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Document 22025D1961

Decisione n. 1/2025 del Comitato di associazione UE-Moldova riunito nella formazione commercio, del 19 settembre 2025, relativa alla riduzione e alla soppressione dei dazi doganali a norma dell’articolo 147, paragrafo 4, dell’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall’altra [2025/1961]

PUB/2025/1012

GU L, 2025/1961, 24.9.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/1961/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/1961/oj

European flag

Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie L


2025/1961

24.9.2025

DECISIONE n. 1/2025 DEL COMITATO DI ASSOCIAZIONE UE-MOLDOVA RIUNITO NELLA FORMAZIONE COMMERCIO

del 19 settembre 2025

relativa alla riduzione e alla soppressione dei dazi doganali a norma dell’articolo 147, paragrafo 4, dell’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall’altra [2025/1961]

IL COMITATO DI ASSOCIAZIONE UE-MOLDOVA RIUNITO NELLA FORMAZIONE «COMMERCIO»,

visto l’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall’altra (1), in particolare l’articolo 147, paragrafo 4, e l’articolo 438, paragrafi 3 e 4,

considerando quanto segue:

(1)

L’accordo di associazione tra l’Unione Europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati Membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall’altra («accordo»), è stato firmato il 27 giugno 2014, è applicato a titolo provvisorio a decorrere dal 1o settembre 2014 ed è entrato pienamente in vigore il 1o luglio 2016.

(2)

L’articolo 147, paragrafo 4, dell’accordo ha stabilito che, dopo l’entrata in vigore dell’accordo le parti possono consultarsi per decidere se accelerare ed estendere la portata della soppressione dei dazi doganali sugli scambi commerciali reciproci. Una decisione del Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» relativa alla soppressione o all’accelerazione della soppressione di un dazio doganale su una merce, sostituisce l’aliquota del dazio o la categoria di soppressione progressiva dei dazi determinata a norma dell’allegato XV dell’accordo.

(3)

A seguito della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina, l’Unione europea ha adottato misure unilaterali di liberalizzazione degli scambi per la Moldova attraverso le sue misure commerciali autonome del 18 luglio 2022 (2), che sono state rinnovate nel 2023 (3) e nel 2024 (4). In seguito alla scadenza delle misure commerciali autonome in data 24 luglio 2025, le discussioni tra le parti hanno condotto a un accordo volto a estendere la portata della soppressione dei dazi doganali e a sostenere l’allineamento della Moldova all’acquis dell’Unione, che costituisce una parte importante dei negoziati di adesione della Moldova con l’Unione.

(4)

Le parti intendono estendere ulteriormente la portata della soppressione dei dazi doganali a norma dell’accordo. È pertanto opportuno definire gli impegni di ciascuna parte a ridurre o sopprimere i dazi doganali sulle merci originarie dell’altra parte nelle tabelle di cui a un nuovo allegato XV-E, che sarà incorporato nell’accordo e ne costituirà parte integrante. Le tabelle figuranti negli allegati XV-A, XV-B e XV-D dell’accordo saranno sostituite dal nuovo allegato XV-E dell’accordo, fatte salve le condizioni di cui all’allegato XV-E.

(5)

Le parti riconoscono la natura dinamica delle relazioni commerciali tra l’Unione e la Moldova, che hanno registrato un aumento di quasi il 150 % degli scambi dall’applicazione in via provvisoria della zona di libero scambio globale e approfondito di cui all’accordo. In vista dei negoziati di adesione della Moldova con l’Unione, anche la progressiva integrazione della Moldova in parti del mercato unico dell’Unione prima dell’adesione continuerà a rafforzare le relazioni commerciali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato della presente decisione, comprese le relative appendici, è aggiunto quale allegato XV-E dell’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall’altra.

Articolo 2

Nel 2027 le parti valutano il livello di riduzione e di soppressione dei dazi doganali concordato nel processo di riesame a norma dell’articolo 147, paragrafo 4, dell’accordo. La valutazione è effettuata al fine di prevedere un’ulteriore liberalizzazione alla luce dei progressi conseguiti nell’ambito del processo di adesione della Moldova, dell’evoluzione delle capacità di produzione e di assorbimento delle importazioni delle parti, dei modelli commerciali bilaterali riguardo ai prodotti non ancora completamente liberalizzati, dell’utilizzo pregresso dei contingenti pertinenti, nonché degli interessi e delle sensibilità particolari di entrambe le parti.

