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Document 22025D2331

Decisione n. 2/2025 del comitato specializzato per il trasporto su strada istituito dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, del 30 ottobre 2025, in merito ai registri elettronici nazionali delle imprese di trasporto su strada e alle modalità di scambio delle informazioni contenute in tali registri [2025/2331]

PUB/2025/1240

GU L, 2025/2331, 28.11.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/2331/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/2331/oj

European flag

Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie L


2025/2331

28.11.2025

DECISIONE n. 2/2025 DEL COMITATO SPECIALIZZATO PER IL TRASPORTO SU STRADA ISTITUITO DALL'ACCORDO SUGLI SCAMBI COMMERCIALI E LA COOPERAZIONE TRA L'UNIONE EUROPEA E LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA, DA UNA PARTE, E IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, DALL'ALTRA

del 30 ottobre 2025

in merito ai registri elettronici nazionali delle imprese di trasporto su strada e alle modalità di scambio delle informazioni contenute in tali registri [2025/2331]

IL COMITATO SPECIALIZZATO PER IL TRASPORTO SU STRADA,

visto l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra (1) («accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione»), in particolare l'articolo 468, paragrafo 5, e l'allegato 31, parte A, sezione 1, articolo 13, paragrafo 2, e articolo 14, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 463, paragrafo 1, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione stabilisce che i trasportatori di merci su strada che intraprendono viaggi di cui all'articolo 462 di tale accordo devono essere titolari di una licenza valida a norma del suo articolo 463, paragrafo 2. L'allegato 31, parte A, sezione 1, articolo 3, lettera b), di tale accordo stabilisce che i trasportatori di merci su strada devono essere in possesso del requisito di onorabilità di cui all'allegato 31, parte A, sezione 1, articolo 6, dello stesso.

(2)

L'allegato 31, parte A, sezione 1, articolo 6, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione stabilisce dettagliate condizioni relative al requisito dell'onorabilità per un trasportatore di merci su strada. In particolare i paragrafi 2 e 3 del suddetto articolo stabiliscono le condizioni alle quali le infrazioni commesse da un operatore possono determinare l'avvio di un procedimento amministrativo da parte delle autorità competenti della parte di stabilimento e possono comportare la perdita dell'onorabilità. L'appendice 31-A-1-1 stabilisce inoltre un elenco delle sette infrazioni più gravi che devono determinare l'avvio di un da parte dell'autorità competente della parte di stabilimento. La decisione n. 1/2025 del comitato specializzato per il trasporto su strada istituito dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione (2) ha completato l'elenco delle infrazioni gravi che possono comportare la perdita dell'onorabilità.

(3)

L'allegato 31, parte A, sezione 1, articoli 13 e 14, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione prevede inoltre che le parti istituiscano registri elettronici nazionali delle imprese di trasporto su strada che sono state autorizzate a esercitare l'attività di trasportatore di merci su strada, eseguano controlli individuali sulle imprese e si scambino informazioni sulle infrazioni gravi commesse dai trasportatori nell'altra parte. I dati da includere nel registro elettronico nazionale, nonché le modalità dello scambio di informazioni, devono essere stabiliti con decisione del comitato specializzato per il trasporto su strada.

(4)

L'Unione ha istituito i registri europei delle imprese di trasporto su strada (ERRU) per agevolare gli scambi di informazioni tra gli Stati membri dell'Unione conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2016/480 della Commissione (3). Poiché l'Unione e il Regno Unito hanno concordato gli stessi principi fondamentali per l'accesso alla professione di trasportatore di merci su strada nonché un elenco comune di infrazioni, nel perseguire gli obiettivi dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione è opportuno ed efficiente prevedere il collegamento tecnico del Regno Unito al sistema ERRU.

(5)

Il Regno Unito ha contribuito ai costi di sviluppo del sistema ERRU in quanto Stato membro dell'Unione. Il Regno Unito dovrebbe contribuire annualmente ai costi operativi e di manutenzione del sistema ERRU.

(6)

Al fine di consentire a entrambe le parti di sviluppare la propria infrastruttura informatica e tecnologica necessaria all'attuazione della presente decisione, è opportuno stabilire una data di applicazione della stessa. La presente decisione dovrebbe pertanto applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2026,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Obiettivo

La presente decisione stabilisce i dati minimi che devono figurare nel registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada e le condizioni per lo scambio di informazioni tra le parti in merito a tali dati.

