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Document C/2026/01397

Invito a manifestare interesse per la nomina a membro e a membro supplente/aggiuntivo della commissione di ricorso dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche

PUB/2026/226

GU C, C/2026/1397, 9.3.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/1397/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/1397/oj

European flag

Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie C


C/2026/1397

9.3.2026

Invito a manifestare interesse per la nomina a membro e a membro supplente/aggiuntivo della commissione di ricorso dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche

(C/2026/1397)

 

Descrizione dell’Agenzia

L’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) è un’agenzia dell’Unione europea responsabile dell’attuazione dei regolamenti dell’UE in materia di sostanze chimiche, compresi il regolamento REACH (1) (registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche), il regolamento CLP (2) (classificazione, etichettatura e imballaggio) e il regolamento sui biocidi (3). Istituita nel 2007, l’ECHA opera dalla sua sede centrale a Helsinki, in Finlandia.

La missione principale dell’ECHA è assicurare la protezione della salute umana e dell’ambiente attraverso la sicurezza chimica nell’UE. L’Agenzia agevola il rispetto delle norme da parte dell’industria, fornisce informazioni sulle sostanze chimiche, migliora la coerenza nel mercato interno delle sostanze chimiche e promuove metodi alternativi per ridurre la sperimentazione su animali. L’operato dell’ECHA contribuisce allo sviluppo sostenibile e alla libera circolazione delle sostanze all’interno del mercato unico dell’UE.

Per ulteriori informazioni consultare il sito web: https://www.echa.europa.eu.

La commissione di ricorso

Gli articoli da 89 a 94 del regolamento REACH stabiliscono le pertinenti disposizioni relative ai ricorsi. L’articolo 89 istituisce la commissione di ricorso. Essa decide sui ricorsi proposti avverso decisioni specifiche assunte dall’Agenzia conformemente all’articolo 91 del medesimo regolamento.

La commissione di ricorso decide inoltre sui ricorsi proposti avverso decisioni assunte dall’Agenzia conformemente all’articolo 77 del regolamento sui biocidi.

La commissione di ricorso è composta dal presidente e da altri due membri. In caso di assenza o qualora altrimenti impediti a partecipare ai procedimenti, essi devono essere sostituiti da supplenti. Possono essere chiamati altri membri per assicurare che i ricorsi siano evasi a un ritmo soddisfacente.

Le qualifiche dei membri sono definite dal regolamento (CE) n. 1238/2007 della Commissione, del 23 ottobre 2007, che stabilisce alcune norme relative alle qualifiche dei membri della commissione di ricorso dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche (4). Tale regolamento stabilisce che la commissione di ricorso è composta da membri qualificati dal punto di vista tecnico e giuridico. Il presidente deve essere qualificato dal punto di vista giuridico.

Il presidente e gli altri membri della commissione di ricorso devono essere indipendenti. Nell’assumere le loro decisioni non possono seguire istruzioni di alcun genere. Essi non possono esercitare altre funzioni nell’ECHA.

Per assicurare l’esercizio regolare delle sue funzioni, la commissione di ricorso è assistita, nello svolgimento dei suoi compiti, da una cancelleria guidata da un cancelliere.

Condizioni di lavoro

Il presidente, il membro qualificato dal punto di vista tecnico e il membro qualificato dal punto di vista giuridico nominati per prestare servizio presso la commissione di ricorso dovranno trattare tempestivamente i casi di ricorso. In caso di assenza o qualora altrimenti impediti a partecipare ai procedimenti, essi possono essere sostituiti da supplenti. I membri della commissione di ricorso possono pertanto essere occupati a tempo pieno, se ciò è compatibile con la loro capacità di esaminare ricorsi con un breve preavviso. Il livello di attività della commissione di ricorso dipenderà dal numero di ricorsi proposti avverso le decisioni assunte dall’ECHA.

I membri e i membri supplenti/aggiuntivi della commissione di ricorso non sono di per sé tenuti a sospendere le loro attuali attività professionali. Tuttavia, qualsiasi attività attualmente esercitata dev’essere compatibile con l’obbligo di indipendenza dei membri e dei membri supplenti/aggiuntivi della commissione di ricorso. I membri e i membri supplenti/aggiuntivi dovranno dichiarare eventuali interessi che possano entrare in conflitto con le loro mansioni presso la commissione di ricorso e con i singoli casi di ricorso.

