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Document 32025R1353

Regolamento delegato (UE) 2025/1353 della Commissione, del 1o luglio 2025, che modifica il regolamento delegato (UE) 2023/2534 relativo alle asciugabiancheria per uso domestico per quanto riguarda le informazioni sulla riparabilità e che chiarisce alcuni aspetti dei metodi di misurazione e calcolo, della scheda informativa del prodotto, della documentazione tecnica e della procedura di verifica

C/2025/3986

GU L, 2025/1353, 20.11.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/1353/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/1353/oj

European flag

Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie L


2025/1353

20.11.2025

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2025/1353 DELLA COMMISSIONE

del 1o luglio 2025

che modifica il regolamento delegato (UE) 2023/2534 relativo alle asciugabiancheria per uso domestico per quanto riguarda le informazioni sulla riparabilità e che chiarisce alcuni aspetti dei metodi di misurazione e calcolo, della scheda informativa del prodotto, della documentazione tecnica e della procedura di verifica

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, che istituisce un quadro per l’etichettatura energetica e che abroga la direttiva 2010/30/UE (1), in particolare l’articolo 16, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento delegato (UE) 2023/2534 della Commissione (2) (il «regolamento») stabilisce prescrizioni armonizzate per l’etichettatura delle asciugabiancheria per uso domestico, in modo che i clienti possano prendere decisioni di acquisto informate sulla base dell’efficienza energetica e di informazioni supplementari sugli apparecchi. L’articolo 3 del regolamento precisa il contenuto e il formato della scheda informativa del prodotto e della documentazione tecnica e impone ai fornitori l’obbligo di inserire i parametri pertinenti nel registro europeo delle etichette energetiche (EPREL).

(2)

È importante affrontare la questione dell’accorciamento della durata delle asciugabiancheria per uso domestico, che negli ultimi 15 anni è stato significativo e, per effetto di compensazione, ha fatto aumentare il tasso di produzione. Fornire informazioni sulla riparabilità delle asciugabiancheria grazie a un indice di riparabilità potrebbe generare vari benefici ambientali, sociali ed economici incoraggiando i consumatori a orientarsi di più verso prodotti riparabili. L’indice di riparabilità dovrebbe essere calcolato sulla base di parametri che siano adatti a valutare la facilità di riparazione di questo tipo di elettrodomestici.

(3)

A decorrere dal 1o gennaio 2027 qualsiasi asciugabiancheria per uso domestico immessa sul mercato dovrebbe essere corredata di un’etichetta e una scheda informativa del prodotto contenente informazioni sulla riparabilità. Per agevolare l’introduzione dell’indice di riparabilità i fornitori dovrebbero poter fornire gli apparecchi con etichette che includono le informazioni sulla riparabilità già prima del termine obbligatorio del 1o gennaio 2027, anziché con etichette che sono prive di queste informazioni.

(4)

Poiché l’attuazione di un indice di riparabilità non comporta il riscalaggio dell’etichetta, i distributori dovrebbero essere autorizzati, dopo il 1o gennaio 2027, a vendere senza limiti di tempo le asciugabiancheria per uso domestico immesse sul mercato prima di questa data con etichette che non includono l’indice di riparabilità.

(5)

Per migliorare la riparabilità delle asciugabiancheria per uso domestico è opportuno aggiungere un elemento nel riesame di cui all’articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2023/2534, vale a dire la valutazione della possibilità di includere le pompe di calore tra le parti prioritarie considerate nel calcolo dell’indice di riparabilità.

(6)

Al fine di garantire la certezza del diritto è opportuno aggiungere le definizioni pertinenti per quanto riguarda l’indice di riparabilità e il contenuto di umidità finale media.

(7)

Per aiutare i consumatori a compiere scelte con cognizione del grado di riparazione e manutenzione delle asciugabiancheria per uso domestico, è auspicabile includere nelle etichette energetiche sia delle asciugabiancheria a condensazione che di quelle non a condensazione la classe di riparabilità su una scala da A a E, dove la classe superiore A corrisponde agli apparecchi con gli indici di riparabilità migliori e la classe inferiore E a quelli con gli indici peggiori.

(8)

Il termine «logo» dovrebbe essere sostituito con «pittogramma» nella descrizione dell’etichetta di cui all’allegato III, per coerenza con altri atti delegati in materia di etichettatura energetica. Nell’allegato III è inoltre opportuno sopprimere il riferimento al marchio Ecolabel UE, dato che non è più assegnato.

(9)

È opportuno definire un metodo per calcolare l’indice di riparabilità delle asciugabiancheria per uso domestico, che consenta di assegnare una classe di riparabilità a ciascun modello.

(10)

L’indice di riparabilità dovrebbe essere calcolato con una formula basata su alcuni parametri di punteggio che sono stati considerati adatti a determinare la facilità di riparazione di ogni modello di asciugabiancheria per uso domestico. Questi parametri di punteggio sono la profondità di smontaggio, il tipo di elementi di fissaggio, il tipo di attrezzi e le informazioni sulla riparazione.

(11)

Fatta eccezione per le informazioni sulla riparazione, che devono essere valutate a livello di prodotto, gli altri tre parametri di punteggio dovrebbero essere valutati a livello di parte dell’asciugabiancheria per uso domestico da sostituire. Per questo motivo sono state scelte le parti prioritarie a partire dalle quali è stata composta la formula di ciascun parametro di punteggio, con una media ponderata che rispecchia la pertinenza di ogni parte prioritaria in termini di tassi di vendita e di guasto.

(12)

La descrizione delle fasi di smontaggio per calcolare il parametro di punteggio della profondità dello smontaggio dovrebbe essere coerente con le informazioni sulla riparazione e sulla manutenzione da fornire ai riparatori professionisti.

(13)

È opportuno eliminare dalle informazioni da fornire nella documentazione tecnica del prodotto il metodo di calcolo del contenuto di umidità finale media del programma eco, originariamente descritto nell’allegato IV, punto 1, lettera g), del regolamento delegato (UE) 2023/2534. È stato osservato che un contenuto di umidità finale media pari allo 0 % è spesso accompagnato da effetti indesiderati, ossia danni causati ai prodotti tessili dalla troppa asciugatura e un consumo eccessivo di energia, che devono essere evitati. Per calcolare questo parametro dovrebbero invece essere utilizzati i metodi di misurazione e calcolo indicati nelle norme armonizzate, che prevedono le opportune tolleranze.

(14)

Affinché i consumatori possano fare scelte informate e per incoraggiare un consumo sostenibile, è auspicabile che le informazioni sull’indice di riparabilità e sui punteggi parziali per ciascun parametro di punteggio figurino nella scheda informativa del prodotto. Per evitare inutili oneri amministrativi a carico dei fornitori, solo le modifiche del punteggio globale dell’indice di riparabilità del prodotto dovrebbero essere considerate pertinenti per la definizione di un nuovo modello. Non sono invece da considerare pertinenti le modifiche dei calcoli parziali dei parametri di punteggio che non alterano l’indice di riparabilità globale.

(15)

Al fine di evitare confusione per i fornitori e le autorità di vigilanza del mercato si dovrebbe chiarire il contenuto della documentazione tecnica, comprese le informazioni pertinenti sulla riparabilità.

(16)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2023/2534,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Disposizioni modificative

Il regolamento delegato (UE) 2023/2534 è così modificato:

