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Document 32025D2168
Council Decision (EU) 2025/2168 of 20 October 2025 on the position to be taken on behalf of the European Union within the Trade Committee established by the Free Trade Agreement between the European Union and New Zealand as regards the adoption of operational guidelines for the conduct of the Civil Society Forum
Decisione (UE) 2025/2168 del Consiglio, del 20 ottobre 2025, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato per il commercio istituito dall’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e la Nuova Zelanda riguardo all’adozione degli orientamenti operativi per il funzionamento del forum della società civile
Decisione (UE) 2025/2168 del Consiglio, del 20 ottobre 2025, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato per il commercio istituito dall’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e la Nuova Zelanda riguardo all’adozione degli orientamenti operativi per il funzionamento del forum della società civile
ST/13620/2025/INIT
GU L, 2025/2168, 28.10.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/2168/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
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Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
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2025/2168 |
28.10.2025 |
DECISIONE (UE) 2025/2168 DEL CONSIGLIO
del 20 ottobre 2025
relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato per il commercio istituito dall’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e la Nuova Zelanda riguardo all’adozione degli orientamenti operativi per il funzionamento del forum della società civile
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
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(1) |
Con decisione (UE) 2024/244 del Consiglio (1) l’Unione ha concluso l’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e la Nuova Zelanda (2) («accordo»), che è entrato in vigore il 1o maggio 2024. |
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(2) |
L’articolo 24.7 dell’accordo impone alle parti di concordare, in occasione della prima riunione del comitato per il commercio istituito dall’articolo 24.1, paragrafo 1, dell’accordo, orientamenti operativi per il funzionamento del forum della società civile. |
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(3) |
È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato per il commercio, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato per il commercio istituito dall’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e la Nuova Zelanda riguardo alla decisione da adottare a norma dell’articolo 24.7 di tale accordo, relativa all’adozione degli orientamenti operativi per il funzionamento del forum della società civile, si basa sul progetto di decisione del comitato per il commercio accluso alla presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Lussemburgo, il 20 ottobre 2025
Per il Consiglio
Il presidente
K. KALLAS
(1) Decisione (UE) 2024/244 del Consiglio, del 27 novembre 2023, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione, dell’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e la Nuova Zelanda (GU L, 2024/244, 28.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/244/oj).
(2) GU L, 2024/866, 25.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2024/866/oj.
PROGETTO
DECISIONE N. …/2025 DEL COMITATO PER IL COMMERCIO ISTITUITO DALL'ACCORDO DI LIBERO SCAMBIO TRA L'UNIONE EUROPEA E LA NUOVA ZELANDA
del …
relativa all'adozione di orientamenti operativi per il funzionamento del forum della società civile
IL COMITATO PER IL COMMERCIO,
visto l'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda («accordo»), in particolare l'articolo 24.7,
considerando quanto segue:
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(1) |
L'articolo 24.7 dell'accordo impone alle parti di concordare, in occasione della prima riunione del comitato per il commercio istituito dall'articolo 24.1, paragrafo 1, dell'accordo, orientamenti operativi per il funzionamento del forum della società civile. |
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(2) |
Il comitato per il commercio dovrebbe adottare orientamenti operativi per il funzionamento del forum della società civile, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Sono adottati gli orientamenti operativi del forum della società civile di cui all'accordo, quali figurano in allegato.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
La presente decisione è redatta in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, tutti i testi facenti ugualmente fede.
Fatto a …, …
Per il comitato per il commercio
I copresidenti
ALLEGATO
ORIENTAMENTI OPERATIVI PER IL FORUM DELLA SOCIETÀ CIVILE NEL QUADRO DELL'ACCORDO DI LIBERO SCAMBIO UE-NUOVA ZELANDA
I presenti orientamenti operativi per il forum della società civile («orientamenti») forniscono un quadro per il funzionamento del forum della società civile istituito a norma dell'articolo 24.7 dell'accordo di libero scambio UE-Nuova Zelanda («ALS»).
1. Partecipanti
Ciascuna parte applica le proprie norme e prassi in materia di registrazione dei partecipanti al forum della società civile al fine di promuovere una rappresentanza equilibrata delle organizzazioni della società civile stabilite nel proprio territorio.
I partecipanti potranno partecipare alla riunione del forum della società civile in presenza o tramite mezzi virtuali. Le parti possono decidere congiuntamente di tenere la riunione in modalità interamente virtuale.
2. Calendario e organizzazione
La parte che ospita il comitato per il commercio quell'anno avrà la responsabilità di organizzare e ospitare il forum della società civile.
I funzionari della parte ospitante svolgeranno la funzione di segretariato e la parte ospitante si farà carico delle spese per ospitare il forum, tra cui le spese connesse alla sede e all'agevolazione della riunione. La parte ospitante non sarà tenuta a farsi carico delle spese sostenute dai partecipanti. Se il forum della società civile si tiene in presenza, la parte ospitante dovrà occuparsi di agevolare la partecipazione virtuale, se del caso.
Ove possibile, il forum della società civile si terrà in un orario che consenta il coinvolgimento di partecipanti sia della Nuova Zelanda che dell'Unione europea.
3. Ordine del giorno e resoconti
Ciascuna parte si adopererà per consultare il rispettivo gruppo consultivo interno in merito ad eventuali punti da inserire nell'ordine del giorno prima che le parti finalizzino il progetto di ordine del giorno.
L'ordine del giorno dovrebbe includere una presentazione sui più recenti aggiornamenti relativi all'attuazione dell'ALS e una discussione aperta sui temi sollevati dai partecipanti.
La parte che ospita il forum della società civile preparerà un progetto di ordine del giorno. Una volta che le parti avranno finalizzato l'ordine del giorno, esse si adopereranno per pubblicarlo almeno 15 giorni prima della data della riunione del forum della società civile.
La parte ospitante redigerà, in consultazione con l'altra parte, un resoconto della discussione del forum della società civile entro 30 giorni dalla data della riunione del forum della società civile. Il resoconto sarà reso pubblico.
Le parti effettueranno un riesame periodico degli orientamenti prima della convocazione del comitato per il commercio e possono decidere di modificarli di comune accordo in sede di comitato per il commercio.
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/2168/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)