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Document 32024R0257

Regolamento (UE) 2024/257 del Consiglio, del 10 gennaio 2024, che fissa, per il 2024, il 2025 e il 2026, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e che modifica il regolamento (UE) 2023/194

ST/16570/2023/ADD/3/REV/1

GU L, 2024/257, 11.1.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/257/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/257/oj

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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie L


2024/257

11.1.2024

REGOLAMENTO (UE) 2024/257 DEL CONSIGLIO

del 10 gennaio 2024

che fissa, per il 2024, il 2025 e il 2026, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e che modifica il regolamento (UE) 2023/194

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 6 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) impone l'adozione di misure di conservazione tenendo conto dei pareri scientifici, tecnici ed economici disponibili, inclusi, se pertinenti, le relazioni del Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) e di altri organismi consultivi ed eventuali pareri dei consigli consultivi.

(2)

Il Consiglio dovrebbe adottare misure concernenti la fissazione e la ripartizione delle possibilità di pesca comprese, se del caso, talune condizioni a esse funzionalmente collegate. Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013 le possibilità di pesca devono essere fissate conformemente agli obiettivi della politica comune della pesca (PCP) stabiliti all'articolo 2, paragrafo 2, di tale regolamento. Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, dello stesso le possibilità di pesca devono essere ripartite tra gli Stati membri in modo da garantire la stabilità relativa delle attività di pesca di ciascuno Stato membro per ciascuno stock ittico o ciascun tipo di pesca.

(3)

È quindi opportuno che i totali ammissibili di catture (TAC) siano stabiliti, in conformità dell'articolo 3 del regolamento (UE) n. 1380/2013, sulla base dei pareri scientifici disponibili, tenendo conto degli aspetti biologici e socioeconomici e garantendo nel contempo parità di trattamento ai settori della pesca, nonché alla luce dei pareri espressi in sede di consultazione dei portatori di interessi.

(4)

Ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 dal 1o gennaio 2019 l'obbligo di sbarco si applica a tutti gli stock soggetti a limiti di cattura, pur essendo possibili determinate esenzioni. Sulla base delle raccomandazioni comuni presentate dagli Stati membri e ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 la Commissione adotta atti delegati che stabiliscono le modalità di attuazione dell'obbligo di sbarco per attività di pesca specifiche.

(5)

È opportuno che le possibilità di pesca per gli stock cui si applica l'obbligo di sbarco tengano conto del fatto che, in linea di principio, i rigetti non sono più autorizzati. Esse dovrebbero pertanto essere basate sul valore raccomandato dal Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) per le catture totali. È opportuno che i quantitativi che, in deroga all'obbligo di sbarco, possono continuare a essere rigettati siano detratti dal valore raccomandato per le catture totali. Inoltre, le possibilità di pesca per gli stock per i quali il CIEM fornisce solo un parere sugli sbarchi dovrebbero essere fissate sulla base di tale parere.

(6)

Il regolamento (UE) 2018/973 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) ha istituito un piano pluriennale per il Mare del Nord e il regolamento (UE) 2019/472 del Parlamento europeo e del Consiglio (3)ha istituito un piano pluriennale per le acque occidentali. I piani pluriennali stabiliscono obiettivi e misure per la gestione a lungo termine degli stock che ne sono oggetto. È opportuno che le possibilità di pesca per gli stock elencati all'articolo 1, paragrafo 1, di tali regolamenti (stock bersaglio) siano fissate conformemente all'intervallo di valori della mortalità per pesca che determinano il rendimento massimo sostenibile ("MSY" – maximum sustainable yield) ("intervallo FMSY"), o a un livello inferiore, e conformemente alle misure di salvaguardia previste in detti regolamenti. Gli intervalli FMSY sono stabiliti nei corrispondenti pareri del CIEM. Qualora non siano disponibili informazioni scientifiche adeguate, è opportuno fissare le possibilità di pesca per gli stock bersaglio di cui all'articolo 1, paragrafo 4, di tali regolamenti (stock oggetto di catture accessorie) conformemente all'approccio precauzionale, come stabilito nei medesimi regolamenti. Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, di tali regolamenti nel fissare le possibilità di pesca per gli stock oggetto di catture accessorie è opportuno tenere conto anche di considerazioni legate alla pesca multispecifica.

(7)

Conformemente all'articolo 7 del piano pluriennale per il Mare del Nord e all'articolo 8 del piano pluriennale per le acque occidentali, quando i pareri scientifici indicano che la biomassa riproduttiva di uno degli stock di cui all'articolo 1, paragrafo 1, di tali regolamenti è inferiore al valore limite di riferimento (Blim(4), devono essere adottate ulteriori misure correttive per garantire che lo stock torni rapidamente al di sopra dei livelli atti a produrre l'MSY. In particolare, tali misure correttive possono comprendere la sospensione delle attività di pesca mirate per lo stock in questione e l'adeguata riduzione delle possibilità di pesca per tali stock o per altri stock nelle attività di pesca.

(8)

Per alcuni stock il CIEM raccomanda di non effettuare catture. Tuttavia, se i TAC per tali stock fossero fissati ai livelli raccomandati, l'obbligo di sbarcare tutte le catture, comprese le catture accessorie dei suddetti stock nelle attività di pesca multispecifica, darebbe luogo al fenomeno delle cosiddette specie a contingente limitante (choke species). Per specie a contingente limitante s'intende una specie con una carenza di contingente che può indurre uno o più pescherecci a cessare l'attività di pesca pur disponendo ancora di contingenti per altre specie. Per raggiungere il giusto equilibrio tra la necessità di proseguire le attività di pesca, a motivo delle gravi implicazioni socioeconomiche che potrebbero altrimenti determinarsi, e la necessità di conseguire un buono stato biologico di tali stock e tenendo conto della difficoltà di attingere a tutti gli stock in un'attività di pesca multispecifica rispettando l'MSY, è pertanto opportuno stabilire TAC specifici per le catture accessorie di tali stock. Tali TAC per le catture accessorie dovrebbero essere fissati a livelli che garantiscano una riduzione della mortalità per detti stock e incoraggino a migliorare la selettività e ad evitare le catture accessorie degli stock in questione. Per ridurre le catture degli stock per i quali sono stabiliti TAC di catture accessorie, è opportuno che le possibilità di pesca per le attività in cui sono catturati pesci di tali stock siano fissate a livelli che contribuiscano a riportare la biomassa degli stock vulnerabili a livelli sostenibili.

(9)

Nel suo parere scientifico per il merluzzo bianco (Gadus morhua) nella sottodivisione CIEM 21 (Kattegat), il CIEM raccomanda di non effettuare catture di tale stock nel 2024. Inoltre, secondo il CIEM, il merluzzo bianco in tale zona è oggetto principalmente di catture accessorie nella pesca dello scampo (Nephrops norvegicus). Pertanto, se il TAC per il merluzzo bianco nel Kattegat per il 2024 fosse fissato a zero, ciò determinerebbe in particolare la cessazione nel 2024 delle attività dei pescherecci adibiti alla cattura dello scampo in tale zona, con una potenziale chiusura prematura di tale attività di pesca. Sulla base dei dati dell'Osservatorio europeo del mercato dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (EUMOFA) (5), il valore indicativo (6) delle possibili catture di scampo nella divisione 3a (Skagerrak-Kattegat) entro i limiti del TAC per il 2024 è stimato a 98 561 451 EUR. È pertanto opportuno stabilire un TAC per le catture accessorie della specie a contingente limitante, ossia il merluzzo bianco, nel Kattegat.

(10)

Per garantire, nella misura del possibile, l'utilizzo delle possibilità di pesca nelle attività di pesca multispecifica conformemente all'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013, è opportuno istituire una riserva comune per lo scambio di contingenti per gli Stati membri che ne sono sprovvisti al fine di coprire le catture accessorie inevitabili.

(11)

A norma dell'articolo 2, paragrafo 2, e dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013, per gli stock che non sono contemplati dal piano pluriennale per il Mare del Nord o dal piano pluriennale per le acque occidentali, qualora siano disponibili informazioni scientifiche adeguate, le possibilità di pesca dovrebbero essere fissate in linea con la mortalità per pesca compatibile con l'MSY e, qualora tali informazioni non siano disponibili, le possibilità di pesca dovrebbero essere fissate in linea con l'approccio precauzionale in materia di gestione della pesca quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 8), del regolamento (UE) n. 1380/2013.

(12)

Per alcuni stock il parere del CIEM rimane valido per diversi anni e costituisce il miglior parere scientifico disponibile per l'intero periodo di riferimento. In tali casi è opportuno fissare TAC annuali che coprano l'intero periodo oggetto del parere (TAC pluriennale). Tuttavia, qualora nel corso di tale periodo diventi disponibile un nuovo parere del CIEM, è opportuno garantire che il TAC pluriennale rimanga coerente con il nuovo parere. È inoltre opportuno garantire che le detrazioni annuali dal valore raccomandato effettuate per far sì che le catture totali tengano conto delle esenzioni dall'obbligo di sbarco restino coerenti con i dati disponibili.

(13)

La spigola (Dicentrarchus labrax) nelle divisioni CIEM 8a e 8b (Golfo di Biscaglia) è uno stock bersaglio nell'ambito del piano pluriennale per le acque occidentali. Secondo il parere del CIEM per il 2024, la biomassa di tale stock è scesa al di sotto del valore MSY Btrigger nel 2023 e secondo le previsioni continuerà a calare nel 2024 pur rimanendo al di sopra del Blim. È pertanto opportuno adottare misure correttive adeguate per far sì che tale stock torni rapidamente al di sopra dei livelli atti a produrre l'MSY. La Francia e la Spagna dovrebbero quindi garantire che gli sbarchi della pesca commerciale e i prelievi della pesca ricreativa che esse sono tenute a fissare per tale stock per il 2024 siano inferiori al valore FMSY (7), ridotto proporzionalmente per tener conto della diminuzione della biomassa, e adottare misure supplementari conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1380/2013.

(14)

È opportuno rafforzare le misure che disciplinano la pesca ricreativa della spigola nelle divisioni CIEM 8a e 8b, alla luce del notevole impatto di questa attività sulla biomassa di tale stock e tenuto conto della diminuzione della biomassa. Il limite di cattura dovrebbe pertanto essere ridotto a un pesce catturato e detenuto da uno stesso pescatore al giorno. È inoltre opportuno escludere l'uso di reti fisse, considerando la loro insufficiente selettività e la probabilità che esse catturino un numero di esemplari superiore al limite stabilito.

(15)

L'articolo 5, paragrafo 3, del piano pluriennale per le acque occidentali prevede che la gestione delle attività di pesca multispecifica per quanto riguarda gli stock oggetto di catture accessorie tenga conto della difficoltà di attingere a tutti gli stock contemporaneamente rispettando l'MSY, in particolare nei casi in cui ciò comporti una chiusura prematura dell'attività di pesca. Le considerazioni legate alla pesca multispecifica nel Golfo di Biscaglia, pubblicate il 14 novembre 2023, indicano che, se si esclude il sugarello, è il merluzzo giallo (Pollachius pollachius) lo stock più limitante per le attività di pesca demersali nel Golfo di Biscaglia per tre segmenti di pesca su 21. Alla luce dei dati socioeconomici presentati da uno degli Stati membri interessati, che suggeriscono che per il merluzzo giallo nel Golfo di Biscaglia e nelle acque iberiche (sottozona CIEM 8 e divisione CIEM 9a) le considerazioni relative alla pesca multispecifica evidenziano la difficoltà di pescare pienamente tutti i TAC, è necessario più tempo per valutare l'impatto socioeconomico della fissazione delle possibilità di pesca per il merluzzo giallo per i pescatori attivi in tale pesca multispecifica (sogliola (Solea solea) e scampo). Per questo motivo è opportuno fissare un TAC provvisorio per il merluzzo giallo nel Golfo di Biscaglia (divisioni 8abde) per la prima metà del 2024. Sulla base del parere del CIEM del 30 giugno 2023 relativo al merluzzo giallo nel Golfo di Biscaglia e nelle acque iberiche e tenuto conto della stagionalità della pesca, il livello di tale contingente provvisorio dovrebbe essere fissato a 500 tonnellate dal 1o gennaio 2024 al 30 giugno 2024. Tale TAC provvisorio mira a garantire che le attività di pesca possano proseguire durante la valutazione dei dati, fino alla fissazione da parte del Consiglio di un TAC definitivo dell'Unione.

(16)

Secondo i pareri scientifici, le catture di merluzzo giallo nell'ambito della pesca ricreativa nelle sottozone CIEM 8, 9 e 10 e nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (Golfo di Biscaglia e acque iberiche) sono di entità non trascurabile ed è pertanto opportuno introdurre limiti alla sua pesca ricreativa in tali zone. Al fine di proteggere le zone di riproduzione e limitare le catture di giovanili, nessun esemplare di merluzzo giallo può essere catturato e detenuto dal 1o gennaio al 30 aprile nell'ambito della pesca ricreativa, mentre un massimo di due esemplari potrebbe essere autorizzato per la parte restante dell'anno.

(17)

Nel maggio 2022 il CIEM aveva constatato che, nonostante gli sforzi degli Stati membri per la ricostituzione dello stock di anguilla (Anguilla anguilla), non erano stati compiuti progressi complessivi nel conseguimento dell'obiettivo di migrazione del 40 % della biomassa di anguilla argentata in tutta l'Unione previsto dall'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1100/2007 del Consiglio (8) e non erano stati rilevati chiari modelli di mortalità. Nel novembre 2023 il CIEM ha ribadito il parere secondo cui, applicando l'approccio precauzionale, non si sarebbero dovute effettuare catture di anguilla (Anguilla anguilla) in nessun habitat e in nessuna fase del ciclo vitale di questa specie in tutto il suo areale naturale, il quale comprende l'Atlantico nord-orientale e il Mediterraneo. Tale parere riguarda le catture della pesca sia ricreativa che commerciale e include le catture di anguille cieche a fini di ripopolamento e acquacoltura.

(18)

Il regolamento (UE) 2023/194 del Consiglio (9) ha esteso a sei mesi il periodo di chiusura per qualsiasi attività di pesca commerciale dell'anguilla nelle acque marine e nelle acque salmastre dell'Unione dell'Atlantico nord-orientale e del Mediterraneo e per i pescherecci dell'Unione in tutte le acque marine del Mediterraneo. Ha inoltre vietato tutte le attività di pesca ricreativa dell'anguilla in tali acque. Si è ritenuto che un periodo di chiusura di sei mesi avrebbe protetto meglio lo stock rispetto alle misure dell'Unione e nazionali che erano state attuate fino al 2022. Si è inoltre ritenuto che l'estensione del periodo di chiusura avrebbe consentito la prosecuzione delle misure di ripopolamento, contribuito alla ricostituzione dello stock di anguilla e agevolato ulteriormente il conseguimento dell'obiettivo di migrazione di almeno il 40 % di anguille argentate di cui all'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1100/2007. Dato il perdurare dello stato critico dell'anguilla, è opportuno mantenere tali misure anche nel 2024.

(19)

Il periodo di migrazione dell'anguilla è influenzato da un'ampia gamma di fattori ambientali e biologici e può pertanto variare a seconda del ciclo vitale dell'anguilla e in funzione dell'habitat e della zona geografica, in particolare gli stretti. Può quindi rivelarsi opportuno fissare periodi di chiusura diversi, in particolare per le diverse zone di pesca di uno Stato membro e per i diversi tipi di attività di pesca all'interno di tali zone di pesca, al fine di tenere conto di tali elementi nonché dei modelli di migrazione temporale e geografica dell'anguilla nel ciclo vitale, rispettivamente, delle anguille cieche e delle anguille argentate. Gli Stati membri interessati dovrebbero determinare il rispettivo periodo o i rispettivi periodi di chiusura sulla base di tali elementi.

(20)

Nelle acque marine e nelle acque salmastre dell'Unione dell'Atlantico nord-orientale, il periodo o i periodi di chiusura dovrebbero coprire il periodo o i periodi principali di migrazione, rispettivamente, delle anguille cieche e delle anguille argentate, ad eccezione delle operazioni di pesca condotte, con o senza peschereccio, esclusivamente a fini di ricerca scientifica e svolte nel pieno rispetto delle condizioni di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio (10). Tenuto conto delle implicazioni socioeconomiche potenzialmente gravi di una chiusura totale delle attività di pesca diretta delle anguille cieche e delle anguille argentate durante il loro periodo o i loro periodi principali di migrazione, in tali periodi gli Stati membri potrebbero autorizzare la pesca dell'anguilla per 30 giorni. Per garantire una protezione efficace delle anguille argentate che migrano dal Mar Baltico al Mare del Nord, gli Stati membri costieri della sottozona CIEM 3, vale a dire Danimarca, Germania, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Finlandia e Svezia, dovrebbero concordare periodi di chiusura efficaci per le anguille argentate. Qualora gli Stati membri interessati non raggiungano un accordo entro il 1o marzo 2024, il periodo di chiusura per le anguille argentate nel Mar Baltico e nello Skagerrak-Kattegat dovrebbe essere dal 15 settembre 2024 al 15 marzo 2025.

(21)

A norma del regolamento (CE) n. 1100/2007, il ripopolamento dell'anguilla cieca è una misura di conservazione scelta da alcuni Stati membri nei loro piani di gestione dell'anguilla. Per consentire a tali Stati membri di continuare ad attuare questa misura, può essere necessario procedere a catture di anguille cieche nelle acque marine e nelle acque salmastre dell'Unione dell'Atlantico nord-orientale al momento opportuno dell'anno ed eventualmente durante il periodo o i periodi principali di migrazione. Durante il periodo o i periodi principali di migrazione, gli Stati membri possono pertanto autorizzare la prosecuzione della pesca dell'anguilla cieca per esclusivamente a scopo di ripopolamento per altri 50 giorni.

(22)

Nel suo parere per alcuni stock di elasmobranchi (squali e razze) il CIEM raccomanda di non effettuare catture a causa del cattivo stato di conservazione in cui versano questi stock. Tali elasmobranchi inoltre presentano tassi di sopravvivenza elevati in caso di rigetto in mare. Di conseguenza gli esemplari catturati di tali stock dovrebbero essere rigettati in mare anziché sbarcati, in quanto il rigetto non è ritenuto in grado di aumentare la mortalità per pesca in modo significativo, ma al contrario andrebbe a sostenere la conservazione di questi stock. La pesca di tali specie dovrebbe pertanto essere vietata in quanto ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) n. 1380/2013 l'obbligo di sbarco non si applica alle specie di cui è vietata la pesca. Gli esemplari di tali specie catturati accidentalmente non dovrebbero essere danneggiati e dovrebbero essere immediatamente rilasciati.

(23)

Per alcune specie, ad esempio alcune specie di squali, anche un'attività di pesca limitata potrebbe comportare un serio rischio per la conservazione. È quindi opportuno limitare totalmente le possibilità di pesca per tali specie tramite un divieto generale di pesca delle medesime.

(24)

Alla 12a conferenza delle parti della convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica (Manila, 23-28 ottobre 2017), un certo numero di specie è stato inserito negli elenchi delle specie protette riportati negli allegati I e II di tale convenzione. È pertanto opportuno prevedere la protezione di tali specie nel quadro dell'attività dei pescherecci dell'Unione che operano in tutte le acque e dei pescherecci di paesi terzi che operano nelle acque dell'Unione.

(25)

Al fine di utilizzare appieno le possibilità di pesca, è opportuno consentire l'attuazione di disposizioni flessibili tra alcune zone soggette a TAC interessate dal medesimo stock biologico.

(26)

Gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio (11) prevedono una flessibilità interannuale per i contingenti degli stock soggetti sia a TAC precauzionali sia a TAC analitici. Ai sensi dell'articolo 2 del suddetto regolamento, in sede di fissazione dei TAC il Consiglio deve decidere a quali stock non si applicheranno gli articoli 3 e 4 di tale regolamento, in particolare in base al loro stato biologico. L'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 prevede inoltre un'ulteriore flessibilità interannuale per tutti gli stock soggetti all'obbligo di sbarco. Per evitare un'eccessiva flessibilità che comprometterebbe il conseguimento degli obiettivi della PCP, la flessibilità interannuale dei contingenti di cui agli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 e la flessibilità di cui all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non dovrebbero applicarsi cumulativamente. Infine la flessibilità interannuale di cui all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 dovrebbe essere esclusa, se del caso, a seconda dello stato biologico degli stock.

(27)

Se un TAC è assegnato a un solo Stato membro, può essere opportuno conferire a tale Stato membro, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), la facoltà di determinare il livello del TAC in questione. Tale delega di potere è appropriata, a condizione che, nel determinare il livello del TAC, lo Stato membro rispetti i principi e le norme della PCP. Al fine di garantire la corretta applicazione dei principi e delle norme della PCP da parte di tale Stato membro, la Commissione valuta le informazioni trasmesse da quest'ultimo per determinare il livello di tale TAC e i dati su cui si basa tale determinazione.

(28)

È necessario stabilire le limitazioni dello sforzo di pesca per la sogliola nella Manica occidentale (divisione CIEM 7e) conformemente all'articolo 12 del piano pluriennale per le acque occidentali.

(29)

È necessario fissare i massimali di sforzo di pesca per il 2024 conformemente agli articoli 6,11, 13 e 16 del regolamento (UE) 2023/2053del Parlamento europeo e del Consiglio (12).

(30)

L'utilizzo delle possibilità di pesca concesse ai pescherecci dell'Unione a norma del presente regolamento è soggetto al regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio (13), in particolare agli articoli 33 e 34 di tale regolamento riguardanti la registrazione delle catture e dello sforzo di pesca e la notifica dei dati relativi all'esaurimento delle possibilità di pesca. È pertanto necessario specificare i codici che gli Stati membri devono utilizzare nel trasmettere alla Commissione i dati riguardanti gli sbarchi degli stock disciplinati dal presente regolamento.

(31)

Nella sua riunione annuale del 2023 la Commissione per la pesca nell'Atlantico nord-orientale (NEAFC – North-East Atlantic Fisheries Commission) ha confermato le misure di conservazione per i due stock di scorfano (Sebastes mentella) (pelagici di acque superficiali e pelagici di acque profonde) nel Mare di Irminger e nelle acque adiacenti, con le quali ha vietato la pesca diretta dei predetti stock nonché il rifornimento e qualsiasi attività di sostegno. Al fine di ridurre al minimo le catture accessorie, la NEAFC ha inoltre vietato le attività di pesca nella zona di aggregazione degli scorfani. È opportuno attuare tali misure nel diritto dell'Unione.

(32)

La NEAFC non ha adottato una raccomandazione per l'ippoglosso nero (Reinhardtius hippoglossoides) nelle sottozone CIEM 1 e 2 per il 2024. Il contingente dell'Unione per l'ippoglosso nero nelle acque internazionali delle sottozone CIEM 1 e 2 per il 2024 dovrebbe essere fissato a 1 711 tonnellate. Il livello del contingente dell'Unione corrisponde al 9,25 % del livello dell'ultimo miglior parere scientifico del CIEM disponibile per l'ippoglosso nero nelle sottozone CIEM 1 e 2, vale a dire il parere relativo a tale stock pubblicato dal CIEM nel 2021 che raccomandava un livello massimo di catture di 18 494 tonnellate sia per il 2022 sia per il 2023.

(33)

La NEAFC ha adottato un limite di cattura per lo scorfano (Sebastes mentella) nelle acque internazionali delle sottozone CIEM 1 e 2 per il 2024. Tuttavia, in attesa della conclusione dell'esame da parte dell'Unione dell'opportunità di sollevare obiezioni a tale raccomandazione della NEAFC, in particolare in relazione ai diritti di pesca storici dell'Unione, è opportuno che attualmente il contingente dell'Unione per lo scorfano (Sebastes spp.) nelle acque internazionali delle sottozone CIEM 1 e 2 rechi la dicitura "da fissare". È inoltre opportuno che nella prima metà del 2024 l'Unione fissi tale contingente dell'Unione mediante una modifica nel corso dell'anno, tenendo conto anche del fatto che la pesca è limitata al periodo dal 1o luglio al 31 dicembre 2024.

(34)

Lo sgombro (Scomber scombrus), il melù (Micromesistius poutassou) e l'aringa (Clupea harengus) atlantico-scandinava nell'Atlantico nord-orientale sono oggetto di consultazioni tra gli Stati costieri sulla gestione della pesca di tali stock e sono stock gestiti anche dalla NEAFC. L'Unione ha partecipato a tali consultazioni sulla base delle posizioni approvate dal Consiglio il 5 ottobre 2023. L'esito di tali consultazioni è stato riportato nei verbali concordati per l'aringa atlantico-scandinava nell'Atlantico nord-orientale per il 2024, firmato il 13 ottobre 2023, il melù nell'Atlantico nord-orientale per il 2024, firmato il 18 ottobre 2023 e lo sgombro nell'Atlantico nord-orientale per il 2024, firmato anch'esso il 18 ottobre 2023. Nella 42a riunione annuale del 2023 la NEAFC ha adottato raccomandazioni relative alle misure di conservazione e di gestione per l'aringa atlantico-scandinava e lo sgombro per il 2024. La NEAFC non ha adottato una raccomandazione relativa alle misure di conservazione e di gestione per il melù per il 2024. È pertanto opportuno fissare i TAC per l'aringa atlantico-scandinava e lo sgombro nell'Atlantico nord-orientale al livello delle possibilità di pesca convenute nei rispettivi verbali concordati degli Stati costieri e nelle raccomandazioni della NEAFC. È inoltre opportuno fissare il TAC per il melù nell'Atlantico nord-orientale al livello delle possibilità di pesca stabilite nel verbale concordato degli Stati costieri per il melù e in linea con la posizione dell'Unione espressa in sede di NEAFC.

(35)

Dal 2021 l'Unione non ha accesso alla pesca del suo contingente di sgombro nelle acque norvegesi del Mare del Nord (MAC/2A4A-N). Affinché l'Unione possa utilizzare tale contingente, è opportuno assegnare nuove possibilità di pesca a un TAC (MAC/2A34-N) che copra l'ambito di applicazione geografico del Mare del Nord (MAC/2A34) e delle acque norvegesi (MAC/2A4A-N) con un nuovo principio di stabilità relativa. Una parte delle possibilità di pesca assegnate a MAC/2A34-N dovrebbe essere trasferita dalla Danimarca ai titolari di contingenti nell'ambito del TAC per le acque occidentali (MAC/2CX14-) sulla base del principio di stabilità relativa esistente per tale TAC.

(36)

Nella sua riunione annuale del 2023 la Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT – International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas) ha convenuto di mantenere, nel 2024, i TAC stabiliti nel 2023 per il tonno rosso (Thunnus thynnus) dell'Atlantico orientale, l'alalunga (Thunnus alalunga) del Mediterraneo e dell'Atlantico meridionale, il pesce spada (Xiphias gladius) del Mediterraneo e dell'Atlantico settentrionale e meridionale, il marlin azzurro (Makaira nigricans), il marlin bianco (Tetrapturus albidus), il tonno albacora (Thunnus albacares), il tonno obeso (Thunnus obesus) nonché il limite di detenzione per lo squalo mako (Isurus oxyrinchus) dell'Atlantico meridionale. Per il 2024 l'ICCAT ha inoltre stabilito TAC di 47 251 tonnellate per l'alalunga dell'Atlantico settentrionale e rispettivamente di 30 000 e 27 711 tonnellate per la verdesca (Prionace glauca) dell'Atlantico settentrionale e meridionale. È opportuno attuare tali misure nel diritto dell'Unione.

(37)

Al fine di ridurre la mortalità per pesca dei giovanili di tonno obeso e tonno albacora, l'ICCAT ha inoltre convenuto di mantenere un limite massimo di 300 dispositivi di concentrazione del pesce (fish aggregating device – FAD) per peschereccio nel 2024 e un periodo di divieto dell'uso dei FAD di settantadue giorni.

(38)

Conformemente a varie raccomandazioni dell'ICCAT, l'Unione può, su richiesta, riportare una percentuale del proprio contingente inutilizzato degli stock dell'ICCAT dal penultimo anno o dall'anno precedente a un determinato anno, secondo le norme stabilite dall'ICCAT per ciascuno stock. Affinché gli Stati membri possano avvalersi di tali riporti, i quantitativi corrispondenti previsti in tali raccomandazioni dovrebbero essere recepiti quanto prima nel diritto dell'Unione sulla base di una proposta della Commissione, in modo che gli Stati membri possano utilizzare i contingenti dell'Unione per gli stock dell'ICCAT nella loro totalità, secondo quanto previsto dall'ICCAT per il 2024. In attesa dell'attuazione delle suddette raccomandazioni nel diritto dell'Unione, i contingenti dei singoli Stati membri per determinati stock dovrebbero essere fissati sulla base di un contingente totale dell'Unione per il 2024 secondo quanto convenuto dall'ICCAT prima di eventuali adeguamenti in ragione di una pesca eccessiva o di un sottoutilizzo da parte degli Stati membri.

(39)

Nella sua riunione annuale del 2023, la Commissione per la conservazione delle risorse marine viventi dell'Antartide (CCAMLR – Commission for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources) ha adottato limiti di cattura per le specie bersaglio e per le catture accessorie per il periodo dal 1o dicembre 2023 al 30 novembre 2024. È opportuno attuare tali misure nel diritto dell'Unione.

(40)

Nella sua riunione annuale del 2023, la Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano (IOTC – Indian Ocean Tuna Commission) ha mantenuto la limitazione della capacità di pesca, dell'uso dei FAD e del numero di navi d'appoggio e il limite di cattura per il tonno albacora nella sua zona di competenza. La IOTC ha inoltre adottato la risoluzione 23/04 che stabilisce per la prima volta un limite di cattura per il tonno obeso (Thunnus obesus) per il 2024 e il 2025 nella sua zona di competenza. È opportuno attuare tali misure nel diritto dell'Unione.

(41)

La riunione annuale dell'Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale (SPRFMO – South Pacific Regional Fisheries Management Organisation) si terrà dal 29 gennaio al 2 febbraio 2024. È pertanto opportuno che le misure attualmente in vigore nella zona della convenzione SPRFMO funzionalmente collegate ai TAC siano provvisoriamente mantenute finché non si terrà la riunione annuale e finché non saranno stabiliti i TAC per il 2024.

(42)

Nella sua riunione annuale del 2023, la Commissione interamericana per i tonnidi tropicali (IATTC – Inter-American Tropical Tuna Commission) ha deciso di mantenere le misure attualmente applicabili alla zona della convenzione IATTC. È opportuno attuare tali misure nel diritto dell'Unione.

(43)

Nella sua riunione annuale del 2023, la Commissione per la conservazione del tonno australe (CCSBT - Commission for the Conservation of Southern Bluefin Tuna) ha adottato il TAC per il tonno australe (Thunnus maccoyii) per un periodo di tre anni dal 2024 al 2026. È opportuno attuare tale misura nel diritto dell'Unione.

(44)

Nella sua riunione annuale del 2023, l'Organizzazione per la pesca nell'Atlantico sudorientale (SEAFO – South East Atlantic Fisheries Organisation) ha deciso di mantenere per il 2024 i TAC nella zona della convenzione SEAFO stabiliti per il 2023.

(45)

La riunione annuale del 2023 della Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale (WCPFC – Western and Central Pacific Fisheries Commission) si è svolta dal 4 all'8 dicembre 2023. In attesa che sia disponibile l'esito di tale riunione, è opportuno mantenere provvisoriamente le misure attualmente in vigore nella zona della convenzione WCPFC funzionalmente collegate ai TAC e al numero massimo di pescherecci fino a quando non saranno disponibili tali misure per il 2024.

(46)

Nel 2023, in occasione della sua 45a riunione annuale, l'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale (NAFO – Northwest Atlantic Fisheries Organisation) ha adottato possibilità di pesca per determinati stock nella zona della convenzione NAFO per il 2024. Ha inoltre adottato alcune misure per il 2024 che sono funzionalmente collegate alle possibilità di pesca del totano (Illex illecebrosus) nelle sottozone NAFO 3 e 4 e della limanda (Limanda ferruginea) nelle divisioni NAFO 3LNO, al fine di ridurre al minimo i livelli delle catture accessorie di specie non bersaglio e senza le quali le possibilità di pesca per tali stock dovrebbero essere ridotte per proteggere le specie non bersaglio. È opportuno attuare tali misure nel diritto dell'Unione.

(47)

Nella sua 10a riunione annuale del 2023, l'accordo di pesca per l'Oceano Indiano meridionale (SIOFA – Southern Indian Ocean Fisheries Agreement) ha mantenuto le possibilità di pesca precedentemente adottate per gli stock contemplati dall'accordo. Ha inoltre adottato un limite per le catture accessorie di squalo portoghese (Centroscymnus coelolepis) e ha modificato i confini delle zone di gestione degli austromerluzzi (Dissostichus spp.) di Del Cano e Williams Ridge, estendendo nel contempo i requisiti di osservazione e marcatura per gli austromerluzzi nel resto della zona dell'accordo. È opportuno attuare tali misure nel diritto dell'Unione.

(48)

A norma dell'articolo 498, paragrafo 2, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra (14) ("accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione"), l'Unione e il Regno Unito devono svolgere consultazioni con cadenza annuale per concordare, entro il 10 dicembre di ogni anno, i TAC per l'anno successivo per gli stock elencati nell'allegato 35 di tale accordo. Se i TAC non sono concordati entro il 10 dicembre, le parti devono riprendere immediatamente le consultazioni con l'obiettivo costante di concordare i TAC, a norma dell'articolo 499, paragrafo 1, di tale accordo.

(49)

Nel 2023 l'Unione e il Regno Unito hanno tenuto consultazioni bilaterali sulla fissazione di un gran numero di TAC per il 2024 per gli stock elencati nell'allegato 35 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione. Alle consultazioni, svoltesi conformemente all'articolo 498, paragrafi 2, 4 e 6, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, l'Unione ha partecipato sulla base delle specifiche della sua posizione approvata dal Consiglio il 12 ottobre 2023 e di ulteriori documenti informali successivi a norma dell'articolo 2 della decisione (UE) 2021/1875 del Consiglio (15). L'esito delle consultazioni è stato riportato in un verbale scritto firmato il 6 dicembre 2023 e integrato da un addendum l'8 dicembre 2023. È pertanto opportuno fissare le possibilità di pesca pertinenti al livello stabilito in tale verbale scritto. È opportuno attuare nel diritto dell'Unione anche le altre misure funzionalmente collegate alle possibilità di pesca’ stabilite nel predetto verbale.

(50)

I TAC per gli stock di acque profonde elencati nell'allegato 35 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione per il 2024 sono stati inclusi nel regolamento (UE) 2023/194, ma con la dicitura "da fissare". È pertanto opportuno modificare il regolamento (UE) 2023/194 e fissare le possibilità di pesca per tali stock al livello indicato nel verbale scritto delle consultazioni in materia di pesca tra l'Unione e il Regno Unito per il 2024.

(51)

L'Unione e il Regno Unito hanno convenuto di rispettare una taglia massima di 100 cm nella pesca mirata dello spinarolo (Squalus acanthias) per scoraggiare le attività di pesca diretta riguardante aggregazioni di femmine mature, al fine di proteggere una componente di tale stock particolarmente vulnerabile alla mortalità per pesca. Questa misura è funzionalmente collegata al TAC dello stock in questione, in quanto senza di essa il livello del TAC, da solo, non garantirebbe una protezione sufficiente delle femmine con piccoli, che costituiscono una parte particolarmente vulnerabile della popolazione. La misura relativa alla taglia massima dovrebbe applicarsi solo fino a quando diventerà applicabile un atto delegato che introduca misure corrispondenti.

(52)

L'Unione e il Regno Unito hanno convenuto un accesso reciproco nel 2024 per la pesca mirata di un totale iniziale di 280 tonnellate di alalunga del nord nelle zone economiche esclusive degli Stati membri e del Regno Unito. È escluso l'accesso alle zone di cui all'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

(53)

Le misure tese a ridurre le catture accessorie di gadidi, adottate di recente in un atto delegato, sono funzionalmente collegate ai TAC delle specie catturate nelle attività di pesca multispecifica insieme ai gadidi, quali eglefino, lepidorombi, rana pescatrice e scampo, poiché in assenza di tali misure i livelli dei TAC delle specie bersaglio dovrebbero essere ridotti per assicurare la ricostituzione degli stock di gadidi.

(54)

Le misure tese a migliorare lo stato di conservazione dell'occhialone, a ridurre il livello delle catture indesiderate e a proteggere meglio le zone di riproduzione e i giovanili nelle sottozone CIEM da 6 a 8, adottate di recente in un atto delegato, sono funzionalmente collegate al TAC dell'occhialone, poiché senza di esse il livello dei TAC dovrebbe essere ulteriormente ridotto per garantire la ricostituzione dello stock.

(55)

Le misure tecniche funzionalmente collegate per i gadidi e per l'occhialone dovrebbero applicarsi solo fino a quando diventeranno applicabili i pertinenti atti delegati che introducono le misure corrispondenti.

(56)

Le chiusure stagionali per la pesca dei cicerelli con determinati attrezzi trainati nelle divisioni CIEM 2a e 3a e nella sottozona CIEM 4 dovrebbero essere mantenute per consentire la protezione delle zone di riproduzione e la limitazione delle catture di giovanili.

(57)

Nel 2023 l’Unione, il Regno Unito e la Norvegia hanno tenuto consultazioni trilaterali su sei stock condivisi e gestiti congiuntamente presenti nelle zone soggette alla giurisdizione delle tre parti, al fine di concordare la gestione di tali stock, comprese le possibilità di pesca per il 2024. Tali consultazioni si sono svolte tra il 3 novembre e l'8 dicembre 2023 sulla base della posizione dell'Unione approvata dal Consiglio il 12 ottobre 2023 e di ulteriori documenti informali successivi. L'esito delle consultazioni è stato riportato in un verbale concordato, firmato dai capi delle delegazioni l'8 dicembre 2023. È pertanto opportuno fissare le pertinenti possibilità di pesca al livello convenuto con il Regno Unito e la Norvegia, unitamente alle altre disposizioni contenute nel verbale concordato.

(58)

L'Unione ha tenuto consultazioni bilaterali con la Norvegia su uno stock condiviso e gestito congiuntamente nella zona dello Skagerrak (merlano), al fine di concordare la gestione di tale stock e le possibilità di pesca per il 2024 nonché scambi di contingenti e accordi di accesso. Le consultazioni si sono svolte tra il 30 ottobre e l'8 dicembre 2023, sulla base della posizione dell'Unione approvata dal Consiglio il 12 ottobre 2023. L'esito delle consultazioni è stato riportato in verbali concordati. È pertanto opportuno fissare le pertinenti possibilità di pesca al livello convenuto con la Norvegia, unitamente alle altre disposizioni contenute nei verbali concordati.

(59)

Nel 2023 l'Unione europea ha concordato con il Regno Unito e la Norvegia in merito al merluzzo bianco (Gadus morhua) della piattaforma settentrionale di mantenere le misure correttive a sostegno della gestione sostenibile a lungo termine dello stock, conformemente all'articolo 13 del piano pluriennale per il Mare del Nord.

(60)

Secondo la procedura prevista nell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea, da un lato, e il governo della Groenlandia e il governo della Danimarca, dall'altro, e nel protocollo di attuazione dell'accordo (16), la commissione mista ha stabilito il livello delle possibilità di pesca a disposizione dell'Unione nelle acque groenlandesi per il 2024. Il livello delle possibilità di pesca a disposizione dell'Unione nelle acque groenlandesi per il 2024 è stato riportato nei verbali della riunione della commissione mista tenutasi dal 21 al 23 novembre 2023 a Bruxelles. È pertanto opportuno fissare le possibilità di pesca pertinenti al livello stabilito in detti verbali e tenendo conto dei trasferimenti alla Norvegia nell'ambito dello scambio annuale di possibilità di pesca. Il livello delle possibilità di pesca stabilito per il gamberetto boreale (Pandalus borealis) nelle acque groenlandesi delle sottozone CIEM 5 e 14 non comprende una riserva di 150 tonnellate da considerare stabilita nel verbale concordato delle consultazioni in materia di pesca tra l'Unione e la Norvegia per il 2024.

(61)

Il trattato di Spitsbergen (Svalbard) del 9 febbraio 1920 ("trattato di Parigi del 1920") accorda a tutte le parti contraenti un accesso equo e non discriminatorio alle risorse presenti attorno alle Svalbard, anche in materia di pesca. La posizione dell'Unione su tale accesso è stata espressa in diverse note verbali indirizzate alla Norvegia, le ultime in data 26 febbraio 2021, 28 giugno 2021 e 1o agosto 2022. Per quanto riguarda le possibilità di pesca per le grancevole artiche (Chionoecetes spp.) attorno alla zona delle Svalbard, è opportuno fissare il numero dei pescherecci autorizzati a svolgere tali attività di pesca per far sì che lo sfruttamento della grancevola artica attorno alle Svalbard sia coerente con le norme di gestione non discriminatorie eventualmente definite dalla Norvegia, che in questa zona esercita la sua sovranità e giurisdizione a norma delle disposizioni pertinenti della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare e del trattato di Parigi del 1920. La ripartizione tra gli Stati membri di tali possibilità di pesca è limitata al 2024. Si ricorda che nell'Unione la responsabilità primaria di assicurare il rispetto del diritto applicabile ricade sugli Stati membri di bandiera.

(62)

Per quanto riguarda le possibilità di pesca per il merluzzo bianco nell'Artico nord-orientale, è opportuno fissare il contingente dell'Unione per il merluzzo bianco nelle acque delle Svalbard e nelle acque internazionali della sottozona CIEM 1 e della divisione CIEM 2b sulla base del TAC di riferimento per tale stock e dei diritti di pesca storici dell'Unione. Tale contingente dell'Unione dovrebbe essere assegnato agli Stati membri conformemente alla decisione 87/277/CEE del Consiglio (17), fatti salvi gli adeguamenti resi necessari dal recesso del Regno Unito dall'Unione come stabilito nell'allegato 36, tabella E, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione.

(63)

Conformemente alla dichiarazione dell'Unione rivolta alla Repubblica bolivariana del Venezuela sulla concessione di possibilità di pesca nelle acque dell'Unione a pescherecci battenti bandiera del Venezuela nella zona economica esclusiva al largo delle coste della Guyana francese, approvata a nome dell'Unione con la decisione (UE) 2015/1565 del Consiglio (18), è necessario fissare il numero massimo di autorizzazioni di pesca per i lutiani concesse al Venezuela nelle acque dell'Unione.

(64)

Per garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per autorizzare ciascuno Stato membro a gestire lo sforzo di pesca che gli è stato assegnato secondo un sistema di chilowatt-giorni, per concedere giorni in mare aggiuntivi per la cessazione definitiva delle attività di pesca e per il programma rafforzato di osservazione scientifica e per predisporre fogli elettronici per la raccolta e la trasmissione delle informazioni inerenti al trasferimento di giorni in mare tra pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro. La Commissione dovrebbe esercitare tali competenze conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (19).

(65)

Poiché talune disposizioni dovrebbero essere applicate su base continuativa e allo scopo di evitare incertezza giuridica nel periodo compreso tra la fine dell'anno precedente e la data di entrata in vigore del regolamento che fisserà le possibilità di pesca per l'anno successivo, è opportuno continuare ad applicare, all'inizio del 2025, le disposizioni del presente regolamento in materia di divieti e periodi di chiusura, fino all'entrata in vigore del regolamento che fisserà le possibilità di pesca per il 2025. Per gli stessi motivi, le disposizioni che si applicheranno dal 1o gennaio 2024 al 31 dicembre 2025 o al 31 dicembre 2026 dovrebbero continuare ad applicarsi all'inizio del 2026 o del 2027 fino all'entrata in vigore del regolamento che fisserà le possibilità di pesca, rispettivamente, per il 2026 o il 2027.

(66)

Per evitare l'interruzione delle attività di pesca e garantire il sostentamento dei pescatori, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 1o gennaio 2024. Le disposizioni relative alle limitazioni dello sforzo di pesca dovrebbero tuttavia applicarsi a decorrere dal 1o febbraio 2024. Inoltre, le disposizioni sulle attività di pesca commerciale dell'anguilla nelle acque marine e nelle acque salmastre dell'Unione delle sottozone CIEM 3, 4, 6, 7, 8 e 9 e nelle acque salmastre adiacenti dell'Unione dovrebbero applicarsi a decorrere dal 1o aprile 2024, al fine di evitare la loro sovrapposizione con le disposizioni del regolamento (UE) 2023/194 sullo stesso oggetto. Per motivi di urgenza, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della sua pubblicazione.

(67)

Il presente regolamento dovrebbe applicarsi alle possibilità di pesca recentemente assegnate per lo sgombro nella divisione CIEM 3a; nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione delle divisioni 2a, 3b, 3c; nella divisione 3d e nella sottozona CIEM 4; nelle acque norvegesi delle divisioni 2a e 4a (MAC/2A34-N) a decorrere dal 1o gennaio 2023 per consentire all'Unione di accedere pienamente al suo contingente di sgombro. Tale applicazione retroattiva non incide pertanto sui principi della certezza del diritto o della tutela del legittimo affidamento.

(68)

Alcune misure internazionali volte a istituire o a limitare le possibilità di pesca per l'Unione sono state adottate alla fine del 2023 dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) competenti e sono diventate applicabili prima dell'entrata in vigore del presente regolamento. È quindi opportuno che le disposizioni del presente regolamento che attuano tali misure nel diritto dell'Unione si applichino con effetto retroattivo. In particolare, poiché la campagna di pesca nella zona della convenzione CCAMLR va dal 1o dicembre al 30 novembre e talune possibilità di pesca o taluni divieti applicabili in tale zona sono dunque fissati per il periodo che ha inizio il 1o dicembre 2023, è opportuno che le disposizioni pertinenti del presente regolamento si applichino a decorrere da tale data. Inoltre, poiché la campagna di pesca degli austromerluzzi nella zona dell'accordo SIOFA va dal 1o dicembre al 30 novembre e i TAC per tale gruppo di specie sono fissati per un periodo che decorre dal 1o dicembre 2023, è opportuno che questi TAC si applichino a decorrere da tale data. Tale applicazione retroattiva non pregiudica il principio del legittimo affidamento, poiché ai pescherecci battenti bandiera della parte contraente è vietato pescare senza autorizzazione nella zona della convenzione CCAMLR e nella zona dell'accordo SIOFA.

