguardo. |
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(235) |
MHTL ha sostenuto che l’istituzione delle misure iniziali ha inciso in modo significativo sulle industrie a valle dell’Unione, causando un aumento dei costi e minacciando la loro redditività. La Commissione ha respinto l’argomentazione, che non era suffragata da elementi di prova. |
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(236) |
Al fine di diversificare l’approvvigionamento, l’AFCOME ha chiesto all’Unione di importare UAN quale prodotto finito e non solo gas atto a produrre UAN. Union Invivo ha affermato che l’importazione di UAN a base di GNC (43) ha avuto un impatto ambientale inferiore rispetto alla produzione di UAN nell’Unione fabbricato a partire da importazioni di GNL (44), a motivo del fatto che nella produzione di UAN con GNL le emissioni di gas a effetto serra sono maggiori del 16 % rispetto al GNC, invocando al contempo una diversificazione dell’approvvigionamento dell’Unione, che sia di gas o di prodotti finiti sintetizzati dal gas. La Commissione riconosce che le materie prime influenzano l’impatto ambientale dell’UAN, ma ha respinto l’argomentazione nella misura in cui è nell’interesse dell’Unione preservare nell’Unione diverse fonti di approvvigionamento di gas e di produzione di UAN, compresi i produttori nazionali di UAN. |
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(237) |
I produttori esportatori che hanno collaborato hanno affermato che erano in gioco la sicurezza e l’accessibilità economica dei prodotti alimentari e che i consumatori erano i più colpiti dall’aumento dei prezzi dei prodotti alimentari e dagli effetti di una prolungata crisi del costo della vita. In tale contesto, MHTL ha affermato che gli Stati Uniti avevano lasciato prevalere il buon senso decidendo nell’agosto 2022 di non istituire dazi antidumping e compensativi sulle importazioni di UAN negli Stati Uniti d’America da Trinidad e Tobago (45). La Commissione ha respinto tali argomentazioni. Non era infatti comprovata, in termini di entità, l’incidenza delle misure in vigore sulla sicurezza e sull’accessibilità economica dei prodotti alimentari nonché sui consumatori. Nessun elemento del fascicolo ha dimostrato che le misure in vigore abbiano inciso sulla sicurezza e sull’accessibilità economica alimentare negli ultimi cinque anni. Per quanto riguarda la decisione di non istituire dazi antidumping e compensativi negli Stati Uniti nel 2022, le condizioni e le circostanze sono diverse rispetto a quelle della presente inchiesta. La Commissione ha rammentato che la proroga delle misure mira a creare condizioni di parità a beneficio di tutte le parti. |
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(238) |
In seguito alla divulgazione delle informazioni, CFI ha chiesto di fornire sostegno agli agricoltori abbassando i costi dei fattori produttivi, migliorando la disponibilità dell’approvvigionamento e riducendo la dipendenza strategica dai produttori russi. Parti quali Interore e COPA-COGECA hanno espresso preoccupazione per l’effetto cumulativo di molteplici iniziative, in particolare il CBAM, sul settore agricolo. Secondo INOXA, tutti i prelievi (dazi antidumping, CBAM e dazi doganali) rappresentano oltre il 30 % del prezzo finale dei concimi azotati per gli agricoltori, mentre il mantenimento delle misure danneggerebbe le rese e la qualità dei cereali. Per INOXA e CFI la proroga delle misure sarebbe in contrasto con gli obiettivi strategici dell’Unione (vale a dire la politica agricola comune, la strategia «Dal produttore al consumatore», gli obiettivi strategici di apertura e/o la costituzione di scorte strategiche). Pur non avendo riconosciuto la quantificazione fornita da INOXA, non suffragata da elementi di prova, la Commissione ha riconosciuto che tutti i prelievi menzionati da INOXA incidono sui costi per il settore agricolo. La Commissione ha ritenuto infondate le argomentazioni relative alle rese e alla qualità dei cereali, ha osservato che i prelievi menzionati perseguono obiettivi diversi e ha concluso che i dazi antidumping sono necessari nella misura in cui la difesa commerciale, la produzione di concimi resilienti nell’Unione e le sanzioni per la guerra di aggressione ingiustificata della Russia nei confronti dell’Ucraina rientrano tra le priorità dell’Unione. |
8.5. Conclusioni sull’interesse dell’Unione
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(239) |
In base alle considerazioni sopra esposte, la Commissione ha concluso che non esistevano fondati motivi di interesse dell’Unione contrari al mantenimento delle misure in vigore sulle importazioni di UAN originario dei paesi interessati. |
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(240) |
