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Document 52025IP0075
P10_TA(2025)0075 – Protection of the European Union’s financial interests – combating fraud – annual report 2023 – European Parliament resolution of 6 May 2025 on the protection of the European Union’s financial interests – combating fraud – annual report 2023 (2024/2083(INI))
P10_TA(2025)0075 — Tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea – lotta contro la frode – relazione annuale 2023 — Risoluzione del Parlamento europeo del 6 maggio 2025 sulla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea – lotta contro la frode – relazione annuale 2023 (2024/2083(INI))
P10_TA(2025)0075 — Tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea – lotta contro la frode – relazione annuale 2023 — Risoluzione del Parlamento europeo del 6 maggio 2025 sulla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea – lotta contro la frode – relazione annuale 2023 (2024/2083(INI))
GU C, C/2026/573, 24.2.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/573/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
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Gazzetta ufficiale |
IT Serie C |
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C/2026/573 |
24.2.2026 |
P10_TA(2025)0075
Tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea – lotta contro la frode – relazione annuale 2023
Risoluzione del Parlamento europeo del 6 maggio 2025 sulla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea – lotta contro la frode – relazione annuale 2023 (2024/2083(INI))
(C/2026/573)
Il Parlamento europeo,
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visti l'articolo 310, paragrafo 6, e l'articolo 325, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), |
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vista la relazione della Commissione del 25 luglio 2024, dal titolo «Trentacinquesima relazione annuale sulla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea e sulla lotta contro la frode (2023)» (COM(2024)0318) («relazione PIF 2023»), |
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viste la relazione annuale 2023 dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) (1) e la relazione di attività del comitato di vigilanza dell'OLAF – 2023 (2), |
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vista la relazione annuale 2023 della Procura europea (EPPO), pubblicata il 1° marzo 2024, |
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visto il regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione (3) («regolamento relativo alla condizionalità»), |
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viste la direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione (4) (direttiva sugli informatori) e la relazione della Commissione del 3 luglio 2024 sull'attuazione e sull'applicazione della suddetta direttiva (COM(2024)0269), |
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viste la comunicazione della Commissione del 5 luglio 2023, dal titolo «Relazione sullo Stato di diritto 2023 – La situazione dello Stato di diritto nell'Unione europea» (COM(2023)0800), e la risoluzione del Parlamento europeo del 28 febbraio 2024, dal titolo «Relazione sulla relazione sullo Stato di diritto 2023 della Commissione» (5), |
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vista la decisione della Commissione del 16 dicembre 2024 di non revocare la misura imposta in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, della decisione di esecuzione (UE) 2022/2506 del Consiglio, del 15 dicembre 2022, relativa a misure di protezione del bilancio dell'Unione da violazioni dei principi dello Stato di diritto in Ungheria, |
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viste le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) del 16 febbraio 2022 nelle cause C-156/21 (6) e C-157/21 (7) e la decisione di esecuzione (UE) 2022/2506 del Consiglio, del 15 dicembre 2022, relativa a misure di protezione del bilancio dell'Unione da violazioni dei principi dello Stato di diritto in Ungheria, le quali fanno tutte riferimento al regolamento sulla condizionalità, |
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visto il regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (8) («regolamento finanziario»), |
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visti il regolamento (UE) 2024/1624 (9), il regolamento (UE) 2024/1620 (10) e la direttiva (UE) 2024/1640 (11) del Parlamento europeo e del Consiglio, tutti adottati il 31 maggio 2024 e relativi alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, anche attraverso l'istituzione dell'Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, |
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vista la direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (12) («direttiva PIF»), |
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vista la relazione della Commissione del 16 settembre 2022, dal titolo «Seconda relazione sull'attuazione della direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale» (COM(2022)0466), |
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vista la relazione della Commissione del 3 luglio 2024 sull'attuazione e sull'applicazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione (COM(2024)0269), |
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visto il regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (13) (regolamento recante disposizioni comuni), |
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vista la comunicazione della Commissione del 24 luglio 2024, dal titolo «Relazione sullo Stato di diritto 2024 – La situazione dello Stato di diritto nell'Unione europea» (COM(2024)0800), |
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visto lo studio dal titolo «Strengthening the fight against organised crime – Assessing the legislative framework» (Rafforzare la lotta contro la criminalità organizzata – Valutazione del quadro legislativo), pubblicato nel dicembre 2022 (14), |
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visto lo studio dal titolo «Strengthening the fight against corruption: assessing the legislative and policy framework» (Intensificare la lotta contro la corruzione: una valutazione del quadro legislativo e politico), pubblicato nel gennaio 2023 (15), |
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visti lo studio dal titolo «Valutazione della conformità delle misure adottate dagli Stati membri per adeguare i loro sistemi al regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea» (il regolamento EPPO) e la sua proroga, entrambi pubblicati nel dicembre 2023 (16), |
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viste la comunicazione congiunta della Commissione e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, del 3 maggio 2023, sulla lotta contro la corruzione (JOIN(2023)0012) e la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 maggio 2023, sulla lotta contro la corruzione, che sostituisce la decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio e la convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio (COM(2023)0234), |
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vista la relazione congiunta Europol-OLAF del 6 giugno 2023, dal titolo «Assessing the Threats to the NextGenerationEU (NGEU) Fund» (Valutazione delle minacce al fondo NextGenerationEU), |
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vista la nota conclusiva della Mediatrice europea del 12 settembre 2023 sull'iniziativa strategica concernente la trasparenza e la responsabilità del dispositivo per la ripresa e la resilienza, in relazione al caso SI/6/2021/PVV, aperto il 24 febbraio 2022, |
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vista la relazione della Corte dei conti europea dal titolo «Le attività della Corte nel 2023», pubblicata il 9 ottobre 2024, |
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vista l'analisi n. 04/2023 della Corte dei conti europea, del 6 luglio 2023, dal titolo «Digitalizzazione della gestione dei fondi dell'UE», |
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visto lo speciale Eurobarometro 534, dal titolo «Citizens' attitudes towards corruption in the EU in 2023» (L'atteggiamento dei cittadini nei confronti della corruzione nell'UE nel 2023) (17), |
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vista la relazione speciale n. 06/2023 della Corte dei conti europea, del 13 marzo 2023, dal titolo «Conflitto di interessi nella spesa dell'UE per la coesione e l'agricoltura – Esiste un quadro giuridico, ma vi sono lacune nelle misure di trasparenza e individuazione», |
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visto il regolamento (UE) 2021/785 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, che istituisce il programma antifrode dell'Unione e abroga il regolamento (UE) n. 250/2014 (18), |
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vista la risoluzione del Parlamento europeo del 18 gennaio 2024 sulla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea – lotta contro la frode – relazione annuale 2022 (19), |
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visto l'articolo 55 del suo regolamento, |
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vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A10-0049/2025), |
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A. |
considerando che, conformemente all'obbligo di cui all'articolo 325, paragrafo 5, TFUE, la Commissione presenta ogni anno al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione redatta in cooperazione con gli Stati membri sulle misure adottate ai fini dell'attuazione del suddetto articolo (note come «relazioni PIF»); |
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B. |
considerando che le relazioni PIF si basano principalmente sulle informazioni fornite dagli Stati membri, ivi compresi i dati sulle irregolarità e le frodi individuate, attraverso il sistema di gestione delle irregolarità (IMS), e sui dati estratti dal sistema di contabilità della Commissione (ABAC); |
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C. |
considerando l'attuazione di misure efficaci per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione a livello dell'UE deve avvenire sulla base di una conoscenza fattuale della situazione specifica di ciascuno Stato membro, in particolare nei casi che comportano attività criminali complesse; |
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D. |
considerando che il numero di irregolarità riscontrate e segnalate è indice dei risultati degli sforzi compiuti dagli Stati membri per contrastare le attività illegali in quest'ambito e non deve essere interpretato come un'indicazione del livello di cattiva gestione o frode negli Stati membri; |
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E. |
considerando che le correlazioni esistenti tra gli episodi di irregolarità, la loro individuazione e il livello di segnalazione richiedono una valutazione globale più ampia; |
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F. |
considerando che una sana gestione delle risorse pubbliche e la tutela degli interessi finanziari dell'UE in tutte le politiche dell'Unione dovrebbero essere fondamentali per rafforzare la fiducia dei cittadini garantendo che il denaro dei contribuenti sia utilizzato in modo corretto ed efficace; |
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G. |
considerando che una riduzione sistematica del divario dell'IVA rafforzerebbe la tutela degli interessi finanziari dell'Unione, potenzierebbe l'equità fiscale e la fiducia nei sistemi fiscali, contribuirebbe alla sostenibilità delle finanze pubbliche e sosterrebbe la coesione economica tra gli Stati membri, in particolare in tempi di pressione di bilancio; |
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H. |
considerando che la protezione del bilancio dell'UE coinvolge molteplici attori a vari livelli che possono adempiere al loro mandato solo attraverso una rete strutturata di relazioni e coordinamento all'interno dell'architettura antifrode (20); |
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I. |
considerando che la diversità dei sistemi giuridici e amministrativi negli Stati membri e i loro diversi livelli di digitalizzazione devono essere adeguatamente affrontati mediante la creazione di sistemi amministrativi e di comunicazione più unificati, interoperabili e comparabili nell'UE al fine di prevenire e contrastare efficacemente la frode, la corruzione, le irregolarità e altre violazioni; |
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J. |
considerando che dovrebbe essere incoraggiata una solida cooperazione tra le autorità che conducono le indagini amministrative e quelle che conducono le indagini penali a livello sia dell'UE che degli Stati membri; |
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K. |
considerando che il sistema di individuazione precoce e di esclusione (Early-detection and exclusion system – EDES) e Arachne sono strumenti efficaci per tutelare il bilancio dell'UE da rischi di insolvenza, negligenza, frode o irregolarità da parte di soggetti privati, nel caso dell'EDES, e attraverso un approccio di estrazione di dati e valutazione del rischio, nel caso di Arachne; |
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L. |
considerando che le reti criminali che operano all'interno dell'UE stanno cogliendo appieno tutte le opportunità offerte dalle tecnologie dell'informazione all'avanguardia, compresa l'intelligenza artificiale (IA), per agevolare le loro attività criminali, il che costituisce una minaccia ancora più complessa per il bilancio dell'UE e una nuova sfida per l'applicazione della legge, oltre a imporre all'architettura antifrode di accelerare lo studio dell'uso dell'IA nella lotta contro le frodi; |
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M. |
considerando che il rispetto dei valori su cui si fonda l'UE e dei diritti fondamentali, nonché la conformità alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, sono requisiti indispensabili per accedere ai finanziamenti dell'UE; |
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N. |
considerando che il meccanismo di condizionalità dello Stato di diritto si applica all'intero bilancio dell'UE quale prerequisito per l'accesso a tutti i fondi dell'Unione e consente di adottare misure in caso di violazione dei principi dello Stato di diritto che compromettono o rischiano seriamente di compromettere la sana gestione finanziaria del bilancio o gli interessi finanziari dell'UE; |
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O. |
considerando che l'articolo 22 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (21) (regolamento RRF) prevede disposizioni relative alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione; |
Osservazioni generali sulla relazione PIF e sulle principali minacce
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1. |
accoglie con favore la relazione PIF 2023 e le sue analisi sulle conclusioni pertinenti e ne approva le raccomandazioni; |
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2. |
condivide il parere secondo cui un'efficace tutela degli interessi finanziari dell'Unione richiede un'accelerazione della digitalizzazione che faciliti la condivisione delle conoscenze nonché l'accessibilità e il trattamento dei dati e che rafforzi la governance dell'architettura antifrode nel suo complesso; sostiene che sia l'UE che le autorità nazionali dovrebbero intensificare l'uso degli strumenti digitali al fine di agevolare la cooperazione; |
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3. |