(69)

Conformemente alle norme dell'ICCAT, gli Stati membri dovrebbero fare in modo che i loro pescherecci non utilizzino FAD nei quindici giorni precedenti l'inizio del periodo di chiusura, vale a dire dal 17 dicembre 2023 in poi. È quindi opportuno che la disposizione del presente regolamento che attua tale misura nel diritto dell'Unione si applichi con effetto retroattivo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

1.   Il presente regolamento fissa le possibilità di pesca per alcuni stock ittici applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione.

2.   Le possibilità di pesca di cui al paragrafo 1 comprendono:

a)

i limiti di cattura per il 2024 e, nei casi previsti dal presente regolamento, anche per il 2025 e il 2026;

b)

i limiti dello sforzo di pesca per il 2024, ad eccezione dei limiti dello sforzo di pesca di cui all'allegato II, che si applicano dal 1o febbraio 2024 al 31 gennaio 2025;

c)

le possibilità di pesca per il periodo dal 1o dicembre 2023 al 30 novembre 2024 per determinati stock nella zona della convenzione CCAMLR e per determinati stock nella zona dell'accordo SIOFA.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento si applica:

a)

ai pescherecci dell'Unione; e

b)

ai pescherecci di paesi terzi operanti nelle acque dell'Unione.

2.   Il presente regolamento si applica anche:

a)

ad alcune attività di pesca ricreativa espressamente menzionate nelle disposizioni pertinenti del presente regolamento; e

b)

alla pesca commerciale da riva.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1380/2013. Si applicano inoltre le definizioni seguenti:

a)

"peschereccio di un paese terzo": un peschereccio battente bandiera di un paese terzo e ivi immatricolato;

b)

"pesca ricreativa": le attività di pesca non commerciale che sfruttano le risorse biologiche marine in un contesto ricreativo, turistico o sportivo;

c)

"acque internazionali": le acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di uno Stato;

d)

"totale ammissibile di catture" (TAC):

i)

nelle attività di pesca oggetto dell'esenzione dall'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15, paragrafi da 4 a 7, del regolamento (UE) n. 1380/2013, il quantitativo di pesce che può essere sbarcato ogni anno per ciascuno stock;

ii)

in tutte le altre attività di pesca, il quantitativo di pesce che può essere catturato ogni anno da ciascuno stock;

e)

"contingente": la quota di un TAC assegnata all'Unione, a uno Stato membro o a un paese terzo;

f)

"valutazione analitica": la valutazione quantitativa dell'evoluzione di un determinato stock sulla base di dati relativi alla biologia e allo sfruttamento dello stock, compresi gli indicatori proxy, che secondo un esame scientifico presentano una qualità sufficiente per formulare un parere scientifico;

g)

"TAC analitico": un TAC per il quale è disponibile una valutazione analitica;

h)

"TAC precauzionale": un TAC per il quale non è disponibile una valutazione analitica, ma è disponibile una valutazione basata sull'approccio precauzionale o non è disponibile alcuna valutazione;

i)

"dimensione di maglia": la dimensione di maglia delle reti da pesca quale definita all'articolo 6, punto 34), del regolamento (UE) 2019/1241;

j)

"registro della flotta peschereccia dell'Unione": il registro istituito dalla Commissione ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013;

k)

"giornale di pesca": il giornale di pesca di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1224/2009;

l)

"boa strumentale": una boa chiaramente contrassegnata con un numero di riferimento unico che consente l'identificazione del suo proprietario e dotata di un sistema di localizzazione via satellite per monitorarne la posizione;

m)

"boa operativa": qualsiasi boa strumentale, precedentemente attivata, accesa e calata in mare su un supporto o dispositivo di concentrazione del pesce (fish aggregating device – FAD) derivante, che trasmette posizioni e altre informazioni disponibili, come le stime fornite da un ecoscandaglio.

Articolo 4

Zone di pesca

Ai fini del presente regolamento si applicano, per le zone, le definizioni seguenti:

a)

"zone CIEM" (Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare): le zone geografiche specificate nell'allegato III del regolamento (CE) n. 218/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (20);

b)

"Skagerrak": la zona geografica delimitata, a ovest, da una linea tracciata dal faro di Hanstholm al faro di Lindesnes e, a sud, da una linea tracciata dal faro di Skagen al faro di Tistlarna, e da qui fino al punto più vicino della costa svedese;

c)

"Kattegat": la zona geografica delimitata, a nord, da una linea tracciata dal faro di Skagen al faro di Tistlarna e da qui fino al punto più vicino della costa svedese e, a sud, da una linea tracciata da Capo Hasenøre a Capo Gnibens Spids, da Korshage a Spodsbjerg e da Capo Gilbjerg Hoved a Kullen;

d)

"unità funzionale 16 della sottozona CIEM 7": la zona geografica delimitata dalle lossodromie che collegano in successione i punti seguenti:

 

53° 30' N 15° 00' O,

 

53° 30' N 11° 00' O,

 

51° 30' N 11° 00' O,

 

51° 30' N 13° 00' O,

 

51° 00' N 13° 00' O,

 

51° 00' N 15° 00' O;

e)

"unità funzionale 25 della divisione CIEM 8c": la zona geografica marina delimitata dalle lossodromie che collegano in successione i punti seguenti:

 

43° 00' N 9° 00' O,

 

43° 00' N 10° 00' O,

 

43° 30' N 10° 00' O,

 

43° 30' N 9° 00' O,

 

44° 00' N 9° 00' O,

 

44° 00' N 8° 00' O,

 

43° 30' N 8° 00' O;

f)

"unità funzionale 26 della divisione CIEM 9a": la zona geografica delimitata dalle lossodromie che collegano in successione i punti seguenti:

 

43° 00' N 8° 00' O,

 

43° 00' N 10° 00' O,

 

42° 00' N 10° 00' O,

 

42° 00' N 8° 00' O;

g)

"unità funzionale 27 della divisione CIEM 9a": la zona geografica delimitata dalle lossodromie che collegano in successione i punti seguenti:

 

42° 00' N 8° 00' O,

 

42° 00' N 10° 00' O,

 

38° 30' N 10° 00' O,

 

38° 30' N 9° 00' O,

 

40° 00' N 9° 00' O,

 

40° 00' N 8° 00' O;

h)

"unità funzionale 30 della divisione CIEM 9a": la zona geografica soggetta alla giurisdizione della Spagna nel Golfo di Cadice e nelle acque adiacenti della divisione CIEM 9a;

i)

"unità funzionale 31 della divisione CIEM 8c": la zona geografica marina delimitata dalle lossodromie che collegano in successione i punti seguenti:

 

43° 30' N 6° 00' O,

 

44° 00' N 6° 00' O,

 

44° 00' N 2° 00' O,

 

43° 30' N 2° 00' O;

j)

"Golfo di Cadice": la zona geografica della divisione CIEM 9a a est della longitudine 7° 23' 48" O;

k)

"zona della convenzione CCAMLR" (Commissione per la conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico): la zona geografica definita nella convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico (21);

l)

"zone Copace" (Comitato per la pesca nell'Atlantico centro-orientale): le zone geografiche specificate nell'allegato II del regolamento (CE) n. 216/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (22);

m)

"zona della convenzione IATTC" (Commissione interamericana per i tonnidi tropicali): la zona geografica specificata nella convenzione per il rafforzamento della Commissione interamericana per i tonnidi tropicali istituita dalla convenzione del 1949 tra gli Stati Uniti d'America e la Repubblica di Costa Rica ("convenzione di Antigua") (23);

n)

"zona della convenzione ICCAT" (Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico): la zona geografica specificata nella convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (24);

o)

"zona di competenza della IOTC" (Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano): la zona geografica specificata nell'accordo che istituisce la Commissione per il tonno dell'Oceano indiano (25);

p)

"zone NAFO" (Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale): le zone geografiche specificate nell'allegato III del regolamento (CE) n. 217/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (26);

q)

"zona della convenzione NAFO": le zone geografiche definite nella convenzione sulla cooperazione per la pesca nell'Atlantico nord-occidentale (27);

r)

"zona di regolamentazione NAFO": la parte della zona della convenzione NAFO che è situata al di fuori della giurisdizione nazionale;

s)

"zona della convenzione SEAFO" (Organizzazione per la pesca nell'Atlantico sudorientale): la zona geografica specificata nella convenzione sulla conservazione e gestione delle risorse della pesca nell'Atlantico sudorientale (28);

t)

"zona dell'accordo SIOFA" (accordo di pesca per l'Oceano Indiano meridionale): la zona geografica definita nell'accordo di pesca per l'Oceano Indiano meridionale (29);

u)

"zona della convenzione SPRFMO" (Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale): la zona geografica specificata nella convenzione per la conservazione e la gestione delle risorse alieutiche d'alto mare nell'Oceano Pacifico meridionale (30);

v)

"zona della convenzione WCPFC" (Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale): la zona geografica specificata nella convenzione sulla conservazione e la gestione degli stock ittici altamente migratori dell'Oceano Pacifico centrale e occidentale (31);

w)

"acque d'altura del Mare di Bering": la zona geografica delle acque d'altura del Mare di Bering al di là di 200 miglia nautiche dalle linee di base a partire dalle quali è misurata la larghezza delle acque territoriali degli Stati costieri del Mare di Bering;

x)

"zona di sovrapposizione tra le zone delle convenzioni IATTC e WCPFC": la zona geografica delimitata dalle coordinate seguenti:

 

longitudine 150° O,

 

longitudine 130° O,

 

latitudine 4° S,

 

latitudine 50o S;

y)

"sottozone geografiche della CGPM": le zone definite nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1343/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (32).

TITOLO II

POSSIBILITÀ DI PESCA PER I PESCHERECCI DELL'UNIONE

Capo I

Disposizioni generali

Articolo 5

TAC e loro ripartizione

1.   I TAC per i pescherecci dell'Unione operanti nelle acque dell'Unione e in determinate acque non dell'Unione, la loro ripartizione tra gli Stati membri e, se del caso, le condizioni a essi funzionalmente collegate sono indicati nell'allegato I.

2.   I pescherecci dell'Unione possono essere autorizzati dallo Stato costiero interessato a pescare nelle acque soggette, in materia di pesca, alla giurisdizione delle Isole Fær Øer, della Groenlandia e della Norvegia e nella zona di pesca intorno a Jan Mayen, nei limiti dei TAC indicati nell'allegato I del presente regolamento e nel rispetto delle condizioni stabilite nell'articolo 22 e nell'allegato V, parte A, del presente regolamento e nel regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio (33) e negli atti delegati adottati dalla Commissione sulla base di tale regolamento.

3.   I pescherecci dell'Unione possono essere autorizzati dal Regno Unito a pescare nelle acque soggette, in materia di pesca, alla sua giurisdizione, nei limiti dei TAC indicati nell'allegato I del presente regolamento e alle condizioni di cui all'articolo 22 del presente regolamento e al regolamento (UE) 2017/2403 e negli atti delegati adottati dalla Commissione sulla base di tale regolamento.

Articolo 6

TAC stabiliti dagli Stati membri

1.   I TAC di cui all'allegato I del presente regolamento sono stabiliti dallo Stato membro interessato se specificato nel medesimo allegato.

2.   I TAC di cui al paragrafo 1 che devono essere stabiliti da uno Stato membro:

a)

sono conformi ai principi e alle norme della PCP, in particolare al principio dello sfruttamento sostenibile dello stock; e

b)

consentono di sfruttare lo stock:

i)

in linea, il più verosimilmente possibile, con l’MSY, nel caso in cui siano disponibili valutazioni analitiche; o

ii)

nel rispetto dell'approccio precauzionale in materia di gestione della pesca, nel caso in cui le valutazioni analitiche non siano disponibili o siano incomplete.

3.   Entro il 15 marzo 2024 ogni Stato membro interessato comunica alla Commissione le informazioni seguenti:

a)

i TAC da esso stabiliti;

b)

i dati da esso raccolti, valutati e utilizzati come base per la determinazione dei TAC;

c)

informazioni particolareggiate riguardanti la conformità al paragrafo 2 dei TAC stabiliti.

Articolo 7

Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie

1.   Le catture che non sono soggette all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 sono tenute a bordo o sbarcate unicamente se:

a)

sono state effettuate da pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro che dispone di un contingente e tale contingente non è ancora esaurito; o

b)

sono parte di un contingente dell'Unione che non è stato ripartito tra gli Stati membri tramite contingenti e che non è ancora esaurito.

2.   Ai fini della deroga all'obbligo di imputare le catture ai contingenti pertinenti di cui all'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013, gli stock di specie non bersaglio che si mantengono entro i limiti biologici di sicurezza di cui allo stesso articolo sono indicati nell'allegato I del presente regolamento.

Articolo 8

Meccanismo di scambio di contingenti per i TAC relativi alle catture accessorie inevitabili

1.   Per tener conto dell'obbligo di sbarco e per mettere alcuni contingenti a disposizione degli Stati membri che, per talune catture accessorie, ne sono sprovvisti, il meccanismo di scambio di contingenti definito ai paragrafi da 2 a 5 si applica ai TAC indicati nell'allegato IA.

2.   Il 6 % di ciascun contingente proveniente dai TAC per il merluzzo bianco (Gadus morhua) nel Mar Celtico (COD/7XAD34), per il merluzzo bianco a ovest della Scozia (COD/5BE6A), per il merlano nel Mare d'Irlanda (WHG/07A.) e per la passera di mare nelle divisioni CIEM 7h, 7j e 7k (PLE/7HJK.) e il 3 % di ciascun contingente proveniente dal TAC per il merlano a ovest della Scozia (WHG/56-14), assegnati a ciascuno Stato membro, sono resi disponibili all'interno di una riserva comune per lo scambio di contingenti ("riserva comune"), aperta a partire dal 1o gennaio 2024. Gli Stati membri sprovvisti di contingente dispongono di un accesso esclusivo alla riserva comune fino al 31 marzo 2024.

3.   I quantitativi prelevati dalla riserva comune per lo scambio di contingenti non possono essere scambiati o riportati all'anno successivo. Dopo il 31 marzo 2024 i quantitativi non utilizzati sono restituiti agli Stati membri che hanno inizialmente contribuito alla riserva comune.

4.   Gli Stati membri sprovvisti di un contingente forniscono in contropartita contingenti per gli stock elencati nell'allegato IA, parte C, a meno che lo Stato membro sprovvisto di contingente e lo Stato membro che contribuisce alla riserva comune non convengano diversamente.

5.   I contingenti di cui al paragrafo 4 hanno un valore commerciale equivalente, calcolato sulla base di un tasso di cambio di mercato o di altri tassi di cambio reciprocamente accettabili. In assenza di alternative, il valore commerciale equivalente è calcolato sulla base dei prezzi medi dell'Unione dell'anno precedente, indicati dall'Osservatorio europeo del mercato dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

6.   Qualora il meccanismo di scambio di contingenti di cui ai paragrafi da 2 a 5 non consenta agli Stati membri di coprire in ugual misura le catture accessorie inevitabili, gli Stati membri si adoperano per concordare scambi di contingenti ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013, provvedendo affinché i contingenti scambiati siano di valore commerciale equivalente.

Articolo 9

Limiti dello sforzo di pesca nella divisione CIEM 7e

1.   Per il periodo di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), le limitazioni dello sforzo di pesca per la sogliola nella divisione CIEM 7e sono definite nell'allegato II.

2.   La Commissione può adottare un atto di esecuzione con cui assegna allo Stato membro che ne faccia richiesta a norma dell'allegato II, punto 7.4, un numero di giorni in mare aggiuntivi rispetto a quelli di cui al punto 5 dello stesso allegato in cui tale Stato membro può autorizzare un peschereccio battente la sua bandiera e avente a bordo attrezzi regolamentati a trovarsi nella divisione CIEM 7e. La Commissione adotta tale atto di esecuzione secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 57, paragrafo 2.

3.   La Commissione può adottare un atto di esecuzione con cui assegna allo Stato membro che ne faccia richiesta, in aggiunta ai giorni di cui all'allegato II, punto 5, un massimo di tre giorni tra il 1° febbraio 2024 e il 31 gennaio 2025 durante i quali un peschereccio può essere presente nella divisione CIEM 7e, sulla base di un programma rafforzato di osservazione scientifica di cui all'allegato II, punto 8.1. Essa effettua tale assegnazione sulla base della descrizione presentata dallo Stato membro in questione conformemente all'allegato II, punto 8.3, e previa consultazione dello CSTEP. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 55, paragrafo 2.

Articolo 10

Misure relative alla pesca della spigola nelle divisioni CIEM 4b, 4c e 6a e nella sottozona CIEM 7

1.   Ai pescherecci dell'Unione e a qualsiasi attività di pesca commerciale da riva è vietata la pesca della spigola (Dicentrarchus labrax) nelle divisioni CIEM 4b e 4c e nella sottozona CIEM 7 oppure è vietato tenere a bordo, trasbordare, trasferire o sbarcare catture di spigola effettuate in tale zona.

2.   Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica alle catture accessorie di spigola durante le attività di pesca commerciale con reti da riva. Tale deroga si applica ai numeri storici delle reti da spiaggia fissati ai livelli precedenti al 2017. Le attività di pesca commerciale con reti da riva non effettuano la pesca mirata della spigola ed è consentito sbarcare unicamente le catture accessorie inevitabili di tale specie.

3.   In deroga al paragrafo 1, nel gennaio 2024 e dal 1o aprile al 31 dicembre 2024 ai pescherecci dell'Unione nelle divisioni CIEM 4b, 4c, 7d, 7e, 7f e 7h è consentito pescare, tenere a bordo, trasbordare, trasferire o sbarcare catture di spigola effettuate in tale zona con gli attrezzi seguenti ed entro i limiti seguenti:

a)

con reti demersali (34), per catture accessorie inevitabili non superiori a 3,8 tonnellate per peschereccio e per anno e al 5 % del peso delle catture totali di organismi marini presenti a bordo effettuate dal peschereccio interessato per bordata di pesca;

b)

con sciabiche (35), per catture accessorie inevitabili non superiori a 3,8 tonnellate per peschereccio e per anno e al 5 % del peso delle catture totali di organismi marini presenti a bordo effettuate dal peschereccio interessato per bordata di pesca;

c)

con ami e palangari (36), per un massimo di 6,2 tonnellate per peschereccio;

d)

con reti da posta fisse (37), per catture accessorie inevitabili non superiori a 1,6 tonnellate per peschereccio.

Le deroghe di cui al primo comma, lettera c), si applicano ai pescherecci dell'Unione che hanno registrato catture di spigola effettuate con ami e palangari nel periodo dal 1o luglio 2015 al 30 settembre 2016.

Le deroghe di cui al primo comma, lettera d), si applicano ai pescherecci dell'Unione che hanno registrato catture di spigola effettuate con reti da posta fisse nel periodo dal 1o luglio 2015 al 30 settembre 2016.

In caso di sostituzione di un peschereccio dell'Unione, gli Stati membri possono consentire che le deroghe siano applicate a un altro peschereccio dell'Unione, a condizione che il numero e la capacità di pesca complessiva dei pescherecci dell'Unione che beneficiano della deroga in questione non aumentino.

4.   I limiti di cattura di cui al paragrafo 3 non possono essere trasferiti tra pescherecci.

5.   Nell'ambito delle attività di pesca ricreativa, anche da riva, nelle divisioni CIEM 4b, 4c, 6a e da 7a a 7k:

a)

dal 1o febbraio al 31 marzo 2024:

i)

sono autorizzate unicamente attività di cattura e rilascio della spigola con canne o lenze a mano;

ii)

è vietato detenere, trasferire, trasbordare o sbarcare catture di spigola effettuate nella zona suddetta;

b)

a gennaio e dal 1o aprile al 31 dicembre 2024:

i)

non possono essere catturati né detenuti più di due esemplari di spigola per pescatore al giorno;

ii)

la taglia minima delle spigole detenute è di 42 cm;

iii)

le reti fisse non possono essere utilizzate per catturare o detenere spigole.

6.   Il paragrafo 5 si applica fatte salve misure nazionali più rigorose in materia di pesca ricreativa.

Articolo 11

Misure relative alla pesca della spigola nelle divisioni CIEM 8a e 8b

1.   La Francia e la Spagna garantiscono che, conformemente al regolamento (UE) 2019/472, gli sbarchi della pesca commerciale e i prelievi della pesca ricreativa della spigola nelle divisioni CIEM 8a e 8b non superino le 2 642 tonnellate, quantitativo corrispondente al valore FMSY ridotto proporzionalmente per tenere conto della diminuzione della biomassa, al di sotto del valore MSY Btrigger.

2.   Nell'ambito delle attività di pesca ricreativa, anche da riva, nelle divisioni CIEM 8a e 8b:

a)

può essere catturato e detenuto al massimo un esemplare di spigola per pescatore al giorno;

b)

le reti fisse non possono essere utilizzate per catturare o detenere spigole.

3.   Il paragrafo 2 lascia impregiudicate misure nazionali più rigorose in materia di pesca ricreativa.

Articolo 12

Misure relative alla pesca ricreativa del merluzzo giallo nelle sottozone CIEM 8, 9, 10 e nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1

1.   Nell'ambito della pesca ricreativa, anche da riva, nelle sottozone CIEM 8, 9, 10 e nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1:

a)

possono essere catturati e detenuti al massimo due esemplari di merluzzo giallo (Pollachius pollachius) per pescatore al giorno. Una volta raggiunto tale massimale, può essere praticata la pesca "di cattura e rilascio";

b)

non può essere catturato e detenuto nessun esemplare di merluzzo giallo dal 1o gennaio al 30 aprile. La pesca "di cattura e rilascio" può tuttavia essere praticata durante tale periodo.

2.   Il paragrafo 1 si applica senza pregiudizio di misure nazionali più rigorose in materia di pesca ricreativa.

Articolo 13

Misure relative alla pesca dell'anguilla nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM 3, 4, 6, 7, 8 e 9

1.   Il presente articolo si applica alle acque marine e alle acque salmastre dell'Unione delle sottozone CIEM 3, 4, 6, 7, 8 e 9 e alle acque salmastre adiacenti dell'Unione. Le acque salmastre comprendono estuari, lagune costiere e acque di transizione.

2.   Il presente articolo non si applica alle operazioni di pesca commerciale condotte esclusivamente a fini di ricerca scientifica, purché tale ricerca si svolga nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) 2019/1241 e lo CSTEP abbia confermato alla Commissione e agli Stati membri interessati che tale ricerca scientifica è giustificata da motivi scientifici. Le stesse condizioni si applicano per analogia alle operazioni di pesca commerciale condotte esclusivamente a fini di ricerca scientifica senza peschereccio.

3.   È vietato praticare attività di pesca commerciale dell'anguilla (Anguilla anguilla) in tutte le fasi del ciclo vitale di tale specie per un periodo di almeno sei mesi tra il 1o aprile 2024 e il 31 marzo 2025. Inoltre, gli Stati membri e i pescatori compiono ogni ragionevole sforzo per ridurre al minimo e, ove possibile, eliminare le catture accessorie accidentali di anguilla. Gli esemplari di anguilla catturati accidentalmente non sono danneggiati e sono immediatamente rilasciati. A tal fine, lo Stato membro interessato, individualmente o congiuntamente, stabilisce uno o più periodi di chiusura, fatto salvo quanto segue:

a)

se del caso, il periodo o i periodi di chiusura possono differire tra gli Stati membri o da una zona di pesca all'altra all'interno di uno stesso Stato membro per tener conto del modello di migrazione geografica e temporale dell'anguilla nelle diverse fasi del suo ciclo vitale;

b)

il periodo o i periodi di chiusura hanno una durata di almeno sei mesi, consecutivi o non consecutivi, e si applicano a tutti i pescatori interessati nella pertinente zona di pesca

c)

il periodo o i periodi di chiusura sono coerenti con gli obiettivi di conservazione stabiliti nel regolamento (CE) n. 1100/2007 e con i piani nazionali di gestione elaborati a norma dell'articolo 2 di tale regolamento; e

d)

il periodo o i periodi di chiusura coprono il periodo o i periodi di migrazione principali dell'anguilla, compresi i rispettivi picchi, nella rispettiva fase del ciclo vitale nello Stato membro interessato.

4.   In deroga al paragrafo 3, lettera d), per l'anguilla di lunghezza complessiva pari o superiore a 12 cm gli Stati membri interessati possono autorizzare attività di pesca durante il periodo di migrazione principale fino ad un massimo di 30 giorni, consecutivi o non consecutivi, il che si applica a tutti i pescatori interessati nella pertinente zona di pesca. In tal caso gli Stati membri interessati stabiliscono un'ulteriore chiusura di durata equivalente durante il periodo di migrazione principale o, in subordine, poco prima o dopo tale periodo. Qualora uno Stato membro autorizzi la pesca per giorni non consecutivi, l'attrezzo di pesca è estratto dall'acqua tra un periodo e l'altro di giorni non consecutivi.

5.   Per l'anguilla di lunghezza complessiva pari o superiore a 12 cm nella sottozona CIEM 3, il periodo o i periodi di chiusura di cui al paragrafo 3 e la relativa deroga di cui al paragrafo 4 sono concordati da tutti gli Stati membri interessati in modo da garantire una protezione coerente ed efficace dell'anguilla che migra dal Mar Baltico al Mare del Nord. In mancanza di un accordo entro il 1o marzo 2024, il periodo di chiusura è compreso tra il 15 settembre 2024 e il 15 marzo 2025 in Danimarca, Germania, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Finlandia e Svezia, senza possibilità della deroga di cui al paragrafo 4.

6.   In ulteriore deroga al paragrafo 3, lettera d), per l'anguilla di lunghezza complessiva inferiore a 12 cm gli Stati membri interessati possono autorizzare attività di pesca durante il periodo di migrazione principale fino a un massimo di 30 giorni, consecutivi o non consecutivi, il che si applica a tutti i pescatori interessati nella pertinente zona di pesca. Gli Stati membri interessati possono inoltre autorizzare la pesca durante il periodo di migrazione principale fino a un massimo di 50 giorni supplementari esclusivamente a scopo di ripopolamento. In entrambi i casi lgli Stati membri interessati stabiliscono un'ulteriore chiusura di durata equivalente durante il periodo di migrazione principale o, in subordine, poco prima o dopo tale periodo. Qualora uno Stato membro autorizzi la pesca per giorni non consecutivi, l'attrezzo di pesca è estratto dall'acqua tra un periodo e l'altro di giorni non consecutivi.

7.   È vietata la pesca ricreativa dell'anguilla in tutte le fasi del ciclo vitale.

8.   Lo Stato membro interessato, individualmente o congiuntamente, informa la Commissione:

a)

entro il 1o marzo 2024, in merito al periodo o ai periodi di chiusura che ha stabilito a norma dei paragrafi da 3 a 6, aggiungendo informazioni che giustifichino la scelta di tale periodo o periodi;

b)

entro 2 settimane dalla loro adozione, in merito alle misure nazionali relative al periodo o ai periodi di chiusura che ha stabilito a norma dei paragrafi da 3 a 6.

Articolo 14

Disposizioni speciali in materia di ripartizione delle possibilità di pesca

1.   La ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca di cui al presente regolamento non pregiudica:

a)

gli scambi realizzati ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013;

b)

le detrazioni e le riassegnazioni effettuate ai sensi dell'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1224/2009;

c)

le riassegnazioni effettuate ai sensi degli articoli 12 e 47 del regolamento (UE) 2017/2403;

d)

gli sbarchi supplementari autorizzati ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 e dell'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013;

e)

i quantitativi riportati ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96 e dell'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013;

f)

le detrazioni effettuate ai sensi degli articoli 105, 106 e 107 del regolamento (CE) n. 1224/2009;

g)

i trasferimenti e gli scambi di contingenti effettuati ai sensi degli articoli 23 e 51 del presente regolamento.

2.   Gli stock soggetti a TAC precauzionale o a TAC analitico ai fini della gestione interannuale dei TAC e dei contingenti di cui al regolamento (CE) n. 847/96 sono indicati nell'allegato I del presente regolamento.

3.   Salvo se diversamente specificato nell'allegato I del presente regolamento, l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 si applica agli stock soggetti a TAC precauzionale e l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 4 di detto regolamento si applicano agli stock soggetti a TAC analitico.

4.   Gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 non si applicano quando uno Stato membro si avvale della flessibilità interannuale di cui all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Articolo 15

Periodi di chiusura della pesca per i cicerelli

La pesca commerciale dei cicerelli (Ammodytes spp.) con reti demersali, sciabiche o attrezzi trainati analoghi con dimensione di maglia inferiore a 16 mm è vietata nelle divisioni CIEM 2a e 3a e nella sottozona CIEM 4 dal 1o gennaio al 31 marzo 2024 e dal 1o agosto al 31 dicembre 2024.

Articolo 16

Misure correttive per il merluzzo bianco nel Mare del Nord

1.   Le zone chiuse alle attività di pesca, esclusa la pesca con attrezzi pelagici (ciancioli e reti da traino), e i periodi durante i quali si applicano le chiusure sono stabiliti nell'allegato IV.

2.   Ai pescherecci che pescano con reti a strascico e sciabiche aventi una dimensione di maglia minima di almeno 70 mm nelle divisioni CIEM 4a e 4b o di almeno 90 mm nella divisione CIEM 3a e con palangari (38) è vietata la pesca nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 4a, a nord della latitudine 58° 30' 00" N e a sud della latitudine 61° 30' 00" N e nelle acque dell'Unione delle divisioni CIEM 3a.20 (Skagerrak), 4a e 4b, a nord della latitudine 57° 00' 00" N e a est della longitudine 5° 00' 00" E.

3.   In deroga al paragrafo 2, i pescherecci di cui a tale paragrafo possono pescare nelle zone ivi indicate purché soddisfino almeno uno dei seguenti criteri:

a)

le loro catture di merluzzo bianco non rappresentino più del 5 % delle loro catture totali per bordata di pesca; si presume che i pescherecci la cui percentuale di catture di merluzzo bianco non abbia superato il 5 % delle loro catture totali nel periodo 2017-2019 siano conformi a questo criterio, a condizione che essi continuino a utilizzare lo stesso attrezzo utilizzato durante tale periodo; tale presunzione può essere confutata;

b)

sia utilizzata una rete a strascico o sciabica regolamentata e altamente selettiva che consenta, sulla base di uno studio scientifico, di ridurre le catture di merluzzo bianco di almeno il 30 % rispetto alle catture effettuate da pescherecci che utilizzano le dimensioni di maglia di riferimento per gli attrezzi trainati specificate nell'allegato V, parte B, punto 1.1, del regolamento (UE) 2019/1241; tali studi possono essere valutati dallo CSTEP e, in caso di valutazione negativa, gli attrezzi in questione non sono più considerati validi ai fini dell'utilizzo nelle zone di cui al paragrafo 2 del presente articolo;

c)

per i pescherecci che pescano con reti a strascico e sciabiche aventi dimensioni di maglia pari o superiori a 100 mm (TR1), siano usati gli attrezzi altamente selettivi seguenti:

i)

pannelli a maglia esagonale di minimo 600 mm nel corpo della rete;

ii)

lima dei piombi rialzata (0,6 m);

iii)

pezza orizzontale di separazione con finestra di fuga a maglie larghe;

d)

per i pescherecci che pescano con reti a strascico e sciabiche aventi dimensioni di maglia pari o superiori a 70 mm nella divisione CIEM 4a e a 90 mm nella divisione CIEM 3a e inferiori a 100 mm (TR2), siano usati gli attrezzi altamente selettivi seguenti:

i)

griglia di selezione orizzontale avente una distanza massima tra le sbarre di 50 mm che separi i pesci piatti e i pesci tondi, con un varco libero da ostacoli per l'uscita dei pesci tondi;

ii)

pannello Seltra a maglie quadrate di 300 mm;

iii)

griglia di selezione avente una distanza massima tra le sbarre di 35 mm, con un varco libero da ostacoli per l'uscita dei pesci;

e)

i pescherecci siano soggetti a piani nazionali intesi ad evitare le catture di merluzzo bianco allo scopo di mantenere il livello di tali catture, mediante misure spaziali o tecniche o una combinazione di entrambe, in linea con la mortalità per pesca corrispondente alle possibilità di pesca fissate, sulla base dei livelli indicati nei pareri scientifici; tali piani sono valutati, non oltre due mesi dalla loro attuazione, dallo CSTEP nel caso degli Stati membri o dai rispettivi organismi scientifici nazionali competenti nel caso dei paesi terzi e sono ulteriormente rivisti, se ritenuto necessario, qualora tali valutazioni indichino che l'obiettivo del piano nazionale inteso a evitare le catture di merluzzo bianco non sarà raggiunto.

4.   Gli Stati membri rafforzano il monitoraggio, il controllo e la sorveglianza dei pescherecci di cui al paragrafo 2 per garantire il rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 3.

5.   Il presente articolo non si applica alle operazioni di pesca condotte esclusivamente a fini di ricerca scientifica, purché quest'ultima si svolga nel rispetto dell'articolo 25 del regolamento (UE) 2019/1241.

Articolo 17

Misure tecniche per il Mar Celtico, il Mare d'Irlanda e le acque a ovest della Scozia

1.   Ai pescherecci operanti con reti a strascico e sciabiche nelle divisioni CIEM 7f e 7 g, nella parte 7 h a nord di 49° 30' di latitudine nord e nella parte 7 j a nord di 49° 30' di latitudine nord e a est di 11° di longitudine ovest si applica quanto segue:

a)

i pescherecci che pescano con reti a strascico o sciabiche utilizzano un attrezzo con maglie di una delle dimensioni seguenti:

i)

sacco con maglie di 110 mm munito di un pannello a maglie quadrate di 120 mm;

ii)

sacco T90 con maglie di 100 mm;

iii)

sacco con maglie di 120 mm;

iv)

sacco con maglie di 100 mm munito di un pannello a maglie quadrate di 160 mm;

b)

inoltre, i pescherecci che pescano con reti a strascico le cui catture, pesate prima di eventuali rigetti, sono costituite per almeno il 20 % di eglefino utilizzano un attrezzo da pesca costruito in modo da avere una distanza minima di un metro tra la lima e l'attrezzo da fondo.

Gli Stati membri possono esentare dall'applicazione della presente lettera i pescherecci che pescano con reti a strascico le cui catture, pesate prima di eventuali rigetti, sono costituite per meno dell'1,5 % di merluzzo bianco, purché tali pescherecci siano oggetto di un aumento progressivo del livello di presenza di osservatori in mare fino ad almeno il 20 % di tutte le loro bordate di pesca;

c)

i pescherecci che pescano con reti a strascico o sciabiche le cui catture contengono più del 30 % di scampo utilizzano uno dei seguenti attrezzi:

i)

pannello a maglie quadrate di 300 mm; i pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri possono utilizzare un pannello a maglie quadrate di 200 mm;

ii)

pannello Seltra;

iii)

griglia di selezione avente distanza tra le sbarre di 35 mm o analogo dispositivo di selettività Net Grid;

iv)

sacco con maglie di 100 mm munito di un pannello a maglie quadrate di 100 mm;

v)

sacco doppio in cui il sacco in posizione più elevata è costituito da maglie T90 di almeno 100 mm e dotato di pannello di separazione con dimensioni di maglia non superiori a 300 mm;

d)

i pescherecci che pescano con reti a strascico o sciabiche le cui catture contengono più del 55 % di merlano o più del 55 % di una combinazione di rana pescatrice, nasello o rombo giallo utilizzano uno dei seguenti attrezzi:

i)

sacco con maglie di 100 mm munito di un pannello a maglie quadrate di 100 mm;

ii)

sacco T90 e avansacco con maglie di 100 mm.

2.   Ai pescherecci che pescano con reti a strascico o sciabiche nelle divisioni CIEM 6a e 5b, all'interno delle acque dell'Unione, a est di 12°O (ovest della Scozia) nella pesca dello scampo (Nephrops norvegicus) si applica quanto segue:

a)

i pescherecci utilizzano un pannello a maglie quadrate (in posizione fissa) di almeno 300 mm per i pescherecci che utilizzano un sacco con dimensioni di maglia inferiori a 100 mm; per i pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 m e/o con potenza motrice pari o inferiore a 200 kW, la lunghezza totale del pannello può essere di 2 m, con dimensioni di maglia pari a 200 mm;

b)

i pescherecci le cui catture contengono più del 30 % di scampo e che impiegano un sacco con dimensioni di maglia comprese tra 100 e 119 mm utilizzano un pannello a maglie quadrate (in posizione fissa) di almeno 160 mm.

3.   Ai pescherecci che pescano con reti a strascico o sciabiche nella divisione CIEM 7a (Mare d'Irlanda) si applica quanto segue:

a)

i pescherecci che pescano con reti a strascico o sciabiche con sacco di dimensioni di maglia pari o superiori a 70 mm e inferiori a 100 mm e le cui catture contengono più del 30 % di scampo utilizzano uno dei seguenti attrezzi:

i)

pannello a maglie quadrate di 300 mm; i pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri possono utilizzare un pannello a maglie quadrate di 200 mm;

ii)

pannello Seltra;

iii)

griglia di selezione avente distanza tra le sbarre di 35 mm;

iv)

Net Grid CEFAS;

v)

rete con dispositivo di selezione fluttuante (flip-flap trawl);

b)

i pescherecci di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri che operano con reti a strascico o sciabiche e le cui catture contengono più del 10 % di una combinazione di eglefino, merluzzo bianco e razze utilizzano un sacco con maglie di 120 mm.

4.   Le percentuali di cattura di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono calcolate in proporzione al peso vivo di tutte le risorse biologiche marine sbarcate dopo ogni bordata di pesca, conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 e all'articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1241.

5.   Ai pescherecci è vietato pescare con reti a strascico e sciabiche nelle zone seguenti:

a)

divisioni CIEM da 7f a 7k;

b)

zona a ovest di 5° di longitudine ovest nella divisione CIEM 7e; e

c)

divisioni CIEM 7b e 7c.

Il divieto non si applica nei casi seguenti:

i)

i pescherecci utilizzano un sacco con maglie di almeno 100 mm; oppure

ii)

le loro catture accessorie di merluzzo bianco non superano l'1,5 %, secondo la valutazione dello CSTEP, quando i pescherecci pescano al di fuori delle zone di cui al paragrafo 1.

Articolo 18

Misure tecniche per l'occhialone nelle sottozone CIEM da 6 a 8

1.   Alle catture di occhialone (Pagellus bogaraveo) nelle sottozone CIEM da 6 a 8 si applica una taglia minima di riferimento per la conservazione di 36 cm.

2.   Alle catture di occhialone nell'ambito della pesca ricreativa nelle sottozone CIEM 6 e 7 si applica una taglia minima di riferimento per la conservazione di 40 cm.

3.   Dal 1o gennaio al 30 giugno 2024 ai pescherecci battenti bandiera francese sono vietate tutte le attività di pesca dell'occhialone nelle sottozone CIEM 6, 7 e 8.

4.   Dal 1o febbraio al 30 settembre 2024 è vietata la pesca con palangari fissi (LLS) e con reti a strascico (OTB) nella zona occidentale del Mare Cantabrico, di fronte alle Asturie e alla Galizia.

5.   La pesca ricreativa dell'occhialone è vietata nelle zone geografiche seguenti: zona RF 1 (Cariño/Celeiro), zona RF 2 (Ribadeo), zona RF 3 (Navia), zona RF 4 (Ensenada Canero), zona RF 5 (Ensenada de Cabrera/Ría San Martín de la Arena), zona RF 6 (Ría de Treto), zona RF 7 (Bilbao/Plentzia), zona RF 8 (Bermeo/Mundaka).

Articolo 19

Misure correttive per il merluzzo bianco nel Kattegat

1.   I pescherecci dell'Unione che pescano nel Kattegat con reti a strascico (39) aventi una dimensione di maglia minima di 70 mm utilizzano uno degli attrezzi selettivi seguenti:

a)

griglia di selezione avente una distanza massima tra le sbarre di 35 mm, con un varco libero da ostacoli per l'uscita dei pesci;

b)

griglia di selezione avente una distanza massima tra le sbarre di 50 mm che separi i pesci piatti e i pesci tondi, con un varco libero da ostacoli per l'uscita dei pesci tondi;

c)

pannello Seltra a maglie quadrate di 300 mm;

d)

un attrezzo regolamentato altamente selettivo che, secondo uno studio scientifico valutato dallo CSTEP, presenti caratteristiche tecniche che, per i pescherecci che tengono a bordo esclusivamente tale attrezzo, consentono di mantenere le catture di merluzzo bianco al di sotto dell'1,5 %.

2.   I pescherecci dell'Unione che partecipano a un progetto gestito da uno Stato membro e che dispongono di attrezzature operative per attività di pesca pienamente documentate possono utilizzare un attrezzo conforme all'allegato V, parte B, del regolamento (UE) 2019/1241. Lo Stato membro interessato comunica alla Commissione l'elenco di tali pescherecci entro il 31 marzo 2024.

3.   Il presente articolo non si applica alle operazioni di pesca condotte esclusivamente a fini di ricerca scientifica, purché quest'ultima si svolga nel rispetto dell'articolo 25 del regolamento (UE) 2019/1241.

Articolo 20

Specie vietate

1.   I pescherecci dell'Unione non possono svolgere attività di pesca, tenere a bordo, trasbordare o sbarcare le specie seguenti:

a)

razza stellata (Amblyraja radiata) nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione della sottozona CIEM 4 e della divisione 7d; nelle acque del Regno Unito della divisione 2a; e nelle acque dell'Unione della divisione 3a;

b)

berice rosso (Beryx splendens) nella sottozona NAFO 6;

c)

sagrì (Centrophorus squamosus) nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione della sottozona CIEM 4; nelle acque del Regno Unito della divisione 2a; e nelle acque internazionali delle sottozone CIEM 1 e 14;

d)

squalo portoghese (Centroscymnus coelolepis) nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione della sottozona CIEM 4; nelle acque del Regno Unito della divisione 2a; e nelle acque internazionali delle sottozone CIEM 1 e 14;

e)

zigrino (Dalatias licha) nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione della sottozona CIEM 4; nelle acque del Regno Unito della divisione 2a; e nelle acque internazionali delle sottozone CIEM 1 e 14;

f)

squalo becco d'uccello (Deania calceus) nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione della sottozona CIEM 4; nelle acque del Regno Unito della divisione 2a; e nelle acque internazionali delle sottozone CIEM 1 e 14;

g)

complesso di specie (Dipturus cf. flossada e Dipturus cf. intermedia) della razza bavosa (Dipturus batis) nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM 4 e da 6 a 8; nelle acque del Regno Unito della divisione 2a e della sottozona 5; e nelle acque dell'Unione delle sottozone 3, 9 e 10;

h)

sagrì atlantico (Etmopterus princeps) nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione della sottozona CIEM 4; nelle acque del Regno Unito della divisione 2a; e nelle acque internazionali delle sottozone CIEM 1 e 14;

i)

canesca (Galeorhinus galeus) pescata con palangaro nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione della sottozona CIEM 4; nelle acque del Regno Unito della divisione 2a; nelle acque del Regno Unito e nelle acque internazionali della sottozona 5; nelle acque del Regno Unito, nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle sottozone da 6 a 8; e nelle acque internazionali delle sottozone 12 e 14;

j)

smeriglio (Lamna nasus) in tutte le acque;

k)

razza chiodata (Raja clavata) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 3a;

l)

razza ondulata (Raja undulata) nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione della sottozona CIEM 6; e nelle acque dell'Unione della sottozona CIEM 10;

m)

squalo balena (Rhincodon typus) in tutte le acque;

n)

pesce violino (Rhinobatos rhinobatos) nel Mediterraneo.

2.   Gli esemplari delle specie di cui al paragrafo 1 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati.

Articolo 21

Trasmissione dei dati

Per la trasmissione alla Commissione dei dati relativi agli sbarchi e allo sforzo di pesca ai sensi degli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri si avvalgono dei codici degli stock che figurano nell'allegato I del presente regolamento.

Capo II

Autorizzazioni di pesca nelle acque di paesi terzi

Articolo 22

Autorizzazioni di pesca

1.   Il numero massimo di autorizzazioni di pesca per i pescherecci dell'Unione nelle acque di paesi terzi, ove applicabile, figura nell'allegato V, parte A.

2.   Se, conformemente all'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013, uno Stato membro, previa notifica alla Commissione, trasferisce contingenti a un altro Stato membro nelle zone di pesca che figurano nell'allegato V, parte A, del presente regolamento, tale operazione comporta, se del caso, un opportuno trasferimento di autorizzazioni di pesca. Il numero totale di autorizzazioni previsto per ciascuna zona di pesca indicato nell'allegato V, parte A, del presente regolamento non può essere superato. Lo Stato membro che opera il trasferimento di autorizzazioni di pesca ne dà notifica alla Commissione contestualmente alla notifica a quest'ultima del trasferimento di contingenti.

Capo III

Possibilità di pesca gestite da organizzazioni regionali di gestione della pesca

Sezione 1

Disposizioni generali

Articolo 23

Trasferimenti e scambi di contingenti

1.   Qualora le norme di un'organizzazione regionale di gestione della pesca (ORGP) autorizzino trasferimenti o scambi di contingenti tra le parti contraenti dell'ORGP, uno Stato membro ("Stato membro interessato") può discuterne con una parte contraente dell'ORGP e, se del caso, presentare una proposta di massima relativa al trasferimento o allo scambio previsto di contingenti. Lo Stato membro interessato notifica la proposta di massima alla Commissione.

