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Document JOC_2001_180_E_0094_01

    Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche dei trasporti ferroviari [COM(2000) 798 def./2 — 2001/0048(COD)] (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU C 180E del 26.6.2001, p. 94–107 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    52000PC0798

    Proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alle statistiche dei trasporti ferroviari /* COM/2000/0798 def. - COD 2001/0048 */

    Gazzetta ufficiale n. 180 E del 26/06/2001 pag. 0094 - 0107


    Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo alle statistiche dei trasporti ferroviari

    (presentata dalla Commissione)

    MEMORANDUM ESPLICATIVO

    Giustificazione e obiettivo

    1. La promozione dei trasporti ferroviari costituisce un elemento importante della politica comune dei trasporti, sia per motivi di efficienza economica che per ridurre il consumo di energia e l'impatto dei trasporti sull'ambiente. Tale obiettivo globale è stato perseguito da tutta una serie di misure comunitarie, in particolare la direttiva 91/440/CEE del Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie [1], e documenti strategici della Commissione come il libro bianco su una Strategia di rilancio delle ferrovie comunitarie [2]. Nel 1998, la Commissione ha proposto un ulteriore pacchetto destinato al rafforzamento della direttiva 91/440 [3]. Questi provvedimenti sono attualmente all'esame del Parlamento europeo e del Consiglio [4].

    [1] GU L 237, 24.8.1991 pag. 25.

    [2] COM(96)421 def., 30.7.1996.

    [3] COM(98)480 def., 22.7.1998.

    [4] Vedi COM(2000)575 def. 15.9.2000.

    Inoltre, i trasporti ferroviari sono stati incentivati da consistenti investimenti in materia di infrastrutture nell'ambito della sezione relativa ai trasporti delle reti transeuropee, e dei fondi strutturali e di coesione.

    2. Le statistiche comunitarie sui trasporti ferroviari sono necessarie per il monitoraggio degli sviluppi dell'industria ferroviaria, sia per verificare gli effetti delle azioni di cui al paragrafo 1 che per consentire la preparazione di azioni future.

    In particolare, le statistiche sui trasporti ferroviari costituiranno un elemento importante di un sistema europeo per l'osservazione del mercato ferroviario, come previsto dalla proposta direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 91/440/CEE del Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie4.

    3. Il miglioramento della sicurezza ferroviaria è un altro elemento sempre più importante delle politiche comunitarie in materia. La disponibilità di dati armonizzati sulla sicurezza è fondamentale per il monitoraggio degli sviluppi in questo settore, per la comparazione della situazione in materia di sicurezza fra le diverse modalità di trasporto e infine per attività di benchmarking tra Stati membri e imprese ferroviarie. La mancanza d'informazioni statistiche comparabili in questo settore costituisce una carenza largamente riconosciuta delle statistiche ferroviarie, che potrà essere ovviata dal presente regolamento.

    4. Le statistiche sui trasporti ferroviari vengono attualmente raccolte ai sensi della direttiva 80/1177 [5], che presenta però alcuni inconvenienti:

    [5] GU L 350, 23.12.1980, pag. 23.

    - sono coperti solo i trasporti di merci, mentre le azioni comunitarie sui trasporti ferroviari necessitano anche di dati sui trasporti di passeggeri e sulla sicurezza;

    - è compreso un elenco delle amministrazioni ferroviarie in merito alle quali vengono compilati i dati. Con la ristrutturazione dell'industria e la creazione di gestori delle infrastrutture da un lato e di operatori (imprese ferroviarie) dall'altro, e con l'ingresso nel mercato di nuovi operatori, alcune di tali amministrazioni ferroviarie non esistono più, mentre altre si sono trasformate e agiscono sul mercato in compagnia di operatori non compresi nell'elenco citato;

    - le statistiche previste non corrispondono alle attuali esigenze in materia;

    - sono stati identificati significativi problemi qualitativi;

    - non è prevista alcuna modifica della direttiva attraverso una procedura comitale.

    La dimensione regionale delle azioni comunitarie per la promozione dei trasporti ferroviari giustifica inoltre una scomposizione regionale più particolareggiata di quella ai sensi della direttiva 80/1117, talché in futuro i flussi di passeggeri e merci possano essere descritti su base regionale in tutta l'UE.

    Questi inconvenienti, presi collettivamente, hanno reso necessaria la sostituzione della direttiva 80/1177.

    5. Oltre alle statistiche di cui alla direttiva 80/1177, alcune statistiche dei trasporti ferroviari vengono trasmesse all'Eurostat dagli Stati membri su base volontaria. In luogo della direttiva 80/1177, una delle possibilità era costituita dalla raccolta su base volontaria di tutte le statistiche sui trasporti ferroviari. Questa opzione è stata respinta in quanto in un mercato ferroviario commerciale, tutti gli operatori devono essere sottoposti ad obblighi legalmente vincolanti e applicabili a tutti senza il rischio di svantaggi commerciali per determinati operatori che trasmettono i dati su base volontaria.

    6. Un nuovo atto giuridico permette altresì l'introduzione della procedura comitale e il chiarimento del ruolo delle autorità nazionali a livello della compilazione e trasmissione all'Eurostat delle statistiche in oggetto.

    Base giuridica e forma dell'atto proposto

    7. La proposta base giuridica del regolamento sulle statistiche dei trasporti ferroviari è costituita dall'articolo 285 del trattato, relativo alle statistiche comunitarie. La proposta è compresa nel programma di lavoro della Commissione per il 2000 [6].

    [6] COM(2000)155 def., allegato, programma n. 2000/233.

    8. Il nuovo atto assume la forma del regolamento anziché della direttiva in quanto è previsto che sia direttamente applicabile negli Stati membri senza previo recepimento nella legislazione nazionale. Ciò non pregiudica la libertà delle autorità nazionali di compilare le statistiche specificate utilizzando metodi che tengono conto delle diverse condizioni esistenti negli Stati stessi. Lo strumento del regolamento è in linea con altri atti statistici approvati dopo il 1997.

    Caratteristiche principali del regolamento

    9. Il regolamento definisce una serie di norme comuni per le statistiche dei trasporti ferroviari, con una serie di allegati che specificano le relative tabelle statistiche. Le norme fissate riguardano le definizioni, modalità di raccolta dei dati, trasmissione e diffusione, e procedura del comitato per l'approvazione delle misure d'attuazione e per la futura rettifica del regolamento. Sono inoltre comprese norme relative al mantenimento della qualità delle statistiche, alla valutazione e alle modalità di riferimento al Parlamento europeo e al Consiglio. Inoltre, il regolamento prevede norme relative al campo coperto dalle statistiche in questione.

    10. Le definizioni sono formulate all'articolo 2. Ulteriori definizioni a carattere tecnico sono necessarie per garantire che un livello ragionevole d'armonizzazione sia definito attraverso la procedura comitale (articolo 11), nella consapevolezza che non è concretamente possibile imporre definizioni giuridicamente vincolanti di tutti i termini utilizzati nella raccolta dei dati statistici. Per quanto riguarda le statistiche degli incidenti (allegato H), è chiaro che le diverse prassi nazionali rendono necessaria la trasmissione dei dati in base alle definizioni nazionali correnti, per un periodo di cinque anni, benché la conformità alle definizioni comuni costituisca l'obiettivo a lungo termine.

