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Document 32025R1943
Commission Implementing Regulation (EU) 2025/1943 of 29 September 2025 laying down rules for the application of Regulation (EU) No 910/2014 of the European Parliament and of the Council as regards reference standards for qualified certificates for electronic signatures and qualified certificates for electronic seals
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1943 della Commissione, del 29 settembre 2025, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme di riferimento applicabili ai certificati qualificati di firme elettroniche e ai certificati qualificati di sigilli elettronici
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1943 della Commissione, del 29 settembre 2025, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme di riferimento applicabili ai certificati qualificati di firme elettroniche e ai certificati qualificati di sigilli elettronici
C/2025/6488
GU L, 2025/1943, 30.9.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1943/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
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Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
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2025/1943 |
30.9.2025 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/1943 DELLA COMMISSIONE
del 29 settembre 2025
recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme di riferimento applicabili ai certificati qualificati di firme elettroniche e ai certificati qualificati di sigilli elettronici
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (1), in particolare l’articolo 28, paragrafo 6, e l’articolo 38, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
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(1) |
I certificati qualificati di firme elettroniche e i certificati qualificati di sigilli elettronici svolgono un ruolo cruciale nell’ambiente imprenditoriale digitale, promuovendo la transizione dai processi cartacei tradizionali ai loro equivalenti elettronici. Collegando i dati di convalida della firma elettronica o i dati di convalida del sigillo elettronico rispettivamente a una persona fisica o giuridica e confermando il nome di tale persona, i certificati qualificati accrescono la certezza circa l’identità del firmatario e del creatore del sigillo. |
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(2) |
La presunzione di conformità di cui all’articolo 28, paragrafo 6, e all’articolo 38, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 910/2014 dovrebbe applicarsi solo se i servizi fiduciari qualificati per il rilascio di certificati qualificati di firme elettroniche e i servizi fiduciari qualificati per il rilascio di certificati qualificati di sigilli elettronici sono conformi alle norme stabilite nel presente regolamento. Tali norme dovrebbero rispecchiare le prassi consolidate ed essere ampiamente riconosciute nei settori pertinenti. Esse dovrebbero essere adattate per includere controlli supplementari che garantiscano la sicurezza e l’affidabilità dei servizi fiduciari qualificati e del contenuto dei certificati qualificati. |
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(3) |
Se un prestatore di servizi fiduciari rispetta i requisiti di cui all’allegato del presente regolamento, gli organismi di vigilanza dovrebbero presumere la conformità ai pertinenti requisiti del regolamento (UE) n. 910/2014 e tenere debitamente conto di tale presunzione per la concessione o la conferma della qualifica del servizio fiduciario. Un prestatore di servizi fiduciari qualificato può comunque fare affidamento su altre pratiche per dimostrare la conformità ai requisiti del regolamento (UE) n. 910/2014. |
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(4) |
La Commissione valuta periodicamente le nuove tecnologie, pratiche, norme o specifiche tecniche. Conformemente al considerando 75 del regolamento (UE) 2024/1183 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), la Commissione dovrebbe riesaminare e, se necessario, aggiornare il presente regolamento per mantenerlo in linea con gli sviluppi globali e le nuove tecnologie, norme o specifiche tecniche e per seguire le migliori pratiche sul mercato interno. |
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(5) |
Il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e, se del caso, la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) si applicano alle attività di trattamento di dati personali a norma del presente regolamento. |
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(6) |
Conformemente all’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere il 6 giugno 2025. |
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(7) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 48 del regolamento (UE) n. 910/2014, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Norme di riferimento e specifiche applicabili ai certificati qualificati di firme elettroniche e sigilli elettronici
1. Le norme di riferimento e le specifiche di cui all’articolo 28, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 910/2014 figurano nell’allegato I del presente regolamento.
2. Le norme di riferimento e le specifiche di cui all’articolo 38, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 910/2014 figurano nell’allegato II del presente regolamento.
Articolo 2
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2025
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/910/oj.
(2) Regolamento (UE) 2024/1183 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 aprile 2024, che modifica il regolamento (UE) n. 910/2014 per quanto riguarda l’istituzione del quadro europeo relativo a un’identità digitale (GU L, 2024/1183, 30.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1183/oj).
(3) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj).
(4) Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2002/58/oj).
(5) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj).
ALLEGATO I
Elenco delle norme di riferimento e delle specifiche per i certificati qualificati di firme elettroniche
Le norme ETSI EN 319 411-2 V2.6.1 («ETSI EN 319 411-2»), ETSI EN 319 412-1 V1.6.1 («ETSI EN 319 412-1»), ETSI EN 319 412-2 V2.4.1 («ETSI EN 319 412-2») ed ETSI EN 319 412-5 V2.5.1 («ETSI EN 319 412-5») si applicano con gli adeguamenti seguenti.
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1. |
Per ETSI EN 319 411-2
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2. |
Per ETSI EN 319 412-2
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(1) https://certification.enisa.europa.eu/publications/eucc-guidelines-cryptography_en.
(2) GU L, 2024/482, 7.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/482/oj.
(3) GU L, 2024/3144, 19.12.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/3144/oj.
ALLEGATO II
Norme di riferimento e specifiche per i certificati qualificati di sigilli elettronici
Le norme ETSI EN 319 411-2 V2.6.1 («ETSI EN 319 411-2»), ETSI EN 319 412-1 V1.6.1 («ETSI EN 319 412-1»), ETSI EN 319 412-3 V1.3.1 («ETSI EN 319 412-3»), ETSI EN 319 412-2 V2.4.1 («ETSI EN 319 412-2») e ETSI EN 319 412-5 V2.5.1 («ETSI EN 319 412-5») si applicano con gli adeguamenti seguenti:
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1. |
Per ETSI EN 319 411-2
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2. |
Per ETSI EN 319 412-3
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3. |
Per ETSI EN 319 412-2:
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ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1943/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)