2.   Non appena riceve tale notifica a norma del paragrafo 1, la Commissione può approvare la proposta di massima relativa al trasferimento o allo scambio previsto di contingenti. Se approva la proposta, la Commissione esprime, senza indebito ritardo, il consenso ad essere vincolata da tale trasferimento o scambio previsto di contingenti. Essa notifica il trasferimento o lo scambio di contingenti al segretariato dell'ORGP, conformemente alle norme di tale organizzazione.

3.   La Commissione informa gli Stati membri di ogni trasferimento o scambio di contingente concordato.

4.   Le possibilità di pesca ricevute o trasferite dallo Stato membro interessato nell'ambito del trasferimento o dello scambio di contingenti sono considerate contingenti aggiunti o detratti dai quantitativi ad esso assegnati a decorrere dal momento in cui il trasferimento o lo scambio prende effetto a norma dell'accordo con la parte contraente dell'ORGP o conformemente alle norme dell'ORGP pertinente, a seconda dei casi. Tali trasferimenti e scambi non modificano i criteri per la ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri conformemente al principio di stabilità relativa delle attività di pesca.

Sezione 2

Zona della convenzione NEAFC

Articolo 24

Scorfano nel Mare di Irminger

1.   Sono vietate tutte le attività di pesca nella zona delimitata dalle coordinate seguenti, misurate secondo il sistema WGS84:

Latitudine

Longitudine

63° 00' N

30° 00' O

61° 30' N

27° 35' O

60° 45' N

28° 45' O

62° 00' N

31° 35' O

63° 00' N

30° 00' O

2.   Ai pescherecci è vietato pescare, tenere a bordo, trasbordare o sbarcare nei porti dell'Unione, e ai pescherecci dell'Unione anche in porti di paesi terzi, scorfani atlantici pelagici di acque superficiali e di acque profonde (Sebastes mentella) del Mare di Irminger e delle acque adiacenti (sottozone CIEM 5, 12 e 14 e sottozone NAFO 1 e 2).

3.   Ai pescherecci dell'Unione è vietato partecipare a operazioni di trasbordo riguardanti gli stock di cui al paragrafo 2.

4.   Alle navi dell'Unione è vietato rifornire di carburante i pescherecci le cui catture contengono gli stock di cui al paragrafo 2, o prestare servizi di supporto a tali pescherecci.

Sezione 3

Zona della convenzione ICCAT

Articolo 25

Limitazioni della capacità di pesca, di allevamento e di ingrasso

1.   Il numero di pescherecci dell'Unione con lenze e canne e di pescherecci con lenze trainate autorizzati a praticare la pesca attiva del tonno rosso (Thunnus thynnus) di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nell'Atlantico orientale è limitato come indicato nell'allegato VI, punto 1.

2.   Il numero di pescherecci dell'Unione adibiti alla pesca costiera artigianale autorizzati a praticare la pesca attiva del tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nel Mediterraneo è limitato come indicato nell'allegato VI, punto 2.

3.   Il numero di pescherecci dell'Unione adibiti alla pesca del tonno rosso nel Mare Adriatico a fini di allevamento e autorizzati a praticare la pesca attiva del tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm è limitato come indicato nell'allegato VI, punto 3.

4.   Il numero di pescherecci dell'Unione autorizzati a pescare, tenere a bordo, trasbordare, trasportare o sbarcare tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo è limitato come indicato nell'allegato VI, punto 4.

5.   Il numero di tonnare impegnate nella pesca del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo è limitato come indicato nell'allegato VI, punto 5.

6.   Il numero massimo di pescherecci dell'Unione autorizzati a pescare l'alalunga (Thunnus alalunga) del nord come specie bersaglio ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2017/2107 del Consiglio (40) è limitato come indicato nell'allegato VI, punto 7, del presente regolamento.

7.   Il numero massimo di pescherecci dell'Unione di almeno 20 metri di lunghezza adibiti alla pesca del tonno obeso (Thunnus obesus) nella zona della convenzione ICCAT è limitato come indicato nell'allegato VI, punto 8.

Articolo 26

Pesca ricreativa

Ove appropriato, gli Stati membri assegnano alla pesca ricreativa una quota specifica dei contingenti loro assegnati come indicato nell'allegato ID.

Articolo 27

Squali

1.   È vietato tenere a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squali volpe occhione (Alopias superciliosus) catturati nell'ambito di qualsiasi attività di pesca.

2.   È vietata la pesca diretta di specie di squalo volpe del genere Alopias.

3.   È vietato tenere a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di pesci martello della famiglia Sphyrnidae (a eccezione dello Sphyrna tiburo) catturati nell'ambito di attività di pesca nella zona della convenzione ICCAT.

4.   È vietato tenere a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squali alalunga (Carcharhinus longimanus) catturati nell'ambito di qualsiasi attività di pesca.

5.   È vietato tenere a bordo squali seta (Carcharhinus falciformis) catturati nell'ambito di qualsiasi attività di pesca.

6.   È vietato tenere a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squalo mako (Isurus oxyrinchus) dell'Atlantico settentrionale catturati nell'ambito di attività di pesca nella zona della convenzione ICCAT.

Articolo 28

FAD per tonnidi tropicali

1.   L'uso dei FAD è vietato nella zona della convenzione ICCAT dal 1o gennaio al 12 marzo 2024.

2.   Dal 17 dicembre al 31 dicembre 2023 gli Stati membri provvedono affinché i loro pescherecci non utilizzino FAD. Ciascun peschereccio non utilizza mai più di 300 FAD con boe operative nella zona della convenzione ICCAT.

3.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione i dati storici sugli attrezzi di pesca calati intorno ai FAD dai rispettivi pescherecci a cianciolo entro il 30 giugno 2024. Se uno Stato membro non trasmette detti dati entro tale data, i pescherecci battenti la sua bandiera non possono calare attrezzi da pesca attorno ai FAD finché la Commissione non abbia ricevuto tali dati dallo Stato membro per successiva trasmissione all'ICCAT.

Sezione 4

Zona della convenzione CCAMLR

Articolo 29

Notifiche riguardanti la pesca esplorativa di austromerluzzi per la campagna di pesca 2024-2025

1.   Gli Stati membri possono partecipare o autorizzare i loro pescherecci a partecipare alla pesca esplorativa di austromerluzzi (Dissostichus spp.) con palangaro nelle sottozone FAO 48.6, 88.1 e 88.2 e nelle divisioni FAO 58.4.1, 58.4.2 e 58.4.3a al di fuori delle zone di giurisdizione nazionale per la pesca nel periodo dal 1o dicembre 2024 al 30 novembre 2025, conformemente all'articolo 7, paragrafi da 2 a 7, del regolamento (CE) n. 601/2004 del Consiglio (41).

2.   In deroga ai termini di cui all'articolo 7, paragrafi 5 e 6, del regolamento (CE) n. 601/2004, gli Stati membri che intendono procedere in tal senso ne danno notifica al segretariato della CCAMLR entro e non oltre il 1o giugno 2024.

Articolo 30

Pesca di austromerluzzi durante la campagna di pesca 2023-2024

1.   Oltre alle disposizioni speciali per la pesca esplorativa di cui all'articolo 7 bis del regolamento (CE) n. 601/2004, la pesca di austromerluzzi nel periodo dal 1o dicembre 2023 al 30 novembre 2024 è limitata agli Stati membri, alle sottozone e al numero di pescherecci di cui all'allegato VII, tabella A, e a tale tipo di pesca si applicano i TAC e i limiti per le catture accessorie di cui alla tabella B del medesimo allegato.

2.   È vietata la pesca diretta di specie di squali a fini diversi dalla ricerca scientifica. Eventuali catture accessorie di squali, soprattutto di giovanili e femmine gravide, effettuate accidentalmente durante la pesca di austromerluzzi, sono rilasciate vive.

3.   Ove opportuno, la pesca di austromerluzzi praticata in una qualsiasi piccola unità di ricerca (SSRU) cessa quando le catture dichiarate raggiungono il TAC stabilito, nel qual caso la SSRU in questione è chiusa alla pesca per il resto della campagna di pesca.

4.   La pesca si svolge in un areale geografico e batimetrico il più ampio possibile in modo da ottenere i dati necessari a determinare il potenziale di pesca e da evitare una concentrazione eccessiva delle catture e dello sforzo di pesca. Tuttavia, nelle sottozone FAO 48.6, 88.1 e 88.2 la pesca è vietata a profondità inferiori a 550 metri.

Articolo 31

Pesca del krill antartico durante la campagna di pesca 2024-2025

1.   Ai fini dell'articolo 5 bis del regolamento (CE) n. 601/2004 lo Stato membro che intende pescare krill antartico (Euphausia superba) nella zona della convenzione CCAMLR nel periodo dal 1o dicembre 2024 al 30 novembre 2025 ne dà notifica alla Commissione entro e non oltre il 1o maggio 2024 mediante il modulo che figura nell'appendice dell'allegato VII, parte B.

2.   In deroga ai termini di cui all'articolo 7, paragrafi 5 e 6, del regolamento (CE) n. 601/2004 e sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri la Commissione trasmette le notifiche al segretariato della CCAMLR entro e non oltre il 30 maggio 2024.

3.   La notifica di cui al paragrafo 1 del presente articolo include le informazioni previste all'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 601/2004 per ciascun peschereccio che sarà autorizzato a partecipare alla pesca del krill antartico.

4.   Lo Stato membro che intenda pescare krill antartico nella zona della convenzione CCAMLR notifica tale intenzione solo per i pescherecci autorizzati che al momento della notifica:

a)

battono la sua bandiera; o

b)

battono la bandiera di un altro membro della CCAMLR e batteranno presumibilmente la bandiera di tale Stato membro al momento dell'attività di pesca.

5.   Qualora un peschereccio autorizzato, notificato al segretariato della CCAMLR conformemente ai paragrafi 1, 2 e 3, sia impossibilitato a partecipare alla pesca del krill antartico per legittime ragioni operative o per cause di forza maggiore, lo Stato membro interessato può autorizzarne la sostituzione con un altro peschereccio. In tal caso lo Stato membro interessato informa immediatamente il segretariato della CCAMLR, con la Commissione in copia, fornendo:

a)

i dati completi relativi al peschereccio o ai pescherecci sostitutivi, incluse le informazioni di cui all'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 601/2004; e

b)

un resoconto esaustivo delle ragioni che giustificano la sostituzione ed eventuali elementi o documenti probatori.

Sezione 5

Zona di competenza della IOTC

Articolo 32

Limitazione della capacità di pesca dei pescherecci operanti nella zona di competenza della IOTC

1.   Il numero massimo di pescherecci dell'Unione adibiti alla cattura dei tonnidi tropicali nella zona di competenza della IOTC e la corrispondente capacità espressa in stazza lorda sono fissati nell'allegato VIII, punto 1.

2.   Il numero massimo di pescherecci dell'Unione adibiti alla cattura del pesce spada (Xiphias gladius) e dell'alalunga (Thunnus alalunga) nella zona di competenza della IOTC e la corrispondente capacità espressa in stazza lorda sono fissati nell'allegato VIII, punto 2.

3.   I pescherecci assegnati a una delle attività di pesca di cui ai paragrafi 1 e 2 possono essere riassegnati all'altra attività di pesca dagli Stati membri, purché questi ultimi siano in grado di dimostrare alla Commissione che tale modifica non comporta un incremento dello sforzo di pesca esercitato sugli stock ittici interessati.

4.   Qualora sia proposto un trasferimento di capacità verso la flotta di uno Stato membro, tale Stato membro garantisce che i pescherecci da trasferire figurino nel registro delle navi autorizzate della IOTC o nel registro delle navi di altre ORGP che gestiscono la pesca del tonno. Non possono essere oggetto di trasferimento i pescherecci inclusi in un qualunque elenco di navi che abbiano praticato la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN) adottato da un'ORGP.

5.   Gli Stati membri possono aumentare la loro capacità di pesca oltre i massimali di cui ai paragrafi 1 e 2 soltanto entro i limiti stabiliti nei piani di sviluppo presentati alla IOTC.

Articolo 33

FAD derivanti e navi d'appoggio

1.   I FAD derivanti sono dotati di boe strumentali. È vietato l'uso di altre boe, quali le boe di radiosegnalazione.

2.   Un peschereccio a cianciolo non segue mai più di 300 boe operative.

3.   Il numero massimo di boe strumentali che possono essere acquistate annualmente per ogni peschereccio a cianciolo è fissato a 500. Nessun peschereccio a cianciolo ha mai un numero di boe strumentali superiore a 500, in deposito e operative.

4.   Le navi d'appoggio devono essere in numero massimo di tre per almeno dieci pescherecci a cianciolo, tutti battenti bandiera di uno Stato membro. Il presente paragrafo non si applica agli Stati membri che utilizzano una sola nave d'appoggio.

5.   Un peschereccio a cianciolo non è mai coadiuvato da più di una nave d'appoggio battente bandiera di uno Stato membro.

6.   L'Unione non iscrive navi d'appoggio nuove o supplementari nel registro delle navi autorizzate della IOTC.

Sezione 6

Zona della convenzione SPRFMO

Articolo 34

Pesca pelagica

1.   Solo gli Stati membri che hanno praticato attivamente la pesca pelagica nella zona della convenzione SPRFMO nel 2007, 2008 o 2009 possono pescare stock pelagici in tale zona conformemente ai TAC stabiliti nell'allegato IH.

2.   Gli Stati membri di cui al paragrafo 1 possono utilizzare le possibilità di pesca di cui all'allegato IH solo se trasmettono alla Commissione le seguenti informazioni entro il quindicesimo giorno del mese successivo, affinché la Commissione possa a sua volta comunicarle al segretariato della SPRFMO:

a)

un elenco dei pescherecci adibiti alla pesca attiva o impegnati in trasbordi nella zona della convenzione SPRFMO;

b)

dichiarazioni di cattura mensili.

Sezione 7

Zona della convenzione IATTC

Articolo 35

Pesca con cianciolo

1.   I pescherecci a cianciolo non svolgono attività di pesca del tonno albacora (Thunnus albacares), del tonno obeso (Thunnus obesus) e del tonnetto striato (Katsuwonus pelamis):

a)

dalle ore 00:00 del 29 luglio 2024 alle ore 24:00 dell'8 ottobre 2024 o dalle ore 00:00 del 9 novembre 2024 alle ore 24:00 del 19 gennaio 2025 nella zona delimitata dalle coordinate seguenti:

le coste americane del Pacifico,

longitudine 150° O,

latitudine 40° N,

latitudine 40o S;

b)

dalle ore 00:00 del 9 ottobre 2024 alle ore 24:00 dell'8 novembre 2024 nella zona delimitata dalle coordinate seguenti:

longitudine 96° O,

longitudine 110° O,

latitudine 4° N,

latitudine 3° S.

2.   Per ciascuno dei pescherecci di cui al paragrafo 1 battenti bandiera di uno Stato membro, tale Stato membro di bandiera comunica alla Commissione, anteriormente al 1o aprile 2024, il periodo di chiusura di cui al paragrafo 1, lettera a), scelto dal peschereccio.

3.   I pescherecci a cianciolo adibiti alla pesca del tonno nella zona della convenzione IATTC tengono a bordo e, successivamente, trasbordano o sbarcano tutti gli esemplari di tonno albacora, tonno obeso e tonnetto striato catturati.

4.   Il paragrafo 3 non si applica:

a)

se il pesce è ritenuto inadatto al consumo umano per ragioni diverse dalla taglia;

b)

quando, nel corso dell'ultima retata di una bordata, potrebbe non esserci più lo spazio sufficiente per stivare tutto il tonno catturato in quella retata.

Articolo 36

FAD derivanti

1.   Un peschereccio a cianciolo non attiva mai più di 400 FAD nella zona della convenzione IATTC. Un FAD è considerato attivo quando è calato in mare, inizia a trasmettere la propria posizione ed è tracciato dal peschereccio, dal proprietario o dall'operatore. I FAD sono attivati unicamente a bordo di pescherecci a cianciolo.

2.   Nei 15 giorni che precedono l'inizio del periodo di chiusura per cui ha optato ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 1, lettera a), il peschereccio a cianciolo nella zona della convenzione IATTC:

a)

si astiene dall'utilizzare i FAD;

b)

recupera un numero di FAD identico a quello inizialmente calato in mare.

Articolo 37

Limiti di cattura per il tonno obeso nella pesca con palangari

Le catture annue totali di tonno obeso effettuate dai pescherecci con palangaro di ciascuno Stato membro nella zona della convenzione IATTC sono stabilite nell'allegato IL.

Articolo 38

Divieto di pesca degli squali alalunga

1.   È vietato pescare squali alalunga (Carcharhinus longimanus) nella zona della convenzione IATTC nonché tenere a bordo, trasbordare, sbarcare, immagazzinare, mettere in vendita o vendere parti o carcasse non sezionate di squali alalunga catturati in tale zona.

2.   Gli esemplari di squalo alalunga catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati dagli operatori dei pescherecci.

3.   Gli operatori dei pescherecci registrano il numero di esemplari rilasciati indicandone le condizioni (vivi o morti) e lo comunicano allo Stato membro di cui hanno la cittadinanza. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione tali informazioni, raccolte nel corso del 2023, entro il 31 gennaio 2024.

Articolo 39

Divieto di pesca dei mobulidi

I pescherecci dell'Unione nella zona della convenzione IATTC non possono svolgere attività di pesca di mobulidi (famiglia Mobulidae, che comprende i generi Manta e Mobula), né tenere a bordo, trasbordare, sbarcare, immagazzinare, mettere in vendita o vendere parti o carcasse non sezionate di mobulidi catturati in tale zona. Non appena si accorgono che sono stati catturati dei mobulidi, essi li rilasciano immediatamente, per quanto possibile vivi ed indenni.

Sezione 8

Zona della convenzione SEAFO

Articolo 40

Divieto di pesca degli squali di acque profonde

Nella zona della convenzione SEAFO è vietata la pesca diretta degli squali di acque profonde seguenti:

a)

gattuccio fantasma (Apristurus manis);

b)

squalo lanterna di Bigelow (Etmopterus bigelowi);

c)

squalo lanterna dalla coda corta (Etmopterus brachyurus);

d)

sagrì atlantico (Etmopterus princeps);

e)

sagrì nano (Etmopterus pusillus);

f)

razze (Rajidae);

g)

squalo di velluto (Scymnodon squamulosus);

h)

squali del superordine Selachimorpha;

i)

spinarolo (Squalus acanthias).

Sezione 9

Zona della convenzione WCPFC

Articolo 41

Condizioni applicabili alla pesca del tonno obeso, del tonno albacora, del tonnetto striato e dell'alalunga del Pacifico meridionale

1.   Gli Stati membri provvedono affinché il numero di giorni di pesca assegnati ai pescherecci a cianciolo adibiti alla cattura del tonno obeso (Thunnus obesus), del tonno albacora (Thunnus albacares) e del tonnetto striato (Katsuwonus pelamis) nelle zone d'alto mare comprese tra 20° N e 20° S della zona della convenzione WCPFC non superi i 403 giorni.

2.   I pescherecci dell'Unione non praticano la pesca mirata dell'alalunga (Thunnus alalunga) del Pacifico meridionale nella zona della convenzione WCPFC a sud di 20° S.

3.   Il numero di pescherecci dell'Unione autorizzati a praticare la pesca del pesce spada (Xiphias gladius) nelle zone a sud di 20° S della zona della convenzione WCPFC non supera i limiti stabiliti nell'allegato IX, tabella 1.

4.   Il numero massimo di pescherecci a cianciolo dell'Unione autorizzati a pescare tonnidi tropicali nelle zone d'alto mare comprese tra 20° N e 20° S della zona della convenzione WCPFC non supera i limiti stabiliti nell'allegato IX, tabella 2.

Articolo 42

Gestione della pesca con FAD

1.   Nella parte della zona della convenzione WCPFC situata tra 20° N e 20° S, i pescherecci a cianciolo non calano FAD, non forniscono l'assistenza tecnica necessaria né calano reti in prossimità dei FAD tra le ore 00:00 del 1o luglio 2024 e le ore 24:00 del 30 settembre 2024.

2.   Oltre al divieto di cui al paragrafo 1, è vietato calare reti in prossimità dei FAD nelle acque d'alto mare della zona della convenzione WCPFC situata tra 20° N e 20° S per due mesi supplementari, dalle ore 00:00 del 1o aprile 2024 alle ore 24:00 del 31 maggio 2024, oppure dalle ore 00:00 del 1o novembre 2024 alle ore 24:00 del 31 dicembre 2024.

3.   Ciascuno Stato membro interessato stabilisce quale dei periodi di chiusura di cui al paragrafo 2 si applica ai pescherecci a cianciolo battenti la sua bandiera. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 15 febbraio 2024, il periodo di chiusura prescelto. La Commissione notifica al segretariato della WCPFC i periodi di chiusura scelti dagli Stati membri prima del 1o marzo 2024.

4.   Ogni Stato membro provvede affinché nessuno dei suoi pescherecci a cianciolo cali mai in mare più di 350 FAD muniti di boe strumentali attivate. Le boe sono attivate esclusivamente a bordo del peschereccio a cianciolo.

Articolo 43

Numero massimo di pescherecci dell'Unione autorizzati a praticare la pesca del pesce spada

Il numero massimo di pescherecci dell'Unione autorizzati a praticare la pesca del pesce spada (Xiphias gladius) nelle acque della zona della convenzione WCPFC a sud di 20° S figura nell'allegato IX.

Articolo 44

Limiti di cattura del pesce spada nella pesca con palangaro a sud di 20° S

Gli Stati membri provvedono affinché le catture di pesce spada (Xiphias gladius) effettuate a sud di 20° S da pescherecci con palangaro nel 2024 non superino il limite di cui all'allegato IG, tabella 2. Provvedono inoltre affinché ciò non comporti uno spostamento dello sforzo di pesca per il pesce spada verso la zona a nord di 20° S.

Sezione 10

Mare di Bering

Articolo 45

Divieto di pesca del merluzzo d'Alaska nelle acque d'altura del Mare di Bering

È vietata la pesca del merluzzo d'Alaska (Gadus chalcogrammus) nelle acque d'altura del Mare di Bering.

Sezione 11

Zona dell'accordo SIOFA

Articolo 46

Limiti per la pesca di fondo

Gli Stati membri provvedono affinché i pescherecci battenti la loro bandiera che svolgono attività di pesca nella zona dell'accordo SIOFA:

a)

limitino lo sforzo di pesca di fondo annuale al livello indicato nell'allegato X;

b)

non pratichino la pesca di fondo se non con l'utilizzo di palangari demersali; e

c)

non pratichino la pesca nelle zone protette temporanee di Atlantis Bank, Coral, Fools Flat, Middle of What e Walter's Shoal, quali definite nell'allegato IK, esclusa quella con palangari demersali e a condizione che, mentre operano in tali zone, abbiano sempre a bordo un osservatore scientifico.

Articolo 47

Misure relative alla pesca di austromerluzzi

Gli Stati membri provvedono affinché i pescherecci battenti la loro bandiera che praticano la pesca di austromerluzzi (Dissostichus spp.) nella zona dell'accordo SIOFA:

a)

non pratichino la pesca a profondità inferiori a 500 metri;

b)

abbiano a bordo in qualsiasi momento almeno un osservatore scientifico incaricato di osservare il 25 % degli ami salpati per trave per tutta la durata dell'attività di pesca; e

c)

effettuino la marcatura e il rilascio degli esemplari di austromerluzzi catturati in misura pari ad almeno cinque pesci per tonnellata di peso vivo. Una volta catturati 30 o più esemplari di austromerluzzi, si applica un livello minimo di sovrapposizione statistica pari ad almeno il 60 % per il rilascio degli esemplari marcati.

Articolo 48

Divieto di cattura degli squali di acque profonde

Nella zona dell'accordo SIOFA è vietata la pesca diretta degli squali di acque profonde seguenti:

a)

squalo portoghese (Centroscymnus coelolepis), salvo nell'ambito del quantitativo autorizzato di catture accessorie di cui all'allegato IK;

b)

squalo becco d'uccello (Deania calcea);

c)

sagrì (Centrophorus granulosus);

d)

zigrino (Dalatias licha);

e)

gattuccio di Bach (Bythaelurus bachi);

f)

chimera bocca nera (Chimaera buccanigella);

g)

chimera di Didier (Chimaera didierae);

h)

chimera del marinaio (Chimaera willwatchi);

i)

squalo musolungo (Centroscymnus crepidater);

j)

centroscimno di Plunket (Scymnodon plunketi);

k)

squalo di velluto (Zameus squamulosus);

l)

squalo lanterna guancia bianca (Etmopterus alphus);

m)

gattuccio panciapiccola (Apristurus indicus);

n)

chimera naso stretto (Harriotta raleighana);

o)

gattuccio testa stretta (Bythaelurus tenuicephalus);

p)

squalo serpente (Chlamydoselachus anguineus);

q)

notidano dagli occhi grandi (Hexanchus nakamurai);

r)

sagrì nano (Etmopterus pusillus);

s)

lemargo antartico (Somniosus antarcticus);

t)

squalo goblin (Mitsukurina owstoni);

u)

squalo lanterna viaggiatore (Etmopterus viator);

v)

squalo lanterna di Bigelow (Etmopterus bigelowi);

w)

sagrì (Centrophorus squamosus);

x)

centroforo boccanera (Centrophorus uyato);

y)

spinarolo spine corte (Squalus mitsukurii);

z)

squalo becco lungo (Deania quadrispinosa);

za)

squalo testa di freccia (Deania profundorum);

zb)

razza di acque profonde (Bathyraja tunae);

zc)

rinochimera africana (Rhinochimaera africana).

TITOLO III

POSSIBILITÀ DI PESCA PER I PESCHERECCI DI PAESI TERZI NELLE ACQUE DELL'UNIONE

Articolo 49

Pescherecci battenti bandiera della Norvegia o delle Isole Fær Øer

La Commissione può autorizzare i pescherecci battenti bandiera della Norvegia o delle Isole Fær Øer a pescare nelle acque dell'Unione nel rispetto dei TAC indicati nell'allegato I e secondo le condizioni previste nel presente regolamento, nel titolo III del regolamento (UE) 2017/2403 e negli atti delegati adottati dalla Commissione sulla base di tale regolamento.

Articolo 50

Pescherecci battenti bandiera del Regno Unito, immatricolati nel Regno Unito, nel Baliato di Guernsey, nel Baliato di Jersey o nell'Isola di Man, e in possesso di una licenza rilasciata da un'amministrazione della pesca del Regno Unito

La Commissione può autorizzare i pescherecci battenti bandiera del Regno Unito, immatricolati nel Regno Unito, nel Baliato di Guernsey, nel Baliato di Jersey o nell'Isola di Man, e in possesso di una licenza rilasciata da un'amministrazione della pesca del Regno Unito a pescare nelle acque dell'Unione nel rispetto dei TAC indicati nell'allegato I e secondo le condizioni previste nel presente regolamento, nel regolamento (UE) 2017/2403 e negli atti delegati adottati dalla Commissione sulla base di tale regolamento.

Articolo 51

Trasferimenti e scambi di contingenti con il Regno Unito

1.   Qualsiasi trasferimento o scambio di contingenti tra l'Unione e il Regno Unito avviene conformemente al presente articolo.

2.   Uno Stato membro che intenda trasferire o scambiare contingenti con il Regno Unito può discutere con quest'ultimo una proposta di massima per tale trasferimento o scambio. Lo Stato membro interessato notifica la proposta di massima alla Commissione.

3.   Qualora approvi la proposta di massima relativa al trasferimento o allo scambio di contingenti di cui al paragrafo 2 notificatale dallo Stato membro interessato, la Commissione, senza indebito ritardo, esprime il suo consenso ad essere vincolata da tale trasferimento o scambio di contingenti. La Commissione notifica agli Stati membri e al Regno Unito il trasferimento o lo scambio di contingenti concordato.

4.   Le possibilità di pesca ricevute dal Regno Unito o ad esso trasferite nell'ambito del trasferimento o scambio di contingenti concordato sono considerate contingenti aggiunti o detratti dai quantitativi assegnati allo Stato membro interessato a decorrere dalla data in cui il trasferimento o lo scambio di contingenti è stato notificato conformemente al paragrafo 3. Tali trasferimenti e scambi non modificano i criteri per la ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri conformemente al principio di stabilità relativa delle attività di pesca.

Articolo 52

Pescherecci battenti bandiera del Venezuela

I pescherecci battenti bandiera del Venezuela sono soggetti alle condizioni previste nel presente regolamento, nel titolo III del regolamento (UE) 2017/2403 e negli atti delegati adottati dalla Commissione sulla base di tale regolamento.

Articolo 53

Autorizzazioni di pesca

Il numero massimo di autorizzazioni di pesca per i pescherecci di paesi terzi operanti nelle acque dell'Unione figura nell'allegato V, parte B.

Articolo 54

Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie

Le condizioni di cui all'articolo 7 si applicano alle catture e alle catture accessorie dei pescherecci di paesi terzi che pescano in virtù delle autorizzazioni di cui all'articolo 53.

Articolo 55

Specie vietate

1.   Quando si trovano nelle acque dell'Unione, i pescherecci di paesi terzi non possono pescare, tenere a bordo, trasbordare o sbarcare le specie seguenti:

a)

razza stellata (Amblyraja radiata) nelle acque dell'Unione delle divisioni CIEM 3a e 7d; e nelle acque dell'Unione della sottozona CIEM 4;

b)

complesso di specie (Dipturus cf. flossada e Dipturus cf. intermedia) della razza bavosa (Dipturus batis) nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM 3, 4 e da 6 a 10;

c)

canesca (Galeorhinus galeus) pescata con palangaro nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM 4 e da 6 a 8;

d)

zigrino (Dalatias licha), squalo becco d'uccello (Deania calceus), sagrì (Centrophorus squamosus), sagrì atlantico (Etmopterus princeps) e squalo portoghese (Centroscymnus coelolepis) nelle acque dell'Unione della sottozona CIEM 4;

e)

smeriglio (Lamna nasus) in tutte le acque dell'Unione;

f)

razza chiodata (Raja clavata) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 3a;

g)

razza ondulata (Raja undulata) nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM 6 e 10;

h)

pesce violino (Rhinobatos rhinobatos) nelle acque dell'Unione del Mediterraneo;

i)

squalo balena (Rhincodon typus) in tutte le acque dell'Unione.

2.   Gli esemplari delle specie di cui al paragrafo 1 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 56

Modifiche del regolamento (UE) 2023/194

1.   L'allegato IA, parte B, del regolamento (UE) 2023/194 è modificato conformemente all'allegato XI, punto 2, del presente regolamento.

2.   L'allegato IA, parte F, del regolamento (UE) 2023/194 è modificato conformemente all'allegato XI, punto 1, del presente regolamento.

Articolo 57

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato per la pesca e l'acquacoltura istituito dal regolamento (UE) n. 1380/2013. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 58

Disposizioni transitorie

Gli articoli da 9 a 13, da 15 a 20, 24, 27, 38, 39, 40, 45, 48 e 55 continuano ad applicarsi, mutatis mutandis, nel 2025 fino all'entrata in vigore del regolamento che fisserà le possibilità di pesca per il 2025.

Articolo 59

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica dal 1o gennaio 2024 al 31 dicembre 2024.

Tuttavia:

a)

l'articolo 13, paragrafi 1 e 6, si applica dal 1o gennaio 2024 al 31 marzo 2025;

b)

l'articolo 13, paragrafi da 2 a 5, si applica dal 1o aprile 2024 al 31 marzo 2025;

c)

gli articoli 17 e 18 cessano di applicarsi alla data in cui diventeranno applicabili atti delegati che introducano misure corrispondenti;

d)

l'articolo 23 si applica dal 1o gennaio 2024 al 31 gennaio 2025;

e)

l'articolo 30 e l'allegato VII si applicano dal 1o dicembre 2023 al 30 novembre 2024;

f)

l'articolo 28, paragrafo 2, si applica dal 17 dicembre 2023 al 31 dicembre 2023;

g)

l'articolo 35, paragrafo 1, lettera a), si applica dal 1o gennaio 2024 al 19 gennaio 2025;

h)

l'articolo 56, paragrafo 2, si applica dal 1o gennaio 2023;

i)

l'allegato I si applica anche per gli anni 2025 e 2026, ove specificato in tale allegato;

j)

l'allegato IK si applica dal 1o dicembre 2023 al 30 novembre 2024, ove specificato in tale allegato;

k)

l'allegato II si applica dal 1o febbraio 2024 al 31 gennaio 2025;

l)

la taglia massima dello spinarolo (DGS/03A-C., DGS/2AC4-C e DGS/15X14) cessa di applicarsi alla data in cui diventerà applicabile un atto delegato che introduca misure corrispondenti e disciplini il trattamento delle catture degli stock di taglia superiore a 100 cm;

m)

i limiti di cattura e di sforzo fissati dal presente regolamento per il 2024 e, ove specificato nel presente regolamento, anche per gli anni 2025 e 2026 continuano ad applicarsi nel 2025 e, se del caso, nel 2026 e nel 2027, esclusivamente ai fini seguenti:

i)

scambi realizzati ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013;

ii)

detrazioni e riassegnazioni effettuate ai sensi dell'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1224/2009;

iii)

quantitativi detratti ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96 e dell'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013; e

iv)

detrazioni effettuate ai sensi degli articoli 105, 106 e 107 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 gennaio 2024

Per il Consiglio

Il presidente

H. LAHBIB


(1)  Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

(2)  Regolamento (UE) 2018/973 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, che istituisce un piano pluriennale per gli stock demersali nel Mare del Nord e per le attività di pesca che sfruttano tali stock, precisa i dettagli dell'attuazione dell'obbligo di sbarco nel Mare del Nord e abroga i regolamenti (CE) n. 676/2007 e (CE) n. 1342/2008 del Consiglio (GU L 179 del 16.7.2018, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) 2019/472 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, che istituisce un piano pluriennale per gli stock pescati nelle acque occidentali e nelle acque adiacenti e per le attività di pesca che sfruttano questi stock, modifica i regolamenti (UE) 2016/1139 e (UE) 2018/973, e abroga i regolamenti (CE) n. 811/2004, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007 e (CE) n. 1300/2008 del Consiglio (GU L 83 del 25.3.2019, pag. 1).

(4)  Blim è il valore della biomassa al di sotto del quale potrebbe ridursi la capacità riproduttiva.

(5)  Dati dell'EUMOFA relativi al prezzo di prima vendita e ai quantitativi di sbarchi, calcolati in media per gli anni 2019-2021 per determinati Stati membri e convertiti in un prezzo di prima vendita.

Il prezzo di prima vendita è il prezzo del pesce sbarcato che viene venduto o registrato presso un centro d'asta ad acquirenti registrati o a organizzazioni di produttori. Pertanto, il valore stimato basato su tale prezzo di prima vendita indica solo il valore nella prima fase della catena del valore.

(6)  Il valore indicativo, a differenza del valore di mercato, si riferisce al valore stimato calcolato moltiplicando i TAC per i prezzi di prima vendita, senza tener conto di altri fattori quali le flessibilità dovute all'effetto sui prezzi o il tasso di utilizzo dei contingenti.

(7)  Per valore FMSY s'intende il valore della mortalità per pesca stimata che, in un dato modello di pesca e nelle condizioni ambientali medie esistenti, dà luogo all'MSY di lungo termine.

(8)  Regolamento (CE) n. 1100/2007 del Consiglio, del 18 settembre 2007, che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di anguilla europea (GU L 248 del 22.9.2007, pag. 17).

(9)  Regolamento (UE) 2023/194 del Consiglio, del 30 gennaio 2023, che fissa, per il 2023, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e, per il 2023 e il 2024, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici di acque profonde (GU L 28 del 31.1.2023, pag. 1).

(10)  Regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973,(UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 105).

(11)  Regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti (GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3).

(12)  Regolamento (UE) 2023/2053 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023, che istituisce un piano di gestione pluriennale del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo, modifica i regolamenti (CE) n. 1936/2001, (UE) 2017/2107 e (UE) 2019/833 e abroga il regolamento (UE) 2016/1627 (GU L 238 del 27.9.2023, pag. 1).

(13)  Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006,(CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).

(14)   GU L 149 del 30.4.2021, pag. 10.

(15)  Decisione (UE) 2021/1875 del Consiglio, del 22 ottobre 2021, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di consultazioni annuali con il Regno Unito per concordare i totali ammissibili di catture (GU L 378 del 26.10.2021, pag. 6).

(16)   GU L 175 del 18.5.2021, pag. 3.

(17)  Decisione 87/277/CEE del Consiglio, del 18 maggio 1987, concernente la ripartizione delle possibilità di catture di merluzzo bianco nella regione dello Spitzberg e dell'isola degli Orsi e nella divisione 3M quale definita dalla convenzione NAFO (GU L 135 del 23.5.1987, pag. 29).

(18)  Decisione (UE) 2015/1565 del Consiglio, del 14 settembre 2015, che approva, a nome dell'Unione europea, la dichiarazione sulla concessione di possibilità di pesca nelle acque UE ai pescherecci battenti bandiera della Repubblica bolivariana del Venezuela nella zona economica esclusiva al largo delle coste della Guyana francese (GU L 244 del 19.9.2015, pag. 55).

(19)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione(GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(20)  Regolamento (CE) n. 218/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-orientale (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 70).

(21)   GU L 252 del 5.9.1981, pag. 27. L'Unione ha approvato la convenzione CCAMLR con la decisione 81/691/CEE del Consiglio, del 4 settembre 1981, relativa alla conclusione della convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Atlantico (GU L 252 del 5.9.1981, pag. 26).

(22)  Regolamento (CE) n. 216/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca in zone diverse dall'Atlantico settentrionale (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 1).

(23)   GU L 224 del 16.8.2006, pag. 24. L'Unione ha approvato la convenzione per il rafforzamento della IATTC con la decisione 2006/539/CE del Consiglio, del 22 maggio 2006, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione per il rafforzamento della commissione interamericana per i tonnidi tropicali istituita dalla convenzione del 1949 tra gli Stati Uniti d'America e la Repubblica di Costa Rica (GU L 224 del 16.8.2006, pag. 22).

(24)   GU L 162 del 18.6.1986, pag. 34. L'Unione ha aderito all'ICCAT con la decisione 86/238/CEE del Consiglio, del 9 giugno 1986, relativa all'adesione della Comunità alla convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico, emendata dal protocollo allegato all'atto finale della conferenza dei plenipotenziari degli Stati aderenti alla convenzione firmato a Parigi il 10 luglio 1984 (GU L 162 del 18.6.1986, pag. 33).

(25)   GU L 236 del 5.10.1995, pag. 25. L'Unione ha aderito alla IOTC con la decisione 95/399/CE del Consiglio, del 18 settembre 1995, relativa all'adesione della Comunità all'accordo che istituisce la Commissione dei tonni nell'Oceano Indiano (GU L 236 del 5.10.1995, pag. 24).

(26)  Regolamento (CE) n. 217/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture e l'attività degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-occidentale (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 42).

(27)   GU L 378 del 30.12.1978, pag. 2. L'Unione ha aderito alla convenzione NAFO con il regolamento (CEE) n. 3179/78 del Consiglio, del 28 dicembre 1978, relativo alla conclusione da parte della Comunità economica europea della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-occidentale (GU L 378 del 30.12.1978, pag. 1).

(28)   GU L 234 del 31.8.2002, pag. 40. L'Unione ha approvato la convenzione SEAFO con la decisione 2002/738/CE del Consiglio, del 22 luglio 2002, relativa alla conclusione da parte della Comunità europea della convenzione sulla conservazione e gestione delle risorse della pesca nell'Atlantico sudorientale (GU L 234 del 31.8.2002, pag. 39).

(29)   GU L 196 del 18.7.2006, pag. 15. L'Unione ha approvato il SIOFA con la decisione 2008/780/CE del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo di pesca per l'Oceano Indiano meridionale (GU L 268 del 9.10.2008, pag. 27).

(30)   GU L 67 del 6.3.2012, pag. 3. L'Unione ha approvato la convenzione SPRFMO con la decisione 2012/130/UE del Consiglio, del 3 ottobre 2011, relativa all'approvazione, a nome dell'Unione europea, della convenzione per la conservazione e la gestione delle risorse alieutiche d'alto mare nell'Oceano Pacifico meridionale (GU L 67 del 6.3.2012, pag. 1).

(31)   GU L 32 del 4.2.2005, pag. 3. L'Unione ha aderito alla WCPFC con la decisione 2005/75/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, relativa all'adesione della Comunità alla convenzione sulla conservazione e la gestione degli stock ittici altamente migratori dell'Oceano Pacifico centrale e occidentale (GU L 32 del 4.2.2005, pag. 1).

(32)  Regolamento (UE) n. 1343/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona coperta dall'accordo CGPM (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo) e che modifica il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo (GU L 347 del 30.12.2011, pag. 44).

(33)  Regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 81).

(34)  Tutti i tipi di reti demersali (OTB, OTT, PTB, TBB, TBN, TBS e TB).

(35)  Tutti i tipi di sciabiche (SSC, SDN, SPR, SV, SB e SX).

(36)  Tutte le attività di pesca con palangari o con lenze e canne (LHP, LHM, LLD, LL, LTL, LX e LLS).

(37)  Tutte le reti da posta fisse e le trappole (GTR, GNS, GNC, FYK, FPN e FIX).

(38)  Codici degli attrezzi: OTB, OTT, OT, TBN, TBS, TB, TX, PTB, SDN, SSC, SX, LL, LLS.

(39)  Codici degli attrezzi: OTB, OTT, OT, TBN, TBS, TB, TX, PTB.

(40)  Regolamento (UE) 2017/2107 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, che stabilisce le misure di gestione, di conservazione e di controllo applicabili nella zona della convenzione della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT), e che modifica i regolamenti del Consiglio (CE) n. 1936/2001, (CE) n. 1984/2003 e (CE) n. 520/2007 (GU L 315 del 30.11.2017, pag. 1).

(41)  Regolamento (CE) n . 601/2004 del Consiglio, del 22 marzo 2004, che stabilisce talune misure di controllo applicabili alle attività di pesca nella zona della convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico e che abroga i regolamenti (CEE) n. 3943/90, (CE) n. 66/1998 e (CE) n. 1721/1999 (GU L 97 dell'1.4.2004, pag. 16).


ELENCO DEGLI ALLEGATI

ALLEGATO I:

TAC applicabili ai pescherecci dell'Unione in zone in cui sono imposti TAC per specie e per zona

ALLEGATO IA:

Skagerrak, Kattegat, sottozone CIEM da 1 a 10, 12 e 14, acque dell'Unione della zona Copace, acque della Guyana francese

ALLEGATO IB:

Atlantico nord-orientale e Groenlandia, sottozone CIEM 1, 2, 5, 12 e 14 e acque groenlandesi della zona NAFO 1

ALLEGATO IC:

Atlantico nord-occidentale – Zona della convenzione NAFO

ALLEGATO ID:

Zona della convenzione ICCAT

ALLEGATO IE:

Oceano Atlantico sud-orientale – Zona della convenzione SEAFO

ALLEGATO IF:

Tonno australe – Zone di distribuzione

ALLEGATO IG:

Zona della convenzione WCPFC

ALLEGATO IH:

Zona della convenzione SPRFMO

ALLEGATO IJ:

Zona di competenza della IOTC

ALLEGATO IK:

Zona dell'accordo SIOFA

ALLEGATO IL:

Zona della convenzione IATTC

ALLEGATO II:

Sforzo di pesca dei pescherecci nell'ambito della gestione degli stock di sogliola della Manica occidentale nella divisione CIEM 7e

ALLEGATO III:

Zone di gestione dei cicerelli nelle divisioni CIEM 2a e 3a e nella sottozona CIEM 4

ALLEGATO IV:

Chiusure stagionali ai fini della protezione del merluzzo bianco in fase riproduttiva

ALLEGATO V:

Autorizzazioni di pesca

ALLEGATO VI:

Zona della convenzione ICCAT

ALLEGATO VII:

Zona della convenzione CCAMLR

ALLEGATO VIII:

Zona di competenza della IOTC

ALLEGATO IX:

Zona della convenzione WCPFC

ALLEGATO X:

Zona dell'accordo SIOFA

ALLEGATO XI:

Modifiche del regolamento (UE) 2023/194 per quanto riguarda gli stock di acque profonde


ALLEGATO I

TAC APPLICABILI AI PESCHERECCI DELL'UNIONE IN ZONE IN CUI SONO IMPOSTI TAC PER SPECIE E PER ZONA

Nelle tabelle riportate negli allegati figurano i TAC e i contingenti (in tonnellate di peso vivo, salvo indicazione contraria) per ogni stock e le eventuali condizioni ad essi funzionalmente collegate.

Tutte le possibilità di pesca riportate negli allegati sono soggette alle norme di cui al regolamento (CE) n. 1224/2009, in particolare agli articoli 33 e 34.

I riferimenti alle zone di pesca negli allegati si intendono fatti a zone CIEM, salvo se diversamente specificato. All'interno di ogni zona, gli stock ittici figurano secondo l'ordine alfabetico dei nomi scientifici delle specie. Solo i nomi scientifici identificano le specie a fini regolatori.

Ai fini del presente regolamento e per facilitare la consultazione è fornita di seguito una tabella comparativa dei nomi scientifici e dei nomi comuni delle specie elencate negli allegati. Gli allegati da IA a IL fanno parte dell'allegato I.

Tabella comparativa dei nomi scientifici e dei nomi comuni delle specie elencate negli allegati del presente regolamento

Nome scientifico

Codice alfa-3

Nome comune

Ammodytes spp.

