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Document 32025R1353
Commission Delegated Regulation (EU) 2025/1353 of 1 July 2025 amending Delegated Regulation (EU) 2023/2534 on household tumble dryers regarding information on repairability and clarifying some aspects of the measurement and calculation methods, the product information sheet, the technical documentation and the verification procedure
Regolamento delegato (UE) 2025/1353 della Commissione, del 1o luglio 2025, che modifica il regolamento delegato (UE) 2023/2534 relativo alle asciugabiancheria per uso domestico per quanto riguarda le informazioni sulla riparabilità e che chiarisce alcuni aspetti dei metodi di misurazione e calcolo, della scheda informativa del prodotto, della documentazione tecnica e della procedura di verifica
Regolamento delegato (UE) 2025/1353 della Commissione, del 1o luglio 2025, che modifica il regolamento delegato (UE) 2023/2534 relativo alle asciugabiancheria per uso domestico per quanto riguarda le informazioni sulla riparabilità e che chiarisce alcuni aspetti dei metodi di misurazione e calcolo, della scheda informativa del prodotto, della documentazione tecnica e della procedura di verifica
C/2025/3986
GU L, 2025/1353, 20.11.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/1353/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
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Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
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2025/1353 |
20.11.2025 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2025/1353 DELLA COMMISSIONE
del 1o luglio 2025
che modifica il regolamento delegato (UE) 2023/2534 relativo alle asciugabiancheria per uso domestico per quanto riguarda le informazioni sulla riparabilità e che chiarisce alcuni aspetti dei metodi di misurazione e calcolo, della scheda informativa del prodotto, della documentazione tecnica e della procedura di verifica
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, che istituisce un quadro per l’etichettatura energetica e che abroga la direttiva 2010/30/UE (1), in particolare l’articolo 16, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento delegato (UE) 2023/2534 della Commissione (2) (il «regolamento») stabilisce prescrizioni armonizzate per l’etichettatura delle asciugabiancheria per uso domestico, in modo che i clienti possano prendere decisioni di acquisto informate sulla base dell’efficienza energetica e di informazioni supplementari sugli apparecchi. L’articolo 3 del regolamento precisa il contenuto e il formato della scheda informativa del prodotto e della documentazione tecnica e impone ai fornitori l’obbligo di inserire i parametri pertinenti nel registro europeo delle etichette energetiche (EPREL). |
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(2) |
È importante affrontare la questione dell’accorciamento della durata delle asciugabiancheria per uso domestico, che negli ultimi 15 anni è stato significativo e, per effetto di compensazione, ha fatto aumentare il tasso di produzione. Fornire informazioni sulla riparabilità delle asciugabiancheria grazie a un indice di riparabilità potrebbe generare vari benefici ambientali, sociali ed economici incoraggiando i consumatori a orientarsi di più verso prodotti riparabili. L’indice di riparabilità dovrebbe essere calcolato sulla base di parametri che siano adatti a valutare la facilità di riparazione di questo tipo di elettrodomestici. |
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(3) |
A decorrere dal 1o gennaio 2027 qualsiasi asciugabiancheria per uso domestico immessa sul mercato dovrebbe essere corredata di un’etichetta e una scheda informativa del prodotto contenente informazioni sulla riparabilità. Per agevolare l’introduzione dell’indice di riparabilità i fornitori dovrebbero poter fornire gli apparecchi con etichette che includono le informazioni sulla riparabilità già prima del termine obbligatorio del 1o gennaio 2027, anziché con etichette che sono prive di queste informazioni. |
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(4) |
Poiché l’attuazione di un indice di riparabilità non comporta il riscalaggio dell’etichetta, i distributori dovrebbero essere autorizzati, dopo il 1o gennaio 2027, a vendere senza limiti di tempo le asciugabiancheria per uso domestico immesse sul mercato prima di questa data con etichette che non includono l’indice di riparabilità. |
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(5) |
Per migliorare la riparabilità delle asciugabiancheria per uso domestico è opportuno aggiungere un elemento nel riesame di cui all’articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2023/2534, vale a dire la valutazione della possibilità di includere le pompe di calore tra le parti prioritarie considerate nel calcolo dell’indice di riparabilità. |
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(6) |
Al fine di garantire la certezza del diritto è opportuno aggiungere le definizioni pertinenti per quanto riguarda l’indice di riparabilità e il contenuto di umidità finale media. |
