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Document JOL_2013_308_R_NS0003

    2013/537/UE, Euratom: Decisione del Parlamento europeo, del 17 aprile 2013 , sul discarico per l’esecuzione del bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2011, sezione III — Commissione e agenzie esecutive
    Risoluzione del Parlamento europeo, del 17 aprile 2013 , recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l’esecuzione del bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2011, sezione III — Commissione e agenzie esecutive
    Risoluzione del Parlamento europeo, del 17 aprile 2013 , sulla relazione speciale della Corte dei conti nel contesto del discarico alla Commissione per l’esercizio 2011

    GU L 308 del 16.11.2013, p. 25–103 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
    GU L 308 del 16.11.2013, p. 3–3 (HR)

    16.11.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 308/25


    DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

    del 17 aprile 2013

    sul discarico per l’esecuzione del bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2011, sezione III — Commissione e agenzie esecutive

    (2013/537/UE, Euratom)

    IL PARLAMENTO EUROPEO,

    visto il bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2011 (1),

    visti i conti consolidati annuali dell’Unione europea relativi all’esercizio 2011 [COM(2012)436 — C7-0224/2012] (2),

    visti la relazione della Commissione sul seguito da dare al discarico per l’esercizio 2010 [COM(2012)585] e i documenti di lavoro dei servizi della Commissione che accompagnano tale relazione [SWD(2012)340 e SWD(2012)330],

    vista la comunicazione della Commissione del 6 giugno 2012 dal titolo «Sintesi delle realizzazioni della Commissione in materia di gestione per il 2011» [COM(2012)281],

    visti la relazione annuale della Commissione sulle revisioni contabili interne effettuate nel 2011, presentata all’autorità competente per il discarico [COM(2012)563], e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna tale relazione [SWD(2012)283],

    viste la relazione annuale della Corte dei conti sull’esecuzione del bilancio per l’esercizio finanziario 2011, corredata delle risposte delle istituzioni, e le relazioni speciali della Corte (3),

    vista la dichiarazione attestante l’affidabilità (4) dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni, presentata dalla Corte dei conti per l’esercizio 2011 a norma dell’articolo 287 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    vista la raccomandazione del Consiglio del 12 febbraio 2013 sul discarico da dare alla Commissione per l’esecuzione del bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2011 (05752/2013 — C7-0038/2013),

    visti gli articoli 317, 318 e 319 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e l’articolo 106 bis del trattato Euratom,

    visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (5), in particolare gli articoli 55, 145, 146 e 147,

    visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (6) del Consiglio, in particolare gli articoli 62, 164, 165 e 166,

    visti l’articolo 76 e l’allegato VI del suo regolamento,

    visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e i pareri delle altre commissioni interessate (A7-0116/2013),

    A.

    considerando che, a norma dell’articolo 17, paragrafo 1, del trattato sull’Unione europea, la Commissione dà esecuzione al bilancio e gestisce i programmi, e che, a norma dell’articolo 317 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, espleta tali compiti in cooperazione con gli Stati membri sotto la propria responsabilità, in conformità del principio della buona gestione finanziaria;

    1.

    concede il discarico alla Commissione per l’esecuzione del bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2011;

    2.

    esprime le sue osservazioni nella risoluzione che costituisce parte integrante delle decisioni sul discarico per l’esecuzione del bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2011, sezione III — Commissione e agenzie esecutive e nella risoluzione del 17 aprile 2013 sulle relazioni speciali della Corte dei conti nel contesto del discarico alla Commissione per l’esercizio 2011 (7);

    3.

    incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al Consiglio, alla Commissione, alla Corte di giustizia dell’Unione europea, alla Corte dei conti e alla Banca europea per gli investimenti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (serie L).

    Il presidente

    Martin SCHULZ

    Il segretario generale

    Klaus WELLE


    (1)  GU L 68 del 15.3.2011.

    (2)  GU C 348 del 14.11.2012, pag. 1.

    (3)  GU C 344 del 12.11.2012, pag. 1.

    (4)  GU C 348 del 14.11.2012, pag. 130.

    (5)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

    (6)  GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

    (7)  Testi approvati, P7_TA-PROV(2013)0123 (cfr. pagina 68 della presente Gazzetta ufficiale).


    RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

    del 17 aprile 2013

    recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l’esecuzione del bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2011, sezione III — Commissione e agenzie esecutive

    IL PARLAMENTO EUROPEO,

    visto il bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2011 (1),

    visti i conti consolidati annuali dell’Unione europea relativi all’esercizio 2011 [COM(2012)436 — C7-0224/2012] (2),

    visti la relazione della Commissione sul seguito da dare al discarico per l’esercizio 2010 [COM(2012)585] e i documenti di lavoro dei servizi della Commissione che accompagnano tale relazione [SWD(2012)340 e SWD(2012)330],

    vista la comunicazione della Commissione del 6 giugno 2012 dal titolo «Sintesi delle realizzazioni della Commissione in materia di gestione per il 2011» [COM(2012)281],

    visti la relazione annuale della Commissione sulle revisioni contabili interne effettuate nel 2011, presentata all’autorità competente per il discarico [COM(2012)563], e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna tale relazione [SWD(2012)283],

    viste la relazione annuale della Corte dei conti sull’esecuzione del bilancio per l’esercizio finanziario 2011, corredata delle risposte delle istituzioni, e le relazioni speciali della Corte (3),

    vista la dichiarazione attestante l’affidabilità (4) dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni, presentata dalla Corte dei conti per l’esercizio 2011 a norma dell’articolo 287 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    vista la raccomandazione del Consiglio del 12 febbraio 2013 sul discarico da dare alla Commissione per l’esecuzione del bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2011 (05752/2013 — C7-0038/2013),

    vista la raccomandazione del Consiglio del 12 febbraio 2013 sul discarico da dare alle agenzie esecutive per l’esecuzione del bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2011 (05754/2013 — C7-0039/2013),

    visti gli articoli 317, 318 e 319 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e l’articolo 106 bis del trattato Euratom,

    visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (5), in particolare gli articoli 55, 145, 146 e 147,

    visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (6) del Consiglio, in particolare gli articoli 62, 164, 165 e 166,

    visto il regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari (7), in particolare l’articolo 14, paragrafi 2 e 3,

    visti l’articolo 76 e l’allegato VI del suo regolamento,

    visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e i pareri delle altre commissioni interessate (A7-0116/2013),

    A.

    considerando che l’Europa sta affrontando una crisi economica e finanziaria, associata a una crisi di fiducia nelle sue istituzioni, e che tale situazione esige dal Parlamento un particolare rigore nell’esame dei conti della Commissione;

    B.

    considerando che la Corte dei conti, per la diciottesima volta consecutiva, non è stata in grado di formulare una dichiarazione di affidabilità positiva in merito alla legittimità e alla regolarità dei pagamenti;

    C.

    considerando che attualmente gli Stati membri stanno negoziando il nuovo quadro finanziario pluriennale (QFP) 2014-2020;

    D.

    considerando che in una situazione di risorse limitate, provocata dalla crisi economica e finanziaria, è necessaria una cosiddetta «solidarietà intelligente», vale a dire l’utilizzo dei fondi dell’Unione per attuare riforme, rispettare la disciplina finanziaria e garantire la stabilità politica ed economica;

    E.

    considerando che a norma del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) la Commissione ha la responsabilità ultima per quanto riguarda l’esecuzione del bilancio dell’Unione, mentre gli Stati membri sono tenuti e cooperare lealmente con la Commissione per garantire che gli stanziamenti siano utilizzati secondo i principi della buona gestione finanziaria;

    F.

    considerando che l’articolo 287 TFUE prevede che «La Corte presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una dichiarazione in cui attesta l’affidabilità dei conti e la legittimità e la regolarità delle relative operazioni …»;

    G.

    considerando che i controlli di gestione intesi a determinare in quale misura le spese abbiano conseguito gli obiettivi perseguiti stanno diventando sempre più importanti;

    H.

    considerando che le carenze nel sistema doganale esigono un migliore equilibrio tra controlli ridotti e un aumento dei controlli ex post;

    I.

    considerando che la gestione della Commissione va presentata in modo fedele al fine di consolidare la fiducia pubblica nelle istituzioni;

    J.

    considerando che la strategia Europa 2020 per la crescita e l’occupazione è una strategia globale in cui rientrano le attività di quasi tutti i servizi della Commissione responsabili delle politiche interne e che il 2011 è stato il primo anno pieno in cui tale strategia è stata attuata;

    K.

    considerando che il dialogo interistituzionale previsto all’articolo 318 TFUE dovrebbe offrire l’opportunità di promuovere una nuova cultura del rendimento all’interno della Commissione;

    L.

    considerando che in futuro la commissione per il controllo dei bilanci dovrebbe essere più strettamente coinvolta nel monitorare la spesa della Commissione; si attende una migliore cooperazione con la Corte dei conti, al fine di elaborare più ampie proposte volte al miglioramento dell’efficienza nelle procedure di audit;

    M.

    considerando che i poteri e le risorse della commissione per il controllo dei bilanci nella procedura di discarico dovrebbero essere esaminati e stabiliti in dettaglio nell’ambito di una relazione d’iniziativa;

    Azioni prioritarie per la Commissione

    1.

    invita la Commissione, ai fini della concessione del discarico, a presentare al Parlamento un piano d’azione per la realizzazione delle seguenti azioni prioritarie:

    Comunicazione della Commissione sulla protezione del bilancio dell’Unione

    a)

    la Commissione dovrebbe adottare ogni anno, e per la prima volta nel settembre 2013, una comunicazione al Parlamento, al Consiglio e alla Corte dei conti, allo scopo di rendere pubblico l’impatto degli interventi preventivi e rettificativi nel contesto della protezione del bilancio dell’Unione; osserva che essa dovrebbe in particolare rendere pubblici a tempo debito tutte le sospensioni, interruzioni e trattenute mirate a prevenire errori nonché tutti gli importi (in termini nominali) recuperati per Stato membro, organizzazione internazionale o paese terzo nel corso dell’esercizio precedente tramite rettifiche finanziarie e i recuperi per tutte le modalità di gestione a livello dell’Unione e in modo disaggregato a livello degli Stati membri; la Commissione dovrebbe comprovare, per quanto possibile, che le rettifiche finanziarie hanno controbilanciato in misura adeguata gli errori compiuti e che hanno concorso a miglioramenti duraturi dei sistemi di gestione e controllo;

    b)

    le rettifiche finanziarie dovrebbero essere effettuate dalla Commissione per l’intero importo del contributo dell’Unione a un programma ove, a causa di errori o cattiva amministrazione dei fondi da parte di autorità nazionali o regionali, il programma sostanzialmente non consegua i suoi obiettivi, anche ove sia già stata finanziata una parte del programma e i fondi siano già stati erogati;

    c)

    la Commissione dovrebbe fornire i dati pertinenti riguardanti tutte le politiche gestite dalla Commissione nella nota 6 «Rettifiche finanziarie e recuperi», allegata ai conti dell’Unione;

    d)

    per quanto riguarda le politiche gestite con programmi pluriennali, la Commissione dovrebbe specificare, alla chiusura del periodo di programmazione, l’incidenza dei recuperi e delle rettifiche finanziarie effettuate nel corso di detto periodo sul tasso di errore; rileva inoltre che la Commissione dovrebbe comprovare che le rettifiche finanziarie hanno controbilanciato in misura adeguata gli errori compiuti e che hanno concorso a miglioramenti duraturi dei sistemi di gestione e controllo;

    e)

    la Commissione dovrebbe assumere una maggiore responsabilità nei confronti delle autorità nazionali di audit e dei sistemi di controllo negli Stati membri in cui è stato rilevato il maggior numero di errori; ritiene che la Commissione dovrebbe elaborare una proposta sulle possibilità di migliorare ulteriormente la certificazione e le attività delle autorità di audit in tali Stati membri; ritiene che la Commissione dovrebbe pubblicare le sue conclusioni e includerle nella revisione di metà periodo dei pertinenti regolamenti e del QFP;

    Tasso di errore nella gestione condivisa

    invita la Commissione a:

    f)

    armonizzare le prassi dei suoi servizi per quanto riguarda l’interruzione o la sospensione dei pagamenti qualora siano accertate significative carenze a livello dei sistemi di vigilanza e di controllo degli Stati membri;

    g)

    esortare gli Stati membri a comunicare ai suoi servizi i progetti di regolamentazione sull’ammissibilità, al fine di adattare le norme in materia di ammissibilità nazionale che risultano incompatibili con le pertinenti normative dell’Unione, e a intensificare i controlli sulla dichiarazione dei costi e l’efficacia dei controlli di primo livello;

    h)

    raccogliere presso gli Stati membri dati riguardanti il livello in cui le normative nazionali rendono la legislazione dell’Unione in materia di gestione del bilancio inutilmente complessa («gold-plating») e riferire in merito al Parlamento entro l’ottobre 2013; ricorda che una violazione di tali normative nazionali rappresenta un errore nella gestione del bilancio e che la Commissione ha la responsabilità ultima degli errori nell’esecuzione del bilancio dell’Unione (articolo 317 TFUE); chiede che detti dati siano trasmessi ai parlamenti nazionali una volta l’anno e che la sua commissione per il controllo dei bilanci ne sia debitamente informata;

    i)

    sostenere le autorità di gestione e controllo degli Stati membri nell’individuare le fonti sistematiche di errore, assicurando in particolare un’applicazione conforme delle norme in materia di appalti pubblici, e offrire a dette autorità orientamenti nell’impegno di semplificazione, sotto forma di pareri motivati da rendere pubblici;

    j)

    applicare il principio di proporzionalità, evitando di sottovalutare le norme intese a ridurre gli oneri amministrativi e a promuovere la semplificazione delle procedure; rileva che tra le misure addizionali ai fini della semplificazione delle procedure vi sono l’utilizzo tassativo della domanda e del resoconto sul progetto per via elettronica nonché l’unificazione e la standardizzazione dei documenti e delle procedure di gestione e attuazione dei programmi operativi;

    k)

    armonizzare i criteri utilizzati dai suoi servizi per la formulazione di riserve nella sua relazione annuale di attività e le differenti metodologie applicate per quantificare gli errori nel settore degli appalti pubblici in due ambiti politici specifici, ossia l’agricoltura e la politica di coesione;

    l)

    accelerare le procedure di revisione contabile e di rettifica finanziaria seguite dai suoi servizi e in particolare esaminare la possibilità di unire le diverse fasi della procedura in contradditorio che conduce alla rettifica finanziaria;

    m)

    valutare i progressi compiuti nella gestione finanziaria nei settori politici del bilancio dell’Unione al fine di pervenire a una dichiarazione di affidabilità positiva e riferire su tale valutazione entro il marzo 2014 nel contesto delle relazioni annuali di attività elaborate dai direttori generali e delle relazioni di sintesi sulle realizzazioni gestionali della Commissione nel 2013;

    DG AGRI

    n)

    la DG AGRI dovrebbe uniformare le sue prassi in materia di interruzione dei pagamenti alle migliori prassi utilizzate nelle altre direzioni generali o negli altri servizi, nonché formulare proposte per un’attuazione e un uso migliori delle sospensioni nei settori politici come l’agricoltura e lo sviluppo rurale;

    o)

    tenendo conto del quadro giuridico, la DG AGRI dovrebbe interrompere e sospendere sistematicamente i pagamenti quando i controlli di primo livello evidenziano che essi sono viziati da errori materiali; i pagamenti andrebbero ripresi soltanto se prove sufficienti e pertinenti, raccolte in loco, dimostrano che le carenze sono state risolte;

    p)

    entro la fine di giugno 2013 la Commissione dovrebbe riferire sui progressi compiuti dal gruppo di lavoro istituito dalla DG AGRI al fine di valutare le cause primarie degli errori riguardanti lo sviluppo rurale e procedere a interventi correttivi per l’attuale periodo di programmazione e per quelli successivi; la corrispondente relazione deve essere trasmessa agli Stati membri, ai parlamenti nazionali e alla commissione per l’agricoltura e lo sviluppo rurale del Parlamento affinché essi possano analizzare le cause degli errori, redigere pareri non vincolanti e presentare proposte per neutralizzare gli errori riscontrati;

    q)

    la DG AGRI dovrebbe adottare ogni misura necessaria al fine di sostenere gli sforzi degli Stati membri mirati a eliminare dai loro programmi le condizioni intrinsecamente atte a comportare difficoltà in fase di attuazione e controllo;

    DG REGIO

    r)

    la Commissione dovrebbe conservare le proprie proposte originarie riguardanti le disposizioni generali del periodo di programmazione 2014-2020 nella politica di coesione e dovrebbe insistere, nei confronti degli Stati membri, sull’esigenza assoluta di introdurre nella nuova legislazione i principi delle rettifiche finanziarie nette (8) nonché procedure e condizioni razionalizzate riguardanti le possibilità di interruzione o sospensione dei pagamenti;

    s)

    la Commissione dovrebbe ricorrere anche, ove possibile, alle rettifiche finanziarie nette per correggere errori gravi nell’attuale periodo di programmazione a norma dell’articolo 99 e seguenti del regolamento (CE) n. 1083/2006 (9) del Consiglio; in particolare, occorre applicare le rettifiche finanziarie nette alla chiusura del periodo di programmazione;

    t)

    la Commissione dovrebbe inoltre sostenere la sua posizione iniziale di non consentire la selezione secondaria di progetti materialmente completati o pienamente attuati prima della richiesta di finanziamento (i cosiddetti «progetti retroattivi») per il periodo di finanziamento 2014-2020 (10);

    u)

    la DG REGIO dovrebbe uniformare pienamente le sue prassi di pagamento alle migliori prassi utilizzate nelle altre direzioni generali o negli altri servizi, continuare a fare uso diretto e completo degli strumenti legali previsti dalle regolamentazioni, specialmente l’interruzione dei pagamenti o, se del caso, dalla sospensione dei programmi operativi;

    v)

    chiede che siano applicati controlli e requisiti più rigorosi agli Stati membri che palesemente non ottemperano alle disposizioni dell’Unione in materia di bilancio e di diritto della concorrenza (specialmente in sede di aggiudicazione degli appalti pubblici); chiede che, in caso di inosservanza del diritto dell’Unione, si proceda alla sospensione sistematica dei pagamenti a titolo dei fondi strutturali pertinenti fino a quando non sia garantito il rispetto delle norme e quindi assicurato un utilizzo dei fondi conforme alle norme dell’Unione;

    w)

    chiede una politica di sospensione più rigorosa per il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e il Fondo di coesione (FC), analoga a quella già applicata con successo nell’ambito del Fondo sociale europeo, al fine di intervenire con tempestività per prevenire qualsiasi uso improprio dei fondi strutturali e di corroborare fin dall’inizio un approccio di tolleranza zero da parte della Commissione;

    x)

    in particolare, la DG REGIO dovrebbe interrompere sistematicamente i pagamenti e sospendere i programmi quando i controlli di primo livello evidenziano che essi sono viziati da errori materiali; i pagamenti andrebbero ripresi soltanto se prove sufficienti e attendibili dimostrano che le carenze sono state risolte;

    Tasso di errore nella gestione condivisa

    DG Ricerca

    y)

    entro la fine di giugno 2013 la Commissione dovrebbe presentare al Parlamento una relazione in cui valuta l’incidenza delle misure di semplificazione introdotte nel 2011;

    z)

    la relazione dovrebbe valutare anche i miglioramenti annunciati dalla Commissione per quanto riguarda i controlli ex ante e le strategie di revisione ex post nonché il perfezionamento degli orientamenti sugli errori più frequenti forniti ai partecipanti al Settimo programma quadro di ricerca e ai revisori contabili;

    aa)

    nella relazione la Commissione dovrebbe spiegare se le misure adottate per ridurre gli oneri della revisione contabile legati al fatto che sette ordinatori delegati sono responsabili del bilancio della ricerca sono state efficaci e, se del caso, proporre soluzione alternative;

    Relazione di valutazione (articolo 318 TFUE) e migliore uso dei controlli di gestione

    ab)

    i servizi della Commissione dovrebbero sviluppare una nuova cultura del rendimento, definendo nel proprio piano di gestione una serie di obiettivi e di indicatori conformi ai requisiti della Corte dei conti in materia di pertinenza, comparabilità e affidabilità; inoltre, gli indicatori di risultato e gli obiettivi dovrebbero essere pienamente integrati in tutte le proposte riguardanti nuove politiche e programmi;

    ac)

    chiede alla Commissione di tenere pienamente in considerazione le osservazioni e le richieste formulate nella «Risposta della Corte dei conti europea alla seconda relazione della Commissione di valutazione dell’articolo 318»;

    ad)

    chiede alla Commissione, prima della revisione di metà periodo dei vari settori e programmi, di proporre una definizione chiara del valore aggiunto europeo; chiede un riesame approfondito dei programmi onde evitare effetti di delocalizzazione a livello nazionale e regionale e finanziare di fatto unicamente misure che non possano essere attuate senza l’impulso dell’Unione;

    ae)

    nelle loro relazioni annuali di attività i servizi dovrebbero quantificare il loro rendimento sintetizzando i risultati conseguiti con la partecipazione alle principali politiche attuate dalla Commissione; detto rendimento «settoriale» va integrato con una valutazione del rendimento della Commissione nella relazione di valutazione elaborata a norma dell’articolo 318 TFUE;

    af)

    la Commissione dovrebbe modificare la struttura della summenzionata relazione di valutazione, operando una distinzione tra politiche interne e politiche esterne e concentrandosi, nella sezione relativa alle politiche interne, sulla strategia Europa 2020, in quanto politica economica e sociale dell’Unione; la Commissione dovrebbe mettere in evidenza i progressi compiuti nel completamento delle iniziative faro;

    ag)

    auspica che in un contesto politico nuovo e migliorato mirato ai risultati tutte le relazioni di valutazione realizzate o pagate dalla Commissione siano rese disponibili integralmente al Parlamento, che può decidere di renderle consultabili sul proprio sito web;

    Entrate e risorse proprie tradizionali

    al fine di assicurare un’adeguata protezione degli interessi finanziari dell’Unione e di dotare l’Unione di risorse proprie sufficienti per la crescita, la Commissione dovrebbe:

    ah)

    presentare al Parlamento, in tempo utile per la procedura di discarico 2012, una valutazione dei costi legati al rinvio della piena applicazione del codice doganale aggiornato, con la quantificazione della relativa incidenza di bilancio;

    ai)

    raccogliere dati attendibili sul divario doganale e IVA negli Stati membri e riferire ogni sei mesi al Parlamento al riguardo;

    aj)

    individuare e attuare azioni che potrebbero aumentare l’efficacia e l’efficienza della riscossione di dazi doganali e dell’IVA negli Stati membri; la Commissione e gli Stati membri dovrebbero attuare la raccomandazione formulata dalla Corte dei conti nella relazione speciale n. 13/2011 (11);

    ak)

    individuare i canali e i regimi che consentono l’evasione e l’elusione fiscale, in particolare da parte di imprese multinazionali e tramite imprese fittizie, e promuovere contromisure appropriate; accoglie con favore a tale riguardo la relazione dell’OCSE sull’erosione della base imponibile e il profit shifting e invita la Commissione a cooperare con l’OCSE che elaborerà un piano d’azione per affrontare questo problema entro il luglio 2013;

    al)

    sensibilizzare gli Stati membri e l’opinione pubblica, nel contesto dei negoziati sul quadro finanziario pluriennale, sul fatto che l’effettiva riscossione del gettito resta un elemento essenziale della buona gestione delle finanze pubbliche, anche in considerazione del fatto che gli aspetti riguardanti il gettito non riscosso hanno un’incidenza sulla disponibilità delle risorse proprie dell’Unione, sulla situazione economica degli Stati membri e sul mercato interno, e commissionare uno studio in cui si calcolino i potenziali benefici finanziari per gli Stati membri, in termini di gettito fiscale, qualora fossero create condizioni uniformi per contrastare l’evasione fiscale e l’elusione fiscale nell’intera Unione;

    2.

    esprime preoccupazione per la portata delle attività finanziarie offshore, rivelata dalla recente inchiesta «Offshore Leaks»; invita la Commissione ad adottare con urgenza misure che eliminino queste possibilità di sottrarre migliaia di miliardi di euro al normale circuito finanziario innanzitutto a fini di evasione fiscale e di occultamento dei fondi illegali alle autorità tributarie degli Stati membri;

    3.

    raccomanda vivamente che la Commissione adotti misure volte a garantire che tutte le attività bancarie intese a istituire strutture offshore o a fornire consulenza al riguardo siano rese illegali e che nessuna banca dell’Unione europea coinvolta in tali attività riceva o possa ricevere finanziamenti europei nell’ambito di qualsivoglia regime né beneficiare di misure nazionali di sostegno;

    4.

    si attende di ricevere dalla Commissione, entro due mesi, progetti di proposte legislative volte a porre fine alla prassi di individui, imprese e perfino istituzioni pubbliche di ricorrere ai paradisi fiscali;

    Seguito dato alla risoluzione di discarico 2010  (12)

    Monitoraggio degli strumenti di ingegneria finanziaria

    5.

    accoglie con favore il seguito dato dalla Commissione alla richiesta del Parlamento di maggiore trasparenza in materia di strumenti di ingegneria finanziaria, in particolare rendendo obbligatoria nella legislazione pertinente la procedura di rendiconto degli Stati membri sulle questioni finanziarie (13) e di attuazione e rileva che la relazione di sintesi sui progressi compiuti in materia di finanziamento e applicazione degli strumenti di ingegneria finanziaria annunciata dalla Commissione nella sua relazione sul seguito dato al discarico per l’esercizio finanziario 2010 [COM(2012)585]è stata trasmessa tempestivamente al Parlamento; osserva altresì che essa riporta dati riguardanti la descrizione degli strumenti di ingegneria finanziaria e le intese per la loro attuazione, nonché le definizione degli organi di attuazione e gli importi erogati per l’assistenza nel contesto di detti strumenti;

    6.

    osserva che l’importo dei fondi strutturali applicato tramite gli strumenti di ingegneria finanziaria ha registrato un incremento continuo nel periodo 2007-2013, segnatamente per quanto riguarda gli strumenti destinati alle imprese, e segnala che oltre il 90 % degli importi attualmente erogati ai destinatari finali è stato devoluto a imprese; chiede alla Commissione di precisare in quale percentuale gli importi attualmente erogati pervengano effettivamente alla imprese private rispetto alle imprese di proprietà maggioritaria pubblica;

    7.

    osserva con preoccupazione che gli strumenti di ingegneria finanziaria per lo sviluppo urbano e l’efficienza energetica/le energie rinnovabili corrispondono solo al 17 % dell’importo erogato per tutti gli strumenti di ingegneria finanziaria alla fine del 2011 e inoltre che resta basso il flusso destinato a progetti urbani dettagliati;

    8.

    condivide le deduzioni tratte dalla Commissione nella sua relazione succitata e nei rendiconti degli Stati membri, nei termini seguenti:

    le procedure di raccolta dei dati da parte delle autorità di gestione e la relativa trasmissione alla Commissione devono iniziare il prima possibile,

    gli Stati membri dovrebbero essere sollecitati a fornire apporti riguardanti elementi più vasti di quelli legati soltanto agli importi impegnati ai fondi e al numero e alla tipologia dei destinatari,

    la Commissione dovrebbe predisporre un maggiore orientamento agli Stati membri;

    9.

    rileva che la Commissione ha incaricato un gruppo di esperti (14) di elaborare un progetto di relazione sull’uso del FESR a sostegno dei SIF; ritiene che questo sia un primo passo e teme che l’analisi della rete di valutazione specializzata evidenzi una serie di gravi problemi, per esempio: la mancanza di comprove per determinare se l’entità del sostegno corrisponde alle dimensioni dei divari nel mercato dei crediti e dei finanziamenti azionari; la mancanza di comprove per valutare se le dimensioni dei fondi di capitale di rischio stabilite con il sostegno FESR siano sufficienti per essere praticabili; la scarsità di dati sui costi legati all’introduzione e al funzionamento dei SIF per quanto riguarda i sussidi non rimborsabili; la complessità delle regolamentazioni e le incognite che gravano sulla loro interpretazione;

    10.

    invita la Commissione a compiere passi concreti per migliorare in modo significativo l’uso degli strumenti di ingegneria finanziaria ai fini di una migliore protezione degli interessi finanziari dell’Unione;

    11.

    rinnova l’invito del Parlamento alla Commissione a valutare in modo oggettivo e critico le esperienze raccolte con gli strumenti di ingegneria finanziaria nella politica di coesione nel periodo di programmazione 2007-2013, a presentare una valutazione dei rischi esaminando in modo distinto i singoli strumenti di ingegneria finanziaria nonché alla luce della struttura di rischio dei beneficiari degli stessi, e a riferire ogni anno al Parlamento in merito all’uso degli strumenti di ingegneria finanziaria negli Stati membri, includendo parametri comparabili sull’efficacia, l’efficienza e l’economicità degli strumenti di ingegneria finanziaria, così come le modalità con cui la Commissione coordina, assicura coerenza e riduce i rischi di sovrapposizione tra i diversi ambiti politici;

    Catena/sequenza di responsabilità

    12.

    deplora che la Commissione continui a ignorare costantemente la richiesta formulata da tempo dal Parlamento di aggiungere la firma dei Commissari competenti alle relazioni annuali di attività delle diverse direzioni generali corrispondenti; rileva tuttavia che la relazione di sintesi è approvata dal collegio dei Commissari e contiene una dichiarazione specifica che evidenzia la responsabilità finale della Commissione per la gestione dei suoi ordinatori sulla base delle garanzie e delle riserve che essi hanno presentato nelle relazioni annuali di attività; ritiene pertanto che il collegio, quando adotta la relazione di sintesi, prende atto dei problemi nelle rispettive direzioni generali e può esserne reputato responsabile;

    13.

    invita la Commissione a migliorare ulteriormente la qualità e la comparabilità delle sue relazioni annuali di attività;

    14.

    si compiace che la Commissione gli abbia consentito l’accesso ai riepiloghi annuali degli Stati membri; deplora tuttavia la circostanza che soltanto 17 Stati membri abbiano autorizzato la Commissione a farlo; chiede alla Commissione di comunicare i provvedimenti e le misure che intende adottare per far sì che i restanti 10 Stati membri autorizzino l’accesso;

    Uso dei prefinanziamenti

    15.

    si compiace delle nuove norme introdotte nel regolamento finanziario (UE, Euratom) n. 966/2012 sulla liquidazione regolare dei prefinanziamenti e sollecita la Commissione a proseguire i suoi sforzi per attenersi alle raccomandazioni della Corte dei conti in merito ai dati e ai metodi contabili pertinenti;

    Imposizione di sanzioni effettive nelle principali aree di spesa

    16.

    riconosce che le proposte della Commissione per il periodo di programmazione 2014-2020 corrispondono ampiamente alle preoccupazioni espresse dal Parlamento nella sua risoluzione allegata alla decisione sul discarico per l’esecuzione del bilancio 2008 (15), con la proposta di introdurre rettifiche finanziarie nette per gli Stati membri nonché procedure e condizioni di ampia portata per disciplinare l’interruzione o la sospensione dei pagamenti; osserva che tali proposte chiariscono anche talune norme in materia di ammissibilità e vietano espressamente la possibilità che le autorità di gestione selezionino progetti materialmente completati o pienamente attuati prima della richiesta di finanziamento (i cosiddetti «progetti retroattivi»);

    17.

    chiede alla Commissione di studiare le possibilità di istituire un sistema di rettifica per i settori esposti a errori di spesa, in cui il valore materiale degli errori nell’anno «n» sia interamente o parzialmente detratto dalle richieste annuali di rimborso presentate dalla organizzazioni di accreditamento, in base alla gravità delle irregolarità;

    L’attività di audit della Corte dei conti

    18.

    ricorda che l’articolo 287 TFUE recita: «La Corte presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una dichiarazione in cui attesta l’affidabilità dei conti e la legittimità e la regolarità delle relative operazioni […]»;

    19.

    ricorda che la Corte dei conti esprime non solo un parere sull’affidabilità dei conti, ma anche tre pareri sulla legittimità e la regolarità delle operazioni sottostanti; ritiene che tale varietà di esposizioni non facilitino ai deputati al Parlamento europeo il compito di valutare l’esecuzione del bilancio da parte della Commissione;

    20.

    rileva che la Corte stabilisce, in base alle sue verifiche, il tasso di errore più probabile, che nel 2011 si attestava sul 3,9 % dei pagamenti, che secondo le norme internazionali di revisione contabile la Corte dei conti considera il 2 % la soglia materiale del tasso di errore generalmente accettabile e che, ove il tasso più probabile di errore sia superiore a detta soglia, la Corte esprime parere negativo;

    21.

    segnala che, in conformità delle norme internazionali di revisione contabile, spetta al revisore esterno fissare in piena indipendenza la soglia di errori;

    22.

    sottolinea che occorre distinguere tra gli errori e le frodi e ritiene che nella gran maggioranza dei casi gli errori dipendano da anomalie amministrative, molte delle quali derivano dalla complessità della normativa nazionale e dell’Unione, che possono essere rettificate; ricorda alla Commissione che comunque l’attuale tasso di errori resta elevato in misura inaccettabile e che il Parlamento ha adottato un approccio di tolleranza zero per gli errori;

    23.

    evidenzia altresì il fatto che un tasso di errori, di per sé, non consente una panoramica globale dell’efficacia delle politiche dell’Unione; è pertanto del parere che le verifiche della conformità vadano associate a verifiche del rendimento che valutino l’economicità, l’efficienza e l’efficacia degli strumenti politici dell’Unione; segnala la circostanza che l’Ufficio per la responsabilità governativa degli USA (Government Accountability Office) si concentra di più sulle verifiche del rendimento che su quelle della conformità;

    24.

    constata che sussistono talune divergenze di opinione tra la Corte dei conti e la Commissione per quanto riguarda le modalità con cui gli errori vanno calcolati, segnatamente se i prefinanziamenti vadano inclusi o esclusi, nonché il computo degli errori quantificabili e non quantificabili, le modalità con cui i recuperi e le rettifiche finanziarie vadano valutati nell’esame generale dell’incidenza finanziaria degli errori e della capacità correttiva dei sistemi; ritiene che tali approcci divergenti rispecchino i ruoli differenti svolti dalle istituzioni, segnatamente rispettivamente la funzione di controllo e quella di gestione; chiede alla Corte dei conti di prendere in considerazione, nella sua prossima relazione annuale, la possibilità di operare un distinzione fra tali categorie controverse di tassi di errore e di classificare per settore le politiche e i risultati in materia di recupero e rettifiche finanziarie;

    25.

    riconosce che competenza e metodologia possono mutare nel corso del tempo; insiste tuttavia sul fatto che i risultati delle verifiche devono restare comparabili al fine di consentire al Parlamento di procedere a una valutazione politica durante un lasso di tempo maggiore;

    26.

    chiede pertanto di intensificare la cooperazione tra le istituzioni nazionali di controllo e la Corte dei conti europea, in applicazione dell’articolo 287, paragrafo 3, del TFUE;

    27.

    propone di prendere in esame la possibilità che organi nazionali di revisione contabile rilascino, in qualità di revisori esterni indipendenti e in conformità delle norme internazionali di revisione contabile, attestati nazionali di revisione contabile riguardanti la gestione dei fondi dell’Unione; detti attestati andrebbero presentati ai governi degli Stati membri al fine di essere prodotti come elementi della procedura di discarico, secondo una procedura interistituzionale da perfezionare;

    La dichiarazione di affidabilità della Corte dei conti

    Affidabilità dei conti — Giudizio senza riserve

    28.

    accoglie positivamente il fatto che i conti annuali dell’Unione europea per l’esercizio 2011 forniscono un’immagine fedele, sotto tutti gli aspetti rilevanti, della situazione finanziaria dell’Unione al 31 dicembre 2011 e dei risultati delle operazioni e dei flussi di cassa per l’esercizio chiuso a tale data;

    Legittimità e regolarità delle entrate — Giudizio senza riserve

    29.

    prende atto con soddisfazione che le entrate su cui sono basati i conti per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2011 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittime e regolari;

    Legittimità e regolarità degli impegni — Giudizio senza riserve

    30.

    prende atto con soddisfazione che gli impegni su cui sono basati i conti per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2011 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittimi e regolari;

    Legittimità e regolarità dei pagamenti — Giudizio negativo

    31.

    deplora profondamente che i pagamenti continuino a essere inficiati da errori in misura rilevante;

    32.

    intende che il giudizio negativo della Corte dei conti si fonda sull’osservazione del fatto che i sistemi di supervisione e di controllo sono solo parzialmente efficaci e che, di conseguenza, i pagamenti subiscono un tasso di errore più probabile pari al 3,9 %;

    33.

    osserva con preoccupazione che i gruppi tematici agricoltura, sostegno al mercato e aiuti diretti, sviluppo rurale, ambiente, pesca e salute, politica regionale, energia e trasporti, occupazione e affari sociali, nonché ricerca e altre politiche interne, sono inficiati da errori in misura rilevante;

    34.

    ricorda che il tasso di errore annuo più probabile per i pagamenti nell’esercizio 2010 era stato valutato al 3,7 % e, nell’esercizio 2009, al 3,3 %; esprime costernazione in merito a questo aumento, in quanto inverte la tendenza positiva osservata negli esercizi 2007, 2008 e 2009; invita pertanto la Commissione a prendere le iniziative necessarie per conseguire una tendenza che mostri una diminuzione significativa del tasso di errore; sottolinea la propria opinione, secondo cui «[…] il raggiungimento di tale obiettivo è un elemento essenziale per valorizzare in pieno le spese dell’Unione europea in futuro e per avanzare verso una DAS positiva» (16);

    35.

    attribuisce tale tendenza soprattutto all’aumento del tasso di errore più probabile nel settore agricoltura ed è preoccupato, in particolare, dell’elevato livello di errore nell’ambito dello sviluppo rurale, nel quale il tasso di errore più probabile registrato è pari al 7,7 %;

    36.

    invita la Corte dei conti ad adeguare le relazioni speciali su determinati settori di intervento in maniera sempre più orientata alla comparabilità con i periodi precedenti;

    Raccomandazione del Consiglio

    37.

    si rammarica che il Consiglio continui a rifiutare di collaborare con il Parlamento in relazione al discarico dello stesso Consiglio; è del parere che in tali circostanze la commissione per il controllo dei bilanci abbia a disposizione strumenti estremamente limitati e che alla fine sia costretta a rivolgere alla Commissione le sue domande e richieste di informazioni in merito al bilancio del Consiglio;

    38.

    prende atto della raccomandazione del Consiglio di concedere il discarico alla Commissione per l’esecuzione del bilancio generale dell’Unione per l’esercizio 2011; rileva che Paesi Bassi, Svezia e Regno Unito hanno votato contro la concessione del discarico alla Commissione per l’esecuzione del bilancio dell’Unione europea per l’esercizio 2011; prende atto delle osservazioni dei citati paesi:

    per la diciottesima volta consecutiva la Corte dei conti non è stata in grado di formulare una dichiarazione di affidabilità positiva senza riserve,

    va sottolineato che la credibilità della spesa dell’Unione passa per una sana gestione finanziaria a tutti i livelli, una contabilità ordinata e una rendicontazione trasparente di tutti gli attori coinvolti,

    va precisato che l’80 % del bilancio dell’Unione è speso in base al sistema della gestione concorrente da parte degli Stati membri,

    purtroppo delle sette autorità di audit degli Stati membri valutate dalla Corte dei conti solo quattro sono state giudicate efficaci,

    occorre chiedere agli Stati membri di fornire dati completi, trasparenti e precisi nell’ambito delle rispettive sintesi annuali,

    occorre incoraggiare la Commissione a continuare a svolgere un ruolo guida in termini di miglior gestione finanziaria da parte di tutti gli Stati membri, anche per quanto concerne la rigorosa applicazione di sanzioni quali sospensioni e interruzioni;

    39.

    constata nel presente contesto l’elevato numero di riserve della Commissione in merito alla gestione del FESR/Fondo di coesione e ai sistemi di controllo per il periodo 2007-2013, ad esempio nei Paesi Bassi e nel Regno Unito; incoraggia il Consiglio a trarre conclusioni dalle osservazioni dei Paesi Bassi, della Svezia e del Regno Unito realizzando valutazioni inter pares della gestione finanziaria e della qualità dei risultati dei singoli Stati membri;

    Questioni orizzontali

    Responsabilità della Commissione e degli Stati membri nell’ambito della gestione concorrente

    40.

    sottolinea che, ai sensi dell’articolo 317 TFUE, la Commissione è responsabile, in ultima istanza, dell’esecuzione del bilancio dell’Unione; rileva che, anche se la Commissione attua il bilancio in gestione concorrente, le funzioni di esecuzione sono delegate agli Stati membri a norma dell’articolo 53 ter del regolamento finanziario (CE, Euratom) n. 1605/2002;

    41.

    sottolinea a questo proposito che la responsabilità dei direttori generali è una chiave di volta dell’attuale sistema di gestione dei fondi dell’Unione da parte della Commissione e rimarca l’importanza che essi presentino in maniera accurata i risultati di gestione nelle loro relazioni annuali d’attività;

    42.

    ricorda che nella risoluzione sul discarico 2010 il Parlamento ha proposto di istituire, nell’ambito della Commissione 2014-2019, un commissario addetto a tempo pieno al controllo dei bilanci;

    43.

    si attende che gli Stati membri siano pienamente consapevoli dell’obbligo loro incombente a norma dell’articolo 4, paragrafo 3, del trattato sull’Unione europea, e in base al principio della cooperazione leale, di assistere in maniera attiva ed efficace l’Unione nello svolgimento dei compiti derivanti dai trattati;

    44.

    insiste, a questo proposito, sull’importanza dell’articolo 53 ter del regolamento finanziario (CE, Euratom) n. 1605/2002 il quale prevede che, nel dare esecuzione al bilancio, gli Stati membri adottino tutte le misure necessarie, comprese misure legislative, regolamentari e amministrative, per tutelare gli interessi finanziari dell’Unione; sottolinea a questo proposito che l’articolo 59, paragrafo 2 del nuovo regolamento finanziario (UE, Euratom) n. 966/2012 precisa che tali misure devono, tra l’altro, a) assicurare che le azioni finanziate a titolo del bilancio siano eseguite effettivamente e in conformità della normativa settoriale applicabile e b) prevenire, individuare e rettificare le irregolarità e le frodi;

    45.

    rileva che il sistema attuale non garantisce la piena trasparenza dei beneficiari degli aiuti a titolo del FESR/Fondo di coesione; nell’ambito del quadro esistente, la Commissione mette a disposizione un portale da cui è possibile accedere agli elenchi dei beneficiari che figurano sui siti web nazionali, i quali sono disponibili soltanto nella rispettiva lingua del paese e non seguono criteri comuni; si attende che la futura normativa a disciplina degli strumenti strutturali garantisca che gli Stati membri forniscano i dati sui beneficiari finali degli aiuti FESR/Fondo di coesione, affinché siano pubblicati sul sito web ufficiale della Commissione in una delle tre lingue di lavoro dell’Unione e sulla base di un insieme di criteri comuni, che consentano di effettuare raffronti e individuare errori;

    46.

    rileva l’esistenza di sostanziali differenze tra le prestazioni amministrative degli Stati membri in materia di entrate e spese nell’ambito della gestione concorrente, in particolare per quanto riguarda l’individuazione di irregolarità, frodi ed errori e i controlli finanziari sia in ambito doganale sia riguardo alle modalità di spesa dei finanziamenti dell’Unione; constata che la Commissione controlla a tutt’oggi le prestazioni amministrative in maniera reattiva e caso per caso, e pertanto non svolge un’analisi adeguata delle tendenze in grado di individuare i settori a rischio; invita la Commissione ad applicare la metodologia dell’analisi delle tendenze allo scopo di individuare i rischi finanziari e adottare provvedimenti volti a migliorare le prestazioni amministrative degli Stati membri;

    47.

    accoglie positivamente il fatto che, a norma dell’articolo 59, paragrafi 3, 4 e 5 del nuovo regolamento finanziario (UE, Euratom) n. 966/2012, le autorità di gestione degli Stati membri dovranno, in futuro, trasmettere annualmente alla Commissione la propria contabilità, corredata da una dichiarazione di gestione, un riepilogo annuale delle relazioni finali di revisione contabile e dei controlli effettuati e il parere di un organismo di revisione contabile indipendente;

    48.