SAN

Cicerelli

Aphanopus carbo

BSF

Pesce sciabola nero

Argentina silus

ARU

Argentina

Beryx spp.

ALF

Berici

Brosme brosme

USK

Brosme

Caproidae

BOR

Pesci tamburo

Centroscymnus coelolepis

CYO

Squalo portoghese

Chaceon spp.

GER

Granchi rossi di fondale

Chionoecetes spp.

PCR

Grancevole artiche

Clupea harengus

HER

Aringa

Coryphaenoides rupestris

RNG

Granatiere di roccia

Dissostichus eleginoides

TOP

Moro oceanico

Dissostichus mawsoni

TOA

Austromerluzzo

Dissostichus spp.

TOT

Austromerluzzi

Engraulis encrasicolus

ANE

Acciuga

Euphausia superba

KRI

Krill antartico

Gadus morhua

COD

Merluzzo bianco

Glyptocephalus cynoglossus

WIT

Passera lingua di cane

Hippoglossoides platessoides

PLA

Passera canadese

Hoplostethus atlanticus

ORY

Pesce specchio atlantico

Illex illecebrosus

SQI

Totano

Lepidorhombus spp.

LEZ

Lepidorombi

Leucoraja fullonica

RJF

Razza spinosa

Leucoraja naevus

RJN

Razza cuculo

Limanda ferruginea

YEL

Limanda a coda gialla

Lophiidae

ANF

Rane pescatrici

Macrourus spp.

GRV

Granatieri

Macrourus berglax

RHG

Granatiere berglax

Makaira nigricans

BUM

Marlin azzurro

Mallotus villosus

CAP

Capelin

Melanogrammus aeglefinus

HAD

Eglefino

Merlangius merlangus

WHG

Merlano

Merluccius merluccius

HKE

Nasello

Micromesistius poutassou

WHB

Melù

Microstomus kitt

LEM

Limanda

Molva dypterygia

BLI

Molva azzurra

Molva molva

LIN

Molva

Nephrops norvegicus

NEP

Scampo

Pagellus bogaraveo

SBR

Occhialone

Pandalus borealis

PRA

Gamberetto boreale

Penaeus spp.

PEN

Mazzancolle

Pleuronectes platessa

PLE

Passera di mare

Pleuronectiformes

FLX

Pesci piatti

Pollachius pollachius

POL

Merluzzo giallo

Pollachius virens

POK

Merluzzo carbonaro

Pseudopentaceros spp.

EDW

Pentaceri australi

Raja brachyura

RJH

Razza a coda corta

Leucoraja circularis

RJI

Razza rotonda

Raja clavata

RJC

Razza chiodata

Raja microocellata

RJE

Razza dagli occhi piccoli

Raja montagui

RJM

Razza maculata

Raja undulata

RJU

Razza ondulata

Rajiformes

SRX

Razze

Reinhardtius hippoglossoides

GHL

Ippoglosso nero

Rostroraja alba

RJA

Razza bianca

Scomber scombrus

MAC

Sgombro

Scophthalmus maximus

TUR

Rombo chiodato

Scophthalmus rhombus

BLL

Rombo liscio

Sebastes spp.

RED

Scorfani

Solea solea

SOL

Sogliola

Solea spp.

SOO

Sogliole

Sprattus sprattus

SPR

Spratto

Squalus acanthias

DGS

Spinarolo

Tetrapturus albidus

WHM

Marlin bianco

Thunnus alalunga

ALB

Alalunga

Thunnus maccoyii

SBF

Tonno australe

Thunnus obesus

BET

Tonno obeso

Thunnus thynnus

BFT

Tonno rosso

Trachurus murphyi

CJM

Sugarello cileno

Trachurus spp.

JAX

Suri/sugarelli

Trisopterus esmarkii

NOP

Busbana norvegese

Urophycis tenuis

HKW

Musdea americana

Xiphias gladius

SWO

Pesce spada

ALLEGATO IA

SKAGERRAK, KATTEGAT, SOTTOZONE CIEM DA 1 A 10, 12 E 14, ACQUE DELL'UNIONE DELLA ZONA COPACE, ACQUE DELLA GUYANA FRANCESE

PARTE A

Stock per i quali l'Unione decide autonomamente

Tabella 1

Specie:

Acciuga

Engraulis encrasicolus

Zona:

8

(ANE/08.)

Spagna

 

29 700

 

TAC analitico

Francia

 

3 300

 

Unione

 

33 000

 

TAC

 

33 000

 


Tabella 2

Specie:

Acciuga

Engraulis encrasicolus

Zona:

9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1

(ANE/9/3411)

Spagna

 

0

(1)

TAC analitico

Portogallo

 

0

(1)

Unione

 

0

(1)

TAC

 

0

(1)

(1)

Questo contingente può essere pescato soltanto dal 1o luglio 2024 al 30 giugno 2025.


Tabella 3

Specie:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona:

Kattegat

(COD/03AS.)

Danimarca

 

53,68

(1)(2)

TAC precauzionale

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Germania

 

1,11

(1)(2)

Svezia

 

32,21

(1)(2)

Unione

 

87

(1)(2)

TAC

 

87

(1)(2)

(1)

Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

(2)

In aggiunta a questi contingenti, uno Stato membro può attribuire ai pescherecci battenti la sua bandiera che partecipano a prove di monitoraggio elettronico a distanza un'assegnazione supplementare entro un limite complessivo pari al 30 % del contingente ad esso assegnato. Ogni peschereccio che partecipa alle prove di monitoraggio elettronico a distanza non cattura più di 300 kg. Le catture imputabili a tale assegnazione supplementare sono comunicate separatamente (COD/03AS_REM). Ciò non pregiudica la stabilità relativa.


Tabella 4

Specie:

Lepidorombi

Lepidorhombus spp.

Zona:

8c, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1

(LEZ/8C3411)

Spagna

 

3 210

 

TAC analitico

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento

Francia

 

160

 

Portogallo

 

107

 

Unione

 

3 477

 

TAC

 

3 622

 


Tabella 5

Specie:

Rane pescatrici

Lophiidae

Zona:

8c, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1

(ANF/8C3411)

Spagna

 

3 715

 

TAC analitico

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento

Francia

 

4

 

Portogallo

 

739

 

Unione

 

4 458

 

TAC

 

4 650

 


Tabella 6

Specie:

Merlano

Merlangius merlangus

Zona:

8

(WHG/08.)

Anno

 

2024 e 2025 (ciascun anno)

 

TAC analitico

Spagna

 

539

 

Francia

 

808

 

Unione

 

1 347

 

TAC

 

1 347

 


Tabella 7

Specie:

Nasello

Merluccius merluccius

Zona:

8c, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1

(HKE/8C3411)

Spagna

 

10 921

 

TAC analitico

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento

Francia

 

1 048

 

Portogallo

 

5 096

 

Unione

 

17 065

 

TAC

 

17 445

 


Tabella 8

Specie:

Scampo

Nephrops norvegicus

Zona:

3a

(NEP/03A.)

Danimarca

 

5 763

 

TAC analitico

Germania

 

17

 

Svezia

 

2 062

 

Unione

 

7 842

 

TAC

 

8 410

 


Tabella 9

Specie:

Scampo

Nephrops norvegicus

Zona:

8a, 8b, 8d e 8e

(NEP/8ABDE.)

Spagna

 

239

 

TAC analitico

Francia

 

3 738

 

Unione

 

3 977

 

TAC

 

5 786

 


Tabella 10

Specie:

Scampo

Nephrops norvegicus

Zona:

8c, unità funzionale 25

(NEP/8CU25)

Anno

 

2024 e 2025 (ciascun anno)

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Spagna

 

0

 

Francia

 

0

 

Unione

 

0

 

TAC

 

0

 


Tabella 11

Specie:

Scampo

Nephrops norvegicus

Zona:

8c, unità funzionale 31

(NEP/8CU31)

Spagna

 

12,40

 

TAC analitico

Francia

 

0,00

 

Unione

 

12,40

 

TAC

 

12,40

 


Tabella 12

Specie:

Scampo

Nephrops norvegicus

Zona:

9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1

(NEP/9/3411)

Spagna

 

60

(1)

TAC precauzionale

Portogallo

 

179

(1)

Unione

 

239

(1)(2)

TAC

 

239

(1)(2)

(1)

Non può essere prelevato nelle unità funzionali 26 e 27 della divisione 9a.

(2)

Nei limiti di questo contingente, nell'unità funzionale 30 della divisione 9a (NEP/*9U30) non può essere prelevato un quantitativo superiore a:

 

32

 


Tabella 13

Specie:

Mazzancolle

Penaeus spp.

Zona:

acque della Guyana francese

(PEN/FGU.)

Francia

 

Da fissare

(1)

TAC precauzionale

Si applica l'articolo 6 del presente regolamento

Unione

 

Da fissare

(1)(2)

TAC

 

Da fissare

(1)(2)

(1)

La pesca delle mazzancolle Penaeus subtilis e Penaeus brasiliensis è vietata in acque di profondità inferiore a 30 metri.

(2)

Il quantitativo fissato equivale a quello del contingente della Francia.


Tabella 14

Specie:

Passera di mare

Pleuronectes platessa

Zona:

Kattegat

(PLE/03AS.)

Danimarca

 

1 116

 

TAC analitico

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento

Germania

 

13

 

Svezia

 

126

 

Unione

 

1 255

 

TAC

 

2 349

 


Tabella 15

Specie:

Passera di mare

Pleuronectes platessa

Zona:

7b e 7c

(PLE/7BC.)

Anno

 

2024, 2025 e 2026 (ciascun anno)

 

TAC precauzionale

Francia

 

2

 

Irlanda

 

13

 

Unione

 

15

 

TAC

 

15

 


Tabella 16

Specie:

Passera di mare

Pleuronectes platessa

Zona:

8, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1

(PLE/8/3411)

Anno

 

2024 e 2025 (ciascun anno)

 

TAC precauzionale

Spagna

 

21

 

Francia

 

82

 

Portogallo

 

21

 

Unione

 

124

 

TAC

 

124

 


Tabella 17

Specie:

Merluzzo giallo

Pollachius pollachius

Zona:

8a, 8b, 8d e 8e

(POL/8ABDE.)

Spagna

 

85

(1)

TAC analitico

Francia

 

415

(1)

Unione

 

500

(1)

TAC

 

500

(1)

(1)

Questo contingente può essere pescato soltanto dal 1o gennaio 2024 al 30 giugno 2024.


Tabella 18

Specie:

Merluzzo giallo

Pollachius pollachius

Zona:

8c

(POL/08C.)

Anno

 

2024 e 2025 (ciascun anno)

 

TAC analitico

Spagna

 

70

 

Francia

 

8

 

Unione

 

78

 

TAC

 

78

 


Tabella 19

Specie:

Merluzzo giallo

Pollachius pollachius

Zona:

9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1

(POL/9/3411)

Anno

 

2024 e 2025 (ciascun anno)

 

TAC analitico

Spagna

 

93

(1)

Portogallo

 

3

(1)(2)

Unione

 

96

(1)

TAC

 

96

(2)

(1)

Condizione speciale: di cui fino al 100 % può essere pescato nella zona 8c (POL/*08C.).

(2)

In aggiunta a questo TAC, il Portogallo può pescare quantitativi di merluzzo giallo non superiori a 98 tonnellate (POL/93411P).


Tabella 20

Specie:

Sogliola

Solea solea

Zona:

3a; acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-24

(SOL/3ABC24)

Danimarca

 

275

 

TAC analitico

Germania

 

16

(1)

Paesi Bassi

 

26

(1)

Svezia

 

10

 

Unione

 

327

 

TAC

 

327

 

(1)

Questo contingente può essere pescato esclusivamente nelle acque dell'Unione della zona 3a e delle sottodivisioni 22-24.


Tabella 21

Specie:

Sogliola

Solea solea

Zona:

7b e 7c

(SOL/7BC.)

Anno

 

2024, 2025 e 2026 (ciascun anno)

 

TAC precauzionale

Francia

 

1

 

Irlanda

 

14

 

Unione

 

15

 

TAC

 

15

 


Tabella 22

Specie:

Sogliola

Solea solea

Zona:

8a e 8b

(SOL/8AB.)

Belgio

 

30

 

TAC analitico

Spagna

 

5

 

Francia

 

2 231

 

Paesi Bassi

 

167

 

Unione

 

2 433

 

TAC

 

2 489

 


Tabella 23

Specie:

Sogliole

Solea spp.

Zona:

8c, 8d, 8e, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1

(SOO/8CDE34)

Anno

 

2024 e 2025 (ciascun anno)

 

TAC precauzionale

Spagna

 

204

 

Portogallo

 

337

 

Unione

 

541

(1)

TAC

 

541

(1)

(1)

Nei limiti di questi contingenti, non possono essere prelevati quantitativi di sogliola (Solea solea) superiori a (SOL/8CDE34):

 

 

209

 


Tabella 24

Specie:

Suri/sugarelli

Trachurus spp.

Zona:

9

(JAX/09.)

Spagna

 

43 032

(1)

TAC analitico

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento

Portogallo

 

123 295

(1)

Unione

 

166 327

 

TAC

 

173 873

 

(1)

Condizione speciale: fino allo 0 % di questo contingente può essere pescato nella zona 8c (JAX/*08C.).


Tabella 25

Specie:

Suri/sugarelli

Trachurus spp.

Zona:

10; acque dell'Unione della zona Copace (1)

(JAX/X34PRT)

Portogallo

 

Da fissare

 

TAC precauzionale

Si applica l'articolo 6 del presente regolamento

Unione

 

Da fissare

(2)

TAC

 

Da fissare

(2)

(1)

Acque circostanti le Azzorre.

(2)

Il quantitativo fissato equivale a quello del contingente del Portogallo.


Tabella 26

Specie:

Suri/sugarelli

Trachurus spp.

Zona:

acque dell'Unione della zona Copace (1)

(JAX/341PRT)

Portogallo

 

Da fissare

 

TAC precauzionale

Si applica l'articolo 6 del presente regolamento

Unione

 

Da fissare

(2)

TAC

 

Da fissare

(2)

(1)

Acque circostanti Madera.

(2)

Il quantitativo fissato equivale a quello del contingente del Portogallo.


Tabella 27

Specie:

Suri/sugarelli

Trachurus spp.

Zona:

acque dell'Unione della zona Copace (1)

(JAX/341SPN)

Spagna

 

Da fissare

 

TAC precauzionale

Si applica l'articolo 6 del presente regolamento

Unione

 

Da fissare

(2)

TAC

 

Da fissare

(2)

(1)

Acque circostanti le Isole Canarie.

(2)

Il quantitativo fissato equivale a quello del contingente della Spagna.

PARTE B

Stock condivisi

Tabella 1

Specie:

Cicerelli e catture accessorie connesse

Ammodytes spp.

Zona:

acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a; acque dell'Unione della zona 3a

Danimarca

 

0

(1)

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Germania

 

0

(1)

Svezia

 

0

(1)

Unione

 

0

 

Regno Unito

 

0

 

TAC

 

0

 

(1)

Fino al 2 % del contingente può essere costituito da catture accessorie di merlano e sgombro (OT1/*2A3A4X). Le catture accessorie di merlano e sgombro imputate al contingente ai sensi della presente disposizione e le catture accessorie di specie imputate al contingente ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non superano complessivamente il 9 % del contingente.

Condizione speciale: nei limiti di questi contingenti, nelle zone seguenti di gestione del cicerello non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito, secondo quanto definito nell'allegato III:

 

Zona: acque del Regno Unito e acque dell'Unione delle zone di gestione del cicerello

 

1r

2r

3r

4

5r

6

7r

 

(SAN/234_1R) (1)

(SAN/234_2R) (1)

(SAN/234_3R) (1)

(SAN/234_4) (1)

(SAN/234_5R) (1)

(SAN/234_6) (1)

(SAN/234_7R) (1)

Danimarca

0

0

0

0

0

0

0

Germania

0

0

0

0

0

0

0

Svezia

0

0

0

0

0

0

0

Unione

0

0

0

0

0

0

0

Regno Unito

0

0

0

0

0

0

0

Totale

0

0

0

0

0

0

0

(1)

Fino al 10 % di questo contingente può essere accumulato e utilizzato nell'anno successivo esclusivamente in questa zona di gestione.


Tabella 2

Specie:

Argentina

Argentina silus

Zona:

acque del Regno Unito e acque internazionali delle zone 1 e 2

(ARU/1/2.)

Germania

 

14

 

TAC precauzionale

Francia

 

5

 

Paesi Bassi

 

12

 

Unione

 

31

 

Regno Unito

 

24

 

TAC

 

55

 


Tabella 3

Specie:

Argentina

Argentina silus

Zona:

acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque dell'Unione della zona 3a

(ARU/3A4-C)

Danimarca

 

662

 

TAC precauzionale

Germania

 

7

 

Francia

 

5

 

Irlanda

 

5

 

Paesi Bassi

 

31

 

Svezia

 

26

 

Unione

 

736

 

Regno Unito

 

12

 

TAC

 

748

 


Tabella 4

Specie:

Argentina

Argentina silus

Zona:

6 e 7; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5

(ARU/567.)

Germania

 

640

 

TAC precauzionale

Francia

 

13

 

Irlanda

 

593

 

Paesi Bassi

 

6 683

 

Unione

 

7 929

 

Regno Unito

 

469

 

TAC

 

8 398

 


Tabella 5

Specie:

Brosme

Brosme brosme

Zona:

acque del Regno Unito e acque internazionali delle zone 1, 2 e 14

(USK/1214EI)

Germania

 

4,5

(1)

TAC precauzionale

Francia

 

4,5

(1)

Altri

 

2

(1)(2)

Unione

 

11

(1)

Regno Unito

 

5

(1)

TAC

 

16

(1)

(1)

Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.

(2)

Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (USK/1214EI_AMS).


Tabella 6

Specie:

Brosme

Brosme brosme

Zona:

acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4

(USK/04-C.)

Danimarca

 

56

(1)

TAC precauzionale

Germania

 

17

(1)

Francia

 

39

(1)

Svezia

 

6

(1)

Altri

 

6

(2)

Unione

 

124

(1)

Regno Unito

 

84

(1)

TAC

 

208

 

(1)

Condizione speciale: di cui fino al 25 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito, nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali della zona 6a a nord di 58° 30' N (USK/*6AN58).

(2)

Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (USK/04-C_AMS).


Tabella 7

Specie:

Brosme

Brosme brosme

Zona:

6 e 7; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5

(USK/567EI.)

Germania

 

95

(1)

TAC precauzionale

Spagna

 

334

(1)

Francia

 

3 962

(1)

Irlanda

 

382

(1)

Altri

 

95

(2)

Unione

 

4 868

(1)

Norvegia

 

0

(3)(4)(5)

Regno Unito

 

2 072

(1)

TAC

 

6 940

 

(1)

Condizione speciale: di cui fino al 10 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione della zona 4 (USK/*04-C.).

(2)

Esclusivamente per le catture accessorie. Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (USK/567EI_AMS).

(3)

Condizione speciale: di cui sono autorizzate catture accidentali di altre specie nella misura del 25 % per peschereccio e in ogni momento nelle zone 6 e 7 nonché nelle acque del Regno Unito e nelle acque internazionali della zona 5. Questa percentuale può essere tuttavia superata nelle prime 24 ore che seguono l'inizio della pesca in uno specifico fondale di pesca. Il totale delle catture accidentali di altre specie nelle zone 6 e 7 nonché nelle acque del Regno Unito e nelle acque internazionali della zona 5 non supera il quantitativo (OTH/*5B67-) indicato di seguito. Le catture accessorie di merluzzo bianco a norma di questa disposizione nella zona 6a non possono essere superiori al 5 %.

 

0

 

(4)

Inclusa la molva. I contingenti per la Norvegia seguenti sono catturati esclusivamente con palangari nelle zone 6 e 7 nonché nelle acque del Regno Unito e nelle acque internazionali della zona 5:

molva (LIN/*5B67-)

0

 

brosme (USK/*5B67-)

0

 

(5)

I contingenti di brosme e di molva per la Norvegia sono interscambiabili fino al seguente quantitativo:

 

0

 


Tabella 8

Specie:

Brosme

Brosme brosme

Zona:

acque norvegesi della zona 4

(USK/04-N.)

Belgio

 

0

 

TAC precauzionale

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Danimarca

 

50

 

Germania

 

0

 

Francia

 

0

 

Paesi Bassi

 

0

 

Unione

 

50

 

TAC

 

Non pertinente

 


Tabella 9

Specie:

Pesci tamburo

Caproidae

Zona:

6, 7 e 8

(BOR/678-)

Danimarca

 

6 711

 

TAC precauzionale

Irlanda

 

18 899

 

Unione

 

25 610

 

Regno Unito

 

1 739

 

TAC

 

27 349

 


Tabella 10

Specie:

Aringa (1)

Clupea harengus

Zona:

3a

(HER/03A.)

Danimarca

 

12 498

(1)(2)(3)

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Germania

 

200

(1)(2)(3)

Svezia

 

13 073

(1)(2)(3)

Unione

 

25 771

(1)(2)(3)

Norvegia

 

3 964

(2)

TAC

 

29 735

 

(1)

Catture di aringa effettuate durante la pesca con reti aventi dimensione di maglia pari o superiore a 32 mm.

(2)

Nella zona 3a possono essere pescati soltanto i quantitativi di stock di aringa HER/03A. (HER/*03A.) e HER/03A-BC (HER/*03A-BC) indicati di seguito:

Danimarca

554

 

Germania

8

 

Svezia

407

 

Unione

969

 

Norvegia

167

 

(3)

Condizione speciale: fino al 50 % di questo quantitativo può essere pescato nelle acque del Regno Unito della zona 4 (HER/*4-UK) e il 50 % può essere pescato nelle acque dell'Unione della zona 4b (HER/*4B-EU).


Tabella 11

Specie:

Aringa (1)

Clupea harengus

Zona:

acque dell'Unione, acque del Regno Unito e acque norvegesi della zona 4 a nord di 53° 30' N

(HER/4AB.)

Danimarca

 

77 892

 

TAC analitico

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento

Germania

 

48 595

 

Francia

 

21 783

 

Paesi Bassi

 

56 422

 

Svezia

 

4 765

 

Unione

 

209 457

 

Isole Fær Øer

 

0

 

Norvegia

 

147 994

(2)

Regno Unito

 

96 736

 

TAC

 

510 323

 

(1)

Catture di aringa effettuate durante la pesca con reti aventi dimensione di maglia pari o superiore a 32 mm.

(2)

Le catture effettuate nei limiti di questo contingente vanno detratte dalla quota norvegese del TAC. Nei limiti di questo contingente, nelle acque dell'Unione della zona 4b (HER/*04B-C) non può essere prelevato un quantitativo superiore a:

2 700

 

Condizione speciale: nei limiti di questi contingenti, l'Unione non può prelevare in acque norvegesi a sud di 62° N quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:

acque norvegesi a sud di 62° N (HER/*4N-S62)

Unione

2 700

 


Tabella 12

Specie:

Aringa

Clupea harengus

Zona:

acque norvegesi a sud di 62° N

(HER/4N-S62)

Svezia

 

1 128

(1)

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96

Unione

 

1 128

 

TAC

 

Non pertinente

 

(1)

Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai contingenti di queste specie.


Tabella 13

Specie:

Aringa

Clupea harengus

Zona:

3a

(HER/03A-BC)

Danimarca

 

5 692

(1)(2)(3)

TAC analitico

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento

Germania

 

51

(1)(2)(3)

Svezia

 

916

(1)(2)(3)

Unione

 

6 659

(1)(2)(3)

TAC

 

6 659

(2)

(1)

Esclusivamente per l'aringa prelevata come cattura accessoria durante la pesca con reti aventi dimensione di maglia inferiore a 32 mm.

(2)

Nella zona 3a possono essere pescati soltanto i quantitativi di stock di aringa HER/03A. (HER/*03A.) e HER/03A-BC (HER/*03A-BC) indicati di seguito:

Danimarca

554

 

Germania

8

 

Svezia

407

 

Unione

969

 

(3)

Condizione speciale: fino al 100 % di questo contingente può essere pescato nelle acque dell'Unione della zona 4 (HER/*4-EU-BC).


Tabella 14

Specie:

Aringa (1)

Clupea harengus

Zona:

4 e 7d; acque del Regno Unito della zona 2a

(HER/2A47DX)

Belgio

 

38

 

TAC analitico

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento

Danimarca

 

7 388

 

Germania

 

38

 

Francia

 

38

 

Paesi Bassi

38

 

Svezia

 

36

 

Unione

 

7 576

 

Regno Unito

140

 

TAC

 

7 716

 

(1)

Esclusivamente per l'aringa prelevata come cattura accessoria durante la pesca con reti aventi dimensione di maglia inferiore a 32 mm.


Tabella 15

Specie:

Aringa (1)

Clupea harengus

Zona:

4c e 7d (2)

(HER/4CXB7D)

Belgio

 

9 170

(3)

TAC analitico

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento

Danimarca

 

1 223

(3)

Germania

 

763

(3)

Francia

 

13 741

(3)

Paesi Bassi

24 430

(3)

Unione

 

49 327

(3)

Regno Unito

6 809

(3)

TAC

 

510 323

 

(1)

Esclusivamente per le catture di aringa effettuate durante la pesca con reti aventi dimensione di maglia pari o superiore a 32 mm.

(2)

Escluso lo stock di Blackwater, vale a dire lo stock di aringa della regione marittima situata nell'estuario del Tamigi, nella zona delimitata da una lossodromia che, dal Landguard Point (51° 56' N, 1° 19,1' E), corre verso sud fino alla latitudine 51° 33' N e quindi in direzione ovest fino a un punto della costa del Regno Unito.

(3)

Condizione speciale: fino al 50 % di questo contingente può essere prelevato nella zona 4b (HER/*04B.).


Tabella 16

Specie:

Aringa

Clupea harengus

Zona:

6b e 6aN; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b (1)

(HER/5B6ANB)

Germania

 

140

(2)

TAC precauzionale

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Francia

 

26

(2)

Irlanda

 

189

(2)

Paesi Bassi

140

(2)

Unione

 

495

(2)

Regno Unito

959

(2)

TAC

 

1 454

 

(1)

Si tratta dello stock di aringa nella parte della divisione 6a situata a est di 7° O e a nord di 55° N, o a ovest di 7° O e a nord di 56° N, escluso il Clyde.

(2)

È vietata la pesca mirata di aringa nella parte delle divisioni soggette a questo TAC situata tra 56° N e 57° 30' N, ad eccezione di una cintura di sei miglia nautiche misurate dalla linea di base delle acque territoriali del Regno Unito.


Tabella 17

Specie:

Aringa

Clupea harengus

Zona:

6aS (1) , 7b, 7c

(HER/6AS7BC)

Irlanda

 

2 064

 

TAC precauzionale

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Paesi Bassi

206

 

Unione

 

2 270

 

TAC

 

2 270

 

(1)

Si tratta dello stock di aringa nella zona 6a, a sud di 56° 00' N e a ovest di 07° 00' O.


Tabella 18

Specie:

Aringa

Clupea harengus

Zona:

7a (1)

(HER/07A/MM)

Irlanda

 

218

 

TAC analitico

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento

Unione

 

218

 

Regno Unito

7 061

 

TAC

 

7 279

 

(1)

Da questa zona è sottratta la zona delimitata:

a nord, dalla latitudine 52° 30' N,

a sud, dalla latitudine 52° 00' N,

a ovest, dalla costa dell'Irlanda,

a est, dalla costa del Regno Unito.


Tabella 19

Specie:

Aringa

Clupea harengus

Zona:

7e e 7f

(HER/7EF.)

Francia

 

223

 

TAC precauzionale

Unione

 

223

 

Regno Unito

223

 

TAC

 

446

 


Tabella 20

Specie:

Aringa

Clupea harengus

Zona:

7a, a sud di 52° 30' N; 7g (1) , 7h (1) , 7j (1) e 7k (1)

(HER/7G-K.)

Germania

 

10

(2)

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Francia

 

54

(2)

Irlanda

 

750

(2)

Paesi Bassi

54

(2)

Unione

 

868

(2)

Regno Unito

1

(3)

TAC

 

869

 

(1)

La zona è aumentata dell'area delimitata:

a nord, dalla latitudine 52° 30' N,

a sud, dalla latitudine 52° 00' N,

a ovest, dalla costa dell'Irlanda,

a est, dalla costa del Regno Unito.

(2)

Questo contingente può essere assegnato unicamente a navi che partecipano ad attività di pesca ricognitiva mirante alla raccolta di dati basati sulla pesca per lo stock in questione in base alla valutazione del CIEM. Prima di autorizzare le catture gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione il nome della nave/i nomi delle navi in questione.

(3)

Questo contingente può essere assegnato unicamente a navi che partecipano ad attività di pesca ricognitiva mirante alla raccolta di dati basati sulla pesca per lo stock in questione in base alla valutazione del CIEM. Prima di autorizzare le catture le amministrazioni della pesca del Regno Unito comunicano il nome della nave/i nomi delle navi alla "Marine Management Organisation" (Organizzazione per la gestione dell'ambiente marino).


Tabella 21

Specie:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona:

Skagerrak

(COD/03AN.)

Belgio

 

9

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Danimarca

 

2 848

 

Germania

 

71

 

Paesi Bassi

18

 

Svezia

 

498

 

Unione

 

3 444

 

TAC

 

3 559

 


Tabella 22

Specie:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona:

4; acque del Regno Unito della zona 2a; parte della zona 3a non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat

(COD/2A3AX4)

Belgio

 

607

(1)(2)

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Danimarca

 

3 490

 

Germania

 

2 212

(2)

Francia

 

750

(1)(2)

Paesi Bassi

1 972

(1)

Svezia

 

23

 

Unione

 

9 054

 

Norvegia

 

4 233

(3)

Regno Unito

11 613

(1)(2)

TAC

 

24 900

 

(1)

Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nella zona 7d (COD/*07D.).

(2)

Condizione speciale: di cui fino al 10 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito, nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali della zona 6a a nord di 58' 30'' (COD/*6AN58).

(3)

Di cui non può essere prelevato nelle acque dell'Unione (COD/*3AX4-EU) un quantitativo superiore a quello indicato di seguito. Le catture effettuate nei limiti di questo contingente vanno detratte dalla quota norvegese del TAC.

3 522

 

Condizione speciale: nei limiti di questi contingenti, nella zona seguente non può essere prelevato un quantitativo superiore a quello indicato di seguito:

acque norvegesi della zona 4 (COD/*04N-)

Unione

6 551

 


Tabella 23

Specie:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona:

acque norvegesi a sud di 62° N

(COD/4N-S62)

Svezia

 

382

(1)

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Unione

 

382

 

 

 

 

 

TAC

 

Non pertinente

 

(1)

Le catture accessorie di eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai contingenti di tali specie.


Tabella 24

Specie:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona:

6b; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b a ovest di 12° 00' O e delle zone 12 e 14

(COD/5W6-14)

Belgio

 

0

(1)

TAC precauzionale

Germania

 

1

(1)

Francia

 

7

(1)

Irlanda

 

12

(1)

Unione

 

20

(1)

Regno Unito

54

(1)

TAC

 

74

(1)

(1)

Esclusivamente per le catture accessorie di merluzzo bianco nelle attività di pesca di altre specie. Nell'ambito di questo contingente non è consentita la pesca diretta del merluzzo bianco.


Tabella 25

Specie:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona:

6a; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b a est di 12° 00' O

(COD/5BE6A)

Belgio

 

1

 

TAC analitico

Si applica l'articolo 8 del presente regolamento

Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Germania

 

9

 

Francia

 

98

 

Irlanda

 

185

 

Unione

 

293

 

Regno Unito

1 099

 

TAC

 

1 392

 


Tabella 26

Specie:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona:

7a

(COD/07A.)

Belgio

 

2

(1)

TAC precauzionale

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Francia

 

6

(1)

Irlanda

 

82

(1)

Paesi Bassi

1

(1)

Unione

 

91

(1)

Regno Unito

74

(1)

TAC

 

165

(1)

(1)

Esclusivamente per le catture accessorie di merluzzo bianco nelle attività di pesca di altre specie. Nell'ambito di questo contingente non è consentita la pesca diretta del merluzzo bianco.


Tabella 27

Specie:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona:

7b, 7c, 7e-k, 8, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1

(COD/7XAD34)

Belgio

 

14

(1)

TAC analitico

Si applica l'articolo 8 del presente regolamento

Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Francia

 

230

(1)

Irlanda

 

335

(1)

Paesi Bassi

0

(1)

Unione

 

579

(1)

Regno Unito

65

(1)

TAC

 

644

(1)

(1)

Esclusivamente per le catture accessorie di merluzzo bianco nelle attività di pesca di altre specie. Nell'ambito di questo contingente non è consentita la pesca diretta del merluzzo bianco.


Tabella 28

Specie:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona:

7d

(COD/07D.)

Belgio

 

62

(1)

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Francia

 

1 218

(1)

Paesi Bassi

36

(1)

Unione

 

1 316

(1)

Regno Unito

134

(2)

TAC

 

1 450

 

(1)

Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nella zona 4, nella parte della zona 3a non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat e nelle acque del Regno Unito della zona 2a (COD/*2A3X4).

(2)

Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione della zona 4, nella parte della zona 3a non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat e nelle acque del Regno Unito della zona 2a (COD/*2A3X4X).


Tabella 29

Specie:

Passera lingua di cane

Glyptocephalus cynoglossus

Zona:

acque dell'Unione della zona 3a

(WIT/03A-C.)

 

 

Da fissare

(1)

 

(1)

Di cui fino al 100 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione della zona 4; nelle acque del Regno Unito della zona 2a (WIT/*2AC4-C1)


Tabella 30

Specie:

Lepidorombi

Lepidorhombus spp.

Zona:

acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a

(LEZ/2AC4-C)

Belgio

 

9

(1)

TAC analitico

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento

Danimarca

 

8

(1)

Germania

 

8

(1)

Francia

 

48

(1)

Paesi Bassi

39

(1)

Unione

 

112

(1)

Regno Unito

2 874

(1)

TAC

 

2 986

 

(1)

Condizione speciale: di cui fino al 20 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito, nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali della zona 6a a nord di 58° 30' N (LEZ/*6AN58).


Tabella 31

Specie:

Lepidorombi

Lepidorhombus spp.

Zona:

6; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14

(LEZ/56-14)

Spagna

 

566

(1)

TAC analitico

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento

Francia

 

2 207

(1)

Irlanda

 

645

(1)

Unione

3 418

(1)

Regno Unito

2 611

(1)

TAC

6 029

 

(1)

Condizione speciale: di cui fino al 25 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione delle zone 2a e 4 (LEZ/*2AC4C).


Tabella 32

Specie:

Lepidorombi

Lepidorhombus spp.

Zona:

7

(LEZ/07.)

Belgio

 

548

(1)

TAC analitico

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento

Spagna

 

6 090

(2)

Francia

 

7 393

(2)

Irlanda

 

3 360

(2)

Unione

 

17 391

 

Regno Unito

4 604

(2)

TAC

 

21 995

 

(1)

Il 10 % di questo contingente può essere utilizzato nelle zone 8a, 8b, 8d e 8e (LEZ/*8ABDE) per le catture accessorie nella pesca diretta della sogliola.

(2)

Il 35 % di questo contingente può essere pescato nelle zone 8a, 8b, 8d e 8e (LEZ/*8ABDE).


Tabella 33

Specie:

Lepidorombi

Lepidorhombus spp.

Zona:

8a, 8b, 8d e 8e

(LEZ/8ABDE.)

Spagna

 

1 204

 

TAC analitico

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento

Francia

 

971

 

Unione

 

2 175

 

TAC

 

2 175

 


Tabella 34

Specie:

Rane pescatrici

Lophiidae

Zona:

acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a

(ANF/2AC4-C)

Belgio

 

152

(1)(2)

TAC precauzionale

Danimarca

 

337

(1)(2)

Germania

 

164

(1)(2)

Francia

 

31

(1)(2)

Paesi Bassi

115

(1)(2)

Svezia

 

4

(1)(2)

Unione

 

803

(1)(2)

Regno Unito

6 408

(1)(2)

TAC

 

7 211

 

(1)

Condizione speciale: di cui fino al 30 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito, nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali della zona 6a a nord di 58° 30' N (ANF/*6AN58).

(2)

Condizione speciale: di cui fino al 10 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito della zona 6a a sud di 58° 30' N, nelle acque del Regno Unito e nelle acque internazionali della zona 5b e nelle acque internazionali delle zone 12 e 14 (ANF/*56-14).


Tabella 35

Specie:

Rane pescatrici

Lophiidae

Zona:

acque norvegesi della zona 4

(ANF/04-N.)

Belgio

 

33

 

TAC precauzionale

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Danimarca

 

842

 

Germania

 

13

 

Paesi Bassi

12

 

Unione

 

900

 

TAC

 

Non pertinente

 


Tabella 36

Specie:

Rane pescatrici

Lophiidae

Zona:

6; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14

(ANF/56-14)

Belgio

 

120

(1)

TAC precauzionale

Germania

 

137

(1)

Spagna

 

128

(1)

Francia

 

1 475

(1)

Irlanda

 

334

(1)

Paesi Bassi

116

(1)

Unione

 

2 310

(1)

Regno Unito

1 772

(1)

TAC

 

4 082

 

(1)

Condizione speciale: di cui fino al 20 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione delle zone 2a e 4 (ANF/*2AC4C).


Tabella 37

Specie:

Rane pescatrici

Lophiidae

Zona:

7

(ANF/07.)

Belgio

 

4 182

(1)

TAC analitico

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento

Germania

 

466

(1)

Spagna

 

1 662

(1)

Francia

 

26 837

(1)

Irlanda

 

3 430

(1)

Paesi Bassi

542

(1)

Unione

 

37 119

(1)

Regno Unito

11 056

(1)

TAC

 

48 175

 

(1)

Condizione speciale: di cui fino al 10 % può essere pescato nelle zone 8a, 8b, 8d e 8e (ANF/*8ABDE).


Tabella 38

Specie:

Rane pescatrici

Lophiidae

Zona:

8a, 8b, 8d e 8e

(ANF/8ABDE.)

Spagna

 

1 966

 

TAC analitico

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento

Francia

 

10 940

 

Unione

 

12 906

 

TAC

 

12 906

 


Tabella 39

Specie:

Eglefino

Melanogrammus aeglefinus

Zona:

3a

(HAD/03A.)

Belgio

 

30

 

TAC analitico

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento

Danimarca

 

5 022

 

Germania

 

319

 

Paesi Bassi

6

 

Svezia

 

594

 

Unione

 

5 971

 

TAC

 

6 233

 


Tabella 40

Specie:

Eglefino

Melanogrammus aeglefinus

Zona:

4; acque del Regno Unito della zona 2a

(HAD/2AC4.)

Belgio

 

601

(1)(2)

TAC analitico

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento

Danimarca

 

4 133

(1)(2)

Germania

 

2 630

(1)(2)

Francia

 

4 585

(1)

Paesi Bassi

451

(1)(2)

Svezia

 

369

(1)(2)

Unione

 

12 769

(1)

Norvegia

 

23 327

(3)

Regno Unito

65 325

 

TAC

 

101 421

 

(1)

Condizione speciale: di cui fino al 10 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito, nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali della zona 6a a nord di 58° 30' N (HAD/*6AN58).

(2)

Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nella zona 3a (HAD/*03A.).

(3)

Di cui 19 410 tonnellate possono essere prelevate nelle acque dell'Unione (HAD/*04-EU). Le catture effettuate nei limiti di questo contingente vanno detratte dalla quota norvegese del TAC.

Condizione speciale: nei limiti di questi contingenti, nelle zone seguenti non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:

acque norvegesi della zona 4 (HAD/*04N-)

Unione

7 907

 


Tabella 41

Specie:

Eglefino

Melanogrammus aeglefinus

Zona:

acque norvegesi a sud di 62° N

(HAD/4N-S62)

Svezia

 

707

(1)

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96

Unione

 

707

 

TAC

 

Non pertinente

 

(1)

Le catture accessorie di merluzzo bianco, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai contingenti di queste specie.


Tabella 42

Specie:

Eglefino

Melanogrammus aeglefinus

Zona:

acque del Regno Unito, acque dell'Unione e acque internazionali della zona 6b; acque internazionali delle zone 12 e 14

(HAD/6B1214)

Belgio

 

8

 

TAC analitico

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento

Germania

 

8

 

Francia

 

355

 

Irlanda

 

255

 

Unione

 

626

 

Regno Unito

3 452

 

TAC

 

4 078

 


Tabella 43

Specie:

Eglefino

Melanogrammus aeglefinus

Zona:

6a; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b

(HAD/5BC6A.)

Belgio

 

18

(1)

TAC analitico

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento

Germania

 

19

(1)

Francia

 

825

(1)

Irlanda

 

1 329

(1)

Unione

 

2 191

(1)

Regno Unito

9 110

 

TAC

 

11 301

 

(1)

Condizione speciale: di cui fino al 25 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione delle zone 2a e 4 (HAD/*2AC4.).


Tabella 44

Specie:

Eglefino

Melanogrammus aeglefinus

Zona:

7b-k, 8, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1

(HAD/7X7A34)

Belgio

 

76

 

TAC analitico

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento

Francia

 

4 549

 

Irlanda

 

1 516

 

Unione

 

6 141

 

Regno Unito

1 584

 

TAC

 

8 252

 


Tabella 45

Specie:

Eglefino

Melanogrammus aeglefinus

Zona:

7a

(HAD/07A.)

Belgio

 

31

 

TAC analitico

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento

Francia

 

140

 

Irlanda

 

839

 

Unione

 

1 010

 

Regno Unito

1 253

 

TAC

 

2 263

 


Tabella 46

Specie:

Merlano

Merlangius merlangus

Zona:

3a

(WHG/03A.)

Danimarca

 

562

 

TAC precauzionale

Paesi Bassi

2

 

Svezia

 

60

 

Unione

 

624

 

TAC

 

676

 


Tabella 47

Specie:

Merlano

Merlangius merlangus

Zona:

4; acque del Regno Unito della zona 2a

(WHG/2AC4.)

Belgio

 

1 224

 

TAC analitico

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento

Danimarca

 

5 292

 

Germania

 

1 377

 

Francia

 

7 953

 

Paesi Bassi

3 059

 

Svezia

 

7

 

Unione

 

18 912

 

Norvegia

 

7 670

(1)

Regno Unito

49 610

 

TAC

 

76 697

 

(1)

Di cui 6 382 tonnellate possono essere prelevate nelle acque dell'Unione (WHG/*04-EU). Le catture effettuate nei limiti di questo contingente vanno detratte dalla quota norvegese del TAC.

Condizione speciale: nei limiti di questi contingenti, nella zona seguente non può essere prelevato un quantitativo superiore a quello indicato di seguito:

acque norvegesi della zona 4 (WHG/*04N-)

Unione

10 953

 


Tabella 48

Specie:

Merlano

Merlangius merlangus

Zona:

6; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14

(WHG/56-14)

Germania

 

8

 

TAC analitico

Si applica l'articolo 8 del presente regolamento

Francia

 

157

 

Irlanda

 

935

 

Unione

 

1 100

 

Regno Unito

2 063

 

TAC

 

3 163

 


Tabella 49

Specie:

Merlano

Merlangius merlangus

Zona:

7a

(WHG/07A.)

Belgio

 

2

(1)

TAC analitico

Si applica l'articolo 8 del presente regolamento

Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Francia

 

21

(1)

Irlanda

 

262

(1)

Paesi Bassi

1

(1)

Unione

 

286

(1)

Regno Unito

435

(1)

TAC

 

721

(1)

(1)

Esclusivamente per le catture accessorie di merlano nelle attività di pesca di altre specie. Nell'ambito di questo contingente non è consentita la pesca diretta del merlano.


Tabella 50

Specie:

Merlano

Merlangius merlangus

Zona:

7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7g, 7h, 7j e 7k

(WHG/7X7A-C)

Belgio

 

225

 

TAC analitico

Francia

 

13 834

 

Irlanda

 

6 411

 

Paesi Bassi

 

113

 

Unione

 

20 583

(3)(4)

Regno Unito

2 663

(1)(2)

TAC

 

23 709

 

(1)

Di cui fino a 540 tonnellate possono essere pescate nelle acque del Regno Unito, nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone 7b, 7c, 7e, 7f, 7g, 7h, 7j e 7k (WHG/*7XAD). Questo quantitativo è esclusivamente per le catture accessorie, non è consentita la pesca diretta del merlano.

(2)

Di cui fino a 2 123 tonnellate possono essere pescate nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione della zona 7d (WHG/*07D.).

(3)

Di cui fino a 4 178  tonnellate possono essere pescate nelle acque del Regno Unito, nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone 7b, 7c, 7e, 7f, 7g, 7h, 7j e 7k (WHG/*7XAD). Esclusivamente per le catture accessorie. Nell'ambito del presente "Di cui" non è consentita la pesca diretta del merlano. Nei limiti di questi contingenti, nelle zone seguenti non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:

7b, 7c, 7e, 7f, 7g, 7h, 7j e 7k

Belgio

46

 

Francia

2 808

 

Irlanda

1 301

 

Paesi Bassi

23

 

(4)

Di cui fino a 16 405 tonnellate possono essere pescate nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione della zona 7d (WHG/*07D.). Nei limiti di questi contingenti, nella zona seguente non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:

7d

Belgio

179

 

Francia

11 026

 

Irlanda

5 110

 

Paesi Bassi

90

 


Tabella 51

Specie:

Merlano e merluzzo giallo

Merlangius merlangus e Pollachius pollachius

Zona:

acque norvegesi a sud di 62° N

(W/P/4N-S62)

Svezia

 

190

(1)

TAC precauzionale

Unione

 

190

 

TAC

 

Non pertinente

 

(1)

Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai contingenti di queste specie.


