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Document 32025R1952
Commission Implementing Regulation (EU) 2025/1952 of 29 September 2025 on measures to prevent the establishment and the spread within the Union territory of Anoplophora glabripennis (Motschulsky) and for the eradication and containment of that pest within certain demarcated areas and repealing Implementing Decision (EU) 2015/893
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1952 della Commissione, del 29 settembre 2025, relativo a misure per prevenire l’insediamento e la diffusione nel territorio dell’Unione di Anoplophora glabripennis (Motschulsky) e per l’eradicazione e il contenimento di tale organismo nocivo all’interno di determinate aree delimitate e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2015/893
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1952 della Commissione, del 29 settembre 2025, relativo a misure per prevenire l’insediamento e la diffusione nel territorio dell’Unione di Anoplophora glabripennis (Motschulsky) e per l’eradicazione e il contenimento di tale organismo nocivo all’interno di determinate aree delimitate e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2015/893
C/2025/6532
GU L, 2025/1952, 3.12.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1952/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force., Date of effect: 23/12/2025
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Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
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2025/1952 |
3.12.2025 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/1952 DELLA COMMISSIONE
del 29 settembre 2025
relativo a misure per prevenire l’insediamento e la diffusione nel territorio dell’Unione di Anoplophora glabripennis (Motschulsky) e per l’eradicazione e il contenimento di tale organismo nocivo all’interno di determinate aree delimitate e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2015/893
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 28, paragrafi 1 e 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
La decisione di esecuzione (UE) 2015/893 della Commissione (2) stabilisce misure atte a impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione di Anoplophora glabripennis (Motschulsky) («organismo nocivo specificato»). |
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(2) |
L’allegato II, parte B, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione (3) stabilisce l’elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione di cui è nota la presenza nel territorio dell’Unione. |
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(3) |
L’organismo nocivo specificato è incluso nell’elenco di cui all’allegato II, parte B, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, in quanto la sua presenza è nota in alcune parti del territorio dell’Unione. Si tratta di un organismo nocivo polifago che, secondo quanto riferito, ha un impatto su molte specie vegetali differenti nel territorio dell’Unione. |
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(4) |
L’organismo nocivo specificato è inoltre elencato nell’allegato del regolamento delegato (UE) 2019/1702 della Commissione (4) quale organismo nocivo prioritario. |
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(5) |
Le piante che ospitano l’organismo nocivo specificato («piante ospiti») dovrebbero essere sottoposte a indagini al fine di garantire l’individuazione dell’organismo nocivo specificato il più precocemente possibile. |
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(6) |
Diverse piante ospiti potrebbero essere utilizzate per attrarre l’organismo nocivo specificato e delimitarne così la presenza in caso di rilevazione. In questo senso esse dovrebbero essere denominate «piante sentinella». |
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(7) |
Le piante ospiti, che in passato sono risultate infestate dall’organismo nocivo specificato nel territorio dell’Unione, hanno la più alta probabilità di contribuire alla sua diffusione. Esse dovrebbero essere denominate «piante specificate». Esse dovrebbero inoltre essere sottoposte a determinate misure per l’eradicazione o il contenimento, se del caso, nelle aree delimitate. |
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(8) |
Al fine di garantire l’individuazione e l’eradicazione precoci dell’organismo nocivo specificato nel territorio dell’Unione laddove non ne è nota la presenza, gli Stati membri dovrebbero effettuare indagini annuali. Le indagini, per avere la massima efficacia, dovrebbero riguardare tutte le piante ospiti. Tali indagini dovrebbero basarsi sul parere scientifico dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») contenuto negli orientamenti generali per indagini statisticamente attendibili e basate sul rischio relative agli organismi nocivi per le piante (5). |
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(9) |
Inoltre, conformemente al regolamento (UE) 2016/2031, ogni Stato membro deve elaborare e tenere aggiornato un piano di emergenza per ogni organismo nocivo prioritario in grado di entrare e insediarsi nel suo territorio. Sulla base dell’esperienza acquisita con i focolai precedenti, è necessario adottare norme specifiche di attuazione dell’articolo 25 del regolamento (UE) 2016/2031 al fine di elaborare un piano di emergenza completo in caso di rilevazioni dell’organismo nocivo specificato nell’Unione. |
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(10) |
Per prevenire la diffusione dell’organismo nocivo specificato nel territorio dell’Unione e tenendo presente la sua capacità di diffusione, l’ampiezza di una zona cuscinetto dovrebbe essere pari ad almeno 2 km oltre i confini della zona infestata. |
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(11) |
Al fine di garantire l’immediata applicazione delle misure di eradicazione e prevenire l’ulteriore diffusione dell’organismo nocivo specificato nel resto del territorio dell’Unione è necessario stabilire norme relative alle indagini annuali nelle aree delimitate. Tali norme dovrebbero basarsi sugli orientamenti generali dell’Autorità per indagini statisticamente attendibili e basate sul rischio relative agli organismi nocivi per le piante così da allinearsi alle prove scientifiche e tecniche più aggiornate. |
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(12) |
Al fine di garantire una risposta proporzionata al rispettivo rischio fitosanitario derivante dall’organismo nocivo specificato è necessario stabilire norme per la riduzione delle dimensioni delle aree delimitate, le deroghe alla loro definizione e la loro abolizione. È opportuno stabilire condizioni specifiche per l’applicazione di tali norme in modo da garantire che l’organismo nocivo specificato non si diffonda nel resto del territorio dell’Unione. |
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(13) |
In caso di rilevazioni isolate dell’organismo nocivo specificato nel territorio dell’Unione non dovrebbe essere richiesta la definizione di un’area delimitata se l’organismo nocivo specificato può essere eliminato dalle rispettive piante e se vi sono prove che queste piante fossero infestate prima di essere introdotte nell’area, o che la specifica rilevazione non dovrebbe portare all’insediamento dell’organismo nocivo specificato. Questo è l’approccio più proporzionato purché le indagini effettuate nell’area interessata confermino l’assenza dell’organismo nocivo specificato. Tuttavia in casi molto specifici in cui la comparsa e la diffusione dell’organismo nocivo specificato nel territorio dell’Unione possono essere escluse in modo inequivocabile e il relativo rischio è considerato trascurabile, tale sorveglianza non è giustificata e pertanto non dovrebbe essere richiesta. |