    è convinto che le dichiarazioni di cui sopra, assieme a una deliberazione autocritica da introdurre in sede di Consiglio (attualmente mancante) e a un’equilibrata valutazione reciproca tra gli Stati membri che sia franca e aperta, porterebbero a un’esecuzione di bilancio migliorata e più efficace, incrementerebbero l’efficacia delle politiche, dei programmi e dei progetti, a tutto vantaggio della solidarietà tra Stati membri e a scapito della sfiducia reciproca — un risultato preferibile ai tagli di bilancio che pregiudicano la ripresa economica e la fiducia dei cittadini europei in un’Europa di tutti;

    49.

    accoglie positivamente il fatto che gli Stati membri possono pubblicare, al livello appropriato, le suddette informazioni e fornire inoltre dichiarazioni firmate all’opportuno livello sulla base di tali informazioni; invita la Commissione ad assistere gli Stati membri affinché forniscano le dichiarazioni volontarie di gestione previste dall’articolo 59, paragrafo 5, del nuovo regolamento finanziario (UE, Euratom) n. 966/2012, promuovendo le migliori prassi; insiste affinché il Parlamento riceva sia le dichiarazioni di gestione che le dichiarazioni volontarie;

    50.

    rileva che la Commissione deve fornire orientamenti agli Stati membri in merito all’elaborazione di sintesi annuali significative; osserva che, a tal fine, le informazioni fornite sui programmi operativi nell’ambito della gestione concorrente dovrebbero essere standardizzate in termini di forma e contenuto; è del parere gli debbano essere messe a disposizione sintesi annuali pubblicate non soltanto nella lingua dello Stato membro, migliorando così la trasparenza e la rendicontabilità;

    51.

    osserva tuttavia che né la Corte dei conti, né la Commissione considerano che i riepiloghi annuali siano attualmente una valida fonte di informazioni per valutare la conformità dei beneficiari o i loro risultati; torna a invitare la Commissione ad analizzare i punti di forza e le debolezze dei sistemi di controllo nazionale sulla base dei riepiloghi annuali ricevuti; ritiene che la situazione sia inaccettabile e chiede alla Commissione di attivarsi immediatamente per garantire che i prossimi riepiloghi annuali siano utili alla valutazione dei risultati ottenuti dai beneficiari;

    52.

    segnala che i riepiloghi annuali forniti dagli Stati membri sono stati ritenuti, nel loro formato attuale, non particolarmente positivi in termini di valore aggiunto e che gli elementi di conformità dell’attuale riepilogo annuale riprendono una seconda volta dati facilmente disponibili presso altre fonti (17); esorta pertanto tutti gli Stati membri a incrementare l’utilità dei rispettivi riepiloghi annuali includendo un’analisi globale dei risultati nonché una dichiarazione sul livello globale di affidabilità a dimostrazione del loro impegno a favore della sana gestione dei fondi dell’Unione e della trasparenza; esorta in particolare l’Austria, il Belgio, la Germania, l’Irlanda, l’Italia, la Lettonia, la Lituania, il Lussemburgo, Malta, i Paesi Bassi, la Polonia e la Spagna a seguire senza indugio l’esempio dei quindici Stati membri che hanno incluso dichiarazioni sul livello globale di affidabilità nelle rispettive sintesi annuali relative alle azioni strutturali svolte nell’ambito del Fondo sociale europeo (FSE) e del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) (18), cosicché la commissione per il controllo dei bilanci possa beneficiare delle informazioni in questione nell’ambito della procedura di discarico 2012; si attende che, qualora uno Stato membro ometta di presentare per tempo tale dichiarazione, lo stesso presenti una dichiarazione completa circa le ragioni di tale decisione;

    53.

    invita gli Stati membri a elaborare dichiarazioni di gestione nazionali all’appropriato livello politico; invita la Commissione a elaborare un modello per tale dichiarazione;

    54.

    invita la Commissione a definire nel breve termine, in cooperazione con gli Stati membri, un modello per le dichiarazioni di gestione nazionali che renda tali dichiarazioni significative e comparabili; chiede alla Commissione di esprimere apertamente il suo parere in merito alle citate dichiarazioni; ritiene che tali dichiarazioni debbano, tra l’altro, certificare il rispetto di criteri (come la veridicità e correttezza dei conti, l’efficacia delle procedure amministrative e di controllo e la legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti) e specificare l’estensione delle riserve e rinunce a esprimere un giudizio; chiede alla Commissione di presentare proposte per ridurre l’onere dei controlli per gli Stati membri o le regioni che, secondo le relazioni annuali della Corte dei conti e le rispettive dichiarazioni di gestione nazionali, registrano sistematicamente buoni risultati; ritiene che la Corte dei conti e la Commissione debbano poter tenere conto della sostanza delle dichiarazioni di gestione nazionale nei loro lavori di revisione contabile;

    55.

    prende atto delle informazioni dettagliate illustrate nel quadro di controllo di seguito riportato in merito alle due iniziative riguardanti i contributi degli Stati membri in relazione al miglioramento dell’efficacia della gestione condivisa:

    Quadro di controllo

     

    Dichiarazioni nazionali di gestione

    «Dichiarazione sul livello globale di affidabilità» nelle sintesi annuali per le azioni a livello strutturale»

    Austria

    No

    No

    Belgio

    No

    No

    Bulgaria

    No

    Cipro

    No

    Danimarca

    Estonia

    No

    Finlandia

    No

    Francia

    No

    Germania

    No

    No

    Grecia

    No

    Irlanda

    No

    No

    Italia

    No

    No

    Lettonia

    No

    No

    Lituania

    No

    No

    Lussemburgo

    No

    No

    Malta

    No

    No

    Paesi Bassi

    No

    Polonia

    No

    No

    Portogallo

    No

    Regno Unito

    Repubblica ceca

    No

    Romania

    No

    Slovacchia

    No

    Slovenia

    No

    Spagna

    No

    No

    Svezia

    Ungheria

    No

    Affidabilità delle attestazioni della dirigenza della Commissione

    56.

    osserva che il numero totale di riserve formulate dai direttori generali della Commissione nelle loro relazioni annuali di attività è aumentato da 17 nel 2010 a 27 nel 2011 e che l’impatto finanziario complessivo stimato delle riserve è aumentato a 1 959 milioni di EUR, pari all’1,5 % dei pagamenti effettuati nel 2011 (2010: 423 milioni di EUR, pari allo 0,3 %);

    57.

    teme che tale andamento rispecchi un elevato rischio di errore in alcuni settori, quali lo sviluppo rurale, la coesione o il Settimo programma quadro, come riconosciuto dai direttori generali della Commissione e corroborato dai risultati delle revisioni contabili della Corte dei conti;

    58.

    accoglie positivamente le istruzioni fornite dal segretario generale della Commissione e dal direttore generale della DG Bilancio ai direttori generali e capiservizio della Commissione sulle modalità di calcolo del tasso di errore residuo che, come indicato dalla Corte dei conti, hanno prodotto un miglioramento in alcune relazioni annuali di attività;

    59.

    deplora tuttavia che la Corte dei conti abbia rilevato debolezze in tali istruzioni e nella loro applicazione, soprattutto per quanto riguarda il tasso di errore residuo; esorta la Commissione a modificare le istruzioni di conseguenza, attribuendo al provvedimento priorità immediata;

    60.

    riconosce i progressi compiuti dalla Commissione nel determinare la misura in cui le operazioni restano inficiate da errori, ma osserva con delusione che la Corte dei conti ha concluso che il tasso di errore residuo non rappresenta ancora un indicatore affidabile;

    61.

    incoraggia la Commissione a fare progressi pubblicando dati più precisi e affidabili su recuperi e rettifiche finanziarie e a fornire informazioni che consentano di riconciliare, per quanto possibile, l’anno in cui viene effettuato il pagamento, l’anno in cui viene individuato il relativo errore e l’anno in cui il conseguente recupero o la rettifica finanziaria viene menzionata nelle note allegate ai conti (19);

    62.

    accoglie la relazione della Commissione sulle rettifiche finanziarie, compreso l’importo effettivamente recuperato e ricondotto nel bilancio, a conclusione del periodo di programmazione 2000-2006 nell’ambito della politica regionale, la quale deve indicare l’impatto delle rettifiche effettuate nel corso di tale periodo e alla sua chiusura sul tasso complessivo di errore di tale periodo di programmazione;

    63.

    invita la Commissione a estendere questa prassi di rendicontazione alle altre politiche gestite da programmi pluriennali;

    64.

    raccomanda, rifacendosi all’opinione espressa dalla Corte dei conti, che si stabilisca un chiaro collegamento tra gli importi presentati nelle relazioni annuali di attività, in particolare per stabilire il tasso di errore residuo, e le informazioni sui recuperi e le rettifiche finanziarie presentati nei conti;

    65.

    rileva che la Commissione è in grado di fornire un quadro generale delle rettifiche degli errori e delle irregolarità individuate nel 2011, in particolare per la parte di bilancio eseguita nell’ambito della gestione concorrente (20);

    66.

    suggerisce alla Commissione di invitare i suoi direttori generali a raccogliere sistematicamente tali dati e a pubblicarli nelle loro relazioni annuali di attività;

    67.

    invita la Commissione a trasmettere, in tempo per la corrispondente procedura di discarico, comunicazioni annuali al Parlamento, al Consiglio e alla Corte dei conti elencando, per paese e per programma, le rettifiche finanziarie e i recuperi effettuati, al fine di dimostrare i risultati che ottiene nello svolgere il suo ruolo di tutela del bilancio dell’Unione; sollecita la Commissione a elaborare una classifica sulla base di tali informazioni;

    68.

    rileva con preoccupazione che la summenzionata nota 6 allegata ai conti consolidati riguarda solamente le rettifiche finanziarie e i recuperi effettuati a livello dell’Unione e che le informazioni relative alle dismissioni, ai recuperi e ai recuperi in corso di fondi strutturali effettuati dagli Stati membri non sono pubblicate per motivi di affidabilità, «poiché rimangono dubbi in merito alla qualità e alla completezza dei dati presentati da alcuni Stati membri e/o per alcuni programmi»; invita la Commissione a rendere ogni anno pubblici in una comunicazione tutti gli importi rettificati nel corso dell’esercizio precedente tramite rettifiche finanziarie e recuperi per tutte le modalità di gestione a livello di Unione e da parte degli Stati membri;

    69.

    esprime preoccupazione per il fatto che la Commissione stessa conferma, nella precitata nota 6, la valutazione della Corte dei conti sull’inaffidabilità dei sistemi di vigilanza e di controllo degli Stati membri e deplora profondamente che ciò possa minare l’affidabilità delle dichiarazioni della dirigenza della Commissione; invita la Commissione ad assicurare che i dati trasmessi dagli Stati membri siano completi e pienamente affidabili;

    70.

    ricorda in questo contesto che, adottando la relazione di sintesi sulla base delle garanzie e delle riserve espresse dai propri direttori generali e capi servizio nelle rispettive relazioni annuali di attività, la Commissione si assume la piena responsabilità politica della gestione del bilancio dell’Unione europea (21);

    71.

    accoglie positivamente i miglioramenti apportati al parere globale formulato dal revisore dei conti interno alla Commissione, sul quale si basa anche la relazione di sintesi, ma osserva che il parere positivo fornito dal revisore interno si basa soprattutto sulle garanzie espresse nelle relazioni di attività annuali da parte degli alti quadri della Commissione;

    72.

    ribadisce pertanto la sua precedente richiesta che la Commissione elabori relazioni annuali di attività affidabili e oggettive;

    Responsabilità degli Stati membri

    73.

    osserva che i due settori politici maggiormente proni a elevati tassi di errore (sviluppo rurale, ambiente, pesca e sanità nonché politica regionale, energia e trasporti) sono perlopiù eseguiti nell’ambito della gestione concorrente; deplora che il tasso di errore più probabile stimato ammonti rispettivamente al 7,7 % e al 6 %;

    74.

    sottolinea che il presidente della Corte dei conti ha osservato che «le autorità nazionali mettono in atto la prima e più importante linea di difesa a tutela degli interessi finanziari dei cittadini dell’Unione ed è necessario un maggior grado di impegno da parte delle autorità nazionali nell’amministrazione e nel controllo dei fondi unionali» (22); sottolinea in questo contesto la corresponsabilità degli Stati membri per una migliore gestione della spesa; ritiene inoltre che il coinvolgimento attivo dei parlamenti nazionali, attraverso le rispettive commissioni competenti per il controllo sull’utilizzo del denaro dei contribuenti dell’Unione negli Stati membri (analoghe alla commissione per il controllo dei bilanci del Parlamento europeo), potrebbe portare, se realizzato non solo a livello di controllo politico e specializzato, ma anche nell’ambito del processo di programmazione della nuova politica di coesione, a tassi di errore più bassi nonché a una migliore trasparenza e legittimazione democratica del processo di assorbimento dei fondi dell’Unione;

    75.

    deplora il fatto che, nel 62 % delle operazioni nel settore della politica regionale sottoposte a revisione contabile e inficiate da errore, e nel 76 % delle operazioni del FSE sottoposte a revisione contabile, gli Stati membri disponevano di informazioni sufficienti a rilevare e correggere almeno parte degli errori prima di chiedere rimborsi alla Commissione e che, nel settore dello sviluppo rurale, la Corte dei conti ha verificato che i controlli in loco non sono sempre stati effettuati adeguatamente; esorta pertanto gli Stati membri e la Commissione a rafforzare urgentemente i controlli di primo livello per far fronte all’inaccettabile livello di cattiva gestione descritto;

    76.

    invita il Consiglio e il Coreper ad accertarsi che, periodicamente, i sistemi nazionali di controllo e la corresponsabilità degli Stati membri in relazione al miglioramento della spesa siano inseriti come punti specifici all’ordine del giorno delle riunioni del competente Consiglio dei ministri nonché discussi alla presenza della Commissione;

    77.

    chiede alla Corte dei conti di formulare, a norma dell’articolo 287, paragrafo 4, secondo comma, TFUE, un parere sull’indipendenza delle autorità nazionali di revisione contabile nell’ambito della gestione concorrente;

    Appalti pubblici, criteri di ammissibilità

    78.

    osserva che molti errori derivano da un’incorretta applicazione di norme nazionali (in particolare per quanto riguarda gli errori nell’ambito del FSE nel 2011, per il quale la violazione di norme nazionali ha contribuito all’86 % del tasso di errore) e che gli errori riguardanti l’ammissibilità (in particolare per quanto riguarda i beneficiari di sovvenzioni) e le violazioni di norme in materia di appalti pubblici (soprattutto in relazione ai fondi soggetti a gestione concorrente e indiretta) costituiscono le due principali fonti di errore;

    79.

    accoglie pertanto positivamente la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici, adottata dalla Commissione il 20 dicembre 2011 [COM(2011)896], in quanto mira a semplificare le regole e renderle più flessibili ai fini di una maggiore efficienza della spesa pubblica; osserva, ciò nondimeno, che anche le norme nazionali in materia di appalti pubblici dovrebbero essere semplificate in accordo con la legislazione unionale;

    80.

    deplora che gli errori possono anche derivare dalla sovrapposizione alle norme unionali di norme nazionali inutilmente complesse e, quindi, difficili da attuare e verificare da parte degli stessi Stati membri, che creano un onere aggiuntivo e artificiale per i beneficiari («placcatura d’oro»);

    81.

    osserva che tali norme non solo aumentano senza necessità i tassi di errore, in quanto ogni violazione è considerata un errore nell’ambito della gestione del bilancio dell’Unione anche se sono gli Stati membri ad essere responsabili per queste norme inutilmente complesse, ma possono anche portare la Commissione a emanare ordini di riscossione;

    82.

    esorta gli Stati membri a identificare, in coordinamento con la Commissione e in consultazione con la Corte dei conti, le norme nazionali inutilmente complesse al fine di semplificarle, e a riferirgli in merito; osserva, a tale proposito, l’opportunità di valutare meglio il potenziale in termini di elaborazione di una documentazione di gara uniforme per le procedure di appalto pubblico;

    83.

    invita la Commissione ad applicare condizioni e controlli più rigorosi negli Stati membri in cui siano accertate violazioni delle norme giuridiche in materia di bilancio e concorrenza (soprattutto per quanto concerne l’aggiudicazione di appalti pubblici), sospendendo direttamente i finanziamenti a titolo nei fondi strutturali in caso di dubbio fino a quando non siano garantiti il rispetto delle norme e quindi un utilizzo dei fondi conforme alle norme dell’Unione;

    84.

    incoraggia i servizi della Commissione ad avviare un progetto di azione pilota, come la DG Occupazione ha fatto per i settori politici ad alto rischio di errore, volto a identificare i principali settori nei quali la semplificazione potrebbe contribuire a ridurre il tasso di errore a livello dei beneficiari;

    85.

    sollecita la Commissione a sviluppare strumenti aggiuntivi per agevolare il processo di consultazione con i beneficiari e migliorare la risposta interattiva diretta fornita dagli stessi alle autorità nazionali, in linea con gli sforzi volti a semplificare le norme nazionali e a ridurre il tasso di errore;

    86.

    rinnova l’invito alla Commissione affinché indichi quali Stati membri sono responsabili degli errori quantificabili cumulativi identificati; non comprende i vincoli imposti alla Corte dei conti dal suo metodo statistico a campione, che impedisce di fatto alla Corte dei conti di indicare quali sono gli Stati membri con il più elevato tasso di errore; chiede alla Corte dei conti di confrontare le risultanze delle sue revisioni contabili con quelle della Commissione, al fine di individuare quali sono gli Stati membri o le regioni maggiormente toccati dal livello e/o dal prodursi di errori;

    Meccanismo europeo di stabilità

    87.

    prende atto dell’entrata in vigore del meccanismo europeo di stabilità, ma deplora che tale meccanismo sia stato posto in essere al di fuori del contesto istituzionale dell’Unione, in quanto ciò preclude un controllo democratico, politico e di bilancio da parte delle istituzioni dell’Unione, in particolare del Parlamento europeo; sottolinea il fatto che la creazione del meccanismo al di fuori delle istituzioni dell’Unione rappresenta una battuta d’arresto per lo sviluppo dell’Unione, segnatamente a scapito del Parlamento, della Corte dei conti e della Corte di giustizia dell’Unione europea; ritiene indispensabile che il meccanismo europeo di stabilità sia esaminato almeno una volta l’anno nell’ambito di una discussione in Aula, alla presenza del Consiglio e della Commissione, sulla base della relazione annuale del consiglio dei governatori del MES;

    Strategia antifrode

    88.

    invita la Commissione a riferire e a valutare le strategie antifrode messe a punto nelle singole direzioni generali in seguito all’adozione della nuova strategia antifrode della Commissione [COM(2011)376] e il piano d’azione interno (SEC(2011)787] per la sua attuazione nel giugno 2011;

    Industria del tabacco

    89.

    chiede alla Commissione di riferire sul modo in cui intende migliorare quanto prima le disposizioni intese a introdurre una gestione proattiva dei potenziali conflitti d’interesse e del fenomeno delle «porte girevoli»;

    90.

    invita la Commissione a riferire sulle proprie modalità di applicazione dell’articolo 5, paragrafo 3, della convenzione quadro dell’OMS per la lotta al tabagismo e sul modo in cui intende migliorare e chiarire la normativa esistente;

    91.

    chiede alla Commissione di presentargli quanto prima una sintesi di tutta la documentazione (pubblica e non pubblica) e di tutti i soggetti coinvolti nei negoziati sui quattro accordi di cooperazione con l’industria del tabacco;

    92.

    rileva che l’Unione è firmataria della convenzione quadro OMS per il controllo del tabacco (FCTC); ritiene che l’attuazione dell’articolo 5, paragrafo 3, costituisca un obbligo giuridicamente vincolante per l’Unione; invita la Commissione a riferire in merito alle modalità in cui le disposizioni dell’articolo 5, paragrafo 3, sono state attuate nell’Unione e nelle sue istituzioni, considerando soprattutto la seguente questione: in che misura l’attuazione segue gli orientamenti stabiliti dall’OMS all’articolo 5, paragrafo 3; si chiede in che modo e per quale motivo la Commissione si è discostata da tali orientamenti;

    Gestione di bilancio

    Tassi di esecuzione, eccedenze di bilancio, impegni di bilancio ancora da liquidare

    93.

    plaude all’elevato tasso di esecuzione del bilancio, nella fattispecie il 99,3 % degli stanziamenti di impegno (come nel 2010) e il 98,6 % degli stanziamenti di pagamento (2010: 96,6 %) e alla riduzione dell’eccedenza complessiva da 4,5 miliardi di EUR nel 2010 a 1,5 miliardi di EUR nel 2011;

    94.

    è preoccupato dall’accelerazione del tasso di richieste di pagamenti da parte degli Stati membri verso la fine dell’anno per quanto riguarda il FES, il FESR e il Fondo di coesione, in quanto impedisce alla Commissione di chiedere all’autorità di discarico un bilancio rettificativo in tempo per aumentare gli stanziamenti di pagamento al fine di onorare le richieste ricevute; invita pertanto la Commissione a esortare gli Stati membri a presentare la maggior parte delle domande il più presto possibile;

    95.

    mette in guardia da una concentrazione di una quota significativa di pagamenti nel mese di dicembre, che può influire negativamente sull’efficacia dei sistemi di supervisione e di controllo e accrescere il rischio di errore;

    96.

    esprime inquietudine per il considerevole aumento di impegni di bilancio in sospeso, da 13 miliardi di EUR nel 2010 a 207 miliardi di EUR, soprattutto nell’ambito della politica di coesione, per il periodo di programmazione 2007-2013;

    97.

    insiste affinché nei prossimi esercizi siano disponibili sufficienti stanziamenti di pagamento sin dall’inizio;

    Entrate

    Risorse proprie tradizionali e IVA

    98.

    osserva che la Corte dei conti, nella sua relazione annuale, ha accertato che il calcolo delle entrate non presenta errori rilevanti; teme tuttavia che, per quanto riguarda le risorse proprie tradizionali, l’audit della Corte dei conti non possa coprire le importazioni non dichiarate o che sono sfuggite alla vigilanza doganale, e che la relazione annuale non fornisca pertanto una stima delle perdite per il bilancio dell’Unione a tale proposito; propone che la Corte dei conti elabori una relazione speciale sulle importazioni non dichiarate in base a un rilevamento in almeno 10 Stati membri e che adegui di conseguenza il suo programma di lavoro per il 2013;

    99.

    considera particolarmente importante la verifica effettuata dalla Corte dei conti sui risultati in materia di entrate e incoraggia la Corte a concentrare maggiori risorse in tale ambito; deplora che la relazione annuale, sulla quale è incentrato gran parte del lavoro della Corte dei conti, fornisca scarse informazioni sulla situazione reale per quanto riguarda l’efficiente riscossione delle entrate; invita la Corte dei conti a porre maggiore enfasi, nella sua relazione annuale, sulla revisione contabile delle entrate, al fine di fornire un quadro globale dell’efficacia del sistema di riscossione delle entrate negli Stati membri e delle conseguenze del suo malfunzionamento;

    100.

    ricorda che il Parlamento sorveglia la situazione riguardante la riscossione di risorse proprie nella sua relazione di iniziativa sulla tutela degli interessi finanziari dell’Unione, elaborata annualmente sulla base di una relazione della Commissione;

    101.

    esprime grave preoccupazione per la constatazione della Corte dei conti circa la presenza di persistenti carenze nella vigilanza doganale nazionale, che impediscono la registrazione completa e corretta delle risorse proprie tradizionali; considera inaccettabile che il controllo delle procedure doganali negli Stati membri non funzioni adeguatamente; ricorda che il corretto svolgimento delle procedure doganali ha ripercussioni dirette in termini di calcolo dell’imposta sul valore aggiunto; è profondamente preoccupato dalle risultanze della Corte dei conti nella sua relazione speciale n. 13/2011, secondo cui dalla sola attuazione del regime doganale 42 (23), nel 2009 sono emerse perdite per un importo estrapolato di circa 2,2 miliardi di EUR (24) nei sette Stati membri sottoposti a verifica, che rappresentano il 29 % dell’IVA teoricamente applicabile alla base imponibile di tutte le importazioni effettuate nell’ambito del regime doganale 42 nel 2009 nei sette Stati membri in questione;

    102.

    sottolinea le conclusioni della Corte dei conti nella sua relazione speciale n. 13/2011, secondo la quale «l’evasione dell’IVA lede gli interessi finanziari degli Stati membri; incide sul bilancio dell’Unione in quanto comporta una riduzione delle risorse proprie basate sull’IVA; rileva che questa perdita è compensata dalla risorsa propria basata sull’RNL, il che falsa la ripartizione dei contributi versati dai singoli Stati membri al bilancio dell’Unione, e che le frodi fiscali compromettono il funzionamento del mercato interno e impediscono una concorrenza leale (25)»;

    103.

    sottolinea che i risultati presentati dalla Corte dei conti nella sua relazione speciale n. 13/2011 sono stati corroborati dalle conclusioni della missione investigativa della commissione per il controllo dei bilanci del Parlamento europeo nei porti di Rotterdam e Anversa, svoltasi il 19 e 20 settembre 2012;osserva che l’Unione è un importante blocco commerciale e che i grandi porti europei sono caratterizzati da un intenso traffico navale; rileva che, a causa della pressione logistica, i porti in questione dipendono dalle procedure previste dal regolamento doganale e che gli operatori economici autorizzati acquisiscono una rilevanza sempre maggiore; osserva, tuttavia, che Rotterdam, ad esempio, il maggiore porto europeo, ha concesso agli importatori un elevato livello di procedure doganali semplificate rispetto ad altri grandi porti dell’Unione; sottolinea che la semplificazione delle formalità doganali deve includere un approccio adeguato ed effettivo basato sui rischi, che comporti efficaci sistemi di controllo intesi a evitare distorsioni della concorrenza e che le procedure semplificate devono essere efficacemente e periodicamente controllate dalla Commissione e dagli Stati membri; osserva che minori controlli possono tradursi in maggiori vantaggi economici per un porto ma rileva che qualsiasi riduzione ingiustificata dei controlli può nuocere gravemente agli interessi finanziari dell’Unione e dei suoi Stati membri;

    104.

    prende atto delle iniziative intraprese dalla Commissione a seguito della relazione speciale n. 13/2011 della Corte dei conti; deplora tuttavia che, secondo la prima relazione di attività di Eurofisc per il 2011, pubblicata nel maggio 2012, le principali risultanze e osservazioni di tale relazione speciale sono ancora valide; chiede di essere informato entro settembre 2013 in merito ai progressi compiuti;

    105.

    è seriamente preoccupato, in particolare, per i risultati dell’ambito di lavoro 3, secondo il quale, nella maggior parte degli Stati membri, le amministrazioni fiscali non dispongono di accesso diretto ai dati doganali e che non è pertanto possibile eseguire un controllo incrociato con i dati fiscali;

    106.

    deplora che la Commissione non abbia messo in atto la raccomandazione n. 6 della relazione speciale n. 13/2011, che le chiedeva di presentare una proposta di modifica della direttiva IVA al fine di identificare separatamente, negli elenchi riepilogativi IVA presentati dagli operatori, le cessioni intracomunitarie successive ad importazioni effettuate a titolo di questo regime; rileva che ciò permetterebbe di conciliare in maniera efficace i dati fiscali e doganali nello Stato membro di importazione; chiede di essere informato in merito alle ragioni della mancata attuazione di detta raccomandazione;

    107.

    deplora il fatto che il Consiglio non abbia dato seguito alla raccomandazione della Corte dei conti di modificare la direttiva IVA al fine di rendere l’importatore (o il suo rappresentante fiscale) responsabile in solido per le perdite IVA nello Stato membro di destinazione in caso di mancata presentazione, entro i termini stabiliti, di un elenco riepilogativo IVA completo;

    108.

    invita la Commissione a intensificare gli sforzi per ovviare alla situazione dello stato di attuazione delle raccomandazioni formulate dalla Corte dei conti nella sua relazione speciale n. 13/2011;

    109.

    deplora che la Commissione e gli Stati membri non siano stati in grado di assicurare la tempestiva attuazione del codice doganale aggiornato (CDA), che avrebbe dovuto entrare in vigore entro il 24 giugno 2013; sottolinea che ulteriori ritardi impediranno un’adeguata tutela degli interessi finanziari degli Stati membri e, di conseguenza, dell’Unione stessa; sottolinea che, secondo la Commissione, tale situazione è imputabile in larga misura all’incapacità degli Stati membri di trovare un accordo sul metodo di programmazione informatica più appropriato, oltre a risentire della stretta in termini di risorse umane e finanziarie; è preoccupato dal fatto che la Commissione e gli Stati membri stiano trascinando questa importantissima riforma, in una situazione nella quale la riscossione delle risorse proprie è tutto fuorché soddisfacente;

    110.

    invita la Commissione a effettuare una valutazione dei costi del rinvio dell’applicazione integrale del codice doganale aggiornato, quantificando le ripercussioni di bilancio di tale rinvio;

    111.

    richiama l’attenzione su uno studio commissionato dal Parlamento sull’attuazione del codice doganale aggiornato (26), dal quale risulta che, nel migliore dei casi, l’entrata in vigore di tale codice (che, se la proposta di rifusione della Commissione sarà adottata si chiamerà codice doganale dell’Unione) potrebbe aver luogo nel dicembre 2017; ricorda alla Commissione che l’unione doganale è di competenza esclusiva dell’Unione e che quest’ultima deve pertanto assicurare che gli Stati membri si conformino; invita la Commissione, di conseguenza, a intensificare gli sforzi per assicurare che il codice doganale aggiornato sia applicato il più presto possibile e, in ogni caso, per evitare il caso peggiore indicato nello studio (marzo 2033);

    112.

    deplora il fatto che due importanti iniziative volte a lottare contro le frodi in materia IVA, nella fattispecie la proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda un meccanismo di reazione rapida contro le frodi in materia di IVA [COM(2012)428] e la proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l’applicazione facoltativa e temporanea del meccanismo dell’inversione contabile alla cessione di determinati beni e alla prestazione di determinati servizi a rischio di frodi [COM(2009)511] siano bloccate in sede di Consiglio;

    113.

    plaude al fatto che Eurofisc, una struttura operativa comune che consente agli Stati membri di rispondere rapidamente alle frodi transfrontaliere in materia di IVA, sia diventato pienamente operativo e osserva che nel febbraio 2011 è stato creato uno specifico ambito di attività per lo scambio di informazioni mirate sulle operazioni fraudolente tramite il regime doganale 42;

    114.

    invita la Commissione a rafforzare il coordinamento con i diversi Stati membri al fine di raccogliere dati affidabili sul divario doganale e in materia di IVA in ciascun paese e a riferire in proposito al Parlamento a scadenze regolari;

    Risorsa basata sull’RNL: il volume di evasione ed elusione fiscale e il suo impatto sul bilancio dell’Unione e sulle economie degli Stati membri

    115.

    si compiace del piano d’azione della Commissione per intensificare la lotta alle frodi fiscali e all’evasione fiscale [COM(2012)722]; plaude, in particolare, alla proposta della Commissione di istituire un meccanismo di reazione rapida e ribadisce che tale meccanismo consentirebbe agli Stati membri di rispondere in modo più rapido ed efficace alle frodi in materia di IVA; sottolinea che il costo potenziale dell’evasione ed elusione fiscale per gli Stati membri è stimato a un importo di circa 1 000 miliardi di EUR l’anno, mentre il bilancio dell’Unione per il 2011 in termini di stanziamenti per impegni ammontava ad appena 142,5 miliardi di EUR;

    Agricoltura

    116.

    deplora l’aumento al 4,0 % del tasso di errore nel settore politico «Agricoltura e sviluppo rurale» che copre le spese del fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e nei settori politici dell’ambiente, della pesca e della sanità;

    117.

    ricorda che il deteriorarsi della situazione nel campo dell’agricoltura e, in particolare, dello sviluppo rurale, è la principale causa dell’aumento del tasso di errore più probabile per tutti i pagamenti nell’esercizio 2011;

    118.

    osserva che, sebbene lo 0,2 % di questo tasso di errore è riconducibile a un cambiamento della metodologia utilizzata dalla Corte dei conti per calcolare le violazioni della condizionalità, il tasso di errore per l’intero settore dell’agricoltura è cresciuto, tra il 2010 e il 2011, dell’1,5 % in termini reali, passando dal 2,3 % nel 2010 al 3,8 % nel 2011 (27);

    119.

    prende nota dell’approccio della Corte dei conti il quale, per la prima volta, ha incluso le violazioni di condizionalità nel calcolo del tasso di errore in quanto «gli obblighi in materia di condizionalità rappresentano i requisiti di legge sostanziali che devono essere rispettati da tutti i beneficiari di aiuti diretti nonché le condizioni di base, e in molti casi le uniche, da rispettare per giustificare il versamento dell’intero importo dei pagamenti diretti» (28); invita la Corte dei conti, in tale contesto, a spiegare e motivare più nel dettaglio i suoi cambiamenti di metodologia; chiede alla Commissione e alla Corte dei conti di concordare una metodologia coerente che consenta di comparare più efficacemente i risultati su base annua dell’esecuzione del bilancio;

    120.

