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Document L:2015:196:FULL
Official Journal of the European Union, L 196, 24 July 2015
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 196, 24 luglio 2015
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 196, 24 luglio 2015
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ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 196 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
58° anno |
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Sommario |
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II Atti non legislativi |
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ACCORDI INTERNAZIONALI |
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REGOLAMENTI |
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Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1205 della Commissione, del 23 luglio 2015, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 743/2013 recante misure di protezione sulle importazioni di molluschi bivalvi originari della Turchia destinati al consumo umano per quanto riguarda il suo periodo di applicazione ( 1 ) |
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DECISIONI |
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ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI |
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Rettifiche |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
ACCORDI INTERNAZIONALI
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24.7.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 196/1 |
Informazione relativa all'entrata in vigore delle decisioni da n. 1/2014 a 5/2014 del Consiglio di associazione UE-America centrale del 7 novembre 2014.
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Decisione n. 1/2014 del Consiglio di associazione UE-America centrale del 7 novembre 2014 che adotta il suo regolamento interno e quello del comitato di associazione. In conformità delle disposizioni dell'articolo unico, la decisione n. 1 del Consiglio di associazione entra in vigore il 7 maggio 2015. |
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Decisione n. 2/2014 del Consiglio di associazione UE-America centrale del 7 novembre 2014 che adotta il regolamento di procedura che disciplina la risoluzione delle controversie di cui al titolo X e il codice di condotta per i membri del collegio e i mediatori. In conformità delle disposizioni dell'articolo unico, la decisione n. 2 del Consiglio di associazione entra in vigore il 7 maggio 2015. |
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Decisione n. 3/2014 del Consiglio di associazione UE-America centrale del 7 novembre 2014 che adotta l'elenco dei membri del collegio. In conformità delle disposizioni dell'articolo unico, la decisione n. 3 del Consiglio di associazione entra in vigore il 7 maggio 2015. |
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Decisione n. 4/2014 del Consiglio di associazione UE-America centrale del 7 novembre 2014 che adotta l'elenco di esperti in commercio e sviluppo sostenibile. In conformità delle disposizioni dell'articolo unico, la decisione n. 4 del Consiglio di associazione entra in vigore il 7 maggio 2015. |
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Decisione n. 5/2014 del Consiglio di associazione UE-America centrale del 7 novembre 2014 relativa alle indicazioni geografiche da includere nell'allegato XVIII dell'accordo. In conformità delle disposizioni dell'articolo unico, la decisione n. 5 del Consiglio di associazione entra in vigore il 5 agosto 2015. |
REGOLAMENTI
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24.7.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 196/2 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1205 DELLA COMMISSIONE
del 23 luglio 2015
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 743/2013 recante misure di protezione sulle importazioni di molluschi bivalvi originari della Turchia destinati al consumo umano per quanto riguarda il suo periodo di applicazione
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (1), in particolare l'articolo 22, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 743/2013 della Commissione (2) è stato adottato in quanto i controlli del servizio di audit della Commissione, l'Ufficio alimentare e veterinario (UAV), avevano rilevato che in Turchia l'attuazione dei controlli ufficiali della produzione di molluschi bivalvi destinati all'esportazione nell'Unione europea era carente e gli Stati membri avevano riferito di partite non conformi di molluschi bivalvi, originari della Turchia, che non ottemperavano agli standard microbiologici fissati dall'Unione. |
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(2) |
Le autorità competenti turche hanno fornito informazioni sulle misure correttive che sono state avviate per affrontare le carenze individuate nel sistema di controllo dei molluschi bivalvi destinati all'esportazione nell'Unione. Tuttavia, a causa della gravità delle carenze constatate nel corso dei controlli dell'UAV, prima di poter considerare qualsiasi sospensione delle misure è necessario che l'UAV conduca una verifica a posteriori. Gli Stati membri inoltre hanno riferito di alcuni casi di non conformità microbiologica dei molluschi bivalvi presentati all'ispezione presso il posto d'ispezione frontaliero di entrata nell'Unione. |
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(3) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il termine di applicazione del regolamento (UE) n. 743/2013. |
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(4) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
All'articolo 5, secondo comma, del regolamento (UE) n. 743/2013, la data «4 agosto 2015» è sostituita dalla data «31 dicembre 2016».
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 2015
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 743/2013 della Commissione, del 31 luglio 2013, recante misure di protezione sulle importazioni di molluschi bivalvi originari della Turchia destinati al consumo umano (GU L 205 dell'1.8.2013, pag. 1).
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24.7.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 196/4 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1206 della Commissione
del 23 luglio 2015
che chiude il procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 1331/2014 che dispone la registrazione delle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e di Taiwan
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell'11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento antisovvenzioni di base»), in particolare gli articoli 14 e 24,
considerando quanto segue:
1. PROCEDIMENTO
1.1. Apertura
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(1) |
Il 14 agosto 2014 la Commissione europea («la Commissione») ha annunciato, mediante un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2) («avviso di apertura»), l'apertura di un procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni nell'Unione di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese («il procedimento antisovvenzioni»). |
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(2) |
Il procedimento antisovvenzioni è stato avviato a seguito di una denuncia presentata il 1o luglio 2014 da Eurofer («il denunciante») per conto di produttori dell'Unione che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo dell'Unione. |
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(3) |
La denuncia conteneva elementi di prova prima facie di sovvenzioni relative al prodotto in esame che, determinando un notevole pregiudizio, erano tali da giustificare l'apertura di un procedimento. |
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(4) |
La Commissione ha ufficialmente informato dell'avvio dell'inchiesta il denunciante, altri produttori noti dell'Unione, i produttori esportatori noti della Repubblica popolare cinese («la RPC»), le autorità della RPC, gli importatori noti, i fornitori e gli utilizzatori, gli operatori commerciali, nonché le associazioni notoriamente interessate e li ha invitati a partecipare. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nell'avviso di apertura. |
1.2. Procedimento antidumping parallelo
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(5) |
Il 26 giugno 2014 la Commissione ha annunciato, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (3), l'apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari della RPC e di Taiwan a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (4) («il regolamento antidumping di base»). |
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(6) |
Il 24 marzo 2015 la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2015/501 (5) che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari della RPC e di Taiwan. L'inchiesta è tuttora in corso. |
1.3. Registrazione
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(7) |
Su richiesta del denunciante, suffragata dai necessari elementi di prova, la Commissione ha adottato, il 15 dicembre 2014, il regolamento di esecuzione (UE) n. 1331/2014 (6) che dispone la registrazione delle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari della RPC e di Taiwan a partire dal 17 dicembre 2014. |
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(8) |
La registrazione delle importazioni ai fini della parallela inchiesta antidumping è stata interrotta dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/501. La registrazione delle importazioni ai fini dell'inchiesta antisovvenzioni è proseguita. |
2. RITIRO DELLA DENUNCIA E CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO
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(9) |
In data 11 maggio 2015 il denunciante ha formalmente ritirato la denuncia mediante lettera indirizzata alla Commissione. |
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(10) |
A norma dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento antisovvenzioni di base, in caso di ritiro della denuncia il procedimento può essere chiuso a meno che tale chiusura sia contraria all'interesse dell'Unione. |
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(11) |
La Commissione ha ritenuto che il presente procedimento antisovvenzioni potesse essere chiuso poiché dalla rispettiva inchiesta non erano emerse considerazioni tali da indurre a ritenere che tale chiusura risultasse contraria all'interesse dell'Unione. Le parti interessate sono state informate di conseguenza e hanno avuto modo di presentare le loro osservazioni. Alla Commissione non sono pervenute osservazioni indicanti che tale chiusura sarebbe contraria all'interesse dell'Unione. |
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(12) |
La Commissione ha pertanto concluso che il procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni nell'Unione di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari della RPC debba essere chiuso senza istituire misure, |
3. ABROGAZIONE DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1331/2014
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(13) |
Alla luce di quanto sopra, dovrebbe cessare la registrazione delle importazioni ai fini dell'inchiesta antisovvenzioni ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 5, del regolamento di base antisovvenzioni. Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1331/2014 dovrebbe pertanto essere abrogato. |
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(14) |
Il presente regolamento è conforme al parere del comitato di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1225/2009, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni nell'Unione di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari della RPC attualmente classificati ai codici NC 7219 31 00 , 7219 32 10 , 7219 32 90 , 7219 33 10 , 7219 33 90 , 7219 34 10 , 7219 34 90 , 7219 35 10 , 7219 35 90 , 7220 20 21 , 7220 20 29 , 7220 20 41 , 7220 20 49 , 7220 20 81 e 7220 20 89 è chiuso.
Articolo 2
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1331/2014 che dispone la registrazione delle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e di Taiwan è abrogato.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 2015
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 188 del 18.7.2009, pag. 93.
(2) GU C 267 del 14.8.2014, pag. 17.
(3) GU C 196 del 26.6.2014, pag. 9.
(4) Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51).
(5) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/501 della Commissione, del 24 marzo 2015, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e di Taiwan (GU L 79 del 25.3.2015, pag. 23).
(6) Regolamento di esecuzione (UE) n. 1331/2014 della Commissione, del 15 dicembre 2014, che dispone la registrazione delle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e di Taiwan ( GU L 359 del 16.12.2014, pag. 90).
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24.7.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 196/7 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1207 DELLA COMMISSIONE
del 23 luglio 2015
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),
visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. |
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(2) |
Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 2015
Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
ALLEGATO
Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
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(EUR/100 kg) |
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Codice NC |
Codice dei paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
|
0702 00 00 |
AL |
29,8 |
|
MA |
159,2 |
|
|
MK |
34,0 |
|
|
ZZ |
74,3 |
|
|
0707 00 05 |
TR |
137,2 |
|
ZZ |
137,2 |
|
|
0709 93 10 |
AR |
73,3 |
|
TR |
117,4 |
|
|
ZZ |
95,4 |
|
|
0805 50 10 |
AR |
112,5 |
|
LB |
87,7 |
|
|
UY |
130,9 |
|
|
ZA |
141,7 |
|
|
ZZ |
118,2 |
|
|
0806 10 10 |
EG |
228,7 |
|
MA |
246,7 |
|
|
TN |
174,9 |
|
|
TR |
158,2 |
|
|
US |
286,0 |
|
|
ZZ |
218,9 |
|
|
0808 10 80 |
AR |
188,3 |
|
BR |
119,9 |
|
|
CH |
142,8 |
|
|
CL |
141,7 |
|
|
NZ |
140,8 |
|
|
US |
165,7 |
|
|
UY |
170,5 |
|
|
ZA |
122,4 |
|
|
ZZ |
149,0 |
|
|
0808 30 90 |
AR |
154,9 |
|
CL |
148,2 |
|
|
NZ |
159,3 |
|
|
ZA |
121,5 |
|
|
ZZ |
146,0 |
|
|
0809 10 00 |
TR |
229,0 |
|
ZZ |
229,0 |
|
|
0809 29 00 |
TR |
237,5 |
|
ZZ |
237,5 |
|
|
0809 30 10 , 0809 30 90 |
MK |
55,9 |
|
TR |
202,8 |
|
|
ZZ |
129,4 |
|
|
0809 40 05 |
BA |
60,5 |
|
IL |
124,7 |
|
|
ZZ |
92,6 |
|
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».
