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Document JOL_2010_328_R_0020_01

    2010/771/CE: Decisione del Consiglio, del 10 novembre 2009 , relativa alla conclusione di un accordo in forma di protocollo tra la Comunità europea e la Repubblica libanese che istituisce un dispositivo di risoluzione delle controversie relative alle disposizioni commerciali dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall’altra
    Protocollo tra la Comunità europea e la Repubblica libanese che istituisce un dispositivo di risoluzione delle controversie relative alle disposizioni commerciali dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall’altra

    GU L 328 del 14.12.2010, p. 20–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    14.12.2010   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 328/20


    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    del 10 novembre 2009

    relativa alla conclusione di un accordo in forma di protocollo tra la Comunità europea e la Repubblica libanese che istituisce un dispositivo di risoluzione delle controversie relative alle disposizioni commerciali dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall’altra

    (2010/771/CE)

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 133 in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

    vista la proposta della Commissione,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il 24 febbraio 2006 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con i partner della regione mediterranea al fine di istituire un dispositivo di risoluzione delle controversie relative alle disposizioni commerciali.

    (2)

    I negoziati sono stati condotti dalla Commissione in consultazione con il comitato istituito dall’articolo 133 del trattato e in conformità delle direttive di negoziato stabilite dal Consiglio.

    (3)

    La Commissione ha ultimato i negoziati relativi a un accordo in forma di protocollo che istituisce un dispositivo di risoluzione delle controversie relative alle disposizioni commerciali dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall’altra (1).

    (4)

    È opportuno approvare l’accordo,

    DECIDE:

    Articolo 1

    È approvato, a nome della Comunità, l’accordo in forma di protocollo tra la Comunità europea e la Repubblica libanese che istituisce un dispositivo di risoluzione delle controversie relative alle disposizioni commerciali dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall’altra.

    Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.

    Articolo 2

    Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l’accordo in forma di protocollo allo scopo di impegnare la Comunità.

    Fatto a Bruxelles, addì 10 novembre 2009.

    Per il Consiglio

    Il presidente

    A. BORG


    (1)  GU L 143 del 30.5.2006, pag. 2.


    PROTOCOLLO

    tra la Comunità europea e la Repubblica libanese che istituisce un dispositivo di risoluzione delle controversie relative alle disposizioni commerciali dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall’altra

    LA COMUNITÀ EUROPEA,

    di seguito denominata «la Comunità»,

    da una parte, e

    LA REPUBBLICA LIBANESE,

    di seguito denominata «Libano»,

    dall’altra,

    HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

    CAPO I

    OBIETTIVO E AMBITO DI APPLICAZIONE

    Articolo 1

    Obiettivo

    L’obiettivo del presente protocollo è prevenire e risolvere le controversie commerciali tra le parti onde pervenire, per quanto possibile, a soluzioni concordate.

    Articolo 2

    Applicazione del protocollo

    Le disposizioni del presente protocollo si applicano ad ogni controversia relativa all’interpretazione e all’applicazione delle disposizioni del titolo II (ad eccezione degli articoli 23, 24, 25) dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall’altra («l’accordo di associazione»), salvo espressa indicazione contraria (1). L’articolo 82 dell’accordo di associazione si applica alle controversie relative all’applicazione e all’interpretazione di altre disposizioni di detto accordo.

    CAPO II

    CONSULTAZIONI E MEDIAZIONE

    Articolo 3

    Consultazioni

    1.   Le parti si adoperano per risolvere ogni divergenza sull’interpretazione e sull’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 2 avviando in buona fede consultazioni nell’ambito del Consiglio di associazione onde pervenire a una soluzione tempestiva, equa e concordata.

    2.   Una parte chiede per iscritto all’altra parte, con copia al sottocomitato «Industria, commercio e servizi», l’avvio di consultazioni indicando la misura contestata e le disposizioni dell’accordo di associazione che ritiene applicabili.

    3.   Le consultazioni si svolgono entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta e hanno luogo nel territorio della parte convenuta, a meno che le parti non decidano diversamente. Le consultazioni si ritengono concluse entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta a meno che le due parti non decidano di proseguirle. Le consultazioni, in particolare tutte le informazioni comunicate e le posizioni assunte dalle parti nel corso del procedimento, rimangono riservate e non pregiudicano i diritti di nessuna delle due parti in eventuali procedimenti successivi.

    4.   Le consultazioni su questioni urgenti, comprese quelle riguardanti merci deperibili o di carattere stagionale, si tengono entro quindici giorni dalla data di ricevimento della richiesta e si considerano concluse entro trenta giorni dalla medesima data.

    5.   Se la parte cui viene presentata la richiesta di consultazione non risponde a tale richiesta entro dieci giorni lavorativi dalla data di ricevimento della medesima, o se le consultazioni non si svolgono entro i termini prescritti rispettivamente al paragrafo 3 o al paragrafo 4, oppure se le consultazioni si sono concluse senza che si sia pervenuto a un consenso su una soluzione concordata, la parte attrice può richiedere la costituzione di un collegio arbitrale a norma dell’articolo 5.

    Articolo 4

    Mediazione

    1.   Se le consultazioni non consentono di pervenire a una soluzione concordata, le parti possono chiedere, di comune accordo, l’intervento di un Mediatore. Le richieste di mediazione devono essere presentate per iscritto al sottocomitato «Industria, commercio e servizi», indicando la misura oggetto delle consultazioni e il mandato concordato per la mediazione. Ciascuna parte si impegna a considerare con la debita attenzione le richieste di mediazione.

    2.   A meno che le parti non trovino l’accordo sulla scelta di un Mediatore entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di mediazione, il presidente del sottocomitato «Industria, commercio e servizi» o un suo delegato designa un Mediatore, estratto a sorte tra le persone figuranti negli elenchi di cui all’articolo 19, che non sia cittadino né dell’una né dell’altra parte. La designazione è effettuata entro dieci giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di mediazione. Il Mediatore convoca una riunione delle parti entro trenta giorni dalla sua designazione. Il Mediatore riceve le comunicazioni delle parti al più tardi quindici giorni prima della riunione e può richiedere informazioni supplementari alle parti oppure a esperti o consulenti tecnici, se lo ritiene necessario. Le informazioni così ottenute devono essere comunicate a ciascuna delle parti affinché possa formulare osservazioni. Il Mediatore notifica un parere entro quarantacinque giorni dalla sua designazione.

    3.   Il parere del Mediatore può comprendere una o più raccomandazioni su come risolvere la controversia conformemente a quanto disposto dall’articolo 2. Il parere del Mediatore non è vincolante.