Tabella 52

Specie:

Nasello

Merluccius merluccius

Zona:

3a

(HKE/03A.)

Danimarca

 

2 011

(1)

TAC analitico

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento

Svezia

 

171

(1)

Unione

 

2 182

 

TAC

 

2 182

 

(1)

Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso le acque del Regno Unito e verso le acque dell'Unione delle zone 2a e 4. Tuttavia, tali trasferimenti sono preventivamente notificati alla Commissione e al Regno Unito.


Tabella 53

Specie:

Nasello

Merluccius merluccius

Zona:

acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a

(HKE/2AC4-C)

Belgio

 

22

(1)(2)

TAC analitico

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento

Danimarca

 

878

(1)(2)

Germania

 

101

(1)(2)

Francia

 

194

(1)(2)

Paesi Bassi

50

(1)(2)

Unione

 

1 245

(1)(2)

Regno Unito

1 281

(1)(2)

TAC

 

2 526

 

(1)

Un massimo del 10 % di questo contingente può essere utilizzato per catture accessorie nella zona 3a (HKE/*03A.).

(2)

Condizione speciale: di cui fino al 6 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito, nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali della zona 6a a nord di 58° 30' N (HKE/*6AN58).


Tabella 54

Specie:

Nasello

Merluccius merluccius

Zona:

acque norvegesi della zona 4

(HKE/04-N.)

Belgio

 

16

 

TAC precauzionale

Danimarca

 

1 496

 

Germania

 

169

 

Francia

 

69

 

Paesi Bassi

120

 

Svezia

 

Non pertinente

 

Unione

 

1 870

 

TAC

 

Non pertinente

 


Tabella 55

Specie:

Nasello

Merluccius merluccius

Zona:

6 e 7; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b;

acque internazionali delle zone 12 e 14

 

 

 

 

(HKE/571214)

TAC analitico

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento

Belgio

 

361

(1)

Spagna

 

11 589

(1)

Francia

 

17 896

(1)

Irlanda

2 169

(1)

Paesi Bassi

233

(1)

Unione

32 248

(1)

Regno Unito

8 351

(1)

TAC

 

40 599

 

(1)

Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso le acque del Regno Unito e verso le acque dell'Unione della zona 4 nonché verso le acque del Regno Unito e verso le acque internazionali della zona 2a. Tuttavia, tali trasferimenti sono notificati retroattivamente rispettivamente all'Unione o al Regno Unito su base annuale. Gli Stati membri danno notifica preliminare di tali trasferimenti alla Commissione.

Condizione speciale: nei limiti di questi contingenti, nelle zone seguenti non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:

8a, 8b, 8d e 8e (HKE/*8ABDE)

Belgio

48

Spagna

1 931

Francia

1 931

Irlanda

241

Paesi Bassi

24

Unione

4 175

Regno Unito

1 086


Tabella 56

Specie:

Nasello

Merluccius merluccius

Zona:

8a, 8b, 8d e 8e

(HKE/8ABDE.)

Belgio

 

12

(1)

TAC analitico

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento

Spagna

 

8 471

 

Francia

 

19 025

 

Paesi Bassi

24

(1)

Unione

 

27 532

 

TAC

 

27 532

 

(1)

Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso le acque del Regno Unito e verso le acque dell'Unione delle zone 2a e 4. Tuttavia, tali trasferimenti sono preventivamente notificati alla Commissione e al Regno Unito.

Condizione speciale: nei limiti di questi contingenti, nelle zone seguenti non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:

6 e 7; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14 (HKE/*57-14)

Belgio

2

Spagna

2 454

Francia

4 418

Paesi Bassi

7

Unione

6 881


Tabella 57

Specie:

Melù

Micromesistius poutassou

Zona:

acque norvegesi delle zone 2 e 4

(WHB/24-N.)

Danimarca

 

0

 

TAC analitico

Unione

 

0

 

TAC

 

1 529 754

 


Tabella 58

Specie:

Melù

Micromesistius poutassou

Zona:

acque del Regno Unito, acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 e 14

(WHB/1X14)

Danimarca

 

77 396

(1)

TAC analitico

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento

Germania

 

30 093

(1)

Spagna

 

65 615

(1)(2)

Francia

 

53 862

(1)

Irlanda

 

59 933

(1)

Paesi Bassi

94 377

(1)

Portogallo

 

6 095

(1)(2)

Svezia

 

19 145

(1)

Unione

 

406 516

(1)(3)

Norvegia

 

48 000

(4)(5)

Isole Fær Øer

Non pertinente

 

Regno Unito

Non pertinente

 

TAC

 

1 529 754

 

(1)

Condizione speciale: entro il limite di accesso totale di tonnellate che deve essere fissato per l'Unione, gli Stati membri possono pescare fino alla seguente percentuale dei loro contingenti nelle acque delle Isole Fær Øer (WHB/*05-F.): percentuale da fissare

(2)

Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso le zone 8c, 9 e 10 e verso le acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1. Tuttavia, tali trasferimenti sono preventivamente notificati alla Commissione.

(3)

Condizione speciale: nella zona economica norvegese o nella zona di pesca intorno a Jan Mayen è possibile pescare il quantitativo seguente dei contingenti dell'Unione nelle acque del Regno Unito, nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 e 14 (WHB/*NZJM1) e nelle zone 8c, 9 e 10, nonché nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (WHB/*NZJM2):

 

10 000

 

(4)

Può essere pescato nelle acque dell'Unione delle zone 4, 6a a nord di 56° 30' N e nelle zone 6b e 7 a ovest di 12° O (WHB/*46AB7-EU).

(5)

Condizione speciale: del contingente norvegese, nelle acque dell'Unione delle zone 4, 6a a nord di 56° 30' N e nelle zone 6b e 7 a ovest di 12° O può essere pescato il quantitativo seguente:

 

150 000

 


Tabella 59

Specie:

Melù

Micromesistius poutassou

Zona:

8c, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1

(WHB/8C3411)

Spagna

 

47 154

 

TAC analitico

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento

Portogallo

 

11 788

 

Unione

 

58 942

(1)

TAC

 

1 529 754

 

(1)

Condizione speciale: nella zona economica norvegese o nella zona di pesca intorno a Jan Mayen è possibile pescare il quantitativo seguente dei contingenti dell'Unione nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 e 14 (WHB/*NZJM1) e nelle zone 8c, 9 e 10, nonché nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (WHB/*NZJM2):

 

10 000

 


Tabella 60

Specie:

Limanda e passera lingua di cane

Microstomus kitt e Glyptocephalus cynoglossus

Zona:

acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a

(L/W/2AC4-C)

Belgio

 

125

 

TAC precauzionale

Danimarca

 

318

 

Germania

 

44

 

Francia

 

95

 

Paesi Bassi

287

 

Svezia

 

4

 

Unione

 

873

(3)(4)

Regno Unito

1 666

(1)(2)

TAC

 

2 539

 

(1)

Di cui fino a 1 125 tonnellate di limanda possono essere pescate nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione della zona 4; nelle acque del Regno Unito della zona 2a (LEM/*2AC4-C) e nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione della zona 7d (LEM/*07D.).

(2)

Di cui fino a 541 tonnellate di passera lingua di cane possono essere pescate nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione della zona 4; nelle acque del Regno Unito della zona 2a (WIT/*2AC4-C) e nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione della zona 7d (WIT/*07D.).

(3)

Di cui fino a 590 tonnellate di limanda possono essere pescate nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione della zona 4; nelle acque del Regno Unito della zona 2a (LEM/*2AC4-C); nelle acque dell'Unione della zona 3a (LEM/*03A-C.) e nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione della zona 7d (LEM/*07D.).

Belgio

82

 

Danimarca

226

 

Germania

29

 

Francia

62

 

Paesi Bassi

188

 

Svezia

3

 

(4)

Di cui fino a 283 tonnellate di passera lingua di cane possono essere pescate nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione della zona 4 e nelle acque del Regno Unito della zona 2a (WIT/*2AC4-C), nonché nelle acque dell'Unione della zona 3a (WIT/*03A-C.) e nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione della zona 7d (WIT/*07D.).

Belgio

39

 

Danimarca

109

 

Germania

14

 

Francia

30

 

Paesi Bassi

90

 

Svezia

1

 


Tabella 61

Specie:

Limanda

Microstomus kitt

Zona:

acque dell'Unione della zona 3a

(LEM/03A-C.)

 

 

Da fissare

(1)

TAC analitico

(1)

Di cui fino al 100 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione della zona 4 e nelle acque del Regno Unito della zona 2a (LEM/*2AC4-C).


Tabella 62

Specie:

Limanda

Microstomus kitt

Zona:

acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 7d

(LEM/07D.)

Belgio

79

(1)

TAC analitico

Francia

39

(1)

Paesi Bassi

8

(1)

Unione

126

(1)

Regno Unito

29

(1)

TAC

155

 

(1)

Di cui fino al 100 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione della zona 4; nelle acque del Regno Unito della zona 2a (LEM/*2AC4-C2).


Tabella 63

Specie:

Molva azzurra

Molva dypterygia

Zona:

6 e 7; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5

(BLI/5B67-)

Germania

 

108

 

TAC analitico

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento

Estonia

 

16

 

Spagna

 

340

 

Francia

 

7 747

 

Irlanda

 

29

 

Lituania

 

7

 

Polonia

 

3

 

Altri

 

29

(1)

Unione

 

8 279

 

Norvegia

 

0

(2)

Isole Fær Øer

0

(3)

Regno Unito

2 693

 

TAC

 

10 972

 

(1)

Esclusivamente per le catture accessorie. Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (BLI/5B67_AMS).

(2)

Da pescare nelle acque dell'Unione delle zone 4, 6 e 7 (BLI/*24X7C).

(3)

Le catture accessorie di granatiere di roccia e pesce sciabola nero devono essere imputate a questo contingente. Da pescare nelle acque dell'Unione della zona 6a a nord di 56° 30′ N e della zona 6b. Tale disposizione non si applica alle catture soggette all'obbligo di sbarco.


Tabella 64

Specie:

Molva azzurra

Molva dypterygia

Zona:

acque internazionali della zona 12

(BLI/12INT-)

Estonia

 

0

(1)

TAC precauzionale

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Spagna

 

59

(1)

Francia

 

1

(1)

Lituania

 

1

(1)

Altri

 

0

(1)(2)

Unione

 

61

(1)

Regno Unito

1

(1)

TAC

 

62

(1)

(1)

Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

(2)

Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (BLI/12INT_AMS).


Tabella 65

Specie:

Molva azzurra

Molva dypterygia

Zona:

acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 2; acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4

(BLI/24-)

Danimarca

 

2

(1)

TAC precauzionale

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Germania

 

2

(1)

Irlanda

 

2

(1)

Francia

 

8

(1)

Altri

 

2

(1)(2)

Unione

 

16

(1)

Regno Unito

6

(1)

TAC

 

22

(1)

(1)

Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

(2)

Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (BLI/24_AMS).


Tabella 66

Specie:

Molva azzurra

Molva dypterygia

Zona:

acque dell'Unione della zona 3a

(BLI/03A-)

Danimarca

 

1,5

 

TAC precauzionale

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Germania

 

1

 

Svezia

 

1,5

 

Unione

 

4

 

TAC

 

4

 


Tabella 67

Specie:

Molva

Molva molva

Zona:

acque del Regno Unito e acque internazionali delle zone 1 e 2

(LIN/1/2.)

Danimarca

 

7

 

TAC precauzionale

Germania

 

7

 

Francia

 

7

 

Altri

 

3

(1)

Unione

 

24

 

Regno Unito

7

 

TAC

 

31

 

(1)

Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (LIN/1/2_AMS).


Tabella 68

Specie:

Molva

Molva molva

Zona:

acque dell'Unione della zona 3a

(LIN/03A-C.)

Belgio

 

11

 

TAC precauzionale

Danimarca

 

87

 

Germania

 

11

 

Svezia

 

34

 

Unione

 

144

 

Regno Unito

0

 

TAC

 

144

 


Tabella 69

Specie:

Molva

Molva molva

Zona:

acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4

(LIN/04-C.)

Belgio

 

13

(1)(2)

TAC precauzionale

Danimarca

 

199

(1)(2)

Germania

 

123

(1)(2)

Francia

 

111

(1)

Paesi Bassi

4

(1)

Svezia

 

9

(1)(2)

Unione

 

459

(1)

Regno Unito

1 807

(1)(2)

TAC

 

2 266

 

(1)

Condizione speciale: di cui fino al 20 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito, nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali della zona 6a a nord di 58° 30' N (LIN/*6AN58).

(2)

Condizione speciale: di cui fino al 25 %, ma non oltre un quantitativo pari a 75 tonnellate, può essere pescato nelle acque dell'Unione della zona 3a (LIN/*03A-C).


Tabella 70

Specie:

Molva

Molva molva

Zona:

acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5

(LIN/05EI.)

Belgio

 

1

(1)

TAC precauzionale

Danimarca

 

1

(1)

Germania

 

1

(1)

Francia

 

1

(1)

Unione

 

4

(1)

Regno Unito

1

(1)

TAC

 

5

(1)

(1)

Esclusivamente per le catture accessorie. Nell'ambito di questo contingente non è consentita la pesca diretta della molva.


Tabella 71

Specie:

Molva

Molva molva

Zona:

6, 7, 8, 9 e 10; acque internazionali delle zone 12 e 14

(LIN/6X14.)

Belgio

 

38

(1)

TAC precauzionale

Danimarca

 

7

(1)

Germania

 

140

(1)

Irlanda

 

756

(1)

Spagna

 

2 831

(1)

Francia

 

3 019

(1)

Portogallo

 

7

(1)

Unione

 

6 798

(1)

Norvegia

 

0

(2)(3)(4)

Isole Fær Øer

0

(5)(6)

Regno Unito

4 109

(1)

TAC

 

10 907

 

(1)

Condizione speciale: di cui fino al 40 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione della zona 4 (LIN/*04-C.).

(2)

Condizione speciale: di cui sono autorizzate catture accidentali di altre specie nella misura del 25 % per peschereccio e in ogni momento nelle zone 5b, 6 e 7. Questa percentuale può essere tuttavia superata nelle prime 24 ore che seguono l'inizio della pesca in uno specifico fondale di pesca. Il totale delle catture accidentali di altre specie nelle zone 5b, 6 e 7 non supera il quantitativo indicato di seguito, in tonnellate (OTH/*6X14.). Le catture accessorie di merluzzo bianco a norma di questa disposizione nella zona 6a non possono essere superiori al 5 %.

 

0

 

(3)

Compreso il brosme. I contingenti per la Norvegia sono catturati esclusivamente con palangari nelle zone 5b, 6 e 7 e sono pari ai quantitativi seguenti:

molva (LIN/*5B67-)

0

 

brosme (USK/*5B67-)

0

 

(4)

I contingenti di molva e di brosme per la Norvegia sono interscambiabili fino al seguente quantitativo, in tonnellate:

 

0

 

(5)

Compreso il brosme. Da pescare nelle zone 6a a nord di 56° 30' N e 6b (LIN/*6BAN.).

(6)

Condizione speciale: di cui sono autorizzate catture accidentali di altre specie nella misura del 20 % per peschereccio e in ogni momento nelle zone 6a e 6b. Questa percentuale può essere tuttavia superata nelle prime 24 ore che seguono l'inizio della pesca in uno specifico fondale di pesca. Il totale delle catture accidentali di altre specie nelle zone 6a e 6b non supera il seguente quantitativo in tonnellate (OTH/*6AB.): 0


Tabella 72

Specie:

Molva

Molva molva

Zona:

acque norvegesi della zona 4

(LIN/04-N.)

Belgio

 

4

 

TAC precauzionale

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Danimarca

 

477

 

Germania

 

13

 

Francia

 

5

 

Paesi Bassi

1

 

Unione

 

500

 

TAC

 

Non pertinente

 


Tabella 73

Specie:

Scampo

Nephrops norvegicus

Zona:

acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a

(NEP/2AC4-C)

Belgio

 

1 107

 

TAC analitico

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento

Danimarca

 

1 107

 

Germania

 

16

 

Francia

 

33

 

Paesi Bassi

570

 

Unione

 

2 834

 

Regno Unito

18 350

 

TAC

 

21 184

 


Tabella 74

Specie:

Scampo

Nephrops norvegicus

Zona:

acque norvegesi della zona 4

(NEP/04-N.)

Danimarca

 

250

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Germania

 

0

 

Unione

 

250

 

TAC

 

Non pertinente

 


Tabella 75

Specie:

Scampo

Nephrops norvegicus

Zona:

6; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b

(NEP/5BC6.)

Spagna

 

27

 

TAC analitico

Francia

 

106

 

Irlanda

 

177

 

Unione

 

310

 

Regno Unito

12 831

 

TAC

 

13 141

 


Tabella 76

Specie:

Scampo

Nephrops norvegicus

Zona:

7

(NEP/07.)

Spagna

 

991

(1)

TAC analitico

Francia

 

4 018

(1)

Irlanda

 

6 095

(1)

Unione

 

11 104

(1)

Regno Unito

7 799

(1)

TAC

 

18 903

(1)

(1)

Condizione speciale: nei limiti di questi contingenti, nella zona seguente non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:

unità funzionale 16 della sottozona 7 (NEP/*07U16)

Spagna

 

1 375

 

Francia

 

861

 

Irlanda

 

1 655

 

Unione

 

3 891

 

Regno Unito

669

 


Tabella 77

Specie:

Gamberetto boreale

Pandalus borealis

Zona:

3a

(PRA/03A.)

Danimarca

 

0

(1)

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Svezia

 

0

(1)

Unione

 

0

(1)

TAC

 

0

(1)

(1)

Questo contingente può essere pescato soltanto dal 1o luglio 2024 al 30 giugno 2025.


Tabella 78

Specie:

Gamberetto boreale

Pandalus borealis

Zona:

acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a

(PRA/2AC4-C)

Danimarca

 

588

(1)

TAC precauzionale

Paesi Bassi

6

(1)

Svezia

 

24

(1)

Unione

 

618

(1)

Regno Unito

174

(1)

TAC

 

792

(1)

(1)

Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta di gamberetto boreale.


Tabella 79

Specie:

Gamberetto boreale

Pandalus borealis

Zona:

acque norvegesi a sud di 62° N

(PRA/4N-S62)

Danimarca

 

50

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Svezia

 

123

(1)

Unione

 

123

 

TAC

 

Non pertinente

 

(1)

Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai contingenti di queste specie.


Tabella 80

Specie:

Passera di mare

Pleuronectes platessa

Zona:

Skagerrak

(PLE/03AN.)

Belgio

 

87

 

TAC analitico

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento

Danimarca

 

11 339

 

Germania

 

58

 

Paesi Bassi

2 181

 

Svezia

 

607

 

Unione

 

14 272

 

TAC

 

18 250

 


Tabella 81

Specie:

Passera di mare

Pleuronectes platessa

Zona:

4; acque del Regno Unito della zona 2a; parte della zona 3a non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat

(PLE/2A3AX4)

Belgio

 

5 809

 

TAC analitico

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento

Danimarca

 

18 878

 

Germania

 

5 446

 

Francia

 

1 089

 

Paesi Bassi

36 303

 

Unione

 

67 525

 

Norvegia

 

9 549

(1)

Regno Unito

36 105

 

TAC

 

136 413

 

(1)

Di cui 7 946 tonnellate possono essere prelevate nelle acque dell'Unione (PLE/*3AX4-EU). Le catture effettuate nei limiti di questo contingente vanno detratte dalla quota norvegese del TAC.

Condizione speciale: nei limiti di questi contingenti, nella zona seguente non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:

acque norvegesi della zona 4 (PLE/*04N-)

Unione

31 003

 

 


Tabella 82

Specie:

Passera di mare

Pleuronectes platessa

Zona:

6; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14

(PLE/56-14)

Francia

 

8

 

TAC precauzionale

Irlanda

 

224

 

Unione

232

 

Regno Unito

360

 

TAC

 

592

 


Tabella 83

Specie:

Passera di mare

Pleuronectes platessa

Zona:

7a

(PLE/07A.)

Belgio

 

33

 

TAC analitico

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento

Francia

 

14

 

Irlanda

 

570

 

Paesi Bassi

10

 

Unione

 

627

 

Regno Unito

972

 

TAC

 

1 902

 


Tabella 84

Specie:

Passera di mare

Pleuronectes platessa

Zona:

7d e 7e

(PLE/7DE.)

Belgio

 

439

 

TAC analitico

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento

Francia

 

1 463

 

Unione

 

1 902

(3)(4)

Regno Unito

1 176

(1)(2)

TAC

 

3 930

 

(1)

Di cui fino a 346 tonnellate possono essere pescate nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione della zona 7d (PLE/*07D.).

(2)

Di cui fino a 830 tonnellate possono essere pescate nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione della zona 7e (PLE/*07E.).

(3)

Di cui fino a 1 649 tonnellate possono essere pescate nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione della zona 7d (PLE/*07D.). Nei limiti di questi contingenti, nella zona seguente non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:

7d

Belgio

381

 

Francia

1 268

 

(4)

Di cui fino a 253 tonnellate possono essere pescate nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione della zona 7e (PLE/*07E.). Nei limiti di questi contingenti, nella zona seguente non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:

7e

Belgio

58

 

Francia

195

 


Tabella 85

Specie:

Passera di mare

Pleuronectes platessa

Zona:

7f e 7g

(PLE/7FG.)

Belgio

 

42

 

TAC precauzionale

Francia

 

76

 

Irlanda

 

142

 

Unione

 

260

 

Regno Unito

105

 

TAC

 

402

 


Tabella 86

Specie:

Passera di mare

Pleuronectes platessa

Zona:

7h, 7j e 7k

(PLE/7HJK.)

Belgio

 

8

(1)

TAC precauzionale

Si applica l'articolo 8 del presente regolamento

Francia

 

16

(1)

Irlanda

 

54

(1)

Paesi Bassi

31

(1)

Unione

 

109

(1)

Regno Unito

23

(1)

TAC

 

132

(1)

(1)

Esclusivamente per le catture accessorie. Nell'ambito di questo contingente non è consentita la pesca diretta della passera di mare.


Tabella 87

Specie:

Merluzzo giallo

Pollachius pollachius

Zona:

6; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14

(POL/56-14)

Spagna

 

1

(1)

TAC precauzionale

Francia

 

45

(1)

Irlanda

 

13

(1)

Unione

 

59

(1)

Regno Unito

 

34

(1)

TAC

 

93

(1)

(1)

Esclusivamente per le catture accessorie. Nell'ambito di questo contingente non è consentita la pesca diretta del merluzzo giallo.


Tabella 88

Specie:

Merluzzo giallo

Pollachius pollachius

Zona:

7

(POL/07.)

Belgio

 

24

(1)(2)

TAC precauzionale

Spagna

 

1

(1)(2)

Francia

 

546

(1)(2)

Irlanda

 

58

(1)(2)

Unione

 

629

(1)(2)

Regno Unito

203

(1)(2)

TAC

 

832

(1)

(1)

Esclusivamente per le catture accessorie. Nell'ambito di questo contingente non è consentita la pesca diretta del merluzzo giallo.

(2)

Condizione speciale: di cui fino al 2 % può essere pescato nelle zone 8a, 8b, 8d e 8e (POL/*8ABDE).


Tabella 89

Specie:

Merluzzo carbonaro

Pollachius virens

Zona:

3a e 4; acque del Regno Unito della zona 2a

(POK/2C3A4)

Belgio

 

20

(1)

TAC analitico

Danimarca

 

2 373

(1)

Germania

 

5 991

(1)

Francia

 

14 100

(1)

Paesi Bassi

60

(1)

Svezia

 

326

(1)

Unione

 

22 870

(1)

Norvegia

 

35 901

(2)

Regno Unito

8 105

 

TAC

 

66 876

 

(1)

Condizione speciale: di cui fino al 15 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito, nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali della zona 6a a nord di 58° 30' N (POK/*6AN58).

(2)

Di cui 28 937 tonnellate possono essere prelevate nelle acque dell'Unione della zona 4 e nella zona 3a (POK/*3A4-C). Le catture effettuate nei limiti di questo contingente vanno detratte dalla quota norvegese del TAC.

Condizione speciale: nei limiti di questi contingenti, nella zona seguente non può essere prelevato un quantitativo superiore a quello indicato di seguito:

acque norvegesi della zona 4 (POK/*04N-)

Unione

19 976

 


Tabella 90

Specie:

Merluzzo carbonaro

Pollachius virens

Zona:

6; acque del Regno Unito e acque internazionali delle zone 5b, 12 e 14

(POK/56-14)

Germania

 

295

(1)

TAC analitico

Francia

 

2 925

(1)

Irlanda

 

365

(1)

Unione

 

3 585

(1)

Norvegia

 

0

 

Regno Unito

3 354

 

TAC

 

6 939

 

(1)

Condizione speciale: di cui fino al 30 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione delle zone 2a e 4 (POK/*2AC4C).


Tabella 91

Specie:

Merluzzo carbonaro

Pollachius virens

Zona:

acque norvegesi a sud di 62° N

(POK/4N-S62)

Svezia

 

880

(1)

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Unione

 

880

 

 

 

 

 

TAC

 

Non pertinente

 

(1)

Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo e merlano devono essere imputate ai contingenti di queste specie.


Tabella 92

Specie:

Merluzzo carbonaro

Pollachius virens

Zona:

7, 8, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1

(POK/7/3411)

Belgio

 

2

 

TAC precauzionale

Francia

 

431

 

Irlanda

 

863

 

Unione

 

1 296

 

Regno Unito

229

 

TAC

 

1 525

 


Tabella 93

Specie:

Rombo chiodato e rombo liscio

Scophthalmus maximus e Scophthalmus rhombus

Zona:

acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a

(T/B/2AC4-C)

Belgio

 

251

 

TAC precauzionale

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento

Danimarca

 

537

 

Germania

 

137

 

Francia

 

65

 

Paesi Bassi

1 904

 

Svezia

 

4

 

Unione

 

2 898

(3)(4)

Regno Unito

708

(1)(2)

TAC

 

3 606

 

(1)

Di cui fino a 400 tonnellate di rombo chiodato possono essere pescate nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione della zona 4 e nelle acque del Regno Unito della zona 2a (TUR/*2AC4-C).

(2)

Di cui fino a 308 tonnellate di rombo liscio possono essere pescate nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione della zona 4 e nelle acque del Regno Unito della zona 2a (BLL/*2AC4-C) nonché nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione delle zone 7d e 7e (BLL/*7DE.).

(3)

Di cui fino a 1 638  tonnellate di rombo chiodato possono essere pescate nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione della zona 4 e nelle acque del Regno Unito della zona 2a (TUR/*2AC4-C).

Belgio

142

 

Danimarca

303

 

Germania

77

 

Francia

37

 

Paesi Bassi

1 077

 

Svezia

2

 

(4)

Di cui fino a 1 260  tonnellate di rombo liscio possono essere pescate nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione della zona 4 e nelle acque del Regno Unito della zona 2a (BLL/*2AC4-C); nelle acque dell'Unione della zona 3a (BLL/*03A-C.) nonché nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione delle zone 7d e 7e (BLL/*7DE.).

Belgio

109

 

Danimarca

233

 

Germania

60

 

Francia

28

 

Paesi Bassi

828

 

Svezia

2

 


Tabella 94

Specie:

Rombo liscio

Scophthalmus rhombus

Zona:

acque dell'Unione della zona 3a

(BLL/03A-C.)

 

 

Da fissare

(1)

TAC analitico

(1)

Di cui fino al 100 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione della zona 4 e nelle acque del Regno Unito della zona 2a (BLL/*2AC4-C1).


Tabella 95

Specie:

Rombo liscio

Scophthalmus rhombus

Zona:

7d e 7e

(BLL/07DE.)

Belgio

 

137

(1)

TAC analitico

Francia

 

306

(1)

Paesi Bassi

 

2

(1)

Unione

 

446

(1)

Regno Unito

 

281

(1)

TAC

 

727

 

(1)

Di cui fino al 100 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione della zona 4 e nelle acque del Regno Unito della zona 2a (BLL/*2AC4-C2).


Tabella 96

Specie:

Razze

Rajiformes

Zona:

acque dell'Unione e acque del Regno Unito della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a

(SRX/2AC4-C)

Belgio

 

478

(1)(2)(3)(4)

TAC precauzionale

Danimarca

 

19

(1)(2)(3)

Germania

 

23

(1)(2)(3)

Francia

 

75

(1)(2)(3)(4)

Paesi Bassi

407

(1)(2)(3)(4)

Unione

 

1 002

(1)(3)

Regno Unito

2 195

(1)(2)(3)(4)

TAC

 

3 197

(3)

(1)

Le catture di razza a coda corta (Raja brachyura) nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione della zona 4 (RJH/04-C.), razza cuculo (Leucoraja naevus) (RJN/2AC4-C), razza chiodata (Raja clavata) (RJC/2AC4-C) e razza maculata (Raja montagui) (RJM/2AC4-C) sono comunicate separatamente.

(2)

Contingente di catture accessorie. Tali specie non costituiscono più del 25 % in peso vivo delle catture tenute a bordo per bordata di pesca. Questa condizione si applica esclusivamente ai pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a 15 metri. Questa disposizione non si applica alle catture soggette all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, che è stato mantenuto nella legislazione del Regno Unito.

(3)

Non si applica alla razza a coda corta (Raja brachyura) nelle acque del Regno Unito della zona 2a e alla razza dagli occhi piccoli (Raja microocellata) nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione delle zone 2a e 4. Gli esemplari di queste specie catturati accidentalmente non devono essere danneggiati. Tali esemplari sono immediatamente rilasciati. I pescatori sono invitati a predisporre e utilizzare tecniche e attrezzature che agevolino il rilascio rapido e sicuro di questa specie.

(4)

Condizione speciale: di cui fino al 10 % può essere pescato nella zona 7d (SRX/*07D.), fatti salvi i divieti previsti nel diritto dell'Unione e del Regno Unito per le zone ivi specificate. Le catture di razza a coda corta (Raja brachyura) (RJH/*07D2.), razza cuculo (Leucoraja naevus) (RJN/*07D2.), razza chiodata (Raja clavata) (RJC/*07D2.) e razza maculata (Raja montagui) (RJM/*07D2.) sono comunicate separatamente. Questa condizione speciale non si applica alla razza dagli occhi piccoli (Raja microocellata) e alla razza ondulata (Raja undulata).


Tabella 97

Specie:

Razze

Rajiformes

Zona:

acque dell'Unione della zona 3a

(SRX/03A-C.)

Danimarca

 

69

(1)

TAC precauzionale

Svezia

 

19

(1)

Unione

 

88

(1)

TAC

 

88

 

(1)

Le catture di razza cuculo (Leucoraja naevus) (RJN/03A-C.), razza a coda corta (Raja brachyura) (RJH/03A-C.) e razza maculata (Raja montagui) (RJM/03A-C.) sono comunicate separatamente.


Tabella 98

Specie:

Razze

Rajiformes

Zona:

acque del Regno Unito e acque dell'Unione delle zone 6a, 6b, 7a-c e 7e-k

(SRX/67AKXD)

Belgio

 

824

(1)(2)(3)(4)

TAC precauzionale

Estonia

 

5

(1)(2)(3)(4)

Francia

 

3 702

(1)(2)(3)(4)

Germania

 

11

(1)(2)(3)(4)

Irlanda

 

1 191

(1)(2)(3)(4)

Lituania

 

19

(1)(2)(3)(4)

Paesi Bassi

3

(1)(2)(3)(4)

Portogallo

 

20

(1)(2)(3)(4)

Spagna

 

996

(1)(2)(3)(4)

Unione

 

6 771

(1)(2)(3)(4)

Regno Unito

2 985

(1)(2)(3)(4)

TAC

 

9 756

(3)(4)

(1)

Le catture di razza cuculo (Leucoraja naevus) (RJN/67AKXD), razza chiodata (Raja clavata) (RJC/67AKXD), razza a coda corta (Raja brachyura) (RJH/67AKXD), razza maculata (Raja montagui) (RJM/67AKXD), razza rotonda (Leucoraja circularis) (RJI/67AKXD) e razza spinosa (Leucoraja fullonica) (RJF/67AKXD) sono comunicate separatamente.

(2)

Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nella zona 7d (SRX/*07D.), fatti salvi i divieti previsti nel diritto dell'Unione e del Regno Unito per le zone ivi specificate. Le catture di razza cuculo (Leucoraja naevus) (RJN/*07D.), razza chiodata (Raja clavata) (RJC/*07D.), razza a coda corta (Raja brachyura) (RJH/*07D.), razza maculata (Raja montagui) (RJM/*07D.), razza rotonda (Leucoraja circularis) (RJI/*07D.) e razza spinosa (Leucoraja fullonica) (RJF/*07D.) sono comunicate separatamente. Questa condizione speciale non si applica alla razza dagli occhi piccoli (Raja microocellata) e alla razza ondulata (Raja undulata).

(3)

Non si applica alla razza ondulata (Raja undulata). Le catture di questa specie nella zona 7e sono imputate ai quantitativi previsti in tale TAC distinto (RJU/7DE.). Gli esemplari di questa specie catturati accidentalmente nelle zone 6a, 6b, 7a-c e 7f-k non devono essere danneggiati. Tali esemplari sono immediatamente rilasciati. I pescatori sono invitati a predisporre e utilizzare tecniche e attrezzature che agevolino il rilascio rapido e sicuro di questa specie.

(4)

Non si applica alla razza dagli occhi piccoli (Raja microocellata), tranne nelle zone 7e, 7f e 7g. Gli esemplari di questa specie catturati accidentalmente non devono essere danneggiati. Tali esemplari sono immediatamente rilasciati. I pescatori sono invitati a predisporre e utilizzare tecniche e attrezzature che agevolino il rilascio rapido e sicuro di questa specie. Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone 7f e 7g (RJE/7FG.) non possono essere prelevati quantitativi di razza dagli occhi piccoli superiori a quelli indicati di seguito. Nei limiti del contingente sopra indicato, nella zona 7e (RJE/07E.) non possono essere prelevate dal Regno Unito e dall'Unione rispettivamente più di 5 tonnellate e di 11 tonnellate di razza dagli occhi piccoli in modo da consentire attività di pesca ricognitiva mirante alla raccolta di dati basati sulla pesca per lo stock in questione in base alla valutazione del CIEM. Solo le navi che partecipano a programmi di monitoraggio delle attività di pesca ricognitiva della razza dagli occhi piccoli nella zona 7e possono sbarcare catture di questo stock. Gli esemplari catturati da altre navi non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati. Ciascuna parte decide in modo autonomo come ripartire il suo contingente tra le navi che partecipano ai suoi regimi di monitoraggio. Ciascuna parte garantisce che il totale annuo di razze dagli occhi piccoli sbarcate sulla base dell'assegnazione correlata al monitoraggio non superi i quantitativi sopra indicati. Le navi partecipanti saranno tenute a raccogliere e condividere dati relativi a sbarchi e rigetti, e preferibilmente dati sulle caratteristiche biologiche delle catture (lunghezza, peso e sesso).

Specie:

Razza dagli occhi piccoli

Raja microocellata

Zona:

7f e 7g

(RJE/7FG.)

Belgio

 

5

TAC precauzionale

Estonia

 

0

Francia

 

22

Germania

 

0

Irlanda

 

7

Lituania

 

0

Paesi Bassi

 

0

Portogallo

 

0

Spagna

 

6

Unione

 

40

Regno Unito

46

TAC

 

86

Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nella zona 7d e comunicato con il seguente codice: (RJE/*07D.). Tale condizione speciale lascia impregiudicati i divieti previsti nel diritto dell'Unione e del Regno Unito per le zone ivi specificate.


Tabella 99

Specie:

Razze

Rajiformes

Zona:

7d

(SRX/07D.)

Belgio

 

242

(1)(2)(3)(4)

TAC precauzionale

Francia

 

2 030

(1)(2)(3)(4)

Paesi Bassi

13

(1)(2)(3)(4)

Unione

 

2 285

(1)(2)(3)(4)

Regno Unito

427

(1)(2)(3)(4)

TAC

 

2 712

(4)

(1)

Le catture di razza cuculo (Leucoraja naevus) (RJN/07D.), razza chiodata (Raja clavata) (RJC/07D.), razza a coda corta (Raja brachyura) (RJH/07D.), razza maculata (Raja montagui) (RJM/07D.) e razza dagli occhi piccoli (Raja microocellata) (RJE/07D.) sono comunicate separatamente.

(2)

Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione delle zone 6a, 6b, 7a-c e 7e-k (SRX/*67AKD). Le catture di razza cuculo (Leucoraja naevus) (RJN/*67AKD), razza chiodata (Raja clavata) (RJC/*67AKD), razza a coda corta (Raja brachyura) (RJH/*67AKD) e razza maculata (Raja montagui) (RJM/*67AKD) sono comunicate separatamente. Questa condizione speciale non si applica alla razza dagli occhi piccoli (Raja microocellata) e alla razza ondulata (Raja undulata).

(3)

Condizione speciale: di cui fino al 10 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione delle zone 2a e 4 (SRX/*2AC4C). Le catture di razza a coda corta (Raja brachyura) nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione della zona 4 (RJH/*04-C.), razza cuculo (Leucoraja naevus) (RJN/*2AC4C), razza chiodata (Raja clavata) (RJC/*2AC4C) e razza maculata (Raja montagui) (RJM/*2AC4C) sono comunicate separatamente. Questa condizione speciale non si applica alla razza dagli occhi piccoli (Raja microocellata).

(4)

Non si applica alla razza ondulata (Raja undulata). Le catture di questa specie sono imputate ai quantitativi previsti in tale TAC distinto (RJU/7DE.).


Tabella 100

Specie:

Razza ondulata

Raja undulata

Zona:

7d e 7e

(RJU/7DE.)

Belgio

 

314

(1)

TAC analitico

Estonia

 

2

(1)

Francia

 

1 535

(1)

Germania

 

4

(1)

Irlanda

 

405

(1)

Lituania

 

7

(1)

Paesi Bassi

 

3

(1)

Portogallo

 

7

(1)

Spagna

 

339

(1)

Unione

 

2 616

(1)

Regno Unito

 

1 358

(1)

TAC

 

3 974

(1)

(1)

Gli esemplari possono essere sbarcati unicamente interi o eviscerati. Per le navi dell'Unione, ciò lascia impregiudicati i pertinenti divieti previsti nel diritto dell'Unione e del Regno Unito per le zone ivi specificate.


Tabella 101

Specie:

Razze

Rajiformes

Zona:

acque dell'Unione delle zone 8 e 9

(SRX/89-C.)

Belgio

 

11

(1)(2)

TAC precauzionale

Francia

 

2 115

(1)(2)

Portogallo

 

1 714

(1)(2)

Spagna

 

1 724

(1)(2)

Unione

 

5 564

(1)(2)

Regno Unito

12

(1)(2)

TAC

 

5 576

(2)

(1)

Le catture di razza cuculo (Leucoraja naevus) (RJN/89-C.), razza a coda corta (Raja brachyura) (RJH/89-C.) e razza chiodata (Raja clavata) (RJC/89-C.) sono comunicate separatamente.

(2)

Non si applica alla razza ondulata (Raja undulata). Tale specie non è oggetto di pesca mirata nelle zone coperte da questo TAC. Nei casi in cui non siano soggette all'obbligo di sbarco, le catture accessorie di razza ondulata nelle sottozone 8 e 9 possono essere sbarcate unicamente intere o eviscerate. Le catture restano al di sotto dei contingenti di cui alla tabella sottostante. Queste disposizioni lasciano impregiudicati i divieti previsti nel diritto dell'Unione per le zone ivi specificate. Le catture accessorie di razza ondulata sono comunicate separatamente con i codici riportati nelle tabelle sottostanti. Nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi di razza ondulata superiori a quelli riportati di seguito:

Specie:

Razza ondulata

Raja undulata

Zona:

acque dell'Unione della zona 8

(RJU/8-C.)

Belgio

0

 

TAC precauzionale

Francia

13

(1)

Portogallo

10

 

Spagna

10

(2)

Unione

33

 

Regno Unito

0

 

TAC

33

 

(1)

28,5 tonnellate aggiuntive possono essere assegnate a navi che partecipano ad attività di pesca ricognitiva mirante alla raccolta di dati basati sulla pesca per lo stock in questione secondo quanto predisposto da un istituto scientifico nazionale. Prima di autorizzare le catture la Francia comunica alla Commissione il nome della nave/i nomi delle navi in questione (RJU/8-C.SEN). Ciò non pregiudica la stabilità relativa.

(2)

21,5 tonnellate aggiuntive possono essere assegnate a navi che partecipano ad attività di pesca ricognitiva mirante alla raccolta di dati basati sulla pesca per lo stock in questione secondo quanto predisposto da un istituto scientifico nazionale. Prima di autorizzare le catture la Spagna comunica alla Commissione il nome della nave/i nomi delle navi in questione (RJU/8-C.SEN). Ciò non pregiudica la stabilità relativa.

Specie:

Razza ondulata

Raja undulata

Zona:

acque dell'Unione della zona 9

(RJU/9-C.)

Belgio

0

 

TAC precauzionale

Francia

20

 

Portogallo

15

(1)

Spagna

15

 

Unione

50

 

Regno Unito

0

 

TAC

50

 

(1)

50 tonnellate aggiuntive possono essere assegnate a navi che partecipano ad attività di pesca ricognitiva mirante alla raccolta di dati basati sulla pesca per lo stock in questione secondo quanto predisposto da un istituto scientifico nazionale. Prima di autorizzare le catture il Portogallo comunica alla Commissione il nome della nave/i nomi delle navi in questione (RJU/9-C.SEN). Ciò non pregiudica la stabilità relativa.


Tabella 102

Specie:

Ippoglosso nero

Reinhardtius hippoglossoides

Zona:

6; acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b

(GHL/2A-C46)

Danimarca

 

29

 

TAC analitico

Germania

 

51

 

Estonia

 

29

 

Spagna

 

29

 

Francia

 

478

 

Irlanda

 

29

 

Lituania

 

29

 

Polonia

 

29

 

Unione

 

703

 

Norvegia

 

0

 

Regno Unito

1 868

 

TAC

 

2 571

 


Tabella 103

Specie:

Sgombro

Scomber scombrus

Zona:

3a; acque del Regno Unito e acque dell'Unione delle zone 2a, 3b, 3c; 3d e 4; acque norvegesi delle zone 2a e 4a

(MAC/2A34-N.)

Belgio

 

476

(1)(2)

TAC analitico

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento

Danimarca

 

27 882

(1)(2)(4)

Germania

 

496

(1)(2)

Francia

 

1 498

(1)(2)

Paesi Bassi

1 508

(1)(2)

Svezia

 

4 569

(1)(2)(3)

Unione

 

36 429

(1)(2)

TAC

 

739 386

 

(1)

Condizione speciale: nei limiti di questi contingenti, nelle zone seguenti non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito. Fino al 60 % del contingente assegnato agli Stati membri nell'ambito di MAC/2A34 può essere pescato nelle zone 6, 7, 8a, 8b, 8d e 8e; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 2a, 12 e 14 (MAC/*2AX14).

 

3a

(MAC/*03A.)

Acque del Regno Unito e acque dell'Unione delle zone 3a, 4b e 4c

(MAC/*3A4BC)

4b

(MAC/*04B.)

4c

(MAC/*04C.)

Acque del Regno Unito e acque internazionali delle zone 2a, 5b, 6, 7, 8d, 8e, 12 e 14

(MAC/*2AX14)

Belgio

0

0

0

0

286

Danimarca

0

4 130

0

0

9 775

Germania

0

0

0

0

298

Francia

0

490

0

0

899

Paesi Bassi

0

490

0

0

905

Svezia

0

0

390

10

2 741

Unione

0

5 110

390

10

14 903

(2)

Nei limiti di questi contingenti, e d'intesa con lo Stato costiero interessato, nelle due zone seguenti non possono inoltre essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:

 

Acque norvegesi della zona 2a (MAC/*02AN-)

Acque delle Isole Fær Øer (MAC/*FRO1)

 

Belgio

0

Da fissare

 

Danimarca

0

Da fissare

 

Germania

0

Da fissare

 

Francia

0

Da fissare

 

Paesi Bassi

0

Da fissare

 

Svezia

0

Da fissare

 

Unione

0

Da fissare

 

(3)

Condizione speciale: compreso il seguente quantitativo, in tonnellate, da prelevare nelle acque norvegesi delle zone 2a e 4a (MAC/*2A4AN):

 

322

 

Nel corso delle attività di pesca soggette a questa condizione speciale, le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai contingenti di tali specie.

(4)

Nei limiti di questo contingente, la Danimarca effettua i seguenti trasferimenti, che possono essere pescati nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione delle zone 6, 7, 8d; nelle acque dell'Unione delle zone 8a, 8b e 8e; nelle acque internazionali delle zone 12 e 14; e nelle acque del Regno Unito e nelle acque internazionali delle zone 2a e 5b (MAC/*2A14):

Post-trasferimento

 

Germania

531

 

Spagna

1

 

Estonia

4

 

Francia

354

 

Irlanda

1 769

 

Lettonia

3

 

Lituania

3

 

Paesi Bassi

774

 

Polonia

37

 


Tabella 104

Specie:

Sgombro

Scomber scombrus

Zona:

6, 7, 8a, 8b, 8d e 8e; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 2a, 12 e 14

(MAC/2CX14-)

Germania

 

14 268

(1)

TAC analitico

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento

Spagna

 

15

(1)

Estonia

 

119

(1)

Francia

 

9 513

(1)

Irlanda

 

47 560

(1)

Lettonia

 

88

(1)

Lituania

 

88

(1)

Paesi Bassi

20 808

(1)

Polonia

 

1 005

(1)

Unione

 

93 464

(1)

Norvegia

 

0

(2)(3)

Isole Fær Øer

Da fissare

(4)

Regno Unito

Non pertinente

(1)

TAC

 

739 386

 

(1)

Condizione speciale: di cui fino al 25 % può essere messo a disposizione per scambi da pescare da parte di Spagna, Francia e Portogallo nelle zone 8c, 9 e 10 e nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (MAC/*8C910).

