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Document L:2009:228:FULL

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 228, 01 settembre 2009


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ISSN 1725-258X

doi:10.3000/1725258X.L_2009.228.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 228

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

52o anno
1 settembre 2009


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

 

Regolamento (CE) n. 791/2009 della Commissione, del 31 agosto 2009, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

1

 

*

Regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione, del 31 agosto 2009, che stabilisce le modalità con le quali gli Stati membri notificano alla Commissione le informazioni e i documenti necessari nell’ambito dell’attuazione dell’organizzazione comune dei mercati, del regime dei pagamenti diretti, della promozione dei prodotti agricoli e dei regimi applicabili alle regioni ultraperiferiche e alle isole minori del Mar Egeo

3

 

*

Regolamento (CE) n. 793/2009 della Commissione, del 31 agosto 2009, recante modifica del regolamento (CE) n. 595/2004 recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

7

 

 

Regolamento (CE) n. 794/2009 della Commissione, del 31 agosto 2009, recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 945/2008, per la campagna 2008/2009

12

 

 

Regolamento (CE) n. 795/2009 della Commissione, del 31 agosto 2009, recante fissazione dei dazi all’importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 1o settembre 2009

14

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva 2009/115/CE della Commissione, del 31 agosto 2009, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l’iscrizione della sostanza attiva metomil ( 1 )

17

 

 

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

 

 

DECISIONI

 

 

Commissione

 

 

2009/626/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 25 febbraio 2009, relativa al regime di aiuto C 2/08 (ex N 572/07) che l’Irlanda intende istituire modificando il regime d’imposta sul tonnellaggio navale [notificata con il numero C(2009) 688]  ( 1 )

20

 

 

INDIRIZZI

 

 

Banca centrale europea

 

 

2009/627/CE

 

*

Indirizzo della Banca centrale europea, del 31 luglio 2009, sulle statistiche sulla finanza pubblica (rifusione) (BCE/2009/20)

25

 

 

ACCORDI

 

 

Consiglio

 

*

Informazione relativa all'entrata in vigore dell'accordo tra la Comunità europea e il governo della Repubblica di Corea concernente la cooperazione in merito ad attività anticoncorrenziali

46

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

1.9.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 228/1


REGOLAMENTO (CE) N. 791/2009 DELLA COMMISSIONE

del 31 agosto 2009

recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o settembre 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 agosto 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MK

40,3

XS

37,6

ZZ

39,0

0707 00 05

MK

33,2

TR

96,4

ZZ

64,8

0709 90 70

TR

106,5

ZZ

106,5

0805 50 10

AR

104,8

BR

122,7

UY

119,3

ZA

108,5

ZZ

113,8

0806 10 10

EG

155,8

TR

106,4

ZZ

131,1

0808 10 80

AR

114,0

BR

61,1

CL

80,6

CN

67,1

NZ

83,9

ZA

83,3

ZZ

81,7

0808 20 50

AR

145,7

TR

122,4

ZA

88,8

ZZ

119,0

0809 30

TR

133,9

ZZ

133,9

0809 40 05

IL

93,9

ZZ

93,9


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


1.9.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 228/3


REGOLAMENTO (CE) N. 792/2009 DELLA COMMISSIONE

del 31 agosto 2009

che stabilisce le modalità con le quali gli Stati membri notificano alla Commissione le informazioni e i documenti necessari nell’ambito dell’attuazione dell’organizzazione comune dei mercati, del regime dei pagamenti diretti, della promozione dei prodotti agricoli e dei regimi applicabili alle regioni ultraperiferiche e alle isole minori del Mar Egeo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio, del 30 gennaio 2006, recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell’Unione (1), in particolare l’articolo 25,

visto il regolamento (CE) n. 1405/2006 del Consiglio, del 18 settembre 2006, recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo e recante modifica del regolamento (CE) n. 1782/2003 (2), in particolare l’articolo 14,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (3), in particolare l’articolo 192, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 4,

visto il regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio, del 17 dicembre 2007, relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi (4), in particolare l’articolo 15, paragrafo 1,

visto il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 (5), in particolare l’articolo 142, lettera q),

considerando quanto segue:

(1)

L’utilizzazione generalizzata delle nuove tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni da parte della Commissione e degli Stati membri, in particolare negli scambi con le autorità competenti nazionali responsabili dell’attuazione della politica agricola comune (PAC), fa sì che i documenti conservati dalla Commissione e dagli Stati membri siano in misura sempre maggiore in formato elettronico o digitale.

(2)

Nell’ambito delle sue procedure interne di lavoro e delle sue relazioni con le autorità interessate dalla PAC, la Commissione ha intensificato il suo impegno per lo sviluppo di sistemi informatici che consentano di gestire elettronicamente i documenti e le procedure. Parallelamente gli Stati membri hanno sviluppato sistemi informatici a livello nazionale per soddisfare le prescrizioni della gestione condivisa della PAC.

(3)

In questo contesto e data la necessità di garantire una gestione uniforme e armonizzata della PAC da parte di tutti gli operatori coinvolti, occorre istituire un quadro giuridico e prevedere regole comuni applicabili ai sistemi di informazione istituiti ai fini della notifica di informazioni e documenti alla Commissione da parte degli Stati membri e delle autorità o degli organismi da loro designati nell’ambito della PAC.

(4)

Per conseguire questi obiettivi in modo efficace, occorre definire il campo di applicazione di questo quadro giuridico, sia dal punto di vista della legislazione che delle parti interessate.

(5)

Per quanto concerne la legislazione, i regolamenti (CE) n. 247/2006, (CE) n. 1405/2006, (CE) n. 1234/2007, (CE) n. 3/2008 e (CE) n. 73/2009 e le relative modalità di applicazione (di seguito «regolamenti PAC») impongono agli Stati membri un numero considerevole di obblighi per quanto riguarda la notifica alla Commissione di informazioni e di documenti necessari per l’attuazione di tali regolamenti. Pertanto è opportuno tenerne conto conformemente alle loro caratteristiche specifiche.

(6)

Per quanto riguarda gli operatori coinvolti, i diritti e gli obblighi stabiliti dai regolamenti PAC, sia per la Commissione che per gli Stati membri e le autorità e gli organismi competenti di questi ultimi, richiedono l’identificazione precisa delle persone e delle autorità responsabili per le azioni e gli interventi effettuati in questo ambito.

(7)

I regolamenti PAC prevedono generalmente che la trasmissione delle informazioni avvenga per via elettronica o mediante un sistema di informazione, senza necessariamente specificare i principi applicabili. È pertanto opportuno, al fine di garantire la coerenza, l’adeguata gestione e la semplificazione delle procedure per gli utilizzatori e le autorità responsabili dei sistemi, stabilire principi comuni applicabili a tutti i sistemi di informazione istituiti.

(8)

L’autenticità, l’integrità e la leggibilità nel tempo dei documenti e dei metadati associati devono poter essere garantiti per l’intero periodo di conservazione prescritto affinché la loro validità sia riconosciuta per le esigenze della Commissione e negli Stati membri.

(9)

Per fornire tale garanzia, è opportuno stabilire che le autorità o le persone autorizzate a trasmettere comunicazioni siano sempre identificate in seno ai sistemi di informazione istituiti, in base alle competenze loro attribuite. Il processo di identificazione deve essere effettuato sotto la responsabilità delle autorità competenti menzionate in ognuno dei regolamenti PAC. Tuttavia, ai fini di una corretta gestione, occorre lasciare agli Stati membri e alla Commissione il compito di stabilire le condizioni per la designazione delle persone autorizzate ad intervenire, stabilendo che questa designazione avvenga per il tramite di un unico organismo di contatto. Inoltre occorre stabilire le condizioni per la concessione dei diritti di accesso ai sistemi di informazione istituiti dalla Commissione.

(10)

Visto che il presente regolamento riguarda un’ampia gamma di obblighi di notifica, i sistemi di informazione saranno messi a disposizione delle autorità competenti degli Stati membri gradualmente. È opportuno che l’obbligo di notificare le informazioni tramite uno di questi sistemi entri in vigore a partire dalla data di applicazione del presente regolamento prevista nelle disposizioni corrispondenti dei regolamenti PAC.

(11)

I documenti devono essere gestiti nel rispetto delle regole di protezione dei dati personali. A tal fine occorre applicare le disposizioni generali stabilite dalla legislazione comunitaria, in particolare dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (6), dalla direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva sulla tutela della vita privata e delle comunicazioni) (7), dal regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (8), dal regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (9).

(12)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i pagamenti diretti e del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

Il presente regolamento stabilisce le regole applicabili alla notifica di informazioni e documenti (di seguito «i documenti»), da parte degli Stati membri alla Commissione, mediante sistemi di informazione, nel rispetto degli obblighi previsti in materia dal:

regolamento (CE) n. 247/2006 e le sue modalità di applicazione,

regolamento (CE) n. 1405/2006 e le sue modalità di applicazione,

regolamento (CE) n. 1234/2007 e le sue modalità di applicazione,

regolamento (CE) n. 3/2008 e le sue modalità di applicazione,

regolamento (CE) n. 73/2009 e le sue modalità di applicazione.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a)

«obbligo di notifica», l’obbligo imposto agli Stati membri di trasmettere dei documenti alla Commissione, stabilito dalla legislazione comunitaria di cui all’articolo 1;

b)

«autorità competenti», le autorità o gli organismi designati dallo Stato membro in quanto responsabili di ottemperare all’obbligo di notifica;

c)

«autorità responsabile dei sistemi di informazione», l’autorità, il servizio, l’organismo o la persona responsabile, alla Commissione, della convalida e dell’utilizzazione del sistema, identificato in quanto tale nel sistema;

d)

«metadati», i dati che descrivono il contesto, il contenuto e la struttura dei documenti, nonché la loro gestione nel tempo.

CAPO II

SISTEMI DI INFORMAZIONE DELLA COMMISSIONE, DIRITTI DI ACCESSO E AUTENTICITÀ DEI DOCUMENTI

Articolo 3

Sistemi di informazione della Commissione

Per adempiere all’obbligo di notifica, i documenti sono notificati alla Commissione mediante i sistemi di informazione messi a disposizione delle autorità competenti (di seguito «sistemi di informazione»), a decorrere dalla data in cui l’obbligo di notifica corrispondente stabilisce l’obbligo di utilizzare questi sistemi, a norma del presente regolamento.

Articolo 4

Diritti di accesso e organismo di contatto unico

1.   L’attribuzione dei diritti di accesso e la certificazione dell’identità delle persone autorizzate ad accedere ai sistemi di informazione (di seguito «gli utilizzatori») spettano alle autorità competenti degli Stati membri.

2.   Per quanto riguarda l’accesso ai sistemi, ogni Stato membro:

a)

designa un organismo di contatto unico incaricato di:

i)

convalidare, per ogni sistema, i diritti di accesso concessi e aggiornati dalle autorità competenti, nonché l’identità certificata degli utilizzatori autorizzati ad accedere ai sistemi;

ii)

notificare alla Commissione l’elenco delle autorità competenti e degli utilizzatori autorizzati ad accedere ai sistemi;

b)

comunica alla Commissione l’identità e le coordinate dell’organismo di contatto che ha designato.

Una volta convalidati, i diritti di accesso sono attivati dall’autorità responsabile dei sistemi di informazione.

Articolo 5

Elaborazione e notifica di documenti

1.   I documenti sono elaborati e notificati conformemente alle procedure stabilite dai sistemi di informazione, utilizzando modelli o metodi messi a disposizione degli utilizzatori mediante tali sistemi, sotto la responsabilità dell’autorità competente dello Stato membro, conformemente ai diritti di accesso concessi dalle autorità in questione. Questi modelli e metodi sono modificati e messi a disposizione dopo aver informato gli utilizzatori dei sistemi in questione.

2.   In casi di forza maggiore o in circostanze eccezionali, in particolare in caso di malfunzionamento del sistema di informazione o di interruzione della connessione, lo Stato membro può inviare i documenti alla Commissione su supporto cartaceo o con mezzi informatici adeguati. La trasmissione di documenti su supporto cartaceo o mediante altri mezzi informatici deve essere preceduta dall’invio alla Commissione, a tempo debito prima della scadenza del termine ultimo dell’invio, di un avviso in cui si spiegano i motivi di tale invio.

Articolo 6

Autenticità dei documenti

L’autenticità di un documento notificato o conservato mediante un sistema di informazione a norma delle disposizioni del presente regolamento è riconosciuta se la persona che ha inviato il documento è adeguatamente identificata e se il documento è stato elaborato e notificato a norma del presente regolamento.

CAPO III

INTEGRITÀ E LEGGIBILITÀ NEL TEMPO E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Articolo 7

Integrità e leggibilità nel tempo

I sistemi di informazione garantiscono la protezione dell’integrità dei documenti notificati e conservati.

In particolare offrono le garanzie seguenti:

a)

consentono l’identificazione inequivocabile di ogni utilizzatore e prevedono misure di controllo efficaci dei diritti di accesso atte ad impedire gli accessi, le cancellazioni, le alterazioni o gli spostamenti illegali, malintenzionati o non autorizzati di documenti, file, metadati e fasi della procedura;

b)

sono dotati di dispositivi di protezione fisica contro le intrusioni e gli incidenti ambientali e di protezione software contro gli attacchi informatici;

c)

impediscono, mediante vari mezzi, qualsiasi modifica non autorizzata e contengono meccanismi di verifica dell’integrità dei documenti che consentono di stabilire se questi hanno subito delle modifiche;

d)

conservano in memoria una pista di controllo per ogni fase essenziale della procedura;

e)

salvaguardano i dati immagazzinati in un ambiente sicuro, sia in termini fisici che di software, conformemente alle disposizioni di cui alla lettera b);

f)

offrono procedure affidabili di conversione di formati e di migrazione al fine di garantire la leggibilità e l’accessibilità dei documenti per l’intero periodo di immagazzinamento previsto;

g)

sono corredati di una documentazione funzionale e tecnica sufficientemente dettagliata e aggiornata sul funzionamento e le caratteristiche del sistema, che deve essere accessibile in qualsiasi momento per gli enti organizzativi responsabili delle specifiche funzionali e/o tecniche.

Articolo 8

Protezione dei dati personali

Le disposizioni del presente regolamento si applicano fatti salvi i regolamenti (CE) n. 45/2001 e (CE) n. 1049/2001, le direttive 95/46/CE e 2002/58CE e le disposizioni adottate in applicazione di tali atti.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 9

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 agosto 2009.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 42 del 14.2.2006, pag. 1.

(2)  GU L 265 del 26.9.2006, pag. 1.

(3)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(4)  GU L 3 del 5.1.2008, pag. 1.

(5)  GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16.

(6)  GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

(7)  GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37.

(8)  GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

(9)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.