(1)

l’articolo 3 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   I fornitori provvedono affinché:

a)

dal 1o marzo 2025 al 31 dicembre 2026:

i)

ogni asciugabiancheria per uso domestico sia corredata di un’etichetta stampata conforme, per formato e contenuto informativo, all’allegato III e, per l’asciugabiancheria multicestello per uso domestico, all’allegato X;

ii)

i valori dei parametri contenuti nella scheda informativa del prodotto, di cui all’allegato V, siano inseriti nella parte pubblica della banca dati dei prodotti;

b)

dal 1o luglio 2025 al 31 dicembre 2026:

i)

il contenuto della documentazione tecnica di cui all’allegato VI sia inserito nella banca dati dei prodotti;

ii)

per ciascun modello di asciugabiancheria per uso domestico sia messa a disposizione dei distributori un’etichetta elettronica conforme, per formato e contenuto informativo, all’allegato III;

iii)

per ciascun modello di asciugabiancheria per uso domestico sia messa a disposizione dei distributori una scheda informativa elettronica del prodotto conforme all’allegato V;

iv)

su richiesta specifica del distributore, la scheda informativa del prodotto conforme all’allegato V sia messa a disposizione in forma cartacea;

c)

dal 1o gennaio 2027:

i)

ogni asciugabiancheria per uso domestico sia corredata di un’etichetta stampata conforme, per formato e contenuto informativo, all’allegato III bis e, per l’asciugabiancheria multicestello per uso domestico, all’allegato X;

ii)

i valori dei parametri contenuti nella scheda informativa del prodotto di cui all’allegato V bis siano inseriti nella parte pubblica della banca dati dei prodotti;

iii)

il contenuto della documentazione tecnica di cui all’allegato VI bis, tranne le informazioni di cui al punto 1, lettere h) e i), del medesimo allegato, sia inserito nella banca dati dei prodotti;

iv)

per ciascun modello di asciugabiancheria per uso domestico sia messa a disposizione dei distributori un’etichetta elettronica conforme, per formato e contenuto informativo, all’allegato III bis;

v)

per ciascun modello di asciugabiancheria per uso domestico sia messa a disposizione dei distributori una scheda informativa elettronica del prodotto conforme all’allegato V bis;

vi)

su richiesta specifica del distributore, la scheda informativa del prodotto conforme all’allegato V bis sia messa a disposizione in forma cartacea;

d)

dal 1o luglio 2025:

i)

i messaggi pubblicitari visivi di un determinato modello di asciugabiancheria per uso domestico indichino la classe di efficienza energetica e la gamma delle classi di efficienza energetica figuranti sull’etichetta conformemente agli allegati VII e VIII;

ii)

il materiale tecnico-promozionale che descrive i parametri tecnici specifici di un determinato modello di asciugabiancheria per uso domestico, compreso il materiale tecnico-promozionale su Internet, indichi la classe di efficienza energetica del modello e la gamma delle classi di efficienza energetica figuranti sull’etichetta conformemente all’allegato VII.»

;

b)

è inserito il paragrafo 1 bis seguente:

«1 bis.   In deroga al paragrafo 1, lettere a) e b), durante il periodo compreso tra il 24 novembre 2025 e il 31 dicembre 2026, i fornitori possono adempiere gli obblighi stabiliti al paragrafo 1, lettere a) e b), secondo le modalità stabilite al paragrafo 1, lettera c).»

;

(2)

all’articolo 4, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

nei punti vendita, fiere incluse, ogni asciugabiancheria per uso domestico riporti l’etichetta messa a disposizione dai fornitori a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), o lettera c), punto i), esposta in modo chiaramente visibile negli apparecchi da incasso e, in tutte le altre asciugabiancheria per uso domestico, esposta sulla parte esterna anteriore o superiore in modo che sia chiaramente visibile;»;

(3)

l’articolo 7 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«La Commissione procede al riesame del presente regolamento alla luce del progresso tecnologico e ne presenta i risultati al forum consultivo sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti, corredati, se del caso, di un progetto di proposta, entro il 1o gennaio 2030.

In particolare il riesame valuta gli elementi seguenti:

a)

il potenziale di miglioramento per quanto riguarda il consumo di energia e le prestazioni funzionali e ambientali delle asciugabiancheria per uso domestico;

b)

l’efficacia delle misure in vigore nell’ottica di indurre gli utenti finali ad acquistare apparecchi più efficienti dal punto di vista energetico e delle risorse e a utilizzare programmi più efficienti dal punto di vista energetico e delle risorse;

c)

la possibilità di contribuire agli obiettivi dell’economia circolare;

d)

l’opportunità di includere la pompa di calore nell’elenco delle parti prioritarie ai fini del calcolo dell’indice di riparabilità.»;

b)

il paragrafo 2 è soppresso;

(4)

all’articolo 10, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2025. Tuttavia l’articolo 9 si applica a decorrere dal 1o gennaio 2024 e l’articolo 3, paragrafi 1 e 1 bis, si applica a decorrere dalla data ivi stabilita.»;

(5)

gli allegati I, II e III sono modificati conformemente all’allegato I del presente regolamento;

(6)

il testo che figura nell’allegato II del presente regolamento è inserito come allegato III bis;

(7)

gli allegati IV e V sono modificati conformemente all’allegato III del presente regolamento;

(8)

il testo che figura nell’allegato IV del presente regolamento è inserito come allegato V bis;

(9)

l’allegato VI è modificato in conformità dell’allegato V del presente regolamento;

(10)

il testo che figura nell’allegato VI del presente regolamento è inserito come allegato VI bis;

(11)

gli allegati VII, VIII, IX e X sono modificati conformemente all’allegato VII del presente regolamento.

Articolo 2

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il quarto giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o luglio 2025

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 198 del 28.7.2017, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1369/oj.

(2)  Regolamento delegato (UE) 2023/2534 della Commissione, del 13 luglio 2023, che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura energetica delle asciugabiancheria per uso domestico e abroga il regolamento delegato (UE) n. 392/2012 della Commissione (GU L, 2023/2534, 22.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2534/oj).


ALLEGATO I

Gli allegati I, II e III del regolamento delegato (UE) 2023/2534 sono così modificati:

(1)

all’allegato I sono aggiunti i punti seguenti:

«27)

“contenuto di umidità finale media”: la media del contenuto di umidità finale del programma eco a pieno e a metà carico;

28)

“parte di ricambio”: la parte distinta che può sostituire una parte dell’asciugabiancheria per uso domestico avente la stessa funzione o funzione analoga;

29)

“parte prioritaria”: parte di ricambio utilizzata nei calcoli dell’indice di riparabilità di cui all’allegato IV, sezione 5;

30)

“scheda principale a circuiti stampati”: la scheda che gestisce direttamente o indirettamente i componenti elettrici ed elettronici integrati nell’apparecchio;

31)

“smontaggio”: processo per mezzo del quale il prodotto è scomposto nei suoi diversi componenti e/o parti in modo tale da poter essere successivamente rimontato e messo in funzione;

32)

“elemento di fissaggio”: dispositivo hardware o sostanza che collega o fissa meccanicamente, magneticamente o con altri mezzi due o più oggetti, parti o pezzi. Il dispositivo hardware che ha, in aggiunta, una funzione elettrica è anch’esso un elemento di fissaggio;

33)

“elemento di fissaggio riutilizzabile”: elemento di fissaggio che può essere completamente riutilizzato nel rimontaggio per lo stesso scopo e che durante il processo di smontaggio o rimontaggio non si danneggia né danneggia il prodotto in modo tale da impedire di riutilizzarlo più volte;

34)

“elemento di fissaggio rimovibile”: elemento di fissaggio che non è un elemento di fissaggio riutilizzabile, ma la cui rimozione non provoca danni al prodotto né lascia residui che impediscono il rimontaggio;

35)

“elemento di fissaggio fornito nuovamente”: elemento di fissaggio rimovibile fornito insieme alla parte di ricambio che è destinato a collegare o a fissare. Gli adesivi sono considerati elementi di fissaggio forniti nuovamente se forniti insieme alla parte di ricambio in una quantità sufficiente per il rimontaggio;

36)

“fase”: operazione che si conclude con la rimozione di una parte (o di un insieme di parti) o con il cambio di attrezzo, compresa l’eventuale collocazione della parte in una posizione diversa da quella iniziale se la rimozione comporta una disconnessione o uno scollegamento parziale;

37)

“attrezzo disponibile in commercio”: attrezzo che può essere acquistato dal pubblico e che non è né un attrezzo di base né un attrezzo proprietario;

38)

“attrezzo di base”: cacciavite a testa piatta, cacciavite a croce, cacciavite esalobato, chiave a brugola, chiave combinata, pinza universale, pinza universale per spellare i cavi e crimpare i terminali, pinza a becchi mezzotondi, pinza diagonale, pinza a pappagallo, pinza autobloccante, leva di sollevamento, pinzette, lente d’ingrandimento, strumento di apertura piatto (spudger) e plettro;

39)

“attrezzo proprietario”: attrezzo che non può essere acquistato dal pubblico o per il quale non è disponibile alcun brevetto valido cedibile in licenza a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie;

40)

“riparatore professionista”: l’operatore o l’impresa che fornisce servizi di riparazione e manutenzione professionale di asciugabiancheria per uso domestico.»;

(2)

all’allegato II è aggiunta la sezione 4 seguente:

«4.   CLASSE DI RIPARABILITÀ

La classe di riparabilità di un’asciugabiancheria per uso domestico è determinata in base all’indice di riparabilità, come stabilito nella tabella 3 bis. L’indice di riparabilità è determinato conformemente all’allegato IV, sezione 5.