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(14) |
In determinate aree del territorio dell’Unione l’eradicazione dell’organismo nocivo specificato non è più possibile. Gli Stati membri interessati dovrebbero pertanto essere autorizzati ad applicare all’interno di queste aree misure per il contenimento, anziché l’eradicazione, di tale organismo nocivo. |
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(15) |
Le misure nelle aree delimitate sottoposte a contenimento dovrebbero essere meno rigorose delle misure per l’eradicazione, ma dovrebbero assicurare un approccio diligente nelle indagini e l’adozione di azioni precauzionali, soprattutto nelle rispettive zone cuscinetto, al fine di prevenire la diffusione dell’organismo nocivo specificato nel resto del territorio dell’Unione. |
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(16) |
Tenendo presente che le misure relative alle aree delimitate per il contenimento sono meno rigorose, l’ampiezza della zona cuscinetto dovrebbe essere aumentata ad almeno 4 km per garantire che l’organismo nocivo specificato non si diffonda al di fuori di tali aree delimitate. |
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(17) |
Gli Stati membri dovrebbero notificare alla Commissione e agli altri Stati membri ogni area delimitata per il contenimento che intendono designare o modificare, affinché la Commissione possa ottenere un quadro generale della diffusione dell’organismo nocivo specificato nel territorio dell’Unione e possa includere l’area in questione in un elenco di aree delimitate per il contenimento nell’allegato I del presente regolamento. |
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(18) |
Al fine di garantire l’immediata rimozione delle piante infestate e prevenire l’ulteriore diffusione dell’organismo nocivo specificato nel resto del territorio dell’Unione, le indagini nelle zone cuscinetto dovrebbero essere effettuate annualmente al momento più opportuno dell’anno e con un’intensità sufficiente, tenendo conto della possibilità per le autorità competenti di monitorare ulteriormente le piante ospiti nelle zone infestate ai fini del contenimento. |
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(19) |
Allo scopo di prevenire l’eventuale diffusione dell’organismo nocivo specificato al di fuori delle aree delimitate, l’intensità delle indagini annuali intorno ai luoghi di produzione nelle aree delimitate dovrebbe essere maggiore che nel resto di tali aree. |
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(20) |
Le misure di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2015/893 relative all’introduzione nel territorio dell’Unione e allo spostamento all’interno del territorio dell’Unione delle piante specificate sono incluse negli allegati VII e VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, mentre le misure relative alle indagini, all’eradicazione e al contenimento dell’organismo nocivo specificato sono aggiornate e sostituite dalle misure di cui al presente regolamento. |
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(21) |
È pertanto opportuno abrogare la decisione di esecuzione (UE) 2015/893 e sostituirla con il presente regolamento. |
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(22) |
Le disposizioni del presente regolamento relative a indagini sulla base della scheda di sorveglianza fitosanitaria dell’Autorità relativa ad Anoplophora glabripennis (6) («scheda di sorveglianza fitosanitaria») e degli orientamenti generali dell’Autorità per indagini statisticamente attendibili e basate sul rischio dovrebbero applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2027, al fine di concedere alle autorità competenti tempo sufficiente per pianificare, preparare la progettazione e assegnare risorse sufficienti per tali indagini. |
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(23) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO I
OGGETTO E DEFINIZIONI
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento stabilisce misure per prevenire l’insediamento e la diffusione nel territorio dell’Unione di Anoplophora glabripennis (Motschulsky), misure per la sua eradicazione, laddove ne sia rilevata la presenza in tale territorio, e misure per il suo contenimento, qualora l’eradicazione non sia più possibile.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
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1) |
«organismo nocivo specificato»: Anoplophora glabripennis (Motschulsky); |
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2) |
«piante specificate»: piante da impianto, il cui fusto o colletto della radice ha un diametro uguale o superiore a 1 cm nel punto più spesso, di Acer spp., Aesculus spp., Betula spp., Fraxinus spp., Populus spp., Salix spp. e Ulmus spp.; |
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3) |
«piante ospiti»: piante da impianto, il cui fusto o colletto della radice ha un diametro uguale o superiore a 1 cm nel punto più spesso, di Acer spp., Aesculus spp., Albizia spp., Alnus spp., Betula spp., Carpinus spp., Celtis spp., Cercidiphyllum spp., Corylus spp., Elaeagnus spp., Fagus spp., Fraxinus spp., Gleditsia spp., Hibiscus spp., Koelreuteria spp., Malus spp., Melia spp., Morus spp., Platanus spp., Populus spp., Prunus spp., Pyrus spp., Ostrya spp., Quercus rubra, Robinia spp., Salix spp., Sophora spp., Sorbus spp., Tilia spp. e Ulmus spp.; |
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4) |
«legno e materiale da imballaggio di legno specificati»: legno e materiale da imballaggio di legno di Acer spp., Aesculus spp., Betula spp., Fraxinus spp., Populus spp., Salix spp. e Ulmus spp.; |
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5) |
«piante sentinella»: piante specificate appositamente piantate per favorire l’individuazione precoce dell’organismo nocivo specificato e utilizzate a fini di indagini; |
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6) |
«area delimitata per il contenimento»: un’area elencata nell’allegato I, in cui l’organismo nocivo specificato non può essere eradicato. |
CAPO II
INDAGINI ANNUALI RELATIVE ALL’ORGANISMO NOCIVO SPECIFICATO AL DI FUORI DELLE AREE DELIMITATE NEL TERRITORIO DELL’UNIONE E PIANI DI EMERGENZA
Articolo 3
Indagini nel territorio dell’Unione al di fuori delle aree delimitate
1. Le autorità competenti svolgono indagini annuali basate sul rischio delle piante ospiti nelle aree dei loro territori in cui non è nota la presenza dell’organismo nocivo specificato per rilevarne la presenza.
2. La progettazione e lo schema di campionamento di tali indagini consentono di rilevare all’interno dello Stato membro interessato, con un sufficiente livello di sicurezza, un basso livello di presenza di piante infestate.
Esse si basano sugli orientamenti generali dell’Autorità per indagini statisticamente attendibili e basate sul rischio relative agli organismi nocivi per le piante.
