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Document 32023R2534

Regolamento delegato (UE) 2023/2534 della Commissione, del 13 luglio 2023, che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura energetica delle asciugabiancheria per uso domestico e abroga il regolamento delegato (UE) n. 392/2012 della Commissione

C/2023/4741

GU L, 2023/2534, 22.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2534/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2534/oj

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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie L


2023/2534

22.11.2023

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/2534 DELLA COMMISSIONE

del 13 luglio 2023

che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura energetica delle asciugabiancheria per uso domestico e abroga il regolamento delegato (UE) n. 392/2012 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, che istituisce un quadro per l’etichettatura energetica e che abroga la direttiva 2010/30/UE (1), in particolare l’articolo 16, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il piano di lavoro sulla progettazione ecocompatibile 2016-2019 (2) stabilito dalla Commissione definisce le priorità di lavoro nell’ambito del quadro sulla progettazione ecocompatibile e sull’etichettatura energetica per il periodo 2016-2019. Il piano di lavoro individua i gruppi di prodotti connessi all’energia considerati prioritari per la realizzazione di studi preliminari e l’eventuale adozione di misure di esecuzione, anche per quanto riguarda le asciugabiancheria per uso domestico. Inoltre le asciugabiancheria per uso domestico rientrano nei tre gruppi principali destinati al riesame prima della fine del 2025 dal piano di lavoro sulla progettazione ecocompatibile e sull’etichettatura energetica 2022-2024 (3).

(2)

Si stima che le misure previste dal piano di lavoro sulla progettazione ecocompatibile e sull’etichettatura energetica 2022-2024 possano tradursi in un risparmio totale annuo di energia finale superiore a 170 TWh nel 2030, che equivarrebbe a una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di circa 24 milioni di tonnellate all’anno nel 2030. Per le asciugabiancheria per uso domestico si potrebbe ottenere un risparmio di energia elettrica di 0,6 TWh/anno entro il 2030, e di 1,7 TWh/anno entro il 2040.

(3)

La Commissione ha stabilito le disposizioni relative all’etichettatura energetica delle asciugabiancheria per uso domestico nel regolamento delegato (UE) n. 392/2012 (4).

(4)

Le asciugabiancheria per uso domestico rientrano tra i gruppi di prodotti contemplati dall’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1369, per i quali la Commissione deve adottare un atto delegato al fine d’introdurre etichette riscalate da A a G da esporre nei negozi e online 18 mesi dopo la data di entrata in vigore dell’atto delegato.

(5)

L’articolo 7 del regolamento delegato (UE) n. 392/2012 impone alla Commissione di rivedere il regolamento delegato stesso alla luce del progresso tecnologico. La Commissione ha rivisto il regolamento e ha analizzato gli aspetti tecnici, ambientali ed economici delle asciugabiancheria, nonché il comportamento degli utenti in condizioni reali. La revisione è stata condotta in stretta collaborazione con i portatori di interessi e gli interlocutori dell’Unione e di paesi terzi. I risultati della revisione sono stati resi pubblici e presentati al forum consultivo istituito a norma dell’articolo 14 del regolamento (UE) 2017/1369.

(6)

Dalla revisione è emersa la necessità di modificare i requisiti di etichettatura energetica delle asciugabiancheria per uso domestico.

(7)

Gli aspetti ambientali delle asciugabiancheria per uso domestico, ritenuti significativi ai fini del presente regolamento, sono il consumo di energia durante la fase d’uso, la generazione di rifiuti alla fine del ciclo di vita, le emissioni nell’atmosfera nella fase di produzione (a causa dell’estrazione e della lavorazione di materie prime) e nella fase d’uso (a causa del consumo di energia elettrica).

(8)

Dalla revisione emerge che il consumo di energia elettrica delle asciugabiancheria per uso domestico può essere ulteriormente ridotto attuando misure di etichettatura energetica che si concentrino su una migliore differenziazione dei prodotti. Questo incentiverà i fornitori a migliorare ulteriormente l’efficienza energetica e delle risorse delle asciugabiancheria per uso domestico.

(9)

L’etichettatura energetica delle asciugabiancheria per uso domestico consente ai consumatori di compiere scelte informate a favore degli apparecchi più efficienti dal punto di vista energetico e delle risorse. Una specifica indagine condotta tra i consumatori in conformità con l’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1369 ha confermato la comprensibilità e la pertinenza delle informazioni riportate sull’etichetta.

(10)

Il piano d’azione dell’UE per l’economia circolare (5) e il piano di lavoro sulla progettazione ecocompatibile e sull’etichettatura energetica 2022-2024 sottolineano l’importanza di utilizzare il quadro per la progettazione ecocompatibile e per l’etichettatura energetica al fine di sostenere la transizione verso un’economia circolare e più efficiente sotto il profilo delle risorse.

(11)

Dal riesame è emerso che la durata di vita delle asciugabiancheria per uso domestico è diminuita da 14 anni a circa 12 anni e che tale tendenza probabilmente continuerà in assenza di incentivi per una corretta manutenzione e riparazione delle asciugabiancheria per uso domestico. Un indice di riparabilità che informi l’utente su quanto facile sia riparare un’asciugabiancheria per uso domestico potrebbe essere un modo per ridurre l’uso di materiali e lo smaltimento dei rifiuti, suscitare l’interesse dei consumatori sulla possibilità di riparare l’asciugabiancheria, anziché rottamarla, ed esercitare un’influenza sulla progettazione del prodotto. Inoltre, un indice di riparabilità applicabile nell’Unione potrebbe evitare la proliferazione di sistemi nazionali, che rischierebbero di compromettere il mercato interno. La Commissione dovrebbe quindi analizzare le possibilità d’introdurre un indice di riparabilità.

(12)

Le asciugabiancheria multicestello per uso domestico hanno le stesse caratteristiche di base delle asciugabiancheria per uso domestico standard, ed è quindi opportuno includerle nell’ambito di applicazione del presente regolamento.

(13)

Le asciugabiancheria per uso domestico da incasso sono rivestite da pannelli che trattengono il calore prodotto all’interno dell’asciugabiancheria, con conseguente maggiore efficienza energetica. È opportuno perfezionare la definizione di asciugabiancheria per uso domestico da incasso per distinguerle dalle altre asciugabiancheria per uso domestico che sono semplicemente poste al di sotto di un pannello ma non sono rivestite da pannelli e quindi non dispongono di un mezzo aggiuntivo per trattenere il calore.

(14)

Le asciugabiancheria per uso domestico esposte alle fiere dovrebbero recare l’etichetta energetica se la prima unità del modello è già stata immessa sul mercato o è immessa sul mercato alla fiera.

(15)

Le asciugabiancheria alimentate a batteria, che possono anche essere collegate alla rete elettrica tramite convertitore AC/CC venduto separatamente, sono normalmente installate in ambienti mobili come i camper e non sono destinate all’uso domestico. È quindi opportuno escludere tali asciugabiancheria dall’ambito di applicazione dei requisiti di etichettatura energetica.

(16)

Il mercato dell’Unione è ora elettrico e le asciugabiancheria a gas sono sempre più rare. È quindi possibile semplificare l’etichetta energetica eliminando l’icona che raffigura la fonte di energia che alimenta l’asciugabiancheria per uso domestico.

(17)

Il riesame indica che la maggior parte delle asciugabiancheria per uso domestico ha un’efficienza di condensazione superiore all’80 %. Il numero di classi di efficienza di condensazione nell’etichetta può quindi essere ridotto e le relative soglie aumentate per riflettere meglio il miglioramento complessivo del mercato in termini di efficienza di condensazione.

(18)

L’etichetta energetica a norma del regolamento delegato (UE) n. 392/2012 indica l’emissione di rumore aereo delle asciugabiancheria per uso domestico in dB(A) ma non sono state definite classi di emissione di rumore. All’utente viene quindi presentato un valore assoluto senza alcuna indicazione della qualità di tale valore. Le classi di emissioni di rumore sono già state inserite nelle etichette di lavatrici, lavastoviglie e frigoriferi. È quindi opportuno definire tali classi di emissione e inserirle nelle etichette delle asciugabiancheria per uso domestico.

(19)

I pertinenti parametri dei prodotti dovrebbero essere misurati avvalendosi di metodi affidabili, accurati e riproducibili. Tali metodi dovrebbero tener conto dello stato dell’arte riconosciuto, comprese, ove disponibili, le norme armonizzate adottate dagli organismi europei di normazione di cui all’allegato I del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (6).

(20)

In considerazione dell’aumento delle vendite dei prodotti connessi all’energia attraverso i fornitori di piattaforme online, definiti dal regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), anziché direttamente tramite i siti web dei fornitori, è opportuno chiarire che tali fornitori di piattaforme online dovrebbero consentire agli operatori commerciali di fornire informazioni sull’etichettatura del prodotto in questione, in conformità dell’articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2022/2065. Nel contesto del presente regolamento le «informazioni relative all’etichettatura e alla marcatura» di cui all’articolo 31, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2022/2065 dovrebbero essere intese come relative sia all’etichetta energetica che alla scheda informativa del prodotto. In linea con l’articolo 6 del regolamento (UE) 2022/2065, i fornitori di piattaforme online non sono responsabili dei prodotti venduti attraverso le loro interfacce, a condizione che non siano effettivamente a conoscenza dell’illegalità di tali prodotti e che, una volta venuti a conoscenza dell’illegalità dei prodotti, agiscano immediatamente per rimuoverli dalle loro interfacce. Il fornitore che vende direttamente agli utenti finali via il proprio sito web è soggetto agli obblighi che incombono ai distributori nelle vendite a distanza, di cui all’articolo 5 del regolamento (UE) 2017/1369.