Tabella 3 bis

Classe di riparabilità

 

Classe di riparabilità

 

Indice di riparabilità (R)

 

A (riparabilità massima)

 

R > 9,00

 

B

 

7,00 ≤ R ≤ 9,00

 

C

 

5,00 ≤ R < 7,00

 

D

 

3,00 ≤ R < 5,00

 

E (riparabilità minima)

 

R < 3,00»

(3)

l’allegato III è così modificato:

a)

nella sezione A, il punto 1.1 è modificato come segue:

i)

il punto V è sostituito dal seguente:

«V

la classe di efficienza energetica determinata conformemente all’allegato II;»;

ii)

i punti VII e VIII sono sostituiti dai seguenti:

«VII

la classe di efficienza di condensazione determinata conformemente all’allegato II, con relativo pittogramma e valore arrotondato all’intero più vicino e calcolato conformemente all’allegato IV;

VIII

la classe di emissione di rumore aereo del ciclo di asciugatura del programma eco, con relativo pittogramma e valore in dB(A), determinato conformemente all’allegato IV, sezione 4;»;

iii)

il punto 1.2. è soppresso;

b)

nella sezione B, il punto 1.1 è modificato come segue:

i)

il punto V è sostituito dal seguente:

«V

la classe di efficienza energetica determinata conformemente all’allegato II;»;

ii)

il punto VII è sostituito dal seguente:

«VII

la classe di emissione di rumore aereo del ciclo di asciugatura del programma eco, con relativo pittogramma e valore in dB(A), determinato conformemente all’allegato IV, sezione 4;»;

iii)

il punto 1.2. è soppresso.


ALLEGATO II

« ALLEGATO III bis

ETICHETTA CON INFORMAZIONI SULLA RIPARABILITÀ

A.   Etichetta per asciugabiancheria a condensazione con pittogramma della classe di riparabilità

1.   ETICHETTA PER ASCIUGABIANCHERIA A CONDENSAZIONE CON PITTOGRAMMA DELLA CLASSE DI RIPARABILITÀ

Figura 4 bis

Image 1

L’etichetta riporta le informazioni seguenti:

I

codice QR;

II

marchio;

III

identificativo del modello;

IV

la scala delle classi di efficienza energetica da A a G;

V

la classe di efficienza energetica determinata conformemente all’allegato II;

VI

il consumo medio ponderato di energia per 100 cicli di asciugatura in kWh, arrotondato all’intero più vicino e calcolato conformemente all’allegato IV; per le asciugabiancheria a gas, il consumo medio ponderato di energia (gas ed energia elettrica) per 100 cicli di asciugatura in kWh, arrotondato all’intero più vicino e calcolato conformemente all’allegato IV;

VII

la classe di riparabilità determinata conformemente all’allegato II, calcolata conformemente all’allegato IV;

VIII

la classe di efficienza di condensazione determinata conformemente all’allegato II, con relativo pittogramma e valore arrotondato all’intero più vicino e calcolato conformemente all’allegato IV;

IX

la classe di emissione di rumore aereo del ciclo di asciugatura del programma eco, con relativo pittogramma e valore in dB(A), determinato conformemente all’allegato IV, sezione 4;

X

la capacità nominale, espressa in kg, del programma eco a pieno carico;

XI

la durata del programma eco a pieno carico espressa in ore e minuti [h:min] e arrotondata al minuto più vicino;

XII

il numero del presente regolamento, vale a dire “2023/2534”.

2.   STRUTTURA DELL’ETICHETTA PER ASCIUGABIANCHERIA A CONDENSAZIONE CON PITTOGRAMMA DELLA CLASSE DI RIPARABILITÀ

Figura 4 ter

Image 2

In questo formato:

a)

l’etichetta è almeno larga 96 mm e alta 192 mm. Se l’etichetta è stampata in un formato superiore, il contenuto deve comunque rimanere proporzionato alle specifiche di cui alla figura 4 ter;

b)

lo sfondo è di colore 100 % bianco;

c)

il carattere tipografico è Verdana;

d)

le dimensioni e le specifiche degli elementi dell’etichetta sono indicate nella struttura dell’etichetta di cui al presente allegato;

e)

si utilizza la quadricromia CMYK (ciano, magenta, giallo e nero) come indicato di seguito: 0,70,100,0: 0 % ciano, 70 % magenta, 100 % giallo, 0 % nero;

f)

l’etichetta rispetta tutti i requisiti elencati di seguito (i numeri si riferiscono alla figura 4 ter).

Image 3

i colori del logo dell’UE sono i seguenti:

sfondo: 100,80,0,0;

stelle: 0,0,100,0;

Image 4

il colore del logo dell’energia è: 100,80,0,0;

Image 5

il codice QR è di colore 100 % nero;

Image 6

il marchio è di colore 100 % nero e in grassetto, 9 pt;

Image 7

l’identificativo del modello è di colore 100 % nero e in tondo, 9 pt;

Image 8

per quanto riguarda la scala da A a G:

a)

le lettere nelle frecce sono di colore 100 % bianco, in grassetto, 16 pt e sono centrate lungo un asse a 4,5 mm dal lato sinistro delle frecce;

b)

per quanto riguarda i colori dello sfondo delle frecce:

i)

classe A: 100,0,100,0;

ii)

classe B: 70,0,100,0;

iii)

classe C: 30,0,100,0;

iv)

classe D: 0,0,100,0;

v)

classe E: 0,30,100,0;

vi)

classe F: 0,70,100,0;

vii)

classe G: 0,100,100,0;

Image 9

le linee divisorie sono larghe 80 mm e hanno uno spessore di 0,5 pt. Il loro colore è 100 % nero;

Image 10

la freccia della classe di efficienza energetica è di colore 100 % nero. La lettera all’interno della freccia della classe di efficienza energetica è di colore 100 % bianco, in grassetto, 26 pt, ed è posizionata al centro della parte rettangolare della freccia. La freccia della classe di efficienza energetica e la freccia corrispondente sulla scala da A a G sono disposte in modo che le loro punte risultino allineate;

Image 11

il valore del consumo ponderato di energia per 100 cicli di asciugatura è in grassetto 28 pt; “kWh/” è in tondo, 18 pt; il numero “100” nel pittogramma che rappresenta 100 cicli è in tondo, 14 pt. Il testo è centrato rispetto alla colonna e di colore 100 % nero;

Image 12

i pittogrammi corrispondono a quanto indicato nella struttura dell’etichetta e hanno le seguenti caratteristiche:

a)

le linee dei pittogrammi hanno uno spessore di 1,2 pt; le linee e il testo (numeri e unità) sono di colore 100 % nero;

b)

le scale da A a D del pittogramma dell’efficienza di condensazione e del pittogramma dell’emissione di rumore aereo sono allineate su un asse verticale sul lato sinistro del pittogramma, con la lettera della classe applicabile in grassetto 12 pt e le altre lettere delle restanti classi in tondo, 8 pt;

c)

il numero del pittogramma dell’efficienza di condensazione è in grassetto a 9 pt e l’unità in tondo 9 pt, con il numero e l’unità affiancati e centrati all’interno del pittogramma;

d)

la scala da A a E del pittogramma della classe di riparabilità è allineata su un asse verticale sul lato sinistro del pittogramma, con la lettera della classe applicabile in grassetto 12 pt e le altre lettere delle restanti classi in tondo 8 pt;

e)

il numero del pittogramma dell’emissione di rumore aereo è in grassetto a 12 pt e l’unità in tondo 9 pt, con il numero e l’unità affiancati e centrati all’interno del pittogramma;

f)

il numero del pittogramma della capacità nominale è in grassetto a 16 pt e l’unità in tondo 12 pt, con il numero e l’unità affiancati e centrati all’interno del pittogramma;

g)

il numero del pittogramma della durata del programma eco è in grassetto 16 pt ed è centrato sotto il pittogramma;

Image 13

il numero del regolamento è di colore 100 % nero e in tondo, 6 pt.

B   Etichetta per asciugabiancheria non a condensazione con pittogramma della classe di riparabilità

1.   ETICHETTA PER ASCIUGABIANCHERIA NON A CONDENSAZIONE CON PITTOGRAMMA DELLA CLASSE DI RIPARABILITÀ

Figura 4 quater

Image 14

L’etichetta riporta le informazioni seguenti:

I

codice QR;

II

marchio;

III

identificativo del modello;

IV

la scala delle classi di efficienza energetica da A a G;

V

la classe di efficienza energetica determinata conformemente all’allegato II;

VI

il consumo medio ponderato di energia per 100 cicli di asciugatura in kWh, arrotondato all’intero più vicino e calcolato conformemente all’allegato IV; per le asciugabiancheria a gas, il consumo medio ponderato di energia (gas ed energia elettrica) per 100 cicli di asciugatura in kWh, arrotondato all’intero più vicino e calcolato conformemente all’allegato IV;

VII

la classe di riparabilità determinata conformemente all’allegato II, calcolata conformemente all’allegato IV;

VIII

la classe di emissione di rumore aereo del ciclo di asciugatura del programma eco, con relativo pittogramma e valore in dB(A), determinato conformemente all’allegato IV, sezione 4;

IX

la capacità nominale, espressa in kg, del programma eco a pieno carico;

X

la durata del programma eco a pieno carico espressa in ore e minuti [h:min] e arrotondata al minuto più vicino;

XI

il numero del presente regolamento, vale a dire “2023/2534”.