3. Le indagini sono effettuate:
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a) |
utilizzando tecniche in grado di rilevare l’infestazione all’altezza della chioma; |
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b) |
all’aperto, nelle aree naturali e urbane, presso fermate situate lungo strade e ferrovie, come pure nei vivai, nei centri per il giardinaggio, nei centri di vendita, in segherie di legno di latifoglie e in altri siti pertinenti dove le autorità competenti possono ritenere più probabile di rilevare l’organismo nocivo specificato; |
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c) |
tenendo conto della presenza e della biologia delle piante ospiti e delle informazioni scientifiche e tecniche riportate nella scheda di sorveglianza fitosanitaria. |
4. Le indagini consistono:
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a) |
nell’esame visivo delle piante ospiti; e |
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b) |
se del caso, nel prelievo di campioni e nello svolgimento di prove sulle piante da impianto, sul legno o sul materiale da imballaggio di legno. |
A integrazione degli esami visivi svolti nell’ambito delle indagini è possibile ricorrere a cani da fiuto appositamente addestrati o a trappole, se del caso.
Articolo 4
Piani di emergenza
Ogni Stato membro provvede affinché il proprio piano di emergenza richiesto a norma dell’articolo 25 del regolamento (UE) 2016/2031 contempli:
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a) |
l’eradicazione dell’organismo nocivo specificato, come indicato all’articolo 9; |
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b) |
le necessarie risorse da mettere a disposizione e le procedure per rendere disponibili queste risorse in caso di presenza confermata o sospetta dell’organismo nocivo specificato; |
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c) |
le disposizioni per l’applicazione delle prescrizioni particolari relative all’introduzione nel territorio dell’Unione e allo spostamento all’interno del territorio dell’Unione delle piante ospiti, come indicato negli allegati VII e VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072; |
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d) |
le procedure per l’identificazione dei proprietari delle proprietà private in cui devono essere applicate misure in caso di individuazione dell’organismo nocivo specificato. |
Gli Stati membri aggiornano annualmente i propri piani di emergenza, se del caso.
CAPO III
AREE DELIMITATE
Articolo 5
Definizione di aree delimitate
1. Qualora la presenza dell’organismo nocivo specificato sia ufficialmente confermata, lo Stato membro interessato stabilisce senza indugio un’area delimitata ai fini dell’eradicazione dell’organismo nocivo specificato.
2. A seguito di una conferma ufficiale della presenza dell’organismo nocivo specificato e della definizione dell’area delimitata di cui al paragrafo 1, le autorità competenti determinano senza indugio il livello di infestazione mediante un’indagine di delimitazione.
3. Se, sulla base dei risultati dell’indagine di cui all’articolo 8, per almeno quattro anni consecutivi si conclude che il livello di infestazione da parte dell’organismo nocivo specificato è tale da renderne impossibile l’eradicazione, le autorità competenti notificano immediatamente alla Commissione i dettagli della nuova area delimitata per il contenimento che intendono designare o modificare, cosicché tale area sia inclusa nell’elenco delle aree delimitate per il contenimento di cui all’allegato I.
4. L’area delimitata è costituita da:
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a) |
una zona comprendente la totalità delle piante infestate e delle piante specificate che potrebbero diventare infestate entro un raggio di almeno 100 m intorno alle piante infestate («zona infestata»); |
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b) |
una zona cuscinetto:
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5. La delimitazione dell’area delimitata tiene conto dei principi scientifici, della biologia dell’organismo nocivo specificato, del livello di infestazione, della particolare distribuzione delle piante ospiti nell’area interessata e delle prove dell’insediamento dell’organismo nocivo specificato.
Essa si basa su un’indagine di delimitazione con una progettazione e uno schema di campionamento che consentano di rilevare un livello di presenza di piante infestate dell’1 % con un livello di sicurezza del 95 %. L’indagine si basa sugli orientamenti dell’Autorità per indagini statisticamente attendibili e basate sul rischio.
6. Ai fini dell’adozione delle misure di eradicazione di cui all’articolo 9 l’ampiezza della zona cuscinetto può essere ridotta a non meno di 1 km laddove l’autorità competente concluda che è possibile eradicare l’organismo nocivo specificato, tenendo conto delle circostanze relative al focolaio, quali le sue dimensioni e la sua ubicazione, il livello di infestazione o il numero e la distribuzione delle piante ospiti.
Nel caso di un’area delimitata per il contenimento l’ampiezza della zona cuscinetto può essere ridotta a non meno di 2 km se l’autorità competente considera adeguata la distanza per il contenimento dell’organismo nocivo specificato, tenendo conto delle circostanze relative al focolaio, quali le sue dimensioni e la sua ubicazione, il livello di infestazione o il numero e la distribuzione delle piante ospiti.
All’interno delle aree delimitate le autorità competenti provvedono affinché il pubblico in generale e gli operatori professionali siano a conoscenza della delimitazione delle aree delimitate.
Articolo 6
Deroga alla definizione di aree delimitate
1. In deroga all’articolo 5, le autorità competenti possono scegliere di non stabilire un’area delimitata o di stabilirla provvisoriamente se vi sono prove del fatto che:
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a) |
l’organismo nocivo specificato è stato introdotto nell’area con le piante, il legno o il materiale da imballaggio di legno su cui è stato rilevato e le piante, il legno o il materiale da imballaggio di legno in questione sono stati infestati prima della loro introduzione nell’area interessata e non si è verificata alcuna moltiplicazione dell’organismo nocivo specificato o si tratta di una rilevazione isolata che non dovrebbe portare all’insediamento; e |
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b) |
sulla base dei risultati di un’indagine specifica e delle misure di eradicazione adottate non vi è alcun insediamento dell’organismo nocivo specificato e la diffusione o la riproduzione dell’organismo nocivo specificato non sono possibili a motivo della sua biologia. |
2. Qualora si avvalga della deroga di cui al paragrafo 1, l’autorità competente:
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a) |
adotta misure immediate per garantire la rapida eradicazione dell’organismo nocivo specificato ed escludere la possibilità che esso si diffonda; |
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b) |
per almeno un ciclo vitale dell’organismo nocivo specificato, più un altro anno, e non meno di quattro anni consecutivi, effettua indagini in un raggio di almeno 1 km intorno alle piante infestate o al luogo dove è stato rilevato l’organismo nocivo specificato, e in maniera regolare e intensiva, conformemente all’articolo 3, almeno durante il primo periodo di volo dell’organismo nocivo specificato; |
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c) |
risale all’origine dell’infestazione, esaminando le piante specificate, il legno o il materiale da imballaggio di legno specificati intorno al luogo della rilevazione per verificare se presentano o meno segni di infestazione, anche tramite campionamento distruttivo mirato, allo scopo di escludere la presenza di larve; |
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d) |
sensibilizza l’opinione pubblica in merito alla minaccia rappresentata dall’organismo nocivo specificato; e |
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e) |
adotta qualunque altra misura in grado di contribuire all’eradicazione dell’organismo nocivo specificato, tenendo conto dell’ISPM n. 9 (7) e applicando un approccio integrato secondo i principi stabiliti nell’ISPM n. 14 (8). |
L’indagine di cui al paragrafo 2, lettera b), non è richiesta nei casi in cui la presenza o la comparsa di adulti dell’organismo nocivo specificato nella pianta ospite, nel legno o nel materiale da imballaggio di legno specificati possono essere escluse in modo inequivocabile e i motivi di tale conclusione sono stati comunicati per iscritto alla Commissione.