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(7) |
Per aiutare i consumatori a compiere scelte con cognizione del grado di riparazione e manutenzione delle asciugabiancheria per uso domestico, è auspicabile includere nelle etichette energetiche sia delle asciugabiancheria a condensazione che di quelle non a condensazione la classe di riparabilità su una scala da A a E, dove la classe superiore A corrisponde agli apparecchi con gli indici di riparabilità migliori e la classe inferiore E a quelli con gli indici peggiori. |
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(8) |
Il termine «logo» dovrebbe essere sostituito con «pittogramma» nella descrizione dell’etichetta di cui all’allegato III, per coerenza con altri atti delegati in materia di etichettatura energetica. Nell’allegato III è inoltre opportuno sopprimere il riferimento al marchio Ecolabel UE, dato che non è più assegnato. |
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(9) |
È opportuno definire un metodo per calcolare l’indice di riparabilità delle asciugabiancheria per uso domestico, che consenta di assegnare una classe di riparabilità a ciascun modello. |
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(10) |
L’indice di riparabilità dovrebbe essere calcolato con una formula basata su alcuni parametri di punteggio che sono stati considerati adatti a determinare la facilità di riparazione di ogni modello di asciugabiancheria per uso domestico. Questi parametri di punteggio sono la profondità di smontaggio, il tipo di elementi di fissaggio, il tipo di attrezzi e le informazioni sulla riparazione. |
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(11) |
Fatta eccezione per le informazioni sulla riparazione, che devono essere valutate a livello di prodotto, gli altri tre parametri di punteggio dovrebbero essere valutati a livello di parte dell’asciugabiancheria per uso domestico da sostituire. Per questo motivo sono state scelte le parti prioritarie a partire dalle quali è stata composta la formula di ciascun parametro di punteggio, con una media ponderata che rispecchia la pertinenza di ogni parte prioritaria in termini di tassi di vendita e di guasto. |
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(12) |
La descrizione delle fasi di smontaggio per calcolare il parametro di punteggio della profondità dello smontaggio dovrebbe essere coerente con le informazioni sulla riparazione e sulla manutenzione da fornire ai riparatori professionisti. |
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(13) |
È opportuno eliminare dalle informazioni da fornire nella documentazione tecnica del prodotto il metodo di calcolo del contenuto di umidità finale media del programma eco, originariamente descritto nell’allegato IV, punto 1, lettera g), del regolamento delegato (UE) 2023/2534. È stato osservato che un contenuto di umidità finale media pari allo 0 % è spesso accompagnato da effetti indesiderati, ossia danni causati ai prodotti tessili dalla troppa asciugatura e un consumo eccessivo di energia, che devono essere evitati. Per calcolare questo parametro dovrebbero invece essere utilizzati i metodi di misurazione e calcolo indicati nelle norme armonizzate, che prevedono le opportune tolleranze. |
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(14) |
Affinché i consumatori possano fare scelte informate e per incoraggiare un consumo sostenibile, è auspicabile che le informazioni sull’indice di riparabilità e sui punteggi parziali per ciascun parametro di punteggio figurino nella scheda informativa del prodotto. Per evitare inutili oneri amministrativi a carico dei fornitori, solo le modifiche del punteggio globale dell’indice di riparabilità del prodotto dovrebbero essere considerate pertinenti per la definizione di un nuovo modello. Non sono invece da considerare pertinenti le modifiche dei calcoli parziali dei parametri di punteggio che non alterano l’indice di riparabilità globale. |
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(15) |
Al fine di evitare confusione per i fornitori e le autorità di vigilanza del mercato si dovrebbe chiarire il contenuto della documentazione tecnica, comprese le informazioni pertinenti sulla riparabilità. |
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(16) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2023/2534, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Disposizioni modificative
Il regolamento delegato (UE) 2023/2534 è così modificato:
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(1) |
l’articolo 3 è così modificato:
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(2) |
all’articolo 4, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
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(3) |
l’articolo 7 è così modificato:
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(4) |
all’articolo 10, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2025. Tuttavia l’articolo 9 si applica a decorrere dal 1o gennaio 2024 e l’articolo 3, paragrafi 1 e 1 bis, si applica a decorrere dalla data ivi stabilita.»; |