Articolo 2

Dati contenuti nei registri elettronici nazionali delle imprese di trasporto su strada e condizioni di accesso a tali dati

1.   I registri elettronici nazionali di cui all'allegato 31, parte A, sezione 1, articolo 13, paragrafo 1, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione contengono quanto meno i seguenti dati:

a)

il nome e la forma giuridica dell'impresa di trasporto su strada;

b)

l'indirizzo della sede;

c)

i nomi dei gestori dei trasporti designati per l'adempimento dei requisiti di cui all'allegato 31, parte A, sezione 1, articolo 3, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione inerenti all'onorabilità e all'idoneità professionale o, se del caso, il nome di un rappresentante legale;

d)

il tipo di autorizzazione, il numero di veicoli oggetto dell'autorizzazione e, se del caso, il numero di serie della licenza di cui all'articolo 463, paragrafo 1, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione e delle copie certificate conformi;

e)

il numero, la categoria e il tipo di infrazioni gravi di cui all'allegato 31, parte A, sezione 1, articolo 6, paragrafo 2, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione che hanno dato luogo a una condanna o a una sanzione nel corso degli ultimi 2 anni;

f)

il nome delle persone dichiarate inidonee a dirigere le attività di trasporto di un'impresa finché non sia stata ripristinata l'onorabilità di dette persone ai sensi dell'allegato 31, parte A, sezione 1, articolo 6, paragrafo 4, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, e le misure di riabilitazione applicabili;

g)

il numero di immatricolazione dei veicoli a disposizione dell'impresa, a norma dell'allegato 31, parte A, sezione 1, articolo 5, lettera f), dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione; e

h)

la fascia di rischio dell'impresa a norma del diritto e/o delle procedure applicabili in ciascuna delle parti.

2.   I dati di cui al paragrafo 1, lettere da a) a d), sono accessibili al pubblico, conformemente alle pertinenti disposizioni della legislazione in materia di protezione dei dati personali applicabile in ciascuna delle parti.

Le autorità competenti di ciascuna delle parti possono scegliere di mantenere i dati di cui al paragrafo 1, lettere da e) a h), in registri separati. In tali casi, i dati di cui al paragrafo 1, lettere e) e f), sono resi disponibili su richiesta o sono direttamente accessibili a tutte le autorità competenti della parte in questione. Le informazioni richieste sono fornite entro cinque giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui è pervenuta la richiesta.

I dati di cui al paragrafo 1, lettere g) e h), sono messi a disposizione delle autorità competenti durante i controlli su strada.

I dati di cui al paragrafo 1, lettere da e) a h), sono accessibili ad autorità diverse dalle autorità competenti solo qualora dette autorità siano debitamente investite dei poteri di controllo e di sanzione nel settore del trasporto su strada e dispongano di personale giurato o altrimenti soggetto a un obbligo formale di segretezza.

3.   I dati attinenti a imprese la cui autorizzazione sia stata sospesa o ritirata restano nel registro elettronico nazionale per due anni a decorrere dalla scadenza della sospensione o dalla revoca della licenza e sono eliminati subito dopo.

I dati riguardanti persone dichiarate inidonee alla professione di trasportatore di merci su strada restano nel registro elettronico nazionale finché non sia stata ripristinata l'onorabilità delle stesse a norma dell'allegato 31, parte A, sezione 1, articolo 6, paragrafo 4, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione. Una volta adottate le misure di riabilitazione o altre misure aventi effetto equivalente, i dati sono subito eliminati.

I dati di cui al primo e secondo comma indicano i motivi della sospensione o del ritiro dell'autorizzazione o della dichiarazione di inidoneità, a seconda dei casi, e la rispettiva durata.

4.   Le parti adottano tutte le misure necessarie per garantire che tutti i dati contenuti nel registro elettronico nazionale siano aggiornati ed esatti.

Articolo 3

Requisiti minimi relativi ai dati da inserire nel registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada

1.   I requisiti minimi relativi ai dati da inserire nei registri elettronici nazionali istituiti dalle autorità competenti di ciascuna delle parti conformemente all'allegato 31, parte A, sezione 1, articolo 13, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione sono stabiliti nell'allegato della decisione 2009/992/UE della Commissione (4) e nell'articolo 1 della decisione di esecuzione (UE) 2024/2164 della Commissione (5), adattati dai paragrafi seguenti.

