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Document 32025D1471

Decisione (PESC) 2025/1471 del Consiglio, del 18 luglio 2025, che modifica la decisione 2012/642/PESC, relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina

ST/9468/2025/INIT

GU L, 2025/1471, 19.7.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/1471/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/1471/oj

European flag

Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie L


2025/1471

19.7.2025

DECISIONE (PESC) 2025/1471 DEL CONSIGLIO

del 18 luglio 2025

che modifica la decisione 2012/642/PESC, relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 15 ottobre 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/642/PESC (1).

(2)

Il 24 febbraio 2022 il presidente della Federazione russa ha annunciato un'operazione militare in Ucraina e le forze armate russe hanno iniziato un attacco contro l'Ucraina, anche dal territorio della Bielorussia. Tale attacco ha costituito una palese violazione dell'integrità territoriale, della sovranità e dell'indipendenza dell'Ucraina.

(3)

Nelle conclusioni del 19 febbraio 2024 il Consiglio condannava fermamente il sostegno che il regime bielorusso continua a fornire nella guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina e invitava la Bielorussia ad astenersi da tali interventi e a rispettare i suoi obblighi internazionali.

(4)

In considerazione della gravità della situazione, e in risposta al persistente coinvolgimento della Bielorussia nell'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina, è opportuno introdurre ulteriori misure restrittive.

(5)

In particolare, è opportuno vietare l'acquisizione dalla Bielorussia di armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo.

(6)

Al fine di rafforzare l'efficacia delle misure restrittive imposte in risposta alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, è necessario affrontare il rischio che tali misure siano eluse mediante esportazioni indirette attraverso paesi terzi. Alcuni beni e le tecnologie potrebbero contribuire al rafforzamento militare e tecnologico della Bielorussia o allo sviluppo del suo settore della difesa e della sicurezza, anche se esportati sotto il pretesto di un uso finale civile. Il divieto di esportazioni indirette riguarda le esportazioni di prodotti oggetto di misure restrittive, anche attraverso un paese terzo. Le autorità competenti dovrebbero adottare tempestivamente misure preventive qualora vi sia il rischio attendibile che tali prodotti esportati verso paesi terzi possano, in ultima analisi, essere dirottati verso la Bielorussia. È pertanto opportuno offrire agli Stati membri un meccanismo amministrativo facoltativo che consenta alle autorità nazionali competenti di richiedere un'autorizzazione preventiva per le esportazioni verso qualsiasi paese terzo dei prodotti che potrebbero contribuire al rafforzamento militare e tecnologico della Bielorussia o allo sviluppo del suo settore della difesa e della sicurezza, qualora l'esportatore sia stato informato che vi sono motivi sufficienti per sospettare che la destinazione finale dei prodotti possa essere in Bielorussia o l'uso finale dei prodotti possa essere a favore di entità bielorusse. Tale misura non mira a imporre una nuova restrizione generale, ma a dotare gli Stati membri di uno strumento efficace e proporzionato per indagare sulla possibile elusione delle misure restrittive e prevenirla, garantendo nel contempo un'interpretazione armonizzata e chiarezza giuridica per gli esportatori. La misura non dovrebbe incidere sull'ambito di applicazione della clausola di divieto di esportazione indiretta. È a discrezione degli Stati membri decidere se applicare tale misura o la clausola di divieto di esportazione indiretta come meccanismo per garantire il rispetto delle norme nei casi in cui la destinazione finale dei prodotti possa essere in Bielorussia o l'uso finale dei prodotti possa essere a favore di entità russe.

