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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 201, 11 agosto 2023


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ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 201

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

66° anno
11 agosto 2023


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento delegato (UE) 2023/1626 della Commissione, del 19 aprile 2023, che modifica le norme tecniche di regolamentazione di cui al regolamento delegato (UE) 2018/1229 per quanto riguarda il meccanismo di penalizzazione per i mancati regolamenti relativi alle operazioni compensate che le CCP presentano a fini di regolamento ( 1 )

1

 

*

Regolamento (UE) 2023/1627 della Commissione, del 10 agosto 2023, che modifica l’allegato I del regolamento (UE) n. 10/2011 per quanto riguarda l’autorizzazione della sostanza bis(2-etilesile)cicloesano-1,4-dicarbossilato (MCA n. 1079) ( 1 )

4

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2023/1628 della Commissione, del 10 agosto 2023, che rigetta la domanda di protezione di un nome in quanto indicazione geografica a norma dell’articolo 52, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, [Лидский квас/Lidski kvas (IGP)] [notificata con il numero C(2023) 5371]

7

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

11.8.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 201/1


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/1626 DELLA COMMISSIONE

del 19 aprile 2023

che modifica le norme tecniche di regolamentazione di cui al regolamento delegato (UE) 2018/1229 per quanto riguarda il meccanismo di penalizzazione per i mancati regolamenti relativi alle operazioni compensate che le CCP presentano a fini di regolamento

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 15, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 7, paragrafo 11, del regolamento (UE) n. 909/2014, il regime di penali pecuniarie non si applica ai partecipanti inadempienti che sono CCP.

(2)

L'articolo 19 del regolamento delegato (UE) 2018/1229 della Commissione (2), nella versione attualmente applicabile, prevede un meccanismo specifico per la riscossione e la distribuzione da parte delle CCP di penali pecuniarie ("meccanismo di penalizzazione") per garantire che, in caso di mancati regolamenti relativi a operazioni compensate, non siano applicate penali pecuniarie alle CCP quando queste ultime si interpongono tra controparti.

(3)

Tuttavia, a causa della molteplicità delle parti coinvolte, l'applicazione del meccanismo di penalizzazione da parte delle CCP aggiunge rischi operativi, complessità tecniche e costi alla procedura di riscossione e distribuzione delle penali pecuniarie per i mancati regolamenti relativi a operazioni compensate. Le penali per i mancati regolamenti relativi a operazioni compensate potrebbero essere interamente calcolate, applicate e riscosse dai CSD presso tutti i partecipanti individuati nelle istruzioni di regolamento trasmesse dalle CCP, ed essere ridistribuite tra detti partecipanti in conformità degli articoli 16, 17 e 18 del regolamento delegato (UE) 2018/1229, al pari di qualunque altra penale per mancati regolamenti relativi a operazioni non compensate.

(4)

A norma dell'articolo 2, punto 19), del regolamento (UE) n. 909/2014, qualsiasi ente, controparte centrale, agente di regolamento, stanza di compensazione, operatore del sistema o partecipante diretto di una CCP può essere considerato partecipante.

(5)

Per agevolare il calcolo, la riscossione e la distribuzione delle penali pecuniarie per la mancata esecuzione delle istruzioni di regolamento relative alle operazioni compensate presentate dalle CCP e ridurre nel contempo i rischi e i costi connessi a tale procedura, i CSD dovrebbero calcolare, riscuotere e distribuire ai partecipanti interessati, a norma degli articoli 16, 17 e 18 del regolamento delegato (UE) 2018/1229, le penali pecuniarie relative alle istruzioni di regolamento presentate dalle CCP per le operazioni compensate.