Articolo 3

La presente decisione è redatta nelle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di adozione.

Fatto a Bruxelles e Chișinău, il 19 settembre 2025

Per il Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio»

Il presidente

Cristina CEBAN

I segretari

Lola FERRAND

Victoria BEJAN


(1)   GU L 260 del 30.8.2014, pag. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2014/492/oj.

(2)  Regolamento (UE) 2022/1279 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2022, relativo a misure temporanee di liberalizzazione degli scambi che integrano le concessioni commerciali applicabili ai prodotti della Repubblica di Moldova a norma dell’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall’altra (GU L 195 del 22.7.2022, pag. 6, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/1279/oj).

(3)  Regolamento (UE) 2023/1524 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 2023, relativo a misure temporanee di liberalizzazione degli scambi che integrano le concessioni commerciali applicabili ai prodotti della Repubblica di Moldova a norma dell’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall’altra (GU L 185 del 24.7.2023, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1524/oj).

(4)  Regolamento (UE) 2024/1501 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, relativo a misure temporanee di liberalizzazione degli scambi che integrano le concessioni commerciali applicabili ai prodotti della Repubblica di Moldova a norma dell’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall’altra (GU L, 2024/1501, 29.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1501/oj).


ALLEGATO

Il seguente nuovo allegato e le relative appendici sono inseriti nell’accordo dopo l’allegato XV-D.

ALLEGATO XV-E

Articolo 1

SOPPRESSIONE DEI DAZI DOGANALI

Ciascuna parte riduce o sopprime i dazi doganali sulle merci originarie dell’altra parte conformemente all’appendice A del presente allegato, che sostituisce le aliquote dei dazi doganali di cui agli allegati XV-A, XV-B e XV-D dell’accordo. In caso di sospensione, in toto o in parte, dell’appendice A del presente allegato a norma dell’articolo 2, paragrafo 5, o dell’articolo 3 dello stesso, per il periodo della sospensione si applicano le aliquote dei dazi doganali di cui agli allegati XV-A, XV-B e XV-D.

Articolo 2

NORME DI PRODUZIONE

1.   La Moldova allinea la propria legislazione alla legislazione dell’Unione di cui all’appendice B del presente allegato entro il 31 dicembre 2027.

2.   La Moldova presenta ogni anno una relazione in merito ai progressi conseguiti in materia di allineamento normativo. La relazione è discussa in sede di Comitato di associazione riunito nella formazione “Commercio”.

3.   Entro il 31 dicembre 2027 (31 dicembre 2028 per il regolamento (UE) 2017/625 (1) di cui all’appendice B del presente allegato) la Moldova trasmette alla Commissione una relazione finale in cui illustra la sua conformità al paragrafo 1. I documenti trasmessi alla Commissione includono sempre una versione in inglese. La relazione finale presentata dalla Moldova comprende:

a.

l’atto interno con una tabella di raffronto incrociato (“tabella di recepimento”), indicante in dettaglio la corrispondenza con ogni articolo della legislazione dell’Unione; e

b.

se del caso, un elenco delle leggi moldove che hanno dovuto essere modificate o annullate al fine di attuare la legislazione dell’Unione.

4.   Se, sulla base della relazione finale di cui al paragrafo 3 o di altre informazioni disponibili pertinenti, la Commissione non può concludere che la Moldova abbia ottemperato all’obbligo ad essa incombente di cui al paragrafo 1, l’Unione ne dà notifica al Comitato di associazione riunito nella formazione “Commercio” e le parti avviano consultazioni senza indebito ritardo, concedendo alla Moldova due mesi per fornire ulteriori elementi atti a dimostrare la conformità al paragrafo 1.

5.   Se, nonostante il paragrafo 4, la Commissione non può concludere che la Moldova abbia ottemperato all’obbligo ad essa incombente di cui al paragrafo 1, l’Unione può sospendere in toto o in parte le preferenze concesse a norma dell’articolo 1 per i prodotti in questione. L’Unione trasmette senza indugio alla Moldova una notifica in cui dichiara la sua intenzione di sospendere le preferenze. La sospensione non può applicarsi prima di 30 giorni dalla presentazione della notifica alla Moldova.

