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Document JOC_2001_240_E_0004_01

    Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome della Comunità europea, dell'accordo di partenariato tra gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro [COM(2000) 324 def. — 2000/0124(AVC)]

    GU C 240E del 28.8.2001, p. 4–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    52000PC0324(01)

    Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome della Comunità europea, dell'accordo di partenariato tra gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro /* COM/2000/0324 def. */

    Gazzetta ufficiale n. 240 E del 28/08/2001 pag. 0004 - 0004


    Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome della Comunità europea, dell'accordo di partenariato tra gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro

    (presentate dalla Commissione)

    RELAZIONE

    Contesto generale

    (1) Con decisione del 29 giugno 1998, il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con gli Stati ACP per la conclusione di un accordo di partenariato che subentri alla convenzione di Lomé, e ha approvato le relative direttive di negoziato.

    (2) I negoziati si sono svolti dal 30 settembre 1998 al 3 febbraio 2000.

    (3) La Commissione ritiene che l'accordo sia conforme alle direttive di negoziato adottate dal Consiglio il 29 giugno 1998.

    (4) Il nuovo accordo, che segna una svolta fondamentale nelle relazioni tra gli Stati ACP, la Comunità e i suoi Stati membri, si ispira all'acquis delle successive convenzioni di Lomé.

    (5) L'accordo, che sarà concluso per un periodo ventennale con possibilità di revisioni quinquennali, comporta un protocollo finanziario per ogni quinquennio. Alcune componenti dell'accordo, quali le procedure di esecuzione dell'assistenza finanziaria o gli orientamenti politici settoriali, saranno rivedute e adeguate, all'occorrenza, dal Consiglio dei ministri ACP-CE, che si riunirà di norma una volta all'anno. Questa nuova impostazione, caratterizzata da una maggiore flessibilità, consentirà di adeguare il sistema di cooperazione agli sviluppi successivi.

    (6) Si è concordato un calendario specifico per il regime commerciale (cfr. paragrafo 13).

    (7) Il nuovo accordo, che associa politica, commercio e sviluppo, si basa su cinque pilastri interdipendenti:

    - dimensione politica globale,

    - promozione di impostazioni partecipative,

    - maggiore impegno per la riduzione della povertà,

    - creazione di un quadro per la cooperazione economica e commerciale,

    - riforma della cooperazione finanziaria.

    (8) L'accordo contiene disposizioni volte ad intensificare il dialogo politico fra le Parti. Dato che il rispetto dei diritti umani, i principi democratici e lo Stato di diritto sono elementi essenziali del partenariato, è stata prevista una procedura di consultazione in caso di violazione di questi principi. In situazioni di particolare urgenza, si possono prendere le misure del caso senza l'obbligo di consultazioni preliminari.

    (9) L'accordo sancisce un impegno relativo al buon governo, elemento fondamentale del partenariato, e prevede una procedura di consultazione per i casi gravi di corruzione.

    (10) L'accordo contiene altresì disposizioni innovative volte a promuovere le impostazioni partecipative onde coinvolgere la società civile e i partner sociali ed economici

    - fornendo loro informazioni esaurienti sull'accordo di partenariato ACP-UE, specie negli Stati ACP;

    - consultando la società civile in merito alle riforme e alle politiche economiche, sociali e istituzionali che l'UE è chiamata a sostenere;

    - agevolando la partecipazione degli attori non statali all'esecuzione dei programmi e dei progetti;

    - aiutando gli attori non statali a migliorare le loro capacità;

    - favorendo i collegamenti in rete e i contatti tra gli attori degli ACP e dell'UE.

    (11) La priorità assoluta che il nuovo partenariato attribuisce alla riduzione della povertà è sancita sia nelle disposizioni generali dell'accordo che nelle disposizioni relative alle strategie di sviluppo. Le strategie di cooperazione rispecchieranno gli impegni internazionali, tra cui le conclusioni delle conferenze dell'ONU e gli obiettivi internazionali in materia di sviluppo, segnatamente quelli della strategia definita dal CAS dell'OCSE.

