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Document JOC_2001_154_E_0283_01

Proposta di regolamento del Consiglio relativa allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei [COM(2000) 898 def. — 2001/0011(CNS)]

GU C 154E del 29.5.2001, p. 283–284 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52000PC0898

Proposta di regolamento del Consiglio relativa allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei /* COM/2000/0898 def. - CNS 2001/0011 */

Gazzetta ufficiale n. 154 E del 29/05/2001 pag. 0283 - 0284


Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO relativa allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

L'articolo 191 del trattato CE recita:

"I partiti politici a livello europeo sono un importante fattore per l'integrazione in seno all'Unione. Essi contribuiscono a formare una coscienza europea e ad esprimere la volontà politica dei cittadini dell'Unione."

Il trattato attribuisce così ai partiti politici funzioni che contribuiscono sostanzialmente allo sviluppo della costruzione europea, nonché - favorendo l'espressione della volontà politica dei cittadini - al funzionamento democratico del sistema istituzionale. È evidente che svolgere questo ruolo comporta spese di funzionamento e di personale.

L'articolo non contiene invece alcuna disposizione operativa. Il 13 giugno 2000, in un intervento alla CIG, la Commissione ha proposto di aggiungere una disposizione che consenta l'attuazione pratica dell'articolo 191 del trattato. Le modifiche apportate dal trattato di Nizza sottolineano inoltre il ruolo e la rilevanza dei partiti europei, quali fattori di integrazione all'interno dell'Unione. Esse sottolineano altresì che nessun finanziamento dal bilancio della Comunità può essere usato per finanziare direttamente o indirettamente partiti politici a livello nazionale.

I gruppi politici del Parlamento europeo assegnano ai rispettivi partiti sovvenzioni e personale a carico del proprio bilancio, e quindi del bilancio del Parlamento stesso. La Corte dei conti (Relazione speciale n. 13/2000, GU C 181 del 28.6.2000) giudica tale procedura irregolare in mancanza di una base giuridica specifica. Per di più, l'adesione di nuovi Stati membri si avvicina e i partiti politici svolgeranno un ruolo importante nel preparare i cittadini di quei paesi al voto europeo e nel favorire la loro partecipazione alla politica dell'Unione.

Poiché l'articolo 191 non offre una base giuridica operativa sufficiente, occorre aggiungere una base giuridica adeguata che permetta di autorizzare dette spese a carico del bilancio generale della Comunità.

La base giuridica più adeguata per autorizzare una spesa del genere è certamente l'articolo 308, in combinato disposto con l'articolo 191. È evidente, infatti, che una migliore organizzazione del dibattito politico che influenza le elezioni, la decisione degli elettori di votare, nonché le politiche da realizzare, contribuisce al funzionamento delle istituzioni negli ambiti contemplati dal trattato, quali le quattro libertà di cui all'articolo 14, paragrafo 2. Un provvedimento in questo settore risulta quindi pienamente giustificato.

Una misura del genere dovrebbe rispettare appieno il principio di sussidiarietà e non essere in contrasto coi sistemi nazionali di finanziamento dei partiti. Essa deve evitare, in particolare, di apportare un finanziamento ai partiti nazionali - che sarebbe tra l'altro incompatibile con l'articolo 191 - o alle loro campagne elettorali, nazionali o europee.

Il primo problema da risolvere riguarda la definizione di partito europeo. Ciò spetta in larga misura ai fondatori di un partito, i quali possono ritenere che la loro organizzazione abbia portata europea, a prescindere dalle effettive dimensioni del partito o dalla distribuzione geografica dei propri membri. Occorrono tuttavia alcuni elementi di valutazione. In particolare, il partito dovrebbe chiaramente prefiggersi di affrontare le questioni della costruzione europea, naturalmente dal proprio punto di vista, che può essere anche ostile; in linea di massima, e purché gli elettori gliene diano la possibilità, esso deve poi costituire o prevedere la costituzione di un gruppo politico europeo o prevedere la partecipazione a un gruppo politico.

In secondo luogo, il partito dev'essere dotato di uno statuto che preveda un metodo di designazione democratica dei suoi dirigenti. Infine, conformemente alla lettera e allo spirito dei trattati, il partito deve aderire ai principi di democrazia, rispettare i diritti fondamentali e lo stato di diritto. Sarebbe inammissibile che un partito il quale propugni la limitazione dei diritti, l'intolleranza o la xenofobia potesse beneficiare di sovvenzioni pubbliche, sia esso favorevole o contrario all'integrazione europea. Il Parlamento europeo registra, dietro loro richiesta, gli statuti depositati dai partiti politici europei che soddisfano le condizioni stabilite. Nei casi controversi, il Parlamento europeo potrebbe essere assistito da "saggi" designati periodicamente; ovviamente, ciò non interferisce in alcun modo con le procedure di ricorso previste dal diritto comunitario.