I membri della commissione di ricorso e i membri supplenti/aggiuntivi non rientreranno nel personale dell’Agenzia. Pertanto lo statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea («statuto dei funzionari») non si applicano ai membri e ai membri supplenti/aggiuntivi della commissione di ricorso, a meno che essi non siano già assunti come agenti dell’Unione europea da un’altra istituzione o un altro organo o organismo dell’UE.

A seconda del numero di ricorsi e della distribuzione dei compiti all’interno della commissione, i membri dovranno essere disponibili per 10-15 giorni per ricorso per almeno 8 ricorsi all’anno. Nell’ambito delle funzioni potrebbero essere necessari viaggi occasionali a Helsinki (sede dell’Agenzia). I supplenti saranno chiamati a sostituire i membri solo in casi specifici in cui i membri sono assenti o altrimenti impediti a partecipare ai procedimenti.

La retribuzione dei membri e dei membri supplenti e aggiuntivi della commissione di ricorso che non sono agenti dell’Unione europea è stabilita in una decisione del consiglio di amministrazione dell’Agenzia (decisione n. 14/2025 del CdA). Nel regime di retribuzione rientrano le attività dei membri e dei membri supplenti/aggiuntivi relazionate ai casi di ricorso, così come le attività dei membri connesse all’organizzazione e amministrazione della commissione di ricorso non collegate a specifici procedimenti di ricorso. La retribuzione dipenderà dal numero di casi di ricorso e dalla ripartizione dei compiti all’interno della commissione di ricorso. Di conseguenza non è possibile garantire un determinato livello di reddito derivante dal suddetto regime di retribuzione. I candidati sono invitati a consultare la decisione del consiglio di amministrazione per ulteriori informazioni sul regime di retribuzione.

Gli agenti dell’UE in servizio attivo presso un’istituzione, un organo o un organismo dell’Unione, nominati per operare in seno alla commissione di ricorso, non possono ricevere la suddetta retribuzione in aggiunta allo stipendio percepito dal proprio datore di lavoro dell’UE. Essi possono percepire unicamente il rimborso delle spese di missione, come disposto dallo statuto dei funzionari. A tal fine, è opportuno che l’incarico di prestare servizio alla commissione di ricorso sia concordato con l’istituzione, l’organo o l’organismo dell’UE di appartenenza. I termini e le condizioni sono formalizzati in un accordo sul livello dei servizi tra il segretariato dell’ECHA e le istituzioni, gli organi o gli organismi dell’UE in cui i membri o i membri supplenti/aggiuntivi prestano servizio.

Le spese di viaggio e di soggiorno saranno rimborsate in base alle norme dell’ECHA applicabili (5).

Il mandato ha una durata massima di cinque (5) anni ed è rinnovabile una sola volta.

Compiti del presidente, del membro qualificato dal punto di vista tecnico e del membro qualificato dal punto di vista giuridico

I compiti dei tre membri della commissione di ricorso comprenderanno in particolare:

esaminare e decidere in merito ai ricorsi in modo indipendente e imparziale;

rispettare i principi giuridici e le norme procedurali;

agire in qualità di relatore per i ricorsi sulla base di una designazione del presidente;

svolgere studi preliminari dei ricorsi;

prescrivere misure procedurali (ad esempio chiedere alle parti di fornire informazioni supplementari o porre domande alle parti);

partecipare alle audizioni;

partecipare all’adozione di decisioni finali e procedurali (ad esempio interventi, sospensione del procedimento) e, qualora richiesto, elaborare tali decisioni in modo tempestivo e approfondito;

stabilire il regolamento interno per il trattamento dei ricorsi e l’organizzazione della commissione e dei suoi lavori;

stabilire le norme procedurali per il trattamento efficiente dei ricorsi e le norme necessarie per l’organizzazione dei lavori della commissione di ricorso, come anche istruzioni pratiche di ordine procedurale per le parti.

Compiti aggiuntivi del presidente

I compiti del presidente, oltre a quelli indicati sopra, comprenderanno anche:

presiedere all’esame di tutti i ricorsi;

garantire l’efficienza e la tempestività nel trattamento dei ricorsi;

assicurare la qualità e la coerenza delle decisioni della commissione;

gestire la commissione dal punto di vista organizzativo e operativo;

sostituire i membri con i relativi supplenti secondo necessità;

assegnare l’esame di un ricorso a uno dei membri della commissione o a sé stesso in veste di relatore in base a criteri obiettivi;

decidere sulla ricevibilità dei ricorsi;

decidere in merito alle richieste di riservatezza;

presiedere le audizioni;

assicurare la comunicazione periodica con i membri supplenti;

sovrintendere all’attività dei supplenti e dei membri aggiuntivi;

rappresentare la commissione di ricorso.

