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Document JOC_2001_240_E_0005_01
Proposal for a Council Decision concerning the conclusion of the Partnership Agreement between the African, Caribbean and Pacific States on the one part, and the European Community and its Member States, on the other part (COM(2000) 324 final — 2000/0124(AVC))
Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di partenariato tra gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro [COM(2000) 324 def. — 2000/0124(AVC)]
Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di partenariato tra gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro [COM(2000) 324 def. — 2000/0124(AVC)]
GU C 240E del 28.8.2001, p. 5–40
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di partenariato tra gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro /* COM/2000/0324 def. - AVC 2000/0124 */
Gazzetta ufficiale n. 240 E del 28/08/2001 pag. 0005 - 0040
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione dell'accordo di partenariato tra gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro (presentate dalla Commissione) RELAZIONE Contesto generale (1) Con decisione del 29 giugno 1998, il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con gli Stati ACP per la conclusione di un accordo di partenariato che subentri alla convenzione di Lomé, e ha approvato le relative direttive di negoziato. (2) I negoziati si sono svolti dal 30 settembre 1998 al 3 febbraio 2000. (3) La Commissione ritiene che l'accordo sia conforme alle direttive di negoziato adottate dal Consiglio il 29 giugno 1998. (4) Il nuovo accordo, che segna una svolta fondamentale nelle relazioni tra gli Stati ACP, la Comunità e i suoi Stati membri, si ispira all'acquis delle successive convenzioni di Lomé. (5) L'accordo, che sarà concluso per un periodo ventennale con possibilità di revisioni quinquennali, comporta un protocollo finanziario per ogni quinquennio. Alcune componenti dell'accordo, quali le procedure di esecuzione dell'assistenza finanziaria o gli orientamenti politici settoriali, saranno rivedute e adeguate, all'occorrenza, dal Consiglio dei ministri ACP-CE, che si riunirà di norma una volta all'anno. Questa nuova impostazione, caratterizzata da una maggiore flessibilità, consentirà di adeguare il sistema di cooperazione agli sviluppi successivi. (6) Si è concordato un calendario specifico per il regime commerciale (cfr. paragrafo 13). (7) Il nuovo accordo, che associa politica, commercio e sviluppo, si basa su cinque pilastri interdipendenti: - dimensione politica globale, - promozione di impostazioni partecipative, - maggiore impegno per la riduzione della povertà, - creazione di un quadro per la cooperazione economica e commerciale, - riforma della cooperazione finanziaria. (8) L'accordo contiene disposizioni volte ad intensificare il dialogo politico fra le Parti. Dato che il rispetto dei diritti umani, i principi democratici e lo Stato di diritto sono elementi essenziali del partenariato, è stata prevista una procedura di consultazione in caso di violazione di questi principi. In situazioni di particolare urgenza, si possono prendere le misure del caso senza l'obbligo di consultazioni preliminari. (9) L'accordo sancisce un impegno relativo al buon governo, elemento fondamentale del partenariato, e prevede una procedura di consultazione per i casi gravi di corruzione. (10) L'accordo contiene altresì disposizioni innovative volte a promuovere le impostazioni partecipative onde coinvolgere la società civile e i partner sociali ed economici - fornendo loro informazioni esaurienti sull'accordo di partenariato ACP-UE, specie negli Stati ACP; - consultando la società civile in merito alle riforme e alle politiche economiche, sociali e istituzionali che l'UE è chiamata a sostenere; - agevolando la partecipazione degli attori non statali all'esecuzione dei programmi e dei progetti; - aiutando gli attori non statali a migliorare le loro capacità; - favorendo i collegamenti in rete e i contatti tra gli attori degli ACP e dell'UE. (11) La priorità assoluta che il nuovo partenariato attribuisce alla riduzione della povertà è sancita sia nelle disposizioni generali dell'accordo che nelle disposizioni relative alle strategie di sviluppo. Le strategie di cooperazione rispecchieranno gli impegni internazionali, tra cui le conclusioni delle conferenze dell'ONU e gli obiettivi internazionali in materia di sviluppo, segnatamente quelli della strategia definita dal CAS dell'OCSE. (12) L'UE e gli Stati ACP definiranno insieme un nuovo regime commerciale finalizzato alla liberalizzazione degli scambi tra le Parti, elaborando le necessarie disposizioni sulle questioni commerciali. La cooperazione economica e commerciale si prefigge di: - favorire l'integrazione graduale e armoniosa degli Stati ACP nell'economia mondiale; - migliorare le strutture di produzione, approvvigionamento e commercializzazione; - creare una nuova dinamica commerciale e incentivare gli investimenti; - garantire la piena conformità con le disposizioni dell'OMC. (13) I negoziati sugli accordi di partenariato economico inizieranno al più tardi nel settembre 2002. Il regime attuale rimarrà in vigore per tutto il periodo preparatorio (al massimo dal 2000 al 2008). (14) L'accordo contiene disposizioni sulla cooperazione nei settori legati al commercio. (15) La cooperazione per il finanziamento dello sviluppo è attuata conformemente a e coerentemente con gli obiettivi, le strategie e le priorità di sviluppo stabiliti dagli Stati ACP, a livello nazionale e regionale. Essa mira a: (a) promuovere l'assunzione di responsabilità da parte degli attori locali a tutti i livelli del processo di sviluppo; (b) rispecchiare un partenariato basato su diritti e obblighi reciproci; (c) accentuare l'importanza della prevedibilità e della sicurezza degli apporti di risorse, effettuati a condizioni molto liberali e su base regolare; (d) essere flessibile e adeguata alla situazione di ciascuno Stato ACP, nonché alla natura specifica del progetto o del programma interessato; (e) assicurare l'efficacia, il coordinamento e la coerenza degli interventi. (16) Gli strumenti sono stati raggruppati e razionalizzati. Tutte le risorse disponibili a titolo del FES saranno erogate attraverso due strumenti: una dotazione per la concessione di aiuti non rimborsabili e una destinata a fornire capitali di rischio e prestiti al settore privato. La proposta (17) Per i motivi sopra esposti, la Commissione ritiene opportuno concludere l'accordo a nome della Comunità. Essa propone pertanto al Consiglio di approvare il testo dell'accordo e di adottare le proposte che figurano in allegato. Si tratta di un accordo misto, che pertanto dovrà essere ratificato anche dagli Stati membri secondo le rispettive disposizioni costituzionali. (18) La Commissione ritiene opportuno accogliere la richiesta di adesione all'accordo di partenariato ACP-CE presentata da sei paesi del Pacifico (Stati federati di Micronesia, Repubblica delle isole Marshall, Palau, Nauru, isole Cook e Niue). Questi paesi dovrebbero essere aggiunti all'elenco degli Stati firmatari che figura nell'atto finale. (19) La proposta relativa alla firma autorizza il presidente del Consiglio a designare la persona abilitata a firmare l'accordo a nome della Comunità. (20) La proposta relativa alla conclusione autorizza il presidente del Consiglio a designare la persona abilitata a depositare lo strumento di approvazione a nome della Comunità europea. L'articolo 3 della proposta fa riferimento alla procedura da applicare in caso di violazione di uno degli elementi essenziali o nei casi gravi di corruzione. Esso riprende le disposizioni della decisione 1999/214/CE del Consiglio (GU L 75 del 20.3.1999). Si chiederà al Parlamento europeo di approvare la conclusione dell'accordo. 2000/0124 (AVC) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione dell'accordo di partenariato tra gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 310 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, seconda frase e con l'articolo 300, paragrafo 3, secondo comma, vista la proposta della Commissione, visto il parere conforme del Parlamento europeo, considerando quanto segue: (1) a norma dell'articolo 96 dell'accordo di partenariato, se una Parte reputa che l'altra non abbia soddisfatto un obbligo riguardante uno degli elementi essenziali di cui all'articolo 9, essa può invitare l'altra Parte a tenere consultazioni nonché, in determinate circostanze, a prendere misure appropriate compresa, se del caso, la sospensione parziale o totale dell'applicazione dell'accordo di partenariato alla Parte in questione; (2) a norma dell'articolo 97 dell'accordo di partenariato, se una Parte reputa che si sia verificato un grave caso di corruzione, essa può invitare l'altra Parte a tenere consultazioni nonché, in determinate circostanze, a prendere misure appropriate compresa, se del caso, la sospensione parziale o totale dell'applicazione dell'accordo di partenariato alla Parte in questione; (3) occorre adottare una procedura efficace per l'adozione di misure appropriate a norma dell'articolo 96 o dell'articolo 97 dell'accordo di partenariato; (4) la posizione della Comunità in merito alle deroghe alle norme di origine di cui al protocollo n. 1 dell'accordo di partenariato ACP-CE è stabilita dalla Commissione in conformità delle disposizioni della decisione n........ del Consiglio del ...; (5) l'accordo di partenariato tra gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a ..... il ........., deve essere approvato, DECIDE: Articolo 1 Sono approvati, a nome della Comunità europea, l'accordo di partenariato tra gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, i relativi allegati e protocolli e le dichiarazioni rilasciate dalla Comunità unilateralmente o insieme ad altre Parti, accluse all'atto finale. I testi dell'accordo, degli allegati, dei protocolli e dell'atto finale sono acclusi alla presente decisione. Articolo 2 Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a depositare lo strumento di approvazione, in conformità dell'articolo 93, paragrafo 2 dell'accordo, a nome della Comunità europea. Articolo 3 1. Qualora il Consiglio ritenga, su iniziativa della Commissione o di uno Stato membro, che uno Stato ACP sia venuto meno a un obbligo riguardante uno degli elementi essenziali di cui all'articolo 9 dell'accordo di partenariato, o nei casi gravi di corruzione, lo Stato ACP in questione viene invitato a tenere consultazioni, a meno che non vi sia un'urgenza particolare, a norma degli articoli 96 e 97 dell'accordo di partenariato. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata. Nel corso delle consultazioni, la Comunità è rappresentata dalla presidenza del Consiglio e della Commissione. 2. Se allo scadere dei termini di cui agli articoli 96 e 97, e nonostante l'impegno dimostrato, le consultazioni non portano ad una soluzione, se vi è un'urgenza particolare o se la consultazione è rifiutata, il Consiglio può decidere su proposta della Commissione, deliberando a maggioranza qualificata, di prendere misure appropriate, compresa la sospensione parziale. Il Consiglio agisce all'unanimità in caso di sospensione totale dell'applicazione dell'accordo di partenariato allo Stato ACP in questione. Le misure rimangono in vigore fintantoché il Consiglio non si è avvalso della procedura di cui al paragrafo 1 per decidere la modifica o la revoca delle misure adottate in precedenza oppure, se del caso, per il periodo indicato nella decisione. A tal fine, il Consiglio riesamina periodicamente, e almeno ogni sei mesi, le misure suddette. Il presidente del Consiglio notifica le misure adottate allo Stato ACP e al Consiglio dei ministri prima della loro entrata in vigore. La decisione del Consiglio è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. L'eventuale adozione immediata delle misure viene notificata allo Stato ACP e al Consiglio dei ministri contemporaneamente all'invito a tenere consultazioni. 3. Il Parlamento europeo viene informato senza indugio, e in modo esauriente, di tutte le decisioni prese a norma dei paragrafi 1 e 2. Articolo 4 La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Fatto a Bruxelles, Per il Consiglio Il Presidente ACCORDO DI PARTENARIATO TRA GLI STATI DELL'AFRICA, DEI CARAIBI E DEL PACIFICO DA UN LATO E LA COMUNITÀ EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI DALL'ALTRO INDICE PREAMBOLO PARTE 1 : DISPOSIZIONI GENERALI Titolo I - Obiettivi, principi e attori Capitolo 1 : Obiettivi e principi Capitolo 2 : Gli attori del partenariato Titolo II - La dimensione politica PARTE 2 : DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI PARTE 3 : STRATEGIE DI COOPERAZIONE Titolo I - Strategie di sviluppo Capitolo 1 : Quadro generale Capitolo 2 : Settori oggetto di sostegno Sezione 1 : Sviluppo economico Sezione 2 : Sviluppo umano e sociale : Sezione 3 : Cooperazione e integrazione regionali Sezione 4 : Questioni tematiche e orizzontali Titolo II - Cooperazione economica e commerciale Capitolo 1 : Obiettivi e principi Capitolo 2 : Nuovi dispositivi commerciali Capitolo 3 : Cooperazione nell'ambito di organizzazioni internazionali Capitolo 4 : Scambi di servizi Capitolo 5 : Settori connessi agli scambi Capitolo 6 : Cooperazione in altri settori PARTE 4 : COOPERAZIONE PER IL FINANZIAMENTO DELLO SVILUPPO Titolo I - Disposizioni generali Capitolo 1 : Obiettivi, principi, linee direttrici e idoneità al finanziamento Capitolo 2 : Campo d'applicazione e natura dei finanziamenti Titolo II - Cooperazione finanziaria Capitolo 1 : Mezzi di finanziamento Capitolo 2 : Debito e sostegno all'adeguamento strutturale Capitolo 3 : Sostegno in caso di fluttuazioni a breve termine dei proventi da esportazione Capitolo 4 : Sostegno alle politiche settoriali Capitolo 5 : Microprogetti e cooperazione decentralizzata Capitolo 6 - Aiuto umanitario e aiuto d'urgenza Capitolo 7 : Sostegno agli investimenti e allo sviluppo del settore privato Titolo III - Cooperazione tecnica Titolo IV - Procedure e sistemi di gestione PARTE 5 : DISPOSIZIONI GENERALI CONCERNENTI GLI STATI ACP MENO SVILUPPATI, SENZA SBOCCO SUL MARE E INSULARI Capitolo 1 : Disposizioni generali Capitolo 2 : Stati ACP meno sviluppati Capitolo 3 : Stati ACP senza sbocco sul mare Capitolo 4 : Stati ACP insulari PARTE 6 : DISPOSIZIONI FINALI PREAMBOLO visto il trattato che istituisce la Comunità europea, da un lato, e l'accordo di Georgetown che istituisce il gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, dall'altro; affermando il loro impegno ad operare insieme per conseguire gli obiettivi di eliminazione della povertà, assicurazione di uno sviluppo sostenibile e graduale integrazione dei paesi ACP nell'economia mondiale; risoluti a dare, con la loro cooperazione, un contributo importante allo sviluppo economico, sociale e culturale degli Stati ACP e ad un maggiore benessere delle loro popolazioni, ad aiutarli a sostenere le sfide della globalizzazione e a rafforzare il partenariato ACP-CE nell'intento di conferire al processo della globalizzazione una più forte dimensione sociale; riaffermando la loro volontà di rivitalizzare la loro relazione particolare, dandole un carattere globale e integrato per costruire un partenariato forte, basato sul dialogo politico, sulla cooperazione allo sviluppo e sulle relazioni economiche e commerciali; riconoscendo che un contesto politico in grado di garantire la pace, la sicurezza e la stabilità, il rispetto dei diritti umani, dei principi democratici e dello Stato di diritto nonché il buon governo costituisce un elemento indispensabile dello sviluppo a lungo termine; riconoscendo che la responsabilità della creazione di un siffatto contesto spetta in primo luogo ai paesi interessati; riconoscendo che l'attuazione di politiche economiche sane e sostenibili è un presupposto dello sviluppo; facendo riferimento ai principi della Carta delle Nazioni Unite e richiamandosi alla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, alle conclusioni della conferenza di Vienna sui diritti dell'uomo del 1993, ai Patti internazionali relativi ai diritti civili e politici e ai diritti economici, sociali e culturali, alla Convenzione dei diritti del bambino, alla Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne, alla Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, alle convenzioni di Ginevra del 1949 e agli altri strumenti del diritto umanitario internazionale, alla Convenzione sullo status degli apolidi del 1954, alla Convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati del 1951, al Protocollo di New York relativo alla condizione giuridica dei rifugiati del 1967; ritenendo che la Convenzione di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del Consiglio d'Europa, la Carta africana sui diritti dell'uomo e dei popoli e la Convenzione americana dei diritti dell'uomo costituiscano contributi regionali positivi al rispetto dei diritti dell'uomo nell'Unione europea e negli Stati ACP; richiamandosi alle dichiarazioni di Libreville e di Santo Domingo rilasciate dai capi di Stato e di governo dei paesi ACP in occasione dei vertici del 1997 e del 1999; considerando che gli obiettivi e i principi di sviluppo concordati nelle conferenze delle Nazioni Unite e l'obiettivo fissato dal Comitato di assistenza allo sviluppo dell'OCSE, di ridurre della metà entro il 2015 il numero di persone che vivono in condizioni di estrema povertà, forniscono una prospettiva chiara e devono costituire un fondamento della cooperazione ACP-UE nel quadro dell'accordo; riservando particolare attenzione ai solenni impegni assunti nelle conferenze delle Nazioni Unite di Rio, Vienna, Cairo, Copenhagen, Pechino, Istanbul e Roma e riconoscendo la necessità di proseguire gli sforzi per raggiungere gli obiettivi e realizzare i programmi d'azione elaborati in tali ambiti; preoccupati di rispettare i diritti fondamentali dei lavoratori, tenendo conto dei principi sanciti dalle pertinenti convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro; richiamandosi agli impegni assunti nel quadro dell'Organizzazione mondiale del commercio, hanno deciso di concludere il presente accordo: PARTE 1 : DISPOSIZIONI GENERALI Titolo I - Obiettivi, principi e attori Capitolo 1 : Obiettivi e principi Articolo 1 Obiettivi della cooperazione La Comunità e i suoi Stati membri, da un lato, e gli Stati ACP, dall'altro, in appresso denominati "le parti", concludono il presente accordo al fine di promuovere e accelerare lo sviluppo economico, culturale e sociale degli Stati ACP, contribuendo in tal modo alla pace e alla sicurezza e favorendo un contesto politico stabile e democratico. Il partenariato si propone come fine principale la riduzione e infine l'eliminazione della povertà, in linea con gli obiettivi di uno sviluppo durevole e della progressiva integrazione dei paesi ACP nell'economia mondiale. Questi obiettivi e gli impegni internazionali delle parti ispirano tutte le strategie di sviluppo e sono perseguiti con un approccio integrato che tiene conto ad un tempo degli aspetti politici, economici, sociali, culturali e ambientali dello sviluppo. Il partenariato fornisce un quadro coerente di sostegno alle strategie di sviluppo adottate da ciascuno Stato ACP. Fanno parte di questo quadro una crescita economica sostenuta, lo sviluppo del settore privato, la creazione di posti di lavoro e un migliore accesso alle risorse produttive. Sono promossi il rispetto dei diritti dell'individuo e il soddisfacimento dei bisogni fondamentali, lo sviluppo sociale e i presupposti di un'equa distribuzione dei frutti della crescita. Sono incoraggiati e sostenuti i processi d'integrazione regionali e subregionali che favoriscono l'inserimento dei paesi ACP nell'economia mondiale per quanto riguarda gli scambi e gli investimenti privati. Costituiscono parte integrante di questo approccio il potenziamento delle capacità degli attori dello sviluppo e il miglioramento del quadro istituzionale necessario alla coesione sociale, al funzionamento di una società democratica e di un'economia di mercato, nonché alla costituzione di una società civile attiva e organizzata. In tutti i campi, politico, economico e sociale, si tiene conto sistematicamente della situazione delle donne e delle questioni di genere. Sono applicati e integrati ad ogni livello del partenariato i principi della gestione sostenibile delle risorse naturali e dell'ambiente. Articolo 2 Principi fondamentali La cooperazione ACP-CE, basata su un regime di diritto e sull'esistenza di istituzioni congiunte, si esercita in base ai seguenti principi fondamentali: - parità dei partner e responsabilità delle strategie di sviluppo: ai fini del conseguimento degli obiettivi del partenariato, gli Stati ACP determinano sovranamente le strategie di sviluppo delle loro economie e società, tenendo debitamente conto degli elementi essenziali di cui all'articolo 9; il partenariato incoraggia l'assunzione da parte dei paesi e delle popolazioni interessati della responsabilità delle strategie di sviluppo; - partecipazione: a prescindere dal governo centrale, che costituisce il partner principale, il partenariato è aperto ad altri attori di vario tipo, al fine d'incoraggiare l'inserimento di tutti i settori della società, compreso il settore privato e le organizzazioni della società civile, nella vita politica, economica e sociale; - ruolo centrale del dialogo ed esecuzione degli obblighi reciproci: gli obblighi assunti dalle parti nel quadro del dialogo sono al centro del partenariato e delle relazioni di cooperazione; - differenziazione e regionalizzazione: le modalità e le priorità della cooperazione variano a seconda del livello di sviluppo di ciascun partner, delle sue esigenze, dei suoi risultati e della sua strategia di sviluppo a lungo termine; un'attenzione particolare è rivolta alla dimensione regionale; un trattamento speciale è accordato ai paesi meno sviluppati e si tiene conto della vulnerabilità dei paesi senza sbocco sul mare e insulari. Articolo 3 Conseguimento degli obiettivi dell'accordo La parti contraenti adottano, ciascuna per quanto la riguarda a titolo del presente accordo, tutte le misure generali o particolari atte ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dall'accordo e a facilitare il perseguimento dei suoi obiettivi. Esse si astengono da tutte le misure che possono mettere in pericolo il conseguimento di tali obiettivi. Capitolo 2 : Gli attori del partenariato Articolo 4 Impostazione generale Gli Stati ACP determinano sovranamente i principi, le strategie e i modelli di sviluppo delle loro economie e delle loro società. Essi definiscono con la Comunità i programmi di cooperazione previsti in conformità del presente accordo. Le parti riconoscono tuttavia il ruolo complementare e il potenziale in termini di contributi degli attori non statali del processo di sviluppo. In questa ottica, nel rispetto delle condizioni stabilite nel presente accordo, gli attori non statali sono, ove opportuno: - informati delle e consultati sulle politiche e sulle strategie di cooperazione nonché sulle priorità di cooperazione, soprattutto nei settori che li interessano o li riguardano direttamente, e sul dialogo politico; - dotati di risorse finanziarie alle condizioni stabilite nel presente accordo, al fine di sostenere i processi di sviluppo a livello locale; - coinvolti nell'attuazione dei progetti e dei programmi di cooperazione nei settori che li interessano o nei quali detengono un vantaggio comparativo; - sostenuti nello sviluppo delle loro capacità in settori critici, al fine di rafforzarne le competenze, in particolare in materia di organizzazione e rappresentazione, e per potenziare i meccanismi di consultazione, compresi i canali di comunicazione e dialogo, e promuovere alleanze strategiche. Articolo 5 Informazione La cooperazione sostiene le operazioni che consentono la fornitura di una migliore informazione e lo sviluppo di una maggiore consapevolezza riguardo alle caratteristiche di base del partenariato ACP-UE. Inoltre la cooperazione: - incoraggia il partenariato e stabilisce collegamenti tra attori dei paesi ACP e attori dell'UE; - rafforza i collegamenti in rete e gli scambi di competenze ed esperienze tra gli attori. Articolo 6. Definizioni 1. Gli attori della cooperazione sono: (a) lo Stato (ai livelli locale, nazionale e regionale); (b) gli attori non statali: - il settore privato; - i partner economici e sociali, comprese le organizzazioni sindacali; - la società civile in tutte le sue forme, a seconda delle particolarità nazionali. 2. Le parti riconoscono gli attori non statali nella misura in cui essi rispondono alle esigenze della popolazione, dimostrano competenze specifiche e sono organizzati e gestiti in modo democratico e trasparente. Articolo 7 Sviluppo delle capacità Il contributo della società civile allo sviluppo può essere migliorato rafforzando le organizzazioni comunitarie e le organizzazioni non governative senza scopo di lucro in tutti i campi della cooperazione. A tal fine è necessario: - incoraggiare e sostenere la costituzione e lo sviluppo di tali organizzazioni; - creare meccanismi per coinvolgerle nell'elaborazione, nell'attuazione e nella valutazione delle strategie e dei programmi di sviluppo. Titolo II - La dimensione politica Articolo 8 Il dialogo politico 1. Le parti procedono regolarmente ad un dialogo politico approfondito, equilibrato e globale, che porta all'assunzione di impegni da entrambe le parti. 2. Obiettivo del dialogo è di scambiare informazioni, favorire la comprensione reciproca e agevolare la definizione delle priorità e dei principi comuni, riconoscendo in particolare i legami esistenti tra i vari aspetti delle relazioni tra le parti e i diversi settori di cooperazione indicati nel presente accordo. Il dialogo deve agevolare le consultazioni tra le parti nell'ambito di organismi internazionali. Il dialogo si prefigge anche di prevenire l'emergere di situazioni nelle quali una parte possa ritenere necessario ricorrere alla clausola di non esecuzione. 3. Il dialogo riguarda tutti gli scopi e gli obiettivi sanciti nell'accordo nonché tutte le questioni d'interesse comune, generale, regionale o subregionale. Attraverso il dialogo le parti contribuiscono alla pace, alla sicurezza e alla stabilità e promuovono un contesto politico stabile e democratico. Il dialogo abbraccia le strategie di cooperazione e le politiche globali e settoriali, comprese le questioni ambientali, di genere, relative alle migrazioni e al patrimonio culturale. 4. Nel quadro del dialogo un'attenzione particolare è riservata a precise questioni politiche d'interesse reciproco o d'importanza generale per il conseguimento degli obiettivi dell'accordo, quali il commercio di armi, spese militari eccessive, il traffico di stupefacenti e la criminalità organizzata, la discriminazione etnica, religiosa o razziale. Il dialogo include inoltre una valutazione periodica degli sviluppi relativi al rispetto dei diritti umani, dei principi democratici e dello Stato di diritto e al buon governo. 5. Le politiche generali intese a promuovere la pace e a prevenire, gestire e risolvere i conflitti violenti svolgono una funzione importante all'interno del dialogo, come pure la necessità di tenere conto degli obiettivi della pace e della stabilità democratica nella definizione dei campi di cooperazione prioritari. 6. Il dialogo è condotto in modo flessibile; può essere formale o informale a seconda delle necessità, svolgersi all'interno o all'esterno del quadro istituzionale, nella veste appropriata e al livello adeguato (regionale, subregionale o nazionale). 7. Sono associate al dialogo le organizzazioni regionali e subregionali nonché rappresentanti delle organizzazioni della società civile Articolo 9 Elementi essenziali e elemento fondamentale 1. La cooperazione è orientata verso uno sviluppo durevole incentrato sull'essere umano, che ne è il protagonista e beneficiario principale; un siffatto sviluppo presuppone il rispetto e la promozione di tutti i diritti dell'uomo. Il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, compreso il rispetto dei diritti sociali fondamentali, la democrazia fondata sullo Stato di diritto e un sistema di governo trasparente e responsabile sono parte integrante di uno sviluppo durevole. 2. Le parti fanno riferimento ai loro obblighi e impegni internazionali relativi ai diritti dell'uomo. Esse reiterano il loro profondo attaccamento alla dignità umana e ai diritti dell'uomo, che sono aspirazioni legittime degli individui e dei popoli. I diritti dell'uomo sono universali, indivisibili e interdipendenti. Le parti s'impegnano a promuovere e proteggere tutte le libertà e i diritti umani fondamentali, sia civili che politici, economici, sociali o culturali. In questo contesto le parti riaffermano l'uguaglianza tra uomini e donne. Le parti ribadiscono che la democratizzazione, lo sviluppo e la tutela delle libertà fondamentali e dei diritti dell'uomo sono elementi connessi tra loro, che si rafforzano a vicenda. I principi democratici sono principi universalmente riconosciuti sui quali si basa l'organizzazione dello Stato per garantire la legittimità della sua autorità, la legalità delle sue azioni, rispecchiantesi nel suo assetto costituzionale, legislativo e normativo, e l'esistenza dei meccanismi di partecipazione. Sulla base dei principi universalmente riconosciuti, ciascun paese sviluppa la propria cultura democratica. La struttura di governo e le prerogative dei diversi poteri si fondano sullo Stato di diritto, che presuppone in particolare l'esistenza di strumenti di ricorso giuridico efficaci e accessibili, un sistema giudiziario indipendente che garantisca l'uguaglianza di fronte alla legge e la completa subordinazione dell'esecutivo alla legge. Il rispetto dei diritti dell'uomo, i principi della democrazia e lo Stato di diritto, sui quali si fonda il partenariato ACP-UE, ispirano le politiche interne e internazionali delle parti e costituiscono gli elementi essenziali del presente accordo. 3. In un contesto politico e istituzionale che rispetta i diritti dell'uomo, i principi della democrazia e lo Stato di diritto il buon governo è la gestione trasparente e responsabile delle risorse umane, naturali, economiche e finanziarie ai fini di uno sviluppo equo e duraturo. Esso comporta procedure decisionali chiare da parte delle pubbliche autorità, istituzioni trasparenti e soggette all'obbligo di rendere conto, il primato del diritto nella gestione e nella distribuzione delle risorse e il potenziamento delle capacità per elaborare e attuare misure volte in particolare a prevenire e combattere la corruzione. Il buon governo, sul quale si fonda il partenariato ACP-UE, ispira le politiche nazionali e internazionali delle parti e costituisce un elemento fondamentale del presente accordo. Le parti convengono che solo i gravi casi di corruzione, attiva e passiva, previsti dall'articolo 97, costituiscono una violazione di tale elemento. 4. Il partenariato sostiene attivamente la promozione dei diritti dell'uomo, i processi di democratizzazione, il consolidamento dello Stato di diritto e il buon governo. Questi settori costituiscono una materia fondamentale del dialogo politico. Nel quadro di tale dialogo le parti attribuiscono particolare importanza ai cambiamenti in corso e alla continuità dei progressi conseguiti. Questa valutazione periodica tiene conto del contesto economico, sociale, culturale e storico di ciascun paese. I suddetti settori sono sostenuti in modo privilegiato anche nel quadro delle strategie di sviluppo. La Comunità fornisce un aiuto alle riforme politiche, istituzionali e giuridiche e allo sviluppo delle capacità degli attori pubblici e privati e della società civile nel quadro di strategie concordate tra lo Stato interessato e la Comunità. Articolo 10 Altri elementi del quadro politico 1. Le parti stimano che i seguenti elementi contribuiscano a preservare e a consolidare un quadro politico stabile e democratico: - sviluppo durevole e equo, che assicuri, tra l'altro, l'accesso alle risorse produttive, ai servizi essenziali e alla giustizia; - maggiore coinvolgimento di una società civile attiva e organizzata e del settore privato. 2. Le parti riconoscono che i principi dell'economia di mercato, sostenuti da regole di concorrenza trasparenti e da sane politiche economiche e sociali, contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi del partenariato. Articolo 11 Politiche di pacificazione e di prevenzione e risoluzione dei conflitti 1. Le parti perseguono una politica attiva, globale e integrata di pacificazione e prevenzione e risoluzione dei conflitti nel quadro del partenariato. Questa politica si basa sul principio dell'assunzione di responsabilità. Essa è incentrata sullo sviluppo di capacità regionali, subregionali e nazionali e sulla prevenzione tempestiva di conflitti violenti mediante un intervento mirato sulle loro cause profonde e con un'adeguata combinazione di tutti gli strumenti disponibili. 2. Le attività di pacificazione e prevenzione e risoluzione di conflitti mirano in particolare ad assicurare un'equa distribuzione delle opportunità politiche, economiche, sociali e culturali tra tutti i settori della società, il rafforzamento della legittimità democratica e dell'efficienza dei sistemi di governo, la creazione di efficaci meccanismi di conciliazione pacifica degli interessi di gruppo, il superamento delle divisioni tra settori diversi della società e la promozione di una società civile attiva e organizzata. 3. Fanno parte, tra l'altro, delle attività da sostenere le iniziative di mediazione, negoziato e riconciliazione, la gestione razionale a livello regionale delle risorse naturali comuni rare, la smobilitazione e il reinserimento sociale degli ex combattenti, la gestione del problema dei soldati bambini nonché iniziative appropriate intese a limitare ad un livello responsabile le spese militari e il commercio di armi, anche mediante aiuti alla promozione e all'applicazione di norme e codici di condotta comuni. In questo contesto un'attenzione particolare è rivolta alla lotta contro le mine antipersona e contro il traffico e l'accumulo illegali di armi di piccolo calibro e armi leggere, la cui diffusione è generale e incontrollata. 4. In situazioni di conflitti violenti le parti prendono tutte le iniziative atte a prevenire un'intensificazione della violenza, a limitarne l'espansione territoriale e a favorire la composizione pacifica delle controversie. Un impegno particolare è posto nel garantire che le risorse finanziarie destinate alla cooperazione siano utilizzate in conformità dei principi e degli obiettivi del partenariato e nel prevenire la deviazione dei fondi verso fini bellici. 5. In situazioni postconflittuali le parti prendono tutte le iniziative atte ad agevolare il ritorno ad una situazione duratura di non violenza e stabilità. Le parti assicurano i necessari collegamenti tra le misure di emergenza, la ricostruzione e la cooperazione allo sviluppo. Articolo 12 Coerenza delle politiche comunitarie e loro incidenza sull'attuazione dell'accordo di partenariato Fatto salvo il disposto dell'articolo 96, quando la Comunità, nell'esercizio delle proprie competenze, prevede di prendere una misura che potrebbe incidere, nel quadro degli obiettivi del presente accordo, sugli interessi degli Stati ACP, ne informa questi ultimi in tempo utile. A tal fine la Commissione comunica immediatamente al segretariato degli Stati ACP le proposte di misure di questo tipo. All'occorrenza può anche essere introdotta una richiesta d'informazioni su iniziativa degli Stati ACP. Su richiesta di questi ultimi si procede tempestivamente a consultazioni in modo che prima della decisione definitiva si possa tener conto delle loro preoccupazioni per quanto riguarda l'impatto di tali misure. Dopo le suddette consultazioni gli Stati ACP possono inoltre far conoscere le loro preoccupazioni per iscritto alla Comunità e proporre modifiche che vadano incontro a tali preoccupazioni. Se la Comunità non può accogliere le richieste degli Stati ACP, li informa quanto prima della sua decisione, indicandone i motivi. Gli Stati ACP ricevono inoltre informazioni adeguate sull'entrata in vigore di dette decisioni, possibilmente in anticipo. Articolo 13 Migrazioni 1. La questione delle migrazioni è oggetto di un profondo dialogo nel quadro del partenariato ACP-UE. Le parti riaffermano gli obblighi e gli impegni assunti nell'ambito del diritto internazionale in materia di rispetto dei diritti umani ed eliminazione di tutte le forme di discriminazione basate in particolare sull'origine, il sesso, la razza, la lingua e la religione. 2. Le parti concordano nel ritenere che, in tema di migrazioni, il partenariato comporti un trattamento equo dei cittadini di paesi terzi che risiedono legalmente sui loro territori, l'attuazione di politiche d'integrazione intese a riconoscere loro diritti e doveri paragonabili a quelli dei propri cittadini, a favorire la non discriminazione nella vita economica, sociale e culturale e a prendere misure contro il razzismo e la xenofobia. 3. Ciascuno Stato membro dell'Unione europea accorda ai cittadini dei paesi ACP che lavorano legalmente sul suo territorio un trattamento privo di qualsiasi discriminazione basata sulla nazionalità per quanto riguarda le condizioni di lavoro, di trattamento economico e di licenziamento. Ciascuno Stato ACP accorda, da parte sua, a questo proposito un trattamento non discriminatorio equivalente ai lavoratori che sono cittadini di uno Stato membro. 4. Le parti reputano che le strategie volte a ridurre la povertà, migliorare le condizioni di vita e di lavoro, creare occupazione e migliorare la formazione contribuiscano sul lungo periodo a normalizzare le correnti migratorie. Nel quadro delle strategie di sviluppo e dei programmi nazionali e regionali, le parti tengono conto delle difficoltà strutturali all'origine delle correnti migratorie al fine di sostenere lo sviluppo economico e sociale delle regioni d'origine dei migranti e di ridurre la povertà. La Comunità sostiene, attraverso programmi di cooperazione nazionali e regionali, la formazione di cittadini dei paesi ACP nel proprio paese d'origine, in un altro paese ACP o in uno Stato membro dell'Unione europea. Nel caso la formazione sia impartita in uno Stato membro, le parti assicurano che l'azione di formazione sia funzionale all'integrazione professionale dei cittadini ACP nei propri paesi d'origine. Le parti elaborano programmi di cooperazione per agevolare l'accesso all'istruzione degli studenti degli Stati ACP, in particolare ricorrendo alle nuove tecnologie della comunicazione. 5. (a) Nel quadro del dialogo politico, il Consiglio dei ministri esamina i problemi posti dall'immigrazione illegale in vista, all'occorrenza, di definire una politica di prevenzione. (b) A questo proposito le parti convengono in particolare di garantire che qualsiasi procedura di rimpatrio degli immigrati illegali nei rispettivi paesi d'origine rispetti i diritti e la dignità delle persone interessate. Le autorità competenti mettono a disposizione di queste persone le strutture amministrative necessarie al loro rimpatrio. (c) Le parti convengono inoltre che: (i) - ciascuno Stato membro dell'Unione europea accetta il rimpatrio dei propri cittadini presenti illegalmente sul territorio di uno Stato ACP e li riammette sul proprio territorio su richiesta di detto Stato e senza ulteriori formalità; - ciascuno Stato ACP accetta il rimpatrio dei propri cittadini presenti illegalmente sul territorio di uno Stato membro dell'Unione europea e li riammette sul proprio territorio su richiesta di detto Stato membro e senza ulteriori formalità. Gli Stati membri e gli Stati ACP forniscono ai propri cittadini documenti d'identità appropriati a tal fine. Per quanto riguarda gli Stati membri dell'Unione europea, gli obblighi di cui al presente paragrafo si applicano solo in relazione alle persone che devono essere considerate come propri cittadini ai fini perseguiti dalla Comunità, conformemente alla dichiarazione n. 2 allegata al trattato che istituisce la Comunità europea. Per quanto riguarda gli Stati ACP, gli obblighi di cui al presente paragrafo si applicano solo in relazione alle persone che sono considerate come propri cittadini ai sensi delle rispettive legislazioni nazionali di tali Stati. (ii) Su richiesta di una parte, sono avviati negoziati con gli Stati ACP per concludere, in buona fede e nel rispetto delle disposizioni pertinenti di diritto internazionale, accordi bilaterali che stabiliscano obblighi particolari per la riammissione e il rimpatrio dei loro cittadini. Se una delle parti lo ritiene necessario, tali accordi comprendono anche disposizioni per la riammissione di cittadini di paesi terzi e di apolidi. Detti accordi precisano le categorie di persone interessate da queste disposizioni nonché le modalità della loro riammissione e del loro rimpatrio. Un'adeguata assistenza è fornita agli Stati ACP per l'attuazione dei suddetti accordi. (iii) Ai fini del presente articolo, il termine "parti" si riferisce alla Comunità, a ciascuno dei suoi Stati membri e a ciascuno Stato ACP. PARTE 2 : DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI Articolo 14 Istituzioni congiunte Le istituzioni del presente accordo sono il Consiglio dei ministri, il Comitato degli ambasciatori e l'Assemblea paritetica. Articolo 15 Il Consiglio dei ministri 1. Il Consiglio dei ministri comprende, da un lato, i membri del Consiglio dell'Unione europea e i membri della Commissione delle Comunità europee e, dall'altro, un membro del governo di ciascuno Stato ACP. La presidenza del Consiglio dei ministri è esercitata a turno da un membro del Consiglio dell'Unione europea e da un membro del governo di uno Stato ACP. Il Consiglio si riunisce di norma una volta l'anno e ogniqualvolta sembri necessario in una forma e una composizione geografica adeguate alle questioni all'esame. 2. Le funzioni del Consiglio dei ministri sono le seguenti: (a) condurre il dialogo politico; (b) adottare gli orientamenti politici e prendere le decisioni necessarie alla messa in atto delle disposizioni del presente accordo, soprattutto per quanto riguarda le strategie di sviluppo relative ai settori specifici indicati nel presente accordo o a qualsiasi altro settore che si dimostri pertinente e per quanto riguarda le procedure; (c) esaminare e risolvere qualsiasi problema che possa impedire l'attuazione effettiva ed efficace del presente accordo o rappresenti un ostacolo al conseguimento dei suoi obiettivi; (d) assicurare il regolare funzionamento dei meccanismi di consultazione. 3. Il Consiglio dei ministri adotta le sue decisioni per accordo comune delle parti. Il Consiglio può deliberare validamente soltanto se sono presenti la metà dei membri del Consiglio dell'Unione europea, un membro della Commissione e i due terzi dei membri rappresentanti i governi degli Stati ACP. Ogni membro del Consiglio dei ministri può farsi rappresentare in caso d'impedimento. Il rappresentante esercita tutti i diritti del membro assente. Il Consiglio può prendere decisioni vincolanti per le parti, formulare risoluzioni, raccomandazioni e pareri. Esso esamina e tiene conto delle risoluzioni e delle raccomandazioni dell'Assemblea paritetica. Il Consiglio dei ministri intrattiene un dialogo costante con i rappresentanti dei partner sociali ed economici e di altri attori della società civile dei paesi ACP e dell'UE. A tal fine esso può tenere consultazioni al margine delle sue sessioni. 4. Il Consiglio dei ministri può delegare le sue competenze al Comitato degli ambasciatori. 5. Il Consiglio dei ministri adotta il proprio regolamento interno entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente accordo. Articolo 16 Il Comitato degli ambasciatori 1. Il Comitato degli ambasciatori comprende, da un lato, il rappresentante permanente di ciascuno Stato membro dell'UE e un rappresentante della Commissione e, dall'altro, il capo della missione di ciascuno Stato ACP presso l'Unione europea. La presidenza del Comitato degli ambasciatori è esercitata a turno dal rappresentante permanente di uno Stato membro designato dalla Comunità e dal capo della missione di uno Stato ACP, designato dagli Stati ACP. 2. Il Comitato degli ambasciatori assiste il Consiglio dei ministri nell'adempimento delle sue funzioni ed esegue i mandati conferitigli dal Consiglio. In questo contesto il Comitato segue l'applicazione del presente accordo e i progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi in esso stabiliti. Il Comitato degli ambasciatori si riunisce periodicamente, in particolare per preparare le sessioni del Consiglio e ogniqualvolta si dimostri necessario. 3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente accordo. Articolo 17 L'Assemblea paritetica 1. L'Assemblea paritetica è composta di un numero uguale di rappresentanti dell'UE e degli Stati ACP. Sono membri dell'Assemblea paritetica, da un lato, dei membri del Parlamento europeo e, dall'altro, dei parlamentari o, in mancanza, dei rappresentanti designati dal Parlamento di ciascuno Stato ACP. Nel caso di uno Stato ACP che non abbia un Parlamento, la partecipazione di un rappresentante di tale Stato è soggetta all'approvazione preliminare dell'Assemblea paritetica. 2. Le funzioni dell'Assemblea paritetica, in quanto organo consultivo, sono: - promuovere i processi democratici tramite il dialogo e la consultazione; - favorire una migliore comprensione tra i popoli dell'Unione europea e degli Stati ACP e sensibilizzare le opinioni pubbliche sui problemi dello sviluppo; - discutere le questioni pertinenti allo sviluppo e al partenariato ACP-UE; - adottare risoluzioni e presentare raccomandazioni al Consiglio dei ministri per il conseguimento degli obiettivi del presente accordo. 3. L'Assemblea paritetica si riunisce due volte l'anno in sessione plenaria, alternativamente nell'Unione europea e in uno Stato ACP. Al fine di rafforzare l'integrazione regionale e promuovere la cooperazione tra i parlamenti nazionali, possono essere organizzate riunioni tra parlamentari dell'UE e parlamentari degli Stati ACP a livello regionale o subregionale. L'Assemblea paritetica intrattiene regolari contatti con i rappresentanti dei partner economici e sociali e degli altri attori della società civile degli Stati ACP e dell'UE, per conoscere il loro punto di vista sul conseguimento degli obiettivi del presente accordo. 4. L'Assemblea paritetica adotta il proprio regolamento interno entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente accordo. PART 3 : STRATEGIE DI COOPERAZIONE Articolo 18 Le strategie di cooperazione si basano sulle strategie di sviluppo e sulla cooperazione economica e commerciale, che sono interdipendenti e complementari. Le parti assicurano che le azioni intraprese in entrambi i suddetti settori si rafforzino a vicenda. Titolo I - Strategie di sviluppo Capitolo 1 : Quadro generale Articolo 19 Principi e obiettivi 1. Gli obiettivi principali della cooperazione ACP-UE sono la riduzione e, in ultima analisi, l'eliminazione della povertà, lo sviluppo durevole e la progressiva integrazione dei paesi ACP nell'economia mondiale. In questa ottica il quadro della cooperazione e i relativi orientamenti sono adattati alle situazioni particolari di ciascun paese ACP, favoriscono l'assunzione da parte degli attori locali della responsabilità delle riforme economiche e sociali nonché l'integrazione del settore privato e degli attori della società civile nel processo di sviluppo. 2. La cooperazione fa riferimento alle conclusioni delle conferenze delle Nazioni Unite e agli obiettivi e ai programmi d'azione concordati a livello internazionale, nonché alle iniziative prese sulla loro scia, come base dei principi dello sviluppo. La cooperazione fa riferimento anche agli obiettivi internazionali della cooperazione allo sviluppo e rivolge un'attenzione particolare alla messa a punto d'indicatori di progresso qualitativi e quantitativi. 3. I governi e gli attori non statali di ciascuno Stato ACP prendono l'iniziativa delle consultazioni relative alle strategie di sviluppo del proprio paese e al sostegno comunitario a tali strategie. Articolo 20 Metodologia 1. Gli obiettivi della cooperazione allo sviluppo ACP-UE sono perseguiti attraverso strategie integrate che riuniscono le componenti economiche, sociali, culturali, ambientali e istituzionali e che devono essere stabilite a livello locale. La cooperazione offre pertanto un quadro coerente di sostegno alle strategie di sviluppo proprie degli Stati ACP, che garantisce la complementarità e l'interazione tra le varie componenti. In questo contesto e nell'ambito delle politiche di sviluppo e delle riforme perseguite dagli Stati ACP, le strategie di cooperazione ACP-UE mirano a: (a) raggiungere una crescita economica rapida, sostenuta e favorevole all'occupazione, sviluppare il settore privato, migliorare l'accesso alle risorse produttive e alle attività economiche e promuovere la cooperazione e l'integrazione regionali; (b) promuovere lo sviluppo umano e sociale, contribuire ad assicurare che i frutti della crescita siano ampiamente ed equamente ripartiti, e promuovere la parità tra uomini e donne; (c) promuovere i valori culturali delle comunità e la loro interazione specifica con le componenti economiche, politiche e sociali; (d) promuovere le riforme e lo sviluppo delle istituzioni, rafforzare le istituzioni necessarie al consolidamento della democrazia, al buon governo e ad economie di mercato efficienti e competitive e potenziare le capacità destinate allo sviluppo e al partenariato; (e) promuovere la sostenibilità ambientale, la rigenerazione dell'ambiente e le pratiche ambientali migliori e assicurare la preservazione delle risorse naturali. 2. In tutti i settori della cooperazione si tiene conto sistematicamente delle seguenti questioni tematiche e orizzontali: questioni di genere, ambiente, sviluppo delle istituzioni e potenziamento delle capacità. Queste problematiche sono inoltre idonee a beneficiare del sostegno comunitario. 3. I testi dettagliati relativi agli obiettivi e alle strategie di cooperazione allo sviluppo, in particolare le politiche e le strategie settoriali, sono inseriti in un compendio contenente gli orientamenti operativi per i campi o i settori di cooperazione specifici. Questi testi possono essere rivisti, adattati e modificati dal Consiglio dei ministri su raccomandazione del Comitato ACP-CE di cooperazione per il finanziamento dello sviluppo. Capitolo 2 : Settori oggetto di sostegno Sezione 1 : Sviluppo economico Articolo 21 Sviluppo degli investimenti e del settore privato 1. La cooperazione sostiene le riforme e le politiche economiche e istituzionali di livello nazionale o regionale necessarie per creare un contesto favorevole agli investimenti privati e allo sviluppo di un settore privato dinamico, efficiente e competitivo. La cooperazione sostiene inoltre: (a) la promozione del dialogo e della cooperazione tra il settore pubblico e il settore privato; (b) lo sviluppo di competenze imprenditoriali e di una cultura aziendale; (c) le privatizzazioni e le riforme delle imprese; (d) lo sviluppo e l'aggiornamento dei sistemi di mediazione e arbitrato. 2. La cooperazione sostiene anche il miglioramento della qualità, della disponibilità e dell'accessibilità dei servizi finanziari e non finanziari destinati alle imprese private dei settori formale e informale, nei modi seguenti: (a) mobilitando flussi di risparmi privati, nazionali ed esteri, verso il finanziamento delle imprese private, attraverso il sostegno a politiche intese ad ammodernare il settore finanziario, compresi i mercati dei capitali, le istituzioni finanziarie e le operazioni di microfinanza sostenibili; (b) sviluppando e rafforzando le istituzioni commerciali e le organizzazioni intermediarie, le associazioni, le camere di commercio e i prestatori locali privati di servizi, che coadiuvano le imprese e forniscono loro servizi non finanziari di assistenza professionale, tecnica, commerciale, alla gestione e alla formazione; (c) sostenendo le istituzioni, i programmi, le attività e le iniziative che contribuiscono allo sviluppo e al trasferimento di tecnologie e know-how e alla promozione delle pratiche migliori in tutti i settori della gestione aziendale. 3. La cooperazione promuove lo sviluppo imprenditoriale mediante finanziamenti, garanzie e assistenza tecnica intesi ad incoraggiare e a sostenere la creazione, l'affermazione, l'espansione, la diversificazione, il recupero, la ristrutturazione, l'ammodernamento o la privatizzazione di imprese dinamiche, efficienti e competitive in tutti i settori economici nonché d'intermediari finanziari quali gli istituti di finanziamento dello sviluppo, gli istituti che forniscono capitale di rischio e le società di leasing attraverso: (a) la creazione o il rafforzamento di strumenti finanziari sotto forma di capitali d'investimento; (b) il miglioramento dell'accesso a fattori di produzione essenziali quali le informazioni commerciali e i servizi di consulenza o di assistenza tecnica; (c) il potenziamento delle attività di esportazione, soprattutto mediante lo sviluppo delle capacità in tutti i settori attinenti agli scambi; (d) l'incoraggiamento alla creazione di collegamenti, reti e cooperazioni tra le imprese, tra cui quelli comprendenti il trasferimento di tecnologie e know-how (a livello nazionale, regionale e ACP-UE), nonché di partenariati con investitori privati stranieri che siano coerenti con gli obiettivi e gli orientamenti della cooperazione allo sviluppo ACP-UE. 4. La cooperazione sostiene lo sviluppo di microimprese agevolando l'accesso ai servizi, finanziari e non, favorisce una politica e un quadro normativo appropriati al loro sviluppo e fornisce servizi di formazione e informazione sulle migliori pratiche di microfinanziamento. 5. Il sostegno agli investimenti e allo sviluppo del settore privato prevede azioni e iniziative ai livelli macro, meso e microeconomico. Articolo 22 Politiche e riforme macroeconomiche e strutturali 1. La cooperazione sostiene gli sforzi compiuti dagli Stati ACP per realizzare: (a) la crescita e la stabilizzazione macroeconomiche mediante l'adozione di politiche di bilancio e monetarie di rigore, che consentano di ridurre l'inflazione e migliorare la bilancia dei pagamenti e l'equilibrio fiscale, rafforzare la disciplina fiscale, migliorare la trasparenza e l'efficienza del bilancio, migliorare la qualità, l'equità e la composizione della politica di bilancio; (b) politiche strutturali intese a rafforzare il ruolo dei vari attori, soprattutto del settore privato, e a migliorare il contesto commerciale per aumentare il volume degli affari e promuovere gli investimenti e l'occupazione, nonché a: i. liberalizzare il regime commerciale e il regime dei cambi e la convertibilità delle operazioni correnti, tenendo conto delle condizioni particolari di ciascun paese; ii. rafforzare le riforme dei mercati del lavoro e dei prodotti; iii. incoraggiare riforme dei sistemi finanziari che contribuiscano a sviluppare sistemi bancari e non bancari, mercati dei capitali e servizi finanziari, compresa la microfinanza, efficienti; iv. migliorare la qualità dei servizi pubblici e privati; v. incoraggiare la cooperazione regionale e la progressiva integrazione nel campo della politica macroeconomica e monetaria. 2. La concezione delle politiche macroeconomiche e dei programmi di adeguamento strutturale rispecchia il contesto sociopolitico e le capacità istituzionali dei paesi interessati, favorisce la riduzione della povertà e l'accesso ai servizi sociali e si fonda sui seguenti principi: (a) gli Stati ACP detengono la responsabilità principale dell'analisi dei problemi da risolvere nonché della concezione e dell'attuazione delle riforme; (b) i programmi di sostegno sono adattati alla situazione particolare di ciascuno Stato ACP e tengono conto delle condizioni sociali, della cultura e dell'ambiente naturale di detti Stati; (c) è riconosciuto e rispettato il diritto degli Stati ACP a determinare l'indirizzo e la successione delle loro strategie e priorità di sviluppo; (d) il ritmo delle riforme è realistico e compatibile con le capacità e le risorse di ciascuno Stato ACP; (e) è necessario migliorare l'informazione e la comunicazione dirette alla popolazione sulle politiche e sulle riforme economiche e sociali. Articolo 23 Sviluppo dei settori economici La cooperazione sostiene riforme politiche e istituzionali durature e gli investimenti necessari a garantire un accesso equilibrato alle attività economiche e alle risorse produttive, e in particolare: (a) lo sviluppo di sistemi di formazione che contribuiscano a incrementare la produttività dei settori formale e informale; (b) il capitale, il credito e la terra, soprattutto per quanto riguarda i diritti di proprietà e di uso; (c) lo sviluppo di strategie rurali volte a creare un quadro per la programmazione decentrata, la ripartizione e la gestione delle risorse secondo un'impostazione partecipativa; (d) strategie di produzione agricola, politiche nazionali e regionali di sicurezza alimentare, sviluppo durevole delle risorse idriche e della pesca nonché delle risorse marine entro le zone economiche esclusive degli Stati ACP; ogni eventuale accordo sulla pesca negoziato tra la Comunità e gli Stati ACP dev'essere coerente con le strategie di sviluppo di questo settore; (e) le infrastrutture economiche e tecnologiche e i servizi, compresi i trasporti, i sistemi di telecomunicazione, i servizi di comunicazione e lo sviluppo della società dell'informazione; (f) lo sviluppo di settori industriali, minerari ed energetici competitivi incoraggiando contemporaneamente la partecipazione del settore privato e la sua espansione; (g) lo sviluppo degli scambi, compresa la promozione del commercio leale; (h) lo sviluppo del settore degli affari, delle attività finanziarie e bancarie e di altri servizi; (i) lo sviluppo del turismo; (j) lo sviluppo delle infrastrutture e dei servizi scientifici, tecnologici e della ricerca, compresi il miglioramento, il trasferimento e l'assimilazione delle nuove tecnologie; (k) il potenziamento delle capacità dei settori produttivi, sia pubblici che privati. Articolo 24 Turismo La cooperazione persegue lo sviluppo duraturo dell'industria del turismo nei paesi e nelle sottoregioni ACP, riconoscendo la sua crescente importanza per il potenziamento del settore dei servizi all'interno dei paesi ACP e per l'espansione dei loro scambi con il resto del mondo, la sua capacità di stimolare altri settori di attività economica e la funzione che può svolgere nell'eliminazione della povertà. I programmi e i progetti di cooperazione sostengono gli sforzi dei paesi ACP per istituire e migliorare il quadro giuridico e istituzionale e le risorse per la concezione e l'attuazione di politiche e programmi di turismo sostenibile nonché, tra l'altro, migliorare la posizione concorrenziale del settore, soprattutto delle PMI, sostenere e promuovere gli investimenti, sviluppare i prodotti, comprese le culture indigene dei paesi ACP e rafforzare i collegamenti tra il turismo e altri settori economici. Sezione 2 : Sviluppo umano e sociale Articolo 25 Sviluppo del settore sociale 1. La cooperazione sostiene gli sforzi compiuti dagli Stati ACP per elaborare politiche e riforme generali e settoriali che migliorino la copertura, la qualità e l'accessibilità delle infrastrutture e dei servizi sociali fondamentali e tiene conto delle esigenze locali e dei bisogni particolari dei gruppi più vulnerabili e svantaggiati, riducendo così le disparità di accesso a tali servizi. Un'attenzione particolare è necessaria per garantire adeguati livelli di spesa pubblica per i settori sociali. In questo contesto la cooperazione mira a: (a) migliorare l'istruzione e la formazione e rafforzare le capacità e le competenze tecniche; (b) migliorare i sistemi sanitario e alimentare, eliminare la fame e la malnutrizione, assicurare un adeguato approvvigionamento alimentare e garantire la sicurezza alimentare; (c) inserire l'aspetto demografico nelle strategie di sviluppo al fine di migliorare l'igiene della riproduzione, l'assistenza sanitaria di base, la pianificazione familiare; prevenire la mutilazione sessuale delle donne; (d) promuovere la lotta contro l'HIV/AIDS; (e) aumentare la sicurezza dell'acqua domestica, migliorare l'accesso all'acqua potabile e garantire l'adeguata eliminazione delle acque di scarico; (f) migliorare la disponibilità di alloggi per tutta la popolazione, adeguati e a prezzi accessibili, tramite il sostegno a programmi per la costruzione di abitazioni sociali per la popolazione a basso reddito, e migliorare le condizioni dello sviluppo urbano; (g) incoraggiare la promozione di metodi partecipativi nel dialogo sociale e il rispetto dei diritti sociali fondamentali. 2. La cooperazione sostiene anche lo sviluppo delle capacità dei settori sociali, ossia ad esempio: programmi di formazione alla concezione di politiche sociali e a tecniche moderne di gestione di progetti e programmi sociali; politiche a favore dell'innovazione tecnologica e della ricerca; formazione di competenze a livello locale e promozione di partenariati; tavole rotonde a livello nazionale e regionale. 3. La cooperazione promuove e appoggia l'elaborazione e l'attuazione di politiche e di sistemi di protezione e di sicurezza sociali, per accrescere la coesione sociale e promuovere l'autoassistenza e la solidarietà all'interno delle comunità locali. Il sostegno privilegia, tra l'altro, lo sviluppo d'iniziative basate sulla solidarietà economica, in particolare istituendo fondi di sviluppo sociale adattati alle esigenze e agli attori locali. Articolo 26 Questioni relative ai giovani La cooperazione sostiene inoltre l'elaborazione di una politica coerente e globale di valorizzazione del potenziale dei giovani, che consenta a questi ultimi d'integrarsi meglio nella società e di sfruttare pienamente le loro capacità. In quest'ottica la cooperazione sostiene politiche, misure e azioni intese a: (a) tutelare i diritti dei giovani e dei bambini e in special modo delle bambine; (b) promuovere le capacità, l'energia, l'apertura all'innovazione e il potenziale dei giovani, per migliorare le loro possibilità economiche, sociali e culturali e aumentare le loro opportunità di lavoro nel settore produttivo; (c) aiutare le istituzioni ancorate nelle comunità locali a dare ai bambini la possibilità di sviluppare le proprie potenzialità fisiche, psicologiche, sociali ed economiche; (d) reintegrare i bambini nella società in situazioni postconflittuali, mediante programmi di recupero. Articolo 27 Sviluppo culturale La cooperazione nel settore della cultura è intesa a: (a) introdurre la dimensione culturale a tutti i livelli della cooperazione allo sviluppo; (b) riconoscere, preservare e promuovere i valori e le identità culturali ai fini del dialogo interculturale; (c) riconoscere, preservare e promuovere il valore del patrimonio culturale; sostenere lo sviluppo di capacità in questo settore; (d) sviluppare le industrie culturali e incrementare le opportunità di accesso al mercato dei beni e dei servizi culturali. Sezione 3 : Cooperazione e integrazione regionali Articolo 28 Impostazione generale La cooperazione contribuisce efficacemente al conseguimento degli obiettivi e delle priorità stabiliti dagli Stati ACP nel contesto della cooperazione e dell'integrazione regionale e subregionale, compresa la cooperazione interregionale e tra gli Stati ACP. La cooperazione regionale può coinvolgere anche i paesi e territori d'oltremare e le regioni ultraperiferiche. In questo quadro il sostegno alla cooperazione mira a: (a) favorire il graduale inserimento degli Stati ACP nell'economia mondiale; (b) accelerare la cooperazione e lo sviluppo economici sia all'interno delle regioni che tra le regioni degli Stati ACP; (c) promuovere la libera circolazione delle persone, dei beni, dei servizi, dei capitali, della manodopera e delle tecnologie tra i paesi ACP; (d) accelerare la diversificazione delle economie degli Stati ACP; coordinare e armonizzare le politiche di cooperazione regionali e subregionali; (e) promuovere ed espandere gli scambi tra e all'interno degli Stati ACP e con i paesi terzi. Articolo 29 Integrazione economica regionale La cooperazione nel settore dell'integrazione economica regionale mira a: (a) sviluppare e rafforzare le capacità di: i. istituzioni e organizzazioni d'integrazione regionale create dagli Stati ACP per promuovere la cooperazione e l'integrazione regionale, ii. governi e parlamenti nazionali in materia d'integrazione regionale; (b) incoraggiare i paesi ACP meno sviluppati a partecipare alla formazione di mercati regionali e a trarne vantaggio; (c) attuare le politiche di riforma settoriale a livello regionale; (d) liberalizzare gli scambi e i pagamenti; (e) stimolare gli investimenti transfrontalieri sia esteri che nazionali e altre iniziative d'integrazione economica regionale o subregionale; (f) tener conto dell'incidenza dei costi di transizione netti dell'integrazione regionale sulle entrate del bilancio e sulla bilancia dei pagamenti. Articolo 30 Cooperazione regionale 1. Nel campo della cooperazione regionale la cooperazione sostiene le iniziative prese in numerosi settori funzionali e tematici, che affrontano specificamente problemi comuni e traggono vantaggio dalle economie di scala, in particolare quelle nei seguenti settori: (a) infrastrutture, in particolare trasporti e comunicazioni e loro sicurezza, e servizi, compreso lo sviluppo di potenzialità regionali nel campo delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni (ICT); (b) ambiente; gestione delle risorse idriche; energia; (c) sanità, istruzione e formazione; (d) ricerca e sviluppo tecnologico; (e) iniziative regionali di preparazione alle catastrofi e di limitazione dei loro danni; (f) altri settori tra cui il controllo degli armamenti, la lotta contro la droga, la criminalità organizzata, il riciclaggio di proventi di reato, la corruzione attiva e passiva. 2. La cooperazione sostiene anche programmi e iniziative di cooperazione tra Stati ACP e al loro interno. 3. La cooperazione può contribuire a promuovere e a sviluppare il dialogo politico regionale in vista della prevenzione e della risoluzione di conflitti e nel campo dei diritti dell'uomo e della democratizzazione, gli scambi, i collegamenti in rete e la mobilità tra i vari attori dello sviluppo, in particolare quelli della società civile. Sezione 4 : Questioni tematiche e orizzontali Articolo 31 Questioni di genere La cooperazione contribuisce a rafforzare le politiche e i programmi che migliorano, garantiscono e allargano la partecipazione di uomini e donne, su un piano di parità, a tutti i campi della vita politica, economica, sociale e culturale. La cooperazione contribuisce a migliorare l'accesso delle donne a tutte le risorse necessarie al pieno esercizio dei propri diritti fondamentali. Più particolarmente, la cooperazione istituisce il quadro appropriato per: (a) introdurre a tutti i livelli della cooperazione allo sviluppo, compreso nelle politiche, strategie e operazioni macroeconomiche, la considerazione delle e la sensibilizzazione alle problematiche di genere; (b) incoraggiare l'adozione di misure positive specifiche a favore delle donne, quali: i. la partecipazione alla vita politica nazionale e locale, ii. sostegno alle associazioni femminili, iii. accesso ai servizi sociali di base, in special modo all'istruzione e alla formazione, all'assistenza sanitaria e alla pianificazione familiare, iv. accesso alle risorse produttive, in particolare alla terra e al credito nonché al mercato del lavoro, v. considerazione specifica delle donne nel quadro dell'aiuto di emergenza e delle operazioni di ricostruzione. Articolo 32 Ambiente e risorse naturali 1. La cooperazione nel campo della protezione dell'ambiente e dello sfruttamento e della gestione sostenibili delle risorse naturali mira a: (a) introdurre il principio della sostenibilità ambientale in tutti gli aspetti della cooperazione allo sviluppo e sostenere i programmi e i progetti attuati dai vari attori; (b) istituire o potenziare le capacità scientifiche e tecniche, umane e istituzionali destinate alla gestione dell'ambiente di tutti i gruppi d'interesse del settore ambientale; (c) sostenere misure e programmi particolari, intesi a risolvere i difficili problemi della gestione sostenibile dell'ambiente, e connessi anche a impegni regionali o internazionali, esistenti o futuri, relativi alle risorse minerali e naturali, quali: i. preservazione delle foreste tropicali, delle risorse idriche, delle coste, dell'ambiente marino e delle risorse alieutiche, della fauna selvatica, del suolo, della biodiversità; ii. zione degli ecosistemi fragili (ad esempio, barriere coralline); iii. e relative alle fonti energetiche rinnovabili, in particolare all'energia solare e all'uso razionale dell'energia; iv. re per uno sviluppo rurale e urbano sostenibile; v. ure contro la desertificazione, la siccità e la deforestazione; vi. uppo di soluzioni innovative ai problemi ambientali delle città; vii. zione di un turismo sostenibile; (d) tener conto dei problemi relativi al trasporto e all'eliminazione di rifiuti pericolosi. 2. La cooperazione tiene conto inoltre dei seguenti elementi: (a) vulnerabilità dei piccoli paesi ACP insulari, soprattutto alle minacce provenienti dai mutamenti climatici; (b) aggravamento dei problemi di siccità e desertificazione, soprattutto nei paesi meno sviluppati e senza sbocco sul mare; (c) sviluppo delle istituzioni e potenziamento delle capacità. Articolo 33 Sviluppo delle istituzioni e potenziamento delle capacità 1. La cooperazione è costantemente attenta agli aspetti istituzionali e sostiene gli sforzi degli Stati ACP per sviluppare e rafforzare le strutture, le istituzioni e le procedure che contribuiscono a: (a) promuovere e sostenere la democrazia, la dignità umana, la giustizia sociale e il pluralismo, nel pieno rispetto delle diversità esistenti all'interno delle società e tra una società e l'altra; (b) promuovere e sostenere il rispetto totale e universale, la salvaguardia e la tutela di tutti i diritti dell'uomo e tutte le libertà fondamentali; (c) sviluppare e rafforzare lo Stato di diritto e migliorare l'accesso alla giustizia, garantendo allo stesso tempo la professionalità e l'indipendenza dei tribunali; (d) garantire una gestione e un'amministrazione trasparenti e responsabili delle istituzioni pubbliche. 2. Le parti cooperano nella lotta contro tutte le forme di corruzione esistenti a tutti i livelli della società. 3. La cooperazione sostiene gli sforzi degli Stati ACP per rafforzare le proprie istituzioni pubbliche e farne un fattore dinamico di crescita e sviluppo e per migliorare sostanzialmente l'efficienza dei servizi pubblici, che incidono sulla vita dei cittadini. In questo contesto la cooperazione contribuisce a riformare, razionalizzare e ammodernare il settore pubblico. Essa sostiene in particolare: (a) la riforma e l'ammodernamento del pubblico impiego; (b) la riforma dell'ordinamento giuridico e dei tribunali e l'ammodernamento della giustizia; (c) il miglioramento e il rafforzamento della gestione delle finanze pubbliche; (d) l'accelerazione delle riforme dei settori bancario e finanziario; (e) il miglioramento della gestione dei beni patrimoniali pubblici e la riforma degli appalti pubblici; (f) il decentramento politico amministrativo, economico e finanziario. 4. La cooperazione contribuisce anche a ricostituire o a potenziare le capacità critiche del settore pubblico e a sostenere le istituzioni necessarie al buon funzionamento di un'economia di mercato. Sono sostenuti in particolare: (a) lo sviluppo delle capacità giuridiche e normative necessarie a garantire il funzionamento di un'economia di mercato, compresa una politica di concorrenza e una politica dei consumatori; (b) il miglioramento delle capacità di analizzare, prevedere, formulare e attuare politiche, in particolare nei settori economico, sociale, ambientale, della ricerca, scientifico, tecnologico e dell'innovazione; (c) l'ammodernamento, il potenziamento e la riforma delle istituzioni finanziarie e monetarie e il miglioramento delle procedure; (d) lo sviluppo delle capacità a livello locale e municipale necessarie ad attuare le politiche di decentramento e ad incrementare la partecipazione della popolazione al processo di sviluppo; (e) lo sviluppo di capacità in altri settori cruciali quali: i. i negoziati internazionali, ii. la gestione e il coordinamento dell'aiuto esterno. 5. La cooperazione mira, in tutti i campi e i settori della cooperazione, a favorire l'emergere di attori non statali e lo sviluppo delle loro capacità nonché a rafforzare le strutture d'informazione, dialogo e consultazione tra detti attori e le autorità nazionali, compreso a livello regionale. Titolo II - Cooperazione economica e commerciale Capitolo 1 : Obiettivi e principi Articolo 34 Obiettivi 1. La cooperazione economica e commerciale mira a favorire l'integrazione graduale e armoniosa degli Stati ACP nell'economia mondiale, nel rispetto delle loro scelte politiche e delle loro priorità di sviluppo, e, così facendo, a promuovere lo sviluppo sostenibile e a contribuire all'eliminazione della povertà nei paesi ACP. 2. L'obiettivo ultimo della cooperazione economica e commerciale è di consentire agli Stati ACP di partecipare pienamente agli scambi internazionali. In questa prospettiva è particolarmente importante che gli Stati ACP prendano parte attiva ai negoziati commerciali multilaterali. In considerazione del loro attuale livello di sviluppo, la cooperazione economica e commerciale è diretta a consentire a questi Stati di affrontare le sfide della globalizzazione e di adattarsi progressivamente alle nuove condizioni del commercio internazionale, agevolando in tal modo la loro transizione verso un'economia mondiale liberalizzata. 3. A tal fine la cooperazione economica e commerciale si propone d'incrementare le capacità di produzione, fornitura e scambio dei paesi ACP nonché la loro capacità di attrarre gli investimenti. Essa intende inoltre stimolare una nuova dinamica commerciale tra le parti, consolidare le politiche commerciali e d'investimento dei paesi ACP e migliorare la capacità di questi paesi di gestire tutte le questioni relative agli scambi. 4. La cooperazione economica e commerciale è attuata nel pieno rispetto delle disposizioni dell'OMC, compreso per quanto riguarda il trattamento speciale e differenziato, tenendo conto dei reciproci interessi delle parti e dei loro rispettivi livelli di sviluppo. Articolo 35 Principi 1. La cooperazione economica e commerciale si basa anzitutto su un partenariato strategico autentico e rafforzato e, oltre a ciò, su un'impostazione globale che si avvale dei punti forti e dei risultati delle precedenti convenzioni ACP-CE, e utilizza tutti gli strumenti disponibili per conseguire i suddetti obiettivi, affrontando le difficoltà sia dell'offerta che della domanda. In questo contesto le misure di sviluppo commerciale assumono un'importanza particolare in quanto strumenti per incrementare la competitività degli Stati ACP. Lo sviluppo commerciale deve perciò essere opportunamente valorizzato all'interno delle strategie di sviluppo degli Stati ACP, sostenute dalla Comunità. 2. La cooperazione economica e commerciale si fonda sulle iniziative d'integrazione regionale degli Stati ACP, nel riconoscimento che l'integrazione regionale è un elemento fondamentale dell'integrazione dei paesi ACP nell'economia mondiale. 