(7)

È inoltre opportuno trasformare in un divieto di effettuare operazioni l'attuale divieto di prestare servizi specializzati di messaggistica finanziaria a taluni enti creditizi bielorussi e loro controllate bielorusse, i quali sono rilevanti per il sistema finanziario bielorusso e sono già oggetto di misure restrittive imposte dall'Unione. Inoltre, è opportuno aggiungere esenzioni relative al funzionamento delle rappresentanze diplomatiche e consolari dell'Unione e degli Stati membri o dei paesi partner in Bielorussia e alle operazioni effettuate da cittadini di uno Stato membro che sono residenti in Bielorussia. È poi opportuno aggiungere una deroga per le operazioni strettamente necessarie per disinvestire dalla Bielorussia o liquidare attività commerciali in Bielorussia. Si ricorda che le misure restrittive non hanno effetti extraterritoriali e non vincolano gli operatori costituiti secondo il diritto di paesi terzi, compresi gli operatori in Bielorussia. Pertanto, le operazioni tra persone giuridiche, entità o organismi registrati o costituiti a norma del diritto di uno Stato membro e le loro controllate in paesi terzi non costituiscono una violazione di tale divieto, anche se gli enti creditizi o finanziari soggetti al divieto sono coinvolti in tali operazioni. Le esenzioni e la deroga di cui all'articolo 2 sexvicies della decisione 2012/642/PESC lasciano impregiudicato il divieto per gli operatori dell'Unione di fornire servizi di messaggistica finanziaria alle entità elencate all'allegato V.

(8)

Inoltre, è opportuno ampliare l'elenco dei prodotti che potrebbero contribuire al rafforzamento militare e tecnologico della Bielorussia o allo sviluppo del suo settore della difesa e della sicurezza elencando prodotti di cui la Russia si serve nella guerra di aggressione nei confronti dell'Ucraina e prodotti che contribuiscono allo sviluppo o alla produzione dei sistemi militari della Bielorussia, compresi precursori chimici di materiali energetici, pezzi di ricambio per macchine utensili, ulteriori macchine utensili a controllo numerico computerizzato (computer numerical control – CNC) e costituenti chimici per propellenti.

(9)

È inoltre opportuno ampliare l'elenco dei beni oggetto di restrizioni all'esportazione che possano contribuire al rafforzamento delle capacità industriali bielorusse, quali macchinari, sostanze chimiche, alcuni metalli e materie plastiche. Al fine di ridurre al minimo il rischio di elusione delle misure restrittive, è altresì opportuno ampliare l'elenco dei beni e delle tecnologie soggetti al divieto di transito attraverso il territorio della Bielorussia.

(10)

Gli Stati membri, nel debito rispetto dei loro obblighi internazionali applicabili, non dovrebbero riconoscere né eseguire alcuna ingiunzione, ordinanza, provvedimento riparativo, sentenza di un organo giurisdizionale diverso da un organo giurisdizionale di uno Stato membro o altra decisione giudiziaria, arbitrale o amministrativa emessa nell'ambito di procedimenti diversi da quelli svolti negli Stati membri conformemente a procedure di risoluzione delle controversie investitore-Stato, o derivanti dalle stesse, in relazione a misure imposte a norma della decisione 2012/642/PESC. L'attuazione efficace della clausola di esclusione delle rivendicazioni dovrebbe essere considerata la politica pubblica dell'Unione e degli Stati membri ai fini del riconoscimento e dell'esecuzione dei lodi arbitrali o delle decisioni giudiziarie o amministrative. Di conseguenza, il riconoscimento o l'esecuzione da parte degli Stati membri di un'ingiunzione, un'ordinanza, un provvedimento riparativo, una sentenza di un organo giurisdizionale diverso da un organo giurisdizionale di uno Stato membro o altra decisione giudiziaria, arbitrale o amministrativa emessi in procedimenti diversi da quelli svolti negli Stati membri conformemente a procedure di risoluzione delle controversie investitore-Stato, o derivanti dalle stesse, che possa portare alla soddisfazione di una rivendicazione di diritti relativa a misure imposte a norma della decisione 2012/642/PESC dovrebbe essere considerato una violazione della politica pubblica dell'Unione e degli Stati membri. Tale disposizione non dovrebbe pregiudicare l'obbligo di uno Stato membro di partecipare ai procedimenti avviati nei suoi confronti e difendersi in tali procedimenti, e di chiedere il riconoscimento e l'esecuzione di un lodo che gli concede il rimborso delle spese.