(21)

Il regolamento delegato (UE) 2023/807 della Commissione (8) stabilisce un fattore di energia primaria per l’energia elettrica di 1,9 (coefficiente di conversione) da applicare quando il risparmio energetico è calcolato in termini di energia primaria sulla base del consumo di energia finale. Tale fattore di energia primaria dovrebbe essere applicato nella comparazione del consumo di energia per le asciugabiancheria elettriche e a gas.

(22)

La procedura di verifica ai fini della vigilanza del mercato dovrebbe prevedere casi in cui le prove effettuate sulle asciugabiancheria per uso domestico non raggiungano il contenuto di umidità finale adeguato.

(23)

Il regolamento delegato (UE) n. 392/2012 dovrebbe essere abrogato a decorrere dal 30 giugno 2025.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento stabilisce i requisiti per l’etichettatura delle asciugabiancheria per uso domestico alimentate dalla rete elettrica e a gas e la fornitura di informazioni supplementari su tali asciugabiancheria per uso domestico. Si applica altresì alle asciugabiancheria per uso domestico da incasso, alle asciugabiancheria multicestello e alle asciugabiancheria per uso domestico alimentate dalla rete elettrica che possono essere alimentate anche a batteria.

2.   Il presente regolamento non si applica:

a)

alle lavasciuga biancheria per uso domestico né alle centrifughe per uso domestico;

b)

alle asciugabiancheria che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (9);

c)

alle asciugabiancheria per uso domestico a batteria che possono essere collegate alla rete elettrica tramite un convertitore AC/CC venduto separatamente.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

1)

«alimentazione da rete»: la fornitura di energia elettrica dalla rete a 230 (± 10 %) volt in corrente alternata a 50 Hz;

2)

«asciugabiancheria per uso domestico»: l’apparecchio nel quale si asciuga la biancheria mediante rotolamento in un cestello rotante, attraverso il quale è insufflata aria e che, stando alla dichiarazione di conformità del fabbricante, risulta conforme alla direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (10) o alla direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (11);

3)

«asciugabiancheria per uso domestico da incasso»: l’asciugabiancheria per uso domestico progettata, provata e commercializzata esclusivamente per soddisfare tutte le caratteristiche seguenti:

a)

essere installata in armadi su misura o rivestita (sopra e/o sotto e ai lati) da pannelli;

b)

essere saldamente fissata ai lati, alla parte superiore o al fondo di armadi su misura o a pannelli;

c)

essere dotata di una parte frontale incorporata predisposta in fabbrica o di un pannello frontale personalizzato su misura;

4)

«lavasciuga biancheria per uso domestico»: l’apparecchio definito all’articolo 2, punto 4, del regolamento (UE) 2019/2023 della Commissione (12);

5)

«centrifuga per uso domestico»: l’apparecchio nel quale l’acqua è rimossa dalla biancheria mediante azione centrifuga in un cestello rotante e successivamente aspirata da una pompa automatica o per gravità, progettato per essere usato principalmente a scopi non professionali, anche noto sul mercato come «estrattore centrifugo»;

6)

«programma»: una serie di operazioni predefinite e dichiarate adatte dal fornitore per asciugare determinati tipi di tessuto;

7)

«punto vendita»: il luogo in cui le asciugabiancheria per uso domestico sono esposte oppure offerte alla vendita, al noleggio o alla vendita a rate;

8)

«asciugabiancheria multicestello per uso domestico»: l’asciugabiancheria per uso domestico munita di più cestelli, siano essi come unità distinte o nel medesimo involucro.

Ai fini degli allegati da II a X, si applicano le definizioni supplementari di cui all’allegato I.

Articolo 3

Obblighi dei fornitori

1.   I fornitori provvedono affinché:

a)

ogni asciugabiancheria per uso domestico sia corredata di un’etichetta stampata nel formato di cui all’allegato III e, per l’asciugabiancheria multicestello per uso domestico, all’allegato X;

b)

i valori dei parametri contenuti nella scheda informativa del prodotto, di cui all’allegato V, siano inseriti nella parte pubblica della banca dati dei prodotti;

c)

su richiesta specifica del distributore, la scheda informativa del prodotto sia messa a disposizione in forma cartacea;

d)

il contenuto della documentazione tecnica di cui all’allegato VI sia inserito nella banca dati dei prodotti;

e)

i messaggi pubblicitari visivi di un determinato modello di asciugabiancheria per uso domestico includano la classe di efficienza energetica e la gamma delle classi di efficienza energetica figurante sull’etichetta conformemente agli allegati VII e VIII;

f)

il materiale tecnico-promozionale che descrive i parametri tecnici specifici di un determinato modello di asciugabiancheria per uso domestico, compreso il materiale tecnico-promozionale su Internet, includa la classe di efficienza energetica del modello e la gamma delle classi di efficienza energetica figurante sull’etichetta conformemente all’allegato VII;

g)

per ciascun modello di asciugabiancheria per uso domestico sia messa a disposizione dei distributori un’etichetta elettronica conforme, per formato e contenuto informativo, all’allegato III;

h)

per ciascun modello di asciugabiancheria per uso domestico sia messa a disposizione dei distributori una scheda informativa elettronica del prodotto conforme all’allegato V.

2.   La classe di efficienza energetica, la classe di emissione di rumore aereo e, se del caso, la classe di efficienza di condensazione di cui all’allegato II sono calcolate in conformità dell’allegato IV.

Articolo 4

Obblighi dei distributori

I distributori provvedono affinché:

a)

nei punti vendita, fiere incluse, ogni asciugabiancheria per uso domestico riporti l’etichetta messa a disposizione dai fornitori a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), esposta in modo chiaramente visibile negli apparecchi da incasso e, in tutte le altre asciugabiancheria per uso domestico, esposta sulla parte esterna anteriore o superiore in modo che sia chiaramente visibile;

b)

per la vendita a distanza, siano fornite l’etichetta e la scheda informativa del prodotto in conformità degli allegati VII e VIII;

c)

i messaggi pubblicitari visivi di un determinato modello di asciugabiancheria per uso domestico, anche su Internet, includano la classe di efficienza energetica e la gamma delle classi di efficienza figurante sull’etichetta conformemente all’allegato VII;

d)

il materiale tecnico-promozionale che descrive i parametri tecnici specifici di un determinato modello di asciugabiancheria per uso domestico, compreso il materiale tecnico-promozionale su Internet, includa la classe di efficienza energetica del modello e la gamma delle classi di efficienza energetica figurante sull’etichetta conformemente all’allegato VII.

Articolo 5

Metodi di misurazione e di calcolo

Le informazioni da comunicare ai sensi degli articoli 3 e 4 sono ottenute tramite metodi di misurazione e di calcolo affidabili, accurati e riproducibili, che tengono conto dello stato dell’arte riconosciuto, conformemente all’allegato IV.

Articolo 6

Procedura di verifica ai fini della vigilanza del mercato

Quando effettuano le verifiche ai fini della vigilanza del mercato di cui all’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1369, gli Stati membri applicano la procedura di cui all’allegato IX del presente regolamento.

Articolo 7

Riesame

1.   La Commissione procede al riesame del presente regolamento alla luce del progresso tecnologico e ne presenta i risultati al forum consultivo, corredati, se del caso, di un progetto di proposta di revisione, entro il 1o gennaio 2030.

In particolare il riesame valuta gli elementi seguenti:

a)

il potenziale di miglioramento per quanto riguarda il consumo di energia e le prestazioni funzionali e ambientali delle asciugabiancheria per uso domestico;

b)

l’efficacia delle misure in vigore nell’ottica di indurre gli utenti finali ad acquistare apparecchi più efficienti dal punto di vista energetico e delle risorse e a utilizzare programmi più efficienti dal punto di vista energetico e delle risorse;

c)

la possibilità di contribuire agli obiettivi dell’economia circolare.

2.   Entro il 1o gennaio 2025 la Commissione presenta al forum consultivo un indice di riparabilità per le asciugabiancheria per uso domestico e, se del caso, un progetto di proposta su un indice di riparabilità per le asciugabiancheria per uso domestico.

Articolo 8

Abrogazione

Il regolamento delegato (UE) n. 392/2012 è abrogato.

Articolo 9

Misure di transizione

Fino al 30 giugno 2025, la scheda prodotto prescritta ai sensi dell’articolo 3, lettera b), del regolamento delegato (UE) n. 392/2012, anziché essere fornita in forma cartacea insieme al prodotto può essere messa a disposizione nella banca dati dei prodotti. Tuttavia, se il distributore lo richiede, il fornitore provvede affinché la scheda prodotto sia messa a disposizione in forma cartacea.