1.9.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 228/7


REGOLAMENTO (CE) N. 793/2009 DELLA COMMISSIONE

del 31 agosto 2009

recante modifica del regolamento (CE) n. 595/2004 recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare gli articoli 85 e 192, in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Per agevolare il controllo da parte della Commissione dell’attuazione del sistema di quote e in particolare ai fini delle relazioni che la Commissione deve presentare al Parlamento europeo e al Consiglio prima della fine del 2010 e del 2012, il regolamento (CE) n. 595/2004 della Commissione, del 30 marzo 2004, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (2), modificato dal regolamento (CE) n. 258/2009 (3), prevede che gli Stati membri presentino ogni anno una relazione concernente l’utilizzo della quota, la riassegnazione delle quote inutilizzate ai produttori, e, se del caso, la riscossione del prelievo che i produttori debbono versare.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio (4), le cui regole sono state incorporate nel regolamento (CE) n. 1234/2007, ha modificato il ruolo degli Stati membri e della Commissione per quanto riguarda il prelievo sulle eccedenze e di conseguenza la Commissione non conosce appieno le questioni inerenti alla riscossione dei prelievi. Poiché tali conoscenze sono necessarie per una valutazione globale del regime e della sua attuazione, è opportuno che gli Stati membri forniscano le informazioni pertinenti per ciascuno dei periodi a partire dal 2003/2004.

(3)

Affinché gli Stati membri possano trasmettere le informazioni pertinenti in modo uniforme, è necessario stabilire uno schema in cui vengono precisati i dati da fornire.

(4)

Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 595/2004.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 595/2004 è così modificato:

1)

all’articolo 27, il paragrafo 4 è sostituito dai seguenti paragrafi 4, 5 e 6:

«4.   Anteriormente al 1o ottobre di ogni anno, gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione concernente l’utilizzo della quota e la riscossione del prelievo nel corso del periodo di dodici mesi che termina il 31 marzo dello stesso anno civile. Gli Stati membri comunicano alla Commissione un aggiornamento della relazione entro il 1o dicembre in modo da includere eventuali nuove informazioni.

5.   La relazione di cui al paragrafo 4 contiene informazioni sulla riassegnazione delle quote inutilizzate, inclusi il numero di produttori assegnatari e il metodo di calcolo delle assegnazioni. Gli Stati membri includono nella relazione almeno le informazioni di cui alla parte 1 dell’allegato II bis. Nel caso della relazione da comunicare prima del 1o ottobre 2009, essa contiene le informazioni pertinenti per i periodi di 12 mesi 2008/2009 e 2007/2008.

6.   La relazione di cui al paragrafo 4 indica l’importo del prelievo sulle eccedenze versato a tutt’oggi all’autorità competente, il numero di produttori che a tutt’oggi contribuiscono al pagamento del prelievo sulle eccedenze, il numero di casi in cui il prelievo deve essere ancora pagato e l’importo in questione, il numero di casi in cui non è stato possibile riscuotere il prelievo a causa dell’incapacità definitiva di taluni produttori di pagare o in seguito a bancarotta e l’importo in questione. Gli Stati membri comunicano le informazioni pertinenti utilizzando il formato di cui alla parte 2 dell’allegato II bis. La relazione da presentare prima del 1o ottobre 2009 include informazioni dettagliate sulla riscossione dei prelievi per ciascun periodo di 12 mesi a partire dal 2003/2004 o, nel caso degli Stati membri che hanno applicato il regolamento per la prima volta dopo il 2003/2004, per ciascun periodo di 12 mesi di applicazione. Ogni successiva relazione aggiorna la situazione relativa alla riscossione degli eventuali prelievi sulle eccedenze precedentemente indicati come non ancora pagati.»;

2)

dopo l’allegato II è inserito l’allegato II bis, il cui testo figura nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 agosto 2009.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 94 del 31.3.2004, pag. 22.

(3)  GU L 81 del 27.3.2009, pag. 19.

(4)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 123.


ALLEGATO

«ALLEGATO II bis

Relazione di cui all’articolo 27, paragrafo 4

PARTE 1

Informazioni relative al periodo di 12 mesi che si conclude il 31 marzo 20… comprese sia le consegne che le vendite dirette

1)

Numero di produttori che hanno superato le loro quote disponibili prima della ridistribuzione delle quote conformemente all’articolo 79 del regolamento (CE) n. 1234/2007.

2)

Volume delle consegne e vendite dirette in eccesso effettuate dai produttori di cui al punto 1 (in kg) prima della riallocazione delle quote conformemente all’articolo 79 del regolamento (CE) n. 1234/2007.

3)

Numero di produttori che non hanno esaurito la loro quota disponibile.

4)

Volume delle quote non utilizzate dai produttori di cui al punto 3 (in kg).

5)

Numero totale dei produttori tenuti a contribuire al pagamento del prelievo sulle eccedenze dopo la ridistribuzione delle quote non utilizzate conformemente all’articolo 79 del regolamento (CE) n. 1234/2007.

PARTE 2

A.   INCLUDERE CONSEGNE + VENDITE DIRETTE

Periodo

Numero totale dei produttori tenuti a contribuire al prelievo

Numero di produttori che hanno pagato interamente il prelievo dovuto all’autorità competente

Numero di produttori che non hanno ancora pagato interamente il prelievo dovuto all’autorità competente

Numero di produttori inclusi in (d) nei confronti dei quali è stato avviato un procedimento amministrativo a causa del prelievo dovuto

Numero di produttori inclusi in (d) nei confronti dei quali è stata avviata un’azione legale a causa del prelievo dovuto

Numero dei produttori inclusi in (d) che hanno avviato un’azione legale per contestare il prelievo dovuto

Numero di produttori inclusi in (d) per i quali il prelievo è ritenuto impossibile da riscuotere

Altri

(aggiungere un commento)

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(g)

(h)

(i)

2003/2004

 

 

 

 

 

 

 

 

2004/2005

 

 

 

 

 

 

 

 

2005/2006

 

 

 

 

 

 

 

 

2006/2007

 

 

 

 

 

 

 

 

2007/2008

 

 

 

 

 

 

 

 

2008/2009

 

 

 

 

 

 

 

 

2009/2010

 

 

 

 

 

 

 

 

2010/2011

 

 

 

 

 

 

 

 

2011/2012

 

 

 

 

 

 

 

 

2012/2013

 

 

 

 

 

 

 

 

2013/2014

 

 

 

 

 

 

 

 

2014/2015

 

 

 

 

 

 

 

 

NB: Le colonne da (e) a (i) sono un subtotale della colonna (d).


B.   INCLUDERE CONSEGNE + VENDITE DIRETTE

Periodo

Importo totale del prelievo dovuto per il periodo

Importo del prelievo pagato all’autorità competente

Importo del prelievo dovuto non ancora pagato all’autorità competente

Importo del prelievo dovuto incluso in (d) per il quale è in corso un procedimento amministrativo

Importo del prelievo dovuto incluso in (d) per il quale è in corso un’azione legale

Importo del prelievo dovuto incluso in (d) oggetto di contestazione nell’ambito di un’azione legale

Importo del prelievo incluso in (d) ritenuto impossibile da riscuotere

Altri

(aggiungere un commento)

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(g)

(h)

(i)

2003/2004

 

 

 

 

 

 

 

 

2004/2005

 

 

 

 

 

 

 

 

2005/2006

 

 

 

 

 

 

 

 

2006/2007

 

 

 

 

 

 

 

 

2007/2008

 

 

 

 

 

 

 

 

2008/2009

 

 

 

 

 

 

 

 

2009/2010

 

 

 

 

 

 

 

 

2010/2011

 

 

 

 

 

 

 

 

2011/2012

 

 

 

 

 

 

 

 

2012/2013

 

 

 

 

 

 

 

 

2013/2014

 

 

 

 

 

 

 

 

2014/2015

 

 

 

 

 

 

 

 

NB: Le colonne da (e) a (i) sono un subtotale della colonna (d).»


1.9.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 228/12


REGOLAMENTO (CE) N. 794/2009 DELLA COMMISSIONE

del 31 agosto 2009

recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 945/2008, per la campagna 2008/2009

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase,

considerando quanto segue:

(1)

Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di taluni sciroppi per la campagna 2008/2009 sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 945/2008 della Commissione (3). Tali prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (CE) n. 750/2009 della Commissione (4).

(2)

Alla luce dei dati attualmente in possesso della Commissione risulta necessario modificare gli importi in vigore, in conformità delle norme e delle modalità previste dal regolamento (CE) n. 951/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti contemplati dall'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento (CE) n. 945/2008 per la campagna 2008/2009, sono modificati e figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o settembre 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 agosto 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.

(3)  GU L 258 del 26.9.2008, pag. 56.

(4)  GU L 213 del 18.8.2009, pag. 3.


ALLEGATO

Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e i prodotti del codice NC 1702 90 95 applicabili a partire dal 1o settembre 2009

(EUR)

Codice NC

Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti di prodotto

Importo del dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto

1701 11 10 (1)

38,76

0,00

1701 11 90 (1)

38,76

3,28

1701 12 10 (1)

38,76

0,00

1701 12 90 (1)

38,76

2,98

1701 91 00 (2)

38,65

5,91

1701 99 10 (2)

38,65

2,74

1701 99 90 (2)

38,65

2,74

1702 90 95 (3)

0,39

0,29


(1)  Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto III, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(2)  Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto II, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(3)  Importo fissato per 1 % di tenore di saccarosio.


1.9.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 228/14


REGOLAMENTO (CE) N. 795/2009 DELLA COMMISSIONE

del 31 agosto 2009

recante fissazione dei dazi all’importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 1o settembre 2009

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità d’applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in ordine ai dazi all’importazione nel settore dei cereali (2), in particolare l’articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, il dazio all’importazione per i prodotti dei codici NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 [frumento (grano) tenero di alta qualità], 1002, ex 1005, escluso l’ibrido da seme, ed ex 1007, escluso l’ibrido destinato alla semina, è pari al prezzo d’intervento applicabile a tali prodotti all’atto dell’importazione e maggiorato del 55 %, deduzione fatta del prezzo cif all’importazione applicabile alla spedizione in causa. Tale dazio, tuttavia, non può essere superiore all’aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.

(2)

A norma dell’articolo 136, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, ai fini del calcolo del dazio all’importazione di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo, per i prodotti in questione sono fissati regolarmente prezzi rappresentativi all’importazione cif.

(3)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96, il prezzo da prendere in considerazione per calcolare il dazio all’importazione per i prodotti dei codici NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (frumento tenero di alta qualità), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 e 1007 00 90 è il prezzo rappresentativo cif all’importazione giornaliero, determinato in base al metodo previsto all’articolo 4 del medesimo regolamento.

(4)

Occorre fissare i dazi all’importazione per il periodo a decorrere dal 1o settembre 2009, applicabili fino all’entrata in vigore di una nuova fissazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 1o settembre 2009, i dazi all’importazione nel settore dei cereali, di cui all’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, sono quelli fissati nell’allegato I del presente regolamento sulla base degli elementi riportati nell’allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o settembre 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 agosto 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125.


ALLEGATO I

Dazi all’importazione dei prodotti di cui all’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 applicabili a decorrere dal 1o settembre 2009

Codice NC

Designazione delle merci

Dazi all’importazione (1)

(EUR/t)

1001 10 00

FRUMENTO (grano) duro di alta qualità

0,00

di media qualità

0,00

di bassa qualità

16,03

1001 90 91

FRUMENTO (grano) tenero da seme

0,00

ex 1001 90 99

FRUMENTO (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme

0,00

1002 00 00

SEGALA

84,38

1005 10 90

GRANTURCO da seme, diverso dal granturco ibrido

36,77

1005 90 00

GRANTURCO, diverso dal granturco da seme (2)

36,77

1007 00 90

SORGO da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina

89,37


(1)  Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l’Oceano Atlantico o il Canale di Suez [a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/96], l’importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

3 EUR/t se il porto di sbarco si trova nel Mar Mediterraneo, oppure

2 EUR/t se il porto di sbarco si trova in Danimarca, in Estonia, in Irlanda, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia, nel Regno Unito oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

(2)  L’importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.


ALLEGATO II

Elementi per il calcolo dei dazi fissati nell’allegato I

17.8.2009-28.8.2009

1)

Medie nel periodo di riferimento di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

(EUR/t)

 

Frumento tenero (1)

Granturco

Frumento duro di alta qualità

Frumento duro di media qualità (2)

Frumento duro di bassa qualità (3)

Orzo

Borsa

Minnéapolis

Chicago

Quotazione

152,52

88,59

Prezzo FOB USA

153,48

143,48

123,48

55,13

Premio sul Golfo

19,12

Premio sui Grandi laghi

6,18

2)

Medie nel periodo di riferimento di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

Spese di nolo: Golfo del Messico–Rotterdam:

17,54 EUR/t

Spese di nolo: Grandi laghi–Rotterdam:

17,52 EUR/t


(1)  Premio positivo a 14 EUR/t incluso [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(2)  Premio negativo a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(3)  Premio negativo a 30 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].


DIRETTIVE

1.9.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 228/17


DIRETTIVA 2009/115/CE DELLA COMMISSIONE

del 31 agosto 2009

che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l’iscrizione della sostanza attiva metomil

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

I regolamenti della Commissione (CE) n. 451/2000 (2) e (CE) n. 703/2001 (3) stabiliscono le modalità attuative della seconda fase del programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE e stabiliscono un elenco di sostanze attive da valutare ai fini della loro eventuale iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. Tale elenco comprende il metomil. Con la decisione 2007/628/CE della Commissione (4) era stato deciso di non includere il metomil nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE.

(2)

In applicazione dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, il notificante iniziale ha presentato una nuova domanda di applicazione della procedura accelerata di cui agli articoli da 14 a 19 del regolamento (CE) n. 33/2008 della Commissione, del 17 gennaio 2008, recante modalità di applicazione della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda una procedura regolare e una procedura accelerata di valutazione delle sostanze attive previste nel programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, di tale direttiva ma non comprese nell’allegato I (5).

(3)

La domanda è stata presentata al Regno Unito, che era stato designato Stato membro relatore in virtù del regolamento (CE) n. 451/2000. Il termine per la procedura accelerata è stato rispettato. La specifica della sostanza attiva e le utilizzazioni indicate sono quelle oggetto della decisione 2007/628/CE. La domanda rispetta anche gli altri requisiti di sostanza e di procedura di cui all’articolo 15 del regolamento (CE) n. 33/2008.

(4)

Il Regno Unito ha valutato le nuove informazioni e i dati presentati dal notificante e ha elaborato una relazione supplementare il 15 maggio 2008.

(5)

La relazione supplementare è stata esaminata con un processo inter pares dagli Stati membri e dall’EFSA e presentata alla Commissione il 19 dicembre 2008 come rapporto scientifico dell’EFSA sul metomil (6). Tale rapporto è stato riesaminato dagli Stati membri e dalla Commissione nell’ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e ultimato il 12 giugno 2009 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione per il metomil.

