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Document 22025D1961
Decision No 1/2025 of the EU-Moldova Association Committee in Trade Configuration of 19 September 2025 on the reduction and elimination of customs duties pursuant to Article 147(4) of the Association Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community and their Member States, of the one part, and the Republic of Moldova, of the other part [2025/1961]
Decisione n. 1/2025 del Comitato di associazione UE-Moldova riunito nella formazione commercio, del 19 settembre 2025, relativa alla riduzione e alla soppressione dei dazi doganali a norma dell’articolo 147, paragrafo 4, dell’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall’altra [2025/1961]
Decisione n. 1/2025 del Comitato di associazione UE-Moldova riunito nella formazione commercio, del 19 settembre 2025, relativa alla riduzione e alla soppressione dei dazi doganali a norma dell’articolo 147, paragrafo 4, dell’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall’altra [2025/1961]
PUB/2025/1012
GU L, 2025/1961, 24.9.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/1961/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
|
Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
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2025/1961 |
24.9.2025 |
DECISIONE n. 1/2025 DEL COMITATO DI ASSOCIAZIONE UE-MOLDOVA RIUNITO NELLA FORMAZIONE COMMERCIO
del 19 settembre 2025
relativa alla riduzione e alla soppressione dei dazi doganali a norma dell’articolo 147, paragrafo 4, dell’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall’altra [2025/1961]
IL COMITATO DI ASSOCIAZIONE UE-MOLDOVA RIUNITO NELLA FORMAZIONE «COMMERCIO»,
visto l’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall’altra (1), in particolare l’articolo 147, paragrafo 4, e l’articolo 438, paragrafi 3 e 4,
considerando quanto segue:
|
(1) |
L’accordo di associazione tra l’Unione Europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati Membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall’altra («accordo»), è stato firmato il 27 giugno 2014, è applicato a titolo provvisorio a decorrere dal 1o settembre 2014 ed è entrato pienamente in vigore il 1o luglio 2016. |
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(2) |
L’articolo 147, paragrafo 4, dell’accordo ha stabilito che, dopo l’entrata in vigore dell’accordo le parti possono consultarsi per decidere se accelerare ed estendere la portata della soppressione dei dazi doganali sugli scambi commerciali reciproci. Una decisione del Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» relativa alla soppressione o all’accelerazione della soppressione di un dazio doganale su una merce, sostituisce l’aliquota del dazio o la categoria di soppressione progressiva dei dazi determinata a norma dell’allegato XV dell’accordo. |
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(3) |
A seguito della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina, l’Unione europea ha adottato misure unilaterali di liberalizzazione degli scambi per la Moldova attraverso le sue misure commerciali autonome del 18 luglio 2022 (2), che sono state rinnovate nel 2023 (3) e nel 2024 (4). In seguito alla scadenza delle misure commerciali autonome in data 24 luglio 2025, le discussioni tra le parti hanno condotto a un accordo volto a estendere la portata della soppressione dei dazi doganali e a sostenere l’allineamento della Moldova all’acquis dell’Unione, che costituisce una parte importante dei negoziati di adesione della Moldova con l’Unione. |
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(4) |
Le parti intendono estendere ulteriormente la portata della soppressione dei dazi doganali a norma dell’accordo. È pertanto opportuno definire gli impegni di ciascuna parte a ridurre o sopprimere i dazi doganali sulle merci originarie dell’altra parte nelle tabelle di cui a un nuovo allegato XV-E, che sarà incorporato nell’accordo e ne costituirà parte integrante. Le tabelle figuranti negli allegati XV-A, XV-B e XV-D dell’accordo saranno sostituite dal nuovo allegato XV-E dell’accordo, fatte salve le condizioni di cui all’allegato XV-E. |
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(5) |
Le parti riconoscono la natura dinamica delle relazioni commerciali tra l’Unione e la Moldova, che hanno registrato un aumento di quasi il 150 % degli scambi dall’applicazione in via provvisoria della zona di libero scambio globale e approfondito di cui all’accordo. In vista dei negoziati di adesione della Moldova con l’Unione, anche la progressiva integrazione della Moldova in parti del mercato unico dell’Unione prima dell’adesione continuerà a rafforzare le relazioni commerciali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’allegato della presente decisione, comprese le relative appendici, è aggiunto quale allegato XV-E dell’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall’altra.
