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Document C:2016:337:FULL

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, C 337, 14 settembre 2016


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ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 337

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

59° anno
14 settembre 2016


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2016/C 337/01

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.8168 — Steinhoff International/Poundland) ( 1 )

1

2016/C 337/02

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.8118 — OpenGate Capital/Umicore Zinc Chemicals) ( 1 )

1


 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2016/C 337/03

Tassi di cambio dell'euro

2

2016/C 337/04

Sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni dell’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) [pubblicato in applicazione dell’articolo 64, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1907/2006]  ( 1 )

3

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2016/C 337/05

Comunicazione della Commissione a norma dell’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità — Bando di gara per la prestazione di servizi aerei di linea in conformità agli oneri di servizio pubblico ( 1 )

6


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2016/C 337/06

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.7878 — HeidelbergCement/Schwenk/Cemex Croatia) ( 1 )

7

2016/C 337/07

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8205 — SEGRO/PSPIB/SELP/Gliwice 5 Logistics Asset) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

8

2016/C 337/08

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8166 — THOM/Stroili Oro) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

9


 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

14.9.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 337/1


Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.8168 — Steinhoff International/Poundland)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2016/C 337/01)

Il 31 agosto 2016 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32016M8168. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


14.9.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 337/1


Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.8118 — OpenGate Capital/Umicore Zinc Chemicals)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2016/C 337/02)

Il 31 agosto 2016 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32016M8118. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

14.9.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 337/2


Tassi di cambio dell'euro (1)

13 settembre 2016

(2016/C 337/03)

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,1247

JPY

yen giapponesi

114,98

DKK

corone danesi

7,4437

GBP

sterline inglesi

0,84763

SEK

corone svedesi

9,5380

CHF

franchi svizzeri

1,0925

ISK

corone islandesi

 

NOK

corone norvegesi

9,2315

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

27,021

HUF

fiorini ungheresi

309,80

PLN

zloty polacchi

4,3478

RON

leu rumeni

4,4460

TRY

lire turche

3,3505

AUD

dollari australiani

1,4938

CAD

dollari canadesi

1,4744

HKD

dollari di Hong Kong

8,7254

NZD

dollari neozelandesi

1,5352

SGD

dollari di Singapore

1,5318

KRW

won sudcoreani

1 263,43

ZAR

rand sudafricani

16,0811

CNY

renminbi Yuan cinese

7,5138

HRK

kuna croata

7,4903

IDR

rupia indonesiana

14 830,30

MYR

ringgit malese

4,6377

PHP

peso filippino

53,665

RUB

rublo russo

72,8200

THB

baht thailandese

39,263

BRL

real brasiliano

3,6809

MXN

peso messicano

21,3800

INR

rupia indiana

75,2370


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


14.9.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 337/3


Sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni dell’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)

[pubblicato in applicazione dell’articolo 64, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1907/2006 (1)]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2016/C 337/04)

Decisioni di rilascio di un’autorizzazione

Riferimento della decisione (2)

Data della decisione

Denominazione della sostanza

Titolare dell’autorizzazione

Numero di autorizzazione

Uso autorizzato

Data di scadenza del periodo di revisione

Motivi della decisione

C(2016) 5644

7 settembre 2016

Giallo di piombo solfocromato

N. CE: 215-693-7, n. CAS: 1344-37-2

DCC Maastricht BV OR Sortieweg 39, 6219 NT Maastricht, Paesi Bassi.

REACH/16/3/0

Distribuzione e miscelazione in ambiente industriale di pigmenti in polvere in vernici a base di solventi non destinate ai consumatori.

21 maggio 2022

A norma dell’articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006 i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che l’uso della sostanza comporta per la salute umana e non esistono sostanze o tecnologie alternative idonee in termini di fattibilità tecnica ed economica per gli utilizzatori a valle del richiedente.

La decisione impone obblighi di informazione al titolare dell’autorizzazione e ai suoi utilizzatori a valle.

REACH/16/3/1

Applicazione industriale di vernici su superfici metalliche (ad esempio macchine, veicoli, strutture, segnaletica, arredi stradali, verniciatura in continuo di metalli ecc.)

21 maggio 2022

REACH/16/3/2

Applicazione professionale, non destinata ai consumatori, di vernici su superfici metalliche (ad esempio macchine, veicoli, strutture, segnaletica, arredi stradali ecc.) o nella segnaletica orizzontale.

21 maggio 2019

REACH/16/3/3

Distribuzione e miscelazione in ambiente industriale di pigmenti in polvere in premiscela liquida o solida per colorare articoli in plastica/plastificati non destinati ai consumatori.

21 maggio 2022

REACH/16/3/4

Uso industriale di premiscele e precomposti colorati liquidi o solidi, contenenti pigmenti per colorare articoli in plastica o plastificati non destinati ai consumatori.

21 maggio 2022

REACH/16/3/5

Uso professionale di premiscele e precomposti colorati solidi o liquidi contenenti pigmenti nell’applicazione della segnaletica orizzontale in termocolato.

21 maggio 2019

Piombo cromato molibdato solfato rosso

N. CE: 235-759-9, n. CAS: 12656-85-8

REACH/16/3/6

Distribuzione e miscelazione in ambiente industriale di pigmenti in polvere in vernici a base di solventi non destinate ai consumatori.

21 maggio 2022

REACH/16/3/7

Applicazione industriale di vernici su superfici metalliche (ad esempio macchine, veicoli, strutture, segnaletica, arredi stradali, verniciatura in continuo di metalli ecc.).