ribadisce che una governance più misurabile e orientata ai risultati delle attività delle numerose componenti dell'architettura antifrode è fondamentale sia per tutelare efficacemente gli interessi finanziari dell'Unione, sia per valutare l'efficienza dell'architettura antifrode; |
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4. |
rammenta che è essenziale una solida cooperazione tra le autorità amministrative e giudiziarie che conducono indagini a livello sia dell'UE che degli Stati membri; ribadisce la propria preoccupazione per la situazione non ancora ottimale, in particolare per quanto riguarda l'individuazione e la segnalazione di presunte frodi e irregolarità e il relativo seguito, ambiti in cui sussistono notevoli differenze tra gli Stati membri; incoraggia pertanto gli Stati membri ad adottare un approccio proattivo in materia di tutela degli interessi finanziari dell'Unione e a migliorare lo scambio di informazioni tra le loro autorità nazionali e con gli organismi e le agenzie dell'UE, anche al fine di individuare e affrontare tempestivamente i rischi emergenti e le tendenze in materia di frode; sottolinea che la lotta contro la frode richiede un approccio olistico e globale, che copra tutte le fasi del ciclo antifrode e che tenga conto dei molteplici attori e processi interconnessi e interdipendenti che intervengono nella tutela degli interessi finanziari dell'Unione; |
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5. |
osserva che nel 2023 il numero complessivo di casi di frode e irregolarità segnalati dalle autorità competenti dell'UE e nazionali è aumentato in misura significativa rispetto all'anno precedente, superando del 9 % (13 563) il dato del 2022 (12 455); si rammarica del fatto che ciò rappresenta il livello più alto di sempre e segue la tendenza al rialzo degli ultimi cinque anni; rileva inoltre che il finanziamento complessivo in questione in relazione a tali casi nel 2023 (1,90 miliardi di EUR) è stato nettamente superiore a quello del 2022 (1,77 miliardi di EUR), con un aumento del 7,3 %; riconosce che il ciclo pluriennale di attuazione di numerosi programmi rende i confronti basati su una media quinquennale più adeguati dei confronti di anno in anno per individuare situazioni in tempo reale e ottenere un'analisi affidabile delle tendenze e dei modelli; accoglie dunque con favore il fatto che la relazione PIF 2023 faccia riferimento ai risultati del periodo 2019-2023; osserva che l'aumento del numero di irregolarità e dei finanziamenti che non ottengono risultati positivi pone in evidenza la necessità di porre in correlazione i bilanci con gli indicatori di performance delle istituzioni competenti; |
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6. |
esprime preoccupazione per lo scenario generale emerso dall'analisi pluriennale illustrata nella relazione PIF 2023; sottolinea che la situazione attuale giustifica gli sforzi compiuti per garantire un impiego più efficace di risorse adeguate e un loro uso più efficiente, il che richiede una governance e una cooperazione migliori; evidenzia che la frode, la corruzione e le violazioni della democrazia, della giustizia e dello Stato di diritto sono profondamente interconnesse e non possono essere affrontate in modo isolato; invita il commissario per il Bilancio, la lotta antifrode e la pubblica amministrazione e il commissario per la Democrazia, la giustizia, lo Stato di diritto e la tutela dei consumatori a collaborare a stretto contatto e senza indugio per lanciare iniziative volte a rendere misurabili e più tangibili le azioni e i risultati dell'architettura antifrode, nonché a presentarli al Parlamento, in linea con l'impegno assunto durante le audizioni di conferma; suggerisce di creare sinergie più solide tra la direzione generale del Bilancio della Commissione e le altre direzioni generali della Commissione che si occupano dello Stato di diritto e della protezione di altri valori dell'UE, in particolare la direzione generale della Giustizia e dei consumatori, la direzione generale per l'Occupazione, gli affari sociali e l'inclusione e la direzione generale della Politica regionale e urbana, al fine di garantire che tutti i servizi lavorino insieme, anziché singolarmente, per affrontare in maniera più efficace tali sfide sistemiche; |
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7. |
rinnova l'invito a garantire un approccio olistico nelle relazioni PIF, anch'esse considerate uno strumento di governance dell'architettura antifrode, al fine di fornire una panoramica completa delle sinergie tra tutti gli attori pertinenti, individuare le migliori pratiche e affrontare eventuali lacune; è consapevole del fatto che, come sottolineato nella relazione PIF 2023, la protezione operativa degli interessi finanziari dell'Unione da frodi, irregolarità e altre attività illecite è affidata alle autorità nazionali, all'OLAF e all'EPPO, e accoglie con favore l'integrazione delle conclusioni dell'OLAF e dell'EPPO nella relazione PIF 2023; chiede un'analisi più approfondita dell'interazione tra le componenti dell'architettura antifrode, oltre all'introduzione di misure per aumentare l'efficienza delle istituzioni competenti al fine di ridurre le frodi e le irregolarità; chiede di migliorare ulteriormente tale approccio olistico per fornire un quadro più chiaro, completo e concreto della situazione complessiva della protezione degli interessi finanziari dell'Unione, che comprenda l'intera azione antifrode, a livello sia nazionale che dell'UE; |
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8. |
accoglie con favore i risultati delle indagini dell'OLAF, in particolare l'aumento del numero di raccomandazioni formulate (309 rispetto alle 275 del 2022) e l'importo complessivo raccomandato per la ripresa finanziaria (1 043,8 milioni di EUR rispetto ai 426,8 milioni di EUR del 2022) a fronte di un numero stabile di casi aperti (190 nel 2023 e 192 nel 2022) e archiviati (265 nel 2023 e 256 nel 2022); sottolinea, in particolare, che nel periodo 2019-2023 oltre l'88 % delle irregolarità individuate come potenzialmente fraudolente e connesse alle spese erogate nell'ambito della gestione diretta è stato rilevato a seguito di indagini dell'OLAF; deplora il fatto che la lunga durata delle indagini possa avere un impatto negativo per quanto riguarda il conseguente avvio tardivo di misure correttive; ribadisce la sua richiesta di ottenere cifre complete e sufficientemente dettagliate sugli importi effettivamente recuperati dalla Commissione sulla base delle raccomandazioni finanziarie formulate dall'OLAF; invita inoltre la Commissione a integrare nelle prossime relazioni PIF sezioni ad hoc sull'OLAF al fine di elaborare un'analisi e una comunicazione più specifiche delle sue attività e dei recuperi finanziari effettuati; |
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9. |
accoglie con favore il modo in cui l'EPPO, operativamente attiva dal giugno 2021, ha sviluppato e aumentato le proprie attività, il che si riflette chiaramente nel numero di indagini avviate (1 371 rispetto alle 865 del 2022), di indagini attive complessivamente in corso (1 927 rispetto alle 1 117 del 2022) e di imputazioni (139 rispetto alle 87 del 2022); apprezza il livello di dettaglio delle relazioni dell'EPPO, in quanto offre informazioni pertinenti su molte tendenze e sulla situazione negli Stati membri partecipanti; chiede una maggiore efficienza dell'EPPO, che si rifletta negli importi recuperati e non solo nel numero di indagini; |
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10. |
sottolinea il valore aggiunto che gli organismi dell'UE apportano alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione e alla lotta contro le frodi, in particolare nell'ambito dei reati transfrontalieri, come dimostrano i risultati operativi dell'EPPO e dell'OLAF anche nel 2023; ribadisce il suo invito affinché siano garantite risorse adeguate a tutti gli attori dell'UE coinvolti nella lotta contro le frodi e, a tale proposito, ricorda alla Commissione e al Consiglio che ogni euro speso per le indagini e l'azione antifrode è restituito al bilancio dell'UE; |
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11. |
esprime preoccupazione per il fatto che le ingenti perdite finanziarie dovute alle frodi ai danni dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) segnalate dall'EPPO stanno avendo un effetto negativo sui bilanci nazionali degli Stati membri, pregiudicando nel contempo una tassazione equa e una concorrenza leale tra le imprese nel mercato unico; sottolinea che l'IVA è una risorsa importante anche per il bilancio dell'Unione; ritiene opportuno tenere conto della complessità delle disposizioni soggiacenti sul sistema delle risorse proprie dell'Unione nel quantificare l'impatto finanziario delle attività dell'EPPO (22); pone in rilievo il numero preoccupante di indagini sui programmi per la ripresa e la resilienza (233) e la perdita finanziaria stimata (1.,86 miliardi di EUR); chiede pertanto l'adozione di misure adeguate a livello sia nazionale che dell'UE; |
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12. |
invita la Commissione a sviluppare e attuare soluzioni che consentano un seguito alle raccomandazioni dell'OLAF e alle azioni penali dell'EPPO, la loro analisi e la misurabilità dell'impatto effettivo delle loro azioni sulla protezione del bilancio dell'Unione in termini di recupero sia dei fondi male amministrati che delle risorse non percepite, al fine di fornire ulteriori motivazioni per l'elaborazione di politiche orientate ai risultati; invita la Commissione a informare il Parlamento degli esiti delle azioni penali dell'EPPO; |
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13. |
afferma che la comunicazione e la trasparenza sono essenziali per contrastare la frode e la corruzione; sottolinea l'importanza di coinvolgere la società civile, i media e il giornalismo investigativo per promuovere la consapevolezza; sottolinea il ruolo centrale svolto dai media e dal giornalismo investigativo nella lotta contro la frode, la corruzione, i conflitti di interessi e altri usi impropri dei fondi pubblici; ritiene che salvaguardare i media da pressioni e ingerenze politiche sia essenziale per proteggere la loro indipendenza e il loro ruolo in quanto organi di controllo della democrazia, come pure la sana gestione dei fondi pubblici; |
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14. |
evidenzia che la trasparenza svolge un ruolo importante nella gestione dei fondi pubblici; incoraggia la Commissione e gli Stati membri a massimizzare la trasparenza nell'utilizzo dei fondi, anche per quanto riguarda le informazioni sui beneficiari finali; |
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15. |
sottolinea l'importanza del ruolo svolto dalle autorità pubbliche nel promuovere una cultura della tolleranza zero nei confronti delle frodi e afferma che la comunicazione e la trasparenza sono essenziali per affrontare la frode e la corruzione; pone l'accento sull'importanza di coinvolgere la società civile, il settore privato, i media e il giornalismo investigativo per promuovere la consapevolezza; incoraggia la Commissione a fornire sostegno a tali attori di rilievo sotto forma di programmi di formazione, finanziamenti e qualsiasi altra misura necessaria per garantire la loro indipendenza dalle ingerenze esterne e dalla sorveglianza illegale dello Stato, dalle intimidazioni e dai tentativi di minarne la legittimità, in linea con i diritti fondamentali dell'UE e lo Stato di diritto; invita la Commissione a lanciare una campagna di sensibilizzazione pubblica a livello dell'UE sui rischi di notizie false, disinformazione e contenuti deepfake nei casi di frode che riguardano progetti finanziati dall'UE; |
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16. |
esprime preoccupazione per il chiaro monito lanciato dall'EPPO e da Europol in merito alla crescente presenza di gruppi della criminalità organizzata dietro ai casi di frode transfrontaliera di maggior rilievo; osserva che la relazione annuale dell'EPPO segnala 209 reati oggetto di indagini riguardanti organizzazioni criminali incentrate sulla PIF nelle sue indagini attive fino alla fine del 2023; è consapevole del fatto che la criminalità organizzata incide in modo sostanziale sulle risorse dell'Unione e che l'entità delle frodi a danno degli interessi finanziari dell'Unione, in particolare sotto il profilo delle entrate del bilancio, può spiegarsi soltanto con un forte coinvolgimento di gruppi della criminalità organizzata dediti alla commissione di reati gravi; è a conoscenza del fatto che gli attuali strumenti di analisi e segnalazione non ne consentono una quantificazione soddisfacente per valutare l'efficacia o le carenze delle misure e delle politiche in vigore; invita la Commissione ad avviare rapidamente tutte le azioni necessarie per affrontare la questione dell'analisi e della segnalazione; |
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17. |
sostiene che la mancanza di un recepimento efficiente della pertinente legislazione dell'UE nella legislazione nazionale di molti Stati membri e di un'armonizzazione delle normative nazionali offre ai gruppi della criminalità organizzata l'opportunità di compiere una serie di attività transfrontaliere illegali in settori che ledono gli interessi finanziari dell'Unione; ribadisce, pertanto, i suoi precedenti inviti a rivedere la decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (23) e a introdurre una nuova definizione comune di criminalità organizzata che tenga conto, in particolare, del ricorso alla corruzione, alla violenza, alle minacce o alle intimidazioni per ottenere il controllo di attività economiche o di appalti; |
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18. |
richiama l'attenzione sui risultati dell'indagine Eurobarometro del 2023 sull'atteggiamento dei cittadini nei confronti della corruzione nell'UE nel 2023, da cui emerge che la corruzione preoccupa fortemente i cittadini e le imprese dell'Unione all'interno dell'UE stessa; sostiene che la corruzione ad alto livello, anche nelle istituzioni dell'UE, non solo lede gli interessi finanziari dell'Unione e l'economia dell'UE nel suo complesso, ma mina altresì la fiducia dei cittadini nelle istituzioni democratiche sia nell'UE che negli Stati membri; sottolinea che i gruppi della criminalità organizzata ricorrono sempre più spesso alla corruzione per infiltrarsi nelle pubbliche amministrazioni e ottenere vantaggi economici; |
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19. |
sottolinea che, in relazione ai casi di corruzione, l'EPPO ha segnalato 131 reati oggetto di indagini fino alla fine del 2023 (87 casi nel 2022) e che, nel periodo 2019-2023, sono stati segnalati alla Commissione 65 casi tramite l'IMS (24) da 11 paesi e che gli importi irregolari segnalati relativi a tali casi ammontano a circa 50,5 milioni di EUR; invita la Commissione a chiedere all'EPPO di informare il Parlamento di quanto sia stato recuperato di tali 50,5 milioni di EUR; |
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20. |
riconosce che gli Stati membri hanno predisposto strategie anticorruzione; chiede una valutazione e una revisione periodica di tali strategie; pone in evidenza l'importanza di tenere conto delle raccomandazioni specifiche per paese relative alla lotta contro la corruzione e di darvi pienamente seguito; |
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21. |