3. La cooperazione economica e commerciale tiene conto delle esigenze e dei livelli di sviluppo diversi dei paesi e delle regioni ACP. In questo contesto le parti riaffermano di attribuire grande importanza al riconoscimento di un trattamento speciale e differenziato a tutti i paesi ACP, al mantenimento del trattamento speciale per gli Stati ACP meno sviluppati e alla prestazione di un'attenzione particolare alla vulnerabilità dei paesi piccoli, senza sbocco sul mare e insulari. Capitolo 2 : Nuovi dispositivi commerciali Articolo 36 Modalità 1. Alla luce degli obiettivi e dei principi che precedono le parti convengono di concludere nuovi accordi commerciali compatibili con le disposizioni dell'OMC, eliminare progressivamente gli ostacoli che intralciano i loro scambi e approfondire la cooperazione in tutti i settori connessi al commercio. 2. Le parti convengono sull'opportunità che i nuovi dispositivi commerciali siano introdotti gradualmente e riconoscono, di conseguenza, la necessità di un periodo preparatorio. 3. Per agevolare la transizione ai nuovi accordi commerciali, le preferenze commerciali non reciproche applicate in conformità della IV convenzione ACP-CE sono mantenute durante il periodo preparatorio per tutti i paesi ACP, alle condizioni definite nell'allegato V al presente accordo. 4. In questo contesto le parti riaffermano l'importanza dei protocolli sui prodotti di base, annessi all'allegato V del presente accordo. Esse convengono sulla necessità di riesaminarli alla luce dei nuovi accordi commerciali, soprattutto per quanto riguarda la loro compatibilità con le norme dell'OMC, al fine di salvaguardare i vantaggi che ne derivano, tenendo presente lo speciale status giuridico del protocollo sullo zucchero. Articolo 37 Procedure 1. Gli accordi di partenariato economico sono negoziati durante il periodo preparatorio che terminerà al più tardi il 31 dicembre 2007. I negoziati ufficiali per i nuovi accordi commerciali iniziano nel settembre 2002 e gli accordi entrano in vigore il 1° gennaio 2008, a meno che le parti non convengano di anticipare tali date. 2. Sono adottate tutte le misure necessarie a garantire che i negoziati si concludano positivamente entro il periodo preparatorio. A tal fine il periodo che precede l'avvio dei negoziati ufficiali per i nuovi accordi commerciali è utilizzato attivamente per i preparativi iniziali di tali negoziati. 3. Il periodo preparatorio è a sua volta utilizzato per sviluppare le capacità dei settori pubblico e privato dei paesi ACP, adottando in particolare misure di miglioramento della competitività, per rafforzare le organizzazioni regionali e per sostenere le iniziative d'integrazione commerciale regionale, che, all'occorrenza, saranno accompagnate da un sostegno agli adeguamenti di bilancio e alla riforma fiscale nonché al miglioramento e allo sviluppo delle infrastrutture e alla promozione degli investimenti. 4. Le parti esaminano periodicamente i progressi dei preparativi e dei negoziati e nel 2006 procedono ad un esame ufficiale completo degli accordi previsti per tutti i paesi, per accertarsi che non sia necessario un periodo di preparativi o negoziati supplementare. 5. Negoziati per accordi di partenariato economico sono avviati con i paesi ACP che si considerano pronti a compiere tale passo, al livello che essi ritengono adeguato e conformemente alle procedure concordate dal gruppo di Stati ACP, tenendo conto del processo d'integrazione regionale in atto tra gli Stati ACP. 6. Nel 2004 la Comunità valuta la situazione dei paesi diversi dai paesi meno sviluppati che, dopo essersi consultati con la Comunità, hanno stabilito di non essere in grado di concludere accordi di partenariato economico, ed esamina tutte le alternative possibili intese ad offrire a tali paesi un nuovo quadro commerciale equivalente alle condizioni esistenti e conforme alle norme dell'OMC. 7. I negoziati per gli accordi di partenariato economico mirano in particolare a fissare il calendario della progressiva eliminazione degli ostacoli agli scambi tra le parti, conformemente alle pertinenti norme dell'OMC. Per quanto riguarda la Comunità, la liberalizzazione degli scambi si fonda sull'acquis ed è intesa a migliorare le attuali condizioni di accesso dei paesi ACP al mercato comunitario, attraverso, tra l'altro, una revisione delle norme d'origine. I negoziati tengono conto del livello di sviluppo dei paesi ACP e dell'incidenza socioeconomica delle misure commerciali su tali paesi nonché della loro capacità di adattarsi e di adeguare le proprie economie al processo di liberalizzazione. I negoziati sono pertanto quanto più flessibili possibile nello stabilire un periodo di transizione sufficiente, l'elenco definitivo dei prodotti interessati, tenendo conto dei settori sensibili, e il grado di asimmetria nel calendario di smantellamento delle tariffe, pur assicurando la conformità con le norme dell'OMC. 8. Le parti cooperano e collaborano strettamente nell'ambito dell'OMC per difendere il regime commerciale concordato, specialmente riguardo al grado di flessibilità disponibile. 9. Entro l'anno 2000 la Comunità avvia un processo che, entro la fine dei negoziati commerciali multilaterali e al più tardi nel 2005, consente fondamentalmente a tutti i prodotti provenienti dai paesi meno sviluppati di entrare sul suo territorio in esenzione dal dazio, in base alle disposizioni commerciali vigenti della quarta convenzione ACP-CE, e che semplifica e rivede le norme d'origine, comprese le disposizioni sul cumulo, che si applicano alle esportazioni di tali paesi. Articolo 38 Comitato ministeriale misto sul commercio 1. È istituito un Comitato ministeriale misto ACP-CE sul commercio. 2. Il Comitato ministeriale sul commercio segue con particolare attenzione i negoziati commerciali multilaterali in corso ed esamina l'incidenza delle iniziative di liberalizzazione di livello più ampio sugli scambi ACP-CE e sullo sviluppo delle economie dei paesi ACP. Il comitato formula tutte le necessarie raccomandazioni in vista di preservare i vantaggi degli accordi commerciali ACP-CE. 3. Il Comitato ministeriale sul commercio si riunisce almeno una volta l'anno. Il suo regolamento interno è adottato dal Consiglio dei ministri. Il comitato è composto di rappresentanti degli Stati ACP e della Comunità designati dal Consiglio dei ministri. Capitolo 3 : Cooperazione nell'ambito di organizzazioni internazionali Articolo 39 Disposizioni generali 1. Le parti sottolineano l'importanza della loro adesione e attiva partecipazione all'Organizzazione mondiale del commercio e ad altre organizzazioni internazionali competenti, di cui seguono da vicino il calendario e le attività. 2. Le parti convengono di cooperare strettamente in vista di individuare e perseguire i loro interessi comuni nell'ambito della cooperazione economica e commerciale internazionale, in particolare in seno all'OMC, e di partecipare alla conduzione dei futuri negoziati commerciali multilaterali e alla fissazione della loro agenda. In questo contesto uno sforzo particolare è compiuto per migliorare l'accesso al mercato comunitario e ad altri mercati dei prodotti e dei servizi originari dei paesi ACP. 3. Le parti riconoscono inoltre l'importanza della flessibilità nell'applicazione delle norme dell'OMC, per tener conto del livello di sviluppo dei paesi ACP e delle difficoltà che questi ultimi devono superare per rispettare gli obblighi assunti. Esse convengono sulla necessità di fornire assistenza tecnica ai paesi ACP per consentire loro di onorare gli impegni. 4. La Comunità si dichiara disposta ad aiutare gli Stati ACP, in conformità delle disposizioni del presente accordo, nei loro sforzi per divenire membri attivi di dette organizzazioni, sviluppare le capacità necessarie a negoziare accordi, parteciparvi efficacemente, controllarli e applicarli. Articolo 40 Prodotti di base 1. Le parti riconoscono la necessità di garantire un migliore funzionamento dei mercati internazionali dei prodotti di base e d'incrementarne la trasparenza. 2. Le parti confermano la loro volontà d'intensificare le consultazioni reciproche nell'ambito di organizzazioni internazionali che trattano dei prodotti di base. 3. A tal fine si tengono, su richiesta dell'una o dell'altra parte, scambi di opinioni - relativi al funzionamento di accordi internazionali in vigore o di gruppi di lavoro intergovernativi specializzati, allo scopo di migliorarli e renderli più efficaci, coerentemente con le tendenze del mercato; - in merito a proposte di conclusione o rinnovo di un accordo internazionale o di costituzione di un gruppo di lavoro intergovernativo specializzato. Tali scambi di opinioni sono intesi a tener conto dei rispettivi interessi di ciascuna parte. Essi possono aver luogo, all'occorrenza, nel quadro del Comitato ministeriale sul commercio. Capitolo 4 : Scambi di servizi Articolo 41 Disposizioni generali 1. Le parti sottolineano la crescente importanza dei servizi nel commercio internazionale e il loro contributo determinante allo sviluppo economico e sociale. 2. Le parti riaffermano i rispettivi impegni assunti nel quadro dell'accordo generale sugli scambi di servizi (GATS) e sottolineano la necessità di accordare un trattamento speciale e differenziato ai fornitori di servizi dei paesi ACP. 3. Nel quadro dei negoziati per la progressiva liberalizzazione degli scambi di servizi, prevista all'articolo XIX del GATS, l'UE s'impegna a considerare favorevolmente le priorità degli Stati ACP per migliorare l'elenco degli impegni della Comunità, al fine di andare incontro agli interessi specifici di questi paesi. 4. Le parti si prefiggono inoltre l'obiettivo di estendere il loro partenariato, nel quadro degli accordi di partenariato economico e dopo aver acquisito una certa esperienza nell'applicazione della clausola della nazione più favorita prevista dal GATS, alla liberalizzazione dei servizi, conformemente alle disposizioni del GATS, in particolare quelle relative alla partecipazione dei paesi in via di sviluppo agli accordi di liberalizzazione. 5. La Comunità sostiene gli sforzi compiuti dagli Stati ACP per accrescere le loro capacità di prestazione di servizi. Un'attenzione particolare è rivolta ai servizi connessi alla manodopera, alle imprese, alla distribuzione, ai finanziamenti, al turismo, alla cultura, alle costruzioni e ai relativi servizi d'ingegneria, al fine di migliorarne la competitività incrementando il valore e il volume degli scambi di beni e servizi degli Stati ACP. Articolo 42 Trasporti marittimi 1. Le parti riconoscono l'importanza di servizi di trasporto marittimo efficienti e redditizi, effettuati in un ambiente marino sicuro e non inquinato, dato che i trasporti marittimi sono il modo di trasporto più utile al commercio internazionale, che costituisce di conseguenza uno dei motori dello sviluppo economico e degli scambi. 2. Le parti s'impegnano a promuovere la liberalizzazione dei trasporti marittimi e a tal fine ad applicare efficacemente il principio dell'accesso illimitato al mercato internazionale dei trasporti marittimi su base non discriminatoria e commerciale. 3. Ciascuna parte attribuisce, tra l'altro, alle navi gestite da cittadini o società dell'altra parte e alle navi registrate sul territorio dell'una o dell'altra parte un trattamento non meno favorevole di quello accordato alle proprie navi per quanto riguarda l'accesso ai porti, l'uso delle infrastrutture e dei servizi marittimi ausiliari dei porti, le relative tasse ed oneri, le agevolazioni doganali e l'assegnazione di ormeggi e d'impianti di carico e scarico. 4. La Comunità sostiene gli sforzi compiuti dagli Stati ACP per sviluppare e promuovere servizi di trasporto marittimo redditizi e efficienti sui loro territori, in vista di incrementare la partecipazione degli operatori dei paesi ACP ai servizi di trasporto marittimo internazionali. Articolo 43 Tecnologie dell'informazione e della comunicazione e società dell'informazione 1. Le parti riconoscono il ruolo determinante delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nonché di un'attiva partecipazione alla società dell'informazione in quanto presupposto dell'integrazione dei paesi ACP nell'economia mondiale. 2. Le parti riconfermano pertanto gli impegni rispettivamente assunti nel quadro degli accordi multilaterali in vigore, in particolare del protocollo sulle telecomunicazioni di base allegato al GATS, e invitano i paesi ACP che non lo hanno ancora fatto ad aderire a tali accordi. 3. Le parti decidono inoltre di partecipare pienamente e attivamente a qualsiasi futuro negoziato internazionale che sia avviato in questo settore. 4. Le parti si adoperano, di conseguenza, per consentire agli abitanti dei paesi ACP di accedere facilmente alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, adottando, tra le altre, le seguenti misure: - sviluppo e incoraggiamento all'uso di fonti di energia rinnovabile a prezzi abbordabili; - sviluppo e utilizzo di più estese reti di comunicazione senza filo a basso costo. 5. Le parti convengono inoltre d'intensificare la cooperazione reciproca nel campo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nonché della società dell'informazione. La cooperazione è orientata in particolare ad assicurare una complementarità e un'armonizzazione maggiori dei sistemi di comunicazione a livello nazionale, regionale e internazionale e il loro adeguamento alle nuove tecnologie. Capitolo 5 : Settori connessi agli scambi Articolo 44 Disposizioni generali 1. Le parti riconoscono la crescente importanza di nuovi settori connessi agli scambi per la progressiva integrazione degli Stati ACP nell'economia mondiale. Esse decidono pertanto di rafforzare la cooperazione reciproca in questi settori e di coordinare la partecipazione completa di entrambe alle iniziative e agli accordi internazionali pertinenti. 2. La Comunità sostiene, conformemente alle disposizioni del presente accordo e alle strategie di sviluppo concordate tra le parti, gli sforzi degli Stati ACP per rafforzare la propria capacità a gestire tutti i settori connessi agli scambi e, all'occorrenza, migliorare e consolidare il quadro istituzionale. Articolo 45 Politica di concorrenza 1. Le parti convengono che l'introduzione e l'attuazione di sane ed efficaci politiche e regole di concorrenza sono d'importanza fondamentale per garantire un contesto favorevole agli investimenti, un processo d'industrializzazione durevole e un accesso trasparente ai mercati. 2. Per garantire l'eliminazione di distorsioni della concorrenza tenendo conto dei diversi livelli di sviluppo e delle diverse esigenze economiche dei vari paesi ACP, le parti s'impegnano ad attuare regole e politiche di concorrenza nazionali o regionali, compreso il controllo e, a determinate condizioni, il divieto di accordi tra imprese, di decisioni di associazione di imprese e di pratiche concordate che abbiano per oggetto o per effetto d'impedire, restringere o falsare la concorrenza. Le parti convengono inoltre di vietare l'abuso da parte di una o più imprese di una posizione dominante sul mercato comune della Comunità e sul territorio degli Stati ACP. 3. Le parti decidono inoltre di rafforzare la cooperazione in questo settore al fine di formulare e sostenere, in collaborazione con le competenti autorità nazionali, efficaci politiche di concorrenza che assicurino progressivamente la corretta applicazione delle regole di concorrenza da parte delle imprese pubbliche e private. La cooperazione in questo campo comprende segnatamente l'assistenza all'istituzione di un adeguato quadro giuridico e alla sua applicazione amministrativa, con particolare riferimento alla situazione speciale dei paesi meno sviluppati. Articolo 46 Protezione dei diritti di proprietà intellettuale 1. Fatte salve le posizioni da esse assunte nell'ambito di negoziati multilaterali, le parti riconoscono la necessità di garantire un adeguato ed efficace livello di protezione dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale e degli altri diritti sanciti dall'accordo TRIPs, compresa la protezione delle indicazioni geografiche, in conformità degli standard internazionali, al fine di ridurre le distorsioni e gli ostacoli al commercio bilaterale. 2. A questo proposito le parti sottolineano l'importanza di aderire all'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio dell'OMC (accordo TRIPs) e alla convenzione sulla diversità biologica (CBD). 3. Le parti convengono inoltre sulla necessità di aderire a tutte le convenzioni internazionali relative alla proprietà intellettuale, industriale e commerciale di cui alla parte I dell'accordo TRIPs, tenendo conto del rispettivo livello di sviluppo. 4. La Comunità, i suoi Stati membri e gli Stati ACP possono eventualmente concludere accordi intesi a proteggere marchi e indicazioni geografiche per i prodotti aventi un interesse particolare per l'una o l'altra parte. 5. Ai fini del presente accordo, la nozione di proprietà intellettuale comprende in particolare il diritto d'autore, incluso il diritto d'autore sui programmi informatici, e i diritti affini, inclusi quelli sui modelli artistici, e la proprietà industriale che abbraccia i modelli di utilità, i brevetti, compresi quelli relativi alle invenzioni biotecnologiche e alle varietà vegetali e altri efficaci sistemi di protezione sui generis, i modelli industriali, le indicazioni geografiche compresa la denominazione di origine, i marchi di beni e servizi, le topografie di circuiti integrati nonché la protezione giuridica dei database e la protezione contro la concorrenza sleale di cui all'articolo 10 bis della convenzione di Parigi sulla protezione della proprietà industriale e la protezione d'informazioni riservate sul know-how. 6. Le parti convengono di rafforzare la cooperazione reciproca in questo campo. Su richiesta e secondo termini e condizioni approvati da entrambe, la cooperazione è estesa, tra l'altro, ai seguenti settori: elaborazione di disposizioni legislative e regolamentari per la protezione e l'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale, prevenzione dell'abuso di tali diritti da parte dei titolari e della loro violazione da parte dei concorrenti, istituzione e rafforzamento di autorità nazionali e regionali e di altri organismi, sostegno agli organismi regionali incaricati dell'applicazione e della protezione dei diritti di proprietà intellettuale, compresa la formazione del personale. Articolo 47 Normazione e certificazione 1. Le parti decidono di cooperare più strettamente nel campo della normazione, della certificazione e del controllo della qualità, onde eliminare gli inutili ostacoli tecnici, ridurre le differenze esistenti tra loro in detti settori e agevolare in tal modo gli scambi. In questo contesto esse riaffermano gli impegni assunti nel quadro dell'accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi dell'OMC (accordo OTS). 2. La cooperazione nel campo della normazione e della certificazione è intesa ad assicurare che le parti adottino sistemi compatibili tra loro e comprende in particolare: - misure dirette a promuovere, conformemente all'accordo OTS, un uso intensificato delle regolamentazioni tecniche, delle norme e delle procedure di valutazione della conformità internazionali, comprese misure specifiche per settore, tenendo conto del livello di sviluppo economico dei paesi ACP; - una cooperazione in materia di gestione e controllo della qualità in settori scelti di rilievo per gli Stati ACP; - un sostegno a iniziative di potenziamento delle capacità in materia di valutazione della conformità, metrologia e normazione nei paesi ACP; - la creazione di efficaci collegamenti tra gli organismi di normazione, valutazione della conformità e certificazione degli Stati ACP e dell'UE. 3. Le parti s'impegnano a prendere in considerazione, a tempo debito, la possibilità di concludere accordi di mutuo riconoscimento in settori di reciproco interesse economico. Articolo 48 Misure sanitarie e fitosanitarie 1. Le parti riconoscono il diritto di ciascuna di esse di adottare e applicare le misure sanitarie e fitosanitarie necessarie a proteggere la vita e la salute delle persone e degli animali e a preservare i vegetali, a condizione che non costituiscano in generale uno strumento di discriminazione arbitraria o di restrizione dissimulata degli scambi. A tal fine esse riaffermano gli impegni assunti in forza dell'accordo sull'applicazione di misure sanitarie e fitosanitarie dell'OMC (accordo SFS), tenendo conto dei rispettivi livelli di sviluppo. 2. Le parti s'impegnano inoltre a rafforzare il coordinamento, la consultazione e l'informazione in materia di notifica e applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie previste, conformemente all'accordo SFS, nel caso tali misure possano ledere gli interessi di una delle parti. Esse stabiliscono anche di consultarsi preliminarmente e coordinarsi nel quadro del CODEX ALIMENTARIUS, dell'Ufficio internazionale delle epizootie e della convenzione internazionale per la protezione dei vegetali, al fine di promuovere gli interessi comuni. 3. Le parti decidono di rafforzare la loro cooperazione in vista di potenziare le capacità dei settori pubblico e privato dei paesi ACP in questo campo. Articolo 49 Commercio e ambiente 1. Le parti riaffermano la propria volontà di promuovere lo sviluppo degli scambi internazionali in un modo che consenta una gestione sostenibile e sana dell'ambiente, in conformità delle convenzioni e degli impegni sottoscritti in questo campo a livello internazionale e tenendo conto dei rispettivi livelli di sviluppo. Le parti convengono che nell'elaborazione e nell'applicazione delle misure ambientali si dovrà tener conto dei bisogni e delle esigenze particolari degli Stati ACP. 2. Tenendo conto dei principi di Rio de Janeiro, le parti decidono di approfondire la loro cooperazione in questo campo per far sì che le politiche commerciali e quelle ambientali si sostengano a vicenda. La cooperazione mira in particolare a istituire politiche nazionali, regionali e internazionali coerenti, rafforzare i controlli della qualità dei prodotti e dei servizi dal punto di vista della protezione ambientale e migliorare i metodi di produzione ecologici nei settori appropriati. Articolo 50 Scambi e norme di lavoro 1. Le parti riaffermano il loro impegno nei confronti delle norme fondamentali di lavoro riconosciute a livello internazionale, definite nelle pertinenti convenzioni dell'OIL, in particolare quelle relative alla libertà di associazione e al diritto di contrattazione collettiva, all'abolizione del lavoro coatto, all'eliminazione delle forme più gravi di lavoro minorile e al principio di non discriminazione. 2. Esse decidono di approfondire la cooperazione in questo settore, in particolare per quanto riguarda: - lo scambio d'informazioni sulle rispettive legislazioni e regolamentazioni del lavoro; - l'elaborazione di legislazioni del lavoro nazionali e il miglioramento di quelle esistenti; - programmi d'istruzione e di sensibilizzazione; - l'effettiva applicazione delle legislazioni e regolamentazioni del lavoro nazionali. 3. Le parti convengono che le norme del lavoro non devono essere utilizzate a scopi di protezionismo commerciale. Articolo 51 Politica dei consumatori e tutela della salute dei consumatori 1. Le parti decidono d'intensificare la loro cooperazione nel campo della politica e della tutela della salute dei consumatori, nel rispetto delle legislazioni nazionali, per evitare la creazione di ostacoli agli scambi. 2. La cooperazione mira in particolare a: rafforzare le capacità istituzionali e tecniche disponibili in questo settore, istituire sistemi di allerta rapida e d'informazione reciproca sui prodotti pericolosi, scambiare informazioni ed esperienze sull'istituzione e il funzionamento di sistemi di sorveglianza dei prodotti immessi sul mercato e sulla sicurezza dei prodotti, migliorare le informazioni fornite ai consumatori sui prezzi e sulle caratteristiche dei prodotti e dei servizi offerti, incoraggiare la formazione di associazioni di consumatori indipendenti e i contatti tra rappresentanti degli interessi dei consumatori, migliorare la compatibilità tra le politiche e i sistemi di protezione dei consumatori, notificare i casi di applicazione della legislazione e promuovere la cooperazione nelle indagini relative a pratiche commerciali pericolose o sleali e applicare, negli scambi tra le parti, i divieti di esportazione dei beni e dei servizi la cui commercializzazione è stata vietata nel paese di produzione. Articolo 52 Clausola sull'esenzione fiscale 1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 32, paragrafo 1 dell'allegato IV, il trattamento della nazione più favorita, accordato in conformità delle disposizioni del presente accordo o di qualsiasi intesa adottata ai sensi del presente accordo, non si applica alle agevolazioni fiscali che le parti concedono o possono concedere in futuro in base ad accordi intesi ad evitare la duplice imposizione o ad altre intese fiscali, o in base alla legislazione tributaria nazionale. 2. Nessuna disposizione del presente accordo, né di qualsiasi intesa adottata ai sensi del presente accordo, può essere interpretata come un impedimento all'adozione o all'applicazione di qualsiasi misura destinata a prevenire l'elusione o l'evasione fiscale ai sensi delle disposizioni di accordi intesi ad evitare la duplice imposizione o di altre intese fiscali, o della legislazione tributaria nazionale. 3. Nessuna delle disposizioni del presente accordo, né di qualsiasi intesa adottata ai sensi del presente accordo, può essere interpretata in modo da impedire alle parti di distinguere, nell'applicazione delle pertinenti disposizioni delle loro legislazioni fiscali, tra contribuenti che non si trovano nella stessa situazione, in particolare per quanto riguarda il loro luogo di residenza o il luogo in cui sono investiti i loro capitali. Capitolo 6 : Cooperazione in altri settori Articolo 53 Accordi di pesca 1. Le parti dichiarano la loro disponibilità a negoziare accordi di pesca diretti a garantire che le attività di pesca negli Stati ACP si svolgano in condizioni sostenibili e soddisfacenti per entrambe. 2. Nella conclusione o nell'attuazione di tali accordi gli Stati ACP non effettuano discriminazioni nei confronti della Comunità o tra gli Stati membri, fatte salve le intese particolari concluse tra Stati in via di sviluppo della stessa zona geografica, comprese le disposizioni reciproche in materia di pesca, né la Comunità effettua discriminazioni nei confronti degli Stati ACP. Articolo 54 Sicurezza alimentare 1. Per quanto riguarda i prodotti agricoli disponibili, la Comunità s'impegna a garantire la possibilità di fissare anticipatamente, a più lungo termine, restituzioni all'esportazione verso tutti gli Stati ACP e per una gamma di prodotti definita tenendo conto del fabbisogno alimentare indicato da tali Stati. 2. Detta fissazione anticipata può avere la durata di un anno ed è applicata ogni anno durante il periodo di validità del presente accordo, rimanendo inteso che il livello delle restituzioni è fissato secondo i metodi normalmente seguiti dalla Commissione. 3. Possono essere conclusi accordi specifici con gli Stati ACP che ne facciano richiesta nell'ambito della loro politica in materia di sicurezza alimentare. 4. Detti accordi specifici non devono pregiudicare la produzione e i flussi commerciali delle regioni ACP. PARTE 4 : COOPERAZIONE PER IL FINANZIAMENTO DELLO SVILUPPO Titolo I - Disposizioni generali Capitolo 1 : Obiettivi, principi, linee direttrici e idoneità al finanziamento Articolo 55 Obiettivi La cooperazione per il finanziamento dello sviluppo mira, mediante la concessione di mezzi di finanziamento sufficienti e un'assistenza tecnica adeguata, a sostenere e promuovere gli sforzi degli Stati ACP per realizzare gli obiettivi definiti nel presente accordo, sulla base dell'interesse reciproco e in uno spirito d'interdipendenza. Articolo 56 Principi 1. La cooperazione per il finanziamento dello sviluppo è attuata conformemente a e coerentemente con gli obiettivi, le strategie e le priorità di sviluppo stabiliti dagli Stati ACP, a livello nazionale e regionale, e tenendo conto delle rispettive caratteristiche geografiche, sociali e culturali nonché dello specifico potenziale degli Stati ACP. Inoltre, la cooperazione: (a) promuove l'assunzione di responsabilità da parte degli attori locali a tutti i livelli del processo di sviluppo; (b) rispecchia un partenariato basato su diritti e obblighi reciproci; (c) accentua l'importanza della prevedibilità e della sicurezza degli apporti di risorse, effettuati a condizioni molto liberali e su base regolare; (d) è flessibile e adeguata alla situazione di ciascuno Stato ACP, nonché alla natura specifica del progetto o del programma interessato; (e) assicura l'efficacia, il coordinamento e la coerenza degli interventi. 2. La cooperazione assicura un trattamento speciale agli Stati ACP meno sviluppati e tiene conto della vulnerabilità dei paesi ACP senza sbocco sul mare e insulari. Essa considera anche le esigenze particolari dei paesi che si trovano in situazione postconflittuale. Articolo 57 Linee direttrici 1. Gli interventi finanziati nell'ambito del presente accordo sono attuati dagli Stati ACP e dalla Comunità in stretta cooperazione e nel rispetto dell'uguaglianza delle parti. 2. Spetta agli Stati ACP: (a) definire gli obiettivi e le priorità sui quali si basano i loro programmi indicativi; (b) scegliere i progetti e i programmi; (c) preparare e presentare i fascicoli dei progetti e dei programmi; (d) elaborare, negoziare e stipulare i contratti di appalto; (e) eseguire e gestire i progetti e i programmi; (f) provvedere al corretto andamento dei progetti e dei programmi. 3. Fatte salve le disposizioni che precedono, proporre e attuare programmi e progetti in settori che li riguardano può spettare anche agli attori non statali idonei al finanziamento. 4. Spetta agli Stati ACP ed alla Comunità congiuntamente: (a) definire, nell'ambito delle istituzioni congiunte, le linee direttrici generali della cooperazione per il finanziamento dello sviluppo; (b) adottare i programmi indicativi; (c) istruire i progetti e i programmi; (d) assicurare parità di condizioni per la partecipazione a gare d'appalto e ad appalti; (e) seguire e valutare gli effetti e i risultati dei progetti e dei programmi; (f) garantire un'esecuzione adeguata, rapida ed efficace dei progetti e dei programmi. 5. Spetta alla Comunità prendere le decisioni di finanziamento per i progetti e i programmi. 6. Salvo disposizione contraria del presente accordo, ogni decisione che richieda l'approvazione di una delle parti contraenti è approvata o considerata approvata entro sessanta giorni a decorrere dalla notifica effettuata dall'altra parte. Articolo 58 Idoneità al finanziamento 1. Beneficiano di un sostegno finanziario in virtù dell'accordo gli enti o organismi seguenti: (a) gli Stati ACP; (b) gli organismi regionali o interstatali di cui fanno parte uno o più Stati ACP e che sono autorizzati da questi Stati; (c) gli organismi misti istituiti dagli Stati ACP e dalla Comunità per conseguire taluni obiettivi specifici. 2. Beneficiano inoltre di un sostegno finanziario con il consenso dello Stato o degli Stati ACP interessato(i): (a) gli organismi pubblici o semipubblici nazionali o regionali, i ministeri o gli enti locali degli Stati ACP, in particolare le istituzioni finanziarie e le banche di sviluppo; (b) le società, imprese e altre organizzazioni e gli operatori economici privati degli Stati ACP; (c) le imprese di uno Stato membro della Comunità per permettere loro, aldilà del loro contributo specifico, d'intraprendere progetti produttivi sul territorio di uno Stato ACP; (d) gli intermediari finanziari degli Stati ACP o della Comunità che concedono mezzi di finanziamento, promuovono e finanziano gli investimenti privati negli Stati ACP; (e) gli attori della cooperazione decentralizzata e altri attori non statali degli Stati ACP e della Comunità. Capitolo 2 : Campo d'applicazione e natura dei finanziamenti Articolo 59 Nel quadro delle priorità fissate dallo Stato o dagli Stati ACP interessati sia a livello nazionale che regionale, può essere fornito un sostegno ai progetti, ai programmi e alle altre forme d'intervento che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi stabiliti nel presente accordo. Articolo 60 Campo d'applicazione 1. A seconda del fabbisogno e dei tipi d'intervento ritenuti più appropriati, possono essere concessi finanziamenti, tra l'altro, a favore di: (a) misure che contribuiscono ad alleviare gli oneri inerenti al debito e ad attenuare i problemi della bilancia dei pagamenti degli Stati ACP; (b) riforme e politiche macroeconomiche e strutturali; (c) attenuazione degli effetti negativi dell'instabilità dei proventi da esportazione; (d) politiche e riforme settoriali; (e) sviluppo delle istituzioni e potenziamento delle capacità; (f) programmi di cooperazione tecnica; (g) aiuti umanitari e d'urgenza, comprese l'assistenza ai profughi e agli sfollati, le misure di ricostruzione a breve termine e la prevenzione delle calamità. Articolo 61 Natura dei finanziamenti 1. I finanziamenti riguardano tra l'altro: (a) progetti e programmi; (b) linee di credito, regimi di garanzia, partecipazioni; (c) un sostegno al bilancio, diretto per gli Stati ACP le cui valute sono convertibili e liberamente trasferibili, o indiretto a partire da fondi di contropartita generati dai vari strumenti comunitari; (d) le risorse umane e materiali necessarie per un'amministrazione e una supervisione efficaci di progetti e programmi; (e) programmi settoriali e generali di sostegno alle importazioni, che possono assumere la forma di: i. programmi settoriali di importazione in natura, compreso il finanziamento di fattori di produzione e le forniture volte a migliorare i servizi sociali; ii. programmi settoriali d'importazione sotto forma di contributi in valuta erogati ratealmente per finanziare importazioni settoriali; iii. programmi generali di importazione sotto forma di contributi in valuta erogati ratealmente per finanziare importazioni generali riguardanti una vasta gamma di prodotti. 2. L'aiuto diretto al bilancio per sostenere riforme macroeconomiche o settoriali è concesso quando: (a) la gestione della spesa pubblica è trasparente, responsabile ed efficace; (b) sono in atto politiche macroeconomiche o settoriali ben definite, istituite dal paese in questione e approvate dai suoi finanziatori principali; (c) gli appalti pubblici sono aperti e trasparenti. 3. Un analogo aiuto diretto al bilancio è concesso gradualmente alle politiche settoriali, in sostituzione di singoli progetti. 4. Gli strumenti dei programmi d'importazione e del sostegno al bilancio indicati sopra possono essere utilizzati anche per aiutare gli Stati ACP idonei al finanziamento che attuano riforme volte alla liberalizzazione economica intraregionale generanti costi di transizione netti. 5. Nel quadro del presente accordo sono utilizzati, per finanziare progetti, programmi e altre forme d'intervento che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi dell'accordo, il Fondo europeo per lo sviluppo (in appresso "il Fondo"), compresi i fondi di contropartita, i residui di fondi precedenti, le risorse proprie della Banca europea per gli investimenti (in appresso "la Banca") e, all'occorrenza, risorse attinte dal bilancio generale delle Comunità europee. 6. Gli aiuti finanziari concessi in virtù dell'accordo possono coprire tutte le spese locali ed esterne dei progetti e dei programmi, comprese le spese di funzionamento. Titolo II - Cooperazione finanziaria Capitolo 1 : Mezzi di finanziamento Articolo 62 Importo globale 1. Ai fini del presente accordo, l'importo globale dei contributi finanziari della Comunità e i termini e le condizioni di finanziamento dettagliati sono indicati negli allegati all'accordo. 2. In caso di mancata ratifica o denuncia del presente accordo da parte di uno Stato ACP, le parti contraenti adeguano gli importi finanziari previsti dal protocollo finanziario. Tale adeguamento è anche applicabile in caso: (a) di adesione al presente accordo di nuovi Stati ACP che non hanno partecipato ai negoziati dello stesso; (b) di allargamento della Comunità a nuovi Stati membri. Articolo 63 Modi di finanziamento I modi di finanziamento per ciascun progetto o programma sono determinati congiuntamente dallo Stato o dagli Stati ACP interessato(i) e dalla Comunità in funzione: (a) del livello di sviluppo, della situazione geografica, economica e finanziaria dello o degli Stati ACP; (b) della natura del progetto o programma, delle sue prospettive di redditività economica e finanziaria e del suo impatto sociale e culturale; (c) nel caso di prestiti, dei fattori che garantiscono il servizio dei prestiti. Articolo 64 Operazioni di prestito 1. Un aiuto finanziario può essere concesso agli Stati ACP interessati o tramite gli Stati ACP o, fatte salve le disposizioni del presente accordo, attraverso istituti finanziari idonei o direttamente a qualsiasi altro beneficiario idoneo. Quando l'aiuto finanziario è concesso da un intermediario al beneficiario finale o direttamente al beneficiario finale del settore privato: (a) le condizioni per la concessione di tali fondi tramite l'intermediario al beneficiario finale o direttamente al beneficiario finale del settore privato sono fissate nell'accordo di finanziamento o nel contratto di prestito; (b) qualsiasi utile maturato a favore dell'intermediario in seguito a questa transazione o risultante da operazioni di prestito diretto al beneficiario finale del settore privato è utilizzato ai fini dello sviluppo alle condizioni previste dall'accordo di finanziamento o dal contratto di prestito, dopo aver tenuto conto dei costi amministrativi, dei rischi finanziari e di cambio e del costo dell'assistenza tecnica fornita al beneficiario finale. 2. Qualora il finanziamento sia effettuato tramite un organismo di collegamento avente sede o operante negli Stati ACP, spetta a quest'ultimo selezionare e istruire ogni progetto e gestire i fondi messi a sua disposizione in base alle condizioni previste nel presente accordo e di comune accordo tra le parti. Articolo 65 Cofinanziamenti 1. A richiesta degli Stati ACP, i mezzi di finanziamento previsti dall'accordo possono servire per cofinanziamenti da attuare in particolare con organismi e istituzioni che operano a favore dello sviluppo, Stati membri della Comunità, Stati ACP, paesi terzi o istituzioni finanziarie internazionali o private, imprese o organismi di credito all'esportazione. 2. Con particolare attenzione vengono trattate le possibilità di cofinanziamento nei casi in cui la partecipazione della Comunità può incoraggiare la partecipazione di altri organismi di finanziamento e quando tale finanziamento può determinare una dotazione finanziaria vantaggiosa per lo Stato ACP interessato. 3. I cofinanziamenti possono assumere la forma di finanziamenti congiunti o paralleli. In ciascun caso la preferenza viene attribuita alla formula più adeguata sotto il profilo del rapporto costo-efficacia. Inoltre, gli interventi della Comunità e quelli degli altri cofinanziatori sono soggetti a necessari provvedimenti di armonizzazione e coordinamento, in modo da ridurre il numero di procedure che gli Stati ACP devono applicare e da consentire uno snellimento delle stesse. 4. Il processo di consultazione e di coordinamento con gli altri finanziatori e i cofinanziatori va rafforzato e sviluppato, concludendo, quando sia possibile, accordi quadro di cofinanziamento, mentre gli orientamenti e le procedure di cofinanziamento devono essere riveduti per garantirne l'efficacia alle migliori condizioni possibili. Capitolo 2 : Debito e sostegno all'adeguamento strutturale Articolo 66 Sostegno all'ammortamento del debito 1. Per alleviare l'onere del debito degli Stati ACP e attenuare i loro problemi relativi alla bilancia dei pagamenti, le parti decidono di utilizzare le risorse rese disponibili nel quadro del presente accordo per contribuire alle iniziative di ammortamento del debito approvate a livello internazionale a favore dei paesi ACP. Inoltre, l'utilizzazione delle risorse dei programmi indicativi precedenti che non sono state impegnate è accelerata, caso per caso, attraverso gli strumenti a versamento rapido previsti nell'accordo. La Comunità s'impegna peraltro ad esaminare in che modo a lungo termine risorse diverse da quelle del FES possano essere mobilitate per finanziare iniziative di ammortamento del debito approvate a livello internazionale. 2. A richiesta di uno Stato ACP, la Comunità può concedere: (a) un'assistenza per studiare e trovare soluzioni concrete all'indebitamento, debito interno compreso, alle difficoltà del servizio del debito e ai problemi relativi alla bilancia dei pagamenti; (b) una formazione in materia di gestione del debito e di negoziazione finanziaria internazionale, nonché un aiuto per workshop, corsi e seminari di formazione in questi settori; (c) un aiuto per mettere a punto tecniche e strumenti elastici di gestione del debito. 3. Per contribuire al servizio del debito risultante da prestiti comunitari provenienti dalle risorse proprie della Banca, dai prestiti speciali e dai capitali di rischio, gli Stati ACP possono, secondo modalità da convenire caso per caso con la Commissione, utilizzare per tale servizio la valuta straniera disponibile cui si fa riferimento nel presente accordo, in funzione delle scadenze del debito ed entro i limiti delle necessità per i pagamenti in moneta nazionale. 4. Data la gravità del problema dell'indebitamento internazionale e del suo impatto sulla crescita economica, le parti si dichiarano disposte a continuare gli scambi di opinione nell'ambito di discussioni internazionali sul problema generale dell'indebitamento, senza pregiudicare le discussioni specifiche che hanno luogo all'interno delle organizzazioni pertinenti. Articolo 67 Sostegno all'adeguamento strutturale 1. L'accordo prevede un sostegno alle riforme macroeconomiche e settoriali condotte dagli Stati ACP. In questo quadro le parti assicurano che l'adeguamento sia economicamente valido e socialmente e politicamente sostenibile. Il sostegno viene fornito nel contesto di una valutazione congiunta, da parte della Comunità e dello Stato ACP interessato, delle riforme in atto o previste a livello macroeconomico o settoriale, che consente un apprezzamento generale degli sforzi di riforma compiuti. Il versamento rapido dei fondi è una delle caratteristiche principali dei programmi di sostegno. 2. Gli Stati ACP e la Comunità riconoscono la necessità d'incoraggiare i programmi di riforma a livello regionale e di assicurare che nell'elaborazione e dell'esecuzione dei programmi nazionali si tenga conto delle attività regionali aventi un'incidenza sullo sviluppo nazionale. A tal fine, il sostegno all'adeguamento strutturale deve cercare anche di: (a) comprendere, fin dalla fase di diagnosi, misure d'incoraggiamento all'integrazione regionale, tenendo conto delle conseguenze dell'adeguamento transfrontaliero; (b) contribuire all'armonizzazione e al coordinamento delle politiche macroeconomiche e settoriali, compreso nei settori tributario e doganale, perché possa essere raggiunto il duplice obiettivo dell'integrazione regionale e delle riforme strutturali a livello nazionale; (c) tener conto, attraverso programmi generali d'importazione o un sostegno al bilancio, dei costi transitori netti dell'integrazione regionale nell'ambito delle entrate statali e della bilancia dei pagamenti. 3. Tutti gli Stati ACP che intraprendono o prevedono d'intraprendere riforme macroeconomiche o settoriali hanno diritto all'aiuto all'adeguamento strutturale, tenuto conto del contesto regionale, della loro efficacia e della possibile incidenza sulla dimensione economica, sociale e politica dello sviluppo, nonché delle difficoltà economiche e sociali che detti Stati devono affrontare. 4. Si considera che gli Stati ACP che intraprendono programmi di riforme riconosciuti e sostenuti almeno dai principali finanziatori multilaterali o convenuti con detti donatori ma da questi non necessariamente sostenuti sul piano finanziario, abbiano automaticamente assolto le condizioni richieste per l'ottenimento di un aiuto all'adeguamento. 5. Il sostegno all'adeguamento strutturale viene mobilitato in modo flessibile sotto forma di programmi settoriali e generali d'importazione oppure di sostegno al bilancio. 6. La preparazione e l'istruzione dei programmi di adeguamento strutturale e le decisioni di finanziamento sono realizzate in conformità delle disposizioni del presente accordo relative alle procedure di attuazione, tenendo debitamente conto del rapido versamento dei pagamenti nell'ambito dell'adeguamento strutturale. Caso per caso, può essere autorizzato il finanziamento retroattivo di una parte limitata delle importazioni di origine ACP-CE. 7. L'attuazione di ciascun programma di sostegno garantisce l'accesso più ampio e trasparente possibile degli operatori degli Stati ACP alle risorse del programma e la conformità delle procedure di appalto con le pratiche amministrative e commerciali dello Stato interessato, assicurando il miglior rapporto possibile qualità/prezzo per i beni importati e la necessaria coerenza con i progressi compiuti a livello internazionale in materia di armonizzazione delle procedure di sostegno all'adeguamento strutturale. Capitolo 3 : Sostegno in caso di fluttuazioni a breve termine dei proventi da esportazione Articolo 68 1. Le parti riconoscono che la discontinuità dei proventi da esportazione, specialmente nei settori agricolo e minerario, può incidere negativamente sullo sviluppo degli Stati ACP pregiudicando il conseguimento degli obiettivi che essi si sono prefissi. È istituito pertanto un sistema di sostegno supplementare nell'ambito della dotazione finanziaria del sostegno allo sviluppo a lungo termine, per attenuare gli effetti negativi di qualsiasi discontinuità riguardo ai proventi da esportazione, compresi quelli dei settori agricolo e minerario. 2. Scopo del sostegno in caso di fluttuazioni a breve termine dei proventi da esportazione è di salvaguardare le riforme e le politiche macroeconomiche e settoriali messe in pericolo dalla brusca riduzione delle entrate e di riassorbire gli effetti negativi della discontinuità dei proventi da esportazione, in particolare di quelli dei prodotti agricoli e minerari. 3. Nell'allocazione delle risorse dell'anno di applicazione si tiene conto dell'estrema dipendenza delle economie degli Stati ACP dalle esportazioni, in particolare da quelle agricole e minerarie. In questo contesto gli Stati meno sviluppati, senza sbocco sul mare e insulari ricevono un trattamento più favorevole. 4. Le risorse supplementari sono fornite secondo le particolari modalità del meccanismo di sostegno illustrate nell'allegato II relativo alle modalità e alle condizioni di finanziamento. 5. La Comunità sostiene anche i regimi di assicurazione basati sul mercato destinati agli Stati ACP che vogliono proteggersi dai rischi di fluttuazione dei proventi da esportazione. Capitolo 4 : Sostegno alle politiche settoriali Articolo 69 1. La cooperazione sostiene, mediante i vari strumenti e in base alle varie modalità previsti dall'accordo: (a) le politiche e le riforme settoriali di carattere sociale ed economico; (b) le misure dirette a intensificare le attività del settore privato e a migliorare la sua competitività sui mercati esteri; (c) le misure di espansione dei servizi sociali settoriali; (d) le questioni tematiche e orizzontali. 2. Il sostegno è fornito, a seconda dei casi, per mezzo di: (a) programmi settoriali; (b) sostegno al bilancio; (c) investimenti; (d) azioni di ricostruzione; (e) azioni di formazione; (f) assistenza tecnica; (g) sostegno alle istituzioni. Capitolo 5 : Microprogetti e cooperazione decentrata Articolo 70 Per rispondere alle esigenze di sviluppo delle comunità locali e per incoraggiare tutti gli attori della cooperazione decentrata in grado di contribuire allo sviluppo autonomo degli Stati ACP a proporre e attuare iniziative, la cooperazione sostiene tali azioni di sviluppo nel quadro stabilito dalle norme e dalle legislazioni nazionali degli Stati ACP interessati e dalle disposizioni del programma indicativo. In questo contesto la cooperazione sostiene: (a) microprogetti a livello locale che hanno un impatto economico e sociale sulla vita delle popolazioni, rispondono ad un bisogno prioritario espresso e constatato e sono attuati su iniziativa e con la partecipazione attiva delle comunità locali beneficiarie; (b) azioni di cooperazione decentrata, soprattutto quando sono frutto degli sforzi e delle risorse combinati di attori decentrati degli Stati ACP e dei loro omologhi comunitari. Questa forma di cooperazione consente la mobilitazione delle competenze, dei metodi di funzionamento innovativi e delle risorse degli attori della cooperazione decentrata per lo sviluppo dello Stato ACP interessato. Articolo 71 1. I microprogetti e le azioni di cooperazione decentrate possono avvalersi delle risorse finanziarie dell'accordo. I progetti e i programmi attuati nell'ambito di questa forma di cooperazione possono essere o non essere collegati ai programmi effettuati nei settori di concentrazione dei programmi indicativi, ma possono rappresentare un modo per raggiungere gli obiettivi specifici del programma indicativo o quelli derivanti dalle iniziative delle comunità locali e degli attori della cooperazione decentrata. 2. Partecipa al finanziamento dei microprogetti e della cooperazione decentrata il Fondo europeo per lo sviluppo, il cui contributo non supera di norma i tre quarti del costo totale di ciascun progetto né può superare il limite stabilito nel programma indicativo. La differenza è coperta: (a) dalla comunità locale interessata, nel caso di microprogetti, in forma di contributi in natura, prestazione di servizi o in contanti, a seconda delle sue possibilità; (b) dagli attori della cooperazione decentrata, a condizione che le risorse finanziarie, tecniche o di altro tipo da essi apportate non siano di norma inferiori al 25% del costo stimato del progetto/programma; (c) a titolo eccezionale, dallo Stato ACP interessato, che può concedere un contributo finanziario, ammettere l'uso di attrezzature pubbliche o fornire servizi. 3. Ai progetti e ai programmi finanziati nell'ambito dei microprogetti o della cooperazione decentrata si applicano le procedure definite nel presente accordo, in particolare quelle di cui ai programmi pluriennali. Capitolo 6 - Aiuto umanitario e aiuto d'urgenza Articolo 72 1. L'aiuto umanitario e l'aiuto d'urgenza sono concessi alla popolazione degli Stati ACP che devono far fronte a difficoltà economiche e sociali gravi, di carattere eccezionale, risultanti da calamità naturali, da crisi provocate dagli esseri umani, come le guerre e altri conflitti, o da circostanze straordinarie aventi effetti comparabili. L'aiuto umanitario e l'aiuto d'urgenza sono mantenuti per il tempo necessario a coprire i bisogni urgenti dovuti a tali situazioni. 2. L'aiuto umanitario e l'aiuto d'urgenza sono concessi esclusivamente in base ai bisogni e agli interessi delle vittime delle calamità e conformemente ai principi del diritto umanitario internazionale. In particolare, non si operano discriminazioni tra le vittime in base alla razza, all'origine etnica, alla religione, al sesso, all'età, alla nazionalità o alla tendenza politica e sono garantiti il libero accesso alle vittime e la loro protezione nonché la sicurezza del personale e delle attrezzature umanitarie. 3. L'aiuto umanitario e l'aiuto d'urgenza sono intesi a: (a) salvaguardare le vite umane in situazioni di crisi o immediatamente successive a crisi provocate da calamità naturali, conflitti o guerre; (b) contribuire al finanziamento e alla fornitura dell'aiuto umanitario nonché a garantire che i beneficiari vi possano accedere direttamente utilizzando tutti i mezzi logistici disponibili; (c) eseguire opere di ricostruzione a breve termine per consentire ai settori della popolazione colpiti di beneficiare di un minimo d'integrazione socioeconomica e ristabilire quanto prima le condizioni per la ripresa dello sviluppo in base agli obiettivi a lungo termine definiti dal paese ACP interessato; (d) rispondere alle esigenze determinate dagli spostamenti di popolazioni (profughi, sfollati e rimpatriati) in seguito a calamità naturali o provocate dall'uomo, in modo da coprire, finché sarà necessario, tutti i bisogni dei profughi e degli sfollati (ovunque si trovino) e agevolarne il rimpatrio volontario e il reinserimento nel paese d'origine; (e) aiutare gli Stati ACP a mettere a punto meccanismi di prevenzione e preparazione alle calamità naturali, compresi i sistemi di previsione e di allarme rapido, allo scopo di attenuare le conseguenze delle catastrofi. 4. Aiuti simili a quelli di cui sopra possono essere concessi agli Stati ACP che accolgono profughi o rimpatriati per rispondere ai bisogni urgenti non previsti dall'aiuto d'urgenza. 5. Dato l'obiettivo di sviluppo degli aiuti concessi in conformità di questo articolo, gli aiuti in questione possono, in via eccezionale, essere utilizzati congiuntamente con i fondi assegnati al programma indicativo dello Stato ACP interessato. 6. Le azioni di aiuto umanitario o aiuto d'urgenza sono intraprese a richiesta dello Stato ACP interessato dalla crisi, della Commissione, di organizzazioni internazionali o di organizzazioni non governative locali o internazionali. Gli aiuti sono gestiti e attuati secondo procedure che permettono interventi rapidi, elastici ed efficaci. La Comunità prende i provvedimenti necessari ad agevolare la celerità degli interventi richiesti dalla situazione d'urgenza. Articolo 73 1. Le azioni successive alla fase d'emergenza destinate al necessario ripristino delle condizioni materiali e sociali dopo calamità naturali o circostanze straordinarie con effetti comparabili possono essere finanziate dalla Comunità ai sensi dell'accordo. Tali azioni, che ricorrono a meccanismi efficaci ed elastici, devono agevolare la transizione dalla fase d'urgenza alla fase di sviluppo, promuovere il reinserimento socioeconomico delle popolazioni colpite, eliminare per quanto possibile le cause della crisi, rafforzare le istituzioni e favorire l'appropriazione da parte degli attori locali e nazionali del proprio ruolo nell'elaborazione di una politica di sviluppo sostenibile per lo Stato ACP interessato. 2. Le azioni d'urgenza a breve termine sono finanziate in via eccezionale dal FES quando non possono essere finanziate dal bilancio comunitario. Capitolo 7 : Sostegno agli investimenti e allo sviluppo del settore privato Articolo 74 La cooperazione promuove, attraverso un aiuto finanziario e tecnico, le politiche e le strategie di sviluppo degli investimenti e del settore privato definite nel presente accordo. Articolo 75 Promozione degli investimenti Riconoscendo l'importanza degli investimenti privati per la promozione della loro cooperazione allo sviluppo e la necessità di adottare misure per stimolare questi investimenti, gli Stati ACP, la Comunità e i suoi Stati membri, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze: (a) attuano misure allo scopo d'incoraggiare gli investitori privati che si conformano agli obiettivi e alle priorità della cooperazione allo sviluppo ACP-UE, nonché alle leggi e ai regolamenti applicabili nei loro Stati rispettivi, a partecipare ai loro sforzi di sviluppo; (b) adottano le misure e le disposizioni atte a creare e a mantenere un clima prevedibile e sicuro per gli investimenti e negoziano accordi volti a migliorare questo clima; (c) incoraggiano il settore privato dell'UE a investire e a fornire un'assistenza specifica agli operatori corrispondenti dei paesi ACP nel quadro di cooperazioni e partenariati tra imprese d'interesse reciproco; (d) agevolano i partenariati e le imprese comuni incoraggiando il cofinanziamento; (e) patrocinano ambiti d'investimento settoriali per promuovere i partenariati e gli investimenti esteri; (f) appoggiano gli sforzi degli Stati ACP volti ad attrarre finanziamenti, specialmente privati, per investimenti infrastrutturali e per infrastrutture producenti entrate, che sono fondamentali per il settore privato; (g) sostengono il potenziamento delle capacità degli enti e delle istituzioni nazionali di promozione degli investimenti, incaricati di promuovere e agevolare gli investimenti esteri; (h) diffondono informazioni sulle possibilità d'investimento e sulle condizioni di funzionamento delle imprese negli Stati ACP; (i) promuovono il dialogo, la cooperazione e i partenariati tra imprese private a livello nazionale, regionale e delle relazioni ACP-UE, in particolare attraverso un forum delle imprese private ACP-UE; le attività di un siffatto forum sono sostenute in vista del conseguimento dei seguenti obiettivi: i. favorire il dialogo ACP-UE nel settore privato e tra il settore privato ACP-UE e gli organismi istituiti ai sensi dell'accordo; ii. analizzare e fornire periodicamente agli organismi competenti le informazioni sull'insieme delle questioni concernenti le relazioni istituite tra i settori privati dei paesi ACP e dell'UE nel quadro dell'accordo o, più in generale, delle relazioni economiche tra la Comunità e i paesi ACP; iii. analizzare e fornire agli organismi competenti le informazioni sui problemi specifici di carattere settoriale, relativi, tra l'altro, a rami di produzione o a tipi di prodotti di livello regionale o subregionale. Articolo 76 Finanziamento e sostegno degli investimenti 1. La cooperazione mette a disposizione risorse finanziarie a lungo termine, compresi capitali di rischio, per contribuire a promuovere la crescita del settore privato e a mobilitare i capitali nazionali ed esteri a tal fine. In quest'ottica la cooperazione fornisce in particolare: (a) aiuti non rimborsabili per: l'assistenza finanziaria e tecnica finalizzata alle riforme politiche, allo sviluppo delle risorse umane, al potenziamento delle capacità istituzionali e ad altre forme di sostegno istituzionale connesse ad un investimento specifico; misure per aumentare la competitività delle imprese e rafforzare le capacità degli intermediari privati, finanziari e non; l'agevolazione e la promozione degli investimenti e attività di miglioramento della competitività; (b) servizi di consulenza per contribuire a creare un clima favorevole agli investimenti e una base d'informazione per incoraggiare e indirizzare l'afflusso di capitali; (c) capitali di rischio per investimenti in fondi propri o quasi propri, garanzie a sostegno di investimenti privati nazionali ed esteri e prestiti o linee di credito alle condizioni definite all'allegato II al presente accordo relativo alle modalità e alle condizioni di finanziamento,; (d) prestiti della Banca concessi sulle sue risorse proprie. 2. I prestiti sulle risorse proprie della Banca sono concessi in conformità del suo statuto e dei termini e delle condizioni stabiliti all'allegato II del presente accordo. Articolo 77 Garanzie degli investimenti 1. Le garanzie degli investimenti sono uno strumento sempre più importante per il finanziamento dello sviluppo, poiché contribuiscono a ridurre i rischi connessi ai progetti e incoraggiano l'afflusso di capitali privati. La cooperazione assicura pertanto una disponibilità e un utilizzo crescenti delle assicurazioni in quanto meccanismo di riduzione dei rischi, per aumentare la fiducia degli investitori negli Stati ACP. 2. La cooperazione offre garanzie e contribuisce attraverso dei fondi di garanzia a coprire i rischi connessi ad investimenti idonei. Più particolarmente la cooperazione sostiene: (a) i regimi di riassicurazione destinati a coprire gli investimenti esteri diretti effettuati da investitori idonei contro le incertezze giuridiche e i principali rischi di espropriazione, restrizioni dei trasferimenti valutari, guerre e disordini civili e rotture di contratto; gli investitori possono assicurare i progetti combinando a piacere questi quattro tipi di copertura; (b) i programmi di garanzia volti a coprire il rischio con garanzie parziali per il finanziamento del debito; le garanzie possono essere concesse anche solo per una parte del rischio o una parte del credito; (c) i fondi di garanzia nazionali e regionali che coinvolgano in particolare istituzioni finanziarie o investitori nazionali, per incoraggiare lo sviluppo del settore finanziario. 3. La cooperazione sostiene anche lo sviluppo delle capacità e fornisce un appoggio istituzionale e una partecipazione al finanziamento di base delle iniziative nazionali o regionali intese a ridurre i rischi commerciali cui sono esposti gli investitori (tra l'altro, fondi di garanzia, organismi di regolamentazione, meccanismi di arbitraggio e sistemi giudiziari volti a proteggere maggiormente gli investimenti migliorando i sistemi di credito all'esportazione). 4. La cooperazione fornisce tale sostegno alle iniziative private e pubbliche sulla base del valore supplementare aggiunto e, ove possibile, in partenariato con organizzazioni private e con altre organizzazioni pubbliche. Gli Stati ACP e l'UE procederanno, nell'ambito del Comitato ACP-CE di cooperazione per il finanziamento dello sviluppo, ad un'analisi congiunta della proposta d'istituire un organismo di garanzia ACP-UE incaricato di mettere a punto e gestire programmi di garanzia degli investimenti. Articolo 78 Tutela degli investimenti 1. Gli Stati ACP e la Comunità e i suoi Stati membri, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, ribadiscono la necessità di promuovere e di tutelare gli investimenti di ciascuna parte nei rispettivi territori e, in questo contesto, affermano l'importanza di concludere, nell'interesse reciproco, accordi di promozione e di tutela degli investimenti che possano anche costituire la base di sistemi di assicurazione e di garanzia. 2. Al fine di dare maggior impulso agli investimenti europei in progetti di sviluppo avviati dagli Stati ACP e che rivestano per essi un'importanza particolare, la Comunità e gli Stati membri, da un lato, e gli Stati ACP, dall'altro, possono anche concludere accordi relativi a progetti specifici di reciproco interesse, qualora la Comunità e gli imprenditori europei contribuiscano al loro finanziamento. 3. Le parti convengono inoltre d'introdurre, nel quadro degli accordi di partenariato economico e nel rispetto delle competenze rispettive della Comunità e dei suoi Stati membri, dei principi generali sulla tutela e la promozione degli investimenti, facendo propri i migliori risultati raggiunti in questo campo nell'ambito delle organizzazioni internazionali competenti o nelle relazioni bilaterali. Titolo III - Cooperazione tecnica Articolo 79 1. La cooperazione tecnica deve aiutare gli Stati ACP a valorizzare le loro risorse umane nazionali e regionali e a sviluppare in modo duraturo le istituzioni indispensabili alla riuscita del loro sviluppo, nonché, tra l'altro, contribuire al rafforzamento delle imprese e delle organizzazioni di consulenza dei paesi ACP e alla conclusione di accordi di scambi per consulenti di imprese dei paesi ACP e dell'UE. 2. La cooperazione tecnica deve inoltre avere un rapporto costo/efficacia favorevole, rispondere alle esigenze per le quali è stata progettata, agevolare il trasferimento di know-how e incrementare le competenze nazionali e regionali. La cooperazione tecnica deve contribuire a realizzare gli obiettivi dei progetti e dei programmi e a rafforzare le capacità di gestione dell'ordinatore nazionale o regionale. L'assistenza tecnica deve: (a) basarsi sui bisogni, dunque essere concessa solo su richiesta dello Stato o degli Stati ACP interessati ed essere adeguata ai bisogni del beneficiario; (b) fungere da complemento e da sostegno agli sforzi degli Stati ACP per individuare le proprie esigenze; (c) essere seguita e controllata perché se ne possa garantire l'efficacia; (d) incoraggiare la partecipazione di esperti, imprese di consulenza e istituti di formazione e di ricerca dei paesi ACP negli appalti finanziati dal Fondo e individuare le possibilità di assumere personale qualificato nazionale o regionale per i progetti del Fondo; (e) incoraggiare il distaccamento di quadri nazionali dei paesi ACP, in qualità di consulenti, presso un'istituzione del proprio paese o di un paese vicino o presso un'organizzazione regionale; (f) contribuire a inquadrare meglio i limiti e il potenziale delle risorse umane nazionali e regionali e a istituire un registro degli esperti, dei consulenti e delle imprese di consulenza dei paesi ACP cui poter ricorrere per i progetti e i programmi finanziati dal Fondo; (g) appoggiare l'assistenza tecnica tra gli Stati ACP per promuovere gli scambi tra gli Stati ACP di quadri ed esperti in materia di assistenza tecnica e di gestione; (h) sviluppare, quale parte integrante della pianificazione di progetti e programmi, programmi d'azione per lo sviluppo a lungo termine delle istituzioni e del personale, tenendo conto delle relative esigenze finanziarie; (i) accrescere la capacità degli Stati ACP di acquisire una perizia propria; (j) prestare particolare attenzione allo sviluppo delle capacità degli Stati ACP in materia di pianificazione, attuazione e valutazione dei progetti e di gestione delle dotazioni. 3. L'assistenza tecnica può essere fornita in tutti i settori della cooperazione, entro i limiti stabiliti dal presente accordo. Le attività oggetto dell'assistenza sono diverse per estensione e natura e sono definite su misura per soddisfare i bisogni degli Stati ACP. 4. La cooperazione tecnica può assumere un carattere specifico o generale. Il Comitato ACP-CE di cooperazione per il finanziamento dello sviluppo stabilisce gli orientamenti per l'attuazione della cooperazione tecnica. Articolo 80 Allo scopo d'invertire il movimento di esodo dei quadri dagli Stati ACP, la Comunità assiste gli Stati ACP che ne facciano richiesta con misure appropriate d'incentivazione al rimpatrio, per favorire il ritorno dei cittadini ACP qualificati residenti nei paesi sviluppati. Titolo IV - Procedure e sistemi di gestione Articolo 81 Procedure Le procedure di gestione sono trasparenti e semplici da applicare e consentono il decentramento dei compiti e delle responsabilità agli operatori sul campo. Gli attori non statali sono associati all'attuazione della cooperazione allo sviluppo ACP-UE nei settori che li riguardano. Le disposizioni procedurali relative alla programmazione, alla preparazione, all'attuazione e alla gestione della cooperazione finanziaria e tecnica sono definite nei dettagli all'allegato IV sulle procedure di attuazione e gestione. Il Consiglio dei ministri ACP-UE può esaminare, rivedere e modificare tali disposizioni su raccomandazione del Comitato ACP-CE di cooperazione per il finanziamento dello sviluppo. Articolo 82 Agenti incaricati dell'esecuzione Per l'attuazione della cooperazione finanziaria e tecnica definita nel presente accordo sono designati agenti responsabili dell'esecuzione. Le disposizioni che disciplinano le loro responsabilità figurano nell'allegato IV sulle procedure di attuazione e gestione. Articolo 83 Comitato ACP-CE di cooperazione per il finanziamento dello sviluppo 1. Il Consiglio dei ministri esamina, almeno una volta all'anno, la fase di realizzazione degli obiettivi della cooperazione per il finanziamento dello sviluppo e i problemi generali e specifici derivanti dall'attuazione di detta cooperazione. A tal fine è istituito in sede di Consiglio dei ministri un comitato ACP-CE di cooperazione per il finanziamento dello sviluppo, denominato in appresso "comitato ACP-CE". 2. Detto comitato ha l'incarico, tra l'altro, di: (a) assicurare la realizzazione in generale degli obiettivi e dei principi della cooperazione per il finanziamento dello sviluppo e stabilire gli orientamenti generali per la loro efficace e tempestiva attuazione; (b) esaminare i problemi posti dall'attuazione delle azioni di cooperazione allo sviluppo e proporre adeguate misure; (c) esaminare periodicamente gli allegati all'accordo per garantire che continuino ad essere pertinenti e raccomandare eventuali modifiche al Consiglio dei ministri; (d) esaminare le azioni intraprese nel quadro dell'accordo per raggiungere gli obiettivi relativi alla promozione dello sviluppo e degli investimenti del settore privato nonché le operazioni connesse allo strumento per gli investimenti. 3. Il comitato ACP-CE, che si riunisce trimestralmente, è composto, su base paritetica, di rappresentanti degli Stati ACP e della Comunità designati dal Consiglio dei ministri, o dei loro mandatari. Esso si riunisce a livello ministeriale ogniqualvolta una parte lo richieda, ed almeno una volta all'anno. 4. Il Consiglio dei ministri adotta il regolamento interno del comitato ACP-CE, in articolare le condizioni di rappresentanza ed il numero dei membri dello stesso, le modalità secondo le quali deliberano e le condizioni di esercizio della presidenza. 5. Il comitato ACP-CE può convocare riunioni di esperti per studiare le cause delle eventuali difficoltà o degli eventuali blocchi che ostacolano l'efficace attuazione della cooperazione allo sviluppo. Detti esperti sottoporranno al comitato raccomandazioni sui mezzi atti ad eliminare tali difficoltà o blocchi. 1. PARTE 5 : DISPOSIZIONI GENERALI CONCERNENTI GLI STATI ACP MENO SVILUPPATI, SENZA SBOCCO SUL MARE E INSULARI Capitolo 1 : Disposizioni generali Articolo 84 1. La cooperazione garantisce un trattamento speciale ai paesi ACP meno sviluppati e tiene debitamente conto della vulnerabilità dei paesi ACP senza sbocco sul mare e insulari, per permettere loro di trarre pienamente profitto dalle possibilità offerte dall'accordo e in modo da accelerare il rispettivo ritmo di sviluppo. Essa tiene conto anche dei bisogni dei paesi che si trovano in situazione postconflittuale. 2. A prescindere dalle misure e disposizioni specifiche da prevedere per ciascun gruppo nei vari capitoli dell'accordo, è rivolta un'attenzione particolare, per quanto riguarda i paesi meno sviluppati, senza sbocco sul mare e insulari nonché i paesi che sono stati teatro di conflitti: (a) all'intensificazione della cooperazione regionale; (b) alle infrastrutture dei trasporti e delle telecomunicazioni; (c) allo sfruttamento efficace delle risorse marine e alla commercializzazione di tali prodotti, nonché, per i paesi senza sbocco sul mare, alla pesca continentale; (d) in materia di adeguamento strutturale, al livello di sviluppo di questi paesi, e nella fase di esecuzione, alla dimensione sociale dell'adeguamento; (e) all'attuazione di strategie alimentari e di programmi integrati di sviluppo. Capitolo 2 : Stati ACP meno sviluppati Articolo 85 1. Un particolare trattamento è riservato agli Stati ACP meno sviluppati per aiutarli a risolvere le gravi difficoltà economiche e sociali che ostacolano il loro sviluppo, in modo da accelerare il rispettivo ritmo di sviluppo. 2. L'elenco degli Stati ACP meno sviluppati figura all'allegato VI. Esso può essere modificato con decisione del Consiglio dei ministri qualora: (a) uno Stato terzo che si trovi in una situazione simile aderisca al presente accordo; (b) la situazione economica di uno Stato ACP si modifichi in maniera significativa e duratura, in modo da richiedere la sua inclusione nella categoria degli Stati ACP meno sviluppati o da non giustificare più tale inclusione. Articolo 86 Le disposizioni a favore degli Stati ACP meno sviluppati si trovano negli articoli seguenti: 2, 29, 32, 35, 37, 56, 68, 84, 85. Capitolo 3 : Stati ACP senza sbocco sul mare Articolo 87 1. Sono previste disposizioni e misure specifiche per sostenere gli Stati ACP senza sbocco sul mare negli sforzi che essi compiono per superare le difficoltà geografiche e gli altri ostacoli che frenano il loro sviluppo, in maniera da consentire loro di accelerare il rispettivo ritmo di sviluppo. 2. L'elenco degli Stati ACP senza sbocco sul mare figura all'allegato VI. Esso può essere modificato con decisione del Consiglio dei ministri qualora uno Stato terzo che si trovi in una situazione simile aderisca al presente accordo. Articolo 88 Le disposizioni a favore degli Stati ACP senza sbocco sul mare si trovano negli articoli seguenti: 2, 32, 35, 56, 68, 84, 87. Capitolo 4 : Stati ACP insulari Articolo 89 1. Sono previste disposizioni e misure specifiche per sostenere gli Stati ACP insulari negli sforzi che essi compiono per superare le difficoltà naturali e geografiche e gli altri ostacoli che frenano il loro sviluppo, in maniera da consentire loro di accelerare il rispettivo ritmo di sviluppo. 2. L'elenco degli Stati ACP insulari figura all'allegato VI. Esso può essere modificato con decisione del Consiglio dei ministri qualora uno Stato terzo che si trovi in una situazione simile aderisca al presente accordo. Articolo 90 Le disposizioni a favore degli Stati ACP insulari si trovano negli articoli seguenti: 2, 32, 35, 56, 68, 84, 89. PARTE 6 : DISPOSIZIONI FINALI Articolo 91 Incompatibilità tra il presente accordo e altri trattati I trattati, le convenzioni, gli accordi o le intese di qualsiasi forma o natura conclusi fra uno o più Stati membri della Comunità e uno o più Stati ACP non devono essere di ostacolo all'applicazione del presente accordo. Articolo 92 Territori interessati Fatte salve le disposizioni particolari in materia di relazioni fra gli Stati ACP e i dipartimenti d'oltremare in esse enunciate, il presente accordo si applica, da una parte, ai territori nei quali si applica il trattato, alle condizioni precisate in detto trattato e, dall'altra, ai territori degli Stati ACP. Articolo 93 Ratifica ed entrata in vigore dell'accordo 1. Il presente accordo è ratificato dalle parti firmatarie secondo le rispettive norme e procedure costituzionali. 2. Gli strumenti di ratifica e l'atto di notifica della conclusione del presente accordo sono depositati, per quanto riguarda gli Stati ACP, presso il segretariato del Consiglio delle Comunità europee e, per quanto riguarda gli Stati membri, presso il segretariato degli Stati ACP. I segretariati ne informano immediatamente gli Stati firmatari e la Comunità. 3. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data di deposito degli strumenti di ratifica da parte degli Stati membri e di almeno due terzi degli Stati ACP nonché dello strumento di approvazione dell'accordo da parte della Comunità. 4. Gli Stati ACP che non hanno espletato le procedure di cui ai paragrafi 1 e 2 alla data dell'entrata in vigore del presente accordo come previsto al paragrafo 3, possono procedervi soltanto entro i dodici mesi successivi a detta data, salve restando le disposizioni del paragrafo 6. Per tali Stati il presente accordo diventa applicabile il primo giorno del secondo mese successivo all'espletamento di dette procedure. Detti Stati riconoscono la validità di qualsiasi misura di applicazione del presente accordo presa dopo la data della sua entrata in vigore. 5. Il regolamento interno delle istituzioni congiunte istituite ai sensi del presente accordo stabilisce le condizioni alle quali i rappresentanti degli Stati firmatari di cui al paragrafo 4 partecipano in veste di osservatori alle sedute delle istituzioni. 