Articolo 2
Nel 2027 le parti valutano il livello di riduzione e di soppressione dei dazi doganali concordato nel processo di riesame a norma dell’articolo 147, paragrafo 4, dell’accordo. La valutazione è effettuata al fine di prevedere un’ulteriore liberalizzazione alla luce dei progressi conseguiti nell’ambito del processo di adesione della Moldova, dell’evoluzione delle capacità di produzione e di assorbimento delle importazioni delle parti, dei modelli commerciali bilaterali riguardo ai prodotti non ancora completamente liberalizzati, dell’utilizzo pregresso dei contingenti pertinenti, nonché degli interessi e delle sensibilità particolari di entrambe le parti.
Articolo 3
La presente decisione è redatta nelle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di adozione.
Fatto a Bruxelles e Chișinău, il 19 settembre 2025
Per il Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio»
Il presidente
Cristina CEBAN
I segretari
Lola FERRAND
Victoria BEJAN
(1) GU L 260 del 30.8.2014, pag. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2014/492/oj.
(2) Regolamento (UE) 2022/1279 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2022, relativo a misure temporanee di liberalizzazione degli scambi che integrano le concessioni commerciali applicabili ai prodotti della Repubblica di Moldova a norma dell’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall’altra (GU L 195 del 22.7.2022, pag. 6, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/1279/oj).
(3) Regolamento (UE) 2023/1524 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 2023, relativo a misure temporanee di liberalizzazione degli scambi che integrano le concessioni commerciali applicabili ai prodotti della Repubblica di Moldova a norma dell’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall’altra (GU L 185 del 24.7.2023, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1524/oj).
(4) Regolamento (UE) 2024/1501 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, relativo a misure temporanee di liberalizzazione degli scambi che integrano le concessioni commerciali applicabili ai prodotti della Repubblica di Moldova a norma dell’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall’altra (GU L, 2024/1501, 29.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1501/oj).
ALLEGATO
Il seguente nuovo allegato e le relative appendici sono inseriti nell’accordo dopo l’allegato XV-D.
ALLEGATO XV-E
Articolo 1
SOPPRESSIONE DEI DAZI DOGANALI
Ciascuna parte riduce o sopprime i dazi doganali sulle merci originarie dell’altra parte conformemente all’appendice A del presente allegato, che sostituisce le aliquote dei dazi doganali di cui agli allegati XV-A, XV-B e XV-D dell’accordo. In caso di sospensione, in toto o in parte, dell’appendice A del presente allegato a norma dell’articolo 2, paragrafo 5, o dell’articolo 3 dello stesso, per il periodo della sospensione si applicano le aliquote dei dazi doganali di cui agli allegati XV-A, XV-B e XV-D.
Articolo 2
NORME DI PRODUZIONE
1. La Moldova allinea la propria legislazione alla legislazione dell’Unione di cui all’appendice B del presente allegato entro il 31 dicembre 2027.
2. La Moldova presenta ogni anno una relazione in merito ai progressi conseguiti in materia di allineamento normativo. La relazione è discussa in sede di Comitato di associazione riunito nella formazione “Commercio”.
3. Entro il 31 dicembre 2027 (31 dicembre 2028 per il regolamento (UE) 2017/625 (1) di cui all’appendice B del presente allegato) la Moldova trasmette alla Commissione una relazione finale in cui illustra la sua conformità al paragrafo 1. I documenti trasmessi alla Commissione includono sempre una versione in inglese. La relazione finale presentata dalla Moldova comprende:
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a. |
l’atto interno con una tabella di raffronto incrociato (“tabella di recepimento”), indicante in dettaglio la corrispondenza con ogni articolo della legislazione dell’Unione; e |
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b. |
se del caso, un elenco delle leggi moldove che hanno dovuto essere modificate o annullate al fine di attuare la legislazione dell’Unione. |
4. Se, sulla base della relazione finale di cui al paragrafo 3 o di altre informazioni disponibili pertinenti, la Commissione non può concludere che la Moldova abbia ottemperato all’obbligo ad essa incombente di cui al paragrafo 1, l’Unione ne dà notifica al Comitato di associazione riunito nella formazione “Commercio” e le parti avviano consultazioni senza indebito ritardo, concedendo alla Moldova due mesi per fornire ulteriori elementi atti a dimostrare la conformità al paragrafo 1.
5. Se, nonostante il paragrafo 4, la Commissione non può concludere che la Moldova abbia ottemperato all’obbligo ad essa incombente di cui al paragrafo 1, l’Unione può sospendere in toto o in parte le preferenze concesse a norma dell’articolo 1 per i prodotti in questione. L’Unione trasmette senza indugio alla Moldova una notifica in cui dichiara la sua intenzione di sospendere le preferenze. La sospensione non può applicarsi prima di 30 giorni dalla presentazione della notifica alla Moldova.