DECISIONI
|
24.7.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 196/10 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/1208 DEL CONSIGLIO
del 14 luglio 2015
recante modifica della decisione di esecuzione 2013/463/UE che approva il programma di aggiustamento macroeconomico per Cipro
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 472/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sul rafforzamento della sorveglianza economica e di bilancio degli Stati membri nella zona euro che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà per quanto riguarda la loro stabilità finanziaria (1), in particolare l'articolo 7, paragrafi 2 e 5,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (UE) n. 472/2013 si applica agli Stati membri che già beneficiano di assistenza finanziaria, compresa quella del meccanismo europeo di stabilità (MES), al momento della sua entrata in vigore. |
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(2) |
Il regolamento (UE) n. 472/2013 definisce le norme per l'approvazione dei programmi di aggiustamento macroeconomico per gli Stati membri beneficiari di assistenza finanziaria; tali norme devono essere coerenti con le disposizioni del trattato che istituisce il MES. |
|
(3) |
A seguito della richiesta di assistenza finanziaria a titolo del MES presentata da Cipro il 25 giugno 2012, il Consiglio ha deciso il 25 aprile 2013 con la decisione 2013/236/UE (2) che Cipro doveva attuare con rigore un programma di aggiustamento macroeconomico. |
|
(4) |
Il 24 aprile 2013 il consiglio dei governatori del MES ha deciso, in linea di principio, di concedere a Cipro un sostegno alla stabilità e ha approvato il Memorandum of Understanding on Specific Economic Policy Conditionality (memorandum d'intesa sulle condizioni specifiche di politica economica) e la sua firma da parte della Commissione per conto del MES. |
|
(5) |
A seguito dell'entrata in vigore del regolamento (UE) n. 472/2013, il programma di aggiustamento macroeconomico è stato adottato in forma di decisione di esecuzione del Consiglio (3). Per motivi di chiarezza e di certezza del diritto il programma è stato adottato nuovamente sulla base dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 472/2013. Il programma è rimasto nella sostanza identico a quello approvato con decisione 2013/236/UE, includendo però anche i risultati del riesame effettuato a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, della predetta decisione, che è stata contestualmente abrogata. |
|
(6) |
La decisione di esecuzione 2013/463/UE del Consiglio è già stata modificata dalla decisione 2014/169/UE e dalla decisione 2014/919/UE. Alla luce dei recenti sviluppi essa dovrebbe essere modificata di nuovo. |
|
(7) |
Conformemente all'articolo 1, paragrafo 2, della decisione di esecuzione 2013/463/UE, la Commissione ha portato a termine, di concerto con la Banca centrale europea (BCE) e con il Fondo monetario internazionale (FMI), il sesto riesame volto a valutare i progressi realizzati in materia di attuazione delle misure concordate, nonché l'efficacia e l'impatto economico e sociale di dette misure. In conseguenza di tale riesame, è opportuno introdurre modifiche in materia di riforma del settore finanziario, di politica di bilancio e di riforme strutturali che riflettano le misure adottate dalle autorità cipriote dal primo trimestre del 2015, in particolare per quanto riguarda: i) la continuazione dell'attento monitoraggio delle condizioni di liquidità del settore bancario; ii) la semplificazione della regolamentazione e della vigilanza sulle imprese di assicurazione e sui fondi pensione; iii) ulteriori misure per rafforzare la gestione dei prestiti in sofferenza da parte delle banche e assicurare soluzioni di ristrutturazione sostenibile a lungo termine, fissando tra l'altro obiettivi per il riassorbimento dei prestiti in sofferenza e prevedendo uno studio sui default strategici; iv) la presentazione di una proposta di legge sulla vendita dei prestiti; v) la presentazione di una proposta di legge che assicuri l'immediato trasferimento dei titoli di proprietà emessi, prevenendo allo stesso tempo ogni abuso; vi) il monitoraggio su base continuativa dell'attuazione e dell'esecuzione dei quadri in materia di insolvenza ed esecuzione forzata, assicurando che sostengano i loro obiettivi e principi; vii) per tenere conto dei risultati di bilancio nel primo trimestre del 2015, la revisione dell'obiettivo 2015 per il saldo primario ad un avanzo pari almeno a 264 milioni di EUR (1,5 % del PIL) e l'ulteriore aggiustamento dell'obiettivo per l'avanzo primario per il triennio 2016-2018, anche per rimanere in linea con il percorso di aggiustamento imposto dal patto di stabilità e crescita; viii) la piena attuazione del sistema sanitario nazionale entro il 2017; ix) l'entrata in funzione della nuova agenzia tributaria integrata, con la creazione di una procedura unica di registrazione e l'approvazione del nuovo codice di procedura tributaria; x) l'adozione di un piano per la riforma della pubblica amministrazione che consenta di migliorare il meccanismo di fissazione delle retribuzioni e che preveda l'introduzione di un nuovo sistema di valutazione e promozione e l'incremento della mobilità del personale; xi) il consolidamento delle prestazioni a favore dei disabili e degli studenti; xii) la previsione di ulteriori disposizioni da inserire nella normativa sul mercato degli immobili residenziali per accelerare l'emissione dei titoli di proprietà; xiii) la preparazione di uno studio come contributo alla strategia nazionale del turismo nel quadro del piano d'azione per la crescita; e xiv) la scelta di un regime regolamentare e di organizzazione del mercato dell'energia e ulteriori progressi in materia di separazione dell'Autorità per l'energia elettrica (EAC) di Cipro. |
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(8) |
È opportuno che la Commissione fornisca ulteriore consulenza sulle politiche e assistenza tecnica in settori specifici durante l'intero periodo di attuazione dell'ampio pacchetto di politiche di Cipro. Lo Stato membro soggetto a un programma di aggiustamento macroeconomico la cui capacità amministrativa risulti carente può chiedere assistenza tecnica alla Commissione, la quale può costituire a tal fine gruppi di esperti. |
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(9) |
Le autorità cipriote dovrebbero consultare, conformemente alle norme e prassi nazionali in vigore, le parti sociali e le organizzazioni della società civile in sede di preparazione, attuazione, monitoraggio e valutazione del programma di aggiustamento macroeconomico, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'articolo 2 della decisione di esecuzione 2013/463/UE è così modificato:
|
1) |
il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5. Per ripristinare la solidità del settore finanziario, Cipro continua a dare attuazione alla ristrutturazione del settore bancario e degli istituti di credito cooperativo, continua a rafforzare la vigilanza e la regolamentazione, anche tenendo conto del ruolo del meccanismo di vigilanza unico (MVU), e si impegna a realizzare la riforma del quadro di ristrutturazione del debito, salvaguardando allo stesso tempo la stabilità finanziaria. Il programma prevede le misure e i risultati seguenti:
(*1) Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190)." (*2) Direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 149).»;" |
|
2) |
è inserito il seguente paragrafo: «7 ter Per la politica di bilancio nel periodo 2017-2018 le autorità cipriote mirano a un saldo delle amministrazioni pubbliche che assicuri la sostenibilità del debito e sia in linea con il percorso di aggiustamento prescritto dal patto di stabilità e crescita.»; |
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3) |
al paragrafo 8, la lettera h) è sostituita dalla seguente:
|
|
4) |
i paragrafi 12 e 13 sono sostituiti dai seguenti: «12. Cipro assicura la riduzione dell'arretrato nell'emissione dei titoli di proprietà e procedure semplificate al fine di consentire l'emissione rapida ed efficiente di nuove certificazioni edilizie e titoli di proprietà. 13. Nell'ambito del piano di azione per la crescita Cipro adotta iniziative volte a rafforzare la competitività del suo settore turistico, in particolare attuando il piano di azione per tale settore, individuando gli ostacoli alla concorrenza in detto settore, adottando una nuova strategia nazionale per il turismo e dando attuazione nel settore del trasporto aereo a una strategia politica che tenga conto degli accordi dell'Unione in materia di politica esterna dell'aviazione e nel settore dell'aviazione, assicurando allo stesso tempo un livello sufficiente di collegamenti aerei.»; |
|
5) |
il paragrafo 16 è sostituito dal seguente: «16. Cipro attua il piano di azione per la crescita dando la dovuta considerazione alla riforma in corso della pubblica amministrazione, alla riforma della gestione delle finanze pubbliche, agli altri impegni assunti nell'ambito del programma di aggiustamento macroeconomico del paese e alle pertinenti iniziative dell'Unione, tenendo conto dell'accordo di partenariato per l'attuazione dei fondi strutturali e di investimento europei. Il piano di azione per la crescita sarà coordinato e attuato da un organismo unico.» |
Articolo 2
La Repubblica di Cipro è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2015
Per il Consiglio
Il presidente
P. GRAMEGNA
(1) GU L 140 del 27.5.2013, pag. 1.
(2) Decisione 2013/236/UE del Consiglio, del 25 aprile 2013, destinata a Cipro, relativa a misure specifiche per ripristinare la stabilità finanziaria e la crescita sostenibile (GU L 141 del 28.5.2013, pag. 32).
(3) Decisione di esecuzione 2013/463/UE del Consiglio, del 13 settembre 2013, che approva il programma di aggiustamento macroeconomico per Cipro e abroga la decisione 2013/236/UE (GU L 250 del 20.9.2013, pag. 40).
|
24.7.2015 |
IT |
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L 196/14 |
DECISIONE (UE) 2015/1209 DEL CONSIGLIO
del 20 luglio 2015
relativa alla nomina di un membro della Corte dei conti
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 286, paragrafo 5,
vista la proposta del Regno di Danimarca,
visto il parere del Parlamento europeo,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il 24 gennaio 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/60/UE (1), relativa alla nomina di sette membri della Corte dei conti fino al 28 febbraio 2018. |
|
(2) |
Il 1o febbraio 2015 un seggio si è reso vacante a seguito della morte del sig. Henrik OTBO. |
|
(3) |
È opportuno pertanto nominare un nuovo membro per la restante durata del mandato del sig. OTBO, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La sig.ra Bettina Michelle JAKOBSEN è nominata membro della Corte dei conti per il periodo dal 1o settembre 2015 al 28 febbraio 2018.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2015
Per il Consiglio
Il presidente
F. MOGHERINI
(1) Decisione 2012/60/UE del Consiglio, del 24 gennaio 2012, relativa alla nomina di sette membri della Corte dei conti (GU L 30 del 2.2.2012, pag. 18).
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24.7.2015 |
IT |
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L 196/15 |
DECISIONE (UE) 2015/1210 DEL CONSIGLIO
del 20 luglio 2015
relativa alla nomina di un membro titolare estone del Comitato delle regioni
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 305,
vista la proposta del governo estone,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il 26 gennaio, il 5 febbraio e il 23 giugno 2015 il Consiglio ha adottato le decisioni (UE) 2015/116 (1), (UE) 2015/190 (2) e (UE) 2015/994 (3) relative alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020. |
|
(2) |
Un seggio di membro titolare del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato del sig. Toomas VITSUT, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
È nominato membro titolare del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2020:
|
|
sig. Kalev KALLO, Chairman of Tallinn City Council. |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2015
Per il Consiglio
Il presidente
F. MOGHERINI
(1) GU L 20 del 27.1.2015, pag. 42.
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24.7.2015 |
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L 196/16 |
DECISIONE (UE) 2015/1211 DEL CONSIGLIO
del 20 luglio 2015
che definisce la posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio generale dell'Organizzazione mondiale del commercio riguardo all'adesione della Repubblica del Kazakhstan all'Organizzazione mondiale del commercio
Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, l'articolo 100, paragrafo 2, e l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il 29 gennaio 1996 il governo della Repubblica del Kazakhstan ha presentato una domanda di adesione all'accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio («accordo di Marrakesh»), a norma dell'articolo XII di tale accordo. |
|
(2) |
Il 6 febbraio 1996 è stato istituito un gruppo di lavoro sull'adesione della Repubblica del Kazakhstan, con l'incarico di concordare condizioni di adesione accettabili per la Repubblica del Kazakhstan e per tutti i membri dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC). |
|
(3) |
La Commissione ha negoziato a nome dell'Unione un'ampia serie di impegni di apertura del mercato da parte della Repubblica del Kazakhstan, che soddisfa le richieste dell'Unione relative a tariffe, dazi all'esportazione e scambi di servizi. |
|
(4) |
Tali impegni figurano ora nel protocollo di adesione della Repubblica del Kazakhstan all'OMC («protocollo di adesione»). |
|
(5) |
Si prevede che l'adesione all'OMC darà un contributo positivo e durevole al processo di riforma economica e allo sviluppo sostenibile nella Repubblica del Kazakhstan. |
|
(6) |
È quindi opportuno approvare il protocollo di adesione. |
|
(7) |
L'articolo XII dell'accordo di Marrakesh dispone che le condizioni di adesione debbano essere concordate tra lo Stato aderente e l'OMC e approvate, per l'OMC, dalla conferenza ministeriale dell'OMC. L'articolo IV, paragrafo 2, di tale accordo dispone che negli intervalli tra una riunione e l'altra della conferenza ministeriale le sue funzioni siano esercitate dal Consiglio generale dell'OMC. |
|
(8) |
È opportuno definire la posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione in sede di Consiglio generale dell'OMC riguardo all'adesione della Repubblica del Kazakhstan all'OMC, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio generale dell'Organizzazione mondiale per il commercio riguardo all'adesione della Repubblica del Kazakhstan all'Organizzazione mondiale del commercio è a favore dell'adesione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2015
Per il Consiglio
Il presidente
F. MOGHERINI
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24.7.2015 |
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L 196/18 |
DECISIONE (UE) 2015/1212 DEL CONSIGLIO
del 20 luglio 2015
relativa alla nomina di un membro titolare lettone del Comitato economico e sociale europeo
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 302,
vista la proposta del governo lettone,
visto il parere della Commissione europea,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il 13 settembre 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/570/UE, Euratom relativa alla nomina di membri del Comitato economico e sociale europeo per il periodo dal 21 settembre 2010 al 20 settembre 2015 (1). |
|
(2) |
Un seggio di membro titolare del Comitato economico e sociale europeo è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato del sig. Armands KRAUZE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il sig. Gustavs NORKĀRKLIS, biedrības «Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācija» valdes priekšsēdētājs, è nominato membro titolare del Comitato economico e sociale europeo per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 20 settembre 2015.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2015
Per il Consiglio
Il presidente
F. MOGHERINI
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24.7.2015 |
IT |
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L 196/19 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/1213 DELLA COMMISSIONE
del 22 luglio 2015
che autorizza un ampliamento degli usi dei flavonoidi derivati dalla Glycyrrhiza glabra L. come nuovo ingrediente alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio
[notificata con il numero C(2015) 4968]
(I testi in lingua francese e neerlandese sono i soli facenti fede)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari (1), in particolare l'articolo 7,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Con la decisione 2011/761/UE (2) la Commissione ha stabilito le specifiche riguardanti i flavonoidi derivati dalla Glycyrrhiza glabra L. e ne ha autorizzato l'immissione sul mercato come ingrediente di diversi prodotti alimentari, specificandone i livelli massimi d'impiego. |
|
(2) |
Il 19 marzo 2014 la società Kaneka Pharma Europe NV ha presentato alle autorità competenti del Belgio una richiesta di ampliamento degli usi dei flavonoidi derivati dalla Glycyrrhiza glabra L. come nuovo ingrediente alimentare. |
|
(3) |
Il 6 agosto 2014 l'autorità belga competente per la valutazione dei prodotti alimentari ha pubblicato una relazione di valutazione iniziale. In tale relazione si giunge alla conclusione che l'ampliamento degli usi dei flavonoidi derivati dalla Glycyrrhiza glabra L. soddisfa i criteri per i nuovi ingredienti alimentari stabiliti all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 258/97. |
|
(4) |
Il 22 settembre 2014 la Commissione ha trasmesso la relazione di valutazione iniziale agli altri Stati membri. |
|
(5) |
Sono state presentate obiezioni motivate entro il termine di 60 giorni di cui all'articolo 6, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (CE) n. 258/97. Le spiegazioni aggiuntive fornite dal richiedente hanno attenuato le preoccupazioni, risultando soddisfacenti sia per gli Stati membri che per la Commissione. |
|
(6) |
La direttiva 1999/21/CE della Commissione (3) fissa prescrizioni per gli alimenti dietetici destinati a fini medici speciali. La direttiva 96/8/CE della Commissione (4) fissa prescrizioni per gli alimenti destinati a diete ipocaloriche volte alla riduzione del peso. L'uso dei flavonoidi derivati dalla Glycyrrhiza glabra L. dovrebbe essere autorizzato fatte salve le prescrizioni delle suddette normative. |
|
(7) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
I flavonoidi derivati dalla Glycyrrhiza glabra L. (di seguito «Glavonoid») di cui all'allegato I possono essere immessi sul mercato dell'Unione come nuovo ingrediente alimentare per gli usi di cui all'allegato II, fatte salve le disposizioni delle direttive 96/8/CE e 1999/21/CE.
