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Document JOC_2001_240_E_0072_01

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica [COM(2001) 125 def. — 2001/0078(COD)] (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU C 240E del 28.8.2001, p. 72–78 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52001PC0125(02)

Proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica /* COM/2001/0125 def. - COD 2001/0078 */

Gazzetta ufficiale n. 240 E del 28/08/2001 pag. 0072 - 0078


Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica

(presentate dalla Commissione)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

REVISIONE DELLE DIRETTIVE ELETTRICITÀ E GAS

1. Introduzione

Il Consiglio europeo di Lisbona del 23-24 marzo 2000 ha sollecitato rapidi lavori per completare il mercato interno ed ha chiesto alla Commissione, al Consiglio e agli Stati membri, ciascuno nell'ambito delle sue competenze, di accelerare la liberalizzazione dei settori del gas, dell'elettricità, ecc. con l'obiettivo di realizzare un mercato interno pienamente funzionale ed operativo nei settori in questione. Il Consiglio europeo intende valutare i progressi realizzati nella sua riunione prevista per la primavera 2001 sulla base di una relazione e di proposte pertinenti della Commissione. Il Parlamento europeo ha invitato per parte sua la Commissione ad adottare un calendario preciso per la realizzazione di obiettivi accuratamente definiti nell'ottica di liberalizzare gradualmente e completamente i mercati dell'energia [1].

[1] Risoluzione "Liberalizzazione dei mercati dell'energia" A5-0180/2000 del 6 luglio 2000.

Il Consiglio Energia del 30 maggio 2000 ha sottolineato l'importanza e l'urgenza delle conclusioni cui era pervenuto il Consiglio europeo di Lisbona ed ha invitato la Commissione a presentare tempestivamente proposte di azioni ulteriori.

Nella comunicazione della Commissione relativa al "Completamento del mercato interno dell'energia" [2] a titolo di conclusione viene indicato che è giunto il momento di fare al Parlamento e al Consiglio proposte volte al completamento dei mercati interni del gas e dell'energia elettrica che, oltre a realizzare l'obiettivo principale, siano anche compatibili con altre importanti politiche comunitarie in tale settore e possano eventualmente contribuirvi.

[2] GU C ...

L'allegata proposta di modifica delle direttive 96/92/CE e 98/30/CE risponde dunque alla domanda del Consiglio europeo e del Consiglio Energia e segue il recente Libro verde sulla sicurezza dell'approvvigionamento [3] che ha posto in evidenza il nesso tra l'accelerazione dell'integrazione dei mercati dell'energia in Europa e la necessità di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento.

[3] COM(2000) 769, pag. 71.

2. Obiettivi perseguiti

Come illustrato nella comunicazione sopra menzionata, se la Comunità vuole porre in essere un mercato reale ed effettivo del gas e dell'elettricità, le eventuali proposte debbono contenere tanto elementi di natura quantitativa che qualitativa:

- la liberalizzazione progressiva della scelta del fornitore riconosciuta a tutti i consumatori di gas e di elettricità ("proposta quantitativa"). Tre sono i motivi per impegnarsi in un ambizioso programma sotto questo profilo: anzitutto garantire che qualsiasi impresa dell'UE fruisca dei vantaggi della concorrenza consistenti in una maggiore efficienza e in un livello inferiore dei prezzi, accrescendo in tal modo la competitività dell'UE e l'occupazione; in secondo luogo garantire che i consumatori dell'UE beneficino integralmente dell'apertura del mercato che comporta per l'utenza domestica fatture meno onerose del gas e dell'elettricità; in terzo luogo garantire pari condizioni negli Stati membri in termini di apertura del mercato e di conseguenza integrare totalmente i quindici mercati nazionali in un solo vero mercato unico pienamente operativo;

- il miglioramento in termini strutturali dei mercati comunitari del gas e dell'energia elettrica ("proposte qualitative"). L'esperienza in materia di apertura del mercato, non soltanto nella Comunità, ma anche in altri paesi, ha chiaramente dimostrato che taluni approcci sono di gran lunga più idonei a realizzare lo sviluppo di una concorrenza effettiva. Una netta maggioranza di Stati membri ha adottato un approccio di questo tipo nel settore elettricità e un numero elevato di Stati membri ha proceduto in tal modo anche per il gas.

Mano a mano che il mercato interno si sviluppa, in particolare per quanto riguarda la sopra menzionata accelerazione sotto il profilo quantitativo, è dunque essenziale che i metodi applicati per procedere all'apertura del mercato convergano gradualmente nei vari Stati membri affinché si sviluppi un reale mercato interno sulla base di una concorrenza priva di distorsioni. Questa evoluzione risulta anche necessaria se si vuole sfruttare e traslare ai consumatori tutti i vantaggi derivanti dalla realizzazione dei mercati interni dell'elettricità e del gas.

È comunemente ammesso che l'accesso di terzi alla rete basato su tariffe pubblicate e non discriminatorie ed una consistente separazione sono elementi non soltanto favorevoli ad instaurare la concorrenza, ma necessari a garantire una concorrenza effettiva. Per completare il mercato interno non è sufficiente quindi liberalizzare integralmente la domanda, ma è necessaria anche l'esistenza di strutture efficienti di mercato. Oltre al bisogno di garantire che un massimo di vantaggi derivanti dalla concorrenza vada a profitto dei cittadini comunitari, queste misure servono a garantire parità di condizioni nei singoli Stati membri e assicurare l'assenza di discriminazioni, soprattutto in presenza di imprese verticalmente integrate che detengono una posizione dominante. Di fatto è divenuto sempre più manifesto che tale questione è altrettanto se non più importante del grado di apertura del mercato in termini quantitativi, nella misura in cui occorra raggiungere una effettiva reciprocità tra Stati membri.

Inoltre è opportuno che la presente proposta aggiorni le direttive: alcune delle loro disposizioni ed opzioni sono divenute superflue, oppure non sono state adottate dagli Stati membri. Trattasi della procedura di gara relativa alla liberalizzazione dell'attività di generazione (tranne quando si tratti di una misura di riserva che può essere adottata per ragioni di sicurezza dell'approvvigionamento) e della figura dell'acquirente unico per l'accesso alla rete. In tal caso è possibile prevedere una loro eliminazione dalla direttiva. Questo chiarimento è di particolare importanza se si vogliono predisporre pari condizioni in termini di strutture dei mercati del gas e dell'energia elettrica nei paesi che sono candidati all'adesione alla Comunità. In aggiunta varie questioni amministrative sono state semplificate in modo da ridurre gli adempimenti burocratici. Trattasi di obblighi previsti dalla direttiva che alla luce dell'esperienza possono essere resi meno gravosi. Inoltre sono stati introdotti chiarimenti alle disposizioni delle due direttive per quanto riguarda gli obblighi di separazione contabile.

Risulta anche corretto abrogare le direttive 90/547/CEE e 91/296/CEE del Consiglio concernenti il transito di elettricità e gas naturale per garantire regimi di accesso omogenei e non discriminatori per la trasmissione anche quando ciò comporta un vettoriamento transfrontaliero nella Comunità. Per garantire coerenza e evitare confusioni in ordine ai regimi e alle condizioni di accesso, viene suggerito di incorporare e snellire le norme delle direttive concernenti il transito nella proposta di nuova direttiva sul completamento del mercato interno dell'energia consentendo così, se necessario, l'accesso di gestori di reti di trasmissione alla rete di altri gestori di reti trasmissione a condizioni che non sono discriminatorie.

Infine è opportuno migliorare le disposizioni in vigore relative agli obiettivi di servizio pubblico per consentire un esercizio efficace e permanente di analisi comparativa e garantire che tutti i cittadini beneficino del diritto alla fornitura di elettricità a prezzi accessibili e ragionevoli (servizio universale) e di un minimo di diritti di tutela del consumatore.

Questi miglioramenti alle direttive e l'eliminazione delle disposizioni superflue forniranno inoltre maggiore chiarezza e indicazioni ai paesi candidati in sede di riforma dei loro settori gas ed elettricità.

3. Le proposte

3.1. Proposte quantitative - riconoscimento progressivo della libertà di tutti i consumatori di scegliere il fornitore

Secondo la proposta gli Stati membri conferiscono a tutta l'utenza di energia elettrica per uso non domestico (cioè l'utenza industriale e commerciale) la libertà di scegliere il fornitore dal 1° gennaio 2003, e tale possibilità è estesa a tutti i clienti (vale a dire 100% di apertura del mercato) dal 1° gennaio 2005.

Poiché l'apertura dei mercati del gas è più tardiva di quella dell'elettricità (gli Stati membri dovevano dare attuazione alla direttiva gas 18 mesi dopo l'attuazione della direttiva elettricità) e quindi le imprese del settore gas hanno avuto meno tempo per prepararsi, viene proposto per l'utenza gas per usi non domestici il termine del 1° gennaio 2004, vale a dire un anno dopo quello previsto per il settore elettricità. Per l'introduzione della piena apertura del mercato è tuttavia proposto il medesimo termine stabilito per il settore elettricità, vale a dire il 1° gennaio 2005 in quanto questo lasso di tempo risulta sufficientemente lungo per consentire all'industria del gas dell'UE di prepararsi completamente alla piena concorrenza, garantendo quindi che entrambi i mercati interni operino in parallelo. Ciò risulta di importanza particolare per effetto della crescente convergenza tra i due settori.

Le proposte sono state elaborate tenendo conto dell'esperienza dei paesi che hanno già introdotto con successo la piena concorrenza e dei tempi che sono risultati necessari per procedere alla debita preparazione tanto a livello amministrativo che tecnico e legislativo/regolamentare per garantire la tutela del consumatore e il rispetto degli indispensabili obiettivi di servizio pubblico. In particolare i lavori hanno tenuto conto del fatto che la libertà di scelta conferita all'utenza domestica, diversamente dall'utenza industriale e commerciale, spesso impone una rilevante preparazione in termini di meccanismi di fatturazione e l'elaborazione di profili della potenza fornita all'utenza [4]. Inoltre occorreva considerare l'intenzione della maggior parte degli Stati membri di introdurre la piena concorrenza secondo un calendario simile a quello proposto. La comunicazione della Commissione sul completamento del mercato interno dell'energia dimostra chiaramente che i principali obiettivi della Comunità in tale settore, vale a dire elevati standard di servizio pubblico e tutela del consumatore, protezione dell'ambiente, sicurezza dell'approvvigionamento e apertura del mercato sulla base del consenso sociale, possono essere pienamente realizzati nel contesto di questa evoluzione.

[4] Si parla di profilo standard di potenza fornita quando si ipotizza un certo consumo di elettricità di un piccolo consumatore, in volume e secondo orari di domanda. Gli scostamenti dalla curva di carico sono oggetto di conguaglio a seguito di letture periodiche del contatore, eliminando così la necessità di costose letture istantanee del consumo effettivo e di compensazioni rispetto alla quantità oggetto del contratto.