6.   Su richiesta della Moldova e a seguito della trasmissione di nuove informazioni, la Commissione riesamina la conformità della Moldova al paragrafo 1 per quanto riguarda la pertinente legislazione dell’Unione. Il riesame non deve richiedere più di quattro settimane e può comportare consultazioni tra le parti. Se la Commissione conclude che la Moldova si è conformata al paragrafo 1, l’Unione reintroduce la parte sospesa delle preferenze a norma dell’articolo 1 entro due mesi.

7.   L’Unione informa annualmente la Moldova in merito agli sviluppi relativi agli atti giuridici elencati nell’appendice B del presente allegato in sede di sottocomitato per le questioni sanitarie e fitosanitarie UE-Repubblica di Moldova.

Articolo 3

MISURE DI SALVAGUARDIA

1.   Qualora in una o nell’altra parte, nel caso dell’Unione anche in uno o più Stati membri, sussistano o possano insorgere gravi difficoltà economiche, sociali o ambientali di carattere settoriale o regionale che rischiano di persistere a seguito delle importazioni di un prodotto oggetto dell’ulteriore liberalizzazione di cui all’articolo 1, la parte interessata può adottare opportune misure di salvaguardia per quanto riguarda le preferenze concesse a norma dell’articolo 1.

2.   La parte interessata notifica senza indugio all’altra parte la sua intenzione di adottare misure di salvaguardia e fornisce tutte le informazioni pertinenti. Le parti avviano immediatamente consultazioni al fine di trovare una soluzione reciprocamente accettabile.

3.   La parte interessata non può adottare misure di salvaguardia prima che sia trascorso un mese dalla data della notifica di cui al paragrafo 2, tranne qualora la procedura di consultazione di cui al paragrafo 2 sia stata conclusa prima della scadenza del termine stabilito. Qualora circostanze eccezionali che richiedono un intervento immediato precludano un esame preliminare, la parte interessata può applicare immediatamente le misure di salvaguardia strettamente necessarie per porre rimedio alla situazione.

Appendice A

PRODOTTI SOGGETTI A CONTINGENTI TARIFFARI ANNUI IN ESENZIONE DA DAZIO (UNIONE)

Numero d’ordine

Codice NC 2025

Descrizione dei prodotti

Volume (in tonnellate)

Aliquota del dazio

1

0806 10 10

Uve da tavola, fresche

40 000

esenzione

2

0808 10 80

Mele, fresche (escl. mele da sidro, presentate alla rinfusa, dal 16 settembre al 15 dicembre)

50 000

esenzione

3

0809 29 00

Ciliegie, fresche (escl. ciliegie acide)

4 500

esenzione

4

0809 40 05

Prugne, fresche

61 000

esenzione

PRODOTTI AI QUALI SI APPLICA UN PREZZO D’ENTRATA  (2)

che beneficiano dell’esenzione dall’aliquota ad valorem del dazio all’importazione (UNIONE)

Codice NC 2025

Descrizione dei prodotti

0702 00 10

Pomodori interi, con diametro massimo < 47 mm, freschi o refrigerati

0702 00 91

Pomodori a grappolo, con diametro massimo ≥ 47 mm, freschi o refrigerati

0702 00 99

Pomodori non a grappolo, con diametro massimo ≥ 47 mm, freschi o refrigerati

0707 00 05

Cetrioli, freschi o refrigerati

0709 91 00

Carciofi, freschi o refrigerati

0709 93 10

Zucchine, fresche o refrigerate

0805 10 22

Arance navel, fresche

0805 10 24

Arance bionde, fresche

0805 10 28

Arance dolci, fresche (escl. arance navel e bionde)

0805 21 10

Satsuma, freschi o secchi

0805 21 90

Mandarini, incl. tangerini, freschi o secchi

0805 22 00

Clementine, incl. monreal, fresche o secche

0805 29 00

Wilkings e simili ibridi di agrumi, freschi o secchi

0805 50 10

Limoni (Citrus limon, Citrus limonum), freschi o secchi

0808 30 90

Pere, fresche (escl. pere da sidro, presentate alla rinfusa, dal 1o agosto al 31 dicembre)

0809 10 00

Albicocche, fresche

0809 21 00

Ciliegie acide (Prunus cerasus), fresche

0809 30 20

Pesche tabacchiere (Prunus persica var. platycarpa) e pesche noci platerina (Prunus persica var. platerina)