2.   STRUTTURA DELL’ETICHETTA PER ASCIUGABIANCHERIA NON A CONDENSAZIONE CON PITTOGRAMMA DELLA CLASSE DI RIPARABILITÀ

Figura 4 quinquies

Image 15

In questo formato:

a)

l’etichetta è almeno larga 96 mm e alta 192 mm. Se l’etichetta è stampata in un formato superiore, il contenuto deve comunque rimanere proporzionato alle specifiche di cui alla figura 4 quinquies;

b)

lo sfondo è di colore 100 % bianco;

c)

il carattere tipografico è Verdana;

d)

le dimensioni e le specifiche degli elementi dell’etichetta sono indicate nella struttura dell’etichetta di cui al presente allegato;

e)

si utilizza la quadricromia CMYK (ciano, magenta, giallo e nero) come indicato di seguito: 0,70,100,0: 0 % ciano, 70 % magenta, 100 % giallo, 0 % nero;

f)

l’etichetta rispetta tutti i requisiti elencati di seguito (i numeri si riferiscono alla figura 4 quinquies).

Image 16

i colori del logo dell’UE sono i seguenti:

sfondo: 100,80,0,0;

stelle: 0,0,100,0;

Image 17

il colore del logo dell’energia è: 100,80,0,0;

Image 18

il codice QR è di colore 100 % nero;

Image 19

il marchio è di colore 100 % nero e in grassetto, 9 pt;

Image 20

l’identificativo del modello è di colore 100 % nero e in tondo, 9 pt;

Image 21

per quanto riguarda la scala da A a G:

a)

le lettere nelle frecce sono di colore 100 % bianco, in grassetto, 16 pt e sono centrate lungo un asse a 4,5 mm dal lato sinistro delle frecce;

b)

per quanto riguarda i colori dello sfondo delle frecce:

i)

classe A: 100,0,100,0;

ii)

classe B: 70,0,100,0;

iii)

classe C: 30,0,100,0;

iv)

classe D: 0,0,100,0;

v)

classe E: 0,30,100,0;

vi)

classe F: 0,70,100,0;

vii)

classe G: 0,100,100,0;

Image 22

le linee divisorie sono larghe 80 mm e hanno uno spessore di 0,5 pt. Il loro colore è 100 % nero;

Image 23

la freccia della classe di efficienza energetica è di colore 100 % nero. La lettera all’interno della freccia della classe di efficienza energetica è di colore 100 % bianco, in grassetto, 26 pt, ed è posizionata al centro della parte rettangolare della freccia. La freccia della classe di efficienza energetica e la freccia corrispondente sulla scala da A a G sono disposte in modo che le loro punte risultino allineate;

Image 24

il valore del consumo ponderato di energia per 100 cicli di asciugatura è in grassetto 28 pt; “kWh/” è in tondo, 18 pt; il numero “100” nel pittogramma che rappresenta 100 cicli è in tondo, 14 pt. Il testo è centrato rispetto alla colonna e di colore 100 % nero;

Image 25

i pittogrammi corrispondono a quanto indicato nella struttura dell’etichetta e hanno le seguenti caratteristiche:

a)

le linee dei pittogrammi hanno uno spessore di 1,2 pt; le linee e il testo (numeri e unità) sono di colore 100 % nero;

b)

la scala da A a D del pittogramma dell’emissione di rumore aereo è allineata su un asse verticale sul lato sinistro del pittogramma, con la lettera della classe applicabile in grassetto 12 pt e le altre lettere delle restanti classi in tondo 8 pt;

c)

la scala da A a E del pittogramma della classe di riparabilità è allineata su un asse verticale sul lato sinistro del pittogramma, con la lettera della classe applicabile in grassetto 12 pt e le altre lettere delle restanti classi in tondo 8 pt;

d)

il numero del pittogramma dell’emissione di rumore aereo è in grassetto a 12 pt e l’unità in tondo 9 pt, con il numero e l’unità affiancati e centrati all’interno del pittogramma;

e)

il numero del pittogramma della capacità nominale è in grassetto a 16 pt e l’unità in tondo 12 pt, con il numero e l’unità affiancati e centrati all’interno del pittogramma;

f)

il numero del pittogramma della durata del programma eco è in grassetto 16 pt ed è centrato sotto il pittogramma;

Image 26

il numero del regolamento è di colore 100 % nero e in tondo, 6 pt.

».

ALLEGATO III

Gli allegati IV e V del reolamento delegato (UE) 2023/2534 sono così modificati:

(1)

l’allegato IV è così modificato:

a)

il terzo e il quarto comma sono sostituiti dai seguenti:

«Il programma eco, individuabile sul dispositivo di selezione dei programmi, sul display e tramite la connessione di rete, a seconda delle funzionalità fornite dall’asciugabiancheria per uso domestico, senza ulteriori modifiche delle impostazioni relative al contenuto di umidità finale, è utilizzato per la misurazione e il calcolo dell’IEE, dell’efficienza di condensazione, della durata del programma e delle emissioni di rumore aereo. Il consumo di energia, l’efficienza di condensazione e la durata del programma sono misurati anche contemporaneamente.

Il calcolo del consumo ponderato di energia, della durata ponderata del programma e dell’efficienza di condensazione è effettuato sulla base di tre cicli di asciugatura a pieno carico e quattro cicli di asciugatura a carico parziale.»;

b)

alla sezione 1, la lettera g) è soppressa;

c)

è aggiunta la sezione 5 seguente:

«5.   METODO PER IL CALCOLO DELL’INDICE DI RIPARABILITÀ DELLE ASCIUGABIANCHERIA PER USO DOMESTICO

L’indice di riparabilità corrisponde a un punteggio aggregato e normalizzato, pari al valore calcolato ricavato da quattro parametri di punteggio, dove:

SDD è il punteggio assegnato alla profondità di smontaggio (SDD sta per Score Disassembly Depth);

SF è il punteggio assegnato al tipo di elementi di fissaggio (SF sta per Score Fasteners);

ST è il punteggio assegnato al tipo di attrezzi (ST sta per Score Tools);

SRI è il punteggio assegnato alle informazioni sulla riparazione (SRI sta per Score Repair Information).

L’indice di riparabilità (R) si calcola come segue:

Formula

ed è arrotondato a due decimali.

Il punteggio assegnato alla profondità di smontaggio (SDD ), al tipo di elementi di fissaggio (SF ) e al tipo di attrezzi (ST ) è basato sull’aggregazione dei punteggi a livello delle seguenti parti prioritarie:

pompa dell’acqua (WP, water pump);

cuscinetto del cestello (B, bearing);

cinghia del cestello (DB, drum belt);

oblò (D, door);

motore (M, motor);

scheda principale a circuiti stampati (MB, main board);

ventola (F, fan);

condensatore del motore (MC, motor capacitor).

Se una qualsiasi delle parti prioritarie elencate sopra è presente nel prodotto più di una volta, solo quella con il punteggio più basso è presa in considerazione nel calcolo dei punteggi relativi alla profondità di smontaggio (SDD ), al tipo di elementi di fissaggio (SF ) e al tipo di attrezzi (ST ). Se nel prodotto non sono presenti una o più parti prioritarie, la o le si elimina dalla formula dei parametri di punteggio in cui figurano e, nella formula di ciascun parametro di punteggio, i coefficienti delle restanti parti prioritarie sono divisi per la differenza tra 1 e la somma dei coefficienti delle parti assenti, in modo che la somma dei coefficienti rimanenti sia sempre pari a 1.

SDD , SF e ST sono calcolati sulla base della descrizione delle fasi di smontaggio, degli elementi di fissaggio e degli attrezzi necessari per ogni parte prioritaria.

La valutazione dell’indice di riparabilità, in particolare SDD , SF e ST , deve iniziare da un prodotto che:

è tenuto in conformità a quanto illustrato nel manuale d’uso per l’uso quotidiano;

è completamente assemblato;

è in posizione verticale, con tutti i pannelli laterali e il coperchio liberamente accessibili;

è scollegato da qualsiasi fonte di alimentazione e scarico.