    11. Per la raccolta dei dati, l'articolo 5 del regolamento prevede un approccio altamente flessibile, allo scopo di minimizzare i costi per gli operatori e per le autorità nazionali, e di approfittare delle esistenti attività per la raccolta di dati. Benché le autorità nazionali rimangano responsabili del coordinamento e del controllo della qualità, alla raccolta dei dati possono partecipare altre organizzazioni all'uopo designate. Ad esempio, si prevede che alcuni Stati membri si avvalgano dell'opzione di raccogliere le statistiche sui trasporti ferroviari attraverso il gestore delle infrastrutture (che raccoglie comunque alcuni dati per conto proprio). È possibile che alcuni Stati membri preferiscano designare un'organizzazione professionale. Viene anche chiarito esplicitamente che i dati provenienti da fonti diverse possono essere liberamente combinati per raggiungere i risultati statistici specificati.

    12. Come in altri atti statistici con valore di legge, le disposizioni tecniche per la trasmissione delle statistiche all'Eurostat (articolo 6) sono destinate ad essere approvate successivamente attraverso la procedura del comitato. Ciò è auspicabile per consentire la discussione e convalida con gli Stati membri degli elenchi dei codici e dei formati dei file prima dell'approvazione delle versioni definitive.

    13. In materia di diffusione (articolo 7), il regolamento prevede la diffusione di tutti i dati raccolti agli allegati A-H, subordinatamente alle opportune salvaguardie per i dati che le imprese ferroviarie chiedono esplicitamente che vengano trattati in maniera differenziale per motivi di riservatezza. Il livello di dettaglio delle tabelle proposte è stato deliberatamente limitato al fine di consentirne la diffusione senza rivelare informazioni commercialmente delicate.

    Le informazioni di cui all'allegato I non possono essere diffuse salvo specifiche disposizioni approvate a tal fine attraverso la procedura comitale.

    14. I disposti in materia di qualità e relazioni (articoli 8 e 9) sono destinati a sottolineare, primo, l'importanza di raccomandazioni metodologiche non vincolanti a integrazione dell'atto legale per ottenere il miglioramento della qualità statistica con l'entrata in vigore del regolamento, e, secondo, la valutazione di qualità, costi e benefici delle statistiche in oggetto.

    15. La procedura comitale (articoli 10 e 11) è destinata a garantire che le disposizioni del regolamento possano essere perfezionate alla luce dell'esperienza. In particolare, l'Eurostat avrà cura di proporre definizioni tecniche armonizzate, norme per l'applicazione delle procedure semplificate per la trasmissione dei dati e infine, una volta pienamente verificate, norme di trasmissione a carattere tecnico. La Commissione propone la procedura di regolamentazione come tipo di procedura più adatto in questo caso, conformemente alla decisione 1999/468/CE del Consiglio [7].

    [7] GU L 184, 17.7.1999 pag. 23.

    16. Il campo di applicazione del regolamento è oggetto di numerosi articoli. L'articolo 2 illustra l'obiettivo generale della completa copertura delle ferrovie dell'Unione europea, con ciascun Stato membro che trasmette i dati sui trasporti ferroviari nel proprio territorio. Se un operatore è attivo in più di uno Stato membro - situazione destinata a diventare sempre più frequente - le autorità nazionali lo invitano a fornire dati separati per ciascuno dei paesi in cui opera, allo scopo di compilare appunto i dati nazionali.

    Per motivi di efficienza e di costi, gli Stati membri hanno inoltre facoltà di escludere talune categorie di ferrovie secondarie come pure gli operatori più piccoli fino a un massimo cumulativo pari al 2% del mercato. Se necessario, tale soglia può essere modificata attraverso la procedura comitale. Benché l'esclusione degli operatori più piccoli comporti una certa distorsione delle statistiche, la proposta costituisce pur sempre un notevole miglioramento sui dati disponibili attualmente, che spesso omettono cifre relative ad operatori piuttosto importanti.

    Al fine di ridurre i costi per gli operatori più piccoli, si prevede inoltre la possibilità di dichiarazioni semplificate (allegati B e D). Le relative norme di applicazione saranno approvate attraverso la procedura comitale.

    In questo contesto, l'allegato I presenta l'elenco delle imprese ferroviarie coperte da ciascuno degli allegati, per garantire che le tabelle statistiche possano essere correttamente interpretate dagli utenti.

    17. Il regolamento prevede una serie completamente nuova di statistiche comunitarie sui trasporti ferroviari di passeggeri. Gli specifici requisiti per tale categoria, fissati agli allegati C e D, sono stati concepiti alla luce delle limitazioni metodologiche che gravano sulla raccolta di dati sui passeggeri ferroviari. Ulteriori statistiche sull'argomento, ad esempio con distinzione dei servizi ad alta velocità o di quelli urbani rispetto ai trasporti inter-city, sono previste in futuro ma non ancora attualmente, in quanto l'Eurostat ritiene necessario il preventivo sviluppo della relativa metodologia sulla base di dichiarazioni a carattere volontario.

    Dati richiesti

    18. I dati richiesti sono specificati negli allegati A-H (articolo 4). Le principali tabelle annuali per i trasporti passeggeri e merci sono comprese negli allegati A-D, mentre i principali indicatori trimestrali sono specificati all'allegato E. Le statistiche dei trasporti intermodali di merci sono ora comprese negli allegati A e B.

    19. Gli allegati F e G sono destinati alla raccolta dei dati sugli aspetti regionali dei trasporti ferroviari, compresi i flussi interregionali a livello NUTS2 ed i flussi sulla rete ferroviaria.

    I dati sui flussi di rete sono simili a quelli attualmente raccolti sui trasporti stradali per mezzo dei censimenti quinquennali E-Road coordinati dall'UNECE; l'Eurostat intende raccomandare un'opportuna metodologia per la raccolta di analoghi dati per le reti ferroviarie, sulla base delle esperienze effettuate durante uno studio nel 1997-1998 e dei lavori in corso in sede UNECE. L'allegato G, pertanto, costituisce la necessaria base giuridica per questo lavoro, senza peraltro costituire una specifica particolareggiata dei dati da trasmettere.

    Costi e benefici del regolamento

    20. L'applicazione del regolamento comporta alcuni costi addizionali per le autorità nazionali responsabili delle statistiche dei trasporti, nonché per le imprese ferroviarie.

    21. In alcuni Stati membri, le autorità nazionali sono già responsabili della compilazione di statistiche comunitarie sui trasporti ferroviari, compresi sia i dati trasmessi a norma della direttiva 80/1177 del Consiglio che quelli inviati all'Eurostat su base volontaria. Per questi paesi, i costi addizionali derivanti dagli allegati A-F saranno limitati, in quanto il volume totale dei dati da compilare aumenterà di poco, essenzialmente per coprire nuovi operatori precedentemente non compresi nelle statistiche.

    In altri Stati membri, i dati specificati dalla direttiva 80/1177 del Consiglio sono stati trasmessi direttamente all'Eurostat dalla principale impresa ferroviaria succeduta alla precedente amministrazione ferroviaria. In questi paesi, in seguito al regolamento le autorità nazionali dovranno assumersi ulteriori responsabilità in materia di coordinamento e qualità dei dati, benché la raccolta dei dati stessi possa essere delegata conformemente alle disposizioni dell'articolo 5. Tale ruolo delle autorità nazionali riveste importanza essenziale per garantire la copertura e la qualità delle statistiche sui trasporti ferroviari quando un certo numero di operatori commerciali sono presenti sul mercato dei trasporti ferroviari nazionali; pertanto, per questi paesi, alcuni costi addizionali per le autorità nazionali sono inevitabili.