L’AFCOME e Union Invivo hanno messo in discussione la validità delle conclusioni, in quanto anche l’attuazione del CBAM (per l’AFCOME anche la revisione dell’ETS) inciderà sugli agricoltori. La Commissione ha ritenuto le argomentazioni premature e prive di fondamento e pertanto le ha respinte. |
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(241) |
Nonostante le conclusioni di cui al considerando 239, la Commissione rileva l’importanza del settore agricolo nell’Unione e le molteplici sfide che deve affrontare. Qualora il prezzo dell’UAN dovesse aumentare a un livello notevolmente superiore a quello del 2024 e l’incidenza delle attuali misure sulla struttura dei costi degli agricoltori diventasse insostenibile, la Commissione prenderà in considerazione la sospensione delle misure conformemente all’articolo 14, paragrafo 4, del regolamento di base. |
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(242) |
In seguito alla divulgazione delle informazioni, l’AGPB ha ritenuto inefficace qualsiasi potenziale sospensione delle misure, dato che le misure temporanee non consentono l’adeguamento del mercato. La Commissione ha ricordato che qualsiasi azione intrapresa (su base temporanea o più permanente) dovrebbe tenere conto di tutti gli interessi in gioco. |
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(243) |
In seguito alla divulgazione delle informazioni, le associazioni che rappresentano gli interessi degli agricoltori hanno contestato le conclusioni a motivo degli aumenti dei prezzi dell’UAN nel 2025 e/o di una fluttuazione del divario tra i prezzi dei cereali e i prezzi dell’UAN. La Commissione ha osservato che le serie di dati fornite (talvolta assenti, talvolta con la fonte mancante, talvolta solo per una quota del 2025 ecc.) non possano mettere in discussione le conclusioni di un’inchiesta a pieno titolo, con risultanze relative al dumping e al pregiudizio per i periodi di cui al considerando 7, da cui emergono pratiche di dumping pregiudizievoli e il rischio di persistenza di tali pratiche in caso di abrogazione delle misure. |
9. MISURE ANTIDUMPING
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(244) |
Sulla base delle conclusioni cui è giunta la Commissione in merito alla persistenza del dumping, alla persistenza del pregiudizio e all’interesse dell’Unione, è opportuno mantenere in vigore le misure antidumping sull’UAN originario dei paesi interessati. |
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(245) |
Al fine di ridurre al minimo i rischi di elusione dovuti alla differenza tra le aliquote del dazio per la Russia, sono necessarie misure speciali per garantire l’applicazione dei dazi antidumping individuali, che è possibile solo su presentazione di una fattura commerciale valida alle autorità doganali degli Stati membri. La fattura deve rispettare le prescrizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento. Fino alla presentazione di tale fattura, le importazioni dovrebbero essere soggette al dazio antidumping applicabile a «tutte le altre importazioni originarie della Russia». |
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(246) |
Sebbene sia necessaria per consentire alle autorità doganali degli Stati membri di applicare alle importazioni le aliquote del dazio antidumping individuali, la presentazione della fattura non costituisce l’unico elemento che le autorità doganali devono prendere in considerazione. Di fatto, anche qualora sia presentata loro una fattura che soddisfa tutte le prescrizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento, le autorità doganali degli Stati membri devono effettuare i consueti controlli e possono, come in tutti gli altri casi, esigere documenti supplementari (documenti di spedizione ecc.) al fine di verificare l’esattezza delle informazioni dettagliate contenute nella dichiarazione e garantire che la successiva applicazione dell’aliquota inferiore del dazio sia giustificata conformemente al diritto doganale. |
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(247) |
Nel caso di un aumento significativo del volume delle esportazioni di una delle società russe che beneficiano di aliquote individuali del dazio inferiori dopo l’istituzione delle misure in esame, tale aumento potrebbe essere considerato di per sé una modificazione della configurazione degli scambi dovuta all’istituzione di misure ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base. In tali circostanze, e purché siano soddisfatte le necessarie condizioni, può essere avviata un’inchiesta antielusione. Con tale inchiesta può, tra l’altro, essere esaminata la necessità di sopprimere le aliquote del dazio individuali e istituire di conseguenza un dazio su scala nazionale. |
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(248) |
