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Document C:2016:337:FULL
Official Journal of the European Union, C 337, 14 September 2016
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, C 337, 14 settembre 2016
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, C 337, 14 settembre 2016
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ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 337 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
59° anno |
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Numero d'informazione |
Sommario |
pagina |
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II Comunicazioni |
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COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2016/C 337/01 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.8168 — Steinhoff International/Poundland) ( 1 ) |
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2016/C 337/02 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.8118 — OpenGate Capital/Umicore Zinc Chemicals) ( 1 ) |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2016/C 337/03 |
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2016/C 337/04 |
Sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni dell’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) [pubblicato in applicazione dell’articolo 64, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1907/2006] ( 1 ) |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI |
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2016/C 337/05 |
Comunicazione della Commissione a norma dell’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità — Bando di gara per la prestazione di servizi aerei di linea in conformità agli oneri di servizio pubblico ( 1 ) |
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V Avvisi |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA |
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Commissione europea |
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2016/C 337/06 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.7878 — HeidelbergCement/Schwenk/Cemex Croatia) ( 1 ) |
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2016/C 337/07 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8205 — SEGRO/PSPIB/SELP/Gliwice 5 Logistics Asset) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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2016/C 337/08 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8166 — THOM/Stroili Oro) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
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IT |
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II Comunicazioni
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
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14.9.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 337/1 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata
(Caso M.8168 — Steinhoff International/Poundland)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2016/C 337/01)
Il 31 agosto 2016 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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— |
sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
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— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32016M8168. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.
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14.9.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 337/1 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata
(Caso M.8118 — OpenGate Capital/Umicore Zinc Chemicals)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2016/C 337/02)
Il 31 agosto 2016 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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— |
sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
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— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32016M8118. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.
IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
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14.9.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 337/2 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
13 settembre 2016
(2016/C 337/03)
1 euro =
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Moneta |
Tasso di cambio |
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USD |
dollari USA |
1,1247 |
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JPY |
yen giapponesi |
114,98 |
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DKK |
corone danesi |
7,4437 |
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GBP |
sterline inglesi |
0,84763 |
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SEK |
corone svedesi |
9,5380 |
|
CHF |
franchi svizzeri |
1,0925 |
|
ISK |
corone islandesi |
|
|
NOK |
corone norvegesi |
9,2315 |
|
BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
|
CZK |
corone ceche |
27,021 |
|
HUF |
fiorini ungheresi |
309,80 |
|
PLN |
zloty polacchi |
4,3478 |
|
RON |
leu rumeni |
4,4460 |
|
TRY |
lire turche |
3,3505 |
|
AUD |
dollari australiani |
1,4938 |
|
CAD |
dollari canadesi |
1,4744 |
|
HKD |
dollari di Hong Kong |
8,7254 |