(11)

Sebbene nell'Unione sia vietato soddisfare, anche nell'ambito di procedimenti di transazione, una rivendicazione di diritti relativa a misure adottate a norma della decisione 2012/642/PESC, vi sono elementi che lasciano supporre che persone, entità od organismi bielorussi, o persone, entità od organismi che agiscono per tramite o per conto di tali persone, entità o organismi bielorussi, o di proprietà o sotto il controllo dei medesimi, tentino o possano tentare di avviare e portare avanti abusivamente procedimenti di risoluzione delle controversie al di fuori dell'Unione in relazione a misure imposte a norma della decisione 2012/642/PESC o tentino o possano tentare di ottenere illegalmente il riconoscimento o l’esecuzione di lodi arbitrali concessi attraverso tali procedimenti abusivi di risoluzione delle controversie. Occorre pertanto autorizzare le autorità competenti o l'Unione, se del caso, a ottenere, tramite procedimento dinanzi a un giudice di uno Stato membro, il risarcimento di qualsiasi danno, comprese le spese legali e le spese qualora l'altra parte non rispetti il lodo arbitrale, causato da tali persone, entità od organismi e da persone, entità od organismi che possiedono o controllano i medesimi, in conseguenza di una risoluzione delle controversie investitore-Stato relativa a misure imposte a norma della decisione 2012/642/PESC, a condizione che siano state esperite tutte le vie di ricorso disponibili nella giurisdizione pertinente. Le autorità competenti dovrebbero ottenere il risarcimento di tali danni conformemente al diritto dell'Unione e alle norme consuetudinarie del diritto internazionale.

(12)

Qualora siano emessi lodi arbitrali nei confronti degli Stati membri in procedimenti di risoluzione delle controversie investitore-Stato relativi a misure imposte a norma della decisione 2012/642/PESC, gli Stati membri dovrebbero invocare qualsiasi eccezione al riconoscimento e all'esecuzione di tali lodi di cui dispongano nell'ambito di procedure nazionali o straniere. Dovrebbe essere possibile, fra l'altro, invocare l'eccezione secondo cui il riconoscimento o l'esecuzione del lodo sarebbero contrari alla politica pubblica del paese in cui è richiesto il riconoscimento o l'esecuzione, ai sensi della Convenzione per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere del 1958.

(13)

L'applicazione della disposizione sul forum necessitatis dovrebbe essere estesa.

(14)

È inoltre opportuno modificare il titolo dell'allegato II, al fine di includervi tutte le pertinenti disposizioni in cui si fa riferimento a tale allegato.

(15)

È necessaria un'ulteriore azione dell'Unione per attuare talune misure.

(16)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2012/642/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2012/642/PESC è così modificata:

1)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 1 bis bis

1.   È vietato acquistare, importare o trasferire nell'Unione, direttamente o indirettamente, armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo, comprese armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamenti militari, equipaggiamento paramilitare e relativi pezzi di ricambio, originari della Bielorussia o esportati dalla Bielorussia.

2.   I divieti di cui al paragrafo 1 non pregiudicano l'importazione, l'acquisto o il trasferimento relativi:

a)

alla fornitura di pezzi di ricambio e servizi necessari per la manutenzione e la sicurezza delle capacità esistenti all'interno dell'Unione; o

b)

all'esecuzione di contratti conclusi prima del 20 luglio 2025 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.»

;

2)

l'articolo 1 ter è così modificato:

a)

sono inseriti i paragrafi seguenti:

«3 bis.   I divieti di cui ai paragrafi 1 e 3 non si applicano alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione dei beni che rientrano nei codici NC 3204 11 , 3204 12 , 3204 13 , 3204 14 , 3204 15 , 3204 16 , 3204 17 , 3204 18 , 3204 19 , 3204 20 , 3506 10 , 3506 91 , 3907 10 , 3907 21 , 3907 30 , 3907 50 , 3907 61 , 3907 69  e 3907 99 che sono necessari per l'esecuzione fino al 21 ottobre 2025 di contratti conclusi prima del 20 luglio 2025 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.

ter.   I divieti di cui ai paragrafi 1 e 3 non si applicano alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione dei beni che rientrano nel codice 9032 89 che sono necessari per l'esecuzione, fino al 21 gennaio 2026, di contratti conclusi prima del 20 luglio 2025 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.»