Il Glavonoid non può essere venduto così com'è al consumatore finale.
Articolo 2
1. Il Glavonoid autorizzato dalla presente decisione è denominato «flavonoidi derivati dalla Glycyrrhiza glabra L.» sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono.
2. L'etichetta dei prodotti alimentari cui il prodotto è stato aggiunto come nuovo ingrediente alimentare indica che:
|
a) |
il prodotto non è indicato per donne incinte o che allattano, bambini e giovani adolescenti; e |
|
b) |
le persone che assumono farmaci da prescrizione dovrebbero consumare il prodotto soltanto sotto controllo medico; |
|
c) |
la dose massima giornaliera di Glavonoid è 120 mg. |
3. La quantità di Glavonoid nel prodotto alimentare finito è indicata sull'etichetta del prodotto che lo contiene.
4. Le bevande contenenti Glavonoid sono presentate al consumatore finale come porzioni singole.
Articolo 3
La società Kaneka Pharma Europe N.V. Triomflaan 173, 1160 Bruxelles, Belgio è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 2015
Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione
(1) GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1.
(2) Decisione di esecuzione 2011/761/UE della Commissione, del 24 novembre 2011, che autorizza l'immissione sul mercato di flavonoidi derivati dalla Glycyrrhiza glabra L. quale nuovo ingrediente alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 313 del 26.11.2011, pag. 37).
(3) Direttiva 1999/21/CE della Commissione, del 25 marzo 1999, sugli alimenti dietetici destinati a fini medici speciali (GU L 91 del 7.4.1999, pag. 29).
(4) Direttiva 96/8/CE della Commissione, del 26 febbraio 1996, sugli alimenti destinati a diete ipocaloriche volte alla riduzione del peso (GU L 55 del 6.3.1996, pag. 22).
ALLEGATO I
SPECIFICHE RELATIVE AL GLAVONOID
Descrizione
Il Glavonoid è un estratto derivato dalla radice o dal rizoma della Glycyrrhiza glabra per estrazione con etanolo seguita da un'ulteriore estrazione di questo estratto etanolico con trigliceridi a media catena. È un liquido di colore marrone scuro contenente glabridina in dosi comprese fra 2,5 % e 3,5 %.
Specifiche
|
Parametro |
|
|
Tenore di umidità |
inferiore a 0,5 % |
|
Ceneri |
inferiori a 0,1 % |
|
Indice di perossido |
inferiore a 0,5 meq/kg |
|
Glabridina |
da 2,5 % a 3,5 % di grassi |
|
Acido glicirrizico |
inferiore a 0,005 % |
|
Grassi, incluse le sostanze di tipo polifenolico |
non inferiori a 99 % |
|
Proteine |
inferiori a 0,1 % |
|
Carboidrati |
non rilevabili |
ALLEGATO II
USI AUTORIZZATI DEL GLAVONOID
|
Categoria di alimenti |
Tenore massimo di Glavonoid |
|
Alimenti destinati a diete ipocaloriche volte alla riduzione del peso (solo per prodotti presentati come sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera) |
120 mg di consumo giornaliero |
|
Alimenti dietetici destinati a fini medici speciali |
120 mg di consumo giornaliero |
|
24.7.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 196/23 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/1214 DELLA COMMISSIONE
del 22 luglio 2015
relativa alla creazione del portale dei progetti di investimento europei e alla definizione delle relative specifiche tecniche
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 — il Fondo europeo per gli investimenti strategici (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (UE) 2015/1017 affida alla Commissione la responsabilità di creare, con il sostegno della Banca europea per gli investimenti (BEI), un portale dei progetti di investimento europei. |
|
(2) |
È necessario definire le specifiche tecniche del portale dei progetti di investimento europei, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
È creato il portale dei progetti di investimento europei (PPIE).
Sono adottate le specifiche tecniche del portale riportate in allegato.
Articolo 2
L'inserimento dei progetti nel PPIE è subordinato al rispetto dei seguenti criteri di ammissione:
|
a) |
il progetto (o il programma formato da progetti di minori dimensioni) richiede investimenti per almeno 10 milioni di EUR; |
|
b) |
il progetto rientra in uno dei settori elencati all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/1017; |
|
c) |
il promotore è un'entità giuridica stabilita in uno Stato membro; |
|
d) |
il progetto è compatibile con il diritto dell'Unione e con il diritto nazionale dello Stato membro interessato; |
|
e) |
si prevede che l'attuazione del progetto abbia inizio entro tre anni dalla presentazione al PPIE. |
Articolo 3
I promotori di progetti privati sono tenuti al pagamento di diritti per il trattamento delle domande pari a un massimo di 250 EUR per progetto.
I promotori di progetti pubblici sono esenti dal pagamento dei diritti.
Le entrate provenienti dai diritti danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari in conformità con l'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) e con l'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2015/1017.
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 2015
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 169 dell'1.7.2015, pag. 1.
(2) Regolamento (UE, Euratom) n.o966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).
ALLEGATO
SPECIFICHE TECNICHE DEL PORTALE DEI PROGETTI DI INVESTIMENTO EUROPEI (PPIE)
1. DESCRIZIONE GENERALE
Il PPIE, istituito a norma dell'articolo 15 del regolamento (UE) 2015/1017, è un portale web pubblicamente accessibile relativo ai progetti di investimento nell'Unione, che funge da piattaforma per la promozione di progetti presso i potenziali investitori in tutto il mondo. L'obiettivo principale del PPIE è catalizzare e accelerare lo sviluppo e la fruizione dei progetti di investimento nell'Unione, contribuendo così all'aumento dell'occupazione e alla crescita economica. La pubblicazione di un progetto sul PPIE non equivale alla sua approvazione da parte della Commissione europea o della BEI e non costituisce una condizione per ricevere sostegno finanziario da parte dell'Unione o della BEI. Il PPIE dovrebbe essere operativo nel gennaio 2016.
Le componenti principali del PPIE saranno le seguenti:
|
i) |
una banca dati delle schede di progetto (la scheda di progetto contiene informazioni sintetiche strutturate sui singoli progetti presenti sul PPIE); |
|
ii) |
una mappa interattiva del progetto; |
|
iii) |
un elenco interattivo dei progetti sotto forma di tabella. |
Nel PPIE i progetti saranno raggruppati in settori sulla base degli obiettivi e delle categorie di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 2015/1017.
2. GESTIONE DEL PPIE E RAPPORTI CON I PROMOTORI DI PROGETTI E GLI UTENTI DEL SITO WEB
Il PPIE sarà gestito dalla Commissione europea. Gli Stati membri possono contribuire alla sua gestione. I contenuti del PPIE saranno generati dai promotori di progetti, vale a dire da soggetti giuridici pubblici e privati.
Per partecipare al PPIE i promotori di progetti e gli altri utenti registrati del sito web dovranno accettarne i termini e le condizioni, che mirano a garantire la qualità delle informazioni inviate dai promotori di progetti e pubblicate, pur mettendo in evidenza che la Commissione europea non garantisce l'esattezza delle informazioni pubblicate e non può essere ritenuta responsabile di danni dovuti alla pubblicazione del progetto.
Una clausola di esclusione della responsabilità deve avvisare gli utenti del sito web che la Commissione europea non garantisce l'esattezza delle informazioni pubblicate e che i potenziali investitori devono svolgere essi stessi le normali verifiche preventive sugli aspetti finanziari e su qualsiasi altro elemento rilevante al fine di decidere se investire in un progetto.
3. SELEZIONE DEI PROGETTI
La selezione dei progetti sarà effettuata dai servizi della Commissione europea sulla base dei criteri di ammissione di cui all'articolo 2 della presente decisione. Ai fini della selezione, gli Stati membri saranno invitati a designare uno o più referenti e a firmare accordi sul livello dei servizi che ne precisino il contributo. Il ruolo della BEI nella promozione del PPIE sarà definito in un accordo sul livello dei servizi. Alcuni aspetti tecnici della procedura di convalida, quali la verifica dell'identità dei promotori di progetti, possono essere affidati a soggetti terzi.
La pubblicazione delle informazioni presentate dai promotori è negata qualora le informazioni risultino inesatte o nel caso in cui la loro pubblicazione possa comportare rischi giuridici per la Commissione europea, per gli Stati membri o per entrambi o lederne la reputazione. Le informazioni sui progetti sono cancellate dal PPIE qualora non vengano aggiornate per tre anni.
ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI
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24.7.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 196/26 |
TRADUZIONE
DECISIONE N. 1/2014 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-AMERICA CENTRALE
del 7 novembre 2014
che adotta il suo regolamento interno e quello del comitato di associazione [2015/1215]
IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-AMERICA CENTRALE,
visto l'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra («accordo»), in particolare l'articolo 4, l'articolo 5, paragrafo 2, l'articolo 7, paragrafo 3, e l'articolo 8, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Conformemente all'articolo 353, paragrafo 4, la parte IV dell'accordo relativa al commercio è stata applicata a decorrere dal 1o agosto 2013 da Nicaragua, Honduras e Panama, a decorrere dal 1o ottobre 2013 da El Salvador e Costa Rica e a decorrere dal 1o dicembre 2013 dal Guatemala. |
|
(2) |
È opportuno porre in essere quanto prima il quadro istituzionale dell'accordo per contribuire alla sua effettiva applicazione. |
|
(3) |
Salvo disposizioni contrarie contenute nell'accordo, il Consiglio di associazione è incaricato di vigilare sull'attuazione dell'accordo e di adottare il proprio regolamento interno nonché quello del comitato di associazione e dei sottocomitati, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo unico
Sono adottati i regolamenti interni del Consiglio di associazione e del comitato di associazione e dei sottocomitati che figurano, rispettivamente, negli allegati A e B.
La presente decisione è adottata mediante procedura scritta. Essa entra in vigore alla data in cui il segretariato la riceve debitamente firmata da tutte le parti.
Fatto a San José, Costa Rica, il 7 novembre 2014
ALLEGATO A
REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE
Articolo 1
Disposizioni generali
1. Il Consiglio di associazione, istituito a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, dell'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra («accordo») adempie ai propri compiti come indicato all'articolo 4, paragrafo 2, dell'accordo ed è responsabile dell'applicazione generale dell'accordo, nonché delle altre questioni bilaterali, multilaterali o internazionali di comune interesse.
2. Conformemente agli articoli 5 e 345 dell'accordo, il Consiglio di associazione è composto da rappresentanti della parte UE e da rappresentanti di ciascuna delle repubbliche della parte AC, al livello ministeriale appropriato, tenendo conto delle tematiche specifiche da affrontare in una determinata seduta. Se del caso e previo accordo di entrambe le parti, il Consiglio di associazione si riunisce a livello di capi di Stato e di governo.
3. A norma dell'articolo 345 dell'accordo, il Consiglio di associazione, quando svolge esclusivamente o principalmente i compiti ad esso assegnati a norma della parte IV dell'accordo, è composto da rappresentanti della parte UE e da ministri di ciascuna delle repubbliche della parte AC, responsabili delle questioni attinenti al commercio.
4. A norma dell'articolo 352, paragrafo 3, dell'accordo, le repubbliche della parte AC agiscono collettivamente nel processo decisionale all'interno del quadro istituzionale dell'accordo; l'adozione di decisioni e raccomandazioni richiede il loro consenso.
5. Il riferimento alle «parti» nel presente regolamento interno è conforme alla definizione di cui all'articolo 352 dell'accordo.
Articolo 2
Presidenza
Il Consiglio di associazione è presieduto alternativamente, per periodi di dodici mesi, dall'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e da un rappresentante a livello ministeriale della parte AC. Il primo periodo ha inizio alla data della prima riunione del Consiglio di associazione e termina il 31 dicembre dello stesso anno.
Articolo 3
Riunioni
1. Il Consiglio di associazione si riunisce ad intervalli regolari, non superiori a due anni. Su richiesta di una delle parti possono essere convocate, ove le parti siano d'accordo, riunioni straordinarie.
2. Ogni riunione del Consiglio di associazione si svolge in un luogo e a una data concordata dalle parti.
3. Le riunioni del Consiglio di associazione sono convocate congiuntamente dai segretari del Consiglio di associazione, d'intesa con il presidente del Consiglio di associazione.
4. A titolo eccezionale e ove le parti siano d'accordo, le riunioni del Consiglio di associazione possono svolgersi con l'uso di mezzi tecnologici come la videoconferenza.
Articolo 4
Rappresentanza
1. I membri del Consiglio di associazione possono farsi rappresentare se impossibilitati a partecipare. Un membro che desideri essere rappresentato deve notificare per iscritto al presidente il nome del suo rappresentante prima della riunione nella quale sarà rappresentato.
2. Il rappresentante di un membro del Consiglio di associazione esercita tutti i diritti del membro titolare.
Articolo 5
Delegazioni
1. I membri del Consiglio di associazione possono essere accompagnati da funzionari. Prima di ogni riunione il presidente è informato tramite il segretariato della composizione prevista della delegazione di ciascuna parte.
2. Il Consiglio di associazione, previo accordo tra le parti, può invitare non membri a partecipare alle riunioni in qualità di osservatori oppure al fine di fornire informazioni su argomenti specifici.
Articolo 6
Segretariato
Un funzionario del segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea e un funzionario della parte AC svolgono congiuntamente le funzioni di segretari del Consiglio di associazione.
Articolo 7
Corrispondenza
1. La corrispondenza destinata al Consiglio di associazione è inviata al segretariato della parte UE o delle repubbliche della parte AC, che a sua volta informa il segretariato dell'altra parte.
2. Il segretariato assicura la trasmissione della corrispondenza al presidente e, se del caso, la diffusione agli altri membri del Consiglio di associazione.
3. Il segretariato trasmette la corrispondenza al segretariato generale della Commissione europea, al Servizio europeo per l'azione esterna, alle rappresentanze permanenti degli Stati membri e al segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea, nonché alle ambasciate delle repubbliche della parte AC stabilite a Bruxelles (Belgio), con copia, a seconda del caso, ai ministeri responsabili degli affari esteri o ai ministeri competenti per le questioni attinenti al commercio.