riconosce gli sforzi compiuti dalla Commissione per prevenire e affrontare i casi di conflitto di interessi nella gestione delle risorse finanziarie dell'Unione; osserva che, nel periodo 2019-2023, tramite l'IMS, sono stati segnalati 419 casi relativi a conflitti di interessi (375 nel periodo 2018-2022), per un totale di circa 112 milioni di EUR; evidenzia che la Corte dei conti ha indicato nel suo lavoro di audit (25) che la principale fonte di informazioni sul conflitto di interessi è l'IMS e che la quantità e la qualità dei dati registrati nell'IMS variano da uno Stato membro all'altro; sottolinea che, qualora ritengano che un conflitto di interessi sia una componente minore in un caso di frode più ampio, gli Stati membri non segnalano tali casi come connessi a conflitti di interessi; invita la Commissione ad adottare le iniziative necessarie per garantire una comunicazione coerente e adeguatamente dettagliata nell'IMS delle situazioni di cui sopra; chiede che le disposizioni in materia di conflitti di interessi siano applicate in modo da garantire la certezza del diritto, si basino su una valutazione chiara e proporzionata dei rischi e consentano l'applicazione pratica da parte delle autorità competenti; |
Entrate
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22. |
osserva che, nel 2023, il numero complessivo di irregolarità fraudolente e non fraudolente relative alle risorse proprie tradizionali (RPT) (5 118 rispetto alle 4 661 del 2022) è stato superiore del 10 % rispetto alla media quinquennale (2019-2023), ma che l'importo in questione è diminuito del 12 %, attestandosi a 478 milioni di EUR (rispetto ai 783 milioni di EUR registrati alla fine del 2022); deplora il fatto che, sebbene i dati mostrino un miglioramento del recupero per i casi non fraudolenti (82 %), il tasso di recupero per i casi fraudolenti rimane invariato al 25 %, valore ancora basso e distribuito in modo disomogeneo tra gli Stati membri; |
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23. |
sottolinea che, nel 2023, la Commissione ha ritenuto che solo in cinque delle nuove relazioni di inesigibilità presentatele dagli Stati membri fosse stato dimostrato in modo soddisfacente che la perdita di RPT non era imputabile agli Stati membri in questione e che questi ultimi non ne erano finanziariamente responsabili; osserva, per contro, che in 81 casi, per un importo di quasi 69 milioni di EUR, la Commissione ha ritenuto che gli Stati membri non avessero dimostrato in modo soddisfacente che la perdita di RPT non era loro imputabile e li ha dichiarati finanziariamente responsabili di tali perdite; conclude, pertanto, che vi è un margine di miglioramento nella riscossione delle RPT da parte degli Stati membri; |
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24. |
evidenzia che è essenziale che gli Stati membri tengano fede alla loro responsabilità in materia di riscossione delle RPT, in modo da garantire che l'onere del finanziamento della spesa dell'UE sia equamente ripartito tra gli Stati membri e da mantenere condizioni di parità per gli attori economici nel mercato unico; invita gli Stati membri a intensificare gli sforzi per migliorare l'efficacia dell'attività delle rispettive amministrazioni nazionali nel settore dei recuperi, in seguito all'individuazione di regolarità e frodi in materia di IVA, al fine di aumentare l'importo delle RPT messo a disposizione del bilancio dell'UE; riconosce che il divario in termini di conformità alla normativa sull'IVA non riguarda solo la frode e l'evasione, ma anche le perdite di IVA riconducibili a insolvenze, fallimenti, errori amministrativi e all'ottimizzazione fiscale legale; ritiene tuttavia che le frodi in materia di IVA, come le frodi intracomunitarie dell'operatore inadempiente, contribuiscano in modo significativo al mancato rispetto della normativa sull'IVA e ribadisce il suo invito ad affrontare la questione attraverso strumenti digitali, l'impermeabilità alle frodi delle norme in materia di IVA e una maggiore cooperazione tra le autorità fiscali nazionali e gli organi investigativi competenti dell'UE; |
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25. |
prende atto dell'attuale quadro giuridico relativo alla cooperazione con l'OLAF, l'EPPO ed Eurofisc; invita la Commissione ad accelerare il processo di revisione dell'attuale quadro giuridico al fine di fornire una base giuridica chiara per la cooperazione diretta tra Eurofisc e l'EPPO; incoraggia l'OLAF a massimizzare le possibilità offerte dalle pratiche di assistenza amministrativa reciproca per individuare e identificare le frodi doganali e le relative frodi in materia di IVA, nonché a segnalare senza indugio tali casi all'EPPO; sottolinea che, nel 2023, l'EPPO ha individuato frodi in materia di IVA in circa il 20 % delle sue indagini attive (873 indagini), rendendolo il secondo tipo di reato più frequente dopo le frodi relative alle spese diverse dagli appalti (1 586 indagini); esprime preoccupazione per la crescente partecipazione di gruppi della criminalità organizzata alle operazioni di frode in materia di IVA e per i collegamenti individuati tra questo tipo di frode e altri tipi di reati molto gravi, come il riciclaggio di denaro; |
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26. |
ribadisce il suo invito alla Commissione a rivedere la soglia di 10 milioni di EUR stabilita nella direttiva PIF, che incide notevolmente sulle attività dell'EPPO in relazione ai casi di frode in materia di IVA; sostiene che le diverse interpretazioni quanto ai metodi da applicare per il calcolo della soglia rendono la situazione poco chiara; sottolinea che l'attuale soglia limita l'effetto dissuasivo e consente agli autori dei reati di individuare le giurisdizioni più deboli per sfuggire all'EPPO; ritiene che la revisione della direttiva PIF dovrebbe eliminare la soglia o ridurla notevolmente; invita nel frattempo la Commissione a fornire orientamenti adeguati sul metodo di calcolo per i casi precedenti alla modifica della direttiva PIF; |
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27. |
osserva che l'assenza di dati disaggregati a livello regionale e settoriale sul divario dell'IVA impedisce l'individuazione dei settori maggiormente a rischio di frode ed evasione; invita la Commissione a introdurre un sistema armonizzato per la misurazione del divario dell'IVA che includa la dimensione territoriale e quella settoriale, consentendo in tal modo lo sviluppo di strategie antifrode più saldamente fondate su dati concreti e più mirate; |
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28. |
sottolinea l'importanza di una cooperazione efficace ed efficiente tra l'OLAF e l'EPPO sul fronte specifico delle entrate e sostiene che un'adeguata individuazione e trasmissione di dati da parte dell'OLAF all'EPPO potrebbe aumentare la riscossione dell'IVA e delle entrate doganali a favore del bilancio dell'UE e contribuirebbe a evitare sovrapposizioni tra le attività dei due organi; |
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29. |
sottolinea che la frammentazione dei sistemi informatici tra le amministrazioni fiscali nazionali ostacola l'efficacia della lotta contro le frodi in materia di IVA e limita il potenziale di sinergie tra le autorità nazionali e quelle dell'UE; |
Spese
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30. |
esprime preoccupazione per gli elevati livelli di frode e irregolarità rilevati, sia nel 2023 che nel 2022, nell'ambito della politica agricola comune, tanto nello sviluppo rurale che nel sostegno all'agricoltura; osserva che i dati confermano i modelli e i rischi individuati negli anni precedenti; osserva che, nel periodo 2019-2023, le irregolarità fraudolente segnalate nell'ambito dello sviluppo rurale sono aumentate, principalmente a causa del crescente numero di irregolarità rilevate per il periodo di programmazione 2014-2020; osserva che nel periodo 2019-2023 il numero di irregolarità non fraudolente nell'ambito dello sviluppo rurale è aumentato costantemente in linea con l'attuazione dei programmi; |
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31. |
osserva che, nell'ambito della politica di coesione, il numero e gli importi finanziari delle irregolarità non fraudolente segnalate per il periodo di programmazione 2014-2020 sono molto inferiori a quelli segnalati durante i primi 10 anni di attuazione del periodo di programmazione 2007-2013; sottolinea che il tasso di individuazione delle frodi (26) per il periodo di programmazione 2014-2020 (0,53 %) è simile a quello del periodo di programmazione 2007-2013, mentre il tasso di individuazione delle irregolarità (0,67 %) è molto inferiore al tasso registrato nel periodo di programmazione 2007-2013 (2,5 %); osserva che le singole irregolarità che riguardano importi finanziari elevati hanno un impatto sostanziale sul tasso di individuazione delle frodi; chiede un ulteriore chiarimento della correlazione tra il tasso di individuazione delle frodi e l'insorgenza di frodi; |
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32. |
accoglie con favore la relazione analitica dell'OLAF dal titolo «Fraud and irregularities by areas of the cohesion policy – comparing risks» (Frodi e irregolarità per ambito della politica di coesione – Confronto dei rischi), che fa riferimento alle informazioni fornite dagli Stati membri per il periodo di programmazione 2014-2020 fino al dicembre 2023 e individua gli ambiti particolarmente esposti al rischio di frode (come gli investimenti per l'ambiente, i cambiamenti climatici e la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio, la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione); osserva che gli importi finanziari maggiori nei casi di frode hanno riguardato la protezione dell'ambiente e la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione; |
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33. |
ribadisce la propria preoccupazione per le lunghe procedure amministrative per trattare i casi di frode segnalati; sottolinea che, in media, nel periodo 2019-2023, nell'ambito della politica agricola comune, sono stati necessari quasi quattro anni dall'inizio dell'irregolarità prima di giungere al sospetto di attività fraudolenta e quasi altri tre anni per archiviare il caso dopo averlo segnalato alla Commissione; sottolinea che, nell'ambito della politica di coesione, in media e durante il periodo 2014-2020, è stato necessario circa un anno e mezzo per giungere al sospetto di irregolarità fraudolenta e più di due anni per archiviare il caso dopo averlo segnalato alla Commissione; chiede alla Commissione di intensificare il dialogo con le autorità degli Stati membri per ridurre la durata delle procedure amministrative e di fornire loro consulenza in merito; |
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34. |
osserva che, relativamente alla gestione diretta nel periodo 2019-2023, l'OLAF è stato indicato come responsabile dell'individuazione dell'88,4 % delle pratiche di recupero connesse a irregolarità fraudolente, pari al 92,1 % degli importi complessivi dei recuperi; chiede alla Commissione di fornire informazioni chiare sui dati e sulle azioni intraprese per migliorare il rapido recupero, compresi i dati sui livelli complessivi di recupero delle irregolarità fraudolente e non fraudolente; |
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35. |
sottolinea che quando sono individuate irregolarità fraudolente e non fraudolente nonostante le misure preventive, il recupero è la misura a tutela degli interessi finanziari dell'Unione, che consente la corretta attuazione delle politiche dell'UE e il rimborso delle spese erogate non conformemente ai requisiti di finanziamento; sottolinea le conclusioni della relazione speciale n. 07/2024 della Corte dei conti europea (27) per quanto riguarda il periodo 2014-2020, per il quale le spese irregolari segnalate sono ammontate a 14 miliardi di EUR, da rimborsare mediante recupero; sottolinea la necessità di accelerare il processo di recupero stabilendo scadenze chiare e imponendo sanzioni per i ritardi, affinché i fondi siano riversati nel bilancio dell'UE il più rapidamente possibile; invita la Commissione a proporre misure adeguate per fornire informazioni complete sulle spese irregolari e sulle misure correttive associate adottate; |
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36. |
sottolinea l'importanza di misure di seguito dopo l'adozione delle necessarie misure correttive, al fine di trarre insegnamenti dai casi di frode e migliorare le procedure per evitare il verificarsi di casi simili in futuro; ritiene importante, a tale proposito, che gli Stati membri diano un seguito approfondito ai casi analizzando i fattori abilitanti delle frodi e valutando la necessità di rivedere di conseguenza i loro sistemi di gestione e di controllo; |
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37. |
è consapevole del fatto che, a seguito della mancanza di sostegno in seno al Consiglio per le sue iniziative nel 2004 e nel 2014, la Commissione non è disposta a presentare un'altra proposta legislativa di assistenza amministrativa reciproca nei settori di spesa dell'UE che attualmente non prevedono tale pratica; incoraggia la Commissione a cogliere l'opportunità della revisione del regolamento OLAF (28), che già prevede un mandato rafforzato dell'OLAF nel coordinamento delle azioni degli Stati membri, per sviluppare ulteriormente le attuali disposizioni al fine di colmare questo divario; |
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38. |
osserva che le organizzazioni della società civile sono una componente essenziale di una società democratica dinamica, che garantisce l'ampia copertura di opinioni diverse nei dibattiti pubblici; riconosce che tali organizzazioni possono ricevere fondi dell'Unione per sostenere il loro lavoro nel contribuire al dialogo democratico e alla partecipazione pubblica; osserva che l'UE è uno dei maggiori finanziatori al mondo delle organizzazioni della società civile; sottolinea che la trasparenza nelle riunioni delle parti interessate è fondamentale per l'integrità democratica e dovrebbe applicarsi in egual misura a tutte le entità che interagiscono con le istituzioni dell'UE; sottolinea che una documentazione chiara e la divulgazione di tali interazioni rafforzano la fiducia del pubblico e la responsabilità democratica; sottolinea che le attività di lobbismo dovrebbero essere trasparenti, con la piena divulgazione di tutte le parti coinvolte; osserva che alcuni membri della commissione per il controllo dei bilanci hanno affermato che alcune convenzioni di sovvenzione concluse dalla Commissione con ogni tipo di beneficiario prevedevano attività di lobbying dettagliate che potrebbero essere interpretate come potenziali ingerenze nel processo decisionale interno dell'Unione; prende atto della recente relazione speciale della Corte dei conti europea sulla trasparenza dei finanziamenti dell'UE concessi alle ONG (29), nella quale, mentre si afferma che l'utilizzo dei finanziamenti dell'UE per la promozione delle ONG è legale e si conferma che ciò è in linea con i requisiti giuridici dell'UE in materia di trasparenza stabiliti nel regolamento finanziario dell'UE, si sottolinea nel contempo che si dovrebbe fare di più per migliorare la trasparenza dei finanziamenti dell'UE ricevuti da tutti i beneficiari; invita, a tale proposito, la Commissione ad attuare le raccomandazioni della Corte dei conti europea riguardanti il controllo delle autodichiarazioni nel sistema di trasparenza finanziaria dell'UE, nonché il monitoraggio proattivo del rispetto dei valori e dei principi fondamentali dell'UE da parte dei beneficiari; ricorda inoltre la relazione speciale n. 05/2024 (30) della Corte dei conti europea; sottolinea la necessità che il segretariato del registro per la trasparenza dell'UE rafforzi i suoi controlli sistematici sulle autodichiarazioni delle entità che si dichiarano «ONG, piattaforme, reti e simili»; osserva che tali controlli sistematici potrebbero basarsi su una serie di criteri, tra cui lo status senza scopo di lucro, gli obiettivi relativi alla pubblica utilità e l'indipendenza, al fine di rafforzare la fiducia in tutte le entità iscritte nel registro per la trasparenza dell'UE, e dovrebbero essere sostenuti da solidi requisiti in materia di responsabilità e trasparenza; |
