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Document 32023R2382
Commission Regulation (EU) 2023/2382 of 29 September 2023 amending Annexes II and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for carbetamide, carboxin and triflumuron in or on certain products
Regolamento (UE) 2023/2382 della Commissione, del 29 settembre 2023, che modifica gli allegati II e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di carbetamide, carbossina e triflumoron in o su determinati prodotti
Regolamento (UE) 2023/2382 della Commissione, del 29 settembre 2023, che modifica gli allegati II e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di carbetamide, carbossina e triflumoron in o su determinati prodotti
C/2023/6416
GU L, 2023/2382, 5.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2382/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
2023/2382 |
5.10.2023 |
REGOLAMENTO (UE) 2023/2382 DELLA COMMISSIONE
del 29 settembre 2023
che modifica gli allegati II e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di carbetamide, carbossina e triflumoron in o su determinati prodotti
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), l’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), e l’articolo 49, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
I livelli massimi di residui («LMR») per le sostanze carbetamide, carbossina e triflumoron sono stati fissati nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005. |
(2) |
L’approvazione della sostanza attiva carbetamide è scaduta il 31 maggio 2021 e il richiedente ha ritirato la domanda di rinnovo. Tutte le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva sono state revocate. Per il carbetamide non esistono limiti massimi di residui del Codex («CXL») o tolleranze all’importazione. È pertanto opportuno sopprimere gli LMR fissati per tale sostanza nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005, conformemente all’articolo 17 del regolamento (CE) n. 396/2005, in combinato disposto con l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento. Gli LMR per tutti i prodotti dovrebbero essere fissati al limite di determinazione specifico per prodotto («LD») di cui all’allegato V di tale regolamento, in conformità all’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento. Inoltre, al fine di dissipare qualsiasi dubbio, le note a piè di pagina che indicano la mancanza di informazioni relative al metabolismo delle colture, alle sperimentazioni sui residui e alla stabilità all’immagazzinamento dovrebbero essere soppresse. |
(3) |
L’approvazione della sostanza attiva carbossina è scaduta il 31 maggio 2021 e il richiedente ha ritirato la domanda di rinnovo. Tutte le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva sono state revocate. Non vi sono CXL o tolleranze all’importazione per la carbossina. Gli LMR per la carbossina in tutti i prodotti sono già fissati al limite di determinazione nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005. Conformemente all’articolo 17 del regolamento (CE) n. 396/2005, in combinato disposto con l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), gli LMR per la carbossina dovrebbero essere soppressi nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005. Gli LMR per tutti i prodotti dovrebbero essere fissati all’LD specifico per prodotto di cui all’allegato V di tale regolamento, in conformità all’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento. |
(4) |
L’approvazione della sostanza triflumoron è scaduta il 31 marzo 2021 e il richiedente non ha presentato una domanda di rinnovo. Tutte le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva sono state revocate. Non vi sono CXL o tolleranze all’importazione per il triflumoron. È pertanto opportuno sopprimere gli LMR fissati per tale sostanza nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005, conformemente all’articolo 17 del regolamento (CE) n. 396/2005, in combinato disposto con l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento. Gli LMR per tutti i prodotti dovrebbero essere fissati all’LD specifico per prodotto di cui all’allegato V di tale regolamento, in conformità all’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento. Inoltre, al fine di dissipare qualsiasi dubbio, le note a piè di pagina che indicano la mancanza di informazioni relative all’entità dei residui nei prodotti trasformati e alle sperimentazioni sui residui dovrebbero essere soppresse. |
(5) |
La Commissione ha consultato i laboratori di riferimento dell’Unione europea per i residui di antiparassitari in merito alla necessità di adeguare alcuni LD. Per quanto riguarda il carbetamide, la carbossina e il triflumoron, tali laboratori hanno proposto LD specifici per prodotto che sono rilevabili in sede di analisi. |
(6) |
I partner commerciali dell’Unione sono stati consultati in merito ai nuovi LMR tramite l’Organizzazione mondiale del commercio e le loro osservazioni sono state prese in considerazione. |
(7) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005. |
(8) |
Per quanto riguarda le sostanze carbetamide, carbossina e triflumoron, al fine di consentire condizioni normali di commercializzazione, trasformazione e consumo dei prodotti, il presente regolamento non dovrebbe applicarsi ai prodotti che sono stati ottenuti nell’Unione o importati nell’Unione prima che la modifica degli LMR iniziasse ad applicarsi e per i quali è stato mantenuto un elevato livello di protezione dei consumatori. |
(9) |
Prima dell’applicazione dei nuovi LMR dovrebbe essere concesso un periodo di tempo ragionevole per consentire agli Stati membri, ai paesi terzi e agli operatori del settore alimentare di adeguarsi alle nuove prescrizioni derivanti dalle modifiche dei rispettivi LMR. |
(10) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati II e V del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il regolamento (CE) n. 396/2005, nella versione antecedente le modifiche introdotte dal presente regolamento, continua ad applicarsi ai prodotti ottenuti nell’Unione o importati nell’Unione prima del 25 aprile 2024.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 25 aprile 2024.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2023
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
ALLEGATO
Gli allegati II e V del regolamento (CE) n. 396/2005 sono così modificati:
1) |
nell’allegato II sono soppresse le colonne relative alle sostanze carbetamide, carbossina e triflumoron; |
2) |
nell’allegato V sono aggiunte le colonne relative alle sostanze carbetamide, carbossina e triflumoron: «Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari
|
(*1) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.
(1) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2382/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)