Requisiti formali (criteri di ammissibilità)

Per essere ammessi alla fase di selezione, i candidati devono essere cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea o di un paese dello Spazio economico europeo (Islanda, Liechtenstein, Norvegia).

I candidati devono inoltre avere una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali dell’Unione europea (6) e una conoscenza soddisfacente di almeno un’altra lingua ufficiale dell’Unione europea nella misura necessaria alle funzioni da svolgere.

Inoltre, a seconda della posizione per la quale si candidano, le persone che manifestano interesse per la nomina devono soddisfare i criteri formali seguenti entro il termine ultimo per la presentazione delle candidature:

Presidente o supplente del presidente della commissione di ricorso:

essere in possesso di un diploma di laurea riconosciuto in diritto:

a)

in seguito al completamento con successo di un intero ciclo di studi universitari la cui durata normale sia almeno quadriennale e che dia accesso a studi postuniversitari; oppure

b)

in seguito al completamento con successo di un intero ciclo di studi universitari attestati da un diploma di laurea la cui durata normale sia triennale, più un’esperienza professionale pertinente di un anno (l’anno di esperienza professionale non potrà esser fatto valere ai fini dell’esperienza professionale post laurea di cui oltre).

Se il diploma di laurea non è in diritto, il candidato deve essere in possesso anche di un titolo professionale che lo abiliti all’esercizio dell’attività di avvocato;

avere maturato un’esperienza professionale in ambito giuridico (acquisita dopo il conseguimento della laurea o della laurea e dell’esperienza o della qualifica equivalente di cui sopra) di almeno 15 anni, di cui almeno cinque nel settore del diritto dell’UE o almeno cinque di esperienza giudiziale o analoga presso un tribunale internazionale e/o nazionale o un organo d’appello comparabile alla commissione di ricorso.

Membro qualificato dal punto di vista tecnico o membro qualificato dal punto di vista tecnico supplente/aggiuntivo della commissione di ricorso:

essere in possesso di un diploma di laurea riconosciuto:

a)

in seguito al completamento con successo di un intero ciclo di studi universitari la cui durata normale sia almeno quadriennale e che dia accesso a studi postuniversitari; oppure

b)

in seguito al completamento con successo di un intero ciclo di studi universitari attestati da un diploma di laurea la cui durata normale sia triennale, più un’esperienza professionale pertinente di un anno (l’anno di esperienza professionale non potrà esser fatto valere ai fini dell’esperienza professionale post laurea di cui oltre);

avere maturato un’esperienza professionale di almeno 12 anni (acquisita dopo il conseguimento della laurea o della laurea e dell’esperienza o della qualifica equivalente di cui sopra) in ambiti scientifici o tecnici pertinenti al regolamento REACH e/o al regolamento sui biocidi, tra cui la valutazione dei pericoli, la valutazione dell’esposizione o la gestione dei rischi relativamente agli effetti delle sostanze chimiche sulla salute umana o sull’ambiente, oppure in materie connesse; l’esperienza professionale richiesta deve comprendere almeno cinque anni nella gestione normativa delle sostanze chimiche o in analoghi sistemi di regolamentazione (7).

Membro qualificato dal punto di vista giuridico o membro qualificato dal punto di vista giuridico supplente/aggiuntivo della commissione di ricorso:

essere in possesso di un diploma di laurea riconosciuto in diritto:

a)

in seguito al completamento con successo di un intero ciclo di studi universitari la cui durata normale sia almeno quadriennale e che dia accesso a studi postuniversitari; oppure

b)

in seguito al completamento con successo di un intero ciclo di studi universitari attestati da un diploma di laurea la cui durata normale sia triennale, più un’esperienza professionale pertinente di un anno (l’anno di esperienza professionale non potrà esser fatto valere ai fini dell’esperienza professionale post laurea di cui oltre).

Se il diploma di laurea non è in diritto, il candidato deve essere in possesso anche di un titolo professionale che lo abiliti all’esercizio dell’attività di avvocato;

avere maturato un’esperienza professionale in ambito giuridico (acquisita dopo il conseguimento della laurea o della laurea e dell’esperienza o della qualifica equivalente di cui sopra) di almeno 12 anni, di cui almeno cinque nel settore del diritto dell’UE o almeno cinque di esperienza giudiziale o analoga presso un tribunale internazionale e/o nazionale o un organo d’appello comparabile alla commissione di ricorso.