    prende nota del fatto che la Corte dei conti limita la sua revisione contabile a determinati criteri di gestione obbligatori e ai requisiti delle buone condizioni agronomiche e ambientali e che «il tasso di errore deve essere utilizzato con molta prudenza e non considerato come una valutazione globale del rispetto degli obblighi di condizionalità da parte degli agricoltori» (29);

    121.

    osserva che spetta agli Stati membri definire in cosa consistano le «buone condizioni agronomiche e ambientali» e a quali superfici applicarle; critica vigorosamente il fatto che saranno erogati pagamenti diretti a beneficiari che spesso non sono agricoltori; ritiene che ciò rappresenti una modalità errata di assegnare stanziamenti, che potrebbero invece essere risparmiati;

    122.

    constata che gli Stati membri hanno recuperato dai beneficiari 172,7 milioni di EUR durante l’esercizio 2011 e che l’importo complessivo ancora da recuperare dai beneficiari alla fine dell’anno ammontava a 1 206,9 milioni di EUR, di cui 458 milioni sono stati imputati agli Stati membri per le spese del FEAGA conformemente alla regola del 50/50; rileva che circa 25,7 milioni di EUR saranno a carico del bilancio dell’Unione per i casi dichiarati irrecuperabili durante l’esercizio 2011; sottolinea che la DG AGRI ha liquidato tutti i casi pendenti non recuperati anteriori al 2006 o al 2002 con la decisione 2011/272/UE (30) del 29 aprile 2011 e che, a seguito dell’applicazione della regola del 50/50, 27,8 milioni di EUR sono stati imputati agli Stati membri mentre 29,2 milioni di EUR sono andati a carico del bilancio dell’Unione per ragioni di irrecuperabilità;

    123.

    si compiace del fatto che la Corte dei conti fornisca, per la prima volta, due valutazioni specifiche: una sul sostegno al mercato e sugli aiuti diretti, da una parte, e sullo sviluppo rurale, dall’altra, e ritiene che ciò fornisca una migliore comprensione di ciascun ambito tematico; invita, tuttavia, la Corte dei conti a presentare il tasso di errore per il settore dello sviluppo rurale separatamente rispetto ai settori dell’ambiente, della pesca e della sanità, e non su basa aggregata;

    124.

    accoglie favorevolmente il registro contenente informazioni sui beneficiari dei pagamenti a titolo della politica agricola comune negli Stati membri; considera che questo strumento rappresenti un importante passo avanti verso una maggiore trasparenza nel settore agricolo; ricorda tuttavia che, secondo la sentenza della Corte di giustizia europea del 9 novembre 2010, che invalida la legislazione in materia di persone fisiche (31), il regolamento della Commissione (CE) n. 259/2008 (32) è stato modificato in modo da limitare l’obbligo di pubblicare informazioni sui beneficiari dei pagamenti a titolo della PAC a favore di persone giuridiche; prende atto della proposta della Commissione relativa all’introduzione di nuove norme in materia di trasparenza, adottata il 25 settembre 2012, che prevede l’obbligo per gli Stati membri di pubblicare i dati di tutti i beneficiari, comprese le persone fisiche, ad eccezione dei beneficiari per i quali l’importo annuo degli aiuti non supera una certa soglia minima, tenendo conto delle obiezioni sollevate nella sentenza della Corte di giustizia e in particolare degli aspetti legati alla protezione dei dati;

    125.

    prende atto della prassi attualmente riscontrata nella gestione dei fondi Sapard in base alla quale i finanziamenti sono recuperati integralmente solo in via eccezionale se il comportamento fraudolento che interessa una parte del progetto ha artificiosamente creato le condizioni in assenza delle quali il beneficiario non avrebbe ottenuto alcun sostegno per il progetto; esprime preoccupazione per l’attuale prassi raccomandata dalla Commissione all’agenzia Sapard, secondo cui un progetto che ha subito in una delle sue parti un comportamento fraudolento può essere considerato ammissibile al finanziamento se non è ritenuto di carattere artificioso, ossia se la percentuale dei costi di tutti gli elementi affetti dal comportamento fraudolento non supera il 50 % del costo totale dell’intero progetto; rileva con particolare preoccupazione che tale prassi non costituisce un deterrente contro i comportamenti fraudolenti;

    Sostegno al mercato e aiuti diretti

    126.

    si rammarica del fatto che i pagamenti a titolo del FEAGA non siano stati esenti da errori sostanziali nel 2011, che il tasso di errore probabile stimato dalla Corte dei conti si attesti al 2,9 % e che in Austria, Finlandia, Italia, Spagna e Ungheria,i sistemi di controllo verificati dalla Corte dei conti si siano rivelati solo parzialmente efficaci nell’assicurare la legittimità e regolarità dei pagamenti;

    127.

    rileva che gli errori di precisione più rilevanti riguardano sovradichiarazioni delle superfici, nella maggior parte dei casi per una quota individuale inferiore al 5 %, e deplora che i tassi di errore più elevati riguardino casi di valutazione inesatta dell’ammissibilità dei pascoli permanenti e la loro registrazione nel sistema di identificazione delle parcelle agricole (SIPA);

    128.

    sostiene pienamente la raccomandazione della Corte dei conti sulla necessità di garantire una valutazione corretta dell’ammissibilità dei pascoli permanenti (33);

    129.

    osserva con disappunto la constatazione della Corte dei conti, secondo cui l’efficacia del sistema integrato di gestione e di controllo (SIGC) risente dell’inesattezza dei dati figuranti nelle diverse banche dati e dell’inadeguatezza della gestione amministrativa delle richieste degli organismi pagatori negli Stati membri; rammenta alla Commissione che l’introduzione del SIGC ha permesso di ridurre sostanzialmente gli errori e la invita a porre rimedio senza indugio a questa situazione, ricorrendo se del caso a sospensioni e a interruzioni dei finanziamenti;

    130.

    esprime preoccupazione per il fatto che la Commissione, nella sua relazione annuale di attività, abbia mantenuto le proprie riserve in relazione ai sistemi SIGC in Bulgaria e in Portogallo a causa delle gravi carenze riscontrate; sottolinea che, alla luce dell’importanza del SIGC per la gestione e il controllo delle spese agricole, la presenza di gravi carenze nella sua creazione e nel suo funzionamento rappresenta un rischio per l’immagine della Commissione, anche se l’impatto finanziario non supera la soglia di rilevanza;

    131.

    deplora che non sia stato posto rimedio ad alcune carenze sistematiche delle procedure amministrative e di controllo osservate e commentate già in esercizi precedenti: classificazione incorretta della destinazione di uso dei terreni, sovradichiarazioni di terreni ammissibili nel sistema SIPA o errata applicazione del concetto di errore palese;

    132.

    deplora che la Corte dei conti abbia rilevato discrepanze nelle misurazioni in loco; insiste affinché questo tipo di ispezioni siano della qualità necessaria a identificare in modo affidabile le superfici ammissibili (34);

    133.

    deplora che la Corte ritenga insoddisfacente la qualità del lavoro svolto dagli organismi di certificazione controllati nell’ambito della nuova procedura volontaria per il rafforzamento della garanzia;

    134.

    invita la Commissione a prendere tutti i provvedimenti necessari affinché gli organismi pagatori pongano rimedio alle carenze identificate nelle loro procedure amministrative e di controllo; insiste che la progettazione e la qualità del lavoro svolto dagli organismi di certificazione deve essere migliorato, al fine di fornire una valutazione affidabile della legittimità e della regolarità delle operazioni degli organismi pagatori; chiede alla Commissione di esaminare le possibilità di collaborare con soggetti privati per verificare le norme di condizionalità e ridurre gli oneri amministrativi;

    Sviluppo rurale

    135.

    deplora che i pagamenti nel settore «sviluppo rurale, ambiente, pesca e sanità» non siano stati esenti da errori sostanziali nel 2011, che il tasso di errore più probabile stimato dalla Corte dei conti si attesti al 7,7 % e che i sistemi di vigilanza e controllo verificati dalla Corte dei conti si siano rivelati solo parzialmente efficaci;

    136.

    osserva che il tasso di errore più probabile riguarda perlopiù l’ammissibilità di misure non connesse alla superficie, quali l’ammodernamento delle aziende agricole e la predisposizione di servizi essenziali per l’economia e la popolazione rurale, in parte a causa di norme e condizioni di ammissibilità spesso complesse;

    137.

    è preoccupato dal numero elevato di errori riscontrati allorché i beneficiari sono organismi pubblici, ad esempio i comuni o lo stesso organismo pagatore (35), e che tali errori riguardino ad esempio le dichiarazioni di importi IVA non ammissibili o l’inosservanza delle norme in materia di appalti pubblici; esorta quindi la Commissione e gli Stati membri a provvedere affinché le norme esistenti siano meglio applicate;

    138.

    torna a deplorare il fatto che la Commissione applichi metodi diversi per quantificare gli errori riguardanti gli appalti pubblici nei due settori politici dell’agricoltura e della coesione e che inoltre ambedue i metodi non siano allineati a quello applicato dalla Corte dei conti; invita la Commissione e la Corte dei conti ad armonizzare con urgenza il trattamento degli errori in materia di appalti pubblici in questi due settori politici (36);

    139.

    constata che la Corte dei conti ha individuato ingenti problemi riguardo al rispetto dei requisiti di condizionalità per l’identificazione e la registrazione degli animali (37); invita gli Stati membri a migliorare la qualità dei controlli nell’arco dell’anno senza imporre ai beneficiari maggiori oneri amministrativi;

    140.

    deplora che la Corte dei conti abbia identificato errori nei sistemi di supervisione e di controllo degli Stati membri nell’ambito dello sviluppo rurale e che i tre elementi sottoposti ad audit mostrassero carenze, nella fattispecie le procedure amministrative e di controllo volte a garantire la correttezza dei pagamenti, i sistemi di controllo basati su verifiche fisiche in loco e i sistemi intesi a garantire l’applicazione e il controllo della condizionalità;

    141.

    invita la Commissione a tenere conto delle constatazioni della Corte dei conti al momento di definire la strategia di audit della liquidazione dei conti della DG AGRI;

    142.

    è particolarmente preoccupato dalle attestazioni dei dirigenti della DG AGRI, in quanto la relazione annuale di attività non spiega perché il tasso di errore residuo concernente lo sviluppo rurale sia «aumentato in maniera significativa rispetto all’esercizio precedente» (38);

    143.

    osserva che, secondo la Corte dei conti, il tasso di errore residuo individuato dalla DG AGRI è considerevolmente inferiore a quello risultante alla Corte stessa in quanto è «basato su dati trasmessi dagli Stati membri per il 2010 e, come rilevato nella revisione contabile della Corte, gli Stati membri non individuano o denunciano tutte le spese inammissibili, a causa delle carenze dei loro controlli sugli organismi pagatori» (39);

    144.

    è particolarmente preoccupato dal fatto che la DG AGRI ritenga che «in generale, gli Stati membri stanno migliorando le loro procedure amministrative e di controllo per la spesa rurale» (40), mentre la revisione contabile della Corte dei conti mostra che le procedure amministrative e di controllo attuate da Danimarca, Finlandia, Italia, Spagna e Ungheria, erano inefficaci o solo parzialmente efficaci (41); ritiene che una divergenza di valutazione così ampia tra la Commissione e la Corte dei conti renda difficile all’autorità di discarico trarre conclusioni obiettive; insiste sullo scambio di dati tra la Corte dei conti e la Commissione al fine di agevolare il cosiddetto back-casting per i periodi precedenti, ai fini di una banca dati affidabile per le comparazioni future; è convinto dell’utilità di riunioni tripartite tra la Corte dei conti, la Commissione e i rappresentanti degli Stati membri interessati per elaborare analisi comuni;

    145.

    invita pertanto la Commissione ad adottare le misure necessarie per ridurre il tasso di errore nel settore dello sviluppo rurale e accoglie favorevolmente il fatto che la DG AGRI abbia instaurato un gruppo di lavoro per valutare le cause di errori in tale settore ed elaborare azioni correttive per il periodo di programmazione in corso e quelli futuri;

    146.

    invita la Commissione, ciò nondimeno, ad avviare un piano d’azione per ridurre il tasso di errore, non solo fornendo orientamenti e assistenza agli Stati membri mediante esempi di prassi eccellenti, ma anche rafforzando la sorveglianza dell’esecuzione dei programmi e comminando sanzioni quali l’interruzione e la sospensione dei pagamenti, soprattutto nell’ambito dello sviluppo rurale, con maggiore efficacia ove necessario;

    147.

    invita la Commissione a migliorare ulteriormente il controllo di qualità relativo ai criteri per il riconoscimento degli organismi pagatori e degli organismi di certificazione;

    148.

    appoggia pienamente le raccomandazioni della Corte dei conti, secondo cui le norme e le condizioni per lo sviluppo rurale vanno ulteriormente semplificate e gli Stati membri devono assicurare una migliore applicazione delle norme esistenti;

    Ambiente, sanità pubblica e sicurezza alimentare

    149.

    esprime preoccupazione, in tale contesto, per il fatto che i settori di attività dell’ambiente e della sanità siano stati presentati insieme a quelli dello sviluppo rurale e della pesca nella relazione annuale della Corte dei conti sull’esecuzione del bilancio dell’Unione, poiché è indicato che i pagamenti effettuati fino alla fine dell’anno sono inficiati da errori rilevanti; prende atto con attenzione del fatto che tale conclusione riguarda unicamente il settore dello sviluppo rurale; chiede che la Corte dei conti adotti in futuro una diversa presentazione, che tenga conto dei risultati positivi dei settori di attività di competenza della commissione per l’ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare del Parlamento europeo;

    150.

    ritiene soddisfacenti i tassi globali di esecuzione delle linee di bilancio relative all’ambiente, l’azione per il clima, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare; sottolinea che il 2011 è il primo esercizio che rientra nel quadro della procedura di bilancio completa stabilita nel TFUE; ricorda una volta di più che solo lo 0,76 % del bilancio dell’Unione è destinato agli strumenti di intervento di competenza della commissione per l’ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, tenendo presente l’evidente valore aggiunto dell’Unione in tali settori e il sostegno dei cittadini europei alle politiche dell’Unione nei settori dell’ambiente e del clima;

    151.

    sottolinea che il tasso globale di esecuzione in materia di ambiente e azione per il clima è pari al 99,92 %; rileva inoltre che l’esecuzione dei pagamenti è stata dell’88,05 %; constata il fatto che, per il primo anno, l’esecuzione delle linee di bilancio per l’ambiente e l’azione per il clima è stata gestita dalla direzione generale ENV e dalla nuova direzione generale CLIMA, divenuta responsabile dal punto di vista del bilancio nel 2011;

    152.

    esprime soddisfazione per l’esecuzione del 99,82 % del bilancio operativo di LIFE+, che mostra la necessità e l’accettazione di tale strumento unico di promozione della tutela ambientale; osserva che, nel 2011, sono stati destinati 267 179 828 EUR a progetti negli Stati membri, 8 997 284 EUR al sostegno delle attività operative delle ONG, 46 817 919 EUR a misure volte a sostenere la Commissione nel suo ruolo di avvio e monitoraggio dello sviluppo delle politiche e della legislazione e 17 589 277 EUR all’assistenza amministrativa; intende continuare a seguire da vicino la distribuzione dei fondi di LIFE + tra i tre ambiti del suo utilizzo effettivo;

    153.

    è consapevole del fatto che il tasso di pagamento delle azioni di LIFE + ha raggiunto solo il 58,23 % nel primo anno sotto la responsabilità della DG CLIMA; osserva che tale risultato contenuto è dovuto al fatto che la preparazione del bilancio 2011 è stata troppo ottimista e che gli importi richiesti erano troppo elevati; rileva inoltre che i regolamenti definitivi di pagamento sono stati richiesti soltanto nel 2012; sottolinea che gli stanziamenti di pagamento inutilizzati sono stati stornati su altre linee di bilancio nel contesto dello storno globale che ha luogo ogni anno a novembre; è cosciente che nel 2011 tali stanziamenti di pagamento sono stati utilizzati per far fronte agli ammanchi sulle linee di bilancio relative alla coesione;

    154.

    considera soddisfacenti i progressi realizzati nell’attuazione di cinque progetti pilota e due azioni preparatorie, che ammontano complessivamente a 11 765 508 EUR; è consapevole che l’esecuzione di tali azioni può essere onerosa per la Commissione a causa degli esigui importi disponibili per le procedure necessarie all’esecuzione (ad esempio, piano di azione e invito a presentare proposte); incoraggia la Commissione a concentrarsi in futuro sui progetti pilota e sulle azioni preparatorie che presentano un reale valore aggiunto per l’Unione;

    155.

    prende atto del livello di esecuzione del 95,1 % del capitolo 17 04 — Sicurezza alimentare, salute e benessere degli animali e interventi fitosanitari; è consapevole del fatto che l’esecuzione completa non era necessaria in ragione dei costi meno elevati, rispetto alle previsioni degli Stati membri, per la vaccinazione contro la febbre catarrale, dovuti al passaggio di alcuni Stati membri a programmi volontari finanziati dagli agricoltori e a una diminuzione dei casi di BSE; constata un aumento del tasso di esecuzione dei pagamenti che ha raggiunto il 98,1 % rispetto al 90,5 % nel 2010; incoraggia la Commissione a rafforzare la cooperazione con gli Stati membri al fine di ricevere i dati migliori e più precisi per le previsioni in tale settore di attività;

    Pesca

    156.

    prende atto della comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti sui conti annuali dell’Unione europea per l’esercizio 2011, nonché della relazione annuale della Corte dei conti sull’esercizio 2011; ritiene che il settore affari marittimi e pesca non rivesta una posizione di rilievo nei documenti sopra citati;

    157.

    esprime la propria soddisfazione per l’esecuzione complessivamente soddisfacente del titolo 11 del bilancio, che presenta un tasso di esecuzione del 97 % per gli stanziamenti di impegno e del 95 % per gli stanziamenti di pagamento; rileva inoltre che la Corte dei conti non ha formulato osservazioni di rilievo sulla relazione annuale di attività della DG MARE;

    158.

    invita la Corte dei conti a presentare il tasso di errore riguardante il settore della pesca separatamente da quello riguardante ambiente, sviluppo rurale e sanità, anziché su base aggregata;

    159.

    ricorda che nel 2010 il controllo delle catture effettuate nell’ambito degli accordi di partenariato nel settore della pesca è stato insufficiente, il che ha comportato pagamenti supplementari per coprire le catture in eccesso rispetto alla quota negoziata; valuta pertanto positivamente l’azione intrapresa dalla DG MARE per migliorare il controllo delle catture nell’ambito degli accordi di partenariato nel settore della pesca, che auspicabilmente dovrebbe evitare il ripetersi di questo problema evidenziato dalla Corte dei conti; prende atto che le quantità pescate in eccesso nel 2010 sono state detratte dalla quota del 2011;

    160.

    esorta nuovamente la Corte dei conti a inserire nel suo programma di lavoro un audit sulla dimensione esterna della politica comune della pesca;

    161.

    rileva le riserve formulate dalla DG MARE sul Fondo europeo per la pesca (FEP) nella sua relazione annuale di attività in seguito alla relazione speciale n. 12/2011 della Corte dei conti, riguardo agli investimenti a bordo finanziati ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1198/2006 (42), i quali hanno aumentato la capacità di cattura dei pescherecci; constata che la DG MARE ha collaborato con gli Stati membri per affrontare i problemi identificati, esaminando i progetti finanziati ai sensi di questa disposizione del FEP con l’obiettivo di eliminare le spese non ammissibili;

    162.

    solleva obiezioni circa i metodi di valutazione tecnica che hanno fatto sì che determinate spese a titolo dell’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1198/2006 siano state dichiarate non ammissibili per il fatto che avrebbero aumentato la capacità di pesca, laddove esse erano in realtà intese a modernizzare l’attività di pesca; invita la Commissione a proporre una nuova definizione di «capacità di pesca», in particolare al fine di evitare, in futuro, questo tipo di reinterpretazione;

    163.

    esprime profonda preoccupazione per il fatto che l’aiuto pubblico sia stato utilizzato per aumentare la capacità di cattura dei pescherecci, incrementando così la sovraccapacità nel settore europeo della pesca;

    164.

    rileva che la seconda riserva formulata nella relazione annuale di attività della DG MARE concerne la gestione e il controllo dell’attuazione del FEP in Finlandia, Italia, Paesi Bassi, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Spagna e Svezia;

    165.

    reputa opportuno che la relazione annuale della Corte dei conti presenti in futuro separatamente gli importi riguardanti la DG MARE, al fine di aumentare la trasparenza, e che sia aumentato il numero dei controlli per assicurare una maggiore esattezza generale del campione;

    166.

    esorta gli Stati membri ad adottare i provvedimenti necessari per affrontare i problemi individuati e consentire così di sollevare le riserve esistenti;

    Politica regionale, energia e trasporti

    Tasso di errore ed efficacia

    167.

    deplora che la Corte dei conti abbia stimato al 6 % il tasso di errore più probabile in questo settore di spesa, un livello inaccettabilmente elevato; osserva che tale tasso di errore permane inferiore a quelli indicati dalla Corte dei conti nel periodo 2006-2008, grazie a disposizioni di controllo rafforzate e a una politica rigorosa delle interruzioni e delle sospensioni che la Commissione applica qualora rilevi carenze, in linea con il suo piano d’azione 2008;

    168.

    è preoccupato dal fatto che, per il 62 % delle operazioni nel settore della politica regionale inficiate da errori, le autorità degli Stati membri disponevano di informazioni sufficienti a rilevare e correggere almeno parte degli errori prima di certificare la spesa alla Commissione; invita pertanto la Commissione a esortare gli Stati membri a migliorare le loro procedure amministrative e di controllo al fine di identificare e correggere gli errori a livello nazionale; ritiene che questo sia un obbligo imposto dal principio della sana gestione finanziaria («spendere meglio»); sottolinea che le procedure amministrative e di controllo nazionali carenti devono avere come conseguenza rettifiche finanziarie nette;

    169.

    osserva che la Corte dei conti ha esaminato i lavori di sette autorità di audit nazionali e regionali in diversi Stati membri e ha concluso che le autorità di audit erano efficaci in Grecia, Lettonia, Portogallo e Ungheria, e parzialmente efficaci in Italia (Sicilia) e in Romania, mentre l’autorità di audit della Repubblica ceca era inefficace;

    170.

    invita la Commissione a utilizzare tutti gli strumenti disponibili nel corso del prossimo periodo di programmazione 2014-2020, come indicato nella proposta della Commissione [COM(2011)615/2], in particolare mediante atti delegati e atti di esecuzione, per definire le condizioni che le autorità nazionali di audit sono tenute a soddisfare e adottare modelli per la strategia di audit, il giudizio di audit e la relazione annuale di controllo, come pure la metodologia relativa al metodo di campionamento;

    171.

    deplora che, secondo la relazione annuale di attività 2011 della DG REGIO, i paesi che presentano il rischio più elevato di pagamenti non corretti per il periodo di programmazione 2007-2013 sono la Repubblica ceca (11,4 %), la Romania (11,2 %) e l’Italia (8,6 %);

    172.

    constata che nel 2011 la DG REGIO ha individuato gravi carenze in cinque Stati membri, ossia Francia, Austria, Italia, Romania e Repubblica ceca; osserva che, mentre le difficoltà in Francia e Austria sono state individuate dalle autorità di audit nazionali, le carenze riscontrate in Italia, Romania e Repubblica ceca sono principalmente dovute all’architettura dei sistemi di gestione e di controllo;

    173.

    valuta positivamente l’iniziativa lanciata dalla commissione responsabile di invitare i ministri competenti degli Stati membri dotati dei sistemi di controllo meno efficaci a recarsi al Parlamento europeo, per illustrare le misure messe in atto dai rispettivi paesi al fine di porre rimedio alla situazione; a questo proposito, esprime il suo apprezzamento per il contributo del viceministro ceco delle finanze in occasione delle discussioni con la commissione competente; considera che la presenza del viceministro in sede di commissione parlamentare abbia rappresentato un primo passo verso l’assunzione da parte degli Stati membri di un ruolo più responsabile nell’amministrazione dei fondi unionali; a questo proposito, accoglie positivamente i primi contatti con le autorità rumene e con il Parlamento italiano;

    174.

    constata il numero di riserve (121 programmi) formulate dalle direzioni generali della Commissione e gli importi pertanto a rischio, che secondo il commissario ammontano a 1 600 milioni di EUR; valuta positivamente, d’altro canto, il fatto che l’aumento delle riserve è dovuto soprattutto a un approccio più rigoroso da parte della Commissione, compresa una norma generale secondo la quale un rischio residuo accumulato del 2 % porta a formulare una riserva nei confronti del programma interessato;

    175.

    osserva l’elevato numero di riserve formulate dalla Commissione per il periodo 2007-2013 sui sistemi di gestione e di controllo di specifici programmi operativi del FESR/Fondo di coesione di Austria, Bulgaria, Estonia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Lettonia, Lituania, Paesi Bassi, Polonia, Regno Unito, Repubblica ceca, Romania, Slovenia, Slovacchia, Spagna e Ungheria; rileva che tali riserve sono dovute a gravi problemi di efficacia nei sistemi di gestione e di controllo;

    176.

    osserva le riserve formulate dalla Commissione per il periodo 2000-2006 sui sistemi di gestione e di controllo del Fondo di coesione di Ungheria e Spagna, sul FESR per quanto concerne i problemi ancora pendenti in Spagna, Germania, Irlanda e Italia nella fase di chiusura, nonché sui programmi transfrontalieri; rileva che tali riserve sono tutte dettate da ragioni di reputazione;

    177.

    osserva con preoccupazione che le piccole e medie imprese beneficiano dei finanziamenti in misura sensibilmente inferiore rispetto alle grandi imprese; invita la Commissione e gli Stati membri ad assicurare che le norme in materia di ammissibilità, gli obblighi contabili e la loro applicazione pratica non precludano la partecipazione delle piccole e medie imprese;

    178.

    reputa che sia imperativo attuare rapidamente in tutta l’Unione leggi realistiche in materia di libertà di informazione e garantire la divulgazione sistematica, attiva e centralizzata di dati e documenti, in particolare per quanto concerne la politica regionale;

    Fonti di errore

    179.

    sottolinea che le procedure relative agli appalti pubblici e le norme di ammissibilità sono particolarmente soggette a errori;

    180.

    riconosce l’importanza che le autorità di gestione dispongano di adeguate risorse di personale; invita gli Stati membri a rivolgere attenzione a questa esigenza per soddisfare gli obblighi loro incombenti a norma dell’articolo 53 ter, paragrafo 2, del regolamento finanziario (CE, Euratom) n. 1605/2002 di prendere tutte le misure necessarie al fine di tutelare gli interessi finanziari dell’Unione;

    181.

    sottolinea che la quantificazione degli errori può portare a trattamenti divergenti: osserva che mentre la Corte dei conti guarda all’aspetto della conformità, in base al quale le norme sono state rispettate oppure non lo sono state, la Commissione tiene conto dell’impatto finanziario di un errore e le rettifiche finanziarie possono variare di conseguenza;

    182.

    sottolinea il fatto che all’origine degli errori vi è spesso un corpus normativo complesso; condivide quindi l’approccio della Commissione di impegnarsi a cercare di effettuare una semplificazione; mette in guardia dai rischi che possono derivare da dispositivi regolamentari nazionali supplementari che aggravano gli oneri amministrativi («placcatura d’oro» e complesse norme di ammissibilità);

    Rendicontazione e rettifiche finanziarie

    183.

    accoglie positivamente i meccanismi di rettifica finanziaria della Commissione, che affrontano in modo adeguato gli errori e le lacune individuati lungo un periodo pluriennale e al suo termine; osserva che un terzo dei programmi del FESR si sono visti bloccare i pagamenti durante il 2012 a seguito di 121 riserve formulate nel 2011 e che la DG REGIO ha sospeso le scadenze di pagamento a 63 programmi, inviato 115 lettere di avvertimento e avviato procedure di sospensione per 60 di tali programmi;

    184.

    ricorda che le rettifiche finanziarie non devono servire solo da multe e che la loro applicazione dovrebbe avere un impatto positivo sui miglioramenti a lungo termine delle procedure di gestione e di controllo oltre che sul ricorrere di errori;

    185.

    è preoccupato dai risultati della Corte dei conti secondo i quali non vi è garanzia che i meccanismi di rettifica finanziaria compensino in modo adeguato gli errori constatati per tutti i programmi operativi, e che tutti i problemi rilevanti siano risolti; inoltre, la Corte dei conti non ha trovato elementi che dimostrino che i meccanismi di rettifica finanziaria portino necessariamente a miglioramenti durevoli dei sistemi, in grado di evitare il ripetersi degli errori individuati; a questo proposito, fa specificamente riferimento alla relazione speciale n. 3/2012 (43) (punti 83 e 84); invita quindi la Commissione a fornire una valutazione a largo raggio delle rettifiche finanziarie attuate e del loro impatto sui sistemi per quanto riguarda la prevenzione del ripetersi degli stessi errori (soprattutto di natura sistemica) in futuro; invita la Commissione a informare il Parlamento delle sue conclusioni entro la fine del 2013; invita la Commissione a impiegare tutti i risultati pertinenti nel prossimo periodo di programmazione 2014-2020 e a presentare proposte di modifica dei regolamenti ove opportuno;

    186.

    prende atto con soddisfazione degli sforzi costanti della Commissione volti a rafforzare e, allo stesso tempo, a semplificare le disposizioni di controllo per la politica di coesione; ritiene che le misure proposte per il periodo di programmazione 2014-2020, quali specifiche condizionalità ex ante, le dichiarazioni annuali di affidabilità della gestione, la certificazione dei conti annuali, i pareri sul controllo o norme più rigorose per la sostituzione delle spese non ammissibili, dovrebbero contribuire ulteriormente a ridurre il livello di errore; appoggia il crescente orientamento ai risultati e la concentrazione tematica della politica di coesione, che dovrebbero assicurare un notevole valore aggiunto delle operazioni cofinanziate.

    187.

    chiede che i pagamenti a titolo dei fondi strutturali siano soggetti a una maggiore condizionalità, al fine di garantire che in tutti gli Stati membri siano rispettate le disposizioni relative al corretto utilizzo di tali fondi;

    Raccomandazioni

    188.

    invita la Commissione ad assistere gli Stati membri affinché elaborino relazioni di revisione dei conti di ampia portata, significative e comparabili, comprendenti un capitolo sul contributo apportato dai finanziamenti unionali nei rispettivi paesi al raggiungimento degli obiettivi di Europa 2020, a livello sia nazionale sia regionale, tenendo conto del potenziale di sviluppo di ciascuna regione e delle sue possibilità di trasformarsi in un centro di crescita economica;

    189.

    a questo proposito, richiama l’attenzione della Commissione e degli Stati membri sul fatto che, a titolo degli obiettivi Europa 2020, i programmi operativi dovranno essere sempre più definiti in modo da far sì che i loro obiettivi subordinati siano specifici, misurabili, realizzabili, pertinenti e corredati di un termine e, di conseguenza, che il programma si presti allo svolgimento di audit dei risultati; osserva che l’introduzione di un sistema comune di indicatori di risultato e di impatto faciliterebbe la possibilità di valutare i progressi realizzati nell’ambito dei diversi programmi in funzione della loro efficienza ed efficacia anziché solo in termini di esecuzione finanziaria;

    190.

    ricorda agli Stati membri che, alla luce dei termini rigorosi previsti per l’esecuzione dei progetti, occorre predisporre una matura riserva di progetti (project pipeline), in particolare per i grandi progetti infrastrutturali, che consenta di intraprenderne l’attuazione all’inizio del prossimo periodo di programmazione 2014-2020;

    191.

    condivide il parere della Corte dei conti secondo cui la Commissione dovrebbe rafforzare ulteriormente l’attuale sistema di sanzioni (interruzione, sospensione, rettifiche finanziarie), limitando la possibilità di sostituire le spese non ammissibili con altre spese durante il prossimo periodo di programmazione e creando così un ulteriore incentivo affinché gli Stati membri individuino e correggano gli errori in fasi precoci;

    192.

    invita la Commissione, di concerto con la Corte dei conti, a introdurre un sistema trasparente che consenta da una parte di prendere in considerazione le rettifiche finanziarie annuali e, dall’altra, le rettifiche finanziarie apportate durante l’intera durata di vita di un periodo di programmazione;

    193.

    invita la Commissione ad assistere gli Stati membri affinché rendano i controlli di primo livello e le autorità nazionali di audit più efficaci, attraverso lo scambio di prassi eccellenti e una più stretta cooperazione tra la Commissione, la Corte dei conti e le autorità nazionali («riunioni tripartite»); ritiene inoltre che le autorità nazionali di audit potrebbero porre un accento maggiore sul seguito da dare ai risultati conseguiti e sull’efficacia dell’assorbimento dei fondi unionali, anziché limitarsi ad applicare un approccio quantitativo senza tenere conto degli obiettivi finali del progetto;

    194.

    invita la Commissione a intraprendere l’elaborazione di un manuale delle migliori prassi dell’attuale periodo di programmazione, che includa risultati pratici, effetti conseguiti e insegnamenti tratti, al fine di ottimizzare il processo di assorbimento e ridurre il livello dei tassi di errore; osserva a questo proposito che una siffatta iniziativa andrebbe a vantaggio dei possibili beneficiari futuri del prossimo periodo di programmazione 2014-2020, inclusa la Croazia, come pure dei paesi potenziali candidati;

    Trasporti e turismo

    195.

    osserva che, nell’esame dell’esecuzione del bilancio per l’esercizio 2011, come per l’esercizio precedente, la Corte dei conti si è concentrata principalmente sulle politiche per la coesione e l’energia piuttosto che sulla politica dei trasporti; sottolinea che tale politica mira a sviluppare il mercato interno e a rafforzare la concorrenza, l’innovazione e l’integrazione delle reti di trasporto;

    196.

    osserva che la diminuzione pari a 51 milioni di EUR degli stanziamenti erogati nel 2011 per la cooperazione nel settore dei trasporti all’impresa comune Clean Sky è stata determinata dal riesame dell’impostazione della politica industriale e che la diminuzione pari a 60 milioni di EUR degli stanziamenti di pagamento per i progetti di interesse comune relativi alle reti transeuropee dei trasporti è stata effettuata per questioni di tempo e per consentire il pieno utilizzo del riporto dal 2010; riconosce che la riduzione dei flussi di cassa per l’impresa comune Sesar è stata conforme alla raccomandazione della Corte dei conti;

    197.

    si rammarica che in seguito alla scarsa utilizzazione degli stanziamenti di pagamento destinati alla sicurezza dei trasporti nel 2010 e alla richiesta di ricevere dalla Commissione una spiegazione in merito a tale scarsa utilizzazione, nel 2011 non sia stata fornita alcuna informazione dettagliata circa il livello degli stanziamenti e la loro utilizzazione;

    198.

    osserva che le caratteristiche dei progetti connessi ai trasporti portano spesso a concentrare una quota significativa di pagamenti in un periodo limitato, in particolare verso la fine dell’esercizio, ed esprime preoccupazione per le ripercussioni negative che ciò potrebbe avere sulla revisione contabile;

    Occupazione e affari sociali

    Tasso di errore rispetto all’efficacia

    199.

    osserva che la Corte dei conti ha stimato al 2,2 % il tasso di errore più probabile in questo settore di spesa e che i risultati dell’audit della Corte dei conti indicano debolezze, in particolare nei «controlli di primo livello» delle spese, che sono di competenza delle autorità di gestione e degli organismi intermedi negli Stati membri;

    200.

    osserva che, nel 2011, il direttore generale ha formulato riserve nella propria relazione annuale di attività riguardo ai programmi operativi in Belgio, Germania, Italia, Lettonia, Lituania, Repubblica ceca, Regno Unito, Romania, Slovacchia e Spagna;

    201.

    osserva con soddisfazione che il tasso di errore più probabile si avvicina alla soglia di rilevanza, il che dimostra che un’attuazione coerente delle interruzioni, sospensioni e rettifiche finanziarie ha avuto un effetto positivo sul tasso globale di errore;

    202.

    è preoccupato dal fatto che, per il 76 % delle operazioni nel settore della politica regionale inficiate da errori, le autorità degli Stati membri disponevano di informazioni sufficienti a rilevare e correggere almeno parte degli errori prima di certificare la spesa alla Commissione;

    203.

    sottolinea che è compito delle autorità nazionali di audit sviluppare il necessario «autocontrollo interno» delle norme e delle misure al fine di individuare e correggere gli errori commessi al «primo livello»;

    204.

    constata il numero di riserve (24 programmi) formulate dalla direzione generale Occupazione (DG EMPL) della Commissione nel 2011, corrispondenti a 57,7 milioni di EUR; osserva inoltre che i pagamenti a 21 programmi sono stati temporaneamente interrotti, per un importo di 911 milioni di EUR; accoglie positivamente il rigoroso approccio seguito dalla Commissione, compresa una norma generale secondo la quale un rischio residuo accumulato del 2 % porta a formulare una riserva nei confronti del programma interessato;

    205.

    valuta positivamente il fatto che nel 2011, per la prima volta, il settore dell’occupazione e degli affari sociali è stato selezionato e valutato separatamente dal capitolo sulla politica di coesione; valuta positivamente la diminuzione del tasso di errore in tale settore, che si attesta al 2,2 % rispetto alla media del 3,9 % che caratterizza le altre politiche; osserva tuttavia che sono stati rimborsate spese non ammissibili;

    206.

    ricorda che occorre controllare e misurare i risultati degli strumenti finanziari rispetto agli obiettivi politici (obiettivi della strategia Europa 2020), al fine di poter individuare le lacune e compiere progressi; chiede che le informazioni e i dati sui risultati siano disponibili su base annuale; ritiene che, nel contesto della crisi economica e finanziaria attuale, siano estremamente necessari dati sui risultati degli interventi del FES basati su molteplici criteri;

    207.

    si rammarica che, malgrado il rafforzamento delle linee di bilancio del FES mediante storni tra le linee di bilancio e il bilancio rettificativo, non sia stato possibile liquidare ai beneficiari 2,7 miliardi EUR relativi a pagamenti in sospeso a causa di insufficienti stanziamenti di pagamento; invita la Commissione a proporre e il Consiglio ad approvare stanziamenti di pagamento accurati nel quadro della procedura di bilancio annuale, al fine di evitare incertezze e un onere procedurale superfluo per l’autorità di bilancio e di poter effettuare pagamenti puntuali a favore dei beneficiari;

    208.

    valuta positivamente il fatto che, nell’ambito del FSE, è stato aggiunto un importo di 3,25 milioni di EUR alla linea relativa all’assistenza tecnica operativa, al fine di mobilitare le competenze specifiche e sostenere direttamente l’attuazione di un programma operativo del FSE per la Grecia;

    209.

    mette in rilievo che occorre migliorare l’efficacia e la qualità del lavoro degli organismi di revisione contabile del FSE;

    210.

    osserva che la quota di spese per la componente «Occupazione» nel quadro del programma Progress è leggermente inferiore alla quota di tale componente nel programma; ritiene, in seguito alle conclusioni della relazione di valutazione (44), che si dovrebbe incrementare la spesa per la consulenza, la ricerca e l’analisi, nonché per il dibattito orientativo sull’occupazione;

    211.

    ribadisce l’invito a garantire, tenuto conto dell’esecuzione, un andamento ordinato degli stanziamenti di pagamento in relazione agli stanziamenti d’impegno, in modo da evitare evoluzioni abnormi degli impegni residui («RAL») (pari al 65 % del volume totale del Fondo di coesione alla fine del 2011);

    Fonti di errore

    212.

    osserva che la Corte dei conti ha rilevato il rimborso di spese non ammissibili nel 13 % delle 180 operazioni controllate nell’ambito del FSE e che tali errori costituiscono il 77 % di tutti gli errori quantificabili nonché il 73 % circa del tasso di errore stimato per questo ambito politico;

    213.