4. Le comunicazioni del presidente del Consiglio di associazione sono inviate ai destinatari dal segretariato e trasmesse, se del caso, agli altri membri del Consiglio di associazione, agli indirizzi indicati al paragrafo 3.
Articolo 8
Riservatezza
1. Salvo decisione contraria, le riunioni del Consiglio di associazione non sono pubbliche.
2. Se una parte comunica al Consiglio di associazione informazioni in via riservata, l'altra parte tratta tali informazioni secondo la procedura di cui all'articolo 336, paragrafo 2, dell'accordo.
3. Ciascuna delle parti può decidere la pubblicazione delle decisioni e delle raccomandazioni del Consiglio di associazione nelle rispettive pubblicazioni ufficiali.
Articolo 9
Ordine del giorno delle riunioni
1. Il presidente stabilisce l'ordine del giorno provvisorio di ciascuna riunione, che viene trasmesso dai segretari del Consiglio di associazione ai destinatari di cui all'articolo 7 almeno quindici giorni prima dell'inizio della riunione.
L'ordine del giorno provvisorio comprende i punti per i quali il presidente ha ricevuto domanda di iscrizione nell'ordine del giorno almeno ventun giorni prima dell'inizio della riunione. Tuttavia, tali punti sono iscritti nell'ordine del giorno provvisorio soltanto se la relativa documentazione sia stata trasmessa ai segretari prima della data di trasmissione dello stesso ordine del giorno.
2. Il Consiglio di associazione adotta l'ordine del giorno all'inizio di ogni riunione. L'iscrizione nell'ordine del giorno di un punto che non figuri nell'ordine del giorno provvisorio è acquisita con il consenso delle parti.
3. Il presidente, d'intesa con le parti, può abbreviare i termini indicati nel paragrafo 1, in funzione delle esigenze di un caso specifico.
Articolo 10
Verbali
1. Il progetto di verbale di ogni riunione è redatto congiuntamente dai due segretari.
2. Il verbale contiene, di norma, per ciascun punto iscritto all'ordine del giorno:
|
a) |
la documentazione presentata al Consiglio di associazione, |
|
b) |
le dichiarazioni la cui iscrizione a verbale sia stata chiesta da un membro del Consiglio di associazione, e |
|
c) |
le questioni concordate dalle parti, quali le decisioni adottate, le dichiarazioni concordate ed eventuali conclusioni, tra gli altri. |
3. Il progetto di verbale è presentato al Consiglio di associazione per approvazione. Esso è approvato entro i 45 giorni di calendario successivi ad ogni riunione del Consiglio di associazione. Una volta approvato, il verbale è firmato dal presidente e dai due segretari. Una copia certificata conforme è inviata a ciascuno dei destinatari di cui all'articolo 7.
Articolo 11
Decisioni e raccomandazioni
1. Il Consiglio di associazione adotta decisioni e formula raccomandazioni di comune accordo tra le parti, che sono firmate dalle repubbliche della parte AC e dalla parte UE.
2. Il Consiglio di associazione può adottare decisioni o formulare raccomandazioni mediante procedura scritta, previo consenso delle parti. A tale scopo, il testo della proposta è comunicato per iscritto dal presidente del Consiglio di associazione ai suoi membri a norma dell'articolo 7. I membri devono disporre di almeno 21 giorni di calendario per comunicare eventuali riserve o proposte di modifica del testo. Una volta che il testo è stato concordato, la decisione o la raccomandazione è firmata in modo indipendente e successivamente dai rappresentanti della parte UE e di ciascuna delle repubbliche della parte AC.
3. Ai sensi dell'articolo 6 dell'accordo gli atti del Consiglio di associazione recano il titolo di «decisione» o «raccomandazione». Il segretariato del Consiglio di associazione attribuisce a ogni decisione o raccomandazione un numero di serie, la data di adozione e una descrizione dell'oggetto. Ogni decisione indica la data della sua entrata in vigore ed è firmata dalle repubbliche della parte AC e dalla parte UE.
4. Le decisioni e le raccomandazioni del Consiglio di associazione sono autenticate dai due segretari.
5. Le decisioni e le raccomandazioni sono trasmesse a ogni destinatario di cui all'articolo 7 del presente regolamento interno.
6. Ciascuna delle parti può decidere di ordinare la pubblicazione delle decisioni e delle raccomandazioni del Consiglio di associazione nelle rispettive pubblicazioni ufficiali.
Articolo 12
Lingue
1. Le lingue ufficiali del Consiglio di associazione sono lo spagnolo e un'altra delle lingue facenti fede dell'accordo concordata dalle parti.
2. Salvo decisione contraria, il Consiglio di associazione delibera sulla base di documenti redatti in tali lingue.
Articolo 13
Costi
1. Le parti si assumono l'onere delle spese sostenute per la partecipazione alle riunioni del Consiglio di associazione, sia i costi del personale e le spese di viaggio e soggiorno, sia le spese postali e per le telecomunicazioni.
2. Le spese relative all'organizzazione delle riunioni e alla riproduzione dei documenti sono a carico della parte ospitante.
3. Le spese connesse all'interpretazione durante le riunioni e alla traduzione dei documenti da o in spagnolo e dall'altra o nell'altra lingua ufficiale del Consiglio di associazione di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del presente regolamento interno, sono sostenute dalla parte ospitante la riunione. L'interpretazione e la traduzione da o nelle altre lingue sono direttamente a carico della parte richiedente.
Articolo 14
Comitato di associazione
1. A norma dell'articolo 7 dell'accordo, il Consiglio di associazione è assistito nell'esercizio delle sue funzioni dal comitato di associazione. Il comitato è composto da rappresentanti della parte UE, da un lato, e da rappresentanti della parte AC, dall'altro, al livello stabilito dall'accordo.
2. Il comitato di associazione prepara le riunioni e le deliberazioni del Consiglio di associazione (1), dà esecuzione, se del caso, alle decisioni del Consiglio di associazione e in generale assicura la continuità del rapporto di associazione e il buon funzionamento dell'accordo. Esso prende in esame qualsiasi questione sottopostagli dal Consiglio di associazione, nonché ogni altra questione che possa sorgere nell'applicazione pratica dell'accordo. Esso sottopone proposte o progetti di decisioni o di raccomandazioni al Consiglio di associazione per approvazione. A norma dell'articolo 7, paragrafo 4, dell'accordo, il Consiglio di associazione può autorizzare il comitato di associazione a prendere decisioni in suo nome.
3. Nei casi in cui l'accordo faccia riferimento all'obbligo o alla possibilità di una consultazione, o se le parti decidono di comune accordo di consultarsi, la consultazione può svolgersi in sede di comitato di associazione, salvo disposizioni contrarie contenute nell'accordo. La consultazione può proseguire a livello di Consiglio di associazione con il consenso delle due parti.
Articolo 15
Modifica del regolamento interno
Il presente regolamento interno può essere modificato conformemente alle disposizioni dell'articolo 11.
(1) Per quanto riguarda la parte IV dell'accordo, tale funzione è adempiuta dal comitato di associazione in stretta collaborazione con i coordinatori designati a norma dell'articolo 347 dell'accordo.
ALLEGATO B
REGOLAMENTO INTERNO DEL COMITATO DI ASSOCIAZIONE E DEI SOTTOCOMITATI
Articolo 1
Disposizioni generali
1. Il comitato di associazione, istituito a norma dell'articolo 7 dell'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra («accordo»), adempie ai propri compiti conformemente all'accordo ed è responsabile dell'applicazione generale dell'accordo.
2. Conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, e all'articolo 346 dell'accordo, il comitato di associazione è composto da rappresentanti della parte UE e da rappresentanti di ciascuna delle repubbliche della parte AC, a livello di alti funzionari che hanno le competenze in materia delle questioni specifiche da affrontare in una determinata seduta.
3. A norma dell'articolo 346 dell'accordo, il Consiglio di associazione, quando svolge i compiti ad esso assegnati a norma della parte IV dell'accordo, è composto da rappresentanti della Commissione europea e da ministri di ciascuna delle repubbliche della parte AC, responsabili delle questioni attinenti al commercio. Un rappresentante della parte che esercita la presidenza del comitato di associazione svolge la funzione di presidente.
4. A norma dell'articolo 352, paragrafo 3, dell'accordo, le repubbliche della parte AC agiscono collettivamente nel processo decisionale all'interno del quadro istituzionale dell'accordo; l'adozione di decisioni e raccomandazioni richiede il loro consenso.
5. Il riferimento alle «parti» nel presente regolamento interno è conforme alla definizione di cui all'articolo 352 dell'accordo.
Articolo 2
Presidenza
La parte UE e la parte AC si alternano nell'esercizio della presidenza del comitato di associazione ogni 12 mesi. Il presidente è un membro del comitato di associazione. Il primo periodo ha inizio alla data della prima riunione del comitato di associazione e termina il 31 dicembre dello stesso anno.
Articolo 3
Riunioni
1. Salvo diverso accordo delle parti, il comitato di associazione si riunisce regolarmente, almeno una volta l'anno. Su richiesta di una delle parti possono essere convocate, ove le parti siano d'accordo, riunioni straordinarie
2. Ciascuna riunione del comitato di associazione è convocata dal presidente dello stesso a una data e in un luogo convenuti dalle parti. L'avviso di convocazione della riunione viene inviato dal segretariato del comitato di associazione ai membri almeno 28 giorni prima dell'inizio della riunione, salvo diverso accordo delle parti.
3. Ogniqualvolta sia possibile, la riunione ordinaria del comitato di associazione è convocata con un anticipo utile rispetto alla riunione ordinaria del Consiglio di associazione.
4. A titolo eccezionale e ove le parti siano d'accordo, le riunioni del comitato di associazione possono svolgersi con l'uso di mezzi tecnologici concordati.
Articolo 4
Rappresentanza
1. Ciascuna parte notifica alle altre parti l'elenco dei suoi rappresentanti nel comitato di associazione («membri») per le diverse questioni all'esame. L'elenco è gestito dal segretariato del comitato di associazione.
2. Un membro che desideri essere rappresentato da un supplente per una determinata riunione notifica per iscritto alle altre parti del comitato di associazione il nome del suo supplente prima della riunione. Il rappresentante supplente di un membro esercita tutti i diritti del membro titolare.
Articolo 5
Delegazioni
I membri del comitato di associazione possono essere accompagnati da altri funzionari. Prima di ogni riunione le parti sono informate dal segretariato della composizione prevista delle delegazioni che partecipano alla riunione.
Articolo 6
Segretariato
Un funzionario della parte UE e un funzionario di una delle repubbliche della parte AC, designato a turno conformemente alle direttive stabilite a tal fine dalle repubbliche della parte AC, svolgono congiuntamente le funzioni di segretari del comitato di associazione.
Articolo 7
Corrispondenza
1. La corrispondenza destinata al comitato di associazione è inviata al segretario della parte UE o della repubblica della parte AC, che a sua volta informa il segretario dell'altra parte.
2. Il segretariato provvede affinché la corrispondenza indirizzata al comitato di associazione sia trasmessa al presidente del comitato e diffusa, se del caso, quale documentazione conformemente all'articolo 8 del presente regolamento interno.
3. La corrispondenza inviata dal presidente del comitato di associazione è trasmessa alle parti dal segretariato e diffusa, se del caso, quale documentazione conformemente all'articolo 8 del presente regolamento interno.
Articolo 8
Documenti
1. Qualora le deliberazioni del comitato di associazione siano basate su documenti scritti, questi ultimi sono numerati e diffusi dal segretariato ai membri.
2. Ogni segretario è responsabile della trasmissione dei documenti ai membri del comitato di associazione della propria parte, mettendo sistematicamente in copia l'altro segretario.
Articolo 9
Riservatezza
1. Salvo decisione contraria, le riunioni del comitato di associazione non sono pubbliche.
2. Se una parte comunica informazioni in via riservata al comitato di associazione, ai sottocomitati, ai gruppi di lavoro o a altri organismi, l'altra parte tratta tali informazioni secondo la procedura di cui all'articolo 336, paragrafo 2, dell'accordo.
3. Ciascuna delle parti può decidere la pubblicazione delle decisioni e delle raccomandazioni del comitato di associazione nelle rispettive pubblicazioni ufficiali.
Articolo 10
Ordine del giorno delle riunioni
1. Il segretariato del comitato di associazione stabilisce un ordine del giorno provvisorio per ogni riunione sulla base delle proposte presentate dalle parti. Tale ordine del giorno è trasmesso, insieme ai documenti pertinenti, al presidente e ai membri del comitato di associazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della riunione, quale documentazione di cui all'articolo 8 del presente regolamento interno.
2. L'ordine del giorno provvisorio comprende i punti per i quali il segretariato del comitato di associazione ha ricevuto domanda di iscrizione nell'ordine del giorno da una parte, insieme ai documenti pertinenti, almeno 21 giorni prima dell'inizio della riunione.
3. Il comitato di associazione adotta l'ordine del giorno all'inizio di ogni riunione. L'iscrizione nell'ordine del giorno di punti che non figurano nell'ordine del giorno provvisorio è acquisita previo accordo delle parti.
4. Il presidente della riunione del comitato di associazione può, previo accordo, invitare, in casi specifici, osservatori o esperti ad assistere alle riunioni per ottenere informazioni su argomenti specifici.
5. Il presidente della riunione del comitato di associazione d'intesa con le parti, può abbreviare i termini indicati ai paragrafi 1 e 2, in funzione delle esigenze di un caso specifico.
Articolo 11
Verbali
1. I due segretari redigono congiuntamente un progetto di verbale di ciascuna riunione, generalmente entro 21 giorni dalla conclusione della stessa.