Articolo 10

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2024.

Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2025. Tuttavia l’articolo 9 si applica a decorrere dal 1o gennaio 2024 e l’articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e b), si applica a decorrere dal 1o marzo 2025.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 198 del 28.7.2017, pag. 1.

(2)  Comunicazione della Commissione, Piano di lavoro sulla progettazione ecocompatibile 2016-2019 [COM(2016) 773 final del 30.11.2016].

(3)  Comunicazione della Commissione, Piano di lavoro sulla progettazione ecocompatibile e sull’etichettatura energetica 2022-2024, (2022/C 182/01) (GU C 182 del 4.5.2022, pag. 1).

(4)  Regolamento delegato (UE) n. 392/2012 della Commissione, del 1o marzo 2012, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo d’energia delle asciugabiancheria per uso domestico (GU L 123 del 9.5.2012, pag. 1).

(5)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni L’anello mancante - Piano d’azione dell’Unione europea per l’economia circolare [COM(2015) 614 final del 2.12.2015].

(6)  Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12).

(7)  Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali) (GU L 277 del 27.10.2022, pag. 1).

(8)  Regolamento delegato (UE) 2023/807 della Commissione del 15 dicembre 2022 che rivede il fattore di energia primaria per l’energia elettrica in applicazione della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 101 del 14.4.2023, pag. 16).

(9)  Direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (GU L 157 del 9.6.2006, pag. 24).

(10)  Direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione (GU L 96 del 29.3.2014, pag. 357).

(11)  Direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE (GU L 153 del 22.5.2014, pag. 62).

(12)  Regolamento (UE) 2019/2023 della Commissione, del 1o ottobre 2019, che stabilisce specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lavatrici per uso domestico e delle lavasciuga biancheria per uso domestico in applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, modifica il regolamento (CE) n. 1275/2008 della Commissione e abroga il regolamento (UE) n. 1015/2010 della Commissione (GU L 315 del 5.12.2019, pag. 285).


ALLEGATO I

Definizioni

Ai fini degli allegati da II a X si applicano le definizioni seguenti:

1)

«asciugabiancheria a espulsione»: l’asciugabiancheria per uso domestico che aspira aria fresca, la convoglia sulla biancheria e restituisce l’aria umida nel locale o all’esterno;

2)

«asciugabiancheria a condensazione»: l’asciugabiancheria per uso domestico dotata di un sistema (che si avvale di condensazione o di altri mezzi) per rimuovere l’umidità dall’aria usata nel processo di asciugatura;

3)

«asciugabiancheria alimentata a gas»: un’asciugabiancheria per uso domestico che utilizza il gas per riscaldare l’aria interna;

4)

«indice di efficienza energetica» o «IEE»: il rapporto tra il consumo ponderato di energia e il consumo di energia del ciclo standard di asciugatura di un modello specifico di asciugabiancheria per uso domestico;

5)

«ciclo di asciugatura»: il processo completo di asciugatura definito dal programma richiesto che consiste in una serie di diverse operazioni tra cui il riscaldamento e il rotolamento della biancheria nel cestello;

6)

«durata del programma»: il lasso di tempo che ha inizio con l’avvio del programma selezionato, escluso qualsiasi avvio ritardato programmato dall’utente, e termina con l’attivazione dell’indicatore della fine del programma e l’accesso al carico dell’utente;

7)

«capacità nominale»: la massa massima in chilogrammi dichiarata dal fabbricante, dall’importatore o dal mandatario a intervalli di 0,5 chilogrammi di biancheria asciutta di un determinato tipo, che può essere trattata in un ciclo di asciugatura dell’asciugabiancheria per uso domestico, nel programma selezionato, quando caricata seguendo le istruzioni del fabbricante;

8)

«pieno carico»: la capacità nominale di un’asciugabiancheria per uso domestico per un determinato programma;

9)

«carico parziale»: metà della capacità nominale di un’asciugabiancheria per uso domestico per un determinato programma;

10)

«efficienza di condensazione»: il rapporto fra la massa di umidità condensata da un’asciugabiancheria a condensazione e la massa di umidità rimossa dal carico alla fine di un ciclo di asciugatura;

11)

«codice di risposta rapida» o «codice QR»: il codice a barre a matrice (quick response code) che figura sull’etichetta energetica di un modello di prodotto che rimanda alle informazioni sul modello contenute nella parte pubblica della banca dati dei prodotti;

12)

«modo spento»: la condizione in cui l’asciugabiancheria per uso domestico è collegata alla rete elettrica ma non esegue alcuna funzione; sono comprese le condizioni seguenti:

a)

le condizioni che forniscono soltanto l’indicazione del modo spento;

b)

le condizioni che forniscono esclusivamente le funzionalità intese a garantire la compatibilità elettromagnetica ai sensi della direttiva 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1);

13)

«modo stand-by»: la condizione in cui l’asciugabiancheria per uso domestico è collegata alla rete elettrica e fornisce solo le seguenti funzioni, o alcune di tali funzioni, che possono continuare per un lasso di tempo indefinito:

a)

funzione di riattivazione oppure funzione di riattivazione e un’indicazione che la funzione di riattivazione è abilitata;

b)

funzione di riattivazione attraverso il collegamento a una rete («stand-by in rete»);

c)

visualizzazione delle informazioni o dello stato;

d)

funzione di rilevamento per misure di emergenza;

14)

«rete»: l’infrastruttura di comunicazione con una topologia di collegamenti, un’architettura, compresi i componenti fisici, principi organizzativi, procedure e formati di comunicazione (protocolli);

15)

«funzione anti piega»: l’operazione dell’asciugabiancheria per uso domestico dopo il completamento di un programma per impedire l’eccessiva formazione di pieghe nel bucato;

16)

«avvio ritardato»: la condizione in cui l’utente ha impostato un determinato ritardo per l’inizio o la fine del ciclo di asciugatura del programma selezionato;

17)

«dispositivo di visualizzazione»: qualsiasi schermo, anche tattile, o altra tecnologia visiva impiegata per mostrare contenuti Internet agli utenti;

18)

«visualizzazione annidata»: l’interfaccia visiva in cui si accede a un’immagine o a un insieme di dati tramite un click del mouse o un movimento del cursore o l’espansione di un’altra immagine o di un altro insieme di dati su schermo tattile;

19)

«schermo tattile»: lo schermo che risponde al tatto, come quello di un tablet, un computer convertibile o uno smartphone;

20)

«testo alternativo»: il testo fornito in alternativa a un’immagine grafica per presentare informazioni in forma non grafica qualora l’immagine grafica non sia fruibile sul dispositivo di visualizzazione o ai fini di una migliore accessibilità, ad esempio nel caso delle applicazioni di sintesi vocale;

21)

«programma eco»: il programma che è in grado di asciugare la biancheria di cotone da un contenuto di umidità iniziale del carico pari al 60 % fino a un contenuto di umidità finale del carico pari allo 0 %;

22)

«contenuto di umidità iniziale»: la quantità di umidità contenuta nel carico all’inizio del ciclo di asciugatura;

23)

«contenuto di umidità finale»: la quantità di umidità contenuta nel carico alla fine del ciclo di asciugatura;

24)

«garanzia»: l’impegno del distributore o del fornitore, assunto nei confronti del consumatore, di rimborsare il prezzo pagato, sostituire, riparare, o intervenire altrimenti sulla asciugabiancheria per uso domestico, qualora essa non corrisponda alle specifiche enunciate nella dichiarazione di garanzia o nella relativa pubblicità;

25)

«valore dichiarato»: il valore comunicato dal fornitore per il parametro tecnico indicato, calcolato o misurato conformemente all’articolo 3 ai fini della verifica della conformità eseguita dalle autorità dello Stato membro;

26)

«coefficiente di conversione» (CC): il coefficiente di base di energia primaria per energia elettrica in kWh di cui alla direttiva 2012/27/UE (2) del Parlamento europeo e del Consiglio. Il valore del coefficiente di conversione è CC = 1,9.


(1)  Direttiva 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica (GU L 96 del 29.3.2014, pag. 79).

(2)  Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1).


ALLEGATO II

Classe di efficienza energetica, classe di emissione di rumore aereo e classe di efficienza di condensazione

1.   CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA

La classe di efficienza energetica dell’asciugabiancheria per uso domestico è determinata in base all’indice di efficienza energetica (IEE) definito nella tabella 1. L’IEE è determinato conformemente all’allegato IV, sezione 1.

Tabella 1

Classe di efficienza energetica

Classe di efficienza energetica

Indice di efficienza energetica

A (efficienza massima)

IEE ≤ 43

B

43 < IEE ≤ 50

C

50 < IEE ≤ 60

D

60 < IEE ≤ 70

E

70 < IEE ≤ 85

F

85 < IEE ≤ 100

G (efficienza minima)

IEE > 100

2.   CLASSE DI EMISSIONE DI RUMORE AEREO

L’emissione di rumore aereo di un’asciugabiancheria per uso domestico è determinata come il valore medio ponderato (LWA) della potenza sonora nel programma eco a pieno carico durante il ciclo di asciugatura, espresso in dB(A) e arrotondato all’intero più vicino.