6. Su richiesta della Moldova e a seguito della trasmissione di nuove informazioni, la Commissione riesamina la conformità della Moldova al paragrafo 1 per quanto riguarda la pertinente legislazione dell’Unione. Il riesame non deve richiedere più di quattro settimane e può comportare consultazioni tra le parti. Se la Commissione conclude che la Moldova si è conformata al paragrafo 1, l’Unione reintroduce la parte sospesa delle preferenze a norma dell’articolo 1 entro due mesi.
7. L’Unione informa annualmente la Moldova in merito agli sviluppi relativi agli atti giuridici elencati nell’appendice B del presente allegato in sede di sottocomitato per le questioni sanitarie e fitosanitarie UE-Repubblica di Moldova.
Articolo 3
MISURE DI SALVAGUARDIA
1. Qualora in una o nell’altra parte, nel caso dell’Unione anche in uno o più Stati membri, sussistano o possano insorgere gravi difficoltà economiche, sociali o ambientali di carattere settoriale o regionale che rischiano di persistere a seguito delle importazioni di un prodotto oggetto dell’ulteriore liberalizzazione di cui all’articolo 1, la parte interessata può adottare opportune misure di salvaguardia per quanto riguarda le preferenze concesse a norma dell’articolo 1.
2. La parte interessata notifica senza indugio all’altra parte la sua intenzione di adottare misure di salvaguardia e fornisce tutte le informazioni pertinenti. Le parti avviano immediatamente consultazioni al fine di trovare una soluzione reciprocamente accettabile.
3. La parte interessata non può adottare misure di salvaguardia prima che sia trascorso un mese dalla data della notifica di cui al paragrafo 2, tranne qualora la procedura di consultazione di cui al paragrafo 2 sia stata conclusa prima della scadenza del termine stabilito. Qualora circostanze eccezionali che richiedono un intervento immediato precludano un esame preliminare, la parte interessata può applicare immediatamente le misure di salvaguardia strettamente necessarie per porre rimedio alla situazione.
Appendice A
PRODOTTI SOGGETTI A CONTINGENTI TARIFFARI ANNUI IN ESENZIONE DA DAZIO (UNIONE)
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Numero d’ordine |
Codice NC 2025 |
Descrizione dei prodotti |
Volume (in tonnellate) |
Aliquota del dazio |
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1 |
0806 10 10 |
Uve da tavola, fresche |
40 000 |
esenzione |
|
2 |
0808 10 80 |
Mele, fresche (escl. mele da sidro, presentate alla rinfusa, dal 16 settembre al 15 dicembre) |
50 000 |
esenzione |
|
3 |
0809 29 00 |
Ciliegie, fresche (escl. ciliegie acide) |
4 500 |
esenzione |
|
4 |
0809 40 05 |
Prugne, fresche |
61 000 |
esenzione |
PRODOTTI AI QUALI SI APPLICA UN PREZZO D’ENTRATA (2)
che beneficiano dell’esenzione dall’aliquota ad valorem del dazio all’importazione (UNIONE)
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Codice NC 2025 |
Descrizione dei prodotti |
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0702 00 10 |
Pomodori interi, con diametro massimo < 47 mm, freschi o refrigerati |
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0702 00 91 |
Pomodori a grappolo, con diametro massimo ≥ 47 mm, freschi o refrigerati |
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0702 00 99 |
Pomodori non a grappolo, con diametro massimo ≥ 47 mm, freschi o refrigerati |
|
0707 00 05 |
Cetrioli, freschi o refrigerati |
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0709 91 00 |
Carciofi, freschi o refrigerati |
|
0709 93 10 |
Zucchine, fresche o refrigerate |
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0805 10 22 |
Arance navel, fresche |
|
0805 10 24 |
Arance bionde, fresche |
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0805 10 28 |
Arance dolci, fresche (escl. arance navel e bionde) |
|
0805 21 10 |
Satsuma, freschi o secchi |
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0805 21 90 |
Mandarini, incl. tangerini, freschi o secchi |
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0805 22 00 |
Clementine, incl. monreal, fresche o secche |
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0805 29 00 |
Wilkings e simili ibridi di agrumi, freschi o secchi |
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0805 50 10 |
Limoni (Citrus limon, Citrus limonum), freschi o secchi |
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0808 30 90 |
Pere, fresche (escl. pere da sidro, presentate alla rinfusa, dal 1o agosto al 31 dicembre) |
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0809 10 00 |
Albicocche, fresche |
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0809 21 00 |
Ciliegie acide (Prunus cerasus), fresche |
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0809 30 20 |
Pesche tabacchiere (Prunus persica var. platycarpa) e pesche noci platerina (Prunus persica var. platerina) |
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0809 30 30 |
Pesche noci, fresche |
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0809 30 80 |
Pesche, fresche (escl. pesche noci) |