6. Il Consiglio dei ministri può decidere di accordare un sostegno speciale agli Stati ACP firmatari delle precedenti convenzioni ACP-CE che, mancando di istituzioni statali normalmente costituite, non sono stati in grado di firmare o ratificare il presente accordo. Il sostegno può essere concesso per il potenziamento di istituzioni e per attività di sviluppo economico e sociale, con particolare attenzione ai bisogni dei settori più vulnerabili della popolazione. In questo ambito, tali paesi potranno attingere ai fondi previsti nella parte 4 del presente accordo, relativa alla cooperazione finanziaria e tecnica. In deroga al paragrafo 4, i paesi in questione che sono firmatari dell'accordo possono completare le procedure di ratifica entro dodici mesi dalla ricostituzione delle istituzioni statali. I paesi in questione che non hanno firmato né ratificato l'accordo, possono aderirvi mediante le procedure di cui all'articolo 94. Articolo 94 Adesioni 1. Ogni domanda di adesione al presente accordo presentata da uno Stato indipendente le cui caratteristiche strutturali e la cui situazione economico-sociale siano paragonabili a quelle degli Stati ACP, dev'essere sottoposta al Consiglio dei ministri. In caso di approvazione del Consiglio dei ministri, lo Stato in questione aderisce all'accordo depositando un atto di adesione presso il segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea, che ne trasmette una copia certificata conforme al segretariato degli Stati ACP e ne informa gli Stati membri. Il Consiglio dei ministri può decidere le misure di adeguamento eventualmente necessarie. Lo Stato in questione gode degli stessi diritti ed è soggetto agli stessi obblighi degli Stati ACP. La sua adesione non può pregiudicare i vantaggi derivanti agli Stati ACP firmatari del presente accordo dalle disposizioni relative alla cooperazione per il finanziamento dello sviluppo. Il Consiglio dei ministri può definire le condizioni e le modalità specifiche dell'adesione di un singolo Stato in un protocollo speciale che forma parte integrante dell'accordo. 2. Il Consiglio dei ministri viene informato di qualsiasi domanda di adesione di uno Stato terzo ad un'associazione economica di Stati ACP. 3. Il Consiglio dei ministri è informato di qualsiasi domanda di adesione di uno Stato terzo all'Unione europea. Durante i negoziati tra l'Unione e lo Stato candidato, la Comunità fornisce agli Stati ACP ogni informazione utile e questi, a loro volta, indicano alla Comunità le loro preoccupazioni affinché quest'ultima possa prenderle nella massima considerazione. La Comunità informa il segretariato degli Stati ACP di ogni nuova adesione all'Unione europea. Ogni nuovo Stato membro dell'Unione europea diviene parte contraente del presente accordo dalla data della sua adesione mediante una clausola inserita a tal fine nell'atto di adesione. Se l'atto di adesione all'Unione europea non prevede una siffatta adesione automatica dello Stato membro al presente accordo, lo Stato membro in questione aderisce depositando un atto di adesione presso il segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea, che ne trasmette una copia certificata conforme al segretariato degli Stati ACP e ne informa gli Stati membri. Le parti esaminano gli effetti dell'adesione dei nuovi Stati membri sul presente accordo. Il Consiglio dei ministri può decidere le misure transitorie o di adeguamento eventualmente necessarie. Articolo 95 Durata dell'accordo e clausola di revisione 1. Il presente accordo è concluso per un periodo di venti anni a decorrere dal 1° marzo 2000. 2. Dei protocolli finanziari sono definiti per ciascun periodo di cinque anni. 3. Al più tardi 12 mesi prima della scadenza di ciascun periodo di cinque anni, la Comunità e gli Stati membri, da un lato, e gli Stati ACP, dall'altro, notificano all'altra parte le disposizioni del presente accordo di cui chiedono la revisione ai fini di un'eventuale modifica dell'accordo stesso. Ciò non si applica tuttavia alle disposizioni relative alla cooperazione economica e commerciale, per le quali è prevista una procedura di revisione speciale. A prescindere da detta scadenza, qualora una parte chieda la revisione di una qualsiasi delle disposizioni dell'accordo, l'altra parte dispone di un periodo di due mesi per chiedere che detta revisione sia estesa ad altre disposizioni connesse con quelle che hanno formato oggetto della richiesta iniziale. Dieci mesi prima della scadenza di tale periodo quinquennale in corso, le parti contraenti avviano negoziati per esaminare le eventuali modifiche da apportare alle disposizioni oggetto della notifica. Le disposizioni dell'articolo 93 si applicano anche alle modifiche in tal modo apportate all'accordo. Il Consiglio dei ministri adotta eventualmente le misure transitorie necessarie per quanto riguarda le disposizioni modificate, fino alla loro entrata in vigore. 4. Diciotto mesi prima della fine del periodo complessivo dell'accordo le parti contraenti avviano negoziati per esaminare le disposizioni che disciplineranno in seguito le loro relazioni. Il Consiglio dei ministri adotta le eventuali misure transitorie necessarie fino all'entrata in vigore del nuovo accordo. Articolo 96 Elementi essenziali - Procedura di consultazione e misure appropriate relative ai diritti dell'uomo, ai principi democratici e allo Stato di diritto 1. Ai fini del presente articolo, s'intende per "parte" la Comunità e gli Stati membri dell'Unione europea, da un lato, e ciascuno Stato ACP, dall'altro. 2. (a) Se, nonostante il dialogo politico che le parti intrattengono regolarmente, una parte reputa che l'altra non abbia soddisfatto un obbligo derivante dal rispetto dei diritti dell'uomo, dei principi democratici o dello Stato di diritto di cui all'articolo 9, paragrafo 2, essa fornisce all'altra parte e al Consiglio dei ministri, eccetto in casi particolarmente urgenti, le informazioni utili necessarie ad un esame approfondito della situazione, al fine di trovare una soluzione accettabile per entrambe le parti. A tal fine, essa invita l'altra parte a tenere consultazioni vertenti principalmente sulle misure adottate o da adottare dalla parte interessata per porre rimedio alla situazione. Le consultazioni sono condotte al livello e nella forma considerati più appropriati al raggiungimento di una soluzione. Le consultazioni iniziano entro 15 giorni dall'invito e continuano per un periodo stabilito di comune accordo in funzione del carattere e della gravità della violazione. In ogni caso, esse non superano i 60 giorni. Se le consultazioni non portano ad una soluzione accettabile per entrambe le parti, se la consultazione è rifiutata o vi è un'urgenza particolare, possono essere adottate misure appropriate. Tali misure sono revocate non appena vengono meno le ragioni che hanno condotto alla loro adozione. (b) Con l'espressione "urgenza particolare" s'intendono casi eccezionali di violazioni particolarmente serie e flagranti di uno degli elementi essenziali di cui all'articolo 9, paragrafo 2, che richiedono una reazione immediata. La parte che ricorre alla procedura d'urgenza particolare ne informa separatamente l'altra parte e il Consiglio dei ministri, a meno che non le manchi il tempo di farlo. (c) Con l'espressione "misure appropriate" utilizzata nel presente articolo s'intendono le misure adottate in conformità del diritto internazionale e proporzionate alla violazione. Nella scelta di tali misure si privilegiano quelle che pregiudicano meno l'applicazione del presente accordo. Resta inteso che la sospensione costituisce l'ultima risorsa. Se in casi di urgenza particolare vengono adottate misure, esse sono notificate immediatamente all'altra parte e al Consiglio dei ministri. Su richiesta della parte interessata, possono allora essere avviate consultazioni per esaminare in profondità la situazione e, se possibile, trovare una soluzione. Tali consultazioni si svolgono secondo le modalità indicate sopra alla lettera a), secondo e terzo comma. Articolo 97 Procedura di consultazione e misure appropriate riguardanti la corruzione 1. Le parti ritengono che, nei casi in cui la Comunità è un partner importante in termini di sostegno finanziario alle politiche e ai programmi economici e settoriali, i casi di corruzione gravi debbano essere oggetto di consultazioni tra le parti. 2. In queste circostanze ciascuna delle parti può invitare l'altra a procedere a consultazioni. Queste iniziano entro 21 giorni dall'invito e non durano più di 60 giorni. 3. Se le consultazioni non portano ad una soluzione accettabile per entrambe le parti, o se la consultazione è rifiutata, le parti adottano le misure appropriate. In ogni caso, incombe principalmente alla parte presso la quale si sono verificati i casi di corruzione gravi prendere le misure necessarie per rimediare immediatamente alla situazione. Le misure adottate dall'una o dall'altra parte devono essere proporzionate alla gravità della situazione. Nella scelta di tali misure si privilegiano quelle che pregiudicano meno l'applicazione del presente accordo. Resta inteso che la sospensione costituisce l'ultima risorsa. 4. Ai fini del presente articolo, s'intende per "parte" la Comunità e i suoi Stati membri, da un lato, e ciascuno Stato ACP, dall'altro. Articolo 98 Composizione delle controversie 1. Le controversie sull'interpretazione o sull'applicazione del presente accordo tra uno Stato membro, più Stati membri o la Comunità, da una parte, e uno o più Stati ACP, dall'altra, sono sottoposte al Consiglio dei ministri. Tra le sessioni del Consiglio dei ministri, tali controversie sono sottoposte al Comitato degli ambasciatori. 2. (a) Se il Consiglio dei ministri non riesce a dirimere la controversia, l'una o l'altra parte può chiedere l'avvio di una procedura di arbitrato. A tal fine, ciascuna delle parti designa un arbitro entro trenta giorni dalla richiesta di arbitrato. In mancanza di una designazione, ciascuna delle parti può chiedere al Segretario generale della Corte permanente di arbitrato di designare il secondo arbitro. (b) I due arbitri nominano a loro volta, entro trenta giorni, un terzo arbitro. In mancanza di una designazione, ciascuna delle parti può chiedere al Segretario generale della Corte permanente di arbitrato di designare il terzo arbitro. (c) Salvo decisione contraria degli arbitri, viene applicata la procedura prevista dal regolamento facoltativo di arbitrato della Corte permanente di arbitrato per le organizzazioni internazionali e gli Stati. Le decisioni arbitrali sono pronunciate a maggioranza entro il termine di tre mesi. (d) Ciascuna parte in causa è tenuta a prendere i provvedimenti necessari all'esecuzione della decisione arbitrale. (e) Ai fini dell'applicazione di questa procedura, la Comunità e gli Stati membri sono considerati come un'unica parte in causa. Articolo 99 Denuncia dell'accordo Il presente accordo può essere denunciato dalla Comunità e dai suoi Stati membri nei confronti di ciascuno Stato ACP e da ciascuno Stato ACP nei confronti della Comunità e dei suoi Stati membri con un preavviso di sei mesi. Articolo 100 Status dei testi I protocolli e gli allegati al presente accordo ne costituiscono parte integrante. Gli allegati nn. II, III, IV e VI possono essere rivisti, adattati e modificati dal Consiglio dei ministri su raccomandazione del Comitato ACP-CE di cooperazione per il finanziamento dello sviluppo. Il presente accordo redatto in due esemplari in lingua danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, tedesca e svedese, ciascun testo facente ugualmente fede, è depositato negli archivi del segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea e presso il segretariato degli Stati ACP, che ne rimettono copia certificata conforme al governo di ogni Stato firmatario. VOLUME II ACCORDO DI PARTENARIATO TRA GLI STATI DELL'AFRICA, DEI CARAIBI E DEL PACIFICO E LA COMUNITÀ EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI ALLEGATI DELL'ACCORDO ACCORDO DI PARTENARIATO TRA GLI STATI DELL'AFRICA, DEI CARAIBI E DEL PACIFICO E LA COMUNITÀ EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI ALLEGATI DELL'ACCORDO INDICE ALLEGATO I: PROTOCOLLO FINANZIARIO 5 ALLEGATO II: MODALITÀ E CONDIZIONI DI FINANZIAMENTO 7 Capitolo 1 Finanziamento degli investimenti 7 Capitolo 2 Interventi speciali 11 Capitolo 3 Finanziamenti per le fluttuazioni a breve termine dei proventi da esportazioni 12 Capitolo 4 Altre disposizioni 14 Capitolo 5 Accordi per la tutela degli investimenti 15 ALLEGATO III: SOSTEGNO ISTITUZIONALE - CSI e CTA 16 ALLEGATO IV: PROCEDURE DI ATTUAZIONE E DI GESTIONE 19 Capitolo 1 Programmazione (nazionale) 19 Capitolo 2 Programmazione e preparazione (regionale) 24 Capitolo 3 Attuazione del progetto 27 Capitolo 4 Concorrenza e preferenze 30 Capitolo 5 Controllo e valutazione 37 Capitolo 6 Agenti incaricati della gestione e dell'esecuzione 38 ALLEGATO V: Regime commerciale applicabile durante il periodo preparatorio citato nell'articolo 37, paragrafo 1 43 Capitolo 1 Regime degli scambi generali 43 Capitolo 2 Impegno speciale su zucchero e carni bovine 48 Capitolo 3 Disposizioni definitive 49 PROTOCOLLO 1 RELATIVO ALLA DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI "PRODOTTI ORIGINARI" E AI METODI DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA 50 TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI 52 TITOLO II DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI "PRODOTTI ORIGINARI" 53 TITOLO III REQUISITI TERRITORIALI 59 TITOLO IV PROVA DELL'ORIGINE 61 TITOLO V MISURE DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA 68 TITOLO VI CEUTA E MELILLA 73 TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI 74 ALLEGATO I del protocollo 1 Note introduttive all'elenco dell'allegato II 75 ALLEGATO II del protocollo 1 Elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa avere il carattere di prodotto originario 81 ALLEGATO III del protocollo 1 180 ALLEGATO IV del protocollo 1 Formulario dei certificati di circolazione 181 ALLEGATO V del protocollo 1 Dichiarazione su fattura 186 ALLEGATO VIA del protocollo 1 Dichiarazione del fornitore per prodotti aventi carattere originario nell'ambito di un regime preferenziale 188 ALLEGATO VIB del protocollo 1 Dichiarazione del fornitore per prodotti che non hanno carattere originario nell'ambito di un regime preferenziale 189 ALLEGATO VII del protocollo 1 Scheda d'informazione 190 ALLEGATO VIII del protocollo 1 Formulario della richiesta di deroga 193 ALLEGATO IX del protocollo 1 Elenco di lavorazioni o trasformazioni che conferiscono il carattere di origine ACP a prodotti ottenuti da lavorazioni o trasformazioni effettuate su materiali tessili originari dei paesi in via di sviluppo di cui all'articolo 6, paragrafo 11, del presente protocollo 195 ALLEGATO X del protocollo 1 Prodotti tessili esclusi dalla procedura di cumulo con taluni paesi in via di sviluppo di cui all'articolo 6, paragrafo 11, del presente protocollo 201 ALLEGATO XI del protocollo 1 Prodotti per i quali le disposizioni di cumulo con il Sudafrica di cui all'articolo 6, paragrafo 3, si applicano dopo tre anni dell'applicazione provvisoria dell'accordo sul commercio, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunità europea e la Repubblica sudafricana 202 ALLEGATO XII del protocollo 1 Prodotti per i quali le disposizioni di cumulo con il Sudafrica di cui all'articolo 6, paragrafo 3, si applicano dopo sei anni dell'applicazione provvisoria dell'accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunità europea e la Repubblica sudafricana 242 ALLEGATO XIII del protocollo 1 Prodotti ai quali non si applica l'articolo 6, paragrafo 3 259 ALLEGATO XIV del protocollo 1 Prodotti della pesca temporaneamente esclusi dalle disposizioni di cumulo con il Sudafrica di cui all'articolo 6, paragrafo 3 291 ALLEGATO XV del protocollo 1 Dichiarazione congiunta sul cumulo 300 PROTOCOLLO N. 2 relativo all'applicazione dell'articolo 9 301 Protocollo n. 3 contenente il testo del protocollo n. 3 RELATIVO ALLO zucchero ACP 303 ALLEGATO del protocollo n. 3 Dichiarazioni relative al protocollo n. 3 307 ALLEGATO del protocollo n. 3 308 ALLEGATO del protocollo n. 3 309 ALLEGATO del protocollo n. 3 311 ALLEGATO del protocollo n. 3 313 ALLEGATO del protocollo n. 3 315 PROTOCOLLO N. 4 relativo alle carni bovine 317 Protocollo n. 5 Secondo protocollo relativo alle banane 319 ALLEGATO VI : ELENCHI DEGLI STATI ACP MENO SVILUPPATI, SENZA SBOCCO SUL MARE E INSULARI 320 PROTOCOLLI 322 ProtocolLO N. 1 RELATIVO ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI CONGIUNTE 322 ProtocolLO N. 2 SUI PRIVILEGI E SULLE IMMUNITÀ 324 Capitolo 1 Persone che partecipano ai lavori relativi all'accordo 325 Capitolo 2 Beni, fondi e averi del Consiglio dei ministri ACP 326 Capitolo 3 Comunicazioni ufficiali 327 Capitolo 4 Personale del segretariato degli Stati ACP 328 Capitolo 5 Delegazioni della Commissione negli Stati ACP 329 Capitolo 6 Disposizioni generali 330 PROTOCOLLO 3 RELATIVO AL SUDAFRICA 331 ALLEGATO I: PROTOCOLLO FINANZIARIO 1. Ai fini precisati nel presente Accordo e per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1° marzo 2000, l'importo globale dei contributi finanziari della Comunità agli Stati ACP è pari a 15 200 milioni di euro. 2. I contributi finanziari della Comunità comprendono un importo di 13 500 milioni di euro provenienti dal 9° FES. 3. Il 9° FES viene suddiviso tra gli strumenti di cooperazione nel modo che segue: (a) 10 000 milioni di euro in forma di sovvenzioni sono destinati al sostegno dello sviluppo a lungo termine. La dotazione servirà a finanziare i programmi indicativi nazionali, in conformità degli articoli da 1 a 5 dell'allegato IV "Procedure di attuazione e di gestione" del presente Accordo. Dalla dotazione per il sostegno dello sviluppo a lungo termine: i) 90 milioni di euro sono destinati a finanziare il bilancio del centro per lo sviluppo delle imprese (CSI); ii) 70 milioni di euro sono destinati a finanziare il bilancio del centro per lo sviluppo dell'agricoltura (CSA); iii) un importo non superiore a 4 milioni di euro è destinato ai fini di cui all'articolo 17 del presente Accordo (assemblea paritetica). (b) 1 300 milioni di euro in forma di sovvenzioni sono destinati a finanziare il sostegno alla cooperazione e integrazione regionale degli Stati ACP, conformemente agli articoli da 6 a 14 dell'allegato IV "Procedure di attuazione e di gestione" del presente Accordo. (c) 2 200 milioni di euro sono destinati ad alimentare il Fondo investimenti secondo le modalità e le condizioni precisate nell'allegato II "Modalità e condizioni di finanziamento" del presente Accordo, fermo restando il finanziamento delle sovvenzioni in conto interessi, di cui agli articoli 2 e 4 dell'allegato II dell'Accordo, sulle risorse indicate all'articolo 3 lettera a) del presente allegato. 4. Un importo pari a 1 700 milioni di euro viene fornito dalla Banca europea per gli investimenti in forma di prestiti concessi sulle risorse proprie. Queste risorse sono erogate ai fini indicati nell'allegato II "Modalità e condizioni di finanziamento" del presente Accordo, alle condizioni previste dai suoi statuti e secondo le modalità e le condizioni relative al finanziamento degli investimenti in esso stabilite. La Banca può contribuire al finanziamento dei progetti e programmi regionali sulle risorse che essa gestisce. 5. Eventuali rimanenze dai FES precedenti, alla data dell'entrata in vigore del presente protocollo finanziario, e qualsiasi importo disimpegnato in data successiva da progetti in corso nel quadro di tali FES, saranno trasferiti al 9° FES e utilizzati secondo le condizioni stabilite nel presente Accordo. Le risorse cosi' trasferite al 9° FES e precedentemente assegnate al programma indicativo di uno Stato o di una regione ACP rimarranno assegnate allo Stato o alla regione medesimi. L'importo complessivo del presente protocollo finanziario, integrato dai saldi trasferiti dai precedenti FES, interessa il periodo compreso tra il 2000 e il 2007. 6. La Banca gestisce i prestiti concessi sulle sue risorse proprie, nonché le operazioni finanziate sul Fondo investimenti. Tutte le altre risorse a titolo del presente Accordo sono amministrate dalla Commissione. 7. Prima della scadenza del presente protocollo finanziario, le Parti valutano il grado di esecuzione degli impegni e dei pagamenti. Questo esame permetterà di ricalcolare l'importo globale della dotazione, nonché di valutare l'opportunità di assegnare nuove risorse al sostegno della cooperazione finanziaria nell'ambito dell'Accordo. 8. Qualora i fondi messi a disposizione di uno qualsiasi degli strumenti dell'Accordo risultino esauriti prima della scadenza del protocollo finanziario, il consiglio congiunto dei ministri ACP-UE prende le misure del caso. ALLEGATO II: MODALITÀ E CONDIZIONI DI FINANZIAMENTO Capitolo 1 Finanziamento degli investimenti Articolo 1 Le modalità e le condizioni di finanziamento per quanto riguarda gli interventi del Fondo investimenti, i prestiti sulle risorse proprie della Banca europea per gli investimenti e altre speciali operazioni sono stabilite nel presente capitolo. Le risorse possono essere erogate a imprese aventi i necessari requisiti direttamente o indirettamente, tramite adeguati fondi d'investimento e/o intermediari finanziari. Articolo 2 Risorse del Fondo investimenti 1. Le risorse del Fondo possono essere utilizzate, tra l'altro, per: (a) fornire capitali di rischio in forma di: i) partecipazioni azionarie in imprese ACP, inclusi gli istituti finanziari; ii) assistenza quasi capitale a imprese ACP, inclusi gli istituti finanziari; iii) garanzie e altri strumenti cautelativi che possano essere usati per coprire rischi politici e altri rischi connessi all'investimento, a favore di investitori o finanziatori sia stranieri che locali; (b) fornire prestiti ordinari. 2. La partecipazione azionaria consente di norma di acquisire quote di minoranza e viene rimunerata in base ai risultati del progetto interessato. 3. L'assistenza quasi capitale può comprendere anticipi da parte degli azionisti, obbligazioni convertibili, prestiti condizionali, prestiti subordinati e prestiti con diritto di partecipazione o altre simili forme di assistenza. Detta assistenza può comportare in particolare: (a) prestiti condizionali, il cui servizio e/o la cui durata dipendono dall'adempimento di determinate condizioni relative ai risultati del progetto finanziato; nel caso specifico di prestiti condizionali per studi di preinvestimento o per altri tipi di assistenza tecnica connessa al progetto, il servizio può essere cancellato se l'investimento non ha luogo; (b) prestiti con diritto di partecipazione, il cui servizio e/o la cui durata sono legati ai profitti ricavati dal progetto; (c) prestiti subordinati che vengono rimborsati soltanto dopo l'estinzione di altri debiti. 4. La remunerazione di ciascuna operazione viene specificata al momento della concessione del prestito. Tuttavia: (a) nel caso di prestiti condizionali o con diritto di partecipazione, la remunerazione comprende di norma un tasso d'interesse fissato a non oltre il 3% e una componente variabile legata al rendimento del progetto; (b) nel caso di prestiti subordinati, il tasso d'interesse dipende dall'evoluzione del mercato. 5. Le garanzie vengono fissate in funzione dei rischi assicurati e delle caratteristiche specifiche dell'operazione. 6. Il tasso d'interesse dei prestiti ordinari comprende un tasso di riferimento applicato dalla Banca su prestiti analoghi alle medesime condizioni, per quanto concerne il periodo di tolleranza e di rimborso, nonché una maggiorazione stabilita dalla Banca stessa. 7. I prestiti ordinari possono essere prorogati a condizioni privilegiate nei seguenti casi: (a) per progetti d'infrastruttura nei paesi meno sviluppati o in paesi che escono da un conflitto, come presupposto per lo sviluppo del settore privato. In tali casi il tasso d'interesse del prestito viene ridotto del 3%; (b) per progetti che comportano attività di ristrutturazione nel quadro della privatizzazione oppure per progetti che presentano vantaggi sociali o ambientali sostanziali e chiaramente dimostrabili. In tali casi i prestiti possono essere prorogati con un abbuono d'interesse, il cui importo e la cui forma vengono decisi in funzione delle caratteristiche specifiche del progetto. Il tasso di abbuono non deve tuttavia essere superiore al 3%. In ogni caso il tasso d'interesse finale non è mai inferiore al 50% del tasso di riferimento. 8. Le risorse necessarie per queste agevolazioni vengono prelevate dal Fondo investimenti e non devono superare il 5% della dotazione riservata al finanziamento degli investimenti da parte del Fondo stesso e dalla Banca sulle risorse proprie. 9. Gli abbuoni di interessi possono essere capitalizzati o utilizzati in forma di sovvenzioni per finanziare l'assistenza tecnica necessaria ai progetti, in particolare a favore di istituti finanziari dei paesi ACP. Articolo 3 Interventi del Fondo investimenti 1. Il Fondo interviene in tutti i settori economici e sostiene gli investimenti di imprese private e di imprese pubbliche gestite secondo criteri commerciali, nonché infrastrutture economiche e tecnologiche produttrici di reddito, essenziali per il settore privato. Il Fondo: (a) è gestito come un fondo rotativo finanziariamente sostenibile. I suoi interventi avvengono a condizioni di mercato, evitando di provocare distorsioni sui mercati locali e di sostituirsi ai finanziamenti privati; (b) cerca di produrre un effetto catalizzatore, incoraggiando la mobilitazione di risorse locali a lungo termine e risvegliando l'interesse di investitori e finanziatori privati stranieri per progetti negli Stati ACP. 2. Allo scadere del protocollo finanziario, e in mancanza di una specifica decisione da parte del Consiglio dei ministri, i rimborsi netti cumulativi versati sul Fondo investimenti verranno trasferiti al nuovo protocollo. Articolo 4 Prestiti sulle risorse proprie della BEI 1. La Banca: (a) contribuisce, con le risorse che essa gestisce, allo sviluppo economico e industriale degli Stati ACP a livello nazionale e regionale; a tal fine essa finanzia in via prioritaria i progetti e i programmi produttivi o altri investimenti destinati a promuovere il settore privato in tutti i comparti dell'economia; (b) stabilisce strette relazioni di cooperazione con banche di sviluppo nazionali e regionali e con istituzioni bancarie e finanziarie degli Stati ACP e dell'UE; (c) in consultazione con lo Stato ACP interessato, adegua le modalità e le procedure di attuazione della cooperazione per il finanziamento dello sviluppo, definite dal presente Accordo, per tenere conto eventualmente della natura dei progetti e programmi e per agire in conformità degli obiettivi del presente Accordo nell'ambito delle procedure fissate nel suo statuto. 2. I prestiti concessi dalla Banca sulle sue risorse proprie vengono erogati secondo le modalità e alle condizioni seguenti: (a) il tasso di riferimento è il tasso applicato dalla Banca per un prestito concesso alle stesse condizioni, per quanto concerne la valuta e il periodo di rimborso, alla data della firma del contratto oppure alla data dell'esborso; (b) tuttavia: i) in linea di massima i progetti del settore pubblico possono fruire di un abbuono d'interesse del 3%; ii) i progetti del settore privato che rientrano nelle categorie specificate all'articolo 2, paragrafo 7, lettera b) del presente allegato possono fruire di abbuoni d'interesse alle stesse condizioni specificate all'articolo 2, paragrafo 7, lettera b). In ogni caso il tasso d'interesse definitivo non è mai inferiore al 50% del tasso di riferimento. (c) l'importo degli abbuoni d'interesse, attualizzato al valore del momento dei versamenti del prestito, è imputato all'importo delle sovvenzioni del Fondo investimenti, come indicato all'articolo 2, paragrafi 8 e 9, ed è versato direttamente alla Banca; (d) il periodo di rimborso dei prestiti concessi dalla Banca sulle sue risorse proprie è stabilito in base al profilo economico e finanziario del progetto, ma non può essere superiore a 25 anni. Di norma questi prestiti prevedono un periodo di tolleranza fissato in riferimento al periodo di costruzione del progetto. 3. Per gli investimenti finanziati dalla Banca sulle risorse proprie in società del settore pubblico, potranno essere richiesti specifici impegni o garanzie allo Stato ACP interessato. Articolo 5 Condizioni relative ai rischi del cambio Per contenere il più possibile gli effetti delle fluttuazioni dei cambi, i problemi dei rischi vengono affrontati nel modo seguente: (a) in caso di partecipazione azionaria intesa a rafforzare il capitale di un'impresa, i rischi vengono assunti di norma dal Fondo investimenti; (b) in caso di finanziamento su capitale di rischio per piccole e medie imprese, i rischi di cambio sono di norma condivisi tra la Comunità da un lato e le altre Parti implicate dall'altro. In media i rischi del cambio sono condivisi equamente; (c) qualora sia possibile e opportuno, soprattutto in paesi che godono di una stabilità macroeconomica e finanziaria, il Fondo cerca di concedere i prestiti in valuta ACP, assumendosi di fatto i rischi del cambio. Articolo 6 Condizioni per il trasferimento di valuta estera Per quanto attiene agli interventi a titolo del presente Accordo e agli impegni scritti assunti nell'ambito dello stesso, gli Stati ACP interessati: (a) concedono l'esonero da qualsiasi imposta o prelievo fiscale, nazionale e locale, sugli interessi, sulle commissioni e sugli ammortamenti dei prestiti, dovuti ai sensi della normativa vigente nello Stato o negli Stati ACP interessati; (b) mettono a disposizione dei beneficiari le valute necessarie al pagamento degli interessi, delle commissioni e degli ammortamenti dei prestiti, dovuti a norma dei contratti di finanziamento conclusi per l'attuazione dei progetti e programmi sul loro territorio; (c) mettono a disposizione della Banca le valute necessarie al trasferimento di tutte le somme che essa ha ricevuto in moneta nazionale al tasso di cambio vigente tra l'euro, o altre monete di riferimento, e la moneta nazionale alla data del trasferimento. Sono comprese tutte le forme di introiti, quali, tra l'altro, interessi, dividendi, commissioni e altri oneri, nonché gli ammortamenti dei prestiti e i ricavi della vendita di azioni, dovuti a norma dei contratti di finanziamento conclusi per l'attuazione dei progetti e programmi sul loro territorio. Capitolo 2 Interventi speciali Articolo 7 1. Sulla dotazione riservata alle sovvenzioni, la cooperazione sostiene: (a) la costruzione di case popolari per promuovere lo sviluppo a lungo termine del settore edilizio; è possibile ottenere agevolazioni in materia ipotecaria; (b) il microfinanziamento per promuovere le PMI e le microimprese; (c) il potenziamento istituzionale per rafforzare e favorire la partecipazione effettiva del settore privato allo sviluppo socioeconomico. 2. Il Consiglio dei ministri ACP-UE, dopo la firma del presente Accordo e su proposta del comitato ACP-CE di cooperazione per il finanziamento dello sviluppo, decide le modalità e l'entità delle risorse da prelevare sulla dotazione destinata allo sviluppo a lungo termine per il conseguimento di questi obiettivi. Capitolo 3 Finanziamenti per le fluttuazioni a breve termine dei proventi da esportazioni Articolo 8 1. Le Parti riconoscono che le perdite di proventi da esportazioni, a causa di fluttuazioni di breve durata possono compromettere la copertura del fabbisogno finanziario necessario allo sviluppo e all'attuazione di politiche macroeconomiche e settoriali. Il grado di dipendenza dell'economia di uno Stato ACP dall'esportazione di prodotti, soprattutto agricoli e minerari, costituisce pertanto un criterio per stabilire l'entità degli stanziamenti da destinare allo sviluppo a lungo termine. 2. Per porre rimedio agli effetti nefasti dell'instabilità dei proventi da esportazioni e tutelare il programma di sviluppo compromesso dalla diminuzione degli introiti, è previsto un sostegno finanziario supplementare da prelevare sulle risorse programmabili destinate allo sviluppo a lungo termine del paese, ai sensi degli articoli 9 e 10 del presente allegato. Articolo 9 Criteri di idoneità 1. L'idoneità a fruire di risorse supplementari è determinata da: (a) una perdita del 10% (del 2% per i paesi meno sviluppati) di proventi da esportazioni rispetto alla media aritmetica dei proventi ottenuti nei primi tre dei primi quattro anni che precedono l'anno di applicazione; oppure una perdita del 10% (del 2% per i paesi meno sviluppati) di proventi ricavati dall'esportazione di tutta la produzione agricola o mineraria rispetto alla media aritmetica dei proventi ottenuti nei primi tre dei primi quattro anni che precedono l'anno di applicazione per i paesi le cui esportazioni agricole o minerarie rappresentano oltre il 40% del totale dei proventi da esportazione di merci; (b) un peggioramento del 10% del disavanzo pubblico programmato per l'anno in questione o previsto per l'anno successivo. 2. La possibilità di usufruire di un sostegno supplementare è limitata a quattro anni consecutivi. 3. Le risorse supplementari devono figurare nei conti pubblici del paese interessato. Esse sono utilizzate conformemente alle norme e ai metodi di programmazione, nonché alle specifiche disposizioni di cui all'allegato IV "Procedure di attuazione e di gestione", sulla base di accordi precedentemente stipulati tra la Comunità e lo Stato ACP interessato nell'anno successivo a quello d'applicazione. Con il consenso di entrambe le Parti, le risorse possono essere impiegate per finanziare programmi compresi nel bilancio nazionale. Tuttavia, una parte delle risorse supplementari può essere accantonata per specifici settori. Articolo 10 Anticipi Il sistema d'assegnazione di risorse supplementari permette di versare anticipi per coprire eventuali ritardi nell'elaborazione di statistiche commerciali consolidate e permette di includere le risorse in questione nel bilancio dell'anno successivo a quello di applicazione. Gli anticipi vengono erogati in base a statistiche provvisorie sulle esportazioni, elaborate dal governo e presentate alla Commissione prima delle statistiche ufficiali consolidate e definitive. L'anticipo massimo è pari all'80% dell'importo delle risorse supplementari stimato per l'anno d'applicazione. Le somme erogate vengono concordate di comune accordo tra la Commissione e il governo in base alle statistiche definitive e consolidate sulle esportazioni e in base ai dati definitivi sul debito pubblico. Articolo 11 Le disposizioni contenute nel presente allegato sono soggette a revisione, al più tardi dopo due anni di applicazione e su richiesta dell'una o dell'altra Parte. Capitolo 4 Altre disposizioni Articolo 12 Pagamenti correnti e movimenti di capitali 1. Fatto salvo il disposto del paragrafo 3 qui di seguito, le Parti si impegnano a non porre alcun limite ai pagamenti, in valuta liberamente convertibile, sul conto della bilancia dei pagamenti tra cittadini della Comunità e cittadini degli Stati ACP. 2. Per quanto concerne le transazioni sul conto capitale della bilancia dei pagamenti, le Parti si impegnano a non imporre alcuna restrizione al libero movimento dei capitali, relativamente a investimenti diretti effettuati in società costituite in conformità della legge del paese ospitante e a investimenti effettuati in conformità del presente Accordo, nonché alla liquidazione o al rimpatrio di detti investimenti e di qualsiasi profitto da essi derivato. 3. Qualora uno o più Stati ACP o uno o più Stati membri della Comunità si trovi in serie difficoltà di bilancia dei pagamenti, oppure in pericolo di trovarsi in tali difficoltà, lo Stato ACP, lo Stato membro o la Comunità possono, conformemente alle condizioni stabilite nell'ambito dal GATT, dal GATS e dagli articoli VIII e XIV dell'accordo del Fondo monetario internazionale, adottare misure restrittive sulle transazioni correnti; tali misure devono essere di breve durata e non possono superare i limiti di quanto sia necessario per porre rimedio alla situazione della bilancia dei pagamenti. La Parte che adotta le suddette misure ne informa le altre Parti e comunica loro al più presto il calendario relativo all'abolizione delle misure in questione. Articolo 13 Qualifica e regime applicabile alle imprese Per quanto concerne il regime applicabile in materia di stabilimento e prestazione di servizi, gli Stati ACP da un lato e gli Stati membri dall'altro riservano rispettivamente ai cittadini e alle società o imprese degli Stati ACP e ai cittadini e alle società o imprese degli Stati membri un trattamento non discriminatorio. Tuttavia, se per una determinata attività uno Stato ACP o uno Stato membro non può assicurare tale trattamento, lo Stato ACP o, eventualmente, lo Stato membro non è tenuto ad accordarlo per la medesima attività ai cittadini e alle società o imprese dello Stato in questione. Articolo 14 Definizione di "società e imprese" 1. Ai sensi del presente accordo per "società o imprese di uno Stato membro o di uno Stato ACP" si intendono le società o imprese di diritto civile e commerciale, comprese le società di capitali, di diritto pubblico o d'altra natura, le società cooperative, qualsiasi altra persona giuridica e società semplice, rette dal diritto pubblico o privato, ad accezione di quelle che non si prefiggono scopo di lucro, costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro o di uno Stato ACP e che hanno la sede sociale o legale, l'amministrazione centrale o il principale centro di attività in uno Stato membro o in uno Stato ACP. 2. Tuttavia, qualora dette società o imprese abbiano in uno Stato membro o in uno Stato ACP soltanto la sede sociale o legale, la loro attività deve essere connessa in modo effettivo e continuo con l'economia di detto Stato membro o di detto Stato ACP. Capitolo 5 Accordi per la tutela degli investimenti Articolo 15 1. Nell'applicare le disposizioni dell'articolo 78 del presente Accordo, le Parti tengono conto dei seguenti principi: (a) uno Stato contraente può chiedere, se del caso, che venga negoziato un accordo di promozione e protezione degli investimenti con un altro Stato contraente; (b) gli Stati che hanno stipulato tali accordi non praticano discriminazioni tra Stati contraenti che siano Parti del presente Accordo o tra loro in rapporto a paesi terzi quando siano avviati negoziati per concludere, applicare e interpretare accordi bilaterali o multilaterali per la promozione e la tutela degli investimenti; (c) gli Stati contraenti hanno il diritto di chiedere una modifica o un adattamento del trattamento non discriminatorio di cui sopra, qualora obblighi internazionali o mutate circostanze lo rendano necessario; (d) l'applicazione dei principi di cui sopra non comporta, e in pratica non può comportare, violazione della sovranità di una qualsiasi delle Parti contraenti dell'Accordo; (e) la relazione tra la data di entrata in vigore di ogni accordo negoziato, le disposizioni per la composizione delle controversie e la data degli investimenti in questione viene precisata in detto accordo, tenendo conto delle disposizioni di cui sopra. Le Parti contraenti confermano che, in linea di massima, la retroattività non è d'applicazione, salvo disposizione contraria degli Stati contraenti. 2. Al fine di agevolare il negoziato di accordi bilaterali sulla promozione e la protezione degli investimenti, le Parti contraenti convengono di mettere allo studio le clausole principali di un modello di accordo di protezione. Lo studio, che si basa sulle disposizioni degli accordi bilaterali esistenti tra gli Stati Parti dell'accordo, esamina in particolare i seguenti aspetti: (a) garanzie giuridiche per assicurare un trattamento giusto ed equo e la protezione degli investitori stranieri; (b) la clausola dell'investitore più favorito; (c) la protezione in caso di esproprio e nazionalizzazione; (d) il trasferimento dei capitali e dei profitti; (e) l'arbitrato internazionale in caso di disputa tra investitori e Stato ospitante. 3. Le Parti contraenti convengono di esaminare se i sistemi di garanzia possano costituire una risposta positiva alle esigenze specifiche delle piccole e medie imprese per quanto si riferisce alla tutela dei loro investimenti negli Stati ACP. Gli studi di cui sopra inizieranno al più presto dopo la firma dell'Accordo. Una volta ultimati gli studi, i risultati saranno presentati al comitato di cooperazione per il finanziamento dello sviluppo che li prenderà in esame e deciderà le azioni appropriate. ALLEGATO III: SOSTEGNO ISTITUZIONALE - CSI e CTA Articolo 1 La cooperazione sostiene i meccanismi istituzionali che forniscono assistenza alle società e alle imprese e promuovono l'agricoltura e lo sviluppo rurale. In questo ambito la cooperazione: (a) migliora e rafforza il ruolo del centro per lo sviluppo delle imprese (CSI) al fine di offrire al settore privato ACP il supporto necessario alla promozione e allo sviluppo delle attività; (b) rafforza il ruolo del centro tecnico per l'agricoltura e la cooperazione rurale (CTA) nello sviluppo delle capacità istituzionali degli ACP, in particolare per quanto riguarda la gestione dell'informazione, al fine di migliorare l'accesso alle tecnologie e pertanto incentivare la produttività agricola, la commercializzazione, la sicurezza alimentare e lo sviluppo rurale. Articolo 2 CSI 1. Il CSI sostiene l'attuazione di strategie di sviluppo del settore privato nei paesi ACP, mettendo a disposizione delle società e delle imprese locali servizi non finanziari e appoggiando iniziative comuni promosse da operatori economici della Comunità e degli Stati ACP. 2. Il CSI si propone di aiutare le imprese private ACP a diventare più competitive in tutti i settori economici. In particolare esso: (a) agevola e promuove la cooperazione commerciale e i partenariati tra imprese ACP e UE; (b) contribuisce allo sviluppo dei servizi di sostegno alle imprese favorendo il potenziamento istituzionale delle organizzazioni private o la fornitura di servizi tecnici, professionali, amministrativi, commerciali, nonché di formazione; (c) promuove gli investimenti sostenendo le organizzazioni che operano nel settore attraverso conferenze, programmi di formazione, seminari e specifiche missioni; (d) sostiene iniziative che contribuiscono allo sviluppo e al trasferimento di tecnologie, know-how e pratiche ottimali su tutti gli aspetti della gestione aziendale. 3. Inoltre il CSI: (a) informa il settore privato ACP in merito alle disposizioni dell'Accordo; (b) diffonde le informazioni nell'ambito del settore privato ACP in merito alle norme di qualità richieste sui mercati esterni; (c) informa le società e le organizzazioni europee del settore privato riguardo alle modalità e alle opportunità commerciali nei paesi ACP. 4. Il CSI estende il suo sostegno alle imprese tramite intermediari qualificati e competenti nazionali e/o regionali in grado di prestare i propri servizi. 5. Le attività del CSI si basano sul principio del coordinamento, della complementarità e del valore aggiunto rispetto alle iniziative di enti pubblici o privati per lo sviluppo del settore privato. Nell'intraprendere le sue attività il CSI segue un'impostazione selettiva. 6. Il comitato degli ambasciatori è l'autorità incaricata della supervisione del centro. Dopo la firma del presente Accordo, esso: (a) stabilisce gli statuti e le norme procedurali del centro, nonché i relativi organismi di vigilanza; (b) stabilisce gli statuti, il regolamento finanziario e quello relativo al personale; (c) verifica le attività degli organismi del centro; (d) stabilisce le norme operative e le procedure per l'adozione del bilancio del centro. 7. In conformità delle procedure e dei criteri da esso stabiliti, il comitato degli ambasciatori nomina i membri degli organismi del centro. 8. Il bilancio del centro viene finanziato secondo le norme stabilite nel presente Accordo, relativamente alla cooperazione per il finanziamento dello sviluppo. Articolo 3 CTA 1. Il compito del CTA è di rafforzare le capacità istituzionali, programmatiche e di gestione dell'informazione e comunicazione delle organizzazioni ACP responsabili per lo sviluppo agricolo e rurale. Esso assiste tali organizzazioni nel formulare e attuare politiche e programmi volti a ridurre la povertà, promuovere la sicurezza alimentare sostenibile, preservare il patrimonio naturale; in tal modo esso contribuisce al raggiungimento dell'autosufficienza dei paesi ACP relativamente allo sviluppo agricolo e rurale. 2. Il CTA: (a) predispone e fornisce servizi d'informazione e garantisce un migliore accesso alla ricerca, alla formazione e alle innovazioni nel settore agricolo e rurale al fine di promuovere lo sviluppo e la divulgazione; (b) sviluppa e rafforza le capacità dei paesi ACP al fine di: i) migliorare la formulazione e la gestione delle politiche e delle strategie di sviluppo agricolo e rurale a livello nazionale e regionale, inclusa la capacità di raccogliere dati e la capacità di ricerca, analisi ed elaborazione di programmi; ii) migliorare la gestione dell'informazione e della comunicazione, soprattutto nell'ambito della strategia agricola nazionale; iii) promuovere un'effettiva gestione dell'informazione e della comunicazione intraistituzionale (GIC) per il controllo delle realizzazioni, nonché consorzi con partner regionali e internazionali; iv) promuovere la GIC decentrata a livello locale e nazionale; v) potenziare le iniziative attraverso la cooperazione regionale; vi) elaborare criteri di valutazione riguardo all'impatto delle strategie sullo sviluppo agricolo e rurale. 3. Il centro sostiene iniziative e reti regionali e attuerà sempre più programmi di sviluppo delle capacità in collaborazione con adeguate organizzazioni ACP. A tal fine esso sosterrà le reti d'informazione regionali decentrate che verranno costituite per gradi e in modo efficace. 4. Il comitato degli ambasciatori è responsabile della supervisione del centro. Dopo la firma del presente Accordo, esso: (a) stabilisce gli statuti e le norme procedurali del centro, nonché i relativi organismi di sorveglianza; (b) stabilisce gli statuti, il regolamento finanziario e quello relativo al personale; (c) sorveglia le attività degli organismi del centro; (d) stabilisce le norme operative e le procedure per l'adozione del bilancio del centro. 5. In conformità delle procedure e dei criteri da esso stabiliti, il comitato degli ambasciatori nomina i membri degli organismi del centro. 6. Il bilancio del centro viene finanziato conformemente alle norme stabilite nel presente Accordo, relativamente alla cooperazione per il finanziamento dello sviluppo. ALLEGATO IV: PROCEDURE DI ATTUAZIONE E DI GESTIONE Capitolo 1 Programmazione (nazionale) Articolo 1 Le operazioni finanziate mediante sovvenzioni nell'ambito del presente Accordo sono programmate all'inizio del periodo di applicazione del protocollo finanziario. Per programmazione si intende: (a) la preparazione e l'elaborazione di una strategia di sostegno nazionale (SSN) basata sugli obiettivi e sulle strategie di sviluppo a medio termine del paese interessato; (b) una chiara indicazione da parte della Comunità della dotazione finanziaria indicativa programmabile, di cui il paese può disporre nel periodo quinquennale, e ogni altra informazione utile; (c) la preparazione e l'adozione di un programma indicativo per l'attuazione della SSN; (d) una revisione della SSN, del programma indicativo e del volume delle risorse ad esso attribuite. Articolo 2 Strategia di sostegno nazionale La SSN viene preparata dallo Stato ACP e dall'UE, previa consultazione di un gran numero di protagonisti nel processo di sviluppo, e si basa sull'esperienza acquisita delle pratiche ottimali. Ciascuna SSN viene adattata alle esigenze e alla situazione specifica di ciascuno Stato ACP. La SSN è uno strumento per individuare le priorità e per preparare gli operatori locali a subentrare nell'attuazione dei programmi di cooperazione. Verrà presa in considerazione qualsiasi divergenza fra l'analisi effettuata dal paese interessato e quella eseguita dalla Comunità. La SSN deve comprendere i seguenti elementi standard: (a) un'analisi del contesto politico, economico e sociale del paese, nonché dei problemi, delle capacità e delle prospettive, inclusi una valutazione delle esigenze di base, il reddito pro capite, le dimensioni della popolazione, gli indicatori sociali e il grado di vulnerabilità; (b) una descrizione dettagliata della strategia di sviluppo a medio termine del paese, delle priorità chiaramente specificate e del fabbisogno finanziario previsto; (c) una descrizione dei programmi e delle azioni di altri donatori operanti nel paese, in particolare quelli degli Stati membri dell'UE nella loro qualità di finanziatori bilaterali; (d) strategie ad hoc, indicando il contributo specifico dell'UE. Dette strategie devono consentire, nei limiti del possibile, la complementarità con operazioni finanziate dallo Stato ACP stesso e da altri donatori presenti nel paese; (e) una definizione della natura e della portata dei meccanismi di sostegno più appropriati da applicare nella messa in atto delle suddette strategie. Articolo 3 Assegnazione delle risorse 1. L'assegnazione delle risorse dipende dalle necessità e dai risultati, cosi' come vengono definiti nel presente Accordo. Al riguardo: (a) le necessità sono valutate in base a criteri, quali il reddito pro capite, la popolazione, gli indicatori sociali e il livello del debito, la perdita di proventi da esportazioni e la dipendenza da tali proventi, soprattutto nei settori agricolo e minerario. Viene accordato un trattamento speciale agli Stati ACP meno industrializzati e viene prestata la dovuta attenzione alla vulnerabilità degli Stati insulari e interclusi. Inoltre, si dovrà tener conto delle specifiche difficoltà dei paesi che escono da conflitti; (b) i risultati vengono valutati in modo obiettivo e trasparente, basandosi sui seguenti parametri: i progressi ottenuti nell'attuazione delle riforme istituzionali, l'efficienza del paese nell'uso delle risorse, l'effettiva attuazione delle operazioni in corso, il contenimento o la riduzione della povertà, le misure adottate ai fini dello sviluppo sostenibile e il buon esito delle strategie settoriali e macroeconomiche. 2. Le risorse assegnate sono costituite da due elementi: (a) un'assegnazione destinata al sostegno macroeconomico, alle politiche settoriali, ai programmi e ai progetti nei settori prioritari o meno dell'assistenza comunitaria; (b) un'assegnazione destinata a imprevisti, quali gli aiuti d'urgenza nei casi in cui non sia possibile ricorrere a finanziamenti sul bilancio UE, i contributi a iniziative internazionali per la riduzione del debito e il sostegno inteso a contrastare l'instabilità dei proventi da esportazioni. 3. Tale importo indicativo deve facilitare la programmazione a lungo termine dell'aiuto comunitario al paese interessato. Oltre alle rimanenze non impegnate delle risorse assegnate al paese nell'ambito del FES precedente e, se possibile, alle risorse del bilancio comunitario, dette assegnazioni costituiscono la base del programma indicativo riguardante il paese in questione. 4. Si studierà anche il caso di quei paesi che, a causa di circostanze eccezionali, non hanno accesso alle normali risorse programmabili. Articolo 4 Preparazione e adozione del programma indicativo 1. Appena ricevute le informazioni di cui sopra, ciascuno Stato ACP redige e presenta alla Comunità un progetto di programma indicativo coerente con i propri obiettivi e con le priorità di sviluppo indicati nella SSN. Il progetto di programma indicativo deve comprendere: (a) Il settore o i settori chiave sui quali dovrebbe concentrarsi il sostegno; (b) le misure ed operazioni più adeguate ai fini del conseguimento degli obiettivi e degli scopi nel settore o nei settori chiave; (c) le risorse destinate a progetti e programmi che non rientrano nel settore o nei settori chiave e/o un quadro generale di tali attività, nonché l'indicazione delle risorse da destinare a ciascuno di tali elementi; (d) l'identificazione degli organismi non statali idonei a beneficiare del finanziamento e delle risorse loro assegnate; (e) le proposte di progetti e programmi regionali; (f) una riserva per assicurazione in caso di eventuali reclami, destinata anche a coprire gli aumenti di spesa e gli imprevisti. 2. Il progetto di programma indicativo deve, se del caso, disporre delle risorse destinate al potenziamento del capitale umano e della capacità istituzionale degli ACP, al fine di preparare e attuare i programmi indicativi nazionali e regionali e di migliorare la gestione dei progetti di investimento pubblico degli Stati ACP. 3. Il progetto di programma indicativo deve essere sottoposto a uno scambio di vedute tra lo Stato ACP interessato e la Comunità. Il programma indicativo viene adottato di comune accordo dalla Comunità e dallo Stato ACP interessato e, una volta adottato, è vincolante per la Comunità e per lo Stato medesimo. Tale programma indicativo viene allegato alla SSN e deve inoltre comprendere: (a) operazioni specifiche ben individuate, soprattutto quelle che possono essere impegnate prima della revisione successiva; (b) un calendario di esecuzione e revisione del programma indicativo, compresi gli impegni e gli esborsi; (c) i parametri e i criteri delle revisioni. 4. La Comunità e lo Stato ACP interessato prendono tutte le misure necessarie per garantire che la programmazione sia completata al più presto e, salvo in circostanze eccezionali, entro dodici mesi dalla firma del protocollo finanziario. A tale riguardo, la preparazione della SSN e del programma indicativo devono far parte di un processo continuo che porti all'adozione di un unico documento. Articolo 5 Revisione 1. La cooperazione finanziaria tra lo Stato ACP e la Comunità deve essere abbastanza flessibile da garantire che le operazioni siano mantenute costantemente coerenti con gli obiettivi del presente Accordo e tener conto di eventuali cambiamenti della situazione politica, delle priorità e degli obiettivi dello Stato ACP interessato. Al riguardo, l'ordinatore nazionale e il capo delegazione devono: (a) intraprendere una revisione operativa annua del programma indicativo; (b) effettuare una revisione intermedia e una revisione finale della SSN e del programma indicativo alla luce delle esigenze e dei risultati. 2. In circostanze eccezionali, indicate nelle disposizioni sull'aiuto umanitario e d'urgenza, la revisione può essere effettuata su richiesta di una delle Parti. 3. L'ordinatore nazionale e il capo delegazione devono: (a) prendere i provvedimenti necessari per garantire la corretta esecuzione delle disposizioni del programma indicativo, nonché il rispetto del calendario degli impegni e degli esborsi concordato al momento della programmazione; (b) individuare le eventuali cause dei ritardi nell'attuazione e proporre opportune misure per porvi rimedio. 4. La revisione annuale del programma indicativo deve consistere in una valutazione comune dell'attuazione del programma e tener conto dei risultati delle relative attività di controllo e valutazione. Tale revisione viene eseguita a livello locale e portata a termine dall'ordinatore nazionale e dal capo delegazione entro un termine di 60 giorni. In particolare essa comprende una valutazione sugli aspetti seguenti: (a) i risultati conseguiti nel settore o settori chiave rispetto agli obiettivi individuati, agli indicatori d'impatto e agli impegni di politica settoriale; (b) i progetti e programmi non compresi nel settore o settori chiave e/o nell'ambito dei programmi pluriennali; (c) l'uso di risorse messe da parte per gli operatori non statali; (d) l'efficace attuazione di operazioni in corso e la misura in cui il calendario degli impegni e dei pagamenti è stato rispettato; (e) un'estensione della prospettiva di programmazione per gli anni successivi. 5. L'ordinatore nazionale e il capo delegazione presentano le conclusioni della revisione annuale al comitato per il finanziamento dello sviluppo entro 30 giorni dal completamento della revisione operativa. Il comitato esamina la relazione nell'ambito delle responsabilità e dei poteri che gli sono conferiti dall'Accordo. 6. Alla luce della revisione operativa annuale, l'ordinatore nazionale e il capo delegazione possono, al momento della revisione intermedia e delle revisione finale ed entro i limiti di tempo di cui sopra, rivedere e adattare la SSN: (a) nei casi in cui le revisioni operative mettano in luce problemi specifici e/o (b) qualora la situazione sia mutata in uno Stato ACP. Tali revisioni vengono ultimate entro un periodo supplementare di 30 giorni dalla conclusione delle revisioni intermedia e finale. La revisione del protocollo finanziario comprende altresì gli adattamenti per un nuovo protocollo, relativamente all'assegnazione delle risorse e alla preparazione del programma successivo. 7. Dopo la conclusione delle revisioni intermedia e finale, la Comunità può modificare l'assegnazione delle risorse sulla base delle esigenze e della situazione dello Stato ACP interessato. Capitolo 2 Programmazione e preparazione (regionale) Articolo 6 Partecipazione 1. La cooperazione regionale comprende operazioni a vantaggio e con la partecipazione: (a) di due o più o tutti gli Stati ACP e/o (b) un organismo regionale di cui siano membri almeno due Stati ACP. 2. La cooperazione regionale può comprendere inoltre paesi e territori d'oltre mare e regioni remote. I finanziamento inteso a consentire la partecipazione di questi territori si aggiunge ai fondi assegnati agli Stati ACP a titolo dell'Accordo. Articolo 7 Programmi regionali Gli Stati ACP interessati decidono in merito alla definizione delle regioni geografiche. I programmi d'integrazione regionale devono coincidere il più possibile con i programmi delle organizzazioni regionali esistenti che perseguono l'obiettivo dell'integrazione economica. In linea di massima, se vi è sovrapposizione tra le varie organizzazioni regionali competenti, il programma di integrazione regionale deve associare la partecipazione di tali organizzazioni. A tale riguardo la Comunità offre un sostegno specifico, a valere sulle risorse dei programmi regionali, a gruppi di ACP che si siano impegnati a negoziare accordi di partenariato economico con l'UE. Articolo 8 Programmazione regionale 1. La programmazione si effettua a livello di ciascuna regione. Essa è il risultato di uno scambio di vedute tra la Commissione e l'organizzazione o le organizzazioni regionali debitamente autorizzate e, in mancanza di tale autorizzazione, l'ordinatore nazionale dei paesi di tale regione. Se del caso, la programmazione può includere una consultazione con operatori non statali aventi i necessari requisiti. 2. Nella fattispecie, per programmazione si intende: (a) la preparazione ed elaborazione di una strategia di sostegno regionale (SSR) basata sugli obiettivi e le strategie di sviluppo a medio termine della regione; (b) una chiara indicazione da parte della Comunità della dotazione finanziaria indicativa di cui la regione può beneficiare nel periodo quinquennale, nonché tutte le altre informazioni utili; (c) la preparazione e adozione del programma indicativo regionale (PIR) per l'attuazione della SSR; (d) una revisione concernente la SSR, il PIR e l'entità della dotazione finanziaria assegnata a ciascuna regione. 3. La SSR viene preparata dalla Commissione e dalle organizzazioni regionali debitamente autorizzate in collaborazione con gli Stati ACP della regione medesima. La SSR è uno strumento per definire le priorità e per preparare gli operatori locali a subentrare nell'attuazione dei programmi finanziati. La SSR comprende i seguenti elementi standard: (a) un'analisi del contesto politico, economico e sociale della regione; (b) una valutazione dell'integrazione economica regionale e delle sue prospettive, nonché dell'integrazione nell'economia mondiale; (c) una descrizione delle strategie e priorità regionali perseguite, nonché del previsto fabbisogno finanziario; (d) un profilo delle attività di altri partner esterni nella cooperazione regionale; (e) un quadro del contributo specifico UE inteso alla realizzazione degli obiettivi di cooperazione e integrazione regionale, complementari, se possibile, alle operazioni finanziate dagli Stati ACP e da altri partner esterni, soprattutto gli Stati membri dell'UE. Articolo 9 Assegnazione delle risorse All'inizio del periodo di applicazione del protocollo finanziario, ciascuna regione riceve dalla Comunità l'indicazione della dotazione finanziaria di cui può beneficiare per un periodo di cinque anni. L'assegnazione finanziaria indicativa si basa su una stima delle esigenze, dei progressi e delle prospettive nel processo di cooperazione e integrazione regionale. Per raggiungere una certa consistenza finanziaria e per aumentare l'efficienza, i fondi regionali e nazionali possono integrarsi a vicenda allo scopo di finanziare operazioni regionali con una componente nazionale ben definita. Articolo 10 Programma indicativo regionale 1. Sulla base dell'assegnazione delle risorse di cui sopra, la (le) organizzazione(i) appositamente autorizzata(e) e, in mancanza di tale autorizzazione, gli ordinatori nazionali dei paesi della regione, prepara(no) un progetto di programma indicativo regionale. In particolare tale progetto deve precisare: (a) i settori di concentrazione e i comparti cui è destinato l'aiuto comunitario; (b) le misure e le azioni più appropriate per il raggiungimento degli obiettivi fissati per detti settori e comparti; (c) i progetti e i programmi che consentono la realizzazione di tali obiettivi, a condizione che siano stati chiaramente individuati, nonché l'indicazione delle risorse da destinare a ciascuno di questi elementi e un calendario della loro attuazione. 2. I programmi indicativi regionali sono adottati di comune accordo dalla Comunità e dagli Stati ACP interessati. Articolo 11 Revisione La cooperazione finanziaria tra ciascuna regione ACP e la Comunità deve essere sufficientemente flessibile per poter garantire la coerenza delle operazioni con gli obiettivi del presente Accordo e tener conto di eventuali cambiamenti della situazione economica, delle priorità e degli obiettivi della regione interessata. Verranno effettuate una revisione intermedia e una revisione di fine protocollo dei programmi indicativi regionali per adattarli all'evolvere della situazione e per garantirne la corretta esecuzione. Una volta completate le revisioni intermedia e finale, la Commissione può modificare l'assegnazione finanziaria sulla base delle esigenze e delle realizzazioni. Articolo 12 Cooperazione tra paesi ACP All'inizio del periodo di applicazione del protocollo finanziario, la Comunità fa sapere al Consiglio dei ministri ACP quale parte dei fondi destinati alle operazioni regionali debba essere accantonata per operazioni a vantaggio di molti o di tutti gli Stati ACP. Tali operazioni possono prescindere dal concetto di ubicazione geografica. Articolo 13 Richieste di finanziamento 1. Le richieste di finanziamento dei programmi regionali devono essere presentate da: (a) un ente o organizzazione regionale debitamente autorizzati, oppure (b) un ente o un'organizzazione subregionale debitamente autorizzati, oppure da uno Stato membro della regione interessata nella fase di programmazione, a condizione che l'azione figuri nel programma indicativo regionale. 2. Le richieste di finanziamento di programmi intra-ACP vengono presentate da: (a) almeno tre enti o organizzazioni regionali autorizzati appartenenti a regioni geografiche diverse o dagli ordinatori nazionali delle stesse regioni, oppure (b) dal Consiglio dei ministri ACP o, mediante una specifica delega, dal comitato degli ambasciatori ACP, oppure (c) da organizzazioni internazionali i cui interventi contribuiscono al perseguimento degli obiettivi della cooperazione e integrazione regionale, previa approvazione da parte del comitato degli ambasciatori ACP. Articolo 14 Procedure di attuazione 1. I programmi regionali sono attuati dall'organo richiedente o da qualsiasi altro organo o istituzione debitamente autorizzati. 2. I programmi intra-ACP sono attuati dall'organo richiedente o dal loro agente autorizzato. In mancanza di un organo incaricato dell'esecuzione e debitamente autorizzato e salvi restando i progetti e i programmi ad hoc gestiti dal segretariato ACP, la Commissione è responsabile dell'attuazione delle operazioni intra-ACP. 3. Tenuto conto degli obiettivi e delle caratteristiche tipiche della cooperazione regionale, le operazioni intraprese nel settore sono disciplinate, se del caso, dalle procedure fissate per la cooperazione per il finanziamento dello sviluppo. Capitolo 3 Attuazione del progetto Articolo 15 Individuazione, preparazione e istruzione dei progetti 1. I progetti e i programmi presentati dallo Stato ACP devono essere sottoposti a una istruzione comune. Il comitato ACP-CE di cooperazione per il finanziamento dello sviluppo deve definire gli orientamenti generali e i criteri di istruzione dei progetti e dei programmi. 2. I fascicoli dei progetti e programmi preparati e presentati per ottenere il finanziamento devono contenere tutte le informazioni necessarie all'istruzione dei progetti o programmi o, qualora questi progetti e programmi non siano stati completamente definiti, devono fornire una descrizione sommaria che sarà necessaria per la fase di istruzione. Gli Stati ACP o gli altri beneficiari trasmettono ufficialmente questi fascicoli alla Comunità conformemente al presente Accordo. 3. L'istruzione dei progetti e programmi tiene conto della scarsa disponibilità di risorse umane di ciascun paese ed elabora una strategia favorevole alla promozione di tali risorse. Essa tiene conto altresì delle caratteristiche e dei vincoli specifici di ciascuno Stato ACP. Articolo 16 Proposta e decisione di finanziamento 1. Le conclusioni dell'istruzione sono riassunte in una proposta di finanziamento redatta dalla Comunità in stretta collaborazione con lo Stato ACP interessato. Tale proposta di finanziamento viene presentata, per approvazione, dall'organo decisionale della Commissione. 2. La proposta di finanziamento contiene una previsione di calendario per l'esecuzione tecnica e finanziaria del progetto o programma, compresi i programmi pluriennali e le assegnazioni globali per operazioni su piccola scala, e precisa la durata delle varie fasi di esecuzione. La proposta di finanziamento: (a) tiene conto dei commenti dello Stato o degli Stati ACP interessati; (b) viene trasmessa contemporaneamente allo Stato o agli Stati ACP interessati e alla Comunità. 3. La Commissione conclude la proposta di finanziamento e la trasmette, con o senza modifiche, all'organo decisionale comunitario. Lo Stato o gli Stati ACP interessati potranno presentare osservazioni su qualsiasi modifica sostanziale che la Commissione ha intenzione di apportare al documento. Queste osservazioni si rifletteranno nella proposta di finanziamento modificata. 4. L'organo decisionale della Comunità comunica la propria decisione entro un termine di 120 giorni a decorrere dalla data di trasmissione della proposta finanziaria di cui sopra. 5. Qualora la proposta di finanziamento non sia adottata dalla Comunità, lo Stato o gli Stati ACP interessati sono informati immediatamente dei motivi di questa decisione. In tal caso i rappresentanti dello Stato o degli Stati ACP interessati possono richiedere entro un termine di 60 giorni a decorrere dalla notifica: (a) o che il problema venga sollevato in sede di comitato ACP-CE di cooperazione per il finanziamento dello sviluppo istituito nell'ambito dell'Accordo; (b) o di essere ascoltato dall'organo decisionale della Comunità. 6. Successivamente a tale audizione, l'organo competente della Comunità prende una decisione definitiva in merito all'adozione o al rifiuto della proposta di finanziamento. Prima che la decisione venga presa, lo Stato o gli Stati ACP interessati possono comunicare ad esso qualsiasi elemento a loro parere necessario per completare l'informazione di tale organo. 7. I programmi pluriennali finanziano, tra l'altro, formazione, azioni decentrate, microprogetti, promozione commerciale e sviluppo degli scambi, complessi di azioni di scarsa entità in un settore determinato, sostegno alla gestione di progetti e programmi e cooperazione tecnica. 8. In questi casi lo Stato ACP interessato può sottoporre al capo delegazione un programma pluriennale che precisi le linee generali, i tipi di azione previsti e l'impegno finanziario proposto: (a) la decisione di finanziamento per ciascun programma pluriennale è presa dall'ordinatore principale. La lettera di notifica di questa decisione trasmessa dall'ordinatore principale all'ordinatore nazionale costituisce l'accordo di finanziamento; (b) nell'ambito dei programmi pluriennali così approvati, l'ordinatore nazionale o, se del caso, l'organismo di cooperazione decentrata delegato a questo scopo, ovvero, ove appropriato, altri beneficiari aventi diritto, realizzano ogni azione in conformità delle disposizioni del presente Accordo e dell'accordo di finanziamento sopra citato. Qualora l'esecuzione sia affidata a organismi decentrati o ad altri beneficiari aventi diritto, la responsabilità finanziaria e il controllo periodico delle azioni spettano all'ordinatore nazionale e al capo delegazione che devono, tra l'altro, poter assolvere ai loro obblighi. 9. Alla fine di ciascun anno l'ordinatore nazionale, in consultazione con il capo delegazione, trasmette alla Commissione una relazione sull'esecuzione dei programmi pluriennali. Articolo 17 Accordo di finanziamento 1. Salvo disposizioni contrarie del presente Accordo, qualsiasi progetto o programma finanziato con una sovvenzione del Fondo dà luogo a un accordo di finanziamento tra la Commissione e lo Stato o gli Stati ACP interessati. Qualora il beneficiario diretto non sia uno Stato ACP, la Commissione formalizza la decisione di finanziamento attraverso uno scambio di lettere con il beneficiario interessato. 2. L'accordo di finanziamento è definito tra la Commissione e lo Stato o gli Stati ACP interessati entro i 60 giorni successivi alla decisione dell'organo decisionale della Comunità. L'accordo: (a) precisa in particolare l'impegno finanziario del Fondo, le modalità e le condizioni di finanziamento, nonché le disposizioni generali e specifiche relative al progetto o programma in questione; esso contiene altresì le previsioni di calendario per l'esecuzione tecnica del progetto o programma che figura nella proposta di finanziamento; (b) prevede stanziamenti adeguati per coprire gli aumenti dei costi e le spese impreviste. 3. Dopo la firma dell'accordo di finanziamento, i pagamenti sono effettuati secondo il piano di finanziamento in esso indicato. Qualsiasi rimanenza riscontrata alla chiusura dei progetti e programmi è attribuita allo Stato ACP interessato e viene iscritta come tale nei conti del Fondo. Essa può essere utilizzata nel modo previsto dal presente Accordo per il finanziamento di progetti e programmi.. Articolo 18 Superamenti 1. Non appena si manifestino rischi di superamenti dei limiti fissati nell'accordo di finanziamento, l'ordinatore nazionale ne informa l'ordinatore principale tramite il capo delegazione, precisando le misure che intende adottare per coprire questi superamenti rispetto alla dotazione; ciò può avvenire riducendo la portata del progetto o programma oppure ricorrendo alle risorse nazionali o ad altre risorse non comunitarie. 2. Se non si decide di comune accordo di ridurre la portata del progetto o programma o se non è possibile coprirli con altre risorse, i superamenti possono essere finanziati, nei limiti di un massimale fissato al 20% dell'impegno finanziario previsto per il progetto o programma considerato, sulle risorse del programma indicativo. Articolo 19 Finanziamento retroattivo 1. Allo scopo di garantire un rapido avviamento dei progetti e di evitare vuoti ed eventuali ritardi fra progetti sequenziali, gli Stati ACP possono, in accordo con la Commissione, nel momento in cui è completata l'istruzione del progetto e prima che venga presa la decisione di finanziamento: (a) indire gare d'appalto con clausola sospensiva per tutti i tipi di contratti; (b) prefinanziare attività connesse alla fase iniziale dei programmi, lavori preliminari e stagionali, ordinazioni di attrezzature per le quali occorre prevedere un lungo termine di consegna, nonché talune azioni già avviate. Siffatte spese devono essere conformi alle procedure previste dall'Accordo. 2. Queste disposizioni lasciano impregiudicate le competenze dell'organo decisione della Comunità. 3. Le spese effettuate dallo Stato ACP in virtù di questa disposizione sono finanziate retroattivamente nell'ambito del progetto o programma, dopo la firma dell'accordo di finanziamento. Capitolo 4 Concorrenza e preferenze Articolo 20 Ammissibilità A meno che non sia concessa una deroga in conformità del regolamento generale o dell'articolo 22 qui di seguito: (a) alle gare d'appalto e agli appalti finanziati dal Fondo sono ammesse a partecipare, a parità di condizioni: (i) persone fisiche, società o imprese, organismi pubblici o a partecipazione pubblica degli Stati ACP e degli Stati membri; (ii) società cooperative o altre persone giuridiche di diritto pubblico o privato degli Stati membri e/o degli Stati ACP; (iii) qualsiasi joint venture o gruppi di imprese o società degli ACP e/o degli Stati membri; (b) le forniture devono essere originarie della Comunità e/o degli Stati ACP. Al riguardo la definizione della nozione di "prodotti originari" deve essere stabilita in riferimento ai relativi accordi internazionali; le forniture originarie della Comunità devono comprendere quelle originarie dei paesi e territori d'oltremare. Articolo 21 Parità di partecipazione Gli Stati ACP e la Commissione adottano i provvedimenti atti ad assicurare, a parità di condizioni, la partecipazione più estesa possibile alle gare d'appalto di opere, forniture e servizi; in particolare, se del caso, provvedimenti intesi a: (a) assicurare la pubblicazione dei bandi di gara attraverso la Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, l'Internet, le gazzette ufficiali di tutti gli Stati membri e altri mezzi d'informazione appropriati; (b) eliminare le pratiche discriminatorie o le specifiche tecniche che potrebbero ostacolare un'estesa partecipazione a parità di condizioni; (c) incoraggiare la cooperazione tra società e imprese degli Stati membri e degli Stati ACP; (d) assicurare che tutti i criteri di selezione figurino nel capitolato d'appalto; (e) garantire che l'offerta prescelta risponda ai requisiti e ai criteri fissati nel capitolato d'appalto. Articolo 22 Deroghe 1. Al fine di garantire il rapporto ottimale tra costo ed efficienza del sistema, le persone fisiche e giuridiche dei paesi in via di sviluppo non ACP possono essere ammesse a partecipare ad appalti finanziati dalla Comunità su richiesta degli Stati ACP interessati. Gli Stati ACP interessati forniscono al capo delegazione, per ciascun caso, le informazioni necessarie alla Comunità per decidere siffatte deroghe, tenuto conto in particolare: (a) della situazione geografica dello Stato ACP interessato; (b) della competitività degli appaltatori, dei fornitori e dei consulenti degli Stati membri e degli Stati ACP; (c) della necessità di evitare eccessive dilatazioni per quanto riguarda il costo di esecuzione degli appalti; (d) delle difficoltà di trasporto o dei ritardi dovuti ai termini di consegna o ad altri problemi analoghi; (e) della tecnologia più appropriata e maggiormente adatta alle condizioni locali. 2. La partecipazione dei paesi terzi agli appalti finanziati dalla Comunità può inoltre essere ammessa: (a) qualora la Comunità partecipi al finanziamento di azioni di cooperazione regionale o interregionale che interessano paesi terzi; (b) in caso di cofinanziamento dei progetti e dei programmi; (c) in caso di aiuti d'urgenza. 