2.   Ai fini della presente decisione si applicano i seguenti adattamenti dell'allegato della decisione 2009/992/UE:

a)

il riferimento a «Stato membro» è sostituito da «paese» (6);

b)

i riferimenti a «licenza comunitaria», ovunque ricorrano, sono sostituiti da «licenza di cui all'articolo 463, paragrafo 1, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra»;

c)

nel caso del Regno Unito, non sono richiesti i seguenti campi: «numero di persone occupate» e «fattore di rischio»;

d)

«articolo 16, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 1071/2009» è sostituito da «articolo 1, paragrafo 1, lettera c) della decisione n. 2/2025 del comitato specializzato per il trasporto su strada istituito dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra (*1).

(*1)  Decisione n. 2/2025 del comitato specializzato per il trasporto su strada istituito dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, del 30 ottobre 2025, in merito ai registri elettronici nazionali delle imprese di trasporto su strada e alle modalità di scambio delle informazioni contenute in tali registri (GU L, 2025/2331, 28.11.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/2331/oj).»."

3.   Ai fini della presente decisione, la voce «paese di immatricolazione del veicolo» di cui all'articolo 1 della decisione di esecuzione (UE) 2024/2164 della Commissione, nel caso del Regno Unito è impostata in modo predefinito su «UK».

Articolo 4

Modalità di scambio di informazioni di cui all'allegato 31, parte A, sezione 1, articolo 14, paragrafi 3 e 4, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione

1.   Il Regno Unito e gli Stati membri dell'Unione utilizzano i registri europei delle imprese di trasporto su strada (ERRU), istituiti dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/480, per lo scambio di informazioni di cui all'allegato 31, parte A, sezione 1, articolo 14, paragrafi 3 e 4, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione.

2.   Il Regno Unito effettua l'interconnessione del proprio registro elettronico nazionale al sistema ERRU conformemente alle procedure e ai requisiti tecnici di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2016/480, adattato dall'articolo 5 della presente decisione.

3.   Ciascuna parte provvede affinché il trattamento dei dati personali nel contesto della presente decisione sia effettuato esclusivamente ai fini della verifica del rispetto della rubrica terza, titolo I, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione e dell'allegato 31 dello stesso.

4.   Il Regno Unito e ciascuno Stato membro dell'Unione designano un punto di contatto ERRU responsabile dello scambio di informazioni dell'altra parte per quanto riguarda l'applicazione della presente decisione.

Articolo 5

Adeguamenti delle specifiche tecniche del sistema ERRU

Ai fini della presente decisione si applicano i seguenti adattamenti al regolamento di esecuzione (UE) 2016/480:

1.

I riferimenti a «Stato membro», ovunque ricorrano, si intendono come riferimenti a «paese» (7) e i riferimenti a «Stati membri», ovunque ricorrano, sono da intendersi come riferimenti a «paesi» (8).

2.

I riferimenti a «presente regolamento», ovunque ricorrano, «allegati da I a VII del presente regolamento» e «allegato VIII del presente regolamento» sono da intendersi come riferimenti a «decisione n. 2/2025 del comitato specializzato per il trasporto su strada istituito dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra (*2).

3.

I riferimenti a «licenza comunitaria», ovunque ricorrano, sono da intendersi come riferimenti a «licenza di cui all'articolo 463, paragrafo 1, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra».

4.

Negli articoli da 1 a 3, «articolo 16 del regolamento (CE) n. 1071/2009» e «articolo 16, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1071/2009» sono sostituiti da «decisione n. 2/2025 del comitato specializzato per il trasporto su strada istituito dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra (*3).

5.

Nell'articolo 2, «articolo 2 del regolamento (CE) n. 1071/2009» è sostituito da «allegato 31, parte A, sezione 1, articolo 2, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra».

6.

Nell'articolo 2, lettera e), «articolo 8, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1071/2009» è sostituito da «articolo 465, paragrafo 1, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra».

7.

Gli articoli 6 e 7 non si applicano ai fini della presente decisione.

8.

Nell'allegato II, punto 1.3:

a)

«fattore di rischio e fascia di rischio» è sostituito da «fascia di rischio»;

b)

il riferimento a «numero di dipendenti» è soppresso.

9.

Nell'appendice dell'allegato III:

a)

i seguenti campi non sono contenuti in un messaggio di risposta alla verifica dei dati dell'impresa di trasporto (Check Transport Undertaking Data Response): «numero di dipendenti» e «fattore di rischio»;

b)

i termini «all'allegato IV del regolamento (CE) n. 1071/2009 e all'allegato I del regolamento (UE) 2016/403 della Commissione» sono sostituiti da «all'appendice 31-A-1-1 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, e allegato della decisione n. 1/2025 del comitato specializzato per il trasporto su strada istituito dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra (*4).

10.