3.2. Proposte qualitative

Trattasi di due proposte relative ai metodi di separazione e di accesso alla rete. Quasi tutti coloro che hanno formulato osservazioni nel contesto dell'audizione pubblica sul completamento del mercato interno dell'energia che è stata effettuata dalla Commissione nel settembre 2000 hanno sottolineato che l'adozione di standard elevati e di misure chiare per quanto riguarda questi due problemi è essenziale se si vuole garantire una concorrenza effettiva in tutto il mercato interno e l'esistenza di una reale reciprocità fra gli Stati membri e le imprese.

Separazione: per garantire uno standard minimo comune di separazione in tutto il mercato interno dell'energia elettrica e del gas secondo la proposta gli Stati membri devono quanto meno far sì che la trasmissione sia affidata a una impresa che se è controllata, è però giuridicamente e funzionalmente distinta nello svolgimento dei suoi compiti quotidiani dalle attività di generazione e di vendita dell'impresa controllante [gestore indipendente della rete di trasmissione - GRT]. Sono precisate alcune misure che debbono essere rispettate per garantire che l'impresa controllata di trasmissione sia in grado di svolgere le proprie funzioni in modo indipendente da altre attività commerciali del gruppo cui appartiene. Le prescrizioni minime in termini di separazione funzionale sono le seguenti:

- divieto per i soggetti incaricati della gestione della rete di trasmissione di partecipare a strutture societarie responsabili, direttamente o indirettamente, della conduzione quotidiana dell'attività di generazione/produzione e fornitura del gruppo integrato;

- obbligo di adottare misure appropriate per far sì che gli interessi personali dei quadri direttivi dell'impresa di trasmissione trovino riscontro in misura tale da garantire la loro capacità di agire in modo indipendente;

- assegnazione al gestore della rete di trasmissione del pieno controllo di tutti gli impianti necessari all'esercizio, manutenzione e sviluppo della rete;

- elaborazione da parte del gestore della rete di trasmissione di un programma di adempimenti che stabilisce le misure adottate per garantire che vengano esclusi comportamenti discriminatori. Il programma deve indicare gli obblighi specifici dei dipendenti per rispondere a questo obiettivo. Esso deve essere predisposto e il suo rispetto controllato da un responsabile designato dal presidente/direttore generale, al quale detto responsabile deve anche riferire, dell'impresa integrata cui appartiene il gestore della rete di trasmissione. Una relazione annuale che indica le misure adottate va presentata dal responsabile all'autorità nazionale di regolazione: detta relazione è anche pubblicata.

In varie risposte in occasione dell'audizione pubblica è stato affermato che anche la distribuzione dovrebbe essere separata in modo analogo imponendo la separazione in entità giuridiche distinte [5] ed è stata sottolineata l'importanza di un accesso non discriminatorio alla distribuzione che è considerato essenziale [6].

[5] Le direttive gas ed elettricità impongono soltanto la separazione contabile a livello distribuzione insieme a misure volte a garantire che non siano pubblicate informazioni sensibili sotto il profilo commerciale.

[6] I costi di distribuzione sono relativamente notevoli. Per il gas gli investimenti complessivi nella distribuzione di regola sono il doppio rispetto alla trasmissione. In un paese che non ha produzione di gas, gli investimenti per la sua distribuzione possono incidere per il 70% - 80% dell'investimento complessivo nella catena di fornitura all'utente finale.

Un'ulteriore apertura del mercato renderà il funzionamento indipendente del sistema di distribuzione importante quanto il funzionamento indipendente del sistema di trasmissione. Per questo motivo la Commissione propone una separazione in entità giuridiche distinte dei gestori della rete di distribuzione dell'elettricità sull'orizzonte 2003 e dei gestori della rete di distribuzione del gas sull'orizzonte 2004 a condizioni più o meno identiche a quelle sopra descritte per il gestore della rete di trasmissione. Tuttavia gli Stati membri possono decidere di introdurre una soglia minima perché potrebbe risultare sproporzionato imporre tale obbligo di separazione a piccole imprese di distribuzione locale.

Andrebbe osservato che tale modifica è per il gas un progresso maggiore che per l'elettricità. Nella direttiva gas è richiesta soltanto la separazione della contabilità interna della trasmissione, abbinata a misure atte a garantire gli obblighi di riservatezza relativi alle informazioni di rilevanza commerciale. Tuttavia sei Stati membri di fatto sono passati alla separazione proprietaria o societaria o degli organi di direzione o stanno preparandosi ad introdurla. In aggiunta vale la pena osservare che numerose imprese integrate nel campo del gas praticano strategie analoghe di separazione della gestione e dell'esercizio del vettoriamento dalla funzione di fornitura del gas. È comunemente riconosciuto che uno sviluppo in questo senso porterà ad una struttura della concorrenza più efficace ed equivalente in tutto il mercato interno e consentirà un maggiore accesso al mercato in quanto i soggetti che potenzialmente possono affacciarvisi avranno la certezza che l'accesso non è discriminatorio. Inoltre nell'ambito di imprese integrate ciò fornirà segnali di costo più chiari e incentivi alle varie attività. L'adozione della misura condurrà dunque ad uno sviluppo più rapido e corretto di un mercato interno effettivo del gas.

Queste disposizioni sono state considerate importanti dalla prevalente maggioranza di coloro che hanno espresso le loro osservazioni nell'audizione. Alla luce dell'esperienza maturata nell'attuazione delle direttive in vigore, è anche risultato che sono le più importanti per garantire un'effettiva indipendenza funzionale.

In risposta alla consultazione non pochi sono stati coloro che hanno affermato la necessità di procedere per il gas ad una separazione più spinta per gli impianti di stoccaggio e GNL e di assoggettarli ad accesso regolamentato. Molti hanno anche sostenuto la necessità della separazione proprietaria completa per la trasmissione. È chiaro che misure di questo tipo darebbero luogo a garanzie più efficaci di accesso non discriminatorio. Inoltre la Commissione riconosce assolutamente il ruolo fondamentale che spetta all'accesso agli impianti di stoccaggio del gas e ad altre strutture ausiliarie fondamentali se si vuole sviluppare un mercato in concorrenza [7]. Ciò premesso la Commissione ha deciso di proporre di chiarire l'importanza dell'accesso allo stoccaggio, ad altri servizi ausiliari e agli strumenti di flessibilità, rafforzando il metodo di accesso alla rete di distribuzione ed agli impianti GNL (cfr. infra) e di imporre alle imprese del gas di individuare e costituire operatori distinti responsabili di tali attività di stoccaggio e GNL (gestori degli impianti di stoccaggio e GNL) accrescendo così la trasparenza a favore di coloro che chiedono l'accesso a questi impianti chiave. Secondo la Commissione queste misure saranno sufficienti a garantire un accesso effettivo e non discriminatorio ai sistemi del gas e dell'elettricità. Essa ha deciso di non prescrivere, almeno per ora, obblighi di separazione aggiuntivi relativamente allo stoccaggio e agli impianti GNL (vale a dire non imporre entità giuridiche distinte per queste attività). Inoltre propone di inserire una disposizione sulla fornitura non discriminatoria di servizi di bilanciamento sia per il gas per l'elettricità.

[7] Il prelievo di gas varia sensibilmente per la totalità dell'utenza, sia nell'ambito di una singola giornata che da una stagione all'altra nel corso dell'anno. Tuttavia la fornitura è più costante in quanto i produttori di gas cercano di rendere massimo l'utilizzo della capacità dei loro gasdotti. Un accesso non discriminatorio a strumenti mirati alla flessibilità, quali gli impianti di stoccaggio, può quindi risultare fondamentale per un accesso efficiente al sistema gas in genere e per garantire parità di condizioni tra gli operatori già insediati che dispongono di notevoli strutture di stoccaggio e chi si affaccia sul mercato, nonché i clienti che non dispongono di tali strutture.

La Commissione continuerà peraltro a monitorare attentamente se si sviluppa un accesso effettivo e non discriminatorio alla trasmissione (compresi i gasdotti upstream), alla distribuzione, al GNL, allo stoccaggio e ad altri impianti ausiliari essenziali. Per garantire un esame permanente di queste problematiche da parte di tutte le istituzioni comunitarie viene proposto di modificare le direttive e chiedere alla Commissione di presentare una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, che analizzi tra l'altro anche le questioni menzionate, prima della fine del secondo e del quarto anno successivo all'entrata in vigore della direttiva modificata (articolo 1 e 2), corredata eventualmente con adeguate proposte di ulteriori azioni.

Accesso dei terzi: come sopra detto anche l'accesso effettivo dei terzi è stato considerato da tutti i soggetti consultati come una caratteristica essenziale per garantire lo sviluppo di una effettiva concorrenza. Quasi tutti ritengono che il minimo necessario per garantire la non discriminazione e la necessaria trasparenza e prevedibilità onde porre in essere un'effettiva concorrenza è la pubblicazione e la regolazione di tariffe applicate in modo non discriminatorio a tutti gli utenti, siano essi clienti o imprese, comprese quelle che appartengono al gruppo a cui fa capo il gestore della rete di trasmissione (GRT). Tali tariffe possono essere articolate in classi di utenza obiettivamente definite, sempreché ciò non dia luogo a discriminazioni. Il sistema è stato prescelto da quasi tutti gli Stati membri per quanto riguarda l'elettricità, ma non per il gas [8]. Viene quindi proposto che una struttura tariffaria pubblicata e regolamentata sia la norma minima per le tariffe di trasmissione e distribuzione in ambedue i mercati. È importante garantire che i prossimi paesi aderenti realizzino a loro volta strutture compatibili con l'approccio seguito dagli Stati membri.

[8] Per il gas i seguenti Stati membri hanno o un sistema di accesso negoziato o un sistema ibrido pubblicato/negoziato: Austria, Belgio (che tuttavia di recente ha deciso di passare a un sistema regolamentato di accesso di terzi alla rete), Danimarca, Francia, Germania e Paesi Bassi.

Per garantire che l'assenza di discriminazioni sia effettiva in pratica gli Stati membri e le autorità nazionali di regolazione devono procedere ad un controllo attento del comportamento dei gestori della rete di trasmissione e di distribuzione separati in entità giuridiche distinte. Quindi gli Stati membri e le autorità nazionali di regolazione dovranno, tra l'altro, garantire che i gestori della rete di trasmissione e di distribuzione diano seguito alle domande di accesso entro un periodo di tempo ragionevole. Secondo la Commissione non dovrebbero essere in linea di massima superate le due settimane. Essi dovranno altresì garantire che i gestori della rete di trasmissione e di distribuzione non pongano alle imprese che chiedono l'accesso alla rete domande relative alla fonte dell'energia, alla sua destinazione e al successivo percorso che non siano necessarie per adempiere alle loro responsabilità in relazione all'esercizio della rete.