(2)

Può essere pescato nelle zone 2a, 6a a nord di 56° 30' N, 4a, 7d, 7e, 7f e 7h (MAC/*AX7H).

(3)

La Norvegia può pescare il quantitativo indicato di seguito, in tonnellate, a titolo di limite di accesso (MAC/*N5630) a nord di 56° 30' N. I quantitativi non imputati conformemente alla nota in calce (2) sono imputati al limite di cattura stabilito dalla Norvegia.

 

0

 

(4)

Questo quantitativo è detratto dal limite di cattura (contingente di accesso) delle Isole Fær Øer. Può essere pescato solo nella zona 6a a nord di 56° 30' N (MAC/*6AN56). Tuttavia, dal 1o gennaio al 15 febbraio e dal 1o ottobre al 31 dicembre questo contingente può essere pescato anche nelle zone 2a e 4a a nord di 59° N (MAC/*24N59).

Condizione speciale: nei limiti di questi contingenti, nelle zone e nei periodi seguenti non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:

 

Acque del Regno Unito della zona 4a. Nei periodi dal 1o gennaio al 14 febbraio e dal 1o agosto al 31 dicembre

Acque norvegesi della zona 2a

Acque delle Isole Fær Øer

 

(MAC/*4A-UK)

(MAC/*2AN-)

(MAC/*FRO2)

Germania

14 268

0

Da fissare

Spagna

15

0

Da fissare

Estonia

119

0

Da fissare

Francia

9 513

0

Da fissare

Irlanda

47 560

0

Da fissare

Lettonia

88

0

Da fissare

Lituania

88

0

Da fissare

Paesi Bassi

20 808

0

Da fissare

Polonia

1 005

0

Da fissare

Unione

93 464

0

Da fissare

Regno Unito

Non pertinente

0

Non pertinente


Tabella 105

Specie:

Sgombro

Scomber scombrus

Zona:

8c, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1

(MAC/8C3411)

Spagna

 

27 832

(1)

TAC analitico

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento

Francia

 

185

(1)

Portogallo

 

5 753

(1)

Unione

 

33 770

 

TAC

 

739 386

 

(1)

Condizione speciale: i quantitativi soggetti a scambi con altri Stati membri possono essere prelevati nelle zone 8a, 8b e 8d (MAC/*8ABD.). Tuttavia, i quantitativi forniti da Spagna, Portogallo o Francia a fini di scambio, da prelevare nelle zone 8a, 8b e 8d, non superano il 25 % dei contingenti dello Stato membro cedente.

Condizione speciale: nei limiti di questi contingenti, nella zona seguente non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:

8b (MAC/*08B.)

Spagna

2 338

Francia

16

Portogallo

483


Tabella 106

Specie:

Sogliola

Solea solea

Zona:

acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a

(SOL/24-C.)

Belgio

 

268

 

TAC analitico

Danimarca

 

123

 

Germania

 

215

 

Francia

 

54

 

Paesi Bassi

2 423

 

Unione

 

3 083

 

Norvegia

 

5

(1)

Regno Unito

587

 

TAC

 

3 675

 

(1)

Può essere pescato solo nelle acque dell'Unione della zona 4 (SOL/*4-EU.).


Tabella 107

Specie:

Sogliola

Solea solea

Zona:

Zona: 6; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14

(SOL/56-14)

Irlanda

 

46

 

TAC precauzionale

Unione

 

46

 

Regno Unito

11

 

TAC

 

57

 


Tabella 108

Specie:

Sogliola

Solea solea

Zona:

7a

(SOL/07A.)

Belgio

 

62

(1)

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Francia

 

1

(1)

Irlanda

 

69

(1)

Paesi Bassi

20

(1)

Unione

 

152

(1)

Regno Unito

47

(1)

TAC

 

203

(1)

(1)

Esclusivamente per le catture accessorie. Nell'ambito di questo contingente non è consentita la pesca diretta delle sogliole.


Tabella 109

Specie:

Sogliola

Solea solea

Zona:

7d

(SOL/07D.)

Belgio

 

393

 

TAC precauzionale

Francia

 

787

 

Unione

 

1 180

 

Regno Unito

300

 

TAC

 

1 504

 


Tabella 110

Specie:

Sogliola

Solea solea

Zona:

7e

(SOL/07E.)

Belgio

 

38

 

TAC analitico

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento

Francia

 

409

 

Unione

 

447

 

Regno Unito

737

 

TAC

 

1 184

 


Tabella 111

Specie:

Sogliola

Solea solea

Zona:

7f e 7g

(SOL/7FG.)

Belgio

 

730

 

TAC analitico

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento

Francia

 

72

 

Irlanda

 

37

 

Unione

 

840

 

Regno Unito

405

 

TAC

 

1 267

 


Tabella 112

Specie:

Sogliola

Solea solea

Zona:

7h, 7j e 7k

(SOL/7HJK.)

Belgio

 

14

 

TAC precauzionale

Francia

 

28

 

Irlanda

 

77

 

Paesi Bassi

23

 

Unione

 

142

 

Regno Unito

28

 

TAC

 

170

 


Tabella 113

Specie:

Spratto e catture accessorie connesse

Sprattus sprattus

Zona:

3a

(SPR/03A.)

Danimarca

 

0

(1)(2)(3)

TAC analitico

Germania

 

0

(1)(2)(3)

Svezia

 

0

(1)(2)(3)

Unione

 

0

(1)(2)(3)

TAC

 

0

(2)

(1)

Fino al 5 % del contingente può essere costituito da catture accessorie di merlano ed eglefino (OTH/*03A.). Le catture accessorie di merlano ed eglefino imputate al contingente ai sensi della presente disposizione e le catture accessorie di specie imputate al contingente ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non superano complessivamente il 9 % del contingente.

(2)

Questo contingente può essere pescato soltanto dal 1o luglio 2024 al 30 giugno 2025.

(3)

Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso le acque del Regno Unito e verso le acque dell'Unione delle zone 2a e 4. Tuttavia, tali trasferimenti sono preventivamente notificati alla Commissione e al Regno Unito.


Tabella 114

Specie:

Spratto e catture accessorie connesse

Sprattus sprattus

Zona:

acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a

(SPR/2AC4-C)

Belgio

 

0

(1)(2)

TAC analitico

Danimarca

 

0

(1)(2)

Germania

 

0

(1)(2)

Francia

 

0

(1)(2)

Paesi Bassi

0

(1)(2)

Svezia

 

0

(1)(2)(3)

Unione

 

0

(1)(2)

Norvegia

 

0

(1)

Isole Fær Øer

0

(1)(4)

Regno Unito

0

(1)

TAC

 

0

(1)

(1)

Il contingente può essere pescato soltanto dal 1o luglio 2024 al 30 giugno 2025.

(2)

Fino al 2 % del contingente può essere costituito da catture accessorie di merlano (OTH/*2AC4C). Le catture accessorie di merlano imputate al contingente ai sensi della presente disposizione e le catture accessorie di specie imputate al contingente ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non superano complessivamente il 9 % del contingente.

(3)

Compresi i cicerelli.

(4)

Può contenere fino al 4 % di catture accessorie di aringa.


Tabella 115

Specie:

Spratto

Sprattus sprattus

Zona:

7d e 7e

(SPR/7DE.)

Belgio

 

0

(1)

TAC analitico

Danimarca

 

0

(1)

Germania

 

0

(1)

Francia

 

0

(1)

Paesi Bassi

0

(1)

Unione

 

0

(1)

Regno Unito

0

(1)

TAC

 

0

(1)

(1)

Il contingente può essere pescato soltanto dal 1o luglio 2024 al 30 giugno 2025.


Tabella 116

Specie:

Spinarolo

Squalus acanthias

Zona:

acque dell'Unione della zona 3a

(DGS/03A-C.)

Danimarca

 

347

(1)

TAC precauzionale

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Svezia

 

816

(1)

Unione

 

1 163

(1)

TAC

 

1 163

(1)

(1)

Nelle acque dell'Unione è rispettata una taglia massima di 100 cm e gli esemplari superiori a tale taglia catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati in mare.


Tabella 117

Specie:

Spinarolo

Squalus acanthias

Zona:

acque dell'Unione e acque del Regno Unito della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a

(DGS/2AC4-C)

Belgio

 

59

(1)

TAC precauzionale

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Danimarca

 

342

(1)

Germania

 

62

(1)

Francia

 

109

(1)

Paesi Bassi

 

94

(1)

Svezia

 

5

(1)

Unione

 

671

(1)

Regno Unito

2 862

(1)

TAC

 

3 533

(1)

(1)

Nelle acque dell'Unione e nelle acque del Regno Unito è rispettata una taglia massima di 100 cm e gli esemplari superiori a tale taglia catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati in mare.


Tabella 118

Specie:

Spinarolo

Squalus acanthias

Zona:

6, 7 e 8; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5; acque internazionali delle zone 1, 12 e 14

(DGS/15X14)

Belgio

 

701

(1)

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Germania

 

150

(1)

Spagna

 

363

(1)

Francia

 

2 989

(1)

Irlanda

 

1 887

(1)

Paesi Bassi

10

(1)

Portogallo

 

15

(1)

Unione

 

6 115

(1)

Regno Unito

5 089

(1)

TAC

 

11 204

(1)

(1)

Nelle acque dell'Unione e nelle acque del Regno Unito è rispettata una taglia massima di 100 cm e gli esemplari superiori a tale taglia catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati in mare.


Tabella 119

Specie:

Suri/sugarelli e catture accessorie connesse

Trachurus spp.

Zona:

acque del Regno Unito e acque dell'Unione delle zone 4b, 4c e 7d

(JAX/4BC7D)

Belgio

 

7

(1)

TAC precauzionale

Danimarca

 

3 141

(1)

Germania

 

277

(1)(2)

Spagna

 

58

(1)

Francia

 

261

(1)(2)

Irlanda

 

198

(1)

Paesi Bassi

1 891

(1)(2)

Portogallo

 

8

(1)

Svezia

 

75

(1)

Unione

 

5 916

 

Norvegia

 

0

(3)

Regno Unito

3 669

(1)(2)

TAC

 

9 730

 

(1)

Fino al 5 % del contingente può essere costituito da catture accessorie di pesci tamburo, eglefino, merlano e sgombro (OTH/*4BC7D). Le catture accessorie di pesci tamburo, eglefino, merlano e sgombro imputate al contingente ai sensi della presente disposizione e le catture accessorie di specie imputate al contingente ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non superano complessivamente il 9 % del contingente.

(2)

Condizione speciale: fino al 5 % di questo contingente pescato nella divisione 7d può essere imputato al contingente relativo alle zone seguenti: acque del Regno Unito della zona 4a; 6, 7a-c, e-k; 8a-b, d-e; acque del Regno Unito della zona 2a; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14 (JAX/*7D-EU).

(3)

Non può essere pescato nelle acque dell'Unione della zona 7d.


Tabella 120

Specie:

Suri/sugarelli e catture accessorie connesse

Trachurus spp.

Zona:

acque del Regno Unito delle zone 2a e 4a; 6, 7a-c, e-k; 8a-b, d-e; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14

(JAX/2A-14)

Danimarca

 

1 224

(1)(2)(4)

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Germania

 

955

(1)(2)(3)(4)(5)

Spagna

 

1 303

(1)(5)

Francia

 

492

(1)(2)(3)(5)

Irlanda

 

3 182

(1)(2)

Paesi Bassi

3 833

(1)(2)(3)

Portogallo

 

126

(1)(5)

Svezia

 

675

(1)(2)

Unione

 

11 790

(1)

Isole Fær Øer

0

(1)(4)

Regno Unito

1 244

(1)(2)(3)

TAC

 

13 250

(1)

(1)

Esclusivamente per le catture accessorie. Nell'ambito di questo contingente non è consentita la pesca diretta di suri/sugarelli.

(2)

Condizione speciale: fino al 5 % di questo contingente utilizzato nelle acque del Regno Unito della zona 2a o 4a prima del 30 giugno può essere imputato al contingente relativo alle acque del Regno Unito e alle acque dell'Unione delle zone 4b, 4c e 7d (JAX/*2A4AC).

(3)

Condizione speciale: fino al 5 % di questo contingente può essere pescato nella zona 7d (JAX/*07D.).

(4)

Limitato alle zone 4a, 6a (solo a nord di 56° 30' N), 7e, 7f e 7h.

(5)

Condizione speciale: fino all'80 % di questo contingente può essere pescato nella zona 8c (JAX/*08C2).


Tabella 121

Specie:

Suri/sugarelli

Trachurus spp.

Zona:

8c

(JAX/08C.)

Spagna

 

1 878

(1)(2)

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Francia

 

33

(1)

Portogallo

 

186

(1)(2)

Unione

 

2 097

(1)

TAC

 

2 097

(1)

(1)

Esclusivamente per le catture accessorie. Nell'ambito di questo contingente non è consentita la pesca diretta di suri/sugarelli.

(2)

Condizione speciale: fino al 10 % di questo contingente può essere pescato nella zona 9 (JAX/*09.).


Tabella 122

Specie:

Busbana norvegese e catture accessorie connesse

Trisopterus esmarkii

Zona:

3a; acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a

(NOP/2A3A4.)

Anno

2024

 

2025

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Danimarca

8 226

(1)(3)

0

(1)(6)

Germania

2

(1)(2)(3)

0

(1)(2)(6)

Paesi Bassi

6

(1)(2)(3)

0

(1)(2)(6)

Unione

8 234

(1)(3)

0

(1)(6)

Norvegia

2 058

(4)

0

(4)

Isole Fær Øer

0

(5)

0

(5)

Regno Unito

0

(2)(3)

0

(2)(6)

TAC

10 292

 

0

 

(1)

Fino al 5 % del contingente può essere costituito da catture accessorie di eglefino e merlano (OT2/*2A3A4). Le catture accessorie di eglefino e merlano imputate al contingente ai sensi della presente disposizione e le catture accessorie di specie imputate al contingente ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non superano complessivamente il 9 % del contingente.

(2)

Questo contingente può essere pescato solo nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione delle zone CIEM 2a, 3a e 4.

(3)

Può essere pescato soltanto dal 1o novembre 2023 al 31 ottobre 2024.

(4)

Deve essere utilizzata una griglia di selezione.

(5)

Deve essere utilizzata una griglia di selezione. Comprende un massimo del 15 % di catture accessorie inevitabili (NOP/*2A3A4), da imputare a questo contingente.

(6)

Può essere pescato soltanto dal 1o novembre 2024 al 31 ottobre 2025.


Tabella 123

Specie:

Pesce industriale

Zona:

acque norvegesi della zona 4

(I/F/04-N.)

Svezia

 

800

(1)(2)

TAC precauzionale

Unione

 

800

 

TAC

 

Non pertinente

 

(1)

Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai contingenti di queste specie.

(2)

Condizione speciale: di cui non oltre il quantitativo seguente di suri/sugarelli (JAX/*04-N.):

 

Da fissare

 


Tabella 124

Specie:

Altre specie

Zona:

acque dell'Unione delle zone 6 e 7

(OTH/67-EU)

Unione

 

Non pertinente

 

TAC precauzionale

Norvegia

 

pm

(1)

TAC

 

Non pertinente

 

(1)

Da pescare esclusivamente con palangari.


Tabella 125

Specie:

Altre specie

Zona:

acque norvegesi della zona 4

(OTH/04-N.)

Belgio

 

14

 

TAC precauzionale

Danimarca

 

1 320

 

Germania

 

149

 

Francia

 

61

 

Paesi Bassi

106

 

Svezia

 

Non pertinente

(1)

Unione

 

1 650

(2)

TAC

 

Non pertinente

 

(1)

Contingente di "Altre specie" assegnato a un livello consuetudinario dalla Norvegia alla Svezia.

(2)

Specie non coperte da altri TAC.


Tabella 126

Specie:

Altre specie

Zona:

acque dell'Unione delle zone 4 e 6a a nord di 56° 30' N

(OTH/46AN-EU)

Unione

 

Non pertinente

 

TAC precauzionale

Norvegia

 

500

(1)(2)

Isole Fær Øer

0

 

TAC

 

Non pertinente

 

(1)

Limitatamente alla zona 4  (OTH/*4 -EU).

(2)

Specie non coperte da altri TAC.

PARTE C

Meccanismo di scambio di contingenti per i TAC relativi alle catture accessorie inevitabili

I TAC di cui all'articolo 8, paragrafo 4, del presente regolamento sono indicati di seguito.

Per il Belgio: sogliola, zona 7a; sogliola, zone 7f e 7g; sogliola, zona 7e; sogliola, zone 8a e 8b; lepidorombi, zona 7; eglefino, zone 7b-k, 8, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1; scampo, zona 7; merluzzo bianco, zona 7a; passera di mare, zone 7f e 7g; passera di mare, zone 7h, 7j e 7k; razze, zone 6a, 6b, 7a-c e 7e-k.

Per la Francia: sgombro, zone 3a e 4; acque del Regno Unito della zona 2a; acque dell'Unione delle zone 3b, 3c e sottodivisioni 22-32; aringa, zone 4, 7d e acque del Regno Unito della zona 2a; suri/sugarelli, acque dell'Unione delle zone 4b, 4c e 7d; merlano, zone 7b-k; eglefino, zone 7b-k, 8, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1; sogliola, zone 7f e 7g; merlano, zona 8; occhialone, zone 6, 7 e 8; pesci tamburo, zone 6, 7 e 8; sgombro, zone 6, 7, 8a, 8b, 8d e 8e; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 2a, 12 e 14; razze, acque del Regno Unito e acque dell'Unione delle zone 6a, 6b, 7a-c e 7e-k; razze, acque dell'Unione della zona 7d; razze, acque dell'Unione delle zone 8 e 9; razza ondulata, zone 7d e 7e.

Per l'Irlanda: rana pescatrice, zona 6; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14; rana pescatrice, zona 7; scampo, unità funzionale 16 della sottozona 7.

ALLEGATO IB

ATLANTICO NORD-ORIENTALE E GROENLANDIA, SOTTOZONE CIEM 1, 2, 5, 12 E 14 E ACQUE GROENLANDESI DELLA ZONA NAFO 1

Tabella 1

Specie:

Aringa

Clupea harengus

Zona:

acque del Regno Unito, acque delle Isole Fær Øer, acque norvegesi e acque internazionali delle zone 1 e 2

(HER/1/2-)

Belgio

8

 

TAC analitico

Danimarca

7 797

 

Germania

1 365

 

Spagna

26

 

Francia

336

 

Irlanda

2 019

 

Paesi Bassi

2 791

 

Polonia

395

 

Portogallo

26

 

Finlandia

121

 

Svezia

2 889

 

Unione

17 773

 

Regno Unito

Non pertinente

 

TAC

390 010

 

Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone seguenti non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:

acque norvegesi a nord di 62° N e zona di pesca intorno a Jan Mayen (HER/*2AJMN)

 

15 107

 

 

zone 2 e 5b a nord di 62° N (acque delle Isole Fær Øer) (HER/*25B-F)

Belgio

Da fissare

Danimarca

Da fissare

Germania

Da fissare

Spagna

Da fissare

Francia

Da fissare

Irlanda

Da fissare

Paesi Bassi

Da fissare

Polonia

Da fissare

Portogallo

Da fissare

Finlandia

Da fissare

Svezia

Da fissare


Tabella 2

Specie:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona:

acque norvegesi delle zone 1 e 2

(COD/1N2AB.)

Germania

2 269

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Grecia

282

 

Spagna

2 533

 

Irlanda

282

 

Francia

2 084

 

Portogallo

2 533

 

Unione

9 983

 

TAC

Non pertinente

 


Tabella 3

Specie:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona:

acque groenlandesi della zona NAFO 1F e acque groenlandesi delle zone 5, 12 e 14

(COD/N1GL14)

Germania

1 950

(1)

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Unione

1 950

(1)

 

 

 

TAC

Non pertinente

 

(1)

Non può essere pescato dal 1o marzo al 31 maggio nella "zona di gestione Kleine Bank" delimitata dalle linee che uniscono le coordinate seguenti:

Punto

Latitudine

Longitudine

 

1

65° 00' N

38° 00' O

 

2

65° 00' N

35° 15' O

 

3

64° 00' N

35° 15' O

 

4

64° 00' N

38° 00' O

 


Tabella 4

Specie:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona:

acque delle Isole Svalbard; acque internazionali delle zone 1 e 2b

(COD/1/2B.)

Germania

2 455

(1)(2)

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Spagna

6 346

(1)(2)

Francia

1 048

(1)(2)

Polonia

1 151

(1)(2)

Portogallo

1 340

(1)(2)

Altri Stati membri

84

(1)(2)(3)

Unione

12 424

(1)(2)

TAC

Non pertinente

 

(1)

L'assegnazione della quota dello stock di merluzzo bianco di cui può disporre l'Unione nella zona di Spitsbergen e dell'Isola degli Orsi e le catture accessorie connesse di eglefino non pregiudicano i diritti e gli obblighi derivanti dal trattato di Parigi del 1920.

(2)

Le catture accessorie di eglefino possono rappresentare fino al 14 % per retata. I quantitativi di catture accessorie di eglefino si aggiungono al contingente di merluzzo bianco.

(3)

Eccetto Germania, Spagna, Francia, Polonia e Portogallo. Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (COD/1/2B_AMS).


Tabella 5

Specie:

Merluzzo bianco ed eglefino

Gadus morhua e Melanogrammus aeglefinus

Zona:

acque delle Isole Fær Øer della zona 5b

(C/H/05B-F.)

Germania

Da fissare

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Francia

Da fissare

 

Unione

Da fissare

 

TAC

Non pertinente

 


Tabella 6

Specie:

Granatieri

Macrourus spp.

Zona:

acque groenlandesi delle zone 5 e 14

(GRV/514GRN)

Unione

60

(1)

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

 

 

 

TAC

Non pertinente

(2)

(1)

Condizione speciale: il granatiere di roccia (Coryphaenoides rupestris) (RNG/514GRN) e il granatiere berglax (Macrourus berglax) (RHG/514GRN) non sono oggetto di pesca mirata. Queste specie sono oggetto unicamente di catture accessorie, da comunicare separatamente.

(2)

Il quantitativo indicato di seguito, in tonnellate, è assegnato alla Norvegia. Condizione speciale per tale quantitativo: il granatiere di roccia (Coryphaenoides rupestris) (RNG/514GRN) e il granatiere berglax (Macrourus berglax) (RHG/514GRN) non sono oggetto di pesca mirata. Queste specie sono oggetto unicamente di catture accessorie, da comunicare separatamente.

40

 

 


Tabella 7

Specie:

Granatieri

Macrourus spp.

Zona:

acque groenlandesi della zona NAFO 1

(GRV/N1GRN.)

Unione

45

(1)

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

 

 

 

TAC

Non pertinente

(2)

(1)

Condizione speciale: il granatiere di roccia (Coryphaenoides rupestris) (RNG/N1GRN.) e il granatiere berglax (Macrourus berglax) (RHG/N1GRN.) non sono oggetto di pesca mirata. Queste specie sono oggetto unicamente di catture accessorie, da comunicare separatamente.

(2)

Il quantitativo indicato di seguito, in tonnellate, è assegnato alla Norvegia. Condizione speciale per tale quantitativo: il granatiere di roccia (Coryphaenoides rupestris) (RNG/N1GRN.) e il granatiere berglax (Macrourus berglax) (RHG/N1GRN.) non sono oggetto di pesca mirata. Queste specie sono oggetto unicamente di catture accessorie, da comunicare separatamente.

55

 

 


Tabella 8

Specie:

Capelin

Mallotus villosus

Zona:

2b

(CAP/02B.)

Unione

0

 

TAC analitico

TAC

0

 


Tabella 9

Specie:

Capelin

Mallotus villosus

Zona:

acque groenlandesi delle zone 5 e 14

(CAP/514GRN)

Danimarca

0

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Germania

0

 

Svezia

0

 

Tutti gli Stati membri

0

(1)

Unione

0

(2)

Norvegia

0

(2)

TAC

Non pertinente

 

(1)

Danimarca, Germania e Svezia possono accedere al contingente "Tutti gli Stati membri" solo dopo aver esaurito il proprio contingente. Tuttavia, gli Stati membri che dispongono di oltre il 10 % del contingente dell'Unione non accedono in nessun caso al contingente "Tutti gli Stati membri". Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (CAP/514GRN_AMS).

(2)

Per il periodo di pesca compreso tra il 15 ottobre 2024 e il 15 aprile 2025.


Tabella 10

Specie:

Eglefino

Melanogrammus aeglefinus

Zona:

acque norvegesi delle zone 1 e 2

(HAD/1N2AB.)

Germania

312

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Francia

188

 

Unione

500

 

TAC

Non pertinente

 


Tabella 11

Specie:

Melù

Micromesistius poutassou

Zona:

acque delle Isole Fær Øer

(WHB/2A4AXF)

Danimarca

Da fissare

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Germania

Da fissare

 

Francia

Da fissare

 

Paesi Bassi

Da fissare

 

Unione

Da fissare

(1)

TAC

Non pertinente

 

(1)

Catture accessorie inevitabili di argentina da imputare a questo contingente.


Tabella 12

Specie:

Molva e molva azzurra

Molva molva e molva dypterygia

Zona:

acque delle Isole Fær Øer della zona 5b

(B/L/05B-F.)

Germania

Da fissare

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Francia

Da fissare

 

Unione

Da fissare

(1)

TAC

Da fissare

 

(1)

Le catture accessorie di granatiere di roccia e di pesce sciabola nero possono essere imputate a questo contingente, fino al seguente limite (OTH/*05B-F):

Da fissare

 


Tabella 13

Specie:

Gamberetto boreale

Pandalus borealis

Zona:

acque groenlandesi delle zone 5 e 14

(PRA/514GRN)

Danimarca

1 650

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Francia

1 650

 

Unione

3 300

 

Norvegia

1 700

 

Isole Fær Øer

0

 

TAC

Non pertinente

 


Tabella 14

Specie:

Gamberetto boreale

Pandalus borealis

Zona:

acque groenlandesi della zona NAFO 1

(PRA/N1GRN.)

Danimarca

1 250

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Francia

1 250

 

Unione

2 500

 

TAC

Non pertinente

 


Tabella 15

Specie:

Merluzzo carbonaro

Pollachius virens

Zona:

acque norvegesi delle zone 1 e 2

(POK/1N2AB.)

Germania

474

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Francia

76

 

Unione

550

 

TAC

Non pertinente

 


Tabella 16

Specie:

Merluzzo carbonaro

Pollachius virens

Zona:

acque internazionali delle zone 1 e 2

(POK/1/2INT)

Unione

0

 

TAC analitico

TAC

Non pertinente

 


Tabella 17

Specie:

Merluzzo carbonaro

Pollachius virens

Zona:

acque delle Isole Fær Øer della zona 5b

(POK/05B-F.)

Belgio

Da fissare

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Germania

Da fissare

 

Francia

Da fissare

 

Paesi Bassi

Da fissare

 

Unione

Da fissare

 

TAC

Non pertinente

 


Tabella 18

Specie:

Ippoglosso nero

Reinhardtius hippoglossoides

Zona:

acque norvegesi delle zone 1 e 2

(GHL/1N2AB.)

Germania

175

(1)

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Unione

175

(1)

 

 

 

TAC

Non pertinente

 

(1)

Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.


Tabella 19

Specie:

Ippoglosso nero

Reinhardtius hippoglossoides

Zona:

acque internazionali delle zone 1 e 2

(GHL/1/2INT)

Unione

1 711

(1)

TAC precauzionale

TAC

Non pertinente

 

(1)

Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.


Tabella 20

Specie:

Ippoglosso nero

Reinhardtius hippoglossoides

Zona:

acque groenlandesi della zona NAFO 1

(GHL/N1G-S68)

Germania

1 700

(1)

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Unione

1 700

(1)

Norvegia

325

(1)

TAC

Non pertinente

 

(1)

Da pescare a sud di 68° N.


Tabella 21

Specie:

Ippoglosso nero

Reinhardtius hippoglossoides

Zona:

acque groenlandesi delle zone 5, 12 e 14

(GHL/5-14GL)

Germania

4 000

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Unione

4 000

(1)

Norvegia

650

 

Isole Fær Øer

0

 

TAC

Non pertinente

 

(1)

La pesca di questo contingente è effettuata da non oltre sei pescherecci contemporaneamente.


Tabella 22

Specie:

Scorfani

Sebastes mentella

Zona:

acque norvegesi delle zone 1 e 2

(REB/1N2AB.)

Germania

851

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Spagna

106

 

Francia

93

 

Portogallo

450

 

Unione

1 500

 

TAC

Non pertinente

 


Tabella 23

Specie:

Scorfani

Sebastes spp.

Zona:

acque internazionali delle zone 1 e 2

(RED/1/2INT)

Unione

Da fissare

(1)

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

 

 

 

TAC

Non pertinente

 

(1)

Può essere prelevato solo dal 1o luglio al 31 dicembre. I pescherecci limitano le catture accessorie di scorfano nell'ambito di altre attività di pesca a un massimo dell'1 % del totale delle catture tenute a bordo.


Tabella 24

Specie:

Scorfani (pelagici)

Sebastes spp.

Zona:

acque groenlandesi della zona NAFO 1F e acque groenlandesi delle zone 5, 12 e 14

(RED/N1G14P)

Germania

0

(1)(2)(3)

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Francia

0

(1)(2)(3)

Unione

0

(1)(2)(3)

Norvegia

0

(1)(2)

Isole Fær Øer

0

(1)(2)(4)

TAC

Non pertinente

 

(1)

Può essere prelevato soltanto dal 10 maggio al 31 dicembre.

(2)

Può essere pescato soltanto nelle acque groenlandesi della zona di conservazione dello scorfano delimitata dalle linee che uniscono le coordinate seguenti:

Punto

Latitudine

Longitudine

 

1

64° 45' N

28° 30' O

 

2

62° 50' N

25° 45' O

 

3

61° 55' N

26° 45' O

 

4

61° 00' N

26° 30' O

 

5

59° 00' N

30° 00' O

 

6

59° 00' N

34° 00' O

 

7

61° 30' N

34° 00' O

 

8

62° 50' N

36° 00' O

 

9

64° 45' N

28° 30' O

 

(3)

Condizione speciale: questo contingente può anche essere pescato nelle acque internazionali della zona di conservazione dello scorfano di cui sopra (RED/*5-14P).

(4)

Può essere pescato soltanto nelle acque groenlandesi delle zone 5 e 14 (RED/*514GN).


Tabella 25

Specie:

Scorfani (demersali)

Sebastes spp.

Zona:

acque groenlandesi della zona NAFO 1F e acque groenlandesi delle zone 5 e 14

(RED/N1G14D)

Germania

1 085

(1)

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Francia

5

(1)

Unione

1 090

(1)

TAC

Non pertinente

 

(1)

Può essere pescato solo con reti da traino e solo a nord e a ovest della linea delimitata dalle coordinate seguenti:

Punto

Latitudine

Longitudine

 

1

59° 15' N

54° 26' O

 

2

59° 15' N

44° 00' O

 

3

59° 30' N

42° 45' O

 

4

60° 00' N

42° 00' O

 

5

62° 00' N

40° 30' O

 

6

62° 00' N

40° 00' O

 

7

62° 40' N

40° 15' O

 

8

63° 09' N

39° 40' O

 

9

63° 30' N

37° 15' O

 

10

64° 20' N

35° 00' O

 

11

65° 15' N

32° 30' O

 

12

65° 15' N

29° 50' O

 


Tabella 26

Specie:

Scorfani

Sebastes spp.

Zona:

acque delle Isole Fær Øer della zona 5b

(RED/05B-F.)

Belgio

Da fissare

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Germania

Da fissare

 

Francia

Da fissare

 

Unione

Da fissare

 

TAC

Non pertinente

 


Tabella 27

Specie:

Altre specie

Zona:

acque norvegesi delle zone 1 e 2

(OTH/1N2AB.)

Germania

125

(1)

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Francia

50

(1)

Unione

175

(1)

TAC

Non pertinente

 

(1)

Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.


Tabella 28

Specie:

Altre specie (1)

Zona:

acque delle Isole Fær Øer della zona 5b

(OTH/05B-F.)

Germania

Da fissare

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Francia

Da fissare

 

Unione

Da fissare

 

TAC

Non pertinente

 

(1)

Escluse le specie ittiche prive di valore commerciale.


Tabella 29

Specie:

Pesci piatti

Zona:

acque delle Isole Fær Øer della zona 5b

(FLX/05B-F.)

Germania

Da fissare

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Francia

Da fissare

 

Unione

Da fissare

 

TAC

Non pertinente

 


Tabella 30

Specie:

Catture accessorie (1)

Zona:

acque groenlandesi

(B-C/GRL)

Unione

600

 

TAC precauzionale

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

 

 

 

TAC

Non pertinente

 

(1)

Le catture accessorie di granatieri (Macrourus spp.) sono comunicate conformemente alle tabelle sulle possibilità di pesca seguenti: granatieri nelle acque groenlandesi delle zone 5 e 14 (GRV/514GRN) e granatieri nelle acque groenlandesi della zona NAFO 1 (GRV/N1GRN.).

ALLEGATO IC

ATLANTICO NORD-OCCIDENTALE – ZONA DELLA CONVENZIONE NAFO

Tabella 1

Specie:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona:

NAFO 2J3KL

(COD/N2J3KL)

Unione

0

(1)

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

 

 

 

TAC

0

(1)

(1)

Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie è oggetto unicamente di catture accessorie fino ad un massimo di 1 250 kg o del 5 %, se tale quantitativo è maggiore.


Tabella 2

Specie:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona:

NAFO 3NO

(COD/N3NO.)

Unione

0

(1)

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

 

 

 

TAC

0

(1)

(1)

Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie è oggetto unicamente di catture accessorie fino ad un massimo di 1 000 kg o del 4 %, se tale quantitativo è maggiore.


Tabella 3

Specie:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona:

NAFO 3M

(COD/N3M.)

Estonia

130,0

(1)

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Germania

545,0

(1)

Lettonia

130,0

(1)

Lituania

130,0

(1)

Polonia

444,0

(1)

Spagna

1 675,0

(1)

Francia

234,0

(1)

Portogallo

2 297,9

(1)

Unione

5 585,9

(1)

TAC

11 708

(1)

(1)

Per questo contingente non è consentita la pesca diretta tra le ore 00:00 UTC del 1o gennaio e le ore 24:00 UTC del 31 marzo. Durante tale periodo questa specie è oggetto unicamente di catture accessorie fino ad un massimo di 1 250 kg o del 5 %, se tale quantitativo è maggiore.


Tabella 4

Specie:

Passera lingua di cane

Glyptocephalus cynoglossus

Zona:

NAFO 3L

(WIT/N3L.)

Unione

0

(1)

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

 

 

 

TAC

0

(1)

(1)

Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie è oggetto unicamente di catture accessorie fino ad un massimo di 1 250 kg o del 5 %, se tale quantitativo è maggiore.


Tabella 5

Specie:

Passera lingua di cane

Glyptocephalus cynoglossus

Zona:

NAFO 3NO

(WIT/N3NO.)

Estonia

61

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Lettonia

60

 

Lituania

60

 

Unione

181

 

TAC

1 367

 


Tabella 6

Specie:

Passera canadese

Hippoglossoides platessoides

Zona:

NAFO 3M

(PLA/N3M.)

Unione

0

(1)

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

 

 

 

TAC

0

(1)

(1)

Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie è oggetto unicamente di catture accessorie fino ad un massimo di 1 250 kg o del 5 %, se tale quantitativo è maggiore.


Tabella 7

Specie:

Passera canadese

Hippoglossoides platessoides

Zona:

NAFO 3LNO

(PLA/N3LNO.)

Unione

0

(1)

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

 

 

 

TAC

0

(1)

(1)

Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie è oggetto unicamente di catture accessorie fino ad un massimo di 1 250 kg o del 5 %, se tale quantitativo è maggiore.


Tabella 8

Specie:

Totano

Illex illecebrosus

Zona:

sottozone NAFO 3 e 4

(SQI/N34.)

Estonia

128

(1)(2)

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Lettonia

128

(1)(2)

Lituania

128

(1)(2)

Polonia

227

(1)(2)

Altri Stati membri

29 467

(1)(2)(3)

Unione

30 078

(1)(4)

TAC

34 000

 

(1)

Nessun peschereccio può praticare la pesca del totano tra le ore 00:00 UTC del 1o gennaio e le ore 24:00 UTC del 30 giugno.

(2)

Tra il 1o luglio e il 31 dicembre, durante un periodo di esenzione non superiore a due settimane, non si considera pesca diretta un totale massimo di tre retate in cui qualsiasi altra specie per cui il presente regolamento fissa possibilità di pesca nella zona della convenzione NAFO e diversa dal totano rappresenta la percentuale maggiore, in termini di peso, del totale delle catture nella retata, a condizione che il peschereccio abbia a bordo un osservatore di controllo, utilizzi una dimensione di maglia non inferiore a 60 mm e sia conforme ai requisiti NAFO in materia di notifica e rendicontazione per avvalersi di tale periodo di esenzione di due settimane. Dopo ciascuna delle suddette retate, il peschereccio si sposta immediatamente di almeno 10 miglia nautiche dalla posizione della precedente retata per tutta la retata successiva.

(3)

Questo quantitativo è messo a disposizione del Canada e degli Stati membri, fatta eccezione per Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia. Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (SQI/N34_AMS).

(4)

Corrisponde alla somma dei contingenti di Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia e della quota spettante all'Unione non specificata messa a disposizione del Canada e degli Stati membri, fatta eccezione per Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia.


Tabella 9

Specie:

Limanda a coda gialla

Limanda ferruginea

Zona:

NAFO 3LNO

(YEL/N3LNO.)

Unione

0

(1)

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

 

 

 

TAC

15 560

 

(1)

Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie è oggetto unicamente di catture accessorie fino ad un massimo di 2 500 kg o del 10 %, se tale quantitativo è maggiore. Tuttavia, se all'Unione viene assegnato un contingente "Altri", una volta esaurito il contingente "Altri" il limite per le catture accessorie è fissato ad un massimo di 1 250  kg o al 5 %, se tale quantitativo è maggiore.

Cionondimeno, se a seguito di trasferimenti, scambi o noleggio di contingenti viene condotta la pesca diretta, si applica quanto segue:

a)

sono consentite catture accessorie del 15 % di passera canadese. Tuttavia, se un peschereccio ha a bordo un osservatore:

i)

questo massimale è pari a 2 900  kg o al 15 % di passera canadese, se tale quantitativo è maggiore; e

ii)

un peschereccio può superare il massimale di cui al punto i) per le catture accessorie di passera canadese tenute a bordo durante i primi nove giorni di pesca nella zona di regolamentazione NAFO, a condizione che le catture accessorie di passera canadese rappresentino al massimo il 15 % entro la fine di tale periodo o nel momento in cui il peschereccio abbandona la zona di regolamentazione NAFO, a seconda dell'evento che si verifica per primo;

b)

le prime due volte che le catture di passera canadese rappresentano la percentuale maggiore, in termini di peso, del totale delle catture in una retata, tali catture sono considerate catture accidentali, ma il peschereccio si sposta immediatamente di almeno 10 miglia nautiche dalla posizione della precedente retata per tutta la retata successiva.


Tabella 10

Specie:

Capelin

Mallotus villosus

Zona:

NAFO 3NO

(CAP/N3NO.)

Unione

0

(1)

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

 

 

 

TAC

0

(1)

(1)

Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie è oggetto unicamente di catture accessorie fino ad un massimo di 1 250 kg o del 5 %, se tale quantitativo è maggiore.


Tabella 11

Specie:

Gamberetto boreale

Pandalus borealis

Zona:

NAFO 3LNO (1)(2)

(PRA/N3LNOX)

Estonia

0

(3)

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Lettonia

0

(3)

Lituania

0

(3)

Polonia

0

(3)

Spagna

0

(3)

Portogallo

0

(3)

Unione

0

(3)

TAC

0

(3)

(1)

Esclusa la zona delimitata dalle coordinate seguenti:

Punto

Latitudine

Longitudine

 

1

47° 20' 00'' N

46° 40' 00'' O

 

2

47° 20' 00'' N

46° 30' 00'' O

 

3

46° 00' 00'' N

46° 30' 00'' O

 

4

46° 00' 00'' N

46° 40' 00'' O

 

(2)

La pesca è vietata a una profondità inferiore a 200 metri nella zona a ovest di una linea delimitata dalle coordinate seguenti:

Punto

Latitudine

Longitudine

 

1

46° 00' 00'' N

47° 49' 00'' O

 

2

46° 25' 00'' N

47° 27' 00'' O

 

3

46° 42' 00'' N

47° 25' 00'' O

 

4

46° 48' 00'' N

47° 25' 50'' O

 

5

47° 16' 50'' N

47° 43' 50'' O

 

(3)

Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie è oggetto unicamente di catture accessorie fino ad un massimo di 1 250 kg o del 5 %, se tale quantitativo è maggiore.


Tabella 12

Specie:

Gamberetto boreale

Pandalus borealis

Zona:

NAFO 3M (1)

(PRA/*N3M.)

TAC

Non pertinente

(2)

TAC analitico

(1)

I pescherecci possono pescare questo stock anche nella divisione 3L, nella zona delimitata dalle coordinate seguenti:

Punto

Latitudine

Longitudine

 

1

47° 20' 00'' N

46° 40' 00'' O

 

2

47° 20' 00'' N

46° 30' 00'' O

 

3

46° 00' 00'' N

46° 30' 00'' O

 

4

46° 00' 00'' N

46° 40' 00'' O

 

La pesca del gamberetto è inoltre vietata dal 1o giugno al 31 dicembre nella zona delimitata dalle coordinate seguenti:

Punto

Latitudine

Longitudine

 

1

47° 55' 00'' N

45° 00' 00'' O

 

2

47° 30' 00'' N

44° 15' 00'' O

 

3

46° 55' 00'' N

44° 15' 00'' O

 

4

46° 35' 00'' N

44° 30' 00'' O

 

5

46° 35' 00'' N

45° 40' 00'' O

 

6

47° 30' 00'' N

45° 40' 00'' O

 

7

47° 55' 00'' N

45° 00' 00'' O

 

(2)

Non pertinente. Attività regolata da limitazioni dello sforzo di pesca (EFF/*N3M.). Gli Stati membri interessati rilasciano autorizzazioni di pesca per i loro pescherecci che praticano questo tipo di pesca e notificano tali autorizzazioni alla Commissione prima che i pescherecci inizino la loro attività, conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio.

Stato membro

Numero massimo di giorni di pesca

 

 

Danimarca

0

 

 

Estonia

0

 

 

Spagna

0

 

 

Lettonia

0

 

 

Lituania

0

 

 

Polonia

0

 

 

Portogallo

0

 

 


Tabella 13

Specie:

Ippoglosso nero

Reinhardtius hippoglossoides

Zona:

NAFO 3LMNO

(GHL/N3LMNO)

Estonia

304

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Germania

311

 

Lettonia

43

 

Lituania

22

 

Spagna

4 162

 

Portogallo

1 741

 

Unione

6 583

 

TAC

11 228

 


Tabella 14

Specie:

Razze

Rajidae

Zona:

NAFO 3LNO

(SKA/N3LNO.)

Estonia

283

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Lituania

62

 

Spagna

3 403

 

Portogallo

660

 

Unione

4 408

 

TAC

7 000

 


Tabella 15

Specie:

Scorfani

Sebastes spp.

Zona:

NAFO 3LN

(RED/N3LN.)

Estonia

895

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Germania

615

 

Lettonia

895

 

Lituania

895

 

Unione

3 300

 

TAC

18 100

 


Tabella 16

Specie:

Scorfani

Sebastes spp.

Zona:

NAFO 3M

(RED/N3M.)

Estonia

1 571

(1)

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Germania

513

(1)

Lettonia

1 571

(1)

Lituania

1 571

(1)

Spagna

233

(1)

Portogallo

2 354

(1)

Unione

7 813

(1)

TAC

17 503

(1)

(1)

Questo contingente è subordinato al rispetto del TAC, stabilito per tale stock per tutte le parti contraenti della NAFO. Nell'ambito di questo TAC, anteriormente al 1o luglio non possono essere pescati quantitativi superiori al seguente limite intermedio:

 

8 752

 


Tabella 17

Specie:

Scorfani

Sebastes spp.

Zona:

NAFO 3O

(RED/N3O.)

Spagna

1 771

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Portogallo

5 229

 

Unione

7 000

 

TAC

20 000

 


Tabella 18

Specie:

Scorfani

Sebastes spp.

Zona:

sottozona NAFO 2, divisioni 1F e 3K

(RED/N1F3K.)

Lettonia

0

(1)

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Lituania

0

(1)

Unione

0

(1)

TAC

0

(1)

(1)

Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie è oggetto unicamente di catture accessorie fino ad un massimo di 1 250 kg o del 5 %, se tale quantitativo è maggiore.


Tabella 19

Specie:

Musdea americana

Urophycis tenuis

Zona:

NAFO 3NO

(HKW/N3NO.)