2. Il verbale contiene, di norma, per ciascun punto iscritto all'ordine del giorno:
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a) |
la documentazione presentata al comitato di associazione; |
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b) |
le dichiarazioni la cui iscrizione a verbale sia stata chiesta da un membro del comitato di associazione; e |
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c) |
le questioni concordate dalle parti, quali le decisioni e le raccomandazioni adottate, le dichiarazioni concordate ed eventuali conclusioni in merito a voci specifiche, tra gli altri. |
3. Nel verbale figurano anche l'elenco dei membri del comitato o dei loro supplenti che hanno partecipato alla riunione, l'elenco dei membri delle delegazioni che li accompagnavano e l'elenco degli eventuali osservatori o esperti presenti.
4. Il verbale è approvato per iscritto da tutte le parti entro 28 giorni di calendario dalla data della riunione. Una volta approvato, il verbale è firmato dal presidente e dai due segretari del comitato di associazione. Una copia certificata conforme è inviata a ciascuna delle parti.
5. Salvo diverso accordo delle parti, il comitato di associazione adotta un piano d'azione che rifletta le misure concordate nel corso della riunione, piano la cui attuazione sarà esaminata nella riunione successiva.
Articolo 12
Decisioni e raccomandazioni
1. Nei casi specifici in cui l'accordo gli conferisce il potere di prendere decisioni o in cui tale potere gli sia stato delegato dal Consiglio di associazione, il comitato di associazione adotta decisioni e formula raccomandazioni di comune accordo tra le parti, che saranno firmate dalle repubbliche della parte AC e dalla parte UE durante le riunioni.
2. Il comitato di associazione può adottare decisioni o formulare raccomandazioni mediante procedura scritta, previo consenso delle parti. A tale scopo, il testo della proposta è comunicato per iscritto dal presidente del Consiglio di associazione ai suoi membri a norma dell'articolo 8. I membri devono disporre di almeno 21 giorni di calendario per comunicare eventuali riserve o proposte di modifica del testo. Una volta che il testo è stato concordato, la decisione o la raccomandazione è firmata in modo indipendente e successivamente dai rappresentanti della parte UE e di ciascuna delle repubbliche della parte AC.
3. Gli atti del comitato di associazione recano il titolo di «decisione» o «raccomandazione». Il segretariato del comitato di associazione attribuisce a ogni decisione o raccomandazione un numero di serie, la data di adozione e una descrizione dell'oggetto. Ogni decisione indica la data della sua entrata in vigore ed è firmata dalle repubbliche della parte AC e dalla parte UE.
Articolo 13
Relazioni
Il comitato di associazione riferisce al Consiglio di associazione sulle sue attività e su quelle dei suoi sottocomitati, gruppi di lavoro e altri organismi a ogni riunione ordinaria del Consiglio di associazione.
Articolo 14
Lingue
1. Le lingue ufficiali del comitato di associazione sono lo spagnolo e un'altra delle lingue facenti fede dell'accordo concordata dalle parti.
2. Salvo decisione contraria, il comitato di associazione delibera sulla base di documenti redatti nelle suddette lingue.
Articolo 15
Costi
1. Le parti si assumono l'onere delle spese sostenute per la partecipazione alle riunioni del comitato di associazione, sia i costi del personale e le spese di viaggio e soggiorno, sia le spese postali e per le telecomunicazioni.
2. Le spese relative all'organizzazione delle riunioni e alla riproduzione dei documenti sono a carico della parte ospitante.
3. Le spese connesse all'interpretazione durante le riunioni e alla traduzione dei documenti da o in spagnolo e dall'altra o nell'altra lingua ufficiale del comitato di associazione di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del presente regolamento interno, sono sostenute dalla parte ospitante la riunione. L'interpretazione e la traduzione da o nelle altre lingue sono direttamente a carico della parte richiedente.
Articolo 16
Modifica del regolamento interno
Il presente regolamento interno può essere modificato conformemente alle disposizioni dell'articolo 12.
Articolo 17
Sottocomitati e gruppi di lavoro specializzati
1. Conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, dell'accordo, il comitato di associazione può decidere di creare sottocomitati o gruppi di lavoro specializzati diversi da quelli previsti dall'accordo che lo assistano nell'esercizio delle sue funzioni. Il comitato di associazione può decidere di abolire uno qualsiasi di tali sottocomitati o gruppi di lavoro oppure definire o modificare le condizioni del loro mandato. Salvo decisione contraria, tali sottocomitati agiscono sotto l'autorità del comitato di associazione, a cui riferiscono dopo ciascuna riunione.
2. Salvo disposizioni contrarie previste dall'accordo o concordate in sede di Consiglio di associazione, il presente regolamento interno è applicato, mutatis mutandis, a qualsiasi sottocomitato, commissione o gruppo di lavoro specializzato, con i seguenti adattamenti:
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a) |
ciascuna delle parti notifica per iscritto alle altre parti l'elenco dei partecipanti a tali organismi e le loro rispettive funzioni. Il segretariato del comitato di associazione gestisce tali elenchi; |
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b) |
la corrispondenza, tutti i documenti e le comunicazioni pertinenti tra i punti di contatto sono trasmesse simultaneamente anche al segretariato del comitato di associazione; |
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c) |
salvo disposizioni contrarie previste dall'accordo o concordate dalle parti, i sottocomitati, le commissioni o i gruppi di lavoro possono solo formulare raccomandazioni. |
|
24.7.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 196/38 |
TRADUZIONE
DECISIONE N. 2/2014 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-AMERICA CENTRALE
del 7 novembre 2014
che adotta il regolamento di procedura che disciplina la risoluzione delle controversie di cui al titolo X e il codice di condotta per i membri del collegio e i mediatori [2015/1216]
IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-AMERICA CENTRALE,
visto l'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra («accordo»), in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, e gli articoli 319, 325 e 328,
considerando quanto segue:
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(1) |
A norma dell'articolo 6, paragrafo 1, il Consiglio di associazione ha il potere di adottare decisioni nei casi previsti dall'accordo. |
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(2) |
A norma dell'articolo 328, paragrafo 1, nella sua prima riunione, il Consiglio di associazione adotta il regolamento di procedura e il codice di condotta, che disciplinano la risoluzione delle controversie di cui al titolo X dell'accordo, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo unico
Sono adottati il regolamento di procedura che disciplina la risoluzione delle controversie di cui al titolo X dell'accordo e il codice di condotta per i membri del collegio e i mediatori che figurano, rispettivamente, negli allegati A e B.
La presente decisione è adottata mediante procedura scritta. Essa entra in vigore alla data in cui il segretariato la riceve debitamente firmata da tutte le parti.
Fatto a San José, Costa Rica, il 7 novembre 2014
ALLEGATO A
REGOLAMENTO DI PROCEDURA CHE DISCIPLINA LA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE DI CUI AL TITOLO X DELL'ACCORDO
DISPOSIZIONI GENERALI
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1. |
Ogni riferimento fatto nel presente regolamento a un articolo o titolo è un riferimento all'articolo o al titolo pertinente dell'accordo oppure al titolo X «Risoluzione delle controversie» dell'accordo nella sua interezza. |
|
2. |
Ai fini del titolo e a norma del presente regolamento si intende per:
a) «consulente»: una persona incaricata o designata da una parte al fine di fornire consulenza o assistenza a quest'ultima in relazione al procedimento del collegio; b) «accordo»: l'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra; c) «assistente»: una persona che, su incarico di un membro del collegio o del collegio stesso, svolge ricerche per questo o lo assiste nelle sue funzioni ai fini della risoluzione della controversia; d) «parte attrice»: la parte che chiede la costituzione di un collegio a norma dell'articolo 311; il collegio può essere composto di uno o più repubbliche della parte AC; e) «giorno»: un giorno di calendario; f) «parti della controversia»: la parte attrice e la parte convenuta; g) «parte della controversia»: la parte attrice o la parte convenuta; h) «giorno festivo»: sabato e domenica, nonché eventuali altri giorni che una parte stabilisce come giorno festivo (1); i) «collegio»: un collegio istituito a norma dell'articolo 312; j) «membro del collegio»: un membro del collegio istituito a norma dell'articolo 312; k) «parte convenuta»: la parte accusata di aver violato le disposizioni di cui all'articolo 309 che può comprendere una o più repubbliche della parte AC; l) «rappresentante di una parte»: un dipendente o una persona nominata da un ministero o agenzia governativa o da qualsiasi altra entità pubblica di una parte. |
|
3. |
Salvo diverso accordo delle parti, la parte convenuta provvede all'organizzazione logistica dei procedimenti di risoluzione delle controversie, in particolare le audizioni. Tuttavia, le parti della controversia condividono le spese connesse agli aspetti organizzativi, comprese le spese dei membri del collegio e le spese di traduzione. |
PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI, NOTIFICHE E COMUNICAZIONI
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4. |
Le parti della controversia e il collegio trasmettono ogni richiesta, notifica, comunicazione scritta o altro documento mediante consegna contro ricevuta, spedizione postale raccomandata, corriere, fax, telex, telegramma, posta elettronica, web link o altro mezzo di telecomunicazione che consenta di registrare l'avvenuto invio o ricevimento. Per quanto riguarda la parte che presenta il documento, la data di consegna è la data indicata nella registrazione di spedizione. Per quanto riguarda la parte che riceve il documento, la data di consegna è la data indicata nella registrazione di ricevimento del documento. Il tempo che intercorre tra la data di trasmissione del documento e l'effettivo ricevimento non deve essere preso in considerazione nel calcolo dei periodi di tempo procedurali. |
|
5. |
Una parte della controversia trasmette simultaneamente una copia delle sue comunicazioni scritte all'altra parte della controversia all'ufficio di cui al punto 67, nonché a ciascun membro del collegio. Ne viene trasmessa copia anche in formato elettronico. Analogamente, le parti della controversia e il collegio forniscono, se prescritto dal titolo, una copia di tutte le comunicazioni al comitato di associazione. |
|
6. |
Tutte le notifiche effettuate dal collegio sono indirizzate agli uffici competenti delle parti della procedura. |
|
7. |
Gli errori materiali di scarsa importanza contenuti in richieste, avvisi, comunicazioni scritte o altri documenti relativi al procedimento del collegio possono essere corretti mediante presentazione di un nuovo documento in cui siano chiaramente indicate le modifiche. |
|
8. |
Qualora il termine ultimo per la presentazione di un documento coincida con un giorno festivo di una delle parti della procedura o se l'ufficio competente è chiuso in quel giorno per cause di forza maggiore, il documento può essere trasmesso a tale parte il giorno feriale successivo. |
APERTURA DELLA PROCEDURA DEL COLLEGIO
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9. |
Quando un membro del collegio è nominato in conformità dell'articolo 312, il membro nominato dispone di un termine di 10 giorni per accettare la sua nomina. La sua accettazione deve essere accompagnata dalla dichiarazione iniziale di cui al codice di condotta. |
|
10. |
Salvo diverso accordo tra le parti della controversia, le persone che hanno agito in qualità di Mediatore o hanno esercitato qualsiasi altra funzione attinente alla risoluzione delle controversie non possono fungere da membri del collegio in una controversia successiva riguardante lo stesso oggetto. |
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11. |
Salvo diverso accordo tra le parti della controversia, esse comunicano con il collegio o lo incontrano entro 7 giorni dalla sua costituzione ai sensi dell'articolo 312, paragrafo 6, al fine di decidere le questioni che le parti della controversia o il collegio ritengano opportune, tra cui anche l'onorario e il rimborso delle spese dei membri del collegio e di altre persone conformemente ai punti 63, 64 e 65. |
COMUNICAZIONI INIZIALI
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12. |
La parte attrice presenta le proprie comunicazioni scritte iniziali entro 20 giorni dalla data di costituzione del collegio. La parte convenuta presenta la propria replica scritta entro 20 giorni dalla data di presentazione della comunicazione scritta iniziale. |
LAVORI DEL COLLEGIO
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13. |
Il collegio adotta il proprio calendario di lavoro, consentendo alle parti della controversia un periodo di tempo appropriato per adempiere a tutte le fasi del procedimento. Il calendario di lavoro stabilisce date e periodi di tempo precisi per la presentazione di ogni comunicazione e documento pertinente, nonché di eventuali altri documenti e audizioni del collegio. Nel rispetto del punto 19 il collegio può modificare il calendario di lavoro di propria iniziativa o previa consultazione delle parti e deve in ogni caso informare senza indugio le parti della controversia di eventuali modifiche del calendario di lavoro. |
|
14. |
Il presidente del collegio presiede tutte le riunioni. Il collegio può delegare al presidente le decisioni di carattere amministrativo e procedurale. |
|
15. |
Il collegio può svolgere la propria attività mediante qualsiasi mezzo, compresi telefono, fax, spedizione postale raccomandata, corriere, telex, telegramma, posta elettronica, videoconferenza o web link, salvo disposizioni contrarie nella parte IV dell'accordo o altrove. Al momento di decidere quali mezzi usare, il collegio garantisce che i mezzi non riducano il diritto di una parte di partecipare pienamente ed efficacemente al procedimento. |
|
16. |
Solo i membri del collegio possono partecipare alle sue deliberazioni. Tuttavia, il collegio può autorizzare i suoi assistenti, interpreti o traduttori a presenziare alle discussioni. |
|
17. |
L'adozione di qualsiasi decisione di procedura, compresa la decisione del collegio in merito, è di esclusiva competenza del collegio e non può essere delegata. |
|
18. |
Qualora sorga una questione procedurale non contemplata dalle disposizioni del titolo o del presente regolamento di procedura, un collegio potrà adottare per quella particolare controversia qualsiasi procedura appropriata, compatibile con tali disposizioni. |
|
19. |
Il collegio, qualora ritenga necessario modificare un termine applicabile al procedimento o introdurre qualsiasi altro adeguamento di carattere procedurale o amministrativo, comunica per iscritto alle parti le ragioni che giustificano la modifica o l'adeguamento, indicando il termine o l'adeguamento necessario. I termini di cui all'articolo 317, paragrafo 3, non possono essere modificati, salvo in circostanze eccezionali. |
SOSTITUZIONE
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20. |
In caso di impedimento, rinuncia o sostituzione di un membro del collegio, viene designato un sostituto conformemente all'articolo 312. |
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21. |
Se una parte della controversia ritiene che un membro del collegio abbia violato il codice di condotta o non soddisfi i requisiti di cui all'articolo 325 e che per questo motivo vada sostituito, detta parte può richiedere la rimozione di tale membro del collegio informando l'altra parte della controversia entro 10 giorni dal momento in cui è venuta a conoscenza delle circostanze relative alla violazione sostanziale del codice di condotta da parte del membro del collegio. |
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22. |
Se una parte della controversia ritiene che un membro del collegio diverso dal presidente abbia violato il codice di condotta, le parti della controversia si consultano entro 10 giorni e, di comune accordo, sostituiscono detto membro del collegio designando un sostituto conformemente all'articolo 312.