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39. |
ritiene che, nel valutare i modelli di erogazione della spesa dell'UE, si dovrebbe tenere conto della suscettibilità delle diverse alternative alle frodi e ad altri usi impropri; invita la Commissione a garantire che gli insegnamenti tratti dalla progettazione e dall'attuazione del dispositivo per la ripresa e la resilienza, comprese le raccomandazioni rivoltele dalla Corte dei conti europea e dal Parlamento, siano presi in considerazione nei futuri strumenti di finanziamento dell'UE, in particolare il quadro finanziario pluriennale (QFP) post-2027; sottolinea che le carenze individuate nell'attuazione del dispositivo per la ripresa e la resilienza, compresi i rischi di frode, il doppio finanziamento e la mancanza di trasparenza, devono servire da lezione per i futuri quadri finanziari dell'UE; si oppone a qualsiasi replica del modello del dispositivo per la ripresa e la resilienza nella sua forma attuale e sottolinea che in futuro qualsiasi finanziamento basato sui risultati deve essere accompagnato da garanzie, requisiti di trasparenza e meccanismi di prevenzione delle frodi significativamente più rigorosi per garantire la sana gestione dei fondi dell'UE; |
NextGenerationEU (NGEU) e il dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF)
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40. |
apprezza gli sforzi compiuti dalla Commissione nella revisione dei 27 piani per la ripresa e la resilienza per adeguarli alle perturbazioni del mercato dell'energia a seguito dell'invasione su vasta scala dell'Ucraina da parte della Russia; osserva che l'integrazione di REPowerEU nei piani per la ripresa e la resilienza dovrebbe contribuire a ridurre la dipendenza dai combustibili fossili russi e ad aumentare l'autosufficienza europea; |
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41. |
ricorda tuttavia che si registrano ritardi nell'attuazione del dispositivo per la ripresa e la resilienza e invita la Commissione a rimanere vigile, in particolare verso la fine del ciclo di vita di tale dispositivo, in modo da garantire che gli Stati membri tutelino adeguatamente gli interessi finanziari dell'UE e che il denaro dei contribuenti dell'UE sia speso in modo corretto; |
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42. |
sottolinea l'importanza di solidi sistemi di gestione e di controllo ai fini della prevenzione delle frodi, in quanto tali sistemi hanno l'effetto di dissuadere i criminali dal tentare di frodare le autorità pubbliche; esprime preoccupazione per le reiterate osservazioni della Corte dei conti europea che evidenziano persistenti carenze nell'attuazione dei sistemi di controllo degli Stati membri, in quanto ciò comporta rischi per la disponibilità di dati completi e accurati alla base delle richieste di pagamento, l'accesso a tali richieste a fini di controllo e l'efficace funzionamento dei sistemi di controllo degli Stati membri per tutelare gli interessi finanziari dell'UE; deplora che in vari Stati membri i sistemi di controllo non fossero pienamente operativi quando è iniziata l'attuazione dei piani nazionali per la ripresa e la resilienza e sottolinea che tali questioni comportano rischi per la regolarità dei pagamenti del dispositivo per la ripresa e la resilienza e per la tutela degli interessi finanziari dell'UE; invita la Commissione a garantire che gli Stati membri pongano rimedio senza indugio alle inadeguatezze individuate nei loro quadri di controllo, anche attuando le raccomandazioni rivoltele dalla Corte dei conti europea; |
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43. |
osserva che il quadro di controllo della Commissione per il dispositivo per la ripresa e la resilienza si basa principalmente sulla responsabilità degli Stati membri di tutelare gli interessi finanziari dell'UE; invita la Commissione a mantenere un elevato livello di attenzione al conseguimento da parte degli Stati membri dei traguardi specifici di audit e controllo aggiunti ai piani per la ripresa e la resilienza che mancavano di solidità, e a proseguire gli sforzi per colmare le lacune in materia di responsabilità; prende atto delle azioni avviate dalla Commissione a seguito delle raccomandazioni della Corte dei conti europea sulle debolezze riscontrate nei sistemi di segnalazione e controllo di alcuni Stati membri; esorta la Commissione ad adottare misure risolute e rapide ogniqualvolta necessario e ad avvalersi pienamente delle disposizioni del regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza qualora persistano carenze nei sistemi di controllo degli Stati membri; |
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44. |
esprime profonda preoccupazione per il fatto che la relazione speciale n. 14/2024 della Corte dei conti europea abbia constatato che l'impatto climatico della spesa verde nell'ambito dell'RRF potrebbe essere stato sovrastimato di 34,5 miliardi di EUR e che alcuni progetti hanno un impatto minimo sulla transizione energetica o addirittura causano danni ambientali, il che aumenta nel contempo anche il rischio di frode; |
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45. |
chiede la definizione di criteri chiari e misurabili per gli investimenti verdi nell'ambito del bilancio dell'UE e del dispositivo per la ripresa e la resilienza, al fine di garantire che solo i progetti che presentano benefici ambientali ed economici significativi e comprovati ricevano finanziamenti, rafforzando in tal modo la responsabilità e la sostenibilità a lungo termine e riducendo nel contempo il rischio di frode; |
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46. |
osserva che nel 2023, nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza, la relazione PIF 2023 indica il numero di casi di sospetta frode segnalati dalla Commissione (15) e il numero di audit (13, rispetto ai 16 effettuati nel 2022), ma non include il numero preoccupantemente elevato di indagini dell'EPPO (233 indagini relative a programmi per la ripresa e la resilienza, con una perdita finanziaria stimata di 1,86 miliardi di EUR); esprime preoccupazione per un possibile aumento del numero di casi di frode, corruzione, duplicazione dei finanziamenti e conflitti di interessi nei prossimi anni ed esorta la Commissione e gli Stati membri ad agire con prontezza al fine di garantire la solida gestione e l'equa ripartizione dei fondi del dispositivo per la ripresa e la resilienza; |
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47. |
invita la Commissione a introdurre la segnalazione obbligatoria delle frodi attraverso l'IMS per tutti i casi legati al dispositivo per la ripresa e la resilienza, garantendo che le irregolarità e le frodi che interessano i fondi del dispositivo per la ripresa e la resilienza siano sistematicamente registrate e monitorate; esprime preoccupazione per la mancanza di trasparenza nella segnalazione delle frodi legate ai fondi del dispositivo per la ripresa e la resilienza e insiste affinché tutti gli Stati membri rispettino obblighi di segnalazione standardizzati; |
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48. |
chiede all'OLAF di proseguire la sua analisi dei rischi, che nel 2023 è stata messa a disposizione degli Stati membri unitamente a una versione aggiornata del «quadro dei rischi del dispositivo per la ripresa e la resilienza» e alla formazione e ai seminari per le autorità degli Stati membri; approva l'uso dell'IMS per segnalare le irregolarità nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza; ribadisce il proprio invito alla Commissione, alle agenzie e agli organismi specializzati dell'UE e agli Stati membri a cooperare e interagire attivamente per garantire la tutela degli interessi finanziari dell'UE nell'attuazione di NGEU; |
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49. |
osserva che, nell'ambito degli orientamenti sui piani per la ripresa e la resilienza, la Commissione ha adottato (31) l'allegato IV sul quadro per le riduzioni e i recuperi nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza; è consapevole del fatto che la riduzione di un pagamento è possibile nel caso in cui vi siano ancora pagamenti da effettuare; rammenta che il termine del dispositivo per la ripresa e la resilienza è fissato al 2026; sottolinea che il recupero deve essere avviato solo quando non permangono ulteriori rate; esprime preoccupazione per il fatto che tale procedura di recupero, ispirata al modello per l'esecuzione dei fondi di coesione, si sia rivelata estremamente inefficace e sia stata abbandonata nell'attuale QFP; deplora vivamente il fatto che alla fine del 2023 non vi fossero ordini di recupero in ABAC riguardanti il dispositivo per la ripresa e la resilienza e che tuttora non vi sia alcun obbligo per gli Stati membri di segnalare le irregolarità relative al dispositivo per la ripresa e la resilienza tramite l'IMS; |
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50. |
ribadisce che la trasparenza svolge un ruolo fondamentale nell'esporre i regimi fraudolenti e nello scoraggiare i truffatori; ribadisce il proprio rammarico per l'interpretazione data dalla Commissione alla definizione di «destinatario finale» nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza; respinge l'interpretazione incompleta e fuorviante della Commissione (32); osserva che, anche secondo gli orientamenti della Commissione (33), il «destinatario finale» è il «soggetto ultimo» che riceve fondi per una misura del dispositivo per la ripresa e la resilienza e che qualsiasi destinatario iniziale o intermedio dei finanziamenti, come i ministeri o le agenzie che operano unicamente come distributori dei fondi, non dovrebbe essere considerato il «soggetto ultimo»; sollecita nuovamente la Commissione a chiedere agli Stati membri di fornire informazioni sul «destinatario finale» o sul «soggetto ultimo» e di non accettare dagli Stati membri informazioni sui «destinatari di secondo livello» che non siano in linea con l'accordo tra i colegislatori; invita la Commissione a rivedere i suoi orientamenti fornendo casi ed esempi che possano chiarire la disposizione e costituire un solido termine di riferimento per le autorità nazionali, in modo da sostenere un adeguato livello di trasparenza e un'interpretazione uniforme in tutti gli Stati membri; sottolinea che, qualora la Commissione continui a rifiutarsi di garantire la piena trasparenza, il Parlamento dovrà prendere in considerazione tutte le misure disponibili per assicurare la conformità; |
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51. |
esprime preoccupazione per il parere della Corte dei conti (34) sul crescente rischio che i fondi dell'UE siano spesi due volte per la stessa misura e distribuiti due volte per la stessa azione; è consapevole che misure corrispondenti in settori analoghi, come le infrastrutture dei trasporti e dell'energia, sono finanziate sia dal bilancio dell'UE che dal dispositivo per la ripresa e la resilienza, in quanto il fondo dell'UE per la ripresa dalla pandemia finanzia azioni simili a quelle coperte dai normali programmi dell'UE; riconosce che è consentita la complementarità tra il dispositivo per la ripresa e la resilienza e altri strumenti dell'UE, ma osserva che ciò potrebbe comportare il conseguimento di traguardi interamente finanziati da fondi diversi dal dispositivo per la ripresa e la resilienza, in quanto quest'ultimo non è collegato al rimborso dei costi effettivamente sostenuti, bensì piuttosto premia il conseguimento di traguardi e obiettivi; sottolinea che i diversi livelli di governance, il panorama informatico frammentato e i limitati scambi di dati o lo scarso utilizzo di strumenti di estrazione dei dati come ARACHNE impediscono l'individuazione di doppi finanziamenti e che pertanto i meccanismi di controllo in vigore potrebbero non essere sufficienti per attenuare adeguatamente tale rischio accresciuto; sostiene che l'assenza di accesso diretto all'elenco completo dei destinatari finali del dispositivo per la ripresa e la resilienza limita la capacità della Commissione di individuare potenziali casi di duplicazione dei finanziamenti; ritiene che la precauzione adottata da alcuni Stati membri di evitare di combinare il dispositivo per la ripresa e la resilienza con altri strumenti dell'UE contribuisca ad attenuare il rischio di duplicazione dei finanziamenti; invita la Commissione a incrementare i suoi controlli in quest'ambito; |
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52. |
osserva che gli Stati membri possono includere misure nei loro piani per la ripresa e la resilienza senza costi stimati o con costi stimati pari a zero (35); sottolinea inoltre che tali traguardi «gratuiti» costituiscono il principale termine di riferimento per valutare il corretto utilizzo delle risorse del dispositivo per la ripresa e la resilienza per le finalità previste; è consapevole che i pagamenti per tali traguardi «gratuiti» o «a costo zero» sono erogati a seguito del conseguimento dei traguardi, indipendentemente dai costi sostenuti, in linea con l'approccio dei «finanziamenti non collegati ai costi» nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza; osserva, tuttavia, che tali traguardi rendono impossibile verificare la sana gestione delle risorse erogate nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza, in quanto tali risorse sono erogate in relazione a un traguardo per il quale non sono state utilizzate; invita la Commissione a riconsiderare la propria ipotesi secondo cui una misura a «costo zero» non possa comportare una duplicazione dei finanziamenti, indipendentemente dal fatto che siano utilizzati altri fondi dell'UE per attuarla; esorta vivamente la Commissione a rafforzare i controlli sulle misure a «costo zero» e a fornire orientamenti agli Stati membri su come trattare l'impostazione finanziaria delle misure in questione al fine di prevenire tale rischio; |
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53. |
ribadisce il suo invito alla Commissione a mantenere adeguate procedure di audit ex post e a prestare particolare attenzione al rischio di annullamento dopo il pagamento per il conseguimento di traguardi in precedenza sottoposti a audit e considerati come conseguiti in modo soddisfacente; |
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54. |
dà seguito all'iniziativa strategica della Mediatrice, avviata nel febbraio 2022 e terminata nel settembre 2023, condotta sulla trasparenza e la responsabilità del dispositivo per la ripresa e la resilienza, e approva pienamente i risultati dell'iniziativa; accoglie con favore il dialogo in corso tra la Commissione e la Mediatrice per affrontare le situazioni non ottimali individuate, in particolare per quanto concerne il quadro di valutazione e la pubblicazione proattiva dei documenti relativi al dispositivo per la ripresa e la resilienza; |
Digitalizzazione e trasparenza a sostegno della lotta contro la frode
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55. |