Regolazione: le autorità nazionali indipendenti di regolazione esplicano una funzione perno nel garantire un accesso non discriminatorio alla rete in quanto hanno la potestà di stabilire o approvare le tariffe di trasmissione e di distribuzione prima della loro entrata in vigore. Le autorità garanti della concorrenza possono soltanto intervenire ex post in caso di distorsione della concorrenza, mentre le autorità di regolazione hanno una funzione attiva ex ante. Queste autorità svolgono inoltre un ruolo rilevante su questioni relative agli scambi transfrontalieri per la realizzazione di un vero mercato interno. Esse imprimono altresì al mercato connotazioni di trasparenza e di continuità nella regolazione. La direttiva proposta pertanto impone agli Stati membri di costituire autorità indipendenti di regolazione aventi tra l'altro competenza per stabilire e/o approvare le tariffe e le condizioni di accesso alle reti di trasmissione e di distribuzione del gas e dell'elettricità. Quindi l'autorità di regolazione è tenuta ad approvare le tariffe di trasmissione e di distribuzione prima della loro entrata in vigore. L'approvazione può riguardare una proposta fatta dal o dai gestori della rete di trasmissione/distribuzione o una proposta concordata tra gestore o gestori della rete di trasmissione/distribuzione e gli utenti della rete. Comunque è sempre opportuno che i gestori della rete di trasmissione/distribuzione si consultino rigorosamente con tutte le categorie dei loro utenti prima di proporre le tariffe alla rispettiva autorità di regolazione. Nonostante la loro indipendenza questi organismi dovranno cooperare strettamente con altri enti pubblici quali le autorità garanti della concorrenza ove queste ultime mantengano ancora la competenza per comporre altri tipi di controversie relative all'accesso di terzi, ad esempio pratiche discriminatorie in casi individuali.

Scambi con paesi non appartenenti all'UE: in un mercato liberalizzato le possibilità per le imprese UE di avere rapporti commerciali con fornitori e clienti al di fuori dell'UE possono essere più ampie e da queste transazioni possono sorgere notevoli vantaggi come avviene per altre industrie. Tuttavia tra l'UE e i paesi terzi deve esistere un accordo di reciprocità di accesso ai mercati oltreché in materia di standard relativi all'ambiente e alla sicurezza al fine di prevenire rischi potenziali per l'ambiente nella Comunità, in particolare per il mercato dell'elettricità. Per queste problematiche potrebbe essere previsto un quadro nel quale inserire accordi bilaterali o regionali. Tuttavia alcuni Stati membri hanno già accordi distinti con paesi non appartenenti all'UE per scambiare energia elettrica. Questi accordi debbono essere sottoposti a monitoraggio in modo da renderli compatibili con gli obiettivi della Comunità ad esempio in materia di sicurezza dell'elettricità prodotta da centrali nucleari. Quindi la direttiva impone agli Stati membri di informare la Commissione in ordine alle importazioni di elettricità dai paesi ai quali la direttiva elettricità non si applica.

3.3. Disposizioni di aggiornamento

Per dar riscontro al fatto che varie opzioni previste dall'attuale direttiva elettricità non sono attuate da nessuno Stato membro e sono considerate in genere meno propizie allo sviluppo di mercati in concorrenza rispetto a quelle effettivamente poste in esecuzione, viene proposto di eliminarle dalla direttiva. Ciò è importante per garantire il persistere di condizioni di parità con i potenziali paesi aderenti. Quindi viene proposto di eliminare la procedura di gara per quanto riguarda la generazione. Tuttavia gli Stati membri sono tenuti a prendere disposizioni per bandire eventualmente gare per nuova capacità da utilizzare in via eccezionale per ragioni di sicurezza dell'approvvigionamento. Altra opzione eliminata per quanto riguarda l'accesso dei terzi alla rete nel settore elettrico è l'opzione "acquirente unico".

È proposto inoltre un miglioramento sul piano amministrativo al fine di eliminare una prescrizione di procedura che alla luce dell'esperienza è risultata inutile e può essere soppressa senza ridurre l'efficacia della direttiva. Trattasi della prescrizione in base alla quale in caso di rifiuto dell'autorizzazione a costruire nuova capacità di generazione, va inoltrata alla Commissione copia della decisione pertinente. È risultato evidente che la procedura è inutilmente gravosa in quanto il rigetto di molte di queste domande riguarda piccoli impianti ed è dovuto a semplici motivi di programmazione (articolo 5, paragrafo 3 della direttiva 96/92/CE). I vantaggi della procedura sono di conseguenza vanificati dall'onere amministrativo che essa impone, in particolare alle autorità locali. La prescrizione è pertanto soppressa. Le imprese a cui non sono state rilasciate le autorizzazioni conservano tuttavia il diritto di rivolgersi, se lo desiderano, alla Commissione.

L'articolo 14, paragrafo 3 della direttiva elettricità e l'articolo 13, paragrafo 3 della direttiva gas stabiliscono che le imprese integrate mantengano una contabilità separata per le loro varie attività. Secondo le definizioni fornite nell'articolo 2, paragrafi 5 e 6 della direttiva elettricità e nell'articolo 2, paragrafi 3 e 5 della direttiva gas i termini trasmissione e distribuzione significano il trasporto di elettricità/gas "ai fini della fornitura ai clienti finali ....". Alcune imprese hanno dedotto da questa formulazione che non è necessario mantenere una contabilità separata per le attività di distribuzione e di fornitura. La Commissione ritiene tale interpretazione non corretta e incompatibile con la lettera e l'obiettivo della disposizione, in particolare porre in essere una situazione di trasparenza e una regolamentazione efficace. Nondimeno per garantire completa chiarezza sulla questione, il progetto di direttiva propone una modifica all'articolo 14, paragrafo 3 della direttiva elettricità e all'articolo 13, paragrafo 3 della direttiva gas.

Per quanto riguarda la disposizione in materia di reciprocità contenuta nell'articolo 19 di entrambe le direttive è ora possibile fissare una data ultima alla quale cesserà la sua validità. Poiché è stato proposto che ogni Stato membro sia tenuto a conferire a tutti i clienti la qualifica di idoneità dal 1° gennaio 2005, la disposizione è inefficace da tale data.

Infine, viene proposto di abrogare le direttive concernenti il transito di gas ed elettricità (direttive 90/547/CEE e 91/296/CEE del Consiglio) per evitare regimi diversi, obblighi di pubblicazione, sistemi di composizione delle controversie, ecc. per l'accesso alla rete. I gestori della rete di trasmissione, ove necessario e al fine di svolgere le loro funzioni anche in relazione al transito, hanno accesso alla rete di altri operatori di sistemi di trasmissione a condizioni non discriminatorie.

3.4. Obiettivi di servizio pubblico

Come menzionato nella comunicazione sul completamento del mercato interno, il raggiungimento di obiettivi di servizio pubblico è una delle priorità fondamentali della Commissione nel settore. Benché le disposizioni in vigore delle direttive gas e elettricità abbiano finora funzionato egregiamente, vi è spazio per miglioramenti, in particolare nel contesto dell'apertura completa del mercato. In primo luogo per garantire il servizio universale dell'energia elettrica man mano che progredisce l'apertura del mercato, la Commissione ritiene importante inserire nella proposta una disposizione in forza della quale gli Stati membri debbano garantire il servizio universale, vale a dire la fornitura di elettricità di alta qualità a tutti i clienti nel loro territorio (articolo 3, paragrafo 3). Del pari, e a titolo complementare, nell'articolo 3, paragrafi 3 e 4 è introdotta la prescrizione a carico degli Stati membri, sia per l'elettricità che per il gas, di emanare disposizioni idonee a garantire il mantenimento degli obiettivi di pubblico servizio, in particolare:

* la tutela della clientela vulnerabile; gli Stati membri ad esempio sono tenuti a garantire una tutela appropriata per interruzioni non motivate della fornitura a utenti anziani, disoccupati, portatori di handicap, ecc.;

* la tutela dei diritti di base dei clienti finali; gli Stati membri ad esempio dovranno garantire una serie minima di condizioni per i contratti, la trasparenza delle informazioni e la disponibilità di meccanismi poco onerosi e trasparenti di soluzione delle controversie [9];

[9] L'articolo 17 della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio presentata dalla Commissione in materia di servizio universale di diritti degli utenti per quanto riguarda le reti dei servizi di comunicazione elettronica COM (2000) 392 del 12 luglio 2000 contiene disposizioni idonee a garantire questi indirizzi di base.

* la coesione economica e sociale; oltre al servizio universale, ove necessario, gli Stati membri dovranno adottare misure idonee a garantire forniture a prezzi appropriati ad esempio nelle aree periferiche;

* la protezione dell'ambiente; e

* la sicurezza dell'approvvigionamento, in particolare mediante misure che garantiscano adeguati livelli di manutenzione e sviluppo dell'infrastruttura, specie delle interconnessioni.

Inoltre e nuovamente a titolo complementare, per ribadire con chiarezza che gli Stati membri dispongono di tutti gli strumenti necessari onde garantire la manutenzione e lo sviluppo della rete, viene proposto di inserire un nuovo articolo nelle direttive gas e elettricità (articolo 8, paragrafo 5 della direttiva elettricità e articolo 7, paragrafo 5 della direttiva gas) in forza del quale gli Stati membri possono chiedere ai gestori della rete di trasmissione di provvedere a livelli minimi di investimenti per la manutenzione e lo sviluppo del sistema di trasmissione, compresa la capacità di interconnessione.

Infine, data l'importanza fondamentale della continuità e della sicurezza delle forniture di elettricità come evidenziato nel Libro verde sull'approvvigionamento dell'energia - che con tutta probabilità è il più importante obiettivo di servizio pubblico - è necessario adottare altre varie misure complementari per rafforzare le attuali misure di salvaguardia contenute nelle direttive elettricità e gas. In particolare e in aggiunta agli obblighi a carico degli Stati membri di prendere disposizioni al fine di poter bandire gare per nuova capacità, ove necessario, sarebbe opportuno che gli Stati membri fossero tenuti a seguire con attenzione la situazione del mercato nazionale dell'elettricità e del gas e in particolare l'equilibrio tra domanda e offerta, il livello della domanda attesa in futuro, la capacità addizionale prevista, programmata o in corso di costruzione, e il livello di concorrenza esistente sul mercato. Ogni anno gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a pubblicare una relazione che riporta quanto constatato e indica le misure previste per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento. Inoltre, poiché a causa della connotazione di alta interconnessione della rete elettrica dell'UE il rapporto tra domanda e offerta a livello comunitario ha un'importanza essenziale per la sicurezza generale del sistema, sulla base delle relazioni nazionali e della sua azione di monitoraggio, la Commissione dovrebbe pubblicare una comunicazione analoga che riguarda la Comunità nel suo insieme. Per questo motivo viene proposto di inserire queste disposizioni all'articolo 6, paragrafo 6 della direttiva elettricità, versione modificata e nell'articolo 4 bis della direttiva gas, versione modificata.

L'articolo 3, paragrafo 2 delle attuali direttive impone agli Stati membri di notificare gli obiettivi di servizio pubblico alla Commissione. Tuttavia poiché nessuno Stato membro ha adottato obiettivi che impongano una deroga dall'una o dall'altra direttiva, non è stata fatta alcuna comunicazione. Per consentire un effettivo esercizio di analisi comparativa da parte della Commissione, che consenta agli Stati membri di verificare che essi mantengono i livelli più elevati di pubblico servizio, è opportuno modificare tale disposizione e chiedere agli Stati membri di notificare ogni due anni tutte le misure adottate per realizzare gli obiettivi di pubblico servizio, a prescindere dal fatto che impongano una deroga dalla direttiva e in particolare i nuovi obblighi sopra menzionati. Su tale base la Commissione dovrebbe essere tenuta a pubblicare ogni due anni una relazione che analizza le varie misure adottate e se necessario, fare raccomandazioni in ordine alle misure da prendere per conformarsi a standard elevati di servizio pubblico.

