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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, C 63, 13 marzo 2010


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ISSN 1725-2466

doi:10.3000/17252466.C_2010.063.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 63

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

53o anno
13 marzo 2010


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Corte di giustizia

2010/C 063/01

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europeaGU C 51 del 27.2.2010

1

 

V   Pareri

 

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

 

Corte di giustizia

2010/C 063/02

Causa C-444/07: Sentenza della Corte (Prima Sezione) 21 gennaio 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ — Repubblica di Polonia) — Procedura di insolvenza aperta contro MG Probud Gdynia sp. z o.o. [Cooperazione giudiziaria in materia civile — Regolamento (CE) n. 1346/2000 — Procedure di insolvenza — Rifiuto di riconoscimento, da parte di uno Stato membro, della decisione di aprire una procedura di insolvenza adottata dal giudice competente di un altro Stato membro nonché delle decisioni relative allo svolgimento ed alla chiusura di tale procedura]

2

2010/C 063/03

Cause riunite C-471/07 e C-472/07: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 14 gennaio 2010 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Conseil d’État — Belgio) — Association générale de l’industrie du médicament (AGIM) ASBL (C-471/07 e C-472/07), Bayer SA (C-471/07 e C-472/07), Pfizer SA (C-471/07 e C-472/07), Servier Benelux SA (C-471/07 e C-472/07), Janssen Cilag SA (C-471/07), Sanofi-Aventis Belgium SA, già Sanofi-Synthelabo SA (C-472/07)/État belge (Direttiva 89/105/CEE — Trasparenza delle misure che regolano la fissazione dei prezzi delle specialità medicinali per uso umano — Art. 4, n. 1 — Effetto diretto — Blocco dei prezzi)

2

2010/C 063/04

Causa C-546/07: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 21 gennaio 2010 — Commissione europea/Repubblica federale di Germania (Inadempimento di uno Stato — Libera prestazione dei servizi — Art. 49 CE — Allegato XII dell’Atto di adesione — Elenco di cui all’art. 24 dell’Atto di adesione: Polonia — Capitolo 2, n. 13 — Possibilità, per la Repubblica federale di Germania, di derogare all’art. 49, n. 1, CE — Clausola di standstill — Convenzione tra il governo della Repubblica federale di Germania e il governo della Repubblica di Polonia del 31 gennaio 1990, relativa al distacco di lavoratori di imprese polacche per l’esecuzione di contratti d’appalto — Esclusione della possibilità, per le imprese stabilite in altri Stati membri, di stipulare con imprese polacche contratti di lavoro aventi ad oggetto appalti da eseguire in Germania — Ampliamento delle restrizioni esistenti al momento della firma del Trattato di adesione relative all’accesso dei lavoratori polacchi al mercato del lavoro tedesco)

3

2010/C 063/05

Causa C-555/07: Sentenza della Corte (Grande Sezione) 19 gennaio 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesarbeitsgericht Düsseldorf — Germania) — Seda Kücükdeveci/Swedex GmbH & Co. KG (Principio di non discriminazione in base all’età — Direttiva 2000/78/CE — Legislazione nazionale in materia di licenziamento che, ai fini del calcolo dei termini di preavviso, non tiene conto del periodo di lavoro svolto prima che il dipendente abbia raggiunto l’età di 25 anni — Giustificazione della norma — Normativa nazionale contraria alla direttiva — Ruolo del giudice nazionale)

4

2010/C 063/06

Causa C-118/08: Sentenza della Corte (Grande Sezione) 26 gennaio 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo — Spagna) — Transportes Urbanos y Servicios Generales, SAL/Administración del Estado (Autonomia procedurale degli Stati membri — Principio di equivalenza — Azione di responsabilità nei confronti dello Stato — Violazione del diritto dell’Unione — Violazione della Costituzione)

4

2010/C 063/07

Causa C-226/08: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 14 gennaio 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Oldenburg — Germania) — Stadt Papenburg/Bundesrepublik Deutschland (Direttiva 92/43/CEE — Conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche — Decisione dello Stato membro interessato di approvare il progetto di elenco di siti di importanza comunitaria elaborato dalla Commissione — Interessi e posizioni da prendere in considerazione)

5

2010/C 063/08

Causa C-229/08: Sentenza della Corte (Grande Sezione) 12 gennaio 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Frankfurt am Main — Germania) — Colin Wolf/Stadt Frankfurt am Main (Direttiva 2000/78/CE — Art. 4, n. 1 — Divieto di discriminazioni in base all’età — Disposizione nazionale che fissa a 30 anni l’età massima di assunzione di funzionari nell’ambito dell’impiego dei vigili del fuoco — Obiettivo perseguito — Nozione di requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell’attività lavorativa)

6

2010/C 063/09

Causa C-233/08: Sentenza della Corte (Prima Sezione) 14 gennaio 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nejvyšší správní soud — Repubblica ceca) — Milan Kyrian/Celní úřad Tábor (Assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti — Direttiva 76/308/CEE — Potere di controllo dei giudici dello Stato membro in cui ha sede l’autorità adita — Esecutorietà del titolo esecutivo che consente il recupero — Regolarità della notifica del titolo al debitore — Notifica in una lingua non compresa dal destinatario)

6

2010/C 063/10

Causa C-264/08: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 28 gennaio 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van Cassatie van België — Belgio) — Belgische Staat/Direct Parcel Distribution Belgium NV [Codice doganale comunitario — Obbligazione doganale — Importo dei dazi — Artt. 217 e 221 — Risorse proprie delle Comunità — Regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 — Art. 6 — Necessità della contabilizzazione dell’importo dei dazi prima che questo sia comunicato al debitore — Nozione di importo legalmente dovuto]

7

2010/C 063/11

Causa C-311/08: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 21 gennaio 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de première instance de Mons — Belgio) — Société de Gestion Industrielle (SGI)/Stato belga (Libertà di stabilimento — Libera circolazione dei capitali — Fiscalità diretta — Normativa in materia di imposta sul reddito — Determinazione del reddito imponibile delle società — Società che si trovano in una situazione d’interdipendenza — Beneficio straordinario o senza contropartita che una società residente concede ad una società stabilita in un altro Stato membro — Aggiunta dell’importo del beneficio di cui trattasi agli utili propri della società residente che lo ha concesso — Ripartizione equilibrata del potere impositivo tra gli Stati membri — Lotta contro l’elusione fiscale — Prevenzione delle pratiche abusive — Proporzionalità)

8

2010/C 063/12

Causa C-333/08: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 28 gennaio 2010 — Commissione europea/Repubblica francese (Inadempimento di uno Stato — Libera circolazione delle merci — Artt. 28 CE e 30 CE — Restrizione quantitativa all’importazione — Misura di effetto equivalente — Regime di autorizzazione preventiva — Ausiliari di fabbricazione e prodotti alimentari per la cui preparazione sono stati impiegati ausiliari siffatti provenienti da altri Stati membri dove essi sono legalmente fabbricati e/o commercializzati — Procedura che consente agli operatori economici di ottenere l’iscrizione di tali sostanze in una lista positiva — Clausola di riconoscimento reciproco — Quadro normativo nazionale che genera una situazione di incertezza giuridica per gli operatori economici)

8

2010/C 063/13

Causa C-343/08: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 14 gennaio 2010 — Commissione europea/Repubblica ceca (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2003/41/CE — Attività e supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali — Omessa trasposizione parziale entro il termine impartito — Mancanza di enti pensionistici aziendali o professionali aventi sede nel territorio nazionale — Competenza degli Stati membri ad organizzare il proprio sistema previdenziale nazionale)

9

2010/C 063/14

Causa C-362/08 P: Sentenza della Corte (Grande Sezione) 26 gennaio 2010 — Internationaler Hilfsfonds eV/Commissione europea [Impugnazione — Accesso ai documenti delle istituzioni — Regolamento (CE) n. 1049/2001 — Ricorso di annullamento — Nozione di atto impugnabile ai sensi dell’art. 230 CE]

9

2010/C 063/15

Causa C-398/08 P: Sentenza della Corte (Prima Sezione) 21 gennaio 2010 — Audi AG/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) [Impugnazione — Marchio comunitario — Regolamento (CE) n. 40/94 — Artt. 7, n. 1, lett. b), e 63 — Marchio denominativo Vorsprung durch Technik — Marchi costituiti da slogan pubblicitari — Carattere distintivo — Domanda di marchio per una pluralità di prodotti e servizi — Pubblico pertinente — Valutazione e motivazione globale — Documenti nuovi]

10

2010/C 063/16

Causa C-406/08: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 28 gennaio 2010 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (Queen's Bench Division) — Regno Unito] — Uniplex (UK) Ltd/NHS Business Services Authority (Direttiva 89/665/CEE — Procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici — Termine di ricorso — Data in cui inizia a decorrere il termine di ricorso)

11

2010/C 063/17

Cause riunite C-430/08 e C-431/08: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 14 gennaio 2010 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal VAT and Duties Tribunal, Edinburgh e dal VAT and Duties Tribunal, Northern Ireland — Regno Unito) — Terex Equipment Ltd (C-430/08), FG Wilson (Engineering) Ltd (C-431/08), Caterpillar EPG Ltd (C-431/08)/The Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs [Regolamento (CEE) n. 2913/92 che istituisce un codice doganale comunitario — Artt. 78 e 203 — Regolamento (CEE) n. 2454/93 — Art. 865 — Regime di perfezionamento attivo — Codice di regime doganale erroneo — Nascita di un’obbligazione doganale — Revisione della dichiarazione doganale]

11

2010/C 063/18

Causa C-456/08: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 28 gennaio 2010 — Commissione europea/Irlanda (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 93/37/CEE — Appalti pubblici di lavori — Notifica ai candidati e agli offerenti delle decisioni riguardanti l’aggiudicazione dell’appalto — Direttiva 89/665/CEE — Procedure di ricorso in materia di aggiudicazione di appalti pubblici — Termine di ricorso — Data a partire dalla quale comincia a decorrere il termine di ricorso)

12

2010/C 063/19

Causa C-462/08: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 21 gennaio 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg — Germania) — Ümit Bekleyen/Land Berlin (Accordo di associazione CEE-Turchia — Art. 7, secondo comma, della decisione n. 1/80 del Consiglio di associazione — Diritto del figlio di un lavoratore turco di rispondere a qualsiasi offerta di lavoro nello Stato membro ospitante in cui ha conseguito una formazione professionale — Inizio della formazione professionale dopo la partenza definitiva dei genitori da tale Stato membro)

13

2010/C 063/20

Causa C-470/08: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 21 gennaio 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof te Arnhem — Paesi Bassi) — Kornelis van Dijk/Gemeente Kampen [Politica agricola comune — Sistema integrato di gestione e controllo di taluni regimi di aiuti — Regolamento (CE) n. 1782/2003 — Regime di pagamento unico — Trasferimento dei diritti a pagamento — Scadenza del contratto di affitto — Obblighi dell’affittuario e del locatore]

13

2010/C 063/21

Causa C-472/08: Sentenza della Corte (Prima Sezione) 21 gennaio 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Augstākās tiesas Senāts — Repubblica di Lettonia) — Alstom Power Hydro/Valsts ieņēmumu dienests (Domanda di pronuncia pregiudiziale — Sesta direttiva IVA — Art. 18, n. 4 — Normativa nazionale che prevede un termine di prescrizione triennale ai fini del rimborso delle eccedenze dell’IVA)

14

2010/C 063/22

Causa C-473/08: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 28 gennaio 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sächsisches Finanzgericht — Germania) — Ingenieurbüro Eulitz GbR Thomas und Marion Eulitz/Finanzamt Dresden I (Sesta direttiva IVA — Art. 13, parte A, n. 1, lett. j) — Esenzione — Lezioni impartite da insegnanti a titolo personale e relative all’insegnamento scolastico o universitario — Prestazioni fornite da un insegnante indipendente nell’ambito di corsi di formazione professionale periodica organizzati da un istituto terzo)

14

2010/C 063/23

Causa C-22/09: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 29 ottobre 2009 — Commissione delle Comunità europee/Granducato di Lussemburgo (Inadempimento di uno Stato — Politica energetica — Risparmio energetico — Direttiva 2002/91/CE — Rendimento energetico nell'edilizia — Mancata trasposizione entro il termine impartito)

15

2010/C 063/24

Causa C-403/09 PPU: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 23 dicembre 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Višje sodišče v Mariboru — Repubblica di Slovenia) — Jasna Detiček/Maurizio Sgueglia [Cooperazione giudiziaria in materia civile — Materia matrimoniale e materia attinente alla responsabilità genitoriale — Regolamento (CE) n. 2201/2003 — Provvedimenti provvisori riguardanti il diritto di affidamento — Decisione esecutiva in uno Stato membro — Trasferimento illecito del minore — Altro Stato membro — Altro giudice — Affidamento del minore all’altro genitore — Competenza — Procedimento pregiudiziale d’urgenza]

16

2010/C 063/25

Cause riunite da C-162/08 a C-164/08: Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) 23 novembre 2009 (domande di pronuncia pregiudiziale proposta dal Monomeles Protodikeio Rethymnis — Grecia) — Geórgios K. Lagoudakis/Kentro Anoiktis Prostasias Hlikiomenon Dimou Rethymnis (causa C-162/08) e Dimitrios G. Ladakis, Andréas M. Birtas, Konstantinos G. Kyriakopoulos, Emmanouil/Klamponis, Sofoklis E. Mastorakis/Dimos Geropotamou (causa C-163/08) e Michail Zacharioudakis/Dimos Lampis (causa C-164/08) (Art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura — Politica sociale — Direttiva 1999/70/CE — Clausole 5 e 8 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato — Contratti di lavoro a tempo determinato nel settore pubblico — Primo o unico contratto — Contratti successivi — Norma equivalente — Reformatio in peius del livello generale di tutela dei lavoratori — Misure di prevenzione degli abusi — Sanzioni — Divieto assoluto di conversione di contratti di lavoro a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato nel settore pubblico — Conseguenze di una scorretta trasposizione di una direttiva — Interpretazione conforme)

16

2010/C 063/26

Causa C-444/08 P: Ordinanza della Corte 26 novembre 2009 — Região autónoma dos Açores/Consiglio dell’Unione europea, Commissione delle Comunità europee, Regno di Spagna, Seas at Risk VZW, ex Stichting Seas at Risk Federation, WWF — World Wide Fund for Nature, Stichting Greenpeace Council [Impugnazione — Art. 119 del regolamento di procedura — Regolamento (CE) n. 1954/2003 — Ricorso di annullamento — Irricevibilità — Entità regionale o locale — Atti riguardanti direttamente e individualmente tale entità — Impugnazione in parte manifestamente irricevibile e manifestamente infondata]

18

2010/C 063/27

Cause riunite C-488/08 P e C-489/08 P: Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) 4 dicembre 2009 — Matthias Rath/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Dr. Grandel GmbH [Impugnazione — Marchio comunitario — Regolamento (CE) n. 40/94 — Art. 8, n. 1, lett. b) — Marchi denominativi Epican e Epican Forte — Opposizione del titolare del marchio denominativo comunitario EPIGRAN — Rischio di confusione — Rifiuto parziale di registrazione — Impugnazioni manifestamente irricevibili]

18

2010/C 063/28

Causa C-494/08 P: Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) 9 dicembre 2009 — Prana Haus GmbH/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) [Impugnazione — Art. 119 del regolamento di procedura — Marchio comunitario — Marchio denominativo PRANAHAUS — Regolamento (CE) n. 40/94 — Impedimento assoluto alla registrazione — Carattere descrittivo — Impugnazione in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata]

19

2010/C 063/29

Causa C-497/08: Ordinanza della Corte (Terza Sezione) 12 gennaio 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Amtsgericht Charlottenburg — Germania) — Amiraike Berlin GmbH (Giurisdizione volontaria — Nomina del liquidatore di una società — Incompetenza della Corte)

19

2010/C 063/30

Causa C-112/09 P: Impugnazione proposta il 24 marzo 2009 dalla Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) avverso l’ordinanza del Tribunale di primo grado (Settima Sezione) 13 gennaio 2009, causa T-456/08, Sociedad General de Autores y Editores de España/Commissione delle Comunità europee

19

2010/C 063/31

Causa C-463/09: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha (Spagna) il 25 novembre 2009 — CLECE, S.A./Maria Socorro Martín Valor

20

2010/C 063/32

Causa C-487/09: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo (Spagna) il 30 novembre 2009 — INMOGOLF S.A./Administración General del Estado

20

2010/C 063/33

Causa C-488/09: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo (Spagna) il 30 novembre 2009 — Asociación de Transporte por Carretera/Administración General del Estado

21

2010/C 063/34

Causa C-497/09: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania) il 3 dicembre 2009 — Finanzamt Burgdorf/Manfred Bog

21

2010/C 063/35

Causa C-499/09: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania) il 3 dicembre 2009 — Hans-Joachim Flebbe Filmtheater GmbH & Co. KG/Finanzamt Hamburg-Barmbek-Uhlenhorst

22

2010/C 063/36

Causa C-501/09: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania) il 3 dicembre 2009 — Lothar Lohmeyer/Finanzamt Minden

22

2010/C 063/37

Causa C-502/09: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania) il 3 dicembre 2009 — Fleischerei Nier GmbH & Co. KG/Finanzamt Detmold

23

2010/C 063/38

Causa C-505/09 P: Impugnazione proposta il 4 dicembre 2009 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Settima Sezione) 23 settembre 2009, causa T-263/07, Repubblica di Estonia/Commissione europea

23

2010/C 063/39

Causa C-506/09 P: Impugnazione proposta il 7 dicembre 2009 dalla Repubblica portoghese avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Settima Sezione) 23 settembre 2009, causa T-385/05, Transnáutica — Transportes e Navegação SA/Commissione

24

2010/C 063/40

Causa C-515/09: Ricorso proposto l’11 dicembre 2009 — Commissione europea/Repubblica di Estonia

25

2010/C 063/41

Causa C-516/09: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Obersten Gerichtshof (Austria) l’11 dicembre 2009 — Tanja Borger/Tiroler Gebietskrankenkasse