accoglie con favore l'accordo politico raggiunto sulla proposta di rifusione del regolamento finanziario; ritiene che l'estensione dell'ambito di applicazione dell'EDES alla gestione concorrente e l'adozione di una base giuridica per l'impiego di ARACHNE come modello per uno strumento di estrazione dei dati e valutazione del rischio a livello dell'UE rafforzeranno la protezione degli interessi finanziari dell'UE; ricorda gli inviti formulati nelle precedenti relazioni ad assicurare che tutti gli Stati membri si avvalgano di strumenti di estrazione di dati, in particolare ARACHNE, in modo da garantire norme di rendicontazione tempestiva e diligente; |
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56. |
condivide il parere secondo cui l'IMS, il sistema attraverso cui gli Stati membri riferiscono alla Commissione in merito a irregolarità e frodi a danno del bilancio dell'UE, ha il potenziale per una maggiore interoperabilità con altri strumenti istituzionali della Commissione, quali ARACHNE ed EDES, e con gli strumenti digitali negli Stati membri; chiede di essere informato, a seguito della rifusione del regolamento finanziario, in merito ai progressi dell'interfaccia EDES-IMS e sul possibile utilizzo dei dati dell'IMS nell'ambito dello strumento di estrazione dei dati e valutazione del rischio (ARACHNE); |
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57. |
ribadisce la sua richiesta di una maggiore interoperabilità tra i sistemi di dati e di armonizzazione della segnalazione, del monitoraggio e dell'audit nell'Unione; è a conoscenza della natura trasversale dell'interoperabilità e apprezza l'adozione del regolamento su un'Europa interoperabile (36); |
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58. |
sottolinea i risultati dell'analisi n. 04/2023 della Corte dei conti europea, del 6 luglio 2023, sulla digitalizzazione della gestione dei fondi dell'UE; rammenta gli effetti positivi della digitalizzazione sulla prevenzione e l'individuazione di frodi e irregolarità, nonché sulla gestione, il controllo e l'audit dei fondi dell'UE, in quanto consente un accesso ai dati e controlli incrociati più facili e rapidi, da remoto, limitando in tal modo i costi riducendo la necessità di verifiche e controlli in loco; |
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59. |
riconosce che la valorizzazione di un'economia in tempo reale e basata sui dati presenta vantaggi significativi per la tutela degli interessi finanziari dell'Unione, riducendo nel contempo gli oneri amministrativi per le autorità pubbliche e le imprese che operano e conducono scambi commerciali a livello transfrontaliero all'interno dell'UE; invita l'UE e gli Stati membri a migliorare l'efficacia della condivisione dei dati creando un ecosistema digitale che consenta la circolazione senza soluzione di continuità, in tempo reale e sicura di dati standardizzati, strutturati e leggibili meccanicamente tra le imprese e le autorità pubbliche, in particolare le amministrazioni fiscali nazionali, al fine di limitare le possibilità di commissione di frodi ed evasioni fiscali; |
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60. |
condivide il parere secondo cui la digitalizzazione dovrebbe essere al centro di ogni strategia antifrode e, in particolare, dovrebbe essere integrata nelle strategie nazionali antifrode per consentire il coordinamento tra le sue componenti e per tenere conto delle minacce poste dalle nuove tecnologie; |
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61. |
ritiene che la digitalizzazione offra opportunità di miglioramento tangibile della governance della rete antifrode e che, agevolando la comunicazione e l'accessibilità, contribuisca a migliorare la segnalazione, consentendo in tal modo una migliore comprensione degli ostacoli che persistono e una risposta più tempestiva e completa da parte dei decisori e dei colegislatori; accoglie con favore che più della metà degli Stati membri abbia adottato misure per individuare e affrontare le carenze di competenze nella digitalizzazione, in particolare la mancanza di informazioni e di accesso ai dati sulla digitalizzazione; incoraggia gli Stati membri e gli attori dell'architettura antifrode a continuare ad affrontare le carenze di competenze attraverso misure che prevedano, tra l'altro, la condivisione delle conoscenze, la formazione e l'ampliamento del know-how e delle competenze nel settore della digitalizzazione; |
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62. |
accoglie con favore gli sforzi di molte componenti dell'architettura antifrode per valutare e sviluppare ulteriormente le opzioni offerte dall'IA e dall'apprendimento automatico per individuare e identificare le irregolarità e perseguire miglioramenti in termini di efficienza sia nell'analisi che nei classici compiti amministrativi; ribadisce che la valutazione umana deve rimanere la caratteristica fondamentale di ogni processo; aggiunge che l'IA ha il potenziale per diventare un fattore di svolta nella lotta contro le frodi, consentendo la rapida analisi di grandi insiemi di dati e migliorando l'individuazione delle frodi e dei modelli di frode; rammenta che il successo dell'utilizzo dell'IA si basa su una collaborazione efficace tra tutte le parti interessate e sulla disponibilità di dati di alta qualità, che si fonda sull'uso efficace di ARACHNE; esorta la Commissione ad adoperarsi per sviluppare l'IA in Europa in modo da difendere la sovranità dei dati e garantire una solida protezione dei dati stessi, in linea con i principi delineati nel regolamento sull'intelligenza artificiale (37) e nel regolamento generale sulla protezione dei dati (38) (GDPR); invita tutti gli attori nel panorama antifrode a rafforzare la loro cooperazione per sfruttare l'utilizzo dell'IA in modo efficace e responsabile nella lotta contro la frode; |
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63. |
riconosce il crescente rischio che i contenuti generati dall'IA siano utilizzati per manipolare i processi di appalto, le operazioni finanziarie e le prove nelle indagini sulle frodi; invita la Commissione a dare priorità alla ricerca e alle misure strategiche per combattere le attività fraudolente rese possibili dall'intelligenza artificiale, comprese le tecnologie deepfake e le campagne di disinformazione basate sull'IA che potrebbero compromettere i meccanismi finanziari e antifrode; invita la Commissione a proporre disposizioni giuridiche e sanzioni più rigorose per i soggetti che utilizzano l'IA per commettere o facilitare frodi finanziarie, compresi i sistemi di riciclaggio di denaro basati sull'IA, la falsificazione dei contratti e il furto dell'identità digitale nelle procedure di appalto; |
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64. |
riconosce l'importanza di utilizzare l'IA per apportare miglioramenti alla qualità e alla completezza dei dati scambiati con gli Stati membri; accoglie con favore, a tale proposito, le azioni dell'OLAF, comprese le raccomandazioni contenute nelle relazioni annuali PIF, i dialoghi bilaterali strutturati con gli Stati membri, la revisione del piano d'azione della strategia antifrode della Commissione e gli scambi interistituzionali incentrati su tali temi; |
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65. |
chiede inoltre un'iniziativa specifica a livello dell'UE per sviluppare meccanismi di individuazione delle frodi basati sull'IA all'interno dell'OLAF, dell'EPPO e di Europol, al fine di aumentare l'efficienza nel tracciamento e nella prevenzione dei reati finanziari a danno del bilancio dell'UE; raccomanda l'istituzione di una task force a livello dell'UE composta da rappresentanti dell'OLAF, dell'EPPO, di Europol e delle unità nazionali antifrode, con particolare attenzione alle minacce di frode digitale, tra cui la tecnologia deepfake, i documenti falsi generati dall'IA e le frodi di identità sintetica; sottolinea che tale task force dovrebbe sviluppare e condividere le migliori pratiche con gli Stati membri; |
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66. |
sottolinea la necessità di aumentare la cooperazione transfrontaliera e i meccanismi di condivisione dei dati tra gli Stati membri per combattere le frodi basate sull'IA, in particolare in settori ad alto rischio come l'IVA, le dogane e la distribuzione degli aiuti finanziari; incoraggia la creazione di un polo comune di intelligence dell'UE per monitorare le attività fraudolente dell'IA in tempo reale; invita la Commissione e gli Stati membri a integrare l'IA e l'analisi dei dati nei sistemi di individuazione delle frodi, garantendo l'interoperabilità tra le banche dati a livello nazionale e dell'UE e mantenendo nel contempo solide garanzie in materia di protezione dei dati; |
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67. |
invita la Commissione e gli Stati membri ad attuare misure rigorose di trasparenza e audit negli strumenti di individuazione delle frodi basati sull'IA per prevenire pregiudizi, manipolazioni algoritmiche e abusi nei sistemi di controllo finanziario; sollecita l'elaborazione di orientamenti etici in materia di IA per le istituzioni antifrode al fine di garantire la responsabilità; |
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68. |
chiede un processo obbligatorio di verifica forense per tutte le prove digitali presentate nei casi di frode finanziaria, che garantisca l'autenticità dei documenti e dei materiali audio e video utilizzati nelle indagini; |
Il livello interno dell'architettura antifrode dell'UE e le misure chiave nel 2023 a livello dell'UE
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69. |
sottolinea che l'architettura antifrode dell'UE è un'architettura istituzionale composita concepita per individuare, prevenire e combattere le frodi e altre forme di comportamenti scorretti che ledono gli interessi finanziari dell'UE, basata su una rete di cooperazione multilivello in cui il primo livello (OLAF, EPPO, Europol, Eurojust, AMLA, Commissione, Corte dei conti europea e Banca europea per gli investimenti (BEI)) è basato sulla cooperazione orizzontale tra le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'UE, mentre gli altri livelli si basano sulle relazioni verticali tra l'UE e le autorità nazionali e tra le autorità dell'UE e le organizzazioni internazionali; sottolinea che l'architettura antifrode si è evoluta nel corso degli anni attraverso una serie di decisioni distinte che hanno portato a una rete innovativa di entità; sottolinea che le loro attività coordinate negli ultimi anni hanno generato una preziosa esperienza di cui si dovrebbe tenere conto nella futura revisione dei regolamenti pertinenti; sottolinea che, con la creazione dell'EPPO, è stata istituita la prima autorità europea responsabile dell'azione penale, che consente lo svolgimento di indagini e di azioni giudiziarie in ambito penale rapide e dirette, e che gli insegnamenti tratti nei primi anni della sua attività operativa devono essere adeguatamente integrati nel quadro legislativo per poter sfruttare appieno gli strumenti e le risorse disponibili; sottolinea l'importanza di mandati chiari tra le varie istituzioni, organi e organismi dell'UE al fine di ridurre al minimo il rischio di sovrapposizioni e duplicazioni e garantire in tal modo l'efficienza del funzionamento dell'architettura antifrode; |
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70. |
apprezza l'integrazione, nella relazione PIF 2023, dei principali risultati amministrativi e giudiziari conseguiti rispettivamente dall'OLAF e dall'EPPO, che fa seguito alle numerose richieste del Parlamento di una comunicazione più completa delle azioni svolte dalle componenti dell'architettura antifrode; ritiene, tuttavia, che occorra affrontare le differenze in termini di natura, portata e granularità tra le due relazioni e che i settori di cooperazione debbano essere indicati chiaramente; ritiene che le differenze tra le cifre fornite dall'OLAF, dall'EPPO e dalla relazione PIF 2023 siano giustificate nelle circostanze attuali; sottolinea che gli organismi preposti alla comunicazione negli Stati membri possono riferire in merito alle indagini penali solo quando le autorità giudiziarie competenti li autorizzano a farlo e che ciò implica che, sebbene l'EPPO e l'OLAF comunichino dati sulle indagini in corso, spesso gli organismi preposti alla comunicazione non sono in grado di inserire tali informazioni nella banca dati IMS a causa della necessità di tutelare la riservatezza e garantire il corretto svolgimento delle indagini; è consapevole che tali casi comportano una divergenza dei dati («delta») che può essere eliminata solo al completamento delle indagini e all'inserimento dei dati pertinenti nella comunicazione alla Commissione, affinché possano essere inclusi in una futura relazione PIF; |
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71. |
accoglie con favore l'adozione da parte della Commissione, nel maggio 2023, di un pacchetto di misure anticorruzione comprendente una proposta di direttiva sulla lotta contro la corruzione; ritiene che la prevenzione e il perseguimento della corruzione debbano essere rafforzati e invita la Commissione a intensificare il monitoraggio dell'applicazione delle misure negli Stati membri; |
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72. |
accoglie con favore l'istituzione di una rete contro la corruzione, riunita per la prima volta il 20 settembre 2023, e ritiene che la mappatura delle zone ad alto rischio di corruzione possa contribuire efficacemente all'ulteriore sviluppo della strategia anticorruzione dell'UE; |
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73. |
sottolinea l'importanza dello Stato di diritto quale uno dei valori fondamentali dell'Unione ed evidenzia che il meccanismo di condizionalità dello Stato di diritto è essenziale per garantire che gli Stati membri continuino a rispettare i principi dello Stato di diritto; ribadisce la sua profonda preoccupazione riguardo alla situazione dello Stato di diritto in alcuni Stati membri, che è di per sé particolarmente preoccupante e che può portare a gravi perdite per il bilancio dell'Unione; invita la Commissione a garantire un'attuazione rigorosa e rapida di tutti gli elementi del meccanismo qualora gli Stati membri violino i principi dello Stato di diritto e tale violazione leda o rischi di ledere gli interessi finanziari dell'UE; insiste inoltre sulla necessità di coerenza tra i vari strumenti in sede di valutazione della situazione dello Stato di diritto negli Stati membri; |
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74. |
osserva che la quarta relazione 2023 della Commissione sullo Stato di diritto, adottata nel febbraio 2024, fornisce un seguito alle raccomandazioni contenute nella relazione sullo Stato di diritto dell'anno precedente; riconosce che, nella lotta contro la corruzione, vari Stati membri hanno aggiornato o avviato una revisione delle loro strategie e/o dei loro piani d'azione nazionali, mentre altri hanno attuato una riforma del diritto penale per rafforzare la lotta contro la corruzione; osserva che per molti Stati membri il principale ostacolo alla lotta contro la corruzione è costituito dalle limitate risorse delle procure; invita la Commissione a continuare a incoraggiare e sostenere gli sforzi degli Stati membri volti a riformare e migliorare l'efficacia dei procedimenti penali e ad affrontare le altre sfide individuate nella relazione; ricorda alla Commissione gli strumenti efficaci a sua disposizione per proteggere lo Stato di diritto, quali le procedure di infrazione, la condizionalità dei finanziamenti e le procedure di cui all'articolo 7 TUE, e si attende che li sfrutti appieno; sottolinea, a tale proposito, che il nuovo regolamento finanziario introduce una condizionalità connessa ai valori sanciti all'articolo 2 TUE e invita la Commissione a iniziare ad applicarla, in particolare nei casi in cui siano già state avviate procedure di infrazione nei confronti di uno Stato membro per violazioni dei valori sanciti all'articolo 2 TUE, in quanto ciò costituisce un chiaro riconoscimento di una violazione in corso che potrebbe anche incidere sulla sana gestione finanziaria del bilancio dell'Unione; |