    4.   Le parti possono decidere di modificare i termini di cui al paragrafo 2. Anche il Mediatore può decidere di modificare i termini su istanza di una delle parti o d’ufficio, tenuto conto di particolari difficoltà incontrate dalla parte interessata o della complessità del caso.

    5.   Le procedure che comportano una mediazione, in particolare il parere del Mediatore, tutte le informazioni comunicate e le posizioni assunte dalle parti nel corso di tali procedimenti, rimangono riservate e non pregiudicano i diritti di nessuna delle due parti nell’eventuale prosieguo della procedura.

    6.   Previo accordo delle parti, le procedure di mediazione possono proseguire parallelamente alla procedura di arbitrato.

    7.   La sostituzione di un Mediatore può avvenire solo per le ragioni e secondo le procedure di cui alle disposizioni da 17 a 20 del regolamento interno.

    CAPO III

    PROCEDURE DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

    SEZIONE I

    Procedura di arbitrato

    Articolo 5

    Avvio della procedura di arbitrato

    1.   Qualora le parti non siano riuscite a risolvere la controversia ricorrendo alle consultazioni di cui all’articolo 3 oppure alla mediazione di cui all’articolo 4, la parte attrice può chiedere la costituzione di un collegio arbitrale.

    2.   La richiesta di costituzione del collegio arbitrale è comunicata per iscritto alla parte convenuta e al sottocomitato «Industria, commercio e servizi». La parte attrice precisa nella sua richiesta quale sia la specifica misura contestata e spiega come tale misura costituisca una violazione delle disposizioni di cui all’articolo 2. La richiesta di costituzione di un collegio arbitrale è presentata entro i diciotto mesi successivi alla data di ricevimento della richiesta di consultazioni, fatto salvo il diritto della parte attrice di richiedere successivamente nuove consultazioni relative allo stesso problema.

    Articolo 6

    Costituzione del collegio arbitrale

    1.   Il collegio arbitrale è composto di tre arbitri.

    2.   Entro dieci giorni lavorativi dalla data in cui la parte convenuta riceve la richiesta di costituzione del collegio arbitrale, le parti si consultano per concordare la composizione del collegio.

    3.   Qualora le parti non raggiungano un accordo sulla composizione del collegio entro il termine fissato al paragrafo 2, ciascuna di esse può chiedere al presidente del sottocomitato «Industria, commercio e servizi», o a un suo delegato, di sorteggiare i tre membri tra i nominativi inseriti nell’elenco compilato a norma dell’articolo 19 scegliendone uno tra i nominativi proposti dalla parte attrice, uno tra i nominativi proposti dalla parte convenuta e uno fra i nominativi selezionati per fungere da presidente. Qualora le parti concordino sulla designazione di uno o due membri del collegio arbitrale, i restanti membri vengono scelti secondo la medesima procedura.

    4.   Il presidente del sottocomitato «Industria, commercio e servizi» o il delegato del presidente seleziona gli arbitri entro cinque giorni lavorativi dalla richiesta presentata a norma del paragrafo 3.

    5.   La data di costituzione del collegio arbitrale è quella in cui vengono designati i tre arbitri.

    6.   La sostituzione degli arbitri può avvenire solo per le ragioni e secondo le procedure di cui alle disposizioni da 17 a 20 del regolamento interno.

    Articolo 7

    Relazione interinale del collegio arbitrale

    Il collegio arbitrale presenta alle parti una relazione interinale che espone le conclusioni di fatto, l’applicabilità delle pertinenti disposizioni e le motivazioni alla base delle conclusioni e delle raccomandazioni in essa contenute entro centoventi giorni dalla data di costituzione del collegio arbitrale. Ciascuna parte può presentare al collegio arbitrale una richiesta scritta di riesame relativa ad aspetti precisi della relazione interinale entro quindici giorni dalla data della sua notifica. Le conclusioni del lodo definitivo del collegio arbitrale comprendono un esame delle argomentazioni presentate nel riesame interinale.

    Articolo 8

    Lodo del collegio arbitrale

    1.   Il collegio arbitrale notifica il proprio lodo alle parti e al sottocomitato «Industria, commercio e servizi» entro centocinquanta giorni dalla sua costituzione. Il presidente del collegio arbitrale, qualora non ritenga possibile il rispetto di questa scadenza, ne dà notifica per iscritto alle parti e al sottocomitato «Industria, commercio e servizi», indicando i motivi del ritardo e la data entro la quale il collegio prevede di concludere i lavori. Il lodo deve comunque essere notificato entro centottanta giorni dalla data di costituzione del collegio arbitrale.

    2.   Nei casi urgenti, in particolare quelli relativi a merci deperibili o di carattere stagionale, il collegio arbitrale si adopera per notificare il proprio lodo entro settantacinque giorni dalla sua costituzione. Il lodo deve comunque essere pronunciato entro novanta giorni dalla costituzione del collegio. Entro dieci giorni dalla sua costituzione, il collegio arbitrale si pronuncia in via preliminare circa l’effettiva urgenza del caso.

    3.   Su richiesta di entrambe le parti, il collegio arbitrale sospende i lavori in qualsiasi momento per un periodo concordato tra le parti non superiore a dodici mesi e li riprende alla fine di tale periodo concordato su richiesta della parte attrice. Se la parte attrice non richiede la ripresa dei lavori del collegio arbitrale prima della scadenza del periodo di sospensione concordato, la procedura è conclusa. La sospensione e la conclusione dei lavori del collegio arbitrale non pregiudicano i diritti delle parti in un’altra procedura sullo stesso problema.

    SEZIONE II

    Esecuzione

    Articolo 9

    Esecuzione del lodo del collegio arbitrale

    Le parti prendono le misure necessarie per dare esecuzione al lodo del collegio arbitrale e si adoperano per concordare il periodo di tempo per dare esecuzione al lodo.

    Articolo 10

    Periodo di tempo ragionevole per l’esecuzione

    1.   Entro trenta giorni dal ricevimento della notifica del lodo del collegio arbitrale alle parti, la parte convenuta notifica alla parte attrice e al sottocomitato «Industria, commercio e servizi» il periodo di tempo necessario («periodo di tempo ragionevole») per l’esecuzione, qualora risulti impossibile un’esecuzione immediata.