0809 30 30

Pesche noci, fresche

0809 30 80

Pesche, fresche (escl. pesche noci)

2204 30 92

Mosti di uva, non fermentati, concentrati ai sensi della nota complementare 7 del capitolo 22, con massa volumica ≤ 1,33 g/cm3 a 20 °C e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 1 % vol e > 0,5 % vol (escl. mosti mutizzati con alcole)

2204 30 94

Mosti di uva, non fermentati, non concentrati, con massa volumica ≤ 1,33 g/cm3 a 20 °C e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 1 % vol e > 0,5 % vol (escl. mosti mutizzati con alcole)

2204 30 96

Mosti di uva, non fermentati, concentrati ai sensi della nota complementare 7 del capitolo 22, con massa volumica > 1,33 g/cm3 a 20 °C e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 1 % vol e > 0,5 % vol (escl. mosti mutizzati con alcole)

2204 30 98

Mosti di uva, non fermentati, non concentrati, con massa volumica > 1,33 g/cm3 a 20 °C e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 1 % vol e > 0,5 % vol (escl. mosti mutizzati con alcole)

ELENCO DELLE CONCESSIONI (REPUBBLICA DI MOLDOVA)

Nomenclatura della Repubblica di Moldova 2022

Descrizione

Aliquota NPF applicata

Categoria

0203 11 10

Carcasse o mezzene di animali della specie suina domestica, fresche o refrigerate

20  % + 200  EUR/t

Contingente tariffario 1 (5 500  t)

0203 12 11

Prosciutti e loro pezzi di animali della specie suina domestica, non disossati, freschi o refrigerati

20  % + 200  EUR/t

0203 12 19

Spalle e loro pezzi di animali della specie suina domestica, non disossati, freschi o refrigerati

20  % + 200  EUR/t

0203 19 11

Parti anteriori e loro pezzi di animali della specie suina domestica, freschi o refrigerati

20  % + 200  EUR/t

0203 19 13

Lombate e loro pezzi di animali della specie suina domestica, freschi o refrigerati

20  % + 200  EUR/t

0203 19 15

Pancette “ventresche” e loro pezzi di animali della specie suina domestica, freschi o refrigerati

20  % + 200  EUR/t

0203 19 55

Carni di animali della specie suina domestica, disossate, fresche o refrigerate (escl. pancette e loro pezzi)

20  % + 200  EUR/t

0203 19 59

Carni di animali della specie suina domestica, non disossate, fresche o refrigerate (escl. carcasse, mezzene, prosciutti, spalle e loro pezzi, parti anteriori, lombate e pancette e loro pezzi)

20  % + 200  EUR/t

0203 21 10

Carcasse o mezzene di animali della specie suina domestica, congelate

20  % + 200  EUR/t

0203 22 11

Prosciutti e loro pezzi di animali della specie suina domestica, non disossati, congelati

20  % + 200  EUR/t

Contingente tariffario 1 (5 500  t)

Contingente tariffario 1 a (per il 2 026 : 500  t; per il 2 027 : 650  t; per il 2 028 : 800  t; a partire dal 2 029 : 1 000  t)

0203 22 19

Spalle e loro pezzi di animali della specie suina domestica, non disossati, congelati

20  % + 200  EUR/t

0203 29 11

Parti anteriori e loro pezzi di animali della specie suina domestica, congelati

10  % + 200  EUR/t

0203 29 13

Lombate e loro pezzi di animali della specie suina domestica, non disossati, congelati

10  % + 200  EUR/t

0203 29 15

Pancette “ventresche” e loro pezzi di animali della specie suina domestica, congelati

10  % + 200  EUR/t

0203 29 55

Carni di animali della specie suina domestica, disossate, congelate (escl. pancette e loro pezzi)

10  % + 200  EUR/t

0203 29 59

Carni di animali della specie suina domestica, non disossate, congelate (escl. carcasse, mezzene, prosciutti, spalle e loro pezzi, parti anteriori, lombate e pancette e loro pezzi)

10  % + 200  EUR/t

0207 11 10

Galli e galline, presentati spennati, senza intestini, con la testa e le zampe, detti “polli 83 %”, freschi o refrigerati