(6)

La nuova valutazione dello Stato membro relatore e la nuova conclusione dell’EFSA si sono concentrate sugli elementi che avevano motivato il rifiuto di iscrizione. Si trattava dell’inaccettabile esposizione dell’operatore, della natura inconcludente della valutazione dell’esposizione dei lavoratori e degli astanti e del rischio elevato per gli uccelli, i mammiferi, gli organismi acquatici, le api e altri artropodi non bersaglio.

(7)

Nel nuovo fascicolo il notificante ha presentato nuovi dati e nuove informazioni ed è stata effettuata una nuova valutazione, come figura nella relazione supplementare e nel rapporto scientifico dell’EFSA sul metomil. È stato quindi dimostrato che si possono ottenere livelli accettabili di esposizione dell’operatore indossando dispositivi di protezione supplementari rispetto a quelli indicati nel fascicolo iniziale. Per quanto concerne i rischi per i lavoratori e per gli astanti, è stato chiarito che alle utilizzazioni indicate nel nuovo fascicolo non sono connessi rischi inaccettabili. Infine i rischi per gli uccelli, i mammiferi, gli organismi acquatici, le api e gli artropodi non bersaglio possono essere considerati accettabili a condizione che venga applicata la dose meno elevata tra quelle indicate e che vengano attuati opportuni provvedimenti di gestione dei rischi.

(8)

Di conseguenza, i dati e le informazioni supplementari forniti dal notificante consentono di eliminare gli aspetti specifici che erano all’origine del rifiuto di iscrizione. Non sono state sollevate altre questioni scientifiche.

(9)

Sulla base delle valutazioni effettuate è lecito ipotizzare che i prodotti fitosanitari contenenti metomil possano soddisfare, nelle linee generali, i requisiti di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE, in particolare per quanto riguarda gli usi presi in considerazione e specificati nel rapporto di riesame della Commissione. È quindi opportuno iscrivere la sostanza metomil nell’allegato I affinché in tutti gli Stati membri le autorizzazioni per i prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva possano essere concesse conformemente alle disposizioni di tale direttiva.

(10)

Tuttavia, al fine di escludere qualsiasi rischio di avvelenamento intenzionale o accidentale, è opportuno prescrivere che nei prodotti fitosanitari contenenti metomil vengano incorporati agenti repellenti e/o emetici e che venga autorizzato esclusivamente l’uso professionale di tali prodotti fitosanitari.

(11)

È pertanto opportuno modificare la direttiva 91/414/CEE.

(12)

Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L’allegato I della direttiva 91/414/CEE è modificato conformemente all’allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 gennaio 2010. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tabella di corrispondenza tra le disposizioni e la presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il 1o settembre 2009.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 31 agosto 2009.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

(2)  GU L 55 del 29.2.2000, pag. 25.

(3)  GU L 98 del 7.4.2001, pag. 6.

(4)  GU L 255 del 29.9.2007, pag. 40.

(5)  GU L 15 del 18.1.2008, pag. 5.

(6)  EFSA Scientific Report (2008) 222 — Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance methomyl (nuova versione del 19 dicembre 2008).


ALLEGATO

Voci da aggiungere alla fine della tabella dell’allegato I della direttiva 91/414/CEE

n.

Nome comune, Numeri di identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza (1)

Entrata in vigore

Scadenza dell’iscrizione

Disposizioni particolari

 

«Metomil

CAS: 16752-77-50

Numero CIPAC: 264

S-metil (EZ) –N-(metilcarbamoilossi)tioacetimidato

≥ 980 g/kg

1o settembre 2009

31 agosto 2019

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come insetticida su vegetali, a dosi non superiori a 0,25 kg di sostanza attiva per ettaro per applicazione e non più di due applicazioni per stagione.

Le autorizzazioni vanno limitate agli utilizzatori professionali.

PARTE B

Per applicare i principi uniformi dell’allegato VI, devono essere prese in considerazione le conclusioni del rapporto di riesame del metomil, in particolare le appendici I e II, approvato dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 12 giugno 2009.

In questa valutazione globale, gli Stati membri prestano particolare attenzione ai seguenti elementi:

sicurezza degli operatori: le condizioni d’impiego autorizzate devono prescrivere l’uso di adeguati dispositivi di protezione individuale. Particolare attenzione va riservata all’esposizione degli operatori che usano attrezzature a spalla o altri strumenti di applicazione portatili,

protezione degli uccelli,

protezione degli organismi acquatici: le condizioni di autorizzazione devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi come zone tampone, riduzione del deflusso e bocchettoni tali da ridurre la dispersione delle sostanze nebulizzate,

protezione degli artropodi non bersaglio, soprattutto api: devono essere applicate misure di attenuazione dei rischi per evitare eventuali contatti con le api.

Gli Stati membri devono garantire che le formule a base di metomil contengano agenti repellenti e/o emetici efficaci.

Le condizioni d’autorizzazione devono comprendere, se del caso, ulteriori misure di attenuazione dei rischi.»


(1)  Ulteriori particolari sull’identità e la specifica della sostanza attiva sono forniti nel rapporto di riesame.


II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Commissione

1.9.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 228/20


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 febbraio 2009

relativa al regime di aiuto C 2/08 (ex N 572/07) che l’Irlanda intende istituire modificando il regime d’imposta sul tonnellaggio navale

[notificata con il numero C(2009) 688]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2009/626/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

dopo avere invitato le parti interessate a presentare le loro osservazioni a norma delle disposizioni sopra citate (1),

considerando quanto segue:

1.   PROCEDIMENTO

(1)

Con messaggi elettronici del 3 ottobre 2007 e del 19 novembre 2007 le autorità irlandesi hanno notificato alla Commissione una modifica del vigente regime di tassazione del tonnellaggio (N 504/02) inizialmente autorizzato dalla Commissione l’11 dicembre 2002 (2).

(2)

Con lettera del 16 gennaio 2008 (3) la Commissione ha informato l’Irlanda di aver deciso di avviare il procedimento di cui all’articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE nei confronti della modifica al regime.

(3)

La relativa decisione è stata pubblicata il 14 maggio 2008 nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (4). Il 29 febbraio 2008 l’Irlanda ha presentato le proprie osservazioni. La Commissione non ha ricevuto osservazioni da altre parti interessate.

2.   DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLA MISURA

2.1.   Le disposizioni fondamentali del 2002 relative all’imposta sul tonnellaggio

(4)

L’imposta irlandese sul tonnellaggio, istituita nel 2002, è «un regime fiscale applicabile alle compagnie di navigazione dedite ai trasporti marittimi. Le compagnie ammesse a beneficiare del regime possono decidere se le attività di navigazione devono essere tassate in base alla stazza netta della flotta anziché in base agli utili effettivi. Le compagnie che possono beneficiare del regime devono optare per questo regime entro tre anni dalla sua entrata in vigore. Le compagnie di navigazione che hanno optato per l’imposta sul tonnellaggio rimarranno soggette al regime per una durata di dieci anni (periodo d’imposta sul tonnellaggio).

Se più compagnie irlandesi che possono beneficiare del regime appartengono allo stesso gruppo di società, dovranno optare tutte per il regime di imposta sul tonnellaggio. Le attività commerciali diverse da quelle soggette alla suddetta imposta vengono tassate conformemente alla normativa sull’imposta sulle società.

Il regime dell’imposta sul tonnellaggio […] prevede che l’entità del tributo a carico delle società ammissibili venga stabilito con riferimento al tonnellaggio netto delle navi ammissibili. Per ciascuna nave soggetta all’imposta sul tonnellaggio, gli utili imponibili connessi alle attività ammissibili sono fissati forfettariamente in funzione della stazza netta secondo lo schema sotto riportato, per frazioni di 100 tonnellate nette (TN) e per periodo o frazione di periodo di 24 ore, indipendentemente dal fatto che la nave sia o no in attività:

Fino a 1 000 tonnellate nette

1,00 EUR per 100 TN

Fra 1 001 e 10 000 tonnellate nette

0,75 EUR per 100 TN

Fra 10 001 e 25 000 tonnellate nette

0,50 EUR per 100 TN

Oltre 25 000 tonnellate nette

0,25 EUR per 100 TN

Agli utili determinati nel modo sopra descritto viene applicata l’aliquota ordinaria del 12,5 % dell’imposta sulle società» (5).

2.2.   Restrizione riguardante «il noleggio a tempo determinato» nell’ambito del regime di imposta sul tonnellaggio del 2002

(5)

Un «presupposto necessario per poter beneficiare del regime di imposta sul tonnellaggio [del 2002] è che la percentuale delle navi ammissibili di proprietà della stessa compagnia, calcolata con riferimento alla loro stazza, non sia inferiore al 25 % del tonnellaggio di tutte le navi ammissibili operate dalla compagnia. Infatti, per cominciare a beneficiare o per continuare a beneficiare dell’imposta sul tonnellaggio, la compagnia non deve aver preso a noleggio a tempo determinato più del 75 % del tonnellaggio netto delle navi ammissibili che essa opera. Nel caso dei gruppi di società, il limite è costituito dal 75 % del tonnellaggio netto aggregato di tutte le navi ammissibili operate da tutti i membri del gruppo che sono società ammissibili. “Noleggiare una nave a tempo determinato” (charter in a ship) significa prendere in affitto una nave con l’equipaggio fornito dal noleggiatore, mentre l’espressione “bareboat charter” (noleggio scafo nudo) implica che chi prende la nave a nolo deve provvedere a dotarla dell’equipaggio.» (6)

2.3.   Le modifiche notificate

2.3.1.   Soppressione della restrizione relativa al noleggio a tempo determinato

(6)

Le autorità irlandesi intendono adesso eliminare la restrizione relativa al noleggio a tempo determinato. Di conseguenza, stando alla notifica, una compagnia o un gruppo di compagnie potrebbe beneficiare del regime dell’imposta sul tonnellaggio anche senza essere proprietaria di una sola nave. Secondo le autorità irlandesi, la soppressione di questa limitazione è dettata da vari motivi:

a)

ammettere al regime le società di navigazione con sede in Irlanda che possiedono tutti gli altri prescritti requisiti ma che non possono beneficiare del regime fiscale in questione a causa dell’eccessiva attività svolta con navi noleggiate;

b)

consentire maggiore flessibilità alle compagnie già soggette al regime di imposta sul tonnellaggio di sfruttare le condizioni del mercato laddove violerebbero, di norma, le condizioni per beneficiare dell’imposta sul tonnellaggio;

c)

conseguire l’equivalenza con i regimi di altri Stati membri in rapporto alle condizioni fissate per le navi noleggiate a tempo determinato;

d)

potenziare l’espansione delle attività di gestione delle navi a terra;

e)

evitare di cedere attività svolte da compagnie soggette al regime di imposta sul tonnellaggio a compagnie non soggette a questo regime e, successivamente, a operatori di navi di paesi terzi; ovvero, evitare che le suddette attività vengano escluse dal regime irlandese dell’imposta sul tonnellaggio per superamento del limite.

2.3.2.   Durata

(7)

La modifica notificata alla normativa fiscale in questione verrà applicata solo dopo che sia stata autorizzata dalla Commissione e comunque con effetto retroattivo alla data di pubblicazione della modifica, cioè dal gennaio 2006.

(8)

La modifica proposta non incide sulla durata del regime de quo. Il regime dell’imposta sul tonnellaggio resterà in vigore per dieci anni e cesserà il 31 dicembre 2012. Le «compagnie ammissibili» potranno optare per il regime di imposta sul tonnellaggio, di norma, entro 36 mesi decorrenti dal momento in cui soddisferanno tutte le prescritte condizioni; in altri termini, deve trattarsi di compagnie soggette all’imposta irlandese sulle società che operano «navi ammissibili» e che perseguono la gestione strategica e commerciale delle navi ammissibili in Irlanda.

2.3.3.   Beneficiari

(9)

La modifica proposta si applicherà a tutte le compagnie di navigazione che attualmente possono beneficiare del regime dell’imposta sul tonnellaggio e alle compagnie o gruppi di compagnie che possiedono i requisiti prescritti:

a)

che sono soggette all’imposta delle società in Irlanda;

b)

i cui utili derivano dall’esercizio di navi ammissibili che esercitano «attività ammissibili» e che optano per il regione dell’imposta sul tonnellaggio;

c)

che perseguono la gestione strategica e commerciale delle navi ammissibili a partire dal territorio irlandese.

2.3.4.   Dotazione finanziaria

(10)

Le autorità irlandesi prevedono che i costi relativi all’eliminazione delle restrizioni per il noleggio a tempo determinato, che saranno soppresse dal 1o gennaio 2006, dovrebbero aggirarsi intorno ai 5,88 milioni di EUR nel primo anno, in conseguenza del miglioramento registrato dal mercato in precedenza. Si prevede che, nel medio periodo (anni 2007-2009), il costo della misura diminuirà per attestarsi intorno a 1,38 milioni di EUR via via che le entrate ritorneranno su livelli più abituali.

2.4.   I motivi dell’avvio dell’indagine formale

(11)

Nella sua decisione di avviare il procedimento di cui all’articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE, la Commissione aveva espresso dubbi circa la compatibilità delle modifiche notificate dalle autorità irlandesi con i principi definiti dagli Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato ai trasporti marittimi (7) (nel seguito: «gli orientamenti»). In particolare, la Commissione aveva espresso dubbi riguardo alla compatibilità della soppressione unilaterale, da parte dell’Irlanda, del numero massimo di navi noleggiate a tempo determinato che avrebbero potuto beneficiare del regime di imposta sul tonnellaggio. La Commissione ebbe a notare che la soppressione totale di questi limiti al noleggio a tempo avrebbe potuto innescare, nella Comunità, una concorrenza sul piano fiscale fra diversi regimi di imposta sul tonnellaggio. Dato che gli orientamenti hanno riconosciuto la necessità di tener conto di questa concorrenza sul piano fiscale (8), gli emendamenti proposti dall’Irlanda, che tendono ad eliminare ogni limitazione al noleggio di naviglio a tempo determinato possono risultare contrari all’«interesse comune» di cui all’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato, che è la disposizione sulla quale si fonda l’autorizzazione dell’imposta sul tonnellaggio.

(12)

Inoltre, la Commissione aveva espresso dubbi anche in ordine alla possibile efficacia retroattiva della misura proposta. Questa eventualità potrebbe effettivamente verificarsi se l’aiuto previsto dalla modifica notificata venisse effettivamente erogato a decorrere dal 1o gennaio 2006.

2.5.   Le osservazioni dell’Irlanda

(13)

Con lettera del 29 febbraio 2008 le autorità irlandesi hanno dichiarato quanto segue:

a)

le condizioni del mercato che motivano la decisione irlandese di sopprimere la limitazione per le navi noleggiate a tempo non toccano soltanto gli armatori irlandesi, ma anche gli armatori della Comunità e dei paesi terzi. In particolare, va notato che la domanda globale di trasporto di merci sfuse è aumentata fortemente dal 2002;

b)

il noleggio a tempo determinato offre maggiore flessibilità agli armatori che sottoscrivono contratti di trasporto con imprese di import-export di merci sfuse;

c)

in altri Stati membri (ad esempio in Danimarca) si registra un’evoluzione simile.