In definitiva un mercato completamente aperto impone l'internalizzazione dei costi esterni per garantire vera parità di condizioni. La Commissione intende quindi promuovere iniziative in questo senso, ad esempio un'imposta sull'energia/sulle emissioni di CO2 per tutta l'UE, regolamentazione rigorosa degli aiuti di Stato, misure di gestione della domanda, interventi mirati a promuovere la cogenerazione e le fonti rinnovabili di energia che sono meno competitive finché i costi esterni non sono presi completamente in considerazione.

4. Conclusione

Tutti gli elementi di cui dispone la Commissione relativi al funzionamento delle direttive gas ed elettricità indicano che la totalità degli obiettivi di base perseguiti dal mercato interno, vale a dire prezzi più bassi, maggiore competitività, elevati standard di servizio pubblico, sicurezza dell'approvvigionamento e tutela dell'ambiente, sono stati realizzati in un clima di consenso sociale. L'esperienza in paesi che sono passati ad un'apertura completa del mercato dimostra che tali obiettivi possono essere e sono raggiunti in regime di piena concorrenza e sono quindi meglio perseguibili in condizioni di questo tipo. L'opinione prevalente di coloro che hanno formulato osservazioni orali e scritte nel contesto della consultazione pubblica sul completamento dei mercati interni del gas e dell'elettricità conforta tale approccio.

Il rapido completamento del mercato interno nel settore rappresenta quindi un passo importante per raggiungere gli obiettivi della Comunità indicati dal Consiglio europeo di Lisbona nella primavera del 2000. L'adozione di queste proposte presumibilmente arrecherà importanti vantaggi in termini di competitività ed occupazione e comporterà prezzi concorrenziali e standard più elevati di servizio ai cittadini della Comunità nel settore del gas e dell'elettricità.

2001/0078 (COD)

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione [10],

[10] GU C ...

visto il parere del Comitato economico e sociale [11],

[11] GU C ...

visto il parere del Comitato delle Regioni [12],

[12] GU C ...

deliberando secondo la procedura stabilita dall'articolo 251 del trattato [13],

[13] GU C ...

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica [14], ha rappresentato una tappa importante nel completamento del mercato interno dell'energia elettrica.

[14] GU L 27 del 30.1.1997, pag. 20. Direttiva modificata dalla direttiva .../..../CE (GU L .....).

(2) Nella riunione di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000 il Consiglio europeo ha invitato ad intraprendere rapidamente i lavori per completare il mercato interno nei settori dell'energia elettrica e del gas e ad accelerarne la liberalizzazione al fine di realizzare un mercato interno pienamente operativo nei comparti in questione.

(3) È necessario promuovere la realizzazione di un reale mercato interno dell'energia elettrica grazie all'intensificazione degli scambi di elettricità che sono attualmente poco sviluppati rispetto ad altri settori dell'economia.

(4) Per quanto riguarda le tariffe a livello transfrontaliero e l'assegnazione delle capacità disponibili di interconnessione, devono essere emanate norme direttamente applicabili, informate ai principi di equità, aderenza ai costi e trasparenza, ad integrazione della direttiva 96/92/CE, al fine di garantire un accesso efficiente ai sistemi di trasmissione per quanto riguarda le operazioni transfrontaliere.

(5) Il Consiglio "Energia" del 30 maggio 2000 nelle sue conclusioni ha invitato la Commissione, gli Stati membri e le autorità o amministrazioni nazionali di regolazione a garantire la rapida introduzione di un saldo sistema di tariffe e della metodologia per assegnare la capacità disponibile di interconnessione nel lungo termine.

(6) Il Parlamento europeo nella risoluzione del 6 luglio 2000 sulla seconda relazione della Commissione sui progressi realizzati verso la liberalizzazione dei mercati dell'energia ha sollecitato la predisposizione di condizioni per l'uso delle reti negli Stati membri tali da non ostacolare gli scambi transfrontalieri di energia elettrica e ha invitato la Commissione a presentare proposte specifiche volte a superare le barriere esistenti agli scambi intracomunitari.

(7) Il presente regolamento deve stabilire principi di base per quanto riguarda la fissazione delle tariffe e l'assegnazione di capacità e prevedere nel contempo che siano adottati orientamenti che precisino ulteriormente i principi e le metodologie pertinenti al fine di consentire un rapido adattamento a circostanze mutate.

(8) In un mercato aperto e in concorrenza i gestori delle reti di trasmissione debbono essere compensati per i costi sostenuti per i flussi in transito di energia elettrica ospitati sulle loro reti da parte dei gestori di quelle reti di trasmissione dai quali originano i flussi in transito o ai quali detti flussi sono destinati.

(9) Le somme versate e ricevute per effetto di compensazioni tra gestori di reti di trasmissione debbono essere prese in considerazione al momento di definire le tariffe nazionali di rete.

(10) La somma effettiva da pagare per l'accesso transfrontaliero alla rete può variare considerevolmente secondo i gestori della rete di trasmissione interessati e a causa delle differenze nella struttura dei sistemi tariffari applicati negli Stati membri. Dette differenze devono essere eliminate per evitare distorsioni degli scambi.

(11) Non è opportuno applicare tariffe in funzione della distanza né una tariffa specifica a carico esclusivo degli esportatori o degli importatori.

(12) La concorrenza sul mercato interno può svilupparsi soltanto se è garantito un accesso non discriminatorio e trasparente alle linee che interconnettono i vari sistemi nazionali. Le capacità disponibili di queste linee debbono essere stabilite entro il limite massimo che consente la salvaguardia delle norme di sicurezza di funzionamento della rete. Si deve provare che eventuali discriminazioni nell'assegnazione delle capacità disponibili non provocano irragionevoli distorsioni o ostacoli allo sviluppo degli scambi.

(13) Per i soggetti operanti sul mercato deve esistere piena trasparenza in ordine alle capacità disponibili di dispacciamento e le norme operative, di sicurezza e di programmazione che incidono sulle capacità disponibili di dispacciamento.

(14) Gli eventuali proventi derivanti dalle procedure di gestione della congestione non debbono costituire una fonte di profitti supplementari per i gestori della rete di trasmissione.

(15) I problemi di congestione devono poter essere affrontati in vario modo sempreché i metodi utilizzati forniscano corretti segnali economici ai gestori della rete di trasmissione e ai soggetti operanti sul mercato e siano basati su meccanismi di mercato.

(16) Per garantire l'armonioso funzionamento del mercato interno è necessario prevedere procedure che consentano l'adozione da parte della Commissione di decisioni ed orientamenti per quanto riguarda le tariffe e l'assegnazione della capacità, garantendo nel contempo la partecipazione a tale processo delle autorità di regolazione degli Stati membri.

(17) Le autorità nazionali debbono essere tenute a fornire alla Commissione le informazioni pertinenti e la Commissione vi darà la debita riservatezza. Se necessario la Commissione deve poter richiedere le informazioni pertinenti direttamente dalle imprese interessate.

(18) Le autorità nazionali di regolazione devono garantire l'osservanza delle regole contenute nel presente regolamento e degli indirizzi adottati sulla base del presente regolamento.

(19) Gli Stati membri devono determinare le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle norme del presente regolamento e adottare ogni provvedimento necessario per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

(20) In base ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità enunciati all'articolo 5 del trattato, gli scopi dell'intervento prospettato, e cioè la predisposizione di un quadro armonizzato per gli scambi transfrontalieri di elettricità, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e quindi, in ragione delle dimensioni e degli effetti dell'intervento, possono essere realizzati meglio a livello comunitario. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi.

(21) A norma dell'articolo 2 della decisione 1999/468/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione [15], le misure necessarie per l'applicazione del presente regolamento debbono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE o secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 3 della medesima,

[15] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

Il presente regolamento mira a promuovere gli scambi transfrontalieri di energia elettrica e quindi la concorrenza nel mercato interno dell'energia elettrica mediante un meccanismo di compensazione per i flussi in transito di energia elettrica e la definizione di principi armonizzati in materia di oneri di trasmissione transfrontaliera e assegnazione delle capacità disponibili di interconnessione tra reti nazionali di trasmissione.

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 della direttiva 96/92/CE.

2. Valgono inoltre le seguenti definizioni:

a) "transito", un flusso fisico di energia elettrica vettoriato sul sistema di trasmissione di uno Stato membro e che non è stato prodotto né è destinato al consumo in detto Stato membro, compresi i flussi in transito comunemente denominati "flussi di ricircolo" o "flussi paralleli";

b) "congestione", una situazione in cui una interconnessione che collega reti di trasmissione nazionali non può soddisfare tutti gli atti di scambio derivanti dal commercio internazionale di soggetti operanti sul mercato, per insufficienza di capacità.

Articolo 3

Meccanismo di compensazione tra gestori della rete di trasmissione

1. I gestori della rete di trasmissione ricevono una compensazione per i costi sostenuti per effetto del vettoriamento sulla loro rete di flussi in transito di energia elettrica.

2. La compensazione di cui al paragrafo 1 è versata dai gestori di reti nazionali di trasmissione dai quali hanno origine i flussi in transito e/o delle reti nelle quali questi flussi terminano.

3. I versamenti di compensazione sono effettuati periodicamente in riferimento a un determinato intervallo di tempo trascorso. Ove sia necessario, per dare riscontro ai costi effettivi sostenuti, sono effettuati conguagli ex post della compensazione versata.

Il primo periodo per il quale si provvede ai versamenti di compensazione è stabilito negli orientamenti di cui all'articolo 7.

4. L'entità dei versamenti di compensazione da effettuare è decisa dalla Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 2.

5. Il volume dei flussi in transito vettoriati e il volume dei flussi in transito che originano o terminano nelle reti di trasmissione nazionali è determinato sulla base dei flussi fisici di energia elettrica effettivamente misurati in un dato intervallo di tempo.

6. I costi sostenuti per vettoriare flussi in transito sono calcolati sulla base dei costi medi incrementali prospettici di lungo periodo (che corrispondono ai costi e proventi di una rete derivanti dal fatto di ospitare flussi in transito, rispetto ai costi che avrebbe sostenuto in assenza di tali flussi).

Articolo 4

Corrispettivi di accesso alle reti

1. I corrispettivi applicati dai gestori nazionali della rete per l'accesso alla rete nazionale devono dare riscontro ai costi effettivi sostenuti, essere trasparenti, vicini a quelli di un gestore di rete efficiente ed applicati in modo non discriminatorio. Essi non devono essere calcolati in funzione della distanza.

2. Ai produttori e ai consumatori (carico) può essere imposto il pagamento di un corrispettivo per l'accesso alle reti nazionali. La percentuale sull'importo totale degli oneri di rete posta a carico dei produttori deve essere inferiore a quella posta a carico dei consumatori. Se del caso, il livello delle tariffe applicate ai produttori o ai consumatori fornisce segnali differenziati per località e tiene conto dell'entità delle perdite di rete e della congestione causate.

