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Document JOC_2001_240_E_0046_01

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma dell'accordo tra la Comunità europea e il governo del Canada che rinnova il programma di cooperazione nei settori dell'istruzione superiore e della formazione [COM(2000) 655 def. — 2000/0264(CNS)]

GU C 240E del 28.8.2001, p. 46–46 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52000PC0655(01)

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma dell'accordo tra la Comunità europea e il governo del Canada che rinnova il programma di cooperazione nei settori dell'istruzione superiore e della formazione /* COM/2000/0655 def. */

Gazzetta ufficiale n. 240 E del 28/08/2001 pag. 0046 - 0046


Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma dell'accordo tra la Comunità europea e il governo del Canada che rinnova il programma di cooperazione nei settori dell'istruzione superiore e della formazione

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

I. Introduzione

1. Il trattato che istituisce la Comunità europea invita la Comunità e gli Stati membri a favorire la cooperazione con i paesi terzi nel campo dell'istruzione e della formazione professionale. Tale cooperazione si attua sullo sfondo dell'impulso dato dalla Comunità a un'istruzione di qualità e nel contesto della sua politica per la formazione, nel pieno rispetto dei contenuti e dei metodi indicati dagli Stati membri.

2. I programmi comunitari d'istruzione e di formazione professionale, sia attuali che passati, hanno e continuano ad avere ripercussioni estremamente positive sullo sviluppo delle politiche e dei sistemi d'istruzione e di formazione degli Stati membri. Hanno contribuito all'emergere di uno spazio europeo per l'istruzione e la formazione professionale, in particolare favorendo la mobilità, ampliando il riconoscimento dei periodi di studio e formazione e creando reti transnazionali di cooperazione strutturale.

3. Nel Libro bianco del 1995 Insegnare e apprendere - Verso la società conoscitiva, la Commissione afferma che con l'emergere della società conoscitiva occorre favorire l'acquisizione di nuove conoscenze e, a tal fine, fornire motivazioni all'apprendimento permanente.

4. Le conclusioni del Consiglio europeo di Lisbona (23-24 marzo 2000) hanno messo in evidenza il fatto che l'Unione europea si trova dinanzi a una svolta epocale risultante dalla globalizzazione e dalle sfide presentate da una nuova economia basata sulla conoscenza. Se l'Europa vuole raccogliere tali sfide e sfruttare le opportunità - in termini di crescita economica, potenziamento dell'occupazione e dei sistemi di previdenza sociale - che via via si presentano nell'attuale contesto in costante mutamento, occorre che gli Stati membri adattino i loro sistemi educativi e formativi alle esigenze della società conoscitiva.

5. In questa nuova era di globalizzazione e interdipendenza la Comunità non può limitare la ricerca di nuove strategie in ambito educativo e formativo entro i propri confini geografici o quelli europei. Dovrà piuttosto agire di concerto con paesi e regioni al di fuori dell'UE, in particolare con quelli i cui sistemi educativi e formativi hanno raggiunto un elevato grado di sviluppo.

6. La presenza in un paese di studenti, tirocinanti e docenti stranieri è, da un lato, considerata un indicatore della qualità attribuita al sistema educativo e formativo di quel paese e, dall'altro, rappresenta per il sistema educativo e formativo dello stesso una fonte di nuove idee e di potenziale arricchimento. I programmi di cooperazione con paesi terzi nell'ambito dell'istruzione e della formazione professionale contribuiscono a una maggiore comprensione degli standard che determinano la mobilità in ambito universitario e in quello della formazione professionale a livello internazionale e comunicano un'immagine più dinamica e attraente dello spazio educativo europeo a studenti, insegnanti, funzionari dell'amministrazione dei paesi terzi. Possono avere inoltre diretti sbocchi occupazionali, sia all'interno della Comunità, sia al di fuori di essa.

7. La cooperazione con i paesi terzi, come indicano gli articoli 149.3 e 150.3 del trattato CE, non si pone più come scelta, bensì come dimensione necessaria della strategia globale comunitaria relativa all'istruzione e alla formazione professionale.

8. La cooperazione in ambiti quali l'istruzione e la formazione professionale contribuisce inoltre a rafforzare le relazioni con i paesi terzi. Il consolidamento della Comunità europea sulla scena internazionale deve essere accompagnato da azioni di cooperazione concrete e positive.