25

2010/C 063/42

Causa C-523/09: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tartu Ringkonnakohus (Repubblica di Estonia) il 15 dicembre 2009 — AS Rakvere Piim, AS Maag Piimatööstus/Veterinaar- ja Toiduamet

25

2010/C 063/43

Causa C-527/09: Ricorso proposto il 17 dicembre 2009 — Commissione europea/Repubblica di Estonia

26

2010/C 063/44

Causa C-528/09: Ricorso proposto il 17 dicembre 2009 — Commissione europea/Repubblica di Estonia

26

2010/C 063/45

Causa C-530/09: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu (Repubblica di Polonia) il 18 dicembre 2009 — Inter-Mark Group Sp. z o.o., Sp. komandytowa/Minister Finansów

27

2010/C 063/46

Causa C-535/09 P: Impugnazione proposta dalla Repubblica di Estonia il 18 dicembre 2009 avverso la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 2 ottobre 2009, causa T-324/05, Estonia/Commissione

28

2010/C 063/47

Causa C-536/09: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Upravno sodišče Republike Slovenije (Repubblica di Slovenia) il 21 dicembre 2009 — Marija Omejc/Republika Slovenija

28

2010/C 063/48

Causa C-537/09: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Upper Tribunal (Regno Unito) il 21 dicembre 2009 — Ralph James Bartlett, Natalio Gonzales Ramos, Jason Michael Taylor/Secretary of State for Work and Pensions

29

2010/C 063/49

Causa C-541/09: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Giudice di pace di Varese (Italia) il 17 dicembre 2009 — Siddiquee Mohammed Mohiuddin/Azienda Sanitaria Locale Provincia di Varese

30

2010/C 063/50

Causa C-542/09: Ricorso proposto il 18 dicembre 2009 — Commissione europea/Regno dei Paesi Bassi

31

2010/C 063/51

Causa C-545/09: Ricorso proposto il 22 dicembre 2009 — Commissione europea/Regno Unito di Gran Bretagna e d’Irlanda del Nord

31

2010/C 063/52

Causa C-551/09: Ricorso proposto il 23 dicembre 2009 — Commissione europea/Repubblica d'Austria

32

2010/C 063/53

Causa C-1/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Audiencia provincial de Tarragona (Spagna) il 4 gennaio 2010 — Procedimento penale a carico di Valentín Salmerón Sánchez

32

2010/C 063/54

Causa C-2/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Italia) il 4 gennaio 2010 — Azienda Agro-Zootecnica Franchini s.a.r.l. ed Eolica di Altamura s.r.l./Regione Puglia

33

2010/C 063/55

Causa C-3/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Rossano (Italia) il 5 gennaio 2010 — Franco Affatato/Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, Azienda Sanitaria n. 3 di Rossano

34

2010/C 063/56

Causa C-4/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus (Finlandia) il 5 gennaio 2010 — Bureau National Interprofessionnel du Cognac

36

2010/C 063/57

Causa C-5/10 P: Ricorso proposto il 6 gennaio 2010 da Giampietro Torresan avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 19 novembre 2009 nella causa T-234/06, Torresan/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) UAMI e Klosterbrauerei Weissenohe GmbH & Co. KG

36

2010/C 063/58

Causa C-7/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Nederland) l’8 gennaio 2010 — Staatssecretaris van Justitie, altra parte: T. Kahveci

37

2010/C 063/59

Causa C-9/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Nederland) l’8 gennaio 2010 — Staatssecretaris van Justitie, altra parte: O. Inan

37

2010/C 063/60

Causa C-10/10: Ricorso proposto l’8 gennaio 2010 — Commissione europea/Repubblica d’Austria

38

2010/C 063/61

Causa C-14/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) l’11 gennaio 2010 — Nickel Institute/Secretary of State for Work and Pensions

38

2010/C 063/62

Causa C-15/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) (Regno Unito) l’11 gennaio 2010 — Etimine SA/Secretary of State for Work and Pensions

39

2010/C 063/63

Causa C-16/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Regno Unito) l’11 gennaio 2010 — The Number Ltd, Conduit Enterprises Ltd/Office of Communications e British Telecommunications

40

2010/C 063/64

Causa C-24/10: Ricorso proposto il 14 gennaio 2010 — Commissione europea/Repubblica ellenica

41

2010/C 063/65

Causa C-27/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus (Finlandia) il 18 gennaio 2010 — Bureau National Interprofessionnel du Cognac

41

2010/C 063/66

Causa C-39/10: Ricorso proposto il 22 gennaio 2010 — Commissione europea/Repubblica di Estonia

42

2010/C 063/67

Causa C-110/08: Ordinanza del presidente della Quarta Sezione della Corte 10 dicembre 2009 — Commissione europea/Repubblica d'Austria

43

2010/C 063/68

Causa C-452/08: Ordinanza del presidente della Corte 21 ottobre 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco — Spagna) — Emilia Flores Fanega/Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), Bolumburu S.A.

43

2010/C 063/69

Causa C-516/08: Ordinanza del presidente della Corte 17 dicembre 2009 — Commissione europea/Repubblica di Polonia

43

2010/C 063/70

Causa C-530/08: Ordinanza del presidente della Sesta Sezione della Corte 12 novembre 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica di Ungheria

43

2010/C 063/71

Causa C-44/09: Ordinanza del presidente dell’Ottava Sezione della Corte 12 novembre 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica

44

2010/C 063/72

Causa C-46/09: Ordinanza del presidente della Settima Sezione della Corte 4 dicembre 2009 — Commissione europea/Repubblica di Estonia

44

2010/C 063/73

Causa C-121/09: Ordinanza del presidente della Corte 24 novembre 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana

44

2010/C 063/74

Causa C-126/09: Ordinanza del presidente della Corte 12 novembre 2009 — Commissione delle Comunità europee/Granducato di Lussemburgo

44

2010/C 063/75

Causa C-139/09: Ordinanza del presidente della Corte 11 gennaio 2010 — Commissione europea/Regno del Belgio

44

2010/C 063/76

Causa C-141/09: Ordinanza del presidente della Corte 15 dicembre 2009 — Commissione europea/Granducato del Lussemburgo

44

2010/C 063/77

Causa C-149/09: Ordinanza del presidente della Corte 17 dicembre 2009 — Commissione europea/Granducato di Lussemburgo

44

2010/C 063/78

Causa C-280/09: Ordinanza del presidente della Corte 15 dicembre 2009 — Commissione europea/Repubblica portoghese

45

2010/C 063/79

Causa C-297/09: Ordinanza del presidente della Corte 5 novembre 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof te Amsterdam — Paesi Bassi) — Procedimento penale a carico di X

45

 

Tribunale

2010/C 063/80

Causa T-34/07: Sentenza del Tribunale 21 gennaio 2010 — Goncharov/UAMI — DSB (DSBW) [Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo DSBW — Marchio comunitario denominativo anteriore DSB — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009]]

46

2010/C 063/81

Causa T-309/08: Sentenza del Tribunale 21 gennaio 2010 — G-Star Raw Denim/UAMI — ESGW (G Stor) [Marchio comunitario — Procedimento di opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo G Stor — Marchi nazionale e comunitari verbali e figurativo anteriori G-STAR e G-STAR RAW DENIM — Impedimento relativo alla registrazione — Mancanza di somiglianza tra i marchi — Art. 8, n. 5, del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 5, del regolamento (CE) n. 207/2009]]

46

2010/C 063/82

Causa T-331/08: Sentenza del Tribunale di primo grado 27 gennaio 2010 — REWE-Zentral/UAMI — Grupo Corporativo Teype (Solfrutta) [Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio denominativo comunitario Solfrutta — Marchio denominativo comunitario anteriore FRUTISOL — Impedimenti relativi alla registrazione — Rischio di confusione — Diniego parziale di registrazione — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (EC) n. 207/2009]]

47

2010/C 063/83

Causa T-443/09 R: Ordinanza del presidente del Tribunale 20 gennaio 2010 — Agriconsulting Europe SA/Commissione (Procedimento sommario — Appalti pubblici — Gara d’appalto — Rigetto di un’offerta — Domanda di sospensione dell’esecuzione e di provvedimenti provvisori — Perdita di un’opportunità — Insussistenza di un danno grave ed irreparabile — Mancanza di urgenza)

47

2010/C 063/84

Causa T-474/09: Ricorso proposto il 30 novembre 2009 — Fercal- Consultadoria e Serviços/UAMI- Jacson of Scandinavia (JACKSON SHOES)

47

2010/C 063/85

Causa T-1/10: Ricorso proposto il 4 gennaio 2010 — PPG e SNF/ECHA

48

2010/C 063/86

Causa T-12/10 P: Ricorso di Luigi Marcuccio proposto il 15 gennaio 2010 avverso l’ordinanza del 29 ottobre 2009 del Tribunale della funzione pubblica nella causa F-94/08, Marcuccio/Commissione

49

2010/C 063/87

Causa T-16/10: Ricorso presentato il 22 gennaio 2010 — Alisei/Commissione

49

2010/C 063/88

Causa T-11/98: Ordinanza del Tribunale 7 gennaio 2010 — van Hest/Consiglio e Commissione

50

2010/C 063/89

Causa T-348/03 RENV: Ordinanza del Tribunale 14 gennaio 2010 — Koninklijke FrieslandCampina/Commissione

51

2010/C 063/90

Causa T-173/07: Ordinanza del Tribunale 11 gennaio 2010 — Reno Schuhcentrum/UAMI — Payless ShoeSource Worldwide (Payless ShoeSource)

51

 

Tribunale della funzione pubblica

2010/C 063/91

Causa F-100/09: Ricorso proposto il 15 dicembre 2009 — Michail/Commissione

52

2010/C 063/92

Causa F-101/09: Ricorso proposto il 15 dicembre 2009 — AA/Commissione

52

2010/C 063/93

Causa F-1/10: Ricorso presentato il 4 gennaio 2010 — Marcuccio/Commissione

52

2010/C 063/94

Causa F-2/10: Ricorso presentato il 7 gennaio 2010 — Marcuccio/Commissione

53

2010/C 063/95

Causa F-4/10: Ricorso proposto il 18 gennaio 2010 — Nastvogel/Consiglio

54

2010/C 063/96

Causa F-5/10: Ricorso proposto il 19 gennaio 2010 — Clarke/UAMI

54

2010/C 063/97

Causa F-6/10: Ricorso proposto il 19 gennaio 2010 — Munch/UAMI

55

IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia

13.3.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 63/1


2010/C 63/01

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

GU C 51 del 27.2.2010

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 37 del 13.2.2010

GU C 24 del 30.1.2010

GU C 11 del 16.1.2010

GU C 312 del 19.12.2009

GU C 297 del 5.12.2009

GU C 282 del 21.11.2009

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Pareri

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

13.3.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 63/2


Sentenza della Corte (Prima Sezione) 21 gennaio 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ — Repubblica di Polonia) — Procedura di insolvenza aperta contro MG Probud Gdynia sp. z o.o.

(Causa C-444/07) (1)

(Cooperazione giudiziaria in materia civile - Regolamento (CE) n. 1346/2000 - Procedure di insolvenza - Rifiuto di riconoscimento, da parte di uno Stato membro, della decisione di aprire una procedura di insolvenza adottata dal giudice competente di un altro Stato membro nonché delle decisioni relative allo svolgimento ed alla chiusura di tale procedura)

2010/C 63/02

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ

Parte nel procedimento principale

MG Probud Gdynia sp. z o.o.

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Sąd Rejonowy Gdańsk — Interpretazione degli artt. 3, 4, 16, 17 e 25 del regolamento (CE) del Consiglio 29 maggio 2000, n. 1346, relativo alle procedure di insolvenza (GU L 160, pag. 1) — Sequestro da parte delle autorità di uno Stato membro delle disponibilità finanziarie iscritte sul conto bancario di un’impresa dopo l’apertura nei suoi confronti di una procedura di insolvenza in un altro Stato membro, nonostante le disposizioni del diritto nazionale dello Stato di apertura — Rifiuto di riconoscimento da parte di uno Stato membro, in mancanza dell’apertura di una procedura secondaria di insolvenza in tale Stato, della procedura di insolvenza aperta da un giudice di un altro Stato membro

Dispositivo

Il regolamento (CE) del Consiglio 29 maggio 2000, n. 1346, relativo alle procedure di insolvenza, segnatamente gli artt. 3, 4, 16, 17 e 25 dello stesso, devono essere interpretati nel senso che, in una situazione quale quella oggetto del procedimento a quo, successivamente all’apertura di una procedura principale di insolvenza in uno Stato membro, le autorità competenti di un altro Stato membro, in cui non sia stata aperta alcuna procedura secondaria di insolvenza, sono tenute, fatti salvi i motivi di rifiuto fondati sugli artt. 25, n. 3, e 26 del medesimo regolamento, a riconoscere e ad eseguire tutte le decisioni relative alla procedura principale di insolvenza, e non hanno quindi il diritto di ordinare, applicando la legislazione di quest’altro Stato membro, provvedimenti esecutivi sui beni del debitore dichiarato insolvente situati nel territorio di quest’ultimo Stato, qualora non lo permetta la legislazione dello Stato di apertura e non siano soddisfatti i presupposti cui è subordinata l’applicazione degli artt. 5 e 10 del citato regolamento.


(1)  GU C 283 del 24.11.2007.


13.3.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 63/2


Sentenza della Corte (Terza Sezione) 14 gennaio 2010 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Conseil d’État — Belgio) — Association générale de l’industrie du médicament (AGIM) ASBL (C-471/07 e C-472/07), Bayer SA (C-471/07 e C-472/07), Pfizer SA (C-471/07 e C-472/07), Servier Benelux SA (C-471/07 e C-472/07), Janssen Cilag SA (C-471/07), Sanofi-Aventis Belgium SA, già Sanofi-Synthelabo SA (C-472/07)/État belge

(Cause riunite C-471/07 e C-472/07) (1)

(Direttiva 89/105/CEE - Trasparenza delle misure che regolano la fissazione dei prezzi delle specialità medicinali per uso umano - Art. 4, n. 1 - Effetto diretto - Blocco dei prezzi)

2010/C 63/03

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d’État

Parti

Ricorrenti: Association générale de l’industrie du médicament (AGIM) ASBL (C-471/07 e C-472/07), Bayer SA (C-471/07 e C-472/07), Pfizer SA (C-471/07 e C-472/07), Servier Benelux SA (C-471/07 e C-472/07), Janssen Cilag SA (C-471/07), Sanofi-Aventis Belgium SA, già Sanofi-Synthelabo SA (C-472/07)

Convenuto: État belge

con l’intervento di: Sanofi-Aventis Belgium SA (C-471/07),

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Conseil d’État (Belgio) — Interpretazione dell’art. 4, n. 1, della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/105/CEE, riguardante la trasparenza delle misure che regolano la fissazione dei prezzi delle specialità per uso umano e la loro inclusione nei regimi nazionali di assicurazione malattia (GU 1989, L 40, pag. 8) — Blocco del prezzo dei medicinali imposto dalle autorità competenti di uno Stato membro — Portata dell’obbligo, incombente a quest’ultimo, di verificare, almeno una volta l’anno, se le condizioni «macroeconomiche» giustifichino il mantenimento di tale blocco — Verifica limitata al solo esame del controllo della spesa sanitaria o necessità di prendere in considerazione gli effetti macroeconomici del blocco dei prezzi sull’industria farmaceutica

Dispositivo

1)

L’art. 4, n. 1, della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/105/CEE, riguardante la trasparenza delle misure che regolano la fissazione dei prezzi delle specialità per uso umano e la loro inclusione nei regimi nazionali di assicurazione malattia, deve essere interpretato nel senso che spetta agli Stati membri stabilire, nel rispetto dell’obiettivo di trasparenza perseguito da tale direttiva, nonché dei requisiti previsti da detta disposizione, i criteri sulla base dei quali occorre effettuare la verifica delle condizioni macroeconomiche menzionata in tale disposizione, purché tali criteri siano fondati su elementi obiettivi e verificabili.

2)

L’art. 4, n. 1, della direttiva 89/105 deve essere interpretato nel senso che, dal punto di vista del suo contenuto, esso non è sufficientemente preciso perché un singolo possa farlo valere dinanzi al giudice nazionale nei confronti di uno Stato membro.

3)

L’art. 4, n. 1, della direttiva 89/105 deve essere interpretato nel senso che uno Stato membro può adottare, 18 mesi dopo che è stata posta fine a una misura di blocco generalizzato dei prezzi dei medicinali rimborsabili durato otto anni, una nuova misura di blocco dei prezzi dei medicinali senza procedere alla verifica delle condizioni macroeconomiche prevista da tale disposizione.


(1)  GU C 22 del 26.1.2008.


13.3.2010   

IT

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C 63/3


Sentenza della Corte (Terza Sezione) 21 gennaio 2010 — Commissione europea/Repubblica federale di Germania

(Causa C-546/07) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Libera prestazione dei servizi - Art. 49 CE - Allegato XII dell’Atto di adesione - Elenco di cui all’art. 24 dell’Atto di adesione: Polonia - Capitolo 2, n. 13 - Possibilità, per la Repubblica federale di Germania, di derogare all’art. 49, n. 1, CE - Clausola di «standstill» - Convenzione tra il governo della Repubblica federale di Germania e il governo della Repubblica di Polonia del 31 gennaio 1990, relativa al distacco di lavoratori di imprese polacche per l’esecuzione di contratti d’appalto - Esclusione della possibilità, per le imprese stabilite in altri Stati membri, di stipulare con imprese polacche contratti di lavoro aventi ad oggetto appalti da eseguire in Germania - Ampliamento delle restrizioni esistenti al momento della firma del Trattato di adesione relative all’accesso dei lavoratori polacchi al mercato del lavoro tedesco)

2010/C 63/04

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: E. Traversa e P. Dejmek, agenti)

Convenuta: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: J. Möller, M. Lumma e C. Blaschke, agenti)

Interveniente a sostegno della ricorrente: Repubblica di Polonia (rappresentante: M. Dowgielewicz, agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione dell’art. 49 CE e dell’Allegato XII (Elenco di cui all’art. 24 dell’atto di adesione: Polonia), capitolo 2 (Libera circolazione delle persone), punto 13, dell’Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU 2003, L 236, pag. 875) — Interpretazione e applicazione, da parte delle autorità amministrative nazionali, della convenzione 31 gennaio 1990 tra il governo della Repubblica federale di Germania e il governo della Repubblica di Polonia, relativa all’invio di lavoratori di imprese polacche per l’esecuzione di contratti d’appalto — Esclusione della possibilità, per le imprese stabilite in altri Stati membri, di concludere con imprese polacche contratti d’appalto aventi ad oggetto lavori da effettuare in Germania — Estensione delle restrizioni esistenti alla data della sottoscrizione del trattato di adesione, relative all’accesso dei lavoratori polacchi con contratto a tempo determinato (“Werkvertragsarbeitnehmer”) al mercato nazionale del lavoro

Dispositivo

1)

Interpretando nella propria prassi amministrativa i termini «impresa della controparte» di cui all’art. 1, n. 1, della Convenzione tra il governo della Repubblica federale di Germania e il governo della Repubblica di Polonia del 31 gennaio 1990, relativa al distacco di lavoratori di imprese polacche per l’esecuzione di contratti d’appalto, nel testo di cui al 1o marzo e al 30 aprile 1993, nel senso di «impresa tedesca», la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’art. 49 CE.