Dopo la valutazione il prodotto deve essere completamente riassemblato.

5.1.

Il punteggio relativo alla profondità di smontaggio (SDD ) è calcolato come segue:

Formula

Valutazione della profondità di smontaggio (DD) a livello di parte

Il punteggio relativo alla profondità di smontaggio (DDi ) per ogni parte prioritaria (DDWP , DDB , DDDB , DDD , DDM , DDMB , DDF , DDMC ) si stabilisce in base al numero di fasi necessarie a rimuovere la parte prioritaria dal prodotto (DD), senza danneggiarlo, rispetto alla media delle fasi di smontaggio (MDS) per la parte prioritaria in questione. Il valore di MDS per ogni parte prioritaria è il seguente:

pompa dell’acqua: 16,1 fasi;

cuscinetto del cestello: 18,9 fasi;

cinghia del cestello: 40,9 fasi;

oblò: 3 fasi;

motore: 49,4 fasi;

scheda principale a circuiti stampati: 13,7 fasi;

ventola: 7,7 fasi;

condensatore del motore: 24,9 fasi.

Per ogni parte prioritaria è assegnato un punteggio DDi compreso tra 0 e 10 come segue:

se DD ≤ 0,70 × MDS, DDi  = 10 punti;

se 0,70 × MDS< DD ≤ 0,90 × MDS, DDi  = 7 punti;

se 0,90 × MDS < DD ≤ 1,10 × MDS, DDi  = 4 punti;

se 1,10 × MDS < DD ≤ 1,30 × MDS, DDi  = 1 punto;

se DD > 1,30 × MDS, DDi  = 0 punti.

Per il calcolo di DD si applica quanto segue:

il conteggio delle fasi di smontaggio di ogni parte prioritaria termina quando la parte prioritaria risulta separata e accessibile individualmente. Se la parte prioritaria fa parte di un gruppo o insieme di parti, per cui occorre prima rimuovere il gruppo o l’insieme, il processo di smontaggio si conclude quando la parte prioritaria risulta separata e accessibile individualmente;

gli elementi di fissaggio non sono considerati parti;

se dopo lo smontaggio di una parte prioritaria lo smontaggio di un’altra parte richiede alcune delle stesse fasi, l’inizio dello smontaggio di questa seconda parte può essere la prima fase diversa. Il valore di DD per tale parte è comunque il numero totale di fasi calcolato a partire dal prodotto completamente assemblato;

se è necessario utilizzare più attrezzi contemporaneamente, l’uso di ciascuno di essi conta come fase a sé stante. Prendere o posare un attrezzo o rimuovere un elemento di fissaggio non costituisce la fine di una fase. La mano non è considerata un attrezzo;

le operazioni relative alla pulizia, alla rimozione delle tracce o al riscaldamento sono conteggiate come fasi;

il valore DD è calcolato sulla base delle fasi di smontaggio descritte nella documentazione tecnica per ciascuna parte prioritaria;

se per la piena funzionalità della parte di ricambio è necessaria la comunicazione o l’autorizzazione a distanza dei numeri di serie DDi è pari a zero.

5.2.

Il punteggio relativo al tipo di elementi di fissaggio (SF ) è calcolato come segue:

Formula

Valutazione del tipo di elementi di fissaggio (F) a livello di parte

Il punteggio relativo al tipo di elementi di fissaggio (Fi ) per ogni parte prioritaria (FWP , FB , FDB , FD , FM , FMB , FF , FMC ) è assegnato in base al livello di rimovibilità e riusabilità degli elementi di fissaggio utilizzati nell’assemblaggio dell’apparecchio. Per ogni parte prioritaria è assegnato un punteggio Fi compreso tra 0 e 10 come segue:

elementi di fissaggio riutilizzabili Fi  = 10 punti;

elementi di fissaggio forniti nuovamente senza costi aggiuntivi, Fi  = 7 punti;

elementi di fissaggio forniti nuovamente con costi aggiuntivi, Fi  = 4 punti;

elementi di fissaggio rimovibili Fi  = 0 punti.

Il tipo di elemento di fissaggio è identificato in base al processo di smontaggio, descritto nella documentazione tecnica, per rimuovere la corrispondente parte prioritaria.

Se durante lo smontaggio della parte prioritaria si trovano diversi tipi di elementi di fissaggio, si prende in considerazione il punteggio più basso.

5.3.

Il punteggio relativo al tipo di attrezzi (ST ) è calcolato come segue:

Formula

Valutazione del tipo di attrezzi (T) a livello di parte

Il punteggio relativo al tipo di attrezzi (Ti ) per ogni parte prioritaria i (TWP , TB , TDB , TD , TM , TMB , TF , TMC ) è assegnato in base alla complessità e alla disponibilità degli attrezzi necessari per la sua sostituzione. Per ogni parte prioritaria è assegnato un punteggio Ti compreso tra 0 e 10 come segue:

sostituzione possibile con attrezzi di base o senza alcun attrezzo, Ti  = 10 punti;

sostituzione possibile con attrezzi forniti insieme alla parte di ricambio, Ti  = 5 punti;

sostituzione possibile con attrezzi di base o con attrezzi disponibili in commercio, Ti  = 0 punti.

Il tipo di attrezzo è valutato in base al processo di smontaggio, descritto nella documentazione tecnica, per rimuovere la corrispondente parte prioritaria.

Se per smontare la parte prioritaria servono diversi tipi di attrezzi, si prende in considerazione il punteggio più basso.

5.4.

Valutazione delle informazioni sulla riparazione (RI) a livello di prodotto

Il punteggio relativo alle informazioni sulla riparazione (SRI ) per le informazioni sulla riparazione e sulla manutenzione di cui all’allegato II, sezione 5, punto 1, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2533 è calcolato a livello di prodotto come segue:

disponibilità di informazioni sulla riparazione senza alcun costo per i riparatori professionisti, SRI  = 10 punti;

disponibilità di informazioni sulla riparazione a una tariffa ragionevole e proporzionata per i riparatori professionisti, SRI  = 0 punti.

La tariffa è considerata ragionevole se non scoraggia l’accesso alle informazioni sulla riparazione non tenendo conto di quanto il riparatore professionista faccia uso delle informazioni.»;

(2)

l’allegato V è così modificato:

a)

il primo comma è sostituito dal seguente:

«A norma dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), fino al 31 dicembre 2026 il fornitore inserisce nella banca dati dei prodotti le informazioni di cui alla tabella 4. Tuttavia, a norma dell’articolo 3, paragrafo 1 bis, a decorrere dal 24 novembre 2025 i fornitori possono inserire nella banca dati dei prodotti le informazioni necessarie di cui alla tabella 4 bis dell’allegato V bis anziché quelle di cui alla tabella 4.»;

b)

la tabella 4 è sostituita dalla seguente:

«Tabella 4

Contenuto, ordine e formato della scheda informativa del prodotto

Marchio  (1)  (3):

Identificativo del modello  (1):

Tecnologia dell’asciugabiancheria

[elettrica a espulsione, elettrica a condensazione con pompa di calore, elettrica a condensazione convenzionale, a gas]

Parametri generali del prodotto

Parametro

Valore

Parametro

Valore

Capacità nominale (2) (kg)

x,x

Dimensioni (1)  (3) (cm)

Altezza

x

Larghezza

x

Profondità

x

Indice di efficienza energetica (IEE) (2)

x,x

Classe di efficienza energetica (2)

[A/B/C/D/E/F/G] (4)

Efficienza di condensazione (%) (2)

(se del caso)

xx

Classe di efficienza di condensazione (se del caso) (2)

[A/B/C/D] (4)

Consumo ponderato di energia in kWh per ciclo di asciugatura (8). Il consumo di energia effettivo dipende dalle modalità d’uso dell’apparecchio.

x,xx

 

 

Durata del programma (2) (ore:minuti)

Capacità nominale

x:xx

Tipo

[da incasso/a libera installazione]

Metà

x:xx

Emissione di rumore aereo (2) (dB(A) re 1 pW)

x

Classe di emissione di rumore aereo (2)

[A/B/C/D] (4)

Modo spento (se del caso) (W)

x,xx

Modo stand-by (se del caso) (W)

x,xx

Avvio ritardato (se del caso) (W)

x,xx

Modo stand-by in rete (se del caso) (W)

x,xx

Per le asciugabiancheria per uso domestico dotate di pompa di calore, la denominazione chimica o la denominazione industriale accettata del gas refrigerante utilizzato, fatto salvo il regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra (1)  (1)  (3).