Spagna

255

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Portogallo

333

 

Unione

588

(1)

TAC

1 000

 

(1)

Se, conformemente alle norme NAFO, un voto positivo delle parti contraenti della NAFO conferma che il TAC è di 2 000 tonnellate, i contingenti corrispondenti dell'Unione e degli Stati membri sono fissati come segue:

Spagna

509

 

Portogallo

667

 

Unione

1 176

 

ALLEGATO ID

ZONA DELLA CONVENZIONE ICCAT

Tabella 1

Specie:

Pesce vela

Istiophorus albicans

Zona:

Oceano Atlantico, a est di 45° O

(SAI/AE45W)

TAC

1 271,00

 

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

 

 

 

 

 

 

 

 


Tabella 2

Specie:

Pesce vela

Istiophorus albicans

Zona:

Oceano Atlantico, a ovest di 45° O

(SAI/AW45W)

TAC

1 030,00

 

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

 

 

 

 

 

 

 

 


Tabella 3

Specie:

Marlin azzurro

Makaira nigricans

Zona:

Oceano Atlantico

(BUM/ATLANT)

Spagna

22,77

 

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Francia

332,82

 

 

Portogallo

46,21

 

 

Unione

401,80

 

 

TAC

1 670

 

 


Tabella 4

Specie:

Verdesca

Prionace glauca

Zona:

Oceano Atlantico, a nord di 5° N

(BSH/AN05N)

Irlanda

0,72

 

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Spagna

20 309,50

 

 

Francia

113,96

 

 

Portogallo

4 024,82

 

 

Unione

24 449,00

 

(1)

TAC

30 000

 

 

(1)

Dopo il trasferimento di 348 tonnellate al Marocco.


Tabella 5

Specie:

Verdesca

Prionace glauca

Zona:

Oceano Atlantico, a sud di 5° N

(BSH/AS05N)

Spagna

12 498,27

 

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Portogallo

4 906,73

 

 

Unione

17 405,00

 

 

TAC

27 711,00

 

 


Tabella 6

Specie:

Marlin bianco

Tetrapturus albidus

Zona:

Oceano Atlantico

(WHM/ATLANT)

Spagna

30,50

 

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Portogallo

19,50

 

 

Unione

50,00

 

 

TAC

355

 

 


Tabella 7

Specie:

Alalunga (del nord)

Thunnus alalunga

Zona:

Oceano Atlantico, a nord di 5° N

(ALB/AN05N)

Irlanda

3 967,52

 

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Spagna

22 362,40

 

 

Francia

7 033,33

 

 

Portogallo

2 452,65

 

 

Unione

35 815,90

 

(1)(2)

TAC

47 251

 

 

(1)

Il numero di pescherecci dell'Unione dediti alla pesca dell'alalunga del nord come specie bersaglio è 1 241 .

(2)

Condizione speciale: nei limiti di questo contingente, nelle acque del Regno Unito (ALB/*AN05N-UK) non può essere pescato un quantitativo superiore a: 280,00.


Tabella 8

Specie:

Alalunga (australe)

Thunnus alalunga

Zona:

Oceano Atlantico, a sud di 5° N

(ALB/AS05N)

Spagna

870,12

 

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Francia

285,95

 

 

Portogallo

608,93

 

 

Unione

1 765,00

 

 

TAC

28 000

 

 


Tabella 9

Specie:

Alalunga (tonno bianco del Mediterraneo)

Thunnus alalunga

Zona:

Mar Mediterraneo

(ALB/MED)

Grecia

399,12

 

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Spagna

103,03

 

 

Francia

14,97

 

 

Croazia

6,98

 

 

Italia

1 168,74

 

 

Cipro

430,99

 

 

Malta

41,10

 

 

Unione

2 164,93

 

(4)

TAC

2 500

 

(1)(2)(3)

(1)

Al fine di proteggere i giovanili di pesce spada, ai pescherecci con palangaro dediti alla cattura del tonno bianco del Mediterraneo si applica tra l'altro un periodo di divieto dal 1o ottobre al 30 novembre. Il tonno bianco del Mediterraneo non può inoltre essere catturato, né come specie bersaglio né come cattura accessoria, tenuto a bordo, trasbordato o sbarcato nei seguenti periodi:

Grecia, Croazia, Italia e Cipro: dal 1o ottobre al 30 novembre e dal 1o al 31 marzo;

Spagna, Francia e Malta: dal 1o gennaio al 31 marzo.

(2)

Ciascuno Stato membro limita il numero dei propri pescherecci autorizzati a praticare la pesca del tonno bianco del Mediterraneo al numero di pescherecci autorizzati a pescare questa specie nel 2017. A questo limite di capacità gli Stati membri possono applicare una tolleranza del 10 %.

(3)

Condizione speciale: le catture accessorie di tonno bianco del Mediterraneo devono essere imputate a questo contingente, ma sono comunicate separatamente (ALB/MED-BC). Le catture di esemplari morti di tonno bianco del Mediterraneo provenienti dalla pesca sportiva e ricreativa devono essere imputate a questo contingente, ma sono comunicate separatamente (ALB/MED-SR).

(4)

Dopo il trasferimento di 75 tonnellate dalla Turchia.


Tabella 10

Specie:

Tonno albacora

Thunnus albacares

Zona:

Oceano Atlantico

(YFT/ATLANT)

TAC

110 000

 

(1)

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Le catture di tonno albacora effettuate da pescherecci a cianciolo (YFT/*ATLPS) e pescherecci con palangaro di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 20 metri (YFT/*ATLLL) sono comunicate separatamente.


Tabella 11

Specie:

Tonno obeso

Thunnus obesus

Zona:

Oceano Atlantico

(BET/ATLANT)

Spagna

7 438,09

 

(1)

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Francia

3 159,38

 

(1)

Portogallo

2 823,84

 

(1)

Unione

13 421,31

 

(1)

TAC

62 000

 

(1)

(1)

Le catture di tonno obeso effettuate da pescherecci a cianciolo (BET/*ATLPS) e pescherecci con palangaro di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 20 metri (BET/*ATLLL) sono comunicate separatamente. Per questi pescherecci gli Stati membri sono tenuti a trasmettere settimanalmente le catture a partire dal mese di giugno, quando le catture raggiungono l'80 % del contingente.


Tabella 12

Specie:

Tonno rosso

Thunnus thynnus

Zona:

Oceano Atlantico, a est di 45° O, e Mar Mediterraneo

(BFT/AE45WM)

Cipro

188,09

 

(4)

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Grecia

349,61

 

 

Spagna

6 783,67

 

(2)(4)

Francia

6 693,70

 

(2)(3)(4)

Croazia

1 057,97

 

(6)

Italia

5 283,00

 

(4)(5)

Malta

433,43

 

(4)

Portogallo

637,88

 

 

Altri Stati membri

75,65

 

(1)

Unione

21 503,00

 

(2)(3)(4)(5)

TAC

40 570

 

(1)

(1)

Eccetto Cipro, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Malta e Portogallo ed esclusivamente come cattura accessoria. Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (BFT/AE45WM_AMS).

(2)

Condizione speciale: nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm effettuate dai pescherecci di cui all'allegato VI, punto 1, si applicano i limiti di cattura seguenti così ripartiti tra gli Stati membri (BFT/*8301):

Spagna

1 027,76

 

Francia

477,45

 

Unione

1 505,21

 

(3)

Condizione speciale: nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di peso non inferiore a 6,4 kg o di lunghezza non inferiore a 70 cm effettuate dalle navi di cui all'allegato VI, punto 1, si applicano i limiti di cattura seguenti così ripartiti tra gli Stati membri (BFT/*641):

Francia

100,00

 

Unione

100,00

 

(4)

Condizione speciale: nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm effettuate dai pescherecci di cui all'allegato VI, punto 2, si applicano i limiti di cattura seguenti così ripartiti tra gli Stati membri (BFT/*8302):

Spagna

135,67

 

Francia

133,87

 

Italia

105,66

 

Cipro

3,76

 

Malta

8,67

 

Unione

387,63

 

(5)

Condizione speciale: nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm effettuate dai pescherecci di cui all'allegato VI, punto 3, si applicano i limiti di cattura seguenti così ripartiti tra gli Stati membri (BFT/*643):

Italia

105,66

 

Unione

105,66

 

(5)

Condizione speciale: nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm effettuate a fini di allevamento dai pescherecci di cui all'allegato VI, punto 3, si applicano i limiti di cattura seguenti così ripartiti tra gli Stati membri (BFT/*8303F):

Croazia

952,17

 

Unione

52,17

 


Tabella 13

Specie:

Squalo mako

Isurus oxyrinchus

Zona:

Oceano Atlantico, a sud di 5° N

(SMA/AS05N)

Unione

503,00

 

(1)

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

 

 

 

 

TAC

1 325

 

(1)(2)

(1)

Contingente fissato ai fini dell'applicazione di un limite di detenzione dell'Unione per questo stock.

(2)

Esclusivamente per le catture accessorie.


Tabella 14

Specie:

Pesce spada

Xiphias gladius

Zona:

Oceano Atlantico, a nord di 5° N

(SWO/AN05N)

Spagna

5 525,49

 

(2)

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Portogallo

1 004,27

 

(2)

Altri Stati membri

147,57

 

(1)(2)

Unione

6 677,33

 

 

TAC

13 200

 

 

(1)

Esclusivamente per le catture accessorie. Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (SWO/AN05N_AMS).

(2)

Condizione speciale: fino ad un massimo del 2,39 % di questo quantitativo può essere pescato nell'Oceano Atlantico, a sud di 5° N (SWO/*AS05N). Le catture da imputare alla condizione speciale del contingente condiviso sono comunicate separatamente (SWO/*AS05N_AMS).


Tabella 15

Specie:

Pesce spada

Xiphias gladius

Zona:

Oceano Atlantico, a sud di 5° N

(SWO/AS05N)

Spagna

4 525,88

 

(1)

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Portogallo

298,12

 

(1)

Unione

4 824,00

 

 

TAC

10 000

 

 

(1)

Condizione speciale: fino ad un massimo del 3,51 % di questo quantitativo può essere pescato nell'Oceano Atlantico, a nord di 5° N (SWO/*AN05N).


Tabella 16

Specie:

Pesce spada

Xiphias gladius

Zona:

Mar Mediterraneo

(SWO/MED)

Croazia

13,74

 

(1)(2)

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Cipro

50,67

 

(1)(2)

Spagna

1 565,04

 

(1)(2)

Francia

109,08

 

(1)(2)

Grecia

1 036,02

 

(1)(2)

Italia

3 208,46

 

(1)(2)

Malta

380,64

 

(1)(2)

Unione

6 363,63

 

(1)(2)

TAC

9 017

 

 

(1)

Questo contingente può essere pescato soltanto dal 1o aprile al 31 dicembre.

(2)

Condizione speciale: le catture accessorie di pesce spada del Mediterraneo devono essere imputate a questo contingente, ma sono comunicate separatamente (SWO/MED-BC). Le catture accessorie di esemplari morti di pesce spada del Mediterraneo provenienti dalla pesca sportiva e ricreativa devono essere imputate a questo contingente, ma sono comunicate separatamente (SWO/MED-SR).

ALLEGATO IE

OCEANO ATLANTICO SUD-ORIENTALE – ZONA DELLA CONVENZIONE SEAFO

I TAC stabiliti nel presente allegato non sono assegnati alle parti contraenti della SEAFO e quindi la quota spettante all'Unione non è definita. Le catture sono soggette al controllo del segretariato della SEAFO, che comunicherà alle parti contraenti della SEAFO il momento in cui si dovranno interrompere le attività di pesca in seguito all'esaurimento del TAC.

Tabella 1

Specie:

Berici

Beryx spp.

Zona:

SEAFO

(ALF/SEAFO)

TAC

 

200

(1)

TAC precauzionale

(1)

Nella sottodivisione B1 non possono essere prelevate più di 132 tonnellate (ALF/*F47NA).


Tabella 2

Specie:

Granchi rossi di fondale

Chaceon spp.

Zona:

sottodivisione SEAFO B1 (1)

(GER/F47NAM)

TAC

 

162

(1)

TAC precauzionale

(1)

Ai fini del presente TAC, la zona aperta alla pesca è delimitata come segue:

a ovest, dal meridiano di longitudine 0° E,

a nord, dal parallelo di latitudine 20° S,

a sud, dal parallelo di latitudine 28° S, e

a est, dai limiti esterni della zona economica esclusiva della Namibia.


Tabella 3

Specie:

Granchi rossi di fondale

Chaceon spp.

Zona:

SEAFO, esclusa la sottodivisione B1

(GER/F47X)

TAC

 

200

 

TAC precauzionale


Tabella 4

Specie:

Moro oceanico

Dissostichus eleginoides

Zona:

sottozona SEAFO D

(TOP/F47D)

TAC

 

261

 

TAC precauzionale


Tabella 5

Specie:

Moro oceanico

Dissostichus eleginoides

Zona:

SEAFO, esclusa la sottozona D

(TOP/F47-D)

TAC

 

0

 

TAC precauzionale


Tabella 6

Specie:

Pesce specchio atlantico

Hoplostethus atlanticus

Zona:

sottodivisione SEAFO B1 (1)

(ORY/F47NAM)

TAC

 

0

(2)

TAC precauzionale

(1)

Ai fini del presente allegato, la zona aperta alla pesca è delimitata come segue:

a ovest, dal meridiano di longitudine 0° E,

a nord, dal parallelo di latitudine 20° S,

a sud, dal parallelo di latitudine 28° S, e

a est, dai limiti esterni della zona economica esclusiva della Namibia.

(2)

Fatta eccezione per una cattura accessoria autorizzata di quattro tonnellate (ORY/*F47NA).


Tabella 7

Specie:

Pesce specchio atlantico

Hoplostethus atlanticus

Zona:

SEAFO, esclusa la sottodivisione B1

(ORY/F47X)

TAC

 

50

 

TAC precauzionale


Tabella 8

Specie:

Pentaceri australi

Pseudopentaceros spp.

Zona:

SEAFO

(EDW/SEAFO)

TAC

 

135

 

TAC precauzionale

ALLEGATO IF

TONNO AUSTRALE – ZONE DI DISTRIBUZIONE

Specie:

Tonno australe

Thunnus maccoyii

Zona:

tutte le zone di distribuzione

(SBF/F41-81)

Unione

 

13

(1)

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

 

 

 

 

TAC

 

13

 

(1)

Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

ALLEGATO IG

ZONA DELLA CONVENZIONE WCPFC

Tabella 1

Specie:

Tonno obeso

Thunnus obesus

Zona:

zona della convenzione WCPFC a sud di 20° S

(BET/F7120S)

Portogallo

 

Da fissare

(1)

TAC precauzionale

Spagna

 

Da fissare

(1)

Unione

 

Da fissare

(1)

TAC

 

Non pertinente

(1)

(1)

Questo contingente può essere pescato unicamente da pescherecci operanti con palangaro.


Tabella 2

Specie:

Pesce spada

Xiphias gladius

Zona:

zona della convenzione WCPFC a sud di 20° S

(SWO/F7120S)

Unione

 

Da fissare

 

TAC precauzionale

TAC

 

Non pertinente

 

ALLEGATO IH

ZONA DELLA CONVENZIONE SPRFMO

Tabella 1

Specie:

Austromerluzzi

Dissostichus spp.

Zona:

zona della convenzione SPRFMO

(TOT/SPR-RB)

TAC

Da fissare

(1)

TAC precauzionale

(1)

TAC annuale destinato unicamente alla pesca esplorativa. La pesca è limitata a una bordata della durata massima di 60 giorni consecutivi che può avvenire in qualsiasi momento tra il 1o maggio e il 15 novembre 2024. Dal 1o al 15 novembre 2024 i palangari sono calati solo di notte e tutte le attività di pesca cessano immediatamente qualora si verifichi la morte:

a)

di una delle seguenti specie: albatro urlatore (Diomedea exulans), albatro testagrigia (Thalassarche chrysostoma), albatro sopracciglio nero (Thalassarche melanophris), petrello grigio (Procellaria cinerea), petrello piumoso (Pterodroma colais); o

b)

di tre esemplari di una qualsiasi delle seguenti specie: albatro mantochiaro (Phoebetria palpebrata), ossifraga del sud (Macronectes giganteus) e ossifraga del nord (Macronectes halli).

La pesca è inoltre limitata a un numero massimo di 5 000 ami per cala, con un massimo di 120 cale. I palangari sono calati ad una distanza di almeno 3 miglia nautiche gli uni dagli altri e non in zone precedentemente utilizzate da palangari nell'ultimo anno civile. Le attività di pesca cessano una volta raggiunto il TAC o una volta effettuate 120 cale/retate durante la bordata, se ciò si verifica prima. La pesca è limitata a profondità comprese tra 600 m e 2 500 m ed è praticata unicamente nel blocco di ricerca seguente:

NO

50° 30' S, 136° E

 

NE

50° 30' S, 140° 30' E

 

Rientranza orientale

52° 45' S, 140° 30' E

 

Angolo orientale

52° 45' S, 145° 30' E

 

SE

54° 50' S, 145° 30' E

 

SO

54° 50' S, 136° E

 


Tabella 2

Specie:

Sugarello cileno

Trachurus murphyi

Zona:

zona della convenzione SPRFMO

(CJM/SPRFMO)

Germania

Da fissare

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Paesi Bassi

Da fissare

 

Lituania

Da fissare

 

Polonia

Da fissare

 

Unione

Da fissare

 

TAC

Da fissare

 

ALLEGATO IJ

ZONA DI COMPETENZA DELLA IOTC

Tabella 1

Specie:

Tonno albacora

Thunnus albacares

Zona:

zona di competenza della IOTC

(YFT/IOTC)

Francia

27 710

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Italia

2 365

 

Spagna

42 903

 

Portogallo

100

(1)

Unione

73 078

 

TAC

Non pertinente

 

(1)

Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.


Tabella 2

Specie:

Tonno obeso

Thunnus obesus

Zona:

zona di competenza della IOTC

(BET/IOTC)

Francia

 

3 700

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Italia

 

410

 

Spagna

 

12 862

 

Portogallo

 

38

(1)

Unione

 

17 010

 

TAC

 

Non pertinente

 

(1)

Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

ALLEGATO IK

ZONA DELL'ACCORDO SIOFA

Tabella 1

Specie:

Squalo portoghese

Centroscymnus coelolepis

Zona:

sottozona SIOFA 2 (1)

(CYO/F517S2)

TAC

 

767,6

(2)(3)

TAC precauzionale

(1)

Acque internazionali della sottozona FAO 51.7 delimitate:

a sud, dal parallelo di latitudine 36° 00' S,

a est, dal meridiano di longitudine 49° 00' E,

a ovest, dal meridiano di longitudine 40° 00' E,

a nord, dalle zone economiche esclusive adiacenti.

(2)

Il quantitativo autorizzato di catture accessorie sopra indicato non è ripartito tra le parti del SIOFA e quindi la quota spettante all'Unione non è definita.

(3)

Esclusivamente per le catture accessorie. Nell'ambito di questo quantitativo autorizzato di catture accessorie non è consentita la pesca diretta. Una volta esaurito il quantitativo autorizzato di catture accessorie, il segretariato del SIOFA ne dà notifica alle parti contraenti. Allorché ricevono la notifica dell'esaurimento del quantitativo autorizzato di catture accessorie, gli Stati membri garantiscono che i loro pescherecci operanti nella sottozona 2 SIOFA non abbiano a bordo esemplari di squalo portoghese per il resto dell'anno. Dopo la notifica dell'esaurimento del quantitativo autorizzato di catture accessorie da parte del segretariato del SIOFA, tale divieto di detenzione si applica a qualunque palangaro calato in mare. I pescherecci con palangaro in mare al momento del ricevimento della notifica possono trattenere gli esemplari di squalo portoghese morti al momento del salpamento, ma devono rilasciare tutti gli esemplari vivi attaccati al palangaro.


Tabella 2

Specie:

Austromerluzzi

Dissostichus spp.

Zona:

Zona di Del Cano (1)

(TOT/F517DC)

Unione

 

18,33

(2)

TAC precauzionale

TAC

 

55

(2)

(1)

Acque internazionali della sottozona FAO 51.7 delimitate:

a nord, dal parallelo di latitudine 44° 00' S, se ad ovest del meridiano 44° 09' E, e dal parallelo di latitudine 43° 30' S, se ad est del meridiano 44° 09' E,

a sud, dal parallelo di latitudine 45° 00' S,

a ovest e a est, dalle zone economiche esclusive adiacenti.

(2)

Può essere pescato unicamente da pescherecci aventi a bordo osservatori e operanti con palangaro nella campagna di pesca compresa tra il 1o dicembre 2023 e il 30 novembre 2024. I palangari non hanno di più di 3 000 ami per trave e sono calati a una distanza minima di tre miglia nautiche gli uni dagli altri.

Le catture effettuate da pescherecci che non praticano la pesca mirata di questa specie non superano 0,5 tonnellate di Dissostichus spp. per campagna di pesca. Una volta raggiunto tale limite, il peschereccio non è più autorizzato a pescare nella zona di Del Cano.


Tabella 3

Specie:

Austromerluzzi

Dissostichus spp.

Zona:

Williams Ridge (1)

(TOT/F574WR)

TAC

 

140

(2)

TAC precauzionale

(1)

Parte della sottozona FAO 57.4 delimitata dalle coordinate seguenti:

Punto

Latitudine

Longitudine

 

1

52° 30' 00'' S

80° 00' 00'' E

2

55° 00' 00'' S

80° 00' 00'' E

3

55° 00' 00'' S

85° 00' 00'' E

4

52° 30' 00'' S

85° 00' 00'' E

(2)

Il TAC sopra indicato non è ripartito tra le parti del SIOFA e quindi la quota spettante all'Unione non è definita. Può essere pescato unicamente da pescherecci aventi a bordo osservatori nella campagna di pesca compresa tra il 1o dicembre 2023 e il 30 novembre 2024. Per ogni cella della griglia stabilita dal SIOFA vengono calati al massimo due palangari dotati di non più di 6 250 ami e le bordate di pesca sono intercalate da un intervallo minimo di 30 giorni conformemente alle condizioni di accesso stabilite dal SIOFA. Le catture effettuate da pescherecci che non praticano la pesca mirata di questa specie non superano 0,5 tonnellate di Dissostichus spp. per campagna di pesca. Una volta raggiunto tale limite, il peschereccio non è più autorizzato a pescare nella zona di Williams Ridge.

Zone protette temporanee

Atlantis Bank

Punto

Latitudine (S)

Longitudine (E)

1

32° 00'

57° 00'

2

32° 50'

57° 00'

3

32° 50'

58° 00'

4

32° 00'

58° 00'

Coral

Punto

Latitudine (S)

Longitudine (E)

1

41° 00'

42° 00'

2

41° 40'

42° 00'

3

41° 40'

44° 00'

4

41° 00'

44° 00'

Fools Flat

Punto

Latitudine (S)

Longitudine (E)

1

31° 30'

94° 40'

2

31° 40'

94° 40'

3

31° 40'

95° 00'

4

31° 30'

95° 00'

Middle of What

Punto

Latitudine (S)

Longitudine (E)

1

37° 54'

50° 23'

2

37° 56' 30''

50° 23'

3

37° 56' 30''

50° 27'

4

37° 54'

50° 27'

Walter's Shoal

Punto

Latitudine (S)

Longitudine (E)

1

33° 00'

43° 10'

2

33° 20'

43° 10'

3

33° 20'

44° 10'

4

33° 00'

44° 10'

ALLEGATO IL

ZONA DELLA CONVENZIONE IATTC

Specie:

Tonno obeso

Thunnus obesus

Zona:

zona della convenzione IATTC

(BET/IATTC)

Unione

 

500

(1)

TAC precauzionale

TAC

 

Non pertinente

 

(1)

Questo contingente può essere pescato unicamente da pescherecci operanti con palangaro.


ALLEGATO II

SFORZO DI PESCA DEI PESCHERECCI NELL'AMBITO DELLA GESTIONE DEGLI STOCK DI SOGLIOLA DELLA MANICA OCCIDENTALE NELLA DIVISIONE CIEM 7e

Capo I

Disposizioni generali

1.   AMBITO DI APPLICAZIONE

1.1.

Il presente allegato si applica ai pescherecci dell'Unione di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 10 metri che hanno a bordo o utilizzano sfogliare aventi dimensione di maglia pari o superiore a 80 mm nonché reti fisse, incluse le reti da imbrocco, i tramagli e le reti da posta impiglianti, aventi dimensione di maglia pari o inferiore a 220 mm, conformemente all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/472, e che si trovano nella divisione CIEM 7e.

1.2.

I pescherecci che utilizzano reti fisse aventi dimensione di maglia pari o superiore a 120 mm e che, in base ai dati registrati, hanno un'attività di pesca comprovata inferiore a 300 kg di sogliole in peso vivo all'anno nei tre anni precedenti sono esentati dall'applicazione del presente allegato a condizione che:

a)

nel periodo di gestione 2022 abbiano catturato meno di 300 kg di sogliole in peso vivo;

b)

non trasbordino pesce in mare verso altri pescherecci;

c)

ogni Stato membro interessato sottoponga alla Commissione, entro il 31 luglio 2024 e il 31 gennaio 2025, una relazione sulle catture di sogliola registrate nei tre anni precedenti e sulle catture di sogliola effettuate nel 2024.

Se una di tali condizioni non è soddisfatta, i pescherecci interessati cessano di essere esentati dall'applicazione del presente allegato con effetto immediato.

2.   DEFINIZIONI

Ai fini del presente allegato si applicano le definizioni seguenti:

a)

"gruppo di attrezzi": il gruppo costituito dalle seguenti due categorie di attrezzi:

i)

sfogliare aventi dimensione di maglia pari o superiore a 80 mm; e

ii)

reti fisse, incluse le reti da imbrocco, i tramagli e le reti da posta impiglianti, aventi dimensione di maglia pari o inferiore a 220 mm;

b)

"attrezzo regolamentato": una qualsiasi delle due categorie di attrezzi comprese nel gruppo di attrezzi;

c)

"la zona": la divisione CIEM 7e;

d)

"periodo di gestione in corso": periodo dal 1° febbraio 2024 al 31 gennaio 2025.

3.   LIMITAZIONI DELL'ATTIVITÀ

Fatto salvo l'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1224/2009, ciascuno Stato membro provvede affinché i pescherecci dell'Unione battenti la sua bandiera e immatricolati nell'Unione, aventi a bordo uno degli attrezzi regolamentati, non siano presenti nella zona per un numero di giorni superiore a quello indicato al capo III del presente allegato.

Capo II

Autorizzazioni

4.   PESCHERECCI AUTORIZZATI

4.1.

Uno Stato membro non autorizza l'esercizio della pesca nella zona con un attrezzo regolamentato da parte di pescherecci battenti la sua bandiera che non abbiano avuto un'attività comprovata in quella zona per quel tipo di pesca negli anni dal 2002 al 2022, escluse le attività di pesca risultanti dal trasferimento di giorni tra pescherecci, a meno che non provveda a vietare la pesca nella zona per la capacità equivalente, espressa in chilowatt.

4.2.

Tuttavia, un peschereccio con un'attività di pesca comprovata svolta con un attrezzo regolamentato può essere autorizzato a utilizzare un attrezzo differente, purché il numero di giorni assegnati per la pesca con un attrezzo differente sia pari o superiore al numero di giorni assegnati per la pesca con l'attrezzo regolamentato.

4.3.

Un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro che non dispone di contingenti nella zona non è autorizzato a pescare in tale zona con uno degli attrezzi regolamentati, a meno che non gli sia assegnato un contingente a seguito di un trasferimento effettuato a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 e non gli siano concessi giorni in mare conformemente al punto 10 o 11 del presente allegato.

Capo III

Numero di giorni di presenza nella zona assegnati ai pescherecci dell'Unione

5.   NUMERO MASSIMO DI GIORNI

Nel periodo di gestione in corso, il numero massimo di giorni in mare per i quali uno Stato membro può autorizzare un peschereccio battente la sua bandiera a trovarsi nella zona qualora abbia a bordo uno degli attrezzi regolamentati è indicato nella tabella I.

Tabella I

Numero massimo di giorni di presenza di un peschereccio nella zona per categoria di attrezzi regolamentati nel periodo di gestione in corso

Attrezzo regolamentato

Numero massimo di giorni

Sfogliare aventi dimensione di maglia ≥ 80 mm

Belgio

176

Francia

188

Reti fisse aventi dimensione di maglia ≤ 220 mm

Belgio

176

Francia

191

6.   SISTEMA DI CHILOWATT-GIORNI

6.1.

Nel periodo di gestione in corso, uno Stato membro può gestire lo sforzo di pesca che gli è stato assegnato secondo un sistema di chilowatt-giorni. Mediante tale sistema esso può autorizzare un peschereccio che utilizza uno qualsiasi degli attrezzi regolamentati di cui alla tabella I a trovarsi nella zona per un numero massimo di giorni diverso dal numero di cui alla stessa tabella, purché sia rispettato il totale di chilowatt-giorno corrispondente all'attrezzo regolamentato.

6.2.

Il totale di chilowatt-giorni di cui sopra è pari alla somma dei singoli sforzi di pesca assegnati ai pescherecci battenti bandiera dello Stato membro interessato e aventi diritto ad utilizzare l'attrezzo regolamentato. I singoli sforzi di pesca sono calcolati in chilowatt-giorni moltiplicando la potenza motrice di ogni peschereccio per il numero di giorni in mare che sarebbero concessi al peschereccio, secondo la tabella I, se il punto 6.1 non fosse applicato.

6.3.

Ogni Stato membro che intenda avvalersi del sistema di cui al punto 6.1 presenta alla Commissione una domanda per l'attrezzo regolamentato indicato alla tabella I, corredata di relazioni in formato elettronico contenenti un calcolo dettagliato basato sugli elementi seguenti:

a)

l'elenco dei pescherecci autorizzati a pescare, con indicazione del numero figurante nel registro comune della flotta dell'Unione (CFR) e della potenza motrice;

b)

il numero di giorni in mare durante i quali ogni peschereccio sarebbe stato inizialmente autorizzato a pescare secondo la tabella I e il numero di giorni in mare di cui ogni peschereccio beneficerebbe in applicazione del punto 6.1.

6.4.

Sulla base di tale domanda la Commissione valuta se sono soddisfatte le condizioni di cui al punto 6 e, in tal caso, può autorizzare lo Stato membro interessato ad avvalersi del sistema di cui al punto 6.1.

7.   ASSEGNAZIONE DI GIORNI AGGIUNTIVI PER LA CESSAZIONE DEFINITIVA DELLE ATTIVITÀ DI PESCA

7.1.

La Commissione può assegnare a uno Stato membro un numero aggiuntivo di giorni in mare in cui un peschereccio avente a bordo uno degli attrezzi regolamentati può essere autorizzato dal proprio Stato membro di bandiera a trovarsi nella zona sulla base delle cessazioni definitive delle attività di pesca che hanno avuto luogo nel periodo di gestione precedente conformemente all'articolo 34 del regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) o al regolamento (CE) n. 744/2008 del Consiglio (2). La Commissione può esaminare le cessazioni definitive dovute ad altre circostanze caso per caso, a seguito di una domanda scritta dello Stato membro interessato debitamente motivata. Tale domanda identifica i pescherecci interessati e conferma, per ciascuno, che essi non riprenderanno mai più le attività di pesca.

7.2.

Lo sforzo, misurato in chilowatt-giorni, esercitato nel 2003 dai pescherecci ritirati che hanno utilizzato un determinato gruppo di attrezzi è diviso per lo sforzo di pesca messo in atto da tutti i pescherecci che hanno utilizzato tale gruppo di attrezzi nel corso di detto anno. Il numero aggiuntivo di giorni in mare è calcolato moltiplicando il quoziente così ottenuto per il numero di giorni che sarebbe stato assegnato secondo la tabella I. Ogni frazione di giorno risultante da tale calcolo è arrotondata al numero intero di giorni più vicino.

7.3.

I punti 7.1 e 7.2 non si applicano se un peschereccio è stato sostituito conformemente al punto 4.2, o se il ritiro è già stato utilizzato in anni precedenti per ottenere giorni aggiuntivi in mare.

7.4.

Lo Stato membro che intenda beneficiare delle assegnazioni di cui al punto 7.1 presenta alla Commissione, entro il 15 giugno 2024, una domanda corredata di relazioni in formato elettronico contenenti, per il gruppo di attrezzi indicato alla tabella I, un calcolo dettagliato basato sugli elementi seguenti:

a)

gli elenchi dei pescherecci ritirati, con indicazione del numero del registro della flotta peschereccia dell'Unione (CFR) e della potenza motrice;

b)

l'attività di pesca svolta da tali pescherecci nel 2003, calcolata in giorni in mare per gruppo di attrezzi da pesca.

7.5.

Nel periodo di gestione in corso, gli Stati membri possono riassegnare eventuali giorni aggiuntivi in mare loro concessi a tutti o a una parte dei pescherecci che restano nella loro flotta e che hanno diritto a utilizzare gli attrezzi regolamentati.

7.6.

Quando la Commissione assegna giorni aggiuntivi in mare a seguito di una cessazione definitiva delle attività di pesca nel periodo di gestione precedente, il numero massimo di giorni per Stato membro e per attrezzo indicato nella tabella I è adeguato di conseguenza per il periodo di gestione in corso.

8.   ASSEGNAZIONE DI GIORNI AGGIUNTIVI PER UN PROGRAMMA RAFFORZATO DI OSSERVAZIONE SCIENTIFICA

8.1.

La Commissione può assegnare agli Stati membri tre giorni aggiuntivi, tra il 1° febbraio 2024 e il 31 gennaio 2025, in cui un peschereccio avente a bordo attrezzi regolamentati può trovarsi nella zona, sulla base di un programma rafforzato di osservazione scientifica realizzato in partenariato tra ricercatori scientifici e industria della pesca. Tale programma è incentrato, in particolare, sui livelli dei rigetti e sulla composizione delle catture e va oltre i requisiti per la raccolta di dati stabiliti nel regolamento (UE) 2017/1004 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e nelle sue modalità di applicazione riguardanti i programmi nazionali.

8.2.

Gli osservatori scientifici sono indipendenti rispetto al proprietario e al comandante del peschereccio e ad ogni altro membro dell'equipaggio.

8.3.

Lo Stato membro che intenda beneficiare delle assegnazioni di cui al punto 8.1 presenta alla Commissione, per approvazione, una descrizione del suo programma rafforzato di osservazione scientifica.

8.4.

Lo Stato membro che intenda continuare ad applicare, senza alcuna modifica, un programma rafforzato di osservazione scientifica approvato in passato dalla Commissione comunica a quest'ultima la propria intenzione quattro settimane prima dell'inizio del nuovo periodo di applicazione del programma.

Capo IV

Gestione

9.   OBBLIGO GENERALE

Gli Stati membri gestiscono lo sforzo di pesca massimo consentito conformemente agli articoli da 26 a 35 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

10.   PERIODI DI GESTIONE

10.1.

Uno Stato membro può suddividere i giorni di presenza nella zona di cui alla tabella I in periodi di gestione della durata di uno o più mesi civili.

10.2.

Il numero di giorni o di ore in cui un peschereccio può trovarsi nella zona durante un periodo di gestione è fissato dallo Stato membro interessato.

10.3.

Lo Stato membro che autorizza la presenza di pescherecci battenti la sua bandiera nella zona per un determinato numero di ore continua a misurare il consumo di giorni secondo quanto specificato al punto 9. Su richiesta della Commissione, lo Stato membro interessato dimostra di aver adottato le misure precauzionali necessarie per evitare un consumo eccessivo di giorni di presenza nella zona dovuto al fatto che i pescherecci concludono i loro periodi di presenza in tale zona prima del termine di un periodo di 24 ore.

Capo V

Scambi di assegnazioni di sforzo di pesca

11.   TRASFERIMENTO DI GIORNI TRA PESCHERECCI BATTENTI BANDIERA DI UNO STATO MEMBRO

11.1.

Uno Stato membro può autorizzare un peschereccio battente la sua bandiera a trasferire i giorni di presenza nella zona per i quali è stato autorizzato a un altro peschereccio battente la sua bandiera in tale zona, a condizione che il prodotto del numero di giorni ricevuti dal peschereccio e della rispettiva potenza motrice espressa in chilowatt (chilowatt-giorni) sia pari o inferiore al prodotto del numero di giorni trasferiti dal peschereccio cedente e della rispettiva potenza motrice espressa in chilowatt. La potenza motrice in chilowatt del peschereccio è quella registrata per ciascun peschereccio nel registro della flotta peschereccia dell'Unione.

11.2.

Il numero totale di giorni di presenza nella zona trasferiti conformemente al punto 11.1 moltiplicato per la potenza motrice in chilowatt del peschereccio cedente non può essere superiore alla media annua di giorni di attività comprovata del peschereccio cedente nella zona, verificata in base al giornale di pesca, negli anni 2001, 2002, 2003, 2004 e 2005, moltiplicata per la potenza motrice in chilowatt di tale peschereccio.

11.3.

Il trasferimento di giorni conformemente al punto 11.1 è consentito tra pescherecci che operano con attrezzi regolamentati e durante lo stesso periodo di gestione.

11.4.

Su richiesta della Commissione, gli Stati membri trasmettono informazioni sui trasferimenti effettuati. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono il formato dei fogli elettronici per la raccolta e la trasmissione di dette informazioni. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 57, paragrafo 2, del presente regolamento.

12.   TRASFERIMENTO DI GIORNI TRA PESCHERECCI BATTENTI BANDIERA DI STATI MEMBRI DIVERSI

Gli Stati membri possono autorizzare il trasferimento di giorni di presenza nella zona, per lo stesso periodo di gestione e nella stessa zona, tra pescherecci battenti la loro bandiera, purché si applichino i punti 4.1, 4.3, 5, 6 e 10. Qualora decidano di autorizzare tale trasferimento, gli Stati membri comunicano preliminarmente alla Commissione le relative informazioni, inclusi il numero di giorni da trasferire, lo sforzo di pesca nonché, se del caso, i contingenti di pesca corrispondenti.

Capo VI

Obblighi di comunicazione

13.   RELAZIONE SULLO SFORZO DI PESCA

L'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1224/2009 si applica ai pescherecci che rientrano nell'ambito di applicazione del presente allegato. Per "zona geografica" di cui al suddetto articolo si intende la zona specificata al punto 2 del presente allegato.

14.   RACCOLTA DEI DATI PERTINENTI

Gli Stati membri raccolgono, con cadenza trimestrale, le informazioni relative allo sforzo totale di pesca messo in atto nella zona da pescherecci che utilizzano attrezzi trainati e fissi, allo sforzo di pesca messo in atto nella zona da pescherecci che utilizzano differenti tipi di attrezzi e alla potenza motrice in chilowatt-giorni di entrambi i tipi di pescherecci, sulla base delle informazioni utilizzate per la gestione dei giorni di presenza nella zona indicata nel presente allegato.

15.   TRASMISSIONE DEI DATI PERTINENTI

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, un foglio elettronico contenente i dati specificati al punto 14 nel formato indicato nelle tabelle II e III; il foglio è inviato all'indirizzo di posta elettronica comunicato agli Stati membri dalla Commissione. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, informazioni dettagliate sulla ripartizione e sull'utilizzo dello sforzo, in parte o nella totalità dei periodi di gestione 2022 e 2023 e sulla base del formato dei dati specificato nelle tabelle IV e V.

Tabella II

Formato per la trasmissione dei dati relativi ai kW-giorni per periodo di gestione

Stato membro

Attrezzo

Periodo di gestione

Dichiarazione dello sforzo cumulato

(1)

(2)

(3)

(4)


Tabella III

Formato dei dati relativi ai kW-giorni per periodo di gestione

Nome del campo

Numero massimo di caratteri/cifre

Allineamento (4)

S(inistra)/D(estra)

Definizione e osservazioni

(1)

Stato membro

3

 

Stato membro (codice alfa-3 ISO) in cui il peschereccio è immatricolato

(2)

Attrezzo

2

 

Uno dei tipi di attrezzi seguenti:

BT = sfogliare ≥ 80 mm

GN = reti da imbrocco < 220 mm

TN = tramagli e reti da posta impiglianti < 220 mm

(3)

Periodo di gestione

4

 

Un anno nel periodo compreso fra il periodo di gestione 2006 e quello in corso

(4)

Dichiarazione dello sforzo cumulato

7

R

Sforzo di pesca cumulato, espresso in chilowatt-giorni, messo in atto dal 1° febbraio al 31 gennaio del periodo di gestione pertinente


Tabella IV

Formato per la trasmissione dei dati relativi ai pescherecci

Stato membro

CFR

Marcatura esterna

Durata del periodo di gestione

Attrezzo notificato

Giorni ammissibili per l'utilizzo dell'attrezzo o degli attrezzi notificati

Giorni di utilizzo dell'attrezzo o degli attrezzi notificati

Trasferimento di giorni

N. 1

N. 2

N. 3

N. 1

N. 2

N. 3

N. 1

N. 2

N. 3

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(5)

(5)

(5)

(6)

(6)

(6)

(6)

(7)

(7)

(7)

(7)

(8)


Tabella V

Formato dei dati relativi ai pescherecci

Nome del campo

Numero massimo di caratteri/cifre

Allineamento (5)

S(inistra)/D(estra)

Definizione e osservazioni

(1)

Stato membro

3

 

Stato membro (codice alfa-3 ISO) in cui il peschereccio è immatricolato

(2)

CFR

12

 

Numero figurante nel registro comune della flotta dell'Unione (CFR)

Numero unico di identificazione di un peschereccio

Stato membro (codice alfa-3 ISO), seguito da una stringa di identificazione (nove caratteri); se la stringa contiene meno di nove caratteri, inserire degli zero aggiuntivi a sinistra

(3)

Marcatura esterna

14

S

Conformemente al regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione (6)

(4)

Durata del periodo di gestione

2

S

Durata del periodo di gestione espressa in mesi

(5)

Attrezzo notificato

2

S

Uno dei tipi di attrezzi seguenti:

 

BT = sfogliare ≥ 80 mm

 

GN = reti da imbrocco < 220 mm

 

TN = tramagli e reti da posta impiglianti < 220 mm

(6)

Condizione speciale che si applica all'attrezzo o agli attrezzi notificati

3

S

Numero di giorni cui il peschereccio ha diritto ai sensi dell'allegato II in funzione dell'attrezzo prescelto e della durata del periodo di gestione notificati

(7)

Giorni di utilizzo dell'attrezzo o degli attrezzi notificati

3

S

Numero di giorni effettivi di presenza del peschereccio nella zona durante i quali è stato utilizzato un attrezzo corrispondente a quello notificato nel corso del periodo di gestione notificato

(8)

Trasferimento di giorni

4

S

Per i giorni trasferiti indicare "– numero di giorni trasferiti" e per i giorni ricevuti "+ numero di giorni trasferiti"


(1)  Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 149 del 20.5.2014, pag. 1).

(2)  Regolamento (CE) n. 744/2008 del Consiglio, del 24 luglio 2008, che istituisce un'azione specifica temporanea intesa a promuovere la ristrutturazione delle flotte da pesca della Comunità europea colpite dalla crisi economica (GU L 202 del 31.7.2008, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) 2017/1004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che istituisce un quadro dell'Unione per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca e che abroga il regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio (GU L 157 del 20.6.2017, pag. 1).

(4)  Informazioni pertinenti per la trasmissione dei dati secondo un formato e una lunghezza fissi.

(5)  Informazioni pertinenti per la trasmissione dei dati secondo un formato e una lunghezza fissi.

(6)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell'8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (GU L 112 del 30.4.2011, pag. 1).


ALLEGATO III

ZONE DI GESTIONE DEI CICERELLI NELLE DIVISIONI CIEM 2a E 3a E NELLA SOTTOZONA CIEM 4

Ai fini della gestione delle possibilità di pesca dei cicerelli nelle divisioni CIEM 2a e 3a e nella sottozona CIEM 4 stabilite nell'allegato IA, le zone di gestione in cui si applicano limiti di cattura specifici sono quelle indicate nel presente allegato e nella relativa appendice:

Zona di gestione dei cicerelli

Riquadri statistici CIEM

1r

31–33 E9–F4; 33 F5; 34–37 E9–F6; 38–40 F0–F5; 41 F4–F5

2r

35 F7–F8; 36 F7–F9; 37 F7–F8; 38 41 F6–F8; 42 F6–F9; 43 F7–F9;

44 F9–G0; 45 G0–G1; 46 G1

3r

41–46 F1–F3; 42–46 F4–F5; 43–46 F6; 44–46 F7–F8; 45–46 F9; 46–47 G0; 47 G1 e 48 G0

4

38–40 E7–E9 e 41–46 E6–F0

5r

47–52 F1–F5

6

41–43 G0–G3; 44 G1

7r

47–52 E6–F0


Appendice

Zone di gestione dei cicerelli

Image 1


ALLEGATO IV

CHIUSURE STAGIONALI AI FINI DELLA PROTEZIONE DEL MERLUZZO BIANCO IN FASE RIPRODUTTIVA

Le zone che figurano nella tabella sottostante sono chiuse alle attività di pesca con tutti gli attrezzi, esclusi gli attrezzi pelagici (ciancioli e reti da traino), nei periodi indicati:

Chiusure limitate nel tempo

N.