3. I versamenti e gli introiti derivanti dal meccanismo di compensazione tra gestori della rete di trasmissione di cui all'articolo 3 sono computati nella fissazione dei corrispettivi di accesso alla rete. Si tiene conto dei versamenti effettivi fatti e percepiti nonché dei versamenti attesi per periodi di tempo futuri, stimati sulla base dei periodi passati.

4. Nel rispetto dell'articolo 2, i corrispettivi di accesso alle reti nazionali a carico dei produttori e dei consumatori sono applicati indipendentemente dal paese di destinazione o rispettivamente di origine dell'elettricità, come specificato nell'accordo commerciale sottostante. Agli esportatori ed importatori non sono addebitati oneri specifici in aggiunta ai corrispettivi generali di accesso alle reti nazionali.

5. Non è previsto un corrispettivo specifico di rete su singole transazioni commerciali per flussi in transito di energia elettrica cui si applica il meccanismo di compensazione tra gestori della rete di trasmissione di cui all'articolo 3.

Articolo 5

Comunicazione di informazioni sulle capacità di interconnessione

1. I gestori della rete di trasmissione provvedono al coordinamento e all'introduzione di dispositivi di scambio di informazioni per garantire la sicurezza delle reti nel contesto della gestione della congestione.

2. Le norme di sicurezza, operative e di programmazione applicate dai gestori della rete di trasmissione sono rese pubbliche. Tale pubblicazione contiene un modello generale di calcolo della capacità totale di trasmissione e del margine di affidabilità della trasmissione con riferimento alle condizioni reali, elettriche e fisiche, della rete. Detti modelli sono soggetti all'approvazione dell'autorità nazionale di regolazione.

3. I gestori della rete di trasmissione pubblicano stime della capacità disponibile di trasmissione per ciascun giorno indicando la capacità disponibile già riservata. La pubblicazione ha luogo a determinati intervalli di tempo prima del giorno del vettoriamento e include comunque stime della settimana prima e del mese prima.

I dati pubblicati comprendono indicazioni quantificate sulla affidabilità prevista della capacità disponibile.

Articolo 6

Principi generali per la gestione della congestione

1. I problemi di congestione della rete sono affrontati con soluzioni non discriminatorie fondate su criteri di mercato che forniscano segnali economici efficienti ai soggetti sul mercato e ai gestori della rete di trasmissione interessati.

2. Le procedure di decurtazione delle transazioni commerciali sono utilizzate soltanto in situazioni di emergenza, quando il gestore della rete di trasmissione è costretto ad intervenire celermente e non è possibile modificare il dispacciamento o procedere ad acquisti e vendite coordinati finalizzati ad evitare congestioni (counter trading).

I soggetti cui è stata assegnata una capacità devono essere compensati per l'eventuale decurtazione di tale capacità.

3. La capacità massima delle interconnessioni è posta a disposizione dei soggetti operanti sul mercato compatibilmente con le norme di sicurezza di funzionamento della rete.

4. Qualsiasi capacità assegnata che non è utilizzata è riassegnata al mercato.

5. I gestori della rete di trasmissione effettuano, per quanto tecnicamente possibile, la compensazione con le domande di capacità per flussi di energia elettrica in direzione opposta sulla linea di interconnessione sulla quale esiste congestione onde utilizzare questa linea alla sua capacità massima. Le transazioni commerciali che alleviano la situazione di congestione non sono mai rifiutate.

6. Gli introiti derivanti dall'assegnazione delle capacità di interconnessione possono essere utilizzati per uno o più dei seguenti scopi:

a) garanzia dell'effettiva disponibilità della capacità assegnata,

b) investimenti nella rete destinati alla manutenzione o all'aumento delle capacità di interconnessione,

c) riduzione degli oneri di rete.

Tali proventi possono essere versati ad un fondo che è gestito dai gestori della rete di trasmissione. Essi non costituiscono una fonte di profitti aggiuntivi per i gestori della rete di trasmissione.

Articolo 7

Orientamenti

1. Se del caso, la Commissione adotta e modifica, secondo la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2, orientamenti sulle seguenti questioni in relazione al meccanismo di compensazione tra gestori della rete di trasmissione di cui all'articolo 3:

a) modalità della determinazione dei gestori della rete di trasmissione tenuti a versare compensazioni per flussi in transito a norma dell'articolo 3, paragrafo 2;

b) modalità della procedura di pagamento da seguire, compresa la determinazione del primo periodo di tempo per il quale vanno versate compensazioni, a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma;

c) metodologie volte a determinare il volume dei flussi in transito ospitati e le esportazioni/importazioni effettuate, a norma dell'articolo 3, paragrafo 5;

d) metodologia volta a determinare i costi sostenuti per ospitare i flussi in transito di energia elettrica, a norma dell'articolo 3, paragrafo 6;

e) partecipazione di sistemi nazionali che sono interconnessi da linee in corrente continua a norma dell'articolo 3.

2. Gli orientamenti fissano anche gli elementi relativi all'armonizzazione dei corrispettivi applicati ai produttori e ai consumatori (carico) nell'ambito dei sistemi tariffari nazionali, secondo i principi di cui all'articolo 4, paragrafo 2.

3. Se del caso, la Commissione modifica, secondo la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2, gli orientamenti sulla gestione e sull'assegnazione della capacità disponibile sulle linee di interconnessione tra sistemi nazionali di cui all'allegato, conformemente ai principi indicati agli articoli 5 e 6. Ove occorra, all'atto delle modificazioni sono fissate regole comuni in materia di norme minime di sicurezza e operative per l'uso e l'esercizio della rete, come prescritto dall'articolo 5, paragrafo 2.

Articolo 8

Autorità nazionali di regolazione

Le autorità nazionali di regolazione garantiscono che vengano definite ed applicate tariffe nazionali e metodologie per la gestione della congestione conformi al presente regolamento e agli orientamenti adottati in forza dell'articolo 7.

Articolo 9

Comunicazione di informazioni e riservatezza

1. Gli Stati membri e le autorità nazionali di regolazione forniscono alla Commissione, su sua richiesta, tutte le informazioni necessarie ai fini dell'articolo 3, paragrafo 4, e dell'articolo 7.

In particolare ai fini dell'articolo 3, paragrafo 4 le autorità nazionali di regolazione comunicano periodicamente i costi effettivamente sostenuti dai gestori della rete di trasmissione nazionale connessi con il vettoriamento di flussi in transito, nonché il volume delle esportazioni e delle importazioni effettuate in un determinato periodo. Esse forniscono altresì i dati e le informazioni pertinenti utilizzati per il calcolo di questi valori.

2. Gli Stati membri provvedono affinché le amministrazioni e le autorità di regolazione nazionali siano in grado di fornire le informazioni di cui al paragrafo 1 e siano a ciò legittimate.

3. La Commissione può ottenere tutte le informazioni necessarie ai fini dell'articolo 3, paragrafo 4 e dell'articolo 7, direttamente da imprese e da associazioni di imprese.

Quando invia una richiesta di informazioni ad un'impresa o a una associazione di imprese la Commissione trasmette contemporaneamente una copia della richiesta all'autorità di regolazione, costituita a norma dell'articolo 22 della direttiva 96/92/CE, dello Stato membro nel cui territorio è ubicata la sede dell'impresa o dell'associazione di imprese.

4. Nella richiesta di informazioni la Commissione precisa la base giuridica della richiesta, il termine per la comunicazione delle informazioni, lo scopo della richiesta nonché le sanzioni previste dall'articolo 11, paragrafo 2 in caso di trasmissione di informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti.

5. I titolari delle imprese o i loro rappresentanti e in caso di persone giuridiche, società o ditte, o di associazioni senza personalità giuridica, le persone autorizzate a rappresentarle per legge o per statuto, sono tenuti a fornire le informazioni richieste. I legali aventi mandato ad agire possono fornire le informazioni per conto dei loro clienti, i quali conservano la piena responsabilità della trasmissione d'informazioni incomplete, inesatte o fuorvianti.

6. Quando un'impresa o un'associazione di imprese non fornisce le informazioni richieste nei termini fissati dalla Commissione o fornisce informazioni incomplete, la Commissione con decisione obbliga a fornire le informazioni. La decisione specifica le informazioni richieste, stabilisce un termine congruo per la loro comunicazione e precisa le sanzioni previste dall'articolo 11, paragrafo 2. Essa indica anche il diritto di impugnare la decisione davanti alla Corte di giustizia delle Comunità europee.

La Commissione invia contemporaneamente una copia della sua decisione all'autorità di regolazione di cui al paragrafo 3, secondo comma del presente articolo dello Stato membro nel cui territorio risiede la persona o si trova la sede dell'impresa o dell'associazione di imprese.

7. Le informazioni acquisite a norma del presente regolamento possono essere utilizzate soltanto ai fini dell'articolo 3, paragrafo 4 e dell'articolo 7.

La Commissione non divulga le informazioni, acquisite in forza del presente regolamento, protette dal segreto professionale.

Articolo 10

Diritto degli Stati membri di introdurre misure più dettagliate

Il presente regolamento non osta a che gli Stati membri conservino o introducano misure contenenti disposizioni più dettagliate di quelle del presente regolamento e degli orientamenti di cui all'articolo 7.

Articolo 11

Sanzioni

1. Gli Stati membri determinano le sanzioni da irrogare in caso di violazione del presente regolamento e adottano ogni provvedimento necessario per assicurare l'applicazione delle sanzioni stesse. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano le relative disposizioni alla Commissione entro [indicare una data] e provvedono a dare comunicazione delle modificazioni successive.

2. La Commissione può mediante decisione infliggere ad imprese o associazioni di imprese ammende di importo non superiore all'1% del fatturato complessivo realizzato nell'esercizio precedente qualora esse forniscano intenzionalmente o per negligenza informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti in risposta ad una domanda effettuata in forza dell'articolo 9, paragrafo 3 o omettano di fornire informazioni entro il termine stabilito da una decisione presa in virtù dell'articolo 9, paragrafo 6, primo comma.

Per determinare l'importo dell'ammenda si tiene conto della natura e della gravità dell'infrazione.

3. Le sanzioni previste dai paragrafi 1 e 2 non hanno carattere penale.

Articolo 12

Comitato di regolamentazione

1. La Commissione è assistita da un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

2. Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, nel rispetto dell'articolo 7 e dell'articolo 8 della stessa.

3. Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è di due mesi.

Articolo 13

Comitato consultivo

1. La Commissione è assistita da un comitato composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

2. Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura consultiva di cui all'articolo 3 della decisione 1999/468/CE, nel rispetto dell'articolo 7 e dell'articolo 8 della stessa.

Articolo 14

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal [indicare la data].

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

La Presidente Il Presidente

ALLEGATO

Orientamenti in materia di gestione e assegnazione della capacità disponibile di interconnessione tra sistemi nazionali

Generalità

1. I metodi che sono applicati dagli Stati membri per la gestione della congestione devono affrontare la congestione nel breve termine in base a criteri di efficienza economica e simultaneamente fornire segnali o incentivi per investimenti efficienti nella rete e a livello produzione nelle località idonee.