    è profondamente preoccupato dal fatto che l’86 % del tasso di errore calcolato dalla Corte dei conti a livello dell’Unione per il FSE deriva dall’incorretta applicazione di norme nazionali, che vanno da errori amministrativi a regole eccessivamente complesse (la cosiddetta «placcatura d’oro»), a insufficienti controlli di primo livello;

    Rendicontazione e rettifiche finanziarie

    214.

    ritiene che i meccanismi di rettifica finanziaria della Commissione affrontino in modo adeguato gli errori e le lacune individuati lungo un periodo pluriennale e al suo termine; osserva che al novembre 2012 la Commissione ha approvato, oltre alle misure avviate nel 2011, due decisioni di sospensione e 34 interruzioni; che queste ultime rappresentano un importo di 153 milioni di EUR; inoltre, osserva che la Commissione ha imposto 153 milioni di EUR di rettifiche finanziarie fino al novembre 2012;

    Progressi riguardo alla chiusura del periodo di programmazione 2000-2006

    215.

    riconosce che gli Stati membri devono presentare tre documenti di chiusura: una dichiarazione certificata delle spese finali, comprendente la domanda di pagamento finale, una relazione finale sull’esecuzione e una dichiarazione sulla liquidazione del contributo; per il periodo di programmazione, sono interessati 239 programmi operativi;

    216.

    constata che 149 programmi (il 62 %) sono stati chiusi entro la fine di ottobre 2012; rileva che erano ancora in sospeso stanziamenti d’impegno per un importo di 1 889 milioni di EUR;

    Prevenzione delle frodi

    217.

    valuta positivamente lo sviluppo, da parte della DG EMPL e della DG REGIO, di strumenti informatici intelligenti che consentono di prevenire e individuare le frodi nonché di condurre indagini al riguardo, tra cui lo strumento di valutazione del rischio Arachne; rileva che in Belgio, Portogallo e Ungheria è stato condotto un progetto pilota che ha portato all’ulteriore sviluppo dello strumento di valutazione del rischio originario grazie all’aggiunta di moduli che permettono di arricchire i dati con informazioni esterne pubblicamente disponibili; constata che, secondo le informazioni in suo possesso, lo strumento Arachne sarà pronto entro la primavera 2013 ed entro la fine del 2013 tutti gli Stati membri potranno utilizzarlo su base volontaria;

    Raccomandazioni

    218.

    invita la Commissione ad assistere gli Stati membri affinché elaborino relazioni di revisione dei conti di ampia portata, significative e comparabili, compreso un capitolo sul contributo apportato dai finanziamenti unionali nei rispettivi paesi al raggiungimento degli obiettivi di Europa 2020;

    219.

    a questo proposito, richiama l’attenzione della Commissione e degli Stati membri sul fatto che, a titolo degli obiettivi Europa 2020, i programmi operativi dovranno essere sempre più definiti in modo da far sì che i loro obiettivi subordinati siano specifici, misurabili, realizzabili, pertinenti e corredati di un termine e, di conseguenza, che il programma si presti allo svolgimento di audit dei risultati;

    220.

    condivide il parere della Corte dei conti secondo cui la Commissione dovrebbe rafforzare ulteriormente l’attuale sistema di sanzioni (interruzione, sospensione, rettifiche finanziarie), limitando la possibilità di sostituire le spese non ammissibili con altre spese durante il prossimo periodo di programmazione e creando così un ulteriore incentivo affinché gli Stati membri individuino e correggano gli errori in fasi precoci;

    221.

    invita la Commissione, di concerto con la Corte dei conti, a introdurre un sistema trasparente che consenta da una parte di prendere in considerazione le rettifiche finanziarie annuali e, dall’altra, le rettifiche finanziarie apportate durante l’intera durata di vita di un periodo di programmazione;

    222.

    invita la Commissione ad assistere gli Stati membri affinché rendano più efficaci i controlli di primo livello e le autorità nazionali di audit, attraverso lo scambio di prassi eccellenti e una più stretta cooperazione tra la Commissione, la Corte dei conti e le autorità nazionali («riunioni tripartite»); valuta positivamente le riunioni tripartite in quanto parte importante nel processo di contraddittorio volto a rafforzare la cooperazione tra le parti per identificare e correggere gli errori in modo più efficace, in particolare per quanto riguarda il FSE;

    223.

    concorda con la Commissione sul fatto che occorre rivolgere particolare attenzione a:

    migliorare la dichiarazione delle spese e la loro verifica a livello nazionale e regionale,

    assistere le autorità amministrative e di controllo nell’identificare le principali fonti di errori nei programmi operativi più essenziali,

    ricorrere maggiormente alle «opzioni di spesa semplificate», che prevedono rimborsi basati su tabelle standard dei costi unitari, i costi indiretti in base a una percentuale forfettaria predefinita dei costi diretti del progetto, nonché pagamenti forfettari;

    Bulgaria e Romania

    224.

    prende atto con preoccupazione della relazione intermedia della Commissione sui progressi compiuti dalla Romania in base al meccanismo di cooperazione e verifica, in particolare per quanto riguarda le capacità della Romania di tutelare gli interessi finanziari dell’Unione; esprime preoccupazione per il fatto che, secondo la relazione, sono stati realizzati solo progressi molto limitati per quanto riguarda la prevenzione e la repressione della corruzione nel settore degli appalti pubblici; sottolinea l’importanza della proposta contenuta nella relazione secondo cui il governo dovrebbe provvedere alla nomina di un nuovo procuratore generale e di un nuovo procuratore capo della direzione nazionale anticorruzione (DNA); invita la Commissione a insistere in modo fermo e risoluto con il governo rumeno affinché si conformi alle raccomandazioni della Commissione; si attende infine che la Commissione adotti, in collaborazione con il governo rumeno, una serie di misure volte a migliorare l’integrità dell’ordinamento giuridico della Romania;

    225.

    prende atto con preoccupazione della relazione intermedia della Commissione sui progressi compiuti dalla Bulgaria in base al meccanismo di cooperazione e verifica, per quanto riguarda la necessità di compiere ulteriori sforzi al fine di ottenere risultati tangibili nei settori oggetto di controllo; chiede che il quadro giuridico e istituzionale stabilito sia effettivamente messo in atto; rileva con preoccupazione la dichiarazione contenuta nella relazione secondo cui il Consiglio superiore della magistratura (CSM) non ha utilizzato i nuovi poteri conferitigli, volti a gestire efficacemente e guidare la magistratura attraverso un ampio processo di riforme; accoglie con favore gli sforzi del governo bulgaro di rinnovare il CSM con un mandato che consenta di attuare tale riforma fondamentale, introducendo nuove regole quali lo svolgimento di audizioni pubbliche dei candidati al CSM, la selezione di chiari criteri quanto alle loro qualifiche professionali e di formazione e una visione di efficienza, responsabilità e integrità della magistratura; riconosce il fatto che le nuove strutture specializzate messe in atto illustrano l’impegno ad adattare le attuali strutture onde affrontare il crimine organizzato con più efficacia; constata tuttavia che la relazione lascia ritenere che questi nuovi strumenti non abbiano ancora ottenuto i risultati previsti in alcuni casi importanti; osserva con grande preoccupazione che le indagini in merito a casi di presunta corruzione e abusi d’ufficio da parte di magistrati hanno ricevuto una risposta particolarmente poco convincente dalla magistratura; teme inoltre che un’applicazione lacunosa della normativa in materia di appalti pubblici possa tradursi in un’importante fonte di corruzione, portare a gravi violazioni delle norme unionali in materia di appalti, alla limitata fornitura di beni pubblici di qualità con un valore aggiunto europeo e allo spreco di denaro pubblico dell’Unione; valuta positivamente la nuova legge in materia di appalti pubblici, che introduce controlli ex ante sulle procedure di gara al fine di garantire che le risorse pubbliche siano spese correttamente; invita la Commissione a insistere in modo fermo e risoluto con le istituzioni bulgare affinché si conformino alle raccomandazioni della Commissione; si attende infine che la Commissione adotti, in collaborazione con la magistratura bulgara, una serie di misure volte a migliorare l’integrità dell’ordinamento giuridico della Bulgaria;

    Controllo dei fondi strutturali nella Repubblica ceca

    226.

    osserva che nel 2012 il governo ceco ha messo in atto un piano d’azione; rileva con preoccupazione la centralizzazione delle attività di audit in seno alla principale autorità di audit presso il ministero delle Finanze ceco, dopo che la Corte dei conti aveva notificato l’inefficacia di tale autorità di audit; invita la Commissione a riferire all’autorità di discarico in merito agli adeguamenti apportati all’organigramma dell’autorità di audit sulla base dell’analisi svolta dal governo ceco, come richiesto dal piano d’azione;

    227.

    osserva che la Commissione non ha applicato rettifiche finanziarie a fronte dell’inefficacia del sistema di audit nella Repubblica ceca, ma ne ha applicate ad alcuni programmi operativi, soprattutto a seguito di carenze nel funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo (errori nell’ambito degli appalti pubblici e nella scelta degli interventi); rileva che le rettifiche finanziarie applicate possono essere assegnate ad altri progetti; è preoccupato dalle informazioni inizialmente riportate dalla Corte dei conti, secondo le quali il ministero delle Finanze ceco avrebbe utilizzato il proprio ruolo di autorità di audit e di certificazione per influenzare il tasso finale di errore; chiede alla Commissione di riferire al Parlamento dettagliatamente al riguardo; invita la Commissione a elaborare, in cooperazione con il governo ceco, provvedimenti volti ad affrontare alla radice le carenze del sistema di audit e a controllare l’attuazione del piano d’azione esistente;

    Tematica uomo-donna

    228.

    mette in rilievo che, ai sensi dell’articolo 8 TFUE, la promozione della parità tra uomo e donna è un principio fondamentale dell’Unione europea; invita ancora una volta tutte le parti interessate a integrare la dimensione di genere nella procedura di bilancio dell’Unione europea; invita quindi la Corte dei conti a valutare, ove possibile, l’esecuzione del bilancio generale dell’Unione nell’ottica della prospettiva di genere;

    229.

    deplora che la relazione annuale non contenga osservazioni della Corte dei conti o risposte della Commissione riguardo le spese relative alla promozione della parità fra uomini e donne;

    230.

    osserva i numerosi commenti della Corte dei conti e le risposte della Commissione sul capitolo «Occupazione e affari sociali», l’ambito politico principalmente interessato dalla parità di genere; chiede alla Corte dei conti di precisare se vi siano osservazioni riguardanti spese collegate alla parità di genere;

    231.

    ribadisce la richiesta che siano compiuti sforzi supplementari per mettere a punto dati disaggregati per genere, che consentano di controllare in modo adeguato come le dotazioni di bilancio influiscono sulle prospettive economiche e sociali delle donne e degli uomini e che possano figurare nelle relazioni sull’esecuzione del bilancio; sottolinea che il nuovo quadro finanziario pluriennale offre l’occasione di sviluppare e introdurre tali dati e di applicare l’integrazione della prospettiva di genere nel bilancio come strumento di buon governo;

    Relazioni esterne, aiuti e allargamento

    232.

    sottolinea che le risorse dell’Unione devono essere gestite secondo i principi della trasparenza e della buona governance; prende atto dell’osservazione della Corte dei conti secondo cui i pagamenti per l’esercizio 2011 non presentano errori significativi alla rubrica 4 del bilancio, ma i pagamenti intermedi e finali ne sono invece inficiati; osserva inoltre che non tutti gli errori erano quantificabili;

    233.

    ricorda tuttavia la specificità che caratterizza il finanziamento dell’assistenza esterna dell’Unione il quale, sebbene soggetto alle stesse norme e agli stessi requisiti di controllo del resto del bilancio dell’Unione, è in parte eseguito da persone ed entità esterne all’Unione, in condizioni talvolta difficili e dovendo permanere capace di reagire e flessibile dinanzi alle crisi e per rispondere alle necessità;

    234.

    sostiene tutte le raccomandazioni formulate dalla Corte dei conti riguardo al capitolo «relazioni esterne, aiuti e allargamento» e, in particolare, quelle concernenti la direzione generale del servizio degli strumenti di politica estera (FPI) e i miglioramenti necessari che esso dovrà apportare alla gestione del bilancio della politica estera e di sicurezza comune;

    235.

    sottolinea la necessità di una maggiore trasparenza nella gestione dei fondi assegnati alle missioni di osservazione elettorale; chiede alla Commissione di trasmettere all’autorità di bilancio, per ciascun esercizio, una relazione comprendente le spese sostenute per ogni missione che precisi tutte le voci di bilancio, compresi i costi legati ai prestatori esterni di servizi;

    236.

    richiama l’attenzione sulla necessità di riutilizzare il materiale delle missioni di osservazione elettorale (attrezzatura, computer ecc.) in altre missioni elettorali o presso le delegazioni dell’Unione, al fine di ottimizzarne l’impiego;

    237.

    accoglie con favore lo sviluppo di un migliore quadro per la gestione del rischio nell’ambito del sostegno di bilancio da parte della Commissione (in piena applicazione dal 1o gennaio 2013) quale parte degli orientamenti in materia di sostegno al bilancio in risposta a una raccomandazione chiave della Corte dei conti;

    238.

    osserva tuttavia, riguardo al sostegno al bilancio, le riserve e le segnalazioni della Corte dei conti sui rischi inerenti di irregolarità, frodi e corruzione; ribadisce la ferma convinzione che il sostegno al bilancio continua ad essere uno strumento importante dell’assistenza esterna, ma che esso deve essere soggetto a requisiti politici, giuridici e di revisione contabile particolarmente rigorosi;

    239.

    valuta positivamente i risultati contenuti nella relazione di valutazione degli aiuti dell’Unione convogliati attraverso le organizzazioni della società civile; richiama l’attenzione su una delle principali raccomandazioni della relazione, secondo cui è necessario ridurre le ripercussioni negative che le procedure complesse hanno sull’efficacia dei programmi attuati dalle organizzazioni della società civile, e valuta positivamente il fatto che sono state predisposte nuove opzioni per semplificare l’accesso ai finanziamenti;

    240.

    valuta positivamente il fatto che la Commissione consideri la visibilità dei progetti unionali un elemento chiave per la buona attuazione di tali progetti e che sia divenuto obbligatorio preparare un piano di comunicazione per ogni progetto;

    241.

    rileva con soddisfazione che il tasso di errore stimato della Corte dei conti per quanto concerne gli aiuti esterni a titolo del bilancio dell’Unione è rimasto al di sotto della soglia di rilevanza per due anni consecutivi; esprime tuttavia preoccupazione per il fatto che i pagamenti intermedi e finali erano inficiati da errori rilevanti e che l’incidenza complessiva degli errori nei pagamenti rilevati dalla Corte era superiore rispetto ai due esercizi precedenti (33 % nel 2011, rispetto al 23 % nel 2010 e al 22 % nel 2009);

    242.

    è preoccupato per il fatto che i sistemi di supervisione e controllo di EuropeAid e della DG ECHO sono stati nuovamente considerati solo parzialmente efficaci; evidenzia in particolare la necessità di migliorare tali sistemi presso le delegazioni; invita la Commissione a prevedere risorse sufficienti per permettere al personale delle delegazioni di esercitare le attività di controllo e supervisione in modo tempestivo e soddisfacente; valuta positivamente l’introduzione, nel luglio 2011, della nuova versione della relazione semestrale sulla gestione degli aiuti esterni, la quale si prefigge di rafforzare i legami di responsabilità tra le delegazioni e la sede centrale di EuropeAid;

    243.

    ribadisce la sua preoccupazione in merito all’elevata frequenza di errori di codifica del sistema informativo di gestione degli aiuti esterni (CRIS), che potrebbe compromettere l’affidabilità dei dati utilizzati per la preparazione dei conti annuali; invita la Commissione a continuare a investire nel miglioramento della qualità dei dati e nello sviluppo delle funzionalità del CRIS, segnatamente coordinando i risultati degli audit e il recupero dei fondi (45);

    244.

    attende con interesse i primi risultati del nuovo metodo della Commissione per calcolare il tasso d’errore residuo, applicato per la prima volta durante l’esercizio 2012 in tutte le direzioni responsabili delle relazione esterne;

    245.

    condivide le forti preoccupazioni della Corte dei conti circa l’insufficienza delle risorse umane addette alla gestione degli aiuti, in particolare presso l’unità di audit interno e le delegazioni di EuropeAid, e circa i potenziali effetti negativi dell’alto tasso di rotazione degli agenti contrattuali presso la sede centrale e della riorganizzazione della gestione degli aiuti svolta dalla Commissione a metà del 2011; rivolge un appello al Consiglio, quale altro ramo dell’autorità di bilancio, affinché si assuma la responsabilità di garantire che negli anni a venire gli aiuti possano continuare a essere gestiti in conformità alle norme più rigorose;

    246.

    osserva che nel 2011, il primo anno completo di attività del Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE), il personale del SEAE e il personale della Commissione in servizio presso le delegazioni erano separati per quanto concerne le assegnazioni e i finanziamenti; è preoccupato per il fatto che nel 2011 almeno 43 persone/anno assegnate a EuropeAid sono state impiegate dal SEAE, superando cioè i limiti di flessibilità concordati e definiti negli accordi operativi negoziati tra le due organizzazioni; esorta il SEAE e la Commissione a rispettare pienamente le modalità di lavoro, tenendo particolarmente conto del fatto che il personale di EuropeAid mira ad assicurare una buona gestione degli aiuti per evitare di mettere a rischio la sana gestione finanziaria dell’assistenza dell’Unione;

    247.

    sottolinea che il rafforzamento previsto del personale di EuropeAid nella regione del vicinato non deve comportare una riduzione o un trasferimento in tale regione di personale addetto alla gestione degli aiuti unionali a favore dei paesi meno sviluppati e di altri paesi a basso reddito in altre regioni; ritiene piuttosto che occorra sopperire a eventuali nuove esigenze ricorrendo a personale supplementare;

    248.

    esorta la Commissione e il SEAE a concentrarsi maggiormente sui risultati e sulla misurazione dell’impatto nell’elaborazione dei nuovi programmi di spesa a titolo del prossimo Quadro finanziario pluriennale (QFP) per il periodo 2014-2020, in particolare utilizzando indicatori predefiniti, specifici per paese, chiari, trasparenti e misurabili, che siano adattati alle specificità e agli obiettivi di ciascuno strumento; sostiene la raccomandazione della Corte dei conti secondo cui la Commissione dovrebbe definire gli obiettivi strategici al fine di meglio dimostrare come garantirà il valore aggiunto dell’Unione nel corso del prossimo periodo di programmazione; rinnova l’invito a coinvolgere tutti i soggetti interessati, comprese la società civile e le autorità locali dei paesi partner, nella fase di valutazione dell’assistenza dell’Unione.

    249.

    è preoccupato per la differenza tra i metodi applicati dalla Corte dei conti per calcolare il tasso di errore nelle operazioni per le relazioni esterne, aiuto e allargamento nel bilancio generale da un lato, e il tasso di errore nei pagamenti a titolo dei FES, dall’altro; prende atto del fatto che la Corte dei conti ha deciso di allineare i suoi metodi dal 2012 in poi, al fine di fornire al Parlamento un quadro uniforme delle attività nel settore dell’azione esterna dell’Unione;

    250.

    a seguito della creazione del SEAE, chiede che siano chiaramente ripartiti e coordinati i ruoli e le responsabilità in materia di programmazione e di esecuzione del bilancio nei paesi terzi tra la Commissione e il SEAE;

    251.

    invita la Commissione a riferire, prima del luglio 2013, sul numero di ONG alle quali l’Unione fornisce un contributo, ma che non generano entrate diverse dal finanziamento delle agenzie governative;

    252.

    chiede una sintesi dettagliata delle assegnazioni di stanziamenti in Libia; chiede che sia chiarito se è stata revocata la sottodelega all’ambasciatore dell’Unione in Libia;

    253.

    invita la Commissione a utilizzare un sistema di «semafori» nelle relazioni sullo stato di avanzamento per facilità di riferimento, al fine di evidenziare quanto sia migliorato o deteriorato da un anno all’altro;

    Aiuti ad Haiti

    254.

    è preoccupato per il fatto che gli indicatori di risultato per il sostegno di bilancio alla Repubblica di Haiti non sono stati resi pubblici; sollecita la Commissione a rendere pubblici tali indicatori e le relative valutazioni dei risultati del governo di Haiti a fini di ammissibilità al sostegno di bilancio;

    255.

    osserva che gli orientamenti della Commissione «Futuro approccio al sostegno di bilancio UE ai paesi terzi» hanno stabilito nuovi criteri in materia di sostegno di bilancio; invita la Commissione ad applicare in modo trasparente tali criteri al sostegno di bilancio destinato al governo di Haiti a partire dal 2013;

    256.

    deplora vivamente che, nonostante quanto promesso, la Commissione non abbia ancora pubblicato un elenco dei progetti finanziati dall’Unione ad Haiti; invita la Commissione a pubblicare tale elenco senza indugio e a fornire una valutazione della sostenibilità di tali progetti in una prospettiva quinquennale;

    257.

    esorta la Commissione a effettuare nel 2013 la prima valutazione d’impatto globale del programma di aiuti unionali ad Haiti, che è stata in precedenza rinviata, e a elaborare una relazione al riguardo destinata all’autorità di discarico;

    258.

    è preoccupato per le conclusioni della Corte dei conti incluse nelle sue relazioni speciali n. 1/2012 sull’efficacia degli aiuti allo sviluppo dell’Unione europea per la sicurezza alimentare nell’Africa subsahariana e n. 13/2012 sull’assistenza dell’Unione europea allo sviluppo in materia di approvvigionamento di acqua potabile e impianti igienico-sanitari di base nei paesi dell’Africa subsahariana, che sollevano preoccupazioni riguardo alla sostenibilità degli aiuti unionali; valuta positivamente le raccomandazioni della Corte dei conti formulate in tali relazioni ed esorta la Commissione a tenere conto di tali raccomandazioni al fine di massimizzare i benefici derivanti dalla spesa unionale per lo sviluppo;

    259.

    valuta positivamente l’istituzione, ai sensi del nuovo regolamento finanziario (UE, Euratom) n. 966/2012, dei fondi fiduciari dell’UE, che rafforzeranno la visibilità dell’azione unionale e consentiranno un più severo controllo della catena di fornitura dei fondi dell’Unione; invita la Commissione a riferire al Parlamento sull’efficacia di tali fondi;

    Ricerca e altre politiche interne

    260.

    è preoccupato dal fatto che i programmi quadro di ricerca sono eseguiti mediante gestione centralizzata diretta e indiretta, che coinvolge sei direzioni generali della Commissione e due agenzie esecutive; osserva che inoltre parte del bilancio è eseguita mediante gestione centralizzata indiretta da imprese comuni e dalla Banca europea per gli investimenti;

    261.

    deplora il fatto che il gran numero di servizi della Commissione coinvolti in tale settore di politiche rende il processo decisionale e le responsabilità opachi; invita la Commissione a rivedere la distribuzione dei dicasteri dei Commissari al fine di riflettere meglio la ripartizione delle competenze delle commissioni del Parlamento, sulla scorta della prassi ampiamente diffusa negli Stati membri;

    262.

    esprime preoccupazione per il ritardo nello smantellamento della centrale nucleare di Ignalina (INPP) in Lituania, dovuto a conflitti tra le autorità e gli imprenditori contrattati; valuta positivamente e appoggia il fatto che la Commissione e la comunità internazionale dei donatori abbiano deciso, seguendo le raccomandazioni della commissione per il controllo dei bilanci del Parlamento, di sospendere il sostegno finanziario al progetto fino a quando il conflitto non sia stato risolto;

    263.

    esprime profonda preoccupazione per la scarsa e inadeguata conoscenza attuale degli importi necessari per completare il processo di disattivazione; riconosce che tale processo richiede ancora importi considerevoli e deplora il fatto che gli Stati membri non siano riusciti a creare i meccanismi necessari a garantire tali finanziamenti supplementari; ribadisce e mette in evidenza che la responsabilità finale della chiusura sicura delle centrali nucleari incombe allo Stato membro in cui si trovano tali centrali; rileva che l’inosservanza di tale obbligo mette a rischio i cittadini dell’Unione;

    264.

    osserva che la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) ha commissionato relazioni a esperti svedesi (SKB) (tra gli altri), le quali hanno confermato che i contenitori per le barre di combustibile della società di trattamento dei rifiuti nucleari GNS sono sicuri; osserva con preoccupazione che tale documentazione relativa ai contenitori per le barre di combustibile, che è stata a lungo disponibile, non è stata trasmessa all’autorità di omologazione lituana; osserva che, fino a quando le barre di combustibile non saranno immagazzinate nei contenitori, la centrale nucleare di Ignalina dovrà essere amministrata come se fosse in funzione, il che significa che i suoi circa 2 000 dipendenti dovranno continuare ad essere finanziati dall’Unione; invita la Commissione a non accettare dal governo lituano pretesti che comportino ulteriori ritardi dell’omologazione o del progetto; chiede che la Commissione stabilisca un rigido calendario e minacci di imporre sanzioni in caso di inadempienza;

    265.

    invita la Bulgaria, la Lituania e la Slovacchia a elaborare piani di disattivazione delle centrali nucleari, comprendenti dotazioni finanziarie dettagliate, che illustrino in che modo sarà finanziata la chiusura di tali centrali;

    Tasso di errore rispetto all’efficacia

    266.

    osserva che la Corte dei conti stima al 3 % nel 2011 il tasso di errore più probabile in un settore di spesa che è prevalentemente eseguito mediante gestione centralizzata, cioè oltre il doppio rispetto all’1,4 % del 2010;

    Fonti di errore

    267.

    osserva che il principale rischio di irregolarità è che i beneficiari possano indicare spese ammissibili superiori al dovuto; che detto rischio è accresciuto dalla complessità delle regole per il calcolo delle spese ammissibili; che, inoltre, in alcuni settori gli organismi incaricati dell’esecuzione applicano le regole in maniera differente; che i costi di personale e i costi connessi ad attività commerciali non ammissibili costituiscono ulteriori fonti di errore; deplora che la Commissione non abbia reagito per tempo;

    268.

    considera inaccettabile che la Corte dei conti abbia rilevato carenze anche nel lavoro di revisori dei conti indipendenti che hanno certificato le dichiarazioni di spesa dei beneficiari: in 25 casi su 31 in cui un revisore aveva espresso un giudizio senza riserve, la Corte dei conti ha rilevato errori; è preoccupato da tale palese mancanza di professionalità;

    269.

    osserva, tuttavia, che la Corte dei conti considera gli audit ex post efficaci;

    270.

    deplora il fatto che la Corte dei conti abbia rilevato che i sistemi di supervisione e di controllo nell’ambito del Programma quadro per la competitività e l’innovazione (CIP) — Programma di sostegno strategico in materia di TIC sono inefficaci; invita la Commissione ad aggiornare senza indugi tali sistemi di supervisione e di controllo;

    271.

    prende atto delle conclusioni della Corte dei conti, secondo cui i pagamenti per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2011 erogati nel settore «ricerca e altre politiche interne» presentano errori rilevanti e i sistemi di supervisione e controllo presi in esame per tale settore sono stati parzialmente efficaci; deplora che la relazione della Corte dei conti non fornisca informazioni dettagliate sulle spese per lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia;

    272.

    sottolinea la grande importanza del capitolo 18 02, «Solidarietà — Frontiere esterne, rimpatri, visti e libera circolazione delle persone», per la sicurezza e l’economia dell’Unione; invita la Commissione a migliorare la sua pianificazione di bilancio;

    273.

    prende atto delle riserve formulate dalla direzione generale Affari interni della Commissione nella sua relazione annuale di attività 2011 per quanto riguarda i rischi per la reputazione dovuti ai ritardi nell’attuazione del SIS II; prende atto del rischio finanziario derivante dal tasso di errore residuo nella popolazione non controllata delle sovvenzioni ai programmi finanziari «Prevenzione, preparazione e gestione delle conseguenze in materia di terrorismo e di altri rischi correlati alla sicurezza» e «Prevenzione e lotta contro la criminalità»; invita la Commissione a portare avanti le misure correttive annunciate;

    Rendicontazione e rettifiche finanziarie

    274.

    riconosce che il numero dei partecipanti al settimo programma quadro (7o PQ) è significativamente aumentato, raggiungendo quasi i 20 000 e che l’inesperienza, combinata con un insieme complesso di regole, può portare ad errori; incoraggia la Commissione a continuare a fornire assistenza e feedback ai partecipanti;

    275.

    trova incomprensibile che i revisori dei beneficiari presentino certificazioni erronee delle dichiarazioni di spesa; ritiene che la Commissione debba soprattutto fornire orientamenti sulle qualifiche professionali dei revisori contabili privati e consulenze supplementari;

    276.

    osserva gli esempi forniti dalla Corte dei conti in merito a errori nelle dichiarazioni relative al personale e ai costi indiretti; osserva che la proposta di programma Orizzonte 2020 semplifica considerevolmente le regole per tali categorie di spesa; considera tali semplificazioni essenziali per conseguire una significativa riduzione del tasso di errore;

    277.

    riconosce che la Commissione, in sede di revisione ex ante delle procedure di controllo, cerca di raggiungere un equilibrio tra approvazione rapida e controllo;

    278.

    osserva inoltre che, secondo la strategia di audit del 7o PQ, i beneficiari che ricevono il 48 % del bilancio del 7o PQ sono stati sottoposti a revisione contabile;

    279.

    prende atto inoltre del fatto che la Commissione segue, per le rettifiche finanziarie, la procedura semplificata di estrapolazione basata su tassi forfettari, il che potrebbe accelerare il processo di recupero se i beneficiari cooperassero pienamente;

    Raccomandazioni

    280.

    esorta la Commissione a migliorare la cooperazione tra le direzioni generali e gli altri organismi interessati e a rendere più trasparenti la divisione del lavoro, le procedure decisionali e le ripartizioni di responsabilità tra di essi;

    281.

    appoggia pienamente le raccomandazioni della Corte dei conti di:

    sensibilizzare maggiormente i beneficiari e i revisori esterni,

    familiarizzare le società di revisione esterne con gli orientamenti della Commissione e

    mettere in atto una strategia di audit per il programma ICT-PSP;

    Istruzione e cultura

    282.

    invita l’Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA) a rivedere i coefficienti finanziari unilaterali e inadeguati fissati per valutare la situazione finanziaria dei beneficiari e decidere il livello delle rate delle sovvenzioni, i quali possono addirittura compromettere i progetti selezionati in quanto, anziché autorizzare il tradizionale pagamento della prima rata, si attendono il completamento del progetto e la relazione al riguardo; ricorda all’EACEA che un controllo e una supervisione efficaci dei progetti implicano una valutazione realistica del contesto delle piccole e medie imprese e delle organizzazioni di dimensioni molto piccole;

    283.

    guarda con preoccupazione ai significativi errori riscontrati in sede di controlli ex post nelle operazioni dell’EACEA relative al programma per l’apprendimento permanente (2007-2013); osserva che tali errori sono essenzialmente dovuti alla mancata presentazione di adeguati documenti giustificativi da parte dei beneficiari e al mancato rispetto delle disposizioni in materia di ammissibilità; incoraggia l’EACEA a migliorare ulteriormente i propri sistemi di controllo, ad adeguarli ai diversi tipi di beneficiari e a sensibilizzare questi ultimi in merito ai loro obblighi finanziari e ai controlli;

    284.

    valuta positivamente i miglioramenti nei sistemi di gestione e controllo delle agenzie e autorità nazionali, nonché il fatto che nel 2011 il tasso di errore nell’esecuzione dei programmi da parte delle agenzie nazionali è sceso all’1 %, risultando significativamente inferiore a quello degli anni precedenti;

    285.

    deplora che, per il quarto esercizio consecutivo, malgrado il piano d’azione varato nel 2009, la relazione annuale d’attività della direzione generale Comunicazione della Commissione formuli una riserva riguardo all’inosservanza della normativa in materia di diritti d’autore;

    286.

    prende atto delle iniziative avviate con successo dalla Commissione nel settore dello sport; la invita tuttavia ad essere più ambiziosa in relazione agli strumenti e alla dotazione finanziaria di cui dispone al fine di preparare il programma per lo sport nel 2014;

    Spese amministrative e di altra natura

    287.

    invita la Commissione a non rimborsare più le spese di viaggio dei consulenti dei Commissari, il cui lavoro non ha prodotto risultati tangibili, sino a quando non si possa dimostrare un valore aggiunto del loro lavoro;

    288.

    osserva con preoccupazione le risultanze della Corte dei conti secondo cui, in 15 dei 28 casi sottoposti a verifica, le informazioni disponibili presso l’Ufficio per la gestione e il pagamento dei diritti individuali (PMO) sul personale e la situazione familiare del personale non erano aggiornate; raccomanda che la Commissione segua la raccomandazione della Corte dei conti di invitare il personale a fornire a opportuni intervalli documenti che confermino la situazione personale e di mettere in atto un sistema per verificare tali documenti in modo tempestivo;

    289.

    invita la Commissione a eseguire uno studio approfondito sulle disparità fra l’Unione e gli Stati membri per quanto riguarda le qualifiche richieste, i privilegi assicurati, le condizioni di lavoro, le indennità, i giorni di congedo riconosciuti e i livelli salariali per i posti di funzionario pubblico e funzionario all’estero impiegati nello stesso luogo di lavoro e sul fatto che tali disparità legittimino il divario retributivo tra i funzionari pubblici nazionali all’estero e quelli dell’Unione, tenendo conto anche del sistema fiscale applicabile attraverso la comparazione di situazioni familiari standard;

    290.

    osserva con preoccupazione che la Commissione non è in grado di fornire una rassegna completa dei costi sostenuti per assumere personale esterno e agenti temporanei su base annuale; chiede che tali costi siano soggetti a controlli sistematici e resi pubblici;

    291.

    invita la Commissione a fare maggiormente ricorso alle tecnologie disponibili, ad esempio teleconferenze e telelavoro, per ridurre i costi edilizi e di viaggio; chiede alla Commissione di valutare i possibili risparmi che potrebbero essere generati ricorrendo in modo rafforzato a tali tecnologie e a presentare i risultati al Parlamento entro settembre 2013;

    292.

    chiede che sia istituita una banca dati interistituzionale sugli studi onde evitare che gli stessi temi siano finanziati più volte e ottenere uno scambio dei risultati;

    OLAF

    293.

    è stato informato dal comitato di sorveglianza dell’OLAF in merito a violazioni dei diritti fondamentali verificatesi nel corso delle indagini OLAF; esprime profonda preoccupazione per le informazioni ricevute a questo proposito e chiede la piena trasparenza su tali casi, indipendentemente dall’identità delle persone coinvolte;

    294.

    prende atto dei numerosi tentativi di ostacolare il chiarimento delle accuse sollevate riguardo ai metodi d’indagine dell’OLAF; ritiene che una tale situazione sia inadeguata e chiede che le citate accuse siano pienamente chiarite;

    Eurobarometro

    295.

