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Document JOL_1995_134_R_0025_019
Council Decision of 29 May 1995 concerning the conclusion of an Agreement in the form of exchange of letters between the European Community and the United States of America on government procurement #Agreement in the form of an exchange of letters between the European Community and the United States of America on government procurement
Decisione del Consiglio, del 29 maggio 1995, relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere fra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America relativo agli appalti pubblici
Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America relativo agli appalti pubblici
Decisione del Consiglio, del 29 maggio 1995, relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere fra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America relativo agli appalti pubblici
Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America relativo agli appalti pubblici
GU L 134 del 20.6.1995, p. 25–36
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
95/215/CE: Decisione del Consiglio, del 29 maggio 1995, relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere fra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America relativo agli appalti pubblici
Gazzetta ufficiale n. L 134 del 20/06/1995 pag. 0025 - 0025
DECISIONE DEL CONSIGLIO del 29 maggio 1995 relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere fra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America relativo agli appalti pubblici (95/215/CE) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 57, paragrafo 2, ultima frase, gli articoli 66, 100A, 113 in combinato disposto con l'articolo 228 paragrafo 2, prima frase, e paragrafo 3, vista la proposta della Commissione (1), visto il parere conforme del Parlamento europeo (2), considerando che la competenza della Comunità per concludere accordi internazionali deriva non soltanto da un'attribuzione esplicita attraverso il trattato, ma può derivare anche da altre disposizioni del trattato e da atti adottati a norma di tali disposizioni dalle istituzioni della Comunità; considerando che, ove siano state adottate norme comunitarie per la realizzazione delle finalità del trattato, gli Stati membri non possono assumere, al di fuori del quadro delle istituzioni comuni, impegni che potrebbero avere un'incidenza su dette norme o alterarne la portata; considerando che una parte degli impegni contenuti nell'accordo negoziato dalla Comunità europea con gli Stati Uniti relativo agli appalti pubblici è di competenza esclusiva della Comunità ai sensi dell'articolo 113 del trattato; considerando che, inoltre, taluni dei restanti impegni hanno un'incidenza su norme comunitarie adottate in virtù dell'articolo 57, paragrafo 2 e degli articoli 66 e 100 A del trattato; considerando infine che l'articolo 37 della direttiva 93/38/CEE (3) conferisce esplicitamente alle istituzioni comunitarie una competenza per condurre negoziati con i paesi terzi per quanto riguarda il regime giuridico applicabile agli appalti pubblici assegnati da enti degli Stati membri che operano, tra l'altro, nei settori dell'energia elettrica e dei porti; considerando che occorre approvare l'accordo negoziato dalla Comunità europea con gli Stati Uniti relativo agli appalti pubblici, DECIDE: Articolo 1 L'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America relativo agli appalti pubblici è approvato a nome della Comunità europea. Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione. Articolo 2 Il Presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l'accordo allo scopo di impegnare la Comunità europea. Fatto a Bruxelles, addì 29 maggio 1995. Per il Consiglio Il Presidente H. de CHARETTE (1) GU n. C 291 del 19. 10. 1994, pag. 4. (2) Parere espresso il 19 maggio 1995 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (3) Direttiva 93/38/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni (GU n. L 199 del 9. 8. 1993, pag. 84).