Articolo 7
Abolizione dell’area delimitata
1. Un’area delimitata può essere abolita quando, sulla base delle indagini di cui all’articolo 8, l’organismo nocivo specificato non è rilevato nell’area delimitata per almeno quattro anni consecutivi.
2. È possibile revocare la delimitazione anche nei casi in cui le condizioni di cui all’articolo 6, paragrafo 1, sono soddisfatte.
Articolo 8
Indagini annuali nelle aree delimitate
1. Nelle aree delimitate le autorità competenti effettuano intensive indagini annuali sulle piante ospiti come indicato all’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031 per rilevare la presenza dell’organismo nocivo specificato tenendo conto delle informazioni riportate nella scheda di sorveglianza fitosanitaria e conformemente ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo.
2. Se del caso, l’autorità competente effettua un campionamento distruttivo mirato.
3. Nei casi in cui siano usate piante sentinella, tali piante specificate sono sottoposte a ispezioni almeno una volta al mese. Esse sono distrutte ed esaminate al più tardi prima che l’organismo nocivo specificato sia in grado di completare un intero ciclo vitale nell’area come stabilito dall’autorità competente interessata.
4. La progettazione dell’indagine tiene conto degli orientamenti generali dell’Autorità per indagini statisticamente attendibili e basate sul rischio. La progettazione dell’indagine e lo schema di campionamento usati nelle indagini a fini di rilevazione sono in grado di individuare un livello di presenza dell’organismo nocivo specificato dell’1 % con un livello di sicurezza almeno del 95 %.
5. L’autorità competente effettua al momento opportuno indagini annuali per rilevare la presenza dell’organismo nocivo specificato mediante ispezioni delle piante ospiti, entro un raggio di almeno 1 km da un impianto di trattamento o di trasformazione del legno e del materiale da imballaggio di legno specificati e della corteccia.
CAPO IV
MISURE DI ERADICAZIONE E DI CONTENIMENTO
Articolo 9
Misure di eradicazione
1. Al fine di eradicare l’organismo nocivo specificato, le autorità competenti adottano nelle aree delimitate le misure seguenti:
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a) |
abbattimento immediato delle piante infestate e delle piante che presentano sintomi collegati all’organismo nocivo specificato e rimozione completa delle radici se sono riscontrate gallerie larvali sotto il colletto delle radici della pianta infestata; nei casi in cui le piante infestate sono state individuate al di fuori del periodo di volo dell’organismo nocivo specificato, l’abbattimento e la rimozione sono effettuati prima dell’inizio del periodo di volo successivo; |
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b) |
abbattimento di tutte le piante specificate nel raggio di almeno 100 m intorno alle piante infestate ed esame di tali piante specificate per verificare se presentano o meno segni di infestazione; |
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c) |
rimozione, esame e smaltimento sicuro delle piante abbattute a norma delle lettere a) e b), adottando tutte le precauzioni necessarie per evitare la diffusione dell’organismo nocivo specificato durante e dopo l’abbattimento; |
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d) |
rimozione, esame e smaltimento sicuro del legno, della corteccia e del materiale da imballaggio di legno associati all’infestazione, adottando tutte le precauzioni necessarie per evitare la diffusione dell’organismo nocivo specificato; |
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e) |
divieto di spostamento delle piante specificate e del legno e del materiale da imballaggio di legno specificati potenzialmente infestati al di fuori dell’area delimitata; |
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f) |
indagine sull’origine dell’infestazione mediante tracciamento delle piante, del legno, della corteccia e degli altri oggetti associati all’infestazione, e loro esame per verificare se presentano o meno segni di infestazione, compreso il campionamento distruttivo mirato; |
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g) |
ove opportuno, sostituzione delle piante specificate con altre specie vegetali non sensibili; |
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h) |
divieto della presenza all’aperto di nuove piante specificate nell’area di cui alla lettera b), ad eccezione dei luoghi di produzione di cui all’allegato VIII, punto 17.2, del regolamento (UE) 2019/2072 e delle piante sentinella; |
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i) |
sensibilizzazione dell’opinione pubblica in merito alla minaccia rappresentata dall’organismo nocivo specificato e alle misure di eradicazione di cui al presente articolo, comprese le condizioni relative allo spostamento delle piante specificate dall’area delimitata; |
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j) |
se necessario, misure specifiche per affrontare qualsiasi specificità o complicazione che possa essere ragionevolmente ritenuta in grado di prevenire, ostacolare o ritardare l’eradicazione, in particolare misure relative all’accessibilità e all’eradicazione adeguata di tutte le piante infestate o che si sospetta siano infestate, indipendentemente dalla loro ubicazione, dal fatto che siano di proprietà pubblica o privata o dalla persona o dall’ente che ne sia responsabile; |
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k) |
qualsiasi altra misura che possa contribuire all’eradicazione dell’organismo nocivo specificato, conformemente alla norma internazionale per le misure fitosanitarie («ISPM») n. 9 (9), e all’applicazione di un approccio sistematico secondo i principi stabiliti nell’ISPM n. 14 (10). |
Nel caso del primo comma, lettera a), qualora non sia possibile rimuovere ceppi inseriti in profondità e radici superficiali, essi devono essere collocati nel terreno ad almeno 40 cm sotto il livello della superficie o coperti da materiale resistente agli insetti.