2)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)

La Commissione europea e la Repubblica federale di Germania sopporteranno ciascuna le proprie spese.

4)

La Repubblica di Polonia sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 64 dell'8.3.2008.


13.3.2010   

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C 63/4


Sentenza della Corte (Grande Sezione) 19 gennaio 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesarbeitsgericht Düsseldorf — Germania) — Seda Kücükdeveci/Swedex GmbH & Co. KG

(Causa C-555/07) (1)

(Principio di non discriminazione in base all’età - Direttiva 2000/78/CE - Legislazione nazionale in materia di licenziamento che, ai fini del calcolo dei termini di preavviso, non tiene conto del periodo di lavoro svolto prima che il dipendente abbia raggiunto l’età di 25 anni - Giustificazione della norma - Normativa nazionale contraria alla direttiva - Ruolo del giudice nazionale)

2010/C 63/05

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landesarbeitsgericht Düsseldorf

Parti

Ricorrente: Seda Kücükdeveci

Convenuta: Swedex GmbH & Co. KG

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Landesarbeitsgericht Düsseldorf (Germania) — Interpretazione del principio del divieto di discriminazione in ragione dell’età, nonché della direttiva del Consiglio 27 novembre 2000, 2000/78/CE, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303, pag. 16) — Normativa nazionale relativa ai licenziamenti che prevede termini di preavviso che si prolungano in funzione dell’anzianità di servizio senza tuttavia prendere in considerazione il periodo di lavoro prestato dal lavoratore prima del compimento del venticinquesimo anno di età

Dispositivo

1)

Il diritto dell’Unione, in particolare il principio di non discriminazione in base all’età, quale espresso concretamente nella direttiva del Consiglio 27 novembre 2000, 2000/78/CE, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, deve essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nella causa principale, che prevede che, ai fini del calcolo del termine di preavviso di licenziamento, non sono presi in considerazione i periodi di lavoro compiuti dal dipendente prima del raggiungimento dei 25 anni di età.

2)

È compito del giudice nazionale, investito di una controversia tra privati, garantire il rispetto del principio di non discriminazione in base all’età, quale espresso concretamente dalla direttiva 2000/78, disapplicando, se necessario, qualsiasi disposizione contraria della normativa nazionale, indipendentemente dall’esercizio della facoltà di cui dispone, nei casi previsti dall’art. 267, secondo comma, TFUE, di sottoporre alla Corte di giustizia dell'Unione europea una questione pregiudiziale sull’interpretazione di tale principio.


(1)  GU C 79 del 29.3.2008.


13.3.2010   

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C 63/4


Sentenza della Corte (Grande Sezione) 26 gennaio 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo — Spagna) — Transportes Urbanos y Servicios Generales, SAL/Administración del Estado

(Causa C-118/08) (1)

(Autonomia procedurale degli Stati membri - Principio di equivalenza - Azione di responsabilità nei confronti dello Stato - Violazione del diritto dell’Unione - Violazione della Costituzione)

2010/C 63/06

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Supremo

Parti

Ricorrente: Transportes Urbanos y Servicios Generales, SAL

Convenuta: Administración del Estado

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunal Supremo (Spagna) — Violazione da parte di uno Stato membro dei diritti conferiti ai singoli dal diritto comunitario — Obbligo di risarcimento del danno — Atto contrario alla costituzione di uno Stato membro e atto contrario al diritto comunitario — Principi di equivalenza e di effettività

Dispositivo

Il diritto dell’Unione osta all’applicazione di una regola di uno Stato membro in forza della quale un’azione di responsabilità dello Stato fondata su una violazione di tale diritto da parte di una legge nazionale, constatata da una sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee pronunciata ai sensi dell’art. 226 CE, può avere esito positivo solo qualora il ricorrente abbia previamente esaurito tutti i rimedi interni diretti a contestare la validità dell’atto amministrativo lesivo adottato sulla base di tale legge, sebbene una regola siffatta non sia applicabile ad un’azione di responsabilità dello Stato fondata sulla violazione della Costituzione da parte di tale stessa legge, constatata dal giudice competente.


(1)  GU C 128 del 24.5.2008.


13.3.2010   

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C 63/5


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 14 gennaio 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Oldenburg — Germania) — Stadt Papenburg/Bundesrepublik Deutschland

(Causa C-226/08) (1)

(Direttiva 92/43/CEE - Conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche - Decisione dello Stato membro interessato di approvare il progetto di elenco di siti di importanza comunitaria elaborato dalla Commissione - Interessi e posizioni da prendere in considerazione)

2010/C 63/07

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgericht Oldenburg

Parti

Ricorrente: Stadt Papenburg

Convenuta: Bundesrepublik Deutschland

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Verwaltungsgericht Oldenburg — Interpretazione dell’art. 2, n. 3, dell’art. 4, n. 2, primo comma, nonché dell’art. 6, nn. 3 e 4 della direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206, pag. 7) — Interessi economici di un comune, collegati allo sfruttamento di un porto fluviale e tutelati dalla Costituzione, che possono essere pregiudicati in maniera durevole dalla eventuale designazione del sito interessato come sito di importanza comunitaria — Interessi e posizioni che devono essere presi in considerazione dallo Stato membro interessato nella decisione di dare il proprio consenso al progetto di elenco dei siti di importanza comunitaria compilato dalla Commissione

Dispositivo

1)

L’art. 4, n. 2, primo comma, della direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, come modificata dalla direttiva del Consiglio 20 novembre 2006, 2006/105/CE, dev’essere interpretato nel senso che esso non consente ad uno Stato membro di non approvare, per motivi diversi da quello di tutela dell’ambiente, l’inclusione di uno o più siti nel progetto di elenco dei siti di importanza comunitaria elaborato dalla Commissione europea.

2)

L’art. 6, nn. 3 e 4, della direttiva 92/43, come modificata dalla direttiva 2006/105, dev’essere interpretato nel senso che continue misure di manutenzione del canale navigabile dell’estuario, le quali non siano direttamente connesse o necessarie alla gestione del sito e siano già state approvate in base al diritto nazionale prima della scadenza del termine di recepimento della direttiva 92/43, come modificata dalla direttiva 2006/105, devono essere assoggettate, nella misura in cui esse costituiscono un progetto e possono avere incidenze significative sul sito interessato, ad una valutazione del loro impatto su tale sito in applicazione delle citate disposizioni nel caso di loro prosecuzione dopo l’inserimento del sito, conformemente all’art. 4, n. 2, terzo comma, di tale direttiva, nell’elenco dei siti di importanza comunitaria.

Qualora si possa ritenere, in considerazione, segnatamente, della frequenza, della natura o delle condizioni di esecuzione delle dette misure, che queste ultime costituiscano un’unica operazione, in particolare qualora esse siano finalizzate al mantenimento di una certa profondità del canale navigabile con dragaggi regolari e necessari a tal fine, tali misure di manutenzione possono essere considerate un unico e solo progetto ai sensi dell’art. 6, n. 3, della direttiva 92/43, come modificata dalla direttiva 2006/105.


(1)  GU C 209 del 15.8.2008.


13.3.2010   

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C 63/6


Sentenza della Corte (Grande Sezione) 12 gennaio 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Frankfurt am Main — Germania) — Colin Wolf/Stadt Frankfurt am Main

(Causa C-229/08) (1)

(Direttiva 2000/78/CE - Art. 4, n. 1 - Divieto di discriminazioni in base all’età - Disposizione nazionale che fissa a 30 anni l’età massima di assunzione di funzionari nell’ambito dell’impiego dei vigili del fuoco - Obiettivo perseguito - Nozione di requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell’attività lavorativa)

2010/C 63/08

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgericht Frankfurt am Main

Parti

Ricorrente: Colin Wolf

Convenuto: Stadt Frankfurt am Main

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Verwaltungsgericht Frankfurt am Main (Germania) — Interpretazione degli artt. 6, n. 1, e 17, della direttiva del Consiglio 27 novembre 2000, 2000/78/CE, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303, pag. 16) — Divieto di discriminazioni fondate sull’età — Nozioni di disparità di trattamento fondate sull’età «oggettivamente e ragionevolmente giustificate» nonché di «necessità di un periodo di servizio ragionevole prima del pensionamento» — Disposizione nazionale che fissa a 30 anni l’età massima di assunzione di funzionari nella carriera dei vigili del fuoco

Dispositivo

L’art. 4, n. 1, della direttiva del Consiglio 27 novembre 2000, 2000/78/CE, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa nazionale come quella di cui trattasi nella causa principale, la quale fissa a 30 anni l’età massima di assunzione nel servizio tecnico di medio livello dei vigili del fuoco.


(1)  GU C 223 del 30.8.2008.


13.3.2010   

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C 63/6


Sentenza della Corte (Prima Sezione) 14 gennaio 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nejvyšší správní soud — Repubblica ceca) — Milan Kyrian/Celní úřad Tábor

(Causa C-233/08) (1)

(Assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti - Direttiva 76/308/CEE - Potere di controllo dei giudici dello Stato membro in cui ha sede l’autorità adita - Esecutorietà del titolo esecutivo che consente il recupero - Regolarità della notifica del titolo al debitore - Notifica in una lingua non compresa dal destinatario)

2010/C 63/09

Lingua processuale: il ceco

Giudice del rinvio

Nejvyšší správní soud

Parti

Ricorrente: Milan Kyrian

Convenuto: Celní úřad Tábor

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Nejvyšší správní soud (Repubblica ceca) — Interpretazione dei principi del diritto ad un processo equo, di buona amministrazione e dello Stato di diritto, nonché dell’art. 12, n. 3, della direttiva del Consiglio 15 marzo 1976, 76/308/CEE, sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da taluni contributi, dazi, imposte ed altre misure (GU L 73, pag. 18), nella versione modificata dalla direttiva 6 dicembre 1979, 79/1071/CEE, che modifica la direttiva 76/308/CEE, relativa all'assistenza reciproca in materia di ricupero dei crediti risultanti da operazioni che fanno parte del sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, nonché dei prelievi agricoli e dei dazi doganali (GU L 331, pag. 10), nonché dalla direttiva del Consiglio 15 giugno 2001, 2001/44/CE, che modifica la direttiva 76/308/CEE relativa all'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da operazioni che fanno parte del sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, nonché dei prelievi agricoli, dei dazi doganali, dell'imposta sul valore aggiunto e di talune accise (GU L 175, pag. 17) — Possibilità per i giudici nazionali dello Stato membro in cui ha sede l’autorità adita di verificare, in conformità delle disposizioni legislative e regolamentari in vigore in tale Stato, l’eseguibilità e la regolarità della notifica del titolo che consente l’esecuzione del recupero del credito — Titolo non contenente l’indicazione della data di nascita del debitore, redatto in una lingua non compresa da quest’ultimo e diversa dalla lingua ufficiale dello Stato membro richiesto

Dispositivo

1)

L’art. 12, n. 3, della direttiva del Consiglio 15 marzo 1976, 76/308/CEE, relativa all’assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da taluni contributi, dati, imposte e altre misure, come modificata dalla direttiva del Consiglio 15 giugno 2001, 2001/44/CEE, deve essere interpretato nel senso che i giudici dello Stato membro in cui ha sede l’autorità adita non sono, in linea di principio, competenti a verificare l’esecutorietà del titolo esecutivo che consente il recupero. Per contro, nell’ipotesi in cui un giudice di tale Stato membro sia adito con un ricorso avverso la validità o la regolarità dei provvedimenti di esecuzione, come la notifica del titolo esecutivo, tale giudice ha il potere di verificare se tali provvedimenti siano stati regolarmente eseguiti, conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari di detto Stato membro.

2)

Nell’ambito della reciproca assistenza istituita in forza della direttiva 76/308, come modificata dalla direttiva 2001/44, il destinatario di un titolo esecutivo che consente il recupero, per essere posto in grado di far valere i suoi diritti, deve ricevere la notifica di tale titolo in una lingua ufficiale dello Stato membro in cui ha sede l’autorità adita. Al fine di garantire il rispetto di tale diritto, spetta al giudice nazionale applicare il proprio diritto nazionale vegliando al contempo affinché sia assicurata la piena efficacia del diritto comunitario.


(1)  GU C 209 del 15.8.2008.


13.3.2010   

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C 63/7


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 28 gennaio 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van Cassatie van België — Belgio) — Belgische Staat/Direct Parcel Distribution Belgium NV

(Causa C-264/08) (1)

(Codice doganale comunitario - Obbligazione doganale - Importo dei dazi - Artt. 217 e 221 - Risorse proprie delle Comunità - Regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 - Art. 6 - Necessità della contabilizzazione dell’importo dei dazi prima che questo sia comunicato al debitore - Nozione di importo «legalmente dovuto»)

2010/C 63/10

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Hof van Cassatie van België

Parti

Ricorrente: Belgische Staat

Convenuta: Direct Parcel Distribution Belgium NV

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Hof van Cassatie van België — Interpretazione degli artt. 217, n. 1, e 221, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (versione vigente nel 1992) (GU L 302, pag. 1) e 6 del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 22 maggio 2000, n. 1150, recante applicazione della decisione 94/728/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie della Comunità (GU L 130, pag. 1) — Recupero a posteriori dei dazi all’importazione o all’esportazione — Obbligo o meno di una presa in considerazione dell’importo dei dazi preliminarmente alla comunicazione al debitore — Nozione di «iscrizione nei registri contabili o in qualsiasi altro supporto che ne faccia le veci» — Ripetizione dell’indebito

Dispositivo

1)

L’art. 221, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario, deve essere interpretato nel senso che la «contabilizzazione» dell’importo dei dazi da recuperare ivi prevista costituisce la «contabilizzazione» di tale importo così come definita dall’art. 217, n. 1, dello stesso codice.

2)

La «contabilizzazione» di cui all’art. 217, n. 1, del regolamento n. 2913/92 deve essere distinta dall’iscrizione dei dazi registrati nella contabilità delle risorse proprie prevista dall’art. 6 del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 22 maggio 2000, n. 1150, recante applicazione della decisione 94/728/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie della Comunità. Dal momento che l’art. 217 del regolamento n. 2913/92 non prescrive modalità pratiche per la «contabilizzazione» ai sensi di tale disposizione né, pertanto, requisiti minimi di ordine tecnico o formale, detta contabilizzazione deve essere effettuata in modo tale da assicurare che l’autorità doganale competente iscriva l’importo esatto dei dazi all’importazione o dei dazi all’esportazione risultante da un’obbligazione doganale nei registri contabili o su qualsiasi altro supporto in loro luogo, per consentire in particolare che la contabilizzazione degli importi interessati sia effettuata con certezza, anche nei confronti del debitore.

3)

L’art. 221, n. 1, del regolamento n. 2913/92 deve essere interpretato nel senso che la comunicazione al debitore da parte dell’autorità doganale, secondo modalità appropriate, dell’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione dovuto può essere validamente effettuata solo se l’importo di tali dazi è stato preliminarmente contabilizzato dalla suddetta autorità. Gli Stati membri non sono tenuti ad adottare norme di procedura specifiche circa le modalità secondo le quali deve aver luogo la comunicazione al debitore dell’importo di tali dazi, dal momento che a detta comunicazione possono essere applicate norme di procedura interne di portata generale che garantiscano un’informazione adeguata del debitore e gli consentano di assicurare, con piena cognizione di causa, la difesa dei suoi diritti.

4)

Il diritto comunitario non osta a che il giudice nazionale si basi su una presunzione, connessa alla dichiarazione dell’autorità doganale, secondo cui la «contabilizzazione» dell’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione ai sensi dell’art. 217 del regolamento n. 2913/92 è stata effettuata prima della comunicazione di tale importo al debitore, purché i principi di effettività e di equivalenza siano rispettati.

5)

L’art. 221, n. 1, del regolamento n. 2913/92 deve essere interpretato nel senso che la comunicazione dell’importo dei dazi da recuperare deve essere stata preceduta dalla contabilizzazione di detto importo da parte dell’autorità doganale dello Stato membro interessato e che detto importo, ove non sia stato oggetto di una contabilizzazione in conformità all’art. 217, n. 1, del regolamento n. 2913/92, non può essere recuperato da tale autorità, la quale tuttavia conserva la facoltà di procedere ad una nuova comunicazione del medesimo importo, nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 221, n. 1, del regolamento n. 2913/92 e delle norme sulla prescrizione in vigore alla data in cui l’obbligazione doganale è sorta.

6)

Sebbene l’importo dei dazi all’importazione o dei dazi all’esportazione permanga «legalmente dovuto» ai sensi dell’art. 236, n. 1, primo comma, del regolamento n. 2913/92, nonostante tale importo sia stato comunicato al debitore senza essere stato previamente contabilizzato conformemente all’art. 221, n. 1, dello stesso regolamento, ciò non toglie che, qualora siffatta comunicazione non sia più possibile in quanto il termine fissato dall’art. 221, n. 3, di tale codice è scaduto, il suddetto debitore deve, in linea di principio, poter ottenere il rimborso di tale importo da parte dello Stato membro che lo ha riscosso.