3.   VALUTAZIONE

3.1.   Esistenza dell’aiuto

(14)

Per quanto riguarda l’esistenza dell’aiuto, la Commissione ritiene che la modifica notificata dalle autorità irlandesi non alteri la qualifica di aiuto di Stato del regime irlandese di imposta sul tonnellaggio, quale autorizzato dalla stessa Commissione con decisione N 504/02 (9).

(15)

Anche dopo la soppressione delle restrizioni sul noleggio di navi a tempo determinato, le autorità irlandesi concederanno ancora un vantaggio finanziato mediante risorse pubbliche, favorendo in tal modo solo alcune imprese, dato che la misura di aiuto è finalizzata al solo settore del trasporto marittimo. Un siffatto vantaggio rischia di falsare la concorrenza e potrebbe incidere sugli scambi commerciali fra gli Stati membri dato che il trasporto marittimo è un’attività che, sul piano internazionale, si svolge sulla base di condizioni di concorrenza omogenee. Per questi motivi, la modifica notificata del regime fiscale irlandese del 2002 non altera la qualifica di aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato.

3.2.   Base giuridica per la valutazione dell’aiuto

(16)

Gli Orientamenti costituiscono la base giuridica in riferimento alla quale va valutata la compatibilità della misura notificata.

3.3.   Compatibilità della misura

(17)

Gli Orientamenti prevedono quanto segue: «Gli aiuti di Stato nell’ambito della politica comune dei trasporti marittimi hanno l’obiettivo di promuovere la competitività della flotta comunitaria sul mercato globale dei trasporti marittimi. Di conseguenza, gli sgravi fiscali dovrebbero, in linea di massima, dipendere dall’esistenza di un legame con una bandiera comunitaria. Peraltro, in via eccezionale, possono essere anche ammessi se si applicano all’intera flotta gestita da un armatore con sede nel territorio di uno Stato membro e soggetto all’imposta sulle società, sempreché sia dimostrato che la direzione strategica e commerciale della totalità del naviglio interessato è effettivamente effettuata a partire dal territorio in questione e che tale attività contribuisce sostanzialmente all’economia e all’occupazione della Comunità.» (10)

(18)

Gli Orientamenti non fanno alcuna menzione di eventuali restrizioni all’inclusione di navi noleggiate a tempo determinato nei regimi di imposta sul tonnellaggio. In precedenti decisioni la Commissione ha autorizzato regimi fiscali di cui beneficiano società di trasporto in cui il rapporto fra il tonnellaggio delle navi di proprietà (o delle navi noleggiate senza equipaggio) e tonnellaggio delle navi noleggiate con l’equipaggio per un periodo determinato o per un singolo viaggio era dell’ordine di 3:1 (11), di 4:1 (12) o di 10:1 (13).

(19)

Questo rapporto era finalizzato ad evitare situazioni in cui le società soggette al regime di imposta sul tonnellaggio sarebbero diventate semplici broker marittimi, senza assumersi alcuna responsabilità per la gestione degli equipaggi e la gestione tecnica delle navi operate. Se le compagnie soggette all’imposta sul tonnellaggio operassero unicamente con navi prese in affitto a tempo determinato o per singoli viaggi, perderebbero il loro know-how sul piano della gestione degli equipaggi e della gestione tecnica, e ciò in netta contraddizione con gli obiettivi stabiliti nella parte 2.2, primo comma, terzo trattino dei citati Orientamenti e precisamente «mantenere e migliorare il know-how marittimo».

(20)

Giova inoltre ricordare che questo rapporto si prefiggeva un altro obiettivo (pure riconosciuto dagli Orientamenti), cioè quello di rendere più agevole, per le autorità nazionali controllare che le attività a terra relative alle navi che beneficiano del regime fiscale in questione rimangano all’interno della Comunità/del SEE. In effetti, è probabile che gli armatori delle navi soggette all’imposta sul tonnellaggio provvedano direttamente alla gestione degli equipaggi quando sono essi stessi proprietari delle navi o quando le prendono a noleggio con contratti di noleggio a scafo nudo. Quando queste due attività sono esercitate dalla stessa compagnia è più facile per le autorità fiscali controllare che le connesse attività a terra avvengano all’interno della Comunità o del SEE. In questo caso, l’obiettivo perseguito consiste nel «contribuire al consolidamento delle industrie marittime connesse stabilite negli Stati membri», come previsto dal punto 2.2, primo comma, terzo trattino, degli Orientamenti.

(21)

Per contro, la soppressione totale del limite in questione consentirebbe ad imprese che operano esclusivamente con navi prese a noleggio a tempo determinato o per determinati viaggi di beneficiare del regime di imposta sul tonnellaggio. A questo proposito la Commissione ritiene che la modifica notificata non sia conforme agli obiettivi enunciati ai precedenti punti 19 e 20. La Commissione ritiene che debba essere mantenuto un rapporto minimo di 10:1 tra navi prese a noleggio e navi di proprietà.

(22)

Se non dovessero essere conseguiti gli obiettivi sopra descritti, la Commissione ritiene che le navi prese a noleggio debbano contribuire a conseguire un altro obiettivo indicato dagli Orientamenti, quale definito al punto 2.2, primo comma, secondo trattino, e cioè «incoraggiare l’iscrizione o la reiscrizione del naviglio nei registri degli Stati membri». Di conseguenza, anche quando la gestione tecnica e la gestione degli equipaggi delle navi non siano entrambe effettuate nel territorio della Comunità o del SEE, la Commissione potrebbe accettare che l’interesse comune è comunque salvaguardato qualora il naviglio interessato batta la bandiera di uno Stato membro della Comunità o del SEE.

(23)

La Commissione ritiene inoltre che gli obiettivi sopra menzionati saranno conseguiti qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

il naviglio preso a noleggio sia registrato in un registro marittimo della Comunità o di uno Stato del SEE; oppure

b)

la gestione dell’equipaggio e la gestione tecnica del naviglio vengano effettuate nel territorio della Comunità o del SEE.

(24)

Quando tali condizioni risultano soddisfatte i citati obiettivi degli Orientamenti possono ritenersi conseguiti.

(25)

In armonia con una giurisprudenza recente (14), la modifica notificata può essere autorizzata con effetto dal 1o gennaio 2007 (data della sua notifica) in modo da evitare la sua applicazione retroattiva,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La modifica notificata al regime irlandese di imposta sul tonnellaggio N 504/02, inizialmente autorizzato dalla Commissione l’11 dicembre 2002, è compatibile con il mercato comune subordinatamente alle condizioni di cui all’articolo 2.

La modifica può essere applicata con effetto dal 1o gennaio 2007.

Articolo 2

Il rapporto minimo tra navi prese a noleggio e navi di proprietà di ciascuna compagnia beneficiaria del regime di imposta sul tonnellaggio deve essere di 10:1.

Le navi noleggiate, operate da ciascuna compagnia beneficiaria del regime di imposta sul tonnellaggio devono soddisfare almeno una delle seguenti condizioni:

a)

essere registrate in un registro navale della Comunità o del SEE;

b)

la gestione tecnica e la gestione dell’equipaggio della nave noleggiata devono essere assicurate a partire dal territorio della Comunità o del SEE.

Articolo 3

L’Irlanda informa la Commissione delle misure adottate per conformarsi alla presente decisione entro due mesi dalla data della sua notificazione.

Articolo 4

L’Irlanda è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 2009.

Per la Commissione

Antonio TAJANI

Vicepresidente


(1)  GU C 117 del 14.5.2008, pag. 32.

(2)  Decisione C(2002) 4371 def.

(3)  SG(2008)D/200091.

(4)  GU C 117 del 14.5.2008, pag. 32.

(5)  Decisione C(2002) 4371 def., punti da 3 a 6.

(6)  Decisione C(2002) 4371 def., punto 26.

(7)  GU C 13 del 17.1.2004, pag. 3.

(8)  Punto 3.1 degli Orientamenti: Regime fiscale delle società di navigazione.

(9)  Cfr. la nota 2 della presente decisione.

(10)  Punto 3.1, settimo comma, degli Orientamenti.

(11)  Cfr., per esempio, la decisione della Commissione C 20/03, che può essere consultata al seguente indirizzo: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2003:145:0004:0047:FR:PDF la decisione della Commissione N 572/02, disponibile nella lingua facente fede al seguente indirizzo Internet: http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/transports-2002/n572-02.pdf

(12)  Decisione della Commissione del 12 marzo 2002 (aiuto di Stato N 563/01), disponibile nella lingua facente fede al seguente indirizzo Internet: http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/transports-2001/n563-01.pdf

(13)  Cfr. la decisione C58/08 della Commissione, non ancora pubblicata.

(14)  Cfr. la sentenza della Corte di giustizia del 18 dicembre 2008 nella causa C-384/07, Wienstrom GmbH/Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit (non ancora pubblicata) e in particolare il punto 26 della motivazione: «Qualora un progetto di aiuto sia stato regolarmente notificato alla Commissione e non sia stato messo ad esecuzione prima di tale decisione, esso può essere messo ad esecuzione a decorrere da quest’ultima nonché, eventualmente, per un periodo precedente coperto dalla misura dichiarata compatibile».


INDIRIZZI

Banca centrale europea

1.9.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 228/25


INDIRIZZO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 31 luglio 2009

sulle statistiche sulla finanza pubblica

(rifusione)

(BCE/2009/20)

(2009/627/CE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito lo «statuto del SEBC»), in particolare l’articolo 5.1 e l’articolo 5.2, l’articolo 12.1 e l’articolo 14.3,

visto il regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativo all’applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea (1),

visto il regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio, del 25 giugno 1996, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità (2),

considerando quanto segue:

(1)

L’indirizzo BCE/2005/5, del 17 febbraio 2005, relativo agli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea e alle procedure di scambio di informazioni statistiche all’interno del Sistema europeo di banche centrali in materia di statistiche sulla finanza pubblica (3) è stato modificato in diverse occasioni. Dal momento che sono necessarie ulteriori modifiche a tale indirizzo, esso dovrebbe essere sottoposto a rifusione nell’interesse della chiarezza e trasparenza.

(2)

Per l’espletamento dei propri compiti, ai fini dell’analisi politica e monetaria, il Sistema europeo di banche centrali (SEBC) necessita di statistiche sulla finanza pubblica (SFP) complete, vale a dire comprensive di tutte le operazioni, ivi incluse quelle in cui la pubblica amministrazione agisce nella funzione di agente per le istituzioni dell’Unione europea, nonché attendibili.

(3)

Le procedure stabilite nel presente indirizzo non incidono sulle responsabilità né sulle competenze degli Stati membri e della Comunità.

(4)

È necessario stabilire procedure efficienti per lo scambio di SFP all’interno del SEBC al fine di assicurare, da un lato, che il SEBC disponga tempestivamente delle SFP ad esso necessarie e, dall’altro, che vi sia compatibilità tra le SFP e le previsioni riguardanti le medesime variabili fornite dalle banche centrali nazionali (BCN), a prescindere dal fatto che le statistiche siano compilate dalle BCN o da altre autorità nazionali competenti.

(5)

Parte delle informazioni necessarie a soddisfare gli obblighi statistici imposti dal SEBC in materia di SFP sono compilate da autorità nazionali competenti diverse dalle BCN. Di conseguenza, alcuni dei compiti da assolvere ai sensi del presente indirizzo necessitano cooperazione tra il SEBC e tali autorità competenti. L’articolo 4 del regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (4), obbliga gli Stati membri ad organizzare i propri compiti nell’ambito statistico e a cooperare pienamente con il SEBC al fine di garantire l’adempimento degli obblighi derivanti dall’articolo 5 dello statuto.

(6)

Le fonti statistiche basate sul regolamento (CE) n. 479/2009 e sul Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità (di seguito «SEC 95» (5) non soddisfano le esigenze del SEBC dal punto di vista della copertura e della tempestività delle statistiche sul debito pubblico e sulle poste di raccordo tra indebitamento netto e variazione del debito e delle statistiche sulle operazioni fra gli Stati membri e il bilancio dell’UE. Pertanto è necessaria l’ulteriore compilazione da parte delle autorità nazionali competenti.

(7)

È necessario stabilire una procedura per apportare in maniera efficace modifiche di natura tecnica agli allegati del presente indirizzo, a condizione che tali modifiche non siano tali da variarne l’assetto concettuale sottostante, né da incidere sull’onere di segnalazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente indirizzo:

1)

per «Stato membro partecipante» si intende uno Stato membro che ha adottato l’euro;

2)

per «Stato membro non partecipante» si intende uno Stato membro che non ha adottato l’euro.

Articolo 2

Obblighi di segnalazione statistica delle BCN

1.   Le BCN comunicano le SFP alla Banca centrale europea (BCE), come specificato nell’allegato I, su base annuale. I dati devono essere conformi ai principi e alle definizioni contenuti nel regolamento (CE) n. 479/2009 e nel SEC 95, riportati in dettaglio nell’allegato II.

2.   Le serie parziali di dati comprendono tutte le categorie indicate come principali ovvero come secondarie nell’allegato I nelle statistiche sulle entrate e sulle spese, nelle statistiche sulle poste di raccordo tra indebitamento netto e variazione del debito e nelle statistiche sul debito. Le serie parziali di dati comprendono quantomeno le categorie principali delle statistiche sulle entrate e sulle spese, delle statistiche sulle poste di raccordo tra indebitamento netto e variazione del debito o delle statistiche sul debito.

3.   Le BCN effettuano le segnalazioni conformemente alle definizioni metodologiche definite per settori e sottosettori nella sezione I dell'allegato II del presente indirizzo e per quanto segue nella sezione 2 dello stesso:

a)

«statistiche sulle entrate e sulle spese», che comprendono le statistiche contenute nelle tabelle 1A, 1B e 1C dell’allegato I;

b)

«statistiche sulle poste di raccordo tra indebitamento netto e variazione del debito», che comprendono le statistiche contenute nelle tabelle 2A e 2B dell’allegato I;

c)

«statistiche sul debito», che comprendono le statistiche contenute nelle tabelle 3A e 3B dell’allegato I;

4.   I dati coprono il periodo compreso tra il 1995 e l’anno a cui si riferisce la trasmissione (anno t-1).

5.   I dati su avanzo/disavanzo, debito, entrate, spese e prodotto interno lordo (PIL) nominale sono accompagnati dalle motivazioni per le revisioni quando il grado di ampiezza della variazione dell'avanzo/disavanzo determinata da revisioni è almeno del 0,3 % del PIL o quando il grado di ampiezza della variazione del debito, entrate, spese o PIL nominale determinata da revisioni è almeno del 0,5 % del PIL.

Articolo 3

Obblighi di segnalazione statistica della BCE

1.   Sulla base dei dati comunicati dalle BCN, la BCE gestisce la «banca dati SFP», che comprende gli aggregati relativi all’area dell’euro e all’UE. La BCE diffonde la banca dati SFP alle BCN.