    22. Gli operatori ferroviari dovranno ricavare i dati dai loro sistemi d'informazione interni, producendo relazioni di sintesi da trasmettere all'autorità nazionale responsabile della compilazione delle statistiche ferroviarie e relativa trasmissione all'Eurostat. In pratica, gran parte degli operatori producono già tali dati per uso interno, e già li trasmettono ad organizzazioni professionali come l'Unione internazionale delle ferrovie (UIC). Pertanto, i costi addizionali per le imprese dovrebbero essere limitati.

    23. Le clausole in materia di relazionamento semplificato per gli operatori più piccoli permetteranno inoltre di ridurre i costi di applicazione degli operatori e delle autorità nazionali.

    24. La compilazione dei dati di cui agli allegati F e G comporterà alcuni costi addizionali per tutti gli Stati membri e operatori, ma questi dati non devono essere raccolti ogni anno, per cui il costo medio annuo rimane ragionevole rispetto al valore delle informazioni.

    25. Oltre alla motivazione principale del presente regolamento, di cui ai paragrafi 1-5, le statistiche previste rivestono interesse anche per vari utenti degli Stati membri, compresi gli operatori ferroviari. Fra i benefici individuati nel corso dei colloqui con le parti interessate possiamo indicare le seguenti categorie:

    - informazioni sul mercato dei trasporti ferroviari;

    - informazioni che possono essere utilizzate dagli operatori come punti di riferimento (benchmarks) per le loro attività rispetto alla media dell'industria;

    - informazioni che possono essere utilizzate a fini di finanziamento per importanti progetti. Le informazioni statistiche convalidate in maniera indipendente sono utili ai finanziatori, in quanto permettono di disporre di informazioni obiettive sulla fattibilità dei progetti.

    2001/0048 (COD)

    Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo alle statistiche dei trasporti ferroviari

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    Visto il trattato che istituisce la Comunità europea, e in particolare l'articolo 285,

    Vista la proposta della Commissione [8],

    [8] GU C , , pag. .

    Visto il parere del Comitato economico e sociale [9],

    [9] GU C , , pag. .

    Visto il parere del Comitato delle Regioni [10],

    [10] GU C , , pag. .

    In conformità alla procedura di cui all'articolo 251 del trattato [11],

    [11] GU C , , pag. .

    Considerando quanto segue:

    (1) Le ferrovie costituiscono una parte importante delle reti di trasporto della Comunità.

    (2) La Commissione necessita di statistiche sul trasporto di merci e di passeggeri a mezzo ferrovia per il monitoraggio e lo sviluppo della politica comune dei trasporti, nonché degli elementi relativi ai trasporti delle politiche sulle regioni e sulle reti transeuropee.

    (3) Le statistiche sulla sicurezza ferroviaria sono richieste dalla Commissione per la preparazione ed il monitoraggio delle azioni comunitarie nel settore della sicurezza dei trasporti.

    (4) Le statistiche comunitarie sui trasporti ferroviari sono inoltre necessarie per un sistema europeo per l'osservazione del mercato ferroviario ai sensi della direttiva xx/xxx/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio recante emendamento della direttiva 91/440/CEE del Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie [12].

    [12] GU L , , pag. .

    (5) Le statistiche comunitarie su tutte le modalità di trasporto dovrebbero essere raccolte in base a concetti e norme comuni, allo scopo di consentire la più completa comparabilità possibile fra i diversi modi di trasporto.

    (6) La ristrutturazione dell'industria ferroviaria ai sensi della direttiva 91/440/CEE del Consiglio [13], come pure la variazione del tipo di informazioni richieste dalla Commissione e dagli altri utenti delle statistiche comunitarie sui trasporti ferroviari, rendono superate le disposizioni della direttiva 80/1177/CEE del Consiglio [14] per la raccolta di statistiche presso le amministrazioni delle principali reti ferroviarie specificate.

    [13] GU L 237, 24.8.1991, pag. 25.

    [14] GU L 350, 23.12.1980, pag. 23.

    (7) La coesistenza di imprese ferroviarie di proprietà pubblica e privata in un mercato commerciale dei trasporti ferroviari richiede un'esplicita specificazione delle informazioni statistiche che devono essere trasmesse da tutte le imprese ferroviarie, e diffuse dall'Eurostat.

    (8) Conformemente al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato, la creazione di norme statistiche comuni che permettono la produzione di dati armonizzati costituisce un'azione che può essere intrapresa in maniera efficiente soltanto a livello comunitario; tali norme saranno peraltro applicate in ciascun Stato membro sotto l'autorità degli organismi e istituzioni responsabili della produzione delle statistiche ufficiali.

    (9) Il regolamento n. 322/97/CE del Consiglio del 17 febbraio 1997 sulle statistiche comunitarie [15] costituisce il quadro di riferimento delle disposizioni fissate dal presente regolamento.

    [15] GU L 52, 22.2.1997, pag. 1.

    (10) Dato che le misure necessarie per l'applicazione del presente regolamento costituiscono misure di portata generale ai sensi dell'articolo 2 della decisione del Consiglio 1999/468/CE del 28 giugno 1999 recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione [16], tali misure devono essere approvate in base alla procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione citata.

    [16] GU L 184, 17.7.1999, pag. 23.

    (11) Il comitato del programma statistico istituito in virtù della decisione 89/382 (CEE/Euratom) [17] del Consiglio è stato consultato in conformità all'articolo 3 della citata decisione.

    [17] GU L 181, 28.6.1989, pag. 47.

    HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Obiettivo

    L'obiettivo del presente regolamento è la definizione di norme comuni per la compilazione delle statistiche comunitarie sui trasporti ferroviari.

    Articolo 2

    Campo d'applicazione

    Il presente regolamento si applica a tutte le ferrovie nell'Unione europea. Ciascuno Stato membro trasmette le statistiche relative ai trasporti ferroviari sul proprio territorio nazionale. Gli Stati membri hanno facoltà di escludere dal campo d'applicazione del presente regolamento:

    - le imprese ferroviarie che operano interamente o principalmente nell'ambito di impianti industriali e simili, ivi comprese le installazioni portuali,

    - le imprese ferroviarie che forniscono essenzialmente servizi turistici locali, come ferrovie storiche a vapore,

    - altre imprese ferroviarie che rappresentano collettivamente meno del 2% del totale dei trasporti ferroviari di passeggeri o di merci nel paese interessato, misurati rispettivamente in passeggeri-km e tonnellate-km. Queste soglie possono essere modificate in conformità alla procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

    Articolo 3

    Definizioni

    1. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

    - "paese dichiarante": lo Stato membro che trasmette i dati all'Eurostat.

    - "autorità nazionali": istituti nazionali di statistica ed altri organi responsabili della produzione delle statistiche comunitarie in ciascun Stato membro .

    - "impresa ferroviaria": qualsiasi impresa di diritto pubblico o privato che presta servizi di trasporto di merci e/o passeggeri a mezzo ferrovia.

