Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2000_336_R_0092_01

    2000/822/CE: Decisione del Consiglio, del 22 dicembre 2000, relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica tunisina sulle misure di liberalizzazione reciproche e la modifica dei protocolli agricoli dell'accordo di associazione CE/Repubblica tunisina - Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica tunisina sulle misure di liberalizzazione reciproche e la modifica dei protocolli agricoli dell'accordo di associazione CE/Repubblica tunisina

    GU L 336 del 30.12.2000, p. 92–109 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    22000A1230(01)

    2000/822/CE: Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica tunisina sulle misure di liberalizzazione reciproche e la modifica dei protocolli agricoli dell'accordo di associazione CE/Repubblica tunisina

    Gazzetta ufficiale n. L 336 del 30/12/2000 pag. 0093 - 0109


    Accordo

    in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica tunisina sulle misure di liberalizzazione reciproche e la modifica dei protocolli agricoli dell'accordo di associazione CE/Repubblica tunisina

    Lettera n. 1

    Lettera della Comunità europea

    Bruxelles, il 22.12.2000

    Signor,

    mi pregio far riferimento ai negoziati tenutisi ai sensi dell'articolo 16 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica tunisina, dall'altro, in vigore dal 1o marzo 1998, nel quale si precisa che la Comunità e la Tunisia attuano progressivamente una maggiore liberalizzazione nei reciproci scambi di prodotti agricoli e di prodotti della pesca.

    I suddetti negoziati si sono svolti conformemente all'articolo 18 dell'accordo euromediterraneo, nel quale si prevede che, a decorrere dal 1o gennaio 2000, la Comunità e la Repubblica tunisina esaminino la situazione al fine di stabilire le misure di liberalizzazione che le due parti dovranno applicare a decorrere dal 1o gennaio 2001.

    In esito a questi negoziati le due parti hanno convenuto le disposizioni seguenti:

    1) Le date che figurano all'articolo 1, paragrafo 5, del protocollo n. 1, sono sostituite dalle seguenti: "dal 1o gennaio 2002 al 1o gennaio 2005".

    2) All'articolo 2:

    a) il testo della seconda frase relativo alla denominazione "Coteaux de Teboura" deve leggersi "Coteaux de Tebourba";

    b) è aggiunto il comma seguente:"I vini originari della Tunisia e recanti la menzione di vini a denominazione d'origine controllata devono essere accompagnati da un certificato attestante l'origine conforme al modello fornito nell'accordo preferenziale o dal documento V I 1 o V I 2 annotato ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3590/85 sui certificati e le analisi richiesti per l'importazione di vini, succhi di uve e mosti di uve."

    3) L'articolo 3 del protocollo n. 1 è sostituito dal seguente:

    "Articolo 3

    1. A decorrere dal 1o gennaio 2001, le importazioni di olio d'oliva non trattato di cui ai codici NC 15091010 e 1509 10 90, interamente ottenuto in Tunisia e trasportato direttamente da questo paese nella Comunità, sono ammesse nella Comunità a dazio zero nei limiti di un quantitativo di 50000 tonnellate.

    2. A decorrere dal 1o gennaio 2002, tale quantitativo è aumentato di un importo di 1500 t all'anno per un periodo di 4 anni fino a raggiungere un quantitativo annuo di 56000 t a decorrere dal 1o gennaio 2005.

    3. Qualora tali importazioni rischino di compromettere l'equilibrio del mercato dell'olio d'oliva nella Comunità, in particolare a causa degli obblighi da essa contratti per questo prodotto nel quadro dell'OMC, le parti contraenti si consultano per cercare misure adeguate alla congiuntura, accettabili dalle due parti e che consentano di rimediare alla situazione."

    4) Gli allegati dei protocolli n. 1 e 3 sono sostituiti dagli allegati 1A e 1B annessi alla presente. Un nuovo allegato 2, contenente il modello di certificato per i vini a denominazione controllata, è aggiunto al protocollo n. 1.

    5) A decorrere dal 1o gennaio 2005, la Comunità e la Repubblica tunisina esamineranno la situazione per stabilire le misure di liberalizzazione che esse dovranno applicare a partire dal 1o gennaio 2006, conformemente all'obiettivo fissato all'articolo 16 dell'accordo di associazione.

    Il presente accordo è approvato dalle parti contraenti secondo le loro rispettive procedure.

    Le disposizioni del presente accordo si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2001.

    Le sarei grato se volesse confermarmi l'accordo del Suo governo sul contenuto della presente lettera.

    Voglia gradire, Signor, i sensi della mia più alta considerazione.

