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Document 32025R1985

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1985 della Commissione, del 2 ottobre 2025, recante rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1135 della Commissione che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di cavi di fibre ottiche originari dell’India e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2024/3014 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cavi di fibre ottiche originari dell’India

C/2025/6414

GU L, 2025/1985, 3.10.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1985/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1985/oj

European flag

Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie L


2025/1985

3.10.2025

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/1985 DELLA COMMISSIONE

del 2 ottobre 2025

recante rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1135 della Commissione che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di cavi di fibre ottiche originari dell’India e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2024/3014 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cavi di fibre ottiche originari dell’India

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visti il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1), in particolare l’articolo 9 e l’articolo 14, paragrafo 1, e il regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell’Unione europea (2), in particolare l’articolo 15 e l’articolo 24, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/3014 della Commissione (3) e il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1135 della Commissione (4) avevano imposto, rispettivamente, dazi antidumping e dazi compensativi sulle importazioni di cavi di fibre ottiche originari dell’India. Una richiesta di chiarimenti presentata dalle autorità doganali ha portato all’attenzione della Commissione un errore nel calcolo delle aliquote del dazio relative alle società che hanno collaborato all’inchiesta antidumping ma non all’inchiesta antisovvenzioni. In particolare, nei confronti di Finolex Cables Limited sono state erroneamente imposte le aliquote del dazio compensativo e del dazio antidumping applicabili alle società che non hanno collaborato a entrambe le inchieste, mentre nei confronti di Aksh Optifibre Limited e Polycab India Limited sono state erroneamente imposte le aliquote del dazio compensativo e del dazio antidumping applicabili alle società che hanno collaborato a entrambe le inchieste.

(2)

È pertanto necessario correggere le aliquote per tali società come indicato di seguito:

Società

Margine di dumping

Tasso di sovvenzione

Livello di eliminazione del pregiudizio

Aliquota del dazio compensativo

Margine delle sovvenzioni condizionate all’andamento delle esportazioni

Aliquota del dazio antidumping

Birla Cable Ltd; Universal Cables Ltd; Vindhya Telelinks Ltd

6,9  %

5,4  %

90,1  %

5,4  %

4,0  %

2,9  %

Sterlite Technologies Limited; Sterlite Tech Cables Solutions Limited

11,4  %

3,7  %

44,0  %

3,7  %

2,6  %

8,8  %

HFCL Limited; HTL Limited

N/A

8,1  %

N/A

8,1  %

6,9  %

N/A

Altre società che hanno collaborato sia all’inchiesta antisovvenzioni sia all’inchiesta antidumping

9,0  %

5,8  %

71,2  %

5,8  %

4,6  %

4,4  %

Altre società che hanno collaborato all’inchiesta antidumping ma non all’inchiesta antisovvenzioni

9,0  %

8,1  %

71,2  %

8,1  %

6,9  %

2,1  %

Tutte le altre importazioni originarie dell’India

11,4  %

8,1  %

90,1  %

8,1  %

6,9  %

4,5  %

(3)

La Commissione ha pertanto ritenuto opportuno modificare gli articoli 1 e 2 e l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1135.

(4)

Le aliquote rivedute dei dazi dovrebbero applicarsi a decorrere dall’entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1135 (12 giugno 2025) al fine di garantire che alle società non siano imposti dazi eccessivi. Le autorità doganali sono incaricate di riscuotere gli importi dei dazi corretti e di rimborsare l’eventuale eccedenza riscossa finora conformemente alla normativa doganale applicabile.

(5)

Il 1o agosto 2025 la Commissione ha informato tutte le parti interessate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali intendeva correggere le misure antidumping e compensative definitive sulle importazioni di cavi di fibre ottiche originari dell’India («divulgazione finale delle informazioni»). Alle parti è stato concesso un periodo di tempo entro il quale potevano presentare osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni. Non sono pervenute osservazioni.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1135 è così modificato:

1)

all’articolo 1, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Le aliquote del dazio compensativo definitivo applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sottoelencate, sono le seguenti:

Società

Dazio compensativo definitivo

Codice addizionale TARIC

Birla Cable Ltd; Universal Cables Ltd; Vindhya Telelinks Ltd

5,4  %

89CF

Sterlite Technologies Limited; Sterlite Tech Cables Solutions Limited

3,7  %

89CG

HFCL Limited; HTL Limited

8,1  %

89CH

Altre società che hanno collaborato sia all’inchiesta antisovvenzioni sia all’inchiesta antidumping, elencate nell’allegato I

5,8  %

Cfr. allegato I

Tutte le altre importazioni originarie dell’India

8,1  %

C999»;

2)

all’articolo 2, il punto 1) è sostituito dal seguente:

«1)

l’articolo 1, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:

“2.   Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sottoelencate, sono le seguenti:

Società

Dazio antidumping definitivo

Codice addizionale TARIC

Birla Cable Ltd; Universal Cables Ltd; Vindhya Telelinks Ltd

2,9  %

89CF

Sterlite Technologies Limited; Sterlite Tech Cables Solutions Limited

8,8  %

89CG

Altre società che hanno collaborato sia all’inchiesta antisovvenzioni sia all’inchiesta antidumping, elencate nell’allegato I

4,4  %

Cfr. allegato I

Altre società che hanno collaborato all’inchiesta antidumping ma non all’inchiesta antisovvenzioni, elencate nell’allegato II

2,1  %

Cfr. allegato II

Tutte le altre importazioni originarie dell’India

4,5  %

C999”»;

3)

all’articolo 2, il paragrafo 4 è così modificato:

«4.

l’allegato è sostituito dagli allegati I e II del presente regolamento.»;

4)

l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1135 è sostituito dagli allegati I e II.

Articolo 2

Si procede al rimborso o allo sgravio di qualsiasi importo cumulativo pagato a titolo di dazio antidumping definitivo e dazio compensativo definitivo a norma dei regolamenti di esecuzione (UE) 2024/3014 e (UE) 2025/1135 in eccesso rispetto all’importo cumulativo del dazio antidumping definitivo e del dazio compensativo definitivo stabiliti all’articolo 1. Il rimborso o lo sgravio sono richiesti alle autorità doganali nazionali conformemente alla normativa doganale applicabile.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 12 giugno 2025.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 ottobre 2025

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1036/oj.

(2)   GU L 176 del 30.6.2016, pag. 55, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1037/oj.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2024/3014 della Commissione, del 13 dicembre 2024, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio sulle importazioni di cavi di fibre ottiche originari dell’India (GU L, 2024/3014, 16.12.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/3014/oj).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1135 della Commissione, del 10 giugno 2025, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di cavi di fibre ottiche originari dell’India e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2024/3014 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cavi di fibre ottiche originari dell’India (GU L, 2025/1135, 11.6.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1135/oj).


ALLEGATO I

Produttori esportatori dell’India non inseriti nel campione che hanno collaborato sia all’inchiesta antisovvenzioni sia all’inchiesta antidumping

Paese

Nome

Codice addizionale TARIC

India

Apar Industries Limited

89CK

India

UM Cables Limited

89CM

India

ZTT India Private Limited

89CN


ALLEGATO II

Produttori esportatori dell’India non inseriti nel campione che hanno collaborato solo all’inchiesta antidumping

Paese

Nome

Codice addizionale TARIC

India

Aksh Optifibre Limited

89CJ

India

Finolex Cables Limited

89IC

India

Polycab India Limited

89CL


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1985/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)


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