    2.   In caso di disaccordo tra le parti sul periodo di tempo ragionevole necessario per l’esecuzione del lodo del collegio arbitrale, la parte attrice può chiedere per iscritto al collegio arbitrale, entro venti giorni dalla data in cui la parte convenuta ha ricevuto la notifica di cui al paragrafo 1, di stabilirne la durata. La richiesta viene notificata contemporaneamente all’altra parte e al sottocomitato «Industria, commercio e servizi». Il collegio arbitrale notifica il proprio lodo alle parti e al sottocomitato «Industria, commercio e servizi» entro trenta giorni dalla data di presentazione della richiesta.

    3.   Il periodo di tempo ragionevole può essere prorogato previo accordo delle parti.

    Articolo 11

    Riesame delle misure prese per dare esecuzione al lodo del collegio arbitrale

    1.   Prima che scada il periodo di tempo ragionevole, la parte convenuta notifica all’altra parte e al sottocomitato «Industria, commercio e servizi» le misure prese per dare esecuzione al lodo del collegio arbitrale.

    2.   Qualora le parti non concordino sull’esistenza di una misura notificata a norma del paragrafo 1 o sulla sua compatibilità con le disposizioni di cui all’articolo 2, la parte attrice può chiedere per iscritto al collegio arbitrale di pronunciarsi in merito. La richiesta indica la specifica misura contestata e spiega le ragioni della sua incompatibilità con le disposizioni di cui all’articolo 2. Il collegio arbitrale notifica la propria decisione entro novanta giorni dalla data di presentazione della richiesta. Nei casi urgenti, compresi quelli relativi a merci deperibili o di carattere stagionale, il collegio arbitrale notifica il proprio lodo entro quarantacinque giorni dalla data di presentazione della richiesta.

    Articolo 12

    Misure temporanee in caso di mancata esecuzione

    1.   Se prima della scadenza del periodo di tempo ragionevole la parte convenuta non notifica alcuna misura presa per dare esecuzione al lodo del collegio arbitrale oppure se il collegio arbitrale decide che la misura notificata a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, non è compatibile con gli obblighi della parte a norma delle disposizioni di cui all’articolo 2, la parte convenuta presenta, previa richiesta della parte attrice, un’offerta di indennizzo temporaneo.

    2.   Se non si perviene a un accordo sull’indennizzo entro trenta giorni dalla fine del periodo di tempo ragionevole o dalla notifica della lodo di cui all’articolo 11, in cui il collegio arbitrale ha stabilito l’incompatibilità con le disposizioni di cui all’articolo 2, la parte attrice è autorizzata a sospendere, previa notifica all’altra parte e al sottocomitato «Industria, commercio e servizi», gli obblighi derivanti da una delle disposizioni di cui all’articolo 2 in misura equivalente all’annullamento o alla riduzione dei benefici causata dalla violazione. La parte attrice può applicare la sospensione dopo dieci giorni lavorativi dalla data in cui la parte convenuta ha ricevuto la notifica, a meno che la parte convenuta non abbia chiesto l’arbitrato a norma del paragrafo 3.

    3.   Se ritiene che la sospensione non sia equivalente all’annullamento o alla riduzione dei benefici causata dalla violazione, la parte convenuta può chiedere per iscritto al collegio arbitrale di pronunciarsi in merito. Tale richiesta viene notificata all’altra parte e al sottocomitato «Industria, commercio e servizi» prima della scadenza del periodo di dieci giorni di cui al paragrafo 2. Il collegio arbitrale, dopo aver eventualmente acquisito il parere di esperti, notifica il proprio lodo sul livello di sospensione degli obblighi alle parti e al sottocomitato «Industria, commercio e servizi» entro trenta giorni dalla data di presentazione della richiesta. Gli obblighi non possono essere sospesi finché il collegio arbitrale non si sia pronunciato; le sospensioni devono essere coerenti con il lodo del collegio arbitrale.

    4.   La sospensione degli obblighi è temporanea e si applica solo fino a quando la misura giudicata incompatibile con le disposizioni di cui all’articolo 2 non sia stata revocata o modificata per renderla conforme a tali disposizioni, secondo quanto previsto all’articolo 13, o fino a quando le parti non abbiano trovato un accordo per la risoluzione della controversia.

    Articolo 13

    Esame delle misure prese per dare esecuzione al lodo dopo la sospensione degli obblighi

    1.   La parte convenuta notifica all’altra parte e al sottocomitato «Industria, commercio e servizi» tutte le misure prese per dare esecuzione al lodo del collegio arbitrale così come la sua richiesta affinché la parte attrice ponga fine alla sospensione degli obblighi.

    2.   Se entro trenta giorni dalla data di ricevimento della notifica le parti non giungono a un accordo sulla compatibilità delle misure notificate con le disposizioni di cui all’articolo 2, la parte attrice chiede per iscritto al collegio arbitrale di pronunciarsi in merito. La richiesta viene notificata contemporaneamente all’altra parte e al sottocomitato «Industria, commercio e servizi». Il collegio arbitrale notifica il proprio lodo alle parti e al sottocomitato «Industria, commercio e servizi» entro quarantacinque giorni dalla data di presentazione della richiesta. Se il collegio arbitrale decide che una misura per dare esecuzione al lodo è conforme alle disposizioni di cui all’articolo 2, la sospensione degli obblighi è revocata.

    SEZIONE III

    Disposizioni comuni

    Articolo 14

    Soluzione concordata

    Le parti possono in qualsiasi momento pervenire alla soluzione concordata di una controversia cui si applicano le disposizioni del presente protocollo. Esse notificano tale soluzione al sottocomitato «Industria, commercio e servizi» e al collegio arbitrale. In seguito alla notifica della soluzione concordata il collegio arbitrale interrompe i propri lavori e la procedura è conclusa.

    Articolo 15

    Regolamento interno

    1.   Le procedure di risoluzione delle controversie cui si applica il capo III sono disciplinate dal regolamento interno allegato al presente protocollo.

    2.   In conformità del regolamento interno, le riunioni del collegio arbitrale sono aperte al pubblico, salvo diverso accordo tra le parti.

    Articolo 16

    Informazioni e consulenza tecnica

    1.   Su istanza di una delle parti o d’ufficio, il collegio arbitrale può ottenere informazioni da qualsiasi fonte, comprese le parti, qualora lo ritenga necessario ai fini della procedura arbitrale. In particolare, se lo ritiene necessario, il collegio arbitrale ha il diritto di acquisire il parere di esperti. Prima di scegliere detti esperti il collegio arbitrale consulta le parti. Il collegio arbitrale non è vincolato dal parere espresso dalle parti sugli esperti. Le informazioni così ottenute devono essere comunicate a entrambe le parti affinché possano formulare osservazioni.