2. Per ridurre al minimo l'impatto negativo della congestione sugli scambi, la rete va utilizzata alla capacità massima che rispetta gli standard di sicurezza di funzionamento della rete.

3. I gestori della rete di trasmissione (GRT) devono predisporre standard non discriminatori e trasparenti che descrivono i metodi di gestione della congestione da essi applicati nelle singole circostanze. Questi standard, unitamente agli standard di sicurezza sono presentati in documenti accessibili e disponibili pubblicamente.

4. La diversità di trattamento riservata ai vari tipi di transazioni transfrontaliere, che si tratti di contratti fisici bilaterali o offerte su mercati esteri organizzati, deve essere mantenuta al minimo in sede di definizione delle regole di metodi specifici di gestione della congestione. Il metodo di allocazione di una capacità di trasmissione scarsa deve essere trasparente. Deve essere comprovato che le differenze di trattamento riservate alle transazioni non sono tali da provocare distorsioni o ostacoli allo sviluppo della concorrenza.

5. I segnali di prezzo forniti dai sistemi di gestione della congestione devono essere differenziati per direzione dei flussi.

6. Occorre provvedere per quanto possibile a effettuare la compensazione con le domande di capacità per flussi di elettricità in direzione opposta sulla linea di collegamento congestionata onde utilizzare quest'ultima alla sua capacità massima. Qualunque sia il sistema di gestione della congestione adottato, non devono essere mai rifiutate le transazioni che attenuano la congestione.

7. L'eventuale capacità inutilizzata deve essere disponibile per altri soggetti (in base al principio "utilizzala se non vuoi perderla"). Ciò può essere realizzato tramite procedure di notifica.

8. I proventi derivanti dall'assegnazione di capacità di interconnessione possono essere utilizzati per il ridispacciamento o gli acquisti e vendite coordinati di energia finalizzati a rendere compatibili i flussi di elettricità con la capacità della rete (counter trading o scambi compensativi) onde rispettare la garanzia di disponibilità della capacità assegnata alle parti operanti sul mercato. In linea di principio qualsiasi provento residuo va speso per investimenti sulla rete mirati ad attenuare la congestione o per ridurre gli oneri complessivi di rete. I GRT possono gestire tali proventi, ma non possono trattenerli.

9. I GRT devono offrire la capacità di trasmissione al mercato per quanto possibile a titolo "definitivo". Una frazione ragionevole della capacità può essere offerta al mercato con una certezza inferiore di effettiva disponibilità, ma comunque le parti devono essere informate delle condizioni esatte del vettoriamento sulle linee transfrontaliere.

10. Tenuto conto del fatto che la rete continentale europea è una rete elettrica estremamente magliata e che l'uso delle linee di interconnessione ha conseguenze sui flussi di elettricità quantomeno sui due versanti di un confine di Stato, le autorità nazionali di regolazione garantiscono che nessuna procedura di gestione della congestione atta ad incidere in misura significativa sui flussi di elettricità in altre reti sia definita unilateralmente.

Disposizioni per i contratti a lungo termine

1. Non possono essere attribuiti diritti di accesso prioritario ad una capacità di interconnessione ai contratti che violano gli articoli 81 e 82 del trattato CE.

2. Gli esistenti contratti a lungo termine non beneficiano di diritti di prelazione al momento del rinnovo.

Comunicazione di informazioni

1. I GRT devono porre in essere meccanismi appropriati di coordinamento e di scambio di informazioni per garantire la sicurezza della rete.

2. I GRT devono pubblicare tutti i dati pertinenti relativi alle capacità totali di trasmissione transfrontaliera. In aggiunta ai valori invernali ed estivi della capacità disponibile sulle linee di interconnessione, i GRT sono tenuti a pubblicare a vari intervalli di tempo prima della data del vettoriamento stime della capacità di trasmissione per ciascun giorno. Il mercato deve poter disporre quantomeno una settimana prima di stime accurate e i GRT devono anche impegnarsi a fornire informazioni con un mese di anticipo. Va altresì indicato il grado di effettiva disponibilità delle capacità.

3. I GRT pubblicano un modello generale di calcolo della capacità complessiva di trasmissione e il margine di affidabilità della trasmissione basato sulle condizioni reali, elettriche e fisiche, della rete. Questo modello è soggetto all'approvazione delle autorità di regolazione degli Stati membri interessati. Gli standard di sicurezza, gli standard operativi e di programmazione formano parte integrante delle informazioni che i GRT devono pubblicare in documenti accessibili e pubblici.

Metodi preferiti per la gestione della congestione

1. I problemi di congestione della rete devono essere risolti con soluzioni conformi a criteri di mercato. Più specificatamente, le soluzioni preferibili per la gestione della congestione sono quelle che forniscono segnali di prezzo idonei ai soggetti operanti sul mercato e ai GRT interessati.

2. I problemi di congestione della rete devono essere risolti di preferenza con metodi non connessi alle transazioni, vale a dire metodi che non comportano una selezione tra i contratti di singoli soggetti del mercato.

3. Il meccanismo che prevede la differenziazione geografica dei prezzi in presenza di congestioni (market splitting) utilizzato nell'area Nordpool è la procedura di gestione della congestione che meglio soddisfa a questa prescrizione.

4. Nel breve termine tuttavia altri metodi che possono essere seguiti per la gestione della congestione nell'Europa continentale sono quelli delle aste implicite ed esplicite e del coordinamento transfrontaliero del ridispacciamento.

5. Il coordinamento transfrontaliero del ridispacciamento o il "counter trading" possono essere utilizzati in comune dai GRT interessati. I costi che i GRT sostengono per gli scambi compensativi (counter-trading) e il ridispacciamento devono tuttavia essere a un livello rispondente a criteri di efficienza.

6. Il razionamento pro quota delle transazioni, conformemente a regole predefinite di priorità, dovrebbe essere utilizzato soltanto in situazioni di emergenza in cui i GRT sono obbligati ad agire rapidamente e non è possibile provvedere a un nuovo dispacciamento.

7. Gli eventuali vantaggi di una combinazione di "market splitting" per risolvere una congestione persistente e di "counter trading" per risolvere una congestione temporanea devono essere immediatamente analizzati come approccio a titolo più permanente per la gestione della congestione.

Indirizzi per le aste esplicite

1. Il sistema di asta deve essere definito in modo da consentire l'offerta al mercato di tutta la capacità disponibile. Ciò può essere effettuato organizzando un'asta composita nella quale le capacità sono messe all'asta per durate diverse e in funzione di caratteristiche diverse (ad esempio per quanto riguarda la garanzia di effettiva disponibilità della capacità disponibile di cui trattasi).

2. Il volume totale della capacità di interconnessione va offerto in una serie di aste che, ad esempio, possono essere tenute a cadenza annuale, mensile, settimanale, giornaliera e infragiornaliera, secondo le necessità dei mercati interessati. Ciascuna di queste aste dovrebbe assegnare una frazione prescritta della capacità di trasmissione più l'eventuale capacità residua che non è stata assegnata in aste precedenti.

3. Le procedure di asta esplicita vanno predisposte in stretta collaborazione tra le autorità nazionali di regolazione e i GRT interessati e organizzate in modo da consentire agli offerenti di partecipare anche alle sessioni giornaliere di qualsiasi mercato organizzato (cioè una borsa elettrica) nei paesi interessati.

4. I flussi di energia elettrica sulle due direzioni di una linea di collegamento congestionata in linea di principio vanno compensati per rendere massima la capacità di vettoriamento nella direzione della congestione. Tuttavia la procedura di compensazione dei flussi deve lasciare impregiudicata la sicurezza di funzionamento del sistema elettrico.

5. Per offrire al mercato la massima capacità possibile, i rischi finanziari connessi con la compensazione dei flussi vanno posti a carico delle parti che causano la concretizzazione di questi rischi.

6. Qualsiasi procedura di asta adottata deve essere tale da inviare segnali di prezzo differenziati per direzione ai soggetti operanti sul mercato. I flussi in una direzione opposta al flusso principale di energia elettrica attenuano la congestione e devono quindi dar luogo a capacità addizionale di trasmissione sulla linea di collegamento congestionata.

7. Per non rischiare di suscitare o aggravare i problemi connessi con la posizione dominante di uno o più soggetti operanti sul mercato va esaminata attentamente la possibilità di porre un tetto al volume di capacità che può essere acquisita/posseduta/utilizzata da un singolo soggetto in un'asta quando le autorità competenti di regolazione definiscono i meccanismi di asta.

8. Per promuovere la liquidità dei mercati dell'energia elettrica la capacità acquisita in un'asta deve essere liberamente commercializzabile prima del momento della notifica.

SCHEDA FINANZIARIA DELL'ATTO NORMATIVO

Settore (settori) di intervento: Energia e Trasporti

Attività: comparto industriale dell'energia e mercato interno

Titolo dell'azione: Progetto di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica

1. LINEA (LINEE) DI BILANCIO + DENOMINAZIONE

Nel 2002: Capitolo B4-10, articolo B4-1040 (ETAP)

2. DATI GLOBALI IN CIFRE

2.1. Dotazione totale dell'azione (Parte B): 5 milioni di euro (1998 - 2002)

2.2. Periodo di applicazione:

2002 [16]

[16] Conformemente al programma di lavoro della Commissione per il 2001, nel corso dell'anno sarà presentata una proposta di un nuovo Programma quadro Energia destinato a seguire quello attuale che termina nel 2002. La nuova proposta comprenderà il fabbisogno finanziario per l'azione dei prossimi anni.

2.3. Stima complessiva pluriennale delle spese

a) Scadenzario stanziamenti di impegno/stanziamenti di pagamento (intervento finanziario)

(cfr. punto 6.1.1)

milioni di euro (al terzo decimale)

>SPAZIO PER TABELLA>

b) Assistenza tecnica e amministrativa e spese di supporto (cfr. punto 6.1.2)

Non pertinente

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

c) Incidenza finanziaria complessiva delle risorse umane e altre spese di funzionamento

(cfr. punti 7.2 e 7.3)

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

2.4. Compatibilità con la programmazione finanziaria e le prospettive finanziarie

Proposta compatibile con l'attuale programmazione finanziaria

La presente proposta comporterà la riprogrammazione della rubrica pertinentenelle prospettive finanziarie

Può comportare l'applicazione delle disposizioni dell'accordo interistituzionale

2.5. Incidenza finanziaria sulle entrate [17]:

[17] Per maggiori informazioni, si veda un separato documento esplicativo.

Nessuna implicazione finanziaria (comporta aspetti tecnici che riguardano l'applicazione di una misura)

oppure

Incidenza finanziaria - l'incidenza sulle entrate è la seguente:

>SPAZIO PER TABELLA>

3. CARATTERISTICHE AI FINI DEL BILANCIO

>SPAZIO PER TABELLA>

4. BASE GIURIDICA

Il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95.

Decisione 1999/21/CE, Euratom, del Consiglio del 14 dicembre 1998 che adotta un programma quadro pluriennale di azioni nel settore dell'energia (1998-2002) e misure connesse (GU L 7 del 13.1.1999, pag. 16).

Decisione 1999/22/CE, del Consiglio del 14 dicembre 1998 che adotta un programma pluriennale di studio, di analisi, di previsione e di altre attività collegate nel settore dell'energia (1998-2002) (GU L 7 del 13.1.1999, pag. 20).