    A nome del Consiglio dell'Unione europea

    >PIC FILE= "L_2000336IT.009401.EPS">

    Lettera n. 2

    Lettera della Repubblica tunisina

    Bruxelles, il 22.12.2000

    Signor,

    ho il piacere di comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna così formulata:

    "mi pregio far riferimento ai negoziati tenutisi ai sensi dell'articolo 16 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica tunisina, dall'altro, in vigore dal 1o marzo 1998, nel quale si precisa che la Comunità e la Tunisia attuano progressivamente una maggiore liberalizzazione nei reciproci scambi di prodotti agricoli e di prodotti della pesca.

    I suddetti negoziati si sono svolti conformemente all'articolo 18 dell'accordo euromediterraneo, nel quale si prevede che, a decorrere dal 1o gennaio 2000, la Comunità e la Repubblica tunisina esaminino la situazione al fine di stabilire le misure di liberalizzazione che le due parti dovranno applicare a decorrere dal 1o gennaio 2001.

    In esito a questi negoziati le due parti hanno convenuto le disposizioni seguenti:

    1) Le date che figurano all'articolo 1, paragrafo 5, del protocollo n. 1, sono sostituite dalle seguenti: 'dal 1o gennaio 2002 al 1o gennaio 2005'.

    2) All'articolo 2:

    a) il testo della seconda frase relativo alla denominazione 'Coteaux de Teboura' deve leggersi 'Coteaux de Tebourba';

    b) è aggiunto il comma seguente:'I vini originari della Tunisia e recanti la menzione di vini a denominazione d'origine controllata devono essere accompagnati da un certificato attestante l'origine conforme al modello fornito nell'accordo preferenziale o dal documento V I 1 o V I 2 annotato ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3590/85 sui certificati e le analisi richiesti per l'importazione di vini, succhi di uve e mosti di uve.'

    3) L'articolo 3 del protocollo n. 1 è sostituito dal seguente:

    'Articolo 3

    1. A decorrere dal 1o gennaio 2001, le importazioni di olio d'oliva non trattato di cui ai codici NC 15091010 e 1509 10 90, interamente ottenuto in Tunisia e trasportato direttamente da questo paese nella Comunità, sono ammesse nella Comunità a dazio zero nei limiti di un quantitativo di 50000 tonnellate.

    2. A decorrere dal 1o gennaio 2002, tale quantitativo è aumentato di un importo di 1500 t all'anno per un periodo di 4 anni fino a raggiungere un quantitativo annuo di 56000 t a decorrere dal 1o gennaio 2005.

    3. Qualora tali importazioni rischino di compromettere l'equilibrio del mercato dell'olio d'oliva nella Comunità, in particolare a causa degli obblighi da essa contratti per questo prodotto nel quadro dell'OMC, le parti contraenti si consultano per cercare misure adeguate alla congiuntura, accettabili dalle due parti e che consentano di rimediare alla situazione.'

    4) Gli allegati dei protocolli n. 1 e 3 sono sostituiti dagli allegati 1A e 1B annessi alla presente. Un nuovo allegato 2, contenente il modello di certificato per i vini a denominazione controllata, è aggiunto al protocollo n. 1.

    5) A decorrere dal 1o gennaio 2005, la Comunità e la Repubblica tunisina esamineranno la situazione per stabilire le misure di liberalizzazione che esse dovranno applicare a partire dal 1o gennaio 2006, conformemente all'obiettivo fissato all'articolo 16 dell'accordo di associazione.

    Il presente accordo è approvato dalle parti contraenti secondo le loro rispettive procedure.

    Le disposizioni del presente accordo si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2001.

    Le sarei grato se volesse confermarmi l'accordo del Suo governo sul contenuto della presente lettera."

    Mi pregio confermarle l'accordo della Repubblica tunisina.

    Voglia accettare, Signor, i sensi della mia più alta considerazione.

    Per il Governo della Repubblica tunisina

    >PIC FILE= "L_2000336IT.009601.EPS">

    ALLEGATO 1 A

    PROTOCOLLO N. 1

    1. Regime applicable all'importazione nella Comunità di prodotti agricoli originari della Tunisia

    2. Certificato di denominazione d'origine

    >SPAZIO PER TABELLA>

    >PIC FILE= "L_2000336IT.010501.EPS">

    >PIC FILE= "L_2000336IT.010601.EPS">

    ALLEGATO 1-B

    PROTOCOLLO N. 3

    relativo al regime applicabile all'importazione in Tunisia di prodotti agricoli originari della Comunità

    Articolo unico

    Per i prodotti originari della Comunità elencati in allegato, i dazi doganali all'importazione in Tunisia non sono superiori a quelli indicati alla colonna a) nei limiti dei contingenti tariffari indicati alla colonna b)

    >SPAZIO PER TABELLA>

    >SPAZIO PER TABELLA>

    Top