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(5) |
gli allegati I, II e III sono modificati conformemente all’allegato I del presente regolamento; |
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(6) |
il testo che figura nell’allegato II del presente regolamento è inserito come allegato III bis; |
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(7) |
gli allegati IV e V sono modificati conformemente all’allegato III del presente regolamento; |
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(8) |
il testo che figura nell’allegato IV del presente regolamento è inserito come allegato V bis; |
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(9) |
l’allegato VI è modificato in conformità dell’allegato V del presente regolamento; |
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(10) |
il testo che figura nell’allegato VI del presente regolamento è inserito come allegato VI bis; |
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(11) |
gli allegati VII, VIII, IX e X sono modificati conformemente all’allegato VII del presente regolamento. |
Articolo 2
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il quarto giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 1o luglio 2025
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 198 del 28.7.2017, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1369/oj.
(2) Regolamento delegato (UE) 2023/2534 della Commissione, del 13 luglio 2023, che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura energetica delle asciugabiancheria per uso domestico e abroga il regolamento delegato (UE) n. 392/2012 della Commissione (GU L, 2023/2534, 22.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2534/oj).
ALLEGATO I
Gli allegati I, II e III del regolamento delegato (UE) 2023/2534 sono così modificati:
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(1) |
all’allegato I sono aggiunti i punti seguenti:
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(2) |
all’allegato II è aggiunta la sezione 4 seguente: «4. CLASSE DI RIPARABILITÀ La classe di riparabilità di un’asciugabiancheria per uso domestico è determinata in base all’indice di riparabilità, come stabilito nella tabella 3 bis. L’indice di riparabilità è determinato conformemente all’allegato IV, sezione 5. Tabella 3 bis Classe di riparabilità
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(3) |
l’allegato III è così modificato:
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ALLEGATO II
« ALLEGATO III bis
ETICHETTA CON INFORMAZIONI SULLA RIPARABILITÀ
A. Etichetta per asciugabiancheria a condensazione con pittogramma della classe di riparabilità
1. ETICHETTA PER ASCIUGABIANCHERIA A CONDENSAZIONE CON PITTOGRAMMA DELLA CLASSE DI RIPARABILITÀ
Figura 4 bis
L’etichetta riporta le informazioni seguenti:
|
I |
codice QR; |
|
II |
marchio; |
|
III |
identificativo del modello; |
|
IV |
la scala delle classi di efficienza energetica da A a G; |
|
V |
la classe di efficienza energetica determinata conformemente all’allegato II; |
|
VI |
il consumo medio ponderato di energia per 100 cicli di asciugatura in kWh, arrotondato all’intero più vicino e calcolato conformemente all’allegato IV; per le asciugabiancheria a gas, il consumo medio ponderato di energia (gas ed energia elettrica) per 100 cicli di asciugatura in kWh, arrotondato all’intero più vicino e calcolato conformemente all’allegato IV; |
|
VII |
la classe di riparabilità determinata conformemente all’allegato II, calcolata conformemente all’allegato IV; |
|
VIII |
la classe di efficienza di condensazione determinata conformemente all’allegato II, con relativo pittogramma e valore arrotondato all’intero più vicino e calcolato conformemente all’allegato IV; |
|
IX |
la classe di emissione di rumore aereo del ciclo di asciugatura del programma eco, con relativo pittogramma e valore in dB(A), determinato conformemente all’allegato IV, sezione 4; |
|
X |
la capacità nominale, espressa in kg, del programma eco a pieno carico; |
|
XI |
la durata del programma eco a pieno carico espressa in ore e minuti [h:min] e arrotondata al minuto più vicino; |
|
XII |
il numero del presente regolamento, vale a dire “2023/2534”. |
2. STRUTTURA DELL’ETICHETTA PER ASCIUGABIANCHERIA A CONDENSAZIONE CON PITTOGRAMMA DELLA CLASSE DI RIPARABILITÀ
Figura 4 ter
In questo formato:
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a) |
l’etichetta è almeno larga 96 mm e alta 192 mm. Se l’etichetta è stampata in un formato superiore, il contenuto deve comunque rimanere proporzionato alle specifiche di cui alla figura 4 ter; |
|
b) |
lo sfondo è di colore 100 % bianco; |
|
c) |
il carattere tipografico è Verdana; |
|
d) |
le dimensioni e le specifiche degli elementi dell’etichetta sono indicate nella struttura dell’etichetta di cui al presente allegato; |
|
e) |
si utilizza la quadricromia CMYK (ciano, magenta, giallo e nero) come indicato di seguito: 0,70,100,0: 0 % ciano, 70 % magenta, 100 % giallo, 0 % nero; |
|
f) |
l’etichetta rispetta tutti i requisiti elencati di seguito (i numeri si riferiscono alla figura 4 ter).