9. La presente proposta di rinnovo dell'accordo tra la Comunità europea e il Canada che istituisce un programma di cooperazione nel campo dell'istruzione superiore e della formazione professionale va pertanto valutata in questo contesto. Il Canada è inoltre una delle maggiori potenze economiche mondiali ed è un partner "naturale" dell'UE in molti versanti, tra cui la questione dell'emergente economia basata sulla conoscenza e il processo di globalizzazione. La cooperazione in questi settori è di interesse reciproco.

10. I cambiamenti avvenuti nel panorama mondiale nel corso degli ultimi dieci anni hanno indotto a rivedere il tradizionale partenariato tra la Comunità europea e il Canada, i quali si sono risolutamente impegnati, inter alia, a promuovere relazioni più strette tra i popoli sulle due sponde dell'Atlantico.

11. L'accordo attuale si è dimostrato un elemento estremamente positivo delle relazioni transatlantiche, riconosciuto da ambo le parti quale uno dei contributi più efficaci alla costruzione di rapporti d'amicizia e alla comprensione tra i cittadini e le istituzioni della Comunità europea e del Canada. È venuto così a rappresentare il nuovo partenariato. La cooperazione istituita sulla base dell'accordo ha condotto con successo a legami istituzionali innovativi e strutturali, a beneficio degli attuali programmi bilaterali di cooperazione. Il rinnovo dell'accordo consentirebbe di perseguire nuovi obiettivi e di consolidare i risultati ottenuti.

II. Contesto

1. In seguito alla firma della dichiarazione transatlantica con gli USA e il Canada nel 1990, nel 1993 è stata avviata una fase esplorativa di cooperazione che ha coinvolto istituti di istruzione superiore americani e comunitari. Il Parlamento europeo ha fortemente sostenuto la cooperazione con i paesi terzi in generale e, in qualità di seconda autorità di bilancio, lo sviluppo del progetto pilota in particolare.

2. Forti dell'esperienza positiva di questa fase pilota, si è deciso di istituire programmi di cooperazione sia con gli USA sia con il Canada. Nel 1995 è stato siglato un accordo quinquennale (1996-2000) tra la Comunità europea e il Canada che istituisce un programma di cooperazione nel campo dell'istruzione superiore e della formazione professionale. Nel dicembre 1996 sono stati adottati la Dichiarazione politica congiunta sulle relazioni Canada-UE e il Piano d'azione congiunta UE-Canada; è opportuno sottolineare come quest'ultimo indichi nell'ambito della sezione IV - "Rafforzare i vincoli" - l'intenzione delle parti di promuovere ulteriormente la cooperazione ai sensi dell'accordo.

3. Come enunciato nell'accordo, i primi due obiettivi del programma di cooperazione per il 1995 erano la promozione della comprensione reciproca tra i popoli della Comunità europea e del Canada e il miglioramento delle competenze delle risorse umane nella Comunità europea e nel Canada. Il programma perseguiva tali obiettivi principalmente attraverso iniziative di cooperazione strutturale al servizio degli studenti, attuate da consorzi misti. I consorzi misti dovevano comprendere per ciascuna delle due parti almeno tre partner attivi, includendo per ciascuna delle due parti almeno due istituti d'istruzione superiore o di formazione professionale ubicati in diversi Stati membri della Comunità e in diversi territori o province del Canada.

4. Il controllo interno dell'andamento del programma, insieme a una valutazione indipendente effettuata nel 1999, ha rivelato l'elevato valore aggiunto della cooperazione CE/Canada in quanto essa:

- contribuisce a rafforzare i legami intracomunitari;

- completa e diversifica i tradizionali accordi bilaterali di cooperazione;

- rappresenta un terreno di prova per i metodi comunitari in materia di cooperazione, quali il ricorso a reti multilaterali o l'impiego del sistema europeo del trasferimento dei crediti accademici;

- fornisce un più ampio contesto entro cui mettere a punto nuove strategie e nuovi metodi educativi e formativi;

- offre un contesto per una duratura cooperazione multilaterale tra la CE, i suoi Stati membri e il Canada.

5. Il controllo interno e i risultati della valutazione indipendente hanno condotto la Commissione a concludere che:

- l'impostazione dei progetti a rete multilaterale (consorzio misto), insieme all'attenzione posta alle esigenze degli studenti, hanno contribuito alla felice realizzazione degli obiettivi del programma;

- si dovrebbero dedicare maggiori sforzi al riconoscimento dei periodi di studio e di formazione all'interno dei progetti;

- non è stata sufficientemente sviluppata la cooperazione in ambito formativo, settore che richiederebbe un approccio specifico;

- per poter ottenere i suddetti risultati, occorrono maggiori risorse finanziarie.