(1)  GU C 247 del 27.9.2008.


13.3.2010   

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C 63/8


Sentenza della Corte (Terza Sezione) 21 gennaio 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de première instance de Mons — Belgio) — Société de Gestion Industrielle (SGI)/Stato belga

(Causa C-311/08) (1)

(Libertà di stabilimento - Libera circolazione dei capitali - Fiscalità diretta - Normativa in materia di imposta sul reddito - Determinazione del reddito imponibile delle società - Società che si trovano in una situazione d’interdipendenza - Beneficio straordinario o senza contropartita che una società residente concede ad una società stabilita in un altro Stato membro - Aggiunta dell’importo del beneficio di cui trattasi agli utili propri della società residente che lo ha concesso - Ripartizione equilibrata del potere impositivo tra gli Stati membri - Lotta contro l’elusione fiscale - Prevenzione delle pratiche abusive - Proporzionalità)

2010/C 63/11

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal de première instance de Mons

Parti

Ricorrente: Société de Gestion Industrielle (SGI)

Convenuto: Stato belga

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — [Tribunale di primo grado di Mons (Belgio)] — Interpretazione degli artt. 12, 43, 48 e 56 CE — Ammissibilità di una normativa nazionale che prevede l’imposizione, in capo ad una società residente, di un vantaggio straordinario o senza contropartita concesso da essa ad una società non residente con la quale esiste un legame di interdipendenza, ma che non prevede siffatta imposizione quando lo stesso vantaggio è concesso ad una società residente

Dispositivo

L’art. 43 CE, in combinato disposto con l’art. 48 CE, deve essere interpretato nel senso che esso non osta, in linea di principio, ad una normativa di uno Stato membro, come quella di cui trattasi nella causa principale, in forza della quale un beneficio straordinario o senza contropartita viene assoggettato ad imposizione in capo alla società residente qualora quest’ultimo sia stato concesso ad una società stabilita in un altro Stato membro, nei confronti della quale tale prima società sia collegata, direttamente o indirettamente, da vincoli d’interdipendenza, quando invece una società residente non può essere assoggettata a imposizione su un beneficio siffatto qualora quest’ultimo sia stato concesso ad un’altra società residente, rispetto alla quale questa prima società sia collegata da tali vincoli. Spetta, tuttavia, al giudice del rinvio verificare che la normativa di cui trattasi nella causa principale non ecceda quanto necessario per conseguire i suoi obiettivi, congiuntamente considerati.


(1)  GU C 260 dell’11.10.2008.


13.3.2010   

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C 63/8


Sentenza della Corte (Terza Sezione) 28 gennaio 2010 — Commissione europea/Repubblica francese

(Causa C-333/08) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Libera circolazione delle merci - Artt. 28 CE e 30 CE - Restrizione quantitativa all’importazione - Misura di effetto equivalente - Regime di autorizzazione preventiva - Ausiliari di fabbricazione e prodotti alimentari per la cui preparazione sono stati impiegati ausiliari siffatti provenienti da altri Stati membri dove essi sono legalmente fabbricati e/o commercializzati - Procedura che consente agli operatori economici di ottenere l’iscrizione di tali sostanze in una «lista positiva» - Clausola di riconoscimento reciproco - Quadro normativo nazionale che genera una situazione di incertezza giuridica per gli operatori economici)

2010/C 63/12

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentante: B. Stromsky, agente)

Convenuta: Repubblica francese (rappresentanti: G. de Bergues e R. Loosli-Surrans, agenti)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione dell'art. 28 CE — Regime di autorizzazione preventiva per i coadiuvanti tecnologici e i prodotti alimentari per la preparazione dei quali sono stati impiegati coadiuvanti tecnologici provenienti da altri Stati membri dove questi sono stati legalmente fabbricati e/o commercializzati — Assenza di giustificazione e/o mancato rispetto del principio di proporzionalità

Dispositivo

1)

Prevedendo, per gli ausiliari di fabbricazione e per i prodotti alimentari per la cui preparazione sono stati impiegati ausiliari siffatti provenienti da altri Stati membri dove essi sono legalmente fabbricati e/o commercializzati, un regime di autorizzazione preventiva non conforme al principio di proporzionalità, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’art. 28 CE.

2)

La Repubblica francese è condannata alle spese.


(1)  GU C 285 dell’8.11.2008.


13.3.2010   

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C 63/9


Sentenza della Corte (Terza Sezione) 14 gennaio 2010 — Commissione europea/Repubblica ceca

(Causa C-343/08) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 2003/41/CE - Attività e supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali - Omessa trasposizione parziale entro il termine impartito - Mancanza di enti pensionistici aziendali o professionali aventi sede nel territorio nazionale - Competenza degli Stati membri ad organizzare il proprio sistema previdenziale nazionale)

2010/C 63/13

Lingua processuale: il ceco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentante: M. Šimerdová e N. Yerrell, agenti)

Convenuta: Repubblica ceca (rappresentante: M. Smolek, agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Mancata adozione entro il termine previsto di tutte le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 3 giugno 2003, 2003/41/CE, relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali (GU L 235, pag. 10)

Dispositivo

1)

Non avendo adottato, entro il termine impartito, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie a conformarsi agli artt. 8, 9, 13, 15-18 e 20, nn. 2-4, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 3 giugno 2003, 2003/41/CE, relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali, la Repubblica ceca è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’art. 22, n. 1, di tale direttiva.

2)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)

La Repubblica ceca è condannata alle spese.


(1)  GU C 272 del 25.10.2008.


13.3.2010   

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C 63/9


Sentenza della Corte (Grande Sezione) 26 gennaio 2010 — Internationaler Hilfsfonds eV/Commissione europea

(Causa C-362/08 P) (1)

(Impugnazione - Accesso ai documenti delle istituzioni - Regolamento (CE) n. 1049/2001 - Ricorso di annullamento - Nozione di «atto impugnabile» ai sensi dell’art. 230 CE)

2010/C 63/14

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Internationaler Hilfsfonds eV (rappresentanti: H. Kaltenecker e R. Karpenstein, Rechtsanwälte)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: P. Costa de Oliveira, S. Fries e T. Scharf, agenti)

Oggetto

Impugnazione della sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) 5 giugno 2008, causa T-141/05, Internationaler Hilfsfonds/Commissione, con cui il Tribunale ha dichiarato inammissibile il ricorso per l’annullamento della presunta decisione contenuta nella lettera della Commissione del 14 febbraio 2005, che ha negato al ricorrente l’accesso ad alcuni documenti del fascicolo relativo al contratto LIEN 97 2011, avente ad oggetto il cofinanziamento di un progetto di aiuti medici realizzato in Kazakistan — Inammissibilità di un ricorso per l'annullamento di un atto meramente confermativo di una decisione adottata in precedenza e non impugnata nei termini — Errata qualificazione dell’atto contestato — Inammissibilità di un ricorso per l’annullamento di un atto costituente una risposta iniziale ai sensi dell’art. 7, n. 1, del regolamento n. 1049/2001 — Errata interpretazione dell’art. 7, n. 2, del regolamento n. 1049/2001

Dispositivo

1)

La sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 5 giugno 2008, causa T-141/05, Internationaler Hilfsfonds/Commissione, è annullata.

2)

L’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione delle Comunità europee dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee è respinta.

3)

La causa è rinviata dinanzi al Tribunale dell’Unione europea affinché statuisca sulle conclusioni dell’Internationaler Hilfsfonds eV dirette all’annullamento della decisione della Commissione delle Comunità europee 14 febbraio 2005, con cui le viene negato l’accesso a taluni documenti detenuti da quest’ultima.

4)

La Commissione europea è condannata alle spese inerenti al presente grado nonché a quelle di primo grado relative all’eccezione di irricevibilità.

5)

Le spese sono riservate quanto al resto.


(1)  GU C 272 del 25.10.2008.


13.3.2010   

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C 63/10


Sentenza della Corte (Prima Sezione) 21 gennaio 2010 — Audi AG/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

(Causa C-398/08 P) (1)

(Impugnazione - Marchio comunitario - Regolamento (CE) n. 40/94 - Artt. 7, n. 1, lett. b), e 63 - Marchio denominativo «Vorsprung durch Technik» - Marchi costituiti da slogan pubblicitari - Carattere distintivo - Domanda di marchio per una pluralità di prodotti e servizi - Pubblico pertinente - Valutazione e motivazione globale - Documenti nuovi)

2010/C 63/15

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Audi AG (rappresentanti: avv.ti S.O. Gillert e F. Schiwek, Rechtsanwälte)

Altra parte nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: G. Schneider, agente)

Oggetto

Impugnazione della sentenza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione) 9 luglio 2008, causa T-70/06, Audi/UAMI, con la quale il Tribunale ha respinto il ricorso di annullamento della decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 16 dicembre 2005, recante parziale rigetto del ricorso contro la decisione dell'esaminatore che nega la registrazione del marchio denominativo «VORSPRUNG DURCH TECHNIK» per prodotti e servizi delle classi 9, 12, 14, 25, 28, 37–40 e 42 — Marchi costituiti da slogan pubblicitari — Carattere distintivo — Applicazione di criteri di valutazione specifici — Insufficienza di motivazione in ordine alla determinazione del pubblico da prendere in considerazione — Presa in considerazione dei motivi presentati per la prima volta nel procedimento dinanzi al Tribunale

Dispositivo

1)

La sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 9 luglio 2008, causa T–70/06, Audi/UAMI (Vorsprung durch Technik) è annullata nella parte in cui il Tribunale di primo grado delle Comunità europee ha dichiarato che la seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), adottando la sua decisione 16 dicembre 2005 (procedimento R 237/20052), non aveva violato l’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario, quale modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1994, n. 3288/94.

2)

La decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 16 dicembre 2005 (procedimento R 237/2005–2), è annullata nella parte in cui essa ha parzialmente respinto, in base all’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, quale modificato dal regolamento n. 3288/94, la domanda di registrazione del marchio «Vorsprung durch Technik».

3)

L’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) è condannato alle spese di entrambi i gradi di giudizio.


(1)  GU C 301 del 22.11.2008.


13.3.2010   

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C 63/11


Sentenza della Corte (Terza Sezione) 28 gennaio 2010 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (Queen's Bench Division) — Regno Unito] — Uniplex (UK) Ltd/NHS Business Services Authority

(Causa C-406/08) (1)

(Direttiva 89/665/CEE - Procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici - Termine di ricorso - Data in cui inizia a decorrere il termine di ricorso)

2010/C 63/16

Lingua processuale: l’inglese

Giudice del rinvio

High Court of Justice (Queen's Bench Division)

Parti

Ricorrente: Uniplex (UK) Ltd

Convenuta: NHS Business Services Authority

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — High Court of Justice (Queen's Bench Division) — Interpretazione degli artt. 1 e 2 della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1989, 89/665/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori (GU L 395, pag. 33) — Normativa nazionale che prevede un termine di 3 mesi per la presentazione di un ricorso — Data a partire dalla quale il termine inizia a decorrere — Data alla quale le disposizioni comunitarie in materia di aggiudicazione dei pubblici appalti sono stata violate o alla quale la denunciante ha avuto conoscenza di tale violazione

Dispositivo

1)

L’art. 1, n. 1, della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1989, 89/665/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, esige che il termine per proporre un ricorso diretto a far accertare la violazione della normativa in materia di aggiudicazione di appalti pubblici ovvero ad ottenere un risarcimento dei danni per la violazione di detta normativa decorra dalla data in cui il ricorrente è venuto a conoscenza o avrebbe dovuto essere a conoscenza della violazione stessa.

2)

L’art. 1, n. 1, della direttiva 89/665, come modificata dalla direttiva 92/50, osta a una disposizione nazionale, quale quella di cui trattasi nella causa principale, che consente a un giudice nazionale di dichiarare irricevibile un ricorso diretto a far accertare la violazione della normativa in materia di aggiudicazione di appalti pubblici ovvero ad ottenere il risarcimento dei danni per la violazione di detta normativa in applicazione del criterio, valutato discrezionalmente, secondo il quale siffatti ricorsi devono essere proposti senza indugio.

3)

La direttiva 89/665, come modificata dalla direttiva 92/50, impone al giudice nazionale di prorogare il termine di ricorso, esercitando il proprio potere discrezionale, in maniera tale da garantire al ricorrente un termine pari a quello del quale avrebbe usufruito se il termine previsto dalla normativa nazionale applicabile fosse decorso dalla data in cui egli era venuto a conoscenza o avrebbe dovuto essere a conoscenza della violazione della normativa in materia di aggiudicazione di appalti pubblici. Qualora le disposizioni nazionali relative ai termini di ricorso non si dovessero prestare ad un’interpretazione conforme alla direttiva 89/665, come modificata dalla direttiva 92/50, il giudice nazionale sarebbe tenuto a disapplicarle, al fine di applicare integralmente il diritto comunitario e di proteggere i diritti che questo attribuisce ai singoli.


(1)  GU C 301 del 22.11.2008.


13.3.2010   

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C 63/11


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 14 gennaio 2010 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal VAT and Duties Tribunal, Edinburgh e dal VAT and Duties Tribunal, Northern Ireland — Regno Unito) — Terex Equipment Ltd (C-430/08), FG Wilson (Engineering) Ltd (C-431/08), Caterpillar EPG Ltd (C-431/08)/The Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs

(Cause riunite C-430/08 e C-431/08) (1)

(Regolamento (CEE) n. 2913/92 che istituisce un codice doganale comunitario - Artt. 78 e 203 - Regolamento (CEE) n. 2454/93 - Art. 865 - Regime di perfezionamento attivo - Codice di regime doganale erroneo - Nascita di un’obbligazione doganale - Revisione della dichiarazione doganale)

2010/C 63/17

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

VAT and Duties Tribunal, Edinburgh e VAT and Duties Tribunal, Northern Ireland — Regno Unito

Parti

Ricorrenti: Terex Equipment Ltd (C-430/08), FG Wilson (Engineering) Ltd (C-431/08), Caterpillar EPG Ltd (C-431/08)

Convenuti: The Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs

Oggetto

Domande di pronuncia pregiudiziale — VAT and Duties Tribunal, Edinburgh e VAT and Duties Tribunal, Northern Ireland — Interpretazione degli artt. 78, 203 e 239 del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1) — Interpretazione dell’art. 865 del regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 (GU L 253, pag. 1) — Merci introdotte nella Comunità europea sotto il regime di perfezionamento attivo — Utilizzo, per sbaglio, di un codice di regime doganale (CRD) non corretto sulle dichiarazioni presentate alla riesportazione delle merci fuori della Comunità, che identifica le merci come «esportazione definitiva» piuttosto che come «riesportazione» — Possibilità di revisione della dichiarazione al fine di correggere il CRD e regolarizzare la situazione

Dispositivo

1)

L’indicazione, nelle dichiarazioni d’esportazione di cui alle cause principali, del codice di regime doganale 10 00, che designa l’esportazione di merci comunitarie, anziché del codice 31 51, pertinente per le merci oggetto di una sospensione dei dazi in forza del regime di perfezionamento attivo, fa sorgere un’obbligazione doganale, conformemente all’art. 203, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario, e all’art. 865, primo comma, del regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento n. 2913/92, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 29 luglio 1998, n. 1677.

2)

L’art. 78 del regolamento n. 2913/92 consente di procedere alla revisione della dichiarazione di esportazione delle merci al fine di correggere il codice di regime doganale loro attribuito dal dichiarante e le autorità doganali sono tenute, da un lato, a verificare se le disposizioni che disciplinano il regime doganale considerato siano state applicate in base ad elementi inesatti o incompleti e se gli obiettivi del regime di perfezionamento attivo non siano stati messi in pericolo, segnatamente in quanto le merci oggetto di tale regime doganale sono effettivamente state riesportate, nonché, dall’altro, ad adottare, eventualmente, le misure necessarie per regolarizzare la situazione, tenendo conto dei nuovi elementi di cui dispongono.


(1)  GU C 327 del 20.12.2008.


13.3.2010   

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Sentenza della Corte (Terza Sezione) 28 gennaio 2010 — Commissione europea/Irlanda

(Causa C-456/08) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 93/37/CEE - Appalti pubblici di lavori - Notifica ai candidati e agli offerenti delle decisioni riguardanti l’aggiudicazione dell’appalto - Direttiva 89/665/CEE - Procedure di ricorso in materia di aggiudicazione di appalti pubblici - Termine di ricorso - Data a partire dalla quale comincia a decorrere il termine di ricorso)

2010/C 63/18

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: G. Zavvos, M. Konstantinidis ed E. White, agenti)

Convenuta: Irlanda (rappresentanti: D. O’Hagan, agente, A. Collins, SC)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione dell’art. 1, n. 1, della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1989, 89/665/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori (GU L 395, pag. 33) — Violazione dell’art. 8, n. 2, della direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/37/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori (GU L 199, pag. 54) — Notifica della decisione di aggiudicazione dell’appalto — Obbligo di determinare chiaramente il termine di ricorso avverso una decisione che aggiudica un appalto pubblico

Dispositivo

1)

L’Irlanda,

per il fatto che la National Roads Authority non ha informato l’offerente escluso della sua decisione di aggiudicazione dell’appalto relativo alla progettazione, alla costruzione, al finanziamento e alla gestione dell’autostrada tangenziale ovest della città di Dundalk, e

mantenendo in vigore le disposizioni dell’art. 84 A, n. 4, del regolamento di procedura degli organi giurisdizionali superiori (Rules of the Superior Courts), nella sua versione risultante dallo Statutory Instrument n. 374/1998, dal momento che queste ultime comportano incertezza circa la decisione contro la quale il ricorso deve essere proposto e circa la determinazione dei termini per proporre tale ricorso,

è venuta meno, con riferimento alla prima censura, agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’art. 1, n. 1, della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1989, 89/665/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, quale modificata dalla direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, nonché dell’art. 8, n. 2, della direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/37/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, quale modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 ottobre 1997, 97/52/CE, e, riguardo alla seconda censura, agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’art. 1, n. 1, della direttiva 89/665, quale modificata dalla direttiva 92/50.