2.   Le BCN specificano i soggetti a cui possono essere trasmesse le proprie informazioni statistiche. Nel diffondere la banca dati SFP, la BCE tiene conto di tale indicazione.

Articolo 4

Frequenza

1.   Le BCN trasmettono serie complete di dati due volte l’anno, ossia entro il 15 aprile ed entro il 15 ottobre.

2.   Nel periodo compreso tra le scadenze indicate nel paragrafo 1, in presenza di nuove informazioni, le BCN trasmettono di propria iniziativa serie parziali di dati. Quando le serie parziali di dati da trasmettere si riferiscono solo a categorie principali, è facoltà delle BCN fornire altresì stime relative alle categorie secondarie.

3.   La BCE diffonde la banca dati SFP alle BCN almeno una volta al mese, entro il giorno lavorativo della BCE seguente quello in cui la BCE stessa ha messo a punto i dati per la pubblicazione.

Articolo 5

Cooperazione con le autorità nazionali competenti

1.   Nel caso in cui i dati di cui all’articolo 2 provengano, in tutto o in parte, da autorità nazionali competenti diverse dalle BCN, queste ultime si adoperano per concordare con tali autorità adeguate modalità di cooperazione al fine di assicurare una struttura permanente di trasmissione dati che rispetti le norme e gli obblighi imposti dal SEBC, a meno che lo stesso risultato non sia già stato ottenuto sulla base della legislazione nazionale.

2.   Qualora, nel corso di tale cooperazione, a causa della mancata trasmissione a una BCN delle informazioni necessarie da parte dell’autorità nazionale competente, la stessa BCN non sia in grado di ottemperare agli obblighi stabiliti negli articoli 2 e 4, la BCE e la BCN discutono con tale autorità le modalità conformemente alle quali mettere a disposizione tali informazioni.

Articolo 6

Standard di trasmissione e di codificazione

Ai fini della trasmissione e codifica dei dati di cui agli articoli 2 e 3, le BCN e la BCE si attengono agli standard specificati nell’allegato III. Tale obbligo non pregiudica la possibilità di utilizzare altri mezzi di trasmissione delle informazioni statistiche alla BCE quale soluzione di riserva concertata.

Articolo 7

Qualità

1.   La BCE e le BCN sorvegliano e promuovono la qualità dei dati segnalati alla BCE.

2.   Il comitato esecutivo della BCE presenta annualmente al consiglio direttivo della BCE una relazione sulla qualità delle SFP annuali.

3.   La relazione prende in considerazione quantomeno la copertura dei dati, il grado di conformità alle relative definizioni e la portata delle revisioni.

Articolo 8

Procedura di modifica semplificata

Tenuto conto del parere del comitato per le statistiche, il comitato esecutivo della BCE ha facoltà di apportare modifiche di natura tecnica agli allegati del presente indirizzo, purché esse non siano tali da variarne l’impianto concettuale sottostante, né da incidere sugli oneri di segnalazione.

Articolo 9

Entrata in vigore e abrogazione dell’indirizzo BCE/2005/5

1.   Il presente indirizzo entra in vigore due giorni dopo la sua adozione.

2.   Il presente indirizzo abroga l’indirizzo BCE/2005/5.

3.   Qualunque riferimento all’indirizzo BCE/2005/5 è da interpretarsi come riferimento al presente indirizzo.

Articolo 10

Destinatari

Il presente indirizzo si applica a tutte le banche centrali dell’Eurosistema.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 31 luglio 2009.

Per il consiglio direttivo della BCE

Il presidente della BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  GU L 145 del 10.6.2009, pag. 1.

(2)  GU L 310 del 30.11.1996, pag. 1.

(3)  GU L 109 del 29.4.2005, pag. 81.

(4)  GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8.

(5)  Contenuto nell’allegato A del regolamento (CE) n. 2223/96.


ALLEGATO I

OBBLIGHI REALATIVI AI DATI DA SEGNALARE

Le categorie principali si distinguono da quelle secondarie in quanto evidenziate in grassetto. Le categorie si riferiscono al settore delle amministrazioni pubbliche, salvo ove diversamente specificato. Per «debito di cui a tasso di interesse variabile» si intende il debito in strumenti finanziari le cui cedole vengono liquidate con pagamenti che non corrispondono a una percentuale predeterminata del capitale, bensì a un differente tasso di interesse, rendimento o altro indicatore.

Statistiche sulle entrate e sulle spese

Tabella 1A

Categoria

Numero e relazione lineare

Disavanzo (–) o avanzo (+)

1 = 2 – 5

Totale entrate

2 = 3 + 4

Totale entrate correnti

3 = 11

Totale entrate in conto capitale

4 = 33

Totale spese

5 = 6 + 7

Totale spese correnti

6 = 23

Totale spese in conto capitale

7 = 35

Disavanzo (–) o avanzo (+) primario

8 = 9 + 10

Disavanzo (–) o avanzo (+)

9 = 1

Interessi passivi

10 = 28

Totale entrate correnti

11 = 12 + 15 + 17 + 20 + 22

Imposte dirette

12

di cui a carico delle società

13

di cui a carico delle famiglie

14

Imposte indirette

15

di cui imposta sul valore aggiunto (IVA)

16

Contributi sociali

17

di cui contributi sociali effettivi a carico dei datori di lavoro

18

di cui contributi sociali a carico dei lavoratori dipendenti

19

Altre entrate correnti

20

di cui interessi attivi

21

Vendite

22

Totale spese correnti

23 = 24 + 28 + 29 + 31

Trasferimenti correnti

24 = 25 + 26 + 27

Erogazioni sociali

25

Contributi

26

Altri trasferimenti correnti

27

Interessi passivi

28

Redditi da lavoro dipendente

29

di cui retribuzioni lorde

30

Consumi intermedi

31

Saldo di parte corrente

32 = 11 – 23

Totale entrate in conto capitale

33

di cui imposte in conto capitale

34

Totale spese in conto capitale

35 = 36 + 37 + 38

Investimenti

36

Altre acquisizioni nette di attività non finanziarie

37

Trasferimenti in conto capitale

38

Disavanzo (–) o avanzo (+)

39 = 1 = 40 + 41 + 42 + 43

Disavanzo (–) o avanzo(+) delle amministrazioni centrali

40

Disavanzo (–) o avanzo(+) delle amministrazioni di Stati federati

41

Disavanzo (–) o avanzo(+) delle amministrazioni locali

42

Disavanzo (–) o avanzo(+) degli enti di previdenza e di assistenza sociale

43

Voci per memoria

Contributi sociali effettivi

44

Prestazioni sociali diverse dai trasferimenti sociali in natura

45


Tabella 1B

Categoria

Numero e relazione lineare

Versamenti dello Stato membro al bilancio dell’Unione europea

1 = 2 + 4 + 5 + 7

Imposte indirette esigibili dal bilancio dell’UE

2

di cui IVA percepita dal bilancio dell’UE

3

Aiuti internazionali correnti da parte delle amministrazioni pubbliche in favore del bilancio dell’UE

4

Trasferimenti correnti diversi da parte delle amministrazioni pubbliche in favore del bilancio dell’UE

5

di cui quarta risorsa propria dell’UE

6

Trasferimenti in conto capitale da parte delle amministrazioni pubbliche in favore del bilancio dell’UE

7

Spese dell’UE negli Stati membri

8 = 9 + 10 + 11 + 12 + 13

Contributi da parte del bilancio dell’UE

9

Trasferimenti correnti da parte del bilancio dell’UE in favore delle amministrazioni pubbliche

10

Trasferimenti correnti da parte del bilancio dell’UE in favore di unità non appartenenti al settore delle amministrazioni pubbliche

11

Trasferimenti in conto capitale da parte del bilancio dell’UE in favore delle amministrazioni pubbliche

12

Trasferimenti in conto capitale dal bilancio dell’UE in favore di unità non appartenenti al settore delle amministrazioni pubbliche

13

Introiti netti provenienti dal bilancio dell’UE (beneficiario netto +, contributore netto –)

14 = 8 – 1

Voci per memoria

Spese di riscossione delle risorse proprie

15


Tabella 1C

Categoria

Numero e relazione lineare

Spesa per consumi finali

1 = 2 + 3 = 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 – 10

Spesa per consumi individuali

2

Spesa per consumi collettivi

3

Redditi da lavoro dipendente

4 = [1A.29] (1)

Consumi intermedi

5 = [1A.31]

Trasferimenti sociali in natura forniti tramite produttori di beni e servizi destinabili alla vendita

6

Ammortamenti (consumo di capitale fisso)

7

Imposte sulla produzione versate meno contributi percepiti

8

Risultato netto di gestione

9

Vendite

10 = [1A.22]

Voci per memoria

Spesa per consumi finali ai prezzi dell’anno precedente

11

Disavanzo (–) o avanzo (+)

12 = [1A.1]

Interessi passivi

13 = [1A.10]

Interessi, ivi inclusi i flussi derivanti da operazioni di swap e forward rate agreement

14

Disavanzo (–) o avanzo (+) primario come definito nella procedura per i disavanzi eccessivi

15 = 12 + 13 – 14

Proventi da universal mobile telecommunications system

16

Debito

17 = [3A.1]

Prodotto interno lordo (PIL) a prezzi correnti

18

PIL ai prezzi dell’anno precedente

19

Investimenti delle amministrazioni pubbliche ai prezzi dell’anno precedente

20

Statistiche sulle poste di raccordo tra indebitamento netto e variazione del debito

Tabella 2A

Categoria

Numero e relazione lineare

Disavanzo (–) o avanzo (+)

1 = [1A.1]

Poste di raccordo tra conti finanziari e non finanziari

2 = 1 – 3

Operazioni nette inerenti ad attività e passività finanziarie

3 = 4 – 15

Operazioni inerenti ad attività finanziarie (consolidate)

4 = 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 13

Operazioni inerenti a biglietti, monete e depositi

5

Operazioni inerenti a titoli diversi da azioni — titoli a breve e lungo termine

6

Operazioni inerenti a strumenti finanziari derivati

7

Operazioni inerenti a prestiti

8

Operazioni inerenti ad azioni e altre partecipazioni

9

Privatizzazioni

10

Conferimenti in capitale

11

Altro

12

Operazioni inerenti ad altre attività finanziarie

13

di cui imposte e contributi sociali maturati ma non ancora pagati

14

Operazioni inerenti a passività (consolidate)

15 = 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 22

Operazioni inerenti a biglietti, monete e depositi

16

Operazioni inerenti a titoli diversi da azioni — titoli a breve termine

17

Operazioni inerenti a titoli diversi da azioni — titoli a lungo termine

18

Operazioni inerenti a strumenti finanziari derivati

19

Operazioni inerenti a prestiti

20

di cui prestiti concessi dalle autorità bancarie centrali

21

Operazioni inerenti ad altre passività

22

Operazioni inerenti a titoli di debito (consolidate)

= necessità di finanziamento delle amministrazioni pubbliche

23 = 16 + 17 + 18 + 20

23 = 25 + 26 + 27

23 = 2 – 1 + 4 – 19 – 22

Operazioni inerenti a titoli di debito a lungo termine

24

Operazioni inerenti a titoli di debito denominati in moneta nazionale

25

Operazioni inerenti a titoli di debito denominati in una valuta estera partecipante (2)

26

Operazioni inerenti a titoli di debito in una valuta estera non partecipante

27

Altri flussi

28 = 29 + 32

Effetti della valutazione sul debito

29 = 30 + 31

Guadagni e perdite in conto capitale su valute estere

30

Altri effetti di valutazione — valore facciale

31

Altre variazioni di volume del debito

32

Variazione del debito

33 = 23 + 28

33 = 2 – 1 + 4 – 19 – 22 + 28


Tabella 2B

Categoria

Numero e relazione lineare

Operazioni inerenti a titoli di debito — non consolidate

1 = 2 + 3 + 4 + 5 + 6

Operazioni inerenti a biglietti, monete e depositi (passività) — non consolidate

2

Operazioni inerenti a titoli a breve termine (passività) — non consolidate

3

Operazioni inerenti a titoli a lungo termine (passività) — non consolidate

4

Operazioni inerenti a prestiti concessi dalle autorità bancarie centrali

5

Operazioni inerenti ad altri prestiti (passività) — non consolidate

6

Operazioni di consolidamento

7 = 8 + 9 + 10 + 11

Operazioni di consolidamento — biglietti, monete e depositi

8 = 2 – [2A.16]

Operazioni di consolidamento — titoli a breve termine

9 = 3 – [2A.17]

Operazioni di consolidamento — titoli a lungo termine

10 = 4 – [2A.18]

Operazioni di consolidamento — prestiti

11 = 6 – ([2A.20] – [2A.21])

Statistiche sul debito

Tabella 3A

Categoria

Numero e relazione lineare

Debito

1 = 2 + 3 + 4 + 5 + 6

= 7 + 12 = 13 + 14 + 15

= 16 + 17 = 19 + 20 + 22

= 24 + 25 + 26 + 27

Debito — biglietti, monete e depositi (passività)

2

Debito — titoli a breve termine (passività)

3

Debito — titoli a lungo termine (passività)

4

Debito — prestiti concessi dalle autorità bancarie centrali (passività)

5

Debito — altri prestiti (passività)

6

Debito detenuto da residenti dello Stato membro

7 = 8 + 9 + 10 + 11

Debito detenuto dalle autorità bancarie centrali

8

Debito detenuto da altre istituzioni finanziarie monetarie

9

Debito detenuto da altre istituzioni finanziarie

10

Debito detenuto da altri residenti dello Stato membro

11

Debito detenuto da non residenti dello Stato membro

12

Debito denominato in moneta nazionale

13

Debito denominato in una valuta estera partecipante

14

Debito denominato in una valuta estera non partecipante

15

Debito a breve termine

16

Debito a lungo termine

17

di cui a tasso di interesse variabile

18

Debito con vita residua inferiore o pari a un anno

19

Debito con vita residua compresa tra uno e cinque anni

20

di cui a tasso di interesse variabile

21

Debito con vita residua superiore a cinque anni

22

di cui a tasso di interesse variabile

23

Componente di debito delle amministrazioni centrali

24 = [3B.7] – [3B.15]

Componente di debito delle amministrazioni di Stati federati

25 = [3B.9] – [3B.16]

Componente di debito delle amministrazioni locali

26 = [3B.11] – [3B.17]

Componente di debito degli enti di previdenza e assistenza sociale

27= [3B.13] – [3B.18]

Voci per memoria

Vita residua media del debito

28

Debito — obbligazioni prive di cedola

29


Tabella 3B

Categoria

Numero e relazione lineare

Debito (non consolidato)

1 = 7 + 9 + 11 + 13

Elementi di consolidamento

2 = 3 + 4 + 5 + 6 = 8 + 10 + 12 + 14

= 15 + 16 + 17 + 18

Elementi di consolidamento — biglietti, monete e depositi

3

Elementi di consolidamento — titoli a breve termine

4

Elementi di consolidamento — titoli a lungo termine

5

Elementi di consolidamento — prestiti

6

Debito emesso dalle amministrazioni centrali

7

di cui detenuto da altri sottosettori delle amministrazioni pubbliche

8

Debito emesso dalle amministrazioni di Stati federati

9

di cui detenuto da altri sottosettori delle amministrazioni pubbliche

10

Debito emesso dalle amministrazioni locali

11

di cui detenuto da altri sottosettori delle amministrazioni pubbliche

12

Debito emesso dagli enti di previdenza e di assistenza sociale

13

di cui detenuto da altri sottosettori delle amministrazioni pubbliche

14

Voci per memoria

Debito detenuto dalle amministrazioni centrali emesso da unità di altri sottosettori delle amministrazioni pubbliche

15

Debito detenuto dalle amministrazioni di Stati federati emesso da unità di altri sottosettori delle amministrazioni pubbliche

16

Debito detenuto dalle amministrazioni locali emesso da unità di altri sottosettori delle amministrazioni pubbliche

17

Debito detenuto dagli enti di previdenza e di assistenza sociale emesso da unità di altri sottosettori delle amministrazioni pubbliche

18


(1)  [x.y] si riferisce alla categoria numero y della tabella x.

