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Document JOL_1997_202_R_0072_026

    DECISIONE DEL CONSIGLIO del 24 febbraio 1997 relativa alla conclusione di due accordi tra la Comunità europea e lo Stato di Israele, rispettivamente, sugli appalti pubblici e sugli appalti banditi dagli operatori del settore delle telecomunicazioni
    ACCORDO tra la Comunità europea e lo Stato di Israele sugli appalti banditi dagli operatori del settore delle telecomunicazioni
    ACCORDO tra la Comunità europea e lo Stato di Israele sugli appalti pubblici

    GU L 202 del 30.7.1997, p. 72–89 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    31997D0474

    97/474/CE: Decisione del Consiglio del 24 febbraio 1997 relativa alla conclusione di due accordi tra la Comunità europea e lo Stato di Israele, rispettivamente, sugli appalti pubblici e sugli appalti banditi dagli operatori del settore delle telecomunicazioni

    Gazzetta ufficiale n. L 202 del 30/07/1997 pag. 0072 - 0073


    DECISIONE DEL CONSIGLIO del 24 febbraio 1997 relativa alla conclusione di due accordi tra la Comunità europea e lo Stato di Israele, rispettivamente, sugli appalti pubblici e sugli appalti banditi dagli operatori del settore delle telecomunicazioni (97/474/CE)

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 113, 66, 57, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 228, paragrafo 3, prima frase, e con l'articolo 228, paragrafo 4,

    vista la proposta della Commissione (1),

    visto il parere del Parlamento europeo (2),

    considerando che occorre approvare gli accordi tra la Comunità europea e lo Stato di Israele, rispettivamente, sugli appalti pubblici e sugli appalti banditi dagli operatori del settore delle telecomunicazioni;

    considerando che questi accordi riguardano gli appalti pubblici per l'assegnazione di contratti per beni, lavori, e altri servizi; che questi ultimi non possono essere ridotti alla sola ipotesi di servizi transfrontalieri; che la Corte di giustizia delle CE con sentenza del 7 marzo 1996 ha indicato che, allo stato attuale della normativa comunitaria, l'articolo 113 del trattato che istituisce la Comunità europea non è base sufficiente per una decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo che riguarda, su una base indipendente, la fornitura di servizi la cui natura non può essere considerata come puramente transfrontaliera; che è quindi appropriato fondare la presente decisione anche sull'articolo 66 di detto trattato, in combinato disposto con l'articolo 57, paragrafo 2, che fornisce i requisiti procedurali necessari alla sua applicazione;

    considerando che è opportuno che il Consiglio autorizzi la Commissione, in consultazione con un comitato speciale che sarà nominato dal Consiglio, ad approvare a nome della Comunità le modifiche degli allegati I e II dell'accordo sulle telecomunicazioni; che tuttavia tale autorizzazione si limiterà per quanto riguarda l'allegato I alle modifiche derivanti dall'applicazione della procedura di cui all'articolo 8 della direttiva 93/38/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto, nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni (3), e per quanto riguarda l'allegato II ai risultati dei futuri negoziati nell'ambito dell'accordo sugli appalti pubblici, del 1996,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Sono approvati, a nome della Comunità, l'accordo tra la Comunità europea e lo Stato di Israele sugli appalti pubblici e l'accordo tra le parti suddette sugli appalti banditi dagli operatori del settore delle telecomunicazioni.

    I testi degli accordi sono acclusi alla presente decisione.

    Articolo 2

    Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare gli accordi allo scopo di impegnare la Comunità.

    Articolo 3

    La Commissione è autorizzata ad approvare, a nome della Comunità, modifiche agli allegati I e II dell'accordo sugli appalti banditi dagli operatori del settore delle telecomunicazioni, di cui all'articolo 1.

    La Commissione è assistita in questo compito da un comitato speciale nominato dal Consiglio.

    L'autorizzazione di cui al primo comma si limita, per quanto riguarda l'allegato I, alle modifiche che si renderanno necessarie se si dovranno applicare le procedure di cui all'articolo 8 della direttiva 93/38/CEE e, per quanto riguarda l'allegato II, ai risultati dei futuri negoziati da tenersi nell'ambito dell'accordo sugli appalti pubblici del 1996.

    Fatto a Bruxelles, addì 24 febbraio 1997.

    Per il Consiglio

    Il presidente

    H. VAN MIERLO

    (1) GU n. C 162 del 6. 6. 1996, pag. 10.

    (2) GU n. C 33 del 3. 2. 1997, pag. 117.

    (3) GU n. L 199 del 9. 8. 1993, pag. 84.

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