2)

L’Irlanda è condannata alle spese.


(1)  GU C 313 del 6.12.2008.


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Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 21 gennaio 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg — Germania) — Ümit Bekleyen/Land Berlin

(Causa C-462/08) (1)

(Accordo di associazione CEE-Turchia - Art. 7, secondo comma, della decisione n. 1/80 del Consiglio di associazione - Diritto del figlio di un lavoratore turco di rispondere a qualsiasi offerta di lavoro nello Stato membro ospitante in cui ha conseguito una formazione professionale - Inizio della formazione professionale dopo la partenza definitiva dei genitori da tale Stato membro)

2010/C 63/19

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg

Parti

Ricorrente: Ümit Bekleyen

Convenuto: Land Berlin

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg — Interpretazione dell’art. 7, secondo comma, della decisione n. 1/80 del Consiglio di associazione CEE-Turchia — Cittadino turco nato nello Stato membro ospitante che, dopo essere ritornato con i suoi genitori nel suo paese di origine, fa ritorno da solo, dopo più di dieci anni, al fine di iniziare una formazione professionale, nel detto Stato membro ospitante, dove i suoi genitori avevano legalmente esercitato in passato per più di tre anni un’attività lavorativa — Diritto di accesso al mercato del lavoro e relativo diritto di soggiorno nello Stato membro ospitante a favore del detto cittadino turco dopo la fine della formazione professionale

Dispositivo

L’art. 7, secondo comma, della decisione 19 settembre 1980, n. 1/80, relativa allo sviluppo dell’associazione, adottata dal Consiglio di associazione istituito dall’Accordo che crea un’associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, dev’essere interpretato nel senso che, qualora un lavoratore turco abbia legalmente svolto un’attività lavorativa nello Stato membro ospitante per oltre tre anni, il figlio di un tale lavoratore può usufruire in questo Stato membro, dopo avervi terminato la propria formazione professionale, del diritto di accesso al mercato del lavoro e del correlato diritto di soggiorno, quand’anche egli, dopo aver fatto ritorno con i suoi genitori nello Stato d’origine, sia tornato da solo nello Stato membro suddetto al fine di iniziarvi la formazione di cui sopra.


(1)  GU C 19 del 24.1.2009.


13.3.2010   

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Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 21 gennaio 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof te Arnhem — Paesi Bassi) — Kornelis van Dijk/Gemeente Kampen

(Causa C-470/08) (1)

(Politica agricola comune - Sistema integrato di gestione e controllo di taluni regimi di aiuti - Regolamento (CE) n. 1782/2003 - Regime di pagamento unico - Trasferimento dei diritti a pagamento - Scadenza del contratto di affitto - Obblighi dell’affittuario e del locatore)

2010/C 63/20

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Gerechtshof te Arnhem

Parti

Ricorrente: Kornelis van Dijk

Convenuta: Gemeente Kampen

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Gerechtshof te Arnhem — Interpretazione dei regolamenti (CE) del Consiglio 29 settembre 2003, n. 1782, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (GU L 270, pag. 1) e della Commissione 21 aprile 2004, n. 795, recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (GU L 141, pag. 1) — Sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti — Regime di pagamento unico — Trasferimento dei diritti al pagamento — Obblighi dell’affittuario e del locatore

Dispositivo

Il diritto comunitario non obbliga l’affittuario a restituire al locatore, alla scadenza del contratto d’affitto, i terreni affittati accompagnati dai diritti agli aiuti per essi costituiti o ad essi relativi, né a versargli un indennizzo.


(1)  GU C 6 del 10.1.2009.


13.3.2010   

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C 63/14


Sentenza della Corte (Prima Sezione) 21 gennaio 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Augstākās tiesas Senāts — Repubblica di Lettonia) — Alstom Power Hydro/Valsts ieņēmumu dienests

(Causa C-472/08) (1)

(Domanda di pronuncia pregiudiziale - Sesta direttiva IVA - Art. 18, n. 4 - Normativa nazionale che prevede un termine di prescrizione triennale ai fini del rimborso delle eccedenze dell’IVA)

2010/C 63/21

Lingua processuale: il lettone

Giudice del rinvio

Augstākās tiesas Senāts

Parti

Ricorrente: Alstom Power Hydro

Convenuto: Valsts ieņēmumu dienests

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Augstākās tiesas Senāts — Interpretazione dell'art. 18, n. 4, della direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) — Normativa nazionale che prevede un termine di tre anni per presentare le domande di rimborso di eccedenze d’imposta

Dispositivo

L’art. 18, n. 4, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, dev’essere interpretato nel senso che esso non osta alla normativa di uno Stato membro, come quella oggetto della causa principale, che preveda un termine di prescrizione triennale ai fini della proposizione delle domande di rimborso delle eccedenze dell’IVA indebitamente riscosse dall’amministrazione finanziaria di tale Stato.


(1)  GU C 327 del 20.12.2008.


13.3.2010   

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Sentenza della Corte (Terza Sezione) 28 gennaio 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sächsisches Finanzgericht — Germania) — Ingenieurbüro Eulitz GbR Thomas und Marion Eulitz/Finanzamt Dresden I

(Causa C-473/08) (1)

(Sesta direttiva IVA - Art. 13, parte A, n. 1, lett. j) - Esenzione - Lezioni impartite da insegnanti a titolo personale e relative all’insegnamento scolastico o universitario - Prestazioni fornite da un insegnante indipendente nell’ambito di corsi di formazione professionale periodica organizzati da un istituto terzo)

2010/C 63/22

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Sächsisches Finanzgericht

Parti

Ricorrente: Ingenieurbüro Eulitz GbR Thomas und Marion Eulitz

Convenuto: Finanzamt Dresden I

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Sächsisches Finanzgericht — Interpretazione dell’art. 13, parte A, n. 1, lett. j, della direttiva 77/388/CEE: Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) — Esenzione di «lezioni impartite da insegnanti a titolo personale e relative all’insegnamento scolastico o universitario» — Insegnamento fornito da un ingegnere nell’ambito di corsi di riqualificazione professionale proposti da una scuola privata, e diretto ad esonerare una qualifica di specializzazione post-universitaria in materia di protezione antincendio per ingegneri e architetti — Fornitura continua di prestazioni di insegnamento ed esercizio parallelo di compiti direzionali per taluni cicli di formazione — Percezione di onorari anche in caso di annullamento dei corsi per mancanza di iscrizioni

Dispositivo

1)

L’art. 13, parte A, n. 1, lett. j), della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, deve essere interpretato nel senso che le prestazioni di insegnamento fornite da un ingegnere, presso un istituto di formazione registrato come associazione di diritto privato, ai partecipanti a corsi di formazione professionale che già possiedono almeno un titolo di studio, conseguito presso un’università o un istituto universitario, in architettura o in ingegneria o che dispongono di una formazione analoga, e tenendo presente che i corsi si concludono con un esame, possono costituire «lezioni (…) relative all’insegnamento scolastico o universitario» ai sensi di tale disposizione. Parimenti, attività diverse da quella d’insegnamento propriamente detta possono costituire siffatte lezioni, purché tali attività siano svolte sostanzialmente nell’ambito della trasmissione di conoscenze e di competenze tra un docente e gli scolari o gli studenti, riguardanti l’insegnamento scolastico o universitario. Se necessario, spetta al giudice del rinvio verificare se tutte le attività di cui trattasi nella causa principale costituiscano «lezioni» relative all’«insegnamento scolastico o universitario» ai sensi di detta disposizione.

2)

L’art. 13, parte A, n. 1, lett. j), di tale direttiva deve essere interpretato nel senso che, in circostanze come quelle di cui trattasi nella causa principale, non si può ritenere che una persona come il sig. Eulitz, socio della ricorrente nella causa principale, il quale fornisce prestazioni d’insegnamento nell’ambito dei corsi di formazione proposti da un ente terzo, abbia impartito lezioni «a titolo personale», ai sensi di tale disposizione.


(1)  GU C 44 del 21.2.2009.


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C 63/15


Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 29 ottobre 2009 — Commissione delle Comunità europee/Granducato di Lussemburgo

(Causa C-22/09) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Politica energetica - Risparmio energetico - Direttiva 2002/91/CE - Rendimento energetico nell'edilizia - Mancata trasposizione entro il termine impartito)

2010/C 63/23

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentante: B. Schima e L. de Schietere de Lophem, agenti)

Convenuto: Granducato di Lussemburgo (rappresentante: C. Schiltz, agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Mancata adozione o comunicazione, entro il termine impartito, delle disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 2002, 2002/91/CE, sul rendimento energetico nell'edilizia (GU L 1, pag. 65)

Dispositivo

1)

Omettendo di adottare entro il termine impartito tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 2002, 2002/91/CE, sul rendimento energetico nell’edilizia, il Granducato di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’art. 15, n. 1, di tale direttiva.

2)

Il Granducato di Lussemburgo è condannato alle spese.


(1)  GU C 82 del 4.4.2009.


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C 63/16


Sentenza della Corte (Terza Sezione) 23 dicembre 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Višje sodišče v Mariboru — Repubblica di Slovenia) — Jasna Detiček/Maurizio Sgueglia

(Causa C-403/09 PPU) (1)

(Cooperazione giudiziaria in materia civile - Materia matrimoniale e materia attinente alla responsabilità genitoriale - Regolamento (CE) n. 2201/2003 - Provvedimenti provvisori riguardanti il diritto di affidamento - Decisione esecutiva in uno Stato membro - Trasferimento illecito del minore - Altro Stato membro - Altro giudice - Affidamento del minore all’altro genitore - Competenza - Procedimento pregiudiziale d’urgenza)

2010/C 63/24

Lingua processuale: lo sloveno

Giudice del rinvio

Višje sodišče v Mariboru

Parti

Ricorrente: Jasna Detiček

Convenuto: Maurizio Sgueglia

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Interpretazione dell’art. 20 del regolamento (CE) del Consiglio 27 novembre 2003, n. 2201, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (GU L 338, pag. 1) — Misure provvisorie e conservative — Competenza di un giudice di uno Stato membro A a decidere provvisoriamente su una domanda intesa a riottenere l’affidamento di un minore, mentre il giudice che conosce del merito della causa — il giudice che statuisce sulla domanda di divorzio — si trova in uno Stato membro B

Dispositivo

L’art. 20 del regolamento (CE) del Consiglio 27 novembre 2003, n. 2201, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000, deve essere interpretato nel senso che, in una situazione quale quella oggetto della causa principale, esso non consente ad un giudice di uno Stato membro di adottare un provvedimento provvisorio in materia di responsabilità genitoriale inteso a concedere l’affidamento di un minore che si trova nel territorio di tale Stato ad uno dei suoi genitori, nel caso in cui un giudice di un altro Stato membro, competente in forza del detto regolamento a conoscere del merito della controversia relativa all’affidamento, abbia già emesso una decisione che affida provvisoriamente il minore all’altro genitore, e tale decisione sia stata dichiarata esecutiva nel territorio del primo Stato membro.


(1)  GU C 312 del 19.12.2009.


13.3.2010   

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C 63/16


Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) 23 novembre 2009 (domande di pronuncia pregiudiziale proposta dal Monomeles Protodikeio Rethymnis — Grecia) — Geórgios K. Lagoudakis/Kentro Anoiktis Prostasias Hlikiomenon Dimou Rethymnis (causa C-162/08) e Dimitrios G. Ladakis, Andréas M. Birtas, Konstantinos G. Kyriakopoulos, Emmanouil/Klamponis, Sofoklis E. Mastorakis/Dimos Geropotamou (causa C-163/08) e Michail Zacharioudakis/Dimos Lampis (causa C-164/08)

(Cause riunite da C-162/08 a C-164/08) (1)

(Art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura - Politica sociale - Direttiva 1999/70/CE - Clausole 5 e 8 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato - Contratti di lavoro a tempo determinato nel settore pubblico - Primo o unico contratto - Contratti successivi - Norma equivalente - Reformatio in peius del livello generale di tutela dei lavoratori - Misure di prevenzione degli abusi - Sanzioni - Divieto assoluto di conversione di contratti di lavoro a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato nel settore pubblico - Conseguenze di una scorretta trasposizione di una direttiva - Interpretazione conforme)

2010/C 63/25

Lingua processuale: il greco

Giudice del rinvio

Monomeles Protodikeio Rethymnis

Parti

Ricorrenti: Geórgios K. Lagoudakis (causa C-162/08), Dimitrios G. Ladakis, Andréas M. Birtas, Konstantinos G. Kyriakopoulos, Emmanouil/Klamponis, Sofoklis E. Mastorakis (causa C-163/08), Michail Zacharioudakis (causa C-164/08)

Convenuto: Kentro Anoiktis Prostasias Hlikiomenon Dimou Rethymnis (causa C-162/08), Dimos Geropotamou (causa C-163/08), Dimos Lampis (causa C-164/08)

Oggetto

Domande di pronuncia pregiudiziale — Monomeles Protodikeio Rethymnis — Interpretazione delle clausole 5 e 8, nn. 1 e 3, dell’allegato alla direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (GU L 175, pag. 43) — Divieto di adottare una normativa nazionale, con il pretesto della trasposizione, quando già esistono norme nazionali equivalenti nel senso della clausola 5, n. 1, della direttiva e la nuova normativa riduce il livello di protezione dei lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato

Dispositivo

1)

La clausola 5, n. 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, stipulato il 18 marzo 1999, figurante nell’allegato alla direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso essa non osta all’adozione, da parte di uno Stato membro, di una normativa nazionale quale il decreto presidenziale n. 164/2004, recante disposizioni riguardanti i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato nel settore pubblico, che, al fine di recepire la direttiva 1999/70 specificamente nel settore pubblico, prevede l’applicazione delle misure preventive dell’utilizzo abusivo di contratti o di rapporti di lavoro a tempo determinato successivi indicate al n. 1, lett. a)-c), di detta clausola, qualora nel diritto interno esista già una «norma equivalente» ai sensi della medesima clausola, come l’art. 8, n. 3, della legge 2112/1920, relativa al recesso obbligatorio dal contratto di lavoro degli impiegati del settore privato, circostanza che compete al giudice del rinvio verificare, a condizione però che detta normativa, da un lato, non comprometta l’effettività della prevenzione dell’utilizzo abusivo di contratti o di rapporti di lavoro a tempo determinato, come derivante dalla suddetta norma equivalente, e, dall’altro, rispetti il diritto comunitario ed in particolare la clausola 8, n. 3, di detto accordo.

2)

La clausola 5, n. 1, lett. a), dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato deve essere interpretata nel senso che essa si oppone a che una normativa nazionale come quella oggetto del procedimento principale venga applicata dalle autorità dello Stato membro interessato in un modo tale che il rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato successivi nel settore pubblico sia considerato giustificato da «ragioni obiettive» ai sensi di tale clausola per la sola ragione che detti contratti sono fondati su disposizioni di legge che ne consentono il rinnovo per soddisfare talune esigenze provvisorie, mentre, in realtà, tali esigenze sono permanenti e durevoli. Per contro, la medesima clausola non si applica nel caso di un primo o unico contratto di lavoro a tempo determinato.

3)

La clausola 8, n. 3, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato deve essere interpretata nel senso che occorre valutare la «reformatio in peius» contemplata da tale clausola in rapporto al livello generale di tutela che era applicabile, nello Stato membro interessato, sia ai lavoratori con contratti di lavoro a tempo determinato successivi, sia a quelli con un primo ed unico contratto di lavoro a tempo determinato.

4)

La clausola 8, n. 3, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato deve essere interpretata nel senso che essa non osta a una normativa nazionale quale il decreto presidenziale 164/2004, che — a differenza di una norma di diritto interno previgente quale l’art. 8, n. 3, della legge 2112/1920 — da un lato, non prevede più, per l’ipotesi di ricorso abusivo a contratti di lavoro a tempo determinato nel settore pubblico, la conversione di questi ultimi in contratti di lavoro a tempo indeterminato oppure condiziona quest’ultima al rispetto di talune condizioni cumulative e restrittive, e, dall’altro, esclude i lavoratori con un primo o unico contratto di lavoro a tempo determinato dal godimento delle misure di tutela da esso previste, dal momento che siffatte modifiche riguardano una categoria circoscritta di lavoratori con un contratto di lavoro a tempo determinato oppure sono compensate dall’adozione di misure preventive dell’utilizzo abusivo di contratti di lavoro a tempo determinato ai sensi dell’art. 5, n. 1, del suddetto accordo quadro, ciò che spetta a tale giudice verificare.

5)

Tuttavia, l’attuazione di detto accordo quadro ad opera di una normativa nazionale quale il decreto presidenziale 164/2004 non può comportare la riduzione della tutela in precedenza applicabile nell’ordinamento giuridico interno ai lavoratori a tempo determinato ad un livello inferiore rispetto a quello determinato dalle disposizioni di tutela minima previste dal medesimo accordo quadro. In particolare, la clausola 5, n. 1, dell’accordo quadro impone che detta normativa preveda, per quanto riguarda l’utilizzo abusivo di contratti di lavoro a tempo determinato successivi, misure effettive e vincolanti di prevenzione di un siffatto utilizzo abusivo, nonché sanzioni aventi un carattere sufficientemente efficace e dissuasivo da garantire la piena effettività di tali misure preventive. Spetta quindi al giudice del rinvio verificare che i suddetti requisiti siano soddisfatti.

