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Document JOL_2009_315_R_0051_01

Decisione del Consiglio europeo, del 1 o dicembre 2009 , relativa all’adozione del suo regolamento interno

GU L 315 del 2.12.2009, p. 51–55 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

2.12.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 315/51


DECISIONE DEL CONSIGLIO EUROPEO

del 1o dicembre 2009

relativa all’adozione del suo regolamento interno

(2009/882/UE)

IL CONSIGLIO EUROPEO,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 235, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il trattato di Lisbona trasforma il Consiglio europeo in un’istituzione dell’Unione europea.

(2)

Occorre pertanto che il Consiglio europeo adotti il suo regolamento interno.

(3)

Per consentirne l’adozione immediata il giorno dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona, occorre prevedere, nella presente decisione, la possibilità per il Consiglio europeo di ricorrere alla procedura scritta di cui all’articolo 7 del suo regolamento interno per l’adozione di detto regolamento,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   Il Consiglio europeo adotta il suo regolamento interno quale figura in allegato.

2.   Per l’adozione del suo regolamento interno, il Consiglio europeo può ricorrere alla procedura scritta prevista all’articolo 7 di detto regolamento interno.

Articolo 2

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della sua adozione.

Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 1o dicembre 2009.

Per il Consiglio europeo

Il presidente

H. VAN ROMPUY


ALLEGATO

REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO EUROPEO

Articolo 1

Convocazione e luoghi di lavoro

1.   Il Consiglio europeo si riunisce due volte a semestre su convocazione del presidente (1).

Al più tardi un anno prima dell’inizio di un semestre e in stretta cooperazione con lo Stato membro che eserciterà la presidenza durante tale semestre, il presidente del Consiglio europeo comunica le date previste per le riunioni del Consiglio europeo durante il semestre in questione.

Se la situazione lo richiede, il presidente convoca una riunione straordinaria del Consiglio europeo (2).

2.   Il Consiglio europeo si riunisce a Bruxelles.

In circostanze eccezionali, il presidente del Consiglio europeo, con l’accordo del Consiglio «Affari generali» o del comitato dei rappresentanti permanenti, che deliberano all’unanimità, può decidere che una riunione del Consiglio europeo si tenga in un altro luogo.

Articolo 2

Preparazione e seguito dei lavori del Consiglio europeo

1.   Il presidente del Consiglio europeo assicura la preparazione e la continuità dei lavori del Consiglio europeo, in cooperazione con il presidente della Commissione e in base ai lavori del Consiglio «Affari generali» (3).

2.   Il Consiglio «Affari generali» prepara le riunioni del Consiglio europeo e ne assicura il seguito in collegamento con il presidente del Consiglio europeo e la Commissione (4).

3.   Il presidente instaura una cooperazione e un coordinamento stretti con la presidenza del Consiglio e il presidente della Commissione, segnatamente attraverso incontri regolari.

4.   In caso di impedimento per malattia, in caso di decesso o qualora si ponga fine al suo mandato conformemente all’articolo 15, paragrafo 5, del trattato sull’Unione europea, il presidente del Consiglio europeo è sostituito, se del caso fino all’elezione del suo successore, dal membro del Consiglio europeo che rappresenta lo Stato membro che esercita la presidenza semestrale del Consiglio.

Articolo 3

Ordine del giorno e preparazione

1.   Per la preparazione prevista all’articolo 2, paragrafo 2, almeno quattro settimane prima di ciascuna riunione ordinaria del Consiglio europeo di cui all’articolo 1, paragrafo 1, il suo presidente, in stretta cooperazione con il membro del Consiglio europeo che rappresenta lo Stato membro che esercita la presidenza semestrale del Consiglio e il presidente della Commissione, sottopone al Consiglio «Affari generali» un progetto di ordine del giorno commentato.

I contributi delle altre formazioni del Consiglio ai lavori del Consiglio europeo sono trasmessi al Consiglio «Affari generali» almeno due settimane prima della riunione del Consiglio europeo.

Il presidente del Consiglio europeo, in stretta cooperazione come disposto al primo comma, prepara un progetto di orientamenti per le conclusioni del Consiglio europeo e, se del caso, i progetti di conclusioni e i progetti di decisioni del Consiglio europeo, che sono discussi in sede di Consiglio «Affari generali».

Un’ultima sessione del Consiglio «Affari generali» si tiene nei cinque giorni che precedono la riunione del Consiglio europeo. Alla luce di quest’ultimo dibattito, il presidente del Consiglio europeo stabilisce l’ordine del giorno provvisorio.

2.   Fatti salvi motivi imperativi e imprevedibili connessi, per esempio, con avvenimenti internazionali in corso, nessun’altra formazione del Consiglio o organo preparatorio può discutere una materia sottoposta al Consiglio europeo nel periodo compreso tra la sessione del Consiglio «Affari generali» al temine della quale è stato stabilito l’ordine del giorno provvisorio del Consiglio europeo e la riunione del Consiglio europeo.