    2. Le definizioni di cui al paragrafo 1 possono essere rettificate o aggiornate con l'adozione di ulteriori definizioni necessarie per garantire l'armonizzazione delle statistiche conformemente alla procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

    Articolo 4

    Raccolta dei dati

    1. Le statistiche che devono essere raccolte sono indicate negli allegati al presente regolamento. Tali statistiche coprono le seguenti categorie di dati:

    - statistiche annuali sui trasporti di merci - dati particolareggiati (allegato A)

    - statistiche annuali sui trasporti di merci - dati semplificati (allegato B)

    - statistiche annuali sui trasporti passeggeri - dati particolareggiati (allegato C)

    - statistiche annuali sui trasporti passeggeri - dati semplificati (allegato D)

    - statistiche trimestrali sui trasporti di passeggeri e merci (allegato E)

    - statistiche regionali sui trasporti di passeggeri e merci (allegato F)

    - statistiche sui flussi di traffico sulla rete ferroviaria (allegato G)

    - statistiche sugli incidenti (allegato H)

    2. Gli allegati B e D stabiliscono requisiti a carattere semplificato, da utilizzarsi da parte degli Stati membri in alternativa ai normali requisiti particolareggiati di cui rispettivamente agli allegati A e C. Le norme applicate dagli Stati membri per determinare le imprese che possono essere coperte da tali procedure semplificate sono approvate conformemente alla procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

    3. Per ciascuna categoria di dati, l'allegato corrispondente specifica:

    - l'elenco delle variabili e le corrispondenti unità di misura

    - i periodi e la frequenza di riferimento

    - l'elenco delle tabelle, con la composizione di ciascuna tabella

    - le scadenze per la trasmissione dei dati

    - il primo periodo di riferimento per cui devono essere trasmessi i dati

    - se necessario, ulteriori note.

    4. Gli Stati membri presentano un elenco delle imprese ferroviarie per cui vengono trasmesse le statistiche, come specificato all'allegato I.

    5. Ai fini del presente regolamento, le merci vengono classificate conformemente all'allegato J. Le merci pericolose vengono ulteriormente classificate conformemente all'allegato K.

    6. Il contenuto degli allegati può essere rettificato conformemente alla procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

    Articolo 5

    Fonti dei dati

    1. Gli Stati membri hanno facoltà di designare qualsiasi organizzazione pubblica o privata per la partecipazione alla raccolta dei dati richiesti ai sensi del presente regolamento.

    2. I dati necessari possono essere ottenuti utilizzando qualsiasi combinazione delle seguenti fonti:

    - indagine obbligatoria

    - dati amministrativi, compresi i dati raccolti dalle autorità di regolamentazione

    - procedure statistiche estimative

    - dati trasmessi da organizzazioni professionali dell'industria ferroviaria

    - studi specifici

    3. Le autorità nazionali prendono provvedimenti per il coordinamento delle fonti dei dati utilizzati e per assicurare la qualità delle statistiche trasmesse all'Eurostat.

    Articolo 6

    Trasmissione delle statistiche all'Eurostat

    1. Gli Stati membri trasmettono all'Eurostat le statistiche di cui all'articolo 4.

    2. Le disposizioni per la trasmissione delle statistiche di cui all'articolo 4 vengono fissate conformemente alla procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

    Articolo 7

    Diffusione

    1. I dati di cui agli allegati A-H del presente regolamento vengono diffusi dall'Eurostat. Tuttavia, su richiesta presentata alle autorità nazionali da un'impresa ferroviaria, i dati che permettono l'indiretta identificazione dell'impresa e che non sono disponibili al pubblico a livello nazionale non vengono diffusi, ovvero tali dati vengono ristrutturati affinché la loro diffusione non rechi pregiudizio al mantenimento della riservatezza statistica. Tali richieste, con le necessarie informazioni di sostegno, vengono notificate all'Eurostat dalle autorità nazionali.

    2. Le informazioni di cui all'allegato I non vengono diffuse, salvo nella misura in cui vengano fissate specifiche disposizioni in materia in base alla procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

    Articolo 8

    Qualità delle statistiche

    1. Allo scopo di assistere gli Stati membri nel mantenimento della qualità delle statistiche in questo settore, l'Eurostat sviluppa e pubblica raccomandazioni metodologiche. Tali raccomandazioni tengono conto delle pratiche migliori delle autorità nazionali, delle imprese ferroviarie e delle organizzazioni professionali dell'industria ferroviaria.

    2. La qualità dei dati statistici viene valutata dall'Eurostat. A tal fine gli Stati membri trasmettono, su richiesta dell'Eurostat, le informazioni sui metodi utilizzati per l'elaborazione delle statistiche.

    Articolo 9

    Relazioni

    Trascorsi tre anni dall'inizio della raccolta dei dati, la Commissione trasmette una relazione al Parlamento europeo ed al Consiglio sulle esperienze acquisite nell'ambito del presente regolamento. Questa relazione comprende i risultati della valutazione qualitativa di cui all'articolo 8. La relazione valuta inoltre i benefici derivanti dalla disponibilità delle statistiche in questo settore, i costi inerenti alla loro elaborazione e il relativo onere sulle imprese.

    Articolo 10

    Procedure di applicazione

    Le seguenti misure di applicazione vengono prese conformemente alla procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2:

    - rettifica della soglia per la copertura statistica dei trasporti ferroviari (articolo 2),

    - rettifica delle definizioni e adozione di ulteriori definizioni (articolo 3),

    - rettifica del contenuto degli allegati (articolo 4),

    - approvazione delle norme di applicazione delle dichiarazioni semplificate (articolo 4),

    - disposizioni per la trasmissione dei dati all'Eurostat (articolo 6),

    - diffusione delle informazioni di cui all'allegato I (articolo 7).

    Articolo 11

    Procedura

    1. La Commissione è assistita dal Comitato del programma statistico istituito in virtù della decisione 89/382/CEE,Euratom del Consiglio [18].

    [18] GU L 181, 28.6.1989, pag. 47.

    2. In riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE del Consiglio [19], conformemente agli articoli 7, paragrafo 3, e 8 di tale decisione.

    [19] GU L 184, 17.7.1999 pag. 23.

    3. Il periodo di cui all'articolo 4(3) della decisione 1999/468/CE del Consiglio è di tre mesi.

    Articolo 12

    Direttiva 80/1177/CEE

    1. Gli Stati membri trasmettono i risultati per l'anno 2001 in base alla direttiva 80/1177/CEE.

    2. La direttiva 80/1177/CEE viene abrogata con effetto al 1° gennaio 2002.

    Articolo 13

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è vincolante nella sua totalità e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il [...]

    Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

    La Presidente Il Presidente

    ALLEGATO A STATISTICHE ANNUALI SUI TRASPORTI DI MERCI - DATI PARTICOLAREGGIATI

    Elenco delle variabili e unità di misura // merci trasportate in: - tonnellate - tonnnellate-km

    numero di unità di trasporto intermodali trasportate, in: - numero -TEU (per contenitori e casse mobili)

    Periodo di riferimento // anno

    Frequenza // ogni anno

    Elenco delle tabelle con ripartizione di ciascuna tabella // Tabella A1: merci trasportate, per tipo di trasporto

    Tabella A2: merci trasportate, per tipo di merce (allegato J)

    Tabella A3: merci trasportate (traffico internazionale e in transito) per paese di carico e paese di scarico

    Tabella A4: merci trasportate, per categoria di merce pericolosa (allegato K)

    Tabella A5: merci trasportate, per tipo di spedizione

    Tabella A6: merci trasportate in unità di trasporto intermodali, per tipo di trasporto e per tipo di unità di trasporto

    Tabella A7: numero delle unità di trasporto intermodali cariche trasportate, per tipo di trasporto e per tipo di unità di trasporto

    Tabella A8: numero di unità di trasporto intermodali vuote trasportate, per tipo di trasporto e per tipo di unità di trasporto

    Scadenza per la trasmissione dei dati // 5 mesi dopo la fine del periodo di riferimento

    Primo periodo di riferimento // 2002

    Note // 1. Tipo di trasporto ripartito come segue: - nazionale - internazionale - in entrata - internazionale - in uscita - transito.

    2. Tipo di spedizione ripartito come segue: - spedizione per treno completo - spedizione per carro completo - altro

    3. Tipo di unità di trasporto ripartito come segue: - contenitori e casse mobili - semirimorchi (non accompagnati) - veicoli stradali (accompagnati).

    4. Per la tabella A3, l'Eurostat e gli Stati membri hanno facoltà di accordarsi per facilitare il consolidamento dei dati provenienti da imprese in altri Stati membri, al fine di assicurare la coerenza dei dati stessi.

    5. Per la tabella A4, gli Stati membri indicano eventualmente quale categoria di traffico non è coperta dai dati.

    ALLEGATO B STATISTICHE ANNUALI SUI TRASPORTI DI MERCI - DATI SEMPLIFICATI

    Elenco delle variabili e unità di misura // merci trasportate in - tonnellate - tonnellate-km

    Periodo di riferimento // anno

    Frequenza // ogni anno

    Elenco delle tabelle con ripartizione per ciascuna tabella // Tabella B1: merci trasportate, per tipo di trasporto

    Tabella B2: merci trasportate in unità di trasporto intermodali, per tipo di trasporto

    Scadenza per la trasmissione dei dati // 5 mesi dopo la fine del periodo di riferimento

    Primo periodo di riferimento // 2002

    Note // 1. Tipo di trasporto ripartito come segue: - nazionale - internazionale- in entrata - internazionale- in uscita - transito

    ALLEGATO C STATISTICHE ANNUALI SUI TRASPORTI DI PASSEGGERI - DATI PARTICOLAREGGIATI

    Elenco delle variabili e unità di misura // passeggeri trasportati in: - numero di passeggeri - passeggeri-km

    Periodo di riferimento // anno

    Frequenza // ogni anno

    Elenco delle tabelle con ripartizione per ciascuna tabella // Tabella C1: passeggeri trasportati, per tipo di trasporto (dati provvisori, solo numero passeggeri)

    Tabella C2: passeggeri internazionali trasportati, per paese d'imbarco e paese di sbarco (dati provvisori, solo numero passeggeri).

    Tabella C3: passeggeri trasportati, per tipo di trasporto (dati finali consolidati)

    Tabella C4: passeggeri internazionali trasportati, per paese di imbarco e paese di sbarco (dati finali consolidati, solo numero passeggeri).

    Scadenza per la trasmissione dei dati // 8 mesi dopo la fine del periodo di riferimento (Tabelle C1, C2)

    14 mesi dopo la fine del periodo di riferimento (Tabelle C3, C4)

    Primo periodo di riferimento // 2003

    Note // 1. Tipo di trasporto ripartito come segue: - nazionale - internazionale

    2. Per le tabelle C1 e C2, gli Stati membri hanno facoltà di trasmettere dati provvisori basati sui biglietti venduti nel solo paese dichiarante. Per le tabelle C3 e C4, gli Stati membri riportano i dati finali consolidati comprese le informazioni basate sui biglietti venduti al di fuori del paese dichiarante. Queste informazioni possono essere ottenute direttamente dalle autorità nazionali degli altri paesi, o attraverso gli accordi internazionali di compensazione per i biglietti.

    ALLEGATO D STATISTICHE ANNUALI SUL TRASPORTO DI PASSEGGERI - DATI SEMPLIFICATI

    Elenco delle variabili e unità di misura // passeggeri trasportati in: - numero di passeggeri - passeggeri-km

    Periodo di riferimento // anno

    Frequenza // ogni anno

    Elenco delle tabelle con ripartizione per ciascuna tabella // Tabella D1: passeggeri trasportati

    Scadenza per la trasmissione dei dati // 8 mesi dopo la fine del periodo di riferimento

    Primo periodo di riferimento // 2003

    Note // 1. Per la tabella D1, gli Stati membri riportano i dati basati sulle vendite di biglietti nel solo paese dichiarante, come per la tabella C1.

    ALLEGATO E STATISTICHE TRIMESTRALI SUI TRASPORTI DI PASSEGGERI E DI MERCI

    Elenco delle variabili e unità di misura // merci trasportate in: - tonnellate - tonnellate-km

    passeggeri trasportati in: - numero di passeggeri - passeggeri-km

    Periodo di riferimento // trimestre

    Frequenza // ogni trimestre

    Elenco delle tabelle con ripartizione per ciascuna tabella // Tabella E1: merci trasportate

    Tabella E2: passeggeri trasportati

    Scadenza per la trasmissione dei dati // 3 mesi dopo la fine del periodo di riferimento

    Primo periodo di riferimento // Primo trimestre 2002

    Note // 1. le tabelle E1 ed E2 possono essere compilate sulla base di dati provvisori, stime comprese. Per la tabella E2, gi Stati membri hanno facoltà di riportare dati basati sulle vendite di biglietti nel solo paese dichiarante.

    2. Queste statistiche vengono trasmesse per le imprese coperte dagli allegati A e C.

    ALLEGATO F STATISTICHE REGIONALI SUI TRASPORTI DI PASSEGGERI E DI MERCI

    Elenco delle variabili e unità di misura // merci trasportate in: - tonnellate

    passeggeri trasportati in: - numero di passeggeri

    Periodo di riferimento // un anno

    Frequenza // ogni 5 anni

    Elenco delle tabelle con ripartizione per ciascuna tabella // Tabella F1: trasporti nazionali di merci, per regione di carico e regione di scarico (NUTS 2)

    Tabella F2: trasporti internazionali di merci, per regione di carico e di scarico (NUTS 2)

    Tabella F3: trasporti nazionali di passeggeri per regione d'imbarco e regione di sbarco (NUTS 2)

    Tabella F4: trasporti internazionali di passeggeri per regione d'imbarco e regione di sbarco (NUTS 2)

    Scadenza per la trasmissione dei dati // 12 mesi dopo la fine del periodo di riferimento

    Primo periodo di riferimento // 2003

    Note // 1. Quando il luogo di carico o scarico (Tabelle F1, F2) ovvero d'imbarco o sbarco (Tabelle F3, F4) è situato al di fuori dello Spazio economico europeo, gli Stati membri riportano soltanto il paese.

    2. Per assistere gli Stati membri nella preparazione di queste tabelle, l'Eurostat trasmette agli Stati membri un elenco dei codici UIC delle stazioni e dei corrispondenti codici NUTS.

    3. per le tabelle F3 ed F4, gli Stati membri hanno facoltà di riportare i dati in base ai biglietti venduti.