6. I colloqui esplorativi hanno rivelato la ferma intenzione del Canada di continuare l'attuale cooperazione e di ampliarne i termini.

7. Preso atto di quanto sopra esposto, la Commissione ha presentato alcune raccomandazioni al Consiglio affinché emettesse una decisione che autorizzasse i negoziati per il rinnovo dell'attuale accordo siglato nel 1995 (SEC (99) 2075 def.). La decisione è stata adottata dal Consiglio in data 22 maggio 2000.

8. I negoziati hanno avuto luogo a Ottawa il 6-7 luglio 2000 e sono sfociati nel progetto di accordo che figura in allegato.

III. Descrizione del programma

1. Il programma è in linea con le direttive relative ai negoziati formulate dal Consiglio, riflettendo altresì i pareri del Canada in merito agli obiettivi e ai mezzi per attuarle. Esso pertanto:

- riguarda sia l'istruzione superiore sia la formazione professionale;

- continua ad avvalersi, perfezionandolo, dell'approccio a rete multilaterale (consorzio misto) quale modello per la cooperazione: i consorzi misti saranno composti da almeno tre partner appartenenti a tre Stati membri diversi e tre partner ubicati in almeno due province o territori canadesi; saranno finanziati per un periodo massimo di tre anni;

- rappresenta - tramite attività preparatorie e mirate allo sviluppo di progetti - un meccanismo per mettere in atto una cooperazione innovativa, sia dal punto di vista dei partner che dei contenuti, inteso soprattutto a investire maggiormente il settore della formazione;

- fornisce il contesto per una più ampia cooperazione nei settori dell'istruzione e della formazione attraverso misure complementari.

IV. Complementarità e sussidiarietà

1. Il programma continuerà a avvalersi dei legami intracomunitari, potenziando in tal modo la dimensione europea dell'istruzione e contribuendo al contempo a diversificare l'attuale cooperazione bilaterale tra il Canada e gli Stati membri.

2. Il modello di cooperazione fondato sui consorzi misti consentirà agli istituti d'istruzione superiore e di formazione professionale che hanno già avuto esperienze in talune aree della cooperazione transatlantica di accedere ad altri settori. Dall'altro lato, permetterà agli istituti senza alcun precedente in fatto di cooperazione transatlantica di partecipare e acquisire una preziosa esperienza.

3. Il sostegno fornito attraverso il programma andrà soprattutto a vantaggio degli istituti di formazione professionale. Pur esistendo una consolidata cooperazione intracomunitaria nel settore della formazione professionale, va riconosciuto che gli istituti di formazione sono meno attrezzati per la cooperazione transatlantica rispetto agli istituti di istruzione superiore. Occorre offrire al settore della formazione e ai campi ad esso attinenti possibilità concrete di beneficiare di tutti i vantaggi derivanti dalla cooperazione transatlantica.

4. Per mezzo della cooperazione multilaterale, che comprende una preparazione culturale e linguistica, il programma contribuirà a una maggiore comprensione della diversità linguistica e culturale della Comunità europea.

5. Il comitato paritetico previsto dal programma fungerà da forum per dibattiti multilaterali a beneficio delle relative autorità delle parti in causa.

V Conclusioni

1. Il programma rinnovato dal progetto di accordo allegato al presente progetto di decisione del Consiglio integrerà l'attuale cooperazione comunitaria nei settori dell'istruzione e della formazione professionale, nel pieno rispetto delle attività bilaterali degli Stati membri. Il programma fornirà il contesto per la ricerca di soluzioni innovative di fronte alle sfide poste dall'emergente economia basata sulla conoscenza, avvalendosi di una forma di cooperazione strutturale incentrata sulle esigenze degli studenti e altre iniziative di collaborazione con ripercussioni a lungo termine.

2. Il progetto di accordo promuove la strategia di cooperazione tale come è stata fissata nella Dichiarazione politica congiunta sulle relazioni Canada-UE del 1996 e nel Piano d'azione congiunta UE/Canada. Esso contribuirà a rafforzare ulteriormente i legami tra i popoli sulle due sponde dell'Atlantico.