    2.   Le persone fisiche o giuridiche interessate e stabilite presso le parti sono autorizzate a presentare memorie a titolo di amicus curiae al collegio arbitrale conformemente al regolamento interno. Tali memorie si limitano agli aspetti di fatto della controversia, senza affrontare questioni di diritto.

    Articolo 17

    Norme di interpretazione

    I collegi arbitrali interpretano le disposizioni di cui all’articolo 2 secondo le norme di interpretazione consuetudinarie del diritto internazionale pubblico, in particolare quelle della convenzione di Vienna sul diritto dei trattati. I lodi del collegio arbitrale non possono ampliare né ridurre i diritti e gli obblighi enunciati nelle disposizioni di cui all’articolo 2.

    Articolo 18

    Lodi e decisioni del collegio arbitrale

    1.   Il collegio arbitrale fa il possibile per adottare decisioni consensuali. Qualora risulti però impossibile adottare una decisione consensuale, si procede a maggioranza.

    2.   I lodi del collegio arbitrale sono vincolanti per le parti e non creano alcun diritto né alcun obbligo per le persone fisiche o giuridiche. Il lodo indica le conclusioni di fatto, l’applicabilità delle disposizioni pertinenti dell’accordo di associazione e le motivazioni alla base di tutte le risultanze e conclusioni in esso contenute. Il sottocomitato «Industria, commercio e servizi» rende pubblico integralmente il lodo del collegio arbitrale, a meno che non decida altrimenti per salvaguardare la riservatezza delle informazioni commerciali.

    CAPO IV

    DISPOSIZIONI GENERALI

    Articolo 19

    Elenchi degli arbitri

    1.   Il sottocomitato «Industria, commercio e servizi» compila, entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente protocollo, un elenco di almeno quindici persone disposte a esercitare la funzione di arbitro e in possesso dei requisiti per farlo. Ciascuna delle parti propone almeno cinque arbitri. Le due parti scelgono anche almeno cinque persone che non siano cittadini né dell’una né dell’altra parte cui affidare l’incarico di presidente del collegio arbitrale. Il sottocomitato «Industria, commercio e servizi» assicura che l’elenco contenga sempre quindici nominativi.

    2.   Gli arbitri devono possedere conoscenze o esperienze specifiche in materia di diritto e commercio internazionale. Essi devono essere indipendenti, esercitare le funzioni a titolo personale, non accettare istruzioni da alcuna organizzazione o governo né essere collegati al governo di nessuna delle parti e devono rispettare il codice di condotta allegato al presente protocollo.

    3.   Il sottocomitato «Industria, commercio e servizi» può compilare un ulteriore elenco di almeno quindici persone in possesso di competenze settoriali in materie specifiche disciplinate dall’accordo di associazione, o con esperienza in mediazione. Ai fini della procedura di selezione di cui all’articolo 6, paragrafo 2, i presidenti del sottocomitato «Industria, commercio e servizi» possono avvalersi di tale elenco settoriale, previo accordo di entrambe le parti.

    Articolo 20

    Rapporto con gli obblighi derivanti dall’OMC

    1.   Il ricorso alle disposizioni sulla risoluzione delle controversie contenute nel presente protocollo non pregiudica eventuali azioni in sede di OMC, comprese quelle per la risoluzione delle controversie.

    2.   Tuttavia, la parte che per una misura specifica abbia avviato una procedura di risoluzione delle controversie a norma del presente protocollo o dell’accordo OMC non può avviare un procedimento relativo alla stessa misura nell’altra sede finché il primo procedimento non sia concluso. Una parte, inoltre, non denuncia in entrambe le sedi la violazione di un obbligo previsto negli stessi termini dall’accordo di associazione e dall’accordo OMC. In un simile caso, dopo l’avvio di una procedura di risoluzione delle controversie, la parte non può presentare una denuncia di violazione dello stesso obbligo a norma dell’altro accordo presso l’altra sede, a meno che la sede scelta non si pronunci a tale proposito per motivi procedurali o giurisdizionali.

    3.   Ai fini del paragrafo 2:

    le procedure di risoluzione delle controversie a norma dell’accordo OMC si considerano avviate nel momento in cui una parte chiede la costituzione di un collegio ai sensi dell’articolo 6 dell’intesa dell’OMC sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie; si considerano concluse nel momento in cui l’organo di conciliazione adotta la relazione del collegio e quella dell’organo di appello, a seconda dei casi, in conformità dell’articolo 16 e dell’articolo 17, paragrafo 14, della detta intesa;

    le procedure di risoluzione delle controversie a norma del presente protocollo si considerano avviati avviate nel momento in cui una parte chiede la costituzione di un collegio arbitrale ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, e si considerano concluse nel momento in cui il collegio arbitrale notifica il proprio lodo alle parti e al sottocomitato «Industria, commercio e servizi» in conformità dell’articolo 8.

    4.   Nessuna disposizione del presente protocollo osta a che una parte proceda alla sospensione degli obblighi autorizzata dall’organo di conciliazione dell’OMC. L’accordo OMC non può essere invocato per impedire a una parte la sospensione di obblighi a norma del presente protocollo.

    Articolo 21

    Termini

    1.   Tutti i termini fissati nel presente protocollo, compresi quelli per la notifica dei lodi dei collegi arbitrali, sono calcolati in giorni di calendario a decorrere dal giorno successivo all’atto o al fatto cui si riferiscono, salvo altrimenti disposto.

    2.   I termini menzionati nel presente protocollo possono essere modificati previo accordo fra le parti. Ciascuna parte si impegna a considerare con la debita attenzione le richieste di proroga di un termine dovute a difficoltà incontrate da una parte nel conformarsi alle procedure del presente protocollo. Su richiesta di una parte, il collegio arbitrale può modificare i termini applicabili alle procedure, tenendo conto del diverso livello di sviluppo delle parti.

    Articolo 22

    Riesame e modifica del protocollo

    1.   Il Consiglio di associazione può riesaminare l’applicazione del presente protocollo e dei suoi allegati per decidere in merito alla loro conferma, modifica o revoca.

    2.   Il Consiglio di associazione può modificare il presente protocollo e i suoi allegati. Ognuna di queste modifiche può essere subordinata al rispetto dalle norme di diritto interno di entrambe le parti.

    Articolo 23

    Entrata in vigore

    Il presente protocollo è approvato dalle parti secondo le rispettive procedure interne. Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le parti si notificano che le procedure di cui al presente articolo sono state espletate.

    Fatto a Bruxelles, addì 11 novembre 2010, in duplice esemplare in lingua bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, romena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e araba, i testi di ciascuna di queste lingue facenti ugualmente fede.

