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Document JOL_1990_116_R_0018_027

    Decisione del Consiglio, del 23 aprile 1990, relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera riguardante l'agevolazione dei controlli e delle formalità nei trasporti di merci
    Accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera riguardante l'agevolazione dei controlli e delle formalità nei trasporti di merci

    GU L 116 del 8.5.1990, p. 18–23 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    31990D0216

    90/216/CEE: Decisione del Consiglio del 23 aprile 1990 relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera riguardante l'agevolazione dei controlli e delle formalità nei trasporti di merci

    Gazzetta ufficiale n. L 116 del 08/05/1990 pag. 0018 - 0018


    *****

    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    del 23 aprile 1990

    relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera riguardante l'agevolazione dei controlli e delle formalità nei trasporti di merci

    (90/216/CEE)

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

    vista la proposta della Commissione,

    considerando che la conclusione dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera riguardante l'agevolazione dei controlli e delle formalità nei trasporti di merci consentirà di migliorare la fluidità del traffico al momento dell'attraversamento delle frontiere tra le due parti contraenti; che è pertanto opportuno approvare tale accordo,

    DECIDE:

    Articolo 1

    È concluso a nome della Comunità l'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera riguardante l'agevolazione dei controlli e delle formalità nei trasporti di merci.

    Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

    Articolo 2

    La Comunità è rappresentata, nell'ambito della commissione mista prevista all'articolo 15 dell'accordo, dalla Commissione, assistita dai rappresentanti degli Stati membri.

    Articolo 3

    Il presidente del Consiglio procede alla notifica di cui all'articolo 22 dell'accordo.

    Fatto a Lussemburgo, addì 23 aprile 1990.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    A. REYNOLDS

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