3. La Commissione ritiene che il progetto di accordo sia accettabile per la Comunità. Essa dunque propone che il Consiglio:

a) approvi i risultati dei negoziati;

b) decida di firmare l'accordo;

c) dia inizio alla procedura per la sua conclusione.

4. La Commissione propone pertanto al Consiglio di adottare l'allegata proposta di decisione.

Calendario indicativo delle azioni che conducono alla conclusione dell'accordo

Metà di ottobre // La Commissione presenta le proprie proposte al Consiglio

Inizio di dicembre al più tardi // Il Consiglio decide in merito alla firma

19 dicembre // Firma in sede del vertice Canada/UE

Gennaio/febbraio // Il Parlamento europeo esprime un parere

Il Consiglio decide sulla conclusione dell'accordo e provvede alla notifica ai sensi dell'articolo 12 dell'accordo

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma dell'accordo tra la Comunità europea e il governo del Canada che rinnova il programma di cooperazione nei settori dell'istruzione superiore e della formazione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 149 e 150, in combinato disposto con la prima frase dell'articolo 300, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) Con decisione del 22 maggio 2000 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare accordi di cooperazione nei settori dell'istruzione superiore e della formazione professionale tra la Comunità europea, il Canada e gli Stati Uniti d'America.

(2) La Comunità e il Canada si ripromettono di trarre mutui vantaggi da detta cooperazione che, da parte della Comunità, deve essere complementare ai programmi bilaterali tra gli Stati membri e il Canada e deve fornire un valore aggiunto europeo.

(3) È necessario firmare l'accordo tra la Comunità europea e il governo del Canada che rinnova il programma di cooperazione nei settori dell'istruzione superiore e della formazione,

DECIDE :

Articolo 1

La firma dell'accordo tra la Comunità europea e il governo del Canada che rinnova il programma di cooperazione nei settori dell'istruzione superiore e della formazione è approvata a nome della Comunità, con riserva di conclusione.

Il testo dell'accordo figura in allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome della Comunità.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Il presidente

ALLEGATO

ACCORDO TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E IL CANADA CHE RINNOVA UN PROGRAMMA DI COLLABORAZIONE NEL CAMPO DELL'ISTRUZIONE SUPERIORE E DELLA FORMAZIONE

LA COMUNITÀ EUROPEA,

da un lato, e

IL GOVERNO DEL CANADA,

dall'altro,

qui di seguito denominati "le parti",

RILEVANDO che la dichiarazione transatlantica, adottata dalla Comunità europea e i suoi Stati membri e dal governo canadese il 22 novembre 1990, fa espresso riferimento al rafforzamento della collaborazione reciproca in diversi settori che interessano direttamente il benessere presente e futuro dei cittadini, quali gli scambi e i progetti comuni nel campo dell'istruzione e della cultura, tra cui gli scambi universitari e giovanili;

RILEVANDO che la dichiarazione comune sulle relazioni UE-Canada, adottata il 17 dicembre 1996, impegna le parti a favorire i contatti a tutti i livelli tra i cittadini, specie tra i giovani, al fine di rinnovare i legami basati sulla condivisione di culture e valori, e che il piano d'azione comune, allegato alla dichiarazione, induce le parti a rafforzare ulteriormente la collaborazione attraverso l'accordo concluso in materia di istruzione superiore e formazione;

CONSIDERANDO che l'adozione e attuazione dell'accordo concluso nel 1995 sull'istruzione superiore e la formazione ha dato esecuzione agli impegni assunti con la dichiarazione transatlantica e che l'esperienza acquisita nel corso della sua attuazione è stata estremamente positiva per entrambe le parti;

RICONOSCENDO il contributo essenziale che l'istruzione superiore e la formazione danno allo sviluppo di risorse umane capaci di partecipare ad un'economia globale basata sulle conoscenze;

CONSTATANDO che la collaborazione nel campo dell'istruzione superiore e della formazione debba completare altre iniziative di collaborazione analoghe tra la Comunità europea e il Canada;

RICONOSCENDO l'importanza di tener conto del lavoro svolto nell'ambito dell'istruzione superiore e della formazione da organizzazioni internazionali attive in questi settori, come l'OCSE, l'UNESCO e il Consiglio d'Europa;

CONSTATANDO che la parti hanno un interesse comune alla collaborazione nel campo dell'istruzione superiore e della formazione, nel quadro della più vasta collaborazione esistente tra la Comunità europea e il Canada;