3. In casi eccezionali e d'intesa con la Commissione, gli uffici di consulenza aventi esperti di paesi terzi possono partecipare agli appalti di servizi. Articolo 23 Concorrenza 1. Per semplificare e snellire le regole generali e i regolamenti relativi alla concorrenza e alle preferenze per le operazioni finanziate dal FES, gli appalti vengono aggiudicati mediante procedure aperte e ristrette, nonché mediante contratti quadro, contratti a trattativa privata e contratti di esecuzione in economia nel modo che segue: (a) gara aperta internazionale, tramite o previa pubblicazione di un bando conformemente alle disposizioni del presente Accordo; (b) gara aperta locale, per la quale il bando viene pubblicato esclusivamente nello Stato ACP beneficiario; (c) gara ristretta internazionale, in cui l'amministrazione aggiudicatrice invita un numero limitato di candidati a partecipare alla gara previa pubblicazione di un avviso di preinformazione; (d) appalti mediante trattativa privata, che comportano una procedura semplificata in cui la pubblicazione del bando non è necessaria e l'amministrazione aggiudicatrice invita un numero limitato di prestatori di servizi a presentare le loro offerte; (e) esecuzione in economia, in cui gli appalti sono eseguiti da agenzie o servizi pubblici o semipubblici dello Stato beneficiario. 2. I contratti d'appalto finanziati dal Fondo vengono aggiudicati conformemente alle seguenti disposizioni: (a) gli appalti di opere aventi un valore: i) superiore a 5 milioni di euro vengono aggiudicati tramite gara aperta internazionale; ii) compreso tra 300 000 euro e 5 milioni di euro vengono aggiudicati tramite gara aperta locale; iii) inferiore a 300 000 euro vengono aggiudicati mediante trattativa privata che comporta una procedura semplificata senza pubblicazione del bando di gara. (b) Gli appalti di forniture aventi un valore: i) superiore a 150 000 euro vengono aggiudicati tramite gara aperta internazionale; ii) compreso tra 30 000 e 150 000 euro vengono aggiudicati tramite gara aperta locale; iii) inferiore a 30 000 euro vengono aggiudicati mediante trattativa privata che comporta una procedura semplificata senza pubblicazione del bando di gara. (c) Gli appalti di servizi aventi un valore: i) superiore a 200 000 euro vengono aggiudicati tramite gara ristretta internazionale, previa pubblicazione del bando; ii) inferiore a 200 000 euro vengono aggiudicati mediante trattativa privata che comporta una procedura semplificata oppure un contratto quadro. 3. Gli appalti di opere, forniture e servizi aventi un valore non superiore a 5 000 euro possono essere aggiudicati direttamente senza ricorrere a gara. 4. Nel caso di gara ristretta, lo Stato o gli Stati ACP interessati, d'accordo con il capo delegazione, compilano un elenco ristretto degli eventuali offerenti, se del caso in seguito a una procedura di preselezione con pubblicazione del bando. 5. Nel caso di appalti mediante trattativa privata, lo Stato ACP avvia liberamente le discussioni che gli sembrano utili con gli eventuali offerenti che figurano nell'elenco ristretto da esso compilato, conformemente alle disposizioni sotto indicate, e aggiudica l'appalto all'offerente prescelto. 6. Gli Stati ACP possono chiedere alla Commissione di negoziare, preparare, stipulare e realizzare appalti di servizi direttamente o tramite l'agenzia competente. Articolo 24 Appalti eseguiti in economia 1. Nel caso di esecuzione in economia le azioni, i progetti e i programmi sono attuati da agenzie o servizi pubblici o semipubblici dello Stato o degli Stati interessati, oppure dalla persona responsabile dell'esecuzione dell'operazione. 2. La Comunità contribuisce alle spese dei servizi interessati fornendo le attrezzature e/o i materiali mancanti e/o le risorse che gli consentano di assumere il personale supplementare necessario, ad esempio esperti degli Stati ACP interessati o di altri Stati ACP. La partecipazione della Comunità si limita a prendere a carico eventuali mezzi complementari e spese di esecuzione temporanee, circoscritte alle sole necessità del progetto considerato. Articolo 25 Contratti per aiuti d'urgenza Le modalità di esecuzione degli appalti a titolo degli aiuti d'urgenza devono tener conto della situazione in questione. A tale scopo, lo Stato ACP, per tutte le azioni relative agli aiuti d'urgenza, può autorizzare, d'accordo con il capo delegazione: a) la conclusione di appalti mediante trattativa privata; b) l'esecuzione degli appalti in economia; c) l'esecuzione tramite organismi specializzati; d) l'attuazione diretta da parte della Commissione. Articolo 26 Preferenze Sono adottate misure atte a favorire una partecipazione quanto più possibile ampia delle persone fisiche e giuridiche degli Stati ACP all'esecuzione degli appalti finanziati dal Fondo allo scopo di consentire un'utilizzazione ottimale delle risorse materiali e umane di questi Stati. A tal fine: a) nel caso degli appalti di opere di valore inferiore a 5 milioni di euro, agli offerenti degli Stati ACP viene concessa, a condizione che almeno un quarto del capitale e dei quadri sia originario di uno o più Stati ACP, una preferenza pari al 10% nel raffronto tra offerte equivalenti per qualità economiche, tecniche e amministrative; b) nel caso degli appalti di forniture, indipendentemente dal loro importo, agli offerenti degli Stati ACP che propongono forniture per le quali almeno il 50% del contratto è di origine ACP, viene concessa una preferenza del 15% nel raffronto tra offerte equivalenti per qualità economiche, tecniche e amministrative; c) nel caso degli appalti di servizi, data la competenza richiesta, la preferenza viene concessa: i) a esperti, istituzioni, uffici o società di consulenza degli Stati ACP, nel raffronto tra offerte equivalenti per qualità economiche e tecniche; ii) a offerte presentate da un'impresa ACP in consorzio con partner europei; iii) a offerte presentate da offerenti europei che operano con subappaltatori o esperti ACP; d) qualora si preveda di ricorrere a subappaltatori, l'offerente scelto accorda la preferenza a persone fisiche, società e imprese degli Stati ACP in grado di eseguire l'appalto alle medesime condizioni; e) lo Stato ACP può, nella gara d'appalto, proporre agli eventuali offerenti l'assistenza di società o imprese o esperti o consulenti di altri Stati ACP, scelti di comune accordo. Questa cooperazione può assumere la forma di joint venture, subappalto o anche di formazione pratica del personale già assunto. Articolo 27 Aggiudicazione dei contratti 1. Fatto salvo l'articolo 24 di cui sopra, lo Stato ACP aggiudica l'appalto: (a) all'offerente la cui offerta è stata ritenuta conforme al capitolato d'appalto; (b) nel caso di appalti di opere e forniture, all'offerente che ha presentato l'offerta più vantaggiosa valutata soprattutto in base ai seguenti criteri: i) l'importo dell'offerta, i costi di funzionamento e di manutenzione; ii) le qualifiche e le garanzie offerte dall'offerente, le qualità tecniche dell'offerta, nonché la proposta di un servizio di assistenza nello Stato ACP; iii) la natura dell'appalto, le condizioni e i termini di esecuzione, l'adattamento alle condizioni locali; (c) nel caso di appalti di servizi, all'offerente che ha presentato l'offerta più vantaggiosa tenuto contro tra l'altro del prezzo dell'offerta, delle qualità tecniche della stessa, dell'organizzazione e della metodologia proposte per la fornitura dei servizi, nonché della competenza, dell'indipendenza e della disponibilità del personale proposto. 2. Se due offerte sono giudicate equivalenti in base ai criteri sopra esposti, si accorda la preferenza; (a) all'offerta presentata da un cittadino di uno Stato ACP, oppure (b) se una siffatta offerta non esiste: i) all'offerta che permetta il migliore uso possibile delle risorse materiali e umane degli Stati ACP; ii) all'offerta che propone le migliori possibilità di subappalto alle società, imprese o persone fisiche degli Stati ACP, oppure iii) ad un consorzio di persone fisiche, di imprese e società degli Stati ACP e della Comunità. Articolo 28 Regolamentazione generale 1. L'aggiudicazione degli appalti finanziati dal Fondo è disciplinata dal presente allegato e dalle procedure che vengono adottate mediante decisione del Consiglio dei ministri nel corso della prima riunione successiva alla firma del presente Accordo, previa raccomandazione del comitato ACP-CE di cooperazione per il finanziamento dello sviluppo a cui si fa riferimento nel presente Accordo. Tali procedure devono rispettare le disposizioni del presente allegato e le norme della Comunità in materia di appalti pubblici per la cooperazione con i paesi terzi. 2. In attesa dell'adozione di tali procedure, si applicano le consuete norme del FES contenute nell'attuale regolamentazione e nelle condizioni generali dei contratti. Articolo 29 Condizioni generali applicabili agli appalti L'esecuzione degli appalti di opere, forniture e servizi finanziati dal Fondo è disciplinata: a) dalle condizioni generali applicabili agli appalti finanziati dal Fondo che sono adottate mediante decisione del Consiglio dei ministri nel corso della prima riunione successiva alla firma del presente Accordo, dietro raccomandazione del comitato ACP-CE di cooperazione per il finanziamento dello sviluppo di cui al presente Accordo, oppure b) nel caso di progetti e programmi cofinanziati, di concessione di una deroga a terzi, di procedura accelerata o in altri casi appropriati, dalle altre condizioni generali accettate dallo Stato ACP interessato e dalla Comunità, ovvero: i) le condizioni generali stabilite dalla legislazione nazionale dello Stato ACP interessato o le pratiche ammesse in questo Stato in materia di appalti internazionali; ii) tutte le altre condizioni generali internazionali in materia di appalto. Articolo 30 Composizione delle controversie La composizione delle controversie tra l'amministrazione di uno Stato ACP e un imprenditore, fornitore o prestatore di servizi durante l'esecuzione di un contratto di appalto finanziato dal Fondo avviene: a) in caso di appalto nazionale, conformemente alla legislazione nazionale dello Stato ACP interessato; b) in caso di appalto transnazionale: i) se le parti del contratto di appalto lo accettano, conformemente alla legislazione nazionale dello Stato ACP interessato o alle loro prassi riconosciute sul piano internazionale, oppure ii) mediante arbitrato, conformemente alle norme di procedura adottate con decisione del Consiglio dei ministri nel corso della prima riunione successiva alla firma del presente Accordo, dietro raccomandazione del comitato ACP-CE di cooperazione per il finanziamento dello sviluppo di cui al presente Accordo. Articolo 31 Regime fiscale e doganale 1. Gli Stati ACP applicano ai contratti di appalto finanziati dalla Comunità un regime fiscale e doganale non meno favorevole di quello applicato nei confronti dello Stato più favorito o delle organizzazioni internazionali per lo sviluppo con le quali intrattengono relazioni. Per determinare il regime applicabile alla nazione più favorita (NPF) non si tiene conto dei regimi applicati dallo Stato ACP interessato ad altri Stati ACP o ad altri paesi in via di sviluppo. 2. Fatte salve le disposizioni di cui sopra, ai contratti finanziati dalla Comunità viene applicato il seguente regime: (a) nello Stato beneficiario ACP i contratti di appalto non sono soggetti né alle tasse di bollo e di registro, né a prelievi fiscali di effetto equivalente esistenti o da istituire; tuttavia questi contratti di appalto sono registrati conformemente alle leggi vigenti nello Stato ACP e la registrazione può dar luogo alla riscossione di un diritto che corrisponde alla prestazione del servizio reso; (b) gli utili e/o i redditi risultanti dall'esecuzione degli appalti sono soggetti a imposta secondo il regime fiscale interno dello Stato ACP interessato, purché le persone fisiche o giuridiche che li hanno realizzati abbiano in tale Stato una sede permanente o purché la durata di esecuzione del contratto sia superiore a sei mesi; (c) le imprese che, per l'esecuzione degli appalti di opere, devono importare attrezzature professionali beneficiano, dietro loro richiesta, del regime di ammissione temporanea, quale definito dalla legislazione dello Stato ACP beneficiario per quanto riguarda dette attrezzature; (d) le attrezzature professionali necessarie all'esecuzione dei lavori previsti in un contratto di servizi sono ammesse temporaneamente nello Stato o negli Stati ACP beneficiari, conformemente alla loro legislazione nazionale, in esenzione dagli oneri fiscali, dai diritti di entrata, dai dazi doganali e dalle altre tasse di effetto equivalente, purché tali dazi e tasse non costituiscano il compenso per una prestazione di servizi; (e) le importazioni nell'ambito dell'esecuzione di un contratto di forniture sono ammesse nello Stato ACP beneficiario in esenzione da dazi doganali, diritti di entrata, tasse o imposte di effetto equivalente. Il contratto di forniture originarie dello Stato ACP interessato viene concluso per il prezzo franco fabbrica maggiorato delle imposte interne eventualmente applicabili a tali forniture nello Stato ACP; (f) gli acquisti di carburanti, lubrificanti e leganti idrocarbonati nonché, in genere, di tutti i materiali utilizzati per l'esecuzione di un appalto di opere sono considerati effettuati sul mercato locale e sono soggetti al regime fiscale applicabile a norma della legislazione nazionale vigente nello Stato ACP beneficiario; (g) l'importazione di effetti e oggetti, ad uso persone e domestico, da parte di persone fisiche diverse da quelle assunte in loco, incaricate dell'esecuzione dei compiti definiti in un appalto di servizi, nonché da parte di membri della loro famiglia, avviene in esenzione da dazi doganali, dazi di entrata, tasse o imposte di effetto equivalente, conformemente alla legislazione nazionale vigente nello Stato ACP beneficiario. 3. Qualsiasi questione non contemplata dalle disposizioni di cui sopra in materia di regime fiscale e doganale è soggetta alla legislazione nazionale dello Stato ACP interessato. Capitolo 5 Controllo e valutazione Articolo 32 Obiettivi Il controllo e la valutazione hanno lo scopo di passare al vaglio in modo regolare le azioni in materia di sviluppo (preparazione, esecuzione e azioni susseguenti) per migliorare l'efficacia di tali azioni già avviate o future. Articolo 33 Modalità 1. Fatte salve le valutazioni effettuate dagli Stati ACP o dalla Commissione, il controllo e la valutazione verranno eseguiti congiuntamente dallo Stato o dagli Stati ACP e dalla Comunità. Il comitato ACP-CE di cooperazione per il finanziamento dello sviluppo garantisce il carattere congiunto delle operazioni di controllo e valutazione. Per assistere il comitato ACP-CE di cooperazione per il finanziamento dello sviluppo, la Commissione e il segretariato generale ACP preparano ed eseguono il controllo e le valutazioni comuni e ne riferiscono al comitato. In occasione della prima riunione successiva alla firma dell'Accordo, il comitato fissa le modalità intese a garantire il carattere congiunto delle operazioni e approva annualmente il programma di lavoro. 2. Il controllo e la valutazione sono intesi a: (a) fornire valutazioni regolari e indipendenti sugli interventi del Fondo e sulle attività, mettendo a raffronto risultati e obiettivi; (b) consentire agli Stati ACP, alla Commissione e alle istituzioni congiunte di valersi dell'esperienza acquisita nella progettazione ed esecuzione delle politiche e delle operazioni future. Capitolo 6 Agenti incaricati della gestione e dell'esecuzione Articolo 34 Ordinatore principale 1. La Commissione nomina l'ordinatore principale del Fondo, responsabile della gestione delle risorse dello stesso. L'ordinatore principale è responsabile degli impegni, delle liquidazioni, delle autorizzazioni e della contabilità delle spese effettuate nell'ambito del Fondo. 2. A questo titolo l'ordinatore principale: (a) impegna, liquida e autorizza le spese e tiene la contabilità degli impegni e degli ordini di pagamento; (b) controlla che le decisioni di finanziamento siano rispettate; (c) in stretta collaborazione con l'ordinatore nazionale prende le decisioni relative agli impegni e le misure finanziarie che si rivelano necessarie per garantire, sotto il profilo economico e tecnico, la corretta esecuzione delle azioni approvate ; (d) redige il fascicolo di gara prima della pubblicazione del bando per: i) le gare aperte internazionali; ii) le gare ristrette internazionali con procedura di preselezione; (e) approva la proposta di aggiudicazione dell'appalto, fatti salvi i poteri del capo delegazione ai sensi dell'articolo 36; (f) provvede alla pubblicazione dei bandi di gara entro termini ragionevoli. 3. Al termine di ogni esercizio l'ordinatore principale comunica un bilancio particolareggiato del Fondo, che indica il saldo dei contributi versati al Fondo dagli Stati membri e i versamenti globali per ciascuna rubrica di finanziamento. Articolo 35 Ordinatore nazionale 1. Il governo di ciascuno Stato ACP nomina un ordinatore nazionale che lo rappresenta in tutte le operazioni finanziate con le risorse del Fondo gestite dalla Commissione e dalla Banca. L'ordinatore nazionale può delegare una parte delle proprie funzioni e informa l'ordinatore principale delle deleghe conferite. L'ordinatore nazionale: (a) in stretta collaborazione con il capo delegazione, è responsabile della preparazione, della presentazione e dell'istruzione dei progetti e programmi; (b) in stretta collaborazione con il capo delegazione, indice le gare locali, riceve le offerte, sia locali che internazionali (di gare aperte e ristrette), presiede al loro spoglio, approva i risultati dello spoglio delle offerte, firma i contratti d'appalto e le clausole aggiuntive e approva le spese; (c) prima che siano indette le gare aperte locali, sottopone il capitolato d'appalto al capo delegazione che lo approva entro un termine di 30 giorni; (d) conclude l'esame delle offerte entro il termine di validità delle stesse, tenendo conto del termine richiesto per l'approvazione del contratto d'appalto; (e) trasmette i risultati dello spoglio delle offerte e una proposta di aggiudicazione del contratto al capo delegazione che dà la sua approvazione entro i limiti fissati dall'articolo 36; (f) liquida le spese ed emette gli ordinativi di pagamento entro i limiti delle risorse che gli sono assegnate; (g) nel corso dell'esecuzione, prende i provvedimenti di adeguamento necessari per assicurare, sotto il profilo economico e tecnico, la corretta esecuzione dei progetti e programmi approvati. 2. Nel corso dell'esecuzione delle operazioni, fermo restando l'obbligo di informare il capo delegazione, l'ordinatore nazionale decide: (a) adeguamenti e modifiche tecniche di scarso rilievo, purché non alterino le soluzioni tecniche adottate e restino nei limiti dei fondi previsti per gli adeguamenti; (b) modifiche dei preventivi in corso di esecuzione; (c) storni da articolo ad articolo all'interno dei preventivi; (d) cambiamenti di ubicazione per quanto riguarda progetti o programmi che comportano più unità, motivati da ragioni tecniche, economiche o sociali; (e) applicazione o condono delle penalità per ritardo; (f) atti per lo svincolo delle cauzioni; (g) acquisti sul mercato locale senza tener conto dell'origine delle merci; (h) impiego di materiali e macchine per cantiere non originari degli Stati membri o degli Stati ACP, a condizione che gli Stati membri o gli Stati ACP non producano attrezzature e macchinari comparabili; (i) subappalti; (j) collaudi definitivi; il capo delegazione deve essere comunque presente ai collaudi provvisori, approvare i relativi verbali e, eventualmente, assistere ai collaudi definitivi, in particolare se l'entità delle riserve formulate al collaudo provvisorio richiede ulteriori lavori di un certo rilievo; (k) assunzione di consulenti e altri esperti in materia di assistenza tecnica. Articolo 36 Capo delegazione 1. La Commissione è rappresentata in ciascuno Stato ACP o in ciascun gruppo regionale che ne faccia espressa richiesta, da una delegazione sotto l'autorità di un capo delegazione e con l'approvazione dello Stato o degli Stati ACP interessati. Qualora un capo delegazione sia designato presso un gruppo di Stati ACP, vengono presi adeguati provvedimenti affinché tale capo delegazione sia rappresentato da un agente che risieda in ciascuno degli Stati in cui il capo delegazione non è residente. Il capo delegazione rappresenta la Commissione in tutti i settori di sua competenza e in tutte le sue attività. 2. A tale scopo e in stretta cooperazione con l'ordinatore nazionale, il capo delegazione: (a) a richiesta dello Stato ACP interessato, partecipa e offre un'assistenza per preparare i progetti e i programmi e per negoziare i contratti di assistenza tecnica; (b) partecipa all'istruzione dei progetti e programmi, alla preparazione dei capitolati d'appalto, alla ricerca dei mezzi atti a semplificare l'istruzione dei progetti e programmi e le procedure di attuazione; (c) prepara le proposte di finanziamento; (d) approva, prima che l'ordinatore nazionale pubblichi i bandi, i capitolati d'appalto per le gare aperte locali e i contratti per gli aiuti d'urgenza entro 30 giorni dal loro invio da parte dell'ordinatore nazionale; (e) assiste allo spoglio delle offerte e riceve copia delle stesse, nonché dei risultati del loro esame; (f) approva, nel termine di 30 giorni, la proposta dell'ordinatore nazionale di aggiudicazione delle gare aperte locali, degli appalti a trattativa privata, degli appalti relativi agli aiuti d'urgenza, degli appalti di servizi e di opere di valore inferiore a 5 milioni di euro e degli appalti di forniture di valore inferiore a 1 milione di euro; (g) per tutti gli altri appalti non contemplati dalla lettera f), approva, nel termine di 30 giorni, la proposta dell'ordinatore nazionale di aggiudicazione del contratto qualora siano soddisfatte le condizioni seguenti: i) l'offerta prescelta è la più bassa tra le offerte conformi alle condizioni richieste nel capitolato d'appalto; ii) l'offerta prescelta è conforme ai criteri di selezione fissati nel capitolato d'appalto; iii) l'offerta prescelta non supera gli stanziamenti assegnati al contratto d'appalto; (h) quando non sono soddisfatte le condizioni previste alla leggera g) di cui sopra, trasmette la proposta di aggiudicazione all'ordinatore principale, il quale delibera entro 60 giorni dalla data in cui il capo delegazione ha ricevuto la proposta. Quando l'importo dell'offerta prescelta supera gli stanziamenti assegnati al contratto d'appalto, l'ordinatore principale, previa approvazione del contratto, prende i necessari impegni finanziari; (i) approva i contratti e i preventivi in caso di esecuzione in economia, nonché le relative clausole aggiuntive e le autorizzazioni di pagamento accordate dall'ordinatore nazionale; (j) si accerta che i progetti e i programmi finanziati sulle risorse del Fondo gestite dalla Commissione siano eseguiti correttamente dal punto di vista finanziario e tecnico; (k) coopera con le autorità nazionali dello Stato ACP in cui rappresenta la Commissione, valutando le azioni in modo regolare; (l) comunica allo Stato ACP ogni informazione o documento utile concernente le procedure di attuazione della cooperazione per il finanziamento dello sviluppo, in particolare per quanto riguarda i criteri di istruzione e valutazione delle offerte; (m) informa regolarmente le autorità nazionali sulle attività comunitarie che possono interessare direttamente la cooperazione tra la Comunità e gli Stati ACP. 3. Il capo delegazione dispone degli strumenti e delle deleghe necessarie per facilitare e accelerare tutte le operazioni previste nel quadro dell'Accordo. Qualsiasi ulteriore delega di poteri amministrativi e/o finanziari al capo delegazione, diversi da quelli descritti nel presente articolo, saranno notificati all'ordinatore nazionale e al Consiglio dei ministri. Articolo 37 Pagamenti e delegati ai pagamenti 1. Per i pagamenti nelle monete nazionali degli Stati ACP, in ciascuno di questi Stati sono aperti, a nome della Commissione, conti espressi nella moneta di uno degli Stati membri o in Euro, presso un istituto finanziario nazionale pubblico o a partecipazione pubblica scelto di comune accordo dallo Stato ACP e dalla Commissione. Tale istituto svolge le funzioni di delegato nazionale ai pagamenti. 2. I servizi resi dal delegato nazionale ai pagamenti non sono retribuiti e i fondi depositati sono infruttiferi. I conti locali di cui sopra sono alimentati dalla Commissione nella moneta di uno degli Stati membri o in Euro, in base a una stima dei futuri bisogni di tesoreria, con sufficiente anticipo per evitare la necessità di un prefinanziamento da parte degli Stati ACP e ritardi negli esborsi. 3. Per i pagamenti in Euro, negli Stati membri vengono aperti presso istituti finanziari conti espressi in Euro a nome della Commissione. Tali istituti esplicano le funzioni di delegati ai pagamenti in Europa. 4. I pagamenti sui conti europei possono essere eseguiti secondo le istruzioni della Commissione o del capo delegazione che opera a suo nome per le spese autorizzate dall'ordinatore nazionale o dall'ordinatore principale, previa autorizzazione dell'ordinatore nazionale. 5. Nei limiti dei fondi disponibili nei conti, i delegati ai pagamenti eseguono i pagamenti autorizzati dall'ordinatore nazionale o, eventualmente, dall'ordinatore principale, previa verifica dell'esattezza e della regolarità dei documenti giustificativi, nonché della validità della quietanza. 6. Le procedure per la liquidazione, l'autorizzazione e il pagamento delle spese devono essere espletate entro 90 giorni a decorrere dalla data di scadenza del pagamento. L'ordinatore nazionale emette l'ordinativo di pagamento e lo notifica al capo delegazione entro 45 giorni dalla scadenza. 7. I risarcimenti richiesti per i ritardi di pagamento sono a carico dello Stato o degli Stati ACP interessati e della Commissione, sulle sue risorse proprie, ognuno per la parte di ritardo di cui è responsabile, in conformità delle procedure di cui sopra. 8. I delegati ai pagamenti, l'ordinatore nazionale, il capo delegazione e i servizi competenti della Commissione rimangono finanziariamente responsabili fino all'approvazione finale da parte della Commissione delle operazioni che essi sono stati incaricati di eseguire. ALLEGATO V: Regime commerciale applicabile durante il periodo preparatorio citato nell'articolo 37, paragrafo 1 Capitolo 1 Regime degli scambi generali Articolo 1 1. I prodotti provenienti dagli Stati ACP saranno importati nella Comunità liberi da dazi doganali e tasse aventi effetto equivalente. 2. (a) Per prodotti provenienti dagli Stati ACP: - elencati nell'Allegato I al Trattato dove rientrano in un'organizzazione comune del mercato ai sensi dell'articolo 34 del trattato, o - sottoposti, su importazione nella Comunità, a regolamentazione specifica introdotta a seguito dell'attuazione della politica agricola comune, la Comunità adotterà le misure necessarie per assicurare un trattamento più favorevole di quello accordato ai paesi terzi che beneficiano della clausola della nazione più avvantaggiata per gli stessi prodotti. (b) Se, durante l'applicazione di quest'allegato, gli Stati ACP richiedono che nuove linee di produzione agricola o di prodotti agricoli che non sono l'argomento di disposizioni specifiche quando quest'allegato entra in vigore debbano beneficiare di tali disposizioni, la Comunità esaminerà queste richieste in consultazione con gli Stati ACP. (c) Nonostante il punto di cui sopra, la Comunità, nel contesto delle speciali relazioni e della speciale natura della cooperazione ACP-CE, esaminerà caso per caso le richieste degli Stati ACP di accesso preferenziale per i loro prodotti agricoli al mercato della Comunità e notificherà la sua decisione su queste richieste motivate se possibile entro quattro mesi, e comunque non più di sei mesi dopo la data della loro presentazione. Nel contesto del sottoparagrafo (a), la Comunità prenderà le sue decisioni in particolare con riferimento alle concessioni accordate a paesi terzi in via di sviluppo. Terrà conto delle possibilità offerte dal mercato fuori-stagione. (d) Le disposizioni citate nel sottoparagrafo (a) entreranno in vigore contemporaneamente al presente Accordo e rimarranno applicabili per la durata del periodo preparatorio definito nell'articolo 37, paragrafo 1 dell'Accordo. Tuttavia, se durante questo periodo, la Comunità: - sottopone uno o più prodotti all'organizzazione comune del mercato o a regolamentazioni specifiche introdotte a seguito dell'attuazione della politica agricola comune, riserverà il diritto di modificare gli accordi stabiliti per i prodotti provenienti dagli Stati ACP, in seguito a consultazioni presso il Consiglio dei Ministri. In tali casi, le disposizioni del sottoparagrafo (a) saranno applicabili; - modifica l'organizzazione comune del mercato di un particolare prodotto o la regolamentazione specifica introdotta a seguito dell'attuazione della politica agricola comune, riserverà il diritto di modificare le disposizioni stabilite per i prodotti provenienti dagli Stati ACP, in seguito a consultazioni presso il Consiglio dei Ministri. In tali casi la Comunità si impegnerà ad assicurare che i prodotti provenienti dagli Stati ACP continuino a godere di un vantaggio paragonabile a quello precedentemente goduto relativamente ai prodotti provenienti da paesi terzi beneficiari della clausola della nazione più avvantaggiata. (e) Dove la Comunità intende concludere un accordo preferenziale con Stati terzi ne informerà gli Stati ACP. Consultazioni avranno luogo qualora gli Stati ACP lo richiedano per salvaguardare i loro interessi. Articolo 2 1. La Comunità non applicherà alle importazioni di prodotti provenienti dagli Stati ACP alcune restrizioni o misure quantitative aventi effetto equivalente. 2. Il paragrafo 1 non precluderà proibizioni o restrizioni sulle importazioni, esportazioni o merci in transito giustificate da motivi di morale pubblica, ordine pubblico o pubblica sicurezza, protezione della salute e della vita di esseri umani, animali e piante, la protezione di tesori nazionali aventi valore artistico, storico o archeologico, conservazione di risorse naturali esauribili se tali misure sono rese efficaci congiuntamente a restrizioni sulla produzione o sul consumo nazionale, o la protezione di beni industriali e commerciali. 3. Tali proibizioni o restrizioni non costituiranno in nessun caso un mezzo di discriminazione arbitraria o ingiustificabile o una restrizione mascherata del commercio in generale. Nei casi in cui l'entrata in vigore delle misure citate nel paragrafo 2 pregiudica gli interessi di uno o più Stati ACP, si terranno consultazioni su richiesta di questi ultimi, conformemente a quanto previsto all'articolo 12 del presente Accordo, in vista del raggiungimento di una soluzione soddisfacente. Articolo 3 1. Dove è probabile che le nuove misure o le misure stipulate nei programmi adottati dalla Comunità per il ravvicinamento di legislazioni e di regolamenti per facilitare il movimento delle merci pregiudichino gli interessi di uno o più Stati ACP, la Comunità, prima di adottare tali misure, ne informerà gli Stati ACP attraverso il Consiglio dei Ministri. 2. Per permettere alla Comunità di prendere in considerazione gli interessi dello Stato ACP interessato, si terranno consultazioni su richiesta di quest'ultimo conformemente a quanto previsto all'articolo 12 del presente Accordo, in vista del raggiungimento di una soluzione soddisfacente. Articolo 4 1. Dove esistenti norme o regolamenti comunitari adottati per facilitare il movimento delle merci pregiudichino gli interessi di uno o più Stati ACP o dove tali interessi siano influenzati dall'interpretazione, applicazione o amministrazione di tali norme o regolamenti, si terranno consultazioni su richiesta degli Stati ACP interessati in vista del raggiungimento di una soluzione soddisfacente. 2. Allo scopo di raggiungere una soluzione soddisfacente, gli Stati ACP possono anche presentare presso il Consiglio dei Ministri qualsiasi altro problema concernente il movimento delle merci che potrebbe derivare da misure adottate o previste dagli Stati membri. 3. Le istituzioni competenti della Comunità informeranno, nella massima misura possibile, il Consiglio dei Ministri di tali misure per assicurare consultazioni efficaci. Articolo 5 1. Gli Stati ACP non saranno tenuti ad assumere, in materia di importazioni di prodotti provenienti dalla Comunità, obblighi corrispondenti all'impegno sottoscritto dalla Comunità sotto quest'Allegato in materia di importazioni dei prodotti provenienti dagli Stati ACP. 2. (a) Nei loro scambi con la Comunità, gli Stati ACP non faranno discriminazioni fra gli Stati membri ed accorderanno alla Comunità un trattamento non meno favorevole del trattamento della nazione più avvantaggiata. (b) Il trattamento della nazione più avvantaggiata citato nel sottoparagrafo (a) non si applicherà in materia di commercio o relazioni economiche tra gli Stati ACP né tra uno o più Stati ACP ed altri paesi in via di sviluppo. Articolo 6 Ogni Parte Contraente comunicherà la sua tariffa doganale al Consiglio dei Ministri entro tre mesi dall'entrata in vigore di quest'Allegato. Ogni Parte Contraente comunicherà inoltre qualsiasi emendamento successivo alla sua tariffa se e quando entrerà in vigore. Articolo 7 1. Il concetto di 'prodotti provenienti' per gli scopi di applicazione di quest'Allegato, ed i metodi di cooperazione amministrativa ad esso riferiti, sono definiti nel Protocollo 1 ivi allegato. 2. Il Consiglio dei Ministri può approvare qualsiasi emendamento al Protocollo 1. 3. Dove il concetto di 'prodotti provenienti' non è ancora stato definito per un dato prodotto conformemente ai paragrafi 1 o 2, ogni Parte Contraente continuerà ad applicare le sue norme. Articolo 8 1. Nel caso in cui qualsiasi prodotto sia importato nella Comunità in tali quantità accresciute ed in condizioni tali da causare o minacciare di causare grave danno ai suoi produttori nazionali di prodotti simili o direttamente concorrenziali o gravi perturbazioni in qualsiasi settore dell'economia o delle difficoltà che potrebbero determinare un serio deterioramento della situazione economica di una regione, la Comunità può adottare misure appropriate alle condizioni ed in conformità alle procedure stabilite nell'articolo 9. 2. La Comunità si impegna a non utilizzare altri mezzi per il protezionismo o per ostacolare lo sviluppo strutturale. La Comunità eviterà l'utilizzo di misure di salvaguardia aventi lo stesso effetto. 3. Le misure di tutela saranno limitate a quelle arrecanti il minimo disturbo al commercio tra le Parti Contraenti nell'applicazione degli obiettivi del presente Accordo e non supereranno il campo d'applicazione di ciò che è strettamente necessario a rimediare alle difficoltà sorte. 4. Una volta applicate, le misure di tutela considereranno il livello esistente delle esportazioni ACP interessate verso la Comunità ed il loro potenziale per lo sviluppo. Particolare attenzione sarà prestata agli interessi degli Stati ACP meno sviluppati, senza sbocco sul mare e insulari. Articolo 9 1. Si terrà una consultazione preliminare riguardo all'applicazione della clausola di tutela, sia quando tali misure vengono adottate che quando saranno estese. La Comunità fornirà agli Stati ACP tutte le informazioni richieste per tali consultazioni e fornirà i dati in base ai quali determinare fino a che punto le importazioni provenienti da uno Stato ACP di un prodotto specifico hanno causato gli effetti citati nell'articolo 8, paragrafo 1. 2. Nei casi in cui le consultazioni abbiano avuto luogo, le misure di tutela, o le disposizioni sulle quali sia gli Stati ACP interessati che la Comunità abbiano convenuto, entreranno in vigore da quel momento. 3. Tuttavia, le consultazioni preliminari previste nei paragrafi 1 e 2 non impediranno alcuna decisione immediata che la Comunità, conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, potrebbe prendere nel caso in cui fattori speciali abbiano reso necessarie tali decisioni. 4. Per facilitare l'esame di fattori che possono causare perturbazioni del mercato, si istituirà un meccanismo per la sorveglianza statistica di certe esportazioni ACP verso la Comunità. 5. Le Parti Contraenti si impegnano a tenere consultazioni regolari in vista del raggiungimento di soluzioni soddisfacenti ai problemi che potrebbero derivare dall'applicazione della clausola di tutela. 6. Le consultazioni preliminari come anche le consultazioni regolari ed il meccanismo di sorveglianza citati nei paragrafi da 1 a 5 saranno implementati conformemente al Protocollo 2 allegato. Articolo 10 Il Consiglio dei Ministri, su richiesta di qualsiasi Parte Contraente interessata, considererà gli effetti economici e sociali dell'applicazione della clausola di tutela. Articolo 11 Quando le misure di salvaguardia sono in fase di adozione, modifica o eliminazione, particolare attenzione sarà prestata agli interessi degli Stati ACP meno sviluppati, senza sbocco sul mare e insulari. Articolo 12 Per assicurare l'efficace entrata in vigore di quest'Allegato, le Parti Contraenti convengono di informarsi e consultarsi reciprocamente. Oltre ai casi per i quali le consultazioni sono specificatamente previste dagli articoli da 2 a 9, esse avranno luogo, su richiesta della Comunità o degli Stati ACP, e conformemente alle condizioni previste dalle norme procedurali nell'articolo 12 del presente Accordo, in particolare nei seguenti casi: (1) nel caso in cui le Parti Contraenti intendano adottare qualsiasi misura commerciale che pregiudichi gli interessi di una o più Parti Contraenti sotto quest'Allegato, ne informeranno il Consiglio dei Ministri. Le consultazioni avranno luogo, qualora le Parti Contraenti interessate lo richiedano, per prendere in considerazione i loro rispettivi interessi; (2) qualora durante l'applicazione di quest'Allegato gli Stati ACP considerino che prodotti agricoli trattati dal paragrafo 1 (2) (a) all'infuori di quelli subordinati al trattamento speciale debbano beneficiare di tale trattamento, consultazioni possono avere luogo presso il Consiglio dei Ministri; (3) qualora una Parte Contraente consideri che gli ostacoli al movimento delle merci sorgano a seguito di norme esistenti di un'altra Parte Contraente o dalla loro interpretazione, applicazione o amministrazione; (4) nel caso in cui la Comunità adotti le misure di tutela conformemente a quanto previsto all'articolo 8 di quest'Allegato, consultazioni su queste misure possono avere luogo presso il Consiglio dei Ministri, qualora le Parti Contraenti interessate lo richiedano, in particolare al fine di assicurare la conformità al paragrafo 8 (3). Tali consultazioni devono essere completate entro tre mesi. Capitolo 2 Impegno speciale su zucchero e carni bovine Articolo 13 1. Conformemente all'articolo 25 della Convenzione di Lomè ACP-CEE firmata il 28 febbraio 1975 ed al Protocollo 3 ad esso allegato, la Comunità si è impegnata per un periodo indefinito, in deroga alle altre disposizioni di quest'Allegato, ad acquistare ed importare, a prezzi garantiti, specifiche quantità di zucchero di canna, grezzo o bianco, proveniente dagli Stati ACP che producono ed esportano zucchero di canna e che tali Stati si sono impegnati a consegnare ad essa. 2. Le condizioni per l'entrata in vigore del suddetto articolo 25 sono state stabilite dal Protocollo 3 citato nel paragrafo 1. Il testo del Protocollo è ivi allegato come Protocollo 3. 3. L'articolo 8 di questo Allegato non si applicherà nel quadro del citato Protocollo. 4. Ai fini dell'articolo 8 del citato Protocollo le istituzioni stabilite in virtù di quest'Accordo possono essere utilizzate durante il periodo d'applicazione del presente Accordo. 5. l'articolo 8, paragrafo 2 del citato Protocollo si applicherà qualora il presente Accordo cessi di essere operativo. 6. Le dichiarazioni contenute negli Allegati XIII, XXI e XXII della Disposizione Finale della Convenzione di Lomè ACP-CEE firmata il 28 febbraio 1975 sono riaffermate e le loro disposizioni continueranno ad applicarsi. Queste dichiarazioni sono allegate come tali al Protocollo 3. 7. Questo Articolo e il Protocollo 3 non si applicheranno alle relazioni tra gli Stati ACP ed i dipartimenti d'oltremare francesi. Articolo 14 L'impegno speciale sulle carni bovine, definito nel Protocollo 4 ivi allegato si applicherà. Capitolo 3 Disposizioni definitive Articolo 15 I Protocolli annessi a quest'Allegato ne formeranno parte integrante. PROTOCOLLO 1 RELATIVO ALLA DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI "PRODOTTI ORIGINARI" E AI METODI DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA INDICE // 19. Condizioni per la compilazione di una dichiarazione su fattura // 20. Esportatore autorizzato // 21. Validità delle prova dell'origine TITOLO I: Disposizioni generali // 22. Procedura di transito // 23. Presentazione della prova dell'origine Articoli // 24. Importazioni con spedizioni scaglionate 1. Definizioni // 25. Esonero della prova dell'origine // 26. Procedura d'informazione ai fini del cumulo TITOLO II: Definizione della nozione di "prodotti originari" // 27. Documenti giustificativi // 28. Conservazione delle prove dell'origine e dei documenti giustificativi // 29. Discordanze ed errori formali Articoli // 30. Importi espressi in EURO 2. Requisiti di carattere generale // 3. Prodotti interamente ottenuti // TITOLO V: Misure di cooperazione amministrativa 4. Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati // 5. Lavorazioni o trasformazioni insufficienti // Articoli 6. Cumulo dell'origine // 31. Assistenza reciproca 7. Unità di riferimento // 32. Verifica delle prove dell'origine 8. Accessori, pezzi di ricambio e utensili // 33. Controllo delle dichiarazioni dei fornitori 9. Assortimenti // 34. Composizione delle controversie 10. Elementi neutri // 35. Sanzioni // 36. Zone franche TITOLO III: Requisiti territoriali // 37. Comitato di cooperazione doganale // 38. Deroghe Articoli // 11. Principio di territorialità // TITOLO VI: Ceuta e Melilla 12. Trasporto diretto // 13. Esposizioni // Articoli // 39. Condizioni particolari TITOLO IV: Prova dell'origine // // TITOLO VII: Disposizioni finali Articoli // 14. Requisiti di carattere generale // Articoli 15. Procedura di rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 // 40. Revisione delle norme d'origine // 41. Allegati 16. Rilascio a posteriori dei certificati di circolazione EUR.1 // 42. Attuazione del protocollo 17. Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1 // 18. Rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 sulla base di una prova dell'origine rilasciata o compilata in precedenza // INDICE ALLEGATI ALLEGATO I : Note introduttive all'elenco dell'allegato II ALLEGATO II : Elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa avere il carattere di prodotto originario ALLEGATO III ALLEGATO IV del protocollo 1: Formulario dei certificati di circolazione ALLEGATO V del protocollo 1: Dichiarazione su fattura ALLEGATO VIA del protocollo 1: Dichiarazione del fornitore per i prodotti aventi carattere originario nell'ambito di un regime preferenziale ALLEGATO VIB : Dichiarazione del fornitore per prodotti che non hanno carattere originario nell'ambito di un regime preferenziale ALLEGATO VII : Scheda d'informazione ALLEGATO VIII : Formulario della richiesta di deroga ALLEGATO IX : Elenco di lavorazioni o trasformazioni che conferiscono il carattere di origine ACP a prodotti ottenuti da lavorazioni o trasformazioni effettuate su materiali tessili originari dei paesi in via di sviluppo di cui all'articolo 6, paragrafo 11, del presente protocollo ALLEGATO X : Prodotti tessili esclusi dalla procedura di cumulo con taluni paesi in via di sviluppo di cui all'articolo 6, paragrafo 11, del presente protocollo ALLEGATO XI : Prodotti per i quali le disposizioni di cumulo con il Sudafrica di cui all'articolo 6, paragrafo 3, si applicano dopo tre anni dell'applicazione provvisoria dell'accordo sul commercio, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunità europea e la Repubblica sudafricana ALLEGATO XII : Prodotti per i quali le disposizioni di cumulo con il Sudafrica di cui all'articolo 6, paragrafo 3, si applicano dopo sei anni dell'applicazione provvisoria dell'accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunità europea e la Repubblica sudafricana ALLEGATO XIII del protocollo 1: Prodotti ai quali non si applica l'articolo 6, paragrafo 3 ALLEGATO XIV del protocollo 1: Prodotti della pesca temporaneamente esclusi dalle disposizioni di cumulo con il Sudafrica di cui all'articolo 6, paragrafo 3 ALLEGATO XV del protocollo 1: Dichiarazione congiunta sul cumulo TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 1 Definizioni Ai sensi del presente protocollo: (a) per "produzione" si intende qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, compresi il montaggio e le operazioni specifiche; (b) per "materiale" si intende qualsiasi ingrediente, materia prima, componente o parte ecc., impiegato nella produzione del prodotto; (c) per "prodotto" si intende il prodotto oggetto della produzione, anche se esso è destinato ad essere successivamente impiegato in un'altra operazione di produzione; (d) per "merci" si intendono sia i materiali, sia i prodotti; (e) per "valore in dogana" si intende il valore determinato conformemente all'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (Accordo OMC sul valore in dogana); (f) per "prezzo franco fabbrica" si intende quello pagato per il prodotto al fabbricante nel cui stabilimento è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, purché sia compreso il valore di tutti i materiali utilizzati, previa detrazione di eventuali imposte interne che vengano o possano essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto; (g) per "valore dei materiali" si intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora tale valore non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nel territorio in questione; (h) per "valore dei materiali originari" si intende il valore di detti materiali definito, mutatis mutandis, alla lettera g); (i) per "valore aggiunto" si intende il prezzo franco fabbrica al netto del valore in dogana dei materiali di paesi terzi importati nella Comunità, negli Stati ACP o nei PTOM; (j) per "capitoli" e "voci" si intendono i capitoli e le voci (codici a quattro cifre) utilizzati nella nomenclatura che costituisce il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, denominato nel presente protocollo "sistema armonizzato" o "SA"; (k) il termine "classificato" si riferisce alla classificazione di un prodotto o di un materiale in una determinata voce; (l) per "spedizione" si intendono i prodotti spediti contemporaneamente da un esportatore a un destinatario ovvero contemplati da un unico titolo di trasporto che copra il loro invio dall'esportatore al destinatario o, in mancanza di tale documento, da un'unica fattura; (m) il termine "territori" comprende anche le acque territoriali. TITOLO II DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI "PRODOTTI ORIGINARI" Articolo 2 Requisiti di carattere generale 1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'allegato V, relative alla cooperazione commerciale, si considerano originari degli Stati ACP i seguenti prodotti: (a) i prodotti interamente ottenuti negli Stati ACP ai sensi dell'articolo 3 del presente protocollo; (b) i prodotti ottenuti negli Stati ACP in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sui loro territori, a condizione che detti materiali siano stati oggetto negli Stati ACP di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 4 del presente protocollo. 2. Ai fini dell'attuazione del paragrafo 1, i territori degli Stati ACP si considerano un unico territorio. I prodotti originari composti di materiali interamente ottenuti o sufficientemente lavorati o trasformati in due o più Stati ACP si considerano prodotti originari dello Stato ACP nel quale è avvenuta l'ultima lavorazione o trasformazione, a condizione che tale lavorazione o trasformazione consista in operazioni più complesse di quelle di cui all'articolo 5 del presente protocollo. Articolo 3 Prodotti interamente ottenuti 1. Sono considerati interamente ottenuti negli Stati ACP, nella Comunità o nei paesi e territori di cui all'allegato III, in appresso denominati PTOM: (a) i prodotti minerari estratti dal loro suolo o dal loro fondo marino; (b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti; (c) gli animali vivi, ivi nati ed allevati; (d) i prodotti ottenuti da animali vivi ivi allevati; (e) i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate; (f) i prodotti della pesca marittima ed altri prodotti estratti dal mare, con le loro navi, al di fuori delle loro acque territoriali; (g) i prodotti ottenuti a bordo delle loro navi officina, esclusivamente a partire dai prodotti di cui alla lettera f); (h) gli articoli usati, a condizione che siano ivi raccolti e possano servire soltanto al recupero delle materie prime, compresi i pneumatici usati che possono servire solo per la rigenerazione o essere utilizzati come cascami; (i) gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate; (j) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino al di fuori delle loro acque territoriali, purché essi abbiano diritti esclusivi per lo sfruttamento di detto suolo o sottosuolo; (k) le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere da a) a j). 2. Le espressioni "le loro navi" e "le loro navi officina" di cui al paragrafo 1, lettere f) e g), si riferiscono unicamente alle navi e alle navi officina: (a) registrate o iscritte in uno Stato membro della CE, in uno Stato ACP o in un PTOM; (b) battenti bandiera di uno Stato membro della CE, di uno Stato ACP o di un PTOM; (c) che appartengono, in misura non inferiore al 50 per cento, a cittadini degli Stati parti dell'accordo o di un PTOM oppure ad una società la cui sede principale è situata in uno di tali Stati o PTOM, di cui il presidente del consiglio di amministrazione o di vigilanza e la maggioranza dei membri di tali consigli sono cittadini degli Stati parti dell'accordo o di un PTOM e di cui, inoltre, per quanto riguarda le società di persone o le società a responsabilità limitata, almeno metà del capitale appartiene agli Stati parti dell'accordo o ad organismi pubblici oppure a cittadini di tali Stati, o di un PTOM; (d) il cui equipaggio, compresi il capitano e gli ufficiali, è composto almeno per il 50% da cittadini degli Stati parti dell'accordo o di un PTOM. 3. In deroga al paragrafo 2, la Comunità consente, su richiesta di uno Stato ACP, che le navi noleggiate o prese in locazione dallo Stato ACP siano trattate come "sue navi" per svolgere attività di pesca nella sua zona economica esclusiva a condizione che: - lo Stato ACP abbia offerto alla Comunità l'opportunità di negoziare un accordo di pesca e la Comunità abbia respinto tale offerta; - l'equipaggio, compresi il capitano e gli ufficiali, sia composto almeno per il 50% da cittadini degli Stati parti dell'accordo o di un PTOM; - il contratto di nolo o di locazione sia stato accettato dal comitato di cooperazione doganale ACP-UE in quanto atto a garantire adeguate possibilità di sviluppo della capacità dello Stato ACP di svolgere in proprio attività di pesca, segnatamente in virtù del conferimento allo Stato ACP della responsabilità della gestione nautica e commerciale della nave messa a sua disposizione per un periodo rilevante. Articolo 4 Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati 1. Ai fini del presente protocollo, i prodotti non interamente ottenuti si considerano sufficientemente lavorati o trasformati negli Stati ACP, nella Comunità o nei PTOM quando sono soddisfatte le condizioni elencate nell'allegato II. Dette condizioni stabiliscono, per tutti i prodotti contemplati dal presente Accordo, la lavorazione o la trasformazione cui devono essere sottoposti i materiali non originari impiegati nella produzione, e si applicano unicamente a detti materiali. Ne consegue pertanto che, se un prodotto che ha acquisito il carattere originario perché soddisfa le condizioni indicate nell'elenco è impiegato nella produzione di un altro prodotto, le condizioni applicabili al prodotto in cui esso è incorporato non gli si applicano, e non si tiene alcun conto dei materiali non originari eventualmente impiegati nella sua produzione. 2. In deroga al paragrafo 1, i materiali non originari che, in base alle condizioni indicate nell'elenco, non dovrebbero essere utilizzati nella produzione di un determinato prodotto, possono essere ugualmente utilizzati a condizione che: (a) il loro valore totale non superi il 15 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto; (b) l'applicazione del presente paragrafo non comporti il superamento di una qualsiasi delle percentuali indicate nell'elenco relative al valore massimo dei materiali non originari. 3. I paragrafi 1 e 2 si applicano fatte salve le disposizioni dell'articolo 5. Articolo 5 Lavorazioni o trasformazioni insufficienti 1. Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, si considerano insufficienti a conferire il carattere originario, indipendentemente dal rispetto o meno dei requisiti dell'articolo 4, le seguenti lavorazioni o trasformazioni: (a) le manipolazioni destinate ad assicurare la conservazione in buone condizioni dei prodotti durante il loro trasporto e magazzinaggio (ventilazione, spanditura, essiccazione, refrigerazione, immersione in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze, estrazione di parti avariate e operazioni analoghe); (b) le semplici operazioni di spolveratura, vagliatura classificazione, assortimento (ivi compresa la costituzione di assortimenti di articoli), lavaggio, pittura e taglio; (c) i) il cambiamento di imballaggi, la scomposizione e composizione di confezioni; ii) le semplici operazioni di inserimento in bottiglie, boccette, borse, casse o scatole, o di fissaggio a supporti di cartone, su tavolette ecc., e ogni altra semplice operazione di condizionamento; (d) l'apposizione di marchi, etichette o altri analoghi segni distintivi sui prodotti o sui loro imballaggi; (e) la semplice miscela di prodotti, anche di specie diverse, quando uno o più componenti di tali miscele non rispondano alle condizioni fissate nel presente protocollo per poter essere considerati originari di uno Stato ACP, della Comunità o dei PTOM; (f) il semplice assemblaggio di parti allo scopo di formare un prodotto completo; (g) il cumulo di due o più operazioni di cui alle lettere da a) a f); (h) la macellazione degli animali. 2. Nel determinare se la lavorazione o trasformazione cui è stato sottoposto un determinato prodotto debba essere considerata insufficiente ai sensi del paragrafo 1, si tiene complessivamente conto di tutte le operazioni eseguite negli Stati ACP, nella Comunità o nei PTOM su quel prodotto. Articolo 6 Cumulo dell'origine Cumulo con i PTOM e la Comunità 1. I materiali originari della Comunità o dei PTOM incorporati in un prodotto ottenuto negli Stati ACP si considerano materiali originari degli Stati ACP. Non è necessario a tal fine che detti materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, a condizione che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni più complesse di quelle indicate all'articolo 5. 2. Le lavorazioni o trasformazioni effettuate nella Comunità o nei PTOM sono considerate effettuate negli Stati ACP se i materiali sono sottoposti a ulteriore lavorazione o trasformazione negli Stati ACP. Cumulo con il Sudafrica 3. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 4, 5, 6, 7 e 8, i materiali originari del Sudafrica incorporati in un prodotto ottenuto negli Stati ACP si considerano originari degli Stati ACP. Non è necessario a tal fine che tali materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti. 4. I prodotti cui è stato riconosciuto il carattere originario ai sensi del paragrafo 3 si continuano a considerare prodotti originari degli Stati ACP se il valore aggiunto negli Stati ACP supera quello dei materiali utilizzati originari del Sudafrica. In caso contrario, i prodotti in questione sono considerati originari del Sudafrica. Ai fini della determinazione dell'origine, non si tiene conto dei materiali originari del Sudafrica che sono stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti negli Stati ACP. 5. Per i prodotti elencati negli allegati XI e XII, il cumulo di cui al paragrafo 3 può essere applicato solo dopo rispettivamente 3 e 6 anni dall'applicazione provvisoria dell'accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunità europea e la Repubblica sudafricana. Il cumulo di cui al paragrafo 3 non si applica ai prodotti elencati nell'allegato XIII. 6. In deroga all'articolo 5, il cumulo di cui al paragrafo 3 può essere applicato, su richiesta degli Stati ACP, ai prodotti elencati negli allegati XI e XII. Il comitato degli ambasciatori ACP-CE delibera in merito alle richieste degli Stati ACP, per ogni singolo prodotto, in base alla relazione del comitato di cooperazione doganale ACP-CE, istituito a norma dell'articolo 37. Nell'esaminare le richieste, si tiene conto dei rischi di elusine delle disposizioni commerciali dell'accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunità europea e la Repubblica sudafricana. 7. Il cumulo di cui al paragrafo 3 si applica ai prodotti elencati nell'allegato XIV solo quando i dazi su questi prodotti sono stati aboliti nel quadro dell'accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunità europea e la Repubblica sudafricana. La Commissione europea pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (serie C) la data in cui siano state soddisfatte le condizioni di cui al presente paragrafo. 8. Il cumulo di cui al paragrafo 3 si può applicare solo se ai materiali sudafricani utilizzati è stato riconosciuto il carattere di prodotti originari mediante l'applicazione di norme d'origine identiche a quelle del presente protocollo. Gli Stati ACP forniscono alla Comunità informazioni dettagliate sugli accordi conclusi con il Sudafrica e sulle norme di origine corrispondenti. La Commissione europea pubblica sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (serie C) la data in cui gli Stati ACP hanno adempiuto agli obblighi di cui al presente paragrafo. 9. Fatti salvi i paragrafi 5 e 7, le lavorazioni e le trasformazioni effettuate in Sudafrica si considerano effettuate in un altro Stato membro della SACU (Unione doganale sudafricana) quando i materiali sono oggetto di ulteriori lavorazioni o trasformazioni in detto Stato membro della SACU. 10. Fatti salvi i paragrafi 5 e 7, su richiesta degli Stati ACP, le lavorazioni e le trasformazioni effettuate in Sudafrica si considerano effettuate negli Stati ACP quando i materiali sono oggetto di ulteriori lavorazioni o trasformazioni in uno Stato ACP nel quadro di un accordo di integrazione economica regionale. Il comitato di cooperazione doganale ACP-CE decide in merito alle richieste degli Stati ACP conformemente all'articolo 37, a meno che una delle parti non chieda specificamente che venga adito il consiglio dei ministri ACP-CE. Cumulo con i paesi in via di sviluppo confinanti 11. Su richiesta degli Stati ACP, i materiali originari di un paese in via di sviluppo confinante non ACP, appartenente ad una entità geografica omogenea, vengono considerati originari degli Stati ACP se incorporati in un prodotto ivi ottenuto. Non è necessario che tali materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, a condizione che: - la lavorazione o la trasformazione effettuata nello Stato ACP consista in operazioni più complesse di quelle elencate all'articolo 5. Inoltre i prodotti di cui ai capitoli da 50 a 63 del sistema armonizzato devono essere sufficientemente lavorati o trasformati nel paese ACP in modo che il prodotto ottenuto sia classificato in una voce diversa da quelle in cui sono classificati i materiali originari del paese in via di sviluppo non ACP impiegati per la sua produzione. Per i prodotti elencati nell'allegato IX del presente protocollo, si applica solo la lavorazione specifica di cui alla colonna 3, indipendentemente dal fatto che questa comporti un cambiamento di voce, - gli Stati ACP, la Comunità e gli altri paesi interessati abbiano concluso un accordo sulle procedure amministrative atte a garantire la corretta attuazione del presente paragrafo. Il presente paragrafo non si applica ai prodotti a base di tonno classificati al capitolo 3 o 16 del sistema armonizzato, ai prodotti a base di riso di cui al codice SA 1006 o ai prodotti tessili elencati nell'allegato X del presente protocollo. Per determinare se i prodotti sono originari del paese in via di sviluppo non ACP si applicano le disposizioni del presente protocollo. Il comitato di cooperazione doganale ACP-CE decide in merito alle richieste degli Stati ACP conformemente all'articolo 37, a meno che una delle parti non chieda specificamente che venga adito il consiglio dei ministri ACP-CE. Articolo 7 Unità di riferimento 1. L'unità di riferimento per l'applicazione delle disposizioni del presente protocollo è lo specifico prodotto adottato come unità di base per determinare la classificazione secondo la nomenclatura del sistema armonizzato. Ne consegue che: (a) quando un prodotto composto da un gruppo o da un insieme di articoli è classificato, secondo il sistema armonizzato, in un'unica voce, l'intero complesso costituisce l'unità di riferimento; (b) quando una spedizione consiste in un certo numero di prodotti fra loro identici, classificati nella medesima voce del sistema armonizzato, nell'applicare le disposizioni del presente protocollo ogni prodotto va considerato singolarmente. 2. Ogniqualvolta, in base alla regola generale 5 del sistema armonizzato, si considera che l'imballaggio formi un tutto unico con il prodotto ai fini della classificazione, detto imballaggio viene preso in considerazione anche per la determinazione dell'origine. Articolo 8 Accessori, pezzi di ricambio e utensili Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili che vengono consegnati con un'attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo, che fanno parte del suo normale equipaggiamento e il cui prezzo è compreso nel suo o per i quali non viene emessa una fattura distinta si considerano un tutto unico con l'attrezzatura, la macchina, l'apparecchio o il veicolo in questione. Articolo 9 Assortimenti Gli assortimenti, definiti ai sensi della regola generale 3 del sistema armonizzato, si considerano originari a condizione che tutti i prodotti che li compongono siano originari. Tuttavia, un assortimento composto di prodotti originari e non originari è considerato originario nel suo insieme a condizione che il valore dei prodotti non originari non superi il 15 per cento del prezzo franco fabbrica dell'assortimento. Articolo 10 Elementi neutri Per determinare se un prodotto è originario, non occorre determinare l'origine dei seguenti elementi eventualmente utilizzati per la sua produzione: (a) energia e combustibile; (b) impianti e attrezzature; (c) macchine e utensili; (d) merci che non entrano, né sono destinate a entrare, nella composizione finale del prodotto. TITOLO III REQUISITI TERRITORIALI Articolo 11 Principio di territorialità 1. Le condizioni relative all'acquisizione del carattere di prodotto originario stabilite nel titolo II devono essere rispettate senza interruzione negli Stati ACP, salvo il disposto dell'articolo 6. 2. Salvo il disposto dell'articolo 6, le merci originarie esportate dagli Stati ACP, dalla Comunità o dai PTOM verso un altro paese e successivamente reimportate sono considerate non originarie, a meno che si fornisca alle autorità doganali prove sufficienti del fatto che: (a) le merci reimportate sono le stesse merci che erano state esportate e (b) che esse non sono state sottoposte ad alcuna operazione, oltre a quelle necessarie per conservarle in buono stato durante la loro permanenza nel paese in questione o nel corso dell'esportazione. Articolo 12 Trasporto diretto 1. Il trattamento preferenziale previsto dalle disposizioni relative alla cooperazione commerciale dell'allegato V si applica unicamente ai prodotti che soddisfano i requisiti del presente protocollo, trasportati direttamente tra i territori degli Stati ACP, della Comunità, dei PTOM o del Sudafrica, ai fini dell'articolo 6, senza entrare in nessun altro territorio. Tuttavia, il trasporto dei prodotti in una sola spedizione non frazionata può effettuarsi con attraversamento di altri territori, all'occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo in tali territori, a condizione che i prodotti rimangano sotto la sorveglianza delle autorità doganali dello Stato di transito o di deposito e non vi subiscano altre operazioni a parte lo scarico e il ricarico o le operazioni destinate a garantirne la conservazione in buono stato. I prodotti originari possono essere trasportati mediante tubazioni attraverso territori diversi da quelli di uno Stato ACP, della Comunità o di un PTOM. 2. La prova che sono state soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 viene fornita alle autorità doganali del paese importatore presentando: (a) un titolo di trasporto unico per il passaggio dal paese esportatore fino all'uscita dal paese di transito o (b) un certificato rilasciato dalle autorità doganali del paese di transito: (i) che fornisca un'esatta descrizione dei prodotti; (ii) che indichi le date dello scarico e del ricarico dei prodotti e, se del caso, il nome delle navi o degli altri mezzi di trasporto utilizzati e (iii) che certifichi le condizioni in cui è avvenuta la sosta delle merci nel paese di transito o (c) in mancanza dei documenti di cui sopra, qualsiasi documento probatorio. Articolo 13 Esposizioni 1. I prodotti originari spediti da uno Stato ACP per un'esposizione in un paese diverso da quelli di cui all'articolo 6 e venduti, dopo l'esposizione, per essere importati nella Comunità beneficiano, all'importazione, delle disposizioni dell'allegato V, purché siano fornite alle autorità doganali prove sufficienti del fatto che: (a) un esportatore ha spedito detti prodotti da uno Stato ACP nel paese dell'esposizione e ve li ha esposti; (b) detto esportatore ha venduto i prodotti o li ha ceduti a una persona nella Comunità; (c) i prodotti sono stati consegnati nel corso dell'esposizione o subito dopo, nello stato in cui erano stati inviati all'esposizione e (d) dal momento in cui sono stati inviati all'esposizione, i prodotti non sono stati utilizzati per scopi diversi dalla presentazione all'esposizione stessa. 2. Alle autorità doganali del paese d'importazione deve essere presentata, secondo le normali procedure, una prova dell'origine rilasciata o compilata conformemente alle disposizioni del titolo IV, con l'indicazione della denominazione e dell'indirizzo dell'esposizione. All'occorrenza, possono essere richieste ulteriori prove documentali delle condizioni in cui sono stati esposti i prodotti. 3. Il paragrafo 1 si applica a tutte le esposizioni, fiere o manifestazioni pubbliche analoghe di natura commerciale, industriale, agricola o artigianale, diverse da quelle organizzate a fini privati in negozi o locali commerciali per la vendita di prodotti stranieri, durante le quali i prodotti rimangono sotto il controllo della dogana. TITOLO IV PROVA DELL'ORIGINE Articolo 14 Requisiti di carattere generale 1. Perché i prodotti originari degli Stati ACP importati nella Comunità possano beneficiare delle disposizioni dell'allegato V, si devono presentare i seguenti documenti: (a) un certificato di circolazione EUR.1, il cui modello figura nell'allegato III o (b) nei casi di cui all'articolo 19, paragrafo 1, una dichiarazione, il cui testo è riportato nell'allegato V del presente protocollo, rilasciata dall'esportatore su una fattura, una bolla di consegna o qualsiasi altro documento commerciale (in appresso "dichiarazione su fattura"), che descriva i prodotti in questione in maniera sufficientemente dettagliata da consentirne l'identificazione. 2. In deroga al paragrafo 1, nei casi di cui all'articolo 25, i prodotti originari ai sensi del presente protocollo beneficiano delle disposizioni dell'allegato V senza che sia necessario presentare alcuno dei documenti di cui sopra. Articolo 15 Procedura di rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 1. Il certificato di circolazione EUR.1 viene rilasciato dalle autorità doganali del paese esportatore su richiesta scritta compilata dall'esportatore o, sotto la responsabilità di quest'ultimo, dal suo rappresentante autorizzato. 2. A tale scopo, l'esportatore o il suo rappresentante autorizzato compila il certificato di circolazione EUR.1 e il formulario di domanda, i cui modelli figurano nell'allegato IV. Detti formulari sono compilati conformemente alle disposizioni del presente protocollo. Se vengono compilati a mano, devono essere scritti con inchiostro e in stampatello. La descrizione dei prodotti dev'essere redatta nell'apposita casella senza spaziature. Qualora lo spazio della casella non sia completamente utilizzato, si deve tracciare una linea orizzontale sotto l'ultima riga e si deve sbarrare la parte non riempita. 3. L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali dello Stato ACP di esportazione in cui è rilasciato il certificato di circolazione EUR.1, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'adempimento degli altri requisiti di cui al presente protocollo. 4. Il certificato di circolazione EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali dello Stato ACP di esportazione se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari degli Stati ACP o di uno degli altri paesi di cui all'articolo 6 e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo. 5. Le autorità doganali che rilasciano il certificato adottano tutte le misure necessarie per verificare il carattere originario dei prodotti e l'osservanza degli altri requisiti di cui al presente protocollo. A tal fine, esse hanno la facoltà di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo dei conti dell'esportatore nonché a tutte le altre verifiche che ritengano opportune. Le autorità doganali che rilasciano il certificato devono inoltre accertarsi che i formulari di cui al paragrafo 2 siano debitamente compilati. Esse verificano in particolare che la parte riservata alla descrizione dei prodotti sia stata compilata in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta fraudolenta. 6. La data di rilascio del certificato di circolazione EUR.1 dev'essere indicata nella casella 11 del certificato. 7. Il certificato di circolazione EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali e tenuto a disposizione dell'esportatore dal momento in cui l'esportazione ha effettivamente luogo o è assicurata. Articolo 16 Rilascio a posteriori dei certificati di circolazione EUR.1 1. In deroga all'articolo 15, paragrafo 7, il certificato di circolazione EUR.1 può essere rilasciato, in via eccezionale, dopo l'esportazione dei prodotti cui si riferisce, se: (a) non è stato rilasciato al momento dell'esportazione a causa di errori, omissioni involontarie o circostanze particolari o (b) vengono fornite alle autorità doganali prove sufficienti del fatto che un certificato di circolazione EUR.1 è stato rilasciato ma non è stato accettato all'importazione per motivi tecnici. 2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, l'esportatore deve indicare nella domanda il luogo e la data di esportazione dei prodotti cui si riferisce il certificato di circolazione EUR.1, nonché i motivi della sua richiesta. 3. Le autorità doganali possono rilasciare a posteriori un certificato di circolazione EUR.1 solo dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi a quelle della pratica corrispondente. 4. I certificati di circolazione EUR.1 rilasciati a posteriori devono recare una delle seguenti diciture: "NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT", "DELIVRE A POSTERIORI", "RILASCIATO A POSTERIORI", "AFGEGEVEN A POSTERIORI", "ISSUED RETROSPECTIVELY", "UDSTEDT EFTERFØLGENDE", "ÅÊÄÏÈÅÍ ÅÊ ÔÙÍ ÕÓÔÅÑÙÍ", "EXPEDIDO A POSTERIORI", "EMITIDO A POSTERIORI", "ANNETTU JÄLKIKÄTEEN", "UTFÄRDAT I EFTERHAND". 5. Le diciture di cui al paragrafo 4 devono figurare nella casella "Osservazioni" del certificato di circolazione EUR.1. Articolo 17 Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1 1. In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato di circolazione EUR.1, l'esportatore può richiedere alle autorità doganali che l'hanno rilasciato un duplicato, compilato sulla base dei documenti d'esportazione in loro possesso. 2. Il duplicato così rilasciato deve recare una delle seguenti diciture: "DUPLIKAT", "DUPLICATA", "DUPLICATO", "DUPLICAAT", "DUPLICATE", "ÁÍÔÉÃÑÁÖÏ", "DUPLICADO", "SEGUNDA VIA", "KAKSOISKAPPALE". 3. Le diciture di cui al paragrafo 2 devono figurare nella casella "Osservazioni" del duplicato del certificato di circolazione EUR.1. 4. Il duplicato, sul quale deve figurare la data di rilascio del certificato di circolazione EUR.1 originale, è valido a decorrere da tale data. Articolo 18 Rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 sulla base di una prova dell'origine rilasciata o compilata in precedenza Se i prodotti originari sono posti sotto il controllo di un ufficio doganale in uno Stato ACP o nella Comunità, si può sostituire l'originale della prova dell'origine con uno o più certificati di circolazione EUR.1 al fine di inviare tutti i prodotti, o parte di essi, altrove negli Stati ACP o nella Comunità. I certificati di circolazione EUR.1 sostitutivi sono rilasciati dall'ufficio doganale sotto il cui controllo sono posti i prodotti. Articolo 19 Condizioni per la compilazione di una dichiarazione su fattura 1. La dichiarazione su fattura di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera b), può essere compilata: (a) da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 20 oppure (b) da qualsiasi esportatore per qualsiasi spedizione consistente in uno o più colli contenenti prodotti originari il cui valore totale non superi i 6 000 EUR. 2. La dichiarazione su fattura può essere compilata se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari degli Stati ACP o di uno degli altri paesi di cui all'articolo 6 e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo. 3. L'esportatore che compila una dichiarazione su fattura dovrà essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali del paese d'esportazione, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'osservanza degli altri requisiti di cui al presente protocollo. 4. La dichiarazione su fattura dev'essere compilata dall'esportatore a macchina, stampigliando o stampando sulla fattura, sulla bolletta di consegna o su altro documento commerciale la dichiarazione il cui testo figura nell'allegato V del presente protocollo, utilizzando una delle versioni linguistiche stabilite in tale allegato e conformemente alla legislazione nazionale del paese d'esportazione. Se compilata a mano, la dichiarazione deve essere scritta con inchiostro e in stampatello. 5. Le dichiarazioni su fattura recano la firma manoscritta originale dell'esportatore. Un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 20, tuttavia, non è tenuto a firmare tali dichiarazioni, purché egli consegni alle autorità doganali del paese d'esportazione un impegno scritto in cui accetta la piena responsabilità di qualsiasi dichiarazione su fattura che lo identifichi come se questa recasse effettivamente la sua firma manoscritta. 