(2)  Da segnalare con riferimento agli anni precedenti all’adozione della moneta unica da parte dello Stato membro.


ALLEGATO II

DEFINIZIONI METODOLOGICHE

1.   Definizioni dei settori e dei sottosettori

Settori e sottosettori del SEC 95

 

 

Pubblici

Privati nazionali

Sotto controllo estero

Totale economia

S.1

 

 

 

Società non finanziarie

S.11

S.11001

S.11002

S.11003

Società finanziarie

S.12

 

 

 

Autorità bancarie centrali

S.121

 

 

 

Altre istituzioni finanziarie monetarie

S.122

S.12201

S.12202

S.12203

Altri intermediari finanziari, escluse le imprese di assicurazione e i fondi pensione

S.123

S.12301

S.12302

S.12303

Ausiliari finanziari

S.124

S.12401

S.12402

S.12403

Imprese di assicurazione e fondi pensione

S.125

S.12501

S.12502

S.12503

Amministrazioni pubbliche

S.13

 

 

 

Amministrazioni centrali

S.1311

 

 

 

Amministrazioni di Stati federati

S.1312

 

 

 

Amministrazioni locali

S.1313

 

 

 

Enti di previdenza e assistenza sociale

S.1314

 

 

 

Famiglie

S.14

 

 

 

Istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie

S.15

 

 

 

Resto del mondo

S.2

 

 

 

UE

S.21

 

 

 

Stati membri dell’UE

S.211

 

 

 

Istituzioni dell’UE

S.212

 

 

 

Paesi terzi e organizzazioni internazionali

S.22

 

 

 

2.   Definizione delle categorie  (1)

Tabella 1A

1.

Disavanzo (–) o avanzo (+) [1A.1]: accreditamento netto (+)/indebitamento netto (–) (B.9) di S.13.

2.

Totale entrate [1A.2]: entrate correnti [1A.3], più entrate in conto capitale [1A.4].

3.

Totale entrate correnti [1A.3]: totale entrate correnti [1A.11].

4.

Totale entrate in conto capitale [1A.4]: totale entrate in conto capitale [1A.33].

5.

Totale spese [1A.5]: spese correnti [1A.6], più spese in conto capitale [1A.7].

6.

Totale spese correnti [1A.6]: totale spese correnti [1A.23].

7.

Totale spese in conto capitale [1A.7]: totale spese in conto capitale [1A.35].

8.

Disavanzo (–) o avanzo (+) primario [1A.8]: disavanzo (–) o avanzo (+) [1A.9], più interessi passivi [1A.10].

9.

Disavanzo (–) o avanzo (+) [1A.9]: disavanzo (–) o avanzo (+) [1A.1].

10.

Interessi passivi [1A.10]: interessi passivi [1.A.28].

11.

Totale entrate correnti [1A.11]: imposte dirette [1A.12], più imposte indirette [1A.15], più contributi sociali [1A.17], più altre entrate correnti [1A.20], più vendite [1A.22].

12.

Imposte dirette [1A.12]: imposte correnti sul reddito e sul patrimonio, ecc. (D.5) registrate fra le risorse di S.13.

13.

Imposte dirette a carico delle società [1A.13]: imposte correnti sul reddito e sul patrimonio, ecc. (D.5) registrate fra le risorse di S.13 e gli impieghi dei settori S.11 e S.12.

14.

Imposte dirette a carico delle famiglie [1A.14]: imposte correnti sul reddito e sul patrimonio, ecc. (D.5) registrate fra le risorse di S.13 e gli impieghi di S.14.

15.

Imposte indirette [1A.15]: imposte sulla produzione e sulle importazioni (D.2) registrate fra le risorse di S.13.

16.

Imposte indirette di cui imposta sul valore aggiunto (IVA) [1A.16]: imposta sul valore aggiunto (IVA) e imposte similari (D.211) registrate fra le risorse del settore S.13.

17.

Contributi sociali [1A.17]: contributi sociali (D.61) registrati fra le risorse di S.13.

18.

Contributi sociali di cui contributi sociali effettivi a carico dei datori di lavoro [1A.18]: contributi sociali effettivi a carico dei datori di lavoro (D.6111) registrati fra le risorse di S.13.

19.

Contributi sociali di cui contributi sociali a carico dei lavoratori dipendenti [1A.19]: contributi sociali dei dipendenti (D.6112) registrati fra le risorse di S.13.

20.

Altre entrate correnti [1A.20]: redditi da capitale (D.4), più indennizzi di assicurazione contro i danni (D.72), più aiuti internazionali correnti (D.74), più trasferimenti correnti diversi (D.75) registrati fra le risorse di S.13, eccetto le risorse costituite da interessi di S.13 (D.41) che sono anche impieghi di S.13, più altri contributi alla produzione percepiti (D.39) che sono impieghi di S.13.

21.

Altre entrate correnti di cui interessi attivi [1A.21]: interessi (D.41) registrati fra le risorse di S.13 e gli impieghi di tutti i settori eccetto S.13.

22.

Vendite [1A.22]: produzione di beni e servizi destinabili alla vendita (P.11), più produzione di beni e servizi per proprio uso finale (P.12), più pagamenti per altra produzione di beni e servizi non destinabili alla vendita (P.131) registrati fra le risorse di S.13.

23.

Totale spese correnti [1A.23]: trasferimenti correnti [1A.24], più interessi passivi [1A.28], più redditi da lavoro dipendente [1A.29], più consumi intermedi [1A.31].

24.

Trasferimenti correnti [1A.24]: erogazioni sociali [1A.25], più contributi [1A.26], più altri trasferimenti correnti [1A.27].

25.

Erogazioni sociali [1A.25]: prestazioni sociali diverse dai trasferimenti sociali in natura (D.62), più trasferimenti sociali in natura relativi alla spesa per prodotti forniti alle famiglie tramite i produttori di beni e servizi destinabili alla vendita (D.6311 + D.63121 + D.63131) registrati fra gli impieghi di S.13, più trasferimenti correnti diversi (D.75) registrati fra gli impieghi di S.13 e le risorse di S.15.

26.

Contributi [1A.26]: contributi (D.3) registrati fra le risorse di S.13.

27.

Altri trasferimenti correnti [1A.27]: imposte correnti sul reddito, sul patrimonio, ecc. (D.5), più altre imposte sulla produzione (D.29), più redditi da capitale (D.4) esclusi gli interessi (D.41), più premi netti di assicurazione contro i danni (D.71), più aiuti internazionali correnti (D.74) registrati fra gli impieghi del settore S.13, più trasferimenti correnti diversi (D.75) registrati fra gli impieghi del settore S.13 e le risorse di tutti i settori eccetto S.15.

28.

Interessi passivi [1A.28]: interessi (D.41) registrati fra gli impieghi di S.13 e le risorse di tutti i settori eccetto S.13.

29.

Redditi da lavoro dipendente [1A.29]: redditi da lavoro dipendente (D.1) registrati fra gli impieghi di S.13.

30.

Redditi da lavoro dipendente di cui retribuzioni lorde [1A.30]: retribuzioni lorde (D.11) registrate fra gli impieghi di S.13.

31.

Consumi intermedi [1A.31]: consumi intermedi (P.2) registrati fra gli impieghi di S.13.

32.

Saldo di parte corrente [1A.32]: totale entrate correnti [1A.11], meno totale spese correnti [1A.23].

33.

Totale entrate in conto capitale [1A.33]: trasferimenti in conto capitale da ricevere (D.9) registrati fra le variazioni delle passività e del patrimonio netto di S.13, e registrati come trasferimento in conto capitale da parte di tutti i settori eccetto S.13.

34.

Totale entrate in conto capitale di cui imposte in conto capitale [1A.34]: imposte in conto capitale (D.91) registrate tra le variazioni delle passività e del patrimonio netto di S.13.

35.

Totale spese in conto capitale [1A.35]: investimenti [1A.36], più altre acquisizioni nette di attività non finanziarie [1A.37], più trasferimenti in conto capitale [1A.38].

36.

Investimenti [1A.36]: investimenti fissi lordi (P.51) registrati fra le variazioni delle attività di S.13.

37.

Altre acquisizioni nette di attività non finanziarie [1A.37]: variazione delle scorte (P.52), più acquisizione netta di oggetti di valore (P.53), più acquisizione netta di attività non finanziarie non prodotte (K.2) registrate fra le variazioni delle attività di S.13.

38.

Trasferimenti in conto capitale [1A.38]: trasferimenti in conto capitale (D.9) registrati fra le variazioni delle passività e del patrimonio netto di S.13, e registrati come trasferimento in conto capitale da ricevere da parte di tutti i settori eccetto S.13.

39.

Disavanzo (–) o avanzo (+) [1A.39]: disavanzo (–) o avanzo (+) [1A.1] e disavanzo (–) o avanzo (+) delle amministrazioni centrali [1A.40], più disavanzo (–) o avanzo (+) delle amministrazioni di Stati federati [1A.41], più disavanzo (–) o avanzo (+) delle amministrazioni locali [1A.42], più disavanzo (–) o avanzo (+) degli enti di previdenza e di assistenza sociale [1A.43].

40.

Disavanzo (–) o avanzo (+) delle amministrazioni centrali [1A.40]: accreditamento netto (+)/indebitamento netto (–) (B.9) di S.1311.

41.

Disavanzo (–) o avanzo (+) delle amministrazioni di Stati federati [1A.41]: accreditamento netto (+)/indebitamento netto (–) (B.9) di S.1312.

42.

Disavanzo (–) o avanzo (+) delle amministrazioni locali [1A.42]: accreditamento netto (+)/indebitamento netto (–) (B.9) di S.1313.

43.

Disavanzo (–) o avanzo (+) degli enti di previdenza e di assistenza sociale [1A.43]: accreditamento netto (+)/indebitamento netto (–) (B.9) di S.1314.

44.

Contributi sociali effettivi [1A.44]: contributi sociali effettivi (D.611) registrati fra le risorse di S.13.

45.

Prestazioni sociali diverse dai trasferimenti sociali in natura [1A.45]: prestazioni sociali diverse dai trasferimenti sociali in natura (D.62) registrate fra gli impieghi di S.13.

Tabella 1B

1.

Versamenti dallo Stato membro al bilancio dell'UE [1B.1]: imposte indirette esigibili dal bilancio dell’UE, più aiuti internazioni correnti (D.74) da parte delle amministrazioni pubbliche in favore del bilancio dell’UE [1B.4], più trasferimenti correnti diversi (D.75) da parte delle amministrazioni pubbliche in favore del bilancio dell'UE [1B.5], più trasferimenti in conto capitale (D.9) da parte delle amministrazioni pubbliche in favore del bilancio dell’UE [1B.7].

2.

Imposte indirette esigibili dal bilancio dell’UE [1B.2]: imposte sulla produzione e sulle importazioni (D.2) registrate fra le risorse di S.212.

3.

Imposte indirette esigibili dal bilancio dell’UE di cui IVA percepita [1B.3]: imposta sul valore aggiunto (IVA) e imposte similari (D.211) registrate fra le risorse di S.212.

4.

Aiuti internazioni correnti da parte delle amministrazioni pubbliche in favore del bilancio dell’UE [1B.4]: aiuti internazionali correnti (D.74) registrati fra le risorse di S.212 e gli impieghi di S.13.

5.

Trasferimenti correnti diversi da parte delle amministrazioni pubbliche in favore del bilancio dell'UE [1B.5]: trasferimenti correnti diversi (D.75) registrati fra le risorse di S.212 e gli impieghi S.13.

6.

Trasferimenti correnti diversi da parte delle amministrazioni pubbliche in favore del bilancio dell’UE, di cui quarta risorsa propria dell’UE [1B.6]: quarta risorsa propria basata sul prodotto nazionale lordo (PNL) (SEC 95, paragrafo 4.138) registrata nell’ambito dei trasferimenti correnti diversi (D.75) tra le risorse di S.212 e gli impieghi di S.13.

7.

Trasferimenti in conto capitale da parte delle amministrazioni pubbliche [1B.7]: trasferimenti in conto capitale (D.9) registrati fra le variazioni delle passività e del patrimonio netto di S.13 e registrati come trasferimenti in conto capitale da ricevere da S.212.

8.

Spese dell’UE negli Stati membri [1B.8]: contributi (D.3) da parte del bilancio dell’UE [1B.9], più altri trasferimenti correnti (D.7) da parte del bilancio dell’UE in favore delle amministrazioni pubbliche [1B.10], più altri trasferimenti correnti (D.7) da parte del bilancio dell’UE in favore di unità non appartenenti al settore delle amministrazioni pubbliche [1B.11], più trasferimenti in conto capitale (D.9) da parte del bilancio dell’UE in favore delle amministrazioni pubbliche [1B.12], più trasferimenti in conto capitale (D.9) da parte del bilancio dell’UE in favore di unità non appartenenti al settore delle amministrazioni pubbliche [1B.13].

9.

Contributi da parte del bilancio dell’UE [1B.9]: contributi (D.3) registrati fra le risorse di S.212.

10.

Trasferimenti correnti da parte del bilancio dell’UE in favore delle amministrazioni pubbliche [1B.10]: aiuti internazionali correnti (D.74), più trasferimenti correnti diversi (D.75) registrati fra le risorse di S.13 e gli impieghi di S.212.

11.

Trasferimenti correnti da parte del bilancio dell’UE in favore di unità non appartenenti al settore delle amministrazioni pubbliche [1B.11]: trasferimenti correnti diversi (D.75) registrati fra gli impieghi di S.212 e le risorse di tutti i settori eccetto S.13.

12.

Trasferimenti in conto capitale da parte del bilancio dell’UE in favore delle amministrazioni pubbliche [1B.12]: trasferimenti in conto capitale (D.9) registrati fra le variazioni delle passività e del patrimonio netto di S.13 e le variazioni delle attività di S.212.

13.