    (12) L'UE e gli Stati ACP definiranno insieme un nuovo regime commerciale finalizzato alla liberalizzazione degli scambi tra le Parti, elaborando le necessarie disposizioni sulle questioni commerciali. La cooperazione economica e commerciale si prefigge di:

    - favorire l'integrazione graduale e armoniosa degli Stati ACP nell'economia mondiale;

    - migliorare le strutture di produzione, approvvigionamento e commercializzazione;

    - creare una nuova dinamica commerciale e incentivare gli investimenti;

    - garantire la piena conformità con le disposizioni dell'OMC.

    (13) I negoziati sugli accordi di partenariato economico inizieranno al più tardi nel settembre 2002. Il regime attuale rimarrà in vigore per tutto il periodo preparatorio (al massimo dal 2000 al 2008).

    (14) L'accordo contiene disposizioni sulla cooperazione nei settori legati al commercio.

    (15) La cooperazione per il finanziamento dello sviluppo è attuata conformemente a e coerentemente con gli obiettivi, le strategie e le priorità di sviluppo stabiliti dagli Stati ACP, a livello nazionale e regionale. Essa mira a:

    (a) promuovere l'assunzione di responsabilità da parte degli attori locali a tutti i livelli del processo di sviluppo;

    (b) rispecchiare un partenariato basato su diritti e obblighi reciproci;

    (c) accentuare l'importanza della prevedibilità e della sicurezza degli apporti di risorse, effettuati a condizioni molto liberali e su base regolare;

    (d) essere flessibile e adeguata alla situazione di ciascuno Stato ACP, nonché alla natura specifica del progetto o del programma interessato;

    (e) assicurare l'efficacia, il coordinamento e la coerenza degli interventi.

    (16) Gli strumenti sono stati raggruppati e razionalizzati. Tutte le risorse disponibili a titolo del FES saranno erogate attraverso due strumenti: una dotazione per la concessione di aiuti non rimborsabili e una destinata a fornire capitali di rischio e prestiti al settore privato.

    La proposta

    (17) Per i motivi sopra esposti, la Commissione ritiene opportuno concludere l'accordo a nome della Comunità. Essa propone pertanto al Consiglio di approvare il testo dell'accordo e di adottare le proposte che figurano in allegato. Si tratta di un accordo misto, che pertanto dovrà essere ratificato anche dagli Stati membri secondo le rispettive disposizioni costituzionali.

    (18) La Commissione ritiene opportuno accogliere la richiesta di adesione all'accordo di partenariato ACP-CE presentata da sei paesi del Pacifico (Stati federati di Micronesia, Repubblica delle isole Marshall, Palau, Nauru, isole Cook e Niue). Questi paesi dovrebbero essere aggiunti all'elenco degli Stati firmatari che figura nell'atto finale.

    (19) La proposta relativa alla firma autorizza il presidente del Consiglio a designare la persona abilitata a firmare l'accordo a nome della Comunità.

    (20) La proposta relativa alla conclusione autorizza il presidente del Consiglio a designare la persona abilitata a depositare lo strumento di approvazione a nome della Comunità europea. L'articolo 3 della proposta fa riferimento alla procedura da applicare in caso di violazione di uno degli elementi essenziali o nei casi gravi di corruzione. Esso riprende le disposizioni della decisione 1999/214/CE del Consiglio (GU L 75 del 20.3.1999). Si chiederà al Parlamento europeo di approvare la conclusione dell'accordo.

    Proposta di

    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    relativa alla firma, a nome della Comunità europea, dell'accordo di partenariato tra gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 310 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

    vista la proposta della Commissione(1),

    considerando che è opportuno firmare, a nome della Comunità europea, l'accordo negoziato dalla Commissione e dal Consiglio tra gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro,

    DECIDE:

    Articolo unico

    Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare, a nome della Comunità europea, l'accordo di partenariato tra gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro.

    Fatto a Bruxelles,

    Per il Consiglio

    Il Presidente

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