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75. |
prende atto della decisione della Commissione di non revocare la misura di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione di esecuzione (UE) 2022/2506 del Consiglio del 15 dicembre 2022 relativa a misure di protezione del bilancio dell'Unione da violazioni dei principi dello Stato di diritto in Ungheria (39); si attende che la Commissione e il Consiglio revochino le misure adottate solo in presenza di prove del fatto che le misure correttive introdotte dal governo ungherese si sono dimostrate efficaci nella pratica e, in particolare, che non è stata rilevata alcuna regressione rispetto alle misure già adottate; condanna le minacce, quali lo spionaggio, cui è esposto il personale delle istituzioni dell'UE, come il personale dell'OLAF durante le sue missioni investigative in Ungheria; sottolinea che tali azioni compromettono gravemente lo Stato di diritto e l'integrità delle istituzioni dell'UE; chiede la rapida messa a punto di solide misure di protezione per salvaguardare il personale istituzionale dell'UE in missione; invita le autorità ungheresi ad adottare misure immediate e concrete per salvaguardare l'indipendenza della magistratura, sostenere la libertà dei media e attuare pienamente le raccomandazioni della relazione sullo Stato di diritto della Commissione al fine di ripristinare il sistema democratico di bilanciamento dei poteri; esorta il Consiglio a portare avanti la procedura di cui all'articolo 7 TUE nei confronti del governo ungherese; |
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76. |
sottolinea che il rispetto dello Stato di diritto, compresa la lotta alla corruzione, è un fattore determinante del contesto del mercato unico che promuove gli investimenti, la crescita, l'occupazione e l'innovazione e tutela le piccole e medie imprese (PMI) e gli operatori economici che operano a livello transfrontaliero; sottolinea che la Commissione è responsabile della rigorosa verifica, quale condizione per l'erogazione dei finanziamenti, del rispetto dei traguardi relativi allo Stato di diritto integrati nei vari PRR nazionali; ricorda che il commissario per la democrazia, la giustizia e lo Stato di diritto, che opera in stretto coordinamento con il commissario per il bilancio, la lotta antifrode e la pubblica amministrazione di recente nomina, ha la responsabilità primaria della piena applicazione del regime generale di condizionalità; esorta la Commissione a non utilizzare il «dialogo» con gli Stati membri o la procedura «pilota» come strumenti di tipo aperto per evitare di avviare procedure d'infrazione effettive; invita inoltre la Commissione a dare priorità in modo orizzontale alle violazioni che ledono gli interessi finanziari dell'UE, in particolare per quanto riguarda la direttiva PIF e il regolamento EPPO (40); accoglie con favore la dichiarazione contenuta negli orientamenti politici della Commissione relativa all'importanza dello Stato di diritto per i fondi dell'UE e l'impegno del commissario per il bilancio, la lotta antifrode e la pubblica amministrazione a introdurre solide garanzie sullo Stato di diritto nel prossimo QFP; |
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77. |
ritiene che la protezione dei valori comuni dell'UE sanciti all'articolo 2 TUE, attualmente inclusi nel regolamento recante disposizioni comuni, debba essere ulteriormente rafforzata; invita la Commissione a esaminare in che modo un meccanismo equivalente alle condizioni abilitanti orizzontali possa essere sviluppato come caratteristica generale in tutti i settori del bilancio dell'UE, al fine di collegare una gamma più ampia di politiche a tutti i valori di cui all'articolo 2 TUE; invita la Commissione a esaminare i mezzi per collegare i finanziamenti alle condizioni dello Stato di diritto e al completamento delle riforme necessarie al fine di garantire un approccio globale, applicato orizzontalmente a tutti i fondi dell'UE; invita la Commissione a perseguire un approccio olistico e a presentare proposte per un ulteriore rafforzamento del pacchetto di strumenti dell'Unione per lo Stato di diritto come priorità, compreso il rafforzamento della condizionalità dello Stato di diritto per i fondi erogati nel periodo di programmazione attuale; |
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78. |
sostiene che la corruzione e il riciclaggio di denaro sono intrinsecamente connessi e che il riciclaggio di denaro è uno dei più importanti strumenti di sostegno alle attività illegali della criminalità organizzata, grazie al quale i criminali trasferiscono nell'economia legale i proventi dei loro reati; riconosce che l'eterogeneità dei sistemi giuridici nazionali e l'applicazione frammentata del quadro antiriciclaggio dell'Unione hanno reso difficile prevenire, individuare e contrastare il riciclaggio di denaro; accoglie con favore, a tale proposito, l'adozione dell'ambizioso pacchetto legislativo antiriciclaggio e di contrasto del finanziamento del terrorismo, che unificherà le norme nazionali e rafforzerà in tal modo la lotta collettiva contro il riciclaggio di denaro in tutta l'Unione; accoglie con favore l'istituzione della nuova Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo (AMLA); ritiene che la nuova agenzia svolgerà un ruolo centrale nel nuovo quadro antiriciclaggio attraverso le sue responsabilità di coordinamento e vigilanza; ricorda che il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo sono intrinsecamente collegati e chiede che l'EPPO, l'OLAF e la Corte dei conti europea svolgano un ruolo più incisivo nel contrastare tali fenomeni; |
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79. |
condivide il parere secondo cui la tutela degli interessi finanziari dell'UE è stata rafforzata dalla rifusione del regolamento finanziario; sottolinea che l'ambito di applicazione dell'EDES è stato esteso per includere la gestione concorrente e diretta e fornire nuovi motivi per l'esclusione; accoglie con favore l'introduzione di una base giuridica per uno strumento di valutazione del rischio e di estrazione dei dati destinato all'utilizzo da parte di tutti gli Stati membri e in tutte le modalità di gestione; si rammarica del fatto che entrambe le misure entreranno in vigore solo nel 2028 e solo a partire dal prossimo QFP, il che comporterà la mancanza ancora per diversi anni di una completa trasparenza riguardante i destinatari finali del fondi dell'UE e la perdita di un'ottima opportunità di utilizzare tali dati per rafforzare le garanzie contro la corruzione e la frode; |
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80. |
apprezza l'adozione di un piano d'azione aggiornato (41) per la strategia antifrode della Commissione del 2019; osserva che tale piano comprende 44 azioni distribuite su sette tematiche riguardanti, in particolare, la digitalizzazione, la cooperazione, il dispositivo per la ripresa e la resilienza, le frodi doganali e la sensibilizzazione in materia di cultura etica e antifrode; |
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81. |
sottolinea che il programma antifrode dell'Unione è l'unico programma di spesa specificamente dedicato alla lotta contro le frodi che ledono gli interessi finanziari dell'UE e fornisce un sostegno pertinente a tutte le autorità degli Stati membri in quanto componenti del livello esterno dell'architettura antifrode, al fine di rafforzare la lotta alla frode; osserva che il programma antifrode dell'Unione dispone della flessibilità necessaria per adeguarsi al panorama antifrode in continuo cambiamento ed è in linea con il periodo di sette anni (2021-2027) dell'attuale QFP; osserva che, finora, il 55 % dell'attuazione totale del programma ha contribuito alla transizione digitale; |
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82. |
invita la Commissione a sfruttare il successo del programma antifrode dell'Unione e incoraggia il commissario per il bilancio e la lotta antifrode a considerare il programma quale modello da estendere nel prossimo QFP, in linea con il compito, indicato nella lettera di incarico, di garantire sostegno agli sforzi degli Stati membri volti a tutelare gli interessi finanziari dell'Unione; |
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83. |
accoglie con favore la prima richiesta di associazione del programma antifrode dell'Unione ricevuta nel 2023 da un paese terzo, ovvero l'Ucraina, con cui è stato negoziato e adottato nel marzo 2024 un accordo di associazione riguardante la sua partecipazione al programma; |
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84. |
esprime preoccupazione per il fatto che l'ultima valutazione intermedia della Commissione su Hercule III abbia rilevato aspetti che potrebbero aver ostacolato l'efficacia del programma, in particolare il fatto che alcune amministrazioni degli Stati membri non disponevano delle risorse necessarie per far fronte alle esigenze amministrative del programma; |
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85. |
prende atto dei ripetuti inviti dell'EPPO a rafforzare la capacità di individuazione delle componenti pertinenti dell'architettura antifrode e ricorda che, in linea con la strategia antifrode della Commissione, occorre porre l'accento sull'analisi dei dati quale strumento per individuare le frodi; sottolinea, a tale proposito, l'importanza dell'armonizzazione delle definizioni per ottenere dati comparabili in tutta l'UE; incoraggia la Commissione a rafforzare l'utilizzo dell'IMS per sostenere l'analisi dei rischi condotta dai revisori nella preparazione delle attività di audit; invita l'OLAF ad aumentare la sua offerta formativa destinata al personale della Commissione, compresi i revisori e gli attori pertinenti nel circuito dei flussi finanziari; |
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86. |
è consapevole del fatto che la struttura decentrata della Procura europea comporta un'interazione tra il diritto nazionale e il diritto dell'UE e tra le autorità nazionali e l'EPPO; comprende che l'EPPO opera sulla base dei regolamenti dell'UE direttamente applicabili, ma che richiede altresì l'adozione di adeguate misure di esecuzione attraverso la legislazione nazionale che recepisce la direttiva PIF e altri atti pertinenti dell'Unione; invita la Commissione a garantire che la legislazione nazionale sia pienamente in linea con il regolamento EPPO e la direttiva PIF, ad avviare procedure di infrazione e a proporre la revisione di tali atti giuridici l'EPPO possa esercitare il proprio mandato in modo più efficace; |
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87. |
prende atto dei risultati della valutazione di conformità delle misure adottate dagli Stati membri per adeguare i loro sistemi al regolamento EPPO (42), presentata nel settembre 2023; si rammarica che molte situazioni non siano ancora ottimali e debbano essere risolte, poiché indeboliscono l'efficacia della protezione degli interessi finanziari dell'Unione mediante indagini penali; fa riferimento, in particolare, all'attribuzione delle competenze tra le procure nazionali e la Procura europea; sottolinea inoltre che il regolamento EPPO prevede che l'EPPO sia informata, direttamente e senza indebito ritardo, delle cause che potrebbero competerle; invita la Commissione a verificare e a monitorare che gli Stati membri si conformino pienamente al regolamento EPPO e segnalino prontamente e direttamente all'EPPO i loro sospetti di frode nei settori di sua competenza; |
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88. |
esprime preoccupazione per il fatto che in molti Stati membri l'autorità nazionale designata che decide in merito ai dissensi tra l'EPPO e le autorità nazionali sulla competenza a perseguire un caso non sia un «organo giurisdizionale» o un «tribunale»; invita la Commissione a verificare e monitorare se gli Stati membri rispettano pienamente l'articolo 25, paragrafo 6, e l'articolo 42, paragrafo 2, lettera c), del regolamento EPPO, che prevede la possibilità di un ricorso dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) contro una decisione di un'autorità nazionale sull'attribuzione della competenza; |
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89. |
sottolinea che l'attuale controllo da parte delle autorità nazionali sulle risorse e le attrezzature «necessarie» dei procuratori europei delegati e la necessità di fare riferimento alle disposizioni delle autorità nazionali per «disposizioni adeguate» in materia di sicurezza sociale, pensioni e copertura assicurativa potrebbero limitare l'autonomia e l'indipendenza delle azioni dell'EPPO; invita la Commissione a proporre soluzioni adeguate nella prossima revisione del regolamento EPPO; |
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90. |
sottolinea che il recepimento della direttiva PIF varia da uno Stato membro all'altro, il che, in alcuni casi, incide sull'esercizio transfrontaliero delle competenze dell'EPPO; invita la Commissione a garantire la corretta attuazione della direttiva PIF e a proporne la revisione, sulla base dell'esperienza maturata; |
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91. |
sottolinea che l'articolo 25, paragrafo 3, del regolamento EPPO, che tratta in maggiore dettaglio l'esercizio della competenza dell'EPPO in caso di reati non PIF indissolubilmente legati a reati PIF, solleva questioni giuridiche e pratiche e richiede un'ulteriore razionalizzazione ai fini di un utilizzo efficace del quadro giuridico dell'EPPO; invita la Commissione a proporre soluzioni adeguate nell'ambito della prossima revisione del regolamento EPPO al fine di rafforzare la capacità dell'EPPO di indagare sulla criminalità organizzata transfrontaliera; |
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92. |
ribadisce (43) l'importante ruolo dell'EPPO nella tutela dello Stato di diritto e nella lotta alla corruzione nell'Unione e incoraggia la Commissione a monitorare attentamente il livello di cooperazione degli Stati membri con l'EPPO nelle relazioni sullo Stato di diritto; accoglie con favore l'adesione della Polonia e della Svezia all'EPPO; si compiace del recente annuncio dell'Irlanda relativo all'intenzione di parteciparvi; invita il governo dell'Ungheria, quale unico Stato membro rimanente che ancora non ha aderito all'EPPO nonostante l'assenza di qualsiasi impedimento giuridico o costituzionale, ad aderire all'EPPO senza ulteriore indugio; ricorda che l'ampio sostegno pubblico all'adesione dell'Ungheria è stato dimostrato dalla raccolta di 680 000 firme a favore dell'adesione all'EPPO, il che sottolinea una forte richiesta da parte della società di maggiori garanzie giuridiche contro la frode e la corruzione che ledono gli interessi finanziari dell'Unione; |
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93. |
ribadisce la sua richiesta di avviare uno scambio di opinioni sull'eventuale chiarimento della competenza dell'EPPO nell'ambito del suo mandato, quale definito nel trattato, per quanto riguarda la tutela degli interessi finanziari dell'Unione; |
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94. |
osserva che nel 2023 la cooperazione tra gli attori pertinenti si è rafforzata e che alla fine dell'anno l'EPPO ed Eurojust cooperavano su 26 casi in corso; rileva che nello stesso anno anche l'EPPO ed Europol hanno cooperato in modo efficiente su varie questioni operative; prende atto che tale cooperazione è quasi raddoppiata nel 2023 e che Europol ha fornito assistenza in 47 casi su richiesta dell'EPPO; invita la Commissione a chiedere all'EPPO e a Eurojust di specificare i criteri di efficienza sulla base dei quali svolgono le loro attività; |
