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Document JOL_1995_181_R_0022_027

Decisione del Consiglio, del 17 luglio 1995, relativa alla conclusione degli accordi in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e le Barbados, Belize, la Repubblica del Congo, Figi, la Repubblica cooperativa di Guyana, la Repubblica della Côte d'Ivoire, la Giamaica, la Repubblica del Kenya, la Repubblica del Madagascar, la Repubblica del Malawi, la Repubblica di Maurizio, la Repubblica del Suriname, St. Kitts e Nevis, il Regno dello Swaziland, la Repubblica unita della Tanzania, la Repubblica di Trinidad e Tobago, la Repubblica dell'Uganda, la Repubblica di Zambia e la Repubblica dello Zimbabwe, da un lato, e la Repubblica dell'India, dall'altro, sulla fornitura di zucchero greggio di canna destinato alla raffinazione
Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e le Barbados, Belize, la Repubblica del Congo, Figi, la Repubblica cooperativa di Guyana, la Repubblica della Côte d'Ivoire, la Giamaica, la Repubblica del Kenya, la Repubblica del Madagascar, la Repubblica del Malawi, la Repubblica di Maurizio, la Repubblica del Suriname, St. Kitts e Nevis, il Regno dello Swaziland, la Repubblica unita della Tanzania, la Repubblica di Trinidad e Tobago, la Repubblica dell'Uganda, la Repubblica di Zambia e la Repubblica dello Zimbabwe sulla fornitura di zucchero greggio di canna destinato alla raffinazione
Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica dell'India sulla fornitura di zucchero greggio di canna destinato alla raffinazione

GU L 181 del 1.8.1995, p. 22–31 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

31995D0284

95/284/CE: Decisione del Consiglio, del 17 luglio 1995, relativa alla conclusione degli accordi in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e le Barbados, Belize, la Repubblica del Congo, Figi, la Repubblica cooperativa di Guyana, la Repubblica della Côte d'Ivoire, la Giamaica, la Repubblica del Kenya, la Repubblica del Madagascar, la Repubblica del Malawi, la Repubblica di Maurizio, la Repubblica del Suriname, St. Kitts e Nevis, il Regno dello Swaziland, la Repubblica unita della Tanzania, la Repubblica di Trinidad e Tobago, la Repubblica dell'Uganda, la Repubblica di Zambia e la Repubblica dello Zimbabwe, da un lato, e la Repubblica dell'India, dall'altro, sulla fornitura di zucchero greggio di canna destinato alla raffinazione

Gazzetta ufficiale n. L 181 del 01/08/1995 pag. 0022 - 0023


DECISIONE DEL CONSIGLIO del 17 luglio 1995 relativa alla conclusione degli accordi in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e le Barbados, Belize, la Repubblica del Congo, Figi, la Repubblica cooperativa di Guyana, la Repubblica della Côte d'Ivoire, la Giamaica, la Repubblica del Kenya, la Repubblica del Madagascar, la Repubblica del Malawi, la Repubblica di Maurizio, la Repubblica del Suriname, St. Kitts e Nevis, il Regno dello Swaziland, la Repubblica unita della Tanzania, la Repubblica di Trinidad e Tobago, la Repubblica dell'Uganda, la Repubblica di Zambia e la Repubblica dello Zimbabwe, da un lato, e la Repubblica dell'India, dall'altro, sulla fornitura di zucchero greggio di canna destinato alla raffinazione (95/284/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113, in combinato disposto con l'articolo 228, paragrafo 2, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando che hanno avuto luogo negoziati con gli Stati ACP che sono parte contraente il protocollo n. 8 allegato alla quarta convenzione ACP-CEE e con l'India allo scopo di definire le condizioni per l'importazione di zucchero greggio di canna proveniente da detti paesi nel quadro del contingente supplementare;

considerando che, a norma dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), i contingenti tariffari scaturiti da accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multinazionali dell'Uruguay Round devono essere aperti e gestiti secondo le modalità di applicazione adottate con la procedura di cui all'articolo 41 di detto regolamento;

considerando che, a norma dell'articolo 37, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1785/81, se le disponibilità di zucchero sono insufficienti a coprire il fabbisogno massimo presunto delle raffinerie della Comunità, il quantitativo mancante è importato come zucchero preferenziale speciale al dazio previsto dagli accordi conclusi con gli Stati di cui all'articolo 33 e con altri Stati;

considerando che i suddetti negoziati sono sfociati in accordi, che devono essere confermati dai governi degli Stati ACP interessati e dalla Repubblica dell'India, nonché dalla Comunità;

considerando che è opportuno aprire un simile contingente tariffario per lo zucchero greggio di canna destinato alla raffinazione, al fine di mantenere l'attuale accesso a favore degli Stati ACP che sono parte contraente del protocollo n. 8 allegato alla quarta convenzione ACP-CEE, nonché a favore della Repubblica dell'India e di altri Stati terzi;

considerando che è opportuno approvare gli accordi in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati indicati nel protocollo, da un lato, e la Repubblica dell'India, dall'altro, sulla fornitura di zucchero greggio di canna destinato alla raffinazione,

DECIDE:

Articolo 1

Sono approvati a nome della Comunità gli accordi in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e le Barbados, Belize, la Repubblica del Congo, Figi, la Repubblica cooperativa di Guyana, la Repubblica della Côte d'Ivoire, la Giamaica, la Repubblica del Kenya, la Repubblica del Madagascar, la Repubblica del Malawi, la Repubblica di Maurizio, la Repubblica del Suriname, St. Kitts e Nevis, il Regno dello Swaziland, la Repubblica unita della Tanzania, la Repubblica di Trinidad e Tobago, la Repubblica dell'Uganda, la Repubblica di Zambia e la Repubblica dello Zimbabwe, da un lato, e la Repubblica dell'India, dall'altro, sulla fornitura di zucchero greggio di canna destinato alla raffinazione.

I testi degli accordi sono acclusi alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare gli accordi di cui all'articolo 1 allo scopo di impegnare la Comunità.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Lussemburgo, addì 17 luglio 1995.

Per il Consiglio

Il Presidente

L. ATIENZA SERNA

(1) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1101/95 (GU n. L 110 del 17. 5. 1995, pag. 1).

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