 

Link alle informazioni sulla disponibilità di parti di ricambio per riparatori professionisti e utenti finali (1)  (3)  (5)

https://xxx

Link alle istruzioni di riparazioni per gli utenti finali (1)  (3)  (6)

https://xxx

Link ai prezzi indicativi ante imposte (1)  (3)  (7)

https://xxx

Durata minima della garanzia commerciale offerta dal fornitore (1)  (3) (mesi)

 

Informazioni supplementari  (3)

 

Link al sito web del fornitore, dove si trovano le informazioni di cui all’allegato II, sezione 6, del regolamento (UE) 2023/2533 della Commissione (3)  (2):


(1)  Regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006 (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 195, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/517/oj).

(2)  Regolamento (UE) 2023/2533 della Commissione, del 17 novembre 2023, recante modalità di esecuzione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle asciugabiancheria per uso domestico, e che modifica il regolamento (UE) 2023/826 della Commissione e abroga il regolamento (UE) n. 932/2012 della Commissione (GU L, 2023/2533, 22.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2533/oj).

(1)  Questa voce non è considerata pertinente ai fini dell’articolo 2, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/1369.

(2)  Per il programma eco.

(3)  Le modifiche a queste voci non sono considerate pertinenti ai fini dell’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1369.

(4)  Se la banca dati dei prodotti genera automaticamente il contenuto definitivo di questa cella il fornitore non inserisce alcun dato.

(5)  I fornitori hanno l’obbligo di includere il link alla pagina web in cui saranno disponibili le informazioni pertinenti. L’accesso effettivo al sito web deve comunque garantito conformemente alla tempistica e alle disposizioni di cui all’allegato II, sezione 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2533.

(6)  I fornitori hanno l’obbligo di includere il link alla pagina web in cui saranno disponibili le informazioni pertinenti. L’accesso effettivo al sito web deve comunque garantito conformemente alla tempistica e alle disposizioni di cui all’allegato II, sezione 5, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2023/2533.

(7)  I fornitori hanno l’obbligo di includere il link alla pagina web in cui saranno disponibili le informazioni pertinenti. L’accesso effettivo al sito web deve comunque garantito conformemente alla tempistica e alle disposizioni di cui all’allegato II, sezione 5, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) 2023/2533.

(8)  Per le asciugabiancheria a gas, calcolato come consumo medio ponderato di energia per 100 cicli di asciugatura, conformemente all’allegato IV, sezione 1, lettera f), diviso per 100.»


ALLEGATO IV

« ALLEGATO V bis

Scheda informativa del prodotto con informazioni sulla riparabilità

A norma dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), punto ii), a decorrere dal 1o gennaio 2027 il fornitore inserisce nella banca dati dei prodotti le informazioni di cui alla tabella 4 bis. Tuttavia, a norma dell’articolo 3, paragrafo 1 bis, a decorrere dal 24 novembre 2025 i fornitori possono inserire nella banca dati dei prodotti le informazioni necessarie di cui alla tabella 4 bis anziché quelle di cui alla tabella 4 dell’allegato V.

Il manuale d’uso o altra documentazione fornita con il prodotto indica chiaramente il rimando - indirizzo URL leggibile dall’uomo o codice QR - al modello nella banca dati dei prodotti o fornisce il numero di registrazione del prodotto.

Tabella 4

Contenuto, ordine e formato della scheda informativa del prodotto

Marchio  (1)  (3):

Identificativo del modello  (1):

Tecnologia dell’asciugabiancheria

[elettrica a espulsione, elettrica a condensazione con pompa di calore, elettrica a condensazione convenzionale, a gas]

Parametri generali del prodotto

Parametro

Valore

Parametro

Valore

Capacità nominale (2) (kg)

x,x

Dimensioni (1)  (3) (cm)

Altezza

x

Larghezza

x

Profondità

x

Indice di efficienza energetica (IEE) (2)

x,x

Classe di efficienza energetica (2)

[A/B/C/D/E/F/G] (4)

Efficienza di condensazione (%) (2)

(se del caso)

xx

Classe di efficienza di condensazione (se del caso) (2)

[A/B/C/D] (4)

Consumo ponderato di energia in kWh per ciclo di asciugatura (8). Il consumo di energia effettivo dipende dalle modalità d’uso dell’apparecchio.

x,xx

 

 

Durata del programma (2) (ore:minuti)

Capacità nominale

x:xx

Tipo

[da incasso/a libera installazione]

Metà

x:xx

Emissione di rumore aereo (2) (dB(A) re 1 pW)

x

Classe di emissione di rumore aereo (2)

[A/B/C/D] (4)

Modo spento (se del caso) (W)

x,xx

Modo stand-by (se del caso) (W)

x,xx

Avvio ritardato (se del caso) (W)

x,xx

Modo stand-by in rete (se del caso) (W)

x,xx

Per le asciugabiancheria per uso domestico dotate di pompa di calore, la denominazione chimica o la denominazione industriale accettata del gas refrigerante utilizzato, fatto salvo il regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra (1)  (1)  (3).

 

Informazioni sulla riparabilità

Classe di riparabilità (in base all’indice riportato di seguito)

[A/B/C/D/E] (4)

Indice di riparabilità (1)

x,xx

Punteggio relativo alla profondità di smontaggio (SDD ) (1)  (3)

x,xx

Punteggio relativo al tipo di elementi di fissaggio (SF ) (1)  (3)

x,xx

Punteggio relativo al tipo di attrezzi (ST ) (1)  (3)

x,xx

Punteggio relativo alle informazioni sulla riparazione (SRI ) (1)  (3)

x,xx

Link alle informazioni sulla disponibilità di parti di ricambio per riparatori professionisti e utenti finali (1)  (3)  (5)

https://xxx

Link alle istruzioni di riparazioni per gli utenti finali (1)  (3)  (6)

https://xxx

Link ai prezzi indicativi ante imposte (1)  (3)  (7)

https://xxx

Durata minima della garanzia commerciale offerta dal fornitore (1)  (3) (mesi)

 

Informazioni supplementari  (5)

 

Link al sito web del fornitore, dove si trovano le informazioni di cui all’allegato II, sezione 6, del regolamento (UE) 2023/2533 della Commissione (5)  (2):

»

(1)  Regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006 (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 195, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/517/oj).

(2)  Regolamento (UE) 2023/2533 della Commissione, del 17 novembre 2023, recante modalità di esecuzione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle asciugabiancheria per uso domestico, e che modifica il regolamento (UE) 2023/826 della Commissione e abroga il regolamento (UE) n. 932/2012 della Commissione (GU L, 2023/2533, 22.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2533/oj).

(1)  Questa voce non è considerata pertinente ai fini dell’articolo 2, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/1369.

(2)  Per il programma eco.

(3)  Le modifiche a queste voci non sono considerate pertinenti ai fini dell’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1369.

(4)  Se la banca dati dei prodotti genera automaticamente il contenuto definitivo di questa cella il fornitore non inserisce alcun dato.

(5)  I fornitori hanno l’obbligo di includere il link alla pagina web in cui saranno disponibili le informazioni pertinenti. L’accesso effettivo al sito web deve comunque garantito conformemente alla tempistica e alle disposizioni di cui all’allegato II, sezione 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2533.

(6)  I fornitori hanno l’obbligo di includere il link alla pagina web in cui saranno disponibili le informazioni pertinenti. L’accesso effettivo al sito web deve comunque garantito conformemente alla tempistica e alle disposizioni di cui all’allegato II, sezione 5, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2023/2533.

(7)  I fornitori hanno l’obbligo di includere il link alla pagina web in cui saranno disponibili le informazioni pertinenti. L’accesso effettivo al sito web deve comunque garantito conformemente alla tempistica e alle disposizioni di cui all’allegato II, sezione 5, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) 2023/2533.

(8)  Per le asciugabiancheria a gas, calcolato come consumo medio ponderato di energia per 100 cicli di asciugatura, conformemente all’allegato IV, sezione 1, lettera f), diviso per 100.