Qualora le parti non concordino sulla necessità di sostituire un membro del collegio, ciascuna parte può chiedere che la questione venga sottoposta al presidente del collegio, la cui decisione è definitiva. Se il presidente conclude che un membro del collegio abbia violato il codice di condotta, viene designato un sostituto. La selezione del sostituto è effettuata conformemente al paragrafo pertinente di cui all'articolo 312, in base al quale il membro da sostituire era stato inizialmente selezionato. In assenza della selezione di un sostituto conformemente al paragrafo pertinente dell'articolo 312 entro 10 giorni dalla comunicazione del presidente alle parti riguardante la violazione del codice di condotta da parte di un membro del collegio, il presidente sceglie il nuovo membro del collegio. Tale selezione avviene entro 5 giorni ed è comunicata senza indugio alle parti della controversia. |
|
23. |
Se una parte della controversia ritiene che il presidente del collegio abbia violato il codice di condotta, entro 10 giorni le parti della controversia si consultano e, di comune accordo, sostituiscono il presidente conformemente alle disposizioni dell'articolo 312.
Qualora le parti non concordino sulla necessità di sostituire il presidente, ciascuna parte può chiedere che la questione venga sottoposta a uno degli altri membri selezionati per esercitare le funzioni di presidente a norma dell'articolo 325, paragrafo 1, del titolo. Il suo nominativo è sorteggiato dal presidente del comitato di associazione o da un suo delegato, entro 5 giorni dalla data della richiesta, in presenza delle parti della controversia che lo desiderino. La decisione riguardante la necessità di sostituire il presidente è definitiva. Se tale persona conclude che il presidente in carica abbia violato il codice di condotta, designa un nuovo presidente, estratto a sorte tra le persone rimanenti nell'elenco dei membri del collegio di cui all'articolo 325, paragrafo 1, del titolo. Tale selezione è effettuata entro 5 giorni dalla data di cui al paragrafo precedente in presenza delle parti della controversia che lo desiderino. |
|
24. |
Qualora si ritenga che un membro del collegio abbia violato il codice di condotta, quest'ultimo può dimettersi senza che le dimissioni implichino l'accettazione dei motivi addotti per la richiesta della sua sostituzione. |
|
25. |
Alla nomina del sostituto il collegio decide, a sua completa discrezione, se la totalità o una parte delle audizioni debba essere ripetuta. |
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26. |
I procedimenti del collegio sono sospesi per il periodo necessario a espletare le procedure di cui ai punti 20, 21, 22, 23 e 24. |
AUDIZIONI
|
27. |
Dopo aver sentito le parti della controversia e gli altri membri del collegio, il presidente fissa la data, il luogo e l'ora dell'audizione (2) e notifica tali informazioni per iscritto alle parti della controversia. Se l'audizione è pubblica, tali informazioni sono messe a disposizione del pubblico dalla parte della controversia incaricata degli aspetti logistici del procedimento. Il collegio può decidere di non convocare un'audizione, salvo disaccordo delle parti. |
|
28. |
Salvo accordi diversi delle parti della controversia, l'audizione ha luogo a Bruxelles se la parte convenuta è l'Unione europea o nella capitale dell'America centrale interessata se la parte convenuta è una repubblica della parte AC. |
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29. |
Il collegio può organizzare ulteriori audizioni con l'accordo delle parti della controversia. |
|
30. |
Tutti i membri del collegio sono presenti per l'intera durata delle audizioni in modo tale da garantire l'efficace risoluzione della controversia e la validità delle azioni, decisioni e sentenze del collegio. |
|
31. |
Le seguenti persone possono presenziare a un'audizione, pubblica o no:
Solo i rappresentanti e i consulenti delle parti della controversia possono rivolgersi al collegio. |
|
32. |
Al più tardi 5 giorni prima della data dell'audizione, ciascuna parte della controversia trasmette al collegio l'elenco dei nominativi delle persone che nel corso dell'audizione interverranno per suo conto con presentazioni o argomentazioni orali e degli altri rappresentanti o consulenti che presenzieranno all'audizione. Le parti della controversia non includono nelle loro delegazioni persone che, direttamente o indirettamente, abbiano un interesse finanziario o personale in materia. Le parti della controversia possono opporsi alla presenza di qualsiasi persona sopra indicata, motivando tale obiezione. All'inizio dell'audizione il collegio decide in merito all'obiezione. |
|
33. |
Le audizioni dei collegi sono aperte al pubblico, purché le parti non convengano di svolgerle parzialmente o totalmente a porte chiuse. Tuttavia, il collegio si riunisce a porte chiuse se le comunicazioni e le argomentazioni di una parte della controversia comprendono informazioni riservate sia di natura commerciale che non commerciale. |
|
34. |
Il collegio conduce l'audizione nel modo sotto indicato, assicurando un tempo equivalente alla parte attrice e alla parte convenuta:
|
|
35. |
Il collegio può rivolgere domande alle parti della controversia in qualsiasi momento dell'audizione. |
|
36. |
Il collegio predispone la stesura del verbale di ciascuna audizione, che è quanto prima redatto e trasmesso per iscritto alle parti della controversia. |
|
37. |
Entro 10 giorni dalla data finale dell'audizione ciascuna parte può trasmettere osservazioni scritte supplementari in merito a qualsiasi questione sollevata durante l'audizione. |
DOMANDE SCRITTE
|
38. |
Il collegio può rivolgere domande scritte a una o a entrambe le parti in qualsiasi momento di un procedimento. Ciascuna delle parti della controversia riceve una copia delle domande del collegio. |
|
39. |
Una parte della controversia fornisce una copia della propria risposta scritta alle domande del collegio all'altra parte della controversia. Alle parti della controversia è data la possibilità di inviare osservazioni scritte in merito a tale risposta dell'altra parte della controversia entro 5 giorni dalla data di ricevimento. |
ELEMENTI DI PROVA
|
40. |
Le parti della controversia presentano, per quanto possibile, gli elementi di prova con la comunicazione scritta iniziale e con la comunicazione scritta a sostegno delle argomentazioni. Le parti della controversia possono presentare ulteriori prove a sostegno delle argomentazioni nella propria comunicazione di confutazione e di controreplica. In via eccezionale le parti della controversia possono presentare ulteriori elementi di prova se tali elementi sono diventati disponibili o se una parte ne ha preso conoscenza dopo lo scambio di comunicazioni scritte oppure se il collegio considera che tali elementi di prova siano pertinenti e fornisce all'altra parte la possibilità di presentare le proprie osservazioni in merito. |
RISERVATEZZA
|
41. |
Le parti della controversia e i loro esperti rispettano la riservatezza delle audizioni del collegio che si svolgono parzialmente o totalmente a porte chiuse, come previsto al punto 33. Ciascuna parte della controversia e i rispettivi esperti considerano riservate le informazioni comunicate dall'altra parte della controversia in via riservata al collegio. Qualora una parte della controversia trasmetta al collegio una versione riservata delle sue comunicazioni scritte, essa fornisce ugualmente, su richiesta dell'altra parte, entro 15 giorni dalla data della richiesta o, se successiva, della comunicazione, un riassunto non riservato delle informazioni contenute nelle comunicazioni che possa essere reso pubblico. Nessuna disposizione del presente regolamento di procedura vieta ad una parte di rendere pubblica la propria posizione, purché essa non contenga informazioni commerciali riservate. |
CONTATTI UNILATERALI
|
42. |
Il collegio non si incontra né entra in contatto con una parte della controversia in assenza dell'altra parte. |
|
43. |
Nessun membro del collegio può discutere un aspetto della questione oggetto del procedimento con una delle parti della controversia o con entrambe in assenza degli altri membri del collegio. |
INFORMAZIONI E CONSULENZA TECNICA
|
44. |
Se il collegio intende acquisire informazioni e consulenze tecniche a norma dell'articolo 320, paragrafo 2, esse devono essere richieste il più presto possibile e almeno 15 giorni prima della data dell'audizione finale, a meno che il collegio non possa dimostrare l'esistenza di circostanze eccezionali. |
|
45. |
Prima di richiedere tali informazioni o consulenze tecniche il collegio stabilisce e notifica alle parti della controversia le procedure che seguirà per ottenere le informazioni. Dette procedure includono:
|
|
46. |
Il collegio non può scegliere come consulente tecnico un individuo che ha un interesse finanziario o personale nell'oggetto del procedimento o il cui datore di lavoro, partner, associato o familiare abbia un interesse simile. In ogni caso le disposizioni dell'articolo 325, paragrafo 2, si applicano alla selezione di esperti, organismi o altre fonti. |
|
47. |
In caso di una richiesta di informazioni e consulenze tecniche a norma dell'articolo 320, paragrafo 2, il collegio esamina se sia opportuno sospendere i periodi di tempo stabiliti in attesa del ricevimento di tali informazioni. |
MEMORIE A TITOLO DI AMICUS CURIAE
|
48. |
Salvo accordo diverso tra le parti della controversia, il collegio può ricevere memorie a titolo di amicus curiae dalle persone fisiche o giuridiche interessate, stabilite nel territorio delle parti della controversia, purché esse siano presentate entro 10 giorni dalla data di istituzione del collegio. |
|
49. |
Le memorie devono essere:
|
|
50. |
Le memorie sono accompagnate da una dichiarazione scritta che indichi chiaramente:
|
|
51. |
Le memorie sono indirizzate al presidente del collegio nelle lingue di cui al punto 49. |
|
52. |
Il collegio non prende in considerazione le memorie a titolo di amicus curiae non conformi alle disposizioni sopra indicate. |
|
53. |
Nel lodo il collegio elenca tutte le memorie a titolo di amicus curiae che ha ricevuto e che risultano conformi alle disposizioni sopra indicate. Il collegio non è tenuto ad esaminare nel proprio lodo gli argomenti di fatto o di diritto contenuti in dette memorie. Le comunicazioni ricevute dal collegio a norma del presente regolamento di procedura sono comunicate alle parti della controversia per eventuali osservazioni. |
CASI URGENTI
|
54. |
Nei casi urgenti di cui all'articolo 313, paragrafo 3, il collegio adegua i termini fissati nel presente regolamento di procedura secondo il caso. |
LINGUA DEL PROCEDIMENTO, TRADUZIONE E INTERPRETAZIONE
|
55. |
Durante le consultazioni di cui all'articolo 310 e al più tardi entro la data della riunione di cui al punto 11, le parti della controversia si adoperano per concordare una lingua o più lingue di lavoro per i procedimenti dinanzi al collegio, vale a dire inglese, spagnolo o entrambi. |
|
56. |
Le pronunce del collegio, compreso il lodo sul merito, sono redatte e notificate nella lingua o nelle lingue scelte dalle parti della controversia. I costi della traduzione di tali pronunce del collegio sono sostenuti in parti uguali dalle parti della controversia. |
|
57. |
Ciascuna parte della controversia sostiene i costi delle ulteriori traduzioni che essa ritiene necessarie. |
CALCOLO DEI TERMINI PROCEDURALI
|
58. |
Se conformemente al titolo, al presente regolamento di procedura o per decisione del collegio, qualsiasi azione, atto procedurale o audizione deve avvenire a una data specifica oppure prima o dopo tale data o un evento specifico, la data specificata o la data dell'evento non è inclusa nel calcolo dei termini indicati nel titolo o nel presente regolamento di procedura o stabiliti dal collegio. |
|
59. |
Tutti i termini stabiliti nel titolo e nel presente regolamento di procedura sono calcolati dal giorno successivo alla richiesta, alla notifica, alla comunicazione scritta o alla presentazione di altri documenti alla parte che riceve il documento. |
|
60. |
Conformemente al punto 4, il tempo che intercorre tra la data di trasmissione del documento e l'effettivo ricevimento non è preso in considerazione nel calcolo dei termini procedurali. |
|
61. |
Qualora una parte riceva un documento in una data diversa da quella in cui lo stesso documento è pervenuto all'altra parte, qualsiasi termine la cui decorrenza dipenda dal ricevimento del documento si calcola dall'ultima data di ricevimento. |
|
62. |
Se un termine scade in un giorno festivo di una o entrambe le parti della controversia, tale termine è prorogato fino al primo giorno feriale successivo. |
COSTI
|
63. |
Fatte salve circostanze eccezionali decise dal collegio, la remunerazione dei membri del collegio, degli assistenti, degli esperti, degli organismi o di altre fonti di cui all'articolo 320, il rimborso delle spese di trasporto, alloggio e di altre spese ammissibili, nonché le spese amministrative generali dei lavori del collegio sono sostenute in parti uguali dalle parti della controversia in base alla richiesta di rimborso spese presentata dal collegio. |
|
64. |
Ai fini della remunerazione e del rimborso delle spese i membri del collegio mantengono un registro completo e dettagliato delle spese sostenute e presentano una richiesta di rimborso all'ufficio designato dalle parti a norma del punto 67 del presente regolamento di procedura, insieme ai documenti giustificativi. Lo stesso si applica agli assistenti e alle persone designate conformemente all'articolo 320 nella misura in cui si tratti del loro ruolo specifico di assistenti di un membro del collegio o del collegio e agli esperti, agli organismi o ad altre fonti che forniscono informazioni e consulenza tecnica. |
|
65. |
Il Consiglio di associazione decide in merito a tutti i costi ammissibili per le suddette persone, nonché alle retribuzioni e alle indennità da versare che sono stabilite secondo le norme dell'OMC. |
|
66. |
I punti precedenti si applicano altresì a qualsiasi Mediatore nel quadro del meccanismo di mediazione. |
UFFICIO DESIGNATO IN RELAZIONE ALLE PROCEDURE DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE E AL MECCANISMO DI MEDIAZIONE
|
67. |
Ciascuna parte:
|
|
68. |
Tutte le notifiche e le consegne dei documenti di cui al titolo sulla composizione delle controversie, al regolamento di procedura e al titolo relativo al meccanismo di mediazione sono effettuate tramite tale ufficio. |
ALTRE PROCEDURE
|
69. |
Il presente regolamento di procedura si applica inoltre alle procedure di cui all'articolo 315, paragrafo 3, all'articolo 316, paragrafo 2, all'articolo 317, paragrafo 3, e all'articolo 318, paragrafo 2. I termini fissati in conformità del presente regolamento di procedura vengono tuttavia adeguati ai termini di tali procedure. |
CONFORMITÀ AL TITOLO E AL REGOLAMENTO DI PROCEDURA
|
70. |
Le parti e il collegio garantiscono che i loro rappresentanti, consulenti, assistenti e altre persone che partecipano a qualsiasi parte di un procedimento a norma del titolo e del presente regolamento di procedura rispettino le disposizioni pertinenti nonché le eventuali norme supplementari concordate dalle parti o adottate dal collegio. |
(1) Sono inclusi i giorni festivi permanenti, compresi ma non limitati ai giorni festivi religiosi o storici, nonché eventuali altri giorni festivi istituiti su base non permanente.