    è preoccupato per le critiche espresse, soprattutto nella letteratura scientifica, in merito ai metodi d’indagine di Eurobarometro e invita la Commissione a fornire un’opinione dettagliata in merito a tali critiche;

    Ottenere risultati dal bilancio dell’Unione europea

    296.

    accoglie positivamente il fatto che la Corte dei conti abbia presentato, per la seconda volta, una relazione su «ottenere risultati dal bilancio» e la invita a estendere la sua valutazione ad altri servizi della Commissione, in particolare la DG EMPL, la DG MARE e il segretariato generale della Commissione;

    Relazione di valutazione delle finanze dell’Unione sulla base dei risultati conseguiti

    297.

    constata che la relazione sulla valutazione delle finanze dell’Unione in base ai risultati conseguiti [COM(2012)675] è stata adottata dalla Commissione il 21 novembre 2012, dando così al Parlamento e alla Corte dei conti un lasso di tempo molto limitato per esaminarla e rispondere; ribadisce la sua precedente richiesta alla Commissione di presentare la relazione di valutazione in sede di commissione competente e in Aula quando viene presentata la relazione annuale della Corte dei conti;

    298.

    ritiene che la relazione di valutazione sull’esercizio finanziario 2011 mostri alcuni progressi, in quanto fornisce informazioni che si sono rese disponibili nel 2011 sui risultati dei finanziamenti per tutte le principali voci di bilancio e riassume i risultati della valutazione di taluni programmi di finanziamento per ciascuna linea di bilancio;

    299.

    deplora tuttavia che la relazione fornisca solo sintesi di alcune valutazioni relative a diversi programmi e riferite a periodi divergenti, senza alcuna valutazione d’insieme dei risultati raggiunti nel 2011 dalla Commissione nel perseguire le sue politiche;

    300.

    condivide il parere della Corte (46) che la relazione di valutazione non fornisce ancora elementi sufficienti e informazioni affidabili sui risultati raggiunti dalle politiche unionali e, pertanto, non può svolgere appieno il ruolo che dovrebbe rivestire nel contesto della procedura di discarico;

    301.

    osserva con soddisfazione che alcune valutazioni hanno contribuito a migliorare l’impatto finale dei programmi; incoraggia la Commissione a tenere conto dei principali risultati di tali valutazioni nel definire le sue politiche;

    302.

    invita la Commissione a informare l’autorità di bilancio, a cadenza annuale, in merito all’andamento dei conti al di fuori del bilancio dell’Unione, compresi il loro andamento in termini di flusso di cassa e la finalità di ogni conto;

    303.

    segnala che la presentazione di tali sintesi per linee di bilancio, che segue la struttura del quadro finanziario pluriennale 2007-2013, non costituisce di per sé una valutazione delle finanze dell’Unione;

    304.

    ritiene che, poiché la struttura della relazione consiste di diverse valutazioni di sintesi, comprese valutazioni interlocutorie, intermedie, ex post e finali, risulta difficile trarre conclusioni coerenti in termini di risultati;

    305.

    osserva che, secondo la stessa Commissione, le valutazioni di impatto dei programmi si riferiscono solitamente a fondi impegnati almeno tre-cinque anni prima; insiste per ricevere annualmente una valutazione incentrata sui risultati osservati nel precedente esercizio finanziario, vale a dire sulle misure adottate per raggiungere gli obiettivi Europa 2020, in conformità con l’articolo 318 TFUE;

    306.

    invita la Commissione ad estendere il campo di applicazione della sua valutazione e a sviluppare un reale approccio di efficacia delle spese volto a misurare i risultati ottenuti nella messa in atto dei suoi obiettivi politici sulla base degli stanziamenti e del personale destinati alla realizzazione di tali obiettivi;

    307.

    invita la Commissione a garantire che le valutazioni siano effettuate in modo indipendente; rileva che le relazioni risultanti devono essere trasmesse al più presto alle commissioni competenti del Parlamento;

    308.

    chiede alla Commissione di delineare, a tempo per la procedura di discarico 2012, un nuovo sistema di informazione sulla gestione e i risultati che includa la progettazione e il ruolo della relazione di valutazione, tenendo conto delle raccomandazioni formulate dal Parlamento nei paragrafi 327 e 328 della presente risoluzione, e di presentarlo all’autorità di discarico;

    309.

    invita la Commissione a istituire a tal fine un sistema affidabile di raccolta dei dati sui risultati, al fine di identificare risultati e impatti quando si verificano (47);

    Relazioni dei direttori generali della Commissione sulle realizzazioni dell’esercizio

    310.

    accoglie positivamente i miglioramenti constatati dalla Corte dei conti nell’ambito dell’autovalutazione dei risultati della Commissione nelle sue relazioni annuali di attività, in particolare per quanto riguarda i rendiconti sulle realizzazioni delle politiche nella prima parte di tali relazioni;

    311.

    deplora, tuttavia, che il numero limitato di obiettivi generali e di indicatori di impatto che le direzioni generali sono invitate a definire continui a presentare carenze che ne limitano l’utilità (48);

    312.

    deplora inoltre il fatto che la maggior parte degli indicatori e dei valori-obiettivo riferiti all’intero periodo 2007-2013 non abbia impiegato indicatori intermedi o tappe principali; insiste a questo proposito che gli indicatori di impatto siano associati a scadenze e obiettivi quantificati;

    313.

    osserva con preoccupazione che le direzioni generali della Commissione non hanno fissato obiettivi per le attività operative connesse all’economia, compreso il costo dei fattori di produzione, l’efficienza e il rapporto tra entrate, uscite e risultati, né hanno riferito in proposito;

    314.

    ricorda alla Commissione le norme relative alla rotazione dei dirigenti della sua amministrazione; ribadisce che tali requisiti sono necessari al fine di creare trasparenza ed evitare che le informazioni siano utilizzate come ostaggio; invita la Commissione ad attuare questo principio in modo capillare e sottolinea l’importanza di guidare con l’esempio e assumere le responsabilità ai massimi livelli;

    315.

    deplora inoltre che la descrizione delle realizzazioni politiche nella prima parte delle relazioni annuali di attività non sia sufficientemente orientata ai risultati e che l’esame del piano di gestione e delle relazioni annuali di attività da parte della Corte dei conti non abbia evidenziato progressi significativi in questo settore;

    316.

    insiste sulla necessità di garantire la coerenza tra gli obiettivi, gli indicatori e i valori-obiettivo previsti nel piano di gestione, sui quali riferiscono le relazioni annuali di attività;

    317.

    insiste inoltre sulla necessità di spiegare nella relazione annuale di attività i motivi per cui i risultati ottenuti non hanno raggiunto l’obiettivo o il valore-obiettivo in questione;

    318.

    sottolinea che, secondo i punti 10.17 e 10.18 della relazione annuale della Corte dei conti, l’accuratezza della valutazione svolta dalle DG AGRI e DG REGIO riposa in gran parte sulla qualità dei dati forniti dagli Stati membri; incoraggia i servizi della Commissione a elaborare orientamenti sulla fornitura di dati e a esaminare la possibilità di fornire agli Stati membri incentivi affinché forniscano dati di alta qualità sui risultati conseguiti;

    319.

    osserva che, secondo le relazioni annuali di attività del segretario generale della Commissione, i direttori generali della Commissione hanno «allineato» gli obiettivi generali e specifici nel loro piani di gestione con la strategia Europa 2020 per la crescita e l’occupazione;

    Strategia Europa 2020

    320.

    ricorda che la strategia Europa 2020 (49) lanciata dal presidente Barroso nel 2010, è il principale progetto della Commissione, volto a realizzare una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva; segnala che questa strategia si concentra su cinque obiettivi ambiziosi, misurati da obiettivi quantificati in materia di occupazione, innovazione, istruzione, povertà e clima/energia;

    321.

    osserva che Eurostat è responsabile di assicurare il sostegno statistico alla strategia, in particolare producendo e fornendo i dati statistici pertinenti e garantendo elevati standard qualitativi dei dati;

    322.

    osserva che Eurostat ancora una volta non è stato in grado di trattare correttamente informazioni sensibili, ad esempio nel caso dei dati relativi alla Grecia; invita la Commissione ad effettuare verifiche di qualità più rigorose e a provvedere affinché Eurostat garantisca di essere accurato nella presentazione di dati statistici; chiede una relazione al riguardo entro marzo 2014;

    323.

    insiste sulla necessità di rafforzare la credibilità del sistema statistico europeo e accoglie con favore le raccomandazioni formulate dalla Corte dei conti, nella sua relazione speciale n. 12/2012, di passare «ad un sistema statistico europeo che garantisca indipendenza professionale, risorse sufficienti e una supervisione efficace, prevedendo sanzioni nei casi in cui non vengano rispettati gli standard qualitativi» (50);

    324.

    sottolinea che la strategia unionale per la crescita e l’occupazione non si basa su attività condotte da singole direzioni generali, ma comprende sette iniziative faro trasversali, attuate di volta in volta da diverse direzioni generali, il che costituisce una sfida in termini di coordinamento e di cooperazione in seno alla Commissione;

    325.

    osserva che il coordinamento tra i servizi della Commissione nel quadro delle iniziative faro ha assunto diverse forme di consultazione tra servizi, a volte di tipo informale (51); deplora, tuttavia, che i nove gruppi di Commissari istituiti dal presidente Barroso nell’aprile 2010 si siano incontrati solo in rare occasioni (52) nel 2011, con un conseguente scarso utilizzo di questa nuova modalità di coordinamento; deplora che non sia stato introdotto un meccanismo specifico per garantire un coordinamento soddisfacente dell’esecuzione di tutte le iniziative faro;

    326.

    deplora che il lancio della strategia Europa 2020 nel 2010 non abbia coinciso con il calendario del nuovo periodo di programmazione 2014-2020 e che ciò porterà a ritardi nel realizzare la strategia nei casi in cui gli Stati membri non siano riusciti ad adeguare i loro programmi nazionali e quelli finanziati dall’Unione per la crescita sostenibile, intelligente e inclusiva;

    327.

    invita tutti i servizi della Commissione coinvolti nella strategia Europa 2020 a definire nel loro piano di gestione un numero limitato di obiettivi semplici, che soddisfino i requisiti della Corte dei conti in termini di pertinenza, comparabilità e affidabilità, al fine di misurare ogni anno, nelle rispettive relazioni annuali di attività, i risultati conseguiti dalla Commissione nel realizzare la strategia;

    328.

    chiede alla Commissione di modificare radicalmente la struttura della sua relazione di valutazione prevista dall’articolo 318 TFUE, distinguendo le politiche interne da quelle esterne e concentrandosi, nella sezione della relazione che tratta le politiche interne, sulla strategia Europa 2020, la crescita e l’occupazione e la politica economica e sociale dell’Unione; insiste sul fatto che dovrebbe essere messo l’accento sui progressi compiuti nella realizzazione delle iniziative faro;

    329.

    condivide le principali conclusioni della Corte dei conti per quanto riguarda le risultanze delle sue verifiche sui risultati:

    per produrre buoni risultati, è importante individuare chiaramente le esigenze che i programmi sono destinati a soddisfare,

    una buona progettazione, che colleghi tra loro attività, realizzazioni, risultati e impatto, sia dei programmi sia dei singoli progetti all’interno dei programmi stessi, è essenziale ai fini di una sana gestione finanziaria,

    a tempo per la procedura di discarico 2012, la Commissione dovrebbe riferire su come intende garantire il valore aggiunto europeo della spesa unionale in conformità con i principi stabiliti dalla Corte dei conti al punto 10.31 della sua relazione annuale 2011 (portata ed effetti della spesa, effetti transfrontalieri, ragionevole concentrazione e approccio selettivo per quanto riguarda le spese esterne all’Unione) e mettere a punto indicatori di risultato validi in proposito;

    330.

    osserva con soddisfazione che la Commissione ha predisposto un sistema per dare seguito a tutte le raccomandazioni delle relazioni speciali della Corte dei conti relative a verifiche dei risultati [cfr. relazione speciale n. 19/2012 (53)]; invita la Commissione a rafforzare tale esercizio al fine di rispondere in modo tempestivo, efficiente ed efficace alle raccomandazioni della Corte dei conti e dell’autorità di discarico;

    Relazioni speciali della Corte dei conti 2011

    331.

    valuta positivamente il fatto che la commissione per il controllo dei bilanci abbia elaborato documenti di lavoro o relazioni separati sulle singole relazioni speciali della Corte dei conti, i cui risultati possono essere consultati in un documento a parte (54);

    332.

    è del parere che la valutazione politica delle conclusioni delle relazioni speciali deve costituire parte integrante della procedura di discarico;

    333.

    valuta pertanto positivamente le consultazioni in corso tra la sua commissione per il controllo dei bilanci, la conferenza dei presidenti di commissione e la conferenza dei presidenti, volte a individuare il miglior modo di tener conto delle risultanze delle relazioni speciali, per beneficiare al meglio del lavoro di revisione contabile della Corte dei conti;

    334.

    invita i suoi organi a trovare una soluzione valida e duratura in tempo per la procedura di discarico 2012.


    (1)  GU L 68 del 15.3.2011.

    (2)  GU C 348 del 14.11.2012, pag. 1.

    (3)  GU C 344 del 12.11.2012, pag. 1.

    (4)  GU C 348 del 14.11.2012, pag. 130.

    (5)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

    (6)  GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

    (7)  GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1.

    (8)  Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel quadro strategico comune e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il regolamento (CE) del Consiglio n. 1083/2006 [COM(2011)615/2], articolo 136 e seguenti.

    (9)  Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell’11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25).

    (10)  COM(2011)615/2, articolo 55, paragrafo 4.

    (11)  Relazione speciale n. 13/2011 della Corte dei conti intitolata «I controlli sul regime doganale 42 impediscono e individuano i casi di evasione in materia di IVA?».

    (12)  Risoluzione del Parlamento europeo del 10 maggio 2012 recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l’esecuzione del bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2010, sezione III — Commissione e Agenzie esecutive (GU L 286 del 17.10.2012, pag. 31).

    (13)  Revisione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e del regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione alla luce dell’evoluzione dello sviluppo rurale; cfr. anche la proposta della Commissione [COM(2011)615/2] riguardante disposizioni comuni per gli strumenti strutturali nel periodo 2014-2020.

    (14)  Cfr. la relazione di sintesi redatta da Terry Ward e Applica sprl sull’uso del FESR a sostegno degli strumenti di ingegneria finanziaria con il contributo di una rete di valutazione specializzata, che fornisce analisi politiche sull’efficacia della politica di coesione 2007-2013.

    (15)  Risoluzione del Parlamento europeo del 5 maggio 2010 recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l’esecuzione del bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2008, sezione III — Commissione e Agenzie esecutive (GU L 252 del 25.9.2010, pag. 39).

    (16)  Paragrafo 4 della citata risoluzione del Parlamento del 5 maggio 2010.

    (17)  Cfr. risposta del commissario Andor all’interrogazione scritta in preparazione dell’audizione della commissione per il controllo dei bilanci del 26 novembre 2012, unitamente alla relazione annuale d’attività 2011 della direzione generale Politica regionale, pag. 84.

    (18)  Cfr. relazione di sintesi della Commissione, punto 3.3, nota a piè di pagina 9, COM(2012)281, pag. 11.

    (19)  Cfr. relazione annuale 2011 della Corte dei conti, allegato 1.2, punto 2.

    (20)  Cfr. nota 6 dei conti annuali consolidati dell’Unione europea 2011.

    (21)  COM(2012)281, punto 1, pag. 2.

    (22)  Osservazioni introduttive del presidente Caldeira il 6 novembre 2012, alla presentazione della relazione annuale della Corte dei conti europea sull’esercizio 2011 alla commissione per il controllo dei bilanci del Parlamento europeo.

    (23)  Si tratta del regime doganale utilizzato da un importatore per ottenere un’esenzione IVA quando i beni importati verranno trasportati in un altro Stato membro e l’IVA è dovuta nello Stato membro di destinazione.

    (24)  Di cui 1,8 miliardi di EUR nei sette Stati membri selezionati e 400 milioni di EUR nei 21 Stati membri di destinazione dei beni che costituiscono il campione.

    (25)  Relazione speciale n. 13/2011, pag. 11, punto 5.

    (26)  PE 475.094.

    (27)  Dati comunicati il 6 dicembre 2012 dal sig. Kubyk a nome della Corte dei conti, durante l’audizione con Dacian Cioloș dinanzi alla commissione per il controllo dei bilanci del Parlamento europeo.

    (28)  Relazione annuale 2011 della Corte dei conti, punto 3.9, nota a piè di pagina 11.

    (29)  Dati comunicati il 6 dicembre 2012 dal sig. Kubyk a nome della Corte dei conti, durante l’audizione con Dacian Cioloș dinanzi alla commissione per il controllo dei bilanci del Parlamento europeo.

    (30)  Decisione di esecuzione 2011/272/UE della Commissione, del 29 aprile 2011, sulla liquidazione dei conti degli organismi pagatori degli Stati membri relativi alle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) per l’esercizio finanziario 2010 (GU L 119 del 7.5.2011, pag. 70).

    (31)  Casi congiunti C-92/09 e C-93/09, Racc. 2010, pag. I-11063.

    (32)  Regolamento (CE) n. 259/2008 della Commissione, del 18 marzo 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda la pubblicazione di informazioni sui beneficiari dei finanziamenti provenienti dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 76 del 19.3.2008, pag. 28).

    (33)  Relazione annuale 2011 della Corte dei conti, punto 3.45.

    (34)  Relazione annuale 2011 della Corte dei conti, punto 3.23.

    (35)  Relazione annuale 2011 della Corte dei conti, punto 4.12.

    (36)  Cfr. paragrafo 86 della precitata risoluzione del Parlamento europeo del 10 maggio 2012.

    (37)  Relazione annuale 2011 della Corte dei conti, punto 4.18.

    (38)  DG AGRI, relazione annuale di attività, punto 3.1.1.1.6, pag. 58.

    (39)  Dati comunicati il 6 dicembre 2012 dalla sig.ra Budbergyte a nome della Corte dei conti, durante l’audizione con Dacian Cioloș dinanzi alla commissione per il controllo dei bilanci del Parlamento europeo.

    (40)  DG AGRI, relazione annuale di attività, pag. 79.

    (41)  Relazione annuale 2011 della Corte dei conti, allegato 4.2.

    (42)  Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca (GU L 223 del 15.8.2006, pag. 1).

    (43)  Relazione speciale n. 3/2012 della Corte dei conti — Fondi strutturali: le carenze riscontrate nei sistemi di gestione e controllo degli Stati membri sono state affrontate con successo dalla Commissione?

    (44)  Valutazione intermedia dei progressi — Relazione finale, Ecorys, 22 dicembre 2011.

    (45)  Cfr. anche relazione speciale n. 5/2012 della Corte dei conti, «Il sistema integrato di gestione dell’informazione (CRIS) usato per le relazioni esterne».

    (46)  Lettera del sig. Caldeira al presidente Barroso, in data 20 dicembre 2012, con la risposta della Corte dei conti europea alla seconda relazione di valutazione della Commissione fornita a norma dell’articolo 318 TFUE.

    (47)  Lettera del sig. Caldeira al presidente Barroso, in data 20 dicembre 2012, con la risposta della Corte dei conti europea alla seconda relazione di valutazione della Commissione fornita a norma dell’articolo 318 TFUE.

    (48)  Relazione annuale 2011 della Corte dei conti, esempi ai punti 10.18 e segg.

    (49)  Comunicazione della Commissione, del 3 marzo 2010, dal titolo «EUROPA 2020 — Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva» [COM(2010)2020].

    (50)  Relazione speciale n. 12/2012 della Corte dei conti intitolata «La Commissione e Eurostat hanno migliorato il processo per produrre statistiche europee affidabili e credibili?» pag. 6.

    (51)  Cfr. ad esempio le risposte fornite dal commissario Andor alle interrogazioni scritte 46 e 47 in vista dell’audizione presso la commissione per il controllo dei bilanci il 26 novembre 2012.

    (52)  Nel 2011 si sono svolti in totale 24 incontri dei nove gruppi specializzati di Commissari con il gruppo del quadro finanziario pluriennale (cfr. risposte fornite dal commissario Oettinger).

    (53)  Relazione speciale della Corte dei conti n. 19/2012 «Relazione 2011 sul seguito dato alle relazioni speciali della Corte dei conti europea».

    (54)  Testi approvati, P7_TA(2013)0123. Cfr pagina 68 della presente Gazzetta ufficiale.


    RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

    del 17 aprile 2013

    sulla relazione speciale della Corte dei conti nel contesto del discarico alla Commissione per l’esercizio 2011

    IL PARLAMENTO EUROPEO,

    visto il bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2011 (1),

    visti i conti consolidati annuali dell’Unione europea relativi all’esercizio 2011 [COM(2012)436 — C7-0224/2012] (2),

    viste la relazione annuale della Corte dei conti sull’esecuzione del bilancio per l’esercizio finanziario 2011 e le sue relazioni speciali, corredate delle risposte delle istituzioni (3),

    vista la dichiarazione attestante l’affidabilità (4) dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni, presentata dalla Corte dei conti per l’esercizio 2011 a norma dell’articolo 287 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    viste la sua decisione del 17 aprile 2013 sul discarico relativo all’esecuzione del bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2011, sezione III — Commissione (5) e la sua risoluzione recante le osservazioni che costituiscono parte integrante di tale decisione,

    viste le relazioni speciali della Corte dei conti elaborate a norma dell’articolo 287, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    vista la raccomandazione del Consiglio del 12 febbraio 2013 sul discarico da dare alla Commissione per l’esecuzione del bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2011 (05752/2013 — C7-0038/2013),

    visti gli articoli 317, 318 e 319 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e l’articolo 106 bis del trattato Euratom,

    visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (6), in particolare gli articoli 55, 145, 146 e 147,

    visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (7), in particolare gli articoli 62, 164, 165 e 166,

    visti l’articolo 76 e l’allegato VI del suo regolamento,

    vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A7-0096/2013),

    A.

    considerando che, a norma dell’articolo 17, paragrafo 1, del trattato sull’Unione europea, la Commissione dà esecuzione al bilancio e gestisce i programmi e che, a norma dell’articolo 317 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, espleta tali compiti in cooperazione con gli Stati membri sotto la propria responsabilità, in conformità del principio della sana gestione finanziaria;

    B.

    considerando che le relazioni speciali della Corte dei conti forniscono informazioni su questioni d’interesse per l’esecuzione dei fondi e sono pertanto utili al Parlamento nell’esercizio del suo ruolo di autorità di discarico;

    C.

    considerando che le sue osservazioni sulle relazioni speciali della Corte dei conti costituiscono parte integrante della suddetta decisione del 17 aprile 2013 sul discarico per l’esecuzione del bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2011, sezione III — Commissione;

    Parte I   Relazione speciale n. 12/2011 della Corte dei conti europea dal titolo: «Le misure dell’UE hanno contribuito ad adeguare la capacità delle flotte pescherecce alle possibilità di pesca?»

    1.

    accoglie con favore la relazione della Corte dei conti e prende atto della sua valutazione estremamente negativa delle misure adottate sia dalla Commissione che dagli Stati membri;

    2.

    rileva che la Politica comune della pesca (PCP) si prefigge nelle intenzioni la promozione di una pesca sostenibile, il che implica la sostenibilità a lungo termine del settore e un equilibrio tra le risorse ittiche e la capacità della flotta peschereccia, tale da evitare il sovrasfruttamento degli stock ittici;

    3.

    osserva che, sebbene la riduzione della sovraccapacità di pesca abbia costituito un tema ricorrente nelle precedenti riforme della PCP e sia stata analizzata nelle relazioni speciali n. 3/1993 e n. 7/2007 della Corte dei conti, i costosi interventi finora attuati per ridurre la sovraccapacità di pesca adattando la flotta peschereccia alle risorse della pesca non hanno avuto successo;

    4.

    riconosce che dal 1995, il trend delle catture UE è in calo e che, in base alle indicazioni del libro verde della Commissione sulla riforma della politica comune della pesca, del 22 aprile 2009 [COM(2009)163], questo declino è dovuto in gran parte al sovrasfruttamento e si inserisce in un circolo vizioso costituito dalla sovraccapacità di pesca e dalla scarsa redditività economica delle flotte;

    5.

    è preoccupato per il fatto che, dall’ultima riforma della PCP nel 2002, le catture sono diminuite di 1 000 000 di tonnellate e i posti di lavoro nel settore della pesca hanno subito una riduzione da 421 000 a 351 000;

    6.

    osserva che, sebbene non esista una definizione ufficiale di sovraccapacità, la diminuzione delle catture e la perdita di posti di lavoro causate dallo sfruttamento eccessivo degli stock ittici mostra una sovraccapacità di fatto; invita pertanto la Commissione a definire la sovraccapacità di pesca e a considerare l’introduzione di misure più pertinenti e incisive per promuovere azioni intese a conseguire l’equilibrio tra capacità e possibilità di pesca;

    7.

    ritiene indispensabile che la Commissione elabori urgentemente una relazione contenente i dati relativi alla sovraccapacità nell’Unione, suddivisi per attività di pesca e per paese;

    8.

    è altresì preoccupato che i massimali di capacità della flotta, come misura per limitare le dimensioni della flotta peschereccia, siano divenuti irrilevanti, dal momento che le dimensioni della flotta attuale sono ben al di sotto dei massimali e potrebbero essere aumentate di 200 000 tonnellate, pur restando entro i limiti imposti; sottolinea al tempo stesso che, a causa del progresso tecnologico, la capacità di cattura delle flotte è aumentata in media del 3 % l’anno negli ultimi dieci anni;

    9.

    osserva che la PCP misura la capacità dei pescherecci in termini di potenza motrice (kilowatt) e dimensioni (stazza lorda) ma che tali misure non tengono conto del progresso tecnologico nei metodi di pesca, il che complica il compito di definire obiettivi di riduzione appropriati; rileva che la Commissione intende mantenere fermi questi parametri fino alla fine del 2015;

    10.

    invita la Commissione a far rispettare l’obbligo che incombe agli Stati membri di aggiornare correttamente il registro della flotta e a istituire l’obbligo per i medesimi di riferire in merito ai loro sforzi per conseguire un equilibrio tra la capacità e le possibilità di pesca;

    11.

    rileva che, in termini di riduzione delle capacità di pesca, la nuova proposta della Commissione per la PCP si ispira ad un nuovo approccio basato sul mercato (regimi di concessione di diritti di pesca trasferibili), in quanto la Commissione è giunta alla conclusione che questi regimi svolgono un ruolo positivo nella riduzione della sovraccapacità di pesca;

    12.

    esprime preoccupazione per le lacune riscontrate nelle norme sulla gestione dei diritti di pesca quando le navi sono demolite beneficiando del sostegno pubblico, e per la mancata definizione di criteri chiari ed efficaci di selezione delle navi; ritiene che i programmi di demolizione siano stati in parte attuati in modo inadeguato, ad esempio nei casi in cui fondi pubblici sono stati usati per il disarmo di navi già inattive o anche, indirettamente, per la costruzione di nuove navi; osserva tuttavia che alcuni Stati membri hanno attuato programmi di demolizione che hanno raggiunto le loro finalità; rileva pertanto la necessità di prevedere rigorose garanzie quando si ricorre ai programmi di demolizione come mezzo per ridurre la sovraccapacità, al fine di evitare abusi;

    13.

    deplora che gli investimenti a bordo dei pescherecci finanziati dal Fondo europeo per la pesca (FEP) potrebbero contribuire ad aumentare la capacità di cattura dei singoli pescherecci; ritiene insufficiente la nota interpretativa preparata dalla Commissione e inviata agli Stati membri in seguito alla relazione speciale della Corte dei conti sulla capacità di cattura delle navi, in cui la Corte aveva invitato le autorità nazionali a procedere a controlli più rigorosi prima di decidere in merito al finanziamento dei progetti d’investimento a bordo;

    14.

    rileva che, sebbene il punto 36 della relazione speciale n. 12/2012 indichi che, alla fine del 2010, l’esecuzione del FEP in termini di spesa certificata dagli Stati membri era di 645 milioni di EUR, pari al 15 % dell’importo disponibile dal 2007 al 2013, la maggior parte di tale importo è stata dichiarata nel 2010 e che, al 31 dicembre 2010, la Commissione doveva ancora pagare 292 milioni di EUR, a motivo dell’approvazione tardiva, da parte del Consiglio, del regolamento (CE) n. 1198/2006, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca (8) e della complessità della messa in atto iniziale dei sistemi di gestione e controllo da parte degli Stati membri; constata che i pagamenti intermedi certificati inviati dagli Stati membri alla fine di dicembre 2011 ammontavano al 28 % (1 188 milioni di EUR) della dotazione complessiva del FEP e plaude al fatto che il ritmo di assorbimento del FEP stia attualmente aumentando;

    15.

    raccomanda agli Stati membri di:

    adeguare le rispettive flotte pescherecce alle possibilità di pesca esistenti,

    garantire che i criteri di selezione per i programmi di disarmo dei pescherecci siano intesi ad esercitare un impatto positivo sulla sostenibilità degli stock ittici mirati e a evitare di erogare aiuti pubblici per il disarmo di navi inattive;

    16.

    invita la Commissione a fissare massimali efficaci per la capacità della flotta peschereccia;

    17.

    considera necessaria una riforma della PCP che preveda la regionalizzazione della sua attuazione e della gestione dei suoi programmi e delle sue misure;

    18.

    appoggia le raccomandazioni della Corte dei conti secondo le quali:

    occorre sviluppare azioni volte a ridurre efficacemente la sovraccapacità della flotta peschereccia e a definire meglio la capacità e la sovraccapacità di pesca, senza al contempo trascurare la necessità di preservare i restanti posti di lavoro nel settore della pesca,

    occorre rivedere il regime di aiuti per l’ammodernamento delle navi e chiarire la funzione dei regimi di trasferimento dei diritti di pesca,

    occorre stabilire norme chiare per la selezione dei programmi di disarmo dei pescherecci,

    gli Stati membri dovrebbero procedere all’esecuzione del FEP nei tempi previsti e gli investimenti pubblici nei pescherecci non dovrebbero avere come conseguenza il potenziamento della capacità di pesca,

    occorre aggiornare correttamente il registro della flotta peschereccia e le relazioni degli Stati membri dovrebbero contenere le informazioni richieste ed essere di qualità adeguata;

    19.

    ritiene inoltre che, alla luce delle critiche della Corte dei conti, è chiaro che il FEP e la PCP utilizzano le nostre risorse comuni in maniera inefficiente e si compiace pertanto del fatto che il regime sarà interamente rivisto in un prossimo futuro; sottolinea che, al momento della ristrutturazione di tali regimi, è importante concentrarsi sui settori della politica della pesca che meglio si prestano a una gestione a livello dell’Unione, come ad esempio gli aspetti ambientali, piuttosto che su vari tipi di regimi di sovvenzioni inefficaci;

    Parte II   Relazione speciale n. 13/2011 della Corte dei conti dal titolo «I controlli sul regime doganale 42 impediscono e individuano i casi di evasione in materia di IVA?»

    20.

    valuta positivamente la relazione speciale n. 13/2011 della Corte dei conti;

    21.

    ricorda che la riscossione corretta dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) influisce direttamente sulle economie degli Stati membri e sul bilancio dell’Unione, dal momento che le frodi fiscali, in particolare le frodi ai danni dell’IVA, causano enormi perdite sia al bilancio dell’Unione sia alle economie degli Stati membri, aggravando pertanto la crisi del debito pubblico; sottolinea che le frodi IVA sono stimate a un importo annuo di circa 1,4 miliardi di EUR;

    22.

    ritiene che, in particolare nell’attuale situazione economica, occorra concentrare l’attenzione su sistemi di riscossione delle entrate più equi ed efficienti e sottolinea che l’Unione e tutti gli Stati membri, soprattutto quelli che incontrano le maggiori difficoltà economiche, dovrebbero attribuire la massima priorità al miglioramento di tali sistemi;

    23.

    ricorda che, in base alle stime di uno studio eseguito per conto della Commissione, il divario medio dell’IVA nell’Unione è pari al 12 %; segnala in particolare il fatto che tale divario ha raggiunto un livello allarmante (rispettivamente il 30 % e il 22 %) in Grecia e in Italia, che sono gli Stati membri che attraversano le crisi debitorie di maggiore gravità;

    24.

    sottolinea che, oltre all’elusione fiscale e alle perdite dovute ai casi di insolvenza, il divario dell’IVA è attribuibile anche alle frodi, all’opacità della normativa, a sistemi di controllo incoerenti e alla mancata o parziale applicazione del diritto dell’Unione negli Stati membri, e che le perdite in termini di IVA, che ammontano a miliardi di euro, sono ampiamente compensate da misure di austerità riguardanti i cittadini dell’Unione e sostenute dai cittadini il cui reddito è ben documentato e tracciabile;

    25.

    esprime profonda preoccupazione per le constatazioni della Corte dei conti, in particolare il fatto che l’applicazione del solo regime doganale 42 (9) abbia permesso di rilevare, nel 2009, perdite pari a circa 2 200 milioni di EUR nei sette Stati membri controllati dalla Corte, ossia il 29 % dell’IVA teoricamente applicabile all’importo tassabile di tutti gli importi calcolati con il regime 42 nel 2009 in tali Stati membri;

    26.

    osserva con preoccupazione che la Corte dei conti ha rilevato che il quadro normativo dell’Unione non garantisce una gestione uniforme ed efficace di tale esenzione IVA da parte delle autorità doganali degli Stati membri, né garantisce che le autorità fiscali dello Stato membro di destinazione dispongano sempre delle informazioni relative a tali operazioni, il che rende il sistema vulnerabile ad abusi da parte della criminalità organizzata e di singoli evasori e crea enormi svantaggi competitivi per gli operatori commerciali in buona fede;

    27.

    richiama l’attenzione sulla constatazione della Corte dei conti, secondo cui le autorità doganali degli Stati membri sottoposti ad audit non garantiscono la validità e la completezza dei dati, né il rispetto di altri requisiti per l’esenzione;

    28.

    esprime preoccupazione per le gravi carenze riscontrate dalla Corte dei conti nei controlli dei regimi doganali semplificati (i quali costituiscono il 70 % di tutti i regimi doganali in vigore), in particolare verifiche di bassa qualità o scarsamente documentate e un insufficiente ricorso alle tecniche di trattamento automatico dei dati per l’esecuzione dei controlli durante la verifica di tali regimi; sottolinea che tali carenze hanno comportato perdite ingiustificate nel bilancio dell’Unione e che la corretta gestione dei dazi esercita un impatto diretto sul calcolo dell’IVA; deplora che, negli ultimi 10 anni, la Commissione non abbia adottato misure adeguate per porre rimedio a questa situazione, nascondendosi dietro norme che, sulla carta, sembravano del tutto adeguate;

    29.

    osserva con rammarico come sin dall’introduzione dell’IVA, il metodo di riscossione di questa imposta sia rimasto immutato; ritiene che tale metodo sia ormai superato, viste le numerose modifiche intervenute nel contesto tecnologico ed economico;

    30.

    esorta la Commissione e gli Stati membri a monitorare e reagire in modo efficace alle frodi esistenti e alle nuove tendenze in materia e chiede alla Commissione di informare la commissione per il controllo dei bilanci entro settembre 2013 sulle misure provvisorie e permanenti che sono state adottate sulla base del regime doganale 42, non solo da parte dell’Unione ma anche a livello nazionale, e sul loro impatto sul numero dei casi di frode; prende nota del libro verde della Commissione sul futuro dell’IVA «Verso un sistema dell’IVA più semplice, solido ed efficiente [COM(2010)695]» e chiede proposte concrete sulla riforma dell’IVA;

    31.

    invita la Commissione a chiedere agli Stati membri di semplificare la loro normativa in materia di IVA, di introdurre un modulo standard per la notifica dell’applicazione dell’IVA alle autorità fiscali, di assicurare una gestione uniforme e corretta dei casi di esenzione IVA da parte delle autorità doganali degli Stati membri e di garantire una maggiore disponibilità di tali testi legislativi tradotti, a titolo di requisito minimo, in inglese, francese e tedesco;

    32.

    deplora il rinvio dell’entrata in vigore del codice doganale aggiornato (CDA) previsto dalla Commissione nella proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione [COM(2012)64] e considera inaccettabile la nuova data proposta (31 dicembre 2020); ricorda che il regolamento (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, che istituisce il codice doganale comunitario (Codice doganale aggiornato) (10) prevedeva che il CDA sarebbe entrato in vigore entro il 24 giugno 2013 ed esorta la Commissione e gli Stati membri ad adottare le misure necessarie per accelerare il processo di preparazione;

    33.

    consiglia vivamente a tutti gli Stati membri di partecipare all’ambito di attività 3 di Eurofisc sulle operazioni fraudolente che utilizzano il regime doganale 42;

    34.

    appoggia la proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto in relazione all’evasione fiscale connessa all’importazione e ad altre operazioni transfrontaliere [COM(2008) 805], presentata dalla Commissione, che mira a introdurre la responsabilità solidale degli operatori commerciali nelle operazioni all’interno dell’Unione, a rendere gli importatori responsabili in solido nei casi in cui una notifica falsa, tardiva o incompleta dell’operazione all’autorità competente per l’IVA abbia determinato perdite IVA e a infliggere loro adeguate sanzioni;

    35.

    sottolinea l’importanza di una cooperazione più intensa e rapida tra gli Stati membri, di un migliore monitoraggio dello scambio di informazioni e di contatti più diretti tra gli uffici locali delle imposte e gli uffici doganali, anche attraverso un sistema di scambio di informazioni sull’IVA (VIES) online, in modo da assicurare che gli Stati membri si forniscano vicendevolmente un’assistenza efficace;

    36.

    raccomanda agli Stati membri di fornire tempestivamente alle autorità doganali l’accesso online ai numeri di identificazione IVA contenuti nel VIES, al fine di consentire a tali autorità di adempiere all’obbligo di verificare i numeri IVA raccolti nelle dichiarazioni doganali; chiede alla Commissione di informare mensilmente le commissioni competenti del Parlamento e la Corte dei conti in merito agli sviluppi in tutti gli Stati membri sulla prevenzione delle frodi nell’ambito del regime doganale 42;

    37.

    invita la Commissione a creare un sistema che combini l’assistenza nel settore doganale e la cooperazione amministrativa in materia di IVA, per assicurare un efficace flusso di informazioni affinché le autorità competenti in un settore siano regolarmente informate circa le attività svolte nell’altro; ritiene che questo possa rendere più efficienti e rapide la cooperazione tra le autorità competenti e l’imposizione IVA nello Stato membro di destinazione;

    38.

    sottolinea il ruolo dell’e-government nell’aumento della trasparenza e nella lotta contro la frode e la corruzione, salvaguardando in tal modo i fondi pubblici; sottolinea come l’Unione europea sia in ritardo rispetto ai suoi partner industrializzati, a causa, tra l’altro, della mancanza di interoperabilità tra i sistemi (11); sottolinea che l’Unione europea deve intensificare gli sforzi per realizzare una nuova generazione di e-government;

    39.

    sottolinea che le transazioni elettroniche non monetarie documentate rendono più difficile la partecipazione all’economia sommersa e che esiste una forte correlazione tra la quantità di pagamenti elettronici effettuati in un paese e la misura della sua economia sommersa (12); incoraggia gli Stati membri ad abbassare le soglie oltre le quali sono obbligatori i pagamenti con mezzi diversi dal denaro contante;

    40.

    appoggia le raccomandazioni della Corte dei conti, in particolare:

    la raccomandazione di modificare le disposizioni di applicazione del codice doganale, introducendo la comunicazione obbligatoria dei numeri di identificazione IVA pertinenti,

    la raccomandazione di modificare la direttiva IVA al fine di rendere gli importatori responsabili in solido per le perdite IVA,

    la raccomandazione alla Commissione di fornire orientamenti agli Stati membri in materia di assistenza e cooperazione amministrativa,

    la raccomandazione di prevedere la verifica automatica dei numeri di identificazione IVA e la creazione di un profilo di rischio UE a titolo del regime doganale 42,

    la raccomandazione di modificare la direttiva IVA per consentire la riconciliazione tra i dati fiscali e doganali,

    la raccomandazione di prevedere lo scambio di informazioni necessario ai fini di una corretta imposizione dell’IVA,

    la raccomandazione di instaurare uno scambio automatico e diretto di informazioni per le operazioni a rischio nell’ambito del regime doganale 42,

    chiede alla Commissione di comunicare ogni 6 mesi in che modo e quando attuerà tali raccomandazioni;

    Parte III   Relazione speciale n. 14/2011 della Corte dei conti dal titolo: «L’assistenza finanziaria dell’UE ha migliorato la capacità della Croazia di gestire i fondi di post-adesione?»

    41.

    accoglie con favore la relazione speciale n. 14/2011 della Corte dei conti europea e ne approva le conclusioni, in particolare quella secondo cui «nel complesso, l’assistenza preadesione dell’UE alla Croazia sta contribuendo in maniera significativa ai progressi compiuti dalla Croazia nello sviluppare la propria capacità amministrativa in vista della gestione dei fondi UE post-adesione, che saranno di maggiore entità»; si compiace del ruolo importante e positivo dell’assistenza preadesione nella preparazione delle autorità croate alla gestione delle politiche di coesione e rurali nel periodo post-adesione;

    42.

    si rammarica che la relazione della Corte dei conti non dia informazioni sufficienti sui livelli di errore e le frodi e sul relativo follow-up — anche in sede giudiziaria se necessario — e sulla valutazione delle performance;

    43.

    sottolinea tuttavia la constatazione della Corte dei conti secondo cui «l’assistenza fino ad ora è riuscita solo parzialmente a raggiungere i propri obiettivi; ulteriori progressi nel rafforzamento della capacità in diverse aree chiave richiedono sostegno, sia prima che dopo l’adesione»; prende atto della conclusione della Corte dei conti, secondo cui «nella maggior parte dei settori dell’assistenza preadesione, la Commissione stima che la capacità amministrativa della Croazia non sia ancora sufficiente perché la Croazia possa essere autorizzata ad attuare l’assistenza senza che la Commissione effettui i controlli ex ante» e «nonostante i recenti progressi compiuti, la capacità in materia di appalti e la lotta alla corruzione rappresentano due aree nelle quali vi è particolare bisogno di rafforzare il sostegno alle autorità croate»;

    44.

