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Document 32025R1726

Regolamento delegato (UE) 2025/1726 della Commissione, del 27 giugno 2025, che modifica il regolamento (UE) 2019/1241 per quanto riguarda la rettifica dell'ambito di applicazione territoriale delle disposizioni relative alla vongola verace e all'occhialone

C/2025/4074

GU L, 2025/1726, 30.10.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/1726/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/1726/oj

European flag

Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie L


2025/1726

30.10.2025

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2025/1726 DELLA COMMISSIONE

del 27 giugno 2025

che modifica il regolamento (UE) 2019/1241 per quanto riguarda la rettifica dell'ambito di applicazione territoriale delle disposizioni relative alla vongola verace e all'occhialone

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2019/1241 stabilisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca e la protezione degli ecosistemi marini. Nell'allegato VI sono stabilite misure tecniche per le acque nordoccidentali e nell'allegato VII misure tecniche nelle acque sudoccidentali a livello regionale.

(2)

Il regolamento delegato (UE) 2024/3204 della Commissione (2) ha modificato la diciannovesima voce della tabella di cui all'allegato VI, parte A, e la ventesima voce della tabella di cui all'allegato VII, parte A, per fissare una taglia minima di riferimento per la conservazione (MCRS) di 36 cm per l'occhialone, rispettivamente nelle sottozone CIEM 6 e 7 e nella sottozona CIEM 8.

(3)

È opportuno chiarire l'ambito di applicazione della taglia minima di riferimento per la conservazione di 36 cm per l'occhialone, in quanto il regolamento delegato (UE) 2024/3204 non specificava l'ambito di applicazione territoriale, diversamente dai precedenti atti delegati analoghi. Nelle acque nordoccidentali dovrebbe essere limitato alle sottozone CIEM 6 e 7; nelle acque sudoccidentali dovrebbe essere limitato alla sottozona CIEM 8. Nella sottozona CIEM 5 e nelle sottozone CIEM 9 e 10 (acque dell'Unione) e nelle zone Copace 34.1.1, 34.1.2 e 34.2.0 (acque dell'Unione) è mantenuta la taglia minima di riferimento per la conservazione di 33 cm. La precisazione dovrebbe comparire in tutte le versioni linguistiche ufficiali del testo e gli allegati VI e VII del regolamento (UE) 2019/1241 dovrebbero essere rettificati di conseguenza.

(4)

Il regolamento delegato (UE) 2024/3204 ha modificato la ventiseiesima voce della tabella di cui all'allegato VII, parte A, del regolamento (UE) 2019/1241, per cambiare la taglia minima di riferimento per la conservazione della vongola verace da 35 mm a 32 mm nella sottozona CIEM 8. Il 13 gennaio 2025 gli Stati membri hanno segnalato alla Commissione un errore che comportava la mancata inclusione nella modifica del riferimento al rettangolo statistico 18E8 nella sottozona CIEM 8 (il bacino di Arcachon), conformemente alla raccomandazione comune.

(5)

L'errore compare in tutte le versioni linguistiche ufficiali del testo e l'allegato VII del regolamento (UE) 2019/1241 dovrebbe essere rettificato di conseguenza.

(6)

Le misure introdotte dal presente regolamento applicabili alle acque dell'Unione mirano al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 494, paragrafi 1 e 2, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra (3), e tengono conto dei principi di cui all'articolo 494, paragrafo 3, di tale accordo. Esse non pregiudicano le misure applicabili nelle acque del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

(7)

È pertanto opportuno rettificare di conseguenza il regolamento (UE) 2019/1241.

(8)

Poiché le misure di cui al presente regolamento hanno ripercussioni dirette sulla pianificazione della campagna di pesca di vongola verace e di occhialone e sulle relative attività economiche, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione. Considerando che il regolamento delegato (UE) 2024/3204 è entrato in vigore il 1o gennaio 2025, è opportuno che anche il presente regolamento si applichi a decorrere dalla medesima data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati VI e VII del regolamento (UE) 2019/1241 sono rettificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2025.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 2025

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 198 del 25.7.2019, pag. 105, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1241/oj.

(2)  Regolamento delegato (UE) 2024/3204 della Commissione, dell’11 ottobre 2024, che modifica il regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la vongola verace (Venerupis philippinarum) e l’occhialone (GU L, 2024/3204, 31.12.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/3204/oj).

(3)   GU L 149 del 30.4.2021, pag. 10, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2021/689(1)/oj.


ALLEGATO

1)

Nell'allegato VI, parte A, la diciannovesima voce della tabella è sostituita dalla seguente:

«Occhialone (Pagellus bogaraveo)

36 cm (*1), (*2)

2)

Nell'allegato VII, parte A, la tabella è così modificata:

a)

la ventesima voce è sostituita dalla seguente:

«Occhialone (Pagellus bogaraveo)

36 cm (*3), (*4)

b)

la ventiseiesima voce è sostituita dalla seguente:

«Vongola verace (Venerupis philippinarum)

35 mm (*5)


(*1)  Questa taglia minima di riferimento per la conservazione si applica nelle sottozone CIEM 6 e 7 fino al 31 dicembre 2025. Nella sottozona CIEM 5 si applica la taglia minima di riferimento per la conservazione di 33 cm.

(*2)  In assenza di nuove norme adottate prima del 31 dicembre 2025, a decorrere dal 1o gennaio 2026 la taglia minima di riferimento per la conservazione applicabile è di 33 cm.»;

(*3)  Questa taglia minima di riferimento per la conservazione si applica nella sottozona CIEM 8 fino al 31 dicembre 2025. La taglia minima di riferimento per la conservazione di 33 cm si applica nelle sottozone CIEM 9 e 10 (acque dell'Unione) e nelle zone Copace 34.1.1, 34.1.2 e 34.2.0 (acque dell'Unione).

(*4)  In assenza di nuove norme adottate prima del 31 dicembre 2025, a decorrere dal 1o gennaio 2026 la taglia minima di riferimento per la conservazione applicabile è di 33 cm.»;

(*5)  La taglia minima di riferimento per la conservazione di 32 mm si applica nel bacino di Arcachon, rettangolo statistico 18E8 nella sottozona CIEM 8.».


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/1726/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)


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