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Document JOL_2005_202_R_0039_01

    Decisione 2005/593/PESC del Consiglio, del 18 luglio 2005, relativa alla conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica del Cile sulla partecipazione della Repubblica del Cile all’operazione dell’Unione europea di gestione militare della crisi in Bosnia-Erzegovina (Operazione ALTHEA)
    Accordo tra l’Unione europea e la Repubblica del Cile sulla partecipazione della Repubblica del Cile all’operazione militare dell’Unione europea di gestione della crisi in Bosnia-Erzegovina (Operazione ALTHEA)

    GU L 202 del 3.8.2005, p. 39–43 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    GU L 164M del 16.6.2006, p. 371–375 (MT)

    3.8.2005   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 202/39


    DECISIONE 2005/593/PESC DEL CONSIGLIO

    del 18 luglio 2005

    relativa alla conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica del Cile sulla partecipazione della Repubblica del Cile all’operazione dell’Unione europea di gestione militare della crisi in Bosnia-Erzegovina (Operazione ALTHEA)

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 24,

    vista la raccomandazione della presidenza,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il 12 luglio 2004, il Consiglio ha adottato l’azione comune 2004/570/PESC relativa all’operazione militare dell’Unione europea in Bosnia-Erzegovina (1).

    (2)

    L’articolo 11, paragrafo 3, di detta azione comune prevede che le modalità particolareggiate concernenti la partecipazione dei paesi terzi devono essere oggetto di un accordo, ai sensi dell’articolo 24 del trattato sull’Unione europea.

    (3)

    A seguito dell’autorizzazione del Consiglio del 13 settembre 2004, la presidenza, assistita dal segretario generale/alto rappresentante, ha negoziato un accordo tra l’Unione europea e la Repubblica del Cile sulla partecipazione della Repubblica del Cile all’operazione dell’Unione europea di gestione militare della crisi in Bosnia-Erzegovina (Operazione ALTHEA).

    (4)

    L’accordo deve essere approvato,

    DECIDE:

    Articolo 1

    L’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica del Cile sulla partecipazione della Repubblica del Cile all’operazione dell’Unione europea di gestione militare della crisi in Bosnia-Erzegovina (Operazione ALTHEA) è approvato a nome dell’Unione europea.

    Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.

    Articolo 2

    Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l’accordo allo scopo di impegnare l’Unione europea.

    Articolo 3

    La presente decisione ha effetto il giorno dell’adozione.

    Articolo 4

    La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, addì 18 luglio 2005.

    Per il Consiglio

    Il presidente

    J. STRAW


    (1)  GU L 252 del 28.7.2004, pag. 10.


    ACCORDO

    tra l’Unione europea e la Repubblica del Cile sulla partecipazione della Repubblica del Cile all’operazione militare dell’Unione europea di gestione della crisi in Bosnia-Erzegovina (Operazione ALTHEA)

    L’UNIONE EUROPEA (UE),

    da una parte, e

    LA REPUBBLICA DEL CILE,

    dall’altra,

    in appresso denominate «le parti»,

    TENUTO CONTO:

    dell’adozione della risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 1575 (2004) del 22 novembre 2004 relativa alla costituzione dell’EUFOR,

    dell’adozione da parte del Consiglio dell’Unione europea dell’azione comune 2004/570/PESC, del 12 luglio 2004, relativa all’operazione militare dell’Unione europea in Bosnia-Erzegovina (1),

    dell’invito alla Repubblica del Cile a partecipare all’operazione diretta dall’UE,

    del completamento positivo del processo di costituzione della forza e della raccomandazione del comandante dell’operazione dell’UE e del comitato militare dell’UE di approvare la partecipazione delle forze della Repubblica del Cile all’operazione diretta dall’UE,

    della decisione BiH/1/2004 del comitato politico e di sicurezza, del 21 settembre 2004 (2), relativa all’accettazione del contributo della Repubblica del Cile all’operazione militare dell’UE in Bosnia-Erzegovina,

    della decisione BiH/3/2004 del Comitato politico e di sicurezza, del 29 settembre 2004, relativa alla costituzione del Comitato dei contributori per l’operazione militare dell’UE in Bosnia-Erzegovina (3),

    HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

    Articolo 1

    Partecipazione all’operazione

    1.   La Repubblica del Cile aderisce all’azione comune 2004/570/PESC, del 12 luglio 2004, relativa all’operazione militare dell’Unione europea in Bosnia-Erzegovina, nonché a qualsiasi azione comune o decisione con la quale il Consiglio dell’Unione europea decide di prorogare l’operazione dell’UE di gestione militare della crisi, a norma del disposto del presente accordo e delle disposizioni di attuazione eventualmente necessarie.

    2.   Il contributo della Repubblica del Cile all’operazione dell’UE di gestione militare della crisi lascia impregiudicata l’autonomia decisionale dell’Unione europea.