ALLEGATO V

L’allegato VI del regolamento delegato (UE) 2023/2534 è così modificato:

(1)

il punto 1 è così modificato:

a)

al primo comma, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Per le asciugabiancheria per uso domestico elettriche, la documentazione tecnica di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), punto i), contiene le informazioni seguenti:»;

b)

la lettera g) è sostituita dalla seguente:

«g)

i valori dei parametri tecnici di cui alla tabella 5 per il programma eco; tali valori sono considerati valori dichiarati ai fini della procedura di verifica di cui all’allegato IX.»;

(2)

il titolo della tabella 5 è sostituito dal seguente:

« Tabella 5

Parametri tecnici dichiarati per le asciugabiancheria per uso domestico elettriche»;

(3)

al punto 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Per le asciugabiancheria a gas, la documentazione tecnica di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), punto i), include le informazioni elencate al punto 1, lettere da a) a f), del presente allegato e le informazioni di cui alla tabella 6 per il programma eco. I valori della tabella 6 sono considerati valori dichiarati ai fini della procedura di verifica di cui all’allegato IX.»;

(4)

la tabella 6 è così modificata:

a)

il titolo è sostituito dal seguente:

« Tabella 6

Parametri tecnici dichiarati per le asciugabiancheria per uso domestico a gas »;

b)

non si applica alla versione italiana;

c)

la decima, l’undicesima e la dodicesima riga relative alla durata del programma eco sono sostituite dalle seguenti:

«Durata del programma eco a pieno carico (Tdry )

h:min

X:XX

Durata del programma eco a carico parziale (Tdry½ )

h:min

X:XX

Durata ponderata del programma eco (Tt )

h:min

X:XX»

(5)

il punto 3 è sostituito dal seguente:

«3.

Se le informazioni incluse nella documentazione tecnica di una determinata asciugabiancheria per uso domestico sono state ottenute:

a)

da un modello avente le medesime caratteristiche tecniche pertinenti per le informazioni tecniche da fornire, ma prodotto da un altro fornitore,

b)

dai calcoli effettuati in base al progetto o per estrapolazione da un altro modello dello stesso o di un altro fornitore,

la documentazione tecnica deve contenere i dettagli dei calcoli, la valutazione effettuata dal fornitore per verificare l’accuratezza dei calcoli e, se del caso, la dichiarazione di identità tra i modelli di fornitori differenti.».


ALLEGATO VI

« ALLEGATO VI bis

Documentazione tecnica con informazioni sulla riparabilità

1.   

Per le asciugabiancheria per uso domestico elettriche, la documentazione tecnica di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), punto iii), contiene le informazioni seguenti:

a)

una descrizione generale del modello, che consenta di identificarlo univocamente e agevolmente;

b)

i riferimenti alle norme armonizzate applicate o ad altre norme di misurazione utilizzate;

c)

precauzioni specifiche da adottare al momento del montaggio, dell’installazione o della manutenzione dell’apparecchio, o quando viene sottoposto a prova;

d)

i dettagli e i risultati dei calcoli eseguiti conformemente all’allegato IV;

e)

le condizioni di prova, qualora non siano sufficientemente descritte nei riferimenti forniti ai sensi della lettera b) della presente sezione;

f)

eventuali modelli equivalenti con i relativi identificativi;

g)

i valori dei parametri tecnici di cui alla tabella 6 bis per il programma eco; tali valori sono considerati valori dichiarati ai fini della procedura di verifica di cui all’allegato IX;

h)

una descrizione delle fasi di smontaggio per ciascuna parte prioritaria di cui all’allegato IV, sezione 5, compresi l’attrezzo o gli attrezzi e l’elemento o gli elementi di fissaggio necessari in ciascuna fase, se del caso;

i)

le informazioni sulla riparazione e sulla manutenzione di cui all’allegato II, sezione 5, punto 3, lettera e), del regolamento (UE) 2023/2533.

Le informazioni fornite conformemente alle lettere da a) a g) costituiscono le parti specifiche obbligatorie della documentazione tecnica che il fornitore è tenuto a inserire nella banca dati dei prodotti in applicazione dell’articolo 12, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1369.

Tabella 6 bis

Parametri tecnici dichiarati per le asciugabiancheria per uso domestico elettriche

PARAMETRO

UNITÀ

VALORE

Capacità nominale per il programma eco a intervalli di 0,5 kg (c)

kg

X,X

Consumo di energia del programma eco a pieno carico (Edry)

kWh/ciclo di asciugatura

X,XX

Consumo di energia del programma eco a carico parziale (Edry,½)

kWh/ciclo di asciugatura

X,XX

Consumo ponderato di energia del programma eco (EtC )

kWh/ciclo di asciugatura

X,XX

Consumo standard di energia del programma eco (SEC )

kWh/ciclo di asciugatura

X,XX

Indice di efficienza energetica (IEE)

-

X,X

Durata del programma eco a pieno carico (Tdry )

h:min

X:XX

Durata del programma eco a carico parziale (Tdry½ )

h:min

X:XX

Durata ponderata del programma eco (Tt )

h:min

X:XX

Efficienza di condensazione media del programma eco a pieno carico (Cdry ) (se del caso)

%

XX

Efficienza di condensazione media del programma eco a carico parziale (Cdry½ ) (se del caso)

%

XX

Efficienza di condensazione ponderata del programma eco (Ct ) (se del caso)

%

XX

Emissione di rumore aereo durante il programma eco

dB(A) rispetto a 1 pW

X

Potenza assorbita in modo spento (Po ) (se del caso)

W

X,XX

Potenza assorbita in modo stand-by (Psm ) (se del caso)

W

X,XX

Il modo stand-by comprende la visualizzazione delle informazioni?

-

Sì/No

Potenza assorbita in modo stand-by in condizioni di stand-by in rete (P nsm ) (se del caso)

W

X,XX

Potenza assorbita in avvio ritardato (Pds ) (se del caso)

W

X,XX

Indice di riparabilità

-

X,XX

2.   

Per le asciugabiancheria a gas, la documentazione tecnica di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), punto iii), include le informazioni elencate al punto 1, lettere da a) a f) e lettere h) e i), del presente allegato e le informazioni di cui alla tabella 6 ter per il programma eco. I valori della tabella 6 ter sono considerati valori dichiarati ai fini della procedura di verifica di cui all’allegato IX.

Le informazioni fornite conformemente al primo comma del presente punto, eccetto le lettere h) e i), costituiscono le parti specifiche obbligatorie della documentazione tecnica che il fornitore è tenuto a inserire nella banca dati in applicazione dell’articolo 12, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1369.

Tabella 6 ter

Parametri tecnici dichiarati per le asciugabiancheria per uso domestico a gas

PARAMETRO

UNITÀ

VALORE

Capacità nominale per il programma eco a intervalli di 0,5 kg (c)

kg

X,X

Consumo di gas del programma eco a pieno carico (Egdry )

kWh/ciclo di asciugatura

X,XX

Consumo di gas del programma eco a carico parziale (Egdry,½ )

kWh/ciclo di asciugatura

X,XX

Consumo ausiliario di elettricità del programma eco a pieno carico

kWh/ciclo di asciugatura

X,XX

Consumo ausiliario di elettricità del programma eco a carico parziale

kWh/ciclo di asciugatura

X,XX

Consumo ponderato di energia del programma eco (EtC )

kWh/ciclo di asciugatura

X,XX

Consumo standard di energia del programma eco (SEC )

kWh/ciclo di asciugatura

X,XX

Indice di efficienza energetica (IEE)

-

X,X

Durata del programma eco a pieno carico (Tdry )

h:min

X:XX

Durata del programma eco a carico parziale (Tdry½ )

h:min

X:XX

Durata ponderata del programma eco (Tt )

h:min

X:XX

Emissione di rumore aereo durante il programma eco

dB(A) re 1 pW

X

Potenza assorbita in modo spento (Po ) (se del caso)

W

X,XX

Potenza assorbita in modo stand-by (Psm ) (se del caso)

W

X,XX

Il modo stand-by comprende la visualizzazione delle informazioni?

-

Sì/No

Potenza assorbita in modo stand-by in condizioni di stand-by in rete (Pnsm ) (se del caso)

W

X,XX

Potenza assorbita in avvio ritardato (Pds ) (se del caso)

W

X,XX

Indice di riparabilità

-

X,XX

3.   

Se le informazioni incluse nella documentazione tecnica di una determinata asciugabiancheria per uso domestico sono state ottenute:

a)

da un modello avente le medesime caratteristiche tecniche pertinenti per le informazioni tecniche da fornire, ma prodotto da un altro fornitore,

b)

dai calcoli effettuati in base al progetto o per estrapolazione da un altro modello dello stesso o di un altro fornitore,

la documentazione tecnica deve contenere i dettagli dei calcoli, la valutazione effettuata dal fornitore per verificare l’accuratezza dei calcoli e, se del caso, la dichiarazione di identità tra i modelli di fornitori differenti.

».

ALLEGATO VII

Gli allegati VII, VIII, IX e X sono modificati come segue:

(1)

all’allegato VII, i punti 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1.

