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Document JOL_1997_057_R_0004_002

    DECISIONE DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 1996 relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda sulle misure sanitarie applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale
    ACCORDO tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda sulle misure sanitarie applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale

    GU L 57 del 26.2.1997, p. 4–59 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    31997D0132

    97/132/CE: Decisione del Consiglio del 17 dicembre 1996 relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda sulle misure sanitarie applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale

    Gazzetta ufficiale n. L 057 del 26/02/1997 pag. 0004 - 0004


    DECISIONE DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 1996 relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda sulle misure sanitarie applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale (97/132/CE)

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

    vista la proposta della Commissione,

    considerando che l'accordo tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda sulle misure sanitarie applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale costituisce un mezzo adeguato per attuare le disposizioni dell'accordo dell'OMC sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie per quanto riguarda le misure zoosanitarie;

    considerando che l'accordo contribuirà a facilitare gli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda mediante il progressivo riconoscimento dell'equivalenza delle misure sanitarie, l'accettazione del principio di regionalizzazione e il miglioramento della comunicazione e della cooperazione;

    considerando che l'accordo dovrebbe essere approvato a nome della Comunità,

    DECIDE:

    Articolo 1

    È approvato in nome della Comunità l'accordo tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda sulle misure sanitarie applicabili agli scambi di animali vivi e ai prodotti di origine animale.

    Il testo dell'accordo e dei relativi allegati è accluso alla presente decisione.

    Articolo 2

    Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l'accordo allo scopo di impegnare la Comunità.

    Articolo 3

    La Commissione, assistita dai rappresentanti dei servizi veterinari degli Stati membri, rappresenta la Comunità nel comitato di gestione misto di cui all'articolo 16, paragrafo 1 dell'accordo.

    La posizione comunitaria circa le questioni trattate da questo comitato - di cui all'articolo 16, paragrafo 2, ultima frase dell'accordo - è definita dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

    Articolo 4

    Per quanto riguarda la carne fresca ed i prodotti a base di carne, le garanzie equivalenti a quelle previste dalla direttiva 72/462/CEE (1) sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 29 di detta direttiva, ai fini dell'attuazione del presente accordo.

    Articolo 5

    La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Essa si applica a decorrere dal giorno della pubblicazione.

    Fatto a Bruxelles, addì 17 dicembre 1996.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    I. YATES

    (1) GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1601/92 (GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13).

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