|
NZD |
dollari neozelandesi |
1,5352 |
|
SGD |
dollari di Singapore |
1,5318 |
|
KRW |
won sudcoreani |
1 263,43 |
|
ZAR |
rand sudafricani |
16,0811 |
|
CNY |
renminbi Yuan cinese |
7,5138 |
|
HRK |
kuna croata |
7,4903 |
|
IDR |
rupia indonesiana |
14 830,30 |
|
MYR |
ringgit malese |
4,6377 |
|
PHP |
peso filippino |
53,665 |
|
RUB |
rublo russo |
72,8200 |
|
THB |
baht thailandese |
39,263 |
|
BRL |
real brasiliano |
3,6809 |
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MXN |
peso messicano |
21,3800 |
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INR |
rupia indiana |
75,2370 |
(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
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14.9.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 337/3 |
Sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni dell’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)
[pubblicato in applicazione dell’articolo 64, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1907/2006 (1)]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2016/C 337/04)
Decisioni di rilascio di un’autorizzazione
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Riferimento della decisione (2) |
Data della decisione |
Denominazione della sostanza |
Titolare dell’autorizzazione |
Numero di autorizzazione |
Uso autorizzato |
Data di scadenza del periodo di revisione |
Motivi della decisione |
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C(2016) 5644 |
7 settembre 2016 |
Giallo di piombo solfocromato N. CE: 215-693-7, n. CAS: 1344-37-2 |
DCC Maastricht BV OR Sortieweg 39, 6219 NT Maastricht, Paesi Bassi. |
REACH/16/3/0 |
Distribuzione e miscelazione in ambiente industriale di pigmenti in polvere in vernici a base di solventi non destinate ai consumatori. |
21 maggio 2022 |
A norma dell’articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006 i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che l’uso della sostanza comporta per la salute umana e non esistono sostanze o tecnologie alternative idonee in termini di fattibilità tecnica ed economica per gli utilizzatori a valle del richiedente. La decisione impone obblighi di informazione al titolare dell’autorizzazione e ai suoi utilizzatori a valle. |
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REACH/16/3/1 |
Applicazione industriale di vernici su superfici metalliche (ad esempio macchine, veicoli, strutture, segnaletica, arredi stradali, verniciatura in continuo di metalli ecc.) |
21 maggio 2022 |
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REACH/16/3/2 |
Applicazione professionale, non destinata ai consumatori, di vernici su superfici metalliche (ad esempio macchine, veicoli, strutture, segnaletica, arredi stradali ecc.) o nella segnaletica orizzontale. |
21 maggio 2019 |
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REACH/16/3/3 |
Distribuzione e miscelazione in ambiente industriale di pigmenti in polvere in premiscela liquida o solida per colorare articoli in plastica/plastificati non destinati ai consumatori. |
21 maggio 2022 |
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REACH/16/3/4 |
Uso industriale di premiscele e precomposti colorati liquidi o solidi, contenenti pigmenti per colorare articoli in plastica o plastificati non destinati ai consumatori. |
21 maggio 2022 |
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REACH/16/3/5 |
Uso professionale di premiscele e precomposti colorati solidi o liquidi contenenti pigmenti nell’applicazione della segnaletica orizzontale in termocolato. |
21 maggio 2019 |
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Piombo cromato molibdato solfato rosso N. CE: 235-759-9, n. CAS: 12656-85-8 |
REACH/16/3/6 |
Distribuzione e miscelazione in ambiente industriale di pigmenti in polvere in vernici a base di solventi non destinate ai consumatori. |
21 maggio 2022 |
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REACH/16/3/7 |
Applicazione industriale di vernici su superfici metalliche (ad esempio macchine, veicoli, strutture, segnaletica, arredi stradali, verniciatura in continuo di metalli ecc.). |
21 maggio 2022 |
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REACH/16/3/8 |
Applicazione professionale, non destinata ai consumatori, di vernici su superfici metalliche (ad esempio macchine, veicoli, strutture, segnaletica, arredi stradali ecc.) o nella segnaletica orizzontale. |
21 maggio 2019 |
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REACH/16/3/9 |
Distribuzione e miscelazione in ambiente industriale di pigmenti in polvere in premiscela liquida o solida per colorare articoli in plastica/plastificati non destinati ai consumatori. |
21 maggio 2022 |
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REACH/16/3/10 |
Uso industriale di premiscele e precomposti colorati liquidi o solidi, contenenti pigmenti per colorare articoli in plastica o plastificati non destinati ai consumatori. |
21 maggio 2022 |
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REACH/16/3/11 |
Uso professionale di premiscele e precomposti colorati solidi o liquidi contenenti pigmenti nell’applicazione della segnaletica orizzontale in termocolato. |
21 maggio 2019 |
(1) GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.
