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Document 32025D2382
Commission Implementing Decision (EU) 2025/2382 of 21 November 2025 amending Implementing Decision (EU) 2024/3238 concerning certain emergency measures relating to infection with peste des petits ruminants virus in Bulgaria and repealing Implementing Decision (EU) 2024/3109 (notified under document C(2025) 8068)
Decisione di esecuzione (UE) 2025/2382 della Commissione, del 21 novembre 2025, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2024/3238 relativa ad alcune misure di emergenza contro l'infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti in Bulgaria e recante abrogazione della decisione di esecuzione (UE) 2024/3109 [notificata con il numero C(2025) 8068]
Decisione di esecuzione (UE) 2025/2382 della Commissione, del 21 novembre 2025, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2024/3238 relativa ad alcune misure di emergenza contro l'infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti in Bulgaria e recante abrogazione della decisione di esecuzione (UE) 2024/3109 [notificata con il numero C(2025) 8068]
C/2025/8068
GU L, 2025/2382, 26.11.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2025/2382/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
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Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
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2025/2382 |
26.11.2025 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2025/2382 DELLA COMMISSIONE
del 21 novembre 2025
che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2024/3238 relativa ad alcune misure di emergenza contro l'infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti in Bulgaria e recante abrogazione della decisione di esecuzione (UE) 2024/3109
[notificata con il numero C(2025) 8068]
(Il testo in lingua bulgara è il solo facente fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l'articolo 259, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
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(1) |
L'infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti è una malattia infettiva che colpisce i caprini e gli ovini e può avere conseguenze gravi sulla popolazione animale interessata e sulla redditività dell'allevamento, perturbando i movimenti delle partite di tali animali e dei relativi prodotti all'interno dell'Unione e le esportazioni verso paesi terzi. In caso di focolaio di infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti in caprini o ovini sussiste un grave rischio di diffusione di tale malattia ad altri stabilimenti di caprini o ovini. |
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(2) |
Il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione (2) integra le norme relative al controllo delle malattie elencate di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2016/429 e definite come malattie di categoria A, B e C dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione (3). In particolare, in caso di presenza di un focolaio di una malattia di categoria A, compresa l'infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti, gli articoli 21 e 22 del regolamento delegato (UE) 2020/687 prevedono l'istituzione di una zona soggetta a restrizioni e l'applicazione di determinate misure in tale zona. L'articolo 21, paragrafo 1, del medesimo regolamento delegato stabilisce che la zona soggetta a restrizioni deve comprendere una zona di protezione, una zona di sorveglianza e, se necessario, ulteriori zone soggette a restrizioni attorno o adiacenti alle zone di protezione e di sorveglianza. |
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(3) |
La decisione di esecuzione (UE) 2024/3238 della Commissione (4), adottata sulla base del regolamento (UE) 2016/429, stabilisce alcune misure di emergenza contro l'infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti in Bulgaria in risposta a un focolaio confermato il 25 novembre 2024 nel comune di Velingrad, nella regione di Pazardzhik. Più in particolare, la decisione di esecuzione (UE) 2024/3238 stabilisce che le zone di protezione e di sorveglianza e le ulteriori zone soggette a restrizioni che devono essere istituite da tale Stato membro conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687 devono comprendere almeno le aree elencate nell'allegato della medesima decisione di esecuzione. |
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(4) |
Dall'ultima modifica della decisione di esecuzione (UE) 2024/3238 introdotta con decisione di esecuzione (UE) 2025/1921 della Commissione (5) la Bulgaria ha notificato alla Commissione, per quanto riguarda il focolaio che era stato confermato nel comune di Velingrad nella regione di Pazardzhik, persistenti ritardi nell'attuazione delle misure di controllo delle malattie che sono necessarie, in caso di conferma ufficiale di un focolaio di una malattia di categoria A in animali detenuti in uno stabilimento, conformemente all'articolo 12 del regolamento delegato (UE) 2020/687. |
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(5) |
Alla luce dell'attuale situazione epidemiologica relativa all'infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti in Bulgaria e della necessità urgente di attenuare in modo efficace il rischio di diffusione della malattia sia all'interno di tale Stato membro che in altri Stati membri, è fondamentale modificare la durata delle misure di controllo delle malattie applicabili nelle zone di protezione e di sorveglianza e nelle ulteriori zone soggette a restrizioni della Bulgaria elencate nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2024/3238. Tali modifiche tengono conto del rischio significativo rappresentato dalla persistente circolazione della malattia e dalla sua potenziale diffusione al di là delle zone attualmente interessate finché non saranno state completamente attuate le misure di controllo delle malattie. |
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(6) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2024/3238. |
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(7) |