6. La dichiarazione su fattura può essere compilata dall'esportatore al momento dell'esportazione dei prodotti cui si riferisce o successivamente, purché sia presentata nel paese d'importazione entro due anni dall'importazione dei prodotti cui si riferisce. Articolo 20 Esportatore autorizzato 1. Le autorità doganali del paese d'esportazione possono autorizzare qualsiasi esportatore che effettui frequenti spedizioni di prodotti ai sensi delle disposizioni relative alla cooperazione commerciale dell'allegato V a compilare dichiarazioni su fattura indipendentemente dal valore dei prodotti in questione. L'esportatore che richiede tale autorizzazione deve offrire alle autorità doganali le garanzie necessarie per accertare il carattere originario dei prodotti e l'osservanza degli altri requisiti del presente protocollo. 2. Le autorità doganali possono conferire lo status di esportatore autorizzato alle condizioni che considerano appropriate. 3. Le autorità doganali attribuiscono all'esportatore autorizzato un numero di autorizzazione doganale da riportare sulla dichiarazione su fattura. 4. Le autorità doganali controllano l'uso dell'autorizzazione da parte dell'esportatore autorizzato. 5. Le autorità doganali possono ritirare l'autorizzazione in qualsiasi momento. Se l'esportatore autorizzato non offre più le garanzie di cui al paragrafo 1, non soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 2 o fa comunque un uso scorretto dell'autorizzazione, le autorità doganali procedono al ritiro di detta autorizzazione. Articolo 21 Validità della prova dell'origine 1. La prova dell'origine ha una validità di dieci mesi dalla data di rilascio nel paese di esportazione e dev'essere presentata entro tale termine alle autorità doganali del paese d'importazione. 2. Le prove dell'origine presentate alle autorità doganali del paese d'importazione dopo la scadenza del termine di presentazione di cui al paragrafo 1 possono essere accettate, ai fini dell'applicazione del trattamento preferenziale, quando l'inosservanza del termine è dovuta a circostanze eccezionali. 3. Negli altri casi di presentazione tardiva, le autorità doganali del paese d'importazione possono accettare le prove dell'origine se i prodotti sono stati presentati prima della scadenza di tale termine. Articolo 22 Procedura di transito Quando i prodotti entrano in uno Stato ACP o in un PTOM diverso dal paese di origine, un nuovo termine di validità di 4 mesi inizia a decorrere dalla data in cui le autorità doganali del paese di transito hanno apposto nella casella 7 del certificato EUR. 1 i seguenti dati: - la dicitura "transito"; - il nome del paese di transito; - il timbro ufficiale, la cui impronta è stata preventivamente trasmessa alla Commissione ai sensi dell'articolo 31; - la data di tali attestazioni. Articolo 23 Presentazione della prova dell'origine Le prove dell'origine sono presentate alle autorità doganali del paese d'importazione conformemente alle procedure applicabili in tale paese. Dette autorità possono richiedere che la prova dell'origine sia tradotta e che la dichiarazione di importazione sia accompagnata da una dichiarazione dell'importatore secondo la quale i prodotti soddisfano le condizioni previste per l'applicazione dell'allegato V. Articolo 24 Importazioni con spedizioni scaglionate Quando, su richiesta dell'importatore e alle condizioni stabilite dalle autorità doganali del paese d'importazione, vengono importati con spedizioni scaglionate prodotti smontati o non assemblati ai sensi della regola generale 2, lettera a), del sistema armonizzato, di cui alle sezioni XVI e XVII o alle voci 7308 e 9406 del sistema armonizzato, per tali prodotti viene presentata alle autorità doganali un'unica prova dell'origine al momento dell'importazione della prima spedizione parziale. Articolo 25 Esonero dalla prova dell'origine 1. Sono ammessi come prodotti originari, senza che occorra presentare una prova dell'origine, i prodotti oggetto di piccole spedizioni da privati a privati o contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori, purché si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale e i prodotti siano stati dichiarati rispondenti ai requisiti del presente protocollo e laddove non sussistano dubbi circa la veridicità di tale dichiarazione. Nel caso di prodotti spediti per posta, detta dichiarazione può essere effettuata sulla dichiarazione in dogana CN22/CN23 o su un foglio ad essa allegato. 2. Si considerano prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che presentano un carattere occasionale e riguardano esclusivamente prodotti riservati all'uso personale dei destinatari, dei viaggiatori o dei loro familiari quando, per loro natura e quantità, consentano di escludere ogni fine commerciale. 3. Inoltre, il valore complessivo dei prodotti non deve superare i 500 EUR se si tratta di piccole spedizioni, oppure i 1 200 EUR se si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori. Articolo 26 Procedura d'informazione ai fini del cumulo 1. Qualora si applichino l'articolo 2, paragrafo 2, o l'articolo 6, paragrafo 1, la prova del carattere originario, ai sensi del presente protocollo, dei materiali provenienti dagli altri Stati ACP, dalla Comunità o dai PTOM consiste in un certificato di circolazione EUR.1 o in una dichiarazione del fornitore, il cui modello figura nell'allegato VI A del presente protocollo, fornita dall'esportatore nello Stato o nel PTOM di provenienza. 2. Qualora si applichino l'articolo 2, paragrafo 2, l'articolo 6, paragrafo 2 o l'articolo 6, paragrafo 9, la prova della lavorazione o trasformazione effettuate negli altri Stati ACP, nella Comunità, nei PTOM o in Sudafrica consiste nella dichiarazione del fornitore, il cui modello figura nell'allegato VI B del presente protocollo, fornita dall'esportatore nello Stato o nel PTOM di provenienza. 3. Per ciascuna spedizione di materiale, il fornitore redige una dichiarazione distinta sulla fattura commerciale relativa a tale spedizione, su un suo allegato, sulla bolla di consegna o su ogni altro documento commerciale relativo alla spedizione in cui figuri una descrizione dei materiali in questione sufficientemente particolareggiata per consentirne l'identificazione. 4. La dichiarazione del fornitore può essere redatta su un formulario prestampato. 5. Le firme sulle dichiarazioni dei fornitori devono essere manoscritte. Tuttavia, se la fattura e la dichiarazione del fornitore sono compilate mediante elaboratore, non occorre che la firma sulla dichiarazione del fornitore sia manoscritta, purché l'identificazione del responsabile della ditta fornitrice sia riconosciuta esauriente dalle autorità doganali dello Stato in cui le dichiarazioni dei fornitori sono redatte. Dette autorità doganali possono stabilire le condizioni per l'applicazione del presente paragrafo. 6. Le dichiarazioni dei fornitori sono presentate all'ufficio doganale competente dello Stato ACP di esportazione cui si chiede il rilascio del certificato di circolazione EUR.1. 7. Le dichiarazioni dei fornitori e le schede di informazione rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente protocollo ai sensi dell'articolo 23 del protocollo 1 della quarta convenzione ACP/CEE restano valide. Articolo 27 Documenti giustificativi I documenti di cui all'articolo 15, paragrafo 3, e all'articolo 19, paragrafo 3, utilizzati per dimostrare che i prodotti coperti da un certificato di circolazione EUR.1 o da una dichiarazione su fattura possono essere considerati prodotti originari di uno Stato ACP o di uno degli altri paesi di cui all'articolo 6 e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo possono consistere, tra l'altro, in: (a) una prova diretta dei processi svolti dall'esportatore o dal fornitore per ottenere le merci in questione, contenuta per esempio nella sua contabilità interna; (b) documenti comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati in uno Stato ACP o in uno degli altri paesi di cui all'articolo 6, dove tali documenti sono utilizzati in base alla legislazione nazionale; (c) documenti comprovanti la lavorazione o trasformazione dei materiali negli Stati ACP, nella Comunità o nei PTOM, rilasciati o compilati in uno Stato ACP, nella Comunità o in un PTOM, dove tali documenti sono utilizzati in base alla legislazione nazionale; (d) certificati di circolazione EUR.1 o dichiarazioni su fattura comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati negli Stati ACP o in uno degli altri paesi di cui all'articolo 6, in conformità del presente protocollo. Articolo 28 Conservazione delle prove dell'origine e dei documenti giustificativi 1. L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 conserva per almeno tre anni i documenti di cui all'articolo 15, paragrafo 3. 2. L'esportatore che compila una dichiarazione su fattura conserva per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione su fattura e i documenti di cui all'articolo 19, paragrafo 3. 3. Le autorità doganali del paese d'esportazione che rilasciano un certificato di circolazione EUR.1 conservano per almeno tre anni il formulario di richiesta di cui all'articolo 15, paragrafo 2. 4. Le autorità doganali del paese d'importazione conservano per almeno tre anni i certificati di circolazione EUR.1 e le dichiarazioni su fattura loro presentati. Articolo 29 Discordanze ed errori formali 1. La constatazione di lievi discordanze tra le diciture che figurano sulla prova dell'origine e quelle contenute nei documenti presentati all'ufficio doganale per l'espletamento delle formalità d'importazione dei prodotti non comporta di per sé l'invalidità della prova dell'origine se viene regolarmente accertato che tale documento corrisponde ai prodotti presentati. 2. In caso di errori formali evidenti, come errori di battitura, sulla prova dell'origine, il documento non viene respinto se detti errori non sono tali da destare dubbi sulla correttezza delle indicazioni in esso riportate. Articolo 30 Importi espressi in EURO 1. Gli importi da utilizzare in una determinata moneta nazionale di uno Stato membro sono il controvalore in questa moneta nazionale degli importi espressi in EUR al primo giorno lavorativo del mese di ottobre del 1999. 2. All'occorrenza, gli importi espressi in EUR e il loro controvalore nelle monete nazionali di alcuni Stati membri della CE possono essere riveduti dalla Comunità, che li notifica al comitato di cooperazione doganale al più tardi un mese prima della loro entrata in vigore. Nel procedere a detta revisione, la Comunità garantisce che non si verifichino diminuzioni degli importi da utilizzare in una qualsiasi moneta nazionale e tiene conto altresì dell'opportunità di preservare in termini reali gli effetti dei valori limite stabiliti. A tal fine, la Comunità può decidere di modificare gli importi espressi in EUR. 3. Quando i prodotti sono fatturati nella moneta di un altro Stato membro della CE, il paese d'importazione riconosce l'importo notificato dallo Stato membro in questione. TITOLO V MISURE DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA Articolo 31 Assistenza reciproca 1. Gli Stati ACP trasmettono alla Commissione le impronte dei timbri usati e gli indirizzi delle autorità doganali competenti per il rilascio dei certificati di circolazione EUR. 1 e per il controllo a posteriori dei certificati di circolazione EUR. 1 e delle dichiarazioni su fattura. I certificati di circolazione EUR.1 e le dichiarazioni su fattura sono accettati ai fini dell'applicazione del trattamento preferenziale a decorrere dalla data in cui le informazioni pervengono alla Commissione. La Commissione trasmette queste informazioni alle autorità doganali degli Stati membri. 2. Al fine di garantire la corretta applicazione del presente protocollo, la Comunità, i PTOM e gli Stati ACP si prestano reciproca assistenza, mediante le amministrazioni doganali competenti, nel controllo dell'autenticità dei certificati di circolazione EUR.1, delle dichiarazioni su fattura o delle dichiarazioni dei fornitori nonché della correttezza delle informazioni riportate in tali documenti. Le autorità consultate forniscono qualsiasi informazione utile sulle condizioni nelle quali il prodotto è stato realizzato, indicando in particolare le condizioni in cui le norme di origine sono state osservate nei vari Stati ACP, negli Stati membri o nei PTOM in questione. Articolo 32 Verifica delle prove dell'origine 1. Il controllo a posteriori delle prove dell'origine è effettuato per sondaggio o ogniqualvolta le autorità doganali del paese di importazione abbiano fondati motivi di dubitare dell'autenticità dei documenti, del carattere originario dei prodotti in questione o dell'osservanza degli altri requisiti del presente protocollo. 2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, le autorità doganali del paese d'importazione rispediscono alle autorità doganali del paese di esportazione il certificato di circolazione EUR.1 e la fattura, se è stata presentata, la dichiarazione su fattura, ovvero una copia di questi documenti, indicando, se del caso, i motivi che giustificano un'inchiesta. A corredo della richiesta di controllo, devono essere inviati tutti i documenti e le informazioni ottenute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nelle informazioni relative alla prova dell'origine. 3. Il controllo viene effettuato dalle autorità doganali del paese di esportazione. A tal fine, esse hanno la facoltà di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo dei conti dell'esportatore nonché a tutte le altre verifiche che ritengano opportune. 4. Qualora le autorità doganali del paese d'importazione decidano di sospendere la concessione del trattamento preferenziale ai prodotti in questione in attesa dei risultati del controllo, esse offrono all'importatore la possibilità di svincolare i prodotti, riservandosi di applicare le misure cautelari ritenute necessarie. 5. I risultati del controllo devono essere comunicati al più presto alle autorità doganali che lo hanno richiesto, indicando chiaramente se i documenti sono autentici, se i prodotti in questione possono essere considerati originari degli Stati ACP o di uno dei paesi di cui all'articolo 6 e se soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo. 6. Qualora, in caso di ragionevole dubbio, non sia pervenuta alcuna risposta entro dieci mesi dalla data della richiesta di controllo o qualora la risposta non contenga informazioni sufficienti per determinare l'autenticità del documento in questione o l'effettiva origine dei prodotti, le autorità doganali che hanno richiesto il controllo li escludono dal trattamento preferenziale, salvo circostanze eccezionali. 7. Qualora dalla procedura di controllo o da qualsiasi altra informazione disponibile emergano indizi di violazioni delle disposizioni del presente protocollo, lo Stato ACP effettua, di propria iniziativa o su richiesta della Comunità, le inchieste necessarie o dispone affinché tali inchieste siano effettuate con la dovuta sollecitudine allo scopo di individuare e prevenire siffatte violazioni. A tal fine, lo Stato ACP può invitare la Comunità a partecipare a dette inchieste. Articolo 33 Controllo delle dichiarazioni dei fornitori 1. Il controllo delle dichiarazioni dei fornitori può essere effettuato per sondaggio oppure ogniqualvolta le autorità doganali dello Stato d'importazione nutrano fondati dubbi sull'autenticità del documento o sull'esattezza e completezza delle informazioni riguardanti la reale origine dei materiali in questione. 2. Le autorità doganali alle quali è presentata una dichiarazione del fornitore possono chiedere alle autorità doganali dello Stato in cui la dichiarazione è stata fatta di rilasciare una scheda di informazione, il cui modello figura nell'allegato VII del presente protocollo. In alternativa, le autorità doganali alle quali è stata presentata una dichiarazione del fornitore possono chiedere all'esportatore di presentare una scheda di informazione rilasciata dalle autorità doganali dello Stato in cui la dichiarazione è stata fatta. L'ufficio che ha rilasciato la scheda di informazione ne conserva una copia per almeno tre anni. 3. I risultati del controllo sono trasmessi al più presto alle autorità doganali che ne hanno fatto richiesta. Essi devono indicare con chiarezza se la dichiarazione relativa allo status dei materiali sia o meno veritiera. 4. A fini di controllo, i fornitori conservano per un periodo non inferiore a tre anni una copia del documento contenente la dichiarazione, unitamente ad ogni altro documento atto a comprovare il reale carattere dei materiali. 5. Le autorità doganali dello Stato in cui la dichiarazione del fornitore è stata redatta hanno facoltà di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo che ritengano utile allo scopo di accertare l'esattezza di tale dichiarazione. 6. I certificati di circolazione EUR. 1 e le dichiarazioni su fattura rilasciati o redatte in base ad una dichiarazione del fornitore inesatta sono considerati non validi. Articolo 34 Composizione delle controversie In caso di controversie sulle procedure di controllo di cui agli articoli 32 e 33 che non possano essere risolte tra le autorità doganali che richiedono il controllo e le autorità doganali responsabili della sua esecuzione, o qualora tali controversie sollevino una questione relativa all'interpretazione del presente protocollo, esse sono sottoposte al comitato di cooperazione doganale di cui all'articolo 37. La composizione delle controversie tra l'importatore e le autorità doganali del paese d'importazione è comunque soggetta alla legislazione del suddetto paese. Articolo 35 Sanzioni Chiunque compili o faccia compilare un documento contenente dati non rispondenti a verità allo scopo di ottenere un trattamento preferenziale per i prodotti è assoggettato a sanzioni. Articolo 36 Zone franche 1. Gli Stati ACP adottano tutte le misure necessarie per evitare che i prodotti scambiati in virtù di una prova dell'origine o di una dichiarazione del fornitore e che sostano durante il trasporto in una zona franca situata nel loro territorio siano oggetto di sostituzioni o di trasformazioni diverse dalle normali operazioni destinate ad evitarne il deterioramento. 2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, qualora prodotti originari importati in una zona franca sotto la scorta di una prova dell'origine siano oggetto di lavorazioni o trasformazioni, le autorità competenti rilasciano, su richiesta dell'esportatore, un nuovo certificato EUR.1, se la lavorazione o la trasformazione subita è conforme alle disposizioni del presente protocollo. Articolo 37 Comitato di cooperazione doganale 1. È istituito un comitato di cooperazione doganale in seguito denominato "comitato", incaricato di assicurare la cooperazione amministrativa ai fini della corretta ed uniforme applicazione del presente protocollo e di assolvere qualsiasi altro compito che possa venirgli affidato nel settore doganale. 2. Il comitato esamina periodicamente gli effetti dell'applicazione delle norme di origine sugli Stati ACP e in particolare su quelli meno sviluppati, e raccomanda al Consiglio dei ministri i provvedimenti del caso. 3. Il comitato prende le decisioni in materia di cumulo alle condizioni precisate all'articolo 6. 4. Il comitato prende le decisioni in materia di deroghe al presente protocollo alle condizioni precisate all'articolo 38. 5. Il comitato si riunisce periodicamente, specialmente per preparare le decisioni del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 40. 6. Il comitato è composto, da un lato, da esperti degli Stati membri e da funzionari della Commissione responsabili delle questioni doganali, e, dall'altro, da esperti in rappresentanza degli Stati ACP e da funzionari dei raggruppamenti regionali degli Stati ACP responsabili delle questioni doganali. Il comitato può, se necessario, ricorrere a consulenze specifiche. Articolo 38 Deroghe 1. Il comitato può adottare deroghe al presente protocollo quando esse siano giustificate dallo sviluppo di industrie esistenti o dall'insediamento di nuove industrie. Prima che gli Stati ACP adiscano il comitato o contemporaneamente, lo Stato o gli Stati ACP interessati informano la Comunità in merito alla loro richiesta di deroga, sulla base di una documentazione giustificativa elaborata conformemente al paragrafo 2. La Comunità accoglie tutte le richieste degli Stati ACP debitamente giustificate ai sensi del presente articolo e che non possano arrecare gravi pregiudizi ad un'industria comunitaria già stabilita. 2. Per facilitare l'esame delle richieste di deroga da parte del comitato, lo Stato ACP richiedente fornisce a corredo della sua richiesta, mediante il formulario che figura nell'allegato VIII del presente protocollo, informazioni il più possibile complete riguardanti in particolare i seguenti punti: - descrizione del prodotto finito, - natura e quantità dei materiali originari di paesi terzi, - natura e quantità dei materiali originari degli Stati ACP, della Comunità o dei PTOM, o ivi trasformati, - processi di fabbricazione, - valore aggiunto, - personale impiegato nell'impresa interessata, - volume delle esportazioni previste nella Comunità, - altre possibili fonti di approvvigionamento di materie prime, - giustificazione della durata richiesta in base alle ricerche effettuate per trovare nuove fonti di approvvigionamento, - altre osservazioni. Le stesse disposizioni si applicano ad eventuali richieste di proroga. Il comitato può modificare il formulario. 3. Nell'esame delle richieste si tiene conto in particolare: (a) del livello di sviluppo o della situazione geografica dello Stato o degli Stati ACP in questione; (b) dei casi nei quali l'applicazione delle norme di origine vigenti comprometterebbe sensibilmente, per un'industria esistente in uno Stato ACP, la possibilità di continuare le proprie esportazioni nella Comunità, e particolarmente dei casi in cui questa applicazione potrebbe provocare la cessazione di attività; (c) dei casi specifici nei quali è chiaramente dimostrabile che importanti investimenti in un dato settore industriale potrebbero essere disincentivati dalle norme di origine, e nei quali una deroga che favorisca l'attuazione di un programma di investimenti consentirebbe l'osservanza di dette norme per fasi successive. 4. In ogni caso si dovrebbe accertare se le norme sul cumulo dell'origine non permettano di risolvere il problema. 5. Inoltre, le richieste di deroga relative ad uno Stato ACP meno sviluppato o insulare saranno esaminate con favorevole disposizione, tenendo particolarmente conto: (a) dell'incidenza economica e sociale, specialmente in materia di occupazione, delle decisioni da prendere; (b) della necessità di applicare la deroga per un periodo che tenga conto della particolare situazione dello Stato ACP interessato e delle sue difficoltà. 6. Nell'esame delle richieste, si tiene particolarmente conto, caso per caso, della possibilità di riconoscere il carattere originario a prodotti nella cui composizione rientrano materiali originari di paesi in via di sviluppo o di paesi meno sviluppati confinanti oppure di paesi in via di sviluppo con i quali uno o più Stati ACP intrattengono relazioni speciali, a condizione che si possa instaurare una cooperazione amministrativa soddisfacente. 7. Salvi restando i paragrafi da 1 a 6, la deroga è accordata quando il valore aggiunto ai prodotti non originari utilizzati nello Stato o negli Stati ACP interessati è pari almeno al 45% del valore del prodotto finito, purché la deroga non sia causa di grave pregiudizio per un settore economico della Comunità o di uno o più Stati membri. 8. In deroga ai paragrafi da 1 a 7, le deroghe relative alle conserve di tonno e ai pezzi di tonno sono concesse entro i limiti di contingenti annui pari rispettivamente a 8 000 t e 2 000 t. Le richieste di deroga sono inoltrate dagli Stati ACP, tenendo conto dei suddetti contingenti, al comitato, che concede dette deroghe automaticamente e le applica mediante decisione. 9. Il comitato prende le misure necessarie per fare in modo che si raggiunga una decisione il più presto possibile, e comunque non oltre settantacinque giorni lavorativi dalla data in cui la richiesta è pervenuta al copresidente CE del comitato. Se la Comunità non informa gli Stati ACP della sua posizione entro questo termine, la richiesta si ritiene accettata. In mancanza di decisione del comitato, il comitato degli ambasciatori delibera entro un mese dal momento in cui è adito. 10. (a) La deroga è valida per un determinato periodo, generalmente di cinque anni, stabilito dal comitato. (b) La decisione di deroga può prevedere rinnovi senza necessità di una nuova decisione del comitato, a condizione che tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo lo Stato o gli Stati ACP interessati dimostrino di non aver ancora potuto conformarsi alle disposizioni del presente protocollo oggetto della deroga. In caso di obiezioni alla proroga, il comitato le esamina al più presto e decide a favore o meno di una nuova proroga della deroga. Esso agisce alle condizioni stabilite al paragrafo 9. Si prendono tutte le misure utili al fine di evitare interruzioni nell'applicazione della deroga. (c) Nel corso dei periodi di cui alle lettere a) e b), il comitato può procedere ad un riesame delle condizioni di applicazione della deroga qualora riscontri un cambiamento importante degli elementi di fatto che ne hanno motivato l'adozione. Al termine di detto esame il comitato può decidere di modificare i termini della sua decisione per quanto riguarda il campo d'applicazione della deroga o qualsiasi altra condizione fissata in precedenza. TITOLO VI CEUTA E MELILLA Articolo 39 Condizioni particolari 1. Il termine "Comunità" utilizzato nel presente protocollo non comprende Ceuta e Melilla. L'espressione "prodotti originari della Comunità" non comprende i prodotti originari di Ceuta e Melilla. 2. Le disposizioni del presente protocollo si applicano, mutatis mutandis, per determinare se prodotti importati a Ceuta e Melilla possano essere considerati originari degli Stati ACP. 3. Quando prodotti interamente ottenuti a Ceuta e Melilla, nei PTOM o nella Comunità costituiscono oggetto di lavorazione o di trasformazione negli Stati ACP, li si considera come interamente ottenuti negli Stati ACP. 4. Le lavorazioni o trasformazioni effettuate a Ceuta e Melilla, nei PTOM o nella Comunità sono considerate effettuate negli Stati ACP se i materiali sono sottoposti a ulteriore lavorazione o trasformazione negli Stati ACP. 5. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 3 e 4, non si considerano lavorazioni o trasformazioni le operazioni insufficienti di cui all'articolo 5. 6. Ceuta e Melilla sono considerate un unico territorio. TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI Articolo 40 Revisione delle norme d'origine Conformemente all'articolo 7 dell'allegato V, il Consiglio dei ministri procede annualmente, oppure ogniqualvolta gli Stati ACP o la Comunità ne facciano richiesta, all'esame dell'applicazione del presente protocollo e dei suoi effetti economici, allo scopo di apportarvi le modifiche o gli adeguamenti necessari. Il Consiglio dei ministri tiene conto di vari elementi, tra cui l'incidenza degli sviluppi tecnologici sulle norme di origine. Le decisioni prese vengono attuate quanto prima. Articolo 41 Allegati Gli allegati del presente protocollo costituiscono parte integrante dello stesso. Articolo 42 Attuazione del protocollo La Comunità e gli Stati ACP adottano le misure necessarie per l'esecuzione del presente protocollo. ALLEGATO I del protocollo 1 Note introduttive all'elenco dell'allegato II Nota 1: L'elenco stabilisce, per tutti i prodotti, le condizioni richieste affinché si possa considerare che detti prodotti sono stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 4 del protocollo. Nota 2: 1. Le prime due colonne dell'elenco descrivono il prodotto ottenuto. La prima colonna indica la voce o il numero del capitolo del sistema armonizzato, mentre la seconda riporta la designazione delle merci usata in detto sistema per tale voce o capitolo. Ad ogni prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una regola nelle colonne 3 o 4. In alcuni casi, la voce che figura nella prima colonna è preceduta da "ex"; ciò significa che le regole delle colonne 3 o 4 si applicano soltanto alla parte di voce o di capitolo descritta nella colonna 2. 2. Quando nella colonna 1 compaiono più voci raggruppate, o il numero di un capitolo, e di conseguenza la designazione dei prodotti nella colonna 2 è espressa in termini generali, le corrispondenti regole delle colonne 3 o 4 si applicano a tutti i prodotti che nel sistema armonizzato sono classificati nelle voci del capitolo o in una delle voci raggruppate nella colonna 1. 3. Quando nell'elenco compaiono più regole applicabili a diversi prodotti classificati nella stessa voce, ciascun trattino riporta la designazione della parte di voce cui si applicano le corrispondenti regole delle colonne 3 o 4. 4. Se a un prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una regola sia nella colonna 3, sia nella colonna 4, l'esportatore può scegliere, in alternativa, di applicare la regola della colonna 3 o quella della colonna 4. Se nella colonna 4 non è riportata alcuna regola d'origine, si deve applicare la regola della colonna 3. Nota 3: 1. Le disposizioni dell'articolo 4 del protocollo relative ai prodotti che hanno acquisito il carattere originario utilizzati nella fabbricazione di altri prodotti si applicano indipendentemente dal fatto che tale carattere sia stato acquisito nello stabilimento industriale ove sono utilizzati tali prodotti o in un altro stabilimento nella Comunità o negli Stati ACP. Ad esempio: Un motore della voce 8407, per il quale la regola d'origine impone che il valore dei materiali non originari incorporati non deve superare il 40 per cento del prezzo franco fabbrica, è ottenuto da "sbozzi di forgia di altri acciai legati" della voce ex 7224. Se la forgiatura è stata effettuata nella Comunità a partire da un lingotto non originario, il pezzo forgiato ha già ottenuto il carattere di prodotto originario conformemente alla regola dell'elenco per la voce ex 7224. Pertanto esso si può considerare originario nel calcolo del valore del motore, indipendentemente dal fatto che sia stato ottenuto nello stesso stabilimento industriale o in un altro stabilimento nella Comunità. Nell'addizionare il valore dei materiali non originari utilizzati, quindi, non si tiene conto del valore del lingotto non originario. 2. La regola dell'elenco specifica la lavorazione o trasformazione minima richiesta; anche l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni più complesse, quindi, conferisce il carattere di prodotto originario, mentre l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni inferiori non può conferire tale carattere. Pertanto, se una regola autorizza l'impiego di un materiale non originario a un certo stadio di lavorazione, l'impiego di tale materiale negli stadi di lavorazione precedenti è autorizzato, ma l'impiego del materiale in uno stadio successivo non lo è. 3. Fermo restando quanto disposto alla nota 3.2, quando una regola autorizza l'impiego di "materiali di qualsiasi voce", si possono utilizzare anche materiali della stessa voce del prodotto, fatte salve le limitazioni specifiche eventualmente indicate nella regola stessa. Tuttavia, l'espressione "fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce ..." significa che si possono utilizzare materiali classificati nella stessa voce del prodotto solo se corrispondono a una designazione diversa dalla designazione del prodotto riportata nella colonna 2 dell'elenco. 4. Quando una regola dell'elenco specifica che un prodotto può essere fabbricato a partire da più materiali, ciò significa che è ammesso l'uso di uno o più materiali, e non che si devono utilizzare tutti i materiali. Ad esempio: La regola per i tessuti di cui alle voci 5208-5212 autorizza l'impiego di fibre naturali nonché tra l'altro, di sostanze chimiche. Ciò non significa che si devono utilizzare le une e le altre, bensì che si possono usare le une, le altre, oppure le une e le altre. 5. Se una regola dell'elenco specifica che un prodotto dev'essere fabbricato a partire da un determinato materiale, tale condizione non vieta ovviamente l'impiego di altri materiali che, per loro natura, non possono rispettare questa regola (cfr. anche la nota 6.3. per quanto riguarda i tessili). Ad esempio: La regola per le preparazioni alimentari della voce 1904, che esclude specificamente l'uso di cereali e loro derivati, non impedisce l'uso di sali minerali, sostanze chimiche e altri additivi che non sono prodotti a partire da cereali. Tuttavia, ciò non si applica ai prodotti che, pur non potendo essere ottenuti a partire dai particolari materiali specificati nell'elenco, possono essere prodotti a partire da un materiale della stessa natura ad uno stadio di lavorazione precedente. Ad esempio: Nel caso di un capo di abbigliamento dell'ex capitolo 62 fabbricato con materiali non tessuti, se la regola prescrive che per tale categoria l'unico materiale non originario autorizzato è il filato, non è permesso partire da "tessuti non tessuti", nemmeno se questi ultimi non possono essere normalmente ottenuti da filati. In tal caso, il materiale di partenza dovrebbe normalmente trovarsi ad uno stadio precedente al filato, cioè allo stadio di fibra. 6. Se una regola dell'elenco autorizza l'impiego di materiali non originari, indicando due percentuali del loro tenore massimo, tali percentuali non sono cumulabili. In altri termini, il tenore massimo di tutti i materiali non originari impiegati non può mai eccedere la percentuale più elevata fra quelle indicate. Inoltre, non devono essere superate le singole percentuali in relazione ai materiali cui si riferiscono. Nota 4: 1. Nell'elenco, con l'espressione "fibre naturali" s'intendono le fibre diverse da quelle artificiali o sintetiche che si trovano in uno stadio precedente alla filatura, compresi i cascami; salvo diversa indicazione, inoltre, l'espressione "fibre naturali" comprende le fibre che sono state cardate, pettinate o altrimenti preparate, ma non filate. 2. Il termine "fibre naturali" comprende i crini della voce 0503, la seta delle voci 5002 e 5003 nonché le fibre di lana, i peli fini o grossolani di animali delle voci 5101-5105, le fibre di cotone delle voci 5201-5203 e le altre fibre vegetali delle voci 5301-5305. 3. Nell'elenco, le espressioni "pasta tessile", "sostanze chimiche" e "materiali per la fabbricazione della carta" designano i materiali che non sono classificati nei capitoli 50-63 e che possono essere utilizzati per fabbricare fibre e filati sintetici o artificiali e filati o fibre di carta. 4. Nell'elenco, per "fibre in fiocco sintetiche o artificiali" si intendono i fasci di filamenti, le fibre in fiocco o i cascami sintetici o artificiali delle voci 5501-5507. Nota 5: 1. Se per un dato prodotto dell'elenco si fa riferimento alla presente nota, le condizioni indicate nella colonna 3 non si applicano ad alcun materiale tessile di base utilizzato nella fabbricazione di tale prodotto che rappresenti globalmente non più del 10 per cento del peso totale di tutti i materiali tessili di base usati (cfr. anche le note 5.3 e 5.4). 2. Tuttavia, la tolleranza di cui alla nota 5.1 si applica esclusivamente ai prodotti misti nella cui composizione entrano due o più materiali tessili di base. Per materiali tessili di base si intendono i seguenti: - seta; - lana; - peli grossolani di animali; - peli fini di animali; - crine di cavallo; - cotone; - carta e materiali per la fabbricazione della carta; - lino; - canapa; - iuta ed altre fibre tessili liberiane; - sisal ed altre fibre tessili del genere Agave; - cocco, abaca, ramiè ed altre fibre tessili vegetali; - filamenti sintetici; - filamenti artificiali; - filamenti conduttori elettrici - fibre sintetiche in fiocco di polipropilene; - fibre sintetiche in fiocco di poliestere; - fibre sintetiche in fiocco di poliammide; - fibre sintetiche in fiocco di poliacrilonitrile; - fibre sintetiche in fiocco di poliimmide; - fibre sintetiche in fiocco di politetrafluoroetilene; - fibre sintetiche in fiocco di polisolfuro di fenilene; - fibre sintetiche in fiocco di cloruro di polivinile; - altre fibre sintetiche in fiocco; - fibre artificiali in fiocco di viscosa; - altre fibre artificiali in fiocco; - filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti; - filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti; - prodotti di cui alla voce 5605 (filati metallizzati) nella cui composizione entra un nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura con adesivo trasparente o colorato tra due pellicole di plastica; - altri prodotti di cui alla voce 5605. Ad esempio: Un filato della voce 5205 ottenuto da fibre di cotone della voce 5203 e da fibre sintetiche in fiocco della voce 5506 è un filato misto. La massima percentuale utilizzabile di fibre sintetiche in fiocco non originarie che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da pasta tessile) corrisponde pertanto al 10 per cento, in peso, del filato. Ad esempio: Un tessuto di lana della voce 5112 ottenuto da filati di lana della voce 5107 e da filati di fibre sintetiche in fiocco della voce 5509 è un tessuto misto. Si possono quindi utilizzare filati sintetici che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da pasta tessile), o filati di lana che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura), o una combinazione di entrambi, purché il loro peso totale non superi il 10 per cento del peso del tessuto. Ad esempio: Una superficie tessile "tufted" della voce 5802 ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti di cotone della voce 5210 è un prodotto misto solo se il tessuto di cotone è esso stesso un tessuto misto ottenuto da filati classificati in due voci separate, oppure se i filati di cotone usati sono essi stessi misti. Ad esempio: Ovviamente, se la stessa superficie tessile "tufted" fosse stata ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti sintetici della voce 5407, la superficie tessile "tufted" sarebbe un prodotto misto poiché si tratta di due materiali tessili di base diversi. 3. Nel caso di prodotti nella cui composizione entrano "filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti", la tolleranza è del 20 per cento per tali filati. 4. Nel caso di prodotti nella cui composizione entra del "nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura tra due pellicole di plastica," la tolleranza per tale nastro è del 30 per cento. Nota 6: 1. Nel caso dei prodotti tessili in corrispondenza dei quali figura nell'elenco una nota a piè di pagina che rinvia alla presente nota introduttiva, si possono utilizzare guarnizioni e accessori tessili che non soddisfano la regola indicata nella colonna 3 per i prodotti finiti in questione, purché il loro peso non superi il 10% del peso complessivo di tutti i materiali tessili incorporati. Le guarnizioni e gli accessori tessili sono quelli classificati ai capitoli 50-63. Le fodere e le controfodere non sono considerate guarnizioni o accessori. 2. Le guarnizioni e accessori non tessili o altri materiali utilizzati che contengano componenti tessili, non devono soddisfare le condizioni della colonna 3, anche se non rientrano nel campo di applicazione della nota 3.5. 3. Conformemente alla nota 3.5, le guarnizioni e gli accessori non originari e non tessili o altri prodotti che non contengono componenti tessili, possono comunque essere utilizzati liberamente qualora non sia possibile produrli a partire dai materiali elencati nella colonna 3. - Ad esempio, se una regola dell'elenco richiede per un prodotto tessile specifico, come una blusa, l'utilizzazione di filati, ciò non vieta l'uso di articoli metallici come i bottoni, poiché questi non possono essere prodotti a partire da materiali tessili. 4. Qualora si applichi una regola di percentuale, nel calcolo del valore dei materiali non originari incorporati si deve tener conto del valore delle guarnizioni ed accessori. Nota 7: 1. I "trattamenti specifici" relativi alle voci ex 2707, 2713-2715, ex 2901, ex 2902 ed ex 3403 consistono nelle seguenti operazioni: (a) distillazione sotto vuoto; (b) ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto; (c) cracking; (d) reforming; (e) estrazione mediante solventi selettivi; (f) trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite; (g) polimerizzazione; (h) alchilazione; (i) isomerizzazione. 2. I "trattamenti specifici" relativi alle voci 2710, 2711 e 2712 consistono nelle seguenti operazioni: (a) distillazione sotto vuoto; (b) ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto1; (c) cracking; (d) reforming; (e) estrazione mediante solventi selettivi; (f) trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite; (g) polimerizzazione; (h) alchilazione; (i) isomerizzazione; (j) solo per gli oli pesanti della voce ex 2710, desulfurazione con impiego di idrogeno che riduca almeno dell'85 per cento il tenore di zolfo dei prodotti trattati (metodo ASTM D 1266-59 T); (k) solo per i prodotti della voce 2710, deparaffinazione mediante un processo diverso dalla semplice filtrazione; (l) solo per gli oli pesanti della voce ex 2710, trattamento all'idrogeno, diverso dalla desolforazione, in cui l'idrogeno partecipa attivamente ad una reazione chimica realizzata ad una pressione superiore a 20 bar e ad una temperatura superiore a 250° C in presenza di un catalizzatore. Non sono invece considerati trattamenti specifici i trattamenti di rifinitura all'idrogeno di oli lubrificanti della voce ex 2710, aventi in particolare lo scopo di migliorare il colore o la stabilità (ad esempio l'"hydrofinishing" o la decolorazione); (m) solo per gli oli combustibili della voce ex 2710, distillazione atmosferica, purché tali prodotti distillino in volume, comprese le perdite, meno di 30 per cento a 300° C, secondo il metodo ASTM D 86; (n) solo per gli oli pesanti diversi dal gasolio e dagli oli combustibili della voce ex 2710, voltolizzazione ad alta frequenza. 3. Ai sensi delle voci ex 2707, 2713-2715, ex 2901, ex 2902 e ex 3403, le operazioni semplici quali la pulitura, la decantazione, la desalificazione, la disidratazione, il filtraggio, la colorazione, la marcatura, l'ottenimento di un tenore di zolfo mescolando prodotti con tenori di zolfo diversi, qualsiasi combinazione di queste operazioni o di operazioni analoghe non conferiscono l'origine. ALLEGATO II del protocollo 1 Elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa avere il carattere di prodotto originario Non tutti i prodotti elencati sono contemplati dall'accordo. È pertanto necessario consultare le altre parti dell'accordo >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO III del protocollo 1 Ai sensi del presente protocollo, per "paesi e territori" si intendono i paesi e i territori di cui alla parte quarta del trattato che istituisce la Comunità europea, elencati in appresso: (questo elenco non pregiudica lo status di questi paesi e territori né la sua evoluzione) 1. Paesi che mantengono relazioni particolari con il Regno di Danimarca: - Groenlandia. 2. Territori d'oltremare della Repubblica francese: - Nuova Caledonia - Polinesia francese - Terre australi e antartiche francesi - Isole Wallis e Futuna. 3. Collettività territoriali della Repubblica francese: - Mayotte - Saint Pierre e Miquelon. 4. Territori d'oltremare del Regno dei Paesi Bassi: - Aruba; - Antille olandesi: - Bonaire; - Curaçao; - Saba; - Sint Eustatius; - Sint Maarten. 5. Paesi e territori d'oltremare britannici: - Anguilla - Isole Cayman - Isole Falkland - Georgia del sud e isole Sandwich australi - Montserrat - Pitcairn - Sant'Elena, Isole dell'Ascensione, Tristan da Cunha - Territorio britannico dell'Antartide - Territorio britannico dell'Oceano Indiano - Isole Turks e Caicos - Isole Vergini britanniche ALLEGATO IV del protocollo 1 Formulario dei certificati di circolazione 1. Il certificato di circolazione EUR.1 viene compilato sul formulario il cui modello figura nel presente allegato. Detto formulario è stampato in una o più lingue nelle quali è redatta la presente convenzione. Il certificato è redatto in una di queste lingue in conformità del diritto interno dello Stato di esportazione. Se compilato a mano, esso deve essere scritto con inchiostro e a stampatello. 2. Il certificato deve avere un formato di 210 x 297 mm; è ammessa una tolleranza massima di 5 mm in meno e di 8 mm in più sulla lunghezza. La carta da usare è carta collata bianca per scritture, non contente pasta meccanica, del peso minimo di 60g/m . Il certificato deve essere stampato con un fondo arabescato di colore verde, in modo da fare risaltare qualsiasi falsificazione eseguita con mezzi meccanici o chimici. 3. Gli Stati di esportazione possono riservarsi la stampa dei certificati o affidare il compito a tipografie autorizzate. In quest'ultimo caso, su ciascun certificato devono essere indicati gli estremi dell'autorizzazione. Su ogni certificato deve figurare il nome e l'indirizzo della tipografia oppure un segno che ne consenta l'identificazione. Il certificato deve recare inoltre un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo. 4. I formulari il cui modello figura nell'allegato 4 della decisione n. 1/89 del Consiglio dei ministri ACP-CEE possono continuare ad essere utilizzati fino ad esaurimento delle scorte o fino al 31 dicembre 1992 al più tardi. CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI >SPAZIO PER TABELLA> (1) Per le merci non imballate, indicare il numero degli oggetti o apporre la dicitura "alla rinfusa". (2) Da compilare solo se richiesto dalle norme in vigore nel paese o nel territorio di esportazione 13. Domanda di controllo, da inviare a: // 14. Risultato del controllo // Il controllo effettuato ha permesso di constatare che il presente certificato (*) è stato effettivamente rilasciato dall'ufficio doganale indicato e che i dati ivi contenuti sono esatti. non risponde alle condizioni di autenticità e di regolarità richieste (si vedano le allegate osservazioni). È chiesto il controllo dell'autenticità e della regolarità del presente certificato (Luogo e data) Timbro (Firma) // (Luogo e data) Timbro (Firma) ________________________ (*) Segnare con una X la menzione applicabile. NOTE 1. Il certificato non deve presentare né raschiature né correzioni sovrapposte. Le modifiche apportatevi devono essere effettuate cancellando le indicazioni errate ed aggiungendo, se del caso, quelle volute. Ogni modifica così apportata deve essere siglata da chi ha compilato il certificato e vistata dalle autorità doganali del paese o territorio in cui il certificato è rilasciato. 2. Fra gli articoli indicati nel certificato non devono essere lasciate linee in bianco ed ogni articolo deve essere preceduto da un numero d'ordine. Immediatamente dopo l'ultima trascrizione deve essere tracciata una linea orizzontale. Gli spazi non utilizzati devono essere sbarrati in modo da rendere impossibile ogni ulteriore aggiunta. 3. Le merci devono essere descritte secondo gli usi commerciali e con sufficiente precisione per permetterne l'identificazione. DOMANDA PER OTTENERE UN CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI >SPAZIO PER TABELLA> (1) Per le merci non imballate, indicare il numero degli oggetti o apporre la dicitura "alla rinfusa". DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE Io sottoscritto, esportatore delle merci descritte sul recto, DICHIARO che queste merci rispondono alle condizioni richieste per ottenere il certificato qui allegato; SPECIFICO di seguito le circostanze che hanno permesso a queste merci di soddisfare a queste condizioni: PRESENTO i seguenti documenti giustificativi M'IMPEGNO a presentare, su richiesta delle autorità competenti, qualsiasi altro documento giustificativo che dette autorità potranno ritenere necessario per il rilascio del certificato qui allegato; m'impegno inoltre a permettere alle suddette autorità qualsiasi ispezione contabile e qualsiasi controllo del processo produttivo delle merci di cui sopra; RICHIEDO il rilascio del certificato qui allegato per le merci in questione. (Luogo e data) (Firma) ALLEGATO V del protocollo 1 Dichiarazione su fattura La dichiarazione su fattura, il cui testo è riportato di seguito, deve essere compilata in base alle indicazioni contenute nelle note; le note, tuttavia, non dovranno comparire. Versione inglese The exporter of the products covered by this document (customs authorization No ... ( declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ... preferential origin (2) [2] Indicare l'origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta o Melilla ai sensi dell'articolo 39 del protocollo, l'esportatore deve indicarne chiaramente l'origine sulla dichiarazione, apponendo la sigla CM". [5] Indicare l'origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta o Melilla ai sensi dell'articolo 39 del protocollo, l'esportatore deve indicarne chiaramente l'origine sulla dichiarazione, apponendo la sigla CM". Versione spagnola El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera n° ... (1)) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial ... (2). Versione danese Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. ... (1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i ... (2). Versione tedesca Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. ... (1), der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte ... Ursprungswaren sind (2) Versione greca Ï åîáãùãÝáò ôùí ðñïúüíôùí ðïõ êáëýðôïíôáé áðü ôï ðáñüí Ýããñáöï (Üäåéá ôåëùíåßïõ õð´áñéè. .... (1)) äçëþíåé üôé, åêôüò åÜí äçëþíåôáé óáöþò Üëëùò, ôá ðñïúüíôá áõôÜ åßíáé ðñïôéìçóéáêÞò êáôáãùãÞò .... (2). Versione francese L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière n° ... (1)), déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle ... (2). Versione italiana L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. ... (1)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale ... (2). Versione olandese De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. ... verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële ... oorsprong zijn (2) [1] are l'origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta o Melilla ai sensi dell'articolo 39 del protocollo, l'esportatore deve indicarne chiaramente l'origine sulla dichiarazione, apponendo la sigla CM". [2] care l'origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta o Melilla ai sensi dell'articolo 39 del protocollo, l'esportatore deve indicarne chiaramente l'origine sulla dichiarazione, apponendo la sigla CM". [3] icare l'origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta o Melilla ai sensi dell'articolo 39 del protocollo, l'esportatore deve indicarne chiaramente l'origine sulla dichiarazione, apponendo la sigla CM". [4] dicare l'origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta o Melilla ai sensi dell'articolo 39 del protocollo, l'esportatore deve indicarne chiaramente l'origine sulla dichiarazione, apponendo la sigla CM". [5] ndicare l'origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta o Melilla ai sensi dell'articolo 39 del protocollo, l'esportatore deve indicarne chiaramente l'origine sulla dichiarazione, apponendo la sigla CM". [6] Indicare l'origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta o Melilla ai sensi dell'articolo 39 del protocollo, l'esportatore deve indicarne chiaramente l'origine sulla dichiarazione, apponendo la sigla CM". [7] Indicare l'origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta o Melilla ai sensi dell'articolo 39 del protocollo, l'esportatore deve indicarne chiaramente l'origine sulla dichiarazione, apponendo la sigla CM". Versione portoghese O abaixo assinado, exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira n° ... (1)), declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial ... (2). Versione finlandese Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupan:o ... (1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja ... alkuperätuotteita (2). Versione svedese Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. ... (1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande ... ursprung (2). ................................................. [8] [8] Se l'informazione è contenuta nel documento stesso, le presenti indicazioni possono essere omesse. (Luogo e data) ............................................/ [9] [9] Cfr. l'articolo 19, paragrafo 5 del protocollo. Nei casi in cui non è richiesta la firma dell'esportatore, l'esonero dalla firma implica anche l'esonero dall'indicazione del nome della persona che firma la dichiarazione. (Firma dell'esportatore; e nome e cognome, in forma leggibile, della persona che firma la dichiarazione) ALLEGATO VIA del protocollo 1 Dichiarazione del fornitore per prodotti aventi carattere originario nell'ambito di un regime preferenziale Io sottoscritto dichiaro che le merci elencate nella presente fattura ....................................................(1) sono state prodotte in................................(2) e sono conformi alle norme in materia di origine che disciplinano gli scambi preferenziali tra gli Stati ACP e la Comunità europea. M'impegno a presentare alle autorità doganali, su richiesta, la documentazione comprovante tale dichiarazione. ...................................................................(3) ..........................................................................................(4) ................................................(5) Nota Il testo all'interno del riquadro, opportunamente compilato in base alle indicazioni contenute nelle note a piè di pagina, costituisce una dichiarazione del fornitore. Le note non devono essere riprodotte. (1) - Se le merci interessate sono solo alcune di quelle descritte nella fattura, esse devono essere chiaramente indicate o contrassegnate e tale precisazione deve essere inserita nella dichiarazione nel modo seguente:" ............................ descritte in questa fattura e contrassegnate....................sono state prodotte..............................." - Se si fa uso di un documento diverso dalla fattura o da un allegato alla fattura (cfr. articolo 3) il nome del documento utilizzato deve essere riportato al posto della parola "fattura". (2) Comunità, Stato membro o PTOM. Laddove si tratti di un ACP/PTOM, deve essere indicato anche l'ufficio doganale comunitario che detiene il (i) certificato (i) EUR.1 o EUR.2 in questione, fornendo il n. del (dei) certificato (i) o formulario (i) in questione ed eventualmente il relativo numero di registrazione doganale. (3) Luogo e data (4) Nome, cognome e posizione all'interno della società (5) Firma ALLEGATO VIB del protocollo 1 Dichiarazione del fornitore per prodotti che non hanno carattere originario nell'ambito di un regime preferenziale Io sottoscritto dichiaro che le merci elencate nella presente fattura ....................(1) sono state prodotte in......................(2) e incorporano i seguenti elementi o materiali che non hanno origine comunitaria, ACP o PTOM per gli scambi preferenziali: ...................................................................(3) .......................................................(4) ................................................(5) ....................................................... .................................................. ................................................... ...................................................... .................................................. .................................................... ............................................................................................................................................................................................(6) Mi impegno a presentare alle autorità doganali, su richiesta, la documentazione comprovante tale dichiarazione. ..............................................................................(7) ...............................................................(8) .................................................................(9) Nota Il testo all'interno del riquadro, opportunamente compilato in base alle indicazioni contenute nelle note a piè di pagina, costituisce una dichiarazione del fornitore. Le note non devono essere riprodotte. (1) - Se le merci interessate sono solo alcune di quelle descritte nella fattura, esse devono essere chiaramente indicate o contrassegnate e tale precisazione deve essere inserita nella dichiarazione nel modo seguente:" ............................ descritte in questa fattura e contrassegnate....................sono state prodotte..............................." - Se si fa uso di un documento diverso dalla fattura o da un allegato alla fattura (cfr. articolo 3) il nome del documento utilizzato deve essere riportato al posto della parola "fattura". (2) Comunità, Stato membro o PTOM. (3) La descrizione deve essere fornita in tutti i casi. La descrizione deve essere adeguata e sufficientemente particolareggiata da permettere la classificazione tariffaria delle merci considerate. (4) Indicare i valori in dogana unicamente nei casi in cui sia richiesto. (5) Indicare il paese d'origine unicamente nei casi in cui sia richiesto. L'origine da fornire deve essere un'origine preferenziale, mentre in tutti gli altri casi deve essere indicata l'origine di "paese terzo". (6) Da aggiungere "e sono state sottoposte alle seguenti operazioni [nella Comunità] [Stato membro] [Stato ACP] [PTOM] ................................."; con una descrizione delle operazioni effettuate, qualora tale informazione sia richiesta. (7) Luogo e data (8) Nome, cognome e posizione all'interno della società (9) Firma ALLEGATO VII del protocollo 1 Scheda d'informazione 1. Occorre utilizzare il formulario di scheda d'informazione il cui modello figura nel presente allegato. Detto formulario è stampato in una o più lingue ufficiali nelle quali è redatta la presente convenzione in conformità del diritto interno dello Stato di esportazione. Le schede d'informazione devono essere compilate in una di tali lingue; se compilate a mano, esse devono essere scritte con inchiostro e a stampatello. Sulle schede deve figurare un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerle. // 2. La scheda d'informazione deve avere il formato di 210 x 297 mm, con una tolleranza massima di 8 mm in più e di 5 mm in meno nel senso della lunghezza. La carta da usare è carta collata bianca per scritture, non contente pasta meccanica, del peso minimo di 65 g/m . // 3. Le amministrazioni nazionali possono riservarsi la stampa dei formulari o affidare il compito a tipografie da esse autorizzate. In quest'ultimo caso, su ciascun formulario devono essere indicati gli estremi dell'autorizzazione. Su ogni formulario deve figurare il nome e l'indirizzo della tipografia oppure un segno che ne consenta l'identificazione. // Comunità europee >SPAZIO PER TABELLA> (1) (2) (3) (4) (5) Per le note vedi a tergo RICHIESTA DI CONTROLLO // RISULTATO DEL CONTROLLO Il funzionario doganale sottoscritto chiede il controllo dell'autenticità e dell'esattezza della presente scheda d'informazione // Il controllo effettuato dal funzionario doganale sottoscritto ha permesso di accertare che la presente scheda d'informazione: // // a) è stata effettivamente rilasciata dall'ufficio doganale indicato e che le menzioni ivi contenute sono esatte (*) // // // b) non risponde ai requisiti di autenticità e di esattezza prescritti (cfr. note accluse) (*) // // // ------------------------------------------------------------------------------------------ // ------------------------------------------------------------------------------------------------ (Luogo e data) // (Luogo e data) // Timbro ufficiale // Timbro Ufficiale -------------------------------------------------------------------------- // ---------------------------------------------------------------------------------------------------- (Firma del funzionario) // (Firma del funzionario) // // // (*) Depennare la menzione inutile NOTE (1) Nome o ragione sociale e indirizzo completo. (2) Menzione facoltativa. (3) Kg, hl, m3 o altra unità di misura. (4) Si considera che gli imballaggi formino un tutto unico con le merci in essi contenute. Questa disposizione, tuttavia, non si applica agli imballaggi che non sono di tipo abituale per il prodotto imballato e che hanno un proprio valore di utilizzazione a carattere durevole, indipendentemente dalla loro funzione di imballaggio. (5) Il valore deve essere indicato conformemente alle disposizioni riguardanti le norme di origine. ALLEGATO VIII del protocollo 1 Formulario della richiesta di deroga 1. Denominazione commerciale del prodotto finito 1.1 Classificazione doganale (codice SA) // 2 Volume annuo previsto delle esportazioni nella Comunità (in peso, numero di pezzi, metri o altra unità) 3. Denominazione commerciale dei materiali impiegati originari di paesi terzi Classificazione doganale (codice SA). // 4. Volume annuo previsto dei materiali impiegati originari di paesi terzi 5. Valore dei materiali impiegati originari di paesi terzi // 6. Valore franco fabbrica del prodotto finito 7. Origine dei materiali provenienti da paesi terzi // 8. Motivi per i quali la norma d'origine non può essere soddisfatta per il prodotto finito 9. Denominazione commerciale dei materiali da impiegare originari degli Stati ACP, della CE o dei PTOM // 10. Volume annuo previsto dei materiali impiegati originari degli Stati ACP, della CE o dei PTOM 11. Valore dei materiali da impiegare originari degli Stati ACP, della CE o dei PTOM // 12. Lavorazioni o trasformazioni effettuate (senza conseguimento dell'origine) nella CE o nei PTOM sui materiali provenienti da paesi terzi >RIFERIMENTO A UN GRAFICO> 13. Durata della deroga richiesta dal............................... al...................................... // 14. Descrizione dettagliata delle lavorazioni o trasformazioni effettuate nei paesi ACP: // 15. Struttura del capitale sociale dell'impresa interessata >RIFERIMENTO A UN GRAFICO> >RIFERIMENTO A UN GRAFICO> // 16. Valore degli investimenti realizzati/previsti // 17. Personale in organico/previsto 18. Valore aggiunto a seguito delle lavorazioni o trasformazioni effettuate negli Stati ACP: 18.1 Manodopera: 18.2 Spese generali: 18.3 Altre: // 20. Soluzioni previste per evitare in futuro la necessità di una deroga 19. Altre fonti d'approvvigionamento prevedibili per i materiali impiegati // 21. Osservazioni NOTE 1. Se nelle caselle del formulario non vi è spazio a sufficienza per riportare tutte le informazioni necessarie, è possibile allegare fogli aggiuntivi. In tal caso, la dicitura "cfr. allegato" deve essere inserita nella casella corrispondente. 2. Se possibile occorre unire al formulario campioni o illustrazioni (fotografie, disegni, schemi, cataloghi, ecc.) del prodotto finale e dei materiali impiegati. 3. Per ogni prodotto oggetto della richiesta deve essere compilato un formulario. Caselle 3, 4, 5, 7: Per "paese terzo" si intende qualsiasi paese non compreso negli Stati ACP, nella Comunità o nei PTOM. Casella 12: Se materiali provenienti da paesi terzi hanno subito lavorazioni o trasformazioni nella Comunità o nei PTOM senza conseguire l'origine, prima che vengano sottoposti ad una nuova trasformazione nello Stato ACP che chiede la deroga occorre indicare il tipo di lavorazione o di trasformazione effettuato nella Comunità o nei PTOM. Casella 13: Le date da indicare sono quella di inizio e di fine del periodo nel quale i certificati EUR. 1 possono essere rilasciati nell'ambito della deroga. Casella 18: Indicare la percentuale del valore aggiunto rispetto al prezzo franco fabbrica del prodotto oppure l'importo del valore aggiunto per unità di prodotto. Casella 19: Se esistono fonti alternative di approvvigionamento in materiali, indicare quali e, se possibile, i motivi (costi o altri) per cui tali fonti non sono utilizzate. Casella 20: Indicare gli investimenti o la diversificazione delle fonti d'approvvigionamento previsti affinché la deroga sia necessaria solo per un periodo limitato. ALLEGATO IX del protocollo 1 Elenco di lavorazioni o trasformazioni che conferiscono il carattere di origine ACP a prodotti ottenuti da lavorazioni o trasformazioni effettuate su materiali tessili originari dei paesi in via di sviluppo di cui all'articolo 6, paragrafo 11, del presente protocollo Materie tessili e loro manufatti della sezione XI >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> (1) Il termine "preimbianchito", utilizzato nell'elenco dell'allegato IX al fine di indicare il livello di manifattura richiesto quando vengono utilizzati alcuni materiali non originari, si riferisce ad alcuni generi di filati, stoffe tessute, tessuti a maglia o a uncinetto che sono solo stati lavati dopo l'operazione di filatura o tessitura. (2) Tuttavia, per essere considerata una lavorazione o una trasformazione che conferisce il carattere di origine, la stampa a caldo deve essere accompagnata dalla stampa della carta da trasporto. (3) I termini impregnazione, spalmatura, ricopertura, o stratificazione" non includono le operazioni atte a unire i tessuti. (4) Il termine confezionamento completo", usato nell'elenco dell'allegato IX, significa che devono ancora avvenire tutte le operazioni per ottenere la forma finale successive al taglio del tessuto o alla lavorazione a maglia o a uncinetto del tessuto. Il confezionamento, tuttavia, non è necessariamente considerato incompleto se non sono state effettuate una o più operazioni di finitura. Nel seguente elenco sono riportati alcuni esempi di operazioni di finitura: - cucitura dei bottoni e/o di altri tipi di chiusura; - preparazione delle asole; - finitura degli orli dei pantaloni e delle maniche o delle orlature delle gonne o dei vestiti; - apposizione di rifiniture o accessori come tasche, etichette, scudetti, ecc.; - stiratura e altre preparazioni dei capi da vendere già pronti". Osservazioni sulle operazioni di finitura - Casi speciali È possibile, nel caso di particolari operazioni di manifattura, che la realizzazione delle operazioni di finitura, soprattutto se si tratta di più operazioni, sia di importanza tale da non consentire più la definizione di semplici operazioni di finitura". Se queste non sono compiute, infatti, il capo non può essere considerato confezionato. ALLEGATO X del protocollo 1 Prodotti tessili esclusi dalla procedura di cumulo con taluni paesi in via di sviluppo di cui all'articolo 6, paragrafo 11, del presente protocollo 6101 10 90 6101 20 90 6101 30 90 6102 10 90 6102 20 90 6102 30 90 6110 10 10 6110 10 31 6110 10 35 6110 10 38 6110 10 91 6110 10 95 6110 10 98 6110 20 91 6110 20 99 6110 30 91 6110 30 99 // Maglie, pullover (con o senza maniche), twinset, giubbetti e giacche (esclusi quelli tagliati e cuciti);giacche a vento e giubbotti con o senza cappuccio e simili, a maglia 6203 41 10 6203 41 90 6203 42 31 6203 42 33 6203 42 35 6203 42 90 6203 43 19 6203 43 90 6203 49 19 6203 49 50 6204 61 10 6204 62 31 6204 62 33 6204 62 39 6204 63 18 6204 69 18 6211 32 42 6211 33 42 6211 42 42 6211 43 42 // Calzoncini, short (esclusi quelli da bagno) e pantaloni, tessuti per uomo e per ragazzo, pantaloni, tessuti per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, parti inferiori di tute sportive (training) con fodera, diverse da quelle della categoria 16 o 29 di cotone o di fibre sintetiche o artificiali ALLEGATO XI del protocollo 1 Prodotti per i quali le disposizioni di cumulo con il Sudafrica di cui all'articolo 6, paragrafo 3, si applicano dopo tre anni dell'applicazione provvisoria dell'accordo sul commercio, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunità europea e la Repubblica sudafricana Prodotti industriali Codice NC 96 Sale (compreso il sale preparato da tavola e il sale denaturato) 25010051 25010091 25010099 Metalli alcalini o alcalino-terrosi; metalli delle terre rare, 28051100 28051900 28052100 28052200 28053010 28053090 28054010 Ammoniaca anidra o in soluzione acquosa (ammoniaca) 28141000 28142000 Idrossido di sodio (soda caustica) 28151100 28151200 Ossido di zinco; perossido di zinco 28170000 Corindone artificiale, 28181000 28182000 28183000 Ossidi e idrossidi di cromo 28191000 28199000 Ossidi di manganese 28201000 28209000 Ossidi di titanio 28230000 Idrazina e idrossilammina 28258000 Cloruri, ossicloruri e idrossicloruri 28271000 Solfuri; polisolfuri 28301000 Fosfinati (ipofosfiti), fosfonati (fosfiti) 28351000 28352200 28352300 28352400 28352510 28352590 28352610 28352690 28352910 28352990 28353100 28353910 28353930 28353970 Carbonati; perossocarbonati (percarbonati) 28362000 28364000 28366000 Sali degli acidi ossometallici o perossometallici 28416100 Elementi chimici radioattivi 28443011 28443019 28443051 Isotopi diversi da quelli della voce 2844; 28451000 28459010 Carburi, di costituzione chimica definita o no 28492000 28499030 Idruri, nitruri, azoturi, siliciuri e boruri, 28500070 Idrocarburi ciclici 29025000 Derivati alogenati degli idrocarburi 29031100 29031200 29031300 29031400 29031500 29031600 29031910 29031990 29032100 29032300 29032900 29033010 29033031 29033033 29033038 29033090 29034100 29034200 29034300 29034410 29034490 29034510 29034515 29034520 29034525 29034530 29034535 29034540 29034545 29034550 29034555 29034590 29034610 29034620 29034690 29034700 29034910 29034920 29034990 29035190 29035910 29035930 29035990 29036100 29036200 29036910 29036990 Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, 29051100 29051200 29051300 29051410 29051490 29051500 29051610 29051690 29051700 29051910 29051990 29052210 29052290 29052910 29052990 29053100 29053200 29053910 29053990 29054100 29054200 29054910 29054951 29054959 29054990 29055010 29055030 29055099 Fenoli; fenoli-alcoli 29071100 29071500 29072210 Eteri, eteri-alcoli, eter-fenoli, 29091100 29091900 29092000 29093031 29093039 29093090 29094100 29094200 29094300 29094400 29094910 29094990 29095010 29095090 29096000 Epossidi, epossi-alcoli, epossi-fenoli e epossi-eteri 29102000 Aldeidi, anche contenenti altre funzioni ossigenate 29124100 29126000 Chetoni e chinoni, anche contenenti altre funzioni ossigenate 29141100 29142100 Acidi monocarbossilici aciclici saturi 29151100 29151200 29151300 29152100 29152200 29152300 29152400 29152900 29153100 29153200 29153300 29153400 29153500 29153910 29153930 29153950 29153990 29154000 29155000 29156010 29156090 29157015 29157020 29157025 29157030 29157080 29159010 29159020 29159080 Acidi monocarbossilici aciclici non saturi 29161210 29161220 29161290 29161410 29161490 Acidi policarbossilici, loro anidridi, alogenuri 29171100 29171400 29173500 29173600 29173700 Acidi carbossilici contenenti funzioni ossigenate supplementari 29181400 29181500 29182200 29189000 Composti a funzione ammina 29211110 29211190 29211200 29211910 29211930 29211990 29212100 29212200 29212900 29213010 29213090 29214100 29214210 29214290 29214310 29214390 29214400 29214500 29214910 29214990 29215110 29215190 29215900 Composti amminici a funzioni ossigenate 29221100 29221200 29221300 29221900 29222100 29222200 29222900 29223000 29224210 29224300 29224980 29225000 Composti a funzione carbossiammide; 29242110 29242190 29242930 Composti a funzione nitrile 29261000 29269090 Tiocomposti organici 29302000 29309012 29309014 29309016 Altri composti organo-inorganici 29310040 Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo ossigeno 29321200 29321300 29322100 Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto 29336100 Solfonammidi 29350000 Concimi minerali o chimici azotati 31021010 31021090 31022100 31022900 31023010 31023090 31024010 31024090 31025090 31026000 31027090 31028000 31029000 Concimi minerali o chimici fosfatici 31031010 31031090 Concimi minerali o chimici 31051000 31052010 31052090 31053010 31053090 31054010 31054090 31055100 31055900 31056010 31056090 31059091 31059099 Estratti per concia di origine vegetale; 32012000 32019020 Altre sostanze coloranti; 32061100 32061900 32062000 32063000 32064100 32064200 32064300 32064990 32065000 Carboni attivati; sostanze minerali naturali attivate; 38021000 38029000 Insetticidi, rodenticidi, fungicidi, erbicidi, 38081020 38081030 38083011 38083013 38083015 38083017 38083021 38083023 38083027 38083030 38083090 Preparazioni dette acceleranti di vulcanizzazione"; plastificanti composti 38123020 Solventi e diluenti organici composti 38140090 Alchilbenzeni in miscele e alchilnaftaleni in miscele 38171010 38171050 38171080 38172000 Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; 38249090 Polimeri di etilene, in forme primarie 39011010 39011090 39012000 39013000 39019000 Polimeri di propilene o di altre olefine, 39021000 39022000 39023000 39029000 Polimeri di stirene, in forme primarie 39031100 39031900 39032000 39033000 39039000 Polimeri di cloruro di vinile 39041000 39042100 39042200 39043000 39044000 39045000 39046190 39046900 39049000 Polimeri di acetato di vinile, 39051200 Poliacetati, altri polieteri e resine epossidiche, 39072019 39072090 39076090 39079110 39079190 39079910 39079990 Altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle, 39201022 39201028 39201040 39201080 39202021 39202029 39202071 39202079 39202090 39203000 39204111 39204119 39204191 39204199 39204211 39204219 39204291 39204299 39205100 39205900 39206100 39206210 39206290 39206300 39206900 39207111 39207119 39207190 39207200 39207310 39207350 39207390 39207900 39209100 39209200 39209300 39209400 39209911 39209919 39209950 39209990 Altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle, 39219019 Articoli per il trasporto o l'imballaggio, di materie plastiche 39232100 Coperture rigenerate o usate, di gomma; 40121030 40121050 40121080 40122090 40129010 40129090 Camere d'aria, di gomma 40131010 40131090 40132000 40139010 40139090 Cuoi e pelli depilati di bovini e di equini, preparati 41041091 41041095 41041099 41042100 41042290 41042900 41043111 41043119 41043130 41043190 41043910 41043990 Pelli depilate di ovini, preparate 41052000 Pelli depilate di altri animali e pelli di animali senza peli, preparate 41071010 41072910 41079010 41079090 Cuoi e pelli, scamosciati (compreso lo scamosciato combinato): 41080010 41080090 Cuoi e pelli, verniciati o laccati; 41090000 Cuoi ricostituiti a base di cuoio o di fibre di cuoio, 41110000 Indumenti e accessori di abbigliamento di cuoio o di pelli, 42031000 42032100 42032910 42032991 42032999 42033000 42034000 Pannelli di particelle e pannelli simili di legno 44101100 44101910 44101930 44101950 44101990 44109000 Pannelli di fibre di legno o di altre materie legnose, 44111100 44111900 44112100 44112900 44113100 44113900 44119100 44119900 Legno compensato, legno impiallacciato e legno simile stratificato 44121311 44121319 44121390 44121400 44121900 44122210 44122291 44122299 44122300 44122920 44122980 44129210 44129291 44129299 44129300 44129920 44129980 Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni, 44181010 44181050 44181090 44182010 44182050 44182080 44183010 44189010 Legno intarsiato e legno incrostato; cofanetti e scrigni 44209011 44209019 Lavori di sughero naturale 45031010 45031090 45039000 Trecce e manufatti simili di materiale da intreccio, 46019910 Lavori da panieraio 46029010 Registri, libri contabili, taccuini, libretti (per appunti, per commissioni, per quietanze), 48201030 Album o libri di immagini e album da disegno o da colorare, per bambini 49030000 Lavori cartografici di ogni specie, 49051000 Decalcomanie di ogni genere 49081000 49089000 Cartoline postali stampate o illustrate; cartoline stampate 49090010 49090090 Calendari di ogni genere, stampati, inclusi i blocchi di calendari 49100000 Altri stampati, comprese le immagini, le incisioni e le fotografie 49111010 49111090 49119180 49119900 Filati di seta (diversi dai filati di cascami di seta) 50040010 50040090 Filati di cascami di seta, non condizionati per la vendita