La classe di emissione di rumore aereo è determinata in base al valore LWA definito nella tabella 2.

Tabella 2

Classe di emissione di rumore aereo

Classe di emissione di rumore aereo

Rumore (in dB(A)]

A

LWA ≤ 60

B

60 < LWA ≤ 64

C

64 < LWA ≤ 68

D

LWA > 68

3.   CLASSE DI EFFICIENZA DI CONDENSAZIONE

La classe di efficienza di condensazione è determinata in base all’efficienza di condensazione ponderata (Ct) definita nella tabella 3.

Tabella 3

Classe di efficienza di condensazione

Classe di efficienza di condensazione

Efficienza di condensazione ponderata

A

Ct ≥ 94

B

88 ≤ Ct < 94

C

82 ≤ Ct < 88

D

Ct < 82


ALLEGATO III

Etichetta

A.   Etichetta per asciugabiancheria a condensazione

1.   ETICHETTA PER ASCIUGABIANCHERIA A CONDENSAZIONE

Figura 1

Image 1

1.1.

L’etichetta riporta le informazioni seguenti:

I

codice QR;

II

marchio;

III

identificativo del modello;

IV

scala delle classi di efficienza energetica da A a G;

V

la classe di efficienza energetica determinata conformemente all’allegato II; la punta della freccia contenente la classe di efficienza energetica dell’asciugabiancheria si trova all’altezza della punta della freccia indicante la relativa classe di efficienza energetica;

VI

il consumo medio ponderato di energia per 100 cicli di asciugatura in kWh, arrotondato all’intero più vicino e calcolato conformemente all’allegato IV; per le asciugabiancheria a gas, il consumo medio ponderato di energia (gas ed energia elettrica) per 100 cicli di asciugatura in kWh, arrotondato all’intero più vicino e calcolato conformemente all’allegato IV;

VII

la classe di efficienza di condensazione determinata conformemente all’allegato II, con relativo logo e valore arrotondato all’intero più vicino e calcolato conformemente all’allegato IV;

VIII

la classe di emissione di rumore aereo del ciclo di asciugatura del programma eco, con relativo logo e valore in dB(A), determinato conformemente all’allegato IV, sezione 4;

IX

la capacità nominale, espressa in kg, del programma eco a pieno carico;

X

la durata del programma eco a pieno carico espressa in ore e minuti [h:min] e arrotondata al minuto più vicino;

XI

il numero del presente regolamento, vale a dire «2023/2533».

1.2.

Se a un modello è stato assegnato il marchio di qualità ecologica dell’UE (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), è possibile aggiungere una riproduzione di tale marchio.

2.   STRUTTURA DELL’ETICHETTA PER ASCIUGABIANCHERIA A CONDENSAZIONE

Figura 2

Image 2

In tale formato:

a)

l’etichetta è larga almeno 96 mm e alta 192 mm. Se l’etichetta è stampata in un formato superiore, il contenuto deve comunque rimanere proporzionato alle specifiche di cui alla figura 2;

b)

lo sfondo è di colore 100 % bianco;

c)

il carattere tipografico è Verdana;

d)

le dimensioni e le specifiche degli elementi dell’etichetta sono indicate nella struttura dell’etichetta di cui al presente allegato;

e)

si utilizza la quadricromia CMYK (ciano, magenta, giallo e nero) come indicato di seguito: 0,70,100,0: 0 % ciano, 70 % magenta, 100 % giallo, 0 % nero;

f)

l’etichetta rispetta tutti i requisiti elencati di seguito (i numeri si riferiscono alla figura 2).

Image 3

i colori del logo dell’UE sono i seguenti:

sfondo: 100,80,0,0;

stelle: 0,0,100,0;

Image 4

il colore del logo dell’energia è: 100,80,0,0;

Image 5

il codice QR è di colore 100 % nero;

Image 6

il marchio è di colore 100 % nero e in grassetto, 9 pt;

Image 7

l’identificativo del modello è di colore 100 % nero e in tondo, 9 pt;

Image 8

per quanto riguarda la scala da A a G:

a)

le lettere nelle frecce sono di colore 100 % bianco, in grassetto, 16 pt e sono centrate lungo un asse a 4,5 mm dal lato sinistro delle frecce;

b)

per quanto riguarda i colori dello sfondo delle frecce:

i)

classe A: 100,0,100,0;

ii)

classe B: 70,0,100,0;

iii)

classe C: 30,0,100,0;

iv)

classe D: 0,0,100,0;

v)

classe E: 0,30,100,0;

vi)

classe F: 0,70,100,0;

vii)

classe G: 0,100,100,0;

Image 9

le linee divisorie sono larghe 80 mm e hanno uno spessore di 0,5 pt. Il loro colore è 100 % nero;

Image 10

la freccia della classe di efficienza energetica è di colore 100 % nero. La lettera all’interno della freccia della classe di efficienza energetica è di colore 100 % bianco, in grassetto, 26 pt, ed è posizionata al centro della parte rettangolare della freccia. La freccia della classe di efficienza energetica e la freccia corrispondente sulla scala da A a G sono disposte in modo che le loro punte risultino allineate;

Image 11

il valore del consumo ponderato di energia per 100 cicli di asciugatura è in grassetto 28 pt; «kWh/" è in tondo 18 pt; il numero «100» nel pittogramma che rappresenta 100 cicli è in tondo, 14 pt. Il testo è centrato rispetto alla colonna e di colore 100 % nero;

Image 12

i pittogrammi corrispondono a quanto indicato nella struttura delle etichette e hanno le seguenti caratteristiche:

a)

le linee dei pittogrammi hanno uno spessore di 1,2 pt; le linee e il testo (numeri e unità) sono di colore 100 % nero;

b)

le scale da A a D del pittogramma dell’efficienza di condensazione e del pittogramma dell’emissione di rumore aereo sono allineate su un asse verticale sul lato sinistro dell’icona, con la lettera della classe applicabile in grassetto 12 pt e le altre lettere delle restanti classi in tondo, 8 pt;

c)

il numero del pittogramma dell’efficienza di condensazione è in grassetto a 9 pt e l’unità in tondo 9 pt, con il numero e l’unità affiancati e centrati all’interno del pittogramma;

d)

il numero del pittogramma dell’emissione di rumore aereo è in grassetto a 12 pt e l’unità in tondo 9 pt, con il numero e l’unità affiancati e centrati all’interno del pittogramma;

e)

il numero del pittogramma della capacità nominale è in grassetto a 16 pt e l’unità in tondo 12 pt, con il numero e l’unità affiancati e centrati all’interno del pittogramma;

f)

il numero della durata del pittogramma del programma eco è in grassetto 16 pt ed è centrato sotto il pittogramma;

Image 13

il numero del regolamento è di colore 100 % nero e in tondo, 6 pt.

B.   Etichetta per asciugabiancheria non a condensazione

1.   ETICHETTA PER ASCIUGABIANCHERIA NON A CONDENSAZIONE

Figura 3

Image 14

1.1.

L’etichetta riporta le informazioni seguenti:

I

codice QR;

II

marchio;

III

identificativo del modello;

IV

scala delle classi di efficienza energetica da A a G;

V

la classe di efficienza energetica determinata conformemente all’allegato II; la punta della freccia contenente la classe di efficienza energetica dell’asciugabiancheria si trova all’altezza della punta della freccia indicante la relativa classe di efficienza energetica;

VI

il consumo medio ponderato di energia per 100 cicli di asciugatura in kWh, arrotondato all’intero più vicino e calcolato conformemente all’allegato IV; per le asciugabiancheria a gas, il consumo medio ponderato di energia (gas ed energia elettrica) per 100 cicli di asciugatura in kWh, arrotondato all’intero più vicino e calcolato conformemente all’allegato IV;

VII

la classe di emissione di rumore aereo del ciclo di asciugatura del programma eco, con relativo logo e valore in dB(A), determinato conformemente all’allegato IV, sezione 4;

VIII

la capacità nominale, espressa in kg, del programma eco a pieno carico;

IX

la durata del programma eco a pieno carico espressa in ore e minuti [h:min] e arrotondata al minuto più vicino;

X

il numero del presente regolamento, vale a dire «2023/XXX».

1.2.

Se a un modello è stato assegnato il marchio di qualità ecologica dell’UE (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010, è possibile aggiungere una riproduzione di tale marchio.

2.   STRUTTURA DELL’ETICHETTA PER ASCIUGABIANCHERIA NON A CONDENSAZIONE

Figura 4

Image 15

In tale formato:

a)

l’etichetta è larga almeno 96 mm e alta 192 mm. Se l’etichetta è stampata in un formato superiore, il contenuto deve comunque rimanere proporzionato alle specifiche di cui alla figura 4;

b)

lo sfondo è di colore 100 % bianco;

c)

il carattere tipografico è Verdana;

d)

le dimensioni e le specifiche degli elementi dell’etichetta sono indicate nella struttura dell’etichetta di cui al presente allegato;

e)

si utilizza la quadricromia CMYK (ciano, magenta, giallo e nero) come indicato di seguito: 0,70,100,0: 0 % ciano, 70 % magenta, 100 % giallo, 0 % nero;

f)

l’etichetta rispetta tutti i requisiti elencati di seguito (i numeri si riferiscono alla figura 4).