5. DESCRIZIONE E MOTIVAZIONE

5.1. Necessità dell'intervento comunitario [18]

[18] Per maggiori informazioni, si veda un separato documento esplicativo.

5.1.1. Obiettivi perseguiti

La direttiva elettricità prevede un'apertura progressiva alla concorrenza sui mercati nazionali dell'energia elettrica. Tuttavia per realizzare un vero mercato interno integrato sono necessarie regole efficaci in materia di scambi e in particolare un approccio armonizzato in materia di tariffe transfrontaliere per la trasmissione e meccanismi comuni per risolvere i problemi di congestione alle frontiere. A tale scopo la Commissione ha costituito il foro di Firenze composto dalla Commissione stessa, dalle autorità nazionali di regolazione, dagli Stati membri e dall'industria. Sono stati fatti notevoli progressi senza però raggiungere un accordo finale o l'introduzione concreta di meccanismi. Per risolvere il problema la Commissione propone un regolamento che a) stabilisce i principi di base per affrontare la questione delle tariffe transfrontaliere e della gestione della congestione, b) consente alla Commissione, nel quadro della procedura dei comitati, di adottare indirizzi vincolanti sul meccanismo specifico in base al quale entreranno in vigore regole armonizzate in materia di tariffe e di congestione, e c) permetterà di calcolare e porre in applicazione, sulla base di dati forniti dalle autorità nazionali di regolazione, le tariffe transfrontaliere. La Commissione assume in tal modo nuove competenze di esecuzione fungendo sotto vari aspetti da autorità di regolazione europea per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di energia elettrica.

Gli obiettivi cui mira il regolamento sono di conseguenza quello di una rapida adozione di meccanismi che permettano di elaborare tariffe aderenti ai costi e risolvere i problemi di congestione in modo da consentire la libertà degli scambi. Il regolamento dovrebbe, secondo le previsioni, entrare in vigore verso la fine del 2001/all'inizio del 2002. Entro il settembre 2000 dovrebbe quindi essere predisposto un nuovo sistema tariffario introdotto attraverso una serie di indirizzi. Le tariffe sarebbero quindi adottate entro la fine del 2002. Infine entreranno in vigore norme comuni sulla gestione della congestione non appena adottato il regolamento al quale esse sono allegate. Esse dovranno essere riesaminate e eventualmente, se necessario, modificate entro la fine del 2002. Grazie a questa azione sarà possibile fornire alla Commissione i mezzi per svolgere effettivamente le sue nuove competenze.

5.1.2. Misure prese in connessione con una valutazione ex ante

Per preparare l'adozione del regolamento proposto la Commissione ha costituito il foro di Firenze che si è finora incontrato cinque volte. I risultati raggiunti in tale contesto sono stati esaminati in quattro occasioni dal Consiglio Energia che ha sottolineato l'importanza della rapida introduzione di queste misure. Sulla base dei lavori del foro la Commissione ha adottato il 16 maggio 2000 una comunicazione sui recenti progressi nella costruzione del mercato interno dell'elettricità. Inoltre il problema è stato esaminato in un'audizione pubblica organizzata dalla Commissione il 14 settembre 2000. Il problema è stato altresì oggetto del Libro verde sulla sicurezza dell'approvvigionamento (COM(2000) 769)

Le discussioni nel foro di Firenze e in seno al Consiglio nonché le reazioni alla comunicazione della Commissione in materia hanno evidenziato che l'introduzione di regole efficaci sulle tariffe transfrontaliere e sulla gestione della congestione sono essenziali per realizzare un vero mercato interno dell'energia elettrica. Esse hanno altresì evidenziato che l'elaborazione di queste regole è un'operazione tecnicamente molto complessa e controversa. Inoltre una volta determinata una solida metodologia, il calcolo dei costi relativi agli scambi transfrontalieri sarà un'operazione difficile e dispendiosa in termini di tempo. Pertanto è stato considerato necessario adottare un regolamento per affrontare efficacemente le questioni.

5.1.3. Misure prese a seguito di una valutazione ex post

È stato ritenuto che due anni dopo l'entrata in vigore del regolamento sarebbe opportuno procedere ad un'analisi approfondita dell'efficacia dell'approccio adottato nel regolamento per elaborare regole comuni, nonché dell'efficacia delle azioni finanziarie prese dalla Commissione per sostenere questa iniziativa.

5.2. Azioni previste e modalità per un intervento finanziario

L'adozione di norme comuni in materia di tariffe transfrontaliere e di gestione della congestione potrebbe accrescere la concorrenza in tutta l'UE e quindi ridurre i prezzi dell'elettricità con vantaggi per tutti i consumatori, utenza domestica e industriale. Le azioni finanziarie previste sono finalizzate a preparare l'entrata in vigore di queste norme e sono quindi estremamente tecniche e specifiche e riguarderanno le autorità nazionali di regolazione, gli Stati membri, il Parlamento europeo e l'industria interessata.

Gli obiettivi specifici del regolamento sono l'entrata in vigore entro la fine del 2002 di un sistema armonizzato di tariffe di trasmissione transfrontaliera basate su principi di semplicità, aderenza ai costi e assenza di discriminazioni. Altro obiettivo è l'entrata in vigore di norme comuni sulla gestione della congestione al momento dell'adozione del regolamento e, se necessario alla luce dell'esperienza, un loro riesame entro la fine del 2002. Gli obiettivi specifici delle azioni finanziarie sono quindi i seguenti: i) completare gli studi per l'entrata in applicazione di indirizzi particolareggiati in materia di tariffe entro il settembre 2002; ii) fissare e porre in vigore tariffe effettive previa verifica dei dati presentati dalla autorità nazionali di regolazione entro la fine del 2002; iii) mettere in vigore le eventuali modifiche degli indirizzi in materia di gestione della congestione sulla base di analisi pertinenti, entro la fine del 2002. In seguito l'obiettivo specifico è la revisione di detti indirizzi, ove necessario, sulla scorta di altri studi condotti ogni anno e il nuovo calcolo e la nuova adozione delle tariffe.

Le misure concrete da adottare sono in primo luogo l'avvio di studi finalizzati all'adozione e all'approvazione di indirizzi sulle tariffe transfrontaliere (settembre 2002); in secondo luogo l'adozione di una decisione relativa alle tariffe effettive (fine del 2002) sulla base dei dati presentati dalle autorità di regolazione e trasmessi alla Commissione; in terzo luogo il riesame degli indirizzi sulla gestione della congestione contenuti nel regolamento sulla base dei necessari lavori di analisi (fine 2002).

Per realizzare questi obiettivi sono previste due azioni finanziarie:

Azione 1 : per elaborare indirizzi dettagliati relativi alle tariffe su cui si baserà il nuovo sistema è necessario un notevole lavoro di preparazione, spesso di natura tecnica (progettazione) e finanziaria (contabile). Ciò si applica anche alla eventuale necessità e ai tempi di modifica degli indirizzi contenuti nel regolamento sulla gestione della congestione. A tal fine risulta opportuno, in termini di costi, elaborare gli indirizzi sulla base di studi di esperti.

Azione 2 : una volta adottati gli indirizzi sulle tariffe transfrontaliere, le autorità nazionali di regolazione trasmetteranno i calcoli relativi ai costi/benefici per la loro rete dovuti agli scambi di energia elettrica. La Commissione deve valutare se i valori trasmessi sono calcolati correttamente e, sulla loro scorta, calcolare i singoli versamenti tra sistemi destinati a compensare i costi degli scambi. Ciò comporterà qualificazioni molto specializzate in materia di audit per un periodo limitato dell'anno. Il modo più efficace sotto il profilo costi di procedere a gran parte di questi lavori di verifica è quindi il ricorso a esperti esterni.

Il risultato atteso è l'entrata in vigore e successivo mantenimento e perfezionamento di un sistema di tariffe transfrontaliere e di gestione della congestione che consenta uno svolgimento efficace degli scambi di energia elettrica.

Ai fini dei risultati:

1. La Commissione dovrebbe adottare e modificare indirizzi che precisino ulteriormente i principi di base per quanto riguarda le tariffe e la gestione della congestione contenuti nel progetto di regolamento. Gli indirizzi possono essere adottati e rimaneggiati senza modificare il regolamento per consentire un rapido adattamento a circostanze mutate. Ciò è necessario in quanto talune questioni, ad esempio la metodologia di calcolo dei costi e la concreta individuazione e misurazione dei flussi fisici sono fenomeni in continua evoluzione e quindi deve essere possibile introdurre miglioramenti e perfezionamenti in futuro.

2. La Commissione stabilisce con cadenza regolare l'entità dei versamenti di natura compensativa tra operatori dei sistemi di trasmissione per i flussi in transito di energia elettrica vettoriati sulle loro reti. L'obiettivo principale dell'azione è quello di garantire che i gestori della rete di trasmissione ottengano una corretta compensazione dei costi sostenuti, in particolare al fine di escludere introiti eccessivi e quindi costi di transazione esorbitanti.

Gli Stati membri non possono da soli risolvere questi problemi: per elaborare un sistema efficace di tariffe è assolutamente necessario un approccio armonizzato che non può essere predisposto a livello nazionale. Come sopra indicato un approccio informale di collaborazione non porterà all'attuazione di un sistema appropriato con le necessarie salvaguardie procedurali e democratiche. La proposta è assolutamente in linea con il principio di sussidiarietà e anzi è imposta dal medesimo.

Tuttavia le autorità di regolazione degli Stati membri devono partecipare a questo processo. La Commissione prenderà di conseguenza queste decisioni previa consultazione di un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri, costituito conformemente alla decisione 1999/468/CE del Consiglio recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (procedura dei comitati).

5.3. Metodi di attuazione

Le azioni finanziarie sono mirate a fornire alla Commissione le risorse necessarie per adempiere efficacemente alle nuove funzioni esecutive ad essa assegnate a seguito dell'adozione del regolamento proposto in materia di tariffe transfrontaliere e di congestione. Il regolamento prevede tre nuovi compiti: l'adozione con la procedura dei comitati di regole precise sulle tariffe transfrontaliere, la fissazione e l'imposizione di dette tariffe e la modifica, con la procedura dei comitati, degli indirizzi contenuti nel regolamento sulla gestione della congestione.

Gran parte di questi lavori saranno eseguiti dai servizi della Commissione, ad esempio l'elaborazione del testo finale degli indirizzi, le misure per la loro adozione con la procedura dei comitati e le decisioni di adozione in materia di livelli effettivi delle tariffe. Tuttavia nel preparare questi lavori:

Azione 1 - onde elaborare e migliorare gli indirizzi sarà necessario ricorrere a studi esterni per avvalersi delle competenze di esperti in materia economica, contabile e tecnica.

Azione 2 - una volta determinata la metodologia e adottati gli indirizzi la Commissione dovrà calcolare gli esatti livelli delle tariffe. Questo compito sarà svolto sulla base dei dati forniti dalle autorità nazionali di regolazione determinati conformemente agli indirizzi. La Commissione ha il ruolo di verificare i dati trasmessi dai vari Stati membri. Poiché si tratta di un lavoro estremamente specializzato di audit, concentrati su un periodo relativamente breve ogni anno, in termine di costi risulta più efficiente affidare a esperti esterni tale verifica.