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2204 30 92 |
Mosti di uva, non fermentati, concentrati ai sensi della nota complementare 7 del capitolo 22, con massa volumica ≤ 1,33 g/cm3 a 20 °C e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 1 % vol e > 0,5 % vol (escl. mosti mutizzati con alcole) |
|
2204 30 94 |
Mosti di uva, non fermentati, non concentrati, con massa volumica ≤ 1,33 g/cm3 a 20 °C e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 1 % vol e > 0,5 % vol (escl. mosti mutizzati con alcole) |
|
2204 30 96 |
Mosti di uva, non fermentati, concentrati ai sensi della nota complementare 7 del capitolo 22, con massa volumica > 1,33 g/cm3 a 20 °C e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 1 % vol e > 0,5 % vol (escl. mosti mutizzati con alcole) |
|
2204 30 98 |
Mosti di uva, non fermentati, non concentrati, con massa volumica > 1,33 g/cm3 a 20 °C e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 1 % vol e > 0,5 % vol (escl. mosti mutizzati con alcole) |
ELENCO DELLE CONCESSIONI (REPUBBLICA DI MOLDOVA)
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Nomenclatura della Repubblica di Moldova 2022 |
Descrizione |
Aliquota NPF applicata |
Categoria |
|
0203 11 10 |
Carcasse o mezzene di animali della specie suina domestica, fresche o refrigerate |
20 % + 200 EUR/t |
Contingente tariffario 1 (5 500 t) |
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0203 12 11 |
Prosciutti e loro pezzi di animali della specie suina domestica, non disossati, freschi o refrigerati |
20 % + 200 EUR/t |
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0203 12 19 |
Spalle e loro pezzi di animali della specie suina domestica, non disossati, freschi o refrigerati |
20 % + 200 EUR/t |
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0203 19 11 |
Parti anteriori e loro pezzi di animali della specie suina domestica, freschi o refrigerati |
20 % + 200 EUR/t |
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0203 19 13 |
Lombate e loro pezzi di animali della specie suina domestica, freschi o refrigerati |
20 % + 200 EUR/t |
|
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0203 19 15 |
Pancette “ventresche” e loro pezzi di animali della specie suina domestica, freschi o refrigerati |
20 % + 200 EUR/t |
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|
0203 19 55 |
Carni di animali della specie suina domestica, disossate, fresche o refrigerate (escl. pancette e loro pezzi) |
20 % + 200 EUR/t |
|
|
0203 19 59 |
Carni di animali della specie suina domestica, non disossate, fresche o refrigerate (escl. carcasse, mezzene, prosciutti, spalle e loro pezzi, parti anteriori, lombate e pancette e loro pezzi) |
20 % + 200 EUR/t |
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0203 21 10 |
Carcasse o mezzene di animali della specie suina domestica, congelate |
20 % + 200 EUR/t |
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0203 22 11 |
Prosciutti e loro pezzi di animali della specie suina domestica, non disossati, congelati |
20 % + 200 EUR/t |
Contingente tariffario 1 (5 500 t) Contingente tariffario 1 a (per il 2 026 : 500 t; per il 2 027 : 650 t; per il 2 028 : 800 t; a partire dal 2 029 : 1 000 t) |
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0203 22 19 |
Spalle e loro pezzi di animali della specie suina domestica, non disossati, congelati |
20 % + 200 EUR/t |
|
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0203 29 11 |
Parti anteriori e loro pezzi di animali della specie suina domestica, congelati |
10 % + 200 EUR/t |
|
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0203 29 13 |
Lombate e loro pezzi di animali della specie suina domestica, non disossati, congelati |
10 % + 200 EUR/t |
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0203 29 15 |
Pancette “ventresche” e loro pezzi di animali della specie suina domestica, congelati |
10 % + 200 EUR/t |
|
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0203 29 55 |
Carni di animali della specie suina domestica, disossate, congelate (escl. pancette e loro pezzi) |
10 % + 200 EUR/t |
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0203 29 59 |
Carni di animali della specie suina domestica, non disossate, congelate (escl. carcasse, mezzene, prosciutti, spalle e loro pezzi, parti anteriori, lombate e pancette e loro pezzi) |
10 % + 200 EUR/t |
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0207 11 10 |
Galli e galline, presentati spennati, senza intestini, con la testa e le zampe, detti “polli 83 %”, freschi o refrigerati |
20 % + 100 EUR/t |
Contingente tariffario 2 (per il 2 025 : 6 000 t; per il 2 026 : 6 500 t; per il 2 027 : 6 650 t; per il 2 028 : 6 800 t; a partire dal 2 029 : 7 000 t) |
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0207 11 30 |
Galli e galline, presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti “polli 70 %”, freschi o refrigerati |
20 % + 100 EUR/t |
|
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0207 11 90 |