    3.   La Repubblica del Cile garantisce che le sue forze e il suo personale che partecipano all’operazione dell’UE di gestione militare della crisi effettuino la propria missione conformemente:

    all’azione comune 2004/570/PESC e alle eventuali successive modifiche,

    al piano operativo,

    alle misure di attuazione.

    4.   Le forze e il personale distaccato dalla Repubblica del Cile che partecipano all’operazione conformano l’esercizio delle loro funzioni e la loro condotta ai soli interessi dell’operazione dell’UE di gestione militare della crisi, fatto salvo quanto disposto dall’articolo 4, paragrafo1.

    5.   La Repubblica del Cile informa a tempo debito il comandante dell’operazione dell’UE di qualsiasi modifica della propria partecipazione all’operazione.

    Articolo 2

    Status delle forze

    1.   Lo status delle forze e del personale messi a disposizione dell’operazione dell’UE di gestione militare della crisi da parte della Repubblica del Cile è disciplinato dalle disposizioni di cui al punto 12 della risoluzione 1575 (2004) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 22 novembre 2004.

    2.   Lo status delle forze e del personale messi a disposizione di comandi o elementi di comando situati al di fuori della Bosnia-Erzegovina è disciplinato da disposizioni stabilite fra i comandi e gli elementi di comando interessati e la Repubblica del Cile.

    3.   Fatte salve le disposizioni sullo status delle forze di cui al paragrafo 1, la Repubblica del Cile esercita la giurisdizione sulle sue forze e sul suo personale che partecipano all’operazione dell’UE di gestione militare della crisi.

    4.   La Repubblica del Cile è competente a soddisfare le richieste di indennizzo connesse alla partecipazione all’operazione dell’UE di gestione militare della crisi, formulate da o concernenti un qualsiasi membro delle sue forze e del suo personale. La Repubblica del Cile è competente ad avviare eventuali azioni, in particolare azioni legali o disciplinari, nei confronti di un qualsiasi membro delle sue forze e del suo personale, conformemente alle sue leggi e ai suoi regolamenti.

    5.   La Repubblica del Cile si impegna a formulare una dichiarazione riguardante la rinuncia a qualsiasi richiesta di indennizzo nei confronti di uno Stato partecipante all’operazione dell’UE di gestione militare della crisi e a farlo all’atto della firma del presente accordo.

    6.   L’Unione europea si impegna a garantire che gli Stati membri formulino una dichiarazione riguardante la rinuncia a qualsiasi richiesta di indennizzo per la partecipazione della Repubblica del Cile all’operazione dell’UE di gestione militare della crisi e a farlo all’atto della firma del presente accordo.

    Articolo 3

    Informazioni classificate

    1.   La Repubblica del Cile adotta le misure adeguate per garantire che le informazioni classificate dell’Unione europea siano protette ai sensi delle norme di sicurezza del Consiglio dell’Unione europea, contenute nella decisione 2001/264/CE del Consiglio, del 19 marzo 2001 (4), e degli ulteriori orientamenti formulati dalle autorità competenti, tra cui il comandante dell’operazione dell’UE.

    2.   Qualora l’UE e la Repubblica del Cile abbiano concluso un accordo sulle procedure di sicurezza per lo scambio di informazioni classificate, le disposizioni di tale accordo sono applicate nell’ambito dell’operazione dell’UE di gestione militare della crisi.

    Articolo 4

    Catena di comando

    1.   L’insieme delle forze e del personale che partecipa all’operazione dell’UE di gestione militare della crisi resta pienamente subordinato alle proprie autorità nazionali.

    2.   Le autorità nazionali trasferiscono il comando operativo e tattico e/o il controllo delle loro forze e del loro personale al comandante dell’operazione dell’UE. Il comandante dell’operazione dell’UE può delegare i suoi poteri.

    3.   La Repubblica del Cile ha gli stessi diritti e gli stessi obblighi, in termini di gestione quotidiana dell’operazione, degli Stati membri dell’Unione europea partecipanti.

    4.   Il comandante dell’operazione dell’UE può, previa consultazione della Repubblica del Cile, richiedere in qualsiasi momento il ritiro del contributo della Repubblica del Cile.

    5.   Un alto rappresentante militare (Senior Military Representative — SMR) è nominato dalla Repubblica del Cile per rappresentarne il contingente nazionale in seno all’operazione dell’UE di gestione militare della crisi. L’SMR si consulta con il comandante della forza dell’UE su tutte le questioni inerenti all’operazione ed è responsabile della disciplina giornaliera del contingente.

    Articolo 5

    Aspetti finanziari

    1.   La Repubblica del Cile sostiene tutti i costi connessi alla sua partecipazione all’operazione, a meno che tali costi non siano soggetti a finanziamento comune in base agli strumenti giuridici di cui all’articolo 1, paragrafo 1, del presente accordo e alla decisione 2004/197/PESC del Consiglio, del 23 febbraio 2004, relativa all’istituzione di un meccanismo per amministrare il finanziamento dei costi comuni delle operazioni dell’Unione europea che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa (5).