|
B Etichetta per asciugabiancheria non a condensazione con pittogramma della classe di riparabilità
1. ETICHETTA PER ASCIUGABIANCHERIA NON A CONDENSAZIONE CON PITTOGRAMMA DELLA CLASSE DI RIPARABILITÀ
Figura 4 quater
L’etichetta riporta le informazioni seguenti:
|
I |
codice QR; |
|
II |
marchio; |
|
III |
identificativo del modello; |
|
IV |
la scala delle classi di efficienza energetica da A a G; |
|
V |
la classe di efficienza energetica determinata conformemente all’allegato II; |
|
VI |
il consumo medio ponderato di energia per 100 cicli di asciugatura in kWh, arrotondato all’intero più vicino e calcolato conformemente all’allegato IV; per le asciugabiancheria a gas, il consumo medio ponderato di energia (gas ed energia elettrica) per 100 cicli di asciugatura in kWh, arrotondato all’intero più vicino e calcolato conformemente all’allegato IV; |
|
VII |
la classe di riparabilità determinata conformemente all’allegato II, calcolata conformemente all’allegato IV; |
|
VIII |
la classe di emissione di rumore aereo del ciclo di asciugatura del programma eco, con relativo pittogramma e valore in dB(A), determinato conformemente all’allegato IV, sezione 4; |
|
IX |
la capacità nominale, espressa in kg, del programma eco a pieno carico; |
|
X |
la durata del programma eco a pieno carico espressa in ore e minuti [h:min] e arrotondata al minuto più vicino; |
|
XI |
il numero del presente regolamento, vale a dire “2023/2534”. |
2. STRUTTURA DELL’ETICHETTA PER ASCIUGABIANCHERIA NON A CONDENSAZIONE CON PITTOGRAMMA DELLA CLASSE DI RIPARABILITÀ
Figura 4 quinquies
In questo formato:
|
a) |
l’etichetta è almeno larga 96 mm e alta 192 mm. Se l’etichetta è stampata in un formato superiore, il contenuto deve comunque rimanere proporzionato alle specifiche di cui alla figura 4 quinquies; |
|
b) |
lo sfondo è di colore 100 % bianco; |
|
c) |
il carattere tipografico è Verdana; |
|
d) |
le dimensioni e le specifiche degli elementi dell’etichetta sono indicate nella struttura dell’etichetta di cui al presente allegato; |
|
e) |
si utilizza la quadricromia CMYK (ciano, magenta, giallo e nero) come indicato di seguito: 0,70,100,0: 0 % ciano, 70 % magenta, 100 % giallo, 0 % nero; |
|
f) |
l’etichetta rispetta tutti i requisiti elencati di seguito (i numeri si riferiscono alla figura 4 quinquies).
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ALLEGATO III
Gli allegati IV e V del reolamento delegato (UE) 2023/2534 sono così modificati:
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(1) |
l’allegato IV è così modificato:
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(2) |
l’allegato V è così modificato:
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(1) Regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006 (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 195, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/517/oj).