La procedura di cui all'articolo 1 rappresenta il primo passo necessario, ma non sufficiente, per beneficiare di un finanziamento. A tale scopo un partito deve prima depositare il proprio statuto, quindi soddisfare le condizioni specifiche supplementari di cui all'articolo 3.

Il finanziamento comunitario dev'essere concesso soltanto ai partiti politici che godono di un certo grado di rappresentatività, all'interno del Parlamento europeo o in vari Stati membri. In quest'ambito, il riferimento dell'articolo 3 ai parlamenti regionali va interpretato in ciascuno Stato membro alla luce dei rispettivi principi costituzionali. Al riguardo vengono proposti i criteri seguenti: il partito deve essere rappresentato da membri eletti a livello regionale, nazionale o europeo in almeno cinque degli Stati membri, oppure aver ottenuto il 5% dei voti alle ultime elezioni europee in almeno cinque Stati membri della Comunità.

I partiti potrebbero quindi beneficiare di un finanziamento a carico del bilancio dell'Unione, conformemente alle disposizioni dell'articolo 191 e, nel contempo, a norma del principio di sussidiarietà. Il finanziamento non può sostituire quello autonomo di un partito europeo, che deve coprire almeno il 25% del proprio bilancio.

Il finanziamento viene suddiviso tra i partiti ammessi a beneficiarne in base a criteri obbiettivi. Entro i limiti del 75% di cui sopra, a ciascun partito viene concesso un finanziamento forfettario di base, più una seconda componente calcolata in funzione del numero di europarlamentari. Le due componenti rappresenterebbero rispettivamente il 15% e l'85% degli stanziamenti.

Ovviamente, un partito politico che ottiene un finanziamento proveniente dal bilancio comunitario deve avere finanze trasparenti. I partiti politici europei devono quindi pubblicare i loro conti, comprese le donazioni di qualsiasi provenienza, e dichiarare le proprie fonti di finanziamento alla Corte dei conti. Sono previste procedure classiche di rendiconto, contabilità e verifica contabile. La Commissione valuterà se sia opportuno adottare modalità specifiche per controllare queste spese.

Per evitare un'indebita confusione di ruoli, occorre provvedere una verifica contabile esterna e indipendente dei conti dei partiti. Le modalità di contributo verranno fissate di concerto col Parlamento.

La Commissione riferirà sull'attuazione del regolamento al più tardi entro diciotto mesi dalla sua entrata in vigore. Il regolamento ha carattere temporaneo e giungerà a scadenza al termine del secondo esercizio di bilancio successivo alla sua entrata in vigore. La Commissione proporrà per tempo, in base al rapporto che redigerà, una proposta relativa al regime definitivo in questo campo.

2001/0011 (CNS)

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO relativa allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 308,

vista la proposta della Commissione [1],

[1] GU C ...

visto il parere del Parlamento europeo [2],

[2] GU C ...

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 191 del trattato riconosce l'importanza dei partiti politici a livello europeo, ai fini dell'integrazione in seno all'Unione europea, della formazione di una coscienza europea e quale mezzo di espressione della volontà politica dei cittadini.

(2) Occorre prevedere uno statuto dei partiti politici europei e garantire che essi rispettino i diritti fondamentali, i principi di democrazia e dello stato di diritto, a norma delle disposizioni del trattato e che dispongano di propri organi.

(3) Occorre prevedere un finanziamento dei partiti politici europei per coprire in parte le loro spese di funzionamento e le spese sostenute per promuovere la democrazia nei paesi candidati all'adesione.

(4) Le condizioni di cui al presente regolamento devono applicarsi , su base di parità, al finanziamento di tutti i partiti politici europei, tenendo conto comunque dell'effettiva rappresentatività all'interno del Parlamento europeo.

(5) In base al principio di sussidiarietà, un finanziamento deve essere concesso soltanto ai partiti sufficientemente rappresentativi a livello europeo, onde evitare la concessione di finanziamenti a partiti solo nazionali o a partiti ai quali sia stato rifiutato un finanziamento a livello nazionale, per mancata rispetto dei principi democratici. Il finanziamento non può sostituire il finanziamento autonomo dei partiti.

(6) È opportuno precisare la natura della spese che possono formare oggetto di un finanziamento a norma del presente regolamento.

(7) Gli stanziamenti destinati al finanziamento dei partiti devono essere stabiliti in conformità alla procedura di bilancio annuale.

(8) L'attuazione delle misure previste dal presente regolamento contribuisce alla realizzazione degli obiettivi dell'Unione. I soli poteri d'azione previsti dal trattato ai fini dell'adozione del presente regolamento sono quelli di cui all'articolo 308.