(6)

Quando le CCP si interpongono tra controparti, l'importo netto delle penali che i CSD devono riscuotere e distribuire in relazione alle istruzioni di regolamento presentate da una CCP ammonterebbe di norma a zero, poiché le istruzioni di regolamento presentate dalla CCP rappresentano entrambe le componenti delle operazioni compensate. Talvolta però, in casi come la consegna tardiva di titoli a una CCP alla data prevista per il regolamento, tale da non consentire il regolamento delle istruzioni di consegna provenienti dalla CCP, o in caso di differenze nelle penali calcolate da CSD diversi, le posizioni sbilanciate in relazione a operazioni compensate possono rimanere nei libri contabili delle controparti centrali e l'importo netto delle penali da riscuotere presso le CCP o da distribuire tra loro può essere diverso da zero. In tali casi le CCP dovrebbero essere autorizzate ad assegnare ai loro partecipanti diretti l'importo netto residuo delle penali, in attivo o in passivo. Le CCP dovrebbero prevedere un meccanismo idoneo allo scopo nel loro regolamento interno.

(7)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2018/1229.

(8)

Per garantire che il calcolo delle penali per i mancati regolamenti verificatisi prima della data di applicazione del presente regolamento non sia influenzato retroattivamente, è opportuno inserire disposizioni transitorie.

(9)

Per consentire alle CCP e ai CSD di attuare i necessari adeguamenti tecnologici al fine di garantire il rispetto del meccanismo di penalizzazione modificato, è opportuno rinviare l'applicazione del presente regolamento.

(10)

Il presente regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di regolamentazione elaborato in stretta cooperazione con i membri del Sistema europeo di banche centrali e presentato alla Commissione dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati.

(11)

L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ha condotto consultazioni pubbliche aperte sul progetto di norme tecniche di regolamentazione su cui è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (3),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento delegato (UE) 2018/1229

L'articolo 19 del regolamento delegato (UE) 2018/1229 è sostituito dal seguente:

«Articolo 19

Meccanismo di penalizzazione per i mancati regolamenti relativi alle operazioni compensate che le CCP presentano a fini di regolamento

Per quanto concerne i mancati regolamenti relativi alle operazioni compensate che le CCP presentano a fini di regolamento, i CSD applicano gli articoli 16, 17 e 18.

Le CCP possono assegnare ai loro partecipanti diretti qualsiasi importo netto residuo delle penali, in attivo o in passivo, pagate a norma dell'articolo 16 e distribuite a norma dell'articolo 17, paragrafo 2.

Le CCP istituiscono un meccanismo idoneo allo scopo nel loro regolamento interno.».

Articolo 2

Disposizione transitoria

L'articolo 19 del regolamento delegato (UE) 2018/1229 nella versione applicabile il 1o settembre 2024 continua ad applicarsi ai mancati regolamenti verificatisi prima del 2 settembre 2024.

Articolo 3

Entrata in vigore ed applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 2 settembre 2024.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 aprile 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1.

(2)  Regolamento delegato (UE) 2018/1229 della Commissione, del 25 maggio 2018, che integra il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento (GU L 230 del 13.9.2018, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).


11.8.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 201/4


REGOLAMENTO (UE) 2023/1627 DELLA COMMISSIONE

del 10 agosto 2023

che modifica l’allegato I del regolamento (UE) n. 10/2011 per quanto riguarda l’autorizzazione della sostanza bis(2-etilesile)cicloesano-1,4-dicarbossilato (MCA n. 1079)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, lettere a), e) e i), e l’articolo 11, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 10/2011 della Commissione (2) stabilisce norme specifiche relative ai materiali e agli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari. In particolare, l’allegato I del suddetto regolamento istituisce un elenco dell’Unione delle sostanze autorizzate che possono essere intenzionalmente utilizzate nella fabbricazione di materiali e oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.

(2)