Trasferimenti in conto capitale da parte del bilancio dell’UE in favore di unità non appartenenti al settore delle amministrazioni pubbliche [1B.13]: trasferimenti in conto capitale (D.9) registrati fra le variazioni delle attività del settore S.212 e le variazioni delle passività e del patrimonio netto di tutti i settori eccetto S.13.

14.

Introiti netti provenienti dal bilancio dell’UE [1B.14]: introiti netti delle amministrazioni pubbliche provenienti dal bilancio dell’UE più introiti netti delle unità non appartenenti al settore delle amministrazioni pubbliche provenienti dal bilancio dell’UE.

15.

Spese di riscossione delle risorse proprie [1B.15]: parte della produzione di beni e servizi destinabili alla vendita (P.11) registrata fra le risorse di S.13 rappresentata dalle spese di riscossione delle risorse proprie sostenute dal bilancio dell’UE.

Tabella 1C

1.

Spesa per consumi finali [1C.1]: spesa per consumi finali (P.3) registrata fra gli impieghi di S.13.

2.

Spesa per consumi individuali [1C.2]: spesa per consumi individuali (P.31) registrata fra gli impieghi di S.13.

3.

Spesa per consumi collettivi [1C.3]: spesa per consumi collettivi (P.32) registrata fra gli impieghi di S.13.

4.

Redditi da lavoro dipendente [1C.4]: [1A.29].

5.

Consumi intermedi [1C.5]: [1A.31].

6.

Trasferimenti sociali in natura forniti tramite produttori di beni e servizi destinabili alla vendita [1C.6]: trasferimenti sociali in natura relativi alla spesa per prodotti forniti alle famiglie tramite i produttori di beni e servizi destinabili alla vendita (D.6311 + D.63121 + D.63131) registrati fra gli impieghi di S.13.

7.

Ammortamenti (consumo di capitale fisso) [1C.7]: consumo di capitale fisso (K.1) registrato fra le variazioni delle passività e del patrimonio netto di S.13.

8.

Imposte sulla produzione versate meno contributi percepiti [1C.8]: altre imposte sulla produzione versate (D.29) registrate fra gli impieghi di S.13, meno altri contributi alla produzione percepiti (D.39) registrati fra gli impieghi di S.13.

9.

Risultato netto di gestione [1C.9]: risultato netto di gestione (B.2n) di S.13.

10.

Vendite [1C.10]: [1A.22].

11.

Spesa per consumi finali ai prezzi dell’anno precedente [1C.11]: volume chain linked per consumi finali (P.3) registrata fra gli impieghi di S.13 ai prezzi dell’anno precedente.

12.

Disavanzo (–) o avanzo (+) [1C.12]: disavanzo (–) o avanzo (+) [1A.1].

13.

Interessi passivi [1C.13]: interessi passivi [1.A.10].

14.

Interessi, ivi inclusi i flussi derivanti da operazioni di swap e forward rate agreement [1C.14]: interessi (PDE D.41) da procedura per i disavanzi eccessivi (PDE) registrati fra gli impieghi di S.13 e le risorse di tutti i settori eccetto S.13.

15.

Disavanzo (–) o avanzo (+) PDE [1C.15]: accreditamento netto (+)/indebitamento netto (–) PDE (PDE B.9) di S.13.

16.

Ricavi dalla vendita di licenze per i sistemi di telecomunicazione mobile universale [1C.16]: ricavi provenienti dalla vendita di licenze di telefonia mobile di terza generazione, registrati come cessione di un’attività non finanziaria in conformità della decisione dell’Eurostat relativa all’assegnazione delle licenze di telefonia mobile.

17.

Debito [1C.17]: debito quale definito nel regolamento (CE) n. 479/2009.

18.

Prodotto interno lordo (PIL) a prezzi correnti [1C.18]: prodotto interno lordo (B.1 * g) ai prezzi di mercato.

19.

PIL ai prezzi dell’anno precedente [1C.19]: volume chain linked del PIL (B.1 * g) ai prezzi dell’anno precedente.

20.

Investimenti delle amministrazioni pubbliche ai prezzi dell’anno precedente [1C.20]: volume chain linked degli investimenti fissi lordi (P.51) registrato fra le variazioni delle attività di S.13 a prezzi costanti.

Tabella 2A

1.

Disavanzo (–) o avanzo (+) [2A.1]: [1A.1].

2.

Poste di raccordo tra conti finanziari e non finanziari [2A.2]: disavanzo (–) o avanzo (+) [2A.1], meno operazioni nette inerenti ad attività e passività finanziarie [2A.3].

3.

Operazioni nette inerenti ad attività e passività finanziarie [2A.3]: operazioni inerenti all’acquisizione netta di attività finanziarie [2A.4], meno incremento netto delle operazioni inerenti a passività [2A.15].

4.

Operazioni inerenti ad attività finanziarie (consolidate) [2A.4]: operazioni inerenti a biglietti, monete e depositi (F.2) [2A.5], più operazioni inerenti a titoli diversi da azioni (F.33) [2A.6], più operazioni inerenti a strumenti finanziari derivati (F.34) [2A.7], più operazioni inerenti a prestiti (F.4) [2A.8], più operazioni inerenti ad azioni e altre partecipazioni (F.5) [2A.9] più operazioni inerenti ad altre attività finanziarie [2A.13] registrate tra le variazioni delle attività di S.13 e le variazioni delle passività e del patrimonio netto di tutti i settori eccetto S.13.

5.

Operazioni inerenti a biglietti, monete e depositi [2A.5]: acquisizione netta di biglietti, monete e depositi (F.2) registrata fra le variazioni delle attività di S.13 e le variazioni delle passività e del patrimonio netto di tutti i settori eccetto S.13.

6.

Operazioni inerenti a titoli diversi da azioni — titoli a breve e lungo termine (attività) [2A.6]: acquisizione netta di titoli diversi dalle azioni, esclusi gli strumenti finanziari derivati (F.33), registrata fra le variazioni delle attività di S.13 e le variazioni delle passività e del patrimonio netto di tutti i settori eccetto S.13.

7.

Operazioni inerenti a strumenti finanziari derivati (attività) [2A.7]: pagamenti netti relativi a strumenti finanziari derivati (F.34) registrati fra le variazioni delle attività di S.13 e le variazioni delle passività e del patrimonio netto di tutti i settori eccetto S.13.

8.

Operazioni inerenti a prestiti (attività) [2A.8]: nuovi prestiti (F.4) concessi dalle amministrazioni pubbliche al netto dei rimborsi dovuti alle stesse, registrati fra le variazioni delle attività di S.13 e le variazioni delle passività e del patrimonio netto di tutti i settori eccetto S.13.

9.

Operazioni inerenti ad azioni e altre partecipazioni (attività) [2A.9]: acquisizione netta di azioni e altre partecipazioni (F.5) registrata fra le variazioni delle attività di S.13.

10.

Privatizzazioni (nette) [2A.10]: operazioni inerenti ad azioni e altre partecipazioni (F.5) registrate fra le variazioni delle attività di S.13 e le variazioni delle passività e del patrimonio netto di S.11 o S.12 eseguite nel processo di rinuncia o di assunzione del controllo (SEC 95, paragrafo 2.26) (2) dell’unità debitrice da parte di S.13; tali operazioni possono essere eseguite direttamente da S.13 con l’unità debitrice, oppure con un’altra unità creditrice.

11.

Conferimenti di capitale (netti) [2A.11]: operazioni inerenti ad azioni e altre partecipazioni (F.5) registrate fra le variazioni delle attività di S.13 e le variazioni delle passività e del patrimonio netto di S.11 o S.12 non rientranti nel processo di rinuncia o di assunzione del controllo dell’unità debitrice da parte di S.13 e concluse dal settore S.13 direttamente con l’unità debitrice.

12.

Altro [2A.12]: operazioni inerenti ad azioni e altre partecipazioni (F.5) registrate fra le variazioni delle attività di S.13 e le variazioni delle passività e del patrimonio netto di S.11, S.12 o S.14 non rientranti nel processo di rinuncia o di assunzione del controllo dell’unità debitrice da parte di S.13, né direttamente eseguite da S.13 con l’unità debitrice, ma concluse con un’altra unità creditrice.

13.

Operazioni inerenti ad altre attività finanziarie [2A.13]: acquisizione netta di oro monetario e diritti speciali di prelievo (F.1) registrata fra le variazioni delle attività di S.13, più acquisizione netta di riserve tecniche di assicurazione (F.6), più altri conti attivi (F.7) registrati fra le variazioni delle attività di S.13 e le variazioni delle passività e del patrimonio netto di tutti i settori eccetto S.13.

14.

Operazioni inerenti ad altre attività finanziarie di cui imposte e contributi sociali maturati ma non ancora pagati [2A.14]: quella parte degli altri conti attivi (attività F.7) relativa alle imposte e ai contributi sociali registrati alle voci D.2, D.5, D.6 e D.91, meno gli importi relativi alle imposte effettivamente riscosse, registrati fra le variazioni delle attività di S.13 e le variazioni delle passività e del patrimonio netto di tutti i settori eccetto S.13.

15.

Operazioni inerenti a passività (consolidate) [2A.15]: operazioni inerenti a biglietti, monete e depositi (F.2) [2A.16], più operazioni inerenti a titoli a breve termine (F.331) [2A.17], operazioni inerenti a titoli a lungo termine (F.332) [2A.18], più operazioni inerenti a strumenti finanziari derivati (F.34) [2A.19], più operazioni inerenti a prestiti (F.4) [2A.20], più operazioni inerenti ad altre passività [2A.22], registrati tra le variazioni delle passività e del patrimonio netto di S.13 e le variazioni delle attività di tutti i settori eccetto S.13.

16.

Operazioni inerenti a biglietti, monete e depositi (passività) [2A.16]: acquisizione netta di biglietti, monete e depositi (F.2) registrata fra le variazioni delle passività e del patrimonio netto di S.13 e le variazioni delle attività di tutti i settori eccetto S.13.

17.

Operazioni inerenti a titoli diversi da azioni — titoli a breve termine (passività) [2A.17]: acquisizione netta di titoli a breve termine diversi da azioni, esclusi gli strumenti finanziari derivati, con scadenza originaria inferiore o pari a un anno (F.331), registrata fra le variazioni delle passività e del patrimonio netto di S.13 e le variazioni delle attività di tutti i settori eccetto S.13.

18.

Operazioni inerenti a titoli diversi da azioni — titoli a lungo termine (passività) [2A.18]: acquisizione netta di titoli diversi da azioni, esclusi gli strumenti finanziari derivati (F.332) con scadenza originaria superiore a un anno, registrata fra le variazioni delle passività e del patrimonio netto di S.13 e le variazioni delle attività di tutti i settori eccetto S.13.

19.

Operazioni inerenti a strumenti finanziari derivati (passività) [2A.19]: introiti netti percepiti relativi a strumenti finanziari derivati (F.34) registrati fra le variazioni delle passività e del patrimonio netto di S.13 e le variazioni delle attività di tutti i settori eccetto S.13.

20.

Operazioni inerenti a prestiti (passività) [2A.20]: nuovi prestiti (F.4) ricevuti, al netto dei rimborsi di prestiti esistenti, registrati fra le variazioni delle passività e del patrimonio netto di S.13 e le variazioni delle attività di tutti i settori eccetto S.13.

21.

Operazioni inerenti a prestiti di cui concessi dalle autorità bancarie centrali [2A.21]: operazioni inerenti a prestiti (F.4) registrate fra le variazioni delle passività e del patrimonio netto di S.13 e le variazioni delle attività di S.121.

22.

Operazioni inerenti ad altre passività [2A.22]: incremento netto delle riserve tecniche di assicurazione (F.6), più altri conti passivi (F.7) registrati fra le variazioni delle passività e del patrimonio netto di S.13 e le variazioni delle attività di tutti i settori eccetto S.13.

23.

Operazioni inerenti a titoli di debito (consolidate) [2A.23]: incremento netto delle passività inerenti a biglietti, monete e depositi (F.2) [2A.16], più titoli diversi da azioni esclusi gli strumenti finanziari derivati [2A.17 e 2A.18] (F.33), più prestiti (F.4) [2A.20]. Categoria anche denominata: necessità di finanziamento delle amministrazioni pubbliche.

24.

Operazioni inerenti a titoli di debito a lungo termine [2A.24]: incremento netto delle passività inerenti a titoli di debito [2A.23] la cui scadenza originaria è superiore a un anno.

25.

Operazioni inerenti a titoli di debito denominati in moneta nazionale [2A.25]: incremento netto delle passività inerenti a titoli di debito [2A.23] denominati nell’unità monetaria avente corso legale nello Stato membro.

26.

Operazioni inerenti a titoli di debito denominati in una valuta estera partecipante [2A.26]: incremento netto delle passività inerenti a titoli di debito [2A.23] denominati in ECU, più titoli di debito denominati in euro precedentemente all’adozione della moneta unica da parte di uno Stato membro, più titoli di debito denominati nell’unità monetaria avente corso legale in uno Stato membro partecipante precedentemente all’adozione della moneta unica. È esclusa la moneta nazionale [2A.25].

27.

Operazioni inerenti a titoli di debito denominati in una valuta estera non partecipante [2A.27]: incremento netto delle passività in titoli di debito [2A.23] non incluso nelle voci [2A.25] o [2A.26].

28.

Altri flussi [2A.28]: effetti di valutazione sul debito [2A.29] più altre variazioni di volume del debito [2A.32].

29.

Effetti di valutazione sul debito [2A.29]: guadagni e perdite in conto capitale su valute estere [2A.30], più altri effetti di valutazione — valore facciale [2A.31].

30.

Guadagni e perdite in conto capitale su valute estere [2A.30]: guadagni/perdite nominali in conto capitale (K.11) sul debito [3A.1], il cui valore varia al momento della conversione in moneta nazionale a causa delle oscillazioni dei tassi di cambio.

31.

Altri effetti di valutazione — valore facciale [2A.31]: variazione del debito [2A.33], meno operazioni inerenti a titoli di debito (consolidate) [2A.23], meno guadagni e perdite in conto capitale su valute estere [2A.30], meno altre variazioni di volume del debito [2A.32].

32.

Altre variazioni di volume del debito [2A.32]: altre variazioni di volume (K.7, K.8, K.10 e K.12) delle passività classificate come biglietti, monete e depositi (AF.2), titoli diversi da azioni esclusi gli strumenti finanziari derivati (AF.33) o prestiti (AF.4) che non costituiscono attività di S.13.

33.

Variazione del debito [2A.33]: debito [3A.1] nell’anno t, meno debito [3A.1] nell’anno t-1.

Tabella 2B

1.

Operazioni inerenti a titoli di debito — non consolidate [2B.1]: operazioni inerenti a biglietti, monete e depositi (passività) — non consolidate [2B.2], più operazioni inerenti a titoli a breve termine (passività) — non consolidate [2B.3], più operazioni inerenti a titoli a lungo termine (passività) — non consolidate [2B.4], più operazioni inerenti a prestiti concessi dalle autorità bancarie centrali [2B.5], più operazioni inerenti ad altri prestiti (passività) — non consolidate [2B.6].