6)

In circostanze come quelle delle cause principali, l’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato deve essere interpretato nel senso che, qualora l’ordinamento giuridico interno dello Stato membro interessato preveda, nel settore in questione, altre misure effettive per evitare, ed eventualmente sanzionare, l’utilizzo abusivo di contratti di lavoro a tempo determinato successivi ai sensi della clausola 5, n. 1, di detto accordo, esso non osta all’applicazione di una norma di diritto nazionale che vieti in modo assoluto, nel solo settore pubblico, la conversione in un contratto di lavoro a tempo indeterminato di contratti di lavoro a tempo determinato successivi che, in quanto destinati a soddisfare esigenze permanenti e durevoli del datore di lavoro, devono essere considerati abusivi. Spetta tuttavia al giudice del rinvio valutare in quale misura le condizioni di applicazione nonché l’applicazione effettiva delle pertinenti disposizioni di diritto interno ne fanno uno strumento adeguato a prevenire e, se del caso, a sanzionare l’utilizzo abusivo da parte della pubblica amministrazione di contratti o di rapporti di lavoro a tempo determinato successivi.

7)

Per contro, poiché la clausola 5, n. 1, di tale accordo quadro non si applica ai lavoratori con un primo o unico contratto di lavoro a tempo determinato, essa non obbliga gli Stati membri ad adottare sanzioni nel caso in cui un siffatto contratto soddisfi, in realtà, esigenze permanenti e durevoli del datore di lavoro.

8)

Il giudice del rinvio è tenuto a interpretare le pertinenti disposizioni di diritto interno in modo quanto più possibile conforme alle clausole 5, n. 1, e 8, n. 3, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, nonché a stabilire, in tale contesto, se una «norma equivalente» ai sensi della prima di tali clausole, come quella prevista all’art. 8, n. 3, della legge 2112/1920, debba essere applicata ai procedimenti principali al posto di certe altre disposizioni di diritto interno.


(1)  GU C 171 del 05.07.2008.


13.3.2010   

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C 63/18


Ordinanza della Corte 26 novembre 2009 — Região autónoma dos Açores/Consiglio dell’Unione europea, Commissione delle Comunità europee, Regno di Spagna, Seas at Risk VZW, ex Stichting Seas at Risk Federation, WWF — World Wide Fund for Nature, Stichting Greenpeace Council

(Causa C-444/08 P) (1)

(Impugnazione - Art. 119 del regolamento di procedura - Regolamento (CE) n. 1954/2003 - Ricorso di annullamento - Irricevibilità - Entità regionale o locale - Atti riguardanti direttamente e individualmente tale entità - Impugnazione in parte manifestamente irricevibile e manifestamente infondata)

2010/C 63/26

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Região autónoma dos Açores (rappresentanti: M. Renouf e C. Bryant, Solicitors)

Altre parti nel procedimento: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: J. Monteiro e F. Florindo Gijón, agenti), Commissione delle Comunità europee (rappresentante: K. Banks, agente), Regno di Spagna (rappresentante: N. Díaz Abad, agente), Seas at Risk VZW, ex Stichting Seas at Risk Federation, WWF — World Wide Fund for Nature, Stichting Greenpeace Council

Oggetto

Impugnazione contro la sentenza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione) 1o luglio 2008, causa T-37/04, Região autónoma dos Açores/Consiglio, con la quale il Tribunale ha dichiarato irricevibile un ricorso diretto all’annullamento parziale del regolamento (CE) del Consiglio 4 novembre 2003, n. 1954, relativo alla gestione dello sforzo di pesca per talune zone e risorse di pesca comunitarie che modifica il regolamento (CE) n. 2847/93 e che abroga i regolamenti (CE) n. 685/95 e (CE) n. 2027/95 (GU L 289, pag. 1) — Condizione dell’essere individualmente interessati dall’atto impugnato

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

La Região autónoma dos Açores è condannata alle spese.

3)

Il Regno di Spagna e la Commissione delle Comunità europee sopporteranno le proprie spese.


(1)  GU C 327 del 20.12.2008.


13.3.2010   

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C 63/18


Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) 4 dicembre 2009 — Matthias Rath/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Dr. Grandel GmbH

(Cause riunite C-488/08 P e C-489/08 P) (1)

(Impugnazione - Marchio comunitario - Regolamento (CE) n. 40/94 - Art. 8, n. 1, lett. b) - Marchi denominativi Epican e Epican Forte - Opposizione del titolare del marchio denominativo comunitario EPIGRAN - Rischio di confusione - Rifiuto parziale di registrazione - Impugnazioni manifestamente irricevibili)

2010/C 63/27

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Matthias Rath (rappresentanti: S. Ziegler, C. Kleiner e F. Dehn, Rechtsanwälte)

Altre parti nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: G. Schneider, agente) Dr. Grandel Gmbh

Oggetto

Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Settima Sezione) 8 settembre 2008, causa T-373/06, Rath/UAMI e Grandel, con cui il Tribunale ha respinto in quanto manifestamente infondato in diritto il ricorso per annullamento contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI 5 ottobre 2006, la quale respingeva parzialmente il ricorso avverso la decisione della divisione di opposizione che, accogliendo l’opposizione proposta dal titolare del marchio denominativo comunitario anteriore “EPIGRAN”, rifiutava la registrazione del marchio denominativo “EPICAN FORTE” per prodotti servizi della classe 5 — Rischio di confusione fra i due marchi

Dispositivo

1)

Le impugnazioni sono respinte.

2)

Il sig. Rath è condannato alle spese.


(1)  GU C 82 del 4.4.2009.


13.3.2010   

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C 63/19


Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) 9 dicembre 2009 — Prana Haus GmbH/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

(Causa C-494/08 P) (1)

(Impugnazione - Art. 119 del regolamento di procedura - Marchio comunitario - Marchio denominativo PRANAHAUS - Regolamento (CE) n. 40/94 - Impedimento assoluto alla registrazione - Carattere descrittivo - Impugnazione in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata)

2010/C 63/28

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Prana Haus GmbH (rappresentante: N. Hebeis, Rechtsanwalt)

Altra parte nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: J. Weberndörfer, agente)

Oggetto

Impugnazione della sentenza del Tribunale di primo grado (Ottava Sezione) 17 settembre 2008, causa T-226/07, Prana Haus GmbH/UAMI, con cui il Tribunale ha respinto il ricorso di annullamento avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 18 aprile 2007, recante rigetto del ricorso contro la decisione dell'esaminatore che rifiuta la registrazione del marchio denominativo «PRANAHAUS» per prodotti e servizi appartenenti alle classi 9, 16 e 35 — Carattere descrittivo del marchio

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

La Prana Haus GmbH è condannata alle spese.


(1)  GU C 32 del 7.2.2009.


13.3.2010   

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C 63/19


Ordinanza della Corte (Terza Sezione) 12 gennaio 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Amtsgericht Charlottenburg — Germania) — Amiraike Berlin GmbH

(Causa C-497/08) (1)

(Giurisdizione volontaria - Nomina del liquidatore di una società - Incompetenza della Corte)

2010/C 63/29

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Amtsgericht Charlottenburg

Parti

Amiraike Berlin GmbH

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Amtsgericht Charlottenburg — Interpretazione degli artt. 10, 43, e 48, del Trattato CE — Riconoscimento da parte di uno Stato membro di un provvedimento di esproprio, avente ad oggetto beni ubicati sul suo territorio, emesso dall’ordinamento giuridico di un altro Stato membro — cancellazione dal registro delle società della «Companies House», per violazione degli obblighi di pubblicità di una società a responsabilità limitata di diritto britannico, con conseguente devoluzione del suo patrimonio, compresi gli immobili ubicati in Germania, alla Corona Britannica

Dispositivo

La Corte di giustizia dell’Unione europea è manifestamente incompetente a pronunciarsi sulla questione sollevata dall’Amtsgericht Charlottenburg con decisione 7 novembre 2008.


(1)  GU C 113 del 16.5.2009.


13.3.2010   

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C 63/19


Impugnazione proposta il 24 marzo 2009 dalla Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) avverso l’ordinanza del Tribunale di primo grado (Settima Sezione) 13 gennaio 2009, causa T-456/08, Sociedad General de Autores y Editores de España/Commissione delle Comunità europee

(Causa C-112/09 P)

2010/C 63/30

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) (rappresentanti: R. Allendesalazar Corcho e R. Vallina Hoset, abogados)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Con ordinanza 14 gennaio 2010 la Corte di giustizia (Ottava Sezione) ha respinto l’impugnazione proposta.


13.3.2010   

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C 63/20


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha (Spagna) il 25 novembre 2009 — CLECE, S.A./Maria Socorro Martín Valor

(Causa C-463/09)

2010/C 63/31

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha

Parti

Ricorrente: CLECE, S.A.

Convenuta: Maria Socorro Martín Valor

Questioni pregiudiziali

Se la riassunzione o l’accollo da parte di un Comune delle attività di pulizia dei propri locali, precedentemente svolte da un’impresa appaltatrice e per la cui esecuzione esso assuma nuovi dipendenti, debba essere considerata inclusa nell’ambito di applicazione dell’art. 1, n. 1, lett. a) e b), della direttiva 2001/23/CEE (1).


(1)  Direttiva del Consiglio 12 marzo 2001, 2001/23/CE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti (GU L 82, pag. 16).


13.3.2010   

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C 63/20


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo (Spagna) il 30 novembre 2009 — INMOGOLF S.A./Administración General del Estado

(Causa C-487/09)

2010/C 63/32

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Supremo

Parti

Ricorrente: INMOGOLF S.A.

Convenuto: Administración General del Estado

Questioni pregiudiziali

Se, tenuto conto del fatto che la direttiva del Consiglio 17 luglio 1969, 69/335/CEE (1), concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali (attualmente direttiva 12 febbraio 2008, 2008/[7]/CE) (2), vieta, all’art. 11, lett. a), di assoggettare ad imposizione la messa in circolazione di azioni, di quote sociali o titoli della stessa natura, mentre l’art. 12, n. 1, lett. a), della direttiva autorizza gli Stati membri a riscuotere esclusivamente imposte sul trasferimento di valori mobiliari, liquidate forfettariamente o no, e dato che l’art. 108 della legge 28 luglio 1988, n. 24, sui valori mobiliari (secondo la formulazione di cui alla 12o disposizione addizionale della legge 6 giugno 1991, n. 18), sebbene stabilisca un’esenzione generale dall’imposta sul valore aggiunto e dall’imposta sui trasferimenti patrimoniali, relativamente al trasferimento di valori mobiliari, assoggetta tali operazioni all’imposta sui trasferimenti patrimoniali, nella sua modalità dei trasferimenti a titolo oneroso, qualora rappresentino quote del capitale sociale di enti il cui attivo sia costituito almeno per il 50 % da beni immobili e allorché l’acquirente, in conseguenza di tale trasferimento, ottiene una posizione tale da permettergli di esercitare il controllo dell’ente in questione, senza operare distinzioni tra società di investimenti e società che svolgono un’attività economica,

1)

la direttiva del Consiglio 17 luglio 1969, 69/335/CEE osti all’applicazione automatica di una disposizione di uno Stato membro, come l’art. 108, n. 2, della legge 24/1988 sui valori mobiliari, che assoggetta ad imposta determinati trasferimenti di valori che dissimulano la cessione di immobili, benché tali operazioni non siano state effettuate con l’intenzione di evadere l’imposizione.

Nel caso in cui non sia necessaria l’esistenza di un intento elusorio:

2)

se la direttiva del Consiglio 17 luglio 1969, 69/335/CEE, osti all’applicazione di una normativa come quella contenuta nella legge spagnola n. 24/1988, che stabilisce un’imposta sull’acquisizione della maggioranza del capitale di società il cui attivo sia costituito per la maggior parte da beni immobili, sebbene si tratti di società pienamente operative e benché gli immobili in questione siano inseparabili dall’attività economica svolta dalla detta società.


(1)  GU L 249, pag. 25.

(2)  GU L 46, pag. 11.


13.3.2010   

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C 63/21


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo (Spagna) il 30 novembre 2009 — Asociación de Transporte por Carretera/Administración General del Estado

(Causa C-488/09)

2010/C 63/33

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Supremo

Parti

Ricorrente: Asociación de Transporte por Carretera

Convenuta: Administración General del Estado

Questioni pregiudiziali

1)

Se, nel caso in cui il luogo in cui è stata materialmente commessa l’infrazione venisse determinato successivamente a che uno Stato membro ha scoperto un’irregolarità nel regime doganale di trasporto TIR e ha inviato all’associazione garante del suo territorio la richiesta di pagamento dell’importo corrispondente all’avviso d’imposta, sia compatibile con l’art. 454, n. 3 e con l’art. 455 del regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454 (1), il fatto che lo Stato membro in cui è stata commessa l’infrazione avvii un nuovo procedimento per chiedere i dazi dovuti dagli obbligati principali e dall’associazione garante del luogo in cui è stata materialmente commessa l’infrazione, entro il limite della responsabilità di quest’ultima, allorché la determinazione del luogo in cui è stata commessa l’infrazione è avvenuta dopo la scadenza del termine stabilito nella normativa comunitaria.

In caso di soluzione affermativa:

2)

Se l’associazione garante dello Stato membro in cui è stato effettivamente commessa l’irregolarità possa far valere, ai sensi degli artt. 454, n. 3 e 455 del regolamento (CEE) n. 2454/93 o dell’art. 221, n. 3, del codice doganale comunitario, la prescrizione del diritto a chiedere l’importo della responsabilità garantita, essendo scaduto il termine stabilito senza che abbia avuto conoscenza dei fatti prima della scadenza di detto termine.

3)

Se la richiesta di pagamento all’associazione garante dello Stato che ha scoperto l’irregolarità, effettuata dall’amministrazione delle dogane di tale Stato, ai sensi dell’art. 11, n. 2, della convenzione TIR produca effetti interruttivi in relazione al procedimento avviato nei confronti dell’associazione garante del luogo in cui è stata commessa l’infrazione.

4)

Se l’ultima frase dell’art. 11, n. 2, della convenzione TIR possa essere interpretata nel senso che il termine ivi stabilito si applichi allo Stato del luogo in cui è stata commessa l’infrazione, anche quando lo Stato che ha scoperto l’irregolarità non ha sospeso la richiesta di pagamento all’associazione garante, nonostante l’esistenza di un procedimento penale relativo agli stessi fatti constatati.


(1)  Regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253, pag. 1).


13.3.2010   

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C 63/21


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania) il 3 dicembre 2009 — Finanzamt Burgdorf/Manfred Bog

(Causa C-497/09)

2010/C 63/34

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesfinanzhof

Parti

Ricorrente: Finanzamt Burgdorf

Convenuto: Manfred Bog

Questioni pregiudiziali

1)

Se la fornitura di vivande o pasti preparati in vista di un loro consumo immediato costituisca una cessione ai sensi dell’art. 5, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE (1), in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari.

2)

Se la soluzione della prima questione dipenda dalla circostanza che vengano fornite prestazioni di servizi aggiuntive (messa a disposizione di attrezzature funzionali al consumo dei cibi).

3)

In caso di soluzione positiva della prima questione: se la nozione di «prodotti alimentari» di cui all’allegato H, categoria 1, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari, vada interpretata nel senso che essa comprende solo i prodotti alimentari «da asporto», quali sono i prodotti normalmente commercializzati dai rivenditori di generi alimentari, o anche le vivande e i pasti cucinati, arrostiti, cotti in forno o in altro modo preparati in vista di un loro consumo immediato.


(1)  GU L 145, pag. 1.


13.3.2010   

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C 63/22


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania) il 3 dicembre 2009 — Hans-Joachim Flebbe Filmtheater GmbH & Co. KG/Finanzamt Hamburg-Barmbek-Uhlenhorst

(Causa C-499/09)

2010/C 63/35

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesfinanzhof

Parti

Ricorrente: Hans-Joachim Flebbe Filmtheater GmbH & Co. KG

Convenuto: Finanzamt Hamburg-Barmbek-Uhlenhorst

Questioni pregiudiziali

1)

Se la fornitura di vivande o pasti preparati in vista di un loro consumo immediato costituisca una cessione ai sensi dell’art. 5, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE (1), in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari.

2)

Se la soluzione della prima questione dipenda dalla circostanza che vengano fornite prestazioni di servizi aggiuntive (messa a disposizione di tavoli, sedie, altre attrezzature funzionali al consumo dei cibi, offerta di uno spettacolo cinematografico).

3)

In caso di soluzione positiva della prima questione: se la nozione di «prodotti alimentari» di cui all’allegato H, categoria 1, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari, vada interpretata nel senso che essa comprende solo i prodotti alimentari «da asporto», quali sono i prodotti normalmente commercializzati dai rivenditori di generi alimentari, o anche le vivande e i pasti cucinati, arrostiti, cotti in forno o in altro modo preparati in vista di un loro consumo immediato.


(1)  GU L 145, pag. 1.


13.3.2010   

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C 63/22


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania) il 3 dicembre 2009 — Lothar Lohmeyer/Finanzamt Minden

(Causa C-501/09)

2010/C 63/36

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesfinanzhof

Parti

Ricorrente: Lothar Lohmeyer

Convenuto: Finanzamt Minden

Questioni pregiudiziali

1)

Se la nozione di «prodotti alimentari» di cui all’allegato H, categoria 1, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari (1), vada interpretata nel senso che essa comprende solo i prodotti alimentari «da asporto», quali sono i prodotti normalmente commercializzati dai rivenditori di generi alimentari, o anche le vivande e i pasti cucinati, arrostiti, cotti in forno o in altro modo preparati in vista di un loro consumo immediato.

2)

Qualora anche le vivande e i pasti di consumo immediato siano «prodotti alimentari» ai sensi dell’allegato H, categoria 1, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari:

Se l’art. 6, n. 1, primo comma, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari, vada interpretato nel senso che esso comprende anche la fornitura di vivande o di pasti preparati al momento, non acquistati per fini di asporto ma consumati dall’acquirente in loco con l’utilizzo di apposite attrezzature, quali, ad esempio, piani e tavolini da appoggio o strutture analoghe.


(1)  GU L 145, pag. 1.


13.3.2010   

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C 63/23


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania) il 3 dicembre 2009 — Fleischerei Nier GmbH & Co. KG/Finanzamt Detmold

(Causa C-502/09)

2010/C 63/37

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesfinanzhof

Parti

Ricorrente: Fleischerei Nier GmbH & Co. KG

Convenuto: Finanzamt Detmold

Questioni pregiudiziali

1)

Se la nozione di «prodotti alimentari» di cui all’allegato H, categoria 1, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari (1), vada interpretata nel senso che essa comprende solo i prodotti alimentari «da asporto», quali sono i prodotti normalmente commercializzati dai rivenditori di generi alimentari, o anche le vivande e i pasti cucinati, arrostiti, cotti in forno o in altro modo preparati in vista di un loro consumo immediato.