Le aliquote del dazio antidumping individuale specificate nel presente regolamento per le società russe si applicano esclusivamente alle importazioni del prodotto oggetto del riesame originario della Russia e fabbricato dalle persone giuridiche menzionate. Le importazioni del prodotto oggetto del riesame fabbricato da qualsiasi altra società non specificamente menzionata nel dispositivo del presente regolamento, compresi i soggetti collegati a quelli espressamente menzionati, dovrebbero essere soggette all’aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre importazioni originarie della Russia». Esse non dovrebbero essere assoggettate a nessuna delle aliquote del dazio antidumping individuali. |
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(249) |
Una società può chiedere l’applicazione di tali aliquote individuali del dazio antidumping in caso di successiva modifica del proprio nome. La richiesta deve essere trasmessa alla Commissione (46) e deve contenere tutte le informazioni pertinenti atte a dimostrare che la modifica non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell’aliquota del dazio a essa applicabile. Se la modifica del nome non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell’aliquota del dazio a essa applicabile, un regolamento relativo alla modifica del nome sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. |
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(250) |
Tutte le parti interessate sono state informate in merito ai fatti e alle considerazioni principali sulla cui base si intendeva raccomandare il mantenimento delle misure in vigore. È stato inoltre concesso loro un periodo entro il quale hanno potuto presentare osservazioni in merito a tale divulgazione delle informazioni. |
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(251) |
A norma dell’articolo 109 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio (47), quando un importo deve essere rimborsato a seguito di una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, il tasso d’interesse da corrispondere dovrebbe essere quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, il primo giorno di calendario di ciascun mese. |
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(252) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di miscugli di urea e nitrato di ammonio in soluzione acquosa o ammoniacale, attualmente classificati con il codice NC 3102 80 00 , e originari di Russia, Trinidad e Tobago e Stati Uniti d’America.
2. Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sottoelencate, sono le seguenti:
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Paese |
Società |
Importo fisso del dazio (in EUR per tonnellata) |
Codice addizionale TARIC |
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Russia |
PJSC Acron |
42,47 |
C500 |
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Russia |
Società per azioni privata «Azot» |
27,77 |
C501 |
|
Russia |
Società per azioni privata «Nevinnomyssky Azot» |
27,77 |
C504 |
|
Russia |
Tutte le altre importazioni originarie della Russia |
42,47 |
C999 |
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Trinidad e Tobago |
Methanol Holdings (Trinidad) Limited |
22,24 |
C502 |
|
Trinidad e Tobago |
Tutte le altre importazioni originarie di Trinidad e Tobago |
22,24 |
C999 |
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Stati Uniti d’America |
CF Industries Holdings, Inc. |
29,48 |
C503 |
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Stati Uniti d’America |
Tutte le altre importazioni originarie degli Stati Uniti d’America |
29,48 |
C999 |
3. L’applicazione delle aliquote individuali del dazio per le società russe indicate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile del soggetto che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che il (volume in tonnellate) di (prodotto oggetto del riesame) venduto per l’esportazione nell’Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in Russia. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte». Fino alla presentazione di tale fattura, si applica il dazio applicabile a tutte le altre importazioni originarie della Russia.
4. Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 6 gennaio 2026
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1036/oj.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1688 della Commissione, dell’8 ottobre 2019, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio sulle importazioni di miscugli di urea e nitrato di ammonio originari della Russia, di Trinidad e Tobago e degli Stati Uniti d’America (GU L 258 del 9.10.2019, pag. 21, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1688/oj).
(3) Decisione di esecuzione (UE) 2022/2070 della Commissione, del 26 ottobre 2022, che stabilisce di non sospendere i dazi antidumping definitivi sulle importazioni di miscugli di urea e nitrato di ammonio originari della Russia, di Trinidad e Tobago e degli Stati Uniti d’America istituiti dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1688 (GU L 277 del 27.10.2022, pag. 208, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/2070/oj).