La durata delle zone di protezione e di sorveglianza e delle ulteriori zone soggette a restrizioni si basa sui criteri di cui all'articolo 64, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 e sulle norme stabilite nel regolamento delegato (UE) 2020/687. Viene tenuto conto anche della situazione epidemiologica relativa all'infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti nelle zone interessate nonché della situazione epidemiologica generale dell'infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti in Bulgaria, così come del livello di rischio di ulteriore diffusione della malattia all'interno di tale Stato membro e nell'Unione. La durata delle misure previste dalla presente decisione è stata determinata conformemente alle norme internazionali stabilite nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale. |
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(8) |
Inoltre in considerazione del persistente ritardo nell'attuazione delle misure di controllo delle malattie da applicare in caso di conferma ufficiale di un focolaio di una malattia di categoria A in animali detenuti in uno stabilimento conformemente all'articolo 12 del regolamento delegato (UE) 2020/687, essendo trascorsi più di dodici mesi dalla conferma dell'infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti nella regione di Pazardzhik, è necessario prorogare il divieto dei movimenti di ovini e caprini dall'intero territorio della Bulgaria verso altri Stati membri stabilito all'articolo 2, lettera d), della decisione di esecuzione (UE) 2024/3238. È pertanto opportuno prorogare tale divieto fino al 30 giugno 2026. |
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(9) |
Inoltre tenuto conto dell'attuale situazione epidemiologica nell'Unione per quanto riguarda l'infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti e della necessità di applicare in Bulgaria le misure di controllo delle malattie previste dalla decisione di esecuzione (UE) 2024/3238, l'applicazione della medesima decisione dovrebbe essere prorogata fino al 30 giugno 2026. |
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(10) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Modifiche della decisione di esecuzione (UE) 2024/3238
La decisione di esecuzione (UE) 2024/3238 è così modificata:
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1. |
all'articolo 2, lettera d), la data «31 dicembre 2025» è sostituita dalla data «30 giugno 2026»; |
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2. |
all'articolo 4, la data «31 gennaio 2026» è sostituita dalla data «30 giugno 2026»; |
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3. |
l'allegato è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione. |
Articolo 2
Destinatario
La Repubblica di Bulgaria è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 21 novembre 2025
Per la Commissione
Olivér VÁRHELYI
Membro della Commissione
(1) GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj.
(2) Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 64, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/687/oj).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, del 3 dicembre 2018, relativo all'applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate (GU L 308 del 4.12.2018, pag. 21, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1882/oj).
(4) Decisione di esecuzione (UE) 2024/3238 della Commissione, del 19 dicembre 2024, relativa ad alcune misure di emergenza contro l'infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti in Bulgaria e recante abrogazione della decisione di esecuzione (UE) 2024/3109 (GU L, 2024/3238, 23.12.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/3238/oj).
(5) Decisione di esecuzione (UE) 2025/1921 della Commissione, del 19 settembre 2025, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2024/3238 relativa ad alcune misure di emergenza contro l'infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti in Bulgaria (GU L, 2025/1921, 25.9.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2025/1921/oj).
ALLEGATO
A. Zone di protezione e di sorveglianza istituite attorno al focolaio confermato
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Unità regionale e numero di riferimento ADIS del focolaio |
Aree istituite come zone di protezione e di sorveglianza, facenti parte della zona soggetta a restrizioni in Bulgaria di cui all’articolo 1 |
Termine ultimo di applicazione |
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Regione di Pazardzhik BG-PPR-2024-00001 |
Protection zone: Those parts of Pazardzhik region, contained within a circle of a radius of 5 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 42.0156, Long. 23.9989 (2024/1) |
21.6.2026 |
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Surveillance zone: Those parts of Pazardzhik region, contained within a circle of a radius of 20 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 42.0156, Long. 23.9989 (2024/1) excluding the areas contained in the protection zone |
30.6.2026 |
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Surveillance zone: Those parts of Pazardzhik region, contained within a circle of a radius of 5 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 42.0156, Long. 23.9989 (2024/1) |
22.6.2026 - 30.6.2026 |
B. Ulteriori zone soggette a restrizioni
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Unità regionale |
Aree incluse nell’ulteriore zona soggetta a restrizioni istituita in Bulgaria di cui all’articolo 1 |
Termine ultimo di applicazione |
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Regione di Pazardzhik |
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30.6.2026 |
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Regione di Blagoevgrad |
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30.6.2026 |
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Regione di Smolyan |
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30.6.2026 |
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Regione dell’oblast di Sofia |
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30.6.2026 |
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2025/2382/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)