    За Европейския съюз

    Por la Unión Europea

    Za Evropskou unii

    For Den Europæiske Union

    Für die Europäische Union

    Euroopa Liidu nimel

    Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

    For the European Union

    Pour l'Union européenne

    Per l'Unione europea

    Eiropas Savienības vārdā

    Europos Sajungos vardu

    Az Európai Unió részéről

    Għall-Unjoni Ewropea

    Voor de Europese Unie

    W imieniu Unii Europejskiej

    Pela União Europeia

    Pentru Uniunea Europeană

    Za Európsku úniu

    Za Evropsko unijo

    Euroopan unionin puolesta

    För Europeiska unionen

    Image

    Image

    За Релублика Ливан

    Por la República Libanesa

    Za Libanonskou republiku

    For Den Libanesiske Republik

    Für die Libanesische Republik

    Liibanoni Vabariigi nimel

    Για τη Δημοκρατία του Λιβάνου

    For the Republic of Lebanon

    Pour la République libanaise

    Per la Repubblica libanese

    Libānas Republikas vārdā

    Libano Respublikos vardu

    A Libanoni Köztársaság részéről

    Għar-repubblika tal-Libanu

    Voor de Republiek Libanon

    W imieniu Republiki Libańskiej

    Pela República do Líbano

    Pentru Republica Libaneză

    Za Libanonskú republiku

    Za Republiko Libanon

    Libanonin tasavallan puolesta

    För Republiken Libanon

    Image

    Image


    (1)  Le disposizioni del presente protocollo non pregiudicano l’applicazione dell’articolo 33 del protocollo relativo alla definizione del concetto di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa.

    ALLEGATI

    ALLEGATO I

    :

    REGOLAMENTO INTERNO PER L’ARBITRATO

    ALLEGATO II

    :

    CODICE DI CONDOTTA PER I MEMBRI DEI COLLEGI ARBITRALI E I MEDIATORI

    ALLEGATO I

    REGOLAMENTO INTERNO PER L’ARBITRATO

    Disposizioni generali

    1.

    Ai fini del presente protocollo e del presente regolamento interno s’intende per:

    a)   «consulente»: una persona incaricata da una parte di fornirle consulenza o assistenza in relazione alla procedura del collegio arbitrale;

    b)   «parte attrice»: la parte che chiede la costituzione di un collegio arbitrale a norma dell’articolo 5 del presente protocollo;

    c)   «parte convenuta»: la parte accusata di aver violato le disposizioni di cui all’articolo 2 del presente protocollo;

    d)   «collegio arbitrale»: un collegio costituito in conformità dell’articolo 6 del presente protocollo;

    e)   «rappresentante di una parte»: un funzionario o qualsiasi altra persona designata da un dicastero, da un organismo governativo o da qualunque altro soggetto pubblico di una parte;

    f)   «giorno»: un giorno di calendario, salvo altrimenti disposto.

    2.

    Salvo altrimenti concordato, la parte convenuta provvede all’organizzazione logistica dei procedimenti di risoluzione delle controversie, in particolare le audizioni. La Comunità sostiene tuttavia le spese connesse agli aspetti organizzativi eccettuati l’onorario e il rimborso delle spese degli arbitri, che vengono suddivisi.

    Notifiche

    3.

    Le parti e il collegio arbitrale trasmettono ogni richiesta, avviso, comunicazione scritta o altro documento mediante fax, con una copia elettronica trasmessa lo stesso giorno tramite posta elettronica. Salvo prova contraria, un messaggio si considera ricevuto nello stesso giorno dell’invio.

    4.

    Al più tardi all’entrata in vigore del presente protocollo le parti si informano reciprocamente sul punto di contatto designato per tutte le notifiche.

    5.

    Gli errori materiali di scarsa importanza contenuti in richieste, avvisi, comunicazioni scritte o altri documenti relativi alla procedura del collegio arbitrale possono essere corretti mediante presentazione di un nuovo documento in cui siano chiaramente indicate le modifiche.

    6.

    Qualora il termine ultimo per la presentazione di un documento coincida con un giorno festivo o un giorno di riposo ufficiale del Libano o della Comunità, il documento può essere presentato il giorno lavorativo successivo. Il primo lunedì di ogni mese di dicembre le parti si scambiano l’elenco delle date dei loro giorni festivi o di riposo ufficiali valido per l’anno successivo. In un giorno festivo o di riposo ufficiale non si considera ricevuto alcun documento, né alcuna notifica o richiesta.

    7.

    A seconda del contenuto delle disposizioni oggetto della controversia, tutte le richieste e notifiche indirizzate al sottocomitato «Industria, commercio e servizi» a norma del presente protocollo sono inviate agli altri sottocomitati pertinenti istituiti dall’accordo di associazione.

    Avvio della procedura arbitrale

    8.

    a)

    Se, a norma dell’articolo 6 del presente protocollo o delle disposizioni 18, 19 o 48 del presente regolamento interno, i membri del collegio arbitrale sono estratti a sorte, al momento del sorteggio devono essere presenti i rappresentanti di entrambe le parti.

    b)

    Salvo altrimenti concordato, le parti si riuniscono con il collegio arbitrale entro sette giorni lavorativi dalla costituzione dello stesso al fine di individuare le questioni che le parti o il collegio arbitrale ritengono opportuno affrontare, compresi l’onorario e il rimborso delle spese degli arbitri, che devono essere conformi alle norme dell’OMC. I membri del collegio arbitrale e i rappresentanti delle parti possono partecipare a tale riunione per telefono o in videoconferenza.

    9.

    a)

    A meno che le parti non convengano diversamente, entro cinque giorni lavorativi dalla data di designazione degli arbitri il collegio arbitrale è investito del mandato seguente:

    «esaminare, alla luce delle pertinenti disposizioni dell’accordo di associazione, la misura oggetto della richiesta di costituzione del collegio arbitrale, pronunciarsi sulla compatibilità della misura in questione con le disposizioni di cui all’articolo 2 del protocollo e pronunciarsi in conformità dell’articolo 8 del protocollo sulla risoluzione delle controversie.»;

    b)

    le parti devono notificare il mandato concordato al collegio arbitrale entro tre giorni lavorativi dal raggiungimento del loro accordo.

    Comunicazioni iniziali

    10.

    La parte attrice presenta le proprie comunicazioni scritte iniziali entro venti giorni dalla data di costituzione del collegio arbitrale. La parte convenuta presenta la propria replica scritta entro venti giorni dalla data di presentazione delle comunicazioni scritte iniziali.

    Lavori dei collegi arbitrali

    11.