L’11 dicembre 2019 l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha espresso un parere scientifico favorevole (3) sull’uso della sostanza bis(2-etilesile)cicloesano-1,4-dicarbossilato («DEHCH», n. CAS 84731-70-4, MCA n. 1079) come additivo (plastificante) nel cloruro di polivinile (PVC) a una concentrazione massima del 25 % p/p a contatto con prodotti alimentari acquosi, acidi e a basso tenore alcolico per la conservazione prolungata a temperatura ambiente o a una temperatura inferiore (refrigerazione e congelamento). Inoltre, sulla base di uno studio scientifico fornitole, l’Autorità ha concluso che la sostanza non desta preoccupazioni in termini di genotossicità e ha rilevato che negli studi di tossicità a dose ripetuta non sono stati osservati effetti avversi fino alla dose più elevata testata di 1 000 mg/kg di peso corporeo al giorno. Tuttavia, data l’incertezza sul potenziale di accumulo della sostanza negli esseri umani, l’Autorità ha inoltre concluso che la migrazione della sostanza non dovrebbe essere superiore a 0,05 mg/kg di prodotto alimentare e che la sostanza dovrebbe essere utilizzata solo nel PVC a contatto con prodotti alimentari ai quali sono assegnati i simulanti A (etanolo 10 %) e B (acido acetico 3 %), a temperatura ambiente o a una temperatura inferiore.

(3)

È pertanto opportuno autorizzare la sostanza bis(2-etilesile)cicloesano-1,4-dicarbossilato.

(4)

È opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 10/2011.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento (UE) n. 10/2011 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 agosto 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 338 del 13.11.2004, pag. 4.

(2)  Regolamento (UE) n. 10/2011 della Commissione, del 14 gennaio 2011, riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (GU L 12 del 15.1.2011, pag. 1).

(3)   EFSA Journal 2020; 18(1):5973.


ALLEGATO

Nell’allegato I del regolamento (UE) n. 10/2011 è inserita la voce seguente in ordine numerico:

“1079

 

84731-70-4

bis(2-etilesile)cicloesano-1,4-dicarbossilato (DEHCH)

no

no

0,05

 

Da utilizzarsi unicamente come additivo nel cloruro di polivinile (PVC) a una concentrazione massima del 25 % p/p a contatto con prodotti alimentari ai quali la tabella 2 dell’allegato III assegna i simulanti alimentari A o B, a temperatura ambiente o a una temperatura inferiore.”

 


DECISIONI

11.8.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 201/7


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2023/1628 DELLA COMMISSIONE

del 10 agosto 2023

che rigetta la domanda di protezione di un nome in quanto indicazione geografica a norma dell’articolo 52, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

[«Лидский квас/Lidski kvas» (IGP)]

[notificata con il numero C(2023) 5371]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), e in particolare l’articolo 52, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

In conformità dell’articolo 50 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda di registrazione dei nomi «Лидский квас/Lidski kvas» in quanto indicazione geografica protetta (IGP). La domanda si riferisce a una bevanda fermentata prodotta nella città di Lida in Bielorussia ed è stata presentata dalla società per azioni «Lidskoe Pivo» della Bielorussia il 21 luglio 2021 (PGI-BY-02788).

(2)

In seguito all’esame, la Commissione ha inviato una lettera per chiedere chiarimenti su alcuni aspetti del fascicolo. In particolare, tenendo conto che l’acqua per la produzione della «Лидский квас/Лiдскi квас» deve provenire da particolari sorgenti situate su terreni di proprietà del richiedente, e la produzione del prodotto viene effettuata secondo una «istruzione tecnica unica e separata», come indicato nel disciplinare di produzione, il cui titolare e unico utilizzatore è il richiedente, al richiedente è stato chiesto di spiegare se è possibile la partecipazione di altri produttori conformemente ai principi del regime delle indicazioni geografiche nell’UE.

(3)

La Commissione ha inoltre spiegato che una singola persona fisica o giuridica può essere equiparata a un gruppo, al momento della presentazione di una domanda, qualora sia dimostrato che sono soddisfatte entrambe le condizioni dell’articolo 49, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012: a) la persona in questione è il solo produttore che desideri presentare una domanda; e b) per quanto riguarda le indicazioni geografiche protette, la zona geografica delimitata possiede caratteristiche che differiscono notevolmente da quelle delle zone limitrofe ovvero le caratteristiche del prodotto sono differenti da quelle dei prodotti delle zone limitrofe. Al richiedente è stato chiesto di fornire tali giustificazioni.