Galli e galline, presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, senza il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti “polli 65 %”, o altrimenti presentati, interi, freschi o refrigerati (escl. “polli 83 %” e “polli 70 %”) |
20 % + 100 EUR/t |
|
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0207 12 10 |
Galli e galline, presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti “polli 70 %”, congelati |
15 % + 100 EUR/t |
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|
0207 12 90 |
Galli e galline, presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, senza il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti “polli 65 %”, o altrimenti presentati, interi, congelati (escl. “polli 70 %”) |
15 % + 100 EUR/t |
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0207 13 10 |
Pezzi di galli o galline, disossati, freschi o refrigerati |
20 % + 100 EUR/t |
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0207 13 20 |
Metà o quarti di galli o galline, freschi o refrigerati |
20 % + 100 EUR/t |
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0207 13 30 |
Ali intere, anche senza punta, di galli o galline, fresche o refrigerate |
20 % + 100 EUR/t |
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0207 13 50 |
Petti e loro pezzi di galli o galline, non disossati, freschi o refrigerati |
20 % + 100 EUR/t |
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0207 13 60 |
Cosce e loro pezzi di galli o galline, non disossati, freschi o refrigerati |
20 % + 100 EUR/t |
|
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0207 13 99 |
Frattaglie commestibili di galli o galline, fresche o refrigerate (escl. fegati) |
20 % + 100 EUR/t |
|
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0207 14 10 |
Pezzi di galli o galline, disossati, congelati |
15 % + 100 EUR/t |
|
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0207 14 20 |
Metà o quarti di galli o galline, congelati |
15 % + 100 EUR/t |
|
|
0207 14 30 |
Ali intere, anche senza punta, di galli o galline, congelate |
15 % + 100 EUR/t |
|
|
0207 14 40 |
Dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni e punte di ali di galli e di galline, congelati |
15 % + 100 EUR/t |
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|
0207 14 50 |
Petti e loro pezzi di galli o galline, non disossati, congelati |
15 % + 100 EUR/t |
|
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0207 14 60 |
Cosce e loro pezzi di galli o galline, non disossati, congelati |
15 % + 100 EUR/t |
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0207 14 70 |
Pezzi di galli o galline, non disossati, congelati (escl. metà o quarti, ali intere, anche senza punta, dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni e punte di ali, petti, cosce e loro pezzi) |
15 % + 100 EUR/t |
|
|
0207 14 91 |
Fegati commestibili di galli o galline, congelati |
15 % + 100 EUR/t |
|
|
0207 14 99 |
Frattaglie commestibili di galli o galline, congelate (escl. fegati) |
15 % + 100 EUR/t |
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|
0401 10 10 |
Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di materie grasse ≤ 1 %, in imballaggi immediati di contenuto ≤ 2 litri |
15 |
Contingente tariffario 3 (2 000 t) |
|
0401 10 90 |
Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di materie grasse ≤ 1 % (escl. in imballaggi immediati di contenuto ≤ 2 litri) |
15 |
|
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0401 20 11 |
Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di materie grasse ≤ 3 % e > 1 %, in imballaggi immediati di contenuto ≤ 2 litri |
15 |
|
|
0401 20 19 |
Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di materie grasse ≤ 3 % e > 1 % (escl. in imballaggi immediati di contenuto ≤ 2 litri) |
15 |
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0401 20 91 |
Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di materie grasse > 3 % e ≤ 6 %, in imballaggi immediati di contenuto ≤ 2 litri |
15 |
Contingente tariffario 3 (2 000 t) Contingente tariffario 3 a (per il 2 026 : 500 t; per il 2 027 : 650 t; per il 2 028 : 800 t; a partire dal 2 029 : 1 000 t) |
|
0401 20 99 |
Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di materie grasse > 3 % e ≤ 6 % (escl. in imballaggi immediati di contenuto ≤ 2 litri) |
15 |
|
|
0401 40 10 |
Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di materie grasse ≤ 10 % e > 6 %, in imballaggi immediati di contenuto ≤ 2 litri |
15 |
Contingente tariffario 3 (2 000 t) |
|
0401 40 90 |
Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di materie grasse ≤ 10 % e > 6 % (escl. in imballaggi immediati di contenuto ≤ 2 litri) |
15 |
|
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0401 50 11 |
Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di materie grasse ≤ 21 % e > 10 %, in imballaggi immediati di contenuto ≤ 2 litri |
15 |
|
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0401 50 19 |
Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di materie grasse ≤ 21 % e > 10 % (escl. in imballaggi immediati di contenuto ≤ 2 litri) |