    è preoccupato, visti alcuni casi di mancanza di preparazione delle amministrazioni e delle istituzioni nella transizione dai finanziamenti di preadesione ai finanziamenti a titolo dei fondi strutturali, verificatisi in occasione di precedenti adesioni, di come poter evitare che rischi analoghi si presentino per la Croazia;

    45.

    è preoccupato che, oltre all’aspetto dell’allineamento della legislazione, ampiamente sottolineato dalla Corte dei conti, saranno necessari un monitoraggio continuo e misure volte ad affrontare le seguenti problematiche:

    l’insufficienza dei livelli di assorbimento per un numero di programmi recenti,

    l’adeguatezza delle capacità di audit esterno e di controllo interno,

    la stabilità delle procedure nei programmi di finanziamento,

    i problemi di trasparenza e la necessità di una maggiore sensibilizzazione delle parti interessate e del pubblico in genere,

    l’efficienza, l’efficacia e l’economia nell’utilizzo dei finanziamenti, mediante valutazioni delle prestazioni;

    46.

    sostiene le raccomandazioni della Corte dei conti e invita, in particolare, la Commissione e le autorità croate a collaborare strettamente per assegnare una più alta priorità allo sviluppo di capacità in materia di appalti, tramite l’attuazione di programmi formativi sia teorici che pratici, adottare un maggior numero di iniziative per soddisfare i bisogni di rafforzamento della capacità a livello regionale e locale, perfezionare ulteriormente la valutazione dell’efficacia dei progetti, costituire un portafoglio di progetti maturi in modo che possano essere assorbiti pienamente i maggiori finanziamenti che saranno disponibili dopo l’adesione, e prendere misure in relazione ai programmi di sviluppo rurale nonché rafforzare quelle volte a contrastare la corruzione;

    47.

    sostiene la raccomandazione rivolta dalla Corte dei conti alla Commissione di tenere conto dell’esperienza acquisita con l’assistenza preadesione alla Croazia nel prestare assistenza preadesione ad altri paesi, ogniqualvolta ciò sia possibile,

    48.

    accoglie positivamente l’analisi esposta dalla Commissione nella sua relazione di controllo sui preparativi per l’adesione della Croazia, del 24 aprile 2012, in cui si afferma che «nel complesso, i preparativi della Croazia per l’adesione all’Unione europea sono a buon punto; il paese ha raggiunto un elevato grado di allineamento legislativo con l’acquis; si registrano ulteriori progressi rispetto alla relazione del 2011 e all’ultimo aggiornamento delle tabelle di controllo nell’autunno 2011; la Commissione ha però individuato alcuni ambiti che richiedono un ulteriore impegno» (13);

    49.

    rileva che rimane in sospeso un certo numero di questioni in molti dei capitoli dell’acquis; in particolare occorre prestare attenzione all’allineamento legislativo del diritto derivato nel settore degli appalti pubblici, segnatamente per quanto riguarda gli appalti per la difesa, nonché alla corretta attuazione della normativa recentemente adottata, specialmente a livello locale, anche ai fini della futura gestione dei fondi strutturali;

    50.

    osserva altresì che occorre un impegno costante nell’ambito del controllo finanziario per migliorare il funzionamento globale del controllo interno delle finanze pubbliche e dell’audit esterno a livello centrale e locale, come pure nel settore delle disposizioni finanziarie e di bilancio, dove si deve continuare a sviluppare la capacità per poter coordinare in maniera efficiente il sistema generale delle risorse proprie dopo l’adesione, e intensificare l’ammodernamento della strategia di controllo doganale, concentrandola maggiormente sui controlli a posteriori;

    51.

    sottolinea la necessità di intensificare gli sforzi in alcuni settori, in particolare l’agricoltura e lo sviluppo rurale, in cui occorre procedere a un ulteriore allineamento legislativo e al rafforzamento delle capacità amministrative con riferimento ai pagamenti diretti e allo sviluppo rurale;

    52.

    è preoccupato per il basso tasso di assorbimento dei finanziamenti Sapard e IPARD e rileva che alcuni settori erano particolarmente sottorappresentati nell’esecuzione della misura 1 («Investimenti nelle aziende agricole»), segnatamente il settore lattiero-caseario, il settore delle serre e il settore ortofrutticolo; ritiene che ciò sia indice di gravi insufficienze quanto alla capacità e al grado di preparazione di tali settori ad assorbire i futuri finanziamenti dell’Unione;

    53.

    prende atto dei ritardi nell’attuazione dell’assistenza preadesione; plaude ai progressi realizzati nell’affrontare la questione ed esorta la Commissione e le autorità croate a continuare a migliorare i tempi di attuazione dell’assistenza, rafforzando soprattutto lo sviluppo delle capacità; sottolinea che il rafforzamento delle capacità nel quadro dell’assistenza preadesione deve avere come obiettivo le istituzioni centrali così come le strutture regionali e locali; teme che, qualora la Croazia prestasse scarsa attenzione a quest’ultimo aspetto, ciò potrebbe comportare capacità amministrativa ed esperienza inadeguate ad attuare l’assistenza dell’Unione;

    54.

    ribadisce che lo scopo dell’assistenza preadesione è anche quello di rafforzare la capacità dei paesi candidati di assorbire il futuro finanziamento dell’Unione in modo efficiente e trasparente; accoglie pertanto con favore la nuova impostazione adottata dalla Commissione nella pianificazione dell’assistenza preadesione alla Croazia, come il collegamento di specifici progetti di rafforzamento della capacità con i negoziati di adesione, il che consente l’elaborazione di programmi operativi pluriennali;

    55.

    invita la Commissione a massimizzare il potenziale per l’apprendimento e lo sviluppo istituzionale nei paesi candidati e nei potenziali paesi candidati, in particolare allineando ulteriormente le procedure di preadesione a quelle utilizzate nell’ambito dei fondi strutturali, del Fondo sociale europeo e del Fondo agricolo europeo per lo sviluppo rurale.

    56.

    rileva altresì che, nel campo della politica regionale e del coordinamento degli strumenti strutturali, occorre concentrare sforzi supplementari e costanti su un’esecuzione efficace dei programmi di potenziamento della capacità amministrativa, in vista dell’attuazione futura della politica di coesione e a sviluppare una riserva di progetti maturi;

    57.

    invita le autorità croate ad adottare misure per affrontare le problematiche di cui sopra e chiede alla Commissione di riferire sui progressi della Croazia nel risolvere queste e altre questioni in sospeso;

    58.

    plaude ai progressi compiuti dalla Croazia sul piano del potenziamento delle capacità istituzionali e amministrative e del consolidamento della gestione dell’assistenza preadesione;

    59.

    plaude all’istituzione, nel dicembre 2011, del ministero croato per lo Sviluppo regionale e i fondi europei, e si compiace del fatto che il suo ministro sia stato inoltre investito della carica di vice primo ministro, il che dimostra l’impegno del nuovo governo nei confronti delle problematiche dello sviluppo regionale e dell’utilizzo dei fondi dell’Unione;

    60.

    rileva che la Croazia ha compiuto notevoli sforzi per istituire un sistema di controllo e una sana gestione finanziaria che dovrebbero condurre all’auspicata abolizione dei controlli ex ante nella seconda metà del 2012; sottolinea tuttavia la necessità di un più forte e sostenuto impegno, dato che nella maggior parte dei settori la Commissione non ha ancora autorizzato la Croazia ad attuare l’assistenza di preadesione senza controlli ex ante;

    61.

    accoglie con favore l’entrata in vigore, dal gennaio 2012, della nuova legge sugli appalti pubblici che garantisce una maggiore trasparenza, e si compiace che nel 2011 sia stata completata la realizzazione del progetto IPA di gemellaggio «leggero» 2008 intitolato «Rafforzamento delle capacità di sanare le irregolarità nelle procedure di appalto pubbliche», che comprendeva tra l’altro sforzi in materia di sensibilizzazione;

    62.

    esorta la Commissione e le autorità croate a dare priorità alla costituzione di solide capacità in materia di appalti pubblici; sottolinea in questo contesto che la lotta alla corruzione ha un ruolo centrale in tutto il processo di adesione e che la mancata attuazione di misure di prevenzione anti-corruzione ostacola il futuro recepimento dell’assistenza dell’Unione

    Parte IV   Relazione speciale n. 16/2011 della Corte dei conti dal titolo «L’assistenza finanziaria dell’UE per la disattivazione di centrali nucleari in Bulgaria, Lituania e Slovacchia: risultati e sfide future»

    63.

    rileva che il tema della disattivazione diventerà sempre più importante negli anni a venire, dal momento che un terzo dei 133 reattori in funzione in 14 Stati membri dovrà essere chiuso entro il 2025 (14);

    64.

    invita la commissione per i bilanci e la commissione per l’industria, la ricerca e l’energia a tenere conto delle conclusioni della commissione per il controllo dei bilanci in merito ai negoziati sul nuovo quadro finanziario pluriennale (2014-2020);

    Le conclusioni della Corte dei conti

    65.

    ritiene che le conclusioni della Corte dei conti possano essere sintetizzate come segue:

    «a)

    in ragione di un quadro politico relativamente fluido, i programmi non beneficiano di una valutazione completa dei bisogni, né di una fissazione delle priorità, né di una definizione di obiettivi e risultati specifici da conseguire. Le responsabilità sono diluite, in particolare per quanto riguarda il monitoraggio e il perseguimento degli obiettivi dei programmi nel loro insieme. La supervisione della Commissione si concentra sull’esecuzione del bilancio e sull’attuazione dei progetti;

    b)

    non vi è una valutazione complessiva dell’andamento del processo di disattivazione dei reattori e di attenuazione delle conseguenze della loro chiusura anticipata. Per molti progetti infrastrutturali fondamentali sono stati rilevati ritardi e sovraccosti;

    c)

    anche se i reattori sono stati chiusi tra il 2002 e il 2009, i programmi non hanno determinato i cambiamenti organizzativi richiesti per permettere agli operatori di trasformarsi in efficaci organizzazioni incaricate della disattivazione;

    d)

    le risorse finanziarie attualmente disponibili (compreso un contributo UE per un importo di 2,85 miliardi di EUR sino al 2013) non saranno sufficienti e il deficit di finanziamento è rilevante (2,5 miliardi di EUR circa)». (15);

    66.

    rileva, inoltre, che il regime di finanziamento proposto dalla Commissione non è stato sottoposto a una valutazione ex ante esaustiva;

    Conclusioni del Parlamento

    67.

    riconosce che la situazione descritta nella relazione della Corte dei conti fa riferimento al periodo fino alla fine del 2010 e che, da allora, la Commissione ha intrapreso una serie di iniziative;

    68.

    rileva che l’obiettivo generale dell’Unione nel settore nucleare è quello di massimizzare la sicurezza nucleare;

    69.

    prende atto del parere della Commissione, che afferma di aver istituito un quadro procedurale che fissa obiettivi specifici, definisce i ruoli e le responsabilità e individua chiaramente gli obblighi di rendicontazione e supervisione (16);

    70.

    prende atto della risposta della Commissione in cui si spiega che la valutazione del fabbisogno rientrava nella valutazione d’impatto [SEC(2011)1387] realizzata nel 2011; constata che la valutazione d’impatto ha riguardato i progressi finora compiuti e le rimanenti sfide, tracciando altresì un quadro della situazione del finanziamento;

    71.

    ricorda che i trattati di adesione della Bulgaria e della Slovacchia fissano i limiti per l’erogazione dell’assistenza finanziaria dell’Unione rispettivamente al 2009 e al 2006;

    72.

    plaude alla proposta di regolamento del Consiglio sul sostegno dell’Unione ai programmi di assistenza alla disattivazione nucleare in Bulgaria, Lituania e Slovacchia [COM(2011)783], che si basa sull’ampia consultazione delle parti in causa, ovvero gli Stati membri interessati — Bulgaria, Lituania e Slovacchia — e gruppi di esperti in disattivazione; si compiace del fatto che siano state utilizzate come input le risultanze della propria risoluzione del 5 aprile 2011 (17) e le conclusioni e raccomandazioni formulate nell’audit 2011 sull’andamento delle disattivazioni della Corte dei conti;

    73.

    osserva che gli esperti chiedono un piano di disattivazione circostanziato, solido e completo come base per l’erogazione di ulteriori aiuti da parte dell’Unione, che comprenda la stima totale dei costi fino alla data di completamento della disattivazione; ritiene opportuno fornire un’indicazione chiara del cofinanziamento nazionale e delle modalità per garantire tali finanziamenti nazionali nel lungo termine;

    74.

    rileva con soddisfazione che le tappe chiave, come definite nella suddetta valutazione d’impatto della Commissione (18), sono state esplicitamente sostenute dalle parti interessate, come pure la destinazione del sostegno dell’Unione alla realizzazione di tappe concrete con il maggior valore aggiunto per l’Unione; rileva la necessità di tenere in considerazione fin dall’inizio le procedure di conformità e un attento monitoraggio dei costi;

    75.

    ribadisce e sottolinea gli impegni reciproci assunti dall’Unione e da Bulgaria, Slovacchia e Lituania per quanto riguarda la disattivazione, rispettivamente, di quattro unità della centrale nucleare di Kozloduy, delle unità 1 e 2 della centrale nucleare Bohunice V1 e le unità 1 e 2 della centrale nucleare di Ignalina;

    76.

    si rammarica che nel caso della centrale nucleare di Ignalina, progetti di grande rilevanza come il B1 e il B234 abbiano subito gravi ritardi a causa di controversie di ordine tecnico e commerciale, che hanno provocato ingenti danni economici e discontinuità nel processo di disattivazione;

    77.

    ritiene che la tabella di marcia comprensiva di soluzioni tecniche condivise, stabilita nel luglio 2012 dalla centrale nucleare di Ignalina e dalla NUKEM/GNS, rappresenti un importante passo avanti per superare la situazione di stallo riguardo all’impianto di stoccaggio provvisorio del combustibile esaurito B1;

    78.

    si rammarica che la relazione dettagliata sui progressi conseguiti nell’attuazione della tabella di marcia, prevista per il 5 ottobre 2012, non abbia rispettato il termine;

    79.

    si compiace dei progressi compiuti su alcune delle questioni oggetto della tabella di marcia, come l’omologazione dei contenitori schermati e le misure di miglioramento relative alle gru;

    80.

    permane preoccupato, tuttavia, per il fatto che non sia stato raggiunto a tutt’oggi un accordo sulle questioni ancora in sospeso, come la problematica degli ammortizzatori e la gestione del combustibile fuoriuscito e danneggiato e che tali questioni rappresentino quindi un ostacolo alla rapida attuazione della suddetta tabella di marcia;

    81.

    esorta entrambe le parti interessate a concludere un accordo rapido e tempestivo su tutte le questioni ancora in sospeso;

    82.

    condivide le conclusioni della missione d’informazione effettuata dalla commissione per il controllo dei bilanci in Lituania dal 10 al 12 luglio 2012 e considera necessario, a tale proposito, sospendere l’assistenza finanziaria dell’Unione fino a quando non sarà raggiunto un accordo sui progetti B1 e B234;

    83.

    appoggia la proposta della Commissione che prevede l’assegnazione di un importo aggiuntivo di 230 milioni di EUR a favore della centrale nucleare di Ignalina per il periodo 2014-2017; ribadisce che lo stanziamento delle risorse deve avvenire solo nel caso in cui siano state rispettate le condizionalità ex ante, come stabilito nella proposta di cui sopra e ritiene che dopo tale data l’assistenza finanziaria dell’Unione debba concludersi;

    84.

    insiste sulla necessità che l’attività di disattivazione sia pianificata in modo sicuro ed efficiente tale da consentire un rapido rilascio della licenza di disattivazione, in base ai calendari stabiliti nei rispettivi piani di disattivazione;

    85.

    invita la Commissione a trasmettere al Parlamento una stima dei finanziamenti necessari per lo smantellamento irreversibile e completo dei tre impianti nucleari;

    86.

    ribadisce che le autorità di regolamentazione nucleare sono le sole a poter rilasciare licenze di disattivazione a persone giuridiche, nel rigoroso rispetto della pertinente legislazione nazionale;

    87.

    invita il governo lituano a istituire una squadra di gestione indipendente per i progetti B1 e B234; rileva che, come proposto dalla Corte dei conti lituana, è opportuno prevedere la gestione autonoma dei progetti realizzati dalla centrale nucleare di Ignalina;

    88.

    chiede, se ancora non è stato fatto, di fissare una scadenza chiara e inequivocabile per l’acquisizione delle licenze di disattivazione;

    89.

    rileva con preoccupazione i ritardi nella costruzione e nel completamento di strutture provvisorie per la conservazione del combustibile usato e che, in assenza di tali strutture, le barre di combustibile nucleare non possono essere rimosse; constata che, per quanto concerne la centrale nucleare di Ignalina, debbono considerarsi prioritari la rimozione e il temporaneo stoccaggio in condizioni di sicurezza delle barre nucleari dell’unità 2;

    90.

    chiede di sottoporre a una procedura di arbitrato i disaccordi sull’interpretazione dei trattati, l’aggiudicazione dei contratti e le controversie tecniche e commerciali in corso tra la centrale nucleare di Ignalina e l’appaltatore principale per i due progetti; rileva l’opportunità di sospendere qualsiasi ulteriore intervento finanziario dell’Unione fintantoché la controversia non sarà stata composta; invita la Commissione a riferire al Parlamento in merito alla situazione tramite una relazione annuale;

    91.

    è profondamente preoccupato per il fatto che la Corte dei conti ha stimato a 2,5 miliardi di EUR i finanziamenti mancanti per il completamento dei progetti di disattivazione, il che crea un considerevole deficit di finanziamento;

    92.

    invita la Commissione a collaborare con i governi di Bulgaria, Lituania e Slovacchia e a contribuire nella misura più ampia possibile a far avanzare il processo di disattivazione delle centrali nucleari, stanziando adeguati finanziamenti entro il 2017 o, se del caso, entro il 2020; invita inoltre la Commissione a prefiggersi obiettivi ambiziosi in materia di attuazione e a monitorare i progressi verso tali obiettivi; è del parere che sia necessario prevedere sanzioni in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi in questione; invita la Commissione a trasmettergli una relazione annuale sui progressi conseguiti;

    93.

    rileva che sin dall’avvio del processo di disattivazione delle centrali nucleari in Lituania, in Slovacchia e in Bulgaria, è mancata una chiara definizione delle responsabilità e degli obblighi degli Stati membri partecipanti a tale processo; rileva inoltre che gli oneri derivanti dalla responsabilità per l’intero processo di disattivazione a carico degli Stati membri che chiudono le loro centrali nucleari sono stati sproporzionati;

    94.

    si compiace che la suddetta proposta di regolamento del Consiglio [COM(2011)783] stabilisca obiettivi non solo generali ma anche specifici, misurabili, realizzabili, realistici e corredati di scadenziario per i tre Stati membri; rileva che gli ulteriori obiettivi e indicatori di prestazioni saranno definiti a livello di progetto, nelle misure di esecuzione e nei programmi di lavoro annuali;

    95.

    è del parere che nella proposta di regolamento del Consiglio, la base giuridica per la concessione di finanziamenti aggiuntivi a favore del programma Ignalina debba essere il protocollo n. 4 dell’atto di adesione e non l’articolo 203 del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica;

    96.

    accoglie con favore il fatto che, entro la fine del 2015, la Commissione presenterà una relazione di valutazione sul conseguimento degli obiettivi di tutte le misure in termini di risultati e di impatti, di efficienza dell’uso delle risorse e di valore aggiunto europeo del programma, ai fini della decisione sulla modifica o sulla sospensione delle misure; invita la Commissione a fornirgli una copia della relazione di valutazione;

    97.

    invita la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) a mettergli a disposizione le relazioni sull’attuazione dei progetti in Bulgaria, Lituania e Slovacchia;

    98.

    chiede alla Commissione e alla Corte dei conti di determinare il valore aggiunto della cooperazione con la BERS e la sua capacità di agire in qualità di amministratore dei fondi, dal momento che l’Unione provvede al 96 % dei finanziamenti;

    99.

    invita la Commissione a elaborare una relazione sui processi di disattivazione nei tre paesi in oggetto nonché una relazione sulla disattivazione della centrale nucleare di Greifswald, così da stabilire buone prassi tecniche e organizzative e creare una base di riferimento per i futuri progetti di disattivazione;

    Parte V   Relazione speciale n. 1/2012 della Corte dei conti dal titolo «Efficacia degli aiuti allo sviluppo forniti dall’Unione europea per la sicurezza alimentare nell’Africa sub-sahariana»

    100.

    plaude alla relazione della Corte dei conti e alle sue conclusioni generali, secondo cui gli aiuti allo sviluppo forniti dall’Unione per la sicurezza alimentare nell’Africa sub-sahariana sono, nella maggioranza dei casi, efficaci e contribuiscono in modo importante ai progressi verso il raggiungimento della sicurezza alimentare nei paesi partner che non dispongono ancora di un settore agricolo sicuro e sostenibile; rileva, tuttavia, che secondo la Corte dei conti, esistono margini di sensibile miglioramento in vari settori;

    101.

    prende atto con soddisfazione delle conclusioni della Corte dei conti secondo cui, quando la sicurezza alimentare fa parte della strategia del Fondo di sviluppo europeo (FES), gli aiuti allo sviluppo dell’Unione sono altamente pertinenti ai bisogni e alle priorità dell’Africa sub-sahariana e che la Commissione ha concentrato gli aiuti dell’Unione sullo sviluppo nei paesi con il maggior numero di persone denutrite;

    102.

    concorda con la Corte dei conti sulla necessità di prestare maggiore attenzione alla sicurezza alimentare nell’ambito degli aiuti allo sviluppo dell’Unione;

    103.

    deplora che per il decimo FES la sicurezza alimentare, l’agricoltura e lo sviluppo rurale siano stati scelti come settore chiave in un numero minore di paesi partner rispetto al nono FES e che molti paesi con problemi di sicurezza alimentare non abbiano praticamente ricevuto gli aiuti allo sviluppo dell’Unione in questo settore; concorda con la Corte che ciò è in contrasto con la situazione critica per quanto riguarda l’Obiettivo di sviluppo del millennio 1 (eliminare la povertà estrema e la fame) e con la crescente priorità che il FES era tenuto ad accordare alla sicurezza alimentare; invita la Commissione e gli Stati membri a prestare maggiore attenzione a questo settore in sede di elaborazione dei documenti strategici per paese del FES e a destinare a tale scopo maggiori finanziamenti;

    104.

    appoggia la raccomandazione della Corte dei conti di effettuare una valutazione strutturata della situazione della sicurezza alimentare in ciascun paese e un esame sistematico della portata potenziale del relativo sostegno dell’Unione dal parte del Servizio europeo per l’azione esterna e della programmazione degli aiuti allo sviluppo UE a cura della Commissione; invita la direzione generale per lo Sviluppo e la cooperazione della Commissione — Europe Aid a garantire l’inserimento dei dati e delle analisi raccolti dagli uffici della direzione generale per gli Aiuti umanitari e la protezione civile sul terreno e da altre fonti e a contribuire a far sì che siano predisposti efficaci sistemi di allerta rapida in caso di situazioni di insicurezza alimentare; chiede inoltre al SEAE di contribuire a garantire lo sviluppo della corrispondente capacità dei governi per far funzionare tali sistemi in modo sostenibile e l’attuazione di strategie di prevenzione che favoriscano la resilienza dei più vulnerabili;

    105.

    osserva che, dopo la crisi alimentare del 2008 che ha colpito gravemente molti paesi dell’Africa sub-sahariana, i prezzi degli alimenti sono tornati gradualmente ai livelli precedenti e che è probabile il perdurare della volatilità e della speculazione; invita la Commissione ad elaborare strategie di risposta alle varie contingenze, elaborando proposte pertinenti; chiede alla Commissione di prendere anche atto del fatto che il graduale aumento dei prezzi dei prodotti alimentari rientra in una marcata tendenza al rialzo a lungo termine, piuttosto che un problema a breve termine e richiede, di conseguenza, una strategia olistica a lungo termine direttamente connessa con obiettivi di sviluppo più ampi; chiede l’inclusione nel quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 di un nuovo strumento alimentare o di un meccanismo analogo che garantisca la capacità dell’Unione di rispondere rapidamente a nuove crisi alimentari utilizzando finanziamenti analoghi, data l’imprevedibilità di nuove crisi alimentari e l’accresciuta volatilità dei prezzi; è convinto che la speculazione finanziaria aggravi la volatilità dei prezzi degli alimenti e che, pertanto, sia necessario altresì adottare misure efficaci di azione contro questo tipo di speculazione anche attraverso la regolamentazione e il controllo dei mercati degli strumenti derivati;

    106.

    si rammarica che, nonostante la forte crescita economica, un quarto della popolazione dell’Africa sub-sahariana soffra ancora di malnutrizione e ricorda che la regione possiede la tecnologia, le conoscenze e le risorse naturali per cambiare questa situazione; sottolinea che la pace, la democrazia e la stabilità politica sono essenziali giacché l’accesso alle terre e ai mercati, i diritti di proprietà e l’istruzione favoriranno una maggiore influenza e responsabilità dei governi e delle autorità pubbliche;

    107.

    prende atto delle lacune evidenziate dalla Corte dei conti nell’articolazione dell’uso delle risorse assegnate a titolo del Fondo di sviluppo europeo e della linea di bilancio «sicurezza alimentare» nel periodo 1996-2006; chiede alla Commissione di integrare gli obiettivi dei due strumenti per far sì che siano complementari e che i finanziamenti in questione siano utilizzati con la massima efficacia;

    108.

    ritiene che nell’applicare la politica di sviluppo dell’Unione la Commissione debba tener conto in modo sistematico della situazione della sicurezza alimentare e, in particolare, dell’insicurezza alimentare cronica;

    109.

    sottolinea l’importanza di rafforzare la correlazione tra aiuto, risanamento e sviluppo al fine di garantire l’efficacia degli aiuti; reitera l’importanza di assegnare una quota adeguata dell’aiuto pubblico UE allo sviluppo al settore agricolo; deplora la drastica riduzione del livello di aiuti allo sviluppo destinati all’agricoltura dagli anni ’80 e invita la Commissione a dirigere prioritariamente tali aiuti all’agricoltura, prestando anche assistenza agli agricoltori nell’accesso ai mercati; rileva che l’aiuto allo sviluppo fa parte di un sistema più ampio, nel quale per la maggior parte dei Pvs il commercio, le rimesse e altre fonti di reddito superano per importanza tutti i pagamenti APS, e che la politica agricola comune impedisce un commercio libero ed equo con i mercati emergenti;

    110.

    sottolinea che, per accrescere la resilienza e la flessibilità del settore agricolo, occorre esaminare l’intera catena della distribuzione alimentare, dal produttore al consumatore; ritiene che occorrano impegni politici a lungo termine da parte dei governi dell’Africa sub-sahariana per ridurre la vulnerabilità del settore agricolo; rileva che le sovvenzioni temporanee sotto forma di sementi resistenti a condizioni atmosferiche estreme possano costituire un’importante rete di sicurezza per i piccoli produttori e le famiglie che altrimenti ne sarebbero duramente colpiti; sottolinea l’importanza dei sistemi di avviso precoce e delle attività preventive in materia di igiene, sementi e mangimi per animali; deplora che la violenza e l’insicurezza costituiscano un ostacolo alla futura sicurezza alimentare;

    111.

    sottolinea la necessità di concentrarsi nuovamente su una politica alimentare che vada al di là dell’aiuto alimentare, sulla cooperazione tra donatori e tra donatori e beneficiari con partenariati locali più stretti a livello europeo e globale e sul ruolo fondamentale dei paesi beneficiari nell’assicurare i presupposti di base per qualsiasi significativo progresso in questo settore, come la pace interna e investimenti nelle infrastrutture rurali; sottolinea altresì che uno sviluppo sociale ed economico a lungo termine richiede fonti di reddito sostenibili diverse dagli aiuti; ritiene che un commercio libero ed equo tra l’Europa e i paesi in via di sviluppo conforme ai principi dell’OMC costituiscano un elemento chiave per rafforzare la sicurezza alimentare e accelerare lo sviluppo umano nell’Africa sub-sahariana;

    112.

    concorda con la Corte dei conti che sarebbe stato più opportuno prevedere un periodo di attuazione più lungo per lo strumento alimentare (dal 2008 al 2010) in considerazione dei suoi obiettivi e l’esistente divario di finanziamento tra la fine del suo periodo di programmazione e il prossimo periodo di programmazione del FES (a partire dal 2014); sottolinea l’importanza di garantire la continuità degli aiuti vista la continua instabilità e gli elevati livelli dei prezzi delle materie prime; sottolinea la necessità di puntare, in stretto coordinamento con il Programma alimentare mondiale, l’Organizzazione per l’alimentazione e l’agricoltura e il Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo, alla complementarità e alla sinergia tra i programmi dell’UE in materia di sicurezza alimentare e i programmi di questi e altri donatori internazionali;

    113.

    manifesta profonda inquietudine per le conclusioni della Corte dei conti secondo cui la nutrizione è stata trascurata e ritiene questo fatto preoccupante, dato che la denutrizione ha conseguenze estremamente dannose in particolare se si verifica durante la gravidanza o nei primi due anni di vita e può provocare danni irreversibili; rileva che la denutrizione è un ostacolo allo sviluppo umano che arreca danni irreversibili agli individui e infligge ai paesi gravi perdite sul piano economico e sociale; valuta positivamente la volontà della Commissione, espressa nella sua comunicazione intitolata «Un quadro strategico dell’UE per aiutare i paesi in via di sviluppo ad affrontare i problemi della sicurezza alimentare» [COM(2010)127], di integrare la dimensione nutrizionale nei programmi dell’Unione; rinnova il proprio invito alla Commissione affinché elabori un’apposita comunicazione su tale dimensione e integri strategie valide e multisettoriali nella sua politica di sviluppo; rileva che uno degli interventi più importanti ed economicamente più convenienti è l’emancipazione delle donne, che rappresenta un modo molto efficace di aiutare le famiglie a dare priorità alle cure sanitarie e all’alimentazione dei bambini;

    114.

    prende atto della conclusione della Corte dei conti secondo cui gli interventi dell’Unione sono stati in generale ben progettati e raggiungono la maggior parte dei risultati voluti, ma deplora che la qualità degli obiettivi sia stata eterogenea e difficile da misurare vista l’assenza di indicatori di rendimento e la sostenibilità dei risultati sia stata dubbia nella metà degli interventi oggetto di audit; invita la Commissione a fissare obiettivi più realistici e misurabili per gli interventi e a migliorare la loro definizione nei programmi di sostegno di bilancio generale, nei quali occorre prestare maggiore attenzione agli interventi che promuovono l’imprenditorialità tra la crescente popolazione giovanile e agli interventi che affrontano la discriminazione delle donne nel settore agricolo;

    115.

    continua ad essere convinto dell’importanza di rafforzare l’aspetto della nutrizione nell’aiuto allo sviluppo per la sicurezza alimentare e chiede che la Commissione presenti una relazione scritta sui progressi registrati al riguardo entro la primavera del 2013;

    116.

    osserva che l’impatto globale dell’azione dell’Unione nell’ambito della sicurezza alimentare è anche influenzato dalle politiche dell’Unione in materia di agricoltura, pesca, energia e commercio; sottolinea la necessità di garantire la coerenza delle politiche per lo sviluppo, conformemente all’articolo 208 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e di assicurare che tali politiche rappresentino e rispettino il principio del «non nuocere».

    117.

    concorda con la Corte dei conti sul fatto che la Commissione dovrebbe adoperarsi per favorire maggiormente la sostenibilità finanziaria dei programmi agricoli e di trasferimenti sociali;

    Parte VI   Relazione speciale n. 2/2012 della Corte dei conti dal titolo «Strumenti finanziari per le PMI cofinanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale»

    118.

    accoglie con favore la Relazione speciale n. 2/2012 che si concentra sulle misure di ingegneria finanziaria cofinanziate dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) nel corso dei periodi di programmazione 2000-2006 e 2007-2013; riconosce che la Relazione speciale n. 2/2012 fornisce informazioni sull’efficienza e sull’efficacia delle misure di ingegneria finanziaria cofinanziate dal FESR e si basa su un campione di audit di progetti nel Regno Unito, in Germania, in Slovacchia, in Ungheria e in Portogallo;

    119.

    è del parere che tale relazione di audit sarebbe molto utile anche alla fine del periodo di programmazione 2007-2013, permettendo di effettuare ulteriori conclusioni in merito alla performance degli strumenti finanziari (SF) per le piccole e medie imprese (PMI) cofinanziati dal FESR; ritiene inoltre che la redazione di siffatta relazione alla fine di tale periodo consentirà di evitare di ripetere gli errori commessi aumentando allo stesso tempo l’efficacia e l’efficienza delle future misure di ingegneria finanziaria cofinanziate dal FESR;

    120.

    sottolinea che le PMI costituiscono la spina dorsale dell’economia dell’Unione poiché generano posti di lavoro, innovazione e ricchezza; rileva, tuttavia, che le PMI possono incontrare difficoltà di finanziamento, non potendo accedere ai tipi e ai volumi di credito loro necessari in determinate fasi della loro attività;

    121.

    riconosce che in tempi di ristrettezze di bilancio e di una ridotta capacità di prestito del settore privato, è necessario che le PMI, in particolare le microimprese che sono le più colpite e dovrebbero quindi esserne il target principale, ricevano un maggiore sostegno unionale affinché possano continuare a produrre occupazione, innovazione e crescita; rileva che occorre riservare particolare attenzione alle PMI generatrici di uno sviluppo sostenibile a livello locale e che la politica di coesione, essendo il più importante strumento di investimento per la convergenza e lo sviluppo sostenibile di tutta l’Unione, è uno dei due principali canali di sostegno dell’Unione per le PMI; sottolinea, pertanto, che è necessario rafforzare in futuro l’utilizzo degli strumenti finanziari nella politica di coesione per le PMI onde garantire la rotazione di fondi, promuovere i partenariati pubblico-privato e conseguire un effetto moltiplicatore con il bilancio dell’Unione;

    122.

    ricorda che per sostenere l’imprenditorialità, l’Unione attua la sua politica d’impresa e la sua politica di coesione prevalentemente mediante sovvenzioni, ma che è sempre più frequente il ricorso a strumenti finanziari nel quadro del FESR; nota che gli strumenti finanziari sono rimborsabili e rotativi e possono così essere utilizzati da ondate successive di piccole e medie imprese;

    123.

    riconosce che l’attuazione di programmi volti ad agevolare l’accesso al finanziamento richiede il coinvolgimento attivo di intermediari finanziari che trasformino i fondi pubblici in SF per le PMI; rileva che al finanziamento pubblico possano aggiungersi ulteriori fondi stanziati dal settore privato, aumentando così le somme disponibili per investimenti nelle PMI; rileva che tale azione suole definirsi effetto leva o effetto moltiplicatore;

    124.

    sottolinea che la mancanza di accesso al finanziamento ha comportato un crollo del numero di nuove imprese e che gli strumenti finanziari cofinanziati dal FESR svolgono un ruolo sempre più importante per incentivare l’imprenditorialità;

    125.

    ricorda che l’audit della Corte dei conti si è concentrato sulle misure di ingegneria finanziaria cofinanziate dal FESR nel corso dei periodi di programmazione 2000-2006 e 2007-2013 e che i risultati dell’audit si basano su una revisione diretta di un campione di progetti e su un esame dei sistemi di gestione, monitoraggio e informazioni della Commissione e degli Stati membri;

    126.

    osserva che la Corte dei conti ha concentrato il suo audit su tre principali tipologie di SF: strumenti di capitale, di credito e di garanzia; constata che si tratta di strumenti ammissibili al cofinanziamento del FESR, ma che devono essere rispettate le norme di ammissibilità dell’Unione e nazionali; ribadisce che l’obiettivo principale dell’audit era quello di verificare l’efficacia e l’efficienza delle spese del FESR a favore di misure di ingegneria finanziaria per le PMI;

    127.

    esprime soddisfazione per le conclusioni e le raccomandazioni della Corte dei conti relative alle valutazioni del deficit di finanziamento; osserva che nella proposta legislativa (19) per il prossimo periodo di programmazione tale valutazione è resa obbligatoria sotto forma di valutazione ex ante; invita la Commissione a introdurre i requisiti pertinenti, compresi i parametri quantificati, concernenti il ruolo e l’applicazione della valutazione ex ante nel pertinente regolamento come parte dell’atto di base; ritiene che anche la questione delle disposizioni sulla rotazione debba essere affrontata nella proposta legislativa per il prossimo periodo di programmazione;

    128.

    rileva che i regolamenti dei fondi strutturali consentono di stabilire una preferenza per il settore privato rispetto al pubblico; invita la Commissione a trovare una giustificazione adeguata per questa posizione privilegiata, in quanto tale trattamento potrebbe limitare la capacità di rientrare in possesso dei fondi in eccesso e la possibilità di destinare tali fondi ad altre PMI;

    129.

    esprime preoccupazione per il fatto che la Corte dei conti abbia rilevato che l’efficacia e l’efficienza delle misure sono state ostacolate dalle gravi carenze seguenti:

    le valutazioni del deficit di finanziamento delle PMI, ove eseguite, sono viziate da gravi difetti e tali deficit di finanziamento non vengono sistematicamente resi pubblici,

    i regolamenti sui fondi strutturali, originariamente concepiti per sovvenzioni a fondo perduto, presentano gravi carenze poiché ignorano le specificità degli SF,

    prima che i fondi raggiungano le PMI, si rilevano significativi ritardi e, rispetto ad altri programmi dell’Unione a sostegno delle PMI, la capacità del FESR di incentivare l’investimento di privati è piuttosto scarsa;

    130.

    rammenta altresì che la propria commissione per lo sviluppo regionale, nel suo parere in materia di SF innovativi nel contesto del prossimo quadro finanziario pluriennale (20), invitava a garantire da subito la chiarezza, la semplicità e la trasparenza del quadro giuridico per gli SF e un riferimento giuridico coerente alle definizioni degli SF;

    131.

    rileva con preoccupazione che le precedenti relazioni annuali di attuazione, le commissioni di monitoraggio e gli indicatori dei programmi operativi sono stati considerati inadeguati o inappropriati per gli obiettivi e le finalità degli SF; accoglie con favore gli sviluppi nell’attività di relazione e monitoraggio registrati con JEREMIE;

    132.