(2) Il risultato delle consultazioni di cui al presente punto non è vincolante per il collegio.
ALLEGATO B
CODICE DI CONDOTTA PER I MEMBRI DEL COLLEGIO E I MEDIATORI
DEFINIZIONI
|
1. |
Ai fini del presente codice di condotta si intende per:
a) «accordo»: l'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra; b) «titolo»: il titolo X sulla risoluzione delle controversie dell'accordo; c) «articolo»: il riferimento all'articolo pertinente dell'accordo nella sua interezza; d) «assistente»: una persona che, su incarico di un membro del collegio o del collegio stesso, svolge ricerche per questo o lo assiste nelle sue funzioni, ai fini della risoluzione della controversia; e) «candidato»: una persona proposta per la nomina a membro di un collegio ai sensi dell'articolo 310; f) «Mediatore»: una persona che conduce una mediazione a norma del titolo XI «Meccanismo di mediazione per le misure non tariffarie» dell'accordo; g) «membro» o «membro del collegio»: un membro del collegio istituito a norma dell'articolo 312; h) «procedimento»: salvo diversa indicazione, un procedimento del collegio a norma del titolo; e i) «personale»: in relazione a un membro del collegio, le persone, diverse dagli assistenti, poste sotto la sua direzione e il suo controllo. |
RESPONSABILITÀ NEI CONFRONTI DELLA PROCEDURA
|
2. |
I candidati e i membri sono tenuti ad evitare qualsiasi irregolarità e sospetto di irregolarità, ad essere indipendenti e imparziali, ad evitare i conflitti d'interesse diretti e indiretti nonché ad osservare norme di condotta rigorose, in modo da preservare l'integrità e l'imparzialità del procedimento di risoluzione delle controversie e il dispositivo di risoluzione delle controversie. Gli ex membri devono ottemperare agli obblighi definiti nelle parti del presente codice di condotta relative agli obblighi degli ex membri e alla riservatezza. |
OBBLIGHI DI DICHIARAZIONE
|
3. |
Prima di accettare la nomina di membro del collegio a norma dell'accordo, ogni candidato prende in considerazione, e se del caso dichiara, l'esistenza di qualsiasi interesse, relazione o circostanza che possa influire sulla sua indipendenza o imparzialità o che possa ragionevolmente dare adito a un sospetto di irregolarità o di parzialità nel procedimento. A tale scopo, i candidati compiono ogni ragionevole sforzo per venire a conoscenza dell'esistenza di tali interessi, relazioni e fatti. |
|
4. |
Senza limitare il carattere generale di quanto precede, ogni candidato deve dichiarare in buona fede:
|
|
5. |
Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 3 e 4, tutti i candidati che sono stati selezionati come membri del collegio e hanno accettato la nomina devono compilare una dichiarazione iniziale di informativa. La dichiarazione e l'accettazione della nomina devono essere trasmesse alle parti a fini di esame. |
|
6. |
Dopo essere stato nominato, ciascun membro è tenuto a continuare a compiere ogni ragionevole sforzo per venire a conoscenza degli interessi, delle relazioni o di altre circostanze di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente codice di condotta e ha l'obbligo di dichiararli. L'obbligo di dichiarazione è permanente ed impone a ogni membro di dichiarare interessi, relazioni e altre circostanze di tale natura in qualsiasi fase del procedimento essi intervengano. Il membro dichiara tali interessi, relazioni o altre circostanze informando le parti per iscritto e, a fini di esame, con copia al comitato di associazione. |
|
7. |
Ciascun membro è tenuto a comunicare al comitato di associazione solo le questioni attinenti a violazioni effettive o potenziali del presente codice di condotta affinché siano esaminate dalle parti. |
FUNZIONI DEI MEMBRI
|
8. |
In seguito all'accettazione della nomina, ciascun membro esercita interamente e sollecitamente le proprie funzioni nel corso dell'intero procedimento, con equità e diligenza. |
|
9. |
Ciascun membro esamina soltanto le questioni sollevate nell'ambito del procedimento e necessarie per pervenire a una decisione e non delega ad altri tale funzione. |
|
10. |
Ciascun membro prende tutti i provvedimenti necessari per garantire che il suo assistente e il suo personale prendano conoscenza e ottemperino alle parti del presente codice di condotta riguardanti la responsabilità nei confronti della procedura, gli obblighi di informativa, l'indipendenza, l'imparzialità e i diritti dei membri, gli obblighi degli ex membri e la riservatezza. |
|
11. |
I membri non hanno contatti unilaterali relativi al procedimento. |
INDIPENDENZA, IMPARZIALITÀ E DIRITTI DEI MEMBRI
|
12. |
Ciascun membro deve essere indipendente e imparziale ed evitare di dare adito a sospetti di irregolarità o di parzialità; non deve essere influenzato da interessi personali o di terzi, da pressioni esterne, da considerazioni di ordine politico, dall'opinione pubblica, dalla lealtà verso una parte o dal timore di critiche. |
|
13. |
Nessun membro può, direttamente o indirettamente, contrarre obblighi o accettare vantaggi che potrebbero in qualunque modo ostacolare, o apparire d'ostacolo, a una corretta esecuzione delle sue funzioni. |
|
14. |
Nessun membro può trarre vantaggio dalla propria posizione in seno al collegio per servire qualsiasi interesse personale o privato; ciascun membro è tenuto a evitare qualsiasi atto che possa dare l'impressione che terzi si trovino in posizione tale da poterlo influenzare. |
|
15. |
Ciascun membro si adopera affinché il suo comportamento o il suo giudizio non siano influenzati da relazioni o responsabilità di ordine finanziario, commerciale, professionale, familiare o sociale. |
|
16. |
Ciascun membro evita di allacciare qualsiasi relazione o di acquisire interessi finanziari tali da influire sulla sua indipendenza o che potrebbero ragionevolmente dare adito a un sospetto di irregolarità o di parzialità. |
|
17. |
Nessun membro può limitare o privare gli altri membri del loro diritto e obbligo di partecipare pienamente a tutti gli aspetti pertinenti del procedimento. |
OBBLIGHI DEGLI EX MEMBRI
|
18. |
Ciascun ex membro è tenuto a evitare qualsiasi atto che possa dare l'impressione che egli sia stato parziale nell'esercizio delle proprie funzioni o abbia tratto vantaggio dalla decisione o dal lodo del collegio. |
RISERVATEZZA
|
19. |
I membri o ex membri non divulgano né si avvalgono di informazioni non pubbliche relative a un procedimento o acquisite nel corso di un procedimento, eccetto ai fini del procedimento stesso, e in nessun caso divulgano o si avvalgono di tali informazioni a proprio vantaggio o a vantaggio di altri o per nuocere agli interessi di altri. |
|
20. |
I membri non divulgano il lodo del collegio né parti di esso prima della pubblicazione conformemente al titolo. |
|
21. |
Nessun membro o ex membro può, in alcun momento, rivelare le deliberazioni del collegio, l'opinione di un membro, o qualsiasi altro aspetto non pubblico del procedimento. |
MEDIATORI
|
22. |
Le disposizioni di cui al presente codice di condotta, applicabili ai membri o agli ex membri, si applicano, mutatis mutandis, ai mediatori. |
|
24.7.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 196/51 |
TRADUZIONE
DECISIONE N. 3/2014 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-AMERICA CENTRALE
del 7 novembre 2014
che adotta l'elenco dei membri del collegio [2015/1217]
IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-AMERICA CENTRALE,
visto l'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra («accordo»), in particolare gli articoli 6 e 325,
considerando quanto segue:
|
(1) |
A norma dell'articolo 6, paragrafo 1, il Consiglio di associazione ha il potere di prendere decisioni nei casi previsti dall'accordo. |
|
(2) |
A norma dell'articolo 325, paragrafo 1, il Consiglio di associazione stabilisce un elenco di trentasei persone disposte a esercitare la funzione di membro del collegio e in possesso dei requisiti per farlo ai sensi del titolo X dell'accordo sulla risoluzione delle controversie, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo unico
È adottato l'elenco dei membri del collegio di cui all'allegato.
La presente decisione è adottata mediante procedura scritta. Essa entra in vigore alla data in cui il segretariato la riceve debitamente firmata da tutte le parti.
Fatto a San José, Costa Rica, il 7 novembre 2014
ALLEGATO
ELENCO DEI MEMBRI DEL COLLEGIO
Membri proposti dalla Costa Rica
|
1. |
Ernesto Fernández Monge |
|
2. |
Federico Valerio de Ford |
Membri proposti da El Salvador
|
1. |
Cesar Ernesto Salazar Grande |
|
2. |
Harold C. Lantan |
Membri proposti dal Guatemala
|
1. |
Ada Lissette Redondo Aguilera |
|
2. |
Julio Roberto Bermejo Quiñones |
Membri proposti dall'Honduras
|
1. |
Ulises Mejía León-Gómez |
|
2. |
Roberto Herrera Cáceres |
Membri proposti dal Nicaragua
|
1. |
Mauricio Herdocia |
|
2. |
José René Orúe |
Membri proposti da Panama
|
1. |
Yavel Francis Lanuza |
|
2. |
Carlos Ernesto González Ramirez |
Membri proposti dall'UE
|
1. |
Giorgio Sacerdoti (Italia) |
|
2. |
Ramon Torrent (Spagna) |
|
3. |
Jacques Bourgeois (Belgio) |
|
4. |
Pieter Jan Kuijper (Paesi Bassi) |
|
5. |
Claus-Dieter Ehlermann (Germania) |
|
6. |
Jan Wouters (Belgio) |
|
7. |
Laurence Boisson de Chazournes (Francia) |
|
8. |
Hélène Ruiz Fabri (Francia) |
|
9. |
Meinhard Hild (Germania) |
|
10. |
Claudio Dordi (Italia) |
|
11. |
Kim Van der Borght (Belgio) |
|
12. |
Markus Krajewski (Germania) |
Presidenti
|
1. |
Craig Van Graastek (US) |
|
2. |
Miriam Mercedes Maroun Marun (Venezuela) |
|
3. |
Hugo Perezcano Díaz (Messico) |
|
4. |
Ignacio Suárez Anzorena (Argentina) |
|
5. |
Carlos Vejar (Messico) |
|
6. |
Didier Chambovey (Svizzera) |
|
7. |
Shotaro Oshima (Giappone) |
|
8. |
Jenniffer Hilman (US) |
|
9. |
Luiz Olavo Baptista (Brasile) |
|
10. |
Kirsten Hilman (Canada) |
|
11. |
Juan Antonio Buencamino (Filippine) |
|
12. |
David Unterhalter (Sud Africa) |
|
24.7.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 196/55 |
TRADUZIONE
DECISIONE N. 4/2014 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-AMERICA CENTRALE
del 7 novembre 2014
che adotta l'elenco di esperti in commercio e sviluppo sostenibile [2015/1218]
IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-AMERICA CENTRALE,
visto l'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra («accordo»), in particolare gli articoli 6 e 297,
considerando quanto segue:
|
(1) |
A norma dell'articolo 6, paragrafo 1, il Consiglio di associazione ha il potere di prendere decisioni nei casi previsti dall'accordo. |
|
(2) |
A norma dell'articolo 297, paragrafo 2, il Consiglio di associazione approva un elenco di diciassette esperti in diritto ambientale, commercio internazionale o risoluzione delle controversie insorgenti nell'ambito di accordi internazionali e un elenco di diciassette esperti in diritto del lavoro, commercio internazionale o risoluzione delle controversie insorgenti nell'ambito di accordi internazionali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo unico
È adottato l'elenco di esperti in commercio e sviluppo sostenibile di cui all'allegato.
La presente decisione è adottata mediante procedura scritta. Essa entra in vigore alla data in cui il segretariato la riceve debitamente firmata da tutte le parti.