20  % + 100  EUR/t

Contingente tariffario 2 (per il 2 025 : 6 000  t; per il 2 026 : 6 500  t; per il 2 027 : 6 650  t; per il 2 028 : 6 800  t; a partire dal 2 029 : 7 000  t)

0207 11 30

Galli e galline, presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti “polli 70 %”, freschi o refrigerati

20  % + 100  EUR/t

0207 11 90

Galli e galline, presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, senza il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti “polli 65 %”, o altrimenti presentati, interi, freschi o refrigerati (escl. “polli 83 %” e “polli 70 %”)

20  % + 100  EUR/t

0207 12 10

Galli e galline, presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti “polli 70 %”, congelati

15  % + 100  EUR/t

 

0207 12 90

Galli e galline, presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, senza il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti “polli 65 %”, o altrimenti presentati, interi, congelati (escl. “polli 70 %”)

15  % + 100  EUR/t

0207 13 10

Pezzi di galli o galline, disossati, freschi o refrigerati

20  % + 100  EUR/t

0207 13 20

Metà o quarti di galli o galline, freschi o refrigerati

20  % + 100  EUR/t

0207 13 30

Ali intere, anche senza punta, di galli o galline, fresche o refrigerate

20  % + 100  EUR/t

0207 13 50

Petti e loro pezzi di galli o galline, non disossati, freschi o refrigerati

20  % + 100  EUR/t

0207 13 60

Cosce e loro pezzi di galli o galline, non disossati, freschi o refrigerati

20  % + 100  EUR/t

0207 13 99

Frattaglie commestibili di galli o galline, fresche o refrigerate (escl. fegati)

20  % + 100  EUR/t

0207 14 10

Pezzi di galli o galline, disossati, congelati

15  % + 100  EUR/t

0207 14 20

Metà o quarti di galli o galline, congelati

15  % + 100  EUR/t

0207 14 30

Ali intere, anche senza punta, di galli o galline, congelate

15  % + 100  EUR/t

0207 14 40

Dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni e punte di ali di galli e di galline, congelati

15  % + 100  EUR/t

 

0207 14 50

Petti e loro pezzi di galli o galline, non disossati, congelati

15  % + 100  EUR/t

0207 14 60

Cosce e loro pezzi di galli o galline, non disossati, congelati

15  % + 100  EUR/t

0207 14 70

Pezzi di galli o galline, non disossati, congelati (escl. metà o quarti, ali intere, anche senza punta, dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni e punte di ali, petti, cosce e loro pezzi)

15  % + 100  EUR/t

0207 14 91

Fegati commestibili di galli o galline, congelati

15  % + 100  EUR/t

0207 14 99

Frattaglie commestibili di galli o galline, congelate (escl. fegati)

15  % + 100  EUR/t

0401 10 10

Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di materie grasse ≤ 1 %, in imballaggi immediati di contenuto ≤ 2 litri

15

Contingente tariffario 3 (2 000  t)

0401 10 90

Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di materie grasse ≤ 1 % (escl. in imballaggi immediati di contenuto ≤ 2 litri)

15

0401 20 11

Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di materie grasse ≤ 3 % e > 1 %, in imballaggi immediati di contenuto ≤ 2 litri

15

0401 20 19

Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di materie grasse ≤ 3 % e > 1 % (escl. in imballaggi immediati di contenuto ≤ 2 litri)

15

0401 20 91

Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di materie grasse > 3 % e ≤ 6 %, in imballaggi immediati di contenuto ≤ 2 litri

15

Contingente tariffario 3 (2 000  t)

Contingente tariffario 3 a (per il 2 026 : 500  t; per il 2 027 : 650  t; per il 2 028 : 800  t; a partire dal 2 029 : 1 000  t)

0401 20 99

Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di materie grasse > 3 % e ≤ 6 % (escl. in imballaggi immediati di contenuto ≤ 2 litri)

15

0401 40 10

Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di materie grasse ≤ 10 % e > 6 %, in imballaggi immediati di contenuto ≤ 2 litri

15

Contingente tariffario 3 (2 000  t)

0401 40 90

Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di materie grasse ≤ 10 % e > 6 % (escl. in imballaggi immediati di contenuto ≤ 2 litri)

15

0401 50 11

Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di materie grasse ≤ 21 % e > 10 %, in imballaggi immediati di contenuto ≤ 2 litri