Denominazione della zona

Coordinate

Periodo

Altre osservazioni

1

Stanhope ground

60o 10' N - 01o 45' E

60o 10' N - 02o 00' E

60o 25' N - 01o 45' E

60o 25' N - 02o 00' E

dal 1o gennaio al 30 aprile

 

2

Long Hole

59o 07,35' N - 0o 31,04' O

59o 03,60' N - 0o 22,25' O

58o 59,35' N - 0o 17,85' O

58o 56,00' N - 0o 11,01' O

58o 56,60' N - 0o 08,85' O

58o 59,86' N - 0o 15,65' O

59o 03,50' N - 0o 20,00' O

59o 08,15' N - 0o 29,07' O

dal 1o gennaio al 31 marzo

 

3

Coral edge

58o 51,70' N - 03o 26,70' E

58o 40,66' N - 03o 34,60' E

58o 24,00' N - 03o 12,40' E

58o 24,00' N - 02o 55,00' E

58o 35,65' N - 02o 56,30' E

dal 1o gennaio al 28 febbraio

 

4

Papa Bank

59o 56' N - 03o 08' O

59o 56' N - 02o 45' O

59o 35' N - 03o 15' O

59o 35' N - 03o 35' O

dal 1o gennaio al 15 marzo

 

5

Foula Deeps

60o 17,50' N - 01o 45' O

60o 11,00' N - 01o 45' O

60o 11,00' N - 02o 10' O

60o 20,00' N - 02o 00' O

60o 20,00' N - 01o 50' O

dal 1o novembre al 31 dicembre

 

6

Egersund Bank

58o 07,40' N - 04o 33,00' E

57o 53,00' N - 05o 12,00' E

57o 40,00' N - 05o 10,90' E

57o 57,90' N - 04o 31,90' E

dal 1o gennaio al 31 marzo

(10 × 25 miglia nautiche)

7

A est dell'Isola di Fair

59o 40' N - 01o 23' O

59o 40' N - 01o 13' O

59o 30' N - 01o 20' O

59o 10' N - 01o 20' O

59o 30' N - 01o 28' O

59o 10' N - 01o 28' O

dal 1o gennaio al 15 marzo

 

8

West Bank

57o 15' N - 05o 01' E

56o 56' N - 05o 00' E

56o 56' N - 06o 20' E

57o 15' N - 06o 20' E

dal 1o febbraio al 15 marzo

(18 × 4 miglia nautiche)

9

Revet

57o 28,43' N - 08o 05,66' E

57o 27,44' N - 08o 07,20' E

57o 51,77' N - 09o 26,33' E

57o 52,88' N - 09o 25,00' E

dal 1o febbraio al 15 marzo

(1,5 × 49 miglia nautiche)

10

Rabarberen

57o 47,00' N - 11o 04,00' E

57o 43,00' N - 11o 04,00' E

57o 43,00' N - 11o 09,00' E

57o 47,00' N - 11o 09,00' E

dal 1o febbraio al 15 marzo

A est di Skagen

(2,7 × 4 miglia nautiche)


ALLEGATO V

AUTORIZZAZIONI DI PESCA

PARTE A

NUMERO MASSIMO DI AUTORIZZAZIONI DI PESCA PER I PESCHERECCI DELL'UNIONE OPERANTI NELLE ACQUE DI PAESI TERZI

Zona di pesca

Attività di pesca

Numero di autorizzazioni di pesca

Ripartizione delle autorizzazioni di pesca tra gli Stati membri

Numero massimo di pescherecci presenti nello stesso momento

Acque norvegesi e zona di pesca intorno a Jan Mayen

Aringa, a nord di 62° 00' N

59

DK

25

51

DE

5

FR

1

IE

8

NL

9

PL

1

SE

10

 

Specie demersali, a nord di 62° 00' N

66

DE

16

41

IE

1

ES

20

FR

18

PT

9

Non assegnate

2

Specie industriali, a sud di 62° 00' N

450

DK

450

141

Acque delle Isole Svalbard; acque internazionali delle zone 1 e 2b (1)

Attività di pesca della grancevola artica con nasse

20

EE

1

Non applicabile

ES

1

LV

11

LT

4

PL

3

PARTE B

NUMERO MASSIMO DI AUTORIZZAZIONI DI PESCA PER I PESCHERECCI DI PAESI TERZI OPERANTI NELLE ACQUE DELL'UNIONE

Stato di bandiera

Attività di pesca

Numero di autorizzazioni di pesca

Numero massimo di pescherecci presenti nello stesso momento

Venezuela (2)  (3)

Lutiani (acque della Guyana francese)

45

45


(1)  La ripartizione delle possibilità di pesca a disposizione dell'Unione nella zona di Spitsbergen e dell'Isola degli Orsi non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti dal trattato di Parigi del 1920.

(2)  Per il rilascio di queste autorizzazioni di pesca è necessario fornire le prove dell'esistenza di un contratto valido che vincoli il proprietario del peschereccio richiedente l'autorizzazione di pesca a un'impresa di trasformazione ubicata nel dipartimento della Guyana francese, con l'obbligo di sbarcare almeno il 75 % di tutte le catture di lutiani effettuate dal peschereccio in questione in tale dipartimento ai fini della loro trasformazione nei locali di detta impresa. Il contratto deve recare il visto delle autorità francesi, che ne controllano la corrispondenza non solo alle effettive capacità dell'impresa di trasformazione contraente, ma anche agli obiettivi di sviluppo dell'economia della Guyana. Copia di questo contratto vidimato è acclusa alla domanda di autorizzazione di pesca. Qualora la vidimazione venga rifiutata, le autorità francesi notificano tale rifiuto e ne spiegano i motivi alle parti interessate e alla Commissione.

(3)  Le attività di pesca sono autorizzate sulla base dell'anno civile. Tuttavia, un peschereccio può proseguire le attività di pesca fino a tre mesi dopo la scadenza della sua autorizzazione di pesca a condizione che l'operatore:

abbia avviato il processo per rinnovare la sua autorizzazione di pesca;

abbia adempiuto tutti i suoi obblighi contrattuali e di comunicazione delle informazioni.

Tale proroga scade all'entrata in vigore della decisione della Commissione relativa a una nuova autorizzazione di pesca o al momento della notifica del rifiuto della nuova autorizzazione di pesca.


ALLEGATO VI

ZONA DELLA CONVENZIONE ICCAT (1)

1.   

Numero massimo di pescherecci dell'Unione con lenze e canne e con lenze trainate autorizzati a praticare la pesca attiva del tonno rosso (Thunnus thynnus) di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nell'Atlantico orientale

Spagna

60

Francia

55

Unione

115

2.   

Numero massimo di pescherecci dell'Unione adibiti alla pesca costiera artigianale autorizzati a praticare la pesca attiva del tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nel Mediterraneo

Spagna

364

Francia

140  (2)

Italia

30

Cipro

20  (2)

Malta

54  (2)

Unione

684

3.   

Numero massimo di pescherecci dell'Unione autorizzati a praticare la pesca attiva del tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nel Mare Adriatico a fini di allevamento

Croazia

18

Italia

12

Unione

28

4.   

Numero massimo di pescherecci di ciascuno Stato membro che possono essere autorizzati a pescare, tenere a bordo, trasbordare, trasportare o sbarcare tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo.

Tabella A

 

Numero di pescherecci (3)  (4)

 

Grecia (5)

Spagna

Francia

Croazia

Italia

Cipro (6)

Malta (7)

Portogallo

Pescherecci a cianciolo (8)

Da fissare

Da fissare

Da fissare

Da fissare

Da fissare

Da fissare

Da fissare

Da fissare

Pescherecci con palangaro

Da fissare

Da fissare

Da fissare

Da fissare

Da fissare

Da fissare

Da fissare

Da fissare

Pescherecci con lenze e canne

Da fissare

Da fissare

Da fissare

Da fissare

Da fissare

Da fissare

Da fissare

Da fissare

Pescherecci con lenze a mano

Da fissare

Da fissare

Da fissare

Da fissare

Da fissare

Da fissare

Da fissare

Da fissare

Pescherecci da traino

Da fissare

Da fissare

Da fissare

Da fissare

Da fissare

Da fissare

Da fissare

Da fissare

Pescherecci di stazza ridotta

Da fissare

Da fissare

Da fissare

Da fissare

Da fissare

Da fissare

Da fissare

Da fissare

Altri pescherecci adibiti alla pesca artigianale (9)

Da fissare

Da fissare

Da fissare

Da fissare

Da fissare

Da fissare

Da fissare

Da fissare

5.   

Numero massimo di tonnare autorizzate da ciascuno Stato membro per la pesca del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo

Numero massimo di tonnare (10)

Stato membro

Numero di tonnare

Spagna

5

Italia

6

Portogallo

2

6.   

Capacità massima di allevamento e di ingrasso del tonno rosso per ciascuno Stato membro e quantitativo massimo di catture di tonno rosso selvatico che ciascuno Stato membro può assegnare ai propri allevamenti nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo

Tabella A

Capacità massima di allevamento e di ingrasso del tonno rosso (11)

 

Numero di allevamenti

Capacità (in tonnellate)

Grecia

2

2 100

Spagna

10

11 852

Croazia

4

7 880

Italia

13

12 600

Cipro

3

3 000

Malta

6

12 300

Portogallo

2

500


Tabella B

Quantitativo massimo di catture di tonno rosso selvatico (in tonnellate) (12)

Grecia

785

Spagna

6 300

Croazia

2 947

Italia

3 764

Cipro

2 195

Malta

8 786

Portogallo

350

7.   

Numero massimo di pescherecci dell'Unione autorizzati a pescare l'alalunga (Thunnus alalunga) del nord come specie bersaglio, conformemente all'articolo 17 del regolamento (UE) 2017/2107

Stato membro

Numero massimo di pescherecci

Irlanda

50

Spagna

730

Francia

151

Portogallo

310

8.   

Numero massimo di pescherecci dell'Unione di almeno 20 metri di lunghezza che pescano tonno obeso (Thunnus obesus) nella zona della convenzione ICCAT

Stato membro

Numero massimo di pescherecci a cianciolo

Numero massimo di pescherecci con palangaro

Spagna

23

190

Francia

11

Portogallo

79

Unione

34

269


(1)  I numeri di cui ai punti 1, 2 e 3 del presente allegato possono essere ridotti al fine di adempiere agli obblighi internazionali dell'Unione.

(2)  Questo numero può essere aumentato nel caso in cui un peschereccio a cianciolo sia sostituito da più pescherecci con palangaro (fino ad un massimo di 10) conformemente alla tabella A del punto 4 del presente allegato.

(3)  I numeri riportati nella presente tabella saranno stabiliti a seguito dell'approvazione del piano di pesca, di allevamento e di gestione della capacità dell'Unione da parte dell'ICCAT, conformemente alle raccomandazioni dell'ICCAT e alle norme dell'Unione applicabili.

(4)  I numeri riportati nella presente tabella possono essere ulteriormente aumentati, purché siano adempiuti gli obblighi internazionali dell'Unione.

(5)  Un peschereccio a cianciolo di medie dimensioni è stato sostituito con al massimo 10 pescherecci con palangaro o con un peschereccio a cianciolo di piccole dimensioni e altri tre pescherecci adibiti alla pesca artigianale.

(6)  È possibile sostituire un peschereccio a cianciolo di medie dimensioni con al massimo 10 pescherecci con palangaro o con un peschereccio a cianciolo di piccole dimensioni e al massimo tre pescherecci con palangaro.

(7)  È possibile sostituire un peschereccio a cianciolo di medie dimensioni con al massimo 10 pescherecci con palangaro.

(8)  I rispettivi numeri di pescherecci a cianciolo riportati nella presente tabella sono il risultato di trasferimenti tra Stati membri e non vanno a costituire diritti storici per il futuro.

(9)  Pescherecci polivalenti, che utilizzano più attrezzi (palangaro, lenza a mano, lenza al traino).

(10)  I numeri riportati nella presente tabella saranno adattati a seguito dell'approvazione del piano di pesca, di allevamento e di gestione della capacità dell'Unione da parte dell'ICCAT, conformemente alle raccomandazioni dell'ICCAT e alle norme dell'Unione applicabili.

(11)  I numeri riportati nella presente tabella saranno adattati a seguito dell'approvazione del piano di pesca, di allevamento e di gestione della capacità dell'Unione da parte dell'ICCAT, conformemente alle raccomandazioni dell'ICCAT e alle norme dell'Unione applicabili.

(12)  I numeri riportati nella presente tabella saranno adattati a seguito dell'approvazione del piano di pesca, di allevamento e di gestione della capacità dell'Unione da parte dell'ICCAT, conformemente alle raccomandazioni dell'ICCAT e alle norme dell'Unione applicabili.


ALLEGATO VII

ZONA DELLA CONVENZIONE CCAMLR

Nel periodo dal 1o dicembre 2023 al 30 novembre 2024 la pesca esplorativa di austromerluzzi nella zona della convenzione CCAMLR è limitata come indicato di seguito.

Tabella A

Stati membri autorizzati, sottozone e numero massimo di pescherecci

Stato membro

Sottozona

Numero massimo di pescherecci

Spagna

48.6

1

Spagna

88.1

1

Spagna

88.2

1


Tabella B

TAC e limiti per le catture accessorie

I TAC indicati nella tabella sottostante, adottati dalla CCAMLR, non sono assegnati ai membri della CCAMLR e pertanto la quota spettante all'Unione non è definita. Le catture sono soggette al controllo del segretariato della CCAMLR, che comunicherà alle parti contraenti il momento in cui le attività di pesca dovranno cessare a seguito dell'esaurimento del TAC.


Sottozona

Regione

Campagna

SSRU o blocchi di ricerca

Limite di cattura dell'austromerluzzo (Dissostichus mawsoni) (in tonnellate)/SSRU o blocchi di ricerca

Limite di cattura dell'austromerluzzo (Dissostichus mawsoni) (in tonnellate)/tutta la sottozona (1)

Limite di catture accessorie (in tonnellate)/SSRU o blocchi di ricerca

Razze

(Rajiformes)

Granatieri (Macrourus spp.) (2)

Altre specie

48.6

Tutta la sottozona

dal 1o dicembre 2023 al 30 novembre 2024

48.6_2

148

518

7

23

23

48.6_3

42

2

6

6

48.6_4

126

6

20

20

48.6_5

202

10

32

32

88.1

Tutta la sottozona

dal 1o dicembre 2023 al 31 agosto 2024

A, B, C, G (3) ("N70")

665

3 499

33

106

33

G, H, I, J, K (4) ("S70")

2 309

115

316

115

Zona di ricerca speciale ("SRZ") dell'area marina protetta della regione del Mare di Ross

456

22

72

22

88.2

Tutta la sottozona

dal 1o dicembre 2023 al 31 agosto 2024

A, B (3) (N70)

Incluso nel limite di cattura per N70 nella sottozona 88,1

 

Incluso nei limiti per le catture accessorie per N70 nella sottozona 88,1

A, B (4) (S70)

Incluso nel limite di cattura per S70 nella sottozona 88,1

Incluso nei limiti per le catture accessorie per S70 nella sottozona 88,1

Parte dell'SSRU_A all'interno dell'SRZ

Incluso nel limite di cattura per l'SRZ nella sottozona 88,1

Incluso nei limiti per le catture accessorie per l'SRZ nella sottozona 88,1

88.2_1

184

970

9

29

29

88.2_2

322

16

53

53

88.2_3

242

12

38

38

88.2_4

222

11

35

35

dal 14 dicembre 2023 al 31 agosto 2024

88.2_H

146

146

7

23

23

Appendice

Parte A

Coordinate dei blocchi di ricerca 48.6

Coordinate dei blocchi di ricerca 48.6_2

54° 00' S 01° 00' E

55° 00' S 01° 00' E

55° 00' S 02° 00' E

55° 30' S 02° 00' E

55° 30' S 04° 00' E

56° 30' S 04° 00' E

56° 30' S 07° 00' E

56° 00' S 07° 00' E

56° 00' S 08° 00' E

54° 00' S 08° 00' E

54° 00' S 09° 00' E

53° 00' S 09° 00' E

53° 00' S 03° 00' E

53° 30' S 03° 00' E

53° 30' S 02° 00' E

54° 00' S 02° 00' E

Coordinate dei blocchi di ricerca 48.6_3

64° 30' S 01° 00' E

66° 00' S 01° 00' E

66° 00' S 04° 00' E

65° 00' S 04° 00' E

65° 00' S 07° 00' E

64° 30' S 07° 00' E

Coordinate dei blocchi di ricerca 48.6_4

68° 20' S 10° 00' E

68° 20' S 13° 00' E

69° 30' S 13° 00' E

69° 30' S 10° 00' E

69° 45' S 10° 00' E

69° 45' S 06° 00' E

69° 00' S 06° 00' E

69° 00' S 10° 00' E

Coordinate dei blocchi di ricerca 48.6_5

71° 00' S 15° 00' O

71° 00' S 13° 00' O

70° 30' S 13° 00' O

70° 30' S 11° 00' O

70° 30' S 10° 00' O

69° 30' S 10° 00' O

69° 30' S 09° 00' O

70° 00' S 09° 00' O

70° 00' S 08° 00' O

69° 30' S 08° 00' O

69° 30' S 07° 00' O

70° 30' S 07° 00' O

70° 30' S 10° 00' O

71° 00' S 10° 00' O

71° 00' S 11° 00' O

71° 30' S 11° 00' O

71° 30' S 15° 00' O

Coordinate dei blocchi di ricerca 88.2

Coordinate dei blocchi di ricerca 88.2_1

73° 48' S 108° 00' O

73° 48' S 105° 00' O

75° 00' S 105° 00' O

75° 00' S 108° 00' O

Coordinate dei blocchi di ricerca 88.2_2

73° 18' S 119° 00' O

73° 18' S 111° 30' O

74° 12' S 111° 30' O

74° 12' S 119° 00' O

Coordinate dei blocchi di ricerca 88.2_3

72° 12' S 122° 00' O

70° 50' S 115° 00' O

71° 42' S 115° 00' O

73° 12' S 122° 00' O

Coordinate dei blocchi di ricerca 88.2_4

72° 36' S 140° 00' O

72° 36' S 128° 00' O

74° 42' S 128° 00' O

74° 42' S 140° 00' O

Elenco delle piccole unità di ricerca (Small-scale research units – SSRU)

Regione

SSRU

Linea di confine

88.1

A

Da 60° S 150° E verso est fino a 170° E, verso sud fino a 65° S, verso ovest fino a 150° E, verso nord fino a 60° S.

 

B

Da 60° S 170° E verso est fino a 179° E, verso sud fino a 66° 40' S, verso ovest fino a 170° E, verso nord fino a 60° S.

 

C

Da 60° S 179° E verso est fino a 170° O, verso sud fino a 70° S, verso ovest fino a 178° O, verso nord fino a 66° 40' S, verso ovest fino a 179° E, verso nord fino a 60° S.

 

D

Da 65° S 150° E verso est fino a 160° E, verso sud fino alla costa, in direzione ovest lungo la costa fino a 150° E, verso nord fino a 65° S.

 

E

Da 65° S 160° E verso est fino a 170° E, verso sud fino a 68° 30' S, verso ovest fino a 160° E, verso nord fino a 65° S.

 

F

Da 68° 30' S 160° E verso est fino a 170° E, verso sud fino alla costa, in direzione ovest lungo la costa fino a 160° E, verso nord fino a 68° 30' S.

 

G

Da 66° 40' S 170° E verso est fino a 178° O, verso sud fino a 70° S, verso ovest fino a 178° 50' E, verso sud fino a 70° 50' S, verso ovest fino a 170° E, verso nord fino a 66° 40' S.

 

H

Da 70° 50 S 170° E verso est fino a 178° 50' E, verso sud fino a 73° S, verso ovest fino alla costa, in direzione nord lungo la costa fino a 170° E, verso nord fino a 70° 50' S.

 

I

Da 70° S 178° 50' E verso est fino a 170° O, verso sud fino a 73° S, verso ovest fino a 178° 50' E, verso nord fino a 70° S.

 

J

Da 73° S sulla costa in prossimità di 170° E, verso est fino a 178° 50' E, verso sud fino a 80° S, verso ovest fino a 170° E, in direzione nord lungo la costa fino a 73° S.

 

K

Da 73° S 178° 50' E verso est fino a 170° O, verso sud fino a 76° S, verso ovest fino a 178° 50' E, verso nord fino a 73° S.

 

L

Da 76° S 178° 50' E verso est fino a 170° O, verso sud fino a 80° S, verso ovest fino a 178° 50' E, verso nord fino a 76° S.

 

M

Da 73° S sulla costa in prossimità di 169° 30' E, verso est fino a 170° E, verso sud fino a 80° S, verso ovest fino alla costa, in direzione nord lungo la costa fino a 73° S.

88.2

A

Da 60° S 170° O verso est fino a 160° O, verso sud fino alla costa, in direzione ovest lungo la costa fino a 170° O, verso nord fino a 60° S.

 

B

Da 60° S 160° O verso est fino a 150° O, verso sud fino alla costa, in direzione ovest lungo la costa fino a 160° O, verso nord fino a 60° S.

 

C

Da 70° 50' S 150° O verso est fino a 140° O, verso sud fino alla costa, in direzione ovest lungo la costa fino a 150° O, verso nord fino a 70° 50' S.

 

D

Da 70° 50' S 140° O verso est fino a 130° O, verso sud fino alla costa, in direzione ovest lungo la costa fino a 140° O, verso nord fino a 70° 50' S.

 

E

Da 70° 50' S 130° O verso est fino a 120° O, verso sud fino alla costa, in direzione ovest lungo la costa fino a 130° O, verso nord fino a 70° 50' S.

 

F

Da 70° 50' S 120° O verso est fino a 110° O, verso sud fino alla costa, in direzione ovest lungo la costa fino a 120° O, verso nord fino a 70° 50' S.

 

G

Da 70° 50' S 110° O verso est fino a 105° O, verso sud fino alla costa, in direzione ovest lungo la costa fino a 110° O, verso nord fino a 70° 50' S.

 

H

Da 65° S 150° O verso est fino a 105° O, verso sud fino a 70° 50' S, verso ovest fino a 150° O, verso nord fino a 65° S.

 

I

Da 60° S 150° O verso est fino a 105° O, verso sud fino a 65° S, verso ovest fino a 150° O, verso nord fino a 60° S.

 

J

Da 60° S 170° O verso est fino a 160° O, verso sud fino alla costa, in direzione ovest lungo la costa fino a 170° O, verso nord fino a 60° S.

 

K

Da 60° S 160° O verso est fino a 150° O, verso sud fino alla costa, in direzione ovest lungo la costa fino a 160° O, verso nord fino a 60° S.

 

L

Da 70° 50' S 150° O verso est fino a 140° O, verso sud fino alla costa, in direzione ovest lungo la costa fino a 150° O, verso nord fino a 70° 50' S.

 

M

Da 70° 50' S 140° O verso est fino a 130° O, verso sud fino alla costa, in direzione ovest lungo la costa fino a 140° O, verso nord fino a 70° 50' S.

Parte B

Notifica dell'intenzione di partecipare alla pesca del krill antartico (Euphausia superba)

Informazioni generali

Membro: …

Campagna di pesca: …

Nome del peschereccio: …

Livello di catture previsto (in tonnellate): …

Capacità giornaliera di trasformazione del peschereccio (tonnellate di peso vivo): …

Sottozone e divisioni in cui si intende pescare

Questa misura di conservazione si applica alle notifiche dell'intenzione di pescare il krill antartico nelle sottozone 48.1, 48.2, 48.3 e 48.4 e nelle divisioni 58.4.1 e 58.4.2. L'intenzione di pescare il krill antartico in altre sottozone e divisioni deve essere notificata a titolo della misura di conservazione della CCAMLR 21-02 (2019).

Sottozona/Divisione

Selezionare la casella corrispondente

48.1

48.2

48.3

48.4

58.4.1

58.4.2


Tecnica di pesca:

Selezionare la casella corrispondente

 

☐ Rete da traino convenzionale

 

☐ Sistema di pesca continua

 

☐ Pompaggio per svuotare il sacco

 

☐ Altri metodi (precisare)

Tipi di prodotto e metodi per la stima diretta del peso vivo del krill antartico catturato

Tipo di prodotto

Metodo per la stima diretta del peso vivo del krill antartico catturato, ove pertinente (cfr. allegato 21-03/B) (5)

Congelato intero

 

Bollito

 

Farina

 

Olio

 

Altro prodotto (precisare)

 

Configurazione delle reti

Misure delle reti

Rete 1

Rete 2

Altra(e) rete(i)

Apertura della rete (bocca)

 

 

 

Apertura verticale massima (m)

 

 

 

Apertura orizzontale massima (m)

 

 

 

Circonferenza dell'apertura della rete (6) (m)

 

 

 

Area dell'apertura (m2)

 

 

 

Dimensione di maglia media della rete (8) (mm)

Esterna (7)

Interna (7)

Esterna (7)

Interna (7)

Esterna (7)

Interna (7)

1a parte della rete

 

 

 

 

 

 

2a parte della rete

 

 

 

 

 

 

3a parte della rete

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parte finale della rete (sacco)

 

 

 

 

 

 

Schema o schemi delle reti

Per ogni rete utilizzata, o per ogni modifica nella configurazione delle reti, fare riferimento al relativo schema delle reti nella biblioteca degli attrezzi da pesca della CCAMLR, se disponibile (www.ccamlr.org/node/74407), oppure fornire uno schema e una descrizione dettagliati alla prossima riunione del gruppo di lavoro sul monitoraggio e la gestione degli ecosistemi (Working Group on Ecosystem Monitoring and Management - WG-EMM). Lo schema o gli schemi delle reti devono includere:

1.

la lunghezza e la larghezza di ogni parte della rete da traino (con precisione sufficiente per consentire il calcolo dell'angolo di ogni parte rispetto al flusso dell'acqua);

2.

la dimensione di maglia (dimensione interna della maglia stirata sulla base della procedura prevista dalla misura di conservazione della CCAMLR 22-01 (2019)), la forma (ad es. losanga) e il materiale (ad es. polipropilene);

3.

la costruzione della maglia (ad es. annodata, fusa);

4.

i dettagli dei nastri tensori utilizzati nelle reti da traino (configurazione, posizione sulle parti della rete, indicazione "nil" se non sono utilizzati nastri tensori); i nastri tensori evitano che il krill antartico ostruisca le maglie o sfugga.

Dispositivo di esclusione dei mammiferi marini

Schema o schemi del dispositivo:…

Per ogni tipo di dispositivo utilizzato, o per ogni modifica nella configurazione del dispositivo, fare riferimento al relativo schema nella biblioteca degli attrezzi da pesca della CCAMLR, se disponibile (www.ccamlr.org/node/74407), oppure fornire uno schema e una descrizione dettagliati alla prossima riunione del WG-EMM.

Fornire i dettagli di ciascun dispositivo di esclusione dei mammiferi marini utilizzato, indicando altresì se si tratta di un dispositivo di esclusione delle foche, delle balene o di altri mammiferi marini.

Raccolta di dati acustici

Fornire informazioni sugli ecoscandagli e i sonar utilizzati dal peschereccio.

Tipo (ad es. ecoscandaglio, sonar)

 

 

 

Fabbricante

 

 

 

Modello

 

 

 

Frequenze del trasduttore (kHz)

 

 

 

Raccolta di dati acustici (descrizione dettagliata): …

Indicare le misure che saranno adottate per la raccolta di dati acustici per ottenere informazioni sulla distribuzione e l'abbondanza di krill antartico (Euphausia superba) e di altre specie pelagiche come mictofidi e salpe (SC-CAMLR-XXX, punto 2.10).

ORIENTAMENTI PER LA STIMA DEL PESO VIVO DEL KRILL ANTARTICO CATTURATO

Metodo

Equazione (kg)

Parametro

Descrizione

Tipo

Metodo di stima

Unità di misura

Volume del serbatoio

W*L*H*ρ*1 000

W = larghezza del serbatoio

Costante

Misura all'inizio della pesca

m

L = lunghezza del serbatoio

Costante

Misura all'inizio della pesca

m

ρ = fattore di conversione del volume in peso

Variabile

Conversione del volume in peso

kg/litro

H = profondità del krill antartico nel serbatoio

Per cala

Osservazione diretta

m

Flussometro (9)

V*Fkrill

V = volume di krill antartico e acqua combinati

Per cala (9)

Osservazione diretta

litro

Fkrill = proporzione di krill antartico nel campione

Per cala (9)

Correzione volume flussometro

ρ = fattore di conversione del volume in peso

Variabile

Conversione del volume in peso

kg/litro

Flussometro (10)

(V*ρ)–M

V = volume della pasta di krill antartico

Per cala (9)

Osservazione diretta

litro

M = quantità di acqua aggiunta al processo, convertita in peso

Per cala (9)

Osservazione diretta

kg

ρ = densità della pasta di krill antartico

Variabile

Osservazione diretta

kg/litro

Bilancia di flusso

M*(1–F)

M = peso di krill antartico e acqua combinati

Per cala (10)

Osservazione diretta

kg

F = proporzione di acqua nel campione

Variabile

Correzione peso bilancia di flusso

Vassoio

(M–Mtray)*N

Mtray = peso del vassoio vuoto

Costante

Osservazione diretta prima della pesca

kg

M = peso medio di krill antartico e vassoio combinati

Variabile

Osservazione diretta, sgocciolato prima del congelamento

kg

N = numero di vassoi

Per cala

Osservazione diretta

Conversione in farina

Mmeal*MCF

Mmeal = peso della farina prodotta

Per cala

Osservazione diretta

kg

MCF = coefficiente di conversione in farina

Variabile

Conversione della farina in krill antartico intero

Volume del sacco

W*H*L*ρ*π/4*1 000

W = larghezza del sacco

Costante

Misura all'inizio della pesca

m

H = altezza del sacco

Costante

Misura all'inizio della pesca

m

ρ = fattore di conversione del volume in peso

Variabile

Conversione del volume in peso

kg/litro

L = lunghezza del sacco

Per cala

Osservazione diretta

m

Altro

Precisare

 

 

 

 

Tappe e frequenza delle osservazioni

Volume del serbatoio

All'inizio della pesca

Misurare la larghezza e la lunghezza del serbatoio (se il serbatoio non è rettangolare possono essere necessarie altre misurazioni; precisione ± 0,05 m)

Ogni mese (11)

Stimare la conversione del volume in peso sulla base del peso sgocciolato del krill antartico in un volume noto (ad es. 10 litri) preso dal serbatoio

Ogni cala

Misurare la profondità del krill antartico nel serbatoio (se il krill antartico viene tenuto nel serbatoio tra una cala e l'altra, misurare la differenza di profondità; precisione ± 0,1 m)

Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l'equazione)

Flussometro (11)

Prima della pesca

Verificare che il flussometro misuri il krill antartico intero (cioè prima della trasformazione)

Più di una volta al mese (11)

Stimare la conversione del volume in peso (ρ) sulla base del peso sgocciolato del krill antartico in un volume noto (ad es. 10 litri) preso dal flussometro

Ogni cala (12)

Ottenere un campione dal flussometro e:

misurare il volume (ad es. 10 litri) di krill antartico e acqua combinati

stimare la correzione del volume ottenuto mediante flussometro sulla base del volume di krill antartico sgocciolato

Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l'equazione)

Flussometro (12)

Prima della pesca

Verificare che entrambi i flussometri (quello per il prodotto di krill antartico e quello per l'acqua aggiunta) siano calibrati (ossia diano la stessa lettura corretta)

Ogni settimana (11)

Verificare la densità (ρ) del prodotto di krill antartico (pasta di krill antartico) misurando la massa di un volume noto di prodotto di krill antartico (ad es. 10 litri) preso dal flussometro corrispondente

Ogni cala (12)

Leggere entrambi i flussometri e calcolare i volumi totali del prodotto di krill antartico (pasta di krill antartico) e quello dell'acqua aggiunta; si presume che la densità dell'acqua sia di 1 kg/litro

Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l'equazione)

Bilancia di flusso

Prima della pesca

Verificare che la bilancia di flusso misuri il krill antartico intero (cioè prima della trasformazione)

Ogni cala (12)

Ottenere un campione dalla bilancia di flusso e:

misurare il peso di krill antartico e acqua combinati

stimare la correzione del peso ottenuto mediante bilancia di flusso sulla base del peso di krill antartico sgocciolato

Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l'equazione)

Vassoio

Prima della pesca

Misurare il peso del vassoio (se il modello dei vassoi varia, misurare il peso di ciascun tipo; precisione ± 0,1 kg)

Ogni cala

Misurare il peso di krill antartico e vassoio combinati (precisione ± 0,1 kg)

Contare il numero di vassoi utilizzati (se il modello dei vassoi varia, contare il numero di vassoi di ciascun tipo)

Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l'equazione)

Conversione in farina

Ogni mese (11)

Stimare la conversione della farina in krill antartico intero lavorando da 1 000 a 5 000  kg (peso sgocciolato) di krill antartico intero

Ogni cala

Misurare il peso della farina prodotta

Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l'equazione)

Volume del sacco

All'inizio della pesca

Misurare la larghezza e l'altezza del sacco (precisione ± 0,1 m)

Ogni mese (11)

Stimare la conversione del volume in peso sulla base del peso sgocciolato del krill antartico in un volume noto (ad es. 10 litri) preso dal sacco

Ogni cala

Misurare la lunghezza del sacco che contiene il krill antartico (precisione ± 0,1 m)

Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l'equazione)


(1)  La specie bersaglio è l'austromerluzzo (Dissostichus mawsoni). Ogni esemplare di moro oceanico (Dissostichus eleginoides) catturato è conteggiato nel limite di cattura complessivo dell'austromerluzzo (Dissostichus mawsoni).

(2)  Nella zona 88.1 e nelle SSRU A e B nella zona 88.2, quando le catture di granatieri (Macrourus spp.) effettuate da un singolo peschereccio in due periodi qualsiasi di dieci giorni (ovvero dal primo al decimo giorno, dall'undicesimo al ventesimo giorno oppure dal ventunesimo giorno fino all'ultimo giorno del mese), in una SSRU qualsiasi, superano i 1 500 kg in ciascun periodo di dieci giorni e superano il 16 % delle catture di austromerluzzi (Dissostichus spp.) effettuate dallo stesso peschereccio nella medesima SSRU, il peschereccio in questione cessa di pescare in quella SSRU per il resto della campagna.

(3)  Tutte le zone al di fuori dell'area marina protetta della regione del Mare di Ross e a nord di 70° S.

(4)  Tutte le zone al di fuori dell'area marina protetta della regione del Mare di Ross e a sud di 70° S.

(5)  Se il metodo non è elencato nell'allegato 21-03/B, descriverlo in dettaglio.

(6)  Prevista in condizioni operative.

(7)  Dimensione della maglia esterna e, se si usa una fodera di rinforzo, della maglia interna.

(8)  Dimensione interna della maglia stirata sulla base della procedura prevista dalla misura di conservazione della CCAMLR 22-01 (2019).

(9)  Cala singola con rete da traino convenzionale o integrata per un periodo di sei ore quando si usa il sistema di pesca continua.

(10)  Cala singola con rete da traino convenzionale o integrata per un periodo di due ore quando si usa il sistema di pesca continua.

(11)  Un nuovo periodo comincia quando il peschereccio entra in una nuova sottozona o divisione.

(12)  Cala singola con rete da traino convenzionale o integrata per un periodo di sei ore quando si usa il sistema di pesca continua.


ALLEGATO VIII

ZONA DI COMPETENZA DELLA IOTC

1.   

Numero massimo di pescherecci dell'Unione autorizzati a pescare tonnidi tropicali nella zona di competenza della IOTC

Stato membro

Numero massimo di pescherecci

Capacità (stazza lorda)

Spagna

22

61 364

Francia

27

45 383

Portogallo

5

1 627

Italia

1

2 137

Unione

55

110 511

2.   

Numero massimo di pescherecci dell'Unione autorizzati a pescare pesce spada (Xiphias gladius) e alalunga (Thunnus alalunga) nella zona di competenza della IOTC

Stato membro

Numero massimo di pescherecci

Capacità (stazza lorda)

Spagna

27

11 590

Francia

41  (1)

7 882

Portogallo

15

6 925

Unione

83

26 397

3.   

I pescherecci di cui al punto 1 sono altresì autorizzati a pescare pesce spada e alalunga nella zona di competenza della IOTC.

4.   

I pescherecci di cui al punto 2 sono altresì autorizzati a pescare tonnidi tropicali nella zona di competenza della IOTC.


(1)  Questo numero non include i pescherecci registrati a Mayotte; potrà essere aumentato in futuro conformemente al piano di sviluppo della flotta di Mayotte.


ALLEGATO IX

ZONA DELLA CONVENZIONE WCPFC

1.   

Numero massimo di pescherecci dell'Unione autorizzati a pescare pesce spada (Xiphias gladius) nelle zone a sud di 20° S della zona della convenzione WCPFC

Spagna

Da fissare

Unione

Da fissare

2   

Numero massimo di pescherecci a cianciolo dell'Unione autorizzati a pescare tonnidi tropicali nelle zone a sud di 20° S della zona della convenzione WCPFC

Spagna

Da fissare

Unione

Da fissare


ALLEGATO X

ZONA DELL'ACCORDO SIOFA

Lo sforzo annuale di pesca di fondo dei pescherecci dell'Unione nella zona dell'accordo SIOFA non supera i limiti seguenti:

Francia

237 giorni di pesca

Spagna

2 pescherecci

Altri Stati membri

0


ALLEGATO XI

MODIFICHE DEL REGOLAMENTO (UE) 2023/194

1.   

L'allegato IA, parte F, del regolamento (UE) 2023/194 è sostituito dal seguente:

"Tabella 1

Specie:

Pesce sciabola nero

Aphanopus carbo

Zona:

6 e 7; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5; acque internazionali della zona 12

(BSF/56712-)

Anno

2023

 

2024

 

TAC precauzionale

Germania

21

 

16

 

Estonia

10

 

8

 

Irlanda

52

 

39

 

Spagna

103

 

78

 

Francia

1 450

 

1 096

 

Lettonia

67

 

51

 

Lituania

1

 

0

 

Polonia

1

 

0

 

Altri

5

(1)

4

(1)

Unione

1 710

 

1 292

 

Regno Unito

103

 

78

 

 

 

 

 

 

TAC

1 813

 

1 370

 

(1)

Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (BSF/56712_AMS).


Tabella 2

Specie:

Pesce sciabola nero

Aphanopus carbo

Zona:

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 8, 9 e 10

(BSF/8910-)

Anno

2023

 

2024

 

TAC precauzionale

Spagna

7

 

7

 

Francia

17

 

18

 

Portogallo

2 106

 

2 302

 

Unione

2 130

 

2 327

 

 

 

 

 

 

TAC

2 130

 

2 327

 


Tabella 3

Specie:

Berici

Beryx spp.

Zona:

Acque del Regno Unito, acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 e 14

(ALF/3X14-)

Anno

2023

 

2024

 

TAC precauzionale

Irlanda

5

(1)

5

(1)

Spagna

40

(1)

40

(1)

Francia

11

(1)

11

(1)

Portogallo

118

(1)

118

(1)

Unione

174

(1)

174

(1)

Regno Unito

5

(1)

5

(1)

 

 

 

 

 

TAC

179

(1)

179

(1)

(1)

Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.


Tabella 4

Specie:

Granatiere di roccia

Coryphaenoides rupestris

Zona:

6 e 7; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b

(RNG/5B67-)

Anno

2023

 

2024

 

TAC precauzionale

Germania

4

(1)(2)

3

(1)(2)

Estonia

34

(1)(2)

24

(1)(2)

Irlanda

150

(1)(2)

108

(1)(2)

Spagna

37

(1)(2)

27

(1)(2)

Francia

1 910

(1)(2)

1 367

(1)(2)

Lituania

44

(1)(2)

31

(1)(2)

Polonia

22

(1)(2)

16

(1)(2)

Altri

4

(1)(2)(3)

3

(1)(2)(3)

Unione

2 205

(1)(2)

1 579

(1)(2)

Regno Unito

112

(1)(2)

80

(1)(2)

 

 

 

 

 

TAC

2 317

(1)(2)

1 659

(1)(2)

(1)

Un massimo del 10 % di ciascun contingente può essere pescato nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone 8, 9, 10, 12 e 14 (RNG/*8X14- per il granatiere di roccia; RHG/*8X14- per le catture accessorie di granatiere berglax).

(2)

Non è consentita la pesca diretta di granatiere berglax. Le catture accessorie di granatiere berglax (RHG/5B67-) sono imputate a questo contingente e non possono superare l'1 % del contingente.

(3)

Esclusivamente per le catture accessorie. Non è consentita la pesca diretta. Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (RNG/5B67_AMS per il granatiere di roccia; RHG/5B67_AMS per il granatiere berglax).


Tabella 5

Specie:

Granatiere di roccia

Coryphaenoides rupestris

Zona:

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 8, 9, 10, 12 e 14

(RNG/8X14-)

Anno

2023

 

2024

 

TAC precauzionale

Germania

10

(1)(2)

13

(1)(2)

Irlanda

2

(1)(2)

3

(1)(2)

Spagna

1 111

(1)(2)

1 410

(1)(2)

Francia

51

(1)(2)

65

(1)(2)

Lettonia

18

(1)(2)

23

(1)(2)

Lituania

2

(1)(2)

3

(1)(2)

Polonia

347

(1)(2)

442

(1)(2)

Unione

1 541

(1)(2)

1 959

(1)(2)

Regno Unito

4

(1)(2)

6

(1)(2)

 

 

 

 

 

TAC

1 545

(1)(2)

1 965

(1)(2)

(1)

Un massimo del 10 % di ciascun contingente può essere pescato nelle zone 6 e 7; nelle acque del Regno Unito e nelle acque internazionali della zona 5b (RNG/*5B67- per il granatiere di roccia; RHG/*5B67- per le catture accessorie di granatiere berglax).

(2)

Non è consentita la pesca diretta di granatiere berglax. Le catture accessorie di granatiere berglax (RHG/8X14-) sono imputate a questo contingente e non possono superare l'1 % del contingente.


Tabella 6

Specie:

Occhialone

Pagellus bogaraveo

Zona:

6, 7 e 8

(SBR/678-)

Anno

2023

 

2024

 

TAC precauzionale

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Irlanda

3

(1)

3

(1)

Spagna

84

(1)

84

(1)

Francia

4

(1)

4

(1)

Altri

3

(1)(2)

3

(1)(2)

Unione

94

(1)

94

(1)

Regno Unito

11

(1)

11

(1)

 

 

 

 

 

TAC

105

(1)

105

(1)

(1)

Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

(2)

Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (SBR/678_AMS).


Tabella 7

Specie:

Occhialone

Pagellus bogaraveo

Zona:

Acque dell'Unione e acque internazionali della zona 10

(SBR/10-)

Anno

2023

 

2024

 

TAC precauzionale

Spagna

5

 

5

 

Portogallo

600

 

600

 

Unione

605

 

605

 

Regno Unito

5

 

5

 

 

 

 

 

 

TAC

610

 

610 ".

 

2.   

Nell'allegato IA, parte B, del regolamento (UE) 2023/194, le tabelle relative allo sgombro (Scomber scombrus) nelle acque dell'Unione delle divisioni CIEM 3a, 3b, 3c e 3d; nelle acque del Regno Unito della divisione 2a; nelle acque dell'Unione e nelle acque del Regno Unito della sottozona CIEM 4; e nelle acque norvegesi delle divisioni 2a e 4a sono sostituite dalle seguenti:

"Specie:

Sgombro

Scomber scombrus

Zona:

Acque dell'Unione delle zone 3a, 3b, 3c e 3d; acque del Regno Unito della zona 2a; acque dell'Unione e acque del Regno Unito della zona 4; acque norvegesi delle zone 2a e 4a

(MAC/2A34-N)

Belgio

 

501

(1)(2)

TAC analitico

Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

Danimarca

 

29 446

(1)(2)(4)

Germania

 

523

(1)(2)

Francia

 

1 579

(1)(2)

Paesi Bassi

 

1 589

(1)(2)

Svezia

 

4 743

(1)(2)(3)

Unione

 

38 381

(1)(2)

 

 

 

 

TAC

 

782 066

 

(1)

Condizione speciale: nei limiti di questi contingenti, nelle zone seguenti non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito. Fino al 60 % del contingente assegnato agli Stati membri nell'ambito di MAC/2A34 può essere pescato nelle acque del Regno Unito e nelle acque internazionali delle zone 2a, 5b, 6, 7, 8d, 8e, 12 e 14 (MAC/*2AX14).

 

Zona 3a

Acque del Regno Unito e acque dell'Unione delle zone 3a, 4b e 4c

Zona 4b

Zona 4c

Acque del Regno Unito e acque internazionali delle zone 2a, 5b, 6, 7, 8d, 8e, 12 e 14

 

(MAC/*03A.)

(MAC/*3A4BC)

(MAC/*04B.)

(MAC/*04C.)

(MAC/*2AX14)

Belgio

0

0

0

0

301

Danimarca

0

4 130

0

0

10 312

Germania

0

0

0

0

314

Francia

0

490

0

0

947

Paesi Bassi

0

490

0

0

953

Svezia

0

0

390

10

2 846

Unione

0

5 110

390

10

15 673

(2)

Nei limiti di questi contingenti, e previo accordo con il pertinente Stato costiero, nelle due zone seguenti non possono inoltre essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:

 

Acque norvegesi della zona 2a (MAC/*02AN-)

Acque delle Isole Fær Øer (MAC/*FRO1)

 

Belgio

0

0

 

Danimarca

0

0

 

Germania

0

0

 

Francia

0

0

 

Paesi Bassi

0

0

 

Svezia

0

0

 

Unione

0

0

 

(3)

Condizione speciale: compreso il seguente quantitativo, in tonnellate, da prelevare nelle acque norvegesi delle zone 2a e 4a (MAC/*2A4AN):

 

266

 

Nel corso delle attività di pesca soggette a questa condizione speciale, le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai contingenti di tali specie.

(4)

Nei limiti di questo contingente, la Danimarca effettua i seguenti trasferimenti, che possono essere pescati nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione delle zone 6, 7 e 8d; nelle acque dell'Unione delle zone 8a, 8b e 8e; nelle acque internazionali delle zone 12 e 14; e nelle acque del Regno Unito e nelle acque internazionali delle zone 2a e 5b (MAC/*2A14):

Post-trasferimento

 

Germania

749

 

Spagna

1

 

Estonia

6

 

Francia

499

 

Irlanda

2 495

 

Lettonia

5

 

Lituania

5

 

Paesi Bassi

1 092

 

Polonia

53 "

 


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/257/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)


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