PREVEDENDO di trarre un vantaggio reciproco dalle attività di collaborazione nel campo dell'istruzione superiore e della formazione;

RICONOSCENDO la necessità di ampliare l'accesso alle attività promosse nell'ambito del presente accordo, specie quelle condotte nel campo della formazione;

DESIDERANDO rinnovare il presupposto formale per il proseguimento delle attività di collaborazione avviate nel campo dell'istruzione superiore e della formazione;

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Oggetto

Il presente accordo rinnova il programma di collaborazione nel campo dell'istruzione superiore e della formazione, avviato nel 1995 tra la Comunità europea e il Canada.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente accordo:

1. per "istituto d'istruzione superiore" si intende un qualsiasi istituto che, a prescindere dalla sua denominazione, offra qualifiche e diplomi di livello superiore in base alle leggi o consuetudini vigenti;

2. per "istituto di formazione" si intende un qualsiasi ente pubblico, semipubblico o privato che, a prescindere dalla sua denominazione, organizzi o impartisca corsi di istruzione o formazione professionale, perfezionamento professionale, aggiornamento professionale o riqualificazione, in base alle leggi e consuetudini vigenti e tenendo conto delle qualifiche riconosciute dalle autorità competenti;

3. per "studenti" si intendono tutte le persone che seguono corsi o programmi di studio o formazione, organizzati dagli istituti d'istruzione superiore o formazione di cui al presente articolo e riconosciuti o sostenuti dal punto di vista finanziario dalle autorità competenti.

Articolo 3

Obiettivi

Il programma di collaborazione intende:

1. favorire una più stretta comprensione reciproca fra i popoli della Comunità europea e del Canada, compresa una più diffusa conoscenza delle rispettive lingue, culture ed istituzioni;

2. migliorare, sia nella Comunità europea che nel Canada, la qualità della preparazione delle risorse umane, favorendo, tra l'altro, l'acquisizione delle conoscenze necessarie per rispondere alle sfide di un'economia globale basata sulle conoscenze;

3. incoraggiare una serie innovativa e sostenibile di attività di collaborazione tra le diverse regioni della Comunità europea e del Canada nel campo dell'istruzione superiore e della formazione, al servizio degli studenti e con un impatto duraturo;

4. migliorare la qualità della mobilità studentesca tra le due sponde dell'Atlantico promuovendo la trasparenza, il riconoscimento reciproco delle qualifiche e dei periodi di studio e formazione, nonché, ove necessario, la trasferibilità dei crediti accademici;

5. favorire lo scambio delle competenze acquisite nel campo dell'e-learning e dell'apprendimento a distanza, nonché il loro uso efficace da parte dei consorzi chiamati a realizzare i progetti, in modo da ampliare l'impatto del programma;

6. promuovere o rafforzare le partnership tra istituti d'istruzione superiore e di formazione, associazioni professionali, autorità pubbliche, associazioni private o di altra natura della Comunità europea e del Canada;

7. potenziare il valore aggiunto di una dimensione comunitaria e canadese nella cooperazione transatlantica avviata nel campo dell'istruzione superiore e della formazione;

8. integrare i programmi bilaterali in corso tra gli Stati membri della Comunità e il Canada, nonché altri programmi ed iniziative europei e canadesi.

Articolo 4

Principi

La collaborazione prevista dal presente accordo è disciplinata dai seguenti principi:

1. pieno rispetto delle competenze degli Stati membri della Comunità europea e delle province e dei territori del Canada, nonché dell'autonomia degli istituti d'istruzione superiore e di formazione;

2. ripartizione equilibrata dei vantaggi derivanti dalle attività intraprese nell'ambito del presente accordo;

3. erogazione efficace di sovvenzioni a favore di una gamma diversificata di progetti innovativi che intendano creare nuove strutture e legami, avere un effetto moltiplicatore mediante una vasta ed efficace opera di divulgazione dei risultati e perdurare nel lungo periodo senza bisogno di un sostegno permanente da parte del programma di collaborazione e che, nel caso della mobilità degli studenti, comportino un riconoscimento reciproco dei periodi di studio e formazione ed eventualmente la trasferibilità dei crediti accademici;

4. ampia partecipazione degli Stati membri della Comunità europea e delle province e territori del Canada;

5. pieno riconoscimento della diversità culturale, sociale ed economica della Comunità europea e del Canada;

6. selezione dei progetti mediante gara e secondo metodi improntati alla trasparenza, tenendo conto dei principi di cui sopra.