2. Le indagini ufficiali annuali entro un raggio di almeno 1 km intorno ai luoghi di produzione di cui all’allegato VIII, punto 17.2, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 si basano sugli orientamenti generali dell’Autorità per indagini statisticamente attendibili e basate sul rischio relative agli organismi nocivi per le piante, e la progettazione dell’indagine e lo schema di campionamento usati permettono di rilevare un livello di presenza di piante infestate dell’1 % con un livello di sicurezza almeno del 99 %.
3. In caso di spostamento del legno e del materiale da imballaggio di legno specificati e della corteccia al di fuori dell’area delimitata e qualora all’interno dell’area delimitata non siano disponibili impianti di trattamento o di trasformazione, il legno e il materiale da imballaggio di legno specificati e la corteccia sono spostati nell’impianto idoneo più vicino al di fuori dell’area delimitata per garantire un trattamento immediato o una trasformazione immediata conformemente all’allegato VIII, punti da 30 a 32, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072. Tale spostamento è effettuato sotto controllo ufficiale e in ambiente chiuso, in modo da garantire che l’organismo nocivo specificato non possa diffondersi.
L’organismo ufficiale responsabile effettua al momento opportuno indagini annuali per rilevare la presenza dell’organismo nocivo specificato mediante ispezioni delle piante ospiti entro un raggio di almeno 1 km dal suddetto impianto di trattamento o di trasformazione.
4. In deroga al paragrafo 1, primo comma, lettera b), se un’autorità competente conclude che non è opportuno procedere all’abbattimento di un numero limitato di singole piante, per motivi connessi al loro particolare valore sociale, culturale o ambientale, tali singole piante sono sottoposte a un esame individuale mensile per verificare se presentano o meno segni di infestazione e sono adottate misure alternative all’abbattimento che garantiscano un elevato livello di protezione per prevenire un’eventuale diffusione dell’organismo nocivo specificato a partire da queste piante.
Articolo 10
Misure di contenimento
1. Nelle zone infestate delle aree delimitate per il contenimento elencate nell’allegato I le autorità competenti adottano tutte le misure seguenti:
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a) |
abbattimento delle piante infestate e delle piante che presentano sintomi collegati all’organismo nocivo specificato e rimozione completa delle radici se sono riscontrate gallerie larvali sotto il colletto delle radici della pianta infestata; |
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b) |
rimozione, esame e smaltimento sicuro delle piante abbattute a norma della lettera a), adottando le precauzioni necessarie per evitare la diffusione dell’organismo nocivo specificato durante e dopo l’abbattimento; |
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c) |
divieto di spostamento delle piante specificate e del legno e del materiale da imballaggio di legno specificati potenzialmente infestati al di fuori dell’area delimitata; |
|
d) |
ove opportuno, sostituzione delle piante specificate con altre piante non sensibili; |
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e) |
divieto di presenza all’aperto di nuove piante specificate nella zona infestata, ad eccezione dei luoghi di produzione di cui all’allegato VIII, punto 17.2, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 e dell’impianto di piante sentinella; |
|
f) |
sensibilizzazione dell’opinione pubblica in merito alla minaccia rappresentata dall’organismo nocivo specificato e alle misure di contenimento di cui al presente articolo, comprese le condizioni relative allo spostamento delle piante specificate al di fuori dell’area delimitata stabilita a norma dell’articolo 5; |
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g) |
se necessario, misure specifiche per affrontare qualsiasi altra questione o complicazione che possa essere ragionevolmente ritenuta in grado di prevenire, ostacolare o ritardare il contenimento, in particolare misure relative all’accessibilità e all’abbattimento e alla distruzione adeguati di tutte le piante infestate o che si sospetta siano infestate, indipendentemente dalla loro ubicazione, da chi ne detenga la proprietà o dalla persona che ne sia responsabile; |
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h) |
qualsiasi altra misura che possa contribuire al contenimento dell’organismo nocivo specificato. |
Nel caso del primo comma, lettera a), le attività di abbattimento iniziano immediatamente, tuttavia nei casi in cui le piante infestate sono state individuate al di fuori del periodo di volo dell’organismo nocivo specificato, l’abbattimento e la rimozione sono effettuati prima dell’inizio del periodo di volo successivo. Qualora non sia possibile rimuovere ceppi inseriti in profondità e radici superficiali, essi devono essere collocati nel terreno ad almeno 40 cm sotto il livello della superficie o coperti da materiale resistente agli insetti.
2. Le indagini ufficiali annuali entro un raggio di almeno 1 km intorno ai luoghi di produzione di cui all’allegato VIII, punto 17.2, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 si basano sugli orientamenti generali dell’Autorità per indagini statisticamente attendibili e basate sul rischio relative agli organismi nocivi per le piante, e la progettazione dell’indagine e lo schema di campionamento usati permettono di rilevare un livello di presenza di piante infestate dell’1 % con un livello di sicurezza almeno del 99 %.
L’organismo ufficiale responsabile effettua al momento opportuno indagini annuali per rilevare la presenza dell’organismo nocivo specificato mediante ispezioni delle piante ospiti entro un raggio di almeno 1 km dal suddetto impianto di trattamento o di trasformazione.
3. In caso di spostamento del legno e del materiale da imballaggio di legno specificati e della corteccia al di fuori dell’area delimitata e dalla zona infestata verso la zona cuscinetto e qualora all’interno dell’area delimitata non siano disponibili impianti di trattamento o di trasformazione, il legno e il materiale da imballaggio di legno specificati e la corteccia sono spostati nell’impianto idoneo più vicino al di fuori dell’area delimitata per garantire un trattamento immediato o una trasformazione immediata conformemente all’allegato VIII, punti da 30 a 32, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072. Tale spostamento è effettuato sotto controllo ufficiale e in ambiente chiuso, in modo da garantire che l’organismo nocivo specificato non possa diffondersi.