(2) Regolamento (UE) 2023/2533 della Commissione, del 17 novembre 2023, recante modalità di esecuzione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle asciugabiancheria per uso domestico, e che modifica il regolamento (UE) 2023/826 della Commissione e abroga il regolamento (UE) n. 932/2012 della Commissione (GU L, 2023/2533, 22.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2533/oj).
(1) Questa voce non è considerata pertinente ai fini dell’articolo 2, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/1369.
(2) Per il programma eco.
(3) Le modifiche a queste voci non sono considerate pertinenti ai fini dell’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1369.
(4) Se la banca dati dei prodotti genera automaticamente il contenuto definitivo di questa cella il fornitore non inserisce alcun dato.
(5) I fornitori hanno l’obbligo di includere il link alla pagina web in cui saranno disponibili le informazioni pertinenti. L’accesso effettivo al sito web deve comunque garantito conformemente alla tempistica e alle disposizioni di cui all’allegato II, sezione 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2533.
(6) I fornitori hanno l’obbligo di includere il link alla pagina web in cui saranno disponibili le informazioni pertinenti. L’accesso effettivo al sito web deve comunque garantito conformemente alla tempistica e alle disposizioni di cui all’allegato II, sezione 5, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2023/2533.
(7) I fornitori hanno l’obbligo di includere il link alla pagina web in cui saranno disponibili le informazioni pertinenti. L’accesso effettivo al sito web deve comunque garantito conformemente alla tempistica e alle disposizioni di cui all’allegato II, sezione 5, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) 2023/2533.
(8) Per le asciugabiancheria a gas, calcolato come consumo medio ponderato di energia per 100 cicli di asciugatura, conformemente all’allegato IV, sezione 1, lettera f), diviso per 100.»
ALLEGATO IV
« ALLEGATO V bis
Scheda informativa del prodotto con informazioni sulla riparabilità
A norma dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), punto ii), a decorrere dal 1o gennaio 2027 il fornitore inserisce nella banca dati dei prodotti le informazioni di cui alla tabella 4 bis. Tuttavia, a norma dell’articolo 3, paragrafo 1 bis, a decorrere dal 24 novembre 2025 i fornitori possono inserire nella banca dati dei prodotti le informazioni necessarie di cui alla tabella 4 bis anziché quelle di cui alla tabella 4 dell’allegato V.
Il manuale d’uso o altra documentazione fornita con il prodotto indica chiaramente il rimando - indirizzo URL leggibile dall’uomo o codice QR - al modello nella banca dati dei prodotti o fornisce il numero di registrazione del prodotto.
Tabella 4
Contenuto, ordine e formato della scheda informativa del prodotto
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Identificativo del modello (1): |
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Tecnologia dell’asciugabiancheria |
[elettrica a espulsione, elettrica a condensazione con pompa di calore, elettrica a condensazione convenzionale, a gas] |
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Parametri generali del prodotto |
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Parametro |
Valore |
Parametro |
Valore |
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|
Capacità nominale (2) (kg) |
x,x |
Altezza |
x |
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|
Larghezza |
x |
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|
Profondità |
x |
||||
|
Indice di efficienza energetica (IEE) (2) |
x,x |
Classe di efficienza energetica (2) |
[A/B/C/D/E/F/G] (4) |
||
|
Efficienza di condensazione (%) (2) (se del caso) |
xx |
Classe di efficienza di condensazione (se del caso) (2) |
[A/B/C/D] (4) |
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|
Consumo ponderato di energia in kWh per ciclo di asciugatura (8). Il consumo di energia effettivo dipende dalle modalità d’uso dell’apparecchio. |
x,xx |
|
|
||
|
Durata del programma (2) (ore:minuti) |
Capacità nominale |
x:xx |
Tipo |
[da incasso/a libera installazione] |
|
|
Metà |
x:xx |
||||
|
Emissione di rumore aereo (2) (dB(A) re 1 pW) |
x |
Classe di emissione di rumore aereo (2) |
[A/B/C/D] (4) |
||
|
Modo spento (se del caso) (W) |
x,xx |
Modo stand-by (se del caso) (W) |
x,xx |
||
|
Avvio ritardato (se del caso) (W) |
x,xx |
Modo stand-by in rete (se del caso) (W) |
x,xx |
||
|