Fatto a San José, Costa Rica, il 7 novembre 2014
ALLEGATO
ELENCO DI ESPERTI IN COMMERCIO E SVILUPPO SOSTENIBILE
Esperti in diritto ambientale, commercio internazionale o risoluzione delle controversie insorgenti nell'ambito di accordi internazionali
Elenco degli esperti nazionali
|
1. |
Marieta Lizano Martínez |
|
2. |
Alma Carolina Sánchez Fuentes |
|
3. |
Francisco Khalil de León Barrios |
|
4. |
Mario Noel Vallejo Larios |
|
5. |
Javier Guillermo Hernández Munguía |
|
6. |
Alexis Xavier Rodríguez Almanza |
|
7. |
Joost Pauwelyn |
|
8. |
Jorge Cardona |
|
9. |
Karin Lukas |
|
10. |
Hélène Ruiz Fabri |
|
11. |
Laurence Boisson de Chazournes |
|
12. |
Geert Van Calster |
Presidenti (di cittadinanza diversa da quella delle parti)
|
1. |
Claudia de Windt |
|
2. |
Juan Carlos Urquidi Fell |
|
3. |
Elizabeth Jaramillo Escobar |
|
4. |
Janice Bellace |
|
5. |
Arthur Appleton |
Esperti in diritto del lavoro, commercio internazionale o risoluzione delle controversie insorgenti nell'ambito di accordi internazionali
Elenco degli esperti nazionali
|
1. |
Manuel Francisco Umaña Soto |
|
2. |
Carolina Morán |
|
3. |
Mario Fuentes Destarac |
|
4. |
Arnando Urtecho López |
|
5. |
Adrián Meza |
|
6. |
Rolando Murgas Torraza |
|
7. |
Eddy Laurijssen |
|
8. |
Jorge Cardona |
|
9. |
Karin Lukas |
|
10. |
Hélène Ruiz Fabri |
|
11. |
Laurence Boisson de Chazournes |
|
12. |
Geert Van Calster |
Presidenti (di cittadinanza diversa da quella delle parti)
|
1. |
Emilio Morgado Velenzuela |
|
2. |
Juan Mailhos Gutiérrez |
|
3. |
Jill Murray |
|
4. |
Ross Wilson |
|
5. |
Janice Bellace |
|
24.7.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 196/59 |
TRADUZIONE
DECISIONE N. 5/2014 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-AMERICA CENTRALE
del 7 novembre 2014
relativa alle indicazioni geografiche da includere nell'allegato XVIII dell'accordo [2015/1219]
IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-AMERICA CENTRALE,
visto l'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra («accordo»), in particolare l'articolo 245, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
|
(1) |
A norma dell'articolo 353, paragrafo 4, la parte IV dell'accordo è applicata a titolo provvisorio con Nicaragua, Honduras e Panama dal 1o agosto 2013, con El Salvador e Costa Rica dal 1o ottobre 2013 e con il Guatemala dal 1o dicembre 2013. |
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(2) |
Le indicazioni geografiche dell'Unione europea e dell'America centrale, che sono elencate nell'allegato XVII dell'accordo o nella dichiarazione comune «Denominazioni per cui è stata chiesta la registrazione ai fini della protezione come indicazioni geografiche in una Repubblica della parte AC» e che successivamente sono state oggetto di esame favorevole a cura delle autorità competenti dell'altra parte, sono elencate nell'allegato XVIII, conformemente al titolo VI e al titolo XIII della parte IV dell'accordo, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo unico
Modifiche dell'allegato XVIII
Le indicazioni geografiche elencate nell'allegato della presente decisione sono incluse nell'allegato XVIII, parte A e parte B dell'accordo, come disposto nell'allegato della presente decisione.
La presente decisione è adottata mediante procedura scritta. Essa entra in vigore 90 giorni dopo la data in cui il segretariato la riceve debitamente firmata da tutte le parti.
Fatto a San José, Costa Rica, il 7 novembre 2014
ALLEGATO
DELLA DECISIONE N. 5/2014 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-AMERICA CENTRALE
ALLEGATO XVIII
INDICAZIONI GEOGRAFICHE PROTETTE
PARTE A
Indicazioni geografiche della parte UE protette nelle Repubbliche della parte America centrale ai sensi del titolo VI (Proprietà intellettuale) della parte IV del presente accordo
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STATO MEMBRO |
DENOMINAZIONE |
DESCRIZIONE O CLASSE DEL PRODOTTO |
|
GERMANIA |
Bayerisches Bier |
Birra |
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GERMANIA |
Münchener Bier |
Birra |
|
GERMANIA |
Nürnberger Bratwürste/Nürnberger Rostbratwürste |
Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.) |
|
IRLANDA |
Irish Cream |
Alcolici |
|
IRLANDA |
Irish whiskey/Uisce Beatha/Eireannach/Irish whisky |
Alcolici |
|
GRECIA |
Ούζο (Ouzo) (1) |
Alcolici |
|
GRECIA |
Σάμος (Samos) |
Vini |
|
SPAGNA |
Bierzo |
Vini |
|
SPAGNA |
Brandy de Jerez |
Alcolici |
|
SPAGNA |
Campo de Borja |
Vini |
|
SPAGNA |
Cariñena |
Vini |
|
SPAGNA |
Castilla |
Vini |
|
SPAGNA |
Cataluña |
Vini |
|
SPAGNA |
Cava |
Vini |
|
SPAGNA |
Empordà |
Vini |
|
SPAGNA |
Idiazábal |
Formaggi |
|
SPAGNA |
Jamón de Teruel |
Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.) — Prosciutti |
|
SPAGNA |
Jerez — Xérès — Sherry |
Vini |
|
SPAGNA |
Jijona |
Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria e biscotteria — Torroni |
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SPAGNA |
Jumilla |
Vini |
|
SPAGNA |
La Mancha |
Vini |
|
SPAGNA |
Los Pedroches |
Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.) — Prosciutti |
|
SPAGNA |
Málaga |
Vini |
|
SPAGNA |
Manzanilla — Sanlúcar de Barrameda |
Vini |
|
SPAGNA |
Navarra |
Vini |
|
SPAGNA |
Penedès |
Vini |
|
SPAGNA |
Priorat |
Vini |
|
SPAGNA |
Queso Manchego (2) |
Formaggi |
|
SPAGNA |
Rías Baixas |
Vini |
|
SPAGNA |
Ribera del Duero |
Vini |
|
SPAGNA |
Rioja |
Vini |
|
SPAGNA |
Rueda |
Vini |
|
SPAGNA |
Somontano |
Vini |
|
SPAGNA |
Toro |
Vini |
|
SPAGNA |
Turrón de Alicante |
Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria e biscotteria — Torroni |
|
SPAGNA |
Utiel-Requena |
Vini |
|
SPAGNA |
Valdepeñas |
Vini |
|
SPAGNA |
Valenza |
Vini |
|
FRANCIA |
Alsace |
Vini |
|
FRANCIA |
Anjou |
Vini |
|
FRANCIA |
Armagnac |
Alcolici |
|
FRANCIA |
Beaujolais |
Vini |
|
FRANCIA |
Bordeaux |
Vini |
|
FRANCIA |
Bourgogne |
Vini |
|
FRANCIA |
Brie de Meaux (3) |
Formaggi |
|
FRANCIA |
Cadillac |
Vini |
|
FRANCIA |
Calvados |
Alcolici |
|
FRANCIA |
Camembert de Normandie (4) |
Formaggi |
|
FRANCIA |
Canard à foie gras du Sud-Ouest/Canard à foie gras du Sud-Ouest (Chalosse, Gascogne, Gers, Landes, Périgord, Quercy) |
Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.) — Anatre |
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FRANCIA |
Chablis |
Vini |
|
FRANCIA |
Champagne |
Vini |
|
FRANCIA |
Châteauneuf-du-Pape |
Vini |
|
FRANCIA |
Cognac |
Alcolici |
|
FRANCIA |
Comté |
Formaggi |
|
FRANCIA |
Côtes de Provence |
Vini |
|
FRANCIA |
Côtes du Rhône |
Vini |
|
FRANCIA |
Côtes du Roussillon |
Vini |
|
FRANCIA |
Emmental de Savoie (5) |
Formaggi |
|
FRANCIA |
Graves |
Vini |
|
FRANCIA |
Haut-Médoc |
Vini |
|
FRANCIA |
Huile essentielle de lavande de Haute-Provence |
Olio essenziale di lavanda |
|
FRANCIA |
Jambon de Bayonne |
Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.) — Prosciutti |
|
FRANCIA |
Languedoc (Coteaux du Languedoc) |
Vini |
|
FRANCIA |
Margaux |
Vini |
|
FRANCIA |
Médoc |
Vini |
|
FRANCIA |
Pommard |
Vini |
|
FRANCIA |
Pruneaux d'Agen/Pruneaux d'Agen mi-cuits |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati — Prugne secche cotte |
|
FRANCIA |
Reblochon |
Formaggi |
|
FRANCIA |
Rhum de la Martinique |
Alcolici |
|
FRANCIA |
Romanée Saint-Vivant |
Vini |
|
FRANCIA |
Roquefort |
Formaggi |
|
FRANCIA |
Saint-Emilion |
Vini |
|
FRANCIA |
Saint-Julien |
Vini |
|
FRANCIA |
Sauternes |
Vini |
|
FRANCIA |
Val de Loire |
Vini |
|
ITALIA |
Asti |
Vini |
|
ITALIA |
Barbaresco |
Vini |
|
ITALIA |
Barbera d'Alba |
Vini |
|
ITALIA |
Barbera d'Asti |
Vini |
|
ITALIA |
Barolo |
Vini |
|
ITALIA |
Brachetto d'Acqui |
Vini |
|
ITALIA |
Conegliano — Valdobbiadene — Prosecco |
Vini |
|
ITALIA |
Dolcetto d'Alba |
Vini |
|
ITALIA |
Fontina (6) |
Formaggi |
|
ITALIA |
Franciacorta |
Vini |
|
ITALIA |
Gorgonzola (7) |
Formaggi |
|
ITALIA |
Grana Padano |
Formaggi |
|
ITALIA |
Grappa |
Alcolici |
|
ITALIA |
Mortadella Bologna |
Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.) |
|
ITALIA |
Parmigiano Reggiano (8) |
Formaggi |
|
ITALIA |
Prosciutto di Parma (9) |
Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.) — Prosciutti |
|
ITALIA |
Prosciutto di S. Daniele/Prosciutto di San Daniele |
Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.) — Prosciutti |
|
ITALIA |
Prosciutto Toscano |
Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.) — Prosciutti |
|
ITALIA |
Provolone Valpadana (10) |
Formaggi |
|
ITALIA |
Soave |
Vini |
|
ITALIA |
Taleggio |
Formaggi |
|
ITALIA |
Toscano |
Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) — Olio d'oliva |
|
ITALIA |
Toscano/Toscana |
Vini |
|
ITALIA |
Vino Nobile di Montepulciano |
Vini |
|
CIPRO |
Ζιβανία/Τζιβανία/Ζιβάνα (Zivania) |
Alcolici |
|
CIPRO |
Κουμανδαρία (Commandaria) |
Vini |
|
CIPRO |
Ούζο (Ouzo) (11) |
Alcolici |
|
UNGHERIA |
Pálinka |
Alcolici |
|
UNGHERIA |
Szegedi téliszalámi/Szegedi szalámi |
Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.) |
|
UNGHERIA |
Tokaj |
Vini |
|
UNGHERIA |
Törkölypálinka |
Alcolici |
|
AUSTRIA |
Inländerrum |
Alcolici |
|
AUSTRIA |
Jägertee/Jagertee/Jagatee |
Alcolici |
|
POLONIA |
Polska Wódka/Polish Vodka |
Alcolici |
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POLONIA |
Wódka ziołowa z Niziny Północnopodlaskiej aromatyzowana ekstraktem z trawy żubrowej/Herbal vodka from the North Podlasie Lowland aromatised with an extract of bison grass |
Alcolici |
|
PORTOGALLO |
Douro |
Vini |
|
PORTOGALLO |
Porto/Port/Oporto |
Vini |
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SLOVACCHIA |
Vinohradnícka oblasť Tokaj |
Vini |
|
SVEZIA |
Svensk Vodka/Swedish Vodka |
Alcolici |
|
REGNO UNITO |
Scotch Whisky |
Alcolici |
PARTE B
Indicazioni geografiche delle Repubbliche della parte America centrale protette nella parte UE ai sensi del titolo VI (Proprietà intellettuale) della parte IV del presente accordo
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PAESE |
DENOMINAZIONE |
PRODOTTI |
|
Costa Rica |
Café de Costa Rica |
Caffè |
|
Costa Rica |
Banano de Costa Rica |
Banane |
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EL SALVADOR |
Café Apaneca-Ilamapetec |
Caffè |
|
EL SALVADOR |
Bálsamo de El Salvador |
Balsamo |
|
GUATEMALA |
Café Antigua |
Caffè |
|
GUATEMALA |
Ron de Guatemala |
Alcolici |
|
HONDURAS |
Cafés del Occidente Hondureño (H W C) |
Caffè |
|
HONDURAS |
Café de Marcala |
Caffè |
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PANAMA |
Seco de Panamá |
Alcolici |
(1) Prodotto della Grecia o di Cipro.
(2) Registrato in Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panama; procedure di opposizione pendenti in Costa Rica ed El Salvador.
(3) Registrato in Costa Rica, El Salvador, Honduras, Nicaragua e Panama; procedura di opposizione pendente in Guatemala.
(4) Registrato in Costa Rica, El Salvador, Honduras, Nicaragua e Panama; procedure di opposizione pendenti in Guatemala.
(5) Registrato in Costa Rica, El Salvador, Honduras, Nicaragua e Panama; procedure di opposizione pendenti in Guatemala.
(6) Registrato in El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panama; procedura di opposizione pendente in Costa Rica.
(7) Registrato in Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panama; procedure di opposizione pendenti in Costa Rica ed El Salvador.
(8) Registrato in Honduras, Nicaragua e Panama; procedure di opposizione pendenti in Costa Rica, El Salvador e Guatemala.
(9) Registrato in Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panama; procedura di opposizione pendente in El Salvador.
(10) Registrato in El Salvador, Honduras, Nicaragua e Panama; procedure di opposizione pendenti in Costa Rica e Guatemala.
(11) Prodotto della Grecia o di Cipro.
Rettifiche
|
24.7.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 196/67 |
Rettifica della decisione di esecuzione (UE) 2015/1204 della Commissione del 22 luglio 2015 recante deroga temporanea alle norme di origine di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio in considerazione della particolare situazione del Kenya con riguardo ai filetti di tonno
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 195 del 23 luglio 2015 )
A pagina 47, articolo 5:
anziché:
« “Derogation — Commission Implementing Decision 2015/…/EU”.»
leggi:
« “Derogation — Commission Implementing Decision (EU) 2015/1204”.»