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Document JOL_1997_057_R_0004_002
COUNCIL DECISION of 17 December 1996 on the conclusion of the Agreement between the European Community and New Zealand on sanitary measures applicable to trade in live animals and animal products #AGREEMENT between the European Community and New Zealand on sanitary measures applicable to trade in live animals and animal products
DECISIONE DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 1996 relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda sulle misure sanitarie applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale
ACCORDO tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda sulle misure sanitarie applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale
DECISIONE DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 1996 relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda sulle misure sanitarie applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale
ACCORDO tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda sulle misure sanitarie applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale
GU L 57 del 26.2.1997, p. 4–59
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
97/132/CE: Decisione del Consiglio del 17 dicembre 1996 relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda sulle misure sanitarie applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale
Gazzetta ufficiale n. L 057 del 26/02/1997 pag. 0004 - 0004
DECISIONE DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 1996 relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda sulle misure sanitarie applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale (97/132/CE) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113, vista la proposta della Commissione, considerando che l'accordo tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda sulle misure sanitarie applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale costituisce un mezzo adeguato per attuare le disposizioni dell'accordo dell'OMC sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie per quanto riguarda le misure zoosanitarie; considerando che l'accordo contribuirà a facilitare gli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda mediante il progressivo riconoscimento dell'equivalenza delle misure sanitarie, l'accettazione del principio di regionalizzazione e il miglioramento della comunicazione e della cooperazione; considerando che l'accordo dovrebbe essere approvato a nome della Comunità, DECIDE: Articolo 1 È approvato in nome della Comunità l'accordo tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda sulle misure sanitarie applicabili agli scambi di animali vivi e ai prodotti di origine animale. Il testo dell'accordo e dei relativi allegati è accluso alla presente decisione. Articolo 2 Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l'accordo allo scopo di impegnare la Comunità. Articolo 3 La Commissione, assistita dai rappresentanti dei servizi veterinari degli Stati membri, rappresenta la Comunità nel comitato di gestione misto di cui all'articolo 16, paragrafo 1 dell'accordo. La posizione comunitaria circa le questioni trattate da questo comitato - di cui all'articolo 16, paragrafo 2, ultima frase dell'accordo - è definita dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione. Articolo 4 Per quanto riguarda la carne fresca ed i prodotti a base di carne, le garanzie equivalenti a quelle previste dalla direttiva 72/462/CEE (1) sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 29 di detta direttiva, ai fini dell'attuazione del presente accordo. Articolo 5 La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Essa si applica a decorrere dal giorno della pubblicazione. Fatto a Bruxelles, addì 17 dicembre 1996. Per il Consiglio Il Presidente I. YATES (1) GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1601/92 (GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13).