15

0401 50 19

Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di materie grasse ≤ 21 % e > 10 % (escl. in imballaggi immediati di contenuto ≤ 2 litri)

15

0401 50 31

Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di materie grasse > 21 % e ≤ 45 %, in imballaggi immediati di contenuto ≤ 2 litri

15

0401 50 39

Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di materie grasse > 21 % e ≤ 45 % (escl. in imballaggi immediati di contenuto ≤ 2 litri)

15

0401 50 91

Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di materie grasse > 45 %, in imballaggi immediati di contenuto ≤ 2 litri

15

0401 50 99

Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di materie grasse > 45 % (escl. in imballaggi immediati di contenuto ≤ 2 litri)

15

0405 10 11

Burro naturale avente tenore, in peso, di materie grasse ≥ 80 % e ≤ 85 %, in imballaggi immediati di contenuto netto ≤ 1 kg (escl. burro disidratato e ghee)

15  % + 500  EUR/t

Contingente tariffario 3 (2 000  t)

Contingente tariffario 3 b (per il 2 026 : 200  t; per il 2 027 : 300  t; per il 2 028 : 400  t; a partire dal 2 029 : 500  t)

0405 10 19

Burro naturale avente tenore, in peso, di materie grasse ≥ 80 % e ≤ 85 % (escl. in imballaggi immediati di contenuto netto ≤ 1 kg, nonché burro disidratato e ghee)

15  % + 500  EUR/t

0405 10 30

Burro ricombinato avente tenore, in peso, di materie grasse ≥ 80 % e ≤ 85 % (escl. burro disidratato e ghee)

15  % + 500  EUR/t

0405 10 50

Burro di siero di latte avente tenore, in peso, di materie grasse ≥ 80 % e ≤ 85 % (escl. burro disidratato e ghee)

15  % + 500  EUR/t

0405 10 90

Burro avente tenore, in peso, di materie grasse > 85 % e ≤ 95 % (escl. burro disidratato e ghee)

15  % + 500  EUR/t

0405 20 10

Paste da spalmare lattiere, aventi tenore, in peso, di materie grasse ≥ 39 % e < 60 %

20  % + 500  EUR/t

Contingente tariffario 3 (2 000  t)

0405 20 30

Paste da spalmare lattiere, aventi tenore, in peso, di materie grasse ≥ 60 % e ≤ 75 %

20  % + 500  EUR/t

0405 20 90

Paste da spalmare lattiere, aventi tenore, in peso, di materie grasse > 75 % e < 80 %

20  % + 500  EUR/t

0405 90 10

Materie grasse provenienti dal latte, aventi tenore, in peso, di materie grasse ≥ 99,3 % e aventi tenore, in peso, di acqua ≤ 0,5 %

20  % + 500  EUR/t

Contingente tariffario 3 (2 000  t)

Contingente tariffario 3 b (per il 2 026 : 200  t; per il 2 027 : 300  t; per il 2 028 : 400  t; a partire dal 2 029 : 500  t)

0405 90 90

Materie grasse provenienti dal latte, burro disidratato e ghee (escl. quelle aventi tenore, in peso, di materie grasse ≥ 99,3 % e aventi tenore, in peso, di acqua ≤ 0,5 %, nonché burro naturale, burro ricombinato e burro di siero di latte)

20  % + 500  EUR/t

1601 00 10

Salsicce e prodotti simili di fegato e preparazioni alimentari a base di tali prodotti

15

Contingente tariffario 4 (1 700  t)

1601 00 91

Salsicce non cotte e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue e preparazioni alimentari a base di tali prodotti (escl. fegato)

15

1601 00 99

Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue e preparazioni alimentari a base di tali prodotti (escl. salsicce di fegato e salsicce non cotte)

15

1602 32 11

Preparazioni e conserve di carni o frattaglie di galli e galline, non cotte, contenenti ≥ 57 % di carne o di frattaglie di volatili (escl. salsicce, salami e prodotti simili, nonché preparazioni di fegato)

20

Contingente tariffario 4 (1 700  t)

1602 32 19

Preparazioni e conserve di carni o frattaglie di galli e galline, cotte, contenenti ≥ 57 % di carne o di frattaglie di volatili (escl. salsicce, salami e prodotti simili, preparazioni omogeneizzate, condizionate per la vendita al minuto per l’alimentazione dei bambini o per usi dietetici, in recipienti di contenuto, in peso netto, ≤ 250 g, preparazioni di fegato, nonché estratti di carne)