Image 16

i colori del logo dell’UE sono i seguenti:

sfondo: 100,80,0,0;

stelle: 0,0,100,0;

Image 17

il colore del logo dell’energia è: 100,80,0,0;

Image 18

il codice QR è di colore 100 % nero;

Image 19

il marchio è di colore 100 % nero e in grassetto, 9 pt;

Image 20

l’identificativo del modello è di colore 100 % nero e in tondo, 9 pt;

Image 21

per quanto riguarda la scala da A a G:

a)

le lettere nelle frecce sono di colore 100 % bianco, in grassetto, 16 pt e sono centrate lungo un asse a 4,5 mm dal lato sinistro delle frecce;

b)

per quanto riguarda i colori dello sfondo delle frecce:

i)

classe A: 100,0,100,0;

ii)

classe B: 70,0,100,0;

iii)

classe C: 30,0,100,0;

iv)

classe D: 0,0,100,0;

v)

classe E: 0,30,100,0;

vi)

classe F: 0,70,100,0;

vii)

classe G: 0,100,100,0;

Image 22

le linee divisorie sono larghe 80 mm e hanno uno spessore di 0,5 pt. Il loro colore è 100 % nero;

Image 23

la freccia della classe di efficienza energetica è di colore 100 % nero. La lettera all’interno della freccia della classe di efficienza energetica è di colore 100 % bianco, in grassetto, 26 pt, ed è posizionata al centro della parte rettangolare della freccia. La freccia della classe di efficienza energetica e la freccia corrispondente sulla scala da A a G sono disposte in modo che le loro punte risultino allineate;

Image 24

il valore del consumo ponderato di energia per 100 cicli di asciugatura è in grassetto 28 pt; «kWh/" è in tondo 18 pt; il numero «100» nel pittogramma che rappresenta 100 cicli è in tondo, 14 pt. Il testo è centrato rispetto alla colonna e di colore 100 % nero;

Image 25

i pittogrammi corrispondono a quanto indicato nella struttura delle etichette e hanno le seguenti caratteristiche:

a)

le linee dei pittogrammi hanno uno spessore di 1,2 pt; le linee e il testo (numeri e unità) sono di colore 100 % nero;

b)

la scala da A a D del pittogramma dell’emissione di rumore aereo è allineata su un asse verticale sul lato sinistro dell’icona, con la lettera della classe applicabile in grassetto 12 pt e le altre lettere delle restanti classi in tondo 8 pt;

c)

il numero del pittogramma dell’emissione di rumore aereo è in grassetto a 12 pt e l’unità in tondo 9 pt, con il numero e l’unità affiancati e centrati all’interno del pittogramma;

d)

il numero del pittogramma della capacità nominale è in grassetto a 16 pt e l’unità in tondo 12 pt, con il numero e l’unità affiancati e centrati all’interno del pittogramma;

e)

il numero della durata del pittogramma del programma eco è in grassetto 16 pt ed è centrato sotto il pittogramma;

Image 26

il numero del regolamento è di colore 100 % nero e in tondo, 6 pt.


(1)  Regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) (GU L 27 del 30.1.2010, pag. 1).


ALLEGATO IV

Metodi di misurazione e di calcolo

Ai fini della verifica della conformità alle specifiche del presente regolamento, le misurazioni e i calcoli sono effettuati secondo le norme armonizzate i cui estremi sono pubblicati a tal fine nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o secondo qualsiasi altro metodo affidabile, accurato e riproducibile che tenga conto dello stato dell’arte generalmente riconosciuto, e sono conformi alle disposizioni del presente allegato.

Se un parametro è dichiarato in applicazione dell’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1369 e conformemente all’allegato VI, tabella 5, del presente regolamento, il fornitore usa il corrispondente valore dichiarato ai fini dei calcoli di cui al presente allegato.

Il programma eco, individuabile sul dispositivo di selezione dei programmi, sul display e tramite la connessione di rete, a seconda delle funzionalità fornite dall’asciugabiancheria per uso domestico, senza ulteriori modifiche delle impostazioni relative al contenuto di umidità finale, è utilizzato per la misurazione e il calcolo dell’IEE, dell’efficienza di condensazione, della durata del programma, del contenuto di umidità finale e delle emissioni di rumore aereo. Il consumo di energia, l’efficienza di condensazione, la durata del programma e il contenuto di umidità finale sono misurati anche contemporaneamente.

Il calcolo del consumo ponderato di energia, della durata ponderata del programma, del contenuto di umidità finale e dell’efficienza di condensazione è effettuato sulla base di tre cicli di asciugatura a pieno carico e quattro cicli di asciugatura a carico parziale.

La capacità nominale dichiarata per il programma eco non è inferiore alla capacità nominale massima dichiarata tra tutti i programmi per capi di cotone dell’asciugabiancheria per uso domestico.

1.   INDICE DI EFFICIENZA ENERGETICA

Per il calcolo dell’IEE di un modello di asciugabiancheria per uso domestico, il consumo ponderato di energia del programma eco per ciclo di asciugatura, a pieno carico e a carico parziale, è confrontato con il consumo standard di energia per ciclo di asciugatura.

a)

L’IEE è calcolato come segue e arrotondato al primo decimale:

Formula

dove:

EtC

=

consumo ponderato di energia per ciclo di asciugatura,

SEC

=

consumo standard di energia per ciclo di asciugatura.

b)

SEC , espresso in kWh e arrotondato al secondo decimale, è calcolato come segue:

i)

per asciugabiancheria per uso domestico diverse dalle asciugabiancheria a espulsione:

Formula

ii)

per asciugabiancheria a espulsione:

Formula

dove:

c

è la capacità nominale dell’asciugabiancheria per uso domestico per il programma eco,

Tt

è la durata ponderata del programma per il programma eco.

c)

EtC , espresso in kWh e arrotondato al secondo decimale, è calcolato come segue:

Formula

dove:

Edry

=

consumo di energia del programma eco a pieno carico, espresso in kWh e arrotondato al secondo decimale,

Edry½

=

consumo di energia del programma eco, a carico parziale, espresso in kWh e arrotondato al secondo decimale.

d)

Per le asciugabiancheria a gas, Edry e Edry1/2 sono calcolati come segue:

Formula

Formula

dove:

Egdry

=

consumo di gas del programma eco, a pieno carico, espresso in kWh e arrotondato al secondo decimale,

Egdry½

=

consumo di gas del programma eco, a carico parziale, espresso in kWh e arrotondato al secondo decimale,

Egdry,a

=

consumo ausiliario di elettricità del programma eco, a pieno carico, espresso in kWh e arrotondato al secondo decimale,

Egdry½,a

=

consumo ausiliario di elettricità del programma eco, a carico parziale, espresso in kWh e arrotondato al secondo decimale,

CC (coefficiente di conversione)

=

1,9.

e)

Tt per il programma eco è espressa in minuti e arrotondata al minuto più vicino come segue:

Formula

dove:

Tdry

=

durata del programma eco, a pieno carico, espressa in minuti e arrotondata al minuto più vicino,

Tdry½

=

durata del programma eco, a carico parziale, espressa in minuti e arrotondata al minuto più vicino.

f)

Il consumo medio ponderato di energia per 100 cicli di asciugatura delle asciugabiancheria per uso domestico alimentate dalla rete elettrica è calcolato come segue e arrotondato all’intero più vicino:

Etc × 100

Il consumo medio ponderato di energia per 100 cicli di asciugatura delle asciugabiancheria a gas è calcolato come segue e arrotondato all’intero più vicino:

Formula

dove:

Egdry

=

consumo di gas del programma eco, a pieno carico, espresso in kWh e arrotondato al secondo decimale,

Egdry½

=

consumo di gas del programma eco, a carico parziale, espresso in kWh e arrotondato al secondo decimale,

Egdry,a

=

consumo ausiliario di elettricità del programma eco, a pieno carico, espresso in kWh e arrotondato al secondo decimale,

Egdry½,a

=

consumo ausiliario di elettricità del programma eco, a carico parziale, espresso in kWh e arrotondato al secondo decimale,

g)

Il contenuto di umidità finale media μt per il programma eco, espresso in percentuale e arrotondato al primo decimale come segue:

Formula

dove:

μdry

=

contenuto di umidità finale per il programma eco a pieno carico, espresso in percentuale e arrotondato al primo decimale.

μdry½

=

contenuto di umidità finale per il programma eco a carico parziale, espresso in percentuale e arrotondato al primo decimale.

2.   EFFICIENZA DI CONDENSAZIONE

L’efficienza di condensazione di un programma (Ct) è il rapporto fra la massa di umidità condensata e raccolta nella vaschetta di un’asciugabiancheria a condensazione e la massa di umidità rimossa dal carico dal programma; quest’ultima è la differenza fra la massa del carico di prova umido prima dell’asciugatura e la massa del carico di prova dopo l’asciugatura.

Ct è calcolata in percentuale e arrotondata alla cifra percentuale intera più vicina, come segue:

Formula

dove:

Cdry

=

efficienza di condensazione media del programma eco a pieno carico,

Cdry½

=

efficienza di condensazione media del programma eco a carico parziale.