Per le asciugabiancheria per uso domestico dotate di pompa di calore, la denominazione chimica o la denominazione industriale accettata del gas refrigerante utilizzato, fatto salvo il regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra (1) (1) (3). |
|
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Informazioni sulla riparabilità |
|||||
|
Classe di riparabilità (in base all’indice riportato di seguito) |
[A/B/C/D/E] (4) |
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|
Indice di riparabilità (1) |
x,xx |
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|
Punteggio relativo alla profondità di smontaggio (SDD ) (1) (3) |
x,xx |
||||
|
Punteggio relativo al tipo di elementi di fissaggio (SF ) (1) (3) |
x,xx |
||||
|
x,xx |
|||||
|
Punteggio relativo alle informazioni sulla riparazione (SRI ) (1) (3) |
x,xx |
||||
|
Link alle informazioni sulla disponibilità di parti di ricambio per riparatori professionisti e utenti finali (1) (3) (5) |
|||||
|
Link alle istruzioni di riparazioni per gli utenti finali (1) (3) (6) |
|||||
|
Durata minima della garanzia commerciale offerta dal fornitore (1) (3) (mesi) |
|
||||
|
Informazioni supplementari (5) |
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|
Link al sito web del fornitore, dove si trovano le informazioni di cui all’allegato II, sezione 6, del regolamento (UE) 2023/2533 della Commissione (5) (2): |
|||||
(1) Regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006 (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 195, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/517/oj).
(2) Regolamento (UE) 2023/2533 della Commissione, del 17 novembre 2023, recante modalità di esecuzione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle asciugabiancheria per uso domestico, e che modifica il regolamento (UE) 2023/826 della Commissione e abroga il regolamento (UE) n. 932/2012 della Commissione (GU L, 2023/2533, 22.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2533/oj).
(1) Questa voce non è considerata pertinente ai fini dell’articolo 2, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/1369.
(2) Per il programma eco.
(3) Le modifiche a queste voci non sono considerate pertinenti ai fini dell’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1369.
(4) Se la banca dati dei prodotti genera automaticamente il contenuto definitivo di questa cella il fornitore non inserisce alcun dato.
(5) I fornitori hanno l’obbligo di includere il link alla pagina web in cui saranno disponibili le informazioni pertinenti. L’accesso effettivo al sito web deve comunque garantito conformemente alla tempistica e alle disposizioni di cui all’allegato II, sezione 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2533.
(6) I fornitori hanno l’obbligo di includere il link alla pagina web in cui saranno disponibili le informazioni pertinenti. L’accesso effettivo al sito web deve comunque garantito conformemente alla tempistica e alle disposizioni di cui all’allegato II, sezione 5, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2023/2533.
(7) I fornitori hanno l’obbligo di includere il link alla pagina web in cui saranno disponibili le informazioni pertinenti. L’accesso effettivo al sito web deve comunque garantito conformemente alla tempistica e alle disposizioni di cui all’allegato II, sezione 5, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) 2023/2533.
(8) Per le asciugabiancheria a gas, calcolato come consumo medio ponderato di energia per 100 cicli di asciugatura, conformemente all’allegato IV, sezione 1, lettera f), diviso per 100.
ALLEGATO V
L’allegato VI del regolamento delegato (UE) 2023/2534 è così modificato:
|
(1) |
il punto 1 è così modificato:
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(2) |
il titolo della tabella 5 è sostituito dal seguente: « Tabella 5 Parametri tecnici dichiarati per le asciugabiancheria per uso domestico elettriche»; |
|
(3) |
al punto 2, il primo comma è sostituito dal seguente: «Per le asciugabiancheria a gas, la documentazione tecnica di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), punto i), include le informazioni elencate al punto 1, lettere da a) a f), del presente allegato e le informazioni di cui alla tabella 6 per il programma eco. I valori della tabella 6 sono considerati valori dichiarati ai fini della procedura di verifica di cui all’allegato IX.»; |
|
(4) |
la tabella 6 è così modificata:
|
|
(5) |
il punto 3 è sostituito dal seguente:
|
ALLEGATO VI
« ALLEGATO VI bis
Documentazione tecnica con informazioni sulla riparabilità
1.
