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Document 32025R2345

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2345 della Commissione, del 19 novembre 2025, che rinnova l’approvazione del dazomet come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

C/2025/2500

GU L, 2025/2345, 20.11.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2345/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force., Date of effect: 10/12/2025

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2345/oj

European flag

Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie L


2025/2345

20.11.2025

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/2345 DELLA COMMISSIONE

del 19 novembre 2025

che rinnova l’approvazione del dazomet come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (1), in particolare l’articolo 14, paragrafo 4, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Il dazomet è stato iscritto nell’allegato I della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 (preservanti del legno). Conformemente all’articolo 86 del regolamento (UE) n. 528/2012, era pertanto considerato approvato a norma del medesimo regolamento, a condizione della conformità ai requisiti di cui all’allegato I della direttiva 98/8/CE. Detta iscrizione doveva scadere il 31 luglio 2022.

(2)

Conformemente all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, il 26 gennaio 2021 è stata presentata una domanda di rinnovo dell’approvazione del dazomet ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 («domanda»). La domanda è stata valutata dall’autorità competente del Belgio («autorità di valutazione competente»).

(3)

Il 14 giugno 2024 l’autorità di valutazione competente ha trasmesso all’Agenzia europea per le sostanze chimiche («Agenzia») una raccomandazione sul rinnovo dell’approvazione del dazomet.

(4)

In conformità all’articolo 75, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), del regolamento (UE) n. 528/2012, il comitato sui biocidi prepara il parere dell’Agenzia in merito alle domande di rinnovo dell’approvazione dei principi attivi. Il 25 febbraio 2025 il comitato sui biocidi ha adottato il parere dell’Agenzia (3), tenuto conto delle conclusioni dell’autorità di valutazione competente.

(5)

L’Agenzia ha concluso in tale parere che i biocidi del tipo di prodotto 8 contenenti dazomet possono continuare a essere considerati conformi ai criteri di cui all’articolo 19, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 528/2012, purché siano rispettate determinate condizioni relative al loro uso. Le condizioni di rinnovo di cui all’articolo 12, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012 si considerano pertanto soddisfatte.

(6)

È pertanto opportuno rinnovare l’approvazione del dazomet ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8, a condizione del rispetto di determinate condizioni, tra cui una condizione per l’immissione sul mercato di articoli trattati che sono stati trattati con il dazomet o che lo contengono, in linea con l’articolo 58, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 528/2012.

(7)

È opportuno prevedere un periodo di transizione per le nuove prescrizioni relative all’immissione sul mercato di articoli trattati che sono stati trattati con il dazomet o che lo contengono, al fine di consentire agli operatori economici di disporre di tempo sufficiente per adeguarsi.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’approvazione del dazomet come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 è rinnovata, fatte salve le condizioni di cui all’allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 novembre 2025

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj.

(2)  Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1998/8/oj).

(3)  Comitato sui biocidi, «Opinion on the application for renewal of the approval of the active substance: Dazomet, Product type: 8, ECHA/BPC/458/2025», adottato il 25 febbraio 2025.


ALLEGATO

Nome comune

Denominazione IUPAC

Numeri di identificazione

Grado minimo di purezza del principio attivo (1)

Data di scadenza dell’approvazione

Tipo di prodotto

Condizioni specifiche

Dazomet

Tetraidro-3,5-dimetil-1,3,5-tiadiazina -2-tione

N. CE: 208-576-7

Numero CAS: 533-74-4

96 % peso/peso

31 agosto 2040

8

1)

L’autorizzazione dei biocidi contenenti dazomet come principio attivo è subordinata alle condizioni seguenti:

a)

nella valutazione del prodotto occorre prestare particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all’efficacia legati a qualsiasi uso previsto nella domanda di autorizzazione, ma non preso in considerazione nella valutazione del principio attivo condotta a livello di Unione;

b)

le autorità competenti degli Stati membri o, nel caso di un’autorizzazione dell’Unione, la Commissione specificano nel sommario delle caratteristiche del biocida le pertinenti istruzioni per l’uso e le precauzioni da indicare sull’etichetta degli articoli trattati a norma dell’articolo 58, paragrafo 3, secondo comma, lettera e), del regolamento (UE) n. 528/2012.

2)

L’immissione sul mercato di articoli trattati è subordinata alla condizione seguente: a decorrere dal 1o marzo 2026, la persona responsabile dell’immissione sul mercato di un articolo trattato che è stato trattato con dazomet o che lo contiene assicura che l’etichetta di tale articolo trattato rechi le informazioni elencate all’articolo 58, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012.


(1)  La purezza indicata in questa colonna corrisponde al grado minimo di purezza del principio attivo valutato. Il principio attivo nel prodotto messo a disposizione sul mercato può essere di pari o diversa purezza se ne è stata provata l’equivalenza tecnica con il principio attivo valutato.


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2345/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)


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