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Document 32024R0906
Commission Implementing Regulation (EU) 2024/906 of 14 March 2024 entering a name in the register of protected designations of origin and protected geographical indications (Araban Sarımsağı (PDO))
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/906 della Commissione, del 14 marzo 2024, recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Araban Sarımsağı (DOP)]
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/906 della Commissione, del 14 marzo 2024, recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Araban Sarımsağı (DOP)]
C/2024/1805
GU L, 2024/906, 21.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/906/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
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Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
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2024/906 |
21.3.2024 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/906 DELLA COMMISSIONE
del 14 marzo 2024
recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Araban Sarımsağı» (DOP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione del nome «Araban Sarımsağı» presentata dalla Turchia è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2). |
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(2) |
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, il nome «Araban Sarımsağı» deve essere registrato, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il nome «Araban Sarımsağı» (DOP) è registrato.
Il nome di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati di cui all'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione (3).
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 2024
Per la Commissione
a nome della presidente
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione
(1) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1151/oj
(2) GU C, C/2023/162 del 6.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/162/oj
(3) Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36), ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/668/oj).
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/906/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)