    deplora il fatto che, a livello dei fondi di partecipazione, la Corte dei conti non abbia riscontrato una leva significativa del settore privato per i periodi di programmazione 2000-2006 e 2007-2013; esprime sorpresa per il fatto che, solitamente, negli accordi di finanziamento tra le autorità di gestione e gli intermediari finanziari non si faccia menzione di espliciti requisiti di leva, se si escludono alcuni fondi di capitale che hanno previsto requisiti di leva vincolanti per co-investitori privati;

    133.

    appoggia l’invito della Corte dei conti a definire con più chiarezza il concetto di leva finanziaria negli SF; sottolinea, tuttavia, che alla luce delle pressioni per una leva finanziaria più elevata, è importante rammentare che gli SF della politica di coesione finanziano generalmente progetti nelle regioni meno sviluppate e nelle regioni con difficoltà economiche, con l’obiettivo di migliorare situazioni di fallimenti del mercato e investimenti non ottimali, pertanto gli SF della politica di coesione non si concentrano soltanto sulla redditività a breve termine, ma anche su elevati benefici socio-economici significativi su scala locale e regionale; punta, in materia di progettazione e realizzazione dei programmi, alla governance multilivello e alla gestione condivisa quali concetti fondamentali della politica di coesione che permettono alle autorità regionali e nazionali di partecipare alla pianificazione e all’esecuzione dei programmi; sottolinea, pertanto, che il quadro legislativo deve conservare un certo livello di flessibilità, anche in tema di definizioni e condizioni dell’effetto leva;

    134.

    riconosce il potenziale di strumenti innovativi di ingegneria finanziaria per costituire capitale e potenziare gli investimenti, in contrapposizione alle sovvenzioni, che sono sempre percepite come eccessivamente farraginose e burocratiche dai beneficiari; sottolinea che gli strumenti di ingegneria finanziaria potrebbero svolgere un ruolo importante nel conseguimento degli obiettivi della strategia Europa 2020 attraendo finanziamenti da altri investitori in aree di forte interesse per l’Unione;

    135.

    rileva, inoltre, che per gli strumenti di capitale e di credito, la Corte dei conti ha rilevato che l’effetto leva ottenuto non è stato significativo e inferiore ai parametri di confronto; nota con soddisfazione che, al contrario, l’effetto leva per gli strumenti di garanzia è stato più alto;

    136.

    esorta la Commissione ad agire senza indugio per quanto riguarda le conclusioni della Corte dei conti; attribuisce particolare importanza all’aumento, in futuro, della capacità del FESR di incentivare l’investimento di privati che corrisponda ai contributi pubblici;

    137.

    esprime preoccupazione per i diffusi ritardi registrati negli Stati membri quanto all’accesso al credito per le PMI; invita la Commissione e le autorità di gestione ad evitare ritardi nel consentire alle PMI di accedere ai finanziamenti, principalmente per motivi amministrativi, giuridici, organizzativi o strategici; deplora il fatto che, dal punto di vista dell’autorità di gestione, diventa più conveniente ricorrere all’alternativa delle sovvenzioni per le PMI;

    138.

    esorta la Commissione a presentare, quanto prima possibile, una proposta integrata e chiarificatrice sui problemi causati dall’attuale molteplicità delle definizioni di piccole e medie imprese, che variano all’interno dell’Unione per diversità di scopi o obiettivi, e a proporre possibili rimedi a tale situazione;

    139.

    deplora il fatto che, in taluni casi, le informazioni sui costi di gestione sostenuti dalle PMI non erano disponibili o non erano affidabili; invita le autorità competenti a migliorare la situazione attuale e a fornire, in futuro, tutte le informazioni rilevanti; riconosce l’opportunità di operare una distinzione in relazione ai costi degli strumenti di ingegneria finanziaria (costi di gestione del fondo di partecipazione JEREMIE e costi di gestione degli intermediari finanziari) e al costo per le PMI;

    140.

    deplora il fatto che, in un certo numero di casi, gli intermediari finanziari nominati dalle rispettive autorità di gestione abbiano addebitato alle singole PMI i costi di rifinanziamento e di trattamento; sottolinea che tali costi dovrebbero essere voci di spesa d’esercizio ordinaria per gli intermediari finanziari;

    141.

    sottolinea l’importanza di semplificare le procedure amministrative per quanto riguarda l’accesso al credito e di ridurre i requisiti di cofinanziamento;

    142.

    esprime preoccupazione per il fatto gli orientamenti della Commissione non definiscono i termini e le condizioni che impedirebbero di addebitare alle PMI costi non corrispondenti all’effettivo rischio da queste assunto o a servizi erogati dagli intermediari finanziari;

    143.

    raccomanda che, in considerazione della complessità combinata degli SF, della gestione concorrente e delle disposizioni che disciplinano gli aiuti di Stato e i fondi strutturali, la Commissione migliori i sistemi di comunicazione e di monitoraggio tra Commissione, autorità di gestione e beneficiari (gli intermediari finanziari) e fornisca, alla luce delle nuove disposizioni del quadro normativo 2007-2013, un orientamento e una consulenza migliori;

    144.

    approva la raccomandazione della Corte dei conti secondo cui la Commissione dovrebbe offrire un sistema di monitoraggio e di valutazione affidabile e tecnicamente ineccepibile specifico agli SF; invita altresì la Commissione a seguire le raccomandazioni della Corte dei conti relative a un accordo con gli Stati membri su un numero ristretto di indicatori di risultato misurabili, pertinenti, specifici e uniformi, che rafforzerebbero tanto il processo di monitoraggio quanto quello di audit;

    145.

    rileva che la frammentazione territoriale e l’insufficiente massa critica incidono sulla capacità di attrazione degli SF e impongono determinate condizioni finanziarie e possibili costi di gestione relativamente elevati; rileva che tali caratteristiche del FESR ostacolano la sana gestione finanziaria degli SF in tutti i diversi periodi di programmazione alla base del sostegno FESR alle PMI;

    146.

    si rammarica del fatto che, al momento di stabilire le procedure per l’assegnazione dei fondi del programma operativo, le autorità pubbliche, che di solito hanno poca dimestichezza con il finanziamento alle PMI, abbiano concesso spesso contributi pubblici ai fondi secondo modalità che hanno impedito di raggiungere la massa critica; insiste sul fatto che i diversi programmi operativi tematici con multipli obiettivi economici, ambientali, sociali e territoriali sono all’origine di questa situazione;

    147.

    è del parere che, nel proporre misure di ingegneria finanziaria, le autorità di gestione dovrebbero accertarsi che la loro proposta sia debitamente motivata da una valutazione di alta qualità del deficit di finanziamento delle PMI, basata su una metodologia standardizzata e comunemente accettata; è favorevole al fatto che, prima di approvare programmi operativi che contemplino misure di ingegneria finanziaria, la Commissione ne verifichi la compatibilità con la valutazione del deficit di finanziamento delle PMI, garantendo anche la qualità di quest’ultima;

    148.

    esprime preoccupazione per la mancanza di informazioni negli Stati membri in materia di accesso delle PMI alle fonti di finanziamento; sostiene la raccomandazione della Corte dei conti ai sensi della quale, al fine di ottimizzare il volume della fornitura di finanziamenti alle PMI, è necessario sensibilizzare il più possibile le parti interessate alle specifiche esigenze di finanziamento delle PMI;

    149.

    è del parere che debba essere l’effetto moltiplicatore a dimostrare la capacità dei contributi finanziari iniziali dell’Unione e degli Stati membri ad attrarre finanziamenti privati; ritiene che il cofinanziamento di strumenti finanziari da parte degli Stati membri debba essere considerato, insieme al contributo dell’Unione, come parte del finanziamento pubblico;

    150.

    ritiene che gli atti delegati, destinati a riguardare elementi non essenziali della legislazione dell’Unione, non dovrebbero disciplinare questioni che rientrano di fatto tra gli elementi chiave del futuro regime di coesione (21);

    151.

    raccomanda vivamente al Consiglio e alla Commissione, in sede di elaborazione delle proposte di regolamento dei fondi strutturali, di fornire un quadro normativo più adeguato, in modo tale che l’elaborazione e l’attuazione delle misure di ingegneria finanziaria non risentano delle carenze del quadro normativo, dei vincoli geografici e degli effetti di dispersione dei fondi strutturali; chiede che gli insegnamenti tratti dall’attuale periodo di programmazione trovino riscontro nella concezione delle proposte di regolamento dei fondi strutturali; ritiene, in particolare, che le proposte dovrebbero essere orientate verso le prestazioni e i risultati piuttosto che la semplice osservanza;

    152.

    è favorevole al fatto che la Commissione preveda un sistema di monitoraggio e di valutazione affidabile e tecnicamente solido, specifico per gli SF, anche separando gli SF dalle vere e proprie sovvenzioni nei processi di monitoraggio, relazione e revisione della Commissione, e che la quantità di denaro effettivamente versato alle PMI sia trasparente; incoraggia la Commissione e gli Stati membri, in particolare, ad accordarsi su un numero ristretto di indicatori di risultato misurabili, pertinenti, specifici e uniformi per gli SF;

    153.

    condivide l’opinione secondo cui la Commissione dovrebbe valutare la possibilità di offrire agli Stati membri strutture e strumenti di ingegneria finanziaria per PMI già consolidati (ad esempio, sovvenzioni vincolate al pagamento di royalty, veicoli di investimento dedicati), solo se questi possano avere la conseguenza di velocizzare l’attuazione e ridurre i costi di gestione, sia pure in modo tale che questo prerequisito non comprometta eccessivamente le opportunità delle PMI di avvalersi di tali regimi di finanziamento; sottolinea l’importanza di garantire che l’ingegneria finanziaria continui a restare flessibile per adattarsi sia alle disparità regionali che ai cambiamenti del mercato;

    154.

    osserva che gli Stati membri, con il supporto della Commissione, dovrebbero far convergere tutti gli SF per le PMI cofinanziati dal FESR in un unico programma operativo per ciascuno Stato membro o in un unico asse prioritario nel programma operativo nazionale di uno Stato membro, al fine di razionalizzare il processo di pianificazione, eliminando una delle principali cause di ritardo riscontrate;

    155.

    ritiene che la Commissione dovrebbe proporre una definizione comune di effetto moltiplicatore e di concetti standard di reimpiego nei regolamenti dei fondi strutturali, con le debite distinzioni tra fondo di partecipazione, nonché esigere coefficienti di leva minimi, periodi di rotazione minimi e dati per il calcolo degli indicatori dell’effetto di leva contrattualmente vincolanti; ritiene che il concetto di valore aggiunto dovrebbe essere considerato una componente importante nel calcolo dei coefficienti di leva, al fine di raggiungere i pertinenti obiettivi politici e tener conto delle condizioni di mercato; ritiene che, a tal fine, sarebbe opportuno articolare il concetto di valore aggiunto europeo nel quadro giuridico per il periodo 2014-2020;

    156.

    chiede al Consiglio e alla Commissione di esaminare metodi alternativi di sostegno alle PMI attraverso strumenti di ingegneria finanziaria, ove il quadro della politica di coesione non si rivelasse idoneo; rileva che tali strumenti dovrebbero essere sostenuti attraverso programmi amministrati centralmente dalla Commissione, attraverso programmi gestiti da veicoli di investimento dedicati in collaborazione con la Commissione e gli Stati membri, oppure attraverso programmi gestiti direttamente dagli Stati membri;

    157.

    rammenta che il suddetto parere della commissione per lo sviluppo regionale sugli strumenti finanziari innovativi nel contesto del prossimo QFP accoglie positivamente il fatto che l’applicazione degli SF sia estesa nell’ambito della politica di coesione a tutti gli obiettivi tematici e a tutti i fondi del quadro strategico comune nel prossimo periodo di programmazione;

    Parte VII   Relazione speciale n. 3/2012 della Corte dei conti dal titolo «I fondi strutturali: Le carenze riscontrate nei sistemi di gestione e controllo degli Stati membri sono state affrontate con successo dalla Commissione?»

    158.

    valuta positivamente la relazione speciale n. 3/2012 della Corte dei conti; appoggia tutte le raccomandazioni formulate dalla Corte e chiede alla Commissione di attuarle in modo efficace e tempestivo;

    159.

    si compiace che la Commissione abbia sistematicamente avviato azioni correttive e che nel 90 % dei casi le azioni richieste abbiano costituito un’adeguata risposta alle carenze riscontrate (punto 27);

    160.

    rileva che al 75 % circa delle richieste basate sulle relazioni annuali di cui all’articolo 13 del regolamento (CE) n. 438/2001 (22) della Commissione non hanno fatto seguito rettifiche finanziarie; chiede quindi alla Commissione di indicare i motivi delle mancate rettifiche finanziarie in questo contesto;

    161.

    esprime preoccupazione per i diversi requisiti applicati dalla Commissione nel periodo di programmazione 2000-2006 in materia di attuazione dei controlli di primo livello, poiché ciò potrebbe comportare la mancata individuazione delle spese irregolari; chiede alla Commissione di adottare un approccio coerente per le richieste di controlli di primo livello e di fornire informazioni per i periodi di programmazione successivi al 2000-2006; osserva che la base giuridica per il periodo 2007-2013 obbliga le autorità di gestione a effettuare verifiche amministrative di tutte le domande di rimborso presentate dai beneficiari, conformemente all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1828/2006 (23) della Commissione;

    162.

    chiede alla Commissione di diffondere in modo ancor più capillare check-list elaborate e manuali sulle migliori prassi (prestando particolare attenzione alle norme di ammissibilità) cui gli Stati membri dovranno attenersi, e di verificare con maggior rigore in che modo si tiene conto di tali risorse;

    163.

    ritiene che i controlli di primo livello siano della massima importanza per garantire la validità del tasso di errore fin dall’inizio della procedura di attuazione; reputa quindi che l’autorità di gestione debba essere accreditata dalla Commissione o che quest’ultima debba coadiuvare e controllare l’autorità di gestione nell’esercizio dei summenzionati controlli di primo livello;

    164.

    esprime tuttavia preoccupazione, in particolare per le seguenti osservazioni:

    l’attuazione delle azioni correttive ha richiesto in media 30 mesi (punto 32) e i ritardi sono imputabili principalmente agli Stati membri interessati, sebbene la Commissione sia stata parzialmente responsabile nel 39 % dei casi e pienamente responsabile nel 5 % di essi (punto 35),

    solo nel 67 % dei casi la Commissione ha ottenuto un elevato livello di garanzia in merito all’accuratezza delle rettifiche finanziarie (punto 55),

    solo nel 28 % dei casi la Commissione ha ottenuto un elevato livello di garanzia in relazione al miglioramento dei sistemi di gestione e controllo degli Stati membri a seguito di azioni correttive (punto 64), il che significa che saranno necessari considerevoli sforzi nella procedura di chiusura;

    165.

    esprime altresì preoccupazione riguardo all’osservazione della Corte dei conti secondo cui gli audit successivi utilizzati dalla Commissione per verificare l’affidabilità delle dichiarazioni rese dagli Stati membri necessitano di ulteriori azioni correttive da parte degli stessi nel 78 % dei casi (punto 45); teme pertanto che in alcuni casi la Commissione si sia basata su informazioni potenzialmente inaffidabili, senza mettere sufficientemente in discussione le informazioni presentate dagli Stati membri (cfr. ad esempio il punto 57, riquadri 9 e 12) e che non abbia verificato adeguatamente l’affidabilità delle informazioni; sottolinea che la scarsa affidabilità delle dichiarazioni degli Stati membri richiede ulteriori risorse di audit da parte della Commissione; riconosce altresì la necessità di equilibrare in modo adeguato i costi e i benefici di tali audit di follow-up (punto 46);

    166.

    ritiene che, rafforzando il ruolo svolto dalla Commissione nei controlli ex ante anziché nei controlli ex post, sarebbe possibile raggiungere un livello di efficienza nettamente superiore;

    167.

    ricorda alla Commissione che la relazione annuale 2010 della Corte dei conti ha rilevato un aumento del tasso di errore nel settore della coesione, il che denota un’inversione della tendenza positiva osservata negli anni precedenti e mal si concilia con la riduzione accelerata dei tassi di errore richiesta dal Parlamento nell’ambito della procedura di discarico 2008 (24);

    168.

    ribadisce l’importanza del ruolo di supervisione che la Commissione esercita per potersi assumere la responsabilità definitiva dell’attuazione del bilancio, anche nei settori a gestione condivisa; ricorda il piano d’azione per il rafforzamento della funzione di supervisione della Commissione nel contesto della gestione condivisa delle azioni strutturali [COM(2008)97] come pure il quadro giuridico rafforzato per il periodo di programmazione 2007-2013, intesi a ridurre il livello di errore nelle azioni strutturali e a tutelare così il bilancio dell’Unione; osserva tuttavia che il piano d’azione del 2008 è entrato in vigore soltanto alla fine del periodo di programmazione 2000-2006 e poteva quindi coprire solo il processo di chiusura di detto periodo; chiede quindi alla Commissione di applicare pienamente le misure indicate nel piano d’azione per il periodo di programmazione 2007-2013 e per i periodi successivi; si attende, in questo contesto, che la Commissione riduca notevolmente e progressivamente i tassi di errore, in particolare nei programmi per i quali è lecito aspettarsi i tassi più elevati; propone che la Corte dei conti proceda periodicamente a una valutazione della qualità tecnica ed etica delle autorità nazionali di audit, segnatamente per quanto concerne la loro indipendenza, comunicando le proprie osservazioni e conclusioni al Parlamento e al Consiglio;

    169.

    sottolinea che la rapidità è fondamentale nella procedura di controllo al fine di garantire la tutela degli interessi finanziari dei contribuenti dell’Unione; chiede alla Commissione di dare priorità ad azioni di controllo, valutazione e follow-up quanto più possibile precoci nell’ambito della sua futura sorveglianza della gestione di tali fondi;

    170.

    ritiene che il miglioramento del ruolo di vigilanza della Commissione sia un processo continuo; pone l’accento, in questo contesto, sull’osservazione della Corte dei conti secondo cui, sebbene in una determinata fase i sistemi di gestione e di controllo fossero efficaci, ciò non significa necessariamente che essi continuino a esserlo, poiché sistemi, personale e soggetti incaricati della gestione delle azioni strutturali possono cambiare; chiede alla Commissione di fornire pieno sostegno alle raccomandazioni della Corte dei conti; ritiene che il piano d’azione dovrà essere migliorato se non si darà risposta alle aspettative di miglioramento della gestione finanziaria della Commissione;

    171.

    chiede alla Commissione di adoperarsi per garantire che gli Stati membri non compromettano la continuità dei programmi sostituendo il personale, i sistemi e i soggetti responsabili del controllo dei fondi strutturali, la cui efficacia è già stata certificata dalla Commissione;

    172.

    prende nota con soddisfazione dell’elevato numero di azioni preventive, comprese le rettifiche finanziarie, messe in atto dalla Commissione in seguito all’adozione del piano d’azione nel 2008; chiede pertanto alla Commissione di fornire informazioni in merito all’impatto di tali rettifiche sul tasso di errore complessivo per il periodo di programmazione 2000-2006;

    173.

    ribadisce l’idea di «audit unico», proposta dalla Corte dei conti nel suo parere n. 2/2004; ritiene che in un sistema di controllo interno efficace ed efficiente, i principi e le norme comuni debbano essere la base dell’amministrazione a tutti i livelli (25);

    174.

    è convinto che la Commissione debba continuare a mirare all’attuazione del principio dell’audit unico; ribadisce che è della massima importanza garantire la qualità dell’operato delle autorità di audit nel periodo attuale e in quelli futuri nonché assicurarne l’indipendenza, e che a tale scopo è fondamentale definire per gli audit norme comuni chiare e trasparenti; osserva che il bilancio dell’Unione potrebbe essere adeguatamente tutelato anche in presenza di tassi di errore elevati — a condizione che le autorità di audit producano risultati affidabili — visto che la Commissione potrebbe applicare opportune rettifiche finanziarie; ribadisce tuttavia che in questi casi il contribuente nazionale deve pagare due volte e che pertanto la prevenzione degli errori è sempre più efficace della loro correzione successiva, sia per la Commissione che per gli Stati membri interessati; rimanda al riguardo in particolare al trattino 2 della raccomandazione n. 1 della Corte dei conti ed esorta la Commissione ad attuare tale raccomandazione;

    175.

    invita la Commissione a portare a termine la chiusura del periodo di programmazione 2000-2006, tenendo in debita considerazione le osservazioni della Corte dei conti e informando il Parlamento in merito alle misure con cui intende garantire la legittimità e la regolarità della procedura;

    176.

    chiede altresì alla Commissione di tenere conto degli insegnamenti tratti dalla relazione della Corte dei conti, di monitorare l’attuazione delle azioni strutturali per il periodo 2007-2013 e di tenere presenti le osservazioni della Corte dei conti nell’ambito dei dibattiti sui futuri interventi strutturali per il periodo 2014-2020;

    177.

    è fermamente convinto che la Commissione debba rafforzare la propria partecipazione alla procedura di controllo dei fondi strutturali, coadiuvando e monitorando maggiormente le autorità di gestione e di certificazione degli Stati membri, nonché gli organismi di liquidazione, in tutte le fasi di attuazione e di verifica, al fine di garantire una procedura ancor più efficace e meno onerosa in termini di tempo e di risorse;

    Parte VIII   Relazione speciale n. 4/2012 della Corte dei conti dal titolo «L’uso dei fondi strutturali e del Fondo di coesione per cofinanziare infrastrutture di trasporto nei porti marittimi costituisce un investimento efficace?»

    Introduzione

    178.

    accoglie favorevolmente la relazione della Corte dei conti e prende atto della sua valutazione negativa delle prestazioni sia della Commissione che degli Stati membri per quanto attiene all’efficacia e all’efficienza economica dei fondi spesi per progetti di porti marittimi in cofinanziamento;

    179.

    si compiace del fatto che la Commissione abbia accolto la maggior parte delle raccomandazioni della Corte dei conti;

    180.

    ritiene che gran parte delle azioni intraprese dalla Commissione al fine di prevenire future carenze del tipo di quelle individuate nella relazione speciale sia tale da consentire il raggiungimento dell’obiettivo di una spesa più efficace ed economicamente più efficiente;

    181.

    ritiene tuttavia che la Commissione debba adottare ulteriori misure;

    Constatazioni

    182.

    è preoccupato in relazione al fatto che:

    dei 27 progetti esaminati, quattro non erano stati ultimati al momento della conclusione della relazione e due non erano ancora stati completati nel gennaio 2012,

    le procedure amministrative per il rilascio delle autorizzazioni e dei permessi di costruzione sono state spesso lunghe e onerose, e in alcuni casi hanno provocato ritardi e ulteriori spese,

    due progetti perseguivano obiettivi non conformi alla politica dei trasporti o alla descrizione contenuta nel programma operativo nell’ambito del quale erano stati finanziati;

    183.

    osserva che:

    al momento della conclusione della relazione, quattro progetti non erano operativi nonostante fossero stati completati, ma lo sono attualmente,

    nessuna delle regioni disponeva di un piano strategico a lungo termine per lo sviluppo portuale sebbene i piani strategici non rappresentassero una condizione di finanziamento;

    184.

    condivide il parere della Commissione secondo cui i risultati e l’incidenza degli investimenti nelle infrastrutture di trasporto non sono sempre visibili subito dopo il completamento dei lavori di costruzione, poiché la loro concretizzazione richiede qualche tempo;

    185.

    conclude che:

    la Commissione non riceve informazioni sufficienti sullo stato di avanzamento dei progetti, dal momento che le informazioni disponibili non hanno portato all’adozione di misure per ovviare alle carenze dei progetti stessi,

    gli orientamenti e i seminari di formazione della Commissione non sono stati di per sé sufficienti per sensibilizzare in misura soddisfacente ai principi della sana gestione finanziaria,

    le disposizioni giuridiche che definiscono il ruolo consultivo della Commissione presso i comitati di sorveglianza potrebbero essere troppo restrittive e i suoi «altri strumenti» intesi a garantire l’efficacia della spesa potrebbero essere inefficaci, dal momento che la Corte dei conti ha trovato solo pochi elementi che confermano l’intervento della Commissione nell’ambito di detti comitati per garantire l’efficacia della spesa o definire indicatori di risultato e di impatto,

    dal momento che i porti turistici (marine) sono accessibili solo a una minoranza della popolazione, non si può ritenere che migliorino l’accessibilità delle isole e la loro costruzione non si inserisce pertanto nella politica dei trasporti, eccezion fatta per quei casi in cui le piccole imbarcazioni sono quelle comunemente utilizzate come regolare mezzo di trasporto fra le isole, per cui la costruzione di porti turistici determinerebbe un miglioramento generale dei collegamenti,

    i bacini di carenaggio per costruzioni speciali non sono conformi agli obiettivi degli orientamenti TEN-T anche se possono essere usati per la manutenzione, in quanto non soddisfano nessuna delle «Specifiche dei progetti di interesse comune relativi alla rete portuale marittima» di cui all’allegato II, sezione 5, punto 2, parte III, della decisione n. 1692/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (26), modificata dalla decisione n. 1346/2001/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (27);

    Raccomandazioni della Corte dei conti

    186.

    approva le raccomandazioni della Corte dei conti, secondo cui la Commissione dovrebbe:

    adoperarsi per subordinare la concessione dell’aiuto previsto dalla politica di coesione per le infrastrutture portuali all’esistenza di una strategia globale a lungo termine per lo sviluppo portuale,

    effettuare visite in loco che vertano sull’efficacia durante la costruzione,

    effettuare verifiche ex post, basate sull’analisi dei rischi, circa l’uso e il rendimento delle infrastrutture cofinanziate,

    rafforzare la procedura di valutazione per i grandi progetti e i progetti del Fondo di coesione, onde migliorare l’individuazione di carenze gravi e l’adozione di misure correttive appropriate,

    adoperarsi per introdurre il principio che subordina la concessione dei finanziamenti dell’Unione al conseguimento dei risultati previsti,

    incoraggiare l’uso di indicatori di risultato e di impatto da parte delle autorità di gestione;

    187.

    si compiace che la Commissione abbia:

    proposto l’introduzione di condizioni ex ante al fine di garantire l’esistenza di una pianificazione strategica di lungo termine prima di qualsiasi decisione di finanziamento per il quadro della politica di coesione 2014-2020,

    introdotto visite in loco dei progetti e organizzato riunioni tecniche con le rispettive autorità,

    avviato audit di chiusura per i progetti cofinanziati dal FESR e dal Fondo di coesione nel periodo di programmazione 2000-2006, selezionati sulla base dei rischi,

    rafforzato la procedura decisionale nel periodo 2007-2012 introducendo la standardizzazione di detta procedura per i grandi progetti, formulari standard per la presentazione delle domande e l’obbligo di consultare i servizi competenti della Commissione, nonché istituendo l’iniziativa JASPERS (Joint Assistance to Support Projects in European Regions), che dovrebbe consentire agli Stati membri di presentare domande preparate meglio,

    messo a punto un quadro per gli audit di rendimento destinato a costituire la base di una prima serie di audit mirati che sarà avviata nel 2012 e chiesto, nell’ambito della proposta relativa al quadro della politica di coesione 2014-2020, un quadro di riferimento in materia di risultati che comprenderebbe il diritto della Commissione di sospendere i pagamenti nei casi in cui il raggiungimento dei traguardi fondamentali o degli obiettivi è lontano;

    Altre raccomandazioni

    188.

    invita la Commissione a:

    accogliere pienamente le raccomandazioni della Corte dei conti sull’uso di indicatori di risultato e d’impatto non solo a livello delle priorità ma anche — con una portata adatta all’impatto eventuale del singolo progetto — a livello dei progetti,

    prevedere un dispositivo in base al quale la valutazione dei risultati e dell’impatto dell’investimento nelle infrastrutture di trasporto sia effettuata una volta ultimati i lavori di costruzione, quando ci si può aspettare che i risultati e l’impatto di questi ultimi siano visibili,

    intraprendere un’analisi comparativa del termine medio di realizzazione e della qualità delle procedure amministrative nei vari Stati membri in casi paragonabili di progetti cofinanziati, al fine di raccomandare l’applicazione delle migliori prassi,

    tenere conto del fatto che le carenze constatate nella realizzazione dei traguardi fondamentali fissati non sono sempre imputabili a una cattiva gestione ed escludere dalla sua proposta di quadro di riferimento in materia di prestazioni il rifiuto di effettuare i pagamenti, nel caso in cui il mancato raggiungimento dei risultati auspicati non avrebbe potuto essere evitato e/o previsto da una prospettiva ex ante,

    accrescere il volume delle informazioni disponibili riguardo all’avanzamento dei progetti e subordinare il proseguimento del finanziamento alla capacità di ovviare alle carenze riscontrate; osserva che la mancanza di informazioni sull’esecuzione del progetto è inaccettabile,

    effettuare analisi dell’efficacia dei seminari di formazione e delle note orientative che mirano a sensibilizzare ai principi della sana gestione finanziaria,

    proporre modifiche delle disposizioni giuridiche che rendano più efficace il suo ruolo consultivo presso i comitati di sorveglianza ed effettuare un’analisi della validità dei suddetti «altri strumenti» destinati a garantire l’efficacia della spesa;

    Parte IX   Relazione speciale n. 5/2012 della Corte dei conti dal titolo «Il sistema integrato di gestione dell’informazione (CRIS) usato per le relazioni esterne»

    189.

    accoglie con favore la relazione speciale n. 5/2012 della Corte dei conti poiché fornisce al Parlamento, in quanto autorità di controllo e di discarico, informazioni sull’esecuzione del bilancio;

    190.

    si compiace del parere generale della Corte dei conti, secondo cui il CRIS è per lo più efficace nel rispondere ai bisogni informativi della Commissione nel campo delle azioni esterne (punto 75); esprime, tuttavia, preoccupazione per talune criticità individuate nella relazione;

    191.

    invita la Commissione a definire il ruolo e gli obiettivi del CRIS, che non sono aggiornati da quando il sistema è entrato in funzione nel 2002, nonostante le numerose modifiche al suo contenuto;

    192.

    appoggia tutte le raccomandazioni della Corte dei conti e invita la Commissione a dar loro un seguito quanto prima, al fine di porre rimedio alle carenze persistenti;

    193.

    sottolinea che ogni cambiamento nel ruolo del CRIS e ogni sua modifica dovrebbero riflettere le nuove sfide della politica esterna dell’Unione introdotte dal trattato sul funzionamento dell’Unione europea, con conseguente miglioramento della qualità e della coerenza dei dati;

    194.

    sottolinea la necessità di adattare le funzioni informative del CRIS alle competenze del Parlamento in materia di politica estera e controllo di bilancio;

    195.

    reputa della massima importanza la raccomandazione n. 1, secondo cui occorre definire il ruolo attribuito al CRIS in quanto sistema informatico, segnatamente rispetto al sistema di contabilità per competenza (ABAC) della Commissione;

    196.

    ritiene che un miglioramento dell’integrità dei dati tra il CRIS e l’ABAC sia imperativo al fine di riferire in merito alle attività esterne dell’UE in modo coerente, trasparente, aggiornato e affidabile; sottolinea che nell’ambito del CRIS occorre evitare la duplicazione delle funzioni ABAC;

    197.

    esprime preoccupazione per le seguenti osservazioni della Corte dei conti in merito all’efficacia e all’efficienza del CRIS:

    il ruolo del CRIS rispetto all’ABAC non è stato adeguatamente definito, il che ha causato una duplicazione delle funzioni (punti 34 e 35) e vi sono dubbi sul valore aggiunto della codifica delle operazioni finanziarie in CRIS in generale (punto 35),

    talune informazioni provenienti dal CRIS possono essere inattendibili (punti da 39 a 41, da 49 a 52 e da 54 a 56) e richiedono talvolta ulteriori correzioni manuali (si veda la risposta della Commissione al punto 52 a causa di lacune nella codifica dei dati (punti da 38 a 41) o di dati mancanti o non validi (punti da 49 a 51, 54 e 55),

    vi sono stati notevoli ritardi nella registrazione delle informazioni (fatture e relazioni di audit) in CRIS (punto 57),

    la difficoltà d’uso del CRIS si conferma il difetto più urgente (punto 43 e figura 3);

    198.

    teme che, a causa di tali carenze, le informazioni fornite al Parlamento in quanto autorità di discarico risultino poco attendibili (ad esempio, il punto 39 riguardo alle spese suddivise per paese); riconosce gli sforzi intrapresi finora dalla Commissione (si vedano in particolare le risposte della Commissione ai punti 35, 52 e 54); invita tuttavia quest’ultima a porre rimedio quanto prima a dette carenze al fine di garantire la sana gestione finanziaria del CRIS; propone di prestare una particolare attenzione ad evitare la duplicazione delle funzioni, che è indizio di scarsa efficienza e concorre al rischio di immissione di dati errati;

    199.

    rileva, inoltre, che sarebbe opportuno aggiornare la funzionalità del CRIS al fine di fornire dati aggregati sui paesi beneficiari, le aree tematiche e gli strumenti finanziari, compito che risulta attualmente difficile o addirittura impossibile; sottolinea la necessità di migliorare l’efficienza e l’efficacia del sistema per gli operatori, mediante la razionalizzazione e il consolidamento della codifica dei dati;

    200.

    prende atto delle spiegazioni della Corte dei conti in merito alla mancanza di analisi dei costi sul CRIS, emersa da un audit che era stato effettuato al fine di analizzare l’attitudine del CRIS a fornire alla Commissione le informazioni necessarie e non di esaminare le sue spese amministrative; deplora comunque la mancanza di informazioni sull’efficacia del CRIS sotto il profilo dei costi;

    201.

    deplora altresì la mancanza di una chiara strategia a lungo termine che definisca gli obiettivi e il funzionamento del CRIS fin dal suo inizio, mancanza che ha condotto, in definitiva, a una proliferazione di attività senza una visione coerente;

    202.

    sottolinea che il CRIS dovrebbe prevedere un meccanismo standard per la stratificazione della riservatezza dei dati e dei diritti di accesso degli utenti; ritiene necessaria l’inclusione di tale meccanismo in modo da garantire la debita riservatezza e integrità dei dati;

    203.

    esprime preoccupazione per l’insufficiente sicurezza del sistema; rileva, inoltre, che la definizione delle responsabilità nella sfera della sicurezza resta indefinita e poco chiara, con conseguente grave rischio per la sicurezza dei dati; sottolinea che i dati devono essere pienamente conformi ai criteri del Comitato di aiuto allo sviluppo (CAS);

    204.

    rammenta alla Commissione l’importanza del rispetto delle norme sulla protezione dei dati; è critico riguardo al fatto che le notifiche al Garante della protezione dei dati personali non abbiano esplicitamente contemplato i curriculum vitae allegati ai record di CRIS (punto 74);

    205.

    invita la Commissione a porre rimedio a tutte le lacune e a dare un seguito, senza ulteriore indugio, alle raccomandazioni presentate dal Parlamento e dalla Corte dei conti;

    Parte X   Relazione speciale n. 6/2012 della Corte dei conti dal titolo «Assistenza dell’Unione europea alla comunità turco-cipriota»

    206.

    ricorda che l’audit ha inteso rispondere al seguente quesito generale: «La Commissione gestisce in modo efficace lo strumento di sostegno finanziario dell’Unione a favore della comunità turco-cipriota?»;

    207.

    invita la commissione per i bilanci e la commissione per il controllo dei bilanci a tenere conto del testo della presente risoluzione nei negoziati relativi al nuovo quadro finanziario pluriennale (2014-2020) senza pregiudizio per l’esito finale di quest’ultimo, onde tenere presente la raccomandazione della Corte dei conti di garantire una migliore pianificazione, esecuzione e sostenibilità, in armonia con il regolamento (CE) n. 389/2006 del Consiglio (28), in modo tale che non comporti un territorio esterno;

    208.

    concorda con le conclusioni della relazione speciale della Corte dei conti secondo cui «il programma ha già raggiunto alcuni risultati positivi, ma la loro sostenibilità è spesso a rischio, soprattutto a causa dell’incertezza sui finanziamenti UE futuri» e la Commissione «è stata in grado di elaborare un programma che affronta e stabilisce adeguate priorità in tutti i settori a cui si riferiscono gli obiettivi del regolamento» e «ha anche individuato, a fronte di significativi vincoli, un modo per costituire rapidamente un ufficio per la gestione dei programmi nella parte settentrionale di Cipro per utilizzare metodi di attuazione per lo più adeguati, nonché misure per limitare i rischi. Le principali debolezze riscontrate nella gestione del programma sono dovute al fatto che l’Ufficio di sostegno locale non ha beneficiato di un maggior decentramento delle procedure, di cui godono invece le delegazioni dell’Unione, e al fatto che i contratti per il personale avessero durata troppo breve per consentire una gestione completa dei progetti finanziati dall’inizio alla fine; inoltre, il monitoraggio nel quadro di riferimento della gestione congiunta con l’ONU era insufficiente»;

    209.

    constata che il programma ha garantito assistenza a molti beneficiari diversi all’interno della comunità turco-cipriota; si rammarica tuttavia che il progetto più grande, la costruzione di un impianto di dissalazione dell’acqua marina (27,5 milioni di EUR), non abbia potuto essere attuato a causa di restrizioni imposte dall’esercito turco; osserva che ciò rappresenta un notevole insuccesso per il programma;

    210.

    sottolinea l’importanza di continuare a fornire assistenza alla comunità turco-cipriota conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 389/2006, come osservato anche dalla Commissione nella sua risposta alla relazione speciale della Corte dei conti; sottolinea altresì l’importanza di ravvicinare la comunità turco-cipriota all’Unione al fine di agevolare il processo di riunificazione; ritiene pertanto che occorra incrementare, in futuro, le risorse destinate i) alla promozione dello sviluppo economico e sociale; ii) allo sviluppo e al risanamento delle infrastrutture; iii) alla riconciliazione, alle misure di rafforzamento del clima di fiducia e al sostegno alla società civile; iv) alla familiarizzazione della comunità turco-cipriota con l’Unione; v) all’elaborazione di testi giuridici in linea con l’acquis communautaire; vi) alla preparazione in vista dell’attuazione dell’acquis communautaire nonché alla promozione, in via prioritaria, dell’integrazione economica e ritiene altresì che occorra intensificare i programmi bi-comunitari collegati;

    211.

    sottolinea, in particolare, il ruolo fondamentale dei progetti bi-comunitari quali il Comitato per le persone scomparse, al fine di accertare quale sia stato il loro destino, contribuendo in tal modo alla riconciliazione tra le comunità; evidenzia l’importanza di garantire i fondi necessari alle attività di detto comitato e invita la Commissione, nell’ambito del sostegno al Comitato per le persone scomparse, a chiedere alle forze militari turche di agevolare l’accesso alle zone militari; rileva la necessità di finanziare i progetti infrastrutturali bi-comunitari e di cooperare in modo più efficace con le agenzie e i programmi delle Nazioni Unite;