(2) La decisione è disponibile sul sito Internet della Commissione europea: http://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/reach/about/index_en.htm
INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI
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14.9.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 337/6 |
Comunicazione della Commissione a norma dell’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità
Bando di gara per la prestazione di servizi aerei di linea in conformità agli oneri di servizio pubblico
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2016/C 337/05)
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Stato membro |
Svezia |
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Rotte interessate |
Gällivare – Stoccolma (Arlanda) |
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Periodo di validità del contratto |
18 dicembre 2016 – 26 ottobre 2019 |
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Termine ultimo per la presentazione delle offerte |
60 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando di gara |
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Indirizzo presso il quale è possibile ottenere il testo del bando di gara e qualsiasi informazione e/o documentazione pertinente correlata alla gara e agli oneri di servizio pubblico modificati |
Per ulteriori informazioni contattare:
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V Avvisi
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA
Commissione europea
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14.9.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 337/7 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.7878 — HeidelbergCement/Schwenk/Cemex Croatia)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2016/C 337/06)
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1. |
In data 5 settembre 2016 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione le imprese HeidelbergCement AG (Germania) e Schwenk Zement KG (Germania) acquisiscono ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune dell’impresa Cemex Hrvatska d.d. (Croazia) mediante acquisto di quote. |
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2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti: — HeidelbergCement: produzione e distribuzione di cemento, clinker e altri additivi del cemento, conglomerati, calcestruzzo pronto per l’uso, prodotti di calcestruzzo, solette, asfalto e mattoni silico-calcarei, — Schwenk: produzione di cemento, clinker, calcestruzzo pronto per l’uso, prodotti e servizi relativi al calcestruzzo, nonché conglomerati, — Cemex Hrvatska: produzione di cemento, clinker, calcestruzzo pronto per l’uso e conglomerati nella regione dei Balcani occidentali. |
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3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d’applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione definitiva al riguardo. |
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4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.7878 — HeidelbergCement / Schwenk / Cemex Croatia, al seguente indirizzo:
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(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).
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14.9.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 337/8 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.8205 — SEGRO/PSPIB/SELP/Gliwice 5 Logistics Asset)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2016/C 337/07)
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1. |
In data 7 settembre 2016 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione SEGRO plc («SEGRO», Regno Unito) e Public Sector Pension Investment Board («PSPIB», Canada) acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, indirettamente attraverso SEGRO European Logistics Partnership SARL («SELP», Lussemburgo), il controllo comune di un centro logistico generatore di reddito ubicato in Polonia (l’«attivo oggetto dell’operazione»), attualmente sotto il controllo esclusivo indiretto di SEGRO, mediante acquisto di quote. |
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2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti: — SEGRO: proprietà, gestione di attivi e sviluppo di proprietà moderne destinate a servizi di deposito, industria leggera e centri di dati ubicate attorno a grandi aree urbane e hub di trasporto nevralgici in diversi Stati membri dell’UE; — PSPIB: investimenti connessi ai piani pensionistici della funzione pubblica federale canadese, delle Canadian Forces, della Royal Canadian Mounted Police e della Reserve Force. PSPIB gestisce un portafoglio globale diversificato comprendente azioni, obbligazioni e titoli a reddito fisso nonché investimenti in private equity, beni immobili, infrastrutture e risorse naturali. — attivo oggetto dell’operazione: centro di logistica e magazzinaggio a Gliwice (Polonia), attualmente dato in affitto a un affittuario dell’industria manifatturiera. |
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3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d’applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa. |
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4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.8205 — SEGRO/PSPIB/SELP/Gliwice 5 Logistics Asset, al seguente indirizzo:
|
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).
(2) GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.
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14.9.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 337/9 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.8166 — THOM/Stroili Oro)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2016/C 337/08)
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1. |
In data 7 settembre 2016 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l’impresa THOM SAS («THOM», Francia) acquisisce ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo dell’insieme dell’impresa Stroili Oro SpA («Stroili Oro», Italia) mediante acquisto di azioni. |
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2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti: — THOM: vendita al dettaglio di gioielli e orologi attraverso una rete di negozi situati principalmente in Francia; — Stroili Oro: vendita al dettaglio di gioielli e orologi attraverso una rete di negozi situati in Italia. |
|
3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d’applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa. |
|
4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (fax n. +32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.8166 — THOM/Stroili Oro, al seguente indirizzo:
|
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).
(2) GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.