4. Qualora la presenza dell’organismo nocivo specificato nella zona cuscinetto sia stata ufficialmente confermata, si applicano di conseguenza gli articoli 17 e 18 del regolamento (UE) 2016/2031.
CAPO V
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 11
Obblighi di comunicazione
1. Entro il 30 aprile di ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione e agli altri Stati membri una relazione sulle misure adottate durante l’anno civile precedente a norma del presente regolamento e sui risultati delle misure di cui agli articoli da 3 a 10.
Tale relazione include:
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a) |
il numero di campioni raccolti conformemente all’articolo 8, paragrafo 2; |
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b) |
i motivi del ricorso alla deroga di cui all’articolo 9, paragrafo 4, e le misure adottate di conseguenza. |
2. I risultati delle indagini effettuate a norma dell’articolo 8 sono trasmessi alla Commissione utilizzando uno dei modelli riportati nell’allegato II.
Articolo 12
Abrogazione della decisione di esecuzione (UE) 2015/893
La decisione di esecuzione (UE) 2015/893 è abrogata.
Articolo 13
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Le disposizioni seguenti si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2027:
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a) |
articolo 3, paragrafo 2; |
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b) |
articolo 5, paragrafo 5, secondo comma; |
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c) |
articolo 8, paragrafo 4; |
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d) |
articolo 9, paragrafo 2; |
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e) |
articolo 10, paragrafo 2. |
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2025
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/2031/oj.
(2) Decisione di esecuzione (UE) 2015/893 della Commissione, del 9 giugno 2015, relativa alle misure atte a impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione di Anoplophora glabripennis (Motschulsky) (GU L 146 dell’11.6.2015, pag. 16, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2015/893/oj).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione, del 28 novembre 2019, che stabilisce condizioni uniformi per l’attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione (GU L 319 del 10.12.2019, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/2072/oj).
(4) Regolamento delegato (UE) 2019/1702 della Commissione, del 1o agosto 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo l’elenco degli organismi nocivi prioritari (GU L 260 dell’11.10.2019, pag. 8, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/1702/oj).
(5) EFSA (Autorità europea per la sicurezza alimentare), «General guidelines for statistically sound and risk-based surveys of plant pests», 8 settembre 2020; doi:10.2903/sp.efsa.2020.EN-1919.
(6) EFSA, 2019. Mappa storica dell’indagine relativa a Anoplophora glabripennis. EFSA Journal, 2019;16(12):EN-1750. Disponibile online all’indirizzo seguente: https://efsa.maps.arcgis.com/. Ultimo aggiornamento: 29 maggio 2021.
(7) «Guidelines for pest eradication programmes» — Norma di riferimento ISPM n. 9 del segretariato della Convenzione internazionale per la protezione delle piante, Roma.
(8) «The use of integrated measures in a systems approach for pest risk management» — Norma di riferimento ISPM n. 14 del segretariato della Convenzione internazionale per la protezione delle piante, Roma.
(9) «Guidelines for pest eradication programmes» — Norma di riferimento ISPM n. 9 del segretariato della Convenzione internazionale per la protezione delle piante, Roma. Pubblicazione: 15 dicembre 2011.
(10) «The use of integrated measures in a systems approach for pest risk management» — Norma di riferimento ISPM n. 14 del segretariato della Convenzione internazionale per la protezione delle piante, Roma. Pubblicazione: 8 gennaio 2014.
ALLEGATO I
Aree delimitate per il contenimento
ITALIA
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Numero Europhyt dell’area delimitata (AD) |
Zona dell’AD |
Regione |
Comuni o altre delimitazioni amministrative/geografiche |
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206 |
Zona infestata |
Marche |
Parte dei comuni seguenti: Ostra, Senigallia, Trecastelli, Corinaldo, Ostra Vetere, Belvedere Ostrense. |
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Zona cuscinetto |
Parte dei comuni seguenti: Ostra, Senigallia, Trecastelli, Corinaldo, Ostra Vetere, Belvedere Ostrense, Morro d’Alba, Montecarotto. |
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358 |
Zona infestata |
Marche |
L’intero territorio dei comuni seguenti: Monte Urano, Rapagnano, Magliano di Tenna, Belmonte Piceno, Grottazzolina, Monte Vidon Corrado; parte dei comuni seguenti: Sant’Elpidio a Mare, Torre San Patrizio, Monte San Pietrangeli, Francavilla d’Ete, Montegiorgio, Falerone, Servigliano, Montottone, Monte Gilberto, Ponzano di Fermo, Fermo. |
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Zona cuscinetto |
L’intero territorio di Porto San Giorgio; parte dei comuni seguenti: Porto Sant’Elpidio, Sant’Elpidio a Mare, Montegranaro, Torre San Patrizio, Monte San Pietrangeli, Monte San Giusto, Corridonia, Francavilla d’Ete, Mogliano, Montegiorgio, Massa Fermana, Montappone, Monsampietro Morico, Loro Piceno, Sant’Angelo in Pontano, Falerone, Penna San Giovanni, Servigliano, Monteleone di Fermo, Monsampietro Morico, Montottone, Monte Vidon Combatte, Monte Giberto, Petritoli, Ponzano di Fermo, Fermo, Monterubbiano, Lapedona, Santa Vittoria in Matenano. |
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866 |
Zona infestata |
Marche |
L’intero territorio dei comuni seguenti: Civitanova Marche, Montecosaro; parte dei comuni seguenti: Morrovalle, Montegranaro, Sant’Elpidio a Mare, Porto Sant’Elpidio. |
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Zona cuscinetto |
Parte dei comuni seguenti: Porto Sant’Elpidio, Sant’Elpidio a Mare, Potenza Picena, Montelupone, Morrovalle, Monte San Giusto, Montegranaro. |
ALLEGATO II
Modelli per la comunicazione dei risultati delle indagini effettuate a norma dell’articolo 8
PARTE A
1. Modello per la comunicazione dei risultati delle indagini annuali
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Data di definizione |
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iii |
iv |
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2. Istruzioni per compilare il modello
Se viene compilato questo modello, non deve essere compilato il modello di cui alla parte B del presente allegato.
Per la colonna 1: indicare il nome dell’area geografica, il numero del focolaio o qualsiasi informazione che consenta l’individuazione dell’area delimitata (AD) interessata e la data della sua definizione.