    Il presidente del collegio arbitrale presiede tutte le riunioni. Un collegio arbitrale può delegare il presidente a prendere le decisioni di carattere amministrativo e procedurale.

    12.

    Salvo altrimenti disposto, il collegio arbitrale può svolgere la propria attività mediante qualsiasi mezzo di telecomunicazione, in particolare per telefono, fax o collegamento informatico.

    13.

    Soltanto gli arbitri possono partecipare alle discussioni del collegio arbitrale, ma quest’ultimo può autorizzare i suoi assistenti a presenziare alle discussioni.

    14.

    La stesura dei lodi è di esclusiva competenza del collegio arbitrale e non può essere delegata.

    15.

    Qualora sorga una questione procedurale non contemplata dalle disposizioni del presente protocollo e dei suoi allegati, il collegio arbitrale può, previa consultazione delle parti, adottare una procedura appropriata, compatibile con tali disposizioni.

    16.

    Il collegio arbitrale, qualora ritenga necessario modificare un termine applicabile alle procedure o introdurre qualsiasi altro adeguamento di carattere procedurale o amministrativo, comunica per iscritto alle parti le ragioni che giustificano la modifica o l’adeguamento, indicando il termine o l’adeguamento necessario. Il collegio arbitrale può adottare tale modifica o adeguamento previa consultazione delle parti. I termini di cui all’articolo 8, paragrafo 2, del presente protocollo non possono essere modificati.

    Sostituzione

    17.

    In caso di impedimento, rinuncia o sostituzione di un arbitro, viene designato un sostituto in conformità dell’articolo 6, paragrafo 3.

    18.

    Se una parte ritiene che un arbitro non soddisfi i requisiti del codice di condotta e che per questa ragione vada sostituito, deve informare l’altra parte entro quindici giorni dal momento in cui è venuta a conoscenza delle circostanze relative alla pertinente violazione del codice di condotta da parte dell’arbitro.

    Se una parte ritiene che un arbitro diverso dal presidente non soddisfi i requisiti del codice di condotta, le parti si consultano e, di comune accordo, sostituiscono l’arbitro designando un sostituto conformemente alla procedura di cui all’articolo 6, paragrafo 3, del presente protocollo.

    Qualora le parti non concordino sulla necessità di sostituire un arbitro, ciascuna parte può chiedere che la questione venga sottoposta al presidente del collegio arbitrale, la cui decisione è definitiva.

    Se conclude che un arbitro non soddisfa i requisiti del codice di condotta, il presidente designa un nuovo arbitro, estratto a sorte tra le persone di cui all’articolo 19, paragrafo 1, del presente protocollo, tra le quali rientrava l’arbitro da sostituire. Se l’arbitro da sostituire era stato designato dalle parti a norma dell’articolo 6, paragrafo 2, del presente protocollo, il sostituto viene estratto a sorte tra le persone proposte dalla parte attrice e dalla parte convenuta in conformità dell’articolo 19, paragrafo 1, del presente protocollo. La designazione del nuovo arbitro è completata entro cinque giorni lavorativi dalla data di presentazione della richiesta al presidente del collegio arbitrale.

    19.

    Se una parte ritiene che il presidente del collegio arbitrale non soddisfi i requisiti del codice di condotta, le parti si consultano e, di comune accordo, sostituiscono il presidente designando un sostituto conformemente alla procedura di cui all’articolo 6, paragrafo 3, del presente protocollo.

    Qualora le parti non concordino sulla necessità di sostituire il presidente, ciascuna parte può chiedere che la questione venga sottoposta a uno dei membri rimanenti del gruppo di persone selezionate per fungere da presidente a norma dell’articolo 19, paragrafo 1, del presente protocollo. Il nominativo di tale persona è estratto a sorte dai presidenti del sottocomitato «Industria, commercio e servizi» o dal loro delegato. La decisione di tale persona circa la necessità di sostituire il presidente è definitiva.

    Se tale persona decide che il presidente in questione non soddisfa i requisiti del codice di condotta, designa un nuovo presidente, estratto a sorte tra le persone rimanenti di cui all’articolo 19, paragrafo 1, del presente protocollo, che possono fungere da presidente. La designazione del nuovo presidente è completata entro cinque giorni lavorativi dalla data di presentazione della richiesta di cui al presente paragrafo.

    20.

    I lavori del collegio arbitrale sono sospesi per il periodo necessario a espletare le procedure di cui alle disposizioni 17, 18 e 19.

    Audizioni

    21.

    Consultate le parti e gli altri membri del collegio arbitrale, il presidente fissa la data e l’ora dell’audizione e ne dà notifica per iscritto alle parti. Quando l’audizione è pubblica, tali informazioni vengono messe a disposizione di tutti dalla parte incaricata degli aspetti logistici della procedura. Salvo disaccordo tra le parti, il collegio arbitrale può decidere di non organizzare un’audizione.

    22.

    A meno che le parti non convengano altrimenti, l’audizione ha luogo a Bruxelles se la parte attrice è il Libano e a Beirut se la parte attrice è la Comunità.

    23.

    Il collegio arbitrale può organizzare un’audizione supplementare solo in circostanze eccezionali. Per le procedure di cui all’articolo 10, paragrafo 2, all’articolo 11, paragrafo 2, all’articolo 12, paragrafo 3, e all’articolo 13, paragrafo 2, del presente protocollo non vengono organizzate audizioni supplementari.

    24.

    Tutti gli arbitri sono presenti per l’intera durata delle audizioni.

    25.

    Indipendentemente dal carattere pubblico della procedura, le seguenti persone possono presenziare a un’audizione:

    a)

    i rappresentanti delle parti;

    b)

    i consulenti delle parti;

    c)

    il personale amministrativo, gli interpreti, i traduttori e gli stenografi; e

    d)

    gli assistenti degli arbitri.

    Solo i rappresentanti e i consulenti delle parti possono rivolgersi al collegio arbitrale.

    26.

    Entro i cinque giorni lavorativi precedenti la data dell’audizione ciascuna parte trasmette al collegio arbitrale l’elenco dei nominativi delle persone che in sede di audizione procederanno a presentazioni o argomentazioni orali per conto della parte e degli altri rappresentanti o consulenti che presenzieranno all’audizione.

    27.

    Salvo diverso accordo tra le parti, le audizioni dei collegi arbitrali sono aperte al pubblico. Se le parti decidono che l’audizione si svolga a porte chiuse, il collegio arbitrale può decidere, su richiesta delle parti, che essa sia comunque in parte pubblica. Il collegio arbitrale si riunisce tuttavia a porte chiuse qualora le comunicazioni e le argomentazioni di una parte contengano informazioni commerciali riservate.