15 |
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0401 50 31 |
Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di materie grasse > 21 % e ≤ 45 %, in imballaggi immediati di contenuto ≤ 2 litri |
15 |
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0401 50 39 |
Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di materie grasse > 21 % e ≤ 45 % (escl. in imballaggi immediati di contenuto ≤ 2 litri) |
15 |
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0401 50 91 |
Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di materie grasse > 45 %, in imballaggi immediati di contenuto ≤ 2 litri |
15 |
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0401 50 99 |
Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di materie grasse > 45 % (escl. in imballaggi immediati di contenuto ≤ 2 litri) |
15 |
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0405 10 11 |
Burro naturale avente tenore, in peso, di materie grasse ≥ 80 % e ≤ 85 %, in imballaggi immediati di contenuto netto ≤ 1 kg (escl. burro disidratato e ghee) |
15 % + 500 EUR/t |
Contingente tariffario 3 (2 000 t) Contingente tariffario 3 b (per il 2 026 : 200 t; per il 2 027 : 300 t; per il 2 028 : 400 t; a partire dal 2 029 : 500 t) |
|
0405 10 19 |
Burro naturale avente tenore, in peso, di materie grasse ≥ 80 % e ≤ 85 % (escl. in imballaggi immediati di contenuto netto ≤ 1 kg, nonché burro disidratato e ghee) |
15 % + 500 EUR/t |
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0405 10 30 |
Burro ricombinato avente tenore, in peso, di materie grasse ≥ 80 % e ≤ 85 % (escl. burro disidratato e ghee) |
15 % + 500 EUR/t |
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0405 10 50 |
Burro di siero di latte avente tenore, in peso, di materie grasse ≥ 80 % e ≤ 85 % (escl. burro disidratato e ghee) |
15 % + 500 EUR/t |
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0405 10 90 |
Burro avente tenore, in peso, di materie grasse > 85 % e ≤ 95 % (escl. burro disidratato e ghee) |
15 % + 500 EUR/t |
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0405 20 10 |
Paste da spalmare lattiere, aventi tenore, in peso, di materie grasse ≥ 39 % e < 60 % |
20 % + 500 EUR/t |
Contingente tariffario 3 (2 000 t) |
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0405 20 30 |
Paste da spalmare lattiere, aventi tenore, in peso, di materie grasse ≥ 60 % e ≤ 75 % |
20 % + 500 EUR/t |
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0405 20 90 |
Paste da spalmare lattiere, aventi tenore, in peso, di materie grasse > 75 % e < 80 % |
20 % + 500 EUR/t |
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0405 90 10 |
Materie grasse provenienti dal latte, aventi tenore, in peso, di materie grasse ≥ 99,3 % e aventi tenore, in peso, di acqua ≤ 0,5 % |
20 % + 500 EUR/t |
Contingente tariffario 3 (2 000 t) Contingente tariffario 3 b (per il 2 026 : 200 t; per il 2 027 : 300 t; per il 2 028 : 400 t; a partire dal 2 029 : 500 t) |
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0405 90 90 |
Materie grasse provenienti dal latte, burro disidratato e ghee (escl. quelle aventi tenore, in peso, di materie grasse ≥ 99,3 % e aventi tenore, in peso, di acqua ≤ 0,5 %, nonché burro naturale, burro ricombinato e burro di siero di latte) |
20 % + 500 EUR/t |
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1601 00 10 |
Salsicce e prodotti simili di fegato e preparazioni alimentari a base di tali prodotti |
15 |
Contingente tariffario 4 (1 700 t) |
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1601 00 91 |
Salsicce non cotte e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue e preparazioni alimentari a base di tali prodotti (escl. fegato) |
15 |
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1601 00 99 |
Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue e preparazioni alimentari a base di tali prodotti (escl. salsicce di fegato e salsicce non cotte) |
15 |
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1602 32 11 |
Preparazioni e conserve di carni o frattaglie di galli e galline, non cotte, contenenti ≥ 57 % di carne o di frattaglie di volatili (escl. salsicce, salami e prodotti simili, nonché preparazioni di fegato) |
20 |
Contingente tariffario 4 (1 700 t) |
|
1602 32 19 |
Preparazioni e conserve di carni o frattaglie di galli e galline, cotte, contenenti ≥ 57 % di carne o di frattaglie di volatili (escl. salsicce, salami e prodotti simili, preparazioni omogeneizzate, condizionate per la vendita al minuto per l’alimentazione dei bambini o per usi dietetici, in recipienti di contenuto, in peso netto, ≤ 250 g, preparazioni di fegato, nonché estratti di carne) |
20 |
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1602 32 30 |
Preparazioni e conserve di carni o frattaglie di galli e galline, contenenti ≥ 25 % e < 57 % di carne o di frattaglie di volatili (escl. di tacchino o di faraona, salsicce, salami e prodotti simili, preparazioni omogeneizzate, condizionate per la vendita al minuto per l’alimentazione dei bambini o per usi dietetici, in recipienti di contenuto, in peso netto, ≤ 250 g, preparazioni di fegato, nonché estratti di carne) |