20

1602 32 30

Preparazioni e conserve di carni o frattaglie di galli e galline, contenenti ≥ 25 % e < 57 % di carne o di frattaglie di volatili (escl. di tacchino o di faraona, salsicce, salami e prodotti simili, preparazioni omogeneizzate, condizionate per la vendita al minuto per l’alimentazione dei bambini o per usi dietetici, in recipienti di contenuto, in peso netto, ≤ 250 g, preparazioni di fegato, nonché estratti di carne)

20

1602 32 90

Preparazioni e conserve di carni o frattaglie di galli e galline (escl. preparazioni e conserve contenenti ≥ 25 % di carne o di frattaglie di volatili, carni e frattaglie di tacchino o faraona, salsicce, salami e prodotti simili, preparazioni omogeneizzate, condizionate per la vendita al minuto per l’alimentazione dei bambini o per usi dietetici, in recipienti di contenuto, in peso netto, ≤ 250 g, preparazioni di fegato, nonché estratti e sughi di carne)

20

1602 41 10

Preparazioni e conserve di prosciutti e loro pezzi di animali della specie suina domestica

20

Contingente tariffario 4 (1 700  t)

1602 42 10

Preparazioni e conserve di spalle e loro pezzi di animali della specie suina domestica

20

1602 49 11

Preparazioni e conserve di lombate e loro pezzi, compresi i miscugli di lombate e di prosciutti, di animali della specie suina domestica (escl. collari)

15

1602 49 13

Preparazioni e conserve di collari e loro pezzi, compresi i miscugli di collari e di spalle, di animali della specie suina domestica

15

1602 49 15

Preparazioni e conserve di miscugli contenenti prosciutti, spalle, lombate, collari e loro pezzi di animali della specie suina domestica (escl. miscugli soltanto di lombate e di prosciutti o soltanto di collari e di spalle)

15

1602 49 19

Preparazioni e conserve di carni o di frattaglie, compresi i miscugli, di animali della specie suina domestica, contenenti, in peso, ≥ 80 % di carne e/o di frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo e i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine (escl. prosciutti, spalle, lombate, collari e loro pezzi, salsicce, salami e prodotti simili, preparazioni omogeneizzate, condizionate per la vendita al minuto per l’alimentazione dei bambini o per usi dietetici, in recipienti di contenuto, in peso netto, ≤ 250 g, preparazioni di fegato, nonché estratti di carne)

15

1602 49 30

Preparazioni e conserve di carni o di frattaglie e miscugli, di animali della specie suina domestica, contenenti, in peso, ≥ 40 % e < 80 % di carne e/o di frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo e i grassi, qualunque sia la loro natura (escl. salsicce, salami e prodotti simili, preparazioni omogeneizzate, condizionate per la vendita al minuto per l’alimentazione dei bambini o per usi dietetici, in recipienti di contenuto, in peso netto, ≤ 250 g, preparazioni di fegato, nonché estratti di carne)

15

1602 49 50

Preparazioni e conserve di carni o di frattaglie e miscugli, di animali della specie suina domestica, contenenti, in peso, < 40 % di carne e/o di frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo e i grassi, qualunque sia la loro natura (escl. salsicce, salami e prodotti simili, preparazioni omogeneizzate, condizionate per la vendita al minuto per l’alimentazione dei bambini o per usi dietetici, in recipienti di contenuto, in peso netto, ≤ 250 g, preparazioni di fegato, nonché estratti e sughi di carne)

15

1602 90 51

Preparazioni e conserve di carni o di frattaglie contenenti carni o frattaglie di animali della specie suina domestica (escl. di volatili da cortile, di animali della specie bovina, di renna, di selvaggina o di coniglio, salsicce, salami e prodotti simili, preparazioni omogeneizzate, condizionate per la vendita al minuto per l’alimentazione dei bambini o per usi dietetici, in recipienti di contenuto, in peso netto, ≤ 250 g, preparazioni di fegato, nonché estratti di carne)

15

Contingente tariffario 4 (1 700  t)

1701 12 10

Zuccheri di barbabietola greggi, destinati a essere raffinati (escl. zuccheri con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti)

75

Contingente tariffario 5 (9 000  t)