(4) GU C, C/2024/907, 22.1.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/907/oj.
(5) Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di miscugli di urea e nitrato di ammonio originari della Russia, di Trinidad e Tobago e degli Stati Uniti d’America (GU C, C/2024/5996, 8.10.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/5996/oj).
(6) Relazione del panel, EU — Cost Adjustment Methodologies II (Russia), WT/DS494/R, punto 8.1, e sezione 7 «Findings» della relazione del panel.
(7) Relazione del panel, EC — Fasteners (China), WT/DS397/R, punto 7.515.
(8) Relazione del panel, EU — Cost Adjustment Methodologies II (Russia), WT/DS494/R.
(9) t24.010155.
(10) t24.010183.
(11) t24.010186.
(12) Sentenza del 30 aprile 2025, Fertilizers Europe e Commissione europea/AO Nevinnomysskiy Azot e AO Novomoskovskaya Aktsionernaya Kompania NAK «Azot» , C-554/23 P e C-568/23 P, ECLI:EU:C:2025:291.
(13) Cfr. per analogia la sentenza dell’11 luglio 2017, Viraj Profiles Ltd/Consiglio dell’Unione europea, T-67/14, ECLI:EU:T:2017:481, punto 98.
(14) https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2751.
(15) In tale scenario, il valore normale era costituito dal costo di produzione franco fabbrica di Novgorod, adeguato in base al prezzo del gas naturale che entra nell’Unione a Waidhaus, applicato dai fornitori russi di gas agli utenti europei. Per giungere al valore normale totale, il richiedente ha incluso un margine di profitto del 10 %. Su tale base, nel periodo dell’inchiesta di riesame il valore normale ammontava a 199 EUR per tonnellata.
(16) Dansk Korn & Foder, un’associazione di categoria per il commercio di cereali e mangimi in Danimarca, https://dakofo.dk/.
(17) I dati verificati presentati da CFI indicavano esportazioni nell’Unione superiori a 550 000 tonnellate nel periodo dell’inchiesta di riesame. Si tratta di un quantitativo superiore al volume delle importazioni indicato da Eurostat (cfr. la tabella 2).
(18) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/576 della Commissione, del 10 aprile 2019, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di miscugli di urea e nitrato di ammonio originarie della Russia, di Trinidad e Tobago e degli Stati Uniti d’America (GU L 100, 11.4.2019, pag. 7, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/576/oj).
(19) https://agriculture.ec.europa.eu/cap-my-country/sustainability/environmental-sustainability/low-input-farming/nutrients_en?prefLang=it.
(20) Cfr. anche la relazione del panel, EU – Footwear (WT/DS405/R), punto 7.403.
(21) Regolamento (CE) n. 194/1999 del Consiglio, del 25 gennaio 1999, che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di pannelli duri (hardboard) originari di Bulgaria, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia e Russia e decide la riscossione definitiva dei dazi provvisori imposti su tali importazioni (GU L 22 del 29.1.1999, pag. 16, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/194/oj), considerando 39-41.
(22) Regolamento (CE) n. 703/2009 del Consiglio, del 27 luglio 2009, che istituisce un dazio antidumping definitivo, dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di vergelle originarie della Repubblica popolare cinese e chiude il procedimento relativo alle importazioni di vergelle originarie della Repubblica moldova e della Turchia (GU L 203 del 5.8.2009, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/703/oj), considerando 58-64.
(*1) Nessun indice significativo possibile a causa dell’assenza di importazioni nel 2021.
(*2) Nessun indice significativo possibile a causa dell’assenza di importazioni nel 2021.
(23) L’industria dei concimi non era stata colpita in modo significativo dalla pandemia di COVID-19, alla luce della ricerca disponibile all’indirizzo https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301420721000362 («Influence of COVID-19 pandemic on fertilizer companies: The role of competitive advantages», Resources Policy, Volume 71, 2021, 102019, ISSN 0301-4207).
(24) t25.011233.
(25) Decisione della Commissione, del 27 giugno 2012, che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcuni concentrati di proteine di soia originari della Repubblica popolare cinese (GU L 168 del 28.6.2012, pag. 38. http://data.europa.eu/eli/C/2012/343/oj).
(26) Association Française de Commercialisation et de Mélanges d’Engrais.