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95. |
accoglie con favore gli sforzi dell'OLAF e dell'EPPO volti a rafforzare la loro cooperazione; constata che i due uffici prendono parte a uno scambio di informazioni al fine di evitare indagini parallele sulle stesse questioni e che, nel 2023, l'OLAF ha avviato 22 indagini complementari, mentre l'EPPO ha richiesto quattro indagini di sostegno; è consapevole del fatto che le sinergie derivanti dal ricorso a indagini complementari (ex articolo 12, lettera f), del regolamento OLAF) e a indagini di sostegno (ex articolo 12, lettera e), del regolamento OLAF) non sono ottimali; invita la Commissione ad affrontarne le cause giuridiche e operative in occasione della revisione dei loro regolamenti; |
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96. |
esprime preoccupazione per la mancanza di analisi e di informazioni accurate sui recuperi a vantaggio del bilancio dell'Unione, che dovrebbero fare seguito sia alle indagini dell'OLAF, sia a quelle dell'EPPO; è consapevole del fatto che l'impatto dell'architettura antifrode sulla sicurezza dei cittadini e sull'applicazione dello Stato di diritto nell'Unione va oltre la mera quantificazione dei recuperi finanziari; sottolinea, tuttavia, che i risultati degli sforzi compiuti per la creazione dell'architettura antifrode dovrebbero tendere alla misurabilità ed essere tangibili almeno per quanto riguarda gli aspetti di bilancio; sottolinea che l'impatto delle attività attuate ai fini della tutela degli interessi finanziari dell'Unione dovrebbe essere valutato e preso in considerazione nell'assegnazione delle risorse e nella definizione dei mandati; |
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97. |
constata che la Commissione non ha ancora fornito dati sui recuperi a vantaggio del bilancio dell'Unione a seguito delle attività dell'EPPO comunicate alla Commissione, come previsto dall'articolo 103, paragrafo 2, del regolamento EPPO, e che tale questione è inclusa nella lettera di incarico del commissario per il bilancio, la lotta antifrode e la pubblica amministrazione; osserva che il congelamento dei beni è essenziale per combattere la criminalità a danno del bilancio dell'UE e che occorre un certo tempo per convertire il congelamento in confische e recuperi effettivi; sottolinea che non è previsto il reintegro automatico dell'importo confiscato nel bilancio dell'Unione; osserva che, in linea con l'articolo 38 del regolamento EPPO, le entrate potenziali derivanti dalle misure di sequestro e confisca adottate dai procuratori europei delegati negli Stati membri dovrebbero rientrare nel bilancio dell'UE e potrebbero essere contabilizzate nel bilancio dell'UE come entrate senza destinazione specifica; invita la Commissione ad adottare le disposizioni necessarie insieme alle autorità nazionali competenti per consentire l'iscrizione di tali somme nel bilancio dell'UE; |
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98. |
sottolinea che i dati sui recuperi effettivi a seguito delle raccomandazioni finanziarie dell'OLAF non sono pubblicati nella relazione annuale dell'OLAF né in nessun'altra relazione ufficiale della Commissione; deplora che siano messi a disposizione solo dati aggregati e che questi si riferiscano a 2 299 raccomandazioni finanziarie formulate dall'OLAF tra il 2012 e il 2023, per un importo complessivo di circa 9 miliardi di EUR; osserva che l'analisi dei dati disponibili suggerisce ampi margini di miglioramento; osserva che esiste un notevole divario tra gli importi di cui l'OLAF ha raccomandato il recupero, l'importo accertato come recuperabile dai servizi della Commissione e l'importo effettivamente recuperato; esprime preoccupazione per i bassi tassi di recupero delle spese indebite (per le attività attuate in regime di gestione concorrente e indiretta il tasso è rispettivamente del 34 % e dell'11 % e per il recupero in regime di gestione diretta ammonta solo al 22 %); invita la Commissione a fornire dati sufficientemente dettagliati sui recuperi e a valutare le motivazioni alla base del divario in termini di recuperi; sottolinea la necessità che l'OLAF e la Commissione concordino e applichino in modo coerente criteri di valutazione comuni che garantiscano una maggiore convergenza e chiarezza, migliorando in tal modo l'efficienza e l'efficacia della valutazione del recupero finanziario. evidenzia che il recupero a seguito della raccomandazione dell'OLAF e delle indagini dell'EPPO è un'importante quantificazione dell'efficienza dell'architettura antifrode e chiede maggiore trasparenza a tale riguardo; |
Livello esterno dell'architettura antifrode dell'UE – misure chiave a livello nazionale nel 2023
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99. |
è consapevole del fatto che il livello generale di attuazione da parte degli Stati membri delle raccomandazioni della Commissione formulate nella relazione PIF 2022 è considerato soddisfacente; sottolinea, tuttavia, che persistono significative differenze tra gli Stati membri; esprime preoccupazione in particolare per i casi di inadeguata segnalazione delle irregolarità da parte di alcuni Stati membri tramite l'IMS; rammenta che la segnalazione è obbligatoria a norma dei regolamenti vigenti e incoraggia l'OLAF a rafforzare le sue azioni di controllo e monitoraggio al fine di conseguire una segnalazione uniforme in tutta l'Unione; |
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100. |
invita la Commissione a monitorare la completezza delle segnalazioni nell'ambito dell'IMS da parte dei paesi che beneficiano dell'assistenza preadesione e accoglie con favore le iniziative della direzione generale della Politica di vicinato e dei negoziati di allargamento volte a far rispettare l'obbligo dei paesi candidati di segnalare periodicamente le irregolarità nell'IMS; |
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101. |
incoraggia gli Stati membri a segnalare nell'IMS le irregolarità relative al dispositivo per la ripresa e la resilienza, in linea con le raccomandazioni della Corte dei conti europea; invita la Commissione ad agevolare tale utilizzo dell'IMS da parte degli Stati membri fornendo sostegno sotto forma di formazione, seminari e scambi di migliori pratiche; |
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102. |
accoglie con favore la partecipazione della Svezia e della Polonia all'EPPO, decisa nel 2024, e l'obiettivo del nuovo governo irlandese di aderire all'EPPO; insiste sul fatto che gli Stati membri che ancora non vi partecipano devono farlo senza indugio alcuno e invita la Commissione a incentivare la partecipazione all'EPPO attraverso misure positive; |
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103. |
ricorda che la cooperazione inefficace o intempestiva o la mancata cooperazione degli Stati membri con l'EPPO e l'OLAF costituiscono motivi per un'azione ai sensi del regolamento sulla condizionalità; invita la Commissione a tenere debitamente conto di tutte le informazioni fornite dall'EPPO e dall'OLAF sulle situazioni in cui gli Stati membri non rispettano i loro obblighi; |
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104. |
sostiene che le strategie nazionali antifrode (NAFS) costituiscono il più efficace strumento di coordinamento tra le diverse autorità nazionali, regionali e settoriali e i numerosi enti locali cui sono affidati i compiti in cui è organizzato il ciclo antifrode; osserva che, nel 2023, 21 dei 27 Stati membri hanno riferito di disporre di una strategia antifrode; rileva che, su 21, solo 10 Stati membri disponevano di una strategia nazionale antifrode completa (44), mentre 11 Stati membri disponevano di strategie antifrode settoriali piuttosto che nazionali; riconosce che l'approccio adottato oggi dagli Stati membri nelle loro strategie antifrode varia notevolmente; si rammarica che sei Stati membri non dispongano di alcuna strategia antifrode; deplora vivamente tale situazione estremamente insoddisfacente, che compromette l'integrità della spesa dell'UE e mina la fiducia del cittadini nelle istituzioni dell'UE; |
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105. |
sostiene che gli Stati membri trarrebbero vantaggio da una valutazione periodica dei loro quadri antifrode; invita la Commissione a incoraggiare gli Stati membri a effettuare revisioni indipendenti o inter pares dei quadri antifrode al fine di migliorare la coerenza e perseguire norme elevate; |
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106. |
incoraggia la Commissione a proporre iniziative concrete per chiarire il rapporto tra l'adozione delle NAFS da parte degli Stati membri e il livello di sostegno finanziario che questi ricevono e a valutare la possibilità di stabilire un nesso tra i due elementi; |
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107. |
chiede alla Commissione di avviare, in preparazione della revisione del regolamento OLAF, un esercizio di monitoraggio sulla situazione dei servizi di coordinamento antifrode (AFCOS) istituiti negli Stati membri; incoraggia la Commissione a pianificare l'aggiornamento e la ridefinizione della loro struttura, del loro ruolo, delle loro responsabilità e del loro mandato; deplora il livello di personale non ottimale nella maggior parte dei servizi di coordinamento antifrode negli Stati membri; sottolinea la necessità di garantire livelli sufficienti di competenza tra il personale all'interno della propria struttura nazionale di coordinamento antifrode; invita la Commissione a incoraggiare e sostenere gli Stati membri nell'affrontare tali questioni in via prioritaria, anche nel contesto del ciclo del semestre europeo; |
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108. |
sottolinea il ruolo svolto dalle autorità pubbliche nel promuovere una cultura della tolleranza zero contro le frodi e sottolinea, in particolare, l'importanza della prevenzione delle frodi per garantire che la frode, la corruzione, i conflitti di interessi e altri abusi dei fondi non si verifichino in primo luogo; ricorda che il corretto recepimento della direttiva PIF, adottata il 5 luglio 2017, è fondamentale per proteggere il bilancio dell'Unione, per attuare tutte le politiche dell'UE per le quali sono utilizzati fondi dell'UE, anche nel contesto dell'attuazione del dispositivo per la ripresa e la resilienza, e per stabilire la portata delle indagini e delle azioni penali da parte dell'EPPO, la cui competenza è stabilita con riferimento alla direttiva PIF, quale attuata dal diritto nazionale; si attende che le autorità nazionali, compresi i governi, di tutti gli Stati membri condannino inequivocabilmente la frode, la corruzione, i conflitti di interessi e qualsiasi altro uso improprio dei fondi pubblici, adottando un approccio proattivo nel tutelare gli interessi finanziari dell'Unione attraverso misure efficaci in ambiti quali la valutazione dei rischi, la comunicazione e la condivisione delle informazioni e la formazione del personale; invita la Commissione a intervenire tempestivamente attraverso procedure di infrazione per garantire che la direttiva PIF sia recepita in modo coerente e che persone fisiche e giuridiche siano passibili di effettiva imputazione di responsabilità e sanzioni; |
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109. |
ribadisce che gli informatori svolgono un ruolo fondamentale nel promuovere l'individuazione delle frodi, le indagini e l'azione penale; constata che, alla fine del 2023, 24 Stati membri avevano adottato una legislazione nazionale per recepire la direttiva sugli informatori e ne avevano dichiarato il recepimento completo; deplora, tuttavia, che nel marzo 2023, a seguito dell'analisi delle misure nazionali adottate, la Commissione sia stata costretta a deferire sei Stati membri alla CGUE per il mancato recepimento della direttiva e per la mancata comunicazione delle misure di recepimento, chiedendo alla Corte di imporre sanzioni finanziarie; esprime preoccupazione per le ulteriori procedure di infrazione (45) in corso nei confronti di altri sei Stati membri; invita la Commissione a intensificare il monitoraggio delle misure nazionali di recepimento e a riferire di conseguenza al Parlamento; sottolinea che anche il Parlamento stesso deve garantire con urgenza il corretto recepimento della direttiva, come confermato dalla sentenza della Corte di giustizia dell'11 settembre 2024, che ha constatato che l'attuale quadro del Parlamento non fornisce una protezione equilibrata ed efficace contro le ritorsioni; invita il Parlamento ad adottare immediatamente norme rigorose in linea con la direttiva per proteggere i propri informatori; |
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110. |
osserva che la divisione investigativa della Banca europea per gli investimenti (IG/IN della BEI) aveva effettuato 10 rinvii all'EPPO e 17 all'OLAF entro la fine del 2023; è consapevole del fatto che i soggetti per i quali l'IG/IN della BEI ha accertato l'esistenza di pratiche vietate possono essere esclusi, vale a dire dichiarati inammissibili, per un determinato periodo, dall'aggiudicazione di contratti o dall'instaurazione di qualsiasi rapporto con la BEI; osserva che, nel 2023, tali procedimenti di esclusione hanno portato all'esclusione di cinque operatori economici per una durata minima di tre anni, mentre altre cinque imprese hanno raggiunto accordi di conciliazione applicando la condizionalità alla loro ammissibilità; |
Dimensione esterna della tutela degli interessi finanziari dell'UE
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111. |
accoglie con favore la reazione della Commissione alla sua richiesta di rafforzare il monitoraggio e il controllo dei fondi nell'ambito del programma Europa globale/strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale per l'assistenza ai paesi terzi, nonché attraverso la comunicazione congiunta con l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (46); apprezza i continui sforzi della Commissione volti a garantire che le misure anticorruzione siano integrate negli strumenti dell'azione esterna dell'UE; ribadisce la sua raccomandazione di sospendere il sostegno di bilancio e di disimpegnare i fondi a favore dei paesi terzi, compresi i paesi candidati, in cui le autorità chiaramente non intraprendono azioni concrete contro la corruzione diffusa, senza tuttavia compromettere il sostegno alla popolazione civile; sottolinea che il rispetto dei valori dell'UE e l'impegno a promuoverli sono una precondizione essenziale per tutti i partner che aspirano ad aderire all'Unione; ribadisce che l'adesione all'UE è un processo meritocratico nel quale ciascun richiedente è valutato in base ai propri meriti e al rispetto dei criteri di Copenaghen; ritiene che, nell'applicare la metodologia di allargamento riveduta, occorra prestare particolare attenzione alle riforme fondamentali e applicare una condizionalità equa e rigorosa nonché la reversibilità in caso di battute d'arresto; ritiene che debbano essere utilizzati strumenti adeguati per garantire che i paesi candidati dimostrino un rispetto concreto e sostenibile dello Stato di diritto, dei principi democratici e dei diritti fondamentali, sia prima che dopo l'adesione all'Unione; |
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112. |
osserva che, nel contesto della guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina, quest'ultima continuerà a necessitare di un sostegno sostanziale nell'ambito dell'attuale e del prossimo QFP e, nella prospettiva di un accordo di pace equo e sostenibile, avrà bisogno di sostegno per la ricostruzione postbellica, compresi i servizi del governo centrale e le riforme; |