    4. Queste statistiche vengono trasmesse per le imprese di cui agli allegati A e C.

    ALLEGATO G STATISTICHE SUI FLUSSI DI TRAFFICO SULLE RETI FERROVIARIE

    Elenco delle variabili e unità di misura // trasporto di merci: - numero di treni

    trasporto di passeggeri: - numero di treni

    Periodo di riferimento // un anno

    Frequenza // ogni cinque anni

    Elenco delle tabelle con ripartizione per ciascuna tabella // Tabella G1: trasporto di merci, per segmento di rete

    Tabella G2: trasporto di passeggeri, per segmento di rete

    Scadenza per la trasmissione dei dati // 18 mesi dopo la fine del periodo di riferimento

    Primo periodo di riferimento // 2005

    Note // 1. Gli Stati membri definiscono una serie di segmenti di rete tale da comprendere almeno la rete ferroviaria TEN sul rispettivo territorio nazionale. Essi comunicano all'Eurostat: - le coordinate geografiche e gli altri dati necessari per individuare ed identificare sulla carta ciascun segmento di rete nonché i collegamenti fra i segmenti; - le informazioni sulle caratteristiche (compresa la capacità) dei treni che utilizzano ciascun segmento di rete.

    2. Ciascun segmento di rete che fa parte della rete ferroviaria transeuropea (TEN) è identificato con un particolare attributo nella presentazione dei dati, in modo da poter quantificare il traffico sulla rete ferroviaria TEN.

    ALLEGATO H STATISTICHE SUGLI INCIDENTI

    Elenco delle variabili e unità di misura // - numero di incidenti (Tabelle H1, H2)

    - numero di morti (Tabella H3)

    - numero di feriti gravi (Tabella H4)

    Periodo di riferimento // anno

    Frequenza // ogni anno

    Elenco delle tabelle con ripartizione per ciascuna tabella // Tabella H1: numero di incidenti, per tipo di incidente

    Tabella H2: numero di incidenti interessanti il trasporto di merci pericolose

    Tabella H3: numero di morti, per tipo di incidente e per categoria di persone

    Tabella H4: numero di feriti gravi, per tipo di incidente e per categoria di persone

    Scadenza per la trasmissione dei dati // 5 mesi dopo la fine del periodo di riferimento

    Primo periodo di riferimento // 2002

    Note // 1. Tipo di incidente ripartito come segue: - collisioni (ad eccezione di incidenti a passaggi a livello) - deragliamenti - incidenti a passaggi a livello - incidenti a persone causati da materiale rotabile in movimento - altri - totale

    2. La tabella H2 è ripartita nel modo seguente: - numero totale di incidenti interessanti almeno un veicolo ferroviario trasportante merci pericolose, secondo la definizione dell'elenco delle merci coperte dall'allegato K - numero di tali incidenti nei quali si è verificata la dispersione nell'ambiente di merci pericolose.

    3. Categoria di persone ripartita come segue: - passeggeri - personale (compreso quello delle imprese appaltatrici) - altri - totale

    4. I dati di cui alle tabelle H1-H4 vengono trasmessi per tutte le ferrovie coperte dal presente regolamento, ad eccezione di metropolitane e sistemi leggeri.

    5. Durante i primi cinque anni di applicazione del presente regolamento, gli Stati membri hanno facoltà di trasmettere queste statistiche in base alle definizioni nazionali, qualora non siano disponibili dati conformi alle definizioni armonizzate (approvate conformemente alla procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2).

    ALLEGATO I ELENCO DELLE IMPRESE FERROVIARIE

    Elenco delle variabili e unità di misura // vedi sotto

    Periodo di riferimento // un anno

    Frequenza // ogni anno

    Elenco delle tabelle con ripartizione per ciascuna tabella // vedi sotto

    Scadenza per la trasmissione dei dati // 5 mesi dopo la fine del periodo di riferimento

    Primo periodo di riferimento // 2002

    Note // Le informazioni elencate in appresso (Tabella I1) vengono trasmesse per ciascuna impresa ferroviaria per cui sono previsti dati in base agli allegati A-H.

    Tali informazioni vengono utilizzate

    - per verificare quali imprese sono coperte dalle tabelle degli allegati A-H

    - per convalidare la copertura degli allegati A e C in relazione al totale delle attività di trasporto ferroviario.

    >SPAZIO PER TABELLA>

    ALLEGATO J CLASSIFICAZIONE DELLE MERCI

    I seguenti gruppi di merci vengono utilizzati fino alla definizione di una nuova classificazione in base alla procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

    >SPAZIO PER TABELLA>

    ALLEGATO K CLASSIFICAZIONE DELLE MERCI PERICOLOSE

    1 Esplosivi

    2 Gas, compressi, liquefatti o disciolti sotto pressione

    3 Materie liquide infiammabili

    4.1 Materie solide infiammabili

    4.2 Materie soggette a combustione spontanea

    4.3 Materie che, a contatto con l'acqua, sviluppano gas infiammabili

    5.1 Sostanze comburenti

    5.2 Perossidi organici

    6.1 Sostanze tossiche

    6.2 Sostanze infettanti

    7 Materie radioattive

    8 Materie corrosive

    9 Sostanze pericolose diverse

    Nota: queste categorie sono quelle definite nei regolamenti concernenti il trasporto internazionale di merci pericolose per ferrovia, solitamente denominati RID, approvati ai sensi della direttiva 96/49/CE del Consiglio del 23 luglio 1996 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia e successivi emendamenti [20].

    [20] GU L 235, 17.09.1996 pag.25. Gli emendamenti più recenti sono costituiti dalla direttiva 96/87/CE della Commissione del 13 dicembre 1996 che adegua al progresso tecnico la direttiva 96/49/CE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia, GU L 335, 24.12.1996 pag. 45.

    SCHEDA FINANZIARIA

    1. Denominazione dell'azione

    Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulle statistiche dei trasporti ferroviari

    2. Voce di bilancio

    Sezione III (Commissione), parte B

    Articoli B5-600 e B5-600A

    3. Base giuridica

    Articolo 285 del trattato.

    4. Descrizione dell'azione

    4.1 Obiettivo generale

    L'obiettivo del regolamento è la definizione di norme comuni per la compilazione delle statistiche comunitarie relative ai trasporti ferroviari. Tali statistiche sono necessarie per consentire il monitoraggio degli effetti delle politiche comunitarie sui trasporti ferroviari (compresi quelli intermodali) e l'ulteriore sviluppo delle politiche in questo settore.

    Il regolamento è destinato a sostituire una direttiva esistente (direttiva 80/1177/CEE del Consiglio del 4 dicembre 1980 relativa alla rilevazione statistica dei trasporti di merci per ferrovia nell'ambito di una statistica regionale) che prevede la raccolta di dati unicamente sui trasporti di merci e non può più essere applicata integralmente in quanto indica come fornitori di dati alcune amministrazioni ferroviarie che hanno cessato di esistere.

    Il regolamento definisce una serie di tabelle statistiche sul trasporto di merci e di passeggeri a mezzo ferrovia nonché sugli incidenti ferroviari, insieme alle principali definizioni necessarie per la comparabilità delle statistiche stesse. Vengono stabilite regole sulla copertura statistica delle imprese ferroviarie nonché sul ruolo delle autorità nazionali e di altre organizzazioni per la raccolta e trasmissione dei dati. E' inoltre prevista l'approvazione di opportune norme sui formati di trasmissione dei dati ed il futuro perfezionamento del regolamento, ad esempio con la modifica delle definizioni e delle tabelle.