(9) La validità del presente regolamento deve prendere termine alla scadenza del secondo esercizio di bilancio successivo alla sua entrata in vigore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Statuto

I partiti politici europei o le unioni di tali partiti possono depositare presso il Parlamento europeo uno statuto di partito politico europeo (in prosieguo "statuto"), nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) avere sede nell'Unione europea;

b) avere costituito un gruppo politico in seno al Parlamento europeo oppure avere l'intenzione di costituirne uno o di partecipare a un gruppo esistente;

c) rispettare, nei propri programmi e nelle proprie attività, i principi fondamentali, sanciti dal trattato sull'Unione europea, in materia di democrazia, di rispetto dei diritti fondamentali e di Stato di diritto.

Lo statuto definisce in particolare gli organismi responsabili della gestione politica e finanziaria del partito.

Articolo 2

Controllo indipendente ad opera di personalità eminenti

Il Parlamento europeo delibera su ogni contestazione relativa al rispetto delle condizioni di cui all'articolo 1, in conformità al parere di un "comitato indipendente di personalità eminenti", nominato ogni cinque anni di comune accordo dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione.

Articolo 3

Finanziamento

Un finanziamento a carico del bilancio generale delle Comunità europee può essere concesso ai partiti politici europei che abbiano depositato il proprio statuto e rispettino le condizioni seguenti:

a) abbiano eletto rappresentanti, del partito o delle sue componenti nazionali, nel Parlamento europeo, nei parlamenti nazionali o nelle assemblee regionali, in almeno cinque Stati membri; oppure

b) nelle ultime elezioni europee abbiano ottenuto almeno il cinque per cento dei voti, in almeno cinque Stati membri.

I partiti che soddisfano questi requisiti sono tenuti a pubblicare ogni anno il loro bilancio e i loro conti.

Articolo 4

Natura delle spese

1. I finanziamenti concessi a norma del presente regolamento possono essere utilizzati esclusivamente per spese inerenti alla realizzazione di uno degli obiettivi previsti dallo statuto del partito politico europeo interessato.

Le spese possono consistere, in particolare, in spese amministrative, spese per attrezzature tecniche, riunioni, studi e informazioni o pubblicazioni, aventi un nesso diretto con gli obiettivi indicati nello statuto.

2. La valutazione dei beni mobili e immobili, nonché il loro ammortamento, devono essere conformi al regolamento (CE) n. 2909/2000 della Commissione [3].

[3] GU L 336 del 30.12.2000, pag. 75.

Articolo 5

Esecuzione e controllo

Gli stanziamenti destinati al finanziamento dei partiti sono fissati in conformità alle procedure di bilancio ed eseguiti a norma delle disposizioni del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.

I finanziamenti concessi nel quadro del presente regolamento sono soggetti a controllo a norma delle disposizioni del regolamento finanziario e delle relative disposizioni di esecuzione.

Il controllo è inoltre effettuato in base una certificazione annuale della contabilità ad opera di un organismo di audit esterno e indipendente. Detta certificazione è trasmessa al Parlamento europeo e alla Corte dei conti.

I servizi interessati possono effettuare in loco qualsiasi missione di controllo reputata necessaria per verificare la legittimità e la regolarità di impiego dei finanziamenti concessi. Nell'esercizio delle loro funzioni, detti servizi possono consultare qualsiasi documento giustificativo e contabile o di altra natura ritenuto utile, e chiedere qualsiasi informazione necessaria per eseguire la propria missione di controllo.

I partiti politici beneficiari di pagamenti a carico del bilancio comunitario comunicano alla Corte dei conti, dietro sua richiesta, qualsiasi documento o informazione di cui essa abbia bisogno per esercitare le proprie funzioni.

Articolo 6

Ripartizione

In applicazione degli articoli 1 e 3, il finanziamento è ripartito ogni anno come segue:

a) il 15% dell'importo annuale è suddiviso in parti uguali tra i partiti che soddisfano le condizioni stabilite e che ne fanno richiesta debitamente documentata;

b) l'85% è suddiviso tra i partiti europei che hanno eletto rappresentanti nel Parlamento europeo, proporzionalmente al numero degli eletti.

I finanziamenti a carico del bilancio generale delle Comunità europee, compresi quelli previsti dal presente regolamento, possono essere stanziati a favore di un partito politico europeo soltanto a condizione che esso sia in grado di dimostrare che almeno il 25% del suo bilancio è finanziato da fonti diverse dal bilancio generale delle Comunità europee.

Articolo 7

Relazione

Entro 18 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio.