2)

Qualora anche le vivande e i pasti di consumo immediato siano «prodotti alimentari» ai sensi dell’allegato H, categoria 1, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari:

Se la preparazione di vivande e pasti vada considerata un elemento avente carattere di prestazione di servizi, laddove si tratti di decidere se la prestazione unitaria di un’impresa di banqueting (fornitura e trasporto di vivande o pasti pronti per essere consumati ed, eventualmente, messa a disposizione di posate, stoviglie e/o di tavolini da appoggio, nonché ritiro degli oggetti messi a disposizione) si debba qualificare come cessione di prodotti alimentari fiscalmente agevolata (allegato H, categoria 1, di detta direttiva) o come prestazione di servizi fiscalmente non agevolata (art. 6, n. 1, di detta direttiva).

3)

Nel caso di soluzione negativa della seconda questione: se, al fine di qualificare la prestazione unitaria fornita da un’impresa di banqueting come cessione di beni o come prestazione di servizi sui generis, si debba, in conformità all’art. 2, n. 1, in combinato disposto con l’art. 5, n. 1 e con l’art. 6, n. 1, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari, fare riferimento solo al numero delle prestazioni aventi carattere di servizi (due o più di due) rispetto alla componente relativa alla cessione oppure, indipendentemente dal loro numero, si debba soppesare l’incidenza, e in tal caso secondo quali criteri, degli elementi aventi carattere di prestazioni di servizi.


(1)  GU L 145, pag. 1.


13.3.2010   

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C 63/23


Impugnazione proposta il 4 dicembre 2009 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Settima Sezione) 23 settembre 2009, causa T-263/07, Repubblica di Estonia/Commissione europea

(Causa C-505/09 P)

2010/C 63/38

Lingua processuale: l’estone

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: E. Kružíková, E. White e E. Randvere)

Altre parti nel procedimento: Repubblica di Estonia, Repubblica di Lituania, Repubblica slovacca e Regno unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

Conclusioni della ricorrente

Annullare la sentenza impugnata;

Condannare la Repubblica di Estonia alle spese.

Motivi e principali argomenti

La Commissione afferma che la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (in prosieguo: il «Tribunale») deve essere annullata per i seguenti motivi:

1)

Il Tribunale ha violato l’art. 21 dello Statuto della Corte di giustizia e l’art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado, laddove ha considerato ammissibile il ricorso in relazione all’art. 1, nn. 3 e 4, all’art. 2, nn. 3 e 4, nonché all’art. 3, nn. 2 e 3 della decisione della Commissione 4 maggio 2007 (concernente il piano nazionale di assegnazione di quote di emissione di gas a effetto serra notificato dalla Repubblica di Estonia, conformemente alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/87/CEE (1)). Il Tribunale ha erroneamente dichiarato ammissibile il ricorso con riferimento al complesso della decisione, nonostante la ricorrente avesse allegato motivi diretti a far dichiarare la nullità esclusivamente con riferimento all’art. 1, nn. 1 e 2, e all’art. 2, nn. 1 e 2, nonché all’art. 3, n. 1.

2)

Il Tribunale ha commesso un errore con riguardo all’art. 9, nn. 1 e 3, della direttiva, laddove ha interpretato erroneamente il principio della parità di trattamento e l’obiettivo della direttiva, in sede di valutazione dell’ampiezza dei poteri di controllo della Commissione e della competenza di quest’ultima nell’applicare l’art. 9, n. 3, della direttiva. I piani di assegnazione non sono misure classiche di trasposizione di una direttiva che si possono valutare a posteriori. Se si ammettesse che ogni Stato membro possa basarsi sui propri dati, che non vengono controllati, ciò implicherebbe il rischio di disparità di trattamento tra gli Stati membri. Tuttavia, gli obbiettivi della direttiva possono essere realizzati solo se la domanda di quote di emissioni supera l’offerta. Occorre distinguere tra il tetto massimo fissato per la quantità totale di quote di emissioni assegnabili e il totale di quote di emissioni assegnabili.

3)

Il Tribunale ha interpretato erroneamente la portata del principio di buona amministrazione. L’elaborazione di un piano di assegnazione è di competenza dello Stato membro e la Commissione non ha il compito di colmare le sue lacune, ma piuttosto quello di esaminare la compatibilità del piano di assegnazione con la direttiva.

4)

Il Tribunale ha valutato erroneamente le disposizioni della decisione della Commissione, laddove ha ritenuto che gli artt. 1, nn. 1 e 2, 2, nn. 1 e 2, nonché 3, n. 1 non potessero essere separati dalle altre disposizioni della decisione della Commissione e ha dichiarato la nullità della decisione nel suo complesso. In realtà, tale inseparabilità non esiste, dal momento che dalla struttura e dalla motivazione della decisione della Commissione risulta chiaramente che ogni numero dell’art. 2 è inscindibilmente collegato con il corrispondente numero dell’art. 1, ma non con gli altri numeri dell’art. 2. Lo stesso accade con i numeri dell’art. 1.


(1)  Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 ottobre 2003, 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275, pag. 32).


13.3.2010   

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C 63/24


Impugnazione proposta il 7 dicembre 2009 dalla Repubblica portoghese avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Settima Sezione) 23 settembre 2009, causa T-385/05, Transnáutica — Transportes e Navegação SA/Commissione

(Causa C-506/09 P)

2010/C 63/39

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Repubblica portoghese (rappresentanti: L. Fernandes, C. Guerra Santos, J. Gomes, P. Rocha, agenti)

Altre parti nel procedimento: Transnáutica — Transportes e Navegação, SA, Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

accogliere l’impugnazione proposta dalle autorità portoghesi, sospendendo il presente procedimento fino alla pronuncia della sentenza del Tribunale, dal momento che nell’opposizione di terzo è necessario esaminare non solo gli aspetti giuridici, ma anche quelli di fatto della controversia;

annullare la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 23 settembre 2009, causa T-385/05, Transnáutica — Transportes e Navegação SA/Commissione, con cui il Tribunale ha annullato la decisione della Commissione 6 luglio 2005, REM 05/2004, che ha respinto la domanda della Transnáutica diretta al rimborso e allo sgravio di dazi doganali;

condannare la Transnáutica — Transportes e Navegação SA alle spese.

Motivi e principali argomenti

Secondo la ricorrente, il Tribunale di primo grado ha erroneamente dichiarato che le autorità doganali portoghesi non avevano correttamente determinato e controllato la garanzia globale utilizzata nelle operazioni di transito controverse.

La ricorrente deduce inoltre che non è possibile ravvisare alcun nesso di causalità tra gli errori asseritamente commessi dalle autorità portoghesi e la successiva sottrazione delle merci dalla sorveglianza doganale e sostiene che, decidendo diversamente, il Tribunale di primo grado ha violato il diritto dell’Unione europea.


13.3.2010   

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C 63/25


Ricorso proposto l’11 dicembre 2009 — Commissione europea/Repubblica di Estonia

(Causa C-515/09)

2010/C 63/40

Lingua processuale: l’estone

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: A. Marghelis e K. Saaremäel-Stoilov)

Convenuta: Repubblica di Estonia

Conclusioni della ricorrente

Dichiarare che, non avendo adottato tutte le disposizioni necessarie a conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 15 marzo 2006, 2006/21/CE (1), relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE, e comunque non avendone informato la Commissione, la Repubblica di Estonia è venuta meno agli obblighi incombentile ai sensi della direttiva;

condannare la Repubblica di Estonia alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per la trasposizione della direttiva nell’ordinamento nazionale è scaduto il 1o maggio 2008.


(1)  GU L 102, pag. 15.


13.3.2010   

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C 63/25


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Obersten Gerichtshof (Austria) l’11 dicembre 2009 — Tanja Borger/Tiroler Gebietskrankenkasse

(Causa C-516/09)

2010/C 63/41

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Obersten Gerichtshof

Parti

Ricorrente: Tanja Borger

Convenuta: Tiroler Gebietskrankenkasse

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’art. 1, lett. a), del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (1), debba essere interpretato nel senso che esso include — per il periodo di un semestre — anche una persona che, al termine del periodo legale di due anni di aspettativa dal lavoro, dopo la nascita di un figlio, concordi con il suo datore di lavoro un’aspettativa di un ulteriore semestre, al fine di ottenere la durata massima legale del percepimento dell’indennità di maternità oppure di una corrispondente indennità compensativa, e poi risolva il rapporto di lavoro;

2)

In caso di soluzione negativa della questione sub 1):

Se l’art. 1, lett. a), del regolamento (CEE) n. 1408/71 debba essere interpretato nel senso che esso include — per il periodo di un semestre — anche una persona che, al termine del periodo legale di due anni di aspettativa dal lavoro, dopo la nascita di un figlio, concordi con il suo datore di lavoro un periodo di aspettativa di un ulteriore semestre, qualora in detto periodo la stessa percepisca un’indennità di maternità oppure una corrispondente indennità compensativa.


(1)  GU L 149, pag. 2.


13.3.2010   

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C 63/25


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tartu Ringkonnakohus (Repubblica di Estonia) il 15 dicembre 2009 — AS Rakvere Piim, AS Maag Piimatööstus/Veterinaar- ja Toiduamet

(Causa C-523/09)

2010/C 63/42

Lingua processuale: l'estone

Giudice del rinvio

Tartu Ringkonnakohus

Parti

Ricorrente: AS Rakvere Piim AS, AS Maag Piimatööstus

Convenuto: Veterinaar- ja Toiduamet

Questioni pregiudiziali

«Se, l’art. 27, n. 4, lett. a), del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, n. 882 (1), relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali, debba essere interpretato nel senso che esso non vieta che venga riscossa presso un imprenditore, in relazione alle attività menzionate nell’allegato IV, sezione A, di detto regolamento, una tassa corrispondente agli importi minimi determinati nell’allegato IV, sezione B, di detto regolamento, anche quando i costi che le autorità competenti responsabili devono sostenere in relazione ai criteri elencati nell’allegato VI del medesimo regolamento sono inferiori ai summenzionati importi minimi.

Se uno Stato membro, nella situazione descritta nella questione precedente, sia legittimato ad introdurre, per le attività menzionate nell’allegato IV, Sezione A, del regolamento, delle tasse che sono inferiori agli importi minimi determinati nell’allegato IV, sezione B, del regolamento, quando i costi che le autorità competenti responsabili devono sostenere in relazione ai criteri elencati nell’allegato VI del medesimo regolamento sono inferiori ai summenzionati importi minimi, senza che siano soddisfatti i presupposti previsti dall’art. 27, n. 6, del regolamento».


(1)  GU L 165, pag. 1.


13.3.2010   

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C 63/26


Ricorso proposto il 17 dicembre 2009 — Commissione europea/Repubblica di Estonia

(Causa C-527/09)

2010/C 63/43

Lingua processuale: l’estone

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: G. Braun e E. Randvere)

Convenuta: Repubblica di Estonia

Conclusioni della ricorrente

Dichiarare che, non avendo adottato tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie a conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 17 maggio 2006, 2006/43/CE (1), relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio, e comunque non avendone informato la Commissione, la Repubblica di Estonia è venuta meno agli obblighi incombentile ai sensi della direttiva;

condannare la Repubblica di Estonia alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per la trasposizione della direttiva nell’ordinamento nazionale è scaduto il 29 giugno 2008.


(1)  GU L 157, pag. 87.


13.3.2010   

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C 63/26


Ricorso proposto il 17 dicembre 2009 — Commissione europea/Repubblica di Estonia

(Causa C-528/09)

2010/C 63/44

Lingua processuale: l’estone

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: A. Marghelis e K. Saaremäel-Stoilov)

Convenuta: Repubblica di Estonia

Conclusioni della ricorrente

Dichiarare che, avendo omesso di trasporre correttamente nel diritto nazionale gli artt. 3, lett. i), punto iii), 8, n. 2, terzo comma, e 8, n. 3, secondo comma, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 27 gennaio 2003, 2002/96/CE (1), sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, la Repubblica di Estonia è venuta meno agli obblighi incombentile ai sensi della direttiva;

condannare la Repubblica di Estonia alle spese.

Motivi e principali argomenti

La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 27 gennaio 2003, 2002/96/CE, disciplina il trattamento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Dopo l’esame delle misure con cui la menzionata direttiva viene trasposta nel diritto estone, la Commissione è del parere che la Repubblica di Estonia non ha trasposto correttamente gli artt. 3, lett. i), punto iii), 8, n. 2, terzo comma, e 8, n. 3, secondo comma, della direttiva.

L’art. 3, lett. i), punto iii), della direttiva definisce il produttore di apparecchiature elettriche ed elettroniche. La normativa estone, che disciplina i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, conterrebbe due diverse definizioni di produttore, aggravando con ciò la comprensione delle disposizioni sul trattamento dei rifiuti nonché la loro applicazione.

L’art. 8, n. 2, terzo comma, della direttiva prevede che i costi della raccolta, del trattamento e dello smaltimento inoffensivo per l’ambiente non sono indicati separatamente agli acquirenti al momento della vendita di nuovi prodotti. La Commissione reputa che la Repubblica di Estonia non ha trasposto tale requisito nel diritto nazionale.

L’art. 8, n. 3, secondo comma, della direttiva prevede che gli Stati membri provvedono affinché, per un periodo transitorio di otto anni dall’entrata in vigore della menzionata direttiva, i produttori possano indicare agli acquirenti al momento della vendita di nuovi prodotti, i costi della raccolta, del trattamento e dello smaltimento inoffensivo per l’ambiente; a tale effetto i costi indicati non possono superare le spese effettivamente sostenute. La Commissione è dell’avviso che l’Estonia non ha trasposto tale requisito nel proprio diritto nazionale.

La Repubblica di Estonia ha accolto gli addebiti illustrati e si è impegnata, nella risposta al parere motivato della Commissione, ad eliminare la violazione degli artt. 3, lett. i), punto iii), 8, n. 2, terzo comma, e 8, n. 3, secondo comma, grazie ad una legge di modifica della legge sui rifiuti. Poiché, a conoscenza della Commissione, la Repubblica di Estonia non ha finora adottato la promessa legge di modifica della legge sui rifiuti o almeno non ne ha informato la Commissione, essa ritiene che la Repubblica di Estonia non ha trasposto nel suo diritto nazionale gli artt. 3, lett. i), punto iii), 8, n. 2, terzo comma, e 8, n. 3, secondo comma, della direttiva, venendo così meno agli obblighi derivantine.


(1)  GU L 37 del 13.2.2003, pag. 24.


13.3.2010   

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C 63/27


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu (Repubblica di Polonia) il 18 dicembre 2009 — Inter-Mark Group Sp. z o.o., Sp. komandytowa/Minister Finansów

(Causa C-530/09)

2010/C 63/45

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu

Parti

Ricorrente: Inter-Mark Group Sp. z o.o., Sp. komandytowa

Convenuto: Minister Finansów

Questione pregiudiziale

a)

Se la normativa derivante dall’art. 52, lett. a), della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE (1), debba essere interpretata nel senso che le prestazioni di messa a disposizione temporanea di stand espositivi e fieristici a clienti che presentano la propria offerta presso fiere ed esposizioni devono essere annoverate tra le prestazioni di servizi accessorie per fiere ed esposizioni menzionate in tali disposizioni, cioè analoghe ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, d’insegnamento, ricreative, prestazioni assoggettate ad imposizione nel luogo in cui sono materialmente eseguite, ovvero

b)

se occorra prendere le mosse dal principio che esse sono prestazioni pubblicitarie, assoggettate ad imposizione nel luogo in cui il destinatario della prestazione ha stabilito la sede della sua attività economica o dispone di una stabile organizzazione per la quale è stata resa la prestazione di servizi o, in mancanza di tale sede o stabile organizzazione, il luogo del suo domicilio o della sua residenza abituale, conformemente all’art. 56, n. 1, lett. b), della direttiva 2006/112/CE,

qualora si parta dal presupposto che le suddette prestazioni riguardano la messa a disposizione temporanea di stand ai clienti che presentano la propria offerta presso fiere ed esposizioni, preceduta, di norma, dalla progettazione e visualizzazione dello stand nonché dall’eventuale trasporto degli elementi dello stand e dal suo montaggio nel luogo ove è organizzata la fiera o l’esposizione, e che i clienti del prestatore che presenta i propri prodotti o servizi corrispondonoseparatamente all’organizzatore di un determinato evento il pagamento per la sola possibilità di partecipare alla fiera o all’esposizione, comprendente le spese di intermediazione, per le infrastrutture fieristiche, per i servizi dei media ecc.

il singolo espositore è responsabile dell’allestimento e della costruzione del proprio stand e, a tale proposito, usufruisce delle prestazioni in oggetto e per le quali si richiede l’interpretazione.

gli organizzatori, per l’ingresso alla fiera e all’esposizione, ricevono dai visitatori un pagamento distinto, spettante all’organizzatore dell’evento e non al prestatore.


(1)  Direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1).


13.3.2010   

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C 63/28


Impugnazione proposta dalla Repubblica di Estonia il 18 dicembre 2009 avverso la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 2 ottobre 2009, causa T-324/05, Estonia/Commissione

(Causa C-535/09 P)

2010/C 63/46

Lingua processuale: l’estone

Parti

Ricorrente: Repubblica di Estonia (rappresentante: L. Uibo)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Repubblica di Lettonia

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede di:

annullare la sentenza impugnata nella sua totalità;

accogliere la domanda presentata in primo grado.

Motivi e principali argomenti

La Repubblica di Estonia ritiene che la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (in prosieguo: “il Tribunale”) vada annullata per i seguenti motivi:

1)

Il Tribunale ha travisato le prove ed applicato in maniera erronea il principio di collegialità posto all’art. 219 CE.