Al fine di garantire la conformità agli obblighi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera d), punto i), e all’articolo 4, lettera c), i messaggi pubblicitari visivi riportano la classe di efficienza energetica e la gamma delle classi di efficienza energetica figuranti sull’etichetta, conformemente al punto 4 del presente allegato.

2.

Al fine di assicurare la conformità agli obblighi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera d), punto ii), e all’articolo 4, lettera d), il materiale tecnico-promozionale riporta la classe di efficienza energetica e la gamma delle classi di efficienza energetica figuranti sull’etichetta, conformemente al punto 4 del presente allegato.»;

(2)

l’allegato VIII è così modificato:

a)

il punto 1 è sostituito dal seguente:

«1.

L’opportuna etichetta messa a disposizione dai fornitori a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), punto ii), o lettera c), punto iv), secondo il caso, appare sul dispositivo di visualizzazione in prossimità del prezzo del prodotto, se indicato; in tutti gli altri casi in prossimità del nome o dell’immagine del prodotto. Le dimensioni sono tali da rendere l’etichetta ben visibile e leggibile, e sono proporzionate alle dimensioni specificate all’allegato III o III bis, secondo il caso. L’etichetta può apparire mediante una visualizzazione annidata, nel qual caso l’immagine utilizzata per accedervi è conforme alle specifiche di cui al punto 2 del presente allegato. Se si ricorre alla visualizzazione annidata, l’etichetta appare al primo click del mouse, al primo movimento del cursore del mouse o alla prima espansione dell’immagine su schermo tattile.»;

b)

il punto 3, lettera b) è sostituito dal seguente:

«b)

l’immagine è collegata all’etichetta illustrata nell’allegato III o III bis, secondo il caso;»;

c)

il punto 4 è sostituito dal seguente:

«4.

La scheda informativa del prodotto in formato elettronico messa a disposizione dal fornitore a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), punto iii), o lettera c), punto v), secondo il caso, appare sul dispositivo di visualizzazione in prossimità del prezzo del prodotto, se indicato; in tutti gli altri casi in prossimità del nome o dell’immagine del prodotto. Le dimensioni sono tali da rendere la scheda informativa del prodotto chiaramente visibile e leggibile. La scheda informativa del prodotto può essere esposta mediante una visualizzazione annidata o un collegamento alla banca dati dei prodotti, nel qual caso il link indica in modo chiaro e leggibile «Scheda informativa del prodotto». Se si ricorre alla visualizzazione annidata, la scheda informativa del prodotto appare al primo click del mouse, al primo movimento del cursore del mouse o alla prima espansione del link su schermo tattile.»;

(3)

l’allegato IX è così modificato:

a)

il punto 1 è sostituito dal seguente:

«1.

Le tolleranze ammesse ai fini della verifica di cui alla tabella 8 si applicano esclusivamente alla verifica dei valori dichiarati dei parametri eseguita dalle autorità degli Stati membri e non possono essere utilizzate dal fornitore per stabilire questi valori riportati nella documentazione tecnica o per interpretarli al fine di conseguire la conformità o comunicare prestazioni migliori con qualsiasi mezzo.»;

b)

il punto 4, lettera b), punto iii), è sostituito dal seguente:

«iii)

i valori determinati, ossia i valori dei pertinenti parametri misurati nelle prove e i valori calcolati da tali misurazioni, sono conformi:

a)

ai criteri di validità indicati nella tabella 7;

b)

alle rispettive tolleranze ammesse ai fini della verifica riportate nella tabella 8.»;

c)

il punto 6 è sostituito dal seguente:

«6.

Se non si ottiene il risultato di cui al punto 4, lettera b), punto iii), le autorità dello Stato membro selezionano e sottopongono a prova tre unità supplementari dello stesso modello. In alternativa le tre unità supplementari selezionate possono essere di uno o più modelli equivalenti. Per quanto riguarda l’indice di riparabilità, se non si ottiene quanto indicato al punto 4, lettera b), punto iii), le autorità dello Stato membro selezionano e sottopongono a prova un’unità supplementare dello stesso modello.»;

d)

i punti 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:

«8.

Il modello si considera conforme ai requisiti applicabili se per le tre unità sottoposte a prova di cui al punto 6 la media aritmetica dei valori determinati rientra nelle rispettive tolleranze per la verifica riportate nella tabella 8, eccetto che per il risultato dell’indice di riparabilità, per il quale il modello è considerato conforme ai requisiti applicabili se il valore determinato per l’unità supplementare di cui al punto 6 rientra nella rispettiva tolleranza riportata nella tabella 8.

9.

Se non si ottengono i risultati di cui al punto 8, il modello e tutti i modelli equivalenti sono considerati non conformi al presente regolamento, eccetto che per il risultato dell’indice di riparabilità, per il quale il modello è considerato non conforme al presente regolamento.»;

e)

il punto 12 è sostituito dal seguente:

«12.

Le autorità dello Stato membro applicano esclusivamente i criteri di validità stabiliti nella tabella 7 e le tolleranze ammesse ai fini della verifica stabilite nella tabella 8 e si avvalgono unicamente della procedura stabilita ai punti da 1 a 9 per quanto attiene ai requisiti di cui al presente allegato. Ai parametri di cui alle tabelle 7 e 8 non si applicano altri criteri di validità né tolleranze ammesse ai fini della verifica, come quelli stabiliti dalle norme armonizzate o in qualsiasi altro metodo di misurazione.»;

f)

la tabella 7 è sostituita dalla seguente:

«Tabella 7

Criteri di validità

Parametro

Criteri di validità

Contenuto di umidità finale media del programma eco μt

Il valore determinato è misurato e calcolato ed è inferiore all’1,5 %»

g)

è aggiunta la tabella 8 seguente:

«Tabella 8

Tolleranze ammesse ai fini della verifica

Parametro

Tolleranze ammesse ai fini della verifica

Edry e Edry½

Il valore determinato (*1) non supera il valore dichiarato di Edry e Edry½ di oltre il 6 %

Egdry e Egdry½

Il valore determinato (*1) non supera il valore dichiarato di Egdry e Egdry½ di oltre il 6 %

Egdry,a e Egdry½,a

Il valore determinato (*) non supera il valore dichiarato di Egdry,a e Egdry½,a di oltre il 6 %

Ct

Il valore determinato (*1) non è inferiore al valore dichiarato di Ct di oltre il 6 %

Tdry e Tdry½

Il valore determinato (*1) non supera il valore dichiarato di Tdry e Tdry½ di oltre il 6 %

Po

Il valore determinato (*1) non supera il valore dichiarato di oltre 0,10 W

Psm

Il valore determinato (*1) non supera il valore dichiarato di oltre il 10 % se il valore dichiarato è superiore a 1,00 W, o di oltre 0,10 W se il valore dichiarato è inferiore o uguale a 1,00 W

Pds

Il valore determinato (*1) non supera il valore dichiarato di oltre il 10 % se il valore dichiarato è superiore a 1,00 W, o di oltre 0,10 W se il valore dichiarato è inferiore o uguale a 1,00 W

Emissioni di rumore aereo

Il valore determinato (*1) non supera il valore dichiarato di oltre 2 dB con riferimento a 1 pW

Indice di riparabilità

Il valore determinato non è inferiore al valore dichiarato di oltre il 4 %

(4)

l’allegato X è così modificato:

a)

al primo comma, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Conformemente ai metodi di misurazione e calcolo di cui all’allegato IV, ciascun cestello dell’asciugabiancheria multicestello per uso domestico è munito di un’etichetta conforme ai requisiti di cui agli allegati II e III o III bis, secondo il caso. Tali requisiti si applicano a ciascun cestello in modo indipendente, salvo quando i cestelli sono installati nel medesimo involucro e nel programma eco possono solo funzionare simultaneamente. In quest’ultimo caso si applicano all’intera asciugabiancheria multicestello per uso domestico, come segue:»;

b)

il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Nella scheda informativa del prodotto sono incluse e presentate insieme le informazioni obbligatorie a norma dell’allegato V o V bis, secondo il caso, per tutti i cestelli cui si applicano le disposizioni del presente allegato. Nella documentazione tecnica sono incluse e presentate insieme le informazioni obbligatorie a norma dell’allegato VI o VI bis, secondo il caso, per tutti i cestelli cui si applicano le disposizioni del presente allegato.».


(*1)  Nel caso delle tre unità supplementari sottoposte a prova conformemente al punto 6, per valore determinato si intende la media aritmetica dei valori determinati per le tre unità supplementari.»


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/1353/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)


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