;

b)

il paragrafo 13 è sostituito dal seguente:

«13.   Le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni seguenti o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria, dopo aver accertato che tali beni o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria sono necessari per l'uso personale o domestico da parte delle persone fisiche in Bielorussia:

a)

beni che rientrano nel codice NC 8417 20 ;

b)

tubi e condotti di rame e accessori per tubi o condotti di rame che rientrano nei codici NC 7411 o 7412 con diametro interno non superiore a 50 mm;

c)

beni che rientrano nel codice NC 8414 60 ;

d)

beni che rientrano nel codice NC 3916 20 se strettamente necessari per la vendita di pavimenti in PVC.»

;

3)

l'articolo 2 quinquies è così modificato:

a)

è inserito il paragrafo seguente:

«1 bis bis.   Fatto salvo il divieto di esportazioni indirette di cui al paragrafo 1 del presente articolo e all'articolo 4 del regolamento (UE) 2021/821, è richiesta un'autorizzazione per l'esportazione di beni e tecnologie che potrebbero contribuire al rafforzamento militare e tecnologico della Bielorussia o allo sviluppo del suo settore della difesa e della sicurezza verso paesi terzi diversi dalla Bielorussia, qualora l'esportatore sia stato informato dall'autorità competente dello Stato membro in cui è residente o è stabilito che i prodotti in questione sono o possono essere destinati, in tutto o in parte, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Bielorussia o a un uso in Bielorussia.»

;

b)

è inserito il paragrafo seguente:

«6 bis.   Qualora sia richiesta un'autorizzazione a norma del paragrafo 1 bis bis, le autorità competenti procedono conformemente alle norme e alle procedure di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) 2021/821, che si applica mutatis mutandis

;

4)

l'articolo 2 quindecies è sostituito dal seguente:

«Articolo 2 quindecies

1.   Non è concesso alcun diritto in relazione a contratti o transazioni sulla cui esecuzione abbiano inciso, direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, le misure istituite dalla presente decisione, anche a fini di indennizzo o diritto analogo, ad esempio un diritto di compensazione o un diritto coperto da garanzia, segnatamente una proroga o il pagamento di una garanzia o di una controgaranzia, in particolare finanziaria, indipendentemente dalla sua forma, se la richiesta è presentata da:

a)

persone fisiche o giuridiche, entità od organismi elencati nell’allegato I;

b)

persone fisiche o giuridiche, entità od organismi di cui agli articoli 2 nonies, 2 decies, 2 undecies o 2 sexdecies o elencati all’allegato II, III o V;

c)

qualsiasi altra persona, entità o altro organismo bielorusso, compreso il governo bielorusso;

d)

qualsiasi persona, entità od organismo che agisca per tramite o per conto delle persone, delle entità o degli organismi di cui alla lettera a), b) o c) del presente paragrafo.

2.   Non sono riconosciuti, attuati o eseguiti in uno Stato membro ingiunzioni, ordinanze, provvedimenti riparativi, sentenze di un organo giurisdizionale diverso da un organo giurisdizionale di uno Stato membro o altre decisioni giudiziarie, arbitrali o amministrative emesse nell'ambito di procedimenti diversi da quelli svolti negli Stati membri conformemente a procedure di risoluzione delle controversie investitore-Stato, o derivanti dalle stesse, nei confronti di uno Stato membro che possano portare alla soddisfazione di rivendicazioni di diritti relative a misure imposte a norma della presente decisione se invocati da persone, entità od organismi di cui al paragrafo 1, lettera a), b), c) o d), o da persone, entità od organismi che possiedono o controllano tali persone, entità od organismi.

3.   Non sono riconosciute, attuate o eseguite in uno Stato membro richieste di assistenza durante un'indagine o altro procedimento, né pene o altre sanzioni basate su ingiunzioni, ordinanze, provvedimenti riparativi, sentenze di un organo giurisdizionale diverso da un organo giurisdizionale di uno Stato membro o altre decisioni giudiziarie, arbitrali o amministrative emesse nell'ambito di procedimenti diversi da quelli svolti negli Stati membri conformemente a procedure di risoluzione delle controversie investitore-Stato, o derivanti da tali procedure, nei confronti di uno Stato membro in relazione a misure imposte a norma della presente decisione, se invocate da persone, entità od organismi di cui al paragrafo 1, lettera a), b), c) o d), o da persone, entità od organismi che possiedono o controllano tali persone, entità od organismi.