3.   MODI A BASSO CONSUMO

È misurata la potenza assorbita del modo spento (Po ), del modo stand-by (Psm ), e se del caso dell’avvio ritardato (Pds ). I valori misurati sono espressi in W e arrotondati al secondo decimale.

Durante le misurazioni della potenza assorbita nei modi a basso consumo sono verificate e registrate le funzioni seguenti:

a)

la visualizzazione (o la mancata visualizzazione) delle informazioni;

b)

l’attivazione (o la mancata attivazione) della connessione alla rete.

Se il modo stand-by comprende la visualizzazione delle informazioni o dello stato, questa funzione è disponibile anche quando lo stand-by in rete è disponibile.

Se l’asciugabiancheria per uso domestico è dotata di una funzione anti piega, questa funzione è interrotta con l’apertura dell’oblò dell’asciugabiancheria per uso domestico o con qualsiasi altro intervento opportuno 15 minuti prima della misurazione della potenza assorbita.

4.   EMISSIONE DI RUMORE AEREO

L’emissione di rumore aereo del ciclo di asciugatura delle asciugabiancheria per uso domestico è calcolata per il programma eco a pieno carico, avvalendosi di norme armonizzate i cui estremi sono stati pubblicati a tal fine nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, o di altri metodi affidabili, accurati e riproducibili, che tengono conto dello stato dell’arte generalmente riconosciuto.

Le emissioni di rumore aereo sono misurate in dB(A) con riferimento a 1 pW e arrotondate all’intero più vicino.


ALLEGATO V

Scheda informativa del prodotto

A norma dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), il fornitore inserisce nella banca dati dei prodotti le informazioni di cui alla tabella 4.

Il manuale d’uso o altra documentazione fornita con il prodotto indica chiaramente il rimando - indirizzo URL leggibile dall’uomo o codice QR - al modello nella banca dati dei prodotti o fornisce il numero di registrazione del prodotto.

Tabella 4

Contenuto, ordine e formato della scheda informativa del prodotto

Marchio o nome del fornitore  (1) ,  (3):

Indirizzo del fornitore  (1) ,  (3):

Identificativo del modello  (1):

Tecnologia dell’asciugabiancheria

[elettrica a espulsione, elettrica a condensazione, a gas]

Parametri generali del prodotto:

Parametro

Valore

Parametro

Valore

Capacità nominale (2) (kg)

x,x

Dimensioni (1) ,  (3) in cm

Altezza

x

Larghezza

x

Profondità

x

Indice di efficienza energetica (IEE) (2)

x,x

Classe di efficienza energetica (2)

[A/B/C/D/E/F/G] (4)

Efficienza di condensazione (%) (2)

(se del caso)

xx

Classe di efficienza di condensazione (se del caso) (2)

[A/B/C/D] (4)

Consumo ponderato di energia per ciclo di asciugatura (8). Il consumo di energia effettivo dipende dalle modalità d’uso dell’apparecchio.

x,xx

 

 

Durata del programma (2) (ore:minuti)

Capacità nominale

x:xx

Tipo

[da incasso/a libera installazione]

Metà

x:xx

Emissione di rumore aereo  (2) (dB(A) re 1 pW)

x

Classe di emissione di rumore aereo (2)

[A/B/C/D] (4)

Modo spento (se del caso) (W)

x,xx

Modo stand-by (se del caso) (W)

x,xx

Avvio ritardato (se del caso) (W)

x,xx

Modo stand-by in rete (se del caso) (W)

x,xx

Per le asciugabiancheria per uso domestico dotate di pompa di calore, la denominazione chimica o la denominazione industriale accettata del gas refrigerante utilizzato, fatto salvo il regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra  (1)  (1)  (3).

 

Link alle informazioni sulla disponibilità di parti di ricambio per riparatori professionisti e utenti finali  (1)  (3)  (5)

https://xxx

Link alle istruzioni relative alle riparazioni per gli utenti finali  (1)  (3)  (6)

https://xxx

Link ai prezzi indicativi ante imposte  (1)  (3)  (7)

https://xxx

Durata minima della garanzia offerta dal fornitore (1) ,  (3)

 

Informazioni supplementari  (1) ,  (3):

Link al sito web del fornitore, dove si trovano le informazioni di cui al punto 6 dell’allegato II del regolamento (UE) 2023/2533 della Commissione  (3)  (2):


(1)  Regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006 (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 195).

(2)  Regolamento (UE) 2023/2533 della Commissione, del XX.XX.2023, recante modalità di esecuzione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle asciugabiancheria per uso domestico, e che modifica il regolamento (UE) 2023/826 della Commissione e abroga il regolamento (UE) n. 932/2012 della Commissione (GU L, 2023/2533, 22.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2533/oj).

(1)  Questa voce non è considerata pertinente ai fini dell’articolo 2, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/1369.

(2)  Per il programma eco.

(3)  Le modifiche a queste voci non sono considerate pertinenti ai fini dell’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1369.

(4)  Se la banca dati dei prodotti genera automaticamente il contenuto definitivo di tale cella, il fornitore non inserisce alcun dato.

(5)  I fornitori hanno l’obbligo di includere il link al sito web in cui saranno disponibili le informazioni pertinenti. L’accesso effettivo al sito web è comunque garantito conformemente alla tempistica e alle disposizioni di cui all’allegato II, sezione 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2533.

(6)  I fornitori hanno l’obbligo di includere il link al sito web in cui saranno disponibili le informazioni pertinenti. L’accesso effettivo al sito web è comunque garantito conformemente alla tempistica e alle disposizioni di cui all’allegato II, sezione 5, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2023/2533.

(7)  I fornitori hanno l’obbligo di includere il link al sito web in cui saranno disponibili le informazioni pertinenti. L’accesso effettivo al sito web è comunque garantito conformemente alla tempistica e alle disposizioni di cui all’allegato II, sezione 5, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) 2023/2533 della Commissione.

(8)  Per le asciugabiancheria a gas, calcolato come consumo medio ponderato di energia per 100 cicli di asciugatura, conformemente all’allegato IV, paragrafo 1, lettera f), diviso per 100.


ALLEGATO VI

Documentazione tecnica

1.   

Per le asciugabiancheria per uso domestico elettriche, la documentazione tecnica di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera d), contiene le informazioni seguenti:

a)

una descrizione generale del modello, che consenta di identificarlo univocamente e agevolmente;

b)

i riferimenti alle norme armonizzate applicate o ad altre norme di misurazione utilizzate;

c)

precauzioni specifiche da adottare al momento del montaggio, dell’installazione o della manutenzione dell’apparecchio, o quando viene sottoposto a prova;

d)

i dettagli e i risultati dei calcoli eseguiti conformemente all’allegato IV;

e)

le condizioni di prova, qualora non siano sufficientemente descritte nei riferimenti forniti ai sensi della lettera b) della presente sezione;

f)

eventuali modelli equivalenti con i relativi identificativi;

g)

i valori dei parametri tecnici di cui alla tabella 5; tali valori sono considerati valori dichiarati ai fini della procedura di verifica di cui all’allegato IX;

Le informazioni fornite conformemente alle lettere da a) a g) costituiscono le parti specifiche obbligatorie della documentazione tecnica che il fornitore è tenuto a inserire nella banca dati in applicazione dell’articolo 12, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1369.

Tabella 5

Informazioni da inserire nella documentazione tecnica per le asciugabiancheria per uso domestico elettriche

PARAMETRO

UNITÀ

VALORE

Capacità nominale per il programma eco a intervalli di 0,5 kg (c)

kg

X,X

Consumo di energia del programma eco a pieno carico (Edry)

kWh/ciclo di asciugatura

X,XX

Consumo di energia del programma eco a carico parziale (Edry,½)

kWh/ciclo di asciugatura

X,XX

Consumo ponderato di energia del programma eco (EtC )

kWh/ciclo di asciugatura

X,XX

Consumo standard di energia del programma eco (SEC )

kWh/ciclo di asciugatura

X,XX

Indice di efficienza energetica (IEE)

-

X,X

Durata del programma eco a pieno carico (Tdry )

h:min

X:XX

Durata del programma eco a carico parziale (Tdry½ )

h:min

X:XX

Durata ponderata del programma eco (Tt )

h:min

X:XX

Efficienza di condensazione media del programma eco a pieno carico (Cdry ) (se del caso)

%

XX

Efficienza di condensazione media del programma eco a carico parziale (Cdry½ ) (se del caso)

%

XX

Efficienza di condensazione ponderata del programma eco (Ct ) (se del caso)

%

XX

Emissione di rumore acustico durante il programma eco

dB(A) rispetto a 1 pW

X

Potenza assorbita in modo spento (Po ) (se del caso)

W

X,XX

Potenza assorbita in modo stand-by (Psm ) (se del caso)

W

X,XX

Il modo stand-by comprende la visualizzazione delle informazioni?

-

Sì/No

Potenza assorbita in modo stand-by in condizioni di stand-by in rete (Pnsm) (se del caso)

W

X,XX

Potenza assorbita in avvio ritardato (Pds ) (se del caso)

W

X,XX

2.   