    4.2 Periodo coperto e modalità di rinnovo

    Il primo periodo di riferimento per la raccolta delle statistiche sarà costituito dall'anno 2002. Il regolamento è destinato a restare in vigore senza una scadenza prefissata. Le disposizioni possono essere modificate con la procedura del comitato di gestione.

    5. Classificazione delle spese/entrate

    5.1 Spese obbligatorie/non-obbligatorie

    Spese non obbligatorie.

    5.2 Stanziamenti dissociati/stanziamenti non-dissociati

    Stanziamenti dissociati.

    5.3 Tipo di entrate previste

    La vendita delle statistiche mediante pubblicazioni e basi dati coprirà parte dei costi di produzione sostenuti dall'Eurostat.

    6. Natura delle spese/delle entrate

    Il lavoro delle autorità nazionali per la raccolta e trasmissione dei dati sarà finanziato dagli Stati membri senza alcun contributo finanziario della Comunità.

    Il lavoro dell'Eurostat per lo sviluppo e documentazione della metodologia comunitaria nonché per l'elaborazione, analisi e diffusione dei dati sarà coperto integralmente. Ove necessario, questo lavoro sarà effettuato attraverso contratti di studio e di servizio. Saranno anche finanziate integralmente le riunioni di esperti.

    7. Incidenza finanziaria

    7.1 Metodo di calcolo del costo totale dell'azione (nesso fra costi unitari e costo totale)

    Costo del lavoro delle autorità nazionali: in questa sede non viene effettuata alcuna stima di tali costi, poiché non è previsto alcun contributo finanziario.

    Costo del lavoro dell'Eurostat: in base all'esperienza con l'attuale direttiva 80/1177 del Consiglio.

    7.2 Ripartizione per elementi del costo dell'azione

    Stanziamenti d'impegno in milioni di EUR (ai prezzi correnti)

    >SPAZIO PER TABELLA>

    7.3 Spese per studi, esperti ecc. comprese nella parte B del bilancio

    Stanziamenti d'impegno in milioni di EUR (ai prezzi correnti)

    >SPAZIO PER TABELLA>

    7.4 Programmazione degli stanziamenti d'impegno e di pagamento

    milioni di EUR

    >SPAZIO PER TABELLA>

    8. Disposizioni antifrode

    Nuove norme e procedure sono state o stanno per essere approvate per le principali procedure di bilancio: bandi di gara, contributi, stanziamenti d'impegno, contratti e pagamenti. I manuali delle relative procedure sono a disposizione di tutti gli interessati allo scopo di chiarire le responsabilità, semplificare i flussi di lavoro ed indicare i principali punti di controllo. Questi manuali vengono regolarmente sottoposti a opportuna revisione e aggiornamento.

    9. Elementi di analisi costi/ricavi

    9.1 Obiettivi specifici e quantitativi; popolazione contemplata

    - Obiettivi specifici: collegamenti all'obbiettivo generale

    Gli obiettivi specifici dell'operazione sono:

    (1) Fornitura di statistiche comunitarie sul trasporto di merci e passeggeri a mezzo ferrovia, nonché di statistiche sugli incidenti ferroviari, e in particolare:

    - statistiche annuali particolareggiate sui trasporti ferroviari di merci, compresi quelli intermodali;

    - statistiche annuali particolareggiate sui trasporti ferroviari di passeggeri;

    - statistiche sintetiche trimestrali sui trasporti di passeggeri e merci;

    - statistiche sui flussi di passeggeri e merci fra le regioni;

    - statistiche sul traffico di passeggeri e merci sulla rete ferroviaria transeuropea (TEN);

    - statistiche sugli incidenti ferroviari.

    (2) Raccolte e distribuzione di tali statistiche in base a concetti e definizioni armonizzate.

    - Beneficiari: distinguerli in funzione di eventuali obiettivi individuali; indicare i beneficiari finali del contributo finanziario della Comunità e relativi intermediari.

    I beneficiari di questa operazione sono gli utenti delle statistiche dei trasporti ferroviari: istituzioni comunitarie, governi degli Stati membri, autorità di regolamentazione e autorità responsabili delle infrastrutture ferroviarie degli Stati membri, imprese ferroviarie, associazioni di categoria, imprese e cittadini che utilizzano i trasporti ferroviari per passeggeri e merci, imprese che forniscono beni e servizi all'industria dei trasporti ferroviari, ricercatori e mezzi di comunicazione.

    Non è previsto alcun contributo finanziario della Comunità.

    9.2 Giustificazione dell'azione

    - Necessità dell'intervento finanziario comunitario, con particolare riferimento al principio di sussidiarietà

    Non è previsto alcun contributo finanziario della Comunità.

    9.3 Controllo e valutazione dell'azione

    I dati statistici raccolti in virtù del presente regolamento saranno sottoposti ad una valutazione qualitativa, che comprende un riesame della metodologia impiegata per la compilazione delle statistiche negli Stati membri (articolo 8 del regolamento).

    Dopo 3 anni sarà inoltre presentata al Parlamento ed al Consiglio una relazione comprendente i risultati della citata valutazione qualitativa nonché un'analisi dei vantaggi delle statistiche in rapporto al relativo costo ed agli oneri che ne derivano per le imprese (articolo 9).

    10. Spese amministrative (Sezione III, parte A del bilancio)

    I fabbisogni di risorse umane e amministrative saranno coperti nell'ambito degli stanziamenti concessi alla DG responsabile (Eurostat).

    L'effettiva mobilitazione delle necessarie risorse amministrative dipenderà dalle decisioni annuali della Commissione sulla distribuzione delle risorse, tenendo conto del numero di personale e degli importi addizionali autorizzati dalle autorità di bilancio.

    10.1 Effetti sull'organico

    >SPAZIO PER TABELLA>

    10.2 Impatto finanziario complessivo delle risorse umane

    EUR

    >SPAZIO PER TABELLA>

    10.3 Aumento di altre spese amministrative in conseguenza dell'azione

    Non è previsto alcun aumento di altre spese amministrative. Le spese per missioni e gruppi di lavoro continueranno allo stesso livello di quello necessario per la direttiva 80/1177 del Consiglio, che sarà sostituita dal nuovo regolamento. L'attuale livello annuo di spesa è di circa 9.000 EUR/anno per le riunioni dei gruppi di lavoro e 3.000 EUR/anno per le missioni.

    SCHEDA DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO IMPATTO DELLA PROPOSTA SULLE IMPRESE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE (PMI)

    Denominazione dell'azione

    Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche dei trasporti ferroviari

    Numero di riferimento del documento

    COM(2000)nnn

    La proposta

    1. Tenendo conto del principio di sussidiarietà, perché è necessaria la legislazione della Comunità in questo settore, e con quali principali obiettivi -

    È necessaria una legislazione comunitaria sulle statistiche per definire norme statistiche comuni per i dati, con elevato livello di comparabilità fra i dati raccolti nei diversi Stati membri. Tale comparabilità è richiesta da tutti gli utenti, non solo a livello comunitario ma anche nell'ambito degli Stati membri e delle imprese interessate. Inoltre, la definizione di espliciti obblighi in materia di trasmissione dei dati per tutte le imprese assicura alle imprese stesse che non si troveranno in condizioni di svantaggio competitivo in seguito alla trasmissione dei dati, il che potrebbe costituire un problema se i dati venissero trasmessi su base puramente volontaria.