(4)

Nella risposta il richiedente ha fornito un Documento unico e un Disciplinare di produzione aggiornati, secondo i quali la società per azioni «Lidskoe Pivo» è l’unico proprietario e gestore dei pozzi che devono essere utilizzati per la produzione di «Лидский квас/Lidski kvas», e l’intero processo di produzione è svolto sul territorio della città di Lida dal richiedente e secondo una «istruzione tecnica unica e separata», il cui titolare e unico utilizzatore è il richiedente.

(5)

Sulla scorta delle informazioni fornite, la Commissione ha concluso che la domanda non soddisfa le prescrizioni di cui al regolamento (UE) n. 1151/2012 e, nella lettera di rifiuto, ha comunicato al richiedente che se non saranno pervenute osservazioni entro due mesi dal ricevimento della lettera, intende avviare la procedura per l’adozione di una decisione formale della Commissione che respinga la domanda ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

(6)

La Commissione ha tenuto conto del fatto che il sistema delle IG è stato sviluppato e concepito per consentire ai produttori di una determinata zona, il cui prodotto si differenzia da qualsiasi altro prodotto sul mercato per effetto dell’ambiente naturale/sociale in cui è stato prodotto, di proteggere i propri prodotti.

(7)

Ha ritenuto che le indicazioni geografiche protette conferiscano, a differenza dei marchi individuali, diritti collettivi e, contrariamente ai marchi di proprietà di titolari chiaramente identificabili, le IG sono considerate di proprietà di una comunità collettiva astratta, che comprende tutti i produttori, attuali o potenziali, che si attengono al relativo disciplinare. Ciò significa che qualsiasi produttore che rispetti le prescrizioni del disciplinare può utilizzare la denominazione protetta.

(8)

La Commissione ha concluso che la partecipazione di altri produttori è chiaramente impossibile nel caso della «Лидский квас/Lidski kvas», nel quale il richiedente è l’unico proprietario e gestore dei pozzi che devono essere utilizzati per la produzione del prodotto in questione.

(9)

La Commissione ha inoltre tenuto conto del fatto che il proprietario e unico utilizzatore della «istruzione tecnica unica e separata» in base alla quale il prodotto viene realizzato, è il richiedente. Le caratteristiche del prodotto non sono pertanto attribuibili alla sua origine geografica, come richiesto dall’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, bensì a un «metodo di produzione speciale», come descritto dal richiedente, che è in suo esclusivo possesso. Le tecniche di produzione sono descritte in modo generico, menzionando un mero elenco delle fasi di produzione, senza fornire alcun dettaglio che consenta la partecipazione di altri potenziali produttori.

(10)

Inoltre l’articolo 49, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012 prevede che le domande di protezione delle IG siano presentate, di norma, da gruppi di produttori. Solo se sono soddisfatte le condizioni aggiuntive dell’articolo 49, paragrafo 1, secondo comma, un singolo produttore può richiedere tale protezione. La Commissione ha rilevato che il richiedente non ha fornito alcuna giustificazione al riguardo.

(11)

Il richiedente non ha risposto alla lettera di rifiuto inviata dalla Commissione entro il termine stabilito.

(12)

Alla luce di quanto sopra, la Commissione ritiene che la domanda di registrazione della «Лидский квас/Lidski kvas» in quanto IGP non soddisfi le prescrizioni del regolamento (UE) n. 1151/2012, vale a dire l’articolo 5, paragrafo 2, e l’articolo 49, paragrafo 1, del medesimo.

(13)

La domanda di protezione del nome «Лидский квас/Lidski kvas» in quanto indicazione geografica protetta deve pertanto essere rigettata.

(14)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato per la politica di qualità dei prodotti agricoli,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La domanda di registrazione del nome «Лидский квас/Lidski kvas» è rigettata.

Articolo 2

Il legale rappresentante del richiedente è destinatario della presente decisione:

EUROMARKPAT GERMANY

v.Füner Ebbinghaus Finck Hano

European Patent, Trademark and Design Attorneys

Mariahilfplatz 3

81541 München

DEUTSCHLAND

Fatto a Bruxelles, il 10 agosto 2023

Per la Commissione

Janusz WOJCIECHOWSKI

Membro della Commissione


(1)   GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.


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