6. INCIDENZA FINANZIARIA

6.1. Incidenza finanziaria complessiva sulla parte B - (per tutto il periodo di programmazione)

6.1.1. Intervento finanziario

Stanziamenti di impegno in milioni di euro (al terzo decimale)

>SPAZIO PER TABELLA>

6.1.2. Assistenza tecnica e amministrativa, spese di sostengo e spese TI (stanziamenti di impegno)

Non pertinente

>SPAZIO PER TABELLA>

6.2. Calcolo delle spese per singola misura prevista nella parte B (per l'intero periodo di programmazione) [19]

[19] Per maggiori informazioni, si veda un separato documento esplicativo.

Stanziamenti di impegno in milioni di euro (al terzo decimale)

>SPAZIO PER TABELLA>

Esplicitazione del metodo di calcolo

Azione 1: Studi mirati a fornire supporto alla Commissione nell'elaborazione degli indirizzi sulle tariffe transfrontaliere e sulla gestione della congestione.

Sono necessari due studi all'anno per preparare l'adozione e/o la modifica degli indirizzi: 130 persone/giorno per studio a 900 euro (onorario medio di esperti di audit e altri esperti) = 2 x 117.000 = 234 000 euro.

Azione 2: Verifica dei calcoli relativi ai costi per i flussi in transito sostenuti dagli operatori dei sistemi di trasmissione.

- verifica della documentazione presentata e esercizio di valutazione comparativa: costo per Stato membro: 20 persone/giorno a 1 000 euro (onorario medio degli esperti di audit) = 300 000 euro

- successivamente all'esercizio di valutazione comparativa: verifica puntuale su sette Stati membri (stima).Costo per Stato membro: 10 persone/giorno per Stato membro a 1 000 euro = 70 000 euro. Poiché il calcolo esposto è basato su stime, è necessario prevedere un importo indicativo di 600.000 euro.

7. INCIDENZA SUL PERSONALE E SULLE SPESE DI FUNZIONAMENTO

7.1. Incidenza sulle risorse umane

>SPAZIO PER TABELLA>

7.2. Incidenza finanziaria complessiva sulle risorse umane

>SPAZIO PER TABELLA>

Gli importi corrispondono alla spesa totale per dodici mesi.

7.3. Altre spese di funzionamento derivanti dall'azione

>SPAZIO PER TABELLA>

Gli importi corrispondono alla spesa totale per dodici mesi.

1 Specificare il tipo di comitato e il gruppo cui fa capo.

I. Totale annuo (7.2 + 7.3)

II. Durata dell'azione

III. Costo complessivo dell'azione (I x II) // 258 000 euro

illimitata

258 000 euro/anno

Il fabbisogno di risorse umane e di altre risorse amministrative va soddisfatto nell'ambito del pacchetto disponibile alla DG TREN nel quadro della dotazione annuale.

8. MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

8.1. Modalità di monitoraggio

Il risultato delle misure previste nel progetto di regolamento sarà valutato alla luce degli sviluppi futuri degli scambi intercomunitari di energia elettrica, quali risultano dalle pertinenti statistiche Eurostat.

8.2. Modalità e periodicità della valutazione

Due anni dopo l'entrata in vigore del regolamento è prevista una valutazione interna dei risultati conseguiti per effetto degli indirizzi adottati e delle regole che consentono l'applicazione di tariffe e di un sistema armonizzato di gestione della congestione. I risultati positivi del sistema saranno valutati in termini di idoneità a ridurre i costi relativi alle transazioni per i consumatori di energia elettrica. Sarà altresì valutata l'utilità e il valore dei lavori di analisi svolti per realizzare questo obiettivo nonché l'accuratezza dei lavori di audit condotti sui calcoli delle singole tariffe nazionali e dell'efficacia rispetto ai costi dell'approccio.

9. MISURE ANTIFRODE

Il rimborso di spese e le somme pagate ad esperti per studi eseguiti saranno effettuati conformemente alle regole finanziarie applicabili.

SCHEDA DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO DELLA PROPOSTA SULLE IMPRESE, CON PARTICOLARE RIGUARDO PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE (PMI)

TITOLO DELLA PROPOSTA

- Comunicazione sul completamento dei mercati interni dell'energia elettrica e del gas;

- Proposta di direttiva che modifica le direttive 96/92/CE e 98/30/CE relative a norme comuni per i mercati interni dell'energia elettrica e del gas naturale;

- Proposta di regolamento relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica.

NUMERO DI RIFERIMENTO DEL DOCUMENTO

COM(...).... def. del ...

LA PROPOSTA

1. Tenendo conto del principio di sussidiarietà, ragioni della necessità di un intervento normativo in tale settore e principali obiettivi perseguiti

La realizzazione del mercato interno dell'energia rientra nell'obiettivo di porre in essere un mercato interno pienamente operativo nell'Unione europea per favorire le possibilità di crescita e di occupazione a vantaggio dei cittadini dell'Unione.

I principali traguardi sono:

- l'apertura completa dei mercati dell'energia elettrica e del gas nel 2005 abbinata a garanzie sull'accesso non discriminatorio alle reti di trasmissione e di distribuzione;

- garanzie addizionali per i cittadini europei in materia di approvvigionamento dell'energia e di servizio pubblico;

- garanzia di un vero e proprio mercato europeo e non di quindici mercati nazionali aperti, grazie in particolare a un regolamento che riguarda le tariffe transfrontaliere e la gestione delle congestioni.

Trattasi di traguardi che non possono essere raggiunti o non sono raggiunti in misura sufficiente dagli Stati membri e, considerate le dimensioni e gli effetti dell'azione prevista, possono essere conseguiti meglio attraverso un'azione comunitaria.

IMPATTO SULLE IMPRESE

2. Soggetti interessati dalla proposta

Competitività generale delle imprese europee

Per quanto riguarda il prezzo dell'elettricità, il grado di concorrenza già raggiunto nel settore ha consentito di ridurre notevolmente i prezzi. Le misure proposte consentono di salvaguardare e migliorare la competitività generale delle imprese europee. Proprio quando l'apertura dei mercati progredisce rapidamente nella maggior parte dei paesi che rappresentano i principali concorrenti delle imprese europee, il completamento del mercato interno risulta essenziale per non perdere terreno rispetto ai partner esteri.

Riduzione delle disparità tra utenza industriale e privata dell'energia elettrica

Tutte le imprese avranno la possibilità di scegliere il loro fornitore di elettricità dal 2003 e il fornitore di gas dal 2004. Questo aspetto è particolarmente importante per le piccole e medie imprese che sono attualmente spesso svantaggiate rispetto ai grandi consumatori industriali, in particolare se rientrano nel mercato vincolato. Inoltre l'apertura del mercato a tutte le imprese porrà fine alle distorsioni di concorrenza dovute all'appartenenza al mercato libero dei gestori della rete di distribuzione in alcuni Stati membri, mentre in altri paesi appartengono al mercato vincolato.

Innovazione e adozione delle nuove tecnologie

L'apertura totale del mercato può anche incoraggiare l'innovazione e l'adozione delle nuove tecnologie. Le tecniche di produzione dell'energia sono in piena evoluzione, soprattutto per quanto riguarda le microcentrali e le fonti rinnovabili di energia.

Miglioramento della qualità dei servizi.

La crescente apertura dei mercati dovrebbe anche migliorare la qualità dei servizi prestati ai consumatori, soprattutto ai consumatori finali. La qualità dei servizi offerti riguarda ad esempio l'assistenza per le riparazioni, i nuovi servizi e i programmi tariffari, che sono proprio alcuni degli elementi sui quali le imprese si fanno concorrenza. Questa evoluzione è già constatabile nei paesi in cui i mercati sono già completamente aperti.

Più facile introduzione della concorrenza all'interno del settore gas

Il completamento del mercato interno consentirebbe di agevolare l'introduzione della concorrenza all'interno del settore gas. Attualmente il prezzo del gas naturale nell'Europa continentale è strettamente agganciato al prezzo del petrolio. L'UE ha dunque assolutamente interesse a continuare a sviluppare la concorrenza all'interno del settore gas in modo da sganciare il prezzo del gas dal prezzo del petrolio in quanto ciò diversificherà in modo maggiore l'approvvigionamento di energia nell'UE.

- Imprese interessate

Tutte le imprese europee che consumano elettricità e gas, al pari dei comparti elettrico e gas.

- Aree geografiche particolari della Comunità dove operano tali imprese

Non pertinente.

3. Misure che dovranno essere prese dalle imprese per conformarsi alla proposta

Riguardanti soprattutto la necessità della separazione in entità giuridiche distinte.

4. Effetti economici probabili della proposta

- sull'occupazione

L'incremento delle rese e la diminuzione dei prezzi dell'energia nonché gli sbocchi aperti alle nuove tecnologie a seguito dell'introduzione della concorrenza nel settore dell'energia comporteranno, quantomeno a medio e a lungo termine, un impulso all'occupazione nell'industria europea nel suo insieme.

Tuttavia nel breve termine l'introduzione della concorrenza rischia di causare una riduzione degli addetti a seguito dell'adattamento al nuovo contesto concorrenziale delle precedenti imprese monopolistiche nazionali.

Negli ultimi anni si è progressivamente ridotto il numero dei posti di lavoro di tipo tecnico per i dipendenti semiqualificati e qualificati nonché per il personale di inquadramento intermedio e il personale amministrativo associato. Sono sorti nuovi sbocchi in settori quali la commercializzazione, l'assistenza alla clientela, le tecnologie dell'informazione e i servizi per le imprese. Inoltre l'apparizione di nuove attività economiche, ad esempio le attività di scambio nel settore dell'energia, ha suscitato nuovi posti di lavoro.

5. Eventuali misure contenute nella proposta per tener conto della situazione specifica delle piccole e medie imprese (prescrizioni meno rigorose o diverse, ecc.)

Il progetto di proposta di direttiva prevede la separazione di entità giuridiche distinte per la distribuzione dell'elettricità e del gas. Nella misura in cui la distribuzione è spesso compito di servizi comunali che dispongono di piccole strutture, tale prescrizione potrebbe risultare sproporzionata rispetto alle loro dimensioni. Per questo motivo la proposta di direttiva consente agli Stati membri di esentare da tale obbligo le imprese che servono meno di 100 000 abbonati.

ORGANISMI CONSULTATI

6. Elenco degli organismi consultati in ordine alla proposta e presentazione delle loro principali posizioni

Il 14 settembre 2000 è stata organizzata un'audizione pubblica alla quale hanno partecipato circa 120 organismi di categoria e imprese (parti sociali, imprese di distribuzione e di fornitura, grossisti, imprese elettriche e del gas, gestori di rete, PMI, associazioni di consumatori, associazioni ambientali non governative, borse elettriche).

L'elenco completo degli organismi e le loro osservazioni sono disponibili sul sito europa al seguenti indirizzo:

http://europa.eu.int/comm/energy/en/elec_single_market/hearing/index_en.htm

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