Per le asciugabiancheria per uso domestico elettriche, la documentazione tecnica di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), punto iii), contiene le informazioni seguenti:|
a) |
una descrizione generale del modello, che consenta di identificarlo univocamente e agevolmente; |
|
b) |
i riferimenti alle norme armonizzate applicate o ad altre norme di misurazione utilizzate; |
|
c) |
precauzioni specifiche da adottare al momento del montaggio, dell’installazione o della manutenzione dell’apparecchio, o quando viene sottoposto a prova; |
|
d) |
i dettagli e i risultati dei calcoli eseguiti conformemente all’allegato IV; |
|
e) |
le condizioni di prova, qualora non siano sufficientemente descritte nei riferimenti forniti ai sensi della lettera b) della presente sezione; |
|
f) |
eventuali modelli equivalenti con i relativi identificativi; |
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g) |
i valori dei parametri tecnici di cui alla tabella 6 bis per il programma eco; tali valori sono considerati valori dichiarati ai fini della procedura di verifica di cui all’allegato IX; |
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h) |
una descrizione delle fasi di smontaggio per ciascuna parte prioritaria di cui all’allegato IV, sezione 5, compresi l’attrezzo o gli attrezzi e l’elemento o gli elementi di fissaggio necessari in ciascuna fase, se del caso; |
|
i) |
le informazioni sulla riparazione e sulla manutenzione di cui all’allegato II, sezione 5, punto 3, lettera e), del regolamento (UE) 2023/2533. |
Le informazioni fornite conformemente alle lettere da a) a g) costituiscono le parti specifiche obbligatorie della documentazione tecnica che il fornitore è tenuto a inserire nella banca dati dei prodotti in applicazione dell’articolo 12, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1369.
Tabella 6 bis
Parametri tecnici dichiarati per le asciugabiancheria per uso domestico elettriche
|
PARAMETRO |
UNITÀ |
VALORE |
|
Capacità nominale per il programma eco a intervalli di 0,5 kg (c) |
kg |
X,X |
|
Consumo di energia del programma eco a pieno carico (Edry) |
kWh/ciclo di asciugatura |
X,XX |
|
Consumo di energia del programma eco a carico parziale (Edry,½) |
kWh/ciclo di asciugatura |
X,XX |
|
Consumo ponderato di energia del programma eco (EtC ) |
kWh/ciclo di asciugatura |
X,XX |
|
Consumo standard di energia del programma eco (SEC ) |
kWh/ciclo di asciugatura |
X,XX |
|
Indice di efficienza energetica (IEE) |
- |
X,X |
|
Durata del programma eco a pieno carico (Tdry ) |
h:min |
X:XX |
|
Durata del programma eco a carico parziale (Tdry½ ) |
h:min |
X:XX |
|
Durata ponderata del programma eco (Tt ) |
h:min |
X:XX |
|
Efficienza di condensazione media del programma eco a pieno carico (Cdry ) (se del caso) |
% |
XX |
|
Efficienza di condensazione media del programma eco a carico parziale (Cdry½ ) (se del caso) |
% |
XX |
|
Efficienza di condensazione ponderata del programma eco (Ct ) (se del caso) |
% |
XX |
|
Emissione di rumore aereo durante il programma eco |
dB(A) rispetto a 1 pW |
X |
|
Potenza assorbita in modo spento (Po ) (se del caso) |
W |
X,XX |
|
Potenza assorbita in modo stand-by (Psm ) (se del caso) |
W |
X,XX |
|
Il modo stand-by comprende la visualizzazione delle informazioni? |
- |
Sì/No |
|
Potenza assorbita in modo stand-by in condizioni di stand-by in rete (P nsm ) (se del caso) |
W |
X,XX |
|
Potenza assorbita in avvio ritardato (Pds ) (se del caso) |
W |
X,XX |
|
Indice di riparabilità |
- |
X,XX |
2.