al minuto 50050010 50050090 Filati di seta o di cascami di seta, condizionati per la vendita al minuto; 50060010 50060090 Tessuti di seta o di cascami di seta 50071000 50072011 50072019 50072021 50072031 50072039 50072041 50072051 50072059 50072061 50072069 50072071 50079010 50079030 50079050 50079090 Filati di lana cardata, non condizionati per la vendita al minuto 51061010 51061090 51062011 51062019 51062091 51062099 Filati di lana pettinata, non condizionati per la vendita al minuto 51071010 51071090 51072010 51072030 51072051 51072059 51072091 51072099 Filati di peli fini, cardati o pettinati, non condizionati per la vendita al minuto 51081010 51081090 51082010 51082090 Filati di lana o di peli fini, condizionati per la vendita al minuto 51091010 51091090 51099010 51099090 Filati di peli grossolani o di crine, 51100000 Tessuti di lana cardata o di peli fini cardati 51111111 51111119 51111191 51111199 51111911 51111919 51111931 51111939 51111991 51111999 51112000 51113010 51113030 51113090 51119010 51119091 51119093 51119099 Tessuti di lana pettinata o di peli fini pettinati 51121110 51121190 51121911 51121919 51121991 51121999 51122000 51123010 51123030 51123090 51129010 51129091 51129093 51129099 Tessuti di peli grossolani o di crine 51130000 Filati per cucire di cotone, anche condizionati per la vendita al minuto 52041100 52041900 52042000 Filati di cotone (diversi dai filati per cucire), 52051100 52051200 52051300 52051400 52051510 52051590 52052100 52052200 52052300 52052400 52052600 52052700 52052800 52053100 52053200 52053300 52053400 52053510 52053590 52054100 52054200 52054300 52054400 52054600 52054700 52054800 Filati di cotone (diversi dai filati per cucire), 52061100 52061200 52061300 52061400 52061510 52061590 52062100 52062200 52062300 52062400 52062510 52062590 52063100 52063200 52063300 52063400 52063510 52063590 52064100 52064200 52064300 52064400 52064510 52064590 Filati di cotone (diversi dai filati per cucire), condizionati per la vendita al minuto 52071000 52079000 Filati di lino 53061011 530610191 53061031 53061039 53061050 53061090 53062011 53062019 53062090 Filati di altre fibre tessili vegetali; filati di carta 53082010 53082090 53083000 53089011 53089013 53089019 53089090 Tessuti di lino 53091111 53091119 53091190 53091910 53091990 53092110 53092190 53092910 53092990 Tessuti di iuta o di altre fibre tessili liberiane 53101010 53101090 53109000 Tessuti di altre fibre vegetali; 53110010 53110090 Filati per cucire di filamenti sintetici o artificiali, 54011011 54011019 54011090 54012010 54012090 Filati di filamenti sintetici (diversi dai filati per cucire), 54021010 54021090 54022000 54023110 54023130 54023190 54023200 54023310 54023390 54023910 54023990 54024110 54024130 54024190 54024200 54024310 54024390 54024910 54024991 54024999 54025110 54025130 54025190 54025210 54025290 54025910 54025990 54026110 54026130 54026190 54026210 54026290 54026910 54026990 Filati di filamenti artificiali (diversi dai filati per cucire) 54031000 54032010 54032090 54033100 54033200 54033310 54033390 54033900 54034100 54034200 54034900 Monofilamenti sintetici di 67 decitex o più, 54041010 54041090 54049011 54049019 54049090 Monofilamenti artificiali di 67 decitex o più, 54050000 Filati di filamenti sintetici o artificiali (diversi dai filati per cucire), 54061000 54062000 Tessuti di filati di filamenti sintetici, 54071000 54072011 54072019 54072090 54073000 54074100 54074200 54074300 54074400 54075100 54075200 54075300 54075400 54076110 54076130 54076150 54076190 54076910 54076990 54077100 54077200 54077300 54077400 54078100 54078200 54078300 54078400 54079100 54079200 54079300 54079400 Tessuti di filati di filamenti artificiali, 54081000 54082100 54082210 54082290 54082310 54082390 54082400 54083100 54083200 54083300 54083400 Fasci di filamenti sintetici 55011000 55012000 55013000 55019000 Fasci di filamenti artificiali 55020010 55020090 Fibre sintetiche in fiocco, non cardate né pettinate, né altrimenti preparate 55031011 55031019 55031090 55032000 55033000 55034000 55039010 55039090 Fibre artificiali in fiocco, non cardate né pettinate né altrimenti preparate 55041000 55049000 Cascami di fibre sintetiche o artificiali (comprese le pettinacce, e i cascami di filati) 55051010 55051030 55051050 55051070 55051090 55052000 Fibre sintetiche in fiocco, cardate, pettinate o altrimenti preparate 55061000 55062000 55063000 55069010 55069091 55069099 Fibre artificiali in fiocco, cardate pettinate o altrimenti preparate 55070000 Filati per cucire di fibre sintetiche o artificiali in fiocco, 55081011 55081019 55081090 55082010 55082090 Filati di fibre sintetiche in fiocco (diversi dai filati per cucire), 55091100 55091200 55092110 55092190 55092210 55092290 55093110 55093190 55093210 55093290 55094110 55094190 55094210 55094290 55095100 55095210 55095290 55095300 55095900 55096110 55096190 55096200 55096900 55099110 55099190 55099200 55099900 Filati di fibre artificiali in fiocco (diversi dai filati per cucire), 55101100 55101200 55102000 55103000 55109000 Filati di fibre sintetiche o artificiali in fiocco (diversi dai filati per cucire), 55111000 55112000 55113000 Ovatte di materie tessili e manufatti di tali ovatte; 56011010 56011090 56012110 56012190 56012210 56012291 56012299 56012900 56013000 Feltri, anche impregnati, 56021011 56021019 56021031 56021035 56021039 56021090 56022100 56022910 56022990 56029000 Stoffe non tessute, anche impregnate, 56031110 56031190 56031210 56031290 56031310 56031390 56031410 56031490 56039110 56039190 56039210 56039290 56039310 56039390 56039410 56039490 Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili; 56041000 56042000 56049000 Filati metallizzati, anche spiralati (vergolinati), 56050000 Filati spiralati (vergolinati), lamelle 56060010 56060091 56060099 Manufatti di filati, di lamelle 56090000 Tappeti di materie tessili, 57011010 57011091 57011093 57011099 57019010 57019090 Velluti e felpe tessute e tessuti di ciniglia, 58011000 58012100 58012200 58012300 58012400 58012500 58012600 58013100 58013200 58013300 58013400 58013500 58013600 58019010 58019090 Tessuti ricci del tipo spugna, 58021100 58021900 58022000 58023000 Tessuti a punto di garza, 58031000 58039010 58039030 58039050 58039090 Tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate; 58041011 58041019 58041090 58042110 58042190 58042910 58042990 58043000 Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelins), 58050000 Nastri, galloni e simili, 58061000 58062000 58063110 58063190 58063210 58063290 58063900 58064000 Etichette, scudetti e manufatti simili, di materie tessili, 58071010 58071090 58079010 58079090 Trecce in pezza; manufatti di passamaneria 58081000 58089000 Tessuti di fili di metallo e tessuti di filati metallici 58090000 Ricami in pezza in strisce o in motivi 58101010 58101090 58109110 58109190 58109210 58109290 58109910 58109990 Prodotti tessili tramezzati in pezza, 58110000 Tessuti spalmati di colla 59011000 59019000 Nappe a trama per pneumatici ottenute da filati ad alta tenacità di nylon 59021010 59021090 59022010 59022090 59029010 59029090 Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti 59031010 59031090 59032010 59032090 59039010 59039091 59039099 Linoleum anche tagliati; 59041000 59049110 59049190 59049200 Rivestimenti murali di materie tessili 59050010 59050031 59050039 59050050 59050070 59050090 Tessuti gommati, 59061010 59061090 59069100 59069910 59069990 Altri tessuti impregnati, spalmati o ricoperti; 59070010 59070090 Lucignoli tessuti, intrecciati o a maglia di materie tessili, 59080000 Tubi per pompe e simili, di materie tessili, 59090010 59090090 Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione 59100000 Prodotti e manufatti tessili, per usi tecnici 59111000 59112000 59113111 59113119 59113190 59113210 59113290 59114000 59119010 59119090 Velluti, felpe (comprese le stoffe dette a peli lunghi) 60011000 60012100 60012200 60012910 60012990 60019110 60019130 60019150 60019190 60019210 60019230 60019250 60019290 60019910 60019990 Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anoraks), per uomo e per ragazzo, 61011010 61011090 61012010 61012090 61013010 61013090 61019010 61019090 Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anoraks), per donna o ragazza 61021010 61021090 61022010 61022090 61023010 61023090 61029010 61029090 Vestiti o completi, insiemi, giacche, pantaloni, per uomo o ragazzo 61034110 61034190 61034210 61034290 61034310 61034390 61034910 61034991 61034999 Abiti a giacca (tailleur), insiemi, giacche, per donna o ragazza 61045100 61045200 61045300 61045900 61046110 61046190 61046210 61046290 61046310 61046390 61046910 61046991 61046999 Slip, mutande, camicie da notte, pigiami, per uomo o ragazzo 61071100 61071200 61071900 61072100 61072200 61072900 61079110 61079190 61079200 61079900 Sottovesti o sottabiti, sottogonne, slip, mutande, per donna o ragazza 61081110 61081190 61081910 61081990 61082100 61082200 61082900 61083110 61083190 61083211 61083219 61083290 61083900 61089110 61089190 61089200 61089910 61089990 T-shirt e canottiere (magliette), a maglia 61091000 61099010 61099030 Tute sportive (trainings), combinazioni da sci tipo tuta e insiemi da sci, costumi, mutandine e slip da bagno, a maglia 61121100 61121200 61121900 61122000 61123110 61123190 61123910 61123990 61124110 61124190 61124910 61124990 Indumenti confezionati con stoffa a maglia 61130010 61130090 Altri indumenti a maglia 61141000 61142000 61143000 61149000 Calzemaglie (collant), calze, calzettoni, calzini e manufatti simili, 61151100 61151200 61151910 61151990 61152011 61152019 61152090 61159100 61159200 61159310 61159330 61159391 61159399 61159900 Guanti, mezzoguanti e muffole a maglia 61161020 61161080 61169100 61169200 61169300 61169900 Altri accessori di abbigliamento confezionati, a maglia; 61171000 61172000 61178010 61178090 61179000 Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anoraks), per uomo e per ragazzo, 62011100 62011210 62011290 62011310 62011390 62011900 62019100 62019200 62019300 62019900 Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anoraks), per donna o ragazza 62021100 62021210 62021290 62021310 62021390 62021900 62029100 62029200 62029300 62029900 Vestiti o completi, insiemi, giacche, pantaloni, per uomo o ragazzo 62034110 62034130 62034190 62034211 62034231 62034233 62034235 62034251 62034259 62034290 62034311 62034319 62034331 62034339 62034390 62034911 62034919 62034931 62034939 62034950 62034990 Abiti a giacca (tailleur), insiemi, giacche, per donna o ragazza 62045100 62045200 62045300 62045910 62045990 62046110 62046180 62046190 62046211 62046231 62046233 62046239 62046251 62046259 62046290 62046311 62046318 62046331 62046339 62046390 62046911 62046918 62046931 62046939 62046950 62046990 Camice e camicette, per uomo e ragazzo 62051000 62052000 62053000 62059010 62059090 Camiciole, slip, mutande, per uomo o ragazzo 62071100 62071900 62072100 62072200 62072900 62079110 62079190 62079200 62079900 Camiciole e camice da giorno, sottovesti o sottabiti, sottogonne, slip e mutandine, per donna o ragazza 62081100 62081910 62081990 62082100 62082200 62082900 62089111 62089119 62089190 62089210 62089290 62089900 Reggiseno, guaine, busti, bretelle, giarrettiere, 62121000 62122000 62123000 62129000 Fazzoletti da naso e da taschino 62131000 62132000 62139000 Scialli, sciarpe, foulard, fazzoletti da collo, sciarpette, 62141000 62142000 62143000 62144000 62149010 62149090 Cravatte, cravatte a farfalla e sciarpe-cravatta 62151000 62152000 62159000 Guanti, mezzoguanti e muffole 62160000 Altri accessori di abbigliamento confezionati; 62171000 62179000 Coperte 63011000 63012010 63012091 63012099 63013010 63013090 63014010 63014090 63019010 63019090 Sacchi e sacchetti da imballaggio 63051010 63051090 63052000 63053211 63053281 63053289 63053290 63053310 63053391 63053399 63053900 63059000 Copertoni e tende per l'esterno; tende; vele per imbarcazioni, 63061100 63061200 63061900 63062100 63062200 63062900 63063100 63063900 63064100 63064900 63069100 63069900 Altri manufatti confezionati, compresi i modelli di vestiti 63071010 63071030 63071090 63072000 63079010 63079091 63079099 Assortimenti costituiti da pezzi di tessuto e di filati, 63080000 Oggetti da rigattiere 63090000 Calzature impermeabili con suole esterne e tomaie di gomma o di materia plastica, 64011010 64011090 64019110 64019190 64019210 64019290 64019910 64019990 Altre calzature con suole esterne e tomaie di gomma o di materia plastica 64021210 64021290 64021900 64022000 64023000 64029100 64029910 64029931 64029939 64029950 64029991 64029993 64029996 64029998 Calzature con suole esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio 64031200 64031900 64032000 64033000 64034000 64035111 64035115 64035119 64035191 64035195 64035199 64035911 64035931 64035935 64035939 64035950 64035991 64035995 64035999 64039111 64039113 64039116 64039118 64039191 64039193 64039196 64039198 64039911 64039931 64039933 64039936 64039938 64039950 64039991 64039993 64039996 64039998 Calzature con suole esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio 64041100 64041910 64041990 64042010 64042090 Altre calzature 64051010 64051090 64052010 64052091 64052099 64059010 64059090 Parti di calzature (comprese le tomaie fissate a suole diverse dalle suole esterne); 64061011 64061019 64061090 64062010 64062090 64069100 64069910 64069930 64069950 64069960 64069980 Piastrelle e lastre da pavimentazione o da rivestimento, 69071000 69079010 69079091 69079093 69079099 Piastrelle e lastre da pavimentazione o da rivestimento, 69081010 69081090 69089011 69089021 69089029 69089031 69089051 69089091 69089093 69089099 Vasellame, altri oggetti per uso domestico 69111000 69119000 Vasellame, altri oggetti per uso domestico e oggetti di igiene o da toletta, di ceramica 69120010 69120030 69120050 69120090 Statuette e altri oggetti d'ornamento, di ceramica 69131000 69139010 69139091 69139093 69139099 Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toletta, 70131000 70132111 70132119 70132191 70132199 70132910 70132951 70132959 70132991 70132999 70133110 70133190 70133200 70133910 70133991 70133999 70139110 70139190 70139910 70139990 Fibre di vetro (compresa la lana di vetro) 70191100 70191200 70191910 70191990 70193100 70193200 70193910 70193990 70194000 70195110 70195190 70195200 70195910 70195990 70199010 70199030 70199091 70199099 Altri lavori di metalli preziosi 71159010 71159090 Ferroleghe 72025000 72027000 72029100 72029200 72029930 72029980 Barre e profilati di rame 74071000 74072110 74072190 74072210 74072290 74072900 Fili di rame 74081100 74081910 74081990 74082100 74082200 74082900 Lamiere e nastri di rame, 74091100 74091900 74092100 74092900 74093100 74093900 74094010 74094090 74099010 74099090 Fogli e nastri sottili di rame (anche stampati o fissati su 74101100 74101200 74102100 74102200 Tubi di rame 74111011 74111019 74111090 74112110 74112190 74112200 74112910 74112990 Accessori per tubi di rame 74121000 74122000 Trefoli, cavi, trecce e articoli simili, 74130091 74130099 Tele metalliche (comprese e tele continue o senza fine), griglie e reti, 74142000 74149000 Punte, chiodi, puntine, rampini e articoli simili, 74151000 74152100 74152900 74153100 74153200 74153900 Molle di rame 74160000 Apparecchi elettrici per cucinare o per riscaldare, 74170000 Oggetti per uso domestico o d'igiene o da toletta, 74181100 74181900 74182000 Altri lavori di rame 74191000 74199100 74199900 Barre e profilati di alluminio 76041010 76041090 76042100 76042910 76042990 Fili di alluminio 76051100 76051900 76052100 76052900 Lamiere e nastri di alluminio, 76061110 76061191 76061193 76061199 76061210 76061250 76061291 76061293 76061299 76069100 76069200 Fogli a nastri sottili, di alluminio 76071110 76071190 76071910 76071991 76071999 76072010 76072091 76072099 Tubi di alluminio 76081090 76082030 76082091 76082099 Accessori per tubi, di alluminio 76090000 Costruzioni e parti di costruzione di alluminio 76101000 76109010 76109090 Serbatoi, cisterne, vasche e tini di alluminio 76110000 Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni e scatole di alluminio 76121000 76129010 76129020 76129091 76129098 Recipienti di alluminio per gas compressi o liquefatti 76130000 Trefoli, cavi, trecce e articoli simili, 76141000 76149000 Oggetti per uso domestico o d'igiene o da toletta, 76151100 76151910 76151990 76152000 Altri articoli di alluminio 76161000 76169100 76169910 76169990 Piombo greggio 78011000 78019100 78019991 78019999 Tungsteno (wolframio) e lavori di tungsteno, compresi i cascami e gli avanzi 81011000 81019110 Molibdeno e lavori di molibdeno, compresi i cascami e gli avanzi 81021000 81029110 81029300 Magnesio e lavori di magnesio, compresi i cascami e gli avanzi 81041100 81041900 Cadmio e lavori di cadmio, inclusi i cascami e gli avanzi 81071010 Titanio e lavori di titanio, inclusi i cascami e gli avanzi 81081010 81081090 81089030 81089050 81089070 81089090 Zirconio e lavori di zirconio, inclusi i cascami e gli avanzi 81091010 81099000 Antimonio e lavori di antimonio, inclusi i cascami e gli avanzi 81100011 81100019 Berillio, cromo, germanio, vanadio, gallio, 81122031 81123020 81123090 81129110 81129131 81129930 Cermet e lavori di cermet, inclusi i cascami e gli avanzi 81130020 81130040 Reattori nucleari; elementi combustibili (cartucce), 84011000 84012000 84013000 84014010 84014090 Turbine idrauliche, ruote idrauliche, e loro regolatori 84101100 84101200 84101300 84109010 84109090 Turboreattori, turbopropulsori e altre turbine a gas 84111190 84111290 84112190 84112290 84118190 84118291 84118293 84118299 84119190 84119990 Pompe per aria o per vuoto, compressori di aria o di altri gas 84141030 84141050 84141090 84142091 84142099 84143030 84143091 84143099 84144010 84144090 84145190 84145930 84145950 84145990 84146000 84148021 84148029 84148031 84148039 84148041 84148049 84148060 84148071 84148079 84148090 84149090 Carrelli stivatori, altri carrelli di movimentazione 84271010 84271090 84272011 84272019 84272090 84279000 Macchine per cucire, escluse le macchine per cucire i fogli 84521011 84521019 84521090 84522100 84522900 84523010 84523090 84524000 84529000 Apparecchi elettromeccanici con motore elettrico incorporato, per uso domestico 85091010 85091090 85092000 85093000 85094000 85098000 85099010 85099090 Scaldacqua o scaldatori a immersione, elettrici; 85162991 85163110 85163190 85164010 85164090 85165000 85166070 85167100 85167200 85167980 Giradischi, elettrofoni, lettori di cassette 85191000 85192100 85192900 85193100 85193900 85194000 85199331 85199339 85199381 85199389 85199912 85199918 85199990 Magnetofoni e altri apparecchi per la registrazione del suono 85201000 85203219 85203250 85203291 85203299 85203319 85203390 85203910 85203990 85209090 Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione, 85211030 85211080 85219000 Parti e accessori 85221000 85229030 85229091 85229098 Supporti preparati per la registrazione del suono 85233000 Dischi, nastri e altri supporti per la registrazione del suono 85241000 85243200 85243900 85245100 85245200 85245300 85246000 85249900 Apparecchi riceventi per la radiotelefonia, 85271210 85271290 85271310 85271391 85271399 85272120 85272152 85272159 85272170 85272192 85272198 85272900 85273111 85273119 85273191 85273193 85273198 85273290 85273910 85273991 85273999 85279091 85279099 Apparecchi riceventi per la televisione, 85281214 85281216 85281218 85281222 85281228 85281252 85281254 85281256 85281258 85281262 85281266 85281272 85281276 85281281 85281289 85281291 85281298 85281300 85282114 85282116 85282118 85282190 85282200 85283010 85283090 Parti riconoscibili come destinate unicamente o principalmente agli 85291020 85291031 85291039 85291040 85291050 85291070 85291090 85299051 85299059 85299070 85299081 85299089 Apparecchi elettrici di segnalazione acustica o visiva 85311020 85311030 85311080 85318090 85319090 Lampade, tubi e valvole elettroniche a catodo caldo, 85401111 85401113 85401115 85401119 85401191 85401199 85401200 85402010 85402030 85402090 85404000 85405000 85406000 85407100 85407200 85407900 85408100 85408911 85408919 85408990 85409100 85409900 Circuiti integrati e microassiemaggi elettronici 85421425 Fili, cavi (compresi i cavi coassiali) e altri conduttori isolati per l'elettricità 85441110 85441190 85441910 85441990 85442000 85443090 85444110 85444190 85444920 85444980 85445100 85445910 85445920 85445980 85446010 85446090 85447000 Autoveicoli per il trasporto di dieci persone o più 87021091 87021099 87029031 87029039 87029090 Autoveicoli per il trasporto di merci 87041011 87041019 87041090 87042110 87042191 87042199 87042210 87042310 87043110 87043191 87043199 87043210 87049000 Autoveicoli per usi speciali, 87051000 87052000 87053000 87054000 87059010 87059030 87059090 Autocarrelli non muniti di un dispositivo di sollevamento, 87091110 87091190 87091910 87091990 87099010 87099090 Motocicli (inclusi i ciclomotori) 87111000 87112010 87112091 87112093 87112098 87113010 87113090 87114000 87115000 87119000 Biciclette e altri velocipedi 87120010 87120030 87120080 Apparecchi di fotocopia 90091100 90091200 90092100 90092210 90092290 90093000 90099010 90099090 Dispositivi a cristalli liquidi 90131000 90132000 90138011 90138019 90138030 90138090 90139010 90139090 Orologi da polso, da tasca e simili 91011100 91011200 91011900 91012100 91012900 91019100 91019900 Orologi da polso, da tasca e simili 91021100 91021200 91021900 91022100 91022900 91029100 91029900 Sveglie e pendolette, con movimento di orologi tascabili 91031000 91039000 Sveglie, pendole, orologi e simili apparecchi di orologeria, con movimento diverso da quello degli orologi tascabili 91051100 91051900 91052100 91052900 91059100 91059910 91059990 Pianoforti, anche automatici; clavicembali 92011010 92011090 92012000 92019000 Rivoltelle e pistole, 93020010 93020090 Altre armi da fuoco e congegni simili 93031000 93032030 93032080 93033000 93039000 Altre armi (ad esempio: fucili, carabine e pistole a molla, ad aria compressa o a gas 93040000 Parti ed accessori degli oggetti delle voci da 9 93051000 93052100 93052910 93052930 93052980 93059090 Bombe, granate, siluri, mine, 93061000 93062100 93062940 93062970 93063010 93063091 93063093 93063098 93069090 Mobili per sedersi (esclusi quelli della voce 9402) 94012000 94019010 94019030 94019080 Altri mobili e loro parti 94034010 94034090 94039010 94039030 94039090 Sommier; oggetti letterecci 94041000 94042110 94042190 94042910 94042990 94043010 94043090 94049010 94049090 Apparecchi per l'illuminazione (inclusi i proiettori) 94051021 94051029 94051030 94051050 94051091 94051099 94052011 94052019 94052030 94052050 94052091 94052099 94053000 94054010 94054031 94054035 94054039 94054091 94054095 94054099 94055000 94056091 94056099 94059111 94059119 94059190 94059290 94059990 Costruzioni prefabbricate 94060010 94060031 94060039 94060090 Altri giocattoli; modelli ridotti e modelli simili 95031010 95031090 95032010 95032090 95033010 95033030 95033090 95034100 95034910 95034930 95034990 95035000 95036010 95036090 95037000 95038010 95038090 95039010 95039032 95039034 95039035 95039037 95039051 95039055 95039099 Scope, spazzole, 96031000 96032100 96032910 96032930 96032990 96033010 96033090 96034010 96034090 96035000 96039010 96039091 96039099 Prodotti agricoli Codice NC 96 Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi 01011990 01012090 Altri animali vivi 01060020 Frattaglie commestibili di animali della specie bovina, suina, ovina, caprina 02063021 02064191 02068091 02069091 Carni e frattaglie commestibili, 02071391 02071491 02072691 02072791 02073591 02073689 Altre carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate 02081011 02081019 02089010 02089050 02089060 02089080 Carni e frattaglie commestibili, salate o in salamoia, 02109010 02109060 02109079 02109080 Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte 04070090 Prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove 04100000 Bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, 06012030 06012090 Altre piante vive (comprese le loro radici), talee 06022090 06023000 06024010 06024090 06029010 06029030 06029041 06029045 06029049 06029051 06029059 06029070 06029091 06029099 Fogliame, rami e altre parti di piante, 06049121 06049129 06049149 06049990 Patate, fresche o refrigerate 07019059 07019090 Cipolle, scalogni, agli, porri 07032000 Altri ortaggi, freschi o refrigerati 07091040 07095130 07095200 07096099 07099031 07099071 07099073 Ortaggi o legumi, anche cotti, in acqua o al vapore 07108059 Ortaggi o legumi temporaneamente conservati 07119010 Ortaggi o legumi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette, oppure tritati 07129005 Altra frutta a guscio, fresca o secca, anche sgusciata o decorticata 08021290 Datteri, fichi, ananassi, avocadi, guaiave, manghi 08041000 Agrumi, freschi o secchi 08054095 Uve, fresche o secche 08062091 08062092 08062098 Albicocche, ciliegie, pesche (comprese le pesche noci) 08094010 (12) 08094090 Altra frutta fresca 08104050 Frutta anche cotta in acqua o al vapore, 08112019 08112051 08112090 08119031 08119050 08119085 Frutta temporaneamente conservata 08129040 Frutta secca 08131000 08133000 08134030 08134095 Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; 09011200 09012100 09012200 09019090 Garofani (antofilli, chiodi e steli) 09070000 Zenzero, zafferano, curcuma,, timo, foglie di alloro 09104013 09104019 09104090 09109190 09109999 Semi, frutti e spore da sementa 12091100 12091900 Carrube, alghe, barbabietole da zucchero 12129200 Grassi di maiale (compreso lo strutto) e grassi di volatili 15010090 Stearina solare, olio di strutto, oleostearina, 15030090 Olio di arachide e sue frazioni, anche raffinati, 15081090 15089090 Olio di palma e sue frazioni, anche raffinati, 15119011 15119019 15119099 Olio di cocco (olio di copra), di palmisti o di babassù 15131191 15131199 15131911 15131919 15131991 15131999 15132130 15132190 15132911 15132919 15132950 15132991 15132999 Altri grassi e oli vegetali 15151990 15152190 15152990 15155019 15155099 15159029 15159039 15159051 15159059 15159091 15159099 Grassi e oli animali o vegetali 15161010 15161090 15162091 15162096 15162098 Margarina; miscele o preparazioni alimentari 15171090 15179091 15179099 Grassi e oli animali o vegetali 15180010 15180091 15180099 Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie 16010010 Estratti e sughi di carne, di pesci o di crostacei, 16030010 Melassi 17031000 17039000 Pasta di cacao, anche sgrassata 18031000 18032000 Burro, grasso e olio di cacao 18040000 Cacao in polvere, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti 18050000 Ortaggi e legumi, frutta e altre parti commestibili di piante 20019060 20019070 20019075 20019085 20019091 Altri ortaggi e legumi preparati o conservati 20049030 Altri ortaggi e legumi preparati o conservati 20057010 20057090 20059010 20059030 20059050 20059060 20059070 20059075 20059080 Ortaggi o legumi, frutta, scorze di frutta e altre parti 20060091 Frutta, frutta a guscio e altre parti commestibili di piante, 20081110 20081192 20081196 20081911 20081913 20081951 20081993 20083071 20089100 20089212 20089214 20089232 20089234 20089236 20089238 20089911 20089919 20089938 20089940 20089947 Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) 20098036 20098038 20098088 20098089 20098095 20098096 Lieviti (vivi o morti) 21023000 Preparazioni per salse e salse preparate; 21031000 21033090 21039090 Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; 21041010 21041090 21042000 Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove 21069092 Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, 22021000 22029010 Altre bevande fermentate (per esempio, sidro, sidro di pere, idromele) 22060031 22060039 22060051 22060059 22060081 22060089 Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico 22085011 22085019 22085091 22085099 22086011 22086091 22086099 22087010 22087090 22089011 22089019 22089057 22089069 22089074 22089078 Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali 23091090 23099091 23099093 23099098 Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco 24011030 24011050 24011070 24011080 24011090 24012030 24012049 24012050 24012080 24012090 24013000 Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, 24021000 24022010 24022090 24029000 Altri tabacchi e succedanei del tabacco, lavorati 24031010 24031090 24039100 24039910 24039990 Caseine, caseinati e altri derivati delle caseine; 35011090 35019010 35019090 Albumine 35029070 Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi 38231200 38237000 ALLEGATO XII del protocollo 1 Prodotti per i quali le disposizioni di cumulo con il Sudafrica di cui all'articolo 6, paragrafo 3, si applicano dopo sei anni dell'applicazione provvisoria dell'accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunità europea e la Repubblica sudafricana Prodotti industriali (1) Codice NC 96 Tessuti di cotone, contenenti almeno 85%, in peso, di cotone 52081110 52081190 52081211 52081213 52081215 52081219 52081291 52081293 52081295 52081299 52081300 52081900 52082110 52082190 52082211 52082213 52082215 52082219 52082291 52082293 52082295 52082299 52082300 52082900 52083100 52083211 52083213 52083215 52083219 52083291 52083293 52083295 52083299 52083300 52083900 52084100 52084200 52084300 52084900 52085100 52085210 52085290 52085300 52085900 \ Tessuti di cotone, contenenti almeno 85%, in peso, di cotone 52091100 52091200 52091900 52092100 52092200 52092900 52093100 52093200 52093900 52094100 52094200 52094300 52094910 52094990 52095100 52095200 52095900 Tessuti di cotone, contenenti meno di 85%, in peso, di cotone, 52101110 52101190 52101200 52101900 52102110 52102190 52102200 52102900 52103110 52103190 52103200 52103900 52104100 52104200 52104900 52105100 52105200 52105900 Tessuti di cotone, contenenti meno di 85%, in peso, di cotone, 52111100 52111200 52111900 52112100 52112200 52112900 52113100 52113200 52113900 52114100 52114200 52114300 52114910 52114990 52115100 52115200 52115900 Altri tessuti di cotone 52121110 52121190 52121210 52121290 52121310 52121390 52121410 52121490 52121510 52121590 52122110 52122190 52122210 52122290 52122310 52122390 52122410 52122490 52122510 52122590 Tessuti di fibre sintetiche in fiocco 55121100 55121910 55121990 55122100 55122910 55122990 55129100 55129910 55129990 Tessuti di fibre sintetiche in fiocco 55131110 55131130 55131190 55131200 55131300 55131900 55132110 55132130 55132190 55132200 55132300 55132900 55133100 55133200 55133300 55133900 55134100 55134200 55134300 55134900 Tessuti di fibre sintetiche in fiocco 55141100 55141200 55141300 55141900 55142100 55142200 55142300 55142900 55143100 55143200 55143300 55143900 55144100 55144200 55144300 55144900 Altri tessuti di fibre sintetiche in fiocco 55151110 55151130 55151190 55151210 55151230 55151290 55151311 55151319 55151391 55151399 55151910 55151930 55151990 55152110 55152130 55152190 55152211 55152219 55152291 55152299 55152910 55152930 55152990 55159110 55159130 55159190 55159211 55159219 55159291 55159299 55159910 55159930 55159990 Tessuti di fibre artificiali in fiocco 55161100 55161200 55161300 55161400 55162100 55162200 55162310 55162390 55162400 55163100 55163200 55163300 55163400 55164100 55164200 55164300 55164400 55169100 55169200 55169300 55169400 Spago, corde e funi 56071000 56072100 56072910 56072990 56073000 56074100 56074911 56074919 56074990 56075011 56075019 56075030 56075090 56079000 Reti a maglie annodate, in strisce o in pezza 56081111 56081119 56081191 56081199 56081911 56081919 56081931 56081939 56081991 56081999 56089000 Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili, tessuti 57021000 57022000 57023110 57023130 57023190 57023210 57023290 57023910 57023990 57024110 57024190 57024210 57024290 57024910 57024990 57025100 57025200 57025900 57029100 57029200 57029900 Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili, tufted" 57031010 57031090 570320111 57032019 57032091 57032099 57033011 57033019 57033051 57033059 57033091 57033099 57039010 57039090 Tappeti ed altri rivestimenti del suolo, di feltro 57041000 57049000 Altri tappeti e rivestimenti del suolo di materie tessili 57050010 57050031 57050039 57050090 Altre stoffe a maglia 60021010 60021090 60022010 60022031 60022039 60022050 60022070 60022090 60023010 60023090 60024100 60024210 60024230 60024250 60024290 60024311 60024319 60024331 60024333 60024335 60024339 60024350 60024391 60024393 60024395 60024399 60024900 60029100 60029210 60029230 60029250 60029290 60029310 60029331 60029333 60029335 60029339 60029391 60029399 60029900 Vestiti o completi, insiemi, giacche, per uomo o ragazzo 61031100 61031200 61031900 61032100 61032200 61032300 61032900 61033100 61033200 61033300 61033900 Abiti a giacca (tailleurs), insiemi, giacche, abiti interi, per donna o ragazza 61041100 61041200 61041300 61041900 61042100 61042200 61042300 61042900 61043100 61043200 61043300 61043900 61044100 61044200 61044300 61044400 61044900 Camicie e camicette, a maglia, per uomo o ragazzo 61051000 61052010 61052090 61059010 61059090 Camicette, bluse e bluse-camicette, per donna o ragazza 61061000 61062000 61069010 61069030 61069050 61069090 T-shirts e canottiere (magliette), a maglia 61099090 Maglioni (golf), pullover, cardigan, gilè e manufatti simili 61101010 61101031 61101035 611010381 61101091 61101095 61101098 61102010 61102091 61102099 61103010 61103091 61103099 61109010 61109090 Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia, per bambini piccoli (bébés) 61111010 61111090 61112010 61112090 61113010 61113090 61119000 Vestiti o completi, insiemi, giacche, per uomo o ragazzo 62031100 62031200 62031910 62031930 62031990 62032100 62032210 62032280 62032310 62032380 62032911 62032918 62032990 62033100 62033210 62033290 62033310 62033390 62033911 62033919 62033990 Abiti a giacca (tailleurs), insiemi, giacche, abiti interi, per donna o ragazza 62041100 62041200 62041300 62041910 62041990 62042100 62042210 62042280 62042310 62042380 62042911 62042918 62042990 62043100 62043210 62043290 62043310 62043390 62043911 62043919 62043990 62044100 62044200 62044300 62044400 62044910 62044990 Camicette, bluse e bluse-camicette, per donna o ragazza 62061000 62062000 62063000 62064000 62069010 62069090 Indumenti ed accessori di abbigliamento per bambini piccoli (bébés) 62091000 62092000 62093000 62099000 Indumenti confezionati con prodotti della voce 5602 62101010 62101091 62101099 62102000 62103000 62104000 62105000 Tute sportive (trainings), combinazioni da sci tipo tuta ed insiemi da sci, costumi, mutandine e slips da bagno; altri indumenti 62111100 62111200 62112000 62113100 62113210 62113231 62113241 62113242 62113290 62113310 62113331 62113341 62113342 62113390 62113900 62114100 62114210 62114231 62114241 62114242 62114290 62114310 62114331 62114341 62114342 62114390 62114900 Biancheria da letto, da tavola, da toletta o da cucina 63021010 63021090 63022100 63022210 63022290 63022910 63022990 63023110 63023190 63023210 63023290 63023910 63023930 63023990 63024000 63025110 63025190 63025200 63025310 63025390 63025900 63026000 63029110 63029190 63029200 63029310 63029390 63029900 Tendine, tende e tendaggi per interni 63031100 63031200 63031900 63039100 63039210 63039290 63039910 63039990 Altri manufatti per l'arredamento 63041100 63041910 63041930 63041990 63049100 63049200 63049300 63049900 Prodotti industriali (2) Idrogeno, gas rari ed altri elementi non metallici: 28046900 Metalli preziosi allo stato colloidale; composti inorganici od organici 28431090 28433000 28439090 Composti amminici a funzioni ossigenate 29224100 Ghise gregge e ghise specolari in pani, salmoni o altre forme primarie 72011011 72011019 72011030 72012000 72015090 Ferro-leghe 72021120 72021180 72021900 72022110 72022190 72022900 72023000 72024110 72024191 72024199 72024910 72024950 72024990 Prodotti ferrosi ottenuti per riduzione diretta di minerali di ferro 72039000 Cascami ed avanzi di ghisa, di ferro e di acciaio (rottami); cascami lingottati di ferro o di acciaio 72045090 Ferro ed acciai non legati in lingotti o in altre forme primarie 72061000 72069000 Semiprodotti di ferro o di acciai non legati 72071111 72071114 72071116 72071210 72071911 72071914 72071916 72071931 72072011 72072015 72072017 72072032 72072051 72072055 72072057 72072071 Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati 72081000 72082500 72082600 72082700 72083600 72083710 72083790 72083810 72083890 72083910 72083990 72084010 72084090 72085110 72085130 72085150 72085191 72085199 72085210 72085291 72085299 72085310 72085390 72085410 72085490 72089010 Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati 72091500 72091610 72091690 72091710 72091790 72091810 72091891 72091899 72092500 72092610 72092690 72092710 72092790 72092810 72092890 72099010 Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati 72101110 72101211 72101219 72102010 72103010 72104110 72104910 72105010 72106110 72106910 72107031 72107039 72109031 72109033 72109038 Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati 72111300 72111410 72111490 72111920 72111990 72112310 72112351 72112920 72119011 Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati 72121010 72121091 72122011 72123011 72124010 72124091 72125031 72125051 72126011 72126091 Vergella o bordione di altri acciai legati 72131000 72132000 72139110 72139120 72139141 72139149 72139170 72139190 72139910 72139990 Altre barre di ferro o di acciai non legati, 72142000 72143000 72149110 72149190 72149910 72149931 72149939 72149950 72149961 72149969 72149980 72149990 Altre barre di ferro o di acciai non legati 72159010 Profilati di ferro o di acciai non legati 72161000 72162100 72162200 72163111 72163119 72163191 72163199 72163211 72163219 72163291 72163299 72163310 72163390 72164010 72164090 72165010 72165091 72165099 72169910 Acciai inossidabili in lingotti o in altre forme primarie; 72181000 72189111 72189119 72189911 72189920 Prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, 72191100 72191210 72191290 72191310 72191390 72191410 72191490 72192110 72192190 72192210 72192290 72192300 72192400 72193100 72193210 72193290 72193310 72193390 72193410 72193490 72193510 72193590 72199010 Prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, 72201100 72201200 72202010 72209011 72209031 Vergella o bordione di altri acciai legati 72210010 72210090 Altre barre e profilati di acciai inossidabili 72221111 72221119 72221121 72221129 72221191 72221199 72221910 72221990 72223010 72224010 72224030 Altri acciai legati in lingotti o in altre forme primarie 72241000 72249001 72249005 72249008 72249015 72249031 72249039 Prodotti laminati piatti di altri acciai legati 72251100 72251910 72251990 72252020 72253000 72254020 72254050 72254080 72255000 72259110 72259210 72259910 Prodotti laminati piatti di altri acciai legati 72261110 72261910 72261930 72262020 72269110 72269190 72269210 72269320 72269420 72269920 Vergella o bordione di altri acciai legati 72271000 72272000 72279010 72279050 72279095 Altre barre e profilati di altri acciai legati; 72281010 72281030 72282011 72282019 72282030 72283020 72283041 72283049 72283061 72283069 72283070 72283089 72286010 72287010 72287031 72288010 72288090 Palancole di ferro o di acciaio, 73011000 Elementi per la costruzione di strade ferrate, 73021031 73021039 73021090 73022000 73024010 73029010 Tubi e profilati cavi, di ghisa 73030010 73030090 Accessori per tubi (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti), 73071110 73071190 73071910 73071990 73072100 73072210 73072290 73072310 73072390 73072910 73072930 73072990 73079100 73079210 73079290 73079311 73079319 73079391 73079399 73079910 73079930 73079990 Serbatoi, cisterne, vasche, tini ed altri recipienti simili 73090010 73090030 73090051 73090059 73090090 Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni, scatole e recipienti simili 73101000 73102110 73102191 73102199 73102910 73102990 Recipienti per gas compressi o liquefatti 73110010 73110091 73110099 Trefoli, cavi, trecce, brache ed articoli simili 73121030 73121051 73121059 73121071 73121075 73121079 73121082 73121084 73121086 73121088 73121099 73129090 Rovi artificiali di ferro o di acciaio; 73130000 Catene, catenelle e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio 73151110 73151190 73151200 73151900 73152000 73158100 73158210 73158290 73158900 73159000 Viti, bulloni, dadi, tirafondi, ganci a vite, 73181100 73181210 73181290 73181300 73181410 73181491 73181499 73181510 73181520 73181530 73181541 73181549 73181551 73181559 73181561 73181569 73181570 73181581 73181589 73181590 73181610 73181630 73181650 73181691 73181699 73181900 73182100 73182200 73182300 73182400 73182900 Aghi da cucire, ferri da maglia, passalacci, uncinetti, 73191000 73192000 73193000 73199000 Molle e foglie di molle, di ferro o di acciaio 73201011 73201019 73201090 73202020 73202081 73202085 73202089 73209010 73209030 73209090 Stufe, caldaie a focolaio, cucine economiche 73211110 73211190 73211200 73211300 73218110 73218190 73218210 73218290 73218300 73219000 Radiatori per il riscaldamento centrale, 73221100 73221900 73229090 Oggetti per uso domestico e loro parti, 73231000 73239100 73239200 73239310 73239390 73239410 73239490 73239910 73239991 73239999 Oggetti di igiene o da toletta e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio 73241090 73242100 73242900 73249090 Altri lavori gettati in forma (fusi), di ghisa, ferro o acciaio 73251020 73251050 73251091 73251099 73259100 73259910 73259991 73259999 Altri lavori di ferro o acciaio 73261100 73261910 73261990 73262030 73262050 73262090 73269010 73269030 73269040 73269050 73269060 73269070 73269080 73269091 73269093 73269095 73269097 Zinco greggio 79011100 79011210 79011230 79011290 79012000 Zinco polverizzato, polvere di zinco (tuzia) 79031000 79039000 Autoveicoli per il trasporto di dieci persone o più, 87021011 87021019 87029011 87029019 Autoveicoli per il trasporto di merci 87042131 87042139 87042291 87042299 87042391 87042399 87043131 87043139 87043291 87043299 ALLEGATO XIII del protocollo 1 Prodotti ai quali non si applica l'articolo 6, paragrafo 3 Prodotti industriali (1) Codice NC 96 Autoveicoli da turismo e altri autoveicoli 87031010 87031090 87032110 87032190 87032211 87032219 87032290 87032311 87032319 87032390 87032410 87032490 87033110 87033190 87033211 87033219 87033290 87033311 87033319 87033390 87039010 87039090 Telai degli autoveicoli, con motore 87060011 87060019 87060091 87060099 Carrozzerie degli autoveicoli, comprese le cabine 87071010 87071090 87079010 87079090 Parti e accessori degli autoveicoli 87081010 87081090 87082110 87082190 87082910 87082990 87083110 87083191 87083199 87083910 87083990 87084010 87084090 87085010 87085090 87086010 87086091 87086099 87087010 87087050 87087091 87087099 87088010 87088090 87089110 87089190 87089210 87089290 87089310 87089390 87089410 87089490 87089910 87089930 87089950 87089992 87089998 Prodotti industriali (2) Alluminio greggio: 76011000 76012010 76012091 76012099 Polveri e pagliette di alluminio : 76031000 76032000 Prodotti agricoli (1) Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi: 01012010 Latte e crema di latte, non concentrati 04011010 04011090 04012011 04012019 04012091 04012099 04013011 04013019 04013031 04013039 04013091 04013099 Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir 04031011 04031013 04031019 04031031 04031033 04031039 Patate, fresche o refrigerate 07019051 Legumi da granella, anche sgranati, freschi o refrigerati 07081020 07081095 Altri ortaggi, freschi o refrigerati 07095190 07096010 Ortaggi o legumi, anche cotti, in acqua o al vapore 07108095 Ortaggi o legumi temporaneamente conservati 07111000 07113000 07119060 07119070 Datteri, fichi, ananassi, avocadi, guaiave, manghi 08042090 08043000 08044020 08044090 08044095 Uve, fresche o secche 08061029 (3) (12) 08062011 08062012 08062018 Meloni (compresi i cocomeri) e papaie, freschi 08071100 08071900 Albicocche, ciliege, pesche (comprese le pesche noci), 08093011 (5) (12) 08093051 (6) (12) Altra frutta fresca 08109040 08109085 Frutta temporaneamente conservata 08121000 08122000 08129050 08129060 08129070 08129095 Frutta secca 08134010 08135015 08135019 08135039 08135091 08135099 Pepe (del genere "Piper"); essiccato o tritato 09042010 Olio di soia e sue frazioni, 15071010 15071090 15079010 15079090 Oli di girasole, di cartamo o di cotone 15121110 15121191 15121199 15121910 15121991 15121999 15122110 15122190 15122910 15122990 Oli di ravizzone, di colza o di senapa e loro frazioni 15141010 15141090 15149010 15149090 Frutta ed altre parti commestibili di piante, 20081959 Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) 20092099 20094099 20098099 Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco 24011010 24011020 24011041 24011049 24011060 24012010 24012020 24012041 24012060 24012070 Prodotti agricoli (2) Fiori e boccioli di fiori, recisi, 06031055 06031061 06031069 (11) Cipolle, scalogni, agli, porri 07031011 07031019 07031090 07039000 Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli rapa e simili prodotti 07041005 07041010 07041080 07042000 07049010 07049090 Lattughe (Lactuca sativa) e cicorie 07051105 07051110 07051180 07051900 07052100 07052900 Carote, navoni, barbabietole da insalata, salsefrica o barba di becco, sedano rapa, 07061000 07069005 07069011 07069017 07069030 07069090 Legumi da granella, anche sgranati, freschi o refrigerati 07081090 07082020 07082090 07082095 07089000 Altri ortaggi, freschi o refrigerati 07091030 (12) 07093000 07094000 07095110 07095150 07097000 07099010 07099020 07099040 07099050 07099090 Ortaggi o legumi, anche cotti, in acqua o al vapore 07101000 07102100 07102200 07102900 07103000 07108010 07108051 07108061 07108069 07108070 07108080 07108085 07109000 Ortaggi o legumi temporaneamente conservati 07112010 07114000 07119040 07119090 Ortaggi o legumi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette 07122000 07123000 07129030 07129050 07129090 Radici di manioca, d'arrow-root o di salep, topinambur, 07149011 07149019 Altra frutta a guscio, fresca o secca, anche sgusciata o decorticata 08021190 08022100 08022200 08024000 Banane, compresi i platani, fresche o essiccate 08030011 08030090 Datteri, fichi, ananassi, avocadi, guaiave, manghi 08042010 Agrumi, freschi o secchi 08052021 (1) (12) 08052023 (1) (12) 08052025 (1) (12) 08052027 (1) (12) 08052029 (1) (12) 08053090 08059000 Uve, fresche o secche 08061095 08061097 Mele, pere e cotogne, fresche 08081010 (12) 08082010 (12) 08082090 Albicocche, ciliege, pesche (comprese le pesche noci), 08091010 (12) 08091050 (12) 08092019 (12) 08092029 (12) 08093011 (7) (12) 08093019 (12) 08093051 (8) (12) 08093059 (12) 08094040 (12) Altra frutta fresca 08101005 08102090 08103010 08103030 08103090 08104090 08105000 Frutta anche cotta in acqua o al vapore, 08112011 08112031 08112039 08112059 08119011 08119019 08119039 08119075 08119080 08119095 Frutta temporaneamente conservata 08129010 08129020 Frutta secca 08132000 Frumento (grano) e frumento segalato 10019010 Grano saraceno, miglio e scagliola; altri cereali 10081000 10082000 10089090 Farina, semolino, polvere, fiocchi, granuli e agglomerati in forma di pellets, 11051000 11052000 Farine, semolini e polveri dei legumi da granella secchi 11061000 11063010 11063090 Grassi ed oli, e loro frazioni, di pesce 15043011 Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie 16022011 16022019 16023111 16023119 16023130 16023190 16023219 16023230 16023290 16023929 16023940 16023980 16024190 16024290 16029031 16029072 16029076 Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili 20011000 20012000 20019050 20019065 20019096 Funghi e tartufi, preparati o conservati 20031020 20031030 20031080 20032000 Altri ortaggi e legumi preparati o conservati 20041010 20041099 20049050 20049091 20049098 Altri ortaggi e legumi preparati o conservati 20051000 20052020 20052080 20054000 20055100 20055900 Ortaggi e legumi, frutta, scorze di frutta 20060031 20060035 20060038 20060099 Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta 20071091 20079993 Frutta ed altre parti commestibili di piante, 20081194 20081198 20081919 20081995 20081999 20082051 20082059 20082071 20082079 20082091 20082099 20083011 20083039 20083051 20083059 20084011 20084021 20084029 20084039 20086011 20086031 20086039 20086059 20086069 20086079 20086099 20087011 20087031 20087039 20087059 20088011 20088031 20088039 20088050 20088070 20088091 20088099 20089923 20089925 20089926 20089928 20089936 20089945 20089946 20089949 20089953 20089955 20089961 20089962 20089968 20089972 20089974 20089979 20089999 Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) 20091119 20091191 20091919 20091991 20091999 20092019 20092091 20093019 20093031 20093039 20093051 20093055 20093091 20093095 20093099 20094019 20094091 20098019 20098050 20098061 20098063 20098073 20098079 20098083 20098084 20098086 20098097 20099019 20099029 20099039 20099041 20099051 20099059 20099073 20099079 20099092 20099094 20099095 20099096 20099097 20099098 Altre bevande fermentate (per esempio, sidro, sidro di pere, idromele) 22060010 Fecce di vino; tartaro greggio 23070019 Materie vegetali e cascami vegetali, 23089019 Prodotti agricoli (3) Animali vivi della specie suina 01039110 01039211 01039219 Animali vivi delle specie ovina e caprina 01041030 01041080 01042090 Animali vivi delle specie domestiche di pollame 01051111 01051119 01051191 01051199 01051200 01051920 01051990 01059200 01059300 01059910 01059920 01059930 01059950 Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate 02031110 02031211 02031219 02031911 02031913 02031915 02031955 02031959 02032110 02032211 02032219 02032911 02032913 02032915 02032955 02032959 Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate 02041000 02042100 02042210 02042230 02042250 02042290 02042300 02043000 02044100 02044210 02044230 02044250 02044290 02044310 02044390 02045011 02045013 02045015 02045019 02045031 02045039 02045051 02045053 02045055 02045059 02045071 02045079 Carni e frattaglie commestibili, 02071110 02071130 02071190 02071210 02071290 02071310 02071320 02071330 02071340 02071350 02071360 02071370 02071399 02071410 02071420 02071430 02071440 02071450 02071460 02071470 02071499 02072410 02072490 02072510 02072590 02072610 02072620 02072630 02072640 02072650 02072660 02072670 02072680 02072699 02072710 02072720 02072730 02072740 02072750 02072760 02072770 02072780 02072799 02073211 02073215 02073219 02073251 02073259 02073290 02073311 02073319 02073351 02073359 02073390 02073511 02073515 02073521 02073523 02073525 02073531 02073541 02073551 02073553 02073561 02073563 02073571 02073579 02073599 02073611 02073615 02073621 02073623 02073625 02073631 02073641 02073651 02073653 02073661 02073663 02073671 02073679 02073690 Lardo senza parti magre, grasso di maiale e grasso di volatili, 02090011 02090019 02090030 02090090 Carni e frattaglie commestibili, salate o in salamoia, 02101111 02101119 02101131 02101139 02101190 02101211 02101219 02101290 02101910 02101920 02101930 02101940 02101951 02101959 02101960 02101970 02101981 02101989 02101990 02109011 02109019 02109021 02109029 02109031 02109039 Latte e crema di latte, concentrati 04029111 04029119 04029131 04029139 04029151 04029159 04029191 04029199 04029911 04029919 04029931 04029939 04029991 04029999 Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir 04039051 04039053 04039059 04039061 04039063 04039069 Siero di latte, anche concentrato 04041048 04041052 04041054 04041056 04041058 04041062 04041072 04041074 04041076 04041078 04041082 04041084 Formaggi e latticini 04061020 (11) 04061080 (11) 04062090 (11) 04063010 (11) 04063031 (11) 04063039 (11) 04063090 (11) 04064090 (11) 04069001 (11) 04069021 (11) 04069050 (11) 04069069 (11) 04069078 (11) 04069086 (11) 04069087 (11) 04069088 (11) 04069093 (11) 04069099 (11) Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte 04070011 04070019 04070030 Uova di volatili sgusciate e tuorli, freschi 04081180 04081981 04081989 04089180 04089980 Miele naturale 04090000 Pomodori, freschi o refrigerati 07020015 (12) 07020020 (12) 07020025 (12) 07020030 (12) 07020035 (12) 07020040 (12) 07020045 (12) 07020050 (12) Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati 07070010 (12) 07070015 (12) 07070020 (12) 07070025 (12) 07070030 (12) 07070035 (12) 07070040 (12) 07070090 Altri ortaggi, freschi o refrigerati 07091010 (12) 07091020 (12) 07092000 07099039 07099075 (12) 07099077 (12) 07099079 (12) Ortaggi o legumi temporaneamente conservati 07112090 Ortaggi o legumi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette 07129019 Radici di manioca, d'arrow-root o di salep, topinambur, 07141010 07141091 07141099 07142090 Agrumi, freschi o secchi 08051037 (2) (12) 08051038 (2) (12) 08051039 (2) (12) 08051042 (2) (12) 08051046 (2) (12) 08051082 08051084 08051086 08052011 (12) 08052013 (12) 08052015 (12) 08052017 (12) 08052019 (12) 08052021 (10) (12) 08052023 (10) (12) 08052025 (10) (12) 08052027 (10) (12) 08052029 (10) (12) 08052031 (12) 08052033 (12) 08052035 (12) 08052037 (12) 08052039 (12) Uve, fresche o secche 08061021 (12) 08061029 (4) (12) 08061030 (12) 08061050 (12) 08061061 (12) 08061069 (12) 08061093 Albicocche, ciliege, pesche (comprese le pesche noci), 08091020 (12) 08091030 (12) 08091040 (12) 08092011 (12) 08092021 (12) 08092031 (12) 08092039 (12) 08092041 (12) 08092049 (12) 08092051 (12) 08092059 (12) 08092061 (12) 08092069 (12) 08092071 (12) 08092079 (12) 08093021 (12) 08093029 (12) 08093031 (12) 08093039 (12) 08093041 (12) 08093049 (12) 08094020 (12) 08094030 (12) Altra frutta fresca 08101010 08101080 08102010 Frutta anche cotta in acqua o al vapore, 08111011 08111019 Frumento (grano) e frumento segalato 10011000 10019091 10019099 Segala 10020000 Orzo 10030010 10030090 Avena 10040000 Grano saraceno, miglio e scagliola; altri cereali 10089010 Farine di frumento (grano) o di frumento segalato 11010011 11010015 11010090 Farine di cereali diversi dal frumento (grano) o dal frumento segalato 11021000 11029010 11029030 11029090 Semole, semolini e agglomerati in forma di pellets 11031110 11031190 11031200 11031910 11031930 11031990 11032100 11032910 11032920 11032930 11032990 Cereali altrimenti lavorati 11041110 11041190 11041210 11041290 11041910 11041930 11041999 11042110 11042130 11042150 11042190 11042199 11042220 11042230 11042250 11042290 11042292 11042299 11042911 11042915 11042919 11042931 11042935 11042939 11042951 11042955 11042959 11042981 11042985 11042989 11043010 Farine, semolini e polveri dei legumi da granella secchi 11062010 11062090 Malto, anche torrefatto 11071011 11071019 11071091 11071099 11072000 Carrube, alghe, barbabietole da zucchero 12129120 12129180 Lardo senza parti magre, grasso di maiale e grasso di volatili, 15010019 Olio d'oliva e sue frazioni, anche raffinati, 15091010 15091090 15099000 Altri oli e loro frazioni, 15100010 15100090 Degras 15220031 15220039 Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie 16010091 16010099 Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie 16021000 16022090 16023211 16023921 16024110 16024210 16024911 16024913 16024915 16024919 16024930 16024950 16024990 16025031 16025039 16025080 16029010 16029041 16029051 16029069 16029074 16029078 16029098 Altri zuccheri, compreso il lattosio, chimicamente puro 17021100 17021900 Paste alimentari, anche cotte o farcite 19022030 Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta 20071099 20079190 20079991 20079998 Frutta ed altre parti commestibili di piante, 20082011 20082031 20083019 20083031 20083079 20083091 20083099 20084019 20084031 20085011 20085019 20085031 20085039 20085051 20085059 20086019 20086051 20086061 20086071 20086091 20087019 20087051 20088019 20089216 20089218 20089921 20089932 20089933 20089934 20089937 20089943 Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) 20091111 20091911 20092011 20093011 20093059 20094011 20095010 20095090 20098011 20098032 20098033 20098035 20099011 20099021 20099031 Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove 21069051 Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole; 22041019 (11) 22041099 (11) 22042110 22042181 22042182 22042198 22042199 22042910 22042958 22042975 22042998 22042999 22043010 22043092 (12) 22043094 (12) 22043096 (12) 22043098 (12) Alcole etilico non denaturato 22082040 Crusche, stacciature ed altri residui, 23023010 23023090 23024010 23024090 Panelli e altri residui solidi, 23069019 Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali 23091013 23091015 23091019 23091033 23091039 23091051 23091053 23091059 23091070 23099033 23099035 23099039 23099043 23099049 23099051 23099053 23099059 23099070 Albumine 35021190 35021990 35022091 35022099 Prodotti agricoli (4) Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir 04031051 04031053 04031059 04031091 04031093 04031099 04039071 04039073 04039079 04039091 04039093 04039099 Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; 04052010 04052030 Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche 13022010 13022090 Margarina 15171010 15179010 Altri zuccheri, compreso il lattosio, chimicamente puro 17025000 17029010 Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco) 17041011 17041019 17041091 17041099 17049010 17049030 17049051 17049055 17049061 17049065 17049071 17049075 17049081 17049099 Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao 18061015 18061020 18061030 18061090 18062010 18062030 18062050 18062070 18062080 18062095 18063100 18063210 18063290 18069011 18069019 18069031 18069039 18069050 18069060 18069070 18069090 Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semolini, 19011000 19012000 19019011 19019019 19019099 Paste alimentari, anche cotte o farcite 19021100 19021910 19021990 19022091 19022099 19023010 19023090 19024010 19024090 Tapioca e suoi succedanei 19030000 Preparazioni alimentari 19041010 19041030 19041090 19042010 19042091 19042095 19042099 19049010 19049090 Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria 19051000 19052010 19052030 19052090 19053011 19053019 19053030 19053051 19053059 19053091 19053099 19054010 19054090 19059010 19059020 19059030 19059040 19059045 19059055 19059060 19059090 Ortaggi e legumi, frutta 20019040 Altri ortaggi e legumi 20041091 Altri ortaggi e legumi 20052010 Frutta ed altre parti commestibili di piante, 20089985 20089991 Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) 20098069 Estratti, essenze e concentrati, di caffè, 21011111 21011119 21011292 21011298 21012098 21013011 21013019 21013091 21013099 Lieviti vivi o morti; 21021010 21021031 21021039 21021090 21022011 Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; 21032000 Gelati 21050010 21050091 21050099 Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove 21061020 21061080 21069010 21069020 21069098 Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate 22029091 22029095 22029099 Aceti commestibili e loro succedanei commestibili 22090011 22090019 22090091 22090099 Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, 29054300 29054411 29054419 29054491 29054499 29054500 Miscugli di sostanze odorifere e miscugli 33021010 33021021 33021029 Agenti d'apprettatura o di finitura, 38091010 38091030 38091050 38091090 Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; 38246011 38246019 38246091 38246099 Prodotti agricoli (5) Fiori e boccioli di fiori, recisi, 06031015 (11) 06031029 (11) 06031051 (11) 06031065 (11) 06039000 (11) Frutta anche cotta in acqua o al vapore, 08111090 (11) Frutta ed altre parti commestibili di piante, 20084051 (11) 20084059 (11) 20084071 (11) 20084079 (11) 20084091 (11) 20084099 (11) 20085061 (11) 20085069 (11) 20085071 (11) 20085079 (11) 20085092 (11) 20085094 (11) 20085099 (11) 20087061 (11) 20087069 (11) 20087071 (11) 20087079 (11) 20087092 (11) 20087094 (11) 20087099 (11) 20089259 (11) 20089272 (11) 20089274 (11) 20089278 (11) 20089298 (11) Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) 20091199 (11) 20094030 (11) 20097011 (11) 20097019 (11) 20097030 (11) 20097091 (11) 20097093 (11) 20097099 (11) Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole; 22042179 (11) 22042180 (11) 22042183 (11) 22042184 (11) Prodotti agricoli (6) Animali vivi della specie bovina 01029005 01029021 01029029 01029041 01029049 01029051 01029059 01029061 01029069 01029071 01029079 Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate 02011000 02012020 02012030 02012050 02012090 02013000 Carni di animali della specie bovina, congelate 02021000 02022010 02022030 02022050 02022090 02023010 02023050 02023090 Frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina, 02061095 02062991 02062999 Carni e frattaglie commestibili, salate o in salamoia, 02102010 02102090 02109041 02109049 02109090 Latte e crema di latte, concentrati 04021011 04021019 04021091 04021099 04022111 04022117 04022119 04022191 04022199 04022911 04022915 04022919 04022991 04022999 Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir 04039011 04039013 04039019 04039031 04039033 04039039 Siero di latte, anche concentrato 04041002 04041004 04041006 04041012 04041014 04041016 04041026 04041028 04041032 04041034 04041036 04041038 04049021 04049023 04049029 04049081 04049083 04049089 Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; 04051011 04051030 04051050 04051090 04052090 04059010 04059090 Fiori e boccioli di fiori, recisi, 06031011 06031013 06031021 06031025 06031053 Altri ortaggi, freschi o refrigerati 07099060 Ortaggi o legumi, anche cotti, in acqua o al vapore 07104000 Ortaggi o legumi temporaneamente conservati 07119030 Banane, compresi i platani, fresche o essiccate 08030019 Agrumi, freschi o secchi 08051001 (12) 08051005 (12) 08051009 (12) 08051011 (12) 08051015 (2) 08051019 (2) 08051021 (2) 08051025 (12) 08051029 (12) 08051031 (12) 08051033 (12) 08051035 (12) 08051037 (9) (12) 08051038 (9) (12) 08051039 (9) (12) 08051042 (9) (12) 08051044 (12) 08051046 (9) (12) 08051051 (2) 08051055 (2) 08051059 (2) 08051061 (2) 08051065 (2) 08051069 (2) 08053020 (2) 08053030 (2) 08053040 (2) Uve, fresche o secche 08061040 (12) Mele, pere e cotogne, fresche 08081051 (12) 08081053 (12) 08081059 (12) 08081061 (12) 08081063 (12) 08081069 (12) 08081071 (12) 08081073 (12) 08081079 (12) 08081092 (12) 08081094 (12) 08081098 (12) 08082031 (12) 08082037 (12) 08082041 (12) 08082047 (12) 08082051 (12) 08082057 (12) 08082067 (12) Granturco 10051090 10059000 Riso 10061010 10061021 10061023 10061025 10061027 10061092 10061094 10061096 10061098 10062011 10062013 10062015 10062017 10062092 10062094 10062096 10062098 10063021 10063023 10063025 10063027 10063042 10063044 10063046 10063048 10063061 10063063 10063065 10063067 10063092 10063094 10063096 10063098 10064000 Sorgo da granella 10070010 10070090 Farine di cereali diversi dal frumento (grano) o dal frumento segalato 11022010 11022090 11023000 Semole, semolini e agglomerati in forma di pellets 11031310 11031390 11031400 11032940 11032950 Cereali altrimenti lavorati 11041950 11041991 11042310 11042330 11042390 11042399 11043090 Amidi e fecole; inulina 11081100 11081200 11081300 11081400 11081910 11081990 11082000 Glutine di frumento (grano), anche allo stato secco 11090000 Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie 16025010 16029061 Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, 17011110 17011190 17011210 17011290 17019100 17019910 17019990 Altri zuccheri, compreso il lattosio, chimicamente puro 17022010 17022090 17023010 17023051 17023059 17023091 17023099 17024010 17024090 17026010 17026090 17029030 17029050 17029060 17029071 17029075 17029079 17029080 17029099 Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili 20019030 Pomodori preparati o conservati 20021010 20021090 20029011 20029019 20029031 20029039 20029091 20029099 Altri ortaggi e legumi preparati o conservati 20049010 Altri ortaggi e legumi preparati o conservati 20056000 20058000 Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta 20071010 20079110 20079130 20079910 20079920 20079931 20079933 20079935 20079939 20079951 20079955 20079958 Frutta ed altre parti commestibili di piante, 20083055 20083075 20089251 20089276 20089292 20089293 20089294 20089296 20089297 Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) 20094093 20096011 (12) 20096019 (12) 20096051 (12) 20096059 (12) 20096071 (12) 20096079 (12) 20096090 (12) 20098071 20099049 20099071 Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove 21069030 21069055 21069059 Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole; 22042194 22042962 22042964 22042965 22042983 22042984 22042994 Vermut ed altri vini di uve fresche 22051010 22051090 22059010 22059090 Alcole etilico non denaturato 22071000 22072000 Alcole etilico non denaturato 22084010 22084090 22089091 22089099 Crusche, stacciature ed altri residui, 23021010 23021090 23022010 23022090 Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili, 23031011 Destrina ed altri amidi e fecole modificati 35051010 35051090 35052010 35052030 35052050 35052090 Prodotti agricoli (7) Formaggi e latticini 04062010 04064010 04064050 04069002 04069003 04069004 04069005 04069006 04069007 04069008 04069009 04069012 04069014 04069016 04069018 04069019 04069023 04069025 04069027 04069029 04069031 04069033 04069035 04069037 04069039 04069061 04069063 04069073 04069075 04069076 04069079 04069081 04069082 04069084 04069085 Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole; 22041011 22041091 22042111 22042112 22042113 22042117 22042118 22042119 22042122 22042124 22042126 22042127 22042128 22042132 22042134 22042136 22042137 22042138 22042142 22042143 22042144 22042146 22042147 22042148 22042162 22042166 22042167 22042168 22042169 22042171 22042174 22042176 22042177 22042178 22042187 22042188 22042189 22042191 22042192 22042193 22042195 22042196 22042197 22042912 22042913 22042917 22042918 22042942 22042943 22042944 22042946 22042947 22042948 22042971 22042972 22042981 22042982 22042987 22042988 22042989 22042991 22042992 22042993 22042995 22042996 22042997 Alcole etilico non denaturato 22082012 22082014 22082026 22082027 22082062 22082064 22082086 22082087 22083011 22083019 22083032 22083038 22083052 22083058 22083072 22083078 22089041 22089045 22089052 note Codice NC 96 (1) (16/5-15/9) (2) (1/6-15/10) (3) (1/1-31/5) esclusa la varietà Imperatore (4) varietà Imperatore o (1/6-31/12) (5) (1/1-31/3) (6) (1/10-31/12) (7) (1/4-31/12) (8) (1/1-30/9) (9) (16/10-31/5) (10) (16/9-15/5) (11) In base all'accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunità europea e la Repubblica sudafricana, il fattore di crescita annuo (fca) sarà applicato annualmente alle rispettive quantità di base. (12) In base all'accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunità europea e la Repubblica sudafricana, l'intera imposta specifica è esigibile nel caso in cui non sia stato raggiunto il prezzo di entrata corrispondente. ALLEGATO XIV del protocollo 1 Prodotti della pesca temporaneamente esclusi dalle disposizioni di cumulo con il Sudafrica di cui all'articolo 6, paragrafo 3 Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici (1) Codice NC 96 Pesci vivi: 03011090 03019200 03019911 Pesci freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesce 03021200 03023110 03023210 03023310 03023911 03023919 03026600 03026921 Pesci congelati, esclusi i filetti di pesce 03031000 03032200 03034111 03034113 03034119 03034212 03034218 03034232 03034238 03034252 03034258 03034311 03034313 03034319 03034921 03034923 03034929 03034941 03034943 03034949 03037600 03037921 03037923 03037929 Filetti e altre carni di pesci 03041013 03042013 Paste alimentari anche cotte o farcite 19022010 Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici (2) Codice NC 96 Pesci vivi: 03019110 03019300 03019919 Pesci freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesce 03021110 03021900 03022110 03022130 03022200 03026200 03026300 03026520 03026550 03026590 03026911 03026919 03026931 03026933 03026941 03026945 03026951 03026985 03026986 03026992 03026999 03027000 Pesci congelati, esclusi i filetti di pesce 03032110 03032900 03033110 03033130 03033300 03033910 03037200 03037300 03037520 03037550 03037590 03037911 03037919 03037935 03037937 03037945 03037951 03037960 03037962 03037983 03037985 03037987 03037992 03037993 03037994 03037996 03038000 Codice NC 96 Filetti e altre carni di pesci 03041019 03041091 03042019 03042021 03042029 03042031 03042033 03042035 03042037 03042041 03042043 03042061 03042069 03042071 03042073 03042087 03042091 03049010 03049031 03049039 03049041 03049045 03049057 03049059 03049097 Pesci secchi, salati o in salamoia; pesci affumicati, 03054200 03055950 03055970 03056300 03056930 03056950 03056990 Crostacei, anche sgusciati, vivi, freschi, 03061110 03061190 03061210 03061290 03061310 03061390 03061410 03061430 03061490 03061910 03061990 03062100 03062210 03062291 03062299 03062310 03062390 03062410 03062430 03062490 03062910 03062990 Molluschi, anche separati dalla loro conchiglia, vivi, freschi, 03071090 03072100 03072910 03072990 03073110 03073190 Codice NC 96 03073910 03073990 03074110 03074191 03074199 03074901 03074911 03074918 03074931 03074933 03074935 03074938 03074951 03074959 03074971 03074991 03074999 03075100 03075910 03075990 03079100 03079911 03079913 03079915 03079918 03079990 Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei 16041100 16041390 16041511 16041519 16041590 16041910 16041950 16041991 16041992 16041993 16041994 16041995 16041998 16042005 16042010 16042030 16043010 16043090 Crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici 16051000 16052010 16052091 16052099 16053000 16054000 16059011 16059019 16059030 16059090 Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici (3) Codice NC 96 Pesci vivi: 03019190 Pesci freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesce 03021190 Pesci congelati, esclusi i filetti di pesce 03032190 Filetti e altre carni di pesci 03041011 03042011 03042057 03042059 03049047 03049049 Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei 16041311 Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici (4) Codice NC 96 Pesci vivi: 03019990 Pesci freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesce 03022190 03022300 03022910 03022990 03023190 03023290 03023390 03023991 03023999 03024005 03024098 03025010 03025090 03026110 03026130 03026190 03026198 03026405 03026498 03026925 03026935 03026955 03026961 03026975 03026987 03026991 03026993 03026994 03026995 Pesci congelati, esclusi i filetti di pesce 03033190 03033200 03033920 03033930 03033980 03034190 03034290 03034390 03034990 03035005 03035098 03036011 03036019 03036090 03037110 03037130 03037190 03037198 03037410 03037420 03037490 03037700 03037931 03037941 03037955 03037965 03037971 03037975 03037991 Codice NC 96 03037995 Filetti e altre carni di pesci 03041031 03041033 03041035 03041038 03041094 03041096 03041098 03042045 03042051 03042053 03042075 03042079 03042081 03042085 03042096 03049005 03049020 03049027 03049035 03049038 03049051 03049055 03049061 03049065 Pesci secchi, salati o in salamoia; pesci affumicati, 03051000 03052000 03053011 03053019 03053030 03053050 03053090 03054100 03054910 03054920 03054930 03054945 03054950 03054980 03055110 03055190 03055911 03055919 03055930 03055960 03055990 03056100 03056200 03056910 03056920 Crostacei, anche sgusciati, vivi, freschi, 03061330 03061930 03062331 03062339 03062930 Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei 16041210 16041291 16041299 16041412 Codice NC 96 16041414 16041416 16041418 16041490 16041931 16041939 16042070 Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici (5) Codice NC 96 Pesci freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesce 03026965 03026981 Pesci congelati, esclusi i filetti di pesce 03037810 03037890 03037981 Filetti e altre carni di pesci 03042083 Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei 16041319 16041600 16042040 16042050 16042090 ALLEGATO XV del protocollo 1 Dichiarazione congiunta sul cumulo Le Parti contraenti decidono che, per l'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 11 del protocollo n. 1, valgono le seguenti definizioni: paesi in via di sviluppo: tutti i paesi che figurano sull'elenco del comitato per gli aiuti allo sviluppo dell'OCSE, tranne i paesi ad alto reddito e i paesi il cui PNL ha superato, nel 1992, 100 miliardi di dollari a prezzi correnti; l'espressione paesi in via di sviluppo confinanti appartenenti a un'entità geografica omogenea" si riferisce ai seguenti paesi: - Africa: Algeria, Egitto, Libia, Marocco, Tunisia; - Caraibi: Colombia, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama, Venezuela; - Pacifico: Nauru. PROTOCOLLO N. 2 relativo all'applicazione dell'articolo 9 1. Le Parti contraenti convengono di fare quanto in loro potere per evitare il ricorso alle misure di salvaguardia di cui all'articolo 8. 2. Le parti sono entrambe mosse dalla convinzione che l'applicazione dell'articolo 9, paragrafi 4 e 5, consentirà loro di individuare fin dall'inizio gli eventuali problemi che potrebbero sorgere e, tenendo conto di tutti gli elementi del caso, di evitare per quanto possibile il ricorso a misure che la Comunità non vorrebbe essere costretta a prendere nei confronti dei suoi partner commerciali preferenziali. 3. Le due parti riconoscono la necessità di applicare il meccanismo d'informazione preventiva previsto all'articolo 9, paragrafo 4, il cui obiettivo è quello di ridurre, nel caso dei prodotti sensibili, i rischi di un ricorso improvviso o imprevisto a misure di salvaguardia. Tali disposizioni permetterebbero di mantenere un flusso permanente di informazioni commerciali e di applicare contemporaneamente le procedure relative alle consultazioni regolari. Le due parti saranno così in grado di seguire da vicino l'evoluzione dei settori sensibili e di individuare i problemi che potrebbero presentarsi. 4. Ne conseguono le due procedure seguenti: (a) Il meccanismo di controllo statistico Fatte salve le disposizioni interne che la Comunità può applicare per sorvegliare le sue importazioni, l'articolo 9, paragrafo 4 prevede l'istituzione di un meccanismo inteso a garantire il controllo statistico di talune esportazioni degli ACP verso la Comunità e, in tal modo, a facilitare l'esame di fatti che potrebbero provocare perturbazioni di mercato. Detto meccanismo, il cui unico scopo è quello di agevolare lo scambio di informazioni tra le parti, dovrebbe applicarsi soltanto ai prodotti che la Comunità ritiene, per quanto la riguarda, sensibili. L'applicazione di tale meccanismo avrà luogo di comune accordo, in base ai dati forniti dalla Comunità e sulla scorta delle informazioni statistiche che gli Stati ACP comunicheranno alla Commissione, su richiesta di quest'ultima. Per l'applicazione efficace di tale meccanismo è necessario che gli Stati ACP interessati forniscano alla Commissione, se possibile con scadenza mensile, le statistiche relative alle loro esportazioni verso la Comunità e verso ciascuno dei suoi Stati membri di prodotti considerati sensibili dalla Comunità. (b) La procedura di consultazione regolare Il suddetto meccanismo di controllo statistico consentirà alle due parti di seguire meglio gli sviluppi commerciali che possono essere fonte di preoccupazioni. Sulla base di tali informazioni e in conformità dell'articolo 9, paragrafo 5, la Comunità e gli Stati ACP avranno la possibilità di tenere consultazioni periodiche al fine di assicurare che gli obiettivi enunciati in tale articolo siano conseguiti. Tali consultazioni avranno luogo su richiesta di una delle parti. 