    212.

    sottolinea inoltre l’importanza di continuare a sostenere il lavoro del Comitato tecnico per i beni culturali al fine di assicurare il restauro e la conservazione dei siti storici e religiosi, che sono parte integrante del patrimonio culturale di Cipro ed elemento inseparabile del patrimonio culturale mondiale nel suo insieme;

    213.

    osserva che, più in generale, la sostenibilità dei progetti è spesso a rischio a causa della ridotta capacità amministrativa, dei ritardi nell’adozione dei testi normativi pertinenti e dell’incertezza sui finanziamenti futuri da parte dei beneficiari;

    214.

    ritiene altresì utile ricordare che, al momento dell’audit, non era ancora chiaro se il programma di assistenza dell’Unione avrebbe beneficiato in futuro di finanziamenti significativi; constata che tale incertezza rende più difficile la gestione del programma e ha un impatto negativo sulla sua efficacia e sostenibilità;

    215.

    prende atto delle raccomandazioni della Corte dei conti che tengono conto dei diversi scenari possibili, in funzione sia degli sviluppi del processo di riunificazione sia del livello della futura assistenza dell’Unione;

    216.

    concorda con la Commissione sul fatto che, fino a quando non sarà raggiunta una soluzione per la questione di Cipro, il sostegno alla comunità turco-cipriota dovrebbe continuare ad essere basato sul regolamento (CE) n. 389/2006;

    217.

    si compiace di constatare che gli interventi rispecchiano gli obiettivi del programma, nonostante l’ampio numero di settori sui quali intervenire, l’adozione tardiva del regolamento (CE) n. 389/2006 e l’assenza di un approccio pluriennale;

    218.

    rileva tuttavia con apprensione che la Commissione incontra notevoli difficoltà nell’elaborazione e nell’attuazione del programma, che l’efficacia dell’Ufficio di sostegno locale della Commissione è stata compromessa da diversi fattori, che le procedure di attuazione del programma non sempre sono efficaci e che la sostenibilità dei progetti continua a essere a rischio, nonostante alcuni risultati positivi;

    219.

    prende atto della situazione descritta nella relazione speciale della Corte dei conti; osserva che la Commissione ha adottato una serie di iniziative e che dopo l’audit sono intervenuti alcuni miglioramenti sul piano dell’efficienza;

    220.

    accoglie con favore la conclusione positiva delle operazioni attraverso la gestione congiunta con il Programma di sviluppo delle Nazioni Unite (PSNU);

    221.

    si rammarica dell’abbandono del progetto per la costruzione di un impianto di dissalazione dell’acqua marina, che ha rappresentato un deprecabile insuccesso; ricorda che non si trattava soltanto del principale progetto nel settore idrico, ma anche del più grande intervento finanziato nell’ambito dello strumento (pari a circa il 10 % del valore totale dei contratti siglati) e che l’impianto era destinato a fornire 23 000 m3 di acqua potabile pulita al giorno per coprire il fabbisogno stimato di 100 000 persone, e ricorda che il rifornimento idrico sta diventando un problema sempre più critico per l’isola, data la riduzione del 40 % delle precipitazioni medie annuali negli ultimi trent’anni; è profondamente preoccupato per l’annullamento del progetto a causa di restrizioni imposte al contraente greco-cipriota dall’esercito turco e per il fatto che, cessate le restrizioni nel marzo 2010, il contraente non abbia voluto portare avanti il progetto adducendo circostanze sfavorevoli, elementi che impediscono di affrontare questo grave problema ambientale; invita la Commissione a esaminare le possibilità di rilanciare il progetto;

    222.

    ribadisce tuttavia che, nell’ambito dell’annullamento del progetto dell’impianto di dissalazione, sono stati tutelati gli interessi finanziari della Commissione; rileva che nel quadro di tale contratto di costruzione non è stato effettuato alcun pagamento;

    223.

    si rammarica profondamente dei ritardi registrati nella maggior parte delle azioni relative alle infrastrutture locali e urbane, anche se nella maggior parte dei casi i ritardi sono imputabili a difficoltà politiche e alla verifica della proprietà dei terreni, che sfuggono ampiamente al controllo della Commissione e del PSNU;

    224.

    concorda con le conclusioni della relazione speciale della Corte dei conti, secondo cui il programma ha già raggiunto alcuni risultati positivi e ha fornito assistenza a numerosi beneficiari all’interno della comunità turco-cipriota, tra cui agricoltori, studenti e utilizzatori dei nuovi punti di attraversamento; rileva che la sostenibilità del programma in parola è spesso a rischio, soprattutto a causa dell’incertezza sul futuro finanziamento dell’Unione;

    225.

    accoglie con favore la conclusione della Corte dei conti secondo la quale, nonostante il difficile contesto politico e il poco tempo a disposizione, la Commissione è riuscita a stabilire un programma che rispecchia gli obiettivi del regolamento (CE) n. 389/2006, a istituire rapidamente un ufficio per la gestione dei programmi e a introdurre meccanismi di attuazione adeguati;

    226.

    sottolinea la natura transitoria ed eccezionale degli aiuti dell’Unione alla comunità turco-cipriota, in attesa della riunificazione di Cipro; rileva che la Commissione sostiene il mantenimento dell’assistenza alla comunità turco-cipriota fino al raggiungimento di una soluzione globale della questione di Cipro nel quadro del regolamento (CE) n. 389/2006;

    227.

    prende atto delle conclusioni e delle raccomandazioni della relazione speciale n. 6/2012; raccomanda alla Commissione di tenere conto dell’esperienza maturata nell’attuazione del programma e, se del caso, di proporre misure per il suo ulteriore miglioramento nonché di informare il Parlamento al riguardo; propone che il sostegno finanziario dell’Unione per lo sviluppo economico della comunità turco-cipriota tenga conto non solo dei nuovi progetti, ma anche della necessità di garantire la sostenibilità dei progetti esistenti in sede di decisione riguardo all’assegnazione di eventuali finanziamenti futuri, in base al quadro giuridico esistente e in conformità degli obiettivi del regolamento (CE) n. 389/2006;

    228.

    ritiene che gli aiuti dell’Unione debbano continuare a sostenere il processo di riunificazione di Cipro; raccomanda alla Commissione, a tale riguardo, di continuare a perseguire i cinque obiettivi del regolamento (CE) n. 389/2006 sostenendo, tra l’altro, le misure bi-comunitarie, i progetti intesi a rafforzare il clima di fiducia, le attività collegate alle persone scomparse, il sostegno alla società civile (ivi comprese le minoranze armena e maronita), la tutela e il restauro dei siti e dei monumenti storici, la protezione dell’ambiente nonché lo sviluppo economico e sociale e l’attuazione dell’acquis communautaire;

    229.

    invita la Commissione a massimizzare la diffusione delle informazioni sulle gare relative ai programmi per la riconciliazione e il rafforzamento della società civile; sottolinea, in particolare, la necessità di sostenere i programmi di integrazione socioeconomica e di emancipazione delle donne nella comunità turco-cipriota;

    Parte XI   Relazione speciale n. 7/2012 della Corte dei conti dal titolo «La riforma dell’organizzazione comune del mercato vitivinicolo: i progressi sinora compiuti»

    230.

    valuta positivamente la relazione speciale n. 7/2012 della Corte dei conti dal titolo «La riforma dell’organizzazione comune del mercato vitivinicolo: i progressi sinora compiuti», incentrata sui progressi conseguiti dalla riforma dell’organizzazione comune del mercato vitivinicolo avviata dal Consiglio nel 2008; riconosce che il principale obiettivo dell’audit era quello di valutare i progressi in merito a uno degli obiettivi prioritari della riforma, vale a dire il miglioramento dell’equilibrio tra l’offerta e la domanda;

    231.

    ricorda che la riforma dell’organizzazione comune del mercato vitivinicolo era intesa a equilibrare l’offerta e la domanda e che la riforma annoverava tra i suoi principali strumenti finanziari un regime temporaneo di estirpazione e la creazione di programmi di sostegno nazionali per consentire a ciascuno Stato membro di scegliere (tra le 11 disponibili) le misure più adatte alla propria particolare situazione;

    232.

    sottolinea che l’audit si è concentrato sui due interventi che costituivano i principali ambiti di spesa: l’«estirpazione» e la «ristrutturazione e riconversione dei vigneti», con 1,074 miliardi di EUR messi a disposizione per l’estirpazione nel corso del triennio di applicazione dal 2008-2009 al 2010-2011 e 4,2 miliardi di EUR destinati alla ristrutturazione e alla riconversione nel decennio compreso tra il 2001 e il 2010;

    233.

    prende atto del fatto che l’Unione, con 3,5 milioni di ettari di vigneti, è il maggiore produttore mondiale di vino; rammenta che durante la campagna vinicola 2007/2008 l’Unione ha prodotto approssimativamente 160 milioni di ettolitri, che rappresentano circa il 60 % della produzione mondiale di vino; osserva inoltre che si è registrata una pressione al ribasso sui prezzi del vino a livello del produttore, aggravata dalla diminuzione complessiva del consumo di vino nell’Unione nel corso del ventennio fino al 2009;

    234.

    osserva che, stando alla relazione speciale n. 7/2012, sebbene la domanda relativa alla misura di estirpazione fosse superiore a 350 000 ettari, l’obiettivo fissato a 175 000 ettari ne ha limitato l’impatto e, in definitiva, sono stati estirpati solo 160 550 ettari con il contributo dell’assistenza dell’Unione; rileva che, secondo le stime della Corte dei conti, il regime di estirpazione ha infine ridotto di circa il 5 % la superficie dell’inventario viticolo, corrispondente approssimativamente a 10,2 milioni di ettolitri di vino ritirato o al 6 % della produzione di vino utilizzabile; sottolinea, tuttavia, che il volume totale delle estirpazioni avvenute dall’inizio della riforma è stato ben superiore, pari a circa 300 000 ettari nel complesso, e che per circa 140 000 ettari non sono stati forniti tali aiuti, un dato che non figura nella relazione speciale n. 7/2012;

    235.

    rileva che, secondo le conclusioni della Corte dei conti, per la misura di estirpazione il regime avrebbe potuto essere più efficiente e meno costoso, dal momento che i tassi di aiuto sono stati aumentati a livelli troppo elevati nel primo e nel secondo anno, mentre la richiesta della misura ha superato l’obiettivo previsto anche quando, nel terzo e ultimo anno del regime, i tassi sono stati ridotti ai loro livelli originali;

    236.

    rileva che, secondo la Corte dei conti, l’estirpazione non ha sempre riguardato i vigneti meno competitivi o meno redditizi e il regime ha finanziato l’estirpazione di alcuni vigneti che erano già stati ristrutturati e che erano, in linea di principio, competitivi; osserva con rammarico che simili casi sono in contrasto con gli obiettivi strategici della riforma;

    237.

    osserva che, stando alla relazione speciale n. 7/2012, l’attesa riduzione della produzione non si è concretizzata a causa dell’utilizzo insufficiente di alcuni strumenti dell’organizzazione comune del mercato, quali la vendemmia verde e la promozione, e del rigetto da parte del Consiglio della proposta della Commissione di proibire l’arricchimento con il saccarosio;

    238.

    rileva che la relazione speciale n. 7/2012 riconosce come le misure di ristrutturazione abbiano contribuito al miglioramento della competitività del settore, ma abbiano anche causato un incremento delle rese in determinati Stati membri controbilanciando gli sforzi compiuti per ridurre l’offerta del mercato;

    239.

    prende atto dell’osservazione della Corte dei conti secondo cui la Commissione non ha effettuato una valutazione approfondita del potenziale impatto della liberalizzazione dei diritti d’impianto prevista al più tardi per il 2018, benché, stando alla Corte dei conti, tale valutazione sia necessaria per fornire una stima dell’equilibrio tra l’offerta e la domanda nel settore vitivinicolo;

    240.

    prende atto delle preoccupazioni della Corte dei conti in merito al fatto che l’Unione ha finanziato la misura di estirpazione allo scopo di ridurre le eccedenze nella produzione di vino, mentre la misura di ristrutturazione e riconversione ha causato, in taluni casi, alcuni incrementi nelle rese dei vigneti; ritiene, tuttavia, che un aumento delle rese possa essere accompagnato da un miglioramento della competitività dei vini, ma esorta vivamente la Commissione a garantire in futuro una strategia adeguata onde evitare squilibri;

    241.

    conviene pienamente sul fatto che si sarebbe dovuta evitare l’estirpazione di alcuni vigneti ammodernati, chiarendo le vigenti disposizioni in modo da evitare ampie possibilità di interpretazione e stabilendo criteri di ammissibilità aggiuntivi collegati ai vigneti stessi e non solo all’agricoltore;

    242.

    è del parere che la Commissione debba rivedere le misure di ristrutturazione per rafforzarne l’efficacia e mantenere quelle che si sono rivelate valide nel programma precedente, allo scopo di aumentare la competitività del settore; auspica che la Commissione garantisca che i programmi nazionali degli Stati membri e le misure di ristrutturazione e riconversione siano in linea con l’obiettivo della riforma, specialmente per quanto concerne il regime di pagamento unico; invita inoltre la Commissione a migliorare le attuali disposizioni per consentire agli agricoltori di adattarsi meglio ai segnali del mercato e a rispondere in modo più adeguato alla domanda di prodotti;

    243.

    invita la Commissione a promuovere misure volte a proteggere le migliori tradizioni vitivinicole dell’Unione, cosa che implica, essenzialmente, la garanzia della coesione socioeconomica e la tutela dell’ambiente e del paesaggio in molte delle zone rurali in cui sono radicate;

    244.

    ritiene che la Commissione debba fornire una stima regolarmente aggiornata dell’equilibrio tra l’offerta e la domanda per il settore vitivinicolo basata su un’analisi statistica delle variabili del settore, tenendo conto degli effetti positivi, in termini di rendimento, delle misure di ristrutturazione e riconversione; è del parere che, sulla base di tale stima, essa avrebbe dovuto determinare la zona destinataria della misura di estirpazione e ritiene che in futuro dovrebbe valutare, basandosi su tale stima, se il miglioramento di eventuali altre misure sia necessario per far fronte ai possibili squilibri;

    245.

    insiste sulla necessità di realizzare un’approfondita valutazione dell’impatto della liberalizzazione dei diritti d’impianto, conformemente alla raccomandazione della Corte dei conti europea; invita la Commissione a valutare le possibili conseguenze dell’eliminazione di tale regime al fine di adottare le decisioni più opportune finalizzate a garantire l’equilibrio del mercato vitivinicolo; prende atto che la maggior parte degli Stati membri è contraria alla decisione di porre fine a tale sistema, un punto di vista condiviso dal Parlamento nella sua risoluzione del 23 giugno 2011 sulla PAC verso il 2020: rispondere alle future sfide dell’alimentazione, delle risorse naturali e del territorio (29);

    246.

    sottolinea che sebbene la domanda di vino nell’Unione sia diminuita negli ultimi decenni, si è assistito a un sensibile aumento delle esportazioni verso paesi terzi nel corso degli ultimi anni, un aspetto non trattato nella relazione speciale n. 7/2012; ritiene che l’attuazione di misure intese a promuovere l’esportazione dei vini di qualità contribuisca a ridurre le eccedenze di produzione;

    247.

    esorta la Commissione ad adottare misure volte ad assicurare che gli Stati membri che utilizzano aliquote forfettarie per ettaro per calcolare i pagamenti adottino opportuni meccanismi di controllo per gli organismi pagatori, onde garantire che gli agricoltori non beneficino di compensazioni eccessive e standardizzino la stima dei costi in modo da ridurre al minimo le variazioni dei costi stimati per misure comparabili;

    248.

    la esorta altresì ad adoperarsi opportunamente per stabilire la comparabilità e un livello accettabile di standardizzazione per le misure basate sull’articolo 103 octodecies del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (30);

    249.

    ritiene che, oltre all’esportazione di vini di qualità in paesi terzi, anche un maggiore sostegno al consumo dei vini europei all’interno dell’Unione contribuirebbe a ridurre le eccedenze di produzione;

    250.

    invita la Commissione a rilanciare una politica volta a promuovere il settore vitivinicolo e a migliorarne la competitività nel mercato interno, che comprenda campagne di informazione rivolte alla popolazione adulta sul consumo responsabile di tale prodotto e sulle sue proprietà e caratteristiche specifiche, sottolineando le radici culturali dei vini europei; invita inoltre la Commissione a esaminare una strategia europea destinata ad aumentare le esportazioni verso i paesi terzi;

    Parte XII   Relazione speciale n. 9/2012 della Corte dei conti dal titolo «Audit del sistema di controllo della produzione, trasformazione, distribuzione e importazione di prodotti biologici»

    251.

    accoglie favorevolmente la relazione speciale della Corte dei conti n. 9/2012 e ne approva le conclusioni; si rammarica peraltro del fatto che siano state effettuate visite di controllo solo in sei Stati membri, anche se si tratta degli Stati maggiormente interessati;

    252.

    approva le raccomandazioni della Corte dei conti, in particolare per quanto concerne la tracciabilità e il commercio transfrontaliero di prodotti biologici;

    253.

    osserva che il consumo di alimenti biologici rappresenta meno del 2 % dell’intero mercato alimentare, anche se la tendenza prevista è al rialzo;

    254.

    pone l’accento sul fatto che l’importanza della produzione biologica va al di là dell’alimentazione sana; fa notare che l’agricoltura biologica rappresenta un approccio alla produzione agricola innovativo e basato sulla conoscenza che prevede un utilizzo efficiente delle risorse e può costituire un motore per lo sviluppo e per l’occupazione nelle aree rurali; ritiene che un maggiore ricorso alle biotecnologie e alla produzione biologica possa costituire un «valore aggiunto europeo» per l’agricoltura e quindi comportare l’assunzione, da parte dell’Europa, di un ruolo di maggiore rilievo nella concorrenza mondiale; osserva inoltre che l’agricoltura biologica contribuisce alla sostenibilità ambientale, economica e sociale a lungo termine, ad esempio sotto forma di attenuazione e adattamento al cambiamento climatico, rallentamento della perdita di biodiversità e miglioramento degli standard in materia di benessere degli animali;

    255.

    ricorda che il Parlamento non solo ha sempre sostenuto l’agricoltura biologica, e continuerà a farlo, ma ha anche partecipato attivamente al processo di creazione di norme legislative in materia di produzione ed etichettatura dei prodotti alimentari biologici;

    256.

    ritiene che, nel contesto del prossimo quadro finanziario pluriennale, sia necessario riservare maggiore attenzione e maggior sostegno alla produzione biologica;

    257.

    esprime preoccupazione per il fatto che molti prodotti biologici sono più cari rispetto agli equivalenti non biologici e che, di conseguenza, i consumatori più attenti ai prezzi e gli appartenenti alle fasce di reddito più basse non possono permettersi, o possono farlo in misura minore, i prodotti in questione, che sono più sani;

    258.

    riconosce che l’introduzione di un efficace sistema di controlli sulla produzione biologica pone una serie di ostacoli agli operatori (ivi compresi produttori, importatori e trasformatori) ma nel contempo ne valorizza la qualità, dando credibilità agli operatori stessi e permettendo ai consumatori di avere fiducia nei prodotti etichettati come biologici;

    259.

    richiama l’attenzione sull’espansione del mercato dei prodotti alimentari biologici sia provenienti dall’Unione che importati e sui connessi rischi di pratiche commerciali sleali e fa notare, a tale proposito, la necessità di sistemi di controllo più rigorosi a livello di Unione e di Stati membri; pone l’accento sulla necessità che i controlli garantiscano che i prodotti contrassegnati come biologici lo siano veramente;

    260.

    ricorda che la Commissione è responsabile della vigilanza sui sistemi di controllo e la invita a intraprendere, congiuntamente agli Stati membri in quanto titolari dell’importante responsabilità di gestire i sistemi di controllo stessi, una valutazione delle principali osservazioni della Corte dei conti;

    261.

    sottolinea l’importanza di offrire garanzie sufficienti circa l’efficace funzionamento del sistema e la sua capacità di preservare la fiducia del consumatore;

    262.

    chiede quindi alla Commissione di presentare iniziative e proposte legislative volte a garantire la disponibilità di una soluzione per tutte le debolezze messe in luce dalla relazione speciale n. 9/2012 entro la fine del 2013;

    263.

    si compiace della prevista revisione della legislazione in materia di controlli da parte della Commissione e dell’elaborazione di orientamenti per l’accreditamento attualmente portata avanti dalla Cooperazione europea per l’accreditamento in quanto preziosi contributi in vista di una migliore attuazione per il futuro;

    264.

    pone l’accento sul carattere fondamentale della parità di condizioni nell’ambito dell’applicazione delle procedure di approvazione e vigilanza relative agli organismi di controllo; rileva che le lacune in tal senso possono generare differenze a livello di controlli sulle indicazioni biologiche e quindi un aumento del rischio di frodi o di «compravendita» delle citate indicazioni, con conseguente impatto negativo sulla fiducia dei consumatori nel marchio «bio»;

    265.

    esprime sorpresa e preoccupazione per l’affermazione della Corte dei conti secondo cui le autorità competenti degli Stati membri non hanno — o non hanno sufficientemente — documentato le procedure di approvazione e vigilanza degli organismi di controllo volte a garantire il rispetto delle esigenze normative; chiede che i parlamenti nazionali incaricati di esercitare un controllo sui governi degli Stati membri siano informati di dette conclusioni;

    266.

    sottolinea che l’indipendenza degli organismi di controllo, anche quando si tratta di un’autorità pubblica, è fondamentale ai fini della tutela della reputazione del marchio «bio»;

    267.

    si compiace dei progressi conseguiti nell’ambito dei sistemi informatici già a disposizione e li considera componenti essenziali per l’efficacia dei controlli in futuro;

    268.

    pone l’accento sulle responsabilità degli Stati membri nel citato contesto, oltre che in altri ambiti, e ritiene che le riunioni periodiche del comitato permanente dell’agricoltura biologica rappresentino uno strumento estremamente prezioso in termini di scambio di migliori prassi e informazioni tra gli Stati membri, la Commissione e il personale dei paesi terzi coinvolto nei sistemi di controllo; prende tuttavia atto dell’osservazione della Corte dei conti (punto 75) secondo cui detto organismo deve migliorare la sua capacità di scambiare informazioni sul funzionamento del regime di autorizzazione all’importazione;

    269.

    sottolinea l’importanza dello scambio di informazioni all’interno degli Stati membri nonché tra questi ultimi e la Commissione; chiede quindi alla stessa Commissione di accertarsi, introducendo opportune misure in tal senso, che le informazioni trasmesse siano pertinenti, attendibili e tempestive; invita, in particolare, la Commissione ad adottare apposite misure per accelerare la comunicazione in materia di certificazioni dei prodotti biologici, incrementando altresì l’attendibilità di informazioni quali, ad esempio, quelle trasmesse tramite il «Sistema informativo sull’agricoltura biologica»;

    270.

    chiede che gli Stati membri cessino fin d’ora di rilasciare le autorizzazioni all’importazione previste in via transitoria dal regolamento (CEE) del Consiglio n. 2083/92 (31), la cui possibilità di concessione è stata prorogata più volte e che, secondo il regolamento di esecuzione (UE) n. 1267/2011 (32) della Commissione del 6 dicembre 2011, attualmente in vigore, non saranno più rilasciate dagli Stati membri dopo il 1o luglio 2014;

    271.

    prende atto dell’osservazione, contenuta nella relazione annuale di attività 2011 della direzione generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione, secondo cui i prodotti biologici sono stati erroneamente indicati come possibile fonte della contaminazione che ha dato origine all’epidemia di E. Coli, il che ha sollevato dubbi circa la vigilanza sull’agricoltura biologica, e osserva che l’anno in questione è stato caratterizzato dalla massiccia pubblicazione sui media di notizie riguardanti carenze a livello di vigilanza e controllo nel settore biologico (33), soprattutto a seguito di una frode, scoperta alla fine dell’anno, nell’ambito della quale si falsificavano i dati e si etichettavano come biologici prodotti che non lo erano;

    272.

    prende atto della riserva formulata nella relazione annuale di attività 2011 in merito a un potenziale rischio di immagine per il sistema di controllo sul settore biologico nel caso in cui quest’ultimo non sia attuato in maniera corretta nell’intera Unione e alle sue frontiere esterne;

    273.

    resta in attesa del seguito che la Corte dei conti darà fra tre anni per avere una panoramica delle misure correttive adottate e dei risultati ottenuti;

    Parte XIII   Relazione speciale n. 12/2012 della Corte dei conti dal titolo «La Commissione e Eurostat hanno migliorato il processo per produrre statistiche europee affidabili e credibili?»

    274.

    sottolinea che:

    a)

    il sistema statistico europeo consiste in un partenariato tra l’autorità statistica dell’Unione, Eurostat, e gli istituti nazionali di statistica che hanno la responsabilità del coordinamento a livello nazionale di tutte le attività connesse allo sviluppo, alla produzione e alla diffusione delle statistiche europee e possono beneficiare di sovvenzioni a carico del bilancio dell’Unione senza che siano precedute da un invito a presentare proposte;

    b)

    il comitato del sistema statistico europeo fornisce una guida professionale al sistema statistico europeo;

    275.

    osserva che:

    a)

    l’obiettivo generale dell’audit era di valutare se la Commissione ed Eurostat avessero migliorato le procedure per produrre statistiche europee affidabili e credibili;

    b)

    a tal fine la Corte dei conti ha affrontato le due questioni dell’attuazione del Codice delle statistiche europee e della gestione del programma statistico pluriennale europeo da parte di Eurostat;

    c)

    l’audit ha anche esaminato il contributo fornito dal Comitato consultivo europeo per la governance statistica (ESGAB) e dal Comitato consultivo europeo di statistica (ESAC);

    276.

    approva, in linea generale, le tre raccomandazioni principali formulate dalla Corte dei conti:

    a)

    avendo la responsabilità comune di mantenere la fiducia nel processo democratico europeo, le autorità statistiche dell’Unione e degli Stati membri dovrebbero rafforzare il sistema statistico europeo per garantire indipendenza professionale, risorse sufficienti e una supervisione efficace, con sanzioni e misure tempestive di miglioramento nei casi in cui non vengono rispettati gli standard qualitativi;

    b)

    per dare piena attuazione al Codice, la Commissione dovrebbe:

    proporre modifiche del quadro normativo che disciplina la produzione delle statistiche europee, in modo da fornire solide basi per l’esame, l’attuazione e, nei casi appropriati, la verifica e l’ispezione che comprendano il contesto istituzionale della produzione statistica, i processi statistici e i prodotti statistici a livello nazionale e di Unione,

    adottare le misure necessarie a garantire la certezza giuridica della natura dell’obbligo di rispettare il Codice,

    sviluppare una funzione di supervisione che presieda agli esami, alle verifiche e alle ispezioni, ampliando, ad esempio, l’attuale mandato del Comitato consultivo europeo per la governance statistica (ESGAB),

    accrescere l’indipendenza professionale dello Statistico capo dell’Unione europea,

    allineare la propria decisione interna sul ruolo di Eurostat ai requisiti del Codice, permettere a Eurostat di applicare il protocollo sull’accesso imparziale ai dati senza restrizioni (ed eliminare gradualmente il meccanismo degli stanziamenti operativi sottodelegati per la produzione statistica che rende Eurostat, in parte, finanziariamente dipendente da altri servizi della Commissione),

    avviare la nuova serie di «peer review» prevista dalla Commissione per il 2013, che concerne il rispetto di tutti i principi del Codice e comprende un forte elemento esterno, al fine di ottenere valutazioni indipendenti e risultati comparabili,

    prendere in considerazione l’introduzione di «peer review» periodiche per i comparti statistici più importanti, che coprano tutta la filiera di produzione, inclusi i fornitori di dati amministrativi;

    c)

    Eurostat dovrebbe sfruttare appieno il potenziale del prossimo programma statistico europeo per il periodo 2013-2017 e, in particolare, dovrebbe procedere come segue:

    definire annualmente target precisi e tappe intermedie nei programmi statistici annuali e organizzare un follow-up adeguato,

    considerare l’eventualità di rivedere il programma, all’occorrenza in fase di attuazione, e di sincronizzarlo con il quadro finanziario pluriennale,

    riesaminare sistematicamente le priorità statistiche prendendo in considerazione la pertinenza dei risultati statistici e i costi e gli oneri gravanti sul sistema statistico europeo, sui suoi membri e sui soggetti interpellati e incoraggiare l’innovazione statistica in sede di definizione delle nuove priorità,

    migliorare il sostegno al funzionamento del Comitato consultivo europeo di statistica fornendo informazioni maggiori e più specifiche sulle implicazioni di bilancio e finanziarie delle scelte di programmazione statistica nonché sull’attuazione dei programmi statistici,

    semplificare e migliorare l’efficienza della gestione finanziaria delle sovvenzioni ricorrendo a sistemi standard di costi unitari per il personale e regimi a forfait per gli insiemi di dati forniti mediante indagini,

    esplorare l’opzione di un sistema di gestione delle sovvenzioni basato sui risultati, che si affidi a indicatori e obiettivi concordati,

    accrescere la concorrenza nelle procedure di aggiudicazione, in particolare attribuendo maggior peso al criterio del prezzo nell’ambito della procedura di aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa ed evitando i livelli minimi che indeboliscono la concorrenza sui prezzi;

    277.

    accoglie con favore le risposte generalmente costruttive formulate dalla Commissione e osserva in particolare che essa concorda con la Corte dei conti sul fatto che l’Unione, gli Stati membri e le rispettive autorità statistiche hanno la responsabilità comune di mantenere la fiducia nel processo democratico europeo;

    278.

    sottolinea che, in base a quanto richiesto dalla Corte dei conti, la Commissione:

    a)

    ha presentato una proposta di regolamento recante modifica del regolamento (CE) n. 223/2009 [COM(2012)617];

    b)

    ha adottato, in data 17 settembre 2012, una nuova decisione interna su Eurostat;

    c)

    ha approvato, nel settembre 2011, una revisione del Codice delle statistiche europee;

    279.

    sottolinea che il ruolo di coordinamento degli istituti nazionali di statistica e di Eurostat nella produzione delle statistiche europee deve essere rafforzato e sostenuto da ulteriori modifiche legislative, ove necessario; chiede che l’ESGAB divenga un organo di vigilanza indipendente responsabile di presiedere agli esami, alle verifiche e alle ispezioni nel sistema statistico europeo; invita la Commissione, a tal fine, a elaborare una proposta di regolamento che sostituisca la decisione n. 235/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2008, che istituisce il Comitato consultivo europeo per la governance statistica (34), attualmente in vigore;

    280.

    sottolinea che lo stesso sistema statistico europeo deve costituire un motore di miglioramento sistematico, in modo tale da adeguare le sue strutture e risorse alle nuove sfide; osserva che, data la crescente richiesta di statistiche a dispetto delle minori risorse, occorre introdurre un cambiamento sistemico nelle modalità di produzione delle statistiche onde migliorarne ulteriormente l’efficienza; sottolinea che la realizzazione della visione per il prossimo decennio e della strategia congiunta per il sistema statistico europeo ad essa associata non può essere più posticipata;

    281.

    sottolinea la necessità di rafforzare ulteriormente la governance del sistema statistico europeo ed evidenzia che occorre completare rapidamente la revisione in corso della struttura di governance del suddetto sistema, per snellire i canali decisionali e trasferire le competenze di comitatologia al comitato del sistema statistico europeo; chiede alla Commissione di chiarire la posizione occupata dall’ESGAB nella struttura di governance del sistema statistico europeo;

    282.

    accoglie con favore l’impegno della Commissione a favore della piena attuazione del Codice; osserva tuttavia che il Codice continua a rappresentare una sfida per il sistema statistico europeo nel suo complesso e che occorre sostenere gli sforzi profusi da Eurostat e dagli istituti nazionali di statistica per la piena attuazione del Codice;

    283.

    si rammarica che soltanto il 71 % delle 677 azioni di miglioramento inizialmente identificate per il sistema statistico europeo durante il ciclo di «peer review» esterne del 2006-2008 sia stato completato entro il 2012; osserva che una parte delle restanti azioni di miglioramento è già divenuta obsoleta e la loro attuazione è in fase di stallo; accoglie pertanto con favore i progetti che prevedono l’avvio di un nuovo ciclo di «peer review» nel 2012 e comprendono anche la pubblicazione dell’elenco completo delle restanti azioni e il calendario della loro attuazione; sottolinea l’importanza dell’inclusione di processi di verifica esterna nell’attuazione del nuovo ciclo di «peer review»;

    284.

    accoglie con favore il fatto che la Commissione accetti in linea di principio le raccomandazioni sulle «peer review», l’introduzione di target precisi e tappe intermedie nei programmi statistici annuali, la ridefinizione delle priorità e la revisione del programma per il 2013-2017, il sostegno all’innovazione, un maggior coinvolgimento del Comitato consultivo europeo di statistica, la semplificazione e il miglioramento dell’efficienza nella gestione finanziaria delle sovvenzioni; osserva che la Commissione conviene anche sulla necessità di evitare un indebolimento della concorrenza sui prezzi nelle procedure di appalto e di adeguare la soglia vigente e il rapporto per la scelta dell’offerta economica più vantaggiosa, e osserva con soddisfazione che le disposizioni della proposta di regolamento che modifica il regolamento (CE) n. 223/2009, quale presentata dalla Commissione, specificano l’utilizzo di regimi a forfait e fanno riferimento all’accordo sull’utilizzo di sistemi standard di costi unitari;

    285.

    osserva che una disposizione della proposta della Commissione di regolamento che modifica il regolamento (CE) n. 223/2009 rafforza il principio di indipendenza dello Statistico capo dell’Unione europea, pur non prevedendo i meccanismi per la sua nomina, contrariamente a quanto raccomandato dalla Corte dei conti; sottolinea che il regolamento modificato deve definire il ruolo svolto dall’ESGAB nella procedura di selezione dello Statistico capo applicata dalla Commissione e che devono essere garantite norme chiare e accessibili al pubblico in materia di nomina e revoca dello Statistico capo per mezzo di concorsi pubblici e mandati a tempo determinato conformemente al Codice;

    286.

    prende atto della posizione della Commissione in merito all’eliminazione graduale del meccanismo degli stanziamenti operativi sottodelegati per la produzione statistica;

    287.

    incarica il suo presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, alla Corte di giustizia dell’Unione europea e alla Corte dei conti e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (serie L).


    (1)  GU L 68 del 15.3.2011.

    (2)  GU C 348 del 14.11.2012, pag. 1.

    (3)  GU C 344 del 12.11.2012, pag. 1.

    (4)  GU C 348 del 14.11.2012, pag. 130.

    (5)  Testi approvati, P7_TA(2013)0122. Cfr pagina 25 della presente Gazzetta ufficiale.

    (6)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

    (7)  GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

    (8)  GU L 223 del 15.8.2006, pag. 1.

    (9)  Regime utilizzato da un importatore per ottenere l’esenzione dall’IVA quando le merci importate sono trasportate in un altro Stato membro e l’IVA deve essere pagata nello Stato di destinazione.

    (10)  GU L 145 del 4.6.2008, pag. 1.

    (11)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 19 maggio 2010: Un’agenda digitale europea [COM(2010)245].

    (12)  The Shadow Economy in Europe, 2010: Using Electronic Payment Systems to Combat the Shadow Economy (L’economia sommersa in Europa, 2010: utilizzo di sistemi di pagamento elettronici per combattere l’economia sommersa)/Friedrich Schneider, A.T. Kearney, 2010.

    (13)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, del 24 aprile 2012: relazione di verifica sui preparativi per l’adesione della Croazia, pag. 12.

    (14)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, del 12.12.2007: seconda relazione sull’utilizzo delle risorse finanziarie destinate alla disattivazione di impianti nucleari e alla gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi [COM(2007)794], pag. 10.

    (15)  Relazione speciale n. 16/2011, punto 7.

    (16)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, del 13 luglio 2011: l’uso, nel periodo 2004-2009, delle risorse finanziarie fornite a Lituania, Slovacchia e Bulgaria a sostegno della disattivazione di centrali nucleari chiuse anticipatamente come previsto dagli atti di adesione [COM(2011)432].

    (17)  Risoluzione del Parlamento europeo del 5 aprile 2011 sull’efficienza ed efficacia dei finanziamenti dell’UE nell’ambito della disattivazione di centrali nucleari nei nuovi Stati membri (GU C 296 E del 2.10.2012, pag. 19).

    (18)  SEC(2011)1387, pag. 34, cfr. allegato 1.

    (19)  Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel quadro strategico comune e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il regolamento (CE) del Consiglio n. 1083/2006 [COM(2011)615/2].

    (20)  Parere allegato alla relazione A7-0270/2012.

    (21)  Ad esempio, l’adozione di un quadro strategico comune; l’adozione di norme dettagliate sugli strumenti finanziari; le responsabilità degli Stati membri concernenti la procedura per segnalare le irregolarità e il recupero delle somme indebitamente versate; le condizioni degli audit nazionali; i criteri di accreditamento per le autorità di gestione e le autorità di certificazione.

    (22)  Regolamento (CE) n. 438/2001 della Commissione, del 2 marzo 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda i sistemi di gestione e di controllo dei contributi concessi nell’ambito dei fondi strutturali (GU L 63 del 3.3.2001, pag. 21).

    (23)  Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione, dell’8 dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (GU L 371 del 27.12.2006, pag. 1).

    (24)  Cfr. il paragrafo 4 della risoluzione del Parlamento europeo del 5 maggio 2010 recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l’esecuzione del bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2008, sezione III — Commissione e agenzie esecutive (GU L 252 del 25.9.2010, pag. 39).

    (25)  Cfr. il paragrafo 61 della risoluzione del Parlamento europeo del 10 maggio 2011 recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico relativo all’esecuzione del bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2009, sezione III — Commissione e agenzie esecutive (GU L 250 del 27.9.2011, pag. 33).

    (26)  GU L 228 del 9.9.1996, pag. 1.

    (27)  GU L 185 del 6.7.2001, pag. 1.

    (28)  Regolamento (CE) n. 389/2006 del Consiglio, del 27 febbraio 2006, che istituisce uno strumento di sostegno finanziario per promuovere lo sviluppo economico della comunità turco-cipriota e che modifica il regolamento (CE) n. 2667/2000 relativo all’agenzia europea per la ricostruzione (GU L 65 del 7.3.2006, pag. 5).

    (29)  GU C 390 E del 18.12.2012, pag. 49.

    (30)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

    (31)  Regolamento (CEE) n. 2083/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari (GU L 208 del 24.7.1992, pag. 15).

    (32)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1267/2011 della Commissione, del 6 dicembre 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi. (GU L 324 del 7.12.2011, pag. 9).

    (33)  Cfr. la relazione annuale di attività 2011 della direzione generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione, pag. 25.

    (34)  GU L 73 del 15.3.2008, pag. 17.


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