(27) Fornitore di fattori produttivi agricoli nella Francia nordoccidentale, http://www.inoxa.fr/.
(28) t24.010911 (Union Invivo), slide 9.
(29) Articolo «Fertilizer market anticipates little impact from updated Russian export quotas» del 25 ottobre 2024, disponibile all’indirizzo https://www.spglobal.com/commodity-insights/en/news-research/latest-news/fertilizers/102524-fertilizer-market-anticipates-little-impact-from-updated-russian-export-quotas.
(30) Allegato I della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’adeguamento dei dazi doganali all’importazione di determinate merci originarie degli Stati Uniti d’America e all’apertura di contingenti tariffari per le importazioni di determinate merci originarie degli Stati Uniti d’America [COM(2025) 471 final], Bruxelles, 28 agosto 2025, disponibile all’indirizzo https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=COM(2025)471&lang=it .
(31) Allegato I dell’ordinanza esecutiva 12257 modificata, disponibile all’indirizzo https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2025/11/modifying-the-scope-of-the-reciprocal-tariff-with-respect-to-certain-agricultural-products/.
(32) Meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere. Regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, che istituisce un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (GU L 130 del 16.5.2023, pag. 52, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/956/oj).
(33) Association Générale des Producteurs de Blé et autres céréales, https://agpb.fr/missions/.
(34) Confronta esempi in t24.011415.
(35) Cfr. la tabella 3 delle «Synthèses conjoncturelles» di Agreste, numero 432 del dicembre 2024, disponibile all’indirizzo https://agreste.agriculture.gouv.fr/agreste-web/disaron/SynGcu24432/detail/.
(36) t24.010911 (Union Invivo).
(37) Fonte: portale dei dati AGRI, economia delle aziende agricole: https://agridata.ec.europa.eu/extensions/FADNPublicDatabase/FADNPublicDatabase.html. Si osserva che, nella comunicazione t25.011255, l’AGPB ha affermato che il rapporto tra il costo dei fertilizzanti e i fattori produttivi totali per le aziende cerealicole specializzate (OTEX 15) era del 20 % nel 2023.
(38) Posto un prezzo dell’UAN di circa 300 EUR/tonnellata, i dazi antidumping compresi tra 22,24 e 29,48 EUR/tonnellata per Trinidad e Tobago e gli Stati Uniti hanno aumentato dell’8 % i costi dei concimi per i coltivatori francesi di frumento importatori di UAN. Pertanto, l’incidenza complessiva sui costi degli agricoltori che utilizzano UAN è stata stimata al massimo all’1,53 % (8 % x 19,1 %).
(39) «Résultats économiques des exploitations agricoles — France. Chiffres clés 2023», 18.12.2024 (aggiornato il 21.1.2025), disponibile all’indirizzo https://agreste.agriculture.gouv.fr/agreste-web/disaron/Chd2418/detail/.
(40) Nella sua comunicazione t24.010183, il produttore esportatore statunitense CFI ha citato in particolare la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dal titolo «Garantire la disponibilità e l’accessibilità economica dei concimi» [COM(2022) 590 final del 9.11.2022, disponibile all’indirizzo https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52022DC0590%2801%29&qid=1765214838398].
(41) Per maggiori informazioni, consultare la pagina https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/news/eu-increases-tariff-duties-russian-and-belarusian-imports-agricultural-products-and-fertilizers#:~:text=The%20EU%20has%20imposed%20new%20tariffs%20applicable%20on,were%20not%20yet%20subject%20to%20extra%20customs%20duties.
(42) Regolamento (UE) 2025/1227 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2025, sulla modifica dei dazi doganali applicabili alle importazioni di determinate merci originarie della Federazione russa e della Repubblica di Bielorussia o esportate da tali paesi (GU L, 2025/1227, 20.6.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/1227/oj).
(43) Gas naturale compresso.
(44) Gas naturale liquefatto.
(45) Inchieste n. 701-TA-668-669 e n. 731-TA-1565-1566 (final), pubblicazione 5338, agosto 2022.
(46) Commissione europea, direzione generale del Commercio, direzione G, Rue de la Loi/Wetstraat 170, 1040 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË.
(47) Regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione (rifusione) (GU L 2024/2509, 26.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj).
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/65/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)