2.

Operazioni inerenti a biglietti, monete e depositi (passività) — non consolidate [2B.2]: operazioni inerenti a biglietti, monete e depositi (F.2) registrate fra le variazioni delle passività e del patrimonio netto di S.13.

3.

Operazioni inerenti a titoli a breve termine (passività) — non consolidate [2B.3]: operazioni inerenti a titoli diversi dalle azioni, esclusi gli strumenti finanziari derivati (F.33), con scadenza originaria inferiore o pari a un anno, registrate fra le variazioni delle passività e del patrimonio netto di S.13.

4.

Operazioni inerenti a titoli a lungo termine (passività) — non consolidate [2B.4]: operazioni inerenti a titoli diversi dalle azioni, esclusi gli strumenti finanziari derivati (F.33), con scadenza originaria superiore a un anno, registrate fra le variazioni delle passività e del patrimonio netto di S.13.

5.

Operazioni inerenti a prestiti concessi dalle autorità bancarie centrali [2B.5]: operazioni inerenti a prestiti (F.4) registrate fra le variazioni delle passività e del patrimonio netto di S.13 e le variazioni delle attività di S.121.

6.

Operazioni inerenti ad altri prestiti (passività) — non consolidate [2B.6]: operazioni inerenti a prestiti (F.4) registrate fra le variazioni delle passività e del patrimonio netto di S.13 e le variazioni delle attività di tutti i settori eccetto S.121.

7.

Operazioni di consolidamento [2B.7]: operazioni inerenti a titoli di debito — non consolidate [2B.1], meno operazioni inerenti a titoli debito (consolidate) [2A.23].

8.

Operazioni di consolidamento — biglietti, monete e depositi [2B.8]: operazioni inerenti a biglietti, monete e depositi (passività) — non consolidate [2B.2], meno operazioni consolidate inerenti a biglietti, monete e depositi (passività) [2A.16].

9.

Operazioni di consolidamento — titoli a breve termine [2B.9]: operazioni inerenti a titoli a breve termine (passività) — non consolidate [2B.3], meno operazioni consolidate inerenti a titoli diversi da azioni — titoli a breve termine (passività) [2A.17].

10.

Operazioni di consolidamento — titoli a lungo termine [2B.10]: operazioni inerenti a titoli a lungo termine (passività) — non consolidate [2B.4], meno operazioni consolidate inerenti a titoli diversi da azioni — titoli a lungo termine (passività) [2A.18].

11.

Operazioni di consolidamento — prestiti [2B.11]: operazioni inerenti ad altri prestiti (passività) — non consolidate [2B.6], meno (operazioni consolidate inerenti a prestiti (passività) [2A.20], meno operazioni consolidate inerenti di cui prestiti concessi dalle autorità bancarie centrali [2A.21]).

Tabella 3A

1.

Debito [3A.1]: debito [1C.17].

2.

Debito — biglietti, monete e depositi (passività) [3A.2]: parte del debito [3A.1] rappresentata da biglietti, monete e depositi (AF.2).

3.

Debito — titoli a breve termine (passività) [3A.3]: parte del debito [3A.1] rappresentata da titoli diversi dalle azioni, esclusi gli strumenti finanziari derivati (AF.33), con scadenza originaria inferiore o pari a un anno.

4.

Debito — titoli a lungo termine (passività) [3A.4]: parte del debito [3A.1] rappresentata da titoli diversi dalle azioni, esclusi gli strumenti finanziari derivati (AF.33), con scadenza originaria superiore a un anno.

5.

Debito — prestiti concessi dalle autorità bancarie centrali (passività) [3A.5]: parte del debito [3A.1] rappresentata da prestiti (AF.4), che costituisce un’attività del settore S.121.

6.

Debito — altri prestiti (passività) [3A.6]: parte del debito [3A.1] rappresentata da prestiti (AF.4) che non costituisce un’attività del settore S.121.

7.

Debito detenuto dai residenti dello Stato membro [3A.7]: debito detenuto dalle autorità bancarie centrali [3A.8], più debito detenuto da altre istituzioni finanziarie monetarie [3A.9], più debito detenuto da altre istituzioni finanziarie [3A.10], più debito detenuto da altri residenti dello Stato membro [3A.11].

8.

Debito detenuto dalle autorità bancarie centrali [3A.8]: parte del debito [3A.1] che costituisce un’attività del settore S.121.

9.

Debito detenuto da altre istituzioni finanziarie monetarie [3A.9]: parte del debito [3A.1] che costituisce un’attività del settore S.122.

10.

Debito detenuto da altre istituzioni finanziarie [3A.10]: parte del debito [3A.1] che costituisce un’attività dei settori S.123, S.124 o S.125.

11.

Debito detenuto da altri residenti dello Stato membro [3A.11]: parte del debito [3A.1] che costituisce un’attività dei settori S.11, S.14 o S.15.

12.

Debito detenuto da non residenti dello Stato membro [3A.12]: parte del debito [3A.1] che costituisce un’attività del settore S.2.

13.

Debito denominato in moneta nazionale [3A.13]: parte del debito [3A.1] denominata nell’unità monetaria avente corso legale nello Stato membro.

14.

Debito denominato in una valuta estera partecipante [3A.14]: parte del debito [3A.1] denominata nell’unità monetaria avente corso legale in uno degli Stati membri partecipanti (ad esclusione della moneta nazionale [3A.13]) precedentemente all’adozione della moneta unica da parte di uno Stato membro, più il debito denominato in ECU o euro.

15.

Debito denominato in una valuta estera non partecipante [3A.15]: parte del debito [3A.1] non inclusa nelle voci [3A.13] o [3A.14].

16.

Debito a breve termine [3A.16]: parte del debito [3A.1] la cui scadenza originaria è inferiore o pari a un anno.

17.

Debito a lungo termine [3A.17]: parte del debito [3A.1] la cui scadenza originaria è superiore a un anno.

18.

Debito a lungo termine di cui a tasso di interesse variabile [3A.18]: parte del debito a lungo termine [3A.17] il cui tasso di interesse è variabile.

19.

Debito con vita residua inferiore o pari a un anno [3A.19]: parte del debito [3A.1] con una vita residua inferiore o pari a un anno.

20.

Debito con vita residua compresa tra uno e cinque anni [3A.20]: parte del debito [3A.1] con vita residua compresa tra uno e cinque anni.

21.

Debito con vita residua compresa tra uno e cinque anni di cui a tasso di interesse variabile [3A.21]: parte del debito [3A.1] con vita residua compresa tra uno e cinque anni [3A.20] il cui tasso di interesse è variabile.

22.

Debito con vita residua superiore a cinque anni [3A.22]: parte del debito [3A.1] con vita residua superiore a cinque anni.

23.

Debito con vita residua superiore a cinque anni di cui a tasso di interesse variabile [3A.23]: parte del debito [3A.1] con vita residua superiore a cinque anni [3A.22] il cui tasso di interesse è variabile.

24.

Componente di debito delle amministrazioni centrali [3A.24]: passività di S.1311 che non costituiscono attività di S.1311, meno le attività di S.1311 che costituiscono passività di S.13 diverse da S.1311 [3B.15].

25.

Componente di debito delle amministrazioni di Stati federati [3A.25]: passività di S.1312 che non costituiscono attività di S.1312, meno le attività di S.1312 che costituiscono passività di S.13 diverse da S.1312 [3B.16].

26.

Componente di debito delle amministrazioni locali [3A.26]: passività di S.1313 che non costituiscono attività di S.1313, meno le attività di S.1313 che costituiscono passività di S.13 diverse da S.1313 [3B.17].

27.

Componente di debito degli enti di previdenza e assistenza sociale [3A.27]: passività di S.1314 che non costituiscono attività di S.1314, meno le attività di S.1314 che costituiscono passività di S.13 diverse da S.1314 [3B.18].

28.

Vita residua media del debito [3A.28]: vita residua media ponderata degli importi in essere, espressa in annualità.

29.

Debito — obbligazioni prive di cedola [3A.29]: parte del debito [3A.1] sotto forma di obbligazioni a tasso zero, ovvero obbligazioni che non prevedono il pagamento di cedole il cui interesse è dato dalla differenza tra il prezzo di rimborso e il prezzo di emissione.

Tabella 3B

1.

Debito — non consolidato [3B.1]: passività di S.13, comprese quelle che costituiscono attività di S.13, nei medesimi strumenti di cui si compone il debito [3A.1].

2.

Elementi di consolidamento [3B.2]: passività di S.13 che costituiscono al contempo attività di S.13, nei medesimi strumenti di cui si compone il debito [3A.1].

3.

Elementi di consolidamento — biglietti, monete e depositi [3B.3]: parte degli elementi di consolidamento [3B.2] rappresentata da biglietti, monete e depositi (F.2).

4.

Elementi di consolidamento — titoli a breve termine [3B.4]: parte degli elementi di consolidamento [3B.2] rappresentata da titoli diversi dalle azioni, esclusi gli strumenti finanziari derivati (F.33), la cui scadenza originaria è inferiore o pari a un anno.

5.

Elementi di consolidamento — titoli a lungo termine [3B.5]: parte degli elementi di consolidamento [3B.2] rappresentata da titoli diversi dalle azioni, esclusi gli strumenti finanziari derivati (F.33), la cui scadenza originaria è superiore a un anno.

6.

Elementi di consolidamento — prestiti [3B.6]: parte degli elementi di consolidamento [3B.2] rappresentata da prestiti (F.4).

7.

Debito emesso dalle amministrazioni centrali [3B.7]: passività di S.1311 che non costituiscono attività di S.1311, nei medesimi strumenti di cui si compone il debito [3A.1].

8.

Debito emesso dalle amministrazioni centrali di cui detenuto da altri sottosettori delle amministrazioni pubbliche [3B.8]: passività di S.1311 che costituiscono attività di S.1312, S.1313 o S.1314, nei medesimi strumenti di cui si compone il debito [3A.1].

9.

Debito emesso dalle amministrazioni di Stati federati [3B.9]: passività di S.1312 che non costituiscono attività di S.1312, nei medesimi strumenti di cui si compone il debito [3A.1].

10.

Debito emesso dalle amministrazioni di Stati federati di cui detenuto da altri sottosettori delle amministrazioni pubbliche [3B.10]: passività di S.1312 che costituiscono attività di S.1311, S.1313 o S.1314, nei medesimi strumenti di cui si compone il debito [3A.1].

11.

Debito emesso dalle amministrazioni locali [3B.11]: passività di S.1313 che non costituiscono attività di S.1313, nei medesimi strumenti di cui si compone il debito [3A.1].

12.

Debito emesso dalle amministrazioni locali di cui detenuto da altri sottosettori delle amministrazioni pubbliche [3B.12]: passività di S.1313 che costituiscono attività di S.1311, S.1312 o S.1314, nei medesimi strumenti di cui si compone il debito [3A.1].

13.

Debito emesso dagli enti di previdenza e di assistenza sociale [3B.13]: passività di S.1314 che non costituiscono attività di S.1314, nei medesimi strumenti di cui si compone il debito [3A.1].

14.

Debito emesso dagli enti di previdenza e di assistenza sociale di cui detenuto da altri sottosettori delle amministrazioni pubbliche [3B.14]: passività di S.1314 che costituiscono attività di S.1311, S.1312 o S.1313, nei medesimi strumenti di cui si compone il debito [3A.1].

15.

Debito detenuto dalle amministrazioni centrali emesso da unità di altri sottosettori delle amministrazioni pubbliche [3B.15]: passività di S.1312, S.1313 o S.1314 che costituiscono attività di S.1311, nei medesimi strumenti di cui si compone il debito [3A.1].

16.

Debito detenuto dalle amministrazioni di Stati federati emesso da unità di altri sottosettori delle amministrazioni pubbliche [3B.16]: passività di S.1311, S.1313 o S.1314 che costituiscono attività di S.1312, nei medesimi strumenti di cui si compone il debito [3A.1].

17.

Debito detenuto dalle amministrazioni locali emesso da unità di altri sottosettori delle amministrazioni pubbliche [3B.17]: passività di S.1311, S.1312 o S.1314 che costituiscono attività di S.1313, nei medesimi strumenti di cui si compone il debito [3A.1].

18.

Debito detenuto dagli enti di previdenza e di assistenza sociale emesso da unità di altri sottosettori delle amministrazioni pubbliche [3B.18]: passività di S.1311, S.1312 o S.1313 che costituiscono attività di S.1314, nei medesimi strumenti di cui si compone il debito [3A.1].


(1)  [x.y] si riferisce alla categoria numero y della tabella x.

(2)  Questo comporta la riclassificazione dell’unità debitrice dal sottosettore S.11001 o S.12x01 al sottosettore S.11002/3 o S.12x02/3 o viceversa.


ALLEGATO III

PRINCIPI DI TRASMISSIONE E DI CODIFICAZIONE

Per la trasmissione elettronica delle informazioni statistiche descritte negli articoli 2 e 3, le BCN e la BCE utilizzano lo strumento EXDI. Gli archivi di dati saranno codificati nel formato del messaggio SDMX-EDI (GESMES/TS). Ciascuna serie temporale è codificata utilizzando la famiglia di codici ECB_GST1, come indicato di seguito.

Famiglia di codici ECB_GST1

Numero

Nome

Descrizione

Codice

1

Frequenza

Frequenza delle serie temporali segnalate

CL_FREQ

2

Area di riferimento

Codice paese ISO alfanumerico a due caratteri del paese segnalante o dell’aggregato

CL_AREA_EE

3

Indicatore delle rettifiche

La dimensione indica se è stato effettuata una qualsiasi rettifica delle serie temporali, come rettifiche su base stagionale e/o a seconda delle giornate lavorative

CL_ADJUSTMENT

4

Settore dell’impiego o del creditore/attività

Settore per il quale la categoria è un impiego o una variazione di attività

CL_SECTOR_ESA

5

Voce

Categoria delle serie temporali

CL_GOVNT_ITEM_ESA

6

Settore della risorsa o del debitore/passività

Settore per il quale la categoria è una risorsa o una variazione di passività o del patrimonio netto

CL_SECTOR_ESA

7

Valutazione

Metodo di valutazione utilizzato

CL_GOVNT_VALUATION

8

Unità di serie

Unità delle categorie oggetto di segnalazione e altre caratteristiche

CL_GOVNT_ST_SUFFIX


ACCORDI

Consiglio

1.9.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 228/46


Informazione relativa all'entrata in vigore dell'accordo tra la Comunità europea e il governo della Repubblica di Corea concernente la cooperazione in merito ad attività anticoncorrenziali

L'accordo tra la Comunità europea e il governo della Repubblica di Corea concernente la cooperazione in merito ad attività anticoncorrenziali è entrato in vigore il 1o luglio 2009, essendo stata espletata per tale data la procedura prevista all'articolo 11, paragrafo 1, dell'accordo.


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