20 |
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1602 32 90 |
Preparazioni e conserve di carni o frattaglie di galli e galline (escl. preparazioni e conserve contenenti ≥ 25 % di carne o di frattaglie di volatili, carni e frattaglie di tacchino o faraona, salsicce, salami e prodotti simili, preparazioni omogeneizzate, condizionate per la vendita al minuto per l’alimentazione dei bambini o per usi dietetici, in recipienti di contenuto, in peso netto, ≤ 250 g, preparazioni di fegato, nonché estratti e sughi di carne) |
20 |
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1602 41 10 |
Preparazioni e conserve di prosciutti e loro pezzi di animali della specie suina domestica |
20 |
Contingente tariffario 4 (1 700 t) |
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1602 42 10 |
Preparazioni e conserve di spalle e loro pezzi di animali della specie suina domestica |
20 |
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1602 49 11 |
Preparazioni e conserve di lombate e loro pezzi, compresi i miscugli di lombate e di prosciutti, di animali della specie suina domestica (escl. collari) |
15 |
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1602 49 13 |
Preparazioni e conserve di collari e loro pezzi, compresi i miscugli di collari e di spalle, di animali della specie suina domestica |
15 |
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1602 49 15 |
Preparazioni e conserve di miscugli contenenti prosciutti, spalle, lombate, collari e loro pezzi di animali della specie suina domestica (escl. miscugli soltanto di lombate e di prosciutti o soltanto di collari e di spalle) |
15 |
|
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1602 49 19 |
Preparazioni e conserve di carni o di frattaglie, compresi i miscugli, di animali della specie suina domestica, contenenti, in peso, ≥ 80 % di carne e/o di frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo e i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine (escl. prosciutti, spalle, lombate, collari e loro pezzi, salsicce, salami e prodotti simili, preparazioni omogeneizzate, condizionate per la vendita al minuto per l’alimentazione dei bambini o per usi dietetici, in recipienti di contenuto, in peso netto, ≤ 250 g, preparazioni di fegato, nonché estratti di carne) |
15 |
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1602 49 30 |
Preparazioni e conserve di carni o di frattaglie e miscugli, di animali della specie suina domestica, contenenti, in peso, ≥ 40 % e < 80 % di carne e/o di frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo e i grassi, qualunque sia la loro natura (escl. salsicce, salami e prodotti simili, preparazioni omogeneizzate, condizionate per la vendita al minuto per l’alimentazione dei bambini o per usi dietetici, in recipienti di contenuto, in peso netto, ≤ 250 g, preparazioni di fegato, nonché estratti di carne) |
15 |
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1602 49 50 |
Preparazioni e conserve di carni o di frattaglie e miscugli, di animali della specie suina domestica, contenenti, in peso, < 40 % di carne e/o di frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo e i grassi, qualunque sia la loro natura (escl. salsicce, salami e prodotti simili, preparazioni omogeneizzate, condizionate per la vendita al minuto per l’alimentazione dei bambini o per usi dietetici, in recipienti di contenuto, in peso netto, ≤ 250 g, preparazioni di fegato, nonché estratti e sughi di carne) |
15 |
|
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1602 90 51 |
Preparazioni e conserve di carni o di frattaglie contenenti carni o frattaglie di animali della specie suina domestica (escl. di volatili da cortile, di animali della specie bovina, di renna, di selvaggina o di coniglio, salsicce, salami e prodotti simili, preparazioni omogeneizzate, condizionate per la vendita al minuto per l’alimentazione dei bambini o per usi dietetici, in recipienti di contenuto, in peso netto, ≤ 250 g, preparazioni di fegato, nonché estratti di carne) |
15 |
Contingente tariffario 4 (1 700 t) |
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1701 12 10 |
Zuccheri di barbabietola greggi, destinati a essere raffinati (escl. zuccheri con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti) |
75 |
Contingente tariffario 5 (9 000 t) |
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1701 12 90 |
Zuccheri di barbabietola greggi (escl. zuccheri destinati a essere raffinati e con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti) |
75 |
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1701 13 10 |
Zuccheri di canna greggi, destinati a essere raffinati (escl. zuccheri con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti) |
75 |
|
|
1701 13 90 |
Zuccheri di canna greggi (escl. zuccheri destinati a essere raffinati e con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti) |
