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Document JOL_1987_198_R_0001_003
Council Decision of 7 April 1987 concerning the conclusion of the International Convention on the Harmonized Commodity Description and Coding System and of the Protocol of Amendment thereto #Protocol of Amendment to the International Convention on the Harmonized Commodity Description and Coding System
Decisione del Consiglio, del 7 aprile 1987, relativa alla conclusione della convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci e il relativo protocollo di emendamento
Protocollo di emendamento della convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci
Decisione del Consiglio, del 7 aprile 1987, relativa alla conclusione della convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci e il relativo protocollo di emendamento
Protocollo di emendamento della convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci
GU L 198 del 20.7.1987, p. 1–409
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
87/369/CEE: Decisione del Consiglio del 7 aprile 1987 relativa alla conclusione della convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci e il relativo protocollo di emendamento
Gazzetta ufficiale n. L 198 del 20/07/1987 pag. 0001 - 0002
edizione speciale finlandese: capitolo 11 tomo 12 pag. 0003
edizione speciale svedese/ capitolo 11 tomo 12 pag. 0003
DECISIONE DEL CONSIGLIO del 7 aprile 1987 relativa alla conclusione della convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci e il relativo protocollo di emendamento (87/369/CEE) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 28, 113 e 235, vista la proposta della Commissione (1), visto il parere del Parlamento europeo (2), considerando che nel corso della sua sessione plenaria del mese di giugno 1983 il Consiglio di cooperazione doganale ha adottato la convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci; considerando che detta convenzione è finalizzata ad agevolare il commercio internazionale, nonché la raccolta, il raffronto e l'analisi delle relative statistiche; considerando che detta convenzione è destinata a sostituire come base internazionale per le tariffe doganali e le nomenclature statistiche la convenzione sulla nomenclatura firmata a Bruxelles il 15 dicembre 1950, attualmente utilizzata come base della tariffa doganale comune e della Nimexe; considerando che detta convenzione è stata firmata a nome della Comunità, con riserva di approvazione, il 10 giugno 1985 ; che il Consiglio di cooperazione doganale ha adottato il 24 giugno 1986 un protocollo di emendamento della suddetta convenzione ; che conviene depositare lo strumento di approvazione del protocollo contemporaneamente allo strumento di approvazione della convenzione internazionale sul sistema armonizzato; considerando che la Comunità prevede di applicare il sistema armonizzato dal 1° gennaio 1988; considerando che per la Comunità è della massima importanza essere parte alla suddetta convenzione insieme ai paesi più importanti nel settore del commercio internazionale, DECIDE: Articolo 1 Sono approvati a nome della Comunità la convenzione internazionale sul sistema armonizzato di destinazione e di codificazione delle merci, adottata a Bruxelles il 14 giugno 1983, e il relativo protocollo di emendamento, adottato a Bruxelles il 24 giugno 1986. (1) GU n. C 120 del 4.5.1984, pag. 2. (2) GU n. C 300 del 12.11.1984, pag. 53. I testi della convenzione e del protocollo di emendamento sono acclusi alla presente decisione. Articolo 2 La presente decisione non pregiudica in alcun modo la posizione della Comunità nei negoziati concernenti l'adozione di elenchi riveduti di concessioni tariffarie basate sul sistema armonizzato. I negoziati continueranno a svolgersi in conformità delle direttive specifiche concordate in sede di GATT al fine di garantire la neutralità della trasposizione degli elenchi tariffari. Articolo 3 Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a depositare gli strumenti di approvazione a nome della Comunità (1). Fatto a Lussemburgo, addì 7 aprile 1987. Per il Consiglio Il Presidente Ph. MAYSTADT (1) La data di entrata in vigore della convenzione e del relativo protocollo di emendamento sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee a cura del segretariato generale del Consiglio.