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Document 32024R0841

    Regolamento di esecuzione (UE) 2024/841 della Commissione, dell'8 marzo 2024, relativo all’accettazione di una richiesta di trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori per quanto concerne le misure antidumping definitive sulle importazioni di biciclette elettriche originarie della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/73 della Commissione

    C/2024/1358

    GU L, 2024/841, 11.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/841/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/841/oj

    European flag

    Gazzetta ufficiale
    dell'Unione europea

    IT

    Serie L


    2024/841

    11.3.2024

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/841 DELLA COMMISSIONE

    dell'8 marzo 2024

    relativo all’accettazione di una richiesta di trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori per quanto concerne le misure antidumping definitive sulle importazioni di biciclette elettriche originarie della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/73 della Commissione

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 5,

    visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/73 della Commissione, del 17 gennaio 2019, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio sulle importazioni di biciclette elettriche originarie della Repubblica popolare cinese (2), in particolare l’articolo 1, paragrafo 6,

    considerando quanto segue:

    A.   MISURE IN VIGORE

    (1)

    Il 17 gennaio 2019 la Commissione ha istituito, con il regolamento di esecuzione (UE) 2019/73 («regolamento iniziale»), un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nell’Unione di biciclette elettriche («prodotto in esame») originarie della Repubblica popolare cinese («RPC»).

    (2)

    Nell’inchiesta che ha condotto all’istituzione dei dazi antidumping («inchiesta iniziale») si è fatto ricorso al campionamento per esaminare i produttori esportatori della RPC in conformità all’articolo 17 del regolamento (UE) 2016/1036.

    (3)

    Per i produttori esportatori della RPC inclusi nel campione la Commissione aveva istituito aliquote individuali del dazio antidumping comprese tra il 10,3 % e il 62,1 % sulle importazioni di biciclette elettriche. Per i produttori esportatori che hanno collaborato non inclusi nel campione (ad eccezione delle società soggette all’aliquota del dazio compensativo per tutte le altre società ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2019/72 della Commissione (3) per il prodotto in esame) è stato istituito un dazio medio ponderato del 24,2 %. Tali produttori esportatori che hanno collaborato non inclusi nel campione sono elencati nell’allegato I del regolamento iniziale. È stato istituito un dazio medio ponderato del 16,2 % per altre società che hanno collaborato non incluse nel campione (e soggette all’aliquota del dazio compensativo per tutte le altre società ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2019/72 della Commissione per il prodotto in esame). Tali società sono elencate nell’allegato II del regolamento iniziale. È stata inoltre istituita un’aliquota del dazio su scala nazionale del 70,1 % per le biciclette elettriche provenienti dalle società della RPC che non hanno collaborato nell’inchiesta antidumping, ma che hanno collaborato nell’inchiesta antisovvenzioni relativa alle importazioni del prodotto in esame (tali società sono elencate nell’allegato III del regolamento iniziale). Per tutte le altre società è stata fissata un’aliquota del 62,1 %.

    (4)

    A norma dell’articolo 1, paragrafo 6, del regolamento iniziale, il paragrafo 2 di tale articolo può essere modificato aggiungendo un nuovo produttore esportatore all’allegato pertinente con le società che hanno collaborato non incluse nel campione e quindi soggette alla media ponderata appropriata dell’aliquota del dazio antidumping, qualora tale nuovo produttore esportatore della RPC fornisca alla Commissione prove sufficienti a dimostrare di:

    a)

    non aver esportato nell’Unione il prodotto in esame durante il periodo dell’inchiesta su cui si basano le misure, compreso tra il 1o ottobre 2016 e il 30 settembre 2017 («periodo dell’inchiesta iniziale»);

    b)

    non essere collegato a nessuno degli esportatori o produttori della RPC soggetti alle misure antidumping istituite dal regolamento iniziale, che ha o che avrebbe potuto collaborare all’inchiesta iniziale; e

    c)

    aver effettivamente esportato nell’Unione il prodotto in esame dopo il periodo dell’inchiesta iniziale o aver assunto l’obbligo contrattuale irrevocabile di esportare un quantitativo significativo nell’Unione.

    B.   RICHIESTA DI TRATTAMENTO RISERVATO AI NUOVI PRODUTTORI ESPORTATORI

    (5)

    Il 9 ottobre 2022 la società Zhejiang Feishen Vehicle Industry Co., Ltd («richiedente») ha presentato alla Commissione una richiesta per ottenere il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori ed essere pertanto soggetta all’aliquota del dazio applicabile alle società della RPC che hanno collaborato non incluse nel campione, soggette all’aliquota del dazio compensativo parallela per tutte le altre società, pari al 16,2 %. Il richiedente ha affermato di soddisfare tutte e tre le condizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 6, del regolamento iniziale.

    (6)

    Al fine di determinare se il richiedente soddisfacesse le condizioni per ottenere il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori di cui all’articolo 1, paragrafo 6, del regolamento iniziale («condizioni per il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori»), la Commissione ha innanzitutto inviato al richiedente un questionario nel quale venivano richiesti elementi di prova che dimostrassero il soddisfacimento di tali condizioni. Il richiedente ha risposto al questionario.