75 |
|
|
1701 91 00 |
Zuccheri di canna o di barbabietola raffinati, allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti |
75 |
|
|
1701 99 10 |
Zuccheri bianchi contenenti, allo stato secco, ≥ 99,5 % di saccarosio (escl. zuccheri con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti) |
75 |
|
|
1701 99 90 |
Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido (escl. zuccheri di canna o di barbabietola con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti, zuccheri greggi e zuccheri bianchi) |
75 |
|
|
1702 30 10 |
Isoglucosio allo stato solido, non contenente fruttosio o contenente, in peso, allo stato secco, < 20 % di fruttosio |
75 |
Contingente tariffario 6 (640 t) |
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1702 30 50 |
Glucosio e sciroppo di glucosio, in polvere cristallina bianca, anche agglomerata, non contenenti fruttosio o contenenti, in peso, allo stato secco, meno del 20 % di fruttosio (escl. isoglucosio) |
75 |
|
|
1702 30 90 |
Glucosio e sciroppo di glucosio, non contenenti fruttosio o contenenti, in peso, allo stato secco, meno del 20 % di fruttosio (escl. isoglucosio nonché glucosio e sciroppo di glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata) |
75 |
|
|
1702 40 10 |
Isoglucosio allo stato solido, contenente, in peso, allo stato secco, ≥ 20 % e < 50 % di fruttosio (escl. zucchero invertito) |
75 |
|
|
1702 40 90 |
Glucosio allo stato solido e sciroppo di glucosio, senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti, contenenti, in peso, allo stato secco, ≥ 20 % e < 50 % di fruttosio (escl. isoglucosio e zucchero invertito) |
75 |
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1702 50 00 |
Fruttosio chimicamente puro, allo stato solido |
75 |
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1702 60 10 |
Isoglucosio allo stato solido, contenente, in peso, allo stato secco, > 50 % di fruttosio (escl. fruttosio chimicamente puro e zucchero invertito) |
75 |
|
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1702 60 95 |
Fruttosio allo stato solido e sciroppo di fruttosio, senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti, contenenti, in peso, allo stato secco, > 50 % di fruttosio (escl. isoglucosio, sciroppo di inulina, fruttosio chimicamente puro e zucchero invertito) |
75 |
|
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1702 90 10 |
Maltosio chimicamente puro, allo stato solido |
75 |
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1702 90 30 |
Isoglucosio allo stato solido, contenente, in peso, allo stato secco, 50 % di fruttosio, ottenuto da polimeri di glucosio |
75 |
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1702 90 71 |
Zuccheri e melassi, caramellati, contenenti, in peso, allo stato secco, ≥ 50 % di saccarosio |
75 |
|
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1702 90 75 |
Zuccheri e melassi, caramellati, contenenti, in peso, allo stato secco, < 50 % di saccarosio, in polvere, anche agglomerati |
75 |
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1702 90 79 |
Zuccheri e melassi, caramellati, contenenti, in peso, allo stato secco, < 50 % di saccarosio (escl. zuccheri e melassi in polvere, anche agglomerati) |
75 |
|
|
1702 90 95 |
Zuccheri allo stato solido, compreso lo zucchero invertito e gli altri zuccheri e sciroppi di zucchero, contenenti, in peso, allo stato secco, 50 % di fruttosio, senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti (escl. zuccheri di canna o di barbabietola, saccarosio e maltosio chimicamente puri, lattosio, zucchero d’acero, glucosio, fruttosio, maltodestrina, e relativi sciroppi, isoglucosio, sciroppo di inulina e caramello) |
75 |
Appendice B
ELENCO DELLE NORME DI PRODUZIONE
Clausola di esclusione della responsabilità: il presente elenco comprende solo i pertinenti atti giuridici di base vigenti. È necessario conformarsi agli atti delegati e agli atti di esecuzione adottati a norma di tali atti, sebbene non inclusi in appresso.
È inteso che gli atti giuridici elencati comprendono le modifiche degli stessi e gli atti successivi che entreranno in vigore dopo la data di entrata in vigore della presente appendice.
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— |
Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1107/oj). |
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— |
Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 71, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/128/oj). |
|
— |
Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/625/oj). |
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— |
Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1991/676/oj). |
(1) Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/625/oj).
(2) Cfr. l’allegato 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2522 della Commissione, del 23 settembre 2024, che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune.
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/1961/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)