5. Se ricorrono le condizioni di applicazione delle misure di salvaguardia previste dall'articolo 8, la Comunità dovrebbe, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, relativo alle consultazioni preventive per quanto riguarda l'applicazione di misure di salvaguardia, avviare immediatamente consultazioni con gli Stati ACP interessati, fornendo loro tutte le informazioni necessarie a tali consultazioni, segnatamente i dati che consentono di determinare se le importazioni di un dato prodotto in provenienza da uno o più Stati ACP abbiano causato o minaccino di causare un serio danno ai produttori comunitari di prodotti simili o direttamente concorrenziali oppure se provochino gravi perturbazioni in un determinato settore economico della Comunità o difficoltà tali da deteriorare seriamente la situazione economica di una regione della Comunità. 6. Se nel frattempo nessun altro accordo fosse stato concluso con lo Stato o gli Stati ACP in questione, le autorità competenti della Comunità potranno, allo scadere del termine di ventuno giorni previsto per tali consultazioni, prendere le misure appropriate per l'applicazione dell'articolo 8. Tali misure vengono immediatamente comunicate agli Stati ACP e sono immediatamente applicabili. 7. Tale procedura si applicherebbe senza pregiudizio delle misure che potrebbero essere prese in circostanze particolari ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3. In tale evenienza, tutte le opportune informazioni saranno comunicate senza indugio agli Stati ACP. 8. In tal caso, si rivolgerà particolare attenzione agli interessi degli Stati ACP poco sviluppati, senza sbocco sul mare e insulari, conformemente all'articolo 2 dell'accordo. Protocollo n. 3 contenente il testo del protocollo n. 3 RELATIVO ALLO zucchero ACP di cui alla convenzione ACP-CE di Lomé firmata il 28 febbraio 1975 e le corrispondenti dichiarazioni allegate a detta convenzione PROTOCOLLO N. 3 relativo allo zucchero ACP Articolo 1 1. La Comunità si impegna senza limiti di tempo ad acquistare e ad importare a prezzi garantiti determinati quantitativi di zucchero di canna, greggio o bianco originario degli Stati ACP, i quali a loro volta si impegnano a fornire tali quantitativi. 2. La clausola di salvaguardia di cui all'articolo 10 della convenzione non è applicabile. L'applicazione del presente protocollo è assicurata nel quadro della gestione dell'organizzazione comune del mercato dello zucchero, senza tuttavia che ciò possa pregiudicare l'impegno assunto dalla Comunità ai sensi del paragrafo 1. Articolo 2 1. Fatto salvo l'articolo 7, eventuali modifiche del presente protocollo possono entrare in vigore soltanto dopo cinque anni dalla data di entrata in vigore della convenzione. Trascorso tale periodo, le modifiche eventualmente adottate di comune accordo entrano in vigore a una data da convenire. 2. Le condizioni d'applicazione della garanzia di cui all'articolo 1 sono riesaminate prima della fine del settimo anno dalla loro applicazione. Articolo 3 1. I quantitativi di zucchero di canna di cui all'articolo 1, espressi in tonnellate di zucchero bianco, in appresso denominati "quantitativi convenuti", che devono essere consegnati in ciascuno dei periodi annui di cui all'articolo 4, paragrafo 1, sono i seguenti: Barbados 49 300 Figi 163 600 Giamaica 118 300 Guyana 157 700 Kenya 5 000 Madagascar 10 000 Malawi 20 000 Maurizio 487 200 Repubblica popolare del Congo 10 000 Swaziland 116 400 Tanzania 10 000 Trinidad e Tobago 69 000 Uganda 5 000 2. Fermo restando l'articolo 7, tali quantitativi non possono essere ridotti senza il consenso dei singoli Stati interessati. 3. Nondimeno, fino al 30 giugno 1975 i quantitativi convenuti, espressi in tonnellate di zucchero bianco, sono i seguenti: Barbados 29 600 Figi 25 600 Giamaica 83 800 Guyana 29 600 Madagascar 2 000 Maurizio 65 300 Swaziland 19 700 Trinidad e Tobago 54 200 Articolo 4 1. Gli Stati ACP esportatori di zucchero si impegnano a consegnare in ogni periodo di 12 mesi, compreso tra il 1° luglio e il 30 giugno dell'anno successivo, denominato in appresso "periodo di consegna", i quantitativi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, salvo modifiche derivanti dall'applicazione dell'articolo 7. Un impegno analogo vale anche per i quantitativi di cui all'articolo 3, paragrafo 3, da fornire nel periodo che si conclude il 30 giugno 1975, e che deve essere parimenti considerato un "periodo di consegna". 2. I quantitativi da consegnare entro il 30 giugno 1975, di cui all'articolo 3, paragrafo 3, comprendono le forniture che, abbandonato il porto di spedizione, siano in viaggio o, nel caso degli Stati senza sbocco sul mare, abbiano superato la frontiera. 3. Le consegne di zucchero di canna originario degli Stati ACP effettuate entro il 30 giugno 1975 fruiscono dei prezzi garantiti applicabili nel periodo di consegna, che decorre dal 1° luglio 1975. Identiche disposizioni possono essere adottate per periodi di consegna successivi. Articolo 5 1. Lo zucchero di canna bianco o greggio è commercializzato sul mercato comunitario a prezzi liberamente negoziati tra acquirenti e venditori. 2. La Comunità non interviene se uno Stato membro autorizza entro le sue frontiere prezzi di vendita superiori al prezzo d'entrata comunitario. 3. La Comunità si impegna ad acquistare al prezzo garantito, entro limiti di volume convenuti, quantitativi di zucchero bianco o greggio che non possono essere commercializzati sul territorio della Comunità ad un prezzo uguale o superiore al prezzo garantito. 4. Il prezzo garantito, espresso in unità di conto, è fissato per lo zucchero della qualità tipo, non confezionato, fornito cif nei porti europei della Comunità. Lo si negozia ogni anno, all'interno della gamma di prezzi praticati nella Comunità, tenendo conto di tutti i fattori economici di rilievo, e lo si fissa entro e non oltre il 1° maggio che precede immediatamente il periodo di consegna in cui esso va applicato. Articolo 6 L'acquisto al prezzo garantito di cui all'articolo 5, paragrafo 3 è assicurato o da organismi di intervento o da altri mandatari designati dalla Comunità. Articolo 7 1. Se, per cause di forza maggiore, uno Stato ACP esportatore di zucchero non consegna l'intero quantitativo convenuto nel periodo dovuto, la Commissione accorda, su richiesta dello Stato interessato, il lasso di tempo supplementare necessario alla consegna. 2. Se, in un periodo di consegna, uno Stato ACP esportatore di zucchero informa la Commissione che non è in grado di fornire l'intero quantitativo convenuto e non intende giovarsi del lasso di tempo supplementare di cui al paragrafo 1, la Commissione ridistribuisce la quantità mancante, onde permetterne la consegna nel periodo di cui trattasi. La Commissione procede a questa ridistribuzione dopo aver consultato gli Stati interessati. 3. Se per ragioni diverse, non di forza maggiore, uno Stato ACP esportatore di zucchero non consegna, in un dato periodo, l'intero quantitativo convenuto, in ciascuno dei periodi successivi di consegna il quantitativo convenuto viene ridotto della quantità mancante. 4. La Commissione può decidere che, nei periodi di consegna successivi, la quantità mancante venga ridistribuita fra gli altri Stati di cui all'articolo 3. Per questa ridistribuzione si consultano gli Stati interessati. Articolo 8 1. Su richiesta della Comunità o di uno o più Stati fornitori di zucchero ai sensi del presente protocollo si tengono consultazioni in merito alle misure necessarie all'applicazione del medesimo in un'opportuna sede istituzionale scelta dalle parti contraenti. A tal fine, durante il periodo di applicazione della convenzione si può ricorrere alle istituzioni create dalla medesima. 2. Se la convenzione cessa di avere effetto, gli Stati fornitori di zucchero di cui al paragrafo 1 e la Comunità adottano disposizioni di carattere istituzionale che permettano di continuare ad applicare le disposizioni del presente protocollo. 3. Le revisioni periodiche previste dal presente protocollo hanno luogo nella sede istituzionale convenuta. Articolo 9 I particolari tipi di zucchero tradizionalmente forniti agli Stati membri da alcuni Stati ACP esportatori sono compresi nei quantitativi di cui all'articolo 3 e soggetti allo stesso regime. Articolo 10 Le disposizioni del presente protocollo restano in vigore anche oltre la data indicata all'articolo 91 della convenzione. Dopo tale data, il presente protocollo può essere denunciato dalla Comunità nei confronti di qualsiasi Stato ACP, o da qualsiasi Stato ACP nei confronti della Comunità, con un preavviso di due anni. ALLEGATO del protocollo n. 3 Dichiarazioni relative al protocollo n. 3 1. Dichiarazione comune circa eventuali richieste di partecipazione al protocollo n. 3. Qualora uno Stato ACP che sia Parte contraente della convenzione ma non sia espressamente menzionato nel protocollo n. 3 chieda di partecipare alle disposizioni di detto protocollo, la sua domanda viene presa in esame [10]. [10] Allegato XIII dell'Atto finale della Convenzione ACP-CEE. 2. Dichiarazione della Comunità in merito allo zucchero originario del Belize, di St Kitts-Nevis-Anguilla e del Suriname (a) La Comunità si impegna ad adottare misure che permettano di applicare un trattamento identico a quello previsto dal protocollo n. 3 ai seguenti quantitativi di zucchero di canna, bianco o greggio, originario dei seguenti paesi: Belize 39 400 tonnellate St. Kitts-Nevis-Anguilla 14 800 tonnellate Suriname 4 000 tonnellate (b) Fino al 30 giugno 1975, tuttavia, i quantitativi sono i seguenti: Belize 14 800 tonnellate St. Kitts-Nevis-Anguilla 7 900 tonnellate [11] [11] Allegato XXI dell'Atto finale della Convenzione ACP-CEE 3. Dichiarazione della Comunità relativa all'articolo 10 del protocollo n. 3. La Comunità dichiara che le disposizioni dell'articolo 10 del protocollo n. 3, le quali prevedono la possibilità di denunciare, a determinate condizioni ivi stabilite, il protocollo stesso, hanno lo scopo di assicurare la certezza giuridica e non costituiscono per la Comunità nessuna modificazione o limitazione dei principi enunciati all'articolo 1 di detto protocollo [12] . [12] Allegato XXII dell'Atto finale della Convenzione ACP-CEE. ALLEGATO del protocollo n. 3 SCAMBIO DI LETTERE TRA LA REPUBBLICA DOMINICANA E LA COMUNITÀ CONCERNENTE IL PROTOCOLLO RELATIVO ALLO ZUCCHERO ACP Lettera n. 1 del governo della Repubblica dominicana Signor Presidente, mi pregio di confermarLe che la Repubblica dominicana non desidera aderire al protocollo relativo allo zucchero ACP allegato alla convenzione ACP-CEE né ora né in futuro. La Repubblica dominicana si impegna pertanto a non chiedere di aderire a detto protocollo. Una lettera dello stesso tenore è inviata al gruppo degli Stati ACP. Le sarei grato se volesse accusare ricevuta della presente. Voglia accettare, signor Presidente, l'espressione della mia profonda stima. Lettera n. 2 del presidente del Consiglio delle Comunità europee Signor Ministro, mi pregio di comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna, così redatta: "Mi pregio di confermarLe che la Repubblica dominicana non desidera aderire al protocollo relativo allo zucchero ACP allegato alla convenzione ACP-CEE né ora né in futuro. La Repubblica dominicana si impegna pertanto a non chiedere di aderire a detto protocollo. Una lettera dello stesso tenore è inviata al gruppo degli Stati ACP." La Comunità conferma il suo accordo sul contenuto di questa lettera. Voglia accettare, signor Ministro, l'espressione della mia profonda stima. ALLEGATO del protocollo n. 3 ACCORDO In forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e Barbados, Belize, Repubblica popolare del Congo, Figi, Repubblica cooperativistica di Guiana, Giamaica, Repubblica del Kenia, Repubblica democratica del Madagascar, Repubblica del Malawi, Maurizio, Repubblica del Suriname, Regno dello Swaziland, Repubblica unita della Tanzania, Trinidad e Tobago, Repubblica dell'Uganda, Repubblica dello Zimbabwe e St. Christopher e Nevis sull'accessione di quest'ultimo paese al protocollo n. 7 sullo zucchero ACP, allegato alla seconda convenzione ACP-CEE Lettera n. 1 Bruxelles,...... Signor ......, I rappresentanti degli Stati ACP di cui al protocollo n. 7 sullo zucchero ACP, allegato alla seconda convenzione ACP-CEE, e della Commissione, in nome della Comunità economica europea, hanno convenuto quanto segue: - St. Christopher e Nevis è iscritto all'articolo 3, paragrafo 1, del predetto protocollo, per un quantitativo convenuto di 14 800 tonnellate, a decorrere dal giorno in cui detto paese accede alla seconda convenzione ACP-CEE. Fino a tale data, rimangono applicabili le disposizioni dell'allegato IV alla decisione 80/1186/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1980, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea. Le sarei grato se volesse comunicarmi di avere ricevuto la presente lettera e confermarmi che la medesima, insieme alla Sua risposta, costituisce un accordo fra i governi degli anzidetti Stati ACP e la Comunità. Voglia gradire, Signor ..., l'espressione della mia profonda stima. A nome del Consiglio delle Comunità europee Lettera n. 2 Signor ......, ho l'onore di confermarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna, redatta come segue: "I rappresentanti degli Stati ACP di cui al protocollo n. 7 sullo zucchero ACP, allegato alla seconda convenzione ACP-CEE, e della Commissione, in nome della Comunità economica europea, hanno convenuto quanto segue: - St. Christopher e Nevis è iscritto all'articolo 3, paragrafo 1, del predetto protocollo, con un quantitativo convenuto di 14 800 tonnellate, a decorrere dal giorno in cui detto paese accede alla seconda convenzione ACP-CEE. Fino a tale data, rimangono applicabili le disposizioni dell'allegato IV alla decisione 80/1186/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1980, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea. Le sarei grato se volesse comunicarmi di avere ricevuto la presente lettera e confermarmi che la medesima, insieme alla Sua risposta, costituisce un accordo fra i governi degli anzidetti Stati ACP e la Comunità." Ho l'onore di confermarLe l'accordo dei governi degli Stati ACP citati nella Sua lettera sul contenuto di questa. Voglia gradire, Signor ..., l'espressione della mia profonda stima. Per i governi ALLEGATO del protocollo n. 3 ACCORDO In forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e Barbados, Repubblica popolare del Congo, Figi, Repubblica cooperativa di Guiana, Giamaica, Repubblica del Kenia, Repubblica democratica del Madagascar, Repubblica del Malawi, Maurizio, Repubblica dell'Uganda, Repubblica del Suriname, Regno dello Swaziland, Repubblica unita della Tanzania, Trinidad e Tobago e Repubblica dello Zimbabwe sull'adesione di quest'ultimo paese al protocollo n. 7 sullo zucchero ACP, allegato alla seconda convenzione ACP-CEE. Lettera n. 1 Signore ......, I rappresentanti degli Stati ACP elencati nel protocollo n. 7 sullo zucchero ACP, allegato alla seconda convenzione ACP-CEE, della Repubblica dello Zimbabwe e della Commissione, in nome della Comunità economica europea, hanno convenuto quanto segue. La Repubblica dello Zimbabwe è inscritta all'articolo 3, paragrafo 1, del predetto protocollo, per un quantitativo convenuto di 25 000 tonnellate dal 1° luglio 1982 e, per il periodo che si conclude il 30 giugno 1982, per un quantitativo convenuto di 6 000 tonnellate. Le sarei grato se volesse accusare ricevuta della presente lettera e confermarmi che la medesima, accompagnata dalla Sua risposta, costituisce un accordo tra i governi degli anzidetti Stati ACP e la Comunità. Voglia gradire, Signore, i sensi della mia più alta considerazione. A nome del Consiglio delle Comunità europee Lettera n. 2 Signore ......, mi pregio confermarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna, redatta come segue: "I rappresentanti degli Stati ACP elencati nel protocollo n. 7 sullo zucchero ACP, allegato alla seconda convenzione ACP-CEE, della Repubblica dello Zimbabwe e della Commissione, in nome della Comunità economica europea, hanno convenuto quanto segue. La Repubblica dello Zimbabwe è inscritta all'articolo 3, paragrafo 1, del predetto protocollo, per un quantitativo convenuto di 25 000 tonnellate dal 1° luglio 1982 e, per il periodo che si conclude il 30 giugno 1982, per un quantitativo convenuto di 6 000 tonnellate. Le sarei grato se volesse accusare ricevuta della presente lettera e confermarmi che la medesima, accompagnata dalla Sua risposta, costituisce un accordo tra i governi degli anzidetti Stati ACP e la Comunità." Ho l'onore di confermarLe l'accordo dei governi degli Stati ACP citati nell'anzidetta lettera su quanto precede. Voglia gradire, Signore, i sensi della mia più alta considerazione. Per i governi ALLEGATO del protocollo n. 3 ACCORDO In forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e le Barbados, Belize, la Repubblica popolare del Congo, le Figi, la Repubblica cooperativistica della Guyana, la Giamaica, la Repubblica del Kenia, la Repubblica democratica del Madagascar, la Repubblica del Malawi, Maurizio, la Repubblica del Suriname, il Regno dello Swaziland, la Repubblica unita della Tanzania, Trinidad e Tobago, la Repubblica dell'Uganda, la Repubblica dello Zimbabwe, nonché la Repubblica della Costa d'Avorio sull'adesione di quest'ultimo paese al protocollo n. 7 sullo zucchero ACP, allegato alla seconda convenzione ACP-CEE. Lettera n. 1 Signor ......, Gli Stati d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico menzionati nel protocollo n. 7 sullo zucchero ACP, allegato alla seconda convenzione ACP-CEE, la Repubblica della Costa d'Avorio e la Comunità economica europea, hanno concordato quanto segue. A decorrere dal 1° luglio 1983, la Repubblica della Costa d'Avorio è inclusa nell'articolo 3, paragrafo 1, del suddetto protocollo, attualmente con un quantitativo convenuto di 2 000 tonnellate di zucchero (espresso in valore zucchero bianco). Le sarei grato se vorrà accusare ricevuta della presente lettera, nonché confermare che quest'ultima e la Sua risposta alla medesima costituiscono un accordo tra i governi degli Stati ACP sopra menzionati e la Comunità. Voglia gradire, Signor ..., l'espressione della mia profonda stima. A nome del Consiglio delle Comunità europee Lettera n. 2 Signor ......, ho l'onore di comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna, così redatta: "Gli Stati d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico menzionati nel protocollo n. 7 sullo zucchero ACP, allegato alla seconda convenzione ACP-CEE, la Repubblica della Costa d'Avorio e la Comunità economica europea, hanno concordato quanto segue. A decorrere dal 1° luglio 1983, la Repubblica della Costa d'Avorio è inclusa nell'articolo 3, paragrafo 1, del suddetto protocollo, attualmente con un quantitativo convenuto di 2 000 tonnellate di zucchero (espresso in valore zucchero bianco). Le sarei grato se vorrà accusare ricevuta della presente lettera, nonché confermare che quest'ultima e la Sua risposta alla medesima costituiscono un accordo tra i governi degli Stati ACP sopra menzionati e la Comunità." Ho l'onore di confermare che i governi degli Stati ACP menzionati nella Sua lettera sono d'accordo sul contenuto di questa. Voglia gradire, Signor ..., l'espressione della mia profonda stima. Per i governi ALLEGATO del protocollo n. 3 ACCORDO In forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e le Barbados, Belize, la Repubblica del Congo, Figi, la Repubblica cooperativa di Guyana, la Repubblica della Costa d'Avorio, la Giamaica, la Repubblica del Kenia, la Repubblica del Madagascar, la Repubblica del Malawi, Maurizio, la Repubblica del Suriname, S. Cristoforo e Nevis, il Regno dello Swaziland, la Repubblica unita della Tanzania, Trinidad e Tobago, la Repubblica dell'Uganda, la Repubblica di Zambia e la Repubblica dello Zimbabwe circa l'adesione della Repubblica di Zambia al protocollo n. 8 sullo zucchero ACP allegato alla quarta convenzione ACP-CEE. A. Lettera n. 1 Bruxelles,.... Signor ......, Gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) menzionati nel protocollo n. 8 sullo zucchero ACP, allegato alla quarta convenzione ACP-CEE, la Repubblica di Zambia e la Comunità europea, hanno convenuto quanto segue. A decorrere dal 1° gennaio 1995, la Repubblica di Zambia è inclusa nell'articolo 3, paragrafo 1, del suddetto protocollo, con un quantitativo convenuto di 0 tonnellate. Le sarei grato se volesse accusare ricevuta della presente lettera e confermare che quest'ultima e la Sua risposta alla medesima costituiscono un accordo tra i governi dei summenzionati Stati ACP e la Comunità europea. Voglia gradire, Signor ..., l'espressione della mia profonda stima. A nome del Consiglio dell'Unione europea B. Lettera n. 2 Bruxelles,.... Signor ......, mi pregio comunicarLe di avere ricevuto la Sua lettera in data odierna, così redatta: "Gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) menzionati nel protocollo n. 8 sullo zucchero ACP, allegato alla quarta convenzione ACP-CEE, la Repubblica di Zambia e la Comunità europea, hanno convenuto quanto segue. A decorrere dal 1° gennaio 1995, la Repubblica di Zambia è inclusa nell'articolo 3, paragrafo 1, del suddetto protocollo, con un quantitativo convenuto di 0 tonnellate. Le sarei grato se volesse accusare ricevuta della presente lettera e confermare che quest'ultima e la Sua risposta alla medesima costituiscono un accordo tra i governi dei summenzionati Stati ACP e la Comunità europea" Mi pregio confermarLe che i governi degli Stati ACP menzionati nella Sua lettera sono d'accordo sul contenuto della stessa. Voglia gradire, Signor ..., l'espressione della mia profonda stima. A nome dei governi degli Stati ACP menzionati nel protocollo n.8 e della Repubblica di Zambia PROTOCOLLO N. 4 relativo alle carni bovine La Comunità e gli Stati ACP convengono di adottare le seguenti misure speciali, intese a consentire agli Stati ACP esportatori tradizionali di carni bovine di mantenere la loro posizione sul mercato comunitario e a garantire così un certo livello di reddito ai loro produttori. Articolo 1 Entro i limiti indicati all'articolo 2, i dazi doganali diversi dai dazi ad valorem applicati alle carni bovine originarie degli Stati ACP sono ridotti del 92%. Articolo 2 Fatto salvo l'articolo 4, la riduzione dei dazi doganali di cui all'articolo 1 si applica, per anno civile e per paese, ai seguenti quantitativi espressi in carni bovine disossate: Botswana: 18 916 tonnellate Kenya: 142 tonnellate Madagascar: 7 579 tonnellate Swaziland: 3 363 tonnellate Zimbabwe: 9 100 tonnellate Namibia: 13 000 tonnellate Articolo 3 Qualora fosse prevedibile o constatata una flessione delle esportazioni dovuta a calamità quali la siccità, i cicloni o le epidemie animali, la Comunità è disposta a prevedere adeguate misure affinché i quantitativi non esportati in un anno per questi motivi possano essere forniti nell'anno successivo. Articolo 4 Se, nel corso di un dato anno, uno degli Stati ACP di cui all'articolo 2 non è in grado di fornire il quantitativo totale autorizzato e non desidera beneficiare delle misure indicate all'articolo 3, la Commissione può ridistribuire il quantitativo mancante tra gli altri Stati ACP interessati. In tal caso, gli Stati ACP interessati propongono alla Commissione, entro il 1° settembre dello stesso anno, lo Stato o gli Stati ACP in grado di fornire il nuovo quantitativo supplementare, precisandole quale Stato ACP non è in grado di fornire la totalità del quantitativo in precedenza assegnatogli, fermo restando che questa nuova assegnazione temporanea non modifica i quantitativi iniziali. La Commissione vigila affinché questa decisione venga presa entro e non oltre il 15 novembre. Articolo 5 Il presente protocollo sarà attuato nell'ambito della gestione dell'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, il che non dovrà tuttavia pregiudicare gli impegni assunti dalla Comunità a titolo del presente protocollo. Articolo 6 In caso di applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 8, paragrafo 1, dell'allegato nel settore delle carni bovine, la Comunità adotta le misure necessarie per consentire di mantenere il volume di esportazione degli Stati ACP verso la Comunità a un livello compatibile con gli impegni assunti a titolo del presente protocollo. Protocollo n. 5 Secondo protocollo relativo alle banane Articolo 1 Le parti riconoscono che le esportazioni di banane verso il mercato comunitario sono di capitale importanza economica per i fornitori ACP. La Comunità accetta di prendere in considerazione e, all'occorrenza, di attuare misure volte ad assicurare permanentemente la redditività delle loro industrie esportatrici di banane e il loro smercio sul mercato comunitario. Articolo 2 Ciascuno degli Stati ACP interessati e la Comunità si concertano al fine di determinare le misure da prendere per migliorare le condizioni di produzione e di commercializzazione delle banane. Questo obiettivo è perseguito con tutti i mezzi previsti dalle disposizioni della convenzione relative alla cooperazione finanziaria, tecnica, agricola, industriale e regionale. Dette misure sono concepite in modo da consentire agli Stati ACP, e in particolare alla Somalia, tenendo conto delle loro situazioni particolari, di essere più competitivi. Esse vengono attuate a tutti i livelli, dalla produzione al consumo, e riguardano in particolare i seguenti settori: * miglioramento delle condizioni di produzione e della qualità grazie ad azioni nel settore della ricerca, del raccolto, del condizionamento e del trattamento; * trasporto e stoccaggio; * commercializzazione e promozione commerciale. Articolo 3 Per conseguire questi obiettivi, le parti decidono di concertarsi nell'ambito di un gruppo misto permanente, assistito da un gruppo di esperti incaricato di esaminare costantemente i problemi specifici sottopostigli. Articolo 4 Qualora gli Stati ACP produttori di banane decidano di creare un'organizzazione comune per conseguire gli obiettivi del presente protocollo, la Comunità appoggia tale organizzazione prendendo in considerazione le eventuali domande di sostegno alle sue attività che rientrano nei programmi regionali inerenti alla cooperazione per il finanziamento dello sviluppo. ALLEGATO VI : ELENCHI DEGLI STATI ACP MENO SVILUPPATI, SENZA SBOCCO SUL MARE E INSULARI Gli Stati ACP meno sviluppati, senza sbocco sul mare e insulari sono i seguenti: Stati ACP meno sviluppati Articolo 1 Ai sensi del presente accordo sono considerati Stati ACP meno sviluppati: Angola Mozambico Benin Niger Burkina Faso Ruanda Burundi Isole Salomone Repubblica del Capo Verde Samoa Repubblica Centrafricana SâoTome e Principe Ciad Sierra Leone Comore Somalia Repubblica democratica del Congo Sudan Eritrea Tanzania Etiopia Tuvalu Gambia Togo Gibuti Uganda Guinea Vanuatu Guinea-Bissau Zambia Guinea Equatoriale Haiti Kiribati Lesotho Liberia Malawi Mali Mauritania Madagascar Stati ACP senza sbocco sul mare Articolo 2 Sono previste disposizioni e misure specifiche per sostenere gli Stati ACP senza sbocco sul mare negli sforzi che essi compiono per superare le difficoltà naturali e geografiche e gli altri ostacoli che frenano il loro sviluppo in maniera da consentire loro di accelerare il rispettivo ritmo di sviluppo. Articolo 3 Gli Stati ACP senza sbocco sul mare sono: Botswana Mali Burkina Faso Niger Burundi Rwanda Repubblica centrafricana Swaziland Ciad Uganda Etiopia Zambia Lesotho Zimbabwe Malawi Stati ACP insulari Articolo 4 Sono previste disposizioni e misure specifiche per sostenere gli Stati ACP insulari negli sforzi che essi compiono per superare le difficoltà naturali e geografiche e gli altri ostacoli che frenano il loro sviluppo in maniera da consentire loro di accelerare il rispettivo ritmo di sviluppo. Articolo 5 Gli Stati ACP insulari sono: Antigua e Barbuda Papua Nuova Guinea Bahamas Saint Kitts e Nevis Barbados Saint Lucia Capo Verde Saint Vincent e Grenadine Comore Salomone Dominica Samoa Repubblica dominicana São Tomé e Principe Figi Seicelle Giamaica Tonga Grenada Trinidad e Tobago Haiti Tuvalu Kiribati Vanuatu Madagascar Maurizio PROTOCOLLI ProtocolLO N. 1 RELATIVO ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI CONGIUNTE 1. Gli Stati membri e la Comunità, da un lato, e gli Stati ACP, dall'altro, assumono l'onere delle spese da essi sostenute per partecipare alle sessioni del Consiglio dei ministri e degli organi che ne dipendono, per quanto riguarda sia le spese di personale, di viaggio e di soggiorno sia le spese postali e di telecomunicazione. Le spese per il servizio d'interpretazione durante le sedute e per la traduzione e riproduzione dei documenti e le spese per l'organizzazione materiale delle riunioni (locali, forniture, uscieri, ecc.) delle istituzioni congiunte istituite a norma del presente accordo sono sostenute dalla Comunità o da uno degli Stati ACP, a seconda che le riunioni abbiano luogo sul territorio di uno Stato membro o di uno Stato ACP. 2. Gli arbitri designati a norma dell'articolo 98 dell'accordo hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno. Queste ultime sono stabilite dal Consiglio dei ministri. Le spese di viaggio e di soggiorno degli arbitri sono sostenute per metà dalla Comunità e per metà dagli Stati ACP. Le spese di cancelleria per l'istruzione delle controversie e per l'organizzazione materiale delle udienze (locali, personale, interpretazione, ecc.) sono sostenute dalla Comunità. Le spese per misure straordinarie d'istruzione sono pagate con le altre spese e sono oggetto di anticipi pagati dalle parti alle condizioni stabilite dalla decisione degli arbitri. 3. Gli Stati ACP istituiscono un fondo, la cui gestione sarà affidata al loro segretariato generale, che parteciperà al finanziamento delle spese sostenute dai rappresentanti ACP che partecipano alle sedute dell'Assemblea paritetica e del Consiglio dei ministri. Gli Stati ACP versano il loro contributo al fondo. Al fine d'incoraggiare la partecipazione attiva di tutti gli Stati ACP al dialogo condotto nell'ambito delle istituzioni congiunte ACP-UE, la Comunità contribuisce ad alimentare il fondo, come previsto nel protocollo finanziario (4 milioni di EUR in base al primo protocollo finanziario). Per poter essere finanziate dal fondo le spese devono essere state effettuate conformemente al disposto del paragrafo 1 e alle condizioni seguenti: - le spese devono essere state sostenute da parlamentari o da altri rappresentanti di pari livello degli Stati ACP per viaggi effettuati a partire dal paese rappresentato per partecipare a sedute dell'Assemblea paritetica, riunioni di gruppi di lavoro o missioni condotte per conto di tali organismi o essere state sostenute dagli stessi rappresentanti e da rappresentanti della società civile e di operatori economici e sociali degli Stati ACP per partecipare a riunioni di consultazione organizzate a norma degli articoli 15 e 17 del presente accordo. - le decisioni relative alla natura, all'organizzazione, alla frequenza e all'ubicazione delle riunioni, delle missioni e dei gruppi di lavoro devono essere adottate in conformità dei regolamenti del Consiglio dei ministri e dell'Assemblea paritetica. 4. Le riunioni di consultazione e le riunioni degli operatori economici e sociali ACP-UE sono organizzate dal Comitato economico e sociale delle Comunità europee. In questo caso specifico il contributo della Comunità destinato a coprire le spese di partecipazione degli operatori economici e sociali degli Stati ACP viene versato direttamente al Comitato economico e sociale. Il segretariato degli Stati ACP, il Consiglio dei ministri e l'Assemblea paritetica possono, previo accordo con la Commissione, delegare l'organizzazione delle riunioni di consultazione della società civile degli Stati ACP a organismi rappresentativi accettati da entrambe le parti. 1.1. ProtocolLO N. 2 SUI PRIVILEGI E SULLE IMMUNITÀ LE PARTI CONTRAENTI, sollecite di favorire, con la conclusione di un protocollo sui privilegi e sulle immunità, l'applicazione soddisfacente dell'accordo nonché la preparazione dei lavori effettuati nell'ambito dell'accordo e l'esecuzione dei provvedimenti presi per la sua applicazione; considerando che è pertanto opportuno prevedere i privilegi e le immunità di cui potranno avvalersi le persone che partecipano a lavori inerenti all'applicazione dell'accordo, nonché il regime delle comunicazioni ufficiali relative a detti lavori, senza pregiudizio delle disposizioni del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee firmato a Bruxelles l'8 aprile 1965; considerando altresì che è opportuno prevedere il regime da applicare ai beni, fondi e averi del Consiglio dei ministri ACP ed al suo personale; considerando che l'accordo di Georgetown del 6 giugno 1975 ha istituito il Gruppo degli Stati ACP, un Consiglio dei ministri ACP e un Comitato degli ambasciatori; che il funzionamento degli organi del gruppo degli Stati ACP deve essere gestito dal segretariato degli Stati ACP; HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, allegate all'accordo : Capitolo 1 Persone che partecipano ai lavori relativi all'accordo Articolo 1 I rappresentanti dei governi degli Stati membri e degli Stati ACP ed i rappresentanti delle istituzioni delle Comunità europee nonché i loro consiglieri ed esperti e i membri del personale del segretariato degli Stati ACP che partecipano nel territorio degli Stati membri o degli Stati ACP ai lavori delle istituzioni dell'accordo o degli organi di coordinamento, oppure a lavori relativi all'applicazione dell'accordo, vi godono, durante l'esercizio delle loro funzioni o nei loro viaggi a destinazione del luogo della missione o in provenienza dal medesimo, dei privilegi, immunità e agevolazioni d'uso. Il primo comma si applica altresì ai membri dell'Assemblea paritetica prevista dall'accordo, agli arbitri che possono essere designati in virtù dell'accordo, ai membri degli organismi consultivi degli ambienti economici e sociali che possono essere istituiti e ai funzionari e agenti dei medesimi, ai membri degli organi della Banca europea per gli investimenti, al personale di quest'ultima, al personale del Centro per lo sviluppo industriale e al personale del Centro tecnico di cooperazione agricola e rurale. Capitolo 2 Beni, fondi e averi del Consiglio dei ministri ACP Articolo 2 I locali e gli edifici utilizzati a fini ufficiali dal Consiglio dei ministri ACP sono inviolabili. Essi sono esenti da perquisizioni, requisizioni, confisca o espropriazione. Salvo nella misura necessaria alle inchieste relative ad un incidente causato da un autoveicolo appartenente al suddetto Consiglio o circolante per conto di quest'ultimo o in caso di infrazione alle norme che regolano la circolazione stradale o di incidenti causati da tale veicolo, i beni e gli averi del Consiglio dei ministri ACP non possono essere oggetto di alcun provvedimento di coercizione amministrativa o giudiziaria senza l'autorizzazione del Consiglio dei ministri istituito dall'accordo. Articolo 3 Gli archivi del Consiglio dei ministri ACP sono inviolabili. Articolo 4 Il Consiglio dei ministri ACP, i suoi averi, le sue entrate e gli altri suoi beni sono esenti da qualsiasi imposta diretta. Ove il Consiglio dei ministri ACP effettui acquisti considerevoli di beni immobili o mobili che siano strettamente necessari all'esercizio delle sue attività ufficiali ed il cui prezzo comprenda imposte indirette o tasse sulla vendita, lo Stato ospite prende, ogniqualvolta ciò sia possibile, le opportune disposizioni per la dispensa dal pagamento o il rimborso di dette imposte o tasse. Nessuna esenzione è concessa per imposte, tasse, diritti e canoni che costituiscono mera remunerazione di servizi prestati. Articolo 5 Il Consiglio dei ministri ACP è esente da qualsiasi dazio doganale, divieto o restrizione all'importazione e all'esportazione, in ordine agli oggetti destinati all'uso ufficiale; gli oggetti così importati non possono essere venduti né ceduti a titolo oneroso o gratuito nel territorio del paese in cui sono stati importati, salvo che ciò avvenga a condizioni approvate dal governo di questo paese. Capitolo 3 Comunicazioni ufficiali Articolo 6 Per le loro comunicazioni ufficiali e la trasmissione di tutti i loro documenti, la Comunità, le istituzioni congiunte dell'accordo e gli organi di coordinamento godono nel territorio degli Stati parti all'accordo del trattamento accordato alle organizzazioni internazionali. La corrispondenza ufficiale e le altre comunicazioni ufficiali della Comunità, delle istituzioni congiunte dell'accordo e degli organi di coordinamento non possono essere censurate. Capitolo 4 Personale del segretariato degli Stati ACP Articolo 7 1. Il segretario o i segretari e il segretario o i segretari aggiunti del Consiglio dei ministri ACP e gli altri membri permanenti del personale di grado superiore designati dagli Stati ACP beneficiano nello Stato che ospita la sede del Consiglio dei ministri ACP, sotto la responsabilità del presidente in carica del Comitato degli ambasciatori, dei vantaggi riconosciuti ai membri del personale diplomatico delle missioni diplomatiche. Il coniuge e i figli minorenni conviventi beneficiano, alle stesse condizioni, dei vantaggi riconosciuti al coniuge e ai figli minorenni dei membri del personale diplomatico. 2. Il paese ospitante concede, ai membri permanenti del personale ACP non contemplati nel paragrafo 1, l'esenzione da imposte su stipendi, emolumenti ed indennità loro versate dagli Stati ACP, a decorrere dalla data in cui tali redditi sono soggetti ad un'imposta a profitto degli Stati ACP. La precedente disposizione non si applica né alle pensioni, né alle rendite versate dal segretariato ACP agli ex agenti o ai loro aventi diritto, né a stipendi, emolumenti e indennità versate agli agenti locali. Articolo 8 Lo Stato che ospita la sede del Consiglio dei ministri ACP riconosce agli agenti permanenti del segretariato degli Stati ACP diversi da quelli indicati all'articolo 7, paragrafo 1 l'immunità di giurisdizione solamente per gli atti da essi compiuti nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali. Sono esclusi tuttavia dall'immunità i casi di infrazione alle norme che regolano la circolazione degli autoveicoli da parte di un agente permanente del personale del segretariato degli Stati ACP o di danni causati da un autoveicolo di sua proprietà o da lui guidato. Articolo 9 I nomi, le qualifiche e gli indirizzi del presidente in carica del Comitato degli ambasciatori, del segretario o dei segretari e del segretario o dei segretari aggiunti del Consiglio dei ministri ACP, nonché degli agenti permanenti del personale del segretariato degli Stati ACP sono comunicati periodicamente, a cura del presidente del Consiglio dei ministri ACP, al governo dello Stato che ospita la sede del Consiglio dei ministri ACP. Capitolo 5 Delegazioni della Commissione negli Stati ACP Articolo 10 1. Il delegato della Commissione e il personale nominato presso le delegazioni, escluso il personale assunto in loco, sono esentati dalle imposte dirette nello Stato ACP in cui prestano servizio. 2. Il personale di cui al paragrafo 1 beneficia altresì delle disposizioni dell'allegato IV, capitolo 4, articolo 31, paragrafo 2, lettera g) . Capitolo 6 Disposizioni generali Articolo 11 I privilegi, le immunità e le agevolazioni previste dal presente protocollo sono accordati ai beneficiari esclusivamente nell'interesse delle loro funzioni ufficiali. Le istituzioni e gli organi di cui al presente protocollo hanno l'obbligo di rinunciare all'immunità ogniqualvolta reputino che ciò non sia contrario ai loro interessi. Articolo 12 L'articolo 98 dell'accordo è applicabile alle controversie relative al presente protocollo. Il Consiglio dei ministri ACP e la Banca europea per gli investimenti possono essere parti di un procedimento d'arbitrato. PROTOCOLLO 3 RELATIVO AL SUDAFRICA Articolo 1 Status condizionale 1. La partecipazione del Sudafrica al presente accordo è subordinata alle condizioni indicate nel presente protocollo. 2. Le disposizioni dell'accordo bilaterale sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione, firmato a Pretoria l'11 ottobre 1999 tra la Comunità europea, i suoi Stati membri e la Repubblica Sudafricana, in appresso denominato l'"ASSC", prevalgono sulle disposizioni del presente accordo. Articolo 2 Disposizioni generali, dialogo politico e istituzioni congiunte 1. Le disposizioni generali, istituzionali e finali del presente accordo si applicano al Sudafrica. 2. Il Sudafrica è pienamente associato al dialogo politico globale e parteecipa alle istituzioni e agli organismi congiunti previsti nel quadro del presente accordo. Tuttavia, il Sudafrica non partecipa al processo decisionale relativo alle decisioni da adottare in merito a disposizioni che non si applicano al Sudafrica ai sensi del presente protocollo. Articolo 3 Strategie di cooperazione Le disposizioni del presente accordo relative alle strategie di cooperazione si applicano alla cooperazione tra la CE e il Sudafrica. Articolo 4 Risorse finanziarie 1. Le disposizioni del presente accordo relative alla cooperazione per il finanziamento dello sviluppo non si applicano al Sudafrica. 2. Tuttavia, in deroga a questo principio, il Sudafrica è ammesso a parteecipare ai settori della cooperazione ACP-CE per il finanziamento dello sviluppo elencati all'articolo 8, restando inteso che la sua parteecipazione sarà finanziata totalmente con le risorse di cui al titolo VII dell'ASSC. Nella misura in cui si farà ricorso alle risorse dell'ASSC per consentire al paese di parteecipare alle operazioni effettuate nel quadro della cooperazione finanziaria ACP-CE, il Sudafrica potrà partecipare di pieno diritto alle procedure decisionali che disciplinano l'attuazione di tali aiuti. 3. Le persone fisiche e giuridiche sudafricane sono idonee a parteecipare all'aggiudicazione degli appalti finanziati con le risorse previste ai sensi del presente accordo. A questo proposito, le persone fisiche e giuridiche sudafricane non beneficiano però delle preferenze concesse alle persone fisiche e giuridiche degli Stati ACP. Articolo 5 Cooperazione commerciale 1. Le disposizioni del presente accordo relative alla cooperazione economica e commerciale non si applicano al Sudafrica. 2. Ciononostante il Sudafrica è associato come osservatore al dialogo condotto tra le partei contraenti a norma degli articoli 34-40 del presente accordo. Articolo 6 Applicabilità di protocolli e dichiarazioni I protocolli e le dichiarazioni allegati al presente accordo che si riferiscono a partei dell'accordo non applicabili al Sudafrica non si applicano a tale Stato. Tutte le altre dichiarazioni e protocolli si applicano anche al Sudafrica. Articolo 7 Clausola di revisione Il presente protocollo può essere modificato con decisione del Consiglio dei ministri. Articolo 8 Applicabilità Fatti salvi gli articoli che precedono, la tabella che segue distingue gli articoli dell'accordo e dei suoi allegati che si applicano e quelli che non si applicano al Sudafrica. >SPAZIO PER TABELLA> VOLUME III ACCORDO DI PARTENARIATO TRA GLI STATI DELL'AFRICA, DEI CARAIBI E DEL PACIFICO E LA COMUNITÀ EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI ATTO FINALE ACCORDO DI PARTENARIATO TRA GLI STATI DELL'AFRICA, DEI CARAIBI E DEL PACIFICO E LA COMUNITÀ EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI ATTO FINALE I plenipotenziari di Sua Maestà il Re dei Belgi, di Sua Maestà la Regina di Danimarca, del Presidente della Repubblica federale di Germania, del Presidente della Repubblica ellenica, di Sua Maestà il Re di Spagna, del Presidente della Repubblica francese, del Presidente dell'Irlanda, del Presidente della Repubblica italiana, di Sua Altezza Reale il granduca del Lussemburgo, di Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi, del Presidente federale della Repubblica d'Austria del Presidente della Repubblica portoghese, del Presidente della Repubblica di Finlandia, del Governo del Regno di Svezia, di Sua Maestà la Regina del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, parti contraenti del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e del trattato che istituisce la Comunità europea, in appresso denominata «Comunità», i cui Stati sono in appresso denominati «Stati membri», del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione delle Comunità europee, da una parte, e i plenipotenziari del Presidente della Repubblica popolare d'Angola, di Sua Maestà la Regina di Antigua e Barbuda, del Capo di Stato del Commonwealth delle Bahamas, del Capo di Stato delle Barbados, di Sua Maestà la Regina del Belize, del Presidente della Repubblica popolare del Benin, del Presidente della Repubblica del Botswana, del Presidente del Fronte popolare, Capo di Stato, Capo di Governo del Burkina Faso, del Presidente della Repubblica del Burundi, del Presidente della Repubblica del Camerun, del Presidente della Repubblica di Capo Verde, del Presidente della Repubblica centrafricana, del Presidente della Repubblica del Ciad, del Presidente della Repubblica federale islamica delle Comore, del Presidente della Repubblica democratica del Congo, del Presidente della Repubblica popolare del Congo, del Presidente della Repubblica della Costa d'Avorio, del Presidente della Repubblica di Gibuti, del Governo del Commonwealth della Dominica, del Presidente della Repubblica dominicana, del Presidente della Repubblica di Eritrea, del Presidente della Repubblica della Guinea equatoriale, del Presidente della Repubblica democratica popolare di Etiopia, del Presidente della Repubblica delle Figi, del Presidente della Repubblica gabonese, del Presidente della Repubblica della Gambia, del Capo di Stato e Presidente del Consiglio provvisorio della difesa nazionale della Repubblica del Ghana, di Sua Maestà la Regina di Grenada, del Presidente della Repubblica di Guinea, del Presidente del Consiglio di Stato della Guinea Bissau, del Presidente della Repubblica cooperativistica della Guyana, del Presidente della Repubblica di Haiti, del Capo di Stato della Giamaica, del Presidente della Repubblica del Kenya, del Presidente della Repubblica di Kiribati, di Sua Maestà il Re del Regno di Lesotho, del Presidente della Repubblica di Liberia, del Presidente della Repubblica democratica del Madagascar, del Presidente della Repubblica del Malawi, del Presidente della Repubblica del Mali, del Presidente della Repubblica islamica di Mauritania, del Presidente della Repubblica di Maurizio, del Presidente della Repubblica popolare del Mozambico, del Presidente della Repubblica di Namibia, del Presidente della Repubblica del Niger, del Presidente della Repubblica federale di Nigeria, di Sua Maestà la Regina di Papua Nuova Guinea, del Presidente della Repubblica del Ruanda, di Sua Maestà la Regina di Saint Kitts e Nevis, di Sua Maestà la Regina di Saint Lucia, di Sua Maestà la Regina di Saint Vincent e Grenadine, del Presidente della Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe, del Presidente della Repubblica del Senegal, del Presidente della Repubblica delle Seychelles, del Presidente della Repubblica di Sierra Leone, di Sua Maestà la Regina delle Isole Salomone, del Presidente della Repubblica democratica somala, del Presidente della Repubblica sudafricana, del Presidente della Repubblica del Sudan, del Presidente della Repubblica del Suriname, di Sua Maestà il Re del Regno di Swaziland, del Presidente della Repubblica unita di Tanzania, del Presidente della Repubblica del Togo, di Sua Maestà il Re Taufa'Ahau Tupou IV di Tonga, del Presidente della Repubblica di Trinidad e Tobago, di Sua Maestà la Regina di Tuvalu, del Presidente della Repubblica dell'Uganda, del Governo di Vanuatu, del Capo di Stato delle Samoa occidentali, del Presidente della Repubblica di Zambia, del Presidente della Repubblica dello Zimbabwe, i cui Stati sono in appresso denominati Stati ACP, dall'altra, riuniti a Suva il ........... duemila per la firma dell'accordo di partenariato ACP-CE, hanno adottato i seguenti testi: l'accordo di partenariato ACP-CE, nonché i seguenti allegati e protocolli: Allegato I Protocollo finanziario Allegato II Modalità e condizioni di finanziamento Allegato III Sostegno istituzionale - CSI e CTA Allegato IV Procedure di attuazione e di gestione Allegato V Regime commerciale applicabile durante il periodo preparatorio di cui all'articolo 37, paragrafo 1. Allegato VI Elenchi degli Stati ACP meno sviluppati, senza sbocco sul mare e insulari Protocollo 1 relativo alle spese di funzionamento delle istituzioni congiunte Protocollo 2 sui privilegi e sulle immunità Protocollo 3 relativo al Sudafrica I plenipotenziari degli Stati membri e della Comunità e i plenipotenziari degli Stati ACP hanno adottato i testi delle dichiarazioni sottoelencate, allegate al presente Atto finale: Dichiarazione I Dichiarazione comune sui soggetti del partenariato (articolo 6) Dichiarazione II Dichiarazione della Commissione e del Consiglio dell'Unione europea sulla clausola relativa al rimpatrio e alla riammissione degli immigrati clandestini (articolo 13, paragrafo 5) Dichiarazione III Dichiarazione comune sulla partecipazione all'assemblea paritetica (articolo 17, paragrafo 1) Dichiarazione IV Dichiarazione della Comunità sul finanziamento del segretariato ACP Dichiarazione V Dichiarazione della Comunità sul finanziamento delle istituzioni congiunte Dichiarazione VI Dichiarazione della Comunità relativa al protocollo sui privilegi e le immunità Dichiarazione VII Dichiarazione degli Stati membri relativa al protocollo sui privilegi e le immunità Dichiarazione VIII Dichiarazione comune relativa al protocollo sui privilegi e le immunità Dichiarazione IX Dichiarazione comune sull'articolo 49, paragrafo 2, relativo agli scambi e all'ambiente Dichiarazione X Dichiarazione ACP sugli scambi e l'ambiente Dichiarazione XI Dichiarazione comune sul patrimonio culturale ACP Dichiarazione XII Dichiarazione degli Stati ACP sul ritorno o sulla restituzione dei beni culturali Dichiarazione XIII Dichiarazione comune sui diritti d'autore Dichiarazione XIV Dichiarazione comune sulla cooperazione regionale e le regioni ultraperiferiche (articolo 28) Dichiarazione XV Dichiarazione comune sulle adesioni Dichiarazione XVI Dichiarazione comune sull'adesione dei paesi e territori di cui alla parte quarta del trattato sull'Unione europea Dichiarazione XVII Dichiarazione comune sull'articolo 66 (ammortamento del debito) dell'accordo Dichiarazione XVIII Dichiarazione UE sul protocollo finanziario Dichiarazione XIX Dichiarazione del Consiglio e della Commissione sul processo di programmazione Dichiarazione XX Dichiarazione comune sull'impatto delle fluttuazioni dei proventi da esportazione sugli Stati ACP piccoli, insulari e senza sbocco sul mare vulnerabili Dichiarazione XXI Dichiarazione della Comunità sull'allegato IV, articolo 3 Dichiarazione XXII Dichiarazione comune sui prodotti agricoli di cui all'allegato V, articolo 1, paragrafo 2, lettera a) Dichiarazione XXIII Dichiarazione comune sull'accesso al mercato nel quadro del partenariato ACP-UE Dichiarazione XXIV Dichiarazione comune sul riso Dichiarazione XXV Dichiarazione comune sul rum Dichiarazione XXVI Dichiarazione comune sulle carni bovine Dichiarazione XXVII Dichiarazione comune sul regime di accesso ai mercati dei dipartimenti francesi d'oltremare dei prodotti originari degli Stati ACP contemplati all'articolo 1, paragrafo 2 dell'allegato V Dichiarazione XXVIII Dichiarazione comune sulla cooperazione tra gli Stati ACP, i paesi e territori d'oltremare e i dipartimenti francesi d'oltremare vicini Dichiarazione XXIX Dichiarazione comune sui prodotti oggetto della politica agricola comune Dichiarazione XXX Dichiarazione degli Stati ACP sull'articolo 1 dell'allegato V Dichiarazione XXXI Dichiarazione della Comunità sull'articolo 5, paragrafo 2, lettera a) dell'allegato Dichiarazione XXXII Dichiarazione comune sulla non discriminazione Dichiarazione XXXIII Dichiarazione della Comunità sull'articolo 8, paragrafo 3 dell'allegato V Dichiarazione XXXIV Dichiarazione comune sull'articolo 12 dell'allegato V Dichiarazione XXXV Dichiarazione comune relativa al protocollo n. 1 sull'articolo Dichiarazione XXXVI Dichiarazione comune relativa al protocollo n. 1 dell'allegato V Dichiarazione XXXVII Dichiarazione comune relativa al protocollo n. 1 dell'allegato V sull'origine dei prodotti della pesca Dichiarazione XXXVIII Dichiarazione della Comunità relativa al protocollo n. 1 dell'allegato V sull'estensione delle acque territoriali Dichiarazione XXXIX Dichiarazione degli Stati ACP relativa al protocollo n. 1 dell'allegato V sull'origine dei prodotti della pesca Dichiarazione XL Dichiarazione comune sull'applicazione della regola della tolleranza in valore nel settore del tonno Dichiarazione XLI Dichiarazione comune sull'articolo 6, paragrafo 11 del protocollo 1 dell'allegato V Dichiarazione XLII Dichiarazione comune sulle norme d'origine: cumulo con il Sudafrica Dichiarazione XLIII Dichiarazione comune sull'allegato 2 al protocollo 1 dell'allegato V DICHIARAZIONE I Dichiarazione comune sui soggetti del partenariato (articolo 6) Le parti concordano sul fatto che la definizione di società civile può differire notevolmente a seconda delle condizioni socioeconomiche e culturali di ciascun paese ACP. Esse ritengono tuttavia che tale definizione possa includere, tra le altre, le seguenti organizzazioni: gruppi e enti che operano nel campo dei diritti umani, organizzazioni di base, associazioni femminili, organizzazioni giovanili, organizzazioni per la protezione dell'infanzia, movimenti ambientalisti, organizzazioni di coltivatori e allevatori, associazioni di consumatori, organizzazioni religiose, strutture di sostegno allo sviluppo (ONG, istituti di insegnamento e di ricerca), associazioni culturali e gli organi d'informazione. DICHIARAZIONE II Dichiarazione della Commissione e del Consiglio dell'Unione europea sulla clausola relativa al rimpatrio e alla riammissione degli immigrati clandestini (articolo 13, paragrafo 5) L'articolo 13, paragrafo 5, lascia impregiudicata la divisione interna dei poteri tra la Comunità e i suoi Stati membri per la conclusione di accordi di riammissione. DICHIARAZIONE III Dichiarazione comune sulla partecipazione all'assemblea paritetica (articolo 17, paragrafo 1) Le parti contraenti ribadiscono che l'assemblea paritetica ha il ruolo di promuovere e difendere i processi democratici mediante il dialogo tra i membri del parlamento e concordano sul fatto di consentire la partecipazione di rappresentanti non parlamentari, come stabilito dall'articolo 17, solo in circostanze eccezionali. Tale partecipazione è subordinata all'approvazione dell'assemblea paritetica prima di ciascuna sessione. DICHIARAZIONE IV Dichiarazione della Comunità sul finanziamento del segretariato ACP La Comunità contribuisce ai costi di gestione del segretariato ACP attingendo alle risorse per la cooperazione intra-ACP. DICHIARAZIONE V Dichiarazione della Comunità sul finanziamento delle istituzioni congiunte La Comunità, consapevole del fatto che le spese per il servizio di interpretazione durante le sedute e per la traduzione dei documenti sono spese sostenute essenzialmente per soddisfare esigenze della Comunità, è disposta a mantenere la prassi seguita in passato e ad assumersi l'onere di tali spese, tanto per le riunioni delle istituzioni dell'accordo che si svolgono nel territorio di uno Stato membro, quanto per quelle che hanno luogo nel territorio di uno Stato ACP. DICHIARAZIONE VI Dichiarazione della Comunità relativa al protocollo sui privilegi e le immunità Dal punto di vista del diritto internazionale, il protocollo sui privilegi e le immunità è un atto multilaterale. Tuttavia, gli eventuali problemi specifici che dovessero sorgere nello Stato ospitante in merito all'applicazione di tale protocollo dovrebbero essere risolti mediante un accordo bilaterale con detto Stato. La Comunità ha preso atto delle richieste degli Stati ACP intese a modificare alcune disposizioni del protocollo n. 2, in particolare per quanto riguarda lo statuto del personale del segretariato ACP, del Centro per lo sviluppo imprenditoriale (CSI) e del Centro tecnico per la cooperazione agricola e rurale (CTA) . La Comunità è disposta a cercare congiuntamente adeguate risposte alle richieste degli Stati ACP, al fine di elaborare uno strumento giuridico distinto come sopra indicato. In questo contesto, il paese ospitante, senza pregiudicare gli attuali vantaggi di cui beneficiano il segretariato ACP, il CSI ed il CTA e il loro personale: (1) darà prova di apertura per quanto riguarda l'interpretazione dell'espressione "personale di grado superiore" che sarà definita di comune accordo; (2) riconoscerà i poteri delegati dal Presidente del Consiglio dei ministri ACP al Presidente del Comitato degli ambasciatori ACP-CE, per semplificare l'applicazione dell'articolo 9 del protocollo; (3) acconsentirà a concedere talune agevolazioni al personale del segretariato ACP, del CSI e del CTA in modo da facilitarne la prima sistemazione nel paese ospitante; (4) esaminerà adeguatamente le questioni di carattere fiscale che interessano il segretariato ACP, il CSI e il CTA ed il loro personale. DICHIARAZIONE VII Dichiarazione degli Stati membri relativa al protocollo sui privilegi e le immunità Nel quadro delle rispettive normative, gli Stati membri si adopereranno per agevolare, nei rispettivi territori, gli spostamenti effettuati nell'ambito dei loro obblighi ufficiali dai diplomatici ACP accreditati presso la Comunità e dai membri del segretariato ACP di cui all'articolo 7 del protocollo n. 2, i cui nomi e qualifiche sono notificati conformemente all'articolo 9 dello stesso protocollo, nonché dai dirigenti ACP del CSI e del CTA. DICHIARAZIONE VIII Dichiarazione comune relativa al protocollo sui privilegi e le immunità Nel quadro delle rispettive normative, gli Stati ACP concedono alle delegazioni della Commissione privilegi e immunità analoghi a quelli concessi alle missioni diplomatiche, affinché esse siano in grado di adempiere in modo soddisfacente ed efficace alle funzioni loro assegnate dall'accordo. DICHIARAZIONE IX Dichiarazione comune sull'articolo 49, paragrafo 2, relativo agli scambi e all'ambiente Profondamente consapevoli dei rischi specifici connessi ai residui radioattivi, le parti contraenti si astengono da qualsiasi pratica di scarico di siffatti residui che attenti alla sovranità di Stati o che costituisca una minaccia per l'ambiente o la salute pubblica in altri paesi. Esse attribuiscono la massima importanza ad un'intensificazione della cooperazione internazionale volta a proteggere l'ambiente e la salute pubblica da questo tipo di rischi. In quest'ottica, affermano la loro determinazione a contribuire attivamente ai lavori in corso in sede di AIEA ai fini dell'elaborazione di un codice di buona condotta approvato a livello internazionale. Per "residui radioattivi" la direttiva 92/3/Euratom intende qualsiasi materiale che contenga radionuclidi o ne sia contaminato e per cui non sia prevista alcuna utilizzazione. La direttiva è applicabile alle spedizioni di residui radioattivi tra Stati membri e ed a quelle verso la Comunità e fuori da essa, allorché i quantitativi e la concentrazione superano i livelli previsti all'articolo 3, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva 96/29/Euratom del Consiglio, del 13 maggio 1996. I livelli stabiliti garantiscono il rispetto delle norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti. Le spedizioni di residui radioattivi sono soggette ad un sistema di autorizzazione preventiva previsto dalla direttiva 92/3/Euratom del Consiglio, del 3 febbraio 1992, relativa alla sorveglianza ed al controllo delle spedizioni di residui radioattivi tra Stati membri e di quelle verso la Comunità e fuori da essa. L'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), della direttiva stabilisce che le autorità competenti degli stati membri non autorizzano le spedizioni di residui radioattivi verso uno Stato non comunitario parte della quarta convenzione ACP-CEE, tenendo conto tuttavia dell'articolo 14. La Comunità assicura che l'articolo 11 della direttiva 92/3/Euratom sarà rivisto in modo da includere tutti gli Stati non comunitari parti del presente accordo. Sino ad allora, la Comunità agirà come se le parti soprammenzionate fossero già state incluse. Le parti contraenti si adoperano per firmare e ratificare nei tempi più brevi la convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, nonché la modifica del 1995 alla stessa convenzione, di cui alla decisione III/1. DICHIARAZIONE X Dichiarazione ACP sugli scambi e l'ambiente Gli Stati ACP manifestano la loro viva preoccupazione dinanzi ai problemi ambientali in generale e più particolarmente in relazione ai movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e di residui nucleari e radioattivi. Per quanto riguarda l'interpretazione e l'attuazione delle disposizioni dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera d) dell'accordo, gli Stati ACP hanno espresso la ferma intenzione di attenersi ai principi e alle disposizioni della risoluzione dell'OUA relativa al controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento in Africa, che figura nel documento AHG 182 (XXV) . DICHIARAZIONE XI Dichiarazione comune sul patrimonio culturale ACP 1. Le parti contraenti esprimono la propria comune volontà di promuovere la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale di ciascun paese ACP, a livello internazionale, bilaterale e privato, nonché nel quadro del presente accordo. 2. Le parti contraenti riconoscono l'esigenza di agevolare l'accesso di storici e di ricercatori ACP agli archivi, al fine di promuovere lo sviluppo degli scambi di informazioni sul patrimonio culturale degli Stati ACP. 3. Esse riconoscono l'utilità dell'assistenza fornita, anche mediante la promulgazione e applicazione dell'appropriata legislazione, ad attività specifiche svolte, specialmente nel campo della formazione, a favore della conservazione, tutela ed esposizione delle proprietà, dei monumenti e degli oggetti di interesse culturale. 4. Le parti ribadiscono l'importanza di intraprendere attività culturali comuni, agevolando la mobilità di artisti di paesi ACP e di paesi europei, nonché lo scambio di oggetti culturali rappresentativi delle loro culture e civiltà, al fine di potenziare il livello di reciproca comprensione e solidarietà tra le rispettive popolazioni. DICHIARAZIONE XII Dichiarazione degli Stati ACP sul ritorno o sulla restituzione dei beni culturali Gli Stati ACP invitano la Comunità e gli Stati membri che riconoscono il diritto legittimo degli Stati ACP in materia di identità culturale a favorire il ritorno o la restituzione dei beni culturali provenienti dagli Stati ACP attualmente negli Stati membri. DICHIARAZIONE XIII Dichiarazione comune sui diritti d'autore Le parti contraenti riconoscono che la promozione della protezione dei diritti d'autore è parte integrante della cooperazione culturale, intesa a promuovere la valorizzazione di ogni forma di espressione umana. Questa protezione è inoltre una condizione indispensabile affinché possano emergere e svilupparsi attività di produzione, di diffusione e di edizione. Pertanto, nell'ambito della cooperazione culturale ACP-CE, le due parti operano a favore della promozione e del rispetto dei diritti d'autore e dei diritti analoghi. In questo ambito e secondo le norme e procedure previste dall'accordo, la Comunità può fornire un sostegno finanziario e tecnico per la diffusione delle informazioni sui diritti d'autore, per l'aggiornamento degli operatori economici in materia di protezione di tali diritti e per l'elaborazione delle legislazioni nazionali intese a meglio garantirli. DICHIARAZIONE XIV Dichiarazione comune sulla cooperazione regionale e le regioni ultraperiferiche (articolo 28) il riferimento alle regioni ultraperiferiche riguarda la Comunità autonoma spagnola delle Isole Canarie, i quattro dipartimenti francesi d'oltremare - Guadalupa, Guiana, Martinica e Riunione - e le regioni autonome portoghesi delle Azzorre e di Madeira. DICHIARAZIONE XV Dichiarazione comune sulle adesioni L'adesione di qualunque Stato terzo al presente accordo avviene conformemente alle disposizioni dell'articolo 1 e agli obiettivi dell'articolo 2 stabiliti dal gruppo ACP nell'accordo di Georgetown, modificato nel novembre 1992. DICHIARAZIONE XVI Dichiarazione comune sull'adesione dei paesi e territori di cui alla parte quarta del trattato sull'Unione europea La Comunità e gli Stati ACP sono disposti a consentire ai paesi e territori di cui alla parte quarta del trattato, divenuti indipendenti, di aderire al presente accordo se essi desiderano che le loro relazioni con la Comunità proseguano in questa forma. DICHIARAZIONE XVII Dichiarazione comune sull'articolo 66 (ammortamento del debito) dell'accordo Le parti concordano sui seguenti principi: (a) A lungo termine, le parti perseguiranno un miglioramento dell'iniziativa a favore dei paesi poveri fortemente indebitati (HIPC) e promuoveranno un programma approfondito, più ampio e più rapido di ammortamento del debito dei paesi ACP; (b) Le parti perseguiranno inoltre la creazione e la messa in opera di meccanismi di sostegno per la riduzione del debito a favore di paesi ACP che non sono ancora ammissibili all'iniziativa HIPC. DICHIARAZIONE XVIII Dichiarazione UE sul protocollo finanziario Dei 13 500 mio EUR che costituiscono l'importo complessivo del 9° FES, 12 500 milioni sono resi immediatamente disponibili al momento dell'entrata in vigore del protocollo finanziario. I restanti 1 000 mio EUR saranno svincolati in base alla verifica dei risultati, di cui al paragrafo 7 del protocollo finanziario, che sarà effettuata nel 2004. Nel valutare l'esigenza di nuove risorse si terrà debitamente conto tanto di questa verifica dei risultati, quanto di una data limite per l'impegno del fondi del 9° FES. DICHIARAZIONE XIX Dichiarazione del Consiglio e della Commissione sul processo di programmazione La Comunità e i suoi Stati membri ribadiscono la propria adesione all'accordo relativo ad una riforma della programmazione per l'attuazione dell'assistenza finanziata dal 9° FES. In tale contesto, la Comunità e i suoi Stati membri ritengono che un meccanismo di verifica adeguatamente messo in atto sia lo strumento più importante per un'efficace programmazione. il processo di verifica concordato per disciplinare l'attuazione del 9° FES garantirà la continuità del processo di programmazione, consentendo nel contempo periodici adeguamenti della strategia di sostegno al paese che riflettano gli sviluppi delle esigenze e dei risultati conseguiti dallo Stato ACP interessato. Al fine di usufruire appieno dei benefici della riforma e garantire l'efficacia del processo di programmazione, la Comunità e i suoi Stati membri ribadiscono l'impegno politico a favore dei seguenti principi: Nei limiti del possibile, le verifiche devono essere effettuate nello Stato ACP interessato. il fatto di circoscrivere l'ambito geografico delle verifiche non implica che gli Stati membri o i servizi della Commissione non possano seguire o non siano debitamente coinvolti nel processo di programmazione. I limiti di tempo stabiliti per il completamento delle verifiche devono essere rispettati. Le verifiche non devono costituire elementi a sé stanti nel processo di programmazione. Esse devono essere considerate strumenti di gestione destinati a sintetizzare i risultati del periodico (mensile) dialogo tra l'ordinatore nazionale e il capo delegazione della Commissione. Le verifiche non devono appesantire il carico amministrativo per nessuna delle parti interessate. Occorre pertanto disciplinare la gestione delle procedure e degli obblighi di stesura di relazioni previsti nell'ambito del processo di programmazione. A tal fine, verranno riesaminati e adeguati i ruoli svolti nel processo decisionale rispettivamente dagli Stati membri e dalla Commissione. DICHIARAZIONE XX Dichiarazione comune sull'impatto delle fluttuazioni dei proventi da esportazione sugli Stati ACP piccoli, insulari e senza sbocco sul mare vulnerabili Le parti prendono atto del fatto che gli Stati ACP temono che le modalità del meccanismo per l'ulteriore sostegno ai paesi soggetti alla fluttuazione dei proventi da esportazione non forniscano un sostegno sufficiente agli Stati piccoli, insulari e senza sbocco sul mare vulnerabili, esposti alla precarietà dei proventi da esportazione. A partire dal secondo anno di funzionamento del meccanismo, e su richiesta di uno o più Stati ACP che hanno incontrato difficoltà, le parti accettano di riesaminare le modalità del meccanismo sulla base di una proposta della Commissione, al fine di porre rimedio, ove opportuno, agli effetti di tali fluttuazioni. DICHIARAZIONE XXI Dichiarazione della Comunità sull'allegato IV, articolo 3 La notifica dell'importo indicativo di cui all'allegato IV, articolo 3, non si applica agli Stati ACP con i quali la Comunità ha sospeso la cooperazione. DICHIARAZIONE XXII Dichiarazione comune sui prodotti agricoli di cui all'allegato V, articolo 1, paragrafo 2, lettera a) Le parti contraenti prendono atto del fatto che la Comunità intende adottare le misure che figurano in allegato, stabilite il giorno della firma dell'accordo, per garantire agli Stati ACP il trattamento preferenziale di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), per quanto riguarda taluni prodotti agricoli e trasformati. Esse prendono atto del fatto che la Comunità dichiara che farà il necessario per garantire che siano adottati in tempo utile i corrispondenti regolamenti agricoli e che, nei limiti del possibile, tali regolamenti entrino in vigore contemporaneamente al regime interinale che sarà introdotto dopo la firma dell'accordo successivo alla quarta convenzione ACP-CE, firmata a Lomé il 15 dicembre 1989. 