Per la colonna 2: indicare le dimensioni dell’AD prima dell’inizio dell’indagine.
Per la colonna 3: indicare le dimensioni dell’AD dopo l’indagine.
Per la colonna 4: indicare l’approccio: eradicazione o contenimento. Inserire le righe necessarie, in funzione del numero di AD per organismo nocivo e degli approcci adottati per queste aree.
Per la colonna 5: indicare la zona dell’AD in cui è stata effettuata l’indagine, inserendo le righe necessarie: zona infetta (ZI) o zona cuscinetto (ZC), utilizzando righe separate. Se applicabile, indicare l’area della ZI in cui è stata effettuata l’indagine (ad esempio gli ultimi 20 km adiacenti alla ZC, attorno ai vivai) in righe diverse.
Per la colonna 6: indicare il numero e la descrizione dei siti di indagine, scegliendo una delle voci seguenti per la descrizione:
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1. |
all’aperto (zona di produzione): 1.1. campo (a seminativo, a pascolo); 1.2. frutteto/vigneto; 1.3. vivaio; 1.4. foresta; |
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2. |
all’aperto (altro): 2.1. giardino privato; 2.2. siti pubblici; 2.3. area di conservazione; 2.4. piante spontanee in zone diverse dalle aree di conservazione; 2.5. altro (indicare il caso specifico, ad esempio centro per il giardinaggio, siti commerciali che utilizzano materiale da imballaggio di legno, industria del legno, zone umide, rete di irrigazione e drenaggio); |
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3. |
ambiente chiuso: 3.1. serra; 3.2. sito privato, diverso da una serra; 3.3. sito pubblico, diverso da una serra; 3.4. altro (indicare il caso specifico, ad esempio centro per il giardinaggio, siti commerciali che utilizzano materiale da imballaggio di legno, industria del legno). |
Per la colonna 7: indicare quali sono le aree a rischio individuate sulla base della biologia dell’organismo nocivo o degli organismi nocivi, della presenza di piante ospiti, delle condizioni eco-climatiche e dei luoghi a rischio.
Per la colonna 8: indicare le aree a rischio incluse nell’indagine, tra quelle individuate nella colonna 7.
Per la colonna 9: indicare piante, frutti, sementi, suolo, materiale da imballaggio, legno, macchinari, veicoli, acqua, altro (specificando la fattispecie).
Per la colonna 10: indicare l’elenco delle specie/dei generi vegetali sottoposti a indagine, utilizzando una riga per ogni specie/genere vegetale.
Per la colonna 11: indicare i mesi dell’anno in cui è stata effettuata l’indagine.
Per la colonna 12: indicare i dati relativi all’indagine a seconda delle prescrizioni normative specifiche per ciascun organismo nocivo. Indicare «N/A» (non applicabile) quando le informazioni di determinate colonne non sono applicabili.
Per le colonne 13 e 14: indicare i risultati, se del caso, fornendo le informazioni disponibili nelle colonne corrispondenti. I risultati «indeterminati» si riferiscono ai campioni analizzati che non hanno dato alcun risultato a causa di fattori diversi (ad esempio livello di rilevazione non raggiunto, campione non trattato in quanto non identificato, campione vecchio).
Per la colonna 15: indicare le notifiche di focolai dell’anno in cui è stata effettuata l’indagine per le rilevazioni nella ZC. Non è necessario inserire il numero di notifica dei focolai se l’autorità competente ha deciso che si tratta di uno dei casi di cui all’articolo 14, paragrafo 2, all’articolo 15, paragrafo 2, o all’articolo 16 del regolamento (UE) 2016/2031. In tal caso indicare nella colonna 16 («Osservazioni») i motivi per cui tali informazioni non sono fornite.
PARTE B
1. Modello per la comunicazione dei risultati delle indagini annuali su base statistica
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Nome |
Data di definizione |
Descrizione |
Numero |
Specie ospiti |
Superficie (in ha o altre unità più pertinenti) |
Unità di ispezione |
Descrizione |
Unità |
Esami visivi |
Cattura |
Prove |
Altri metodi |
Fattore di rischio |
Livelli di rischio |
Numero di luoghi |
Rischi relativi |
Proporzione della popolazione ospite |
Positivi |
Negativi |
Indeterminati |
Numero |
Data |
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2. Istruzioni per compilare il modello
Spiegare le ipotesi alla base della progettazione dell’indagine per ciascun organismo nocivo. Riassumere e giustificare:
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la popolazione bersaglio, l’unità epidemiologica e le unità di ispezione; |
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— |
il metodo di rilevazione e la sensibilità del metodo; |
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— |
il fattore o i fattori di rischio, indicando i livelli di rischio, i rischi relativi corrispondenti e le proporzioni della popolazione di piante ospiti. |
Per la colonna 1: indicare il nome dell’area geografica, il numero del focolaio o qualsiasi informazione che consenta l’individuazione dell’area delimitata (AD) interessata e la data della sua definizione.
Per la colonna 2: indicare le dimensioni dell’AD prima dell’inizio dell’indagine.
Per la colonna 3: indicare le dimensioni dell’AD dopo l’indagine.
Per la colonna 4: indicare l’approccio: eradicazione o contenimento. Inserire le righe necessarie, in funzione del numero di AD per organismo nocivo e degli approcci adottati per queste aree.
Per la colonna 5: indicare la zona dell’AD in cui è stata effettuata l’indagine, inserendo le righe necessarie: zona infetta (ZI) o zona cuscinetto (ZC), utilizzando righe separate. Se applicabile, indicare l’area della ZI in cui è stata effettuata l’indagine (ad esempio gli ultimi 20 km adiacenti alla ZC, attorno ai vivai) in righe diverse.