3.   Il Consiglio europeo adotta l’ordine del giorno all’inizio della riunione.

Di norma, i punti iscritti nell’ordine del giorno dovrebbero essere stati esaminati in precedenza, conformemente alle disposizioni del presente articolo.

Articolo 4

Composizione del Consiglio europeo,delegazioni e svolgimento dei lavori

1.   Ciascuna riunione ordinaria del Consiglio europeo si svolge per una durata massima di due giorni, salvo decisione contraria del Consiglio europeo o del Consiglio «Affari generali», su iniziativa del presidente del Consiglio europeo.

Il membro del Consiglio europeo che rappresenta lo Stato membro che esercita la presidenza del Consiglio riferisce al Consiglio europeo, in consultazione con il suo presidente, sui lavori del Consiglio.

2.   Il presidente del Parlamento europeo può essere invitato per essere ascoltato dal Consiglio europeo (5). Tale scambio di opinioni ha luogo all’inizio della riunione del Consiglio europeo, a meno che il Consiglio europeo all’unanimità non decida diversamente.

Incontri a margine della riunione del Consiglio europeo, con rappresentanti di Stati terzi o di organizzazioni internazionali o altre personalità, possono tenersi soltanto in via eccezionale e previo accordo del Consiglio europeo, che delibera all’unanimità, su iniziativa del presidente del Consiglio europeo.

3.   Le riunioni del Consiglio europeo non sono pubbliche.

4.   Il Consiglio europeo è composto dai capi di Stato o di governo degli Stati membri, dal suo presidente e dal presidente della Commissione. L’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza partecipa ai lavori (6).

Se l’ordine del giorno lo richiede,, i membri del Consiglio europeo possono decidere di farsi assistere ciascuno da un ministro e, per quanto riguarda il presidente della Commissione, da un membro della Commissione (7).

Il numero totale di partecipanti per delegazione autorizzati ad accedere all’edificio in cui ha luogo la riunione del Consiglio europeo è limitato a venti persone per Stato membro e per la Commissione e a cinque per l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza. Tale numero non comprende il personale tecnico addetto a compiti specifici di sicurezza o di sostegno logistico. I nominativi e le qualifiche dei membri delle delegazioni sono preventivamente comunicati al segretariato generale del Consiglio.

Il presidente assicura l’applicazione del presente regolamento interno e vigila sul corretto svolgimento dei lavori.

Articolo 5

Rappresentanza dinanzi al Parlamento europeo

Il Consiglio europeo è rappresentato dinanzi al Parlamento europeo dal presidente del Consiglio europeo.

Il presidente del Consiglio europeo presenta al Parlamento europeo una relazione dopo ciascuna delle riunioni del Consiglio europeo (8).

Il membro del Consiglio europeo che rappresenta lo Stato membro che esercita la presidenza del Consiglio presenta al Parlamento europeo le priorità della sua presidenza e i risultati raggiunti durante il semestre.

Articolo 6

Prese di posizione, decisioni e quorum

1.   Il Consiglio europeo si pronuncia per consenso, salvo nei casi in cui i trattati dispongano diversamente (9).

2.   Nei casi in cui, conformemente ai trattati, il Consiglio europeo adotta una decisione e procede a una votazione, la votazione ha luogo su iniziativa del suo presidente.

Il presidente è inoltre tenuto ad aprire la procedura di votazione su iniziativa di un membro del Consiglio europeo, purché la maggioranza dei suoi membri si pronunci in tal senso.

3.   Affinché il Consiglio europeo possa procedere ad una votazione è necessaria la presenza dei due terzi dei membri del Consiglio europeo. All’atto della votazione il presidente verifica l’esistenza del quorum. Il presidente del Consiglio europeo e il presidente della Commissione sono esclusi dal calcolo del quorum.

4.   In caso di votazione, ciascun membro del Consiglio europeo può ricevere delega da uno solo degli altri membri (10).

Allorché il Consiglio europeo delibera mediante votazione, il suo presidente e il presidente della Commissione non partecipano al voto (11).

5.   Le decisioni di procedura adottate dal Consiglio europeo in virtù del presente regolamento interno sono adottate a maggioranza semplice (12).

Articolo 7

Procedura scritta

Le decisioni del Consiglio europeo relative ad una questione urgente possono essere adottate mediante una votazione espressa per iscritto, qualora il presidente del Consiglio europeo proponga di ricorrere a tale procedura. La votazione per iscritto può aver luogo se tutti i membri del Consiglio europeo aventi diritto di voto accettano tale procedura.

Il segretariato generale del Consiglio redige periodicamente un elenco degli atti adottati con procedura scritta.

Articolo 8

Processo verbale

Di ogni riunione è redatto un processo verbale, il cui progetto è elaborato dal segretariato generale del Consiglio entro un termine di quindici giorni. Il progetto è presentato al Consiglio europeo per l’approvazione e successivamente firmato dal segretario generale del Consiglio.

Il processo verbale contiene:

la menzione dei documenti presentati al Consiglio europeo;

la menzione delle conclusioni approvate;

le decisioni prese;

le dichiarazioni fatte dal Consiglio europeo e quelle di cui un membro del Consiglio europeo ha chiesto l’iscrizione a verbale.