Chi cerchiamo (criteri di selezione)

I candidati devono possedere:

la capacità di prendere decisioni e di lavorare collegialmente con altri;

spiccate doti comunicative e competenze relazionali e capacità di discutere in modo efficiente ed efficace nell’ambito di un organo collegiale;

una comprovata conoscenza ed esperienza nelle materie di competenza della commissione di ricorso;

un’ottima padronanza dell’inglese (la lingua di lavoro dell’Agenzia), capacità di comunicazione orale e scritta;

i candidati alla posizione di membro qualificato dal punto di vista tecnico e membri qualificati dal punto di vista tecnico supplenti/aggiuntivi dovrebbero possedere una buona conoscenza e comprensione degli aspetti tecnici del regolamento REACH e della legislazione dell’UE in materia di biocidi o di analoghi sistemi di regolamentazione (8).

I seguenti elementi costituiranno titolo preferenziale:

conoscenza e comprensione delle procedure nell’ambito dei procedimenti di ricorso e/o arbitrali;

esperienza nell’ambito del diritto dell’Unione europea, in relazione alle sostanze chimiche o in altri ambiti di regolamentazione analoghi;

esperienza di lavoro in un organo collegiale;

esperienza di lavoro in un ambiente multiculturale.

Selezione e nomina

A norma del regolamento REACH, il consiglio di amministrazione deciderà in merito alla nomina del presidente, del membro qualificato dal punto di vista tecnico, del membro qualificato dal punto di vista giuridico e dei membri supplenti/aggiuntivi a partire da un elenco di candidati qualificati proposto dalla Commissione europea. Il presente invito a manifestare interesse ha lo scopo di permettere alla Commissione di redigere un elenco di candidati da proporre al consiglio di amministrazione. L’inclusione nell’elenco della Commissione europea non è garanzia di nomina.

La Commissione europea organizzerà la selezione dei membri della commissione di ricorso e dei membri supplenti/aggiuntivi. A tal fine istituirà una commissione giudicatrice che inviterà a un colloquio i candidati che soddisfano tutti i requisiti di ammissibilità sopra elencati e possiedono il miglior profilo in base ai loro meriti e agli specifici criteri di selezione di cui sopra.

A seguito di tale colloquio la commissione giudicatrice redigerà un elenco dei candidati che presentano il profilo più adeguato. Tale elenco sarà adottato dalla Commissione europea e comunicato al consiglio di amministrazione dell’Agenzia.

Il consiglio di amministrazione organizzerà un colloquio con i candidati i cui nominativi figurano nell’elenco ristretto della Commissione europea e nominerà il membro della commissione di ricorso e i membri supplenti/aggiuntivi.

Per ragioni pratiche e al fine di completare la procedura di selezione il più rapidamente possibile, nell’interesse sia dei candidati che dell’Agenzia, la procedura di selezione si svolgerà solo in inglese, che è la lingua di lavoro dell’Agenzia.

I membri della commissione di ricorso e i membri supplenti/aggiuntivi dovranno dichiarare eventuali interessi che possano entrare in conflitto con le loro mansioni presso la commissione di ricorso, conformemente all’articolo 90, paragrafi 5 e 6, del regolamento REACH e ai pertinenti quadri di attuazione per la gestione di potenziali conflitti di interessi adottati dall’Agenzia.

Presentazione delle candidature

Prima di presentare la candidatura, gli interessati devono verificare attentamente se soddisfano tutti i criteri di ammissibilità («Requisiti formali»), con particolare riguardo ai titoli di studio, all’esperienza professionale e alle conoscenze linguistiche richiesti. Il mancato rispetto di uno dei requisiti di ammissibilità comporta l’esclusione automatica dalla procedura di selezione.

I candidati devono disporre di un indirizzo di posta elettronica valido che servirà a identificare l’iscrizione e a mantenere i contatti durante le diverse fasi della procedura di selezione. Si prega pertanto di comunicare tempestivamente alla Commissione europea eventuali cambiamenti di tale indirizzo.

Per completare la domanda i candidati devono inviare un CV e una lettera di motivazione al seguente indirizzo di posta elettronica:

GROW-ECHA-BOA-CHAIR-TQM-LQM@ec.europa.eu

I candidati riceveranno un messaggio di posta elettronica a conferma dell’avvenuta registrazione della candidatura.