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113. |
ritiene che i tre pilastri dello strumento per l'Ucraina potrebbero essere ridefiniti di conseguenza e che la ricostruzione dovrebbe essere allineata ai requisiti di preadesione; sottolinea l'importanza di uno stretto coordinamento e la stretta cooperazione con il meccanismo di coordinamento per l'Ucraina istituito dal G7; invita l'UE e gli Stati membri ad incrementare il loro sostegno a favore dell'Ucraina, mettendo contestualmente in atto misure adeguate volte a tutelare gli interessi finanziari dell'UE attraverso la prevenzione, l'individuazione e la rettifica delle frodi, della corruzione e dei conflitti di interessi e delle irregolarità nell'uso dei fondi dell'UE, tra cui lo svolgimento di controlli più approfonditi, al fine di garantire che i fondi dell'UE inviati all'Ucraina e ai suoi paesi vicini siano adeguatamente monitorati e controllati e vadano a beneficio di coloro che ne hanno maggiormente bisogno; |
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114. |
sottolinea che il volume senza precedenti di sostegno finanziario che l'Ucraina ha ricevuto dall'UE negli ultimi anni, erogato in condizioni estremamente avverse a causa della guerra in corso, impone l'adozione di misure adeguate per garantire che tali risorse siano utilizzate come previsto, in particolare quando sono a beneficio di infrastrutture e persone che ne hanno bisogno; |
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115. |
si compiace del lavoro svolto dall'OLAF e dall'EPPO per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione fornendo formazione per accrescere la capacità amministrativa e l'autonomia, conducendo indagini in Ucraina e stringendo un accordo di lavoro con l'Ufficio nazionale anti-corruzione dell'Ucraina per agevolare la cooperazione nelle indagini sulla corruzione; invita gli uffici competenti dell'UE a continuare a cooperare con le autorità ucraine e a sostenerle; |
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116. |
riconosce a tale proposito i progressi compiuti dall'Ucraina nel portare avanti le riforme relative all'indipendenza della magistratura, alla responsabilità, alla lotta contro la corruzione e il riciclaggio di denaro, nonostante le difficili condizioni provocate dalla guerra di aggressione in corso da parte della Russia; incoraggia l'Ucraina a proseguire sulla via delle riforme, anche per quanto riguarda l'influenza degli oligarchi nella politica; |
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117. |
accoglie con favore le sanzioni rafforzate adottate finora dall'UE nei confronti della Russia, che comprendono il divieto per cittadini ed entità russi di partecipare a contratti di appalto pubblico nell'UE e restrizioni ai finanziamenti dell'UE per le entità russe di proprietà pubblica o controllate dallo Stato; riconosce tuttavia che, nonostante le attuali misure, le persone e le entità soggette alle sanzioni nei confronti della Russia possono ancora trovare il modo di eludere le sanzioni e invita pertanto l'UE e gli Stati membri a mantenere, rafforzare ed estendere la portata e l'efficacia della politica di sanzioni nei confronti della Russia e della Bielorussia; |
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118. |
riconosce che gli Stati membri e le loro autorità competenti pertinenti sono responsabili dell'attuazione e dell'applicazione efficaci delle sanzioni dell'UE, nonché dell'individuazione delle violazioni e dell'imposizione di sanzioni adeguate; sottolinea il ruolo svolto dalle autorità doganali e l'importanza della loro stretta cooperazione nel rafforzare l'applicazione uniforme delle sanzioni; accoglie con favore, a tale riguardo, l'iniziativa doganale del Baltico; |
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119. |
evidenzia che l'UE è il principale fornitore di assistenza esterna ai rifugiati palestinesi; sottolinea che il bilancio dell'Unione deve continuare a fornire sostegno per costruire la pace e la stabilità nella regione del Medio Oriente, combattere il terrorismo, l'odio, il fondamentalismo e la disinformazione, nonché promuovere i diritti umani, combattere l'impunità e rafforzare il rispetto dello Stato di diritto; sottolinea, pertanto, che i bilanci dell'UE non devono in alcun caso sostenere attività contrarie a tali obiettivi; osserva che, a seguito degli efferati attentati terroristici del 7 ottobre 2023 da parte di Hamas e delle accuse di uso improprio dei fondi dell'UE a fini terroristici, la Commissione ha condotto una revisione dei finanziamenti, la quale, pur concludendo che finora non è stata riscontrata alcuna prova che i fondi siano stati sviati per scopi non previsti (tra questi il sostegno a terroristi incarcerati) e riferendo che le misure di salvaguardia in vigore hanno funzionato bene, ha comunque chiesto alcune misure supplementari ritenute necessarie; ricorda che tutti gli ostaggi presi da Hamas devono essere rilasciati; sottolinea l'importanza di garantire che i fondi dell'UE siano assegnati e gestiti in modo efficace al fine di conseguire gli obiettivi prefissati, anche attraverso il controllo da parte dell'EPPO, dell'OLAF e della Corte dei conti europea, se del caso; ricorda il persistente problema della distruzione di progetti finanziati dall'UE a Gaza e in Cisgiordania e chiede maggiore responsabilità e garanzie in tale contesto; |
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120. |
sottolinea che la sospensione del sostegno di bilancio in paesi terzi, compresi paesi candidati, è una misura adeguata in caso di mancata adozione di azioni concrete contro la corruzione diffusa; si aspetta che sia accordata priorità alla lotta contro la corruzione nei negoziati di preadesione, con lo sviluppo delle capacità attraverso l'istituzione di organismi specializzati nella lotta alla corruzione; chiede alla Commissione di garantire, anche nei casi di sospensione dei finanziamenti, l'assistenza alle popolazioni civili, ove possibile, attraverso canali alternativi; |
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121. |
sottolinea l'importanza della cooperazione con le organizzazioni internazionali nella lotta contro la frode; deplora la mancanza di cooperazione da parte di alcune organizzazioni internazionali nel fornire alla Corte dei conti europea un accesso completo, illimitato e tempestivo ai documenti necessari per lo svolgimento dei suoi compiti; osserva che la Commissione ha intensificato la comunicazione con le organizzazioni internazionali e la invita a intensificare ulteriormente gli sforzi per garantire l'accesso a tutta la documentazione richiesta;
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122. |
incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione. |
(1) OLAF, Ventiquattresima relazione dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode, 1 gennaio-31 dicembre 2023, 2023.
(2) GU C, C/2024/5658, 23.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/5658/oj.
(3) GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/2092/oj.
(4) GU L 305 del 26.11.2019, pag. 17, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2019/1937/oj.
(5) GU C, C/2024/6743, 26.11.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/6743/oj.
(6) Sentenza della Corte di giustizia del 16 febbraio 2022, Ungheria/Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea, causa C-156/21, ECLI:EU:C:2022:97.
(7) Sentenza della Corte di giustizia del 16 febbraio 2022, Polonia/Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea, causa C-157/21, ECLI:EU:C:2022:98.
(8) GU L, 2024/2509, 26.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj.
(9) Regolamento (UE) 2024/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, relativo alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo (GU L, 2024/1624, 19.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1624/oj).
(10) Regolamento (UE) 2024/1620 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2024 che istituisce l'Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010, (UE) n. 1095/2010 (GU L, 2024/1620, 19.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1620/oj).
(11) Direttiva (UE) 2024/1640 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937, e modifica e abroga la direttiva (UE) 2015/849 (GU L, 2024/1640, 19.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1640/oj).
(12) GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2017/1371/oj.
(13) GU L 231 del 30.6.2021, pag. 159, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1060/oj.
(14) Commissione europea, direzione generale della Migrazione e degli affari interni, Blondes, E., Disley, E., Hulme, S. et al., studio «Strengthening the fight against organised crime – Assessing the legislative framework» (Rafforzare la lotta contro la criminalità organizzata – Valutazione del quadro legislativo), Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, 2022.
(15) Commissione europea, direzione generale della Migrazione e degli affari interni, a cura di EY e RAND Europe per la Commissione europea, gennaio 2023.
(16) Commissione europea, direzione generale della Giustizia e dei consumatori, a cura di Tipik and Spark Legal and Policy Consulting per la Commissione europea, settembre 2023.
(17) Indagine condotta su richiesta della direzione generale della Migrazione e degli affari interni della Commissione (DG HOME) e coordinata dalla direzione generale della Comunicazione della Commissione.
(18) GU L 172 del 17.5.2021, pag. 110, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/785/oj.
(19) GU C, C/2024/5730, 17.10.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/5730/oj.
(20) OLAF, EPPO, Europol, Eurojust, Commissione, Corte dei conti europea, Autorità antiriciclaggio (AMLA), Banca europea per gli investimenti (BEI) nonché autorità degli Stati membri e servizi di coordinamento antifrode (AFCOS).
(21) GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/241/oj.
(22) Decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea e che abroga la decisione 2014/335/UE, Euratom, GU L 424 del 15.12.2020, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/2053/oj).
(23) GU L 300 dell'11.11.2008, pag. 42, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_framw/2008/841/oj.
(24) Sistema elettronico sviluppato per segnalare le irregolarità fraudolente e non fraudolente individuate negli Stati membri, utilizzato da 35 paesi.
(25) Relazione speciale 01/2019 della Corte dei conti europea, del 10 gennaio 2019, dal titolo «Lottare contro le frodi nella spesa dell'UE», paragrafi da 23 a 28, relazione speciale 06/2019 della Corte dei conti europea, del 16 maggio 2019, dal titolo «Lotta alle frodi nella spesa UE per la coesione», paragrafi da 47 a 57, e relazione speciale 06/2023 della Corte dei conti europea, del 13 marzo 2023, dal titolo «Conflitto di interessi nella spesa dell'UE per la coesione e l'agricoltura – Esiste un quadro giuridico, ma vi sono lacune nelle misure di trasparenza e individuazione», paragrafo 80.
(26) Il tasso di individuazione delle frodi è calcolato come la percentuale di importi finanziari irregolari relativi a irregolarità fraudolente sul totale dei pagamenti. Il tasso di individuazione delle irregolarità è calcolato come la percentuale di importi finanziari irregolari relativi a irregolarità non fraudolente sul totale dei pagamenti.
(27) Relazione speciale n. 07/2024 della Corte dei conti europea del 7 maggio 2024 dal titolo «I sistemi utilizzati dalla Commissione per recuperare le spese irregolari dell'UE - è possibile recuperare di più e più velocemente».
(28) Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio, GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/883/oj).
(29) Relazione speciale n. 11/2025 della Corte dei conti europea, del 7 aprile 2025, dal titolo «Trasparenza dei finanziamenti dell'UE concessi alle ONG – Nonostante i progressi compiuti, la panoramica non è ancora affidabile».
(30) Relazione speciale n. 05/2024 della Corte dei conti europea, del 17 aprile 2024, dal titolo «Il registro per la trasparenza dell'UE – Informazioni utili ma limitate sulle attività di lobbying».
(31) Comunicazione della Commissione – Orientamenti sui piani per la ripresa e la resilienza (C(2024)4618).
(32) Le risposte della Commissione alla relazione speciale della Corte dei conti europea del 2 settembre 2024 dal titolo «Assorbimento dei fondi del dispositivo per la ripresa e la resilienza – Progressi a rilento: rimangono a rischio il completamento delle misure e, quindi, il conseguimento degli obiettivi del dispositivo stesso», pag. 4.
(33) Comunicazione della Commissione – Orientamenti sui piani per la ripresa e la resilienza (C(2024)4618).
(34) Relazione speciale n. 22/2024 della Corte dei conti europea dal titolo «Doppio finanziamento dal bilancio dell'UE – I sistemi di controllo mancano degli elementi essenziali in grado di mitigare l'accresciuto rischio derivante dal modello di finanziamento non collegato ai costi adottato dal dispositivo per la ripresa e resilienza» e le sue relazioni annuali sull'esecuzione del bilancio dell'UE per l'esercizio finanziario 2022.
(35) Documento di lavoro dei servizi della Commissione, del 22 gennaio 2021, intitolato «Guidance to Member States Recovery and Resilience Plans» (Orientamenti per gli Stati membri sui piani per la ripresa e la resilienza) (SWD(2021)0012).
(36) Regolamento (UE) 2024/903 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2024, che stabilisce misure per un livello elevato di interoperabilità del settore pubblico nell'Unione (regolamento su un'Europa interoperabile) (GU L, 2024/903, 22.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/903/oj).
(37) Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale e modifica i regolamenti (CE) n. 300/2008, (UE) n. 167/2013, (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 e (UE) 2019/2144 e le direttive 2014/90/UE, (UE) 2016/797 e (UE) 2020/1828 (regolamento sull'intelligenza artificiale) (GU L, 2024/1689, 12.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj).
(38) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj).
(39) GU L 325 del 20.12.2022, pag. 94, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/2506/oj.
(40) Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea («EPPO») (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1939/oj).
(41) Comunicazione della Commissione dell'11 luglio 2023 dal titolo «Piano d'azione della strategia antifrode della Commissione – Revisione 2023» (COM(2023)0405), accompagnata dal documento di lavoro della Commissione dell'11 luglio 2023 dal titolo «Piano d'azione – Revisione 2023»(SWD(2023)0245).
(42) JUST/2022/PR/JCOO/CRIM/0004 – Contratto quadro JUST/2020/PR/03/0001 sui servizi di analisi giuridica, compresa la valutazione della conformità delle misure nazionali di recepimento, nei settori della giustizia e dei consumatori.
(43) Risoluzione del 28 febbraio 2024 dal titolo «Relazione sulla relazione sullo Stato di diritto 2023 della Commissione»,
(44) Di queste 10 NAFS, una non contempla tutte le fasi del ciclo antifrode, una non dispone di una prospettiva pluriennale e due devono essere aggiornate.
(45) Relazione della Commissione del 3 luglio 2024 sull'attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, sulla protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione (COM(2024)0269).
(46) Comunicazione congiunta della Commissione e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza del 3 maggio 2023 sulla lotta contro la corruzione (JOIN(2023)0012).
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/573/oj
ISSN 1977-0944 (electronic edition)