    (7)

    La Commissione ha proceduto alla verifica di tutte le informazioni ritenute necessarie per determinare se il richiedente soddisfacesse le condizioni per il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori. A tal fine, la Commissione ha analizzato gli elementi di prova presentati dal richiedente. Il richiedente è titolare di una licenza commerciale valida per la produzione di biciclette elettriche che è stata verificata a fronte dei dati contenuti nel registro cinese. Parallelamente la Commissione ha informato l’industria dell’Unione in merito alla richiesta del richiedente, invitandola a fornire eventuali osservazioni, ove necessario. L’industria dell’Unione ha confermato che il richiedente non era collegato ad alcun produttore esportatore soggetto al dazio. L’industria dell’Unione ha inoltre fornito dati sulle esportazioni relativi al richiedente che indicano che potrebbe aver già esportato biciclette elettriche durante il periodo dell’inchiesta iniziale. Dopo aver analizzato i dati forniti, la Commissione ha tuttavia concluso che le esportazioni non riguardavano biciclette elettriche, bensì monopattini elettrici, i quali non sono soggetti alle misure antidumping.

    C.   ANALISI DELLA RICHIESTA

    (8)

    Per quanto riguarda la prima condizione di cui all’articolo 1, paragrafo 6, del regolamento iniziale, che prevede che il richiedente non abbia esportato nell’Unione il prodotto in esame durante il periodo dell’inchiesta su cui si basano le misure, compreso tra il 1o ottobre 2016 e il 30 settembre 2017, nel corso dell’inchiesta la Commissione ha constatato che il richiedente non ha esportato biciclette elettriche nell’Unione. I registri delle vendite presentati dal richiedente non indicavano alcuna vendita di biciclette elettriche nell’Unione.

    (9)

    Con riferimento alla seconda condizione di cui all’articolo 1, paragrafo 6, del regolamento iniziale, che prevede che il richiedente non sia collegato a nessuno degli esportatori o dei produttori soggetti alle misure antidumping istituite dal regolamento iniziale, nel corso dell’inchiesta la Commissione ha constatato che il richiedente non è collegato a nessuno degli esportatori e dei produttori della RPC soggetti alle misure antidumping istituite dal regolamento iniziale e che hanno esportato nell’Unione il prodotto in esame durante il periodo dell’inchiesta iniziale.

    (10)

    Per quanto riguarda la terza condizione di cui all’articolo 1, paragrafo 6, del regolamento iniziale, che prevede che il richiedente abbia effettivamente esportato nell’Unione il prodotto in esame dopo il periodo dell’inchiesta iniziale o abbia assunto l’obbligo contrattuale irrevocabile di esportare un quantitativo significativo nell’Unione, nel corso dell’inchiesta la Commissione ha constatato, sulla base delle prove documentali fornite, che il richiedente ha esportato biciclette elettriche nell’Unione dopo il periodo dell’inchiesta iniziale. Il richiedente ha fornito la documentazione di vendita pertinente relativa a un’operazione di esportazione effettuata in Germania nel settembre 2022.

    (11)

    Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso che il richiedente soddisfa la condizione di cui all’articolo 1, paragrafo 6, del regolamento iniziale.

    (12)

    È pertanto opportuno accogliere la richiesta relativa all’ottenimento del trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori e il richiedente dovrebbe essere soggetto al dazio antidumping del 16,2 % applicato alle società che hanno collaborato non incluse nel campione dell’inchiesta iniziale (e soggette all’aliquota del dazio compensativo per tutte le altre società ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2019/72 della Commissione per il prodotto in esame).

    D.   DIVULGAZIONE DELLE INFORMAZIONI

    (13)

    Il richiedente e l’industria dell’Unione sono stati informati dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si è ritenuto opportuno concedere a Zhejiang Feishen Vehicle Industry Co., Ltd l’aliquota del dazio antidumping applicabile alle società che hanno collaborato non incluse nel campione dell’inchiesta iniziale.

    (14)

    Alle parti è stata offerta la possibilità di presentare osservazioni. Non sono pervenute osservazioni.

    (15)

    Il presente regolamento è conforme al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    La seguente società è aggiunta, nell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/73 della Commissione, all’elenco delle società che hanno collaborato non incluse nel campione dell’inchiesta antidumping e soggette all’aliquota del dazio compensativo parallela per tutte le altre società ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2019/72 della Commissione:

    Nome della società

    Provincia

    Codice TARIC aggiuntivo

    «Zhejiang Feishen Vehicle Industry Co., Ltd

    Zhejiang

    89AD»

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, l’8 marzo 2024

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)   GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

    (2)   GU L 16 del 18.1.2019, pag. 108.

    (3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/72 della Commissione, del 17 gennaio 2019, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biciclette elettriche originarie della Repubblica popolare cinese (GU L 16 del 18.1.2019, pag. 5).


    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/841/oj

    ISSN 1977-0707 (electronic edition)


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