    28.

    Il collegio arbitrale conduce l’audizione nel modo seguente:

     

    Argomentazione:

    a)

    argomentazione della parte attrice;

    b)

    argomentazione della parte convenuta.

     

    Confutazione:

    a)

    argomentazione della parte attrice;

    b)

    controreplica della parte convenuta.

    29.

    In qualsiasi momento dell’audizione il collegio arbitrale può rivolgere domande alle parti.

    30.

    Il collegio arbitrale predispone la stesura del verbale di ciascuna audizione, che viene quanto prima redatto e trasmesso per iscritto alle parti.

    31.

    Entro dieci giorni lavorativi dalla data dell’audizione ciascuna parte può trasmettere osservazioni scritte supplementari in merito a qualsiasi questione sollevata durante l’audizione.

    Domande scritte

    32.

    Il collegio arbitrale può rivolgere domande scritte a una o a entrambe le parti in qualsiasi momento della procedura. Ciascuna delle parti riceve una copia delle domande rivolte dal collegio arbitrale.

    33.

    Ciascuna parte trasmette inoltre all’altra parte una copia della propria risposta scritta alle domande del collegio arbitrale. A ciascuna parte viene data la possibilità di inviare osservazioni scritte in merito alle risposte fornite dall’altra parte entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricevimento delle risposte.

    Riservatezza

    34.

    Le parti rispettano la riservatezza delle audizioni del collegio arbitrale che si sono svolte a porte chiuse a norma della disposizione 27. Ciascuna parte considera riservate le informazioni comunicate in via riservata al collegio arbitrale dall’altra parte. Qualora una parte trasmetta al collegio arbitrale una versione riservata delle sue comunicazioni scritte, essa fornisce ugualmente, su richiesta dell’altra parte, entro quindici giorni dalla data della richiesta o, se successiva, delle comunicazioni, un riassunto non riservato delle informazioni contenute nella comunicazione che possa essere reso pubblico. Nessuna disposizione del presente regolamento interno vieta a una parte di rendere pubblica la propria posizione.

    Contatti unilaterali

    35.

    Il collegio arbitrale non si incontra né entra in contatto con una parte in assenza dell’altra parte.

    36.

    Nessun membro del collegio arbitrale può discutere un aspetto della questione oggetto della procedura con una delle parti o con entrambe in assenza degli altri arbitri.

    Comunicazioni amicus curiae

    37.

    Salvo diverso accordo tra le parti, entro cinque giorni dalla sua costituzione, il collegio arbitrale può ricevere comunicazioni scritte non richieste, purché vengano presentate entro dieci giorni dalla costituzione del collegio arbitrale, siano concise e comunque di lunghezza non superiore a quindici cartelle dattiloscritte, compresi gli eventuali allegati, e riguardino direttamente la questione di fatto esaminata dal collegio arbitrale.

    38.

    La comunicazione contiene una descrizione della persona fisica o giuridica che la presenta, comprese la natura delle sue attività e le sue fonti di finanziamento, e precisa l’interesse della persona nel quadro della procedura arbitrale. Essa è redatta nelle lingue scelte dalle parti in conformità delle disposizioni 42 e 43 del presente regolamento interno.

    39.

    Nel lodo del collegio arbitrale sono elencate tutte le comunicazioni ricevute che risultano conformi alle disposizioni di cui sopra. Il collegio arbitrale non è tenuto ad esaminare nel proprio lodo le argomentazioni contenute in dette comunicazioni. Le comunicazioni ricevute dal collegio arbitrale conformemente alla presente disposizione vengono sottoposte alle parti perché possano formulare osservazioni al riguardo.

    Casi urgenti

    40.

    Nei casi urgenti di cui al presente protocollo il collegio arbitrale, previa consultazione delle parti, adegua ove opportuno i termini fissati nelle presenti disposizioni e comunica tali adeguamenti alle parti.

    Traduzione e interpretazione

    41.

    Durante le consultazioni di cui all’articolo 6, paragrafo 2, del presente protocollo ed entro la data della riunione di cui alla disposizione 8, lettera b), del presente regolamento interno le parti si adoperano per concordare una lingua di lavoro comune ai fini delle procedure del collegio arbitrale.

    42.

    Se le parti non riescono a concordare su una lingua di lavoro comune, ciascuna parte provvede, sostenendo i relativi costi, alla traduzione delle proprie comunicazioni scritte nella lingua scelta dall’altra parte.

    43.

    La parte convenuta provvede alla traduzione simultanea delle comunicazioni orali nelle lingue scelte dalle parti.

    44.

    I lodi del collegio arbitrale sono notificati nella lingua o nelle lingue scelte dalle parti.

    45.

    Le parti possono formulare osservazioni sul testo tradotto di un documento elaborato conformemente alle presenti disposizioni.

    Calcolo dei termini

    46.

    Qualora, in applicazione della disposizione 6 del presente regolamento interno, una parte riceva un documento in una data diversa da quella in cui lo stesso documento è pervenuto all’altra parte, qualsiasi termine la cui decorrenza dipenda dal ricevimento del documento si calcola dall’ultima data di ricevimento.

    Altre procedure

    47.

    Il presente regolamento interno si applica inoltre alle procedure di cui all’articolo 10, paragrafo 2, all’articolo 11, paragrafo 2, all’articolo 12, paragrafo 3, e all’articolo 13, paragrafo 2, del presente protocollo. I termini fissati in conformità del presente regolamento interno vengono tuttavia adeguati ai termini specifici previsti dalle dette disposizioni per l’adozione di un lodo del collegio arbitrale.

    48.

    Qualora per le procedure di cui all’articolo 10, paragrafo 2, all’articolo 11, paragrafo 2, all’articolo 12, paragrafo 3, e all’articolo 13, paragrafo 2, del presente protocollo non sia possibile ricostituire, in tutto o in parte, il collegio arbitrale originario, si applicano le procedure stabilite all’articolo 6. Il termine per la notifica del lodo è prorogato di quindici giorni.

    ALLEGATO II

    CODICE DI CONDOTTA PER I MEMBRI DEI COLLEGI ARBITRALI E I MEDIATORI

    Definizioni

    1.