4.   In ogni procedura volta all'esercizio di un diritto, l'onere della prova che l'esercizio del diritto non è vietato dal paragrafo 1 incombe alla persona che intende esercitare il diritto.

5.   Il presente articolo lascia impregiudicato il diritto delle persone, delle entità e degli organismi di cui al paragrafo 1 al controllo giurisdizionale dell'inadempimento degli obblighi contrattuali a norma della presente decisione.»

;

5)

sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 2 quindecies bis

Qualsiasi Stato membro, ove applicabile, adotta tutte le misure appropriate per ottenere, o ha il diritto di ottenere, tramite procedimento giudiziario dinanzi al giudice competente di uno Stato membro, il risarcimento di qualsiasi danno, diretto o indiretto, comprese le spese legali, da esso subito in conseguenza di un procedimento di risoluzione delle controversie investitore-Stato avviato nei confronti di uno Stato membro in relazione a misure imposte a norma della presente decisione. Lo Stato membro, ove applicabile, ha il diritto di ottenere il risarcimento di tali danni da qualsiasi persona, entità od organismo di cui all'articolo 2 quindecies, paragrafo 1, lettere a), b), c) o d), che abbia avviato la risoluzione della controversia investitore-Stato, vi sia intervenuto o vi abbia partecipato, o che intenda eseguire un lodo, una decisione o una sentenza connessa alla risoluzione delle controversie investitore-Stato, e da persone, entità od organismi che possiedono o controllano tali persone, entità od organismi.

Se del caso, l'Unione ha il diritto di ottenere il risarcimento dei danni subiti alle stesse condizioni.

Articolo 2 quindecies ter

Gli Stati membri sollevano qualsiasi eccezione disponibile contro il riconoscimento e l'esecuzione dei lodi arbitrali pronunciati contro di loro in procedimenti di risoluzione delle controversie investitore-Stato in relazione alle misure imposte a norma della presente decisione.»

;

6)

l'articolo 2 sexvicies è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   È vietato effettuare, direttamente o indirettamente, operazioni con persone giuridiche, entità o organismi elencati nell'allegato V o con qualsiasi persona giuridica, entità o organismo stabiliti in Bielorussia i cui diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50 % da un'entità elencata nell'allegato V.»

;

b)

sono inseriti i paragrafi seguenti:

«1 bis.   Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica alle operazioni:

a)

che sono necessarie al funzionamento delle rappresentanze diplomatiche e consolari dell'Unione e degli Stati membri o dei paesi partner in Bielorussia, comprese le delegazioni, le ambasciate e le missioni, o delle organizzazioni internazionali in Bielorussia che godono di immunità in virtù del diritto internazionale; o

b)

effettuate da cittadini di uno Stato membro che sono residenti in Bielorussia e che lo sono stati prima del 24 febbraio 2022.

ter.   In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, le operazioni strettamente necessarie per disinvestire dalla Bielorussia o liquidare attività commerciali in Bielorussia.»

;

7)

l'allegato II è modificato in conformità dell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 2025

Per il Consiglio

Il presidente

M. BJERRE


(1)  Decisione 2012/642/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell’aggressione russa nei confronti dell’Ucraina (GU L 285 del 17.10.2012, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/642/oj).


ALLEGATO

Il titolo e l’intestazione dell'allegato II della decisione 2012/642/PESC sono sostituiti dai seguenti:

«ALLEGATO II

ELENCO DELLE PERSONE GIURIDICHE, DELLE ENTITÀ O DEGLI ORGANISMI DI CUI ALL'ARTICOLO 2 quater, PARAGRAFO 7, ALL'ARTICOLO 2 quinquies, PARAGRAFO 7, E ALL'ARTICOLO 2 quinquies bis».


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/1471/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)


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