    L'obiettivo del proposto regolamento è la definizione di norme comuni per la produzione di statistiche comunitarie sui trasporti ferroviari. Il regolamento definisce una serie di tabelle statistiche sul trasporto a mezzo ferrovia di passeggeri e merci nonché sugli incidenti ferroviari, unitamente alle definizioni più importanti per la comparabilità delle statistiche. Il regolamento stabilisce norme sulla copertura statistica delle imprese ferroviarie e sul ruolo delle autorità nazionali e di altre organizzazioni per la raccolta e trasmissione dei dati. Esso prevede inoltre la futura adozione di norme sui formati per la trasmissione dei dati, come pure per la futura modifica del regolamento, ad esempio con la modifica delle definizioni e dell'elenco di tabelle.

    L'impatto sulle imprese

    2. Determinare l'incidenza della proposta:

    - sui vari settori di attività:

    Imprese ferroviarie (imprese che gestiscono ferrovie);

    - sulle diverse dimensioni delle imprese (indicare la concentrazione di piccole e medie imprese):

    In passato, i trasporti ferroviari venivano effettuati essenzialmente da un'unica amministrazione in ciascun Stato membro, che effettuava anche la trasmissione delle statistiche alle autorità nazionali e all'Eurostat. Con la progressiva deregolamentazione e ristrutturazione del settore negli ultimi anni, molti Stati membri hanno adesso un'autorità responsabile dell'infrastruttura ed un certo numero di imprese di gestione le cui dimensioni possono essere molto grandi (successori delle precedenti amministrazioni ferroviarie) o molto piccole. In molti casi, vi è un operatore principale dominante (talvolta operatori separati per i trasporti di passeggeri e di merci) con oltre l'80% del mercato (in volume). Tuttavia, i nuovi operatori più piccoli sono già abbastanza importanti, e la loro quota di mercato dovrebbe aumentare; uno degli obiettivi del regolamento è di seguirne la crescita.

    Il regolamento impone requisiti statistici simili per tutte le imprese ferroviarie, ma consente agli Stati membri di trasmettere dati semplificati per le imprese che rappresentano (collettivamente) meno del 10% del mercato totale in volume. Inoltre, gli Stati membri hanno facoltà di escludere dalle statistiche gli operatori più piccoli (che rappresentano collettivamente meno del 2% del mercato totale) come pure talune categorie speciali di operatori come le ferrovie a carattere turistico.

    - Specificare se esistono particolari aree geografiche della Comunità in cui sono concentrate tali imprese

    No.

    3. Precisare gli obblighi imposti alle imprese per conformarsi alla proposta.

    Gli operatori ferroviari dovranno ricavare i dati dai rispettivi sistemi d'informazione interni e quindi elaborare relazioni di sintesi destinate ad essere trasmesse alle autorità nazionali responsabili della compilazione delle statistiche ferroviarie e relativa trasmissione all'Eurostat. In pratica, molti operatori già producono tali relazioni per gli azionisti e per finalità di gestione, e li trasmettono ad organizzazioni di categoria come l'Unione internazionale delle ferrovie (UIC). Pertanto, i costi addizionali per le imprese dovrebbero essere limitati.

    4. Definire la prevedibile incidenza economica della proposta

    - sull'occupazione:

    Nessuna.

    - sugli investimenti e sulla costituzione di nuove imprese:

    Nessuna.

    - sulla competitività delle imprese:

    Le statistiche compilate in base al presente regolamento aiuteranno gli operatori ferroviari che desiderano disporre di elementi di riferimento (benchmarks) per le loro attività rispetto alla media dell'industria. Il regolamento potrebbe pertanto contribuire a promuovere la competitività delle imprese del settore.

    5. Indicare se la proposta contiene misure destinate a tener conto della situazione specifica delle piccole e medie imprese (esigenze più limitate o diverse, ecc.).

    Sì, è prevista la trasmissione di dati semplificati per gli operatori più piccoli, v. punto 2 sopra.

    Consultazione

    6. Elencare le organizzazioni consultate in merito alla proposta ed esporre le principali osservazioni.

    Comunità delle ferrovie europee (CER): ha indicato che la consultazione tecnica sulla proposta sarà delegata all'Unione internazionale delle ferrovie (UIC).

    UIC: è la principale organizzazione professionale in materia di problemi del settore ferroviario, statistiche comprese. L'Eurostat collabora strettamente con l'UIC per tutti i progetti che interessano le statistiche ferroviarie, e l'UIC partecipa regolarmente al gruppo di lavoro dell'Eurostat sulle statistiche dei trasporti ferroviari, che si riunisce annualmente. Su questa proposta, le consultazioni con l'UIC si sono svolte come segue:

    - l'UIC ha partecipato attivamente a quattro riunioni del gruppo di lavoro dell'Eurostat sulle statistiche dei trasporti ferroviari durante le quali è stata discussa la proposta (novembre 1997, gennaio 1999, gennaio 2000, aprile 2000). In queste riunioni l'UIC si è espressa a favore dei principi alla base del regolamento e ha formulato proposte per migliorare il testo della proposta, alcune delle quali sono state incorporate nel testo finale.

    - L'Eurostat ha presentato i principali aspetti del regolamento ad un seminario dell'UIC in materia di "Statistiche e riservatezza" nel settembre 1999. Ci è sembrato che i partecipanti al seminario (rappresentanti degli operatori ferroviari) condividessero in linea di massima il punto di visto dell'Eurostat (e dell'UIC) secondo il quale una pubblicazione limitata di dati operativi comporta vantaggi collettivi per tutti gli operatori senza danneggiare gli interessi commerciali degli operatori stessi.

    - Nel settembre 1999, l'Eurostat ha presentato una versione preliminare della proposta al comitato direttivo del gruppo statistico dell'UIC. I membri di tale comitato non hanno manifestato obiezioni ai principi ispiratori del regolamento, ma hanno formulato una serie di osservazioni e proposte per migliorarlo, molte delle quali hanno trovato posto nel testo. Successivamente l'UIC ha sottoposto il testo ai propri associati sollecitandone le osservazioni; tali commenti, essenzialmente di carattere particolareggiato, sono quindi stati trasmessi all'Eurostat tramite l'UIC oppure direttamente al gruppo di lavoro dell'Eurostat sulle statistiche dei trasporti ferroviari nel gennaio 2000 (vedi infra).

    Alcuni importanti operatori ferroviari e gestori di infrastrutture (SNCB-B, DB Cargo-D, SNCF-F, FS Italia-I, RHK-FIN, VR-FIN, SJ-S) hanno partecipato regolarmente alle riunioni del gruppo di lavoro dell'Eurostat. Tali operatori si sono espressi a favore dei principi alla base del regolamento, ma nella riunione del gennaio 2000 hanno manifestato preoccupazioni per le difficoltà tecniche inerenti alla trasmissione di dati particolareggiati sui passeggeri, per l'eccesso di dettaglio di alcune categorie di dati (dati intermodali, dati regionali) e per la definizione di alcune variabili. La nuova versione presentata al gruppo di lavoro nell'aprile 2000 comprende una serie di modifiche che tengono conto di tali osservazioni.

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