Per la colonna 6: indicare il numero e la descrizione dei siti di indagine, scegliendo una delle voci seguenti per la descrizione:
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1. |
all’aperto (zona di produzione): 1.1. campo (a seminativo, a pascolo); 1.2. frutteto/vigneto; 1.3. vivaio; 1.4. foresta; |
|
2. |
all’aperto (altro): 2.1. giardini privati; 2.2. siti pubblici; 2.3. area di conservazione; 2.4. piante spontanee in zone diverse dalle aree di conservazione; 2.5. altro (indicare il caso specifico, ad esempio centro per il giardinaggio, siti commerciali che utilizzano materiale da imballaggio di legno, industria del legno, zone umide, rete di irrigazione e drenaggio); |
|
3. |
ambiente chiuso: 3.1. serra; 3.2. sito privato, diverso da una serra; 3.3. sito pubblico, diverso da una serra; 3.4. altro (indicare il caso specifico, ad esempio centro per il giardinaggio, siti commerciali che utilizzano materiale da imballaggio di legno, industria del legno). |
Per la colonna 7: indicare i mesi dell’anno in cui sono state effettuate le indagini.
Per la colonna 8: indicare la popolazione bersaglio scelta e fornire di conseguenza l’elenco delle specie/dei generi ospiti e la superficie interessata. Per «popolazione bersaglio» si intende l’insieme delle unità di ispezione. Le sue dimensioni sono generalmente espresse in ettari in caso di superfici agricole, ma potrebbe anche trattarsi di lotti, campi, serre ecc. Giustificare la scelta operata nelle ipotesi di base. Indicare le unità di ispezione sottoposte a indagine. Per «unità di ispezione» si intendono le piante, le parti di piante, le merci, i materiali e i vettori di organismi nocivi che sono stati esaminati per rilevare e identificare gli organismi nocivi.
Per la colonna 9: indicare le unità epidemiologiche sottoposte a indagine, fornendo una descrizione e l’unità di misura. Per «unità epidemiologica» si intende un’area omogenea in cui, qualora l’organismo nocivo fosse presente, le interazioni tra l’organismo nocivo, le piante ospiti e le condizioni e i fattori abiotici e biotici darebbero origine alla stessa epidemiologia. Le unità epidemiologiche sono una sottodivisione della popolazione bersaglio omogenea in termini di epidemiologia e comprendente almeno una pianta ospite. In alcuni casi l’intera popolazione ospite di una regione/un’area/un paese può essere definita come un’unità epidemiologica. Può trattarsi di regioni della classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS), aree urbane, foreste, roseti, aziende agricole o di un certo numero di ettari. La scelta delle unità epidemiologiche deve essere giustificata nelle ipotesi di base.
Per la colonna 10: indicare i metodi utilizzati durante l’indagine, compreso il numero di attività svolte in ciascun caso a seconda delle prescrizioni normative specifiche per ciascun organismo nocivo. Indicare «N/D» (non disponibile) quando le informazioni non sono disponibili per determinate colonne.
Per la colonna 11: fornire una stima dell’efficacia di campionamento. Per «efficacia di campionamento» si intende la probabilità di selezionare parti di piante infette a partire da una pianta infetta. Nel caso dei vettori, indica l’efficacia del metodo nel catturare un vettore positivo quando questo è presente nell’area sottoposta a indagine. Nel caso del suolo, indica l’efficacia nel selezionare un campione di suolo contenente l’organismo nocivo quando questo è presente nell’area sottoposta a indagine.
Per la colonna 12: per «sensibilità del metodo» si intende la probabilità che un metodo rilevi correttamente la presenza di organismi nocivi. La sensibilità del metodo è definita come la probabilità che un ospite realmente positivo risulti positivo alle prove. Si ottiene moltiplicando l’efficacia di campionamento (ossia la probabilità di selezionare parti di piante infette a partire da una pianta infetta) per la sensibilità diagnostica (caratterizzata dall’ispezione visiva e/o dalla prova di laboratorio utilizzata nel processo di identificazione).
Per la colonna 13: indicare i fattori di rischio in righe diverse, utilizzando tutte le righe necessarie. Per ogni fattore di rischio indicare il livello di rischio, il rischio relativo corrispondente e la proporzione della popolazione ospite.
Per la colonna B: indicare i dati relativi all’indagine a seconda delle prescrizioni normative specifiche per ciascun organismo nocivo. Indicare «N/A» (non applicabile) quando le informazioni di determinate colonne non sono applicabili. Le informazioni da indicare in queste colonne sono correlate alle informazioni che figurano nella colonna 10 «Metodi di rilevazione».
Per la colonna 18: indicare il numero di siti di cattura, se diverso dal numero di trappole (colonna 17) (ad esempio quando la stessa trappola è utilizzata in luoghi diversi).
Per la colonna 21: indicare il numero di campioni i cui risultati sono rispettivamente positivi, negativi o indeterminati. I risultati «indeterminati» si riferiscono ai campioni analizzati che non hanno dato alcun risultato a causa di fattori diversi (ad esempio livello di rilevazione non raggiunto, campione non trattato in quanto non identificato, campione vecchio).
Per la colonna 22: indicare le notifiche di focolai dell’anno in cui è stata effettuata l’indagine. Non è necessario inserire il numero di notifica dei focolai se l’autorità competente ha deciso che si tratta di uno dei casi di cui all’articolo 14, paragrafo 2, all’articolo 15, paragrafo 2, o all’articolo 16 del regolamento (UE) 2016/2031. In tal caso indicare nella colonna 25 («Osservazioni») i motivi per cui tali informazioni non sono fornite.
Per la colonna 23: indicare la sensibilità dell’indagine, secondo la definizione della norma internazionale per le misure fitosanitarie (ISPM) n. 31. Questo valore del livello di sicurezza raggiunto per quanto riguarda l’indennità dall’organismo nocivo è calcolato sulla base degli esami effettuati (e/o dei campioni), tenuto conto della sensibilità del metodo e della prevalenza attesa.
Per la colonna 24: indicare la prevalenza attesa sulla base di una stima, precedente all’indagine, della probabile prevalenza effettiva dell’organismo nocivo in campo aperto. La prevalenza attesa è fissata come obiettivo dell’indagine e corrisponde al compromesso operato dai responsabili della gestione del rischio tra il rischio di presenza dell’organismo nocivo e le risorse disponibili per l’indagine. Per un’indagine a fini di rilevazione è solitamente fissato un valore dell’1 %.
(1) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione del 30 settembre 2019 che stabilisce norme per il funzionamento del sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali e dei suoi elementi di sistema (il regolamento IMSOC) (GU L 261 del 14.10.2019, pag. 37, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1715/oj).
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1952/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)