Nell'allegato VIII, sezione 1, «articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1071/2009» è sostituito da «allegato 31, parte A, sezione 1, articolo 12, paragrafo 2, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra».

11.

Nell'allegato VIII, sezione 2.1, «direttiva 2006/22/CE o nel regolamento (CE) n. 1071/2009» sono sostituiti da «appendice 31-A-1-1 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, e allegato della decisione n. 1/2025 del comitato specializzato per il trasporto su strada istituito dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra (*5).

(*2)  Decisione n. 2/2025 del comitato specializzato per il trasporto su strada istituito dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, del 30 ottobre 2025, in merito ai registri elettronici nazionali delle imprese di trasporto su strada e alle modalità di scambio delle informazioni contenute in tali registri (GU L, 2025/2331, 28.11.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/2331/oj).»."

(*3)  Decisione n. 2/2025 del comitato specializzato per il trasporto su strada istituito dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, del 30 ottobre 2025, in merito ai registri elettronici nazionali delle imprese di trasporto su strada e alle modalità di scambio delle informazioni contenute in tali registri (GU L, 2025/2331, 28.11.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/2331/oj).»."

(*4)  Decisione n. 1/2025 del comitato specializzato per il trasporto su strada istituito dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, del 30 ottobre 2025, in merito a un elenco di categorie, tipi e livelli di gravità delle infrazioni gravi che possono comportare la perdita dell'onorabilità di un trasportatore di merci su strada (GU L, 2025/2330, 28.11.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/2330/oj).»."

(*5)  Decisione n. 1/2025 del comitato specializzato per il trasporto su strada istituito dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, del 30 ottobre 2025, in merito a un elenco di categorie, tipi e livelli di gravità delle infrazioni gravi che possono comportare la perdita dell'onorabilità di un trasportatore di merci su strada (GU L, 2025/2330, 28.11.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/2330/oj).»."

Articolo 6

Importo e modalità del contributo finanziario del Regno Unito

Il Regno Unito contribuisce annualmente ai costi operativi e di manutenzione del sistema ERRU nel quadro stabilito dalla decisione n. 3/2025 del comitato specializzato per il trasporto su strada (9).

Articolo 7

Sospensione del collegamento del Regno Unito al sistema ERRU

L'Unione può revocare al Regno Unito il diritto di accesso al sistema ERRU nel momento in cui il Regno Unito non soddisfa più le condizioni di cui agli articoli da 4 a 6 della presente decisione.

Articolo 8

Entrata in vigore e applicazione

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'adozione.

Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2026.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2025

Per il comitato specializzato

per il trasporto su strada

I copresidenti

Hannah TOOZE

Jean-Louis COLSON


(1)   GU L 149 del 30.4.2021, pag. 10, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2021/689(1)/oj.

(2)  Decisione n. 1/2025 del comitato specializzato per il trasporto su strada istituito dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, del 30 ottobre 2025, in merito a un elenco di categorie, tipi e livelli di gravità delle infrazioni gravi che possono comportare la perdita dell'onorabilità di un trasportatore di merci su strada (GU L, 2025/2330, 28.11.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/2330/oj).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/480 della Commissione, del 1o aprile 2016, che stabilisce norme comuni sull'interconnessione dei registri elettronici nazionali delle imprese di trasporto su strada e che abroga il regolamento (UE) n. 1213/2010 (GU L 87 del 2.4.2016, pag. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/480/oj).

(4)  Decisione 2009/992/UE della Commissione, del 17 dicembre 2009, sui requisiti minimi relativi ai dati da inserire nel registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada (GU L 339 del 22.12.2009, pag. 36, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/992/oj).

(5)  Decisione di esecuzione (UE) 2024/2164 della Commissione, dell'11 luglio 2024, sui requisiti minimi relativi ai dati dei veicoli noleggiati da inserire nei registri elettronici nazionali delle imprese di trasporto su strada (GU L, 2024/2164, 20.8.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/2164/oj).

(6)  Per paese si intende uno Stato membro dell'Unione europea per l'Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord per il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

(7)  Per paese si intende uno Stato membro dell'Unione europea o il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

(8)  Per paesi si intendono sia gli Stati membri dell'Unione europea sia il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

(9)  Decisione n. 3/2025 del comitato specializzato per il trasporto su strada istituito dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, del 30 ottobre 2025, in merito all’importo e alle modalità del contributo finanziario del Regno Unito a taluni sistemi informativi per il trasporto su strada gestiti dall'Unione e alla modifica della decisione n. 1/2022 del comitato specializzato per il trasporto su strada (GU L, 2025/2329, 28.11.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/2329/oj).


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/2331/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)


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