01 ANIMALI VIVI 0101 CAVALLI, ASINI, MULI E BARDOTTI, VIVI 0101 esenzione 0102 ANIMALI VIVI DELLA SPECIE BOVINA 01029005 riduzione del 100% dei dazi doganali ad valorem 01029021 riduzione del 100% dei dazi doganali ad valorem 01029029 riduzione del 100% dei dazi doganali ad valorem 01029041 riduzione del 100% dei dazi doganali ad valorem 01029049 riduzione del 100% dei dazi doganali ad valorem 01029051 riduzione del 100% dei dazi doganali ad valorem 01029059 riduzione del 100% dei dazi doganali ad valorem 01029061 riduzione del 100% dei dazi doganali ad valorem 01029069 riduzione del 100% dei dazi doganali ad valorem 01029071 riduzione del 100% dei dazi doganali ad valorem 01029079 riduzione del 100% dei dazi doganali ad valorem 0103 ANIMALI VIVI DELLA SPECIE SUINA 01039110 riduzione del 16% 01039211 riduzione del 16% 01039219 riduzione del 16% 0104 ANIMALI VIVI DELLA SPECIE OVINA O CAPRINA 01041030 riduzione del 100% dei dazi doganali entro il limite del contingente (cat.1) 01041080 riduzione del 100% dei dazi doganali entro il limite del contingente (cat.1) 01042010 esenzione 01042090 riduzione del 100% dei dazi doganali entro il limite del contingente (cat.1) 0105 GALLI, GALLINE, ANATRE, OCHE, TACCHINI, TACCHINE E FARAONE, VIVI, DELLE SPECIE DOMESTICHE 0105 riduzione del 16% 0106 ALTRI ANIMALI VIVI (ESCLUSI CAVALLI, ASINI, MULI, BARDOTTI, BOVINI, SUINI, OVINI, CAPRINI, POLLAME, PESCE, MOLLUSCHI E ALTRI INVERTEBRATI ACQUATICI, COLTURE MICROORGANICHE, ECC.) 0106 esenzione 02 CARNE E FRATTAGLIE COMMESTIBILI 0201 CARNI DI ANIMALI DELLA SPECIE BOVINA, FRESCHE O REFRIGERATE 0201 riduzione del 100% dei dazi doganali ad valorem (1) 0202 CARNI DI ANIMALI DELLA SPECIE BOVINA, CONGELATE 0202 riduzione del 100% dei dazi doganali ad valorem (1) 0203 CARNI DI ANIMALI DELLA SPECIE SUINA, FRESCHE, REFRIGERATE O CONGELATE 02031110 entro il limite del contingente (cat.7) riduzione del 50% 02031190 esenzione 02031211 entro il limite del contingente (cat.7) riduzione del 50% 02031219 entro il limite del contingente (cat.7) riduzione del 50% 02031290 esenzione 02031911 entro il limite del contingente (cat.7) riduzione del 50% 02031913 entro il limite del contingente (cat.7) riduzione del 50% 02031915 entro il limite del contingente (cat.7) riduzione del 50% ex 02031955 entro il limite del contingente (cat.7) riduzione del 50% (diverse dai piccoli filetti confezionati singolarmente) 02031959 entro il limite del contingente (cat.7) riduzione del 50% 02031990 esenzione 02032110 entro il limite del contingente (cat.7) riduzione del 50% 02032190 esenzione 02032211 entro il limite del contingente (cat.7) riduzione del 50% 02032219 entro il limite del contingente (cat.7) riduzione del 50% 02032290 esenzione 02032911 entro il limite del contingente (cat.7) riduzione del 50% 02032913 entro il limite del contingente (cat.7) riduzione del 50% 02032915 entro il limite del contingente (cat.7) riduzione del 50% ex 02032955 entro il limite del contingente (cat.7) riduzione del 50% (diverse dai piccoli filetti confezionati singolarmente) 02032959 entro il limite del contingente (cat.7) riduzione del 50% 02032990 esenzione 0204 CARNI DI ANIMALI DELLA SPECIE OVINA O CAPRINA, FRESCHE, REFRIGERATE O CONGELATE 0204 riduzione del 100% dei dazi doganali ad valorem; pecore provenienti da allevamenti nazionali: entro il limite del contingente (contingente2) riduzione del 65% dei dazi specifici; altre specie: entro il limite del contingente (contingente1) riduzione del 100% dei dazi specifici 0205 CARNI DI ANIMALI DELLA SPECIE EQUINA, ASININA O MULESCA, FRESCHE, REFRIGERATE O CONGELATE 0205 esenzione 0206 FRATTAGLIE COMMESTIBILI DI ANIMALI DELLA SPECIE BOVINA, SUINA, OVINA, CAPRINA, EQUINA, ASININA O MULESCA, FRESCHE, REFRIGERATE O CONGELATE 02061091 esenzione 02061095 riduzione del 100% dei dazi doganali ad valorem (1) 02061099 esenzione 020621 esenzione 020622 esenzione 02062991 riduzione del 100% dei dazi doganali ad valorem (1) 02062999 esenzione 02063021 entro il limite del contingente (cat.7) riduzione del 50% 02063031 entro il limite del contingente (cat.7) riduzione del 50% 02063090 esenzione 02064191 entro il limite del contingente (cat.7) riduzione del 50% 02064199 esenzione 02064991 entro il limite del contingente (cat.7) riduzione del 50% 02064999 esenzione 020680 esenzione 020690 esenzione 0207 CARNI E FRATTAGLIE COMMESTIBILI, FRESCHE, REFRIGERATE O CONGELATE, DI GALLI E DI GALLINE, DI ANATRE, DI OCHE, DI TACCHINE E DI TACCHINI E DI FARAONE 0207 entro il limite del contingente (cat.3) riduzione del 65% 0208 ALTRE CARNI E FRATTAGLIE COMMESTIBILI, FRESCHE, REFRIGERATE O CONGELATE: DI CONIGLI O LEPRI, DI PICCIONI DOMESTICI E DI ALTRI ANIMALI NON NOMINATI NÉ COMPRESI ALTROVE 0208 esenzione 0209 LARDO SENZA PARTI MAGRE, GRASSO DI MAIALE E GRASSO DI VOLATILI, NON FUSI, FRESCHI, REFRIGERATI, CONGELATI, SALATI O IN SALAMOIA, ESSICCATI O AFFUMICATI 02090011 entro il limite del contingente (cat.7) riduzione del 50% 02090019 entro il limite del contingente (cat.7) riduzione del 50% 02090030 entro il limite del contingente (cat.7) riduzione del 50% 02090090 riduzione del 16% 0210 CARNI E FRATTAGLIE COMMESTIBILI, SALATE O IN SALAMOIA, SECCHE O AFFUMICATE; FARINE E POLVERI, COMMESTIBILI, DI CARNI O DI FRATTAGLIE 02101111 entro il limite del contingente (cat.7) riduzione del 50% 02101119 entro il limite del contingente (cat.7) riduzione del 50% 02101131 entro il limite del contingente (cat.7) riduzione del 50% 02101139 entro il limite del contingente (cat.7) riduzione del 50% 02101190 esenzione 02101211 entro il limite del contingente (cat.7) riduzione del 50% 02101219 entro il limite del contingente (cat.7) riduzione del 50% 02101290 esenzione 02101910 entro il limite del contingente (cat.7) riduzione del 50% 02101920 entro il limite del contingente (cat.7) riduzione del 50% 02101930 entro il limite del contingente (cat.7) riduzione del 50% 02101940 entro il limite del contingente (cat.7) riduzione del 50% 02101951 entro il limite del contingente (cat.7) riduzione del 50% 02101959 entro il limite del contingente (cat.7) riduzione del 50% 02101960 entro il limite del contingente (cat.7) riduzione del 50% 02101970 entro il limite del contingente (cat.7) riduzione del 50% 02101981 entro il limite del contingente (cat.7) riduzione del 50% 02101989 entro il limite del contingente (cat.7) riduzione del 50% 02101990 esenzione 021020 riduzione del 100% dei dazi doganali ad valorem 02109010 esenzione 02109011 riduzione del 100% dei dazi doganali ad valorem; pecore provenienti da allevamenti nazionali: entro il limite del contingente (contingente2) riduzione del 65% dei dazi specifici; altre specie: entro il limite del contingente (contingente1) riduzione del 100% dei dazi specifici 02109019 riduzione del 100% dei dazi doganali ad valorem; pecore provenienti da allevamenti nazionali: entro il limite del contingente (contingente2) riduzione del 65% dei dazi specifici; altre specie: entro il limite del contingente (contingente1) riduzione del 100% dei dazi specifici 02109021 esenzione 02109029 esenzione 02109031 entro il limite del contingente (cat.7) riduzione del 50% 02109039 entro il limite del contingente (cat.7) riduzione del 50% 02109041 riduzione del 100% dei dazi doganali ad valorem 02109049 esenzione 02109060 esenzione 02109071 riduzione del 16% 02109079 riduzione del 16% 02109080 esenzione 02109090 riduzione del 100% dei dazi doganali ad valorem 03 PESCE E CROSTACEI, MOLLUSCHI E ALTRI INVERTEBRATI ACQUATICI 03 esenzione 04 LATTE E DERIVATI DEL LATTE; UOVA DI VOLATILI; MIELE NATURALE; PRODOTTI COMMESTIBILI DI ORIGINE ANIMALE, NON NOMINATI NÉ COMPRESI ALTROVE 0401 LATTE E CREMA DI LATTE, NON CONCENTRATI E SENZA AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI 0401 riduzione del 16% 0402 LATTE E CREMA DI LATTE, CONCENTRATI O CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI 0402 entro il limite del contingente (cat.5) riduzione del 65% 0403 LATTICELLO, LATTE E CREMA COAGULATI, IOGURT, CHEFIR E ALTRI TIPI DI LATTE E CREME FERMENTATI O ACIDIFICATI, ANCHE CONCENTRATI O CON AGGIUNTA DI AROMATIZZANTI O DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI, O DI FRUTTA O CACAO 04031011 riduzione del 16% 04031013 riduzione del 16% 04031019 riduzione del 16% 04031031 riduzione del 16% 04031033 riduzione del 16% 04031039 riduzione del 16% 04031051 riduzione del 100% dei dazi doganali ad valorem 04031053 riduzione del 100% dei dazi doganali ad valorem 04031059 riduzione del 100% dei dazi doganali ad valorem 04031091 riduzione del 100% dei dazi doganali ad valorem 04031093 riduzione del 100% dei dazi doganali ad valorem 04031099 riduzione del 100% dei dazi doganali ad valorem 04039011 riduzione del 16% 04039013 riduzione del 16% 04039019 riduzione del 16% 04039031 riduzione del 16% 04039033 riduzione del 16% 04039039 riduzione del 16% 04039051 riduzione del 16% 04039053 riduzione del 16% 04039059 riduzione del 16% 04039061 riduzione del 16% 04039063 riduzione del 16% 04039069 riduzione del 16% 04039071 riduzione del 100% dei dazi doganali ad valorem 04039073 riduzione del 100% dei dazi doganali ad valorem 04039079 riduzione del 100% dei dazi doganali ad valorem 04039091 riduzione del 100% dei dazi doganali ad valorem 04039093 riduzione del 100% dei dazi doganali ad valorem 04039099 riduzione del 100% dei dazi doganali ad valorem 0404 SIERO DI LATTE, ANCHE CONCENTRATO O CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI ; PRODOTTI COSTITUITI DI COMPONENTI NATURALI DEL LATTE, ANCHE CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI, NON NOMINATI NÉ COMPRESI ALTROVE 0404 riduzione del 16% 0405 BURRO E ALTRE MATERIE GRASSE PROVENIENTI DAL LATTE 0405 riduzione del 16% Trattamento preferenziale relativo ai prodotti agricoli e alimentari provenienti dagli Stati ACP 0406 FORMAGGI E LATTICINI 0406 entro il limite del contingente (cat.6) riduzione del 65% 0407 UOVA DI VOLATILI, IN GUSCIO, FRESCHE, CONSERVATE O COTTE 04070011 riduzione del 16% 04070019 riduzione del 16% 04070030 riduzione del 16% 04070090 esenzione 0408 UOVA DI VOLATILI SGUSCIATE E TUORLI, FRESCHI, ESSICCATI, COTTI IN ACQUE O AL VAPORE, MODELLATI, CONGELATI O ALTRIMENTI CONSERVATI, ANCHE CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI 04081180 riduzione del 16% 04081981 riduzione del 16% 04081989 riduzione del 16% 04089180 riduzione del 16% 04089980 riduzione del 16% 0409 MIELE NATURALE 0409 esenzione 0410 UOVA DI TARTARUGA, NIDI DI VOLATILI E ALTRI PRODOTTI COMMESTIBILI DI ORIGINE ANIMALE, NON NOMINATI NÉ COMPRESI ALTROVE 0410 esenzione 05 ALTRI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE, NON NOMINATI NÉ COMPRESI ALTROVE 05 esenzione 06 PIANTE VIVE E PRODOTTI DELLA FLORICOLTURA 06 esenzione 07 ORTAGGI O LEGUMI, PIANTE, RADICI E TUBERI MANGERECCI 0701 PATATE, FRESCHE O REFRIGERATE 0701 esenzione 0702 POMODORI, FRESCHI O REFRIGERATI 0702 pomodori (diversi dai pomodori ciliegia) 15/11 al 30/4: riduzione del 60% dei dazi doganali ad valorem entro il limite del contingente (contingente13a) ; pomodori ciliegia dal 15/11 al 30/4: riduzione del 100% dei dazi doganali ad valorem entro il limite del contingente (contingente13b) 0703 CIPOLLE, SCALOGNI, AGLI, PORRI E ALTRI ORTAGGI AGLIACEI, FRESCHI O REFRIGERATI 07031019 riduzione del 15% dal 16/5 al 31/1, esenzione dal 1/2 al 15/5 07031090 riduzione del 16% 070320 riduzione del 15% dal 1/6 al 31/1, esenzione dal 1/2 al 31/5 070390 riduzione del 16% 0704 CAVOLI, CAVOLFIORI, CAVOLI RICCI, CAVOLI RAPA E SIMILI PRODOTTI COMMESTIBILI DEL GENERE BRASSICA, FRESCHI O REFRIGERATI 070410 riduzione del 16% 070420 riduzione del 16% 07049010 riduzione del 16% 07049090 cavolo cinese: riduzione del 15% dal 1/1 al 30/10, esenzione dal 1/11 al 31/12; altri tipi di cavoli: riduzione del 16% 0705 LATTUGHE (LACTUCA SATIVA) E CICORIE (CICHORIUM SPP.), FRESCHE O REFRIGERATE 070511 insalata iceberg: riduzione del 15% dal 1/11 al 30/6, esenzione dal 1/7 al 31/10; altre insalate: riduzione del 16% 070519 riduzione del 16% 070521 riduzione del 16% 070529 riduzione del 16% 0706 CAROTE, NAVONI, BARBABIETOLE DA INSALATA, SALSEFRICA O BARBA DI BECCO, SEDANI-RAPA, RAVANELLI E SIMILI RADICI COMMESTIBILI, FRESCHI O REFRIGERATI 070610 carote: riduzione del 15% dal ¼ al 31/12, esenzione dal 1/1 al 31/3; navoni: riduzione del 16% 07069005 riduzione del 16% 07069011 riduzione del 16% 07069017 riduzione del 16% 07069030 esenzione ex 07069090 barbabietole da insalata e ravanelli (raphanus sativus): esenzione 0707 CETRIOLI E CETRIOLINI, FRESCHI O REFRIGERATI ex 07070005 piccoli cetrioli invernali dal 1/11 al 15/5: riduzione del 100% dei dazi doganali ad valorem; cetrioli invernali (diversi dai piccoli cetrioli): riduzione del 16% dei dazi doganali ad valorem 07070090 riduzione del 16% 0708 LEGUMI DA GRANELLA, ANCHE SGRANATI, FRESCHI O REFRIGERATI 0708 esenzione 0709 ALTRI ORTAGGI, FRESCHI O REFRIGERATI (DIVERSI DA PATATE, POMODORI, ORTAGGI AGLIACEI, PRODOTTI COMMESTIBILI DEL GENERE BRASSICA, LATTUGHE (LACTUCA SATIVA) E CICORIE (CICHORIUM SPP), CAROTE, NAVONI, BARBABIETOLE DA INSALATA, SALSEFRICA O BARBA DI BECCO, SEDANI-RAPA, RAVANELLI E SIMILI RADICI COMMESTIBILI) 070910 riduzione del 15% dal 1/1 al 30/9, riduzione del 100% dei dazi doganali ad valorem dal 1/10 al 31/12 070920 riduzione del 15% dal 1/2al 14/8, riduzione del 40% dal 16/1 al 31/1, esenzione dal 15/8 al 15/1 070930 esenzione 070940 esenzione 07095110 riduzione del 16% 07095130 riduzione del 16% 07095150 riduzione del 16% 07095190 esenzione 070952 riduzione del 16% 070960 esenzione 070970 riduzione del 16% 07099010 riduzione del 16% 07099020 riduzione del 16% 07099040 riduzione del 16% 07099050 riduzione del 16% 07099060 riduzione di 1,81 EUR/t 07099070 riduzione del 100% dei dazi doganali ad valorem 07099090 esenzione 0710 ORTAGGI O LEGUMI, ANCHE COTTI, IN ACQUA O AL VAPORE, CONGELATI 071010 esenzione 071021 esenzione 071022 esenzione 071029 esenzione 071030 esenzione 071040 riduzione del 100% dei dazi doganali ad valorem 07108051 esenzione 07108059 esenzione 07108061 esenzione 07108069 esenzione 07108070 esenzione 07108080 esenzione 07108085 esenzione 07108095 esenzione 071090 esenzione 0711 ORTAGGI O LEGUMI TEMPORANEAMENTE CONSERVATI, PER ESEMPIO MEDIANTE ANIDRIDE SOLFOROSA O IN ACQUA SALATA, SOLFORATA O ADDIZIONATA DI ALTRE SOSTANZE ATTE AD ASSICURARNE TEMPORANEAMENTE LA CONSERVAZIONE, MA NON ATTI PER L'ALIMENTAZIONE NELLO STATO IN CUI SONO PRESENTATI 071110 esenzione 071130 esenzione 071140 esenzione 07119010 esenzione 07119030 riduzione del 100% dei dazi doganali ad valorem 07119040 esenzione 07119060 esenzione 07119070 esenzione 07119090 esenzione 0712 ORTAGGI O LEGUMI, SECCHI, ANCHE TAGLIATI IN PEZZI O A FETTE OPPURE TRITATI O POLVERIZZATI, MA NON ALTRIMENTI PREPARATI 071220 esenzione 071230 esenzione 07129005 esenzione 07129019 riduzione di 1,81 EUR/t 07129030 esenzione 07129050 esenzione ex 07129090 esenzione, eccetto le olive 0713 LEGUMI DA GRANELLA SECCHI, SGRANATI, ANCHE DECORTICATI O SPEZZATI 0713 esenzione 0714 RADICI DI MANIOCA, D'ARROW-ROOT O DI SALEP, TOPINAMBUR, PATATE DOLCI E ALTRE SIMILI RADICI E TUBERI AD ALTO TENORE DI FECOLA O DI INULINA, FRESCHI O ESSICCATI, ANCHE TAGLIATI IN PEZZI O AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS; MIDOLLO DELLA PALMA A SAGO 07141010 riduzione di 8,38 EUR/t 07141091 esenzione 07141099 riduzione di 6,19 EUR/t 071420 esenzione 07149011 esenzione 07149019 riduzione di 6,19 EUR/t ; arrow-root: esenzione 07149090 esenzione 08 FRUTTA COMMESTIBILI; SCORZE DI AGRUMI O DI MELONI 0801 NOCI DI COCCO, NOCI DEL BRASILE E NOCI DI ACAGIÙ, FRESCHE O SECCHE, ANCHE SGUSCIATE O DECORTICATE 0801 esenzione 0802 ALTRE FRUTTA A GUSCIO, FRESCHE O SECCHE, ANCHE SGUSCIATE O DECORTICATE (DIVERSE DALLE NOCI DI COCCO, NOCI DEL BRASILE E NOCI DI ACAGIÙ) 08021190 riduzione del 16% 08021290 riduzione del 16% 080221 riduzione del 16% 080222 riduzione del 16% 080231 esenzione 080232 esenzione 080240 riduzione del 16% 080250 esenzione 080290 esenzione 0803 BANANE, COMPRESE LE FRUTTA DELLA PIANTAGGINE, FRESCHE O ESSICCATE 08030011 esenzione 08030019 il regime comunitario di importazione delle banane è attualmente in esame. Le parti convengono di accordare un adeguato trattamento preferenziale alle banane originarie degli Stati ACP nell'ambito del futuro regime comunitario nel settore delle banane. 08030090 esenzione 0804 DATTERI, FICHI, ANANASSI, AVOCADI, GUAIAVE, MANGHI E MANGOSTANI, FRESCHI O SECCHI 080410 esenzione 08042010 esenzione dal 1/11-30/4 entro il limite del massimale (massimale 3) 08042090 esenzione 080430 esenzione 080440 esenzione 080450 esenzione 0805 AGRUMI, FRESCHI O SECCHI 080510 riduzione del 80% dei dazi doganali ad valorem; entro i limiti del quantitativo di riferimento (rq 1) dal 15/5 al 30/9 riduzione del 100% dei dazi doganali ad valorem (4) 080520 riduzione del 80% dei dazi doganali ad valorem; entro i limiti del quantitativo di riferimento (rq 2) dal 15/5 al 30/9 riduzione del 100% dei dazi doganali ad valorem (4) 08053090 esenzione 080540 esenzione 080590 esenzione 0806 UVE, FRESCHE O SECCHE ex 08061010 uve da tavola, senza semi: entro i limiti del contingente (contingente14) dal 1/12 al 31/1 esenzione; entro i limiti del quantitativo di riferimento (rq3) dal ½ al 31/3 esenzione (4) dal 1/2 al 31/3 esenzione (4) 080620 esenzione 0807 MELONI (COMPRESI I COCOMERI) E PAPAIE, FRESCHI 0807 esenzione 0808 MELE, PERE E COTOGNE, FRESCHE 080810 entro i limiti del contingente (cat.15) riduzione del 50% dei dazi doganali ad valorem 08082010 entro i limiti del contingente (cat.16) riduzione del 65% dei dazi doganali ad valorem 08082050 entro i limiti del contingente (cat.16) riduzione del 65% dei dazi doganali ad valorem 08082090 riduzione del 16% 0809 ALBICOCCHE, CILIEGE, PESCHE (COMPRESE LE PESCHE NOCI), PRUGNE E PRUGNOLE, FRESCHE 080910 dal 1/5 al 31/8 riduzione del 15% dei dazi doganali ad valorem, dal 1/9 al 30/4 esenzione 08092005 dal 1/11 al 31/3: esenzione 080930 dal 1/4 al 30/11 riduzione del 15% dei dazi doganali ad valorem, dal 1/12 al 31/3 esenzione 08094005 dal 1/4 al 14/12 riduzione del 15% dei dazi doganali ad valorem, dal 15/12 al 31/3 esenzione 08094090 esenzione 0810 FRAGOLE, LAMPONI, MORE DI ROVO, RIBES GRAPPOLI, COMPRESO IL RIBES NERO (CASSIS), UVA SPINA E ALTRE FRUTTA COMMESTIBILI, FRESCHE, NON NOMINATE NÉ COMPRESE ALTROVE 08101005 entro il limite del contingente (cat.17) dal 1/11 al 29/2 esenzione 08101080 entro il limite del contingente (cat.17) dal 1/11 al 29/2 esenzione 081020 riduzione del 16% 081030 riduzione del 16% 08104030 esenzione 08104050 dazio= 3% 08104090 dazio= 5% 081090 esenzione 0811 FRUTTA ANCHE COTTE IN ACQUA O AL VAPORE, CONGELATE, ANCHE CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI 08111011 riduzione del 100% dei dazi doganali ad valorem 08111019 esenzione 08111090 esenzione 08112011 riduzione del 100% dei dazi doganali ad valorem 08112019 esenzione 08112031 esenzione 08112039 esenzione 08112051 esenzione 08112059 esenzione 08112090 esenzione 08119011 riduzione del 100% dei dazi doganali ad valorem 08119019 riduzione del 100% dei dazi doganali ad valorem 08119031 esenzione 08119039 esenzione 08119050 esenzione 08119070 esenzione 08119075 esenzione 08119080 esenzione 08119085 esenzione 08119095 esenzione 0812 FRUTTA E NOCI TEMPORANEAMENTE CONSERVATE, PER ESEMPIO MEDIANTE ANIDRIDE SOLFOROSA O IN ACQUA SALATA, SOLFORATA O ADDIZIONATA DI ALTRE SOSTANZE ATTE AD ASSICURARNE TEMPORANEAMENTE LA CONSERVAZIONE, MA NON ATTE PER L'ALIMENTAZIONE NELLO STATO IN CUI SONO PRESENTATE 081210 esenzione 081220 esenzione 08129010 esenzione 08129020 esenzione 08129030 esenzione 08129040 esenzione 08129050 esenzione 08129060 esenzione 08129070 esenzione 08129095 esenzione 0813 ALBICOCCHE, PRUGNE, MELE, PESCHE, PERE, PAPAIE, TAMARINDI E ALTRE FRUTTA SECCHE NON NOMINATE NÉ COMPRESE ALTROVE; MISCUGLI DI FRUTTA SECCHE O DI FRUTTA A GUSCIO ATTE PER L'ALIMENTAZIONE 0813 esenzione 0814 SCORZE DI AGRUMI O DI MELONI, COMPRESE QUELLE DI COCOMERI, FRESCHE, CONGELATE, SECCHE OPPURE PRESENTATE TEMPORANEAMENTE IN ACQUA SALATA O ADDIZIONATA DI ALTRE SOSTANZE 0814 esenzione 09 CAFFÈ, TÈ, MATE E SPEZIE 09 esenzione 10 CEREALI 1001 FRUMENTO (GRANO) E FRUMENTO SEGALATO 100110 entro il limite del contingente (cat.10) riduzione del 50% 10019010 esenzione 10019091 entro il limite del contingente (cat.10) riduzione del 50% 10019099 entro il limite del contingente (cat.10) riduzione del 50% 1002 SEGALA 1002 entro il limite del contingente (cat.10) riduzione del 50% 1003 ORZO 1003 entro il limite del contingente (cat.10) riduzione del 50% 1004 AVENA 1004 entro il limite del contingente (cat.10) riduzione del 50% 1005 GRANTURCO 10051090 riduzione di 1,81 EUR/t 100590 riduzione di 1,81 EUR/t 1006 RISO 10061010 esenzione 10061021 entro il limite del contingente (cat.11) riduzione del 65% e di 4,34 EUR/t (2) 10061023 entro il limite del contingente (cat.11) riduzione del 65% e di 4,34 EUR/t (2) 10061025 entro il limite del contingente (cat.11) riduzione del 65% e di 4,34 EUR/t (2) 10061027 entro il limite del contingente (cat.11) riduzione del 65% e di 4,34 EUR/t (2) 10061092 entro il limite del contingente (cat.11) riduzione del 65% e di 4,34 EUR/t (2) 10061094 entro il limite del contingente (cat.11) riduzione del 65% e di 4,34 EUR/t (2) 10061096 entro il limite del contingente (cat.11) riduzione del 65% e di 4,34 EUR/t (2) 10061098 entro il limite del contingente (cat.11) riduzione del 65% e di 4,34 EUR/t (2) 100620 entro il limite del contingente (cat.11) riduzione del 65% e di 4,34 EUR/t (2) 100630 entro il limite del contingente (cat.11) riduzione di 16,78 EUR/t e successiva riduzione del 65% e di 6,52 EUR/t (2) 100640 entro il limite del contingente (cat.12) riduzione del 65% e di 3,62 EUR/t (2) 1007 SORGO DA GRANELLA 1007 riduzione del 60% entro il limite del massimale (massimale 3) (3) 1008 GRANO SARACENO, MIGLIO, SCAGLIOLA E ALTRI CEREALI (DIVERSI DA FRUMENTO (GRANO) E FRUMENTO SEGALATO, SEGALA, ORZO, AVENA, GRANTURCO, RISO E SORGO DA GRANELLA) 100810 entro il limite del contingente (cat.10) riduzione del 50% 100820 riduzione del 100% entro il limite del massimale (massimale 2) (3) 100890 entro il limite del contingente (cat.10) riduzione del 50% 11 PRODOTTI DELLA MACINAZIONE; MALTO; AMIDI E FECOLE; INULINA; GLUTINE DI FRUMENTO 1101 FARINE DI FRUMENTO (GRANO) O DI FRUMENTO SEGALATO 1101 riduzione del 16% 1102 FARINE DI CEREALI (DIVERSI DAL FRUMENTO (GRANO) O DAL FRUMENTO SEGALATO) 110210 riduzione del 16% 11022010 riduzione di 7,3 EUR/t 11022090 riduzione di 3,6 EUR/t 110230 riduzione di 3,6 EUR/t 11029010 riduzione di 7,3 EUR/t 11029030 riduzione di 7,3 EUR/t 11029090 riduzione di 3,6 EUR/t 1103 SEMOLE, SEMOLINI E AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS, DI CEREALI 110311 riduzione del 16% 110312 riduzione di 7,3 EUR/t 11031310 riduzione di 7,3 EUR/t 11031390 riduzione di 3,6 EUR/t 110314 riduzione di 3,6 EUR/t 11031910 riduzione di 7,3 EUR/t 11031930 riduzione di 7,3 EUR/t 11031990 riduzione di 3,6 EUR/t 110321 riduzione di 7,3 EUR/t 11032910 riduzione di 7,3 EUR/t 11032920 riduzione di 7,3 EUR/t 11032930 riduzione di 7,3 EUR/t 11032940 riduzione di 7,3 EUR/t 11032950 riduzione di 3,6 EUR/t 11032990 riduzione di 3,6 EUR/t 1104 CEREALI ALTRIMENTI LAVORATI, PER ESEMPIO, MONDATI, SCHIACCIATI, IN FIOCCHI, PERLATI, TAGLIATI O SPEZZATI; GERMI DI CEREALI, INTERI, SCHIACCIATI, IN FIOCCHI O MACINATI (DIVERSI DA FARINE DI CEREALI, RISO SEMIGREGGIO E RISO LAVORATO O RISO SEMILAVORATO E ROTTURE DI RISO) 11041110 riduzione di 3,6 EUR/t 11041190 riduzione di 7,3 EUR/t 11041210 riduzione di 3,6 EUR/t 11041290 riduzione di 7,3 EUR/t 110419 riduzione di 7,3 EUR/t 11042110 riduzione di 3,6 EUR/t 11042130 riduzione di 3,6 EUR/t 11042150 riduzione di 7,3 EUR/t 11042190 riduzione di 3,6 EUR/t 11042199 riduzione di 3,6 EUR/t 110422 riduzione di 3,6 EUR/t 110423 riduzione di 3,6 EUR/t 110429 riduzione di 3,6 EUR/t 110430 riduzione di 7,3 EUR/t 1105 FARINA, SEMOLINO, POLVERE, FIOCCHI, GRANULI E AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS, DI PATATE 1105 esenzione 1106 FARINE E SEMOLINI DI PISELLI, FAGIOLI, LENTICCHIE E ALTRI LEGUMI DA GRANELLA SECCHI DELLA VOCE 0713, DI SAGO O DI MANIOCA, D'ARROW-ROOT, DI SALEP, TOPINAMBUR, PATATE DOLCI E ALTRE SIMILI RADICI E TUBERI AD ALTO TENORE DI FECOLA 110610 esenzione 11062010 riduzione di 7,98 EUR/t ; arrow-root: esenzione 11062090 riduzione di 29,18 EUR/t ; arrow-root: esenzione 110630 esenzione 1108 AMIDI E FECOLE; INULINA 110811 riduzione di 24,8 EUR/t 110812 riduzione di 24,8 EUR/t 110813 riduzione di 24,8 EUR/t 110814 riduzione del 50% + riduzione di 24,8 EUR/t 11081910 riduzione di 37,2 EUR/t 11081990 riduzione del 50% + riduzione di 24,8 EUR/t; arrow-root: esenzione 110820 esenzione 1109 GLUTINE DI FRUMENTO (GRANO), ANCHE ALLO STATO SECCO 1109 riduzione di 219 EUR/t 12 SEMI E FRUTTI OLEOSI; SEMI, SEMENTI E FRUTTI DIVERSI; PIANTE INDUSTRIALI O MEDICINALI; PAGLIE E FORAGGI 1208 FARINE DI SEMI E FRUTTI OLEOSI (DIVERSE DALLA FARINA DI SENAPA) 120810 esenzione 1209 SEMI, FRUTTI E SPORE DA SEMENTA (DIVERSI DA SEMI, FRUTTI E SPORE DI LEGUMI DA GRANELLA E GRANTURCO DOLCE, CAFFÈ, TÈ, MATE E SPEZIE, CEREALI, SEMI E FRUTTI OLEOSI E SEMI E FRUTTI UTILIZZATI PRINCIPALMENTE IN PROFUMERIA, ...) 1209 esenzione 1210 CONI DI LUPPOLO FRESCHI O SECCHI, ANCHE TRITATI, MACINATI O IN FORMA DI PELLETS; LUPPOLINA 1210 esenzione 1211 PIANTE, PARTI DI PIANTE, SEMI E FRUTTI, DELLE SPECIE UTILIZZATE PRINCIPALMENTE IN PROFUMERIA, IN MEDICINA O NELLA PREPARAZIONE DI INSETTICIDI, ANTIPARASSITARI O SIMILI, FRESCHI O SECCHI, ANCHE TAGLIATI, FRANTUMANTI O POLVERIZZATI 1211 esenzione 1212 CARRUBE, ALGHE, BARBABIETOLE DA ZUCCHERO E CANNE DA ZUCCHERO, FRESCHE O SECCHE, ANCHE POLVERIZZATE; NOCCIOLI E MANDORLE DI FRUTTI E ALTRI PRODOTTI VEGETALI, COMPRESE LE RADICI DI CICORIA NON TORREFATTE DELLA VARIETÀ CICHORIUM INTYBUS SATIVUM 121210 esenzione 121230 esenzione 121291 riduzione del 16% (5) 121292 riduzione del 16% (5) 12129910 esenzione 1214 NAVONI RUTABAGA, BARBABIETOLE DA FORAGGIO, RADICI DA FORAGGIO, FIENO, ERBA MEDICA, TRIFOGLIO, LUPINELLA, CAVOLI DA FORAGGIO, LUPINO, VECCE E ALTRI SIMILI PRODOTTI DA FORAGGIO, ANCHE AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS 12149010 esenzione 13 GOMME, RESINE E ALTRI SUCCHI ED ESTRATTI VEGETALI 13 esenzione 15 GRASSI E OLI ANIMALI O VEGETALI; PRODOTTI DELLA LORO SCISSIONE; GRASSI ALIMENTARI LAVORATI; CERE DI ORIGINE ANIMALE O VEGETALE 1501 STRUTTO, ALTRI GRASSI DI MAIALE E GRASSI DI VOLATILI FUSI, ANCHE PRESSATI O ESTRATTI MEDIANTE SOLVENTI 1501 riduzione del 16% 1502 GRASSI DI ANIMALI DELLE SPECIE BOVINA, OVINA O CAPRINA, GREGGI O FUSI, ANCHE PRESSATI O ESTRATTI MEDIANTE SOLVENTI 1502 esenzione 1503 STEARINA SOLARE, OLIO DI STRUTTO, OLEOSTEARINA, OLEOMARGARINA E OLIO DI SEVO (DIVERSI DAGLI OLI EMULSIONATI, MESCOLATI O ALTRIMENTI PREPARATI) 1503 esenzione 1504 GRASSI, OLI E LORO FRAZIONI, DI PESCE O DI MAMMIFERI MARINI, ANCHE RAFFINATI (DIVERSI DAI GRASSI E OLI MODIFICATI CHIMICAMENTE) 1504 esenzione 1505 GRASSO DI LANA E SOSTANZE GRASSE DERIVATE, COMPRESA LA LANOLINA 1505 esenzione 1506 ALTRI GRASSI E OLI ANIMALI E LORO FRAZIONI, ANCHE RAFFINATI, MA NON MODIFICATI CHIMICAMENTE (DIVERSI DAI GRASSI DI MAIALE, GRASSI DI VOLATILI, GRASSI DI ANIMALI DELLE SPECIE BOVINA, OVINA O CAPRINA, GRASSI DI PESCI O DI MAMMIFERI MARINI, STEARINA SOLARE) 1506 esenzione 1507 OLIO DI SOIA E SUE FRAZIONI, ANCHE RAFFINATI (DIVERSI DAGLI OLI MODIFICATI CHIMICAMENTE) 1507 esenzione 1508 OLIO DI ARACHIDE E SUE FRAZIONI, ANCHE RAFFINATI, MA NON MODIFICATI CHIMICAMENTE 1508 esenzione 1511 OLIO DI PALMA E SUE FRAZIONI, ANCHE RAFFINATI (DIVERSI DAGLI OLI MODIFICATI CHIMICAMENTE) 1511 esenzione 1512 OLI DI GIRASOLE, DI CARTAMO O DI COTONE E LORO FRAZIONI, ANCHE RAFFINATI, MA NON MODIFICATI CHIMICAMENTE 1512 esenzione 1513 OLI DI COCCO (OLIO DI COPRA), DI PALMISTI O DI BABASSÙ E LORO FRAZIONI, ANCHE RAFFINATI, MA NON MODIFICATI CHIMICAMENTE 1513 esenzione 1514 OLIO DI RAVIZZONE, DI COLZA O DI SENAPA E LORO FRAZIONI, ANCHE RAFFINATI, MA NON MODIFICATI CHIMICAMENTE 1514 esenzione 1515 GRASSI ED OLI VEGETALI, COMPRESO L'OLIO DI JOJOBA, E LORO FRAZIONI, FISSI, ANCHE RAFFINATI, MA NON MODIFICATI CHIMICAMENTE (DIVERSI DAGLI OLI DI SOIA, DI ARACHIDE, DI OLIVA, DI PALMA, DI GIRASOLE, DI CARTAMO, DI COTONE, DI COCCO E DI PALMISTI) 1515 esenzione 1516 GRASSI E OLI ANIMALI O VEGETALI E LORO FRAZIONI, PARZIALMENTE O TOTALMENTE IDROGENATI, INTERESTERIFICATI, RIESTERIFICATI O ELAIDINIZZATI, ANCHE RAFFINATI, MA NON ALTRIMENTI PREPARATI 1516 esenzione 1517 MARGARINA; ALTRE MISCELE O PREPARAZIONI ALIMENTARI DI GRASSI E DI OLI VEGETALI O ANIMALI O DI FRAZIONI DI DIFFERENTI GRASSI O OLI ALIMENTARI (DIVERSI DAI GRASSI, DAGLI OLI E DALLE LORO FRAZIONI, PARZIALMENTE O TOTALMENTE IDROGENATI, INTERESTERIFICATI, ...) 15171010 riduzione del 100% dei dazi doganali ad valorem 15171090 esenzione 15179010 riduzione del 100% dei dazi doganali ad valorem 15179091 esenzione 15179093 esenzione 15179099 esenzione 1518 GRASSI E OLI ANIMALI O VEGETALI E LORO FRAZIONI, COTTI, OSSIDATI, DISIDRATATI, SOLFORATI, SOFFIATI, STANDOLIZZATI O ALTRIMENTI MODIFICATI CHIMICAMENTE;MISCUGLI O PREPARAZIONI NON ALIMENTARI... 1518 esenzione 1520 GLICEROLO (GLICERINA) ANCHE GREGGIO; ACQUE E LISCIVIE GLICERINOSE 1520 esenzione 1521 CERE VEGETALI, CERE DI API O DI ALTRI INSETTI E SPERMACETI, ANCHE RAFFINATI O COLORATI, (DIVERSE DAI TRIGLICERIDI) 1521 esenzione 1522 DEGRAS; RESIDUI PROVENIENTI DAL TRATTAMENTO DELLE SOSTANZE GRASSE O DELLE CERE ANIMALI O VEGETALI 15220010 esenzione 15220091 esenzione 15220099 esenzione 16 PREPARAZIONI DI CARNI, DI PESCI O DI CROSTACEI, DI MOLLUSCHI O DI ALTRI INVERTEBRATI ACQUATICI 1601 SALSICCE, SALAMI E PRODOTTI SIMILI, DI CARNE, DI FRATTAGLIE O DI SANGUE; PREPARAZIONI ALIMENTARI A BASE DI TALI PRODOTTI 1601 entro i limiti del contingente (cat.8) riduzione del 65% 1602 PREPARAZIONI E CONSERVE DI CARNI, DI FRATTAGLIE O DI SANGUE (DIVERSE DA SALSICCE E PRODOTTI SIMILI, ESTRATTI E SUGHI DI CARNE) 160210 riduzione del 16% 16022011 esenzione 16022019 esenzione 16022090 riduzione del 16% 160231 entro il limite del contingente (cat.4) riduzione del 65% 160232 entro il limite del contingente (cat.4) riduzione del 65% 160239 entro il limite del contingente (cat.4) riduzione del 65% 16024110 riduzione del 16% 16024190 esenzione 16024210 riduzione del 16% 16024290 esenzione 160249 riduzione del 16% 16025031 esenzione 16025039 esenzione 16025080 esenzione 16029010 riduzione del 16% 16029031 esenzione 16029041 esenzione 16029051 riduzione del 16% 16029069 esenzione 16029072 esenzione 16029074 esenzione 16029076 esenzione 16029078 esenzione 16029098 esenzione 1603 ESTRATTI E SUGHI DI CARNI, DI PESCI O DI CROSTACEI, DI MOLLUSCHI O DI ALTRI INVERTEBRATI ACQUATICI 1603 esenzione 1604 PREPARAZIONI E CONSERVE DI PESCI; CAVIALE E SUOI SUCCEDANEI PREPARATI CON UOVA DI PESCE 1604 esenzione 1605 CROSTACEI, MOLLUSCHI ED ALTRI INVERTEBRATI ACQUATICI, PREPARATI O CONSERVATI 1605 esenzione 17 ZUCCHERI E PRODOTTI A BASE DI ZUCCHERI 1702 ALTRI ZUCCHERI, COMPRESI IL LATTOSIO, IL MALTOSIO, IL GLUCOSIO E IL FRUTTOSIO (LEVULOSIO) CHIMICAMENTE PURI, ALLO STATO SOLIDO; SCIROPPI DI ZUCCHERI SENZA AGGIUNTA DI AROMATIZZANTI O DI COLORANTI; SUCCEDANEI DEL MIELE, ANCHE MESCOLATI CON MIELE NATURALE; ZUCCHERI E MELASSI CARAMELLATI 170211 riduzione del 16% 170219 riduzione del 16% 170220 riduzione del 16% (5) 17023010 riduzione del 16% (5) 17023051 riduzione di 117 EUR/t 17023059 riduzione di 81 EUR/t 17023091 riduzione di 117 EUR/t 17023099 riduzione di 81 EUR/t 17024010 riduzione del 16% (5) 17024090 riduzione di 81 EUR/t 170250 esenzione 170260 riduzione del 16% (5) 17029010 esenzione 17029030 riduzione del 16% (5) 17029050 riduzione di 81 EUR/t 17029060 riduzione del 16% (5) 17029071 riduzione del 16% (5) 17029075 riduzione di 117 EUR/t 17029079 riduzione di 81 EUR/t 17029080 riduzione del 16% (5) 17029099 riduzione del 16% (5) 1703 MELASSI OTTENUTI DALL'ESTRAZIONE O DALLA RAFFINAZIONE DELLO ZUCCHERO 1703 entro il limite del contingente (cat.9) riduzione del 100% 1704 PRODOTTI A BASE DI ZUCCHERI NON CONTENENTI CACAO (COMPRESO IL CIOCCOLATO BIANCO) 170410 riduzione del 100% dei dazi doganali ad valorem 17049010 esenzione 17049030 esenzione 17049051 riduzione del 100% dei dazi doganali ad valorem 17049055 riduzione del 100% dei dazi doganali ad valorem 17049061 riduzione del 100% dei dazi doganali ad valorem 17049065 riduzione del 100% dei dazi doganali ad valorem 17049071 riduzione del 100% dei dazi doganali ad valorem 17049075 riduzione del 100% dei dazi doganali ad valorem 17049081 riduzione del 100% dei dazi doganali ad valorem 17049099 riduzione del 100% dei dazi doganali ad valorem 18 CACAO E SUE PREPARAZIONI 1801 CACAO IN GRANI, INTERI O INFRANTI; GREGGIO O TORREFATTO 1801 esenzione 1802 GUSCI O PELLICOLE (BUCCE) E ALTRI RESIDUI DI CACAO 1802 esenzione 1803 PASTA DI CACAO, ANCHE SGRASSATA 1803 esenzione 1804 BURRO, GRASSO E OLIO DI CACAO 1804 esenzione 1805 CACAO IN POLVERE, SENZA AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI 1805 esenzione 1806 CIOCCOLATA E ALTRE PREPARAZIONI ALIMENTARI CONTENENTI CACAO 18061015 esenzione 18061020 riduzione del 100% dei dazi doganali ad valorem 18061030 riduzione del 100% dei dazi doganali ad valorem 18061090 riduzione del 100% dei dazi doganali ad valorem 180620 esenzione 180631 esenzione 180632 esenzione 18069011 esenzione 18069019 esenzione 18069031 esenzione 18069039 esenzione 18069050 esenzione 18069060 riduzione del 100% dei dazi doganali ad valorem 18069070 riduzione del 100% dei dazi doganali ad valorem 18069090 riduzione del 100% dei dazi doganali ad valorem 19 PREPARAZIONI A BASE DI CEREALI, DI FARINE, DI AMIDI, DI FECOLE O DI LATTE; PRODOTTI DELLA PASTICCERIA 1901 ESTRATTI DI MALTO; PREPARAZIONI ALIMENTARI DI FARINE, SEMOLINI, AMIDI, FECOLE O ESTRATTI DI MALTO, NON CONTENENTI CACAO O CONTENENTI MENO DEL 40 %, IN PESO, DI CACAO, NON NOMINATE NÉ COMPRESE ALTROVE; PREPARAZIONI ALIMENTARI DI PRODOTTI DELLE VOCI DA 04 01 A 04 04 190110 riduzione del 100% dei dazi doganali ad valorem; esenzione EA alla condizione (c1) 190120 riduzione del 100% dei dazi doganali ad valorem; esenzione EA alla condizione (c1) 19019011 riduzione del 100% dei dazi doganali ad valorem 19019019 riduzione del 100% dei dazi doganali ad valorem 19019091 esenzione 19019099 riduzione del 100% dei dazi doganali ad valorem; esenzione EA alla condizione (c1) 1902 PASTE ALIMENTARI, ANCHE COTTE O FARCITE, DI CARNE O DI ALTRE SOSTANZE, OPPURE ALTRIMENTI PREPARATE, QUALI SPAGHETTI, MACCHERONI, TAGLIATELLE, LASAGNE, GNOCCHI, RAVIOLI, CANNELLONI; CUSCUS, ANCHE PREPARATO 190211 riduzione del 100% dei dazi doganali ad valorem 190219 riduzione del 100% dei dazi doganali ad valorem 19022010 esenzione 19022030 riduzione del 16% 19022091 riduzione del 100% dei dazi doganali ad valorem 19022099 riduzione del 100% dei dazi doganali ad valorem 190230 riduzione del 100% dei dazi doganali ad valorem 190240 riduzione del 100% dei dazi doganali ad valorem 1903 TAPIOCA E SUOI SUCCEDANEI PREPARATI A PARTIRE DA FECOLE, IN FORMA DI FIOCCHI, GRUMI, GRANELLI PERLACEI, SCARTI DI SETACCIATURE O FORME SIMILI 1903 esenzione 1904 PRODOTTI A BASE DI CEREALI OTTENUTI PER SOFFIATURA O TOSTATURA, PER ESEMPIO, CORN FLAKES"; CEREALI, DIVERSI DAL GRANTURCO, IN GRANI, PRECOTTI O ALTRIMENTI PREPARATI 1904 riduzione del 100% dei dazi doganali ad valorem 1905 PRODOTTI DELLA PANETTERIA, DELLA PASTICCERIA O DELLA BISCOTTERIA, ANCHE CON AGGIUNTA DI CACAO; OSTIE, CAPSULE VUOTE DEI TIPI UTILIZZATI PER MEDICAMENTI, OSTIE PER SIGILLI, PASTE IN SFOGLIE ESSICCATE DI FARINA, DI AMIDO O DI FECOLA E PRODOTTI SIMILI 190510 riduzione del 100% dei dazi doganali ad valorem 190520 riduzione del 100% dei dazi doganali ad valorem 19053011 riduzione del 100% dei dazi doganali ad valorem; biscotti: esenzione 19053019 riduzione del 100% dei dazi doganali ad valorem; biscotti: esenzione 19053030 riduzione del 100% dei dazi doganali ad valorem 19053051 riduzione del 100% dei dazi doganali ad valorem 19053059 riduzione del 100% dei dazi doganali ad valorem 19053091 riduzione del 100% dei dazi doganali ad valorem 19053099 riduzione del 100% dei dazi doganali ad valorem 190540 riduzione del 100% dei dazi doganali ad valorem 190590 riduzione del 100% dei dazi doganali ad valorem 20 PREPARAZIONI DI ORTAGGI O DI LEGUMI, DI FRUTTA O DI ALTRE PARTI DI PIANTE 2001 ORTAGGI E LEGUMI, FRUTTA E ALTRE PARTI COMMESTIBILI DI PIANTE, PREPARATI O CONSERVATI NELL'ACETO O ACIDO ACETICO 200110 esenzione 200120 esenzione 20019020 esenzione 20019030 riduzione del 100% dei dazi doganali ad valorem 20019040 riduzione del 100% dei dazi doganali ad valorem 20019050 esenzione 20019060 esenzione 20019065 esenzione 20019070 esenzione 20019075 esenzione 20019085 esenzione 20019091 esenzione ex 20019096 esenzione, eccetto le foglie di vite 2002 POMODORI PREPARATI O CONSERVATI, MA NON NELL'ACETO O NELL'ACIDO ACETICO 2002 esenzione 2003 FUNGHI E TARTUFI, PREPARATI O CONSERVATI MA NON NELL'ACETO O NELL'ACIDO ACETICO 2003 esenzione 2004 ALTRI ORTAGGI E LEGUMI PREPARATI O CONSERVATI, MA NON NELL'ACETO O ACIDO ACETICO, CONGELATI (DIVERSI DA POMODORI, FUNGHI E TARTUFI) 20041010 esenzione 20041091 riduzione del 100% dei dazi doganali ad valorem 20041099 esenzione 20049010 riduzione del 100% dei dazi doganali ad valorem ex 20049030 esenzione, eccetto le olive 20049050 esenzione 20049091 esenzione 20049098 esenzione 2005 ALTRI ORTAGGI E LEGUMI PREPARATI O CONSERVATI, MA NON NELL'ACETO O ACIDO ACETICO (DIVERSI DA POMODORI, FUNGHI E TARTUFI) 200510 esenzione 20052010 riduzione del 100% dei dazi doganali ad valorem 20052020 riduzione del 16% 20052080 riduzione del 16% 200540 esenzione 200551 esenzione 200559 esenzione 200560 esenzione 200570 esenzione 200580 riduzione del 100% dei dazi doganali ad valorem 200590 esenzione 2006 FRUTTA, SCORZE DI FRUTTA E ALTRE PARTI DI PIANTE, COTTE NEGLI ZUCCHERI O CANDITE, SGOCCIOLATE, DIACCIATE O CRISTALLIZZATE 20060031 riduzione del 100% dei dazi doganali ad valorem 20060035 riduzione del 100% dei dazi doganali ad valorem 20060038 riduzione del 100% dei dazi doganali ad valorem 20060091 esenzione 20060099 esenzione 2007 CONFETTURE, GELATINE, MARMELLATE, PUREE E PASTE DI FRUTTA, OTTENUTE MEDIANTE COTTURA, ANCHE CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI 20071010 esenzione 20071091 esenzione 20071099 esenzione 20079110 riduzione del 100% dei dazi doganali ad valorem 20079130 riduzione del 100% dei dazi doganali ad valorem 20079190 esenzione 20079910 esenzione 20079920 esenzione 20079931 esenzione 20079933 esenzione 20079935 esenzione 20079939 esenzione 20079951 esenzione 20079955 esenzione 20079958 esenzione 20079991 esenzione 20079993 esenzione 20079998 esenzione 2008 FRUTTA E ALTRE PARTI COMMESTIBILI DI PIANTE, PREPARATE O CONSERVATE, CON O SENZA AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI O DI ALCOLE, NON NOMINATE NÉ COMPRESE ALTROVE 200811 esenzione 200819 esenzione 200820 esenzione 20083011 esenzione 20083019 riduzione del 100% dei dazi doganali ad valorem; pompelmo: esenzione 20083031 esenzione 20083039 esenzione 20083051 esenzione 20083055 esenzione 20083059 esenzione 20083071 esenzione 20083075 esenzione 20083079 esenzione 20083091 esenzione 20083099 esenzione 200840 esenzione 20085011 esenzione 20085019 riduzione del 100% dei dazi doganali ad valorem 20085031 esenzione 20085039 esenzione 20085051 riduzione del 100% dei dazi doganali ad valorem 20085059 esenzione 20085061 esenzione 20085069 esenzione 20085071 esenzione 20085079 esenzione 20085092 esenzione 20085094 esenzione 20085099 esenzione 20086011 esenzione 20086019 riduzione del 100% dei dazi doganali ad valorem 20086031 esenzione 20086039 esenzione 20086051 esenzione 20086059 esenzione 20086061 esenzione 20086069 esenzione 20086071 esenzione 20086079 esenzione 20086091 esenzione 20086099 esenzione 20087011 esenzione 20087019 riduzione del 100% dei dazi doganali ad valorem 20087031 esenzione 20087039 esenzione 20087051 riduzione del 100% dei dazi doganali ad valorem 20087059 esenzione 20087061 esenzione 20087069 esenzione 20087071 esenzione 20087079 esenzione 20087092 esenzione 20087094 esenzione 20087099 esenzione 200880 esenzione 200891 esenzione 20089212 esenzione 20089214 esenzione 20089216 esenzione 20089218 esenzione 20089232 esenzione 20089234 esenzione 20089236 esenzione 20089238 esenzione 20089251 esenzione 20089259 esenzione 20089272 esenzione 20089274 esenzione 20089276 esenzione 20089278 esenzione 20089292 esenzione 20089293 esenzione 20089294 esenzione 20089296 esenzione 20089297 esenzione 20089298 esenzione 20089911 esenzione 20089919 esenzione 20089921 esenzione 20089923 esenzione 20089925 esenzione 20089926 esenzione 20089928 esenzione 20089932 esenzione 20089933 riduzione del 100% dei dazi doganali ad valorem 20089934 riduzione del 100% dei dazi doganali ad valorem 20089936 esenzione 20089937 esenzione 20089938 esenzione 20089940 esenzione 20089943 esenzione 20089945 esenzione 20089946 esenzione 20089947 esenzione 20089949 esenzione 20089953 esenzione 20089955 esenzione 20089961 esenzione 20089962 esenzione 20089968 esenzione 20089972 esenzione 20089974 esenzione 20089979 esenzione ex 20089985 esenzione, eccetto il granturco dolce 20089991 riduzione del 100% dei dazi doganali ad valorem ex 20089999 esenzione, eccetto le foglie di vite 2009 SUCCHI DI FRUTTA (COMPRESI I MOSTI D'UVA) O DI ORTAGGI E LEGUMI, NON FERMENTATI, SENZA AGGIUNTA DI ALCOLE, ANCHE ADDIZIONATI DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI 20091111 riduzione del 100% dei dazi doganali ad valorem 20091119 esenzione 20091191 riduzione del 100% dei dazi doganali ad valorem 20091199 esenzione 20091911 riduzione del 100% dei dazi doganali ad valorem 20091919 esenzione 20091991 riduzione del 100% dei dazi doganali ad valorem 20091999 esenzione 200920 esenzione 20093011 riduzione del 100% dei dazi doganali ad valorem 20093019 esenzione 20093031 esenzione 20093039 esenzione 20093051 riduzione del 100% dei dazi doganali ad valorem 20093055 esenzione 20093059 esenzione 20093091 riduzione del 100% dei dazi doganali ad valorem 20093095 esenzione 20093099 esenzione 200940 esenzione 200950 esenzione 200960 esenzione 20097011 riduzione del 100% dei dazi doganali ad valorem 20097019 esenzione 20097030 esenzione 20097091 riduzione del 100% dei dazi doganali ad valorem 20097093 esenzione 20097099 esenzione 20098011 riduzione del 100% dei dazi doganali ad valorem 20098019 esenzione 20098032 esenzione 20098033 riduzione del 100% dei dazi doganali ad valorem 20098035 riduzione del 100% dei dazi doganali ad valorem 20098036 esenzione 20098038 esenzione 20098050 esenzione 20098061 riduzione del 100% dei dazi doganali ad valorem 20098063 esenzione 20098069 esenzione 20098071 esenzione 20098073 esenzione 20098079 esenzione 20098083 esenzione 20098084 riduzione del 100% dei dazi doganali ad valorem 20098086 riduzione del 100% dei dazi doganali ad valorem 20098088 esenzione 20098089 esenzione 20098095 esenzione 20098096 esenzione 20098097 esenzione 20098099 esenzione 20099011 riduzione del 100% dei dazi doganali ad valorem 20099019 esenzione 20099021 riduzione del 100% dei dazi doganali ad valorem 20099029 esenzione 20099031 riduzione del 100% dei dazi doganali ad valorem 20099039 esenzione 20099041 esenzione 20099049 esenzione 20099051 esenzione 20099059 esenzione 20099071 riduzione del 100% dei dazi doganali ad valorem 20099073 esenzione 20099079 esenzione 20099092 esenzione 20099094 riduzione del 100% dei dazi doganali ad valorem 20099095 esenzione 20099096 esenzione 20099097 esenzione 20099098 esenzione 21 PREPARAZIONI ALIMENTARI DIVERSE 2101 ESTRATTI, ESSENZE E CONCENTRATI DI CAFFÈ, DI TÈ O DI MATE E PREPARAZIONI A BASE DI QUESTI PRODOTTI O A BASE DI CAFFÈ, TÈ O MATE; CICORIA TORREFATTA ED ALTRI SUCCEDANEI TORREFATTI DEL CAFFÈ E LORO ESTRATTI ED ESSENZE 210111 esenzione 210112 esenzione 210120 esenzione 21013011 esenzione 21013019 riduzione del 100% dei dazi doganali ad valorem 21013091 esenzione 21013099 riduzione del 100% dei dazi doganali ad valorem 2102 LIEVITI, VIVI O MORTI;, ALTRI MICROORGANISMI MONOCELLULARI MORTI; LIEVITI IN POLVERE, PREPARATI (DIVERSI DA MICROORGANISMI MONOCELLULARI IMBALLATI PER USO MEDICAMENTOSO) 21021010 esenzione 21021031 riduzione del 100% dei dazi doganali ad valorem 21021039 riduzione del 100% dei dazi doganali ad valorem 21021090 esenzione 210220 esenzione 210230 esenzione 2103 PREPARAZIONI PER SALSE E SALSE PREPARATE; CONDIMENTI COMPOSTI; FARINA DI SENAPA, ANCHE PREPARATA, E SENAPA 2103 esenzione 2104 PREPARAZIONI PER ZUPPE, MINESTRE O BRODI; ZUPPE, MINESTRE O BRODI, PREPARATI; PREPARAZIONI ALIMENTARI COMPOSTE OMOGENEIZZATE, COMPRENDENTI DUE O PIÙ INGREDIENTI FINALI DI BASE FRA CUI CARNE, PESCE, ORTAGGI O LEGUMI, FRUTTA, CONDIZIONATI PER LA VENDITA AL MINUTO IN QUALITÀ DI ALIMENTI PER BAMBINI 2104 esenzione 2105 GELATI, ANCHE CONTENENTI CACAO 2105 riduzione del 100% dei dazi doganali ad valorem 2106 PREPARAZIONI ALIMENTARI NON NOMINATE NÉ COMPRESE ALTROVE 210610 riduzione del 100% dei dazi doganali ad valorem 21069020 esenzione 21069030 riduzione del 16% (5) 21069051 riduzione del 16% 21069055 riduzione di 81 EUR/t 21069059 riduzione del 16% (5) 21069092 esenzione 21069098 riduzione del 100% dei dazi doganali ad valorem 22 BEVANDE, LIQUIDI ALCOLICI ED ACETI 2201 ACQUE, COMPRESE LE ACQUE MINERALI NATURALI O ARTIFICIALI E LE ACQUE GASSATE, SENZA AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI, NÉ DI AROMATIZZANTI; GHIACCIO E NEVE 2201 esenzione 2202 ACQUE, COMPRESE LE ACQUE MINERALI E LE ACQUE GASSATE, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERO O DI ALTRI DOLCIFICANTI O DI AROMATIZZANTI, ED ALTRE BEVANDE NON ALCOLICHE, ESCLUSI I SUCCHI DI FRUTTA O DI ORTAGGI E IL LATTE 220210 esenzione 22029010 esenzione 22029091 riduzione del 100% dei dazi doganali ad valorem 22029095 riduzione del 100% dei dazi doganali ad valorem 22029099 riduzione del 100% dei dazi doganali ad valorem 2203 BIRRA DI MALTO 2203 esenzione 2204 VINI DI UVE FRESCHE, COMPRESI I VINI ARRICCHITI DI ALCOLE; MOSTI DI UVA, PARZIALMENTE FERMENTATI, CON TITOLO ALCOLOMETRICO EFFETTIVO SUPERIORE A 0,5% VOL, ANCHE ARRICCHITI DI ALCOLE 22043092 esenzione 22043094 esenzione 22043096 esenzione 22043098 esenzione 2205 VERMUT E ALTRI VINI DI UVE FRESCHE PREPARATI CON PIANTE O CON SOSTANZE AROMATICHE 2205 esenzione 2206 SIDRO, SIDRO DI PERE, IDROMELE ALTRE BEVANDE FERMENTATE E MISCUGLI DI BEVANDE FERMENTATE E DI BEVANDE NON ALCOLICHE, NON NOMINATI NÉ COMPRESI ALTROVE (DIVERSI DA BIRRA, VINO O UVE FRESCHE, MOSTI DI UVA, VERMUT E ALTRI VINI DI UVE FRESCHE PREPARATI CON PIANTE O CON SOSTANZE AROMATICHE) 22060031 esenzione 22060039 esenzione 22060051 esenzione 22060059 esenzione 22060081 esenzione 22060089 esenzione 2207 ALCOLE ETILICO NON DENATURATO CON TITOLO ALCOLOMETRICO VOLUMICO UGUALE O SUPERIORE A 80 % VOL; ALCOLE ETILICO ED ACQUAVITI, DENATURATI, DI QUALSIASI TITOLO 2207 esenzione 2208 ALCOLE ETILICO NON DENATURATO CON TITOLO ALCOLOMETRICO VOLUMICO INFERIORE A 80% VOL; ACQUAVITI; LIQUORI ED ALTRE BEVANDE CONTENENTI ALCOLE DI DISTILLAZIONE: PREPARAZIONI ALCOLICHE COMPOSTE DEL TIPO UTILIZZATO PER LA FABBRICAZIONE DI BEVANDE 2208 esenzione 2209 ACETI COMMESTIBILI E LORO SUCCEDANEI COMMESTIBILI OTTENUTI DALL'ACIDO ACETICO 22090091 esenzione 22090099 esenzione 23 RESIDUI E CASCAMI DELLE INDUSTRIE ALIMENTARI; ALIMENTI PREPARATI PER GLI ANIMALI 2302 CRUSCHE, STACCIATURE E ALTRI RESIDUI, ANCHE AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS, DELLA VAGLIATURA, DELLA MOLITURA O DI ALTRE LAVORAZIONI DEI CEREALI O DEI LEGUMI 230210 riduzione di 7,2 EUR/t 230220 riduzione di 7,2 EUR/t 230230 riduzione di 7,2 EUR/t 230240 riduzione di 7,2 EUR/t 230250 esenzione 2303 RESIDUI DELLA FABBRICAZIONE DEGLI AMIDI E RESIDUI SIMILI, POLPE DI BARBABIETOLE, CASCAMI DI CANNE DA ZUCCHERO ED ALTRI CASCAMI DELLA FABBRICAZIONE DELLO ZUCCHERO, AVANZI DELLA FABBRICAZIONE DELLA BIRRA O DELLA DISTILLAZIONE DEGLI ALCOLI, ANCHE AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS 23031011 riduzione di 219 EUR/t 2308 GHIANDE DI QUERCIA E CASTAGNE D'INDIA, VINACCIA E ALTRE MATERIE VEGETALI E CASCAMI VEGETALI, RESIDUI E SOTTOPRODOTTI VEGETALI, ANCHE AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLET, DEI TIPI UTILIZZATI PER L'ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI, NON NOMINATI NÉ COMPRESI ALTROVE 23089090 esenzione 2309 PREPARAZIONI DEI TIPI UTILIZZATI PER L'ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI 23091013 riduzione di 10,9 EUR/t 23091015 riduzione del 16% 23091019 riduzione del 16% 23091033 riduzione di 10,9 EUR/t 23091039 riduzione del 16% 23091051 riduzione di 10,9 EUR/t 23091053 riduzione di 10,9 EUR/t 23091059 riduzione del 16% 23091070 riduzione del 16% 23091090 esenzione 23099010 esenzione 23099031 riduzione di 10,9 EUR/t 23099033 riduzione di 10,9 EUR/t 23099035 riduzione del 16% 23099039 riduzione del 16% 23099041 riduzione di 10,9 EUR/t 23099043 riduzione di 10,9 EUR/t 23099049 riduzione del 16% 23099051 riduzione di 10,9 EUR/t 23099053 riduzione di 10,9 EUR/t 23099059 riduzione del 16% 23099070 riduzione del 16% 23099091 esenzione 24 TABACCHI E SUCCEDANEI DEL TABACCO LAVORATI 24 esenzione (6) 29 PRODOTTI CHIMICI ORGANICI 2905 ALCOLI ACICLICI E LORO DERIVATI ALOGENATI, SOLFONATI, NITRATI O NITROSI 2905 riduzione del 100% dei dazi doganali ad valorem 33 OLI ESSENZIALI E RESINOIDI; PRODOTTI PER PROFUMERIA O PER TOLETTA, PREPARATI E PREPARAZIONI COSMETICHE 3301 OLI ESSENZIALI, ANCHE DETERPENATI, COMPRESI QUELLI DETTI CONCRETI" O ASSOLUTI"; RESINOIDI; OLEORESINE D'ESTRAZIONE; SOLUZIONI CONCENTRATE DI OLI ESSENZIALI NEI GRASSI, NEGLI OLI FISSI, NELLE CERE O NEI PRODOTTI ANALOGHI, OTTENUTE PER ENFLEURAGE" O MACERAZIONE; SOTTOPRODOTTI TERPENICI 3301 esenzione 3302 MISCUGLI DI SOSTANZE ODORIFERE E MISCUGLI, COMPRESE LE SOLUZIONI ALCOLICHE, A BASE DI UNA O PIÙ DI TALI SOSTANZE, DEI TIPI UTILIZZATI COME MATERIE PRIME PER L'INDUSTRIA 33021029 esenzione 35 SOSTANZE ALBUMINOIDI; PRODOTTI A BASE DI AMIDI O DI FECOLE MODIFICATI; COLLE; ENZIMI 3501 CASEINE, CASEINATI E ALTRI DERIVATI DELLE CASEINE; COLLE DI CASEINA (ESCLUSI I PRODOTTI DA USARE COME COLLE, CONDIZIONATI PER LA VENDITA AL MINUTO COME COLLE DI PESO UGUALE O INFERIORE A 1 KG) 3501 esenzione 3502 ALBUMINE (COMPRESI I CONCENTRATI DI PIÙ PROTEINE DI SIERO DI LATTE CONTENENTI IN PESO, CALCOLATO SU SOSTANZA SECCA, PIÙ DI 80% DI PROTEINE DI SIERO DI LATTE), ALBUMINATI ED ALTRI DERIVATI DELLE ALBUMINE 35021190 riduzione del 100% dei dazi doganali ad valorem 35021990 riduzione del 100% dei dazi doganali ad valorem 35022091 riduzione del 100% dei dazi doganali ad valorem 35022099 riduzione del 100% dei dazi doganali ad valorem 3503 GELATINE, ANCHE QUELLE PRESENTATE IN FOGLI DI FORMA QUADRATA O RETTANGOLARE, ANCHE LAVORATI IN SUPERFICIE O COLORATI, E LORO DERIVATI; ITTIOCOLLA; ALTRE COLLE DI ORIGINE ANIMALE, ESCLUSI I PRODOTTI DA USARE COME COLLE, CONDIZIONATI PER LA VENDITA AL MINUTO COME COLLE DI PESO UGUALE O INFERIORE A 1 KG 3503 esenzione 3504 PEPTONI E LORO DERIVATI; ALTRE SOSTANZE ALBUMINOIDI E LORO DERIVATI, NON NOMINATI NÉ COMPRESI ALTROVE; POLVERE DI PELLE, ANCHE TRATTATA AL CROMO 3504 esenzione 3505 DESTRINA E ALTRI AMIDI E FECOLE MODIFICATI, PER ESEMPIO AMIDI E FECOLE PREGELATINIZZATI O ESTERIFICATI; COLLE A BASE DI AMIDI O DI FECOLE, DI DESTRINA O DI ALTRI AMIDI O FECOLE MODIFICATI, ESCLUSI I PRODOTTI DA USARE COME COLLE CONDIZIONATI PER LA VENDITA AL MINUTO COME COLLE DI PESO UGUALE O INFERIORE A 1 KG 35051010 riduzione del 100% dei dazi doganali ad valorem 35051050 esenzione 35051090 riduzione del 100% dei dazi doganali ad valorem 350520 riduzione del 100% dei dazi doganali ad valorem 38 PRODOTTI VARI DELLE INDUSTRIE CHIMICHE 3809 AGENTI D'APPRETTATURA O DI FINITURA, ACCELERANTI DI TINTURA O DI FISSAGGIO DI MATERIE COLORANTI E ALTRI PRODOTTI E PREPARAZIONI, PER ESEMPIO: BOZZIME PREPARATE E PREPARAZIONI PER LA MORDENZATURA, DEI TIPI UTILIZZATI NELLE INDUSTRIE TESSILI, DELLA CARTA, DEL CUOIO O IN INDUSTRIE SIMILI, NON NOMINATI NÉ COMPRESI ALTROVE 380910 riduzione del 100% dei dazi doganali ad valorem 3824 LEGANTI PREPARATI PER FORME O PER ANIME DA FONDERIA; PRODOTTI CHIMICI E PREPARAZIONI DELLE INDUSTRIE CHIMICHE O DELLE INDUSTRIE CONNESSE, ANCHE QUELLE COSTITUITE DA MISCELE DI PRODOTTI NATURALI, NON NOMINATI NÉ COMPRESI ALTROVE; PRODOTTI RESIDUALI DELLE INDUSTRIE CHIMICHE O DELLE INDUSTRIE CONNESSE 382460 riduzione del 100% dei dazi doganali ad valorem 50 SETA 50 esenzione 52 COTONE 52 esenzione Disposizioni relative ai dipartimenti francesi d'oltremare 1. Sono esenti da dazi doganali le importazioni nei dipartimenti francesi d'oltremare dei seguenti prodotti originari degli ACP o dei paesi e territori d'oltremare: codice NC Designazione delle merci 0102 Animali vivi della specie bovina (specie domestiche), non riproduttori di razza pura 0102 90 0102 90 05 0102 90 21 0102 90 29 0102 90 41 0102 90 49 0102 90 51 0102 90 59 0102 90 61 0102 90 69 0102 90 71 0102 90 79 0201 Carni di animali della specie bovina, fresche, refrigerate o congelate 0202 0206 10 95 0206 29 91 0709 90 60 Granturco 0712 10 90 1005 90 00 0714 10 91 -Radici di manioca, comprese le patate dolci 0714 90 11 2. Sono altresì esenti da dazi le importazioni dirette di riso di cui alla voce NC 1006, a eccezione del riso destinato alla semina di cui alla sottovoce 1006 10 10 importato nel territorio della Riunione. 3. Nel caso in cui le importazioni nei territori francesi d'oltremare di granturco originario degli ACP o da paesi e territori d'oltremare superino in un dato anno le 25 000 tonnellate e qualora tali importazioni rappresentassero una grave minaccia ai mercati di questi paesi, la Commissione è autorizzata ad adottare le misure necessarie a porre rimedio al problema. 4. I prodotti elencati alle sottovoci NC 0714 10 91 e 0714 90 11 sono esenti da dazi doganali, purché il contingente annuale delle importazioni si mantenga entro il limite prefissato di 2000 tonnellate. Quantità di riferimento contingente1 100 ton Animali vivi della specie ovina o caprina contingente2 500 ton Carni di animali della specie ovina o caprina contingente3 400 ton Carni di volatili contingente4 500 ton Carni di volatili preparate contingente5 1000 ton Latte e crema di latte contingente6 1000 ton Formaggi e latticini contingente7 500 ton Carni di animali della specie suina contingente8 500 ton Carni di animali della specie suina preparate contingente9 600000 ton Melassi contingente10 15000 ton Frumento (grano) e frumento segalato contingente11 125000 ton Riso mondato contingente12 20000 ton Riso lavorato contingente13a 2000 ton Pomodori, esclusa la varietà cerasiforme contingente13b 2000 ton Pomodori della varietà cerasiforme contingente14 800 ton Uve fresche, da tavola, senza semi contingente15 1000 ton Mele contingente16 2000 ton Pere contingente17 1600 ton Fragole massimale 1 100000 ton Sorgo da granella massimale 2 60000 ton Miglio massimale 3 200 ton Fichi freschi qr 1 25000 ton Arance qr 2 4000 ton Mandarini qr 3 100 ton Uve fresche, da tavola, senza semi (1) Se le importazioni nella Comunità di prodotti originari di uno Stato ACP appartenenti ai codici NC 0201, 0206 10 95, 0206 29 91, 1602 50 10 o 1602 90 61 superano, nel corso di un anno, un quantitativo pari al volume delle importazioni effettuate dalla Comunità nel corso dell'anno in cui, tra il 1969 e il 1974, sono state registrate le importazioni comunitarie più consistenti da detta origine, maggiorate di un tasso di incremento annuo del 7 %, il beneficio dell'esenzione dal dazio doganale è parzialmente o totalmente sospeso per i prodotti di detta origine. In questo caso, la Comunità stabilisce le disposizioni da applicare alle importazioni in questione. (2) La riduzione è applicata soltanto sui prodotti di importazione per i quali l'importatore sia in grado di fornire la documentazione necessaria a dimostrare il pagamento al paese esportatore di una tassa di esportazione per un valore equivalente alla riduzione. (3) Se è raggiunto, nel corso di un anno, il massimale suindicato, la Comunità può, mediante un regolamento, ripristinare l'applicazione dei normali dazi doganali fino al termine del periodo di validità; i dazi applicabili sono ridotti del 50%. (4) Se le importazioni di un prodotto nella Comunità superano la quantità di riferimento, si può decidere di introdurre un massimale, equivalente alla quantità di riferimento, cui sottoporre le importazioni del prodotto in questione, tenendo in considerazione la bilancia commerciale annuale relativa a detto prodotto. (5) Tale riduzione non viene accordata in caso di applicazione da parte della Comunità di imposte aggiuntive, in conformità degli impegni assunti in occasione dell'Uruguay Round. (6) In caso di gravi perturbazioni imputabili a un forte incremento delle importazioni di prodotti originari degli ACP in franchigia doganale, menzionati alla voce 2401 del codice NC, o nel caso in cui l'importazione di tali prodotti danneggi il contesto economico di una regione comunitaria, la Comunità è autorizzata a prendere misure per contrastare qualsiasi eventuale alterazione dell'equilibrio del mercato. (c1) Anche aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte inferiore o uguale all'1,5% e aventi tenore, in peso, di amido o di farina uguale o superiore al 50% e inferiore al 75%. DICHIARAZIONE XXIII Dichiarazione comune sull'accesso al mercato nel quadro del partenariato ACP-UE Le parti prendono atto di prevedere entrambe la propria partecipazione ai negoziati e all'attuazione degli accordi per un ulteriore liberalizzazione multilaterale e bilaterale degli scambi. Le parti prendono atto dell'impegno della Comunità a concedere ai paesi in ritardo di sviluppo l'accesso libero al mercato per quasi tutti i prodotti entro il 2005. Allo stesso tempo esse riconoscono, per quanto riguarda l'accesso preferenziale dei prodotti ACP al mercato comunitario, che questo vasto processo di liberalizzazione potrebbe determinare un deterioramento della posizione concorrenziale relativa degli Stati ACP, compromettendone eventualmente gli sforzi di sviluppo, che la Comunità si adopera a sostenere. Di conseguenza, le parti convengono di esaminare tutte le misure necessarie a preservare la posizione concorrenziale degli Stati ACP sul mercato comunitario durante il periodo preparatorio. L'esame potrà comprendere, tra l'altro, obblighi relativi a scadenze, norme d'origine, misure sanitarie e fitosanitarie e l'attuazione di misure specifiche intese a risolvere problemi di fornitura che possono sussistere nei paesi ACP. Lo scopo è di offrire ai paesi ACP le possibilità di sfruttare il loro vantaggio comparativo reale o potenziale sul mercato comunitario. Ricordando il loro impegno nei confronti della cooperazione nell'ambito dell'OMC, le parti decidono che il suddetto esame terrà conto anche di qualsiasi estensione dei vantaggi commerciali che sia offerta dai paesi aderenti all'OMC ai paesi in via di sviluppo. A tal fine il Comitato ministeriale sul commercio dovrebbe preparare delle raccomandazioni basandosi su una prima rassegna effettuata dalla Commissione e dal segretariato ACP. il Consiglio dell'UE esaminerà le raccomandazioni sulla base di una proposta della Commissione, al fine di preservare i vantaggi dell'accordo commerciale ACP-UE. Da parte sua, il Consiglio dell'Unione europea sottolinea il proprio obbligo di tener conto degli effetti che qualsiasi accordo o altra misura adottata dalla Comunità può avere sugli scambi ACP-UE e chiede alla Commissione di procedere sistematicamente alla necessaria valutazione del loro impatto. Le misure si riferiscono al periodo preparatorio e terranno debitamente conto della politica agricola comune della Comunità. il Comitato ministeriale sul commercio controllerà l'attuazione della presente dichiarazione e ne riferirà al Consiglio dei ministri. DICHIARAZIONE XXIV Dichiarazione comune sul riso 1. Le parti riconoscono l'importanza del riso per lo sviluppo economico di una serie di paesi ACP, in termini di occupazione, apporto di valute estere e stabilità sociale e politica. 2. Esse riconoscono inoltre l'importanza del mercato comunitario del riso. La Comunità conferma il suo impegno ad accrescere la competitività e l'efficienza del settore risicolo dei paesi ACP, al fine di mantenere un'industria efficiente e sostenibile e contribuire in tal modo all'integrazione dei paesi ACP nell'economia mondiale. 3. La Comunità è disposta a fornire fondi sufficienti a finanziare, durante il periodo preparatorio e in consultazione con il settore risicolo dei paesi ACP, un programma specifico integrato per lo sviluppo delle imprese di produzione/esportazione di riso dei paesi ACP. Tale programma potrebbe prevedere in particolare le seguenti misure: - miglioramento delle condizioni di produzione e della qualità del prodotto grazie ad azioni nel settore della ricerca, del raccolto, del condizionamento e del trattamento; - miglioramento delle condizioni di trasporto e stoccaggio; - miglioramento della competitività delle imprese di produzione/esportazione di riso; - assistenza ai produttori di riso per aiutarli a conformarsi alle norme vigenti sui mercati internazionali, compreso il mercato comunitario, in materia di protezione ambientale, gestione dei rifiuti e in altri campi; - miglioramento della commercializzazione e della promozione delle vendite; - programmi destinati a sviluppare prodotti derivati a valore aggiunto. Questo insieme di misure sarà finanziato su base nazionale nei paesi ACP esportatori di riso, previo accordo delle due parti, attraverso programmi settoriali specifici conformemente alle norme e ai metodi applicabili in materia e, a breve termine, con risorse non assegnate del FES, in base ad una decisione del Consiglio dei ministri. 4. Le parti ribadiscono il loro impegno a cooperare strettamente per assicurare che gli Stati ACP possano beneficiare pienamente delle preferenza commerciali comunitarie per il riso. Esse riconoscono l'importanza di un espletamento efficiente e trasparente di tutte le operazioni di esportazione verso la Comunità del riso originario dei paesi ACP. 5. Dopo l'entrata in vigore dell'accordo, la Comunità esaminerà la posizione del settore risicolo dei paesi ACP alla luce dei cambiamenti in atto sul mercato comunitario del riso. A tal fine le parti convengono di creare con i rappresentanti del settore interessato un gruppo di lavoro paritetico che si riunisca una volta l'anno. La Comunità s'impegna inoltre a consultare gli Stati ACP su qualsiasi decisione bilaterale o multilaterale che possa incidere sulla posizione concorrenziale dell'industria risicola ACP sul mercato comunitario. DICHIARAZIONE XXV Dichiarazione comune sul rum Le parti riconoscono l'importanza del settore del rum per lo sviluppo economico e sociale di vari paesi e regioni ACP e il grande contributo da esso fornito in termini di occupazione, proventi da esportazione ed entrate pubbliche. Esse riconoscono che il rum dei paesi ACP è un prodotto agroindustriale a valore aggiunto in grado di competere sul mercato mondiale, purché siano compiuti in questo settore gli sforzi appropriati. Esse constatano pertanto l'esigenza di adottare tutte le misure eventualmente necessarie a superare lo svantaggio competitivo di cui soffrono attualmente i produttori ACP. In questo contesto le parti ricordano inoltre l'impegno contenuto nella dichiarazione del Consiglio e della Commissione del 24 marzo 1997 di tenere debitamente conto, in qualsiasi negoziato o intesa futuri relativi al settore del rum, dell'accordo CE-USA concluso alla stessa data e relativo alla soppressione dei dazi doganali su talune bevande alcoliche. Le parti riconoscono anche l'urgente necessità che i produttori ACP riducano la propria dipendenza dal mercato del rum come prodotto di base. Le parti concordano pertanto sulla necessità di un rapido sviluppo dell'industria del rum nei paesi ACP, che consenta agli esportatori di questi paesi di competere sul mercato comunitario e internazionale delle bevande alcoliche. A tal fine esse convengono di adottare le misure che seguono. 1. il rum, l'arak e la tafia originari dei paesi ACP, classificabili al codice SA 22 08 40, sono importati, ai sensi del presente accordo e di qualsiasi accordo che ad esso subentri, in esenzione da dazi doganali e senza limitazioni quantitative. 2. La Comunità s'impegna a garantire che sul mercato comunitario viga una concorrenza leale e che il rum dei paesi ACP non sia svantaggiato o discriminato rispetto al rum dei produttori di paesi terzi. 3. Nell'esaminare eventuali richieste di deroga alle disposizioni dell'articolo 14, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1576 del Consiglio del 29 marzo 1989, la Comunità consulta gli Stati ACP e tiene conto dei loro interessi particolari. 4. La Comunità è disposta a fornire fondi sufficienti a finanziare, durante il periodo preparatorio e in consultazione con il settore interessato dei paesi ACP, un programma specifico integrato per lo sviluppo delle imprese di produzione/esportazione di rum dei paesi ACP. Tale programma potrebbe prevedere in particolare le seguenti misure: - miglioramento della competitività delle imprese di produzione/esportazione di rum; - assistenza alla creazione di marche di rum da parte di paesi o regioni ACP; - assistenza alla progettazione ed esecuzione di campagne di commercializzazione; - assistenza ai produttori di rum per aiutarli a conformarsi alle norme vigenti sui mercati internazionali, compreso il mercato comunitario, in materia di protezione ambientale, gestione dei rifiuti e in altri campi; - assistenza all'industria del rum dei paesi ACP per aiutarla a passare dalla fabbricazione di un prodotto di base che viene commercializzato sfuso all'offerta di prodotti di marca di qualità superiore. Questo insieme di misure sarà finanziato su base nazionale o regionale nei paesi ACP esportatori di rum, previo accordo delle due parti, attraverso programmi settoriali specifici conformemente alle norme e ai metodi applicabili in materia e, a breve termine, con risorse non assegnate del FES, in base ad una decisione del Consiglio dei ministri. 5. La Comunità s'impegna ad esaminare l'incidenza sull'industria dei paesi ACP delle disposizioni relative all'indicizzazione dei prezzi incluse nel memorandum d'intesa sul rum dell'accordo del marzo 1997 sugli alcoli bianchi, in base alle quali sono applicati i dazi doganali sul rum non originario di paesi ACP. Alla luce di tale esame la Comunità prenderà, all'occorrenza, appropriate misure. 6. La Comunità s'impegna a consultare opportunamente gli Stati ACP, nell'ambito di un gruppo di lavoro paritetico che si riunirà periodicamente, sui problemi specifici eventualmente derivanti dai suddetti impegni. La Comunità s'impegna inoltre a consultare gli Stati ACP su qualsiasi decisione bilaterale o multilaterale, comprese quelle relative a riduzioni tariffarie e a nuove adesioni, che possa incidere sulla posizione concorrenziale dell'industria ACP del rum sul mercato comunitario. DICHIARAZIONE XXVI Dichiarazione comune sulle carni bovine 1. La CE s'impegna ad assicurare che gli Stati ACP beneficiari del protocollo sulle carni bovine si avvalgano pienamente dei vantaggi da esso derivanti. A tal fine essa s'impegna ad attuare le disposizioni del protocollo adottando tempestivamente le norme e le procedure appropriate. 2. La CE s'impegna ad applicare il protocollo in modo che gli Stati ACP possano commercializzare le loro carni bovine durante tutto l'anno senza restrizioni indebite. Inoltre, la CE aiuterà gli esportatori di carni bovine dei paesi ACP a migliorare la propria competitività affrontando, tra l'altro, i problemi di fornitura, in conformità delle strategie di sviluppo definite nel presente accordo e nel contesto dei programmi indicativi nazionali e regionali. 3. La CE esaminerà la richiesta dei paesi ACP in ritardo di sviluppo di poter esportare le loro carni bovine a condizioni preferenziali contestualmente alle azioni che essa intende condurre nell'ambito della struttura integrata dell'OMC per i paesi in ritardo di sviluppo. DICHIARAZIONE XXVII Dichiarazione comune sul regime di accesso ai mercati dei dipartimenti francesi d'oltremare dei prodotti originari degli Stati ACP contemplati all'articolo 1, paragrafo 2 dell'allegato V Le parti ribadiscono che le disposizioni dell'allegato V si applicano alle relazioni tra i dipartimenti francesi d'oltremare e gli Stati ACP. Durante il periodo di validità dell'accordo, la Comunità avrà la possibilità di modificare il regime di accesso ai mercati dei dipartimenti francesi d'oltremare dei prodotti originari degli Stati ACP di cui all'articolo 1, paragrafo 2 dell'allegato V in funzione delle necessità di sviluppo economico di tali dipartimenti. Nell'esaminare l'eventuale applicazione di questa possibilità, la Comunità prenderà in considerazione gli scambi commerciali diretti tra gli Stati ACP e i dipartimenti francesi d'oltremare. Si applicheranno tra le parti interessate le procedure di informazione e di consultazione di cui all'articolo 12 dell'allegato V. DICHIARAZIONE XXVIII Dichiarazione comune sulla cooperazione tra gli Stati ACP, i paesi e territori d'oltremare e i dipartimenti francesi d'oltremare vicini Le parti contraenti incoraggiano nei Caraibi, nell'Oceano Pacifico e nell'Oceano Indiano una più intensa cooperazione regionale che coinvolga gli Stati ACP, i paesi e territori d'oltremare e i dipartimenti francesi d'oltremare vicini. Esse invitano le parti contraenti interessate a consultarsi sul modo di promuovere tale cooperazione e ad adottare in questo contesto, in base alle loro rispettive politiche e alla loro situazione specifica nella regione, misure che permettano iniziative in campo economico, compreso lo sviluppo degli scambi commerciali, nonché nei settori sociale e culturale. Gli eventuali accordi commerciali concernenti i dipartimenti francesi d'oltremare possono prevedere misure specifiche a favore dei prodotti di questi ultimi. I problemi relativi alla cooperazione in questi diversi settori saranno sottoposti al Consiglio dei ministri, affinché sia regolarmente informato dei progressi compiuti. DICHIARAZIONE XXIX Dichiarazione comune sui prodotti oggetto della politica agricola comune Le parti contraenti riconoscono che i prodotti oggetto della politica agricola comune sono sottoposti a regimi e regolamentazioni speciali, soprattutto per quanto riguarda le misure di salvaguardia. Le disposizioni dell'accordo relative alla clausola di salvaguardia si applicano a questi prodotti soltanto se sono compatibili con il carattere specifico di detti regimi e regolamentazioni. DICHIARAZIONE XXX Dichiarazione degli Stati ACP sull'articolo 1 dell'allegato V Consapevoli dello squilibrio e dell'effetto discriminante derivanti dal regime della clausola della nazione più favorita, applicabile ai prodotti originari degli Stati ACP sul mercato della Comunità ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera a) dell'allegato V, gli Stati ACP ribadiscono la loro interpretazione secondo la quale lo scopo principale delle consultazioni previste da tale articolo sarà quello di far beneficiare i loro principali prodotti esportabili di un regime almeno altrettanto favorevole di quello accordato dalla Comunità ai paesi che beneficiano del regime dello Stato terzo più favorito. Consultazioni analoghe si terranno inoltre qualora: (a) uno o più Stati ACP dispongano potenzialmente di uno o più prodotti specifici per i quali Stati terzi preferenziali usufruiscano di un regime più favorevole; (b) uno o più Stati ACP intendano esportare nella Comunità uno o più prodotti specifici per i quali Stati terzi preferenziali usufruiscano di un regime più favorevole. DICHIARAZIONE XXXI Dichiarazione della Comunità sull'articolo 5, paragrafo 2, lettera a) dell'allegato V Nell'accettare che venga ripreso all'articolo 5, paragrafo 2, lettera a) dell'allegato V il testo dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera a) della seconda convenzione ACP-CEE, la Comunità mantiene l'interpretazione che era stata data a questo testo, secondo la quale gli Stati ACP accordano alla Comunità un trattamento non meno favorevole di quello che essi riservano a taluni Stati sviluppati nel quadro di accordi commerciali, sempreché questi Stati non accordino agli Stati ACP preferenze più ampie di quelle loro accordate dalla Comunità. DICHIARAZIONE XXXII Dichiarazione comune sulla non discriminazione Le parti convengono che, fatte salve le disposizioni specifiche dell'allegato V al presente accordo, la Comunità non opera discriminazioni tra gli Stati ACP nell'applicazione del regime commerciale previsto nel quadro di detto allegato, tenendo però conto delle disposizioni dell'accordo e d'iniziative autonome particolari adottate in ambito multilaterale, quali quelle prese dalla Comunità nei confronti dei paesi in ritardo di sviluppo. DICHIARAZIONE XXXIII Dichiarazione della Comunità sull'articolo 8, paragrafo 3 dell'allegato V Qualora la Comunità adottasse le misure strettamente indispensabili cui si fa riferimento in questo articolo, essa avrà cura di ricercare quelle che, per la loro portata geografica e/o i tipi di prodotti interessati, rechino il minor danno alle esportazioni degli Stati ACP. DICHIARAZIONE XXXIV Dichiarazione comune sull'articolo 12 dell'allegato V Le parti contraenti convengono che le consultazioni di cui all'articolo 12 dell'allegato V si svolgano secondo le seguenti procedure: (i) le due parti forniscono tutte le informazioni necessarie e utili sul problema o sui problemi specifici in un periodo di tempo atto a consentire una rapida apertura delle discussioni e, in ogni caso, al più tardi entro il mese successivo al ricevimento della richiesta di consultazioni; (ii) il periodo di consultazione di tre mesi ha inizio alla data di ricevimento di dette informazioni; nell'arco di questi tre mesi l'esame tecnico delle informazioni sarà completato nel termine di un mese e le consultazioni comuni al livello del Comitato degli ambasciatori saranno concluse entro i successivi due mesi; (iii) se non si giunge ad una conclusione accettabile per ambo le parti, il problema è sottoposto al Consiglio dei ministri; (iv) qualora il Consiglio dei ministri non adotti una soluzione accettabile per ambo le parti, il Consiglio decide altre misure da adottare al fine di dirimere le controversie individuate nell'ambito delle consultazioni. DICHIARAZIONE XXXV Dichiarazione comune relativa al protocollo n. 1 sull'articolo 7 dell'allegato V Qualora gli Stati ACP prevedano un regime tariffario speciale per l'importazione di prodotti originari della Comunità, comprese Ceuta e Melilla, si applicheranno mutatis mutandis le disposizioni del protocollo n. 1. In tutti gli altri casi in cui il regime applicato alle importazioni da parte degli Stati ACP richiede la certificazione dell'origine, questi ultimi accetteranno i certificati d'origine conformi alle disposizioni delle convenzioni internazionali in materia. DICHIARAZIONE XXXVI Dichiarazione comune relativa al protocollo n. 1 dell'allegato V 1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 12, paragrafo 2, lettera c) del protocollo, il titolo di trasporto marittimo emesso nel primo porto di imbarco a destinazione della Comunità equivale al titolo di trasporto unico per i prodotti che sono oggetto di certificati di circolazione rilasciati negli Stati ACP senza sbocco sul mare. 2. I prodotti esportati dagli Stati ACP senza sbocco sul mare, che non sono immagazzinati negli Stati ACP o nei paesi e territori di cui all'allegato III del protocollo potranno essere oggetto di certificati di circolazione rilasciati alle condizioni di cui all'articolo 16 di detto protocollo. 3. Ai fini dell'articolo 15, paragrafo 4 del protocollo, sono accettati i certificati EUR. 1 emessi da un'autorità competente e vistati dalle autorità doganali. 4. Per facilitare alle imprese degli Stati ACP le ricerche di nuove fonti d'approvvigionamento allo scopo di beneficiare al massimo delle disposizioni del protocollo in materia di cumulo dell'origine, saranno prese disposizioni affinché il Centro per lo sviluppo imprenditoriale offra la sua assistenza agli operatori degli Stati ACP per l'instaurazione di adeguati contatti con fornitori degli Stati ACP, della Comunità e dei paesi e territori, nonché per favorire l'instaurazione di vincoli di cooperazione industriale fra i vari operatori. DICHIARAZIONE XXXVII Dichiarazione comune relativa al protocollo n. 1 dell'allegato V sull'origine dei prodotti della pesca La Comunità riconosce il diritto degli Stati ACP costieri a valorizzare e a sfruttare razionalmente le risorse alieutiche in tutte le acque poste sotto la loro giurisdizione. Le parti contraenti sono d'accordo circa la necessità di un esame delle attuali norme di origine al fine di decidere quali modifiche potrebbero esservi apportate per tener conto del comma precedente. Consapevoli delle loro preoccupazioni e dei loro rispettivi interessi, gli Stati ACP e la Comunità decidono di continuare l'esame dei problemi inerenti all'entrata sui mercati della Comunità dei prodotti alieutici ottenuti da catture effettuate nelle zone poste sotto la giurisdizione nazionale degli Stati ACP, al fine di trovare una soluzione di comune gradimento. Questo esame sarà effettuato dal comitato di cooperazione doganale assistito eventualmente dagli esperti appropriati dopo l'entrata in vigore dell'accordo. I risultati dell'esame saranno presentati, nel primo anno di applicazione dell'accordo, al Comitato degli ambasciatori e, al più tardi durante il secondo anno, al Consiglio dei ministri, affinché, su tale scorta, quest'ultimo possa trovare una soluzione di reciproco gradimento. Per ora, per quanto riguarda la attività di trasformazione dei prodotti alieutici negli Stati ACP, la Comunità si dichiara disposta ad esaminare con spirito aperto le domande di deroga alle norme di origine per i prodotti trasformati di questo settore produttivo, basate sull'esistenza di obblighi di sbarco di catture contenuti in accordi di pesca con paesi terzi. Nel suo esame, la Comunità terrà conto specialmente del fatto che i paesi terzi interessati devono garantire un normale sbocco a questi prodotti previo trattamento, purché essi non siano destinati al consumo nazionale o regionale. DICHIARAZIONE XXXVIII Dichiarazione della Comunità relativa al protocollo n. 1 dell'allegato V sull'estensione delle acque territoriali Ricordando che i principi riconosciuti del diritto internazionale in materia limitano l'estensione massima delle acque territoriali a 12 miglia marine, la Comunità dichiara che applicherà le disposizioni del protocollo tenendo conto di questo limite ogniqualvolta il protocollo faccia riferimento a questo concetto. DICHIARAZIONE XXXIX Dichiarazione degli Stati ACP relativa al protocollo n. 1 dell'allegato V sull'origine dei prodotti della pesca Gli Stati ACP riaffermano l'opinione costantemente espressa durante i negoziati sulle norme di origine per quanto riguarda i prodotti alieutici e di conseguenza confermano che, nell'esercizio dei loro diritti sovrani sulle risorse alieutiche nelle acque poste sotto la loro giurisdizione nazionale, compresa la zona economica esclusiva quale è definita dalla convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, tutte le catture effettuate in queste acque e sbarcate obbligatoriamente in porti degli Stati ACP a scopo di trasformazione dovrebbero beneficiare del carattere originario. DICHIARAZIONE XL Dichiarazione comune sull'applicazione della regola della tolleranza in valore nel settore del tonno La Comunità europea si impegna ad attuare disposizioni adeguate al fine di applicare a tutti gli effetti la regola della tolleranza in valore nel settore del tonno, conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, del protocollo n. 1 dell'allegato V. A tal fine, la Comunità presenterà, entro la data della firma del presente accordo , le condizioni di utilizzo del 15% di tonno non originario a norma del presente articolo La proposta della Comunità specificherà le modalità del metodo di calcolo basato sul certificato di circolazione EUR.1. Le due parti decidono che, se con l'impiego di detto metodo dovesse rivelarsi difficile ottenere la flessibilità desiderata, procederanno ad una sua revisione dopo due anni di applicazione. DICHIARAZIONE XLI Dichiarazione comune sull'articolo 6, paragrafo 11 del protocollo 1 dell'allegato V La Comunità accetta di esaminare caso per caso, alla luce dell'articolo 40 del protocollo 1, qualsiasi richiesta documentata, presentata dopo la firma dell'accordo, relativa ai prodotti tessili esclusi dal cumulo con i paesi in via di sviluppo vicini (articolo 6, paragrafo 11 del protocollo 1). DICHIARAZIONE XLII Dichiarazione comune sulle norme d'origine: cumulo con il Sudafrica il consiglio di cooperazione doganale ACP-CE è disposto ad esaminare al più presto qualsiasi richiesta di cumulo relativo a lavorazioni o trasformazioni ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 10, del protocollo n. 1 dell'allegato V proveniente da organismi regionali che rappresentano un'integrazione economica regionale significativa. DICHIARAZIONE XLIII Dichiarazione comune sull'allegato 2 al protocollo 1 dell'allegato V Qualora nell'applicazione delle norme contenute nell'allegato II, le esportazioni degli Stati ACP siano pregiudicate, la Comunità esaminerà e, se necessario, adotterà misure correttive appropriate al fine di rimediare alla situazione e ristabilire la situazione ex ante (decisione 2/97 del Consiglio dei ministri). La Comunità ha preso atto delle richieste formulate dagli Stati ACP in materia di norme d'origine nel contesto dei negoziati. La Comunità accetta di esaminare caso per caso qualsiasi richiesta documentata di miglioramento delle norme d'origine contenute nell'allegato II alla luce dell'articolo 40 del protocollo 1.