Per le asciugabiancheria a gas, la documentazione tecnica di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera d), include le informazioni elencate al paragrafo 1, lettere da a) a f), del presente allegato e le informazioni di cui alla tabella 6 per il programma eco. I valori della tabella 6 sono considerati valori dichiarati ai fini della procedura di verifica di cui all’allegato IX.

Le informazioni fornite conformemente al primo comma del presente punto costituiscono le parti specifiche obbligatorie della documentazione tecnica che il fornitore è tenuto a inserire nella banca dati in applicazione dell’articolo 12, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1369.

Tabella 6

Informazioni da inserire nella documentazione tecnica per le asciugabiancheria a gas

PARAMETRO

UNITÀ

VALORE

Capacità nominale per il programma eco a intervalli di 0,5 kg (c)

kg

X,X

Consumo di gas del programma eco a pieno carico (Egdry )

kWh/ciclo di asciugatura

X,XX

Consumo di gas del programma eco a carico parziale (Egdry,½ )

kWh/ciclo di asciugatura

X,XX

Consumo ausiliario di elettricità del programma eco a pieno carico

kWh/ciclo di asciugatura

X,XX

Consumo ausiliario di elettricità del programma eco a carico parziale

kWh/ciclo di asciugatura

X,XX

Consumo ponderato di energia del programma eco (EtC )

kWh/ciclo di asciugatura

X,XX

Consumo standard di energia del programma eco (SEC )

kWh/ciclo di asciugatura

X,XX

Indice di efficienza energetica (IEE)

-

X,X

Durata del programma eco a pieno carico (Tdry )

h:min

XXX

Durata del programma eco a carico parziale (Tdry½ )

h:min

XXX

Durata ponderata del programma eco (Tt )

h:min

XXX

Emissione di rumore acustico durante il programma eco

dB(A) re 1 pW

X

Potenza assorbita in modo spento (Po ) (se del caso)

W

X,XX

Potenza assorbita in modo stand-by (Psm ) (se del caso)

W

X,XX

Il modo stand-by comprende la visualizzazione delle informazioni?

-

Sì/No

Potenza assorbita in modo stand-by in condizioni di stand-by in rete (Pnsm ) (se del caso)

W

X,XX

Potenza assorbita in avvio ritardato (Pds ) (se del caso)

W

X,XX

3.   

Le informazioni incluse nella documentazione tecnica di un determinato modello di asciugabiancheria per uso domestico possono essere ottenute mediante uno dei metodi seguenti:

a)

da un modello avente le medesime caratteristiche tecniche pertinenti per le informazioni tecniche da fornire, ma prodotto da un altro fornitore,

b)

dai calcoli effettuati in base al progetto o per estrapolazione da un altro modello dello stesso o di un altro fornitore.

Qualora le informazioni di cui al primo comma sono ottenute utilizzando uno dei metodi di cui alle lettere a) e b), la documentazione tecnica comprende i dettagli di tali calcoli, la valutazione effettuata dai fornitori per verificare l’accuratezza dei calcoli e, se del caso, la dichiarazione dell’identità tra i modelli di fornitori diversi.


ALLEGATO VII

Informazioni da fornire nei messaggi pubblicitari visivi, nel materiale tecnico-promozionale e nelle vendite a distanza, ad eccezione delle vendite a distanza su Internet

1.   

Al fine di garantire la conformità agli obblighi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera e), e all’articolo 4, lettera c), i messaggi pubblicitari visivi riportano la classe di efficienza energetica e la gamma delle classi di efficienza energetica figuranti sull’etichetta, conformemente al punto 4 del presente allegato.

2.   

Al fine di assicurare la conformità agli obblighi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera f), e all’articolo 4, lettera d), il materiale tecnico-promozionale riporta la classe di efficienza energetica e la gamma delle classi di efficienza energetica figuranti sull’etichetta, conformemente al punto 4 del presente allegato.

3.   

Nelle vendite a distanza sulla base di documentazione cartacea, sono indicate la classe di efficienza energetica e la gamma delle classi di efficienza energetica figuranti sull’etichetta conformemente al punto 4 del presente allegato.

4.   

Nei casi di cui ai punti 1, 2 e 3, la classe di efficienza energetica e la gamma di classi di efficienza energetica sono indicate, come illustrato nella figura 5, conformemente alle seguenti specifiche:

i)

è utilizzata una freccia contenente la lettera della classe di efficienza energetica, di colore 100 % bianco, in carattere Calibri grassetto di dimensioni almeno equivalenti a quelle del prezzo (se riportato);

ii)

il colore della freccia corrisponde a quello della classe di efficienza energetica;

iii)

la gamma delle classi di efficienza energetica disponibili è di colore 100 % nero;

iv)

le dimensioni sono tali da rendere la freccia chiaramente visibile e leggibile. La lettera contenuta nella freccia della classe di efficienza energetica è posizionata al centro della parte rettangolare della freccia; la freccia e la lettera della classe di efficienza energetica sono contornate da un bordo di 0,5 pt di spessore e di colore 100 % nero.

In deroga a quanto precede, nei messaggi pubblicitari visivi e nel materiale tecnico-promozionale o per le vendite a distanza sulla base di documentazione cartacea che sono stampati in monocromia anche la freccia può essere in monocromia.

Figura 5

Freccia a colori/in monocromia rivolta a sinistra, con indicazione della gamma di classi energetiche

Image 27

5.   

In caso di vendita a distanza tramite televendita, il cliente deve essere specificamente informato della classe di efficienza energetica del prodotto e della gamma di classi di efficienza energetica figurante sull’etichetta, nonché della possibilità di consultare l’etichetta completa e la scheda informativa del prodotto tramite un sito web ad accesso libero o richiedendone una copia stampata.

6.   

In tutti i casi di cui ai punti 1, 2, 3 e 5, il cliente può ottenere, su richiesta, una copia stampata dell’etichetta e della scheda informativa del prodotto.


ALLEGATO VIII

Informazioni da fornire in caso di vendita a distanza su Internet

1.   

L’opportuna etichetta messa a disposizione dai fornitori a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera g), appare sul dispositivo di visualizzazione in prossimità del prezzo del prodotto, se indicato; in tutti gli altri casi in prossimità del nome o dell’immagine del prodotto. Le dimensioni sono tali da rendere l’etichetta ben visibile e leggibile, e sono proporzionate alle dimensioni specificate all’allegato III. L’etichetta può apparire mediante una visualizzazione annidata, nel qual caso l’immagine utilizzata per accedervi è conforme alle specifiche di cui al punto 2 del presente allegato. Se si ricorre alla visualizzazione annidata, l’etichetta appare al primo click del mouse, al primo movimento del cursore del mouse o alla prima espansione dell’immagine su schermo tattile.

2.   

In caso di visualizzazione annidata, l’immagine, indicata nella figura 6, usata per accedere all’etichetta:

i)

consiste in una freccia del colore corrispondente alla classe di efficienza energetica figurante sull’etichetta del prodotto;

ii)

indica nella freccia la classe di efficienza energetica del prodotto, di colore 100 % bianco, in carattere Calibri grassetto di dimensioni equivalenti a quelle del prezzo;

iii)

riporta la gamma delle classi di efficienza energetica disponibili, di colore 100 % nero;

iv)

ha il formato seguente, di dimensioni tali da rendere la freccia chiaramente visibile e leggibile. La lettera contenuta nella freccia della classe di efficienza energetica è posizionata al centro della parte rettangolare della freccia; la freccia e la lettera della classe di efficienza energetica sono contornate da un bordo visibile di colore 100 % nero:

Figura 6

Freccia a colori rivolta a sinistra, con indicazione della gamma di classi energetiche

Image 28

3.   

In caso di visualizzazione annidata, la sequenza di visualizzazione dell’etichetta è la seguente:

a)

l’immagine di cui al punto 2 del presente allegato appare sul dispositivo di visualizzazione in prossimità del prezzo del prodotto;

b)

l’immagine è collegata all’etichetta illustrata nell’allegato III;

c)

l’etichetta è visualizzata con un click del mouse o un movimento del cursore del mouse o espandendo l’immagine su schermo tattile;

d)

l’etichetta è visualizzata in una finestra a comparsa, in una nuova scheda, in una nuova pagina, o a schermo sovrapposto;

e)

in caso di ingrandimento dell’etichetta su schermo tattile, si applicano le pertinenti convenzioni per i dispositivi in questione;

f)

l’etichetta scompare mediante un’opzione di chiusura o un altro meccanismo di chiusura standard;

g)

il testo alternativo all’immagine, che deve apparire qualora non sia possibile visualizzare l’etichetta, è costituito dalla classe di efficienza energetica del prodotto in un carattere di dimensioni equivalenti a quello del prezzo.

4.   

La scheda informativa del prodotto in formato elettronico messa a disposizione dal fornitore a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera h), appare sul dispositivo di visualizzazione in prossimità del prezzo del prodotto, se indicato; in tutti gli altri casi in prossimità del nome o dell’immagine del prodotto. Le dimensioni sono tali da rendere la scheda informativa del prodotto chiaramente visibile e leggibile. La scheda informativa del prodotto può essere esposta mediante una visualizzazione annidata o un collegamento alla banca dati dei prodotti, nel qual caso il link indica in modo chiaro e leggibile «Scheda informativa del prodotto». Se si ricorre alla visualizzazione annidata, la scheda informativa del prodotto appare al primo click del mouse, al primo movimento del cursore del mouse o alla prima espansione del link su schermo tattile.