    Ai fini del presente codice di condotta si applicano le seguenti definizioni:

    a)   «membro» o «arbitro»: membro di un collegio arbitrale costituito a norma dell’articolo 6 del presente protocollo;

    b)   «Mediatore»: persona che conduce una mediazione in conformità dell’articolo 4 del presente protocollo;

    c)   «candidato»: persona il cui nome figura nell’elenco degli arbitri di cui all’articolo 19 del presente protocollo proposta per la nomina a membro di un collegio arbitrale a norma dell’articolo 6;

    d)   «assistente»: persona che, dietro mandato di un membro, svolge ricerche per quest’ultimo o lo assiste nelle sue funzioni;

    e)   «procedura»: salvo diversa indicazione, procedura del collegio arbitrale a norma del presente protocollo;

    f)   «personale»: rispetto a un membro, persone poste sotto la sua direzione e il suo controllo, eccettuati gli assistenti.

    Responsabilità nella procedura

    2.

    I candidati e i membri sono tenuti ad evitare qualsiasi irregolarità e sospetto di irregolarità deontologica, ad essere indipendenti e imparziali, ad evitare i conflitti d’interesse diretti e indiretti nonché ad osservare norme di condotta rigorose, in modo da garantire l’integrità e l’imparzialità del dispositivo di risoluzione delle controversie. Gli ex membri devono ottemperare agli obblighi di cui alle disposizioni da 15 a 18 del presente codice di condotta.

    Obblighi di dichiarazione

    3.

    Prima di essere confermato quale membro del collegio arbitrale a norma del presente protocollo, ogni candidato deve dichiarare l’esistenza di qualsiasi interesse, relazione o fatto tale da influire sulla sua indipendenza o sulla sua imparzialità o che potrebbe ragionevolmente dare adito a un sospetto di irregolarità deontologica o di parzialità nella procedura. A tale scopo, il candidato compie ogni ragionevole sforzo per venire a conoscenza dell’esistenza di tali interessi, relazioni e fatti.

    4.

    I candidati o i membri sono tenuti a comunicare al sottocomitato «Industria, commercio e servizi» unicamente le questioni attinenti a violazioni reali o potenziali del presente codice di condotta affinché siano esaminate dalle parti.

    5.

    In seguito alla nomina, ciascun membro è tenuto a continuare a compiere ogni ragionevole sforzo per venire a conoscenza degli interessi, delle relazioni o dei fatti di cui al paragrafo 3 del presente codice di condotta e ha l’obbligo di dichiararli. L’obbligo di dichiarazione è permanente ed impone a ogni membro di dichiarare interessi, relazioni e fatti di tale natura, in qualsiasi fase della procedura essi intervengano. Il membro dichiara tali interessi, relazioni e fatti comunicandoli per iscritto al sottocomitato «Industria, commercio e servizi» affinché siano esaminati dalle parti.

    Doveri dei membri

    6.

    In seguito alla nomina, ciascun membro esercita interamente e sollecitamente le proprie funzioni nel corso dell’intera procedura, con equità e diligenza.

    7.

    Ciascun membro esamina soltanto le questioni sollevate nell’ambito della procedura e necessarie per pervenire a un lodo e non può delegare ad altri tale dovere.

    8.

    Ciascun membro prende tutti i provvedimenti adeguati per garantire che il suo assistente e il suo personale siano a conoscenza delle disposizioni di cui alle disposizioni 2, 3, 4, 5, 16, 17 e 18 del presente codice di condotta e le rispettino.

    9.

    Nessun membro può avere contatti unilaterali relativi alla procedura.

    Indipendenza e imparzialità dei membri

    10.

    Ciascun membro deve essere indipendente e imparziale ed evitare di dare adito a sospetti di irregolarità deontologica o di parzialità; non deve essere influenzato da interessi personali, da pressioni esterne, da considerazioni di ordine politico, dall’opinione pubblica, dalla lealtà verso una parte o dal timore di critiche.

    11.

    Nessun membro può, direttamente o indirettamente, contrarre obblighi o accettare vantaggi che potrebbero in qualunque modo ostacolare, o apparire d’ostacolo, a una corretta esecuzione delle sue funzioni.

    12.

    Nessun membro può servirsi della propria posizione nel collegio arbitrale per interessi personali o privati; ogni membro evita inoltre qualsiasi atto che possa dare l’impressione che altre persone si trovino in posizione tale da poterlo influenzare.

    13.

    Ciascun membro si adopera affinché il suo comportamento o il suo giudizio non siano influenzati da relazioni o responsabilità di ordine finanziario, commerciale, professionale, familiare o sociale.

    14.

    Ogni membro deve evitare di allacciare qualsiasi relazione o di acquisire interessi finanziari tali da influire sulla sua indipendenza o che potrebbero ragionevolmente dare adito a un sospetto di irregolarità deontologica o di parzialità.

    Obblighi degli ex membri

    15.

    Ciascun ex membro è tenuto a evitare qualsiasi atto che possa dare l’impressione che egli sia stato parziale nell’esercizio delle proprie funzioni o abbia tratto vantaggio dal lodo del collegio arbitrale.

    Riservatezza

    16.

    Nessun membro o ex membro può, in alcun momento, divulgare o utilizzare informazioni non pubbliche relative a una procedura o acquisite nel corso di una procedura, eccetto ai fini della procedura stessa, né può, in alcun caso, divulgare o utilizzare tali informazioni a proprio vantaggio o a vantaggio di altri o per nuocere agli interessi di altri.

    17.

    Nessun membro può divulgare, in tutto o in parte, il lodo del collegio arbitrale prima della sua pubblicazione conformemente al presente protocollo.

    18.

    Nessun membro o ex membro può, in alcun momento, divulgare le discussioni di un collegio arbitrale o l’opinione di un membro.

    Spese

    19.

    Ciascun membro registra il tempo dedicato alla procedura e le spese sostenute e presenta un resoconto finale al riguardo.

    Mediatori

    20.

    Le disposizioni di cui al presente codice di condotta, applicabili ai membri o agli ex membri, si applicano, mutatis mutandis, ai mediatori.

    TRADUZIONE

    Dichiarazione comune

    dell’Unione europea e della Repubblica libanese

    in occasione della firma di un accordo in forma di protocollo che istituisce un dispositivo di risoluzione delle controversie applicabile alle controversie nel quadro delle disposizioni commerciali dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall’altra

    In conseguenza dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1o dicembre 2009, l’Unione europea ha sostituito la Comunità europea, alla quale succede, e a partire da tale data l’Unione europea esercita tutti i diritti e assume tutti gli obblighi della Comunità europea.

    Pertanto, i riferimenti alla «Comunità europea» nel testo del suddetto accordo devono essere intesi come riferimenti all’ «Unione europea».

    Fatto a Bruxelles, l’11 novembre 2010.

    Per l’Unione europea

    Per la Repubblica libanese


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