    2.   In caso di decesso, lesioni, perdite o danni causati a persone fisiche o giuridiche dello Stato o degli Stati in cui è condotta l’operazione, la Repubblica del Cile, se ne è accertata la responsabilità, paga un indennizzo alle condizioni previste dalle disposizioni sullo status delle forze, di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del presente accordo.

    Articolo 6

    Disposizioni di attuazione dell’accordo

    Eventuali accordi tecnici e amministrativi necessari ai fini dell’attuazione del presente accordo sono conclusi tra il segretario generale del Consiglio dell’Unione europea/alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune e le autorità competenti della Repubblica del Cile.

    Articolo 7

    Inadempienza

    Qualora una delle parti non adempia agli obblighi che ad essa incombono ai sensi degli articoli precedenti, l’altra parte ha il diritto di denunciare il presente accordo con un preavviso di un mese.

    Articolo 8

    Composizione delle controversie

    Le controversie connesse all’interpretazione o all’applicazione del presente accordo sono composte per via diplomatica tra le parti.

    Articolo 9

    Entrata in vigore

    1.   Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del primo mese successivo alla data in cui le parti si sono notificate reciprocamente la conclusione delle procedure interne necessarie a tal fine.

    2.   Il presente accordo resta in vigore per la durata del contributo della Repubblica del Cile all’operazione.

    Fatto a Bruxelles, addì 25 luglio 2005, in lingua inglese in quattro copie.

    Per l’Unione europea

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    Per la Repubblica del Cile

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    (1)  GU L 252 del 28.7.2004, pag. 10.

    (2)  GU L 324 del 27.10.2004, pag. 20.

    (3)  GU L 325 del 28.10.2004, pag. 64. Decisione modificata dalla decisione BiH/5/2004 (GU L 357 del 2.12.2004, pag. 39).

    (4)  GU L 101 dell’11.4.2001, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/194/CE (GU L 63 del 28.2.2004, pag. 48).

    (5)  GU L 63 del 28.2.2004, pag. 68.


    DICHIARAZIONI

    di cui all’articolo 2, paragrafi 5 e 6

    Dichiarazione degli Stati membri dell’UE:

    «Gli Stati membri dell’Unione europea che applicano l’azione comune dell’UE 2004/570/PESC, del 12 luglio 2004, relativa all’operazione militare dell’Unione europea in Bosnia-Erzegovina cercheranno, per quanto lo consentano i rispettivi ordinamenti giuridici interni, di rinunciare, nella misura del possibile, a richieste di indennizzo nei confronti della Repubblica del Cile per le lesioni riportate da membri del loro personale o per il loro decesso, ovvero per i danni o la perdita di mezzi di loro proprietà usati nell’operazione dell’UE di gestione della crisi, qualora le lesioni, il decesso, i danni o la perdita:

    siano stati causati da membri del personale provenienti dalla Repubblica del Cile nell’esecuzione dei compiti loro assegnati nel quadro dell’operazione dell’UE di gestione della crisi, salvo in caso di negligenza grave o di comportamento doloso, o

    risultino dall’uso di mezzi appartenenti alla Repubblica del Cile, purché l’uso sia connesso all’operazione e salvo che si tratti di negligenza grave o di comportamento doloso da parte del personale dell’operazione dell’UE di gestione della crisi proveniente dalla Repubblica del Cile nell’utilizzare detti mezzi.»

    Dichiarazione della Repubblica del Cile:

    «La Repubblica del Cile, nell’applicare l’azione comune dell’UE 2004/570/PESC, del 12 luglio 2004, relativa all’operazione militare dell’Unione europea in Bosnia-Erzegovina cercherà, per quanto lo consenta il suo ordinamento giuridico interno, di rinunciare su base reciproca, nella misura del possibile, a richieste di indennizzo nei confronti di qualsivoglia altro Stato partecipante all’operazione dell’UE di gestione militare della crisi per le lesioni riportate da membri del suo personale o per il loro decesso, ovvero per i danni o la perdita di mezzi di sua proprietà usati nell’operazione dell’UE di gestione della crisi, qualora le lesioni, il decesso, i danni o la perdita:

    siano stati causati da membri del personale nell’esecuzione dei compiti loro assegnati nel quadro dell’operazione dell’UE di gestione della crisi, salvo in caso di negligenza grave o di comportamento doloso, o

    risultino dall’uso di mezzi appartenenti agli Stati partecipanti all’operazione dell’UE di gestione della crisi, purché l’uso sia connesso all’operazione e salvo che si tratti di negligenza grave o di comportamento doloso da parte del personale dell’operazione dell’UE di gestione della crisi nell’utilizzare detti mezzi.»


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