Articolo 5

Azioni del programma

Il programma di collaborazione prevede l'esecuzione delle azioni di cui all'allegato, che forma parte integrante del presente accordo.

Articolo 6

Comitato paritetico

1. È istituito un comitato paritetico comprendente rappresentanti di entrambe le parti.

2. Il comitato paritetico ha il compito di:

a) analizzare le attività di collaborazione contemplate dal presente accordo;

b) presentare alle parti, con scadenza almeno biennale, una relazione sul livello, andamento ed efficacia delle attività di collaborazione avviate nell'ambito del presente accordo.

3. Il comitato paritetico si riunisce almeno una volta ogni due anni, alternativamente nella Comunità europea e in Canada. Altre riunioni possono essere indette previo accordo reciproco.

4. Il verbale delle riunioni è concordato dai membri designati da ciascuna parte a presiederle congiuntamente ed è sottoposto, unitamente alla relazione biennale, al comitato paritetico di cooperazione, istituito nell'ambito dell'accordo quadro del 1976 per la cooperazione commerciale ed economica tra la Comunità europea e il Canada, nonché ai competenti ministri delle due parti.

Articolo 7

Controllo e valutazione

Le parti collaborano per svolgere le opportune operazioni di controllo e valutazione del programma di collaborazione, in modo da poterlo eventualmente riorientare alla luce di esigenze o possibilità che emergano nel corso del suo svolgimento.

Articolo 8

Finanziamento

1. Le attività di collaborazione sono subordinate alla disponibilità di fondi e alle leggi, regolamenti, politiche e programmi della Comunità europea e del Canada. Al finanziamento si provvederà sulla base di quote globalmente equilibrate fra le due parti.

2. Ciascuna parte stanzia fondi a diretto beneficio - per la Comunità europea - dei cittadini di uno Stato membro o di persone ufficialmente riconosciute come residenti permanenti dalla legislazione di uno Stato membro, e - per il Canada - dei cittadini e residenti permanenti, quali definiti dalla legge sull'immigrazione.

3. Le spese occasionate dal comitato paritetico, o per suo conto, sono a carico della parte rappresentata. Le spese diverse dalle indennità di viaggio e direttamente connesse alle riunioni del comitato paritetico sono a carico della parte ospitante.

Articolo 9

Accesso del personale

Ciascuna parte adotta tutte le misure opportune e s'impegna al meglio delle sue possibilità per agevolare l'entrata e l'uscita dal proprio territorio del personale e degli studenti partecipanti alle attività di collaborazione contemplate dal presente accordo, nonché del materiale e delle attrezzature utilizzate nell'ambito delle stesse attività, in conformità delle leggi e norme di ciascuna parte.

Articolo 10

Altri accordi

1. Il presente accordo non pregiudica ulteriori forme di collaborazione che possano svolgersi nel quadro di altri accordi tra le parti.

2. Il presente accordo non pregiudica accordi bilaterali esistenti o futuri tra singoli Stati membri della Comunità europea ed il Canada nei settori contemplati dal presente accordo.

Articolo 11

Campo d'applicazione del presente accordo

Il presente accordo si applica, da un lato, ai territori in cui trova applicazione il trattato che istituisce la Comunità europea, alle condizioni in esso fissate, e, dall'altro, al territorio del Canada.

Articolo 12

Clausole finali

1. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti si sono notificate per iscritto l'avvenuto adempimento delle condizioni di legge previste per la sua entrata in vigore. L'accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo all'ultima notificazione.

2. Il presente accordo rimane in vigore per un periodo di cinque anni e può essere rinnovato previa intesa fra le parti.

3. Il presente accordo può essere modificato o ampliato previa intesa fra le parti. Le modifiche o le aggiunte hanno luogo per iscritto ed entrano in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti si sono reciprocamente notificate per iscritto l'avvenuto adempimento delle condizioni di legge per l'entrata in vigore dell'accordo recante le modifiche o le aggiunte in questione.

4. Il presente accordo può essere rescisso in qualsiasi momento da una delle due parti con un preavviso scritto di dodici mesi. La scadenza o risoluzione dell'accordo non incide sulla validità o la durata di qualsiasi intesa intercorsa ai sensi dello stesso o sugli obblighi assunti conformemente all'allegato del presente accordo.