Per le asciugabiancheria a gas, la documentazione tecnica di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), punto iii), include le informazioni elencate al punto 1, lettere da a) a f) e lettere h) e i), del presente allegato e le informazioni di cui alla tabella 6 ter per il programma eco. I valori della tabella 6 ter sono considerati valori dichiarati ai fini della procedura di verifica di cui all’allegato IX.Le informazioni fornite conformemente al primo comma del presente punto, eccetto le lettere h) e i), costituiscono le parti specifiche obbligatorie della documentazione tecnica che il fornitore è tenuto a inserire nella banca dati in applicazione dell’articolo 12, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1369.
Tabella 6 ter
Parametri tecnici dichiarati per le asciugabiancheria per uso domestico a gas
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PARAMETRO |
UNITÀ |
VALORE |
|
Capacità nominale per il programma eco a intervalli di 0,5 kg (c) |
kg |
X,X |
|
Consumo di gas del programma eco a pieno carico (Egdry ) |
kWh/ciclo di asciugatura |
X,XX |
|
Consumo di gas del programma eco a carico parziale (Egdry,½ ) |
kWh/ciclo di asciugatura |
X,XX |
|
Consumo ausiliario di elettricità del programma eco a pieno carico |
kWh/ciclo di asciugatura |
X,XX |
|
Consumo ausiliario di elettricità del programma eco a carico parziale |
kWh/ciclo di asciugatura |
X,XX |
|
Consumo ponderato di energia del programma eco (EtC ) |
kWh/ciclo di asciugatura |
X,XX |
|
Consumo standard di energia del programma eco (SEC ) |
kWh/ciclo di asciugatura |
X,XX |
|
Indice di efficienza energetica (IEE) |
- |
X,X |
|
Durata del programma eco a pieno carico (Tdry ) |
h:min |
X:XX |
|
Durata del programma eco a carico parziale (Tdry½ ) |
h:min |
X:XX |
|
Durata ponderata del programma eco (Tt ) |
h:min |
X:XX |
|
Emissione di rumore aereo durante il programma eco |
dB(A) re 1 pW |
X |
|
Potenza assorbita in modo spento (Po ) (se del caso) |
W |
X,XX |
|
Potenza assorbita in modo stand-by (Psm ) (se del caso) |
W |
X,XX |
|
Il modo stand-by comprende la visualizzazione delle informazioni? |
- |
Sì/No |
|
Potenza assorbita in modo stand-by in condizioni di stand-by in rete (Pnsm ) (se del caso) |
W |
X,XX |
|
Potenza assorbita in avvio ritardato (Pds ) (se del caso) |
W |
X,XX |
|
Indice di riparabilità |
- |
X,XX |
3.
Se le informazioni incluse nella documentazione tecnica di una determinata asciugabiancheria per uso domestico sono state ottenute:|
a) |
da un modello avente le medesime caratteristiche tecniche pertinenti per le informazioni tecniche da fornire, ma prodotto da un altro fornitore, |
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b) |
dai calcoli effettuati in base al progetto o per estrapolazione da un altro modello dello stesso o di un altro fornitore, |
la documentazione tecnica deve contenere i dettagli dei calcoli, la valutazione effettuata dal fornitore per verificare l’accuratezza dei calcoli e, se del caso, la dichiarazione di identità tra i modelli di fornitori differenti.
ALLEGATO VII
Gli allegati VII, VIII, IX e X sono modificati come segue:
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(1) |
all’allegato VII, i punti 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
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(2) |
l’allegato VIII è così modificato:
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(3) |
l’allegato IX è così modificato:
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(4) |
l’allegato X è così modificato:
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(*1) Nel caso delle tre unità supplementari sottoposte a prova conformemente al punto 6, per valore determinato si intende la media aritmetica dei valori determinati per le tre unità supplementari.»
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/1353/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)