1701 12 90

Zuccheri di barbabietola greggi (escl. zuccheri destinati a essere raffinati e con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti)

75

1701 13 10

Zuccheri di canna greggi, destinati a essere raffinati (escl. zuccheri con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti)

75

1701 13 90

Zuccheri di canna greggi (escl. zuccheri destinati a essere raffinati e con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti)

75

1701 91 00

Zuccheri di canna o di barbabietola raffinati, allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti

75

1701 99 10

Zuccheri bianchi contenenti, allo stato secco, ≥ 99,5 % di saccarosio (escl. zuccheri con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti)

75

1701 99 90

Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido (escl. zuccheri di canna o di barbabietola con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti, zuccheri greggi e zuccheri bianchi)

75

1702 30 10

Isoglucosio allo stato solido, non contenente fruttosio o contenente, in peso, allo stato secco, < 20 % di fruttosio

75

Contingente tariffario 6 (640  t)

1702 30 50

Glucosio e sciroppo di glucosio, in polvere cristallina bianca, anche agglomerata, non contenenti fruttosio o contenenti, in peso, allo stato secco, meno del 20 % di fruttosio (escl. isoglucosio)

75

1702 30 90

Glucosio e sciroppo di glucosio, non contenenti fruttosio o contenenti, in peso, allo stato secco, meno del 20 % di fruttosio (escl. isoglucosio nonché glucosio e sciroppo di glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata)

75

1702 40 10

Isoglucosio allo stato solido, contenente, in peso, allo stato secco, ≥ 20 % e < 50 % di fruttosio (escl. zucchero invertito)

75

1702 40 90

Glucosio allo stato solido e sciroppo di glucosio, senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti, contenenti, in peso, allo stato secco, ≥ 20 % e < 50 % di fruttosio (escl. isoglucosio e zucchero invertito)

75

1702 50 00

Fruttosio chimicamente puro, allo stato solido

75

1702 60 10

Isoglucosio allo stato solido, contenente, in peso, allo stato secco, > 50 % di fruttosio (escl. fruttosio chimicamente puro e zucchero invertito)

75

1702 60 95

Fruttosio allo stato solido e sciroppo di fruttosio, senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti, contenenti, in peso, allo stato secco, > 50 % di fruttosio (escl. isoglucosio, sciroppo di inulina, fruttosio chimicamente puro e zucchero invertito)

75

1702 90 10

Maltosio chimicamente puro, allo stato solido

75

 

1702 90 30

Isoglucosio allo stato solido, contenente, in peso, allo stato secco, 50 % di fruttosio, ottenuto da polimeri di glucosio

75

1702 90 71

Zuccheri e melassi, caramellati, contenenti, in peso, allo stato secco, ≥ 50 % di saccarosio

75

1702 90 75

Zuccheri e melassi, caramellati, contenenti, in peso, allo stato secco, < 50 % di saccarosio, in polvere, anche agglomerati

75

1702 90 79

Zuccheri e melassi, caramellati, contenenti, in peso, allo stato secco, < 50 % di saccarosio (escl. zuccheri e melassi in polvere, anche agglomerati)

75

1702 90 95

Zuccheri allo stato solido, compreso lo zucchero invertito e gli altri zuccheri e sciroppi di zucchero, contenenti, in peso, allo stato secco, 50 % di fruttosio, senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti (escl. zuccheri di canna o di barbabietola, saccarosio e maltosio chimicamente puri, lattosio, zucchero d’acero, glucosio, fruttosio, maltodestrina, e relativi sciroppi, isoglucosio, sciroppo di inulina e caramello)

75

Appendice B

ELENCO DELLE NORME DI PRODUZIONE

Clausola di esclusione della responsabilità: il presente elenco comprende solo i pertinenti atti giuridici di base vigenti. È necessario conformarsi agli atti delegati e agli atti di esecuzione adottati a norma di tali atti, sebbene non inclusi in appresso.

È inteso che gli atti giuridici elencati comprendono le modifiche degli stessi e gli atti successivi che entreranno in vigore dopo la data di entrata in vigore della presente appendice.

Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1107/oj).

Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 71, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/128/oj).

Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/625/oj).

Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1991/676/oj).


(1)  Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/625/oj).

(2)  Cfr. l’allegato 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2522 della Commissione, del 23 settembre 2024, che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune.


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/1961/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)


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