Articolo 13

Testi autentici

Il presente accordo è redatto in duplice copia nelle lingue danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, ciascuna delle versioni linguistiche facenti parimenti fede.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti hanno firmato il presente accordo.

Fatto a Ottawa, il ... 2000.

PER LA COMUNITÀ EUROPEA

PER IL GOVERNO DEL CANADA

ALLEGATO

Azione 1

Progetti realizzati da consorzi misti CE/Canada

1. Le parti forniranno un sostegno a istituti d'istruzione superiore e di formazione che costituiscano consorzi misti CE/Canada al fine di realizzare progetti comuni nel campo dell'insegnamento superiore e della formazione. La Comunità europea fornirà un sostegno ai partner europei di tali consorzi, mentre il Canada fornirà un sostegno ai partner canadesi.

2. Ogni consorzio misto deve comprendere per ciascuna delle due parti almeno tre partner attivi - per la Comunità europea - di almeno tre diversi Stati membri e - per il Canada - di almeno due diverse province o territori.

3. Ciascun consorzio misto deve di norma comportare la mobilità transatlantica degli studenti, ricercando la parità dei flussi nelle due direzioni, e prevedere un'adeguata preparazione linguistica e culturale.

4. Un sostegno finanziario può essere concesso a progetti di consorzi misti che prevedano attività innovative con obiettivi da conseguirsi entro un termine di tre anni. Le attività preliminari o di elaborazione del progetto possono essere sostenute per un periodo massimo di un anno.

5. Le aree tematiche ammissibili ai finanziamenti per i consorzi misti CE/Canada vengono stabilite dal comitato paritetico di cui all'articolo 6.

6. Tra le attività ammissibili possono figurare:

- attività preparatorie o necessarie per l'elaborazione del progetto;

- messa a punto di strutture organizzative per la mobilità degli studenti, che consentano, tra l'altro, di effettuare tirocini pratici e che forniscano un'adeguata preparazione linguistica e il pieno riconoscimento accademico;

- scambi strutturati di studenti, insegnanti, formatori, amministratori, responsabili delle risorse umane, addetti alla programmazione della formazione professionale, istruttori ed esperti in orientamento professionale sia di istituti d'istruzione superiore che di centri di formazione professionale;

- elaborazione comune di programmi di studio innovativi, compresa la messa a punto di materiale, metodi e moduli didattici;

- elaborazione comune di nuove metodologie per l'istruzione superiore e la formazione, comprendenti l'uso delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione, l'e-learning e l'apprendimento a distanza;

- brevi programmi intensivi di almeno tre settimane;

- incarichi d'insegnamento per materie facenti parte integrante del programma di studio di un istituto partecipante;

- altri progetti innovativi che intendano migliorare la qualità della collaborazione transatlantica nell'istruzione superiore e nella formazione e che rispondano ad almeno uno degli obiettivi di cui all'articolo 3 del presente accordo.

Azione 2

Attività complementari

Le parti possono sostenere un numero limitato di attività complementari che siano conformi agli obiettivi del programma, tra cui lo scambio di esperienze o altre forme di azione comune nel campo dell'istruzione e della formazione.

GESTIONE DEL PROGRAMMA

1. Ciascuna parte fornisce un sostengo finanziario per le attività previste dal presente programma.

2. La gestione delle azioni è curata dai competenti funzionari di ciascuna parte, cui spettano i compiti seguenti:

- stabilire le regole e le procedure per la presentazione delle proposte, compresa la formulazione di una serie di orientamenti comuni per i candidati;

- decidere le scadenze di pubblicazione dei bandi, nonché di presentazione e selezione delle proposte;

- fornire informazioni sul programma e la sua attuazione;

- designare consulenti ed esperti del mondo universitario, anche per consentire una valutazione indipendente delle proposte;

- raccomandare alle competenti autorità di ciascuna parte i progetti da finanziare;

- curare la gestione finanziaria;

- provvedere al controllo e alla valutazione del programma con un approccio collaborativo.

MISURE DI ASSISTENZA TECNICA

Nell'ambito del presente programma di collaborazione saranno messi a disposizione fondi per l'acquisto di servizi atti a garantire l'esecuzione ottimale del programma. In particolare, le parti possono organizzare seminari, convegni o altre riunioni di esperti, condurre valutazioni, realizzare pubblicazioni o divulgare informazioni relative al programma.

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