Articolo 8

Entrata in vigore e termine di validità

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

La validità del presente regolamento prende termine alla scadenza del secondo esercizio di bilancio successivo alla sua entrata in vigore.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente

SCHEDA FINANZIARIA

1. titolo dell'azione

Finanziamento dei partiti politici europei

2. linea/e di bilancio

B3-500 o altra linea che spetterà all'autorità di bilancio creare

3. base giuridica

Articolo 308 del trattato

Regolamento del Consiglio relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei.

4. descrizione dell'azione

4.1 Obiettivo generale

Finanziare, in parte, i partiti politici europei per consentire loro di svolgere il ruolo attribuito loro dall'articolo 191 del trattato.

4.2 Periodo previsto per l'azione e modalità di rinnovo

Indeterminato. Fissazione annuale degli stanziamenti.

5. classificazione delle spese/entrate

5.1 Spese non obbligatorie

5.2 Stanziamenti dissociati

5.3 Tipo di entrate previste

6. natura delle spese/entrate

- Sovvenzione concessa a partiti politici europei aventi diritto, conformemente alle disposizioni del regolamento del Consiglio relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei; tale sovvenzione non può superare il 75% del bilancio annuale complessivo di quel determinato partito politico europeo.

7. incidenza finanziaria

7.1 Metodo di calcolo del costo dell'azione (nesso tra costi unitari e costo totale)

7 milioni di euro. Tale cifra rappresenta una stima dell'importo massimo che i partiti europei potrebbero ricevere, tenuto conto delle loro risorse proprie e della necessità di rispettare le disposizioni dell'articolo 6 del regolamento, conformemente alle quali il finanziamento comunitario non può superare il 75% del bilancio complessivo di un partito.

7.2 Ripartizione per elementi del costo dell'azione

Sovvenzioni concesse a ciascuno dei cinque partiti politici europei esistenti. Ciascun partito riceve una sovvenzione che non può superare il 75% del suo bilancio complessivo. Essa può essere costituita da due elementi:

(i) tutti i partiti aventi diritto possono ricevere una quota uguale al 15% del bilancio complessivo;

(ii) i partiti rappresentati al Parlamento europeo ricevono un importo basato sul loro numero di europarlamentari. Tale importo viene calcolato mediante la formula seguente:

Sovvenzione per ciascun partito = // Bilancio tot. x 0,85 x n. MPE del partito n. tot. MPE di tutti i partiti aventi diritto

7.3 Spese operative per studi, esperti, ecc. comprese nella parte B del bilancio

Non applicabile.

7.4 Scadenzario degli stanziamenti d'impegno e di pagamento

in milioni di euro

>SPAZIO PER TABELLA>

8. disposizioni antifrode

- Conformemente al regolamento, i partiti politici europei devono rispettare le disposizioni del regolamento finanziario, pubblicare i loro conti e presentarli alla Commissione e alla Corte dei conti.

9. elementi di analisi costo/efficacia

9.1 Obiettivi specifici e quantificabili; beneficiari

9.2 Giustificazione dell'azione

- L'azione è fondamentale per consentire ai partiti politici europei di svolgere in maniera efficace e trasparente il ruolo attribuito loro dall'articolo 191.

9.3 Controllo e valutazione dell'azione

- La Commissione valuterà l'azione su base continua durante la procedura annuale di bilancio. Vengono valutati i risultati ottenuti (qualora l'azione venga proseguita o rinnovata).

10. spese amministrative (sezione iii, parte a del bilancio)

La presente sezione della scheda finanziaria dev'essere inviata alla DG Personale e Amministrazione e alla DG Bilancio; la prima ne trasmetterà copia alla seconda con le sue osservazioni.

L'effettiva mobilitazione delle risorse amministrative necessarie dipenderà dalla decisione annuale della Commissione in materia di stanziamento delle risorse, tenendo conto del numero di posti e degli importi aggiuntivi approvati dall'autorità di bilancio.

- Il fabbisogno di risorse umane e amministrative viene coperto attraverso lo stanziamento assegnato al servizio di gestione.

- Personale incaricato della gestione dell'azione.

10.1 Incidenza sul numero di posti di lavoro

>SPAZIO PER TABELLA>

Qualora siano necessarie risorse supplementari, specificare il ritmo con cui dovrebbero essere messe a disposizione.

10.2 Incidenza finanziaria complessiva delle risorse umane supplementari

euro

>SPAZIO PER TABELLA>

Gli importi indicano il costo complessivo dei posti supplementari per la durata complessiva dell'azione se questa è di durata determinata, o per 12 mesi se questa è di durata indeterminata.

10.3 Aumento di altre spese amministrative in seguito all'azione

euro

>SPAZIO PER TABELLA>

Gli importi corrispondono al costo totale dell'azione se questa è di durata determinata, o ai costi per 12 mesi se l'azione è di durata indeterminata.

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