ALLEGATO IX

Procedura di verifica ai fini della vigilanza del mercato

1.   

Le tolleranze ammesse ai fini della verifica di cui al presente allegato si applicano esclusivamente alla verifica dei valori dichiarati dei parametri eseguita dalle autorità degli Stati membri e non possono essere utilizzate dal fornitore per stabilire i valori riportati nella documentazione tecnica o per interpretare tali valori al fine di conseguire la conformità o comunicare prestazioni migliori con qualsiasi mezzo.

2.   

I valori e le classi che figurano sull’etichetta o nella scheda informativa del prodotto non sono più favorevoli per il fornitore dei valori indicati nella documentazione tecnica.

3.   

Il modello e tutti i modelli equivalenti sono considerati non conformi quando sono progettati in modo tale da poter rilevare il fatto di essere sottoposti a prova (ad esempio riconoscendo le condizioni o il ciclo di asciugatura prova) e per reagire in modo specifico alterando automaticamente le proprie prestazioni durante la prova allo scopo di raggiungere livelli più favorevoli per qualsiasi parametro specificato nel presente regolamento o incluso nella documentazione tecnica o in qualsiasi altra documentazione fornita.

4.   

Nell’ambito della verifica della conformità di un modello di prodotto ai requisiti del presente regolamento, le autorità degli Stati membri applicano la procedura descritta di seguito:

a)

le autorità dello Stato membro sottopongono a verifica una singola unità del modello;

b)

il modello si considera conforme alle specifiche applicabili se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

i)

i valori dichiarati riportati nella documentazione tecnica a norma dell’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1369 e, se del caso, i valori usati per calcolarli non sono più favorevoli per il fornitore dei corrispondenti valori che figurano nelle relazioni di prova;

ii)

i valori riportati sull’etichetta e nella scheda informativa del prodotto non sono più favorevoli per il fornitore rispetto ai valori dichiarati, e la classe di efficienza energetica, la classe di efficienza di condensazione e la classe di emissioni di rumore aereo indicate non sono più favorevoli per il fornitore della classe determinata dai valori dichiarati;

iii)

i valori determinati, ossia i valori dei pertinenti parametri misurati nelle prove e i valori calcolati da tali misurazioni, sono conformi:

a)

ai criteri di validità indicati nella tabella 7;

b)

alle rispettive tolleranze ammesse ai fini della verifica riportate nella tabella 7.

5.   

Se non si ottengono i risultati di cui al paragrafo 4, lettera b), punti i) o ii), il modello e tutti i modelli equivalenti sono considerati non conformi al presente regolamento.

6.   

Se non si ottiene il risultato di cui al paragrafo 4, lettera b), punto iii), le autorità dello Stato membro selezionano e sottopongono a prova tre unità supplementari dello stesso modello. In alternativa le tre unità supplementari selezionate possono essere di uno o più modelli equivalenti.

7.   

Il modello e tutti i modelli equivalenti sono considerati non conformi al presente regolamento se il valore determinato per il contenuto di umidità finale media del programma eco non è conforme ai criteri di validità riportati nella tabella 7 per una delle tre unità supplementari di cui al punto 6. In questo caso non è necessario sottoporre a prova le altre unità non ancora sottoposte a prova. Il modello è considerato conforme se il valore determinato per il contenuto di umidità finale è conforme ai criteri di validità riportati nella tabella 7 per ciascuna delle tre unità supplementari.

8.   

Il modello è considerato conforme alle specifiche pertinenti se, per le tre unità di cui al punto 6, la media aritmetica dei valori determinati rientra nelle rispettive tolleranze ammesse ai fini della verifica riportate nella tabella 7.

9.   

Se non si ottiene il risultato di cui al punto 8, il modello e tutti i modelli equivalenti sono considerati non conformi al presente regolamento.

10.   

Le autorità dello Stato membro comunicano tutte le informazioni pertinenti alle autorità degli altri Stati membri e alla Commissione subito dopo l’adozione della decisione relativa alla non conformità del modello ai sensi dei paragrafi 2, 3, 5, 7 o 9.

11.   

Le autorità dello Stato membro usano i metodi di misurazione e di calcolo stabiliti nell’allegato IV.

12.   

Le autorità dello Stato membro applicano esclusivamente i criteri di validità e le tolleranze ammesse ai fini della verifica stabiliti nella tabella 7 e si avvalgono unicamente della procedura descritta ai punti da 1 a 9 per quanto attiene alle specifiche di cui al presente allegato. Ai parametri di cui alla tabella 7 non si applicano altri criteri di validità né tolleranze ammesse ai fini della verifica, come quelli stabiliti dalle norme armonizzate o in qualsiasi altro metodo di misurazione.

Tabella 7

Tolleranze ammesse ai fini della verifica e criteri di validità

Parametro

Criteri di validità

Contenuto di umidità finale media del programma eco μt

Il valore determinato è misurato e calcolato ed è inferiore all’1,5 %.

Parametro

Tolleranze ammesse ai fini della verifica

Edry e Edry½

Il valore determinato* non supera il valore dichiarato di Edry e Edry½ di oltre il 6 %.

Egdry e Egdry½

Il valore determinato* non supera il valore dichiarato di Egdry e Egdry½ di oltre il 6 %.

Egdry,a e Egdry½,a

Il valore determinato* non supera il valore dichiarato di Egdry,a e Egdry½,a di oltre il 6 %.

Ct

Il valore determinato* non è inferiore al valore dichiarato di Ct di oltre il 6 %.

Tdry e Tdry½

Il valore determinato* non supera il valore dichiarato di Tdry e Tdry½ di oltre il 6 %.

Po

Il valore determinato(*) per la potenza assorbita Po non supera il valore dichiarato di oltre 0,10 W.

Psm

Il valore determinato(*) per la potenza assorbita Psm non supera il valore dichiarato di oltre il 10 %, se il valore dichiarato è superiore a 1,00 W, o di oltre 0,10 W, se il valore dichiarato è pari o inferiore a 1,00 W.

Pds

Il valore determinato(*) per la potenza assorbita Pds non supera il valore dichiarato di oltre il 10 %, se il valore dichiarato è superiore a 1,00 W, o di oltre 0,10 W, se il valore dichiarato è pari o inferiore a 1,00 W.

Emissioni di rumore aereo

Il valore determinato* non supera il valore dichiarato di oltre 2 dB re 1 pW.

*

Nel caso delle tre unità supplementari sottoposte a prova conformemente al punto 6, per valore determinato si intende la media aritmetica dei valori determinati per le tre unità supplementari.


ALLEGATO X

Asciugabiancheria multicestello per uso domestico

Le disposizioni degli allegati II e III, conformemente ai metodi di misurazione e di calcolo di cui all’allegato IV, si applicano a ciascun cestello. Le disposizioni degli allegati II e III si applicano a ciascun cestello in modo indipendente, salvo quando i cestelli sono installati nel medesimo involucro e nel programma eco possono solo funzionare simultaneamente. In quest’ultimo caso, dette disposizioni si applicano all’intera asciugabiancheria multicestello per uso domestico, come segue:

a)

la capacità nominale dell’asciugabiancheria multicestello per uso domestico nel suo complesso corrisponde alla somma della capacità nominale di ciascun cestello;

b)

il consumo di energia dell’asciugabiancheria multicestello per uso domestico nel suo complesso corrisponde alla somma del consumo di energia di ciascun cestello;

c)

l’indice di efficienza energetica (IEE) dell’asciugabiancheria multicestello per uso domestico nel suo complesso è calcolato tenendo conto della capacità nominale e del consumo di energia di cui alle lettere a) e b). La classe di efficienza energetica si applica all’intera asciugabiancheria multicestello per uso domestico;

d)

la durata del programma dell’asciugabiancheria multicestello per uso domestico nel suo complesso corrisponde alla durata del programma eco più lungo in funzione in ciascun cestello;

e)

il contenuto di umidità finale del programma eco è misurato individualmente per ogni cestello dell’asciugabiancheria multicestello per uso domestico;

f)

i modi a basso consumo, le emissioni di rumore aereo e la classe di emissioni di rumore aereo si applicano all’intera asciugabiancheria multicestello per uso domestico.

Nella scheda informativa del prodotto e nella documentazione tecnica sono incluse e presentate insieme le informazioni obbligatorie, conformemente all’allegato V e all’allegato VI, per tutti i cestelli cui si applicano le disposizioni del presente allegato.

Le disposizioni degli allegati VII e VIII si applicano a tutti i cestelli cui si applicano le disposizioni del presente allegato.

La procedura di verifica di cui all’allegato IX si applica all’intera asciugabiancheria multicestello per uso domestico; i criteri di validità e le tolleranze ammesse ai fini della verifica si applicano a ciascuno dei parametri determinati in applicazione del presente allegato.


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2534/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)


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