Per ulteriori informazioni o in caso di difficoltà tecniche, inviare un messaggio di posta elettronica al seguente indirizzo:

GROW-ECHA-BOA-CHAIR-TQM-LQM@ec.europa.eu

Termine ultimo

Il termine ultimo per la presentazione delle candidature è il 17 aprile 2026, ore 12:00 (mezzogiorno), ora di Bruxelles. Gli interessati sono tenuti a completare la candidatura e a inviarla entro il termine stabilito. Si raccomanda vivamente di non attendere gli ultimi giorni per iscriversi. Non saranno accettate candidature tardive.

Informazioni importanti per i candidati

Si ricorda che le attività delle commissioni giudicatrici sono riservate. Qualsiasi contatto diretto o indiretto con i membri di tali commissioni è vietato ai candidati o a chiunque agisca per loro conto.

Affinché la candidatura sia valida, gli interessati devono inviare un curriculum vitae e una lettera di motivazione (massimo 8 000 caratteri) in formato PDF.

I candidati devono specificare nella lettera di motivazione per quale posizione si candidano, ossia presidente, membro qualificato dal punto di vista tecnico, membro qualificato dal punto di vista giuridico o membri supplenti/aggiuntivi. Le persone qualificate dal punto di vista giuridico possono candidarsi sia per la posizione di presidente sia per la posizione di membro qualificato dal punto di vista giuridico della commissione di ricorso. Tuttavia, i candidati possono essere nominati soltanto per una delle summenzionate posizioni.

Il curriculum vitae deve essere di preferenza redatto secondo il modello di CV europeo. Per ognuno dei summenzionati documenti eventualmente non redatti in inglese, deve essere fornita la traduzione in inglese. In questa fase non si richiede l’invio di copie autenticate di titoli/diplomi, referenze, attestati di esperienza professionale ecc., che tuttavia dovranno essere presentati, su richiesta, in una fase successiva.

Indipendenza e conflitto di interessi

I membri della commissione di ricorso agiscono in completa indipendenza nell’interesse pubblico e devono dichiarare eventuali interessi che rischiano di risultare incompatibili con la loro indipendenza. Nella domanda i candidati devono confermare la disponibilità a rendere tale dichiarazione.

Data la particolare natura della funzione, i candidati convocati per i colloqui di selezione dovranno firmare una dichiarazione relativa agli interessi passati, attuali o futuri che potrebbero essere ritenuti incompatibili con la loro indipendenza.

I candidati devono inoltre rispettare i criteri generali di esclusione per la salvaguardia dell’indipendenza della commissione di ricorso stabiliti dal consiglio di amministrazione dell’ECHA all’allegato 2 della procedura dal titolo Prevention and Management of potential Conflicts of Interest for members of ECHA bodies  (9). I candidati devono rispettare i criteri generali di esclusione di cui alle lettere da a) a f).

Pari opportunità

L’Unione europea applica una politica di pari opportunità e di non discriminazione. L’Unione europea è attenta ad evitare ogni forma di discriminazione nelle sue procedure di assunzione e incoraggia vivamente la candidatura delle donne.

Protezione dei dati personali

La Commissione e l’ECHA garantiscono che i dati personali dei candidati saranno trattati conformemente al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (10). Ciò vale in particolare per la riservatezza e la sicurezza dei dati in questione.


(1)  Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1907/oj).

(2)  Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1272/oj).

(3)  Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj).

(4)   GU L 280 del 24.10.2007, pag. 10, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1238/oj.

(5)   Decisione n. 24/2025 del consiglio di amministrazione.

(6)  Le lingue ufficiali dell’Unione europea sono: bulgaro, ceco, croato, danese, estone, finlandese, francese, greco, inglese, irlandese, italiano, lettone, lituano, maltese, neerlandese, polacco, portoghese, rumeno, slovacco, sloveno, spagnolo, svedese, tedesco e ungherese.

(7)  Ad esempio i sistemi di regolamentazione che disciplinano i prodotti fitosanitari, gli additivi alimentari, i prodotti farmaceutici o cosmetici, la direttiva quadro sulle acque, la direttiva sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento, la direttiva Seveso, o le disposizioni normative in materia di salute e sicurezza sul lavoro in riferimento alle sostanze chimiche.

(8)  Ad esempio i sistemi di regolamentazione che disciplinano i prodotti fitosanitari, gli additivi alimentari, i prodotti farmaceutici o cosmetici, la direttiva quadro sulle acque, la direttiva sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento, la direttiva Seveso, o le disposizioni normative in materia di salute e sicurezza sul lavoro in riferimento alle sostanze chimiche.

(9)  Documento PRO-0067.10, quale adottato dal consiglio di amministrazione l’11 dicembre 2025.

(10)   GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj.


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/1397/oj

ISSN 1977-0944 (electronic edition)


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