21 maggio 2022

REACH/16/3/8

Applicazione professionale, non destinata ai consumatori, di vernici su superfici metalliche (ad esempio macchine, veicoli, strutture, segnaletica, arredi stradali ecc.) o nella segnaletica orizzontale.

21 maggio 2019

REACH/16/3/9

Distribuzione e miscelazione in ambiente industriale di pigmenti in polvere in premiscela liquida o solida per colorare articoli in plastica/plastificati non destinati ai consumatori.

21 maggio 2022

REACH/16/3/10

Uso industriale di premiscele e precomposti colorati liquidi o solidi, contenenti pigmenti per colorare articoli in plastica o plastificati non destinati ai consumatori.

21 maggio 2022

REACH/16/3/11

Uso professionale di premiscele e precomposti colorati solidi o liquidi contenenti pigmenti nell’applicazione della segnaletica orizzontale in termocolato.

21 maggio 2019


(1)  GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.

(2)  La decisione è disponibile sul sito Internet della Commissione europea: http://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/reach/about/index_en.htm


INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

14.9.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 337/6


Comunicazione della Commissione a norma dell’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità

Bando di gara per la prestazione di servizi aerei di linea in conformità agli oneri di servizio pubblico

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2016/C 337/05)

Stato membro

Svezia

Rotte interessate

Gällivare – Stoccolma (Arlanda)

Periodo di validità del contratto

18 dicembre 2016 – 26 ottobre 2019

Termine ultimo per la presentazione delle offerte

60 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando di gara

Indirizzo presso il quale è possibile ottenere il testo del bando di gara e qualsiasi informazione e/o documentazione pertinente correlata alla gara e agli oneri di servizio pubblico modificati

Per ulteriori informazioni contattare:

la Swedish Transport Administration

SE-781 87 Borlänge

SVERIGE

http://www.trafikverket.se/Foretag/Upphandling/Aktuella-upphandlingar/

Riferimento RFT: CTM:146241

Telefono +46 771921921

Contatti:

Håkan Jacobsson: hakan.jacobsson@trafikverket.se

Anna Fällbom: anna.fallbom@trafikverket.se


V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

14.9.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 337/7


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.7878 — HeidelbergCement/Schwenk/Cemex Croatia)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2016/C 337/06)

1.

In data 5 settembre 2016 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione le imprese HeidelbergCement AG (Germania) e Schwenk Zement KG (Germania) acquisiscono ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune dell’impresa Cemex Hrvatska d.d. (Croazia) mediante acquisto di quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

—   HeidelbergCement: produzione e distribuzione di cemento, clinker e altri additivi del cemento, conglomerati, calcestruzzo pronto per l’uso, prodotti di calcestruzzo, solette, asfalto e mattoni silico-calcarei,

—   Schwenk: produzione di cemento, clinker, calcestruzzo pronto per l’uso, prodotti e servizi relativi al calcestruzzo, nonché conglomerati,

—   Cemex Hrvatska: produzione di cemento, clinker, calcestruzzo pronto per l’uso e conglomerati nella regione dei Balcani occidentali.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d’applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione definitiva al riguardo.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.7878 — HeidelbergCement / Schwenk / Cemex Croatia, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).


14.9.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 337/8


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.8205 — SEGRO/PSPIB/SELP/Gliwice 5 Logistics Asset)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2016/C 337/07)

1.

In data 7 settembre 2016 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione SEGRO plc («SEGRO», Regno Unito) e Public Sector Pension Investment Board («PSPIB», Canada) acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, indirettamente attraverso SEGRO European Logistics Partnership SARL («SELP», Lussemburgo), il controllo comune di un centro logistico generatore di reddito ubicato in Polonia (l’«attivo oggetto dell’operazione»), attualmente sotto il controllo esclusivo indiretto di SEGRO, mediante acquisto di quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

—   SEGRO: proprietà, gestione di attivi e sviluppo di proprietà moderne destinate a servizi di deposito, industria leggera e centri di dati ubicate attorno a grandi aree urbane e hub di trasporto nevralgici in diversi Stati membri dell’UE;

—   PSPIB: investimenti connessi ai piani pensionistici della funzione pubblica federale canadese, delle Canadian Forces, della Royal Canadian Mounted Police e della Reserve Force. PSPIB gestisce un portafoglio globale diversificato comprendente azioni, obbligazioni e titoli a reddito fisso nonché investimenti in private equity, beni immobili, infrastrutture e risorse naturali.

—   attivo oggetto dell’operazione: centro di logistica e magazzinaggio a Gliwice (Polonia), attualmente dato in affitto a un affittuario dell’industria manifatturiera.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d’applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.8205 — SEGRO/PSPIB/SELP/Gliwice 5 Logistics Asset, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


14.9.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 337/9


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.8166 — THOM/Stroili Oro)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2016/C 337/08)

1.

In data 7 settembre 2016 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l’impresa THOM SAS («THOM», Francia) acquisisce ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo dell’insieme dell’impresa Stroili Oro SpA («Stroili Oro», Italia) mediante acquisto di azioni.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

—   THOM: vendita al dettaglio di gioielli e orologi attraverso una rete di negozi situati principalmente in Francia;

—   Stroili Oro: vendita al dettaglio di gioielli e orologi attraverso una rete di negozi situati in Italia.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d’applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (fax n. +32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.8166 — THOM/Stroili Oro, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


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