Articolo 9

Deliberazioni e decisioni in base a documenti e progetti redattinelle lingue previste dal regime linguistico in vigore

1.   Salvo decisione contraria presa dal Consiglio europeo all’unanimità e motivata dall’urgenza, il Consiglio europeo delibera e decide soltanto in base a documenti e progetti redatti nelle lingue previste dal regime linguistico in vigore.

2.   Ciascun membro del Consiglio europeo può opporsi alla delibera qualora il testo delle eventuali modifiche non sia redatto nelle lingue fra quelle di cui al paragrafo 1 che egli designa.

Articolo 10

Pubblicità delle votazioni, delle dichiarazioni di voto e del processo verbalee accesso ai documenti

1.   Nei casi in cui, conformemente ai trattati, adotta una decisione, il Consiglio europeo può decidere, secondo la modalità di votazione applicabile per l’adozione di detta decisione, di rendere pubblici i risultati delle votazioni nonché le dichiarazioni a verbale e i punti del verbale relativi all’adozione di tale decisione.

Quando i risultati delle votazioni sono resi pubblici, anche le dichiarazioni di voto rese al momento della votazione sono rese pubbliche, su richiesta del membro interessato del Consiglio europeo, nel rispetto del presente regolamento interno, della certezza del diritto e degli interessi del Consiglio europeo.

2.   Le disposizioni riguardanti l’accesso del pubblico ai documenti del Consiglio che figurano nell’allegato II del regolamento interno del Consiglio sono applicabili con gli opportuni adattamenti ai documenti del Consiglio europeo.

Articolo 11

Segreto professionale e produzione in giustizia dei documenti

Fatte salve le disposizioni applicabili all’accesso del pubblico ai documenti, le deliberazioni del Consiglio europeo sono soggette al segreto professionale, sempre che il Consiglio europeo non decida diversamente.

Il Consiglio europeo può autorizzare la produzione in giustizia di una copia o di un estratto dei documenti del Consiglio europeo che non sono già stati resi accessibili al pubblico in conformità dell’articolo 10.

Articolo 12

Decisioni del Consiglio europeo

1.   Le decisioni adottate dal Consiglio europeo sono firmate dal suo presidente e dal segretario generale del Consiglio. Le decisioni che non designano i destinatari sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Le decisioni che designano i destinatari sono notificate a questi ultimi dal segretario generale del Consiglio.

2.   Le disposizioni relative alla forma degli atti che figurano nell’allegato VI del regolamento interno del Consiglio sono applicabili con gli opportuni adattamenti alle decisioni del Consiglio europeo.

Articolo 13

Segretariato, bilancio e sicurezza

1.   Il Consiglio europeo e il suo presidente sono assistiti dal segretariato generale del Consiglio, sotto l’autorità del suo segretario generale.

2.   Il segretario generale del Consiglio assiste alle riunioni del Consiglio europeo. Egli adotta tutte le misure necessarie per l’organizzazione dei lavori.

3.   Il segretario generale del Consiglio ha piena competenza in materia di gestione degli stanziamenti iscritti nella sezione II (Consiglio europeo e Consiglio) del bilancio e adotta tutte le misure necessarie per assicurarne la corretta gestione. Egli mette in esecuzione i suddetti stanziamenti ai sensi delle disposizioni del regolamento finanziario applicabile al bilancio dell’Unione.

4.   Le norme di sicurezza del Consiglio si applicano con gli opportuni adattamenti al Consiglio europeo.

Articolo 14

Corrispondenza destinata al Consiglio europeo

La corrispondenza destinata al Consiglio europeo è indirizzata al suo presidente, al seguente indirizzo:

Consiglio europeo

rue de la Loi 175

B-1048 Bruxelles


(1)  Questo comma riprende l’articolo 15, paragrafo 3, prima frase, del trattato sull’Unione europea (in prosieguo «TUE»).

(2)  Questo comma riprende l’articolo 15, paragrafo 3, ultima frase, del TUE.

(3)  Questo paragrafo riprende l’articolo 15, paragrafo 6, lettera b), del TUE.

(4)  Questo paragrafo riprende l’articolo 16, paragrafo 6, secondo comma, seconda frase, del TUE.

(5)  Questo comma riprende l’articolo 235, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (in prosieguo «TFUE»).

(6)  Questo comma riprende l’articolo 15, paragrafo 2, del TUE.

(7)  Questo comma riprende l’articolo 15, paragrafo 3, seconda frase, del TUE.

(8)  Questo comma riprende l’articolo 15, paragrafo 6, lettera d), del TUE.

(9)  Questo paragrafo riprende l’articolo 15, paragrafo 4, del TUE.

(10)  Questo comma riprende l’articolo 235, paragrafo 1, primo comma, del TFUE.

(11)  Questo comma riprende l’articolo 235, paragrafo 1, secondo comma, seconda frase, del TFUE.

(12)  Questo paragrafo riprende la regola enunciata all’articolo 235, paragrafo 3, del TFUE.


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