2)

Il Tribunale ha falsamente applicato l’Atto di adesione ed il regolamento n. 60/2004 (1).

a)

Il Tribunale ha falsamente interpretato l’art. 6 del regolamento n. 60/2004, considerando che nella nozione di “scorta” ivi prevista sono comprese anche le provviste domestiche.

Il Tribunale ha determinato in maniera troppo restrittiva l’obiettivo di cui al regolamento n. 60/2004 ed all’allegato IV, punto 4, n. 2, dell’Atto di adesione, definendolo come la prevenzione di “qualsiasi” ostacolo.

Il Tribunale ha erroneamente interpretato gli artt. 7, n. 1, e 6 del regolamento n. 60/2004, prescrivendo agli Stati membri l’obbligo di eliminare le eccedenze di zucchero per cui manca la base giuridica.

b)

Il Tribunale ha erroneamente interpretato l’art. 6, n. 1, lett. c), restringendo illegittimamente il suo ambito di applicazione ed escludendo da quest’ultimo le circostanze in cui si sono costituite le scorte estoni di zucchero.

Il Tribunale ha commesso un errore di valutazione delle prove e le ha travisate quando ha esaminato le conclusioni dell’Estonia mentre nel consumo e nella cultura estoni la costituzione di scorte domestiche svolge un ruolo essenziale.

Il Tribunale non ha apprezzato nella maniera corretta le legittime aspettative dell’Estonia, sorte in collegamento con l’assicurazione data dalla Commissione nel corso dei negoziati di adesione.

Il Tribunale non ha valutato correttamente l’apporto dell’Unione europea alla costituzione delle scorte.

3)

Il Tribunale ha assunto a torto la posizione che la Commissione non ha violato l’obbligo di motivazione.

4)

Il Tribunale ha assunto a torto la posizione che la Commissione non ha violato il principio del legittimo affidamento.


(1)  Regolamento (CE) della Commissione 14 gennaio 2004, n. 60, recante misure transitorie nel settore dello zucchero in seguito all'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia (GU L 9, pag. 8).


13.3.2010   

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C 63/28


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Upravno sodišče Republike Slovenije (Repubblica di Slovenia) il 21 dicembre 2009 — Marija Omejc/Republika Slovenija

(Causa C-536/09)

2010/C 63/47

Lingua processuale: lo sloveno

Giudice del rinvio

Upravno sodišče Republike Slovenije

Parti

Ricorrente: Marija Omejc

Convenuta: Republika Slovenija

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’espressione «qualora un controllo in loco non possa essere effettuato» debba essere interpretata in applicazione del diritto nazionale, che ricollega la nozione dell’impossibilità ad un comportamento intenzionale di un determinato soggetto o alla negligenza di quest’ultimo.

2)

In caso di soluzione negativa della questione sub 1, se l’espressione «qualora un controllo in loco non possa essere effettuato» debba essere interpretata nel senso che essa comprende, oltre agli atti intenzionali o alle circostanze intenzionalmente causate che rendono impossibile lo svolgimento del controllo in loco, anche qualsiasi altro atto o qualsiasi altra omissione che può essere ascritta alla negligenza dell’agricoltore o di chi ne fa le veci, qualora a causa di ciò non sia stato possibile portare a termine il controllo in loco.

3)

In caso di soluzione positiva della questione sub 2, se l’irrogazione della sanzione ex art. 23, n. 2, del regolamento n. 796/2004/CE (1) dipenda dalla condizione che l’agricoltore sia stato correttamente informato della parte del controllo che esige la sua collaborazione.

4)

Nel caso in cui il titolare di un’azienda agricola non viva presso l’azienda, se il problema della definizione di soggetto che ne fa le veci ai sensi dell’art. 23, n. 2, del regolamento n. 796/2004/CE debba essere valutato sulla base del diritto nazionale o del diritto comunitario/dell’Unione.

5)

Nel caso in cui il problema menzionato alla questione precedente debba essere valutato sulla base del diritto comunitario/dell’Unione, se l’art. 23, n. 2, del regolamento n. 796/2004/CE debba essere interpretato nel senso che dev’essere considerato soggetto che fa le veci dell’agricoltore durante i controlli in loco qualsiasi maggiorenne capace di agire che vive presso l’azienda ed al quale è affidata almeno una parte della gestione dell’azienda agricola.

6)

Nel caso in cui il problema menzionato alla questione sub 4 debba essere risolto sulla base del diritto comunitario/dell’Unione e la soluzione della questione sub 5 sia negativa, se il titolare dell’azienda agricola (l’agricoltore ai sensi dell’art. 23, n. 2, del regolamento n. 796/2004/CE) che non vive presso l’azienda sia tenuto a delegare un soggetto che ne fa le veci, il quale di regola sia raggiungibile nell’azienda in qualsiasi momento.


(1)  Regolamento (CE) della Commissione 21 aprile 2004, n. 796, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (GU L 141, pag. 18).


13.3.2010   

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C 63/29


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Upper Tribunal (Regno Unito) il 21 dicembre 2009 — Ralph James Bartlett, Natalio Gonzales Ramos, Jason Michael Taylor/Secretary of State for Work and Pensions

(Causa C-537/09)

2010/C 63/48

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

Upper Tribunal

Parti

Ricorrenti: Ralph James Bartlett, Natalio Gonzales Ramos, Jason Michael Taylor

Convenuto: Secretary of State for Work and Pensions

Questioni pregiudiziali

1)

a)

Se, in relazione ai periodi cui si applica la versione del regolamento (CEE) 14 giugno 1971, n. 1408 (1), in vigore immediatamente prima del 5 maggio 2005, la componente «mobilità» dell’assegno di sussistenza per persone disabili di cui alle sections 71-76 del Social Security Contributions and Benefits Act 1992 possa essere qualificata separatamente dall’assegno di sussistenza per persone disabili considerato nel suo insieme, come prestazione previdenziale ai sensi dell’art. 4, n. 1, del suddetto regolamento oppure come prestazione speciale non contributiva, ai sensi dell’art. 4, n. 2 bis, del medesimo regolamento, o in altro modo.

b)

Nel caso in cui il quesito sub a) riceva una risposta affermativa, quale sia la qualificazione corretta.

c)

Nel caso in cui il quesito sub a) sia risolto negativamente, come debba essere qualificato l’assegno di sussistenza per persone disabili.

d)

Nel caso in cui i quesiti sub b) o c) siano risolti nel senso che la prestazione in oggetto deve essere qualificata come prestazione previdenziale, se si tratti di una prestazione di malattia ai sensi dell’art. 4, n. 1, lett. a) oppure di una prestazione di invalidità ai sensi dell’art. 4, n. 1, lett. b).

e)

Se sulla soluzione data ad uno qualsiasi dei precedenti quesiti incida la limitazione temporale stabilita al punto 2 del dispositivo della sentenza della Corte nella causa C-299/05, Commissione delle Comunità europee/Parlamento europeo e Consiglio dell’Unione europea (Racc. 2007, pag. I-8695).

2)

a)

Se, in relazione ai periodi cui si applica la versione del regolamento (CEE) 14 giugno 1971, n. 1408, in vigore a partire dal 5 maggio 2005 per effetto del regolamento (CE) 13 aprile 2005, n. 647 (2), la componente «mobilità» dell’assegno di sussistenza per persone disabili di cui alle sections 71-76 del Social Security Contributions and Benefits Act 1992 possa essere qualificata separatamente dall’assegno di sussistenza per persone disabili considerato nel suo insieme, come prestazione previdenziale ai sensi dell’art. 4, n. 1, del suddetto regolamento oppure come prestazione speciale non contributiva, ai sensi dell’art. 4, n. 2 bis del medesimo regolamento, o in altro modo.

b)

Nel caso in cui il quesito sub a) riceva una risposta affermativa, quale sia la qualificazione corretta.

c)

Nel caso in cui il quesito sub a) sia risolto negativamente, come debba essere qualificato l’assegno di sussistenza per persone disabili.

d)

Nel caso in cui i quesiti sub b) o c) siano risolti nel senso che la prestazione in oggetto deve essere qualificata come prestazione previdenziale, se si tratti di una prestazione di malattia ai sensi dell’art. 4, n. 1, lett. a) o di una prestazione di invalidità ai sensi dell’art. 4, n. 1, lett. b).

3)

Qualora, in conseguenza della soluzione che verrà data alle precedenti questioni, la componente «mobilità» debba essere correttamente qualificata come prestazione speciale non contributiva, se esista un’altra norma o principio del diritto comunitario che sia rilevante al fine di stabilire se il Regno Unito possa invocare una qualsiasi delle condizioni di residenza e di soggiorno previste della regola 2(1)(a) del Social Security (Disability Living Allowance) Regulations 1991 in situazioni come quelle oggetto delle presenti cause


(1)  Regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 149, pag. 2).

(2)  Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 13 aprile 2005, n. 647, che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, e (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 (GU L 117, pag. 1).


13.3.2010   

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C 63/30


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Giudice di pace di Varese (Italia) il 17 dicembre 2009 — Siddiquee Mohammed Mohiuddin/Azienda Sanitaria Locale Provincia di Varese

(Causa C-541/09)

2010/C 63/49

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Giudice di pace di Varese

Parti nella causa principale

Ricorrente: Siddiquee Mohammed Mohiuddin

Convenuta: Azienda Sanitaria Locale Provincia di Varese

Questioni pregiudiziali

1)

Se il combinato degli articoli 4 e 6 del regolamento comunitario 882/04 (1) costituisca un diritto soggettivo in capo ai singoli amministrati ad essere sottoposti a controlli in materia di alimenti e bevande esclusivamente da personale in possesso dei requisiti ivi elencati, invocabile in giudizio ed opponibile alle pretese sanzionatorie degli Stati membri;

2)

In caso negativo, se la direttiva 2000/13/CE (2) abbia, nel contesto della disciplina comunitaria di regolamentazione dell'etichettatura degli alimenti e delle bevande, valenza sanitaria;

3)

Se la direttiva 76/768 (3) e ss. modifiche, o altre norme comunitarie pertinenti, ostino a che uno Stato membro possa distinguere le responsabilità degli operatori della filiera escludendo il commerciante in ragione della sua attività;

4)

In caso negativo, se l'art. 6 della direttiva e ss. modificazioni, debba essere inteso nel senso di creare una responsabilità solidale del produttore del cosmetico e del semplice commerciante che non intervenga nelle fasi di produzione, confezionamento, etichettaggio del cosmetico.


(1)  GU L 165, p. 1.

(2)  GU L 109. p. 29.

(3)  GU L 262, p. 169.


13.3.2010   

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C 63/31


Ricorso proposto il 18 dicembre 2009 — Commissione europea/Regno dei Paesi Bassi

(Causa C-542/09)

2010/C 63/50

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: G. Rozet e M. van Beek, agenti)

Convenuto: Regno dei Paesi Bassi

Conclusioni della ricorrente

Dichiarare che, richiedendo ai lavoratori migranti, e ai relativi familiari a loro carico, di soddisfare ad un requisito attinente alla residenza, la cosiddetta “regola dei 3 anni su 6”, quale condizione per essere presi in considerazione nell’ambito del WSF (1) per ottenere un finanziamento allo studio per una formazione all’estero, il Regno dei Paesi Bassi è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell’art. 45 TFUE e dell’art. 7, n. 2 del regolamento (CEE) n. 1612/68 (2);

condannare il Regno dei Paesi Bassi alle spese.

Motivi e principali argomenti

Considerato che i Paesi Bassi non hanno al momento ancora adottato tutte le misure al fine di porre termine all’applicazione del requisito della residenza, la cosiddetta “regola dei 3 anni su 6”, che i lavoratori migranti, e i relativi familiari a loro carico, devono soddisfare quale condizione per essere presi in considerazione nell’ambito del WSF per ottenere un finanziamento allo studio per una formazione all’estero, la Commissione conclude che i Paesi Bassi non hanno adempiuto agli obblighi ad essi incombenti ai sensi dell’art. 45 TFUE e dell’art. 7, n. 2 del regolamento n. 1612/68.


(1)  Wet Studiefinancering 2000 (legge del 2000sul finanziamento degli studi).

(2)  Regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (GU L 257, pag. 2).


13.3.2010   

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C 63/31


Ricorso proposto il 22 dicembre 2009 — Commissione europea/Regno Unito di Gran Bretagna e d’Irlanda del Nord

(Causa C-545/09)

2010/C 63/51

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall e B. Eggers, agenti)

Convenuto: Regno Unito di Gran Bretagna e d’Irlanda del Nord

Conclusioni della ricorrente

dichiarare che l’art. 12, n. 4, lett. a), della Convenzione recante statuto delle scuole europee (1) deve essere interpretato ed applicato in modo da garantire che gli insegnanti a cui viene dato comando da uno Stato membro abbiano diritto durante il loro comando allo stesso avanzamento di grado e di retribuzione goduto dagli insegnanti che lavorano in tale Stato membro, e che l’esclusione di taluni docenti, ai quali il Regno Unito ha dato comando, dall’accesso a fasce retributive migliori (variamente note come «soglia retributiva», «regime per insegnanti eccellenti», «insegnanti con competenze avanzate») e ad altre indennità aggiuntive (come l’«indennità per responsabilità di insegnamento e apprendimento»), nonché dall’avanzamento nei livelli di retribuzione esistenti applicabili ai docenti che lavorano in scuole sovvenzionate in Inghilterra e Galles, è incompatibile con gli artt. 12, n. 4, lett. a), e 25, n. 1, della Convezione;

condannare il Regno Unito di Gran Bretagna e d’Irlanda del Nord alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso, proposto ai sensi dell’art. 26 della Convenzione recante statuto delle scuole europee (in prosieguo: «la Convezione»), ha ad oggetto l’interpretazione e l’applicazione degli artt. 12, n. 4, lett. a), e 25, n. 1, della Convenzione.

In base alla Convenzione, gli insegnanti delle scuole europee ricevono comando dai propri Stati membri di origine. L’art. 12, n. 4, lett. a), della Convenzione dispone che gli insegnanti a cui viene dato comando «conservano i diritti all’avanzamento di carriera e alla pensione garantiti dal loro statuto nazionale». Ciononostante, le retribuzioni degli insegnanti a cui viene dato comando dal Regno Unito sono «congelati» durante il periodo di comando. Così, ai docenti assegnati alle scuole europee è precluso l’accesso a fasce retributive migliori (variamente note come «soglia retributiva», «regime per insegnanti eccellenti», «insegnanti con competenze avanzate») e ad altre indennità aggiuntive (come l’«indennità per responsabilità di insegnamento e apprendimento»), nonché l’avanzamento nei livelli di retribuzione esistenti applicabili ai docenti che lavorano in scuole sovvenzionate in Inghilterra e Galles.

Tale politica è contraria alla lettera e allo scopo dell’art. 12, n. 4, lett. a), della Convenzione. Essa riduce i diritti pensionistici dei docenti interessati e le loro prospettive di carriera una volta rientrati nel Regno Unito. Inoltre, essa incide sfavorevolmente sul bilancio dell’Unione, su cui grava la differenza tra una retribuzione nazionale più bassa e l’integrazione comunitaria per gli insegnanti comandati.

L’art. 12, n. 4, lett. a), e conseguentemente l’art. 25, n. 1, della Convenzione dovrebbero pertanto essere interpretati ed applicati in modo da garantire agli insegnanti comandati pieno accesso a migliori fasce retributive, ad incrementi dello stipendio attuale e ad altre indennità.


(1)  GU 17.8.1994, L 212, pag. 3


13.3.2010   

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C 63/32


Ricorso proposto il 23 dicembre 2009 — Commissione europea/Repubblica d'Austria

(Causa C-551/09)

2010/C 63/52

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: K. Gross e M. Adam, agenti)

Convenuta: Repubblica d'Austria

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente conclude che la Corte voglia

dichiarare che, non avendo adottato le misure necessarie per recuperare l’aiuto, la Repubblica d’Austria è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’art. 288 TFUE nonché degli artt. 1-3 della decisione della Commissione 30 aprile 2008, nel procedimento in materia di aiuti di Stato C 56/2007 (ex NN 77/2006), relativa all’aiuto di Stato al quale l’Austria ha dato esecuzione per la privatizzazione di Bank Burgenland (2008/719/CE);

dichiarare che, non avendo trasmesso tempestivamente alla Commissioni le informazioni necessarie per calcolare l’importo dell’aiuto, la Repubblica d’Austria è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’art. 288 TFUE nonché dell’art. 4 della decisione della Commissione 30 aprile 2008, nel procedimento in materia di aiuti di Stato C 56/2007 (ex NN 77/2006), relativa all’aiuto di Stato al quale l’Austria ha dato esecuzione per la privatizzazione di Bank Burgenland (2008/719/CE);

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Secondo la Commissione il termine impartito alla Repubblica d’Austria, nella decisione della Commissione 30 aprile 2008, nel procedimento in materia di aiuti di Stato C 56/2007 (ex NN77/2006), relativa all’aiuto di Stato al quale l’Austria ha dato esecuzione per la privatizzazione di Bank Burgenland (2008/719/CE), per trasmettere le informazioni necessarie per calcolare l’importo dell’aiuto è scaduto.

Un accordo raggiunto tra la Commissione e la Repubblica d’Austria successivamente alla scadenza del summenzionato termine circa l’entità dell’importo da recuperare sarebbe stato revocato dalla Repubblica d’Austria richiamando il fatto che la società interessata dall’ordine di recupero sarebbe intenzionata a recedere dall’acquisto della Bank Burgenland in caso di un obbligo di pagamento. Quest comporterebbe, secondo l’Austria, gravi conseguenze per l'economia del Land Burgenland. A giudizio della Commissione ciò non giustifica però la rinuncia al rimborso richiesto.

Nemmeno l’impugnazione dinanzi al giudice della decisione summenzionata pregiudicherebbe in caso di un obbligo di pagamento l’obbligo di darvi esecuzione.


13.3.2010   

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C 63/32


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Audiencia provincial de Tarragona (Spagna) il 4 gennaio 2010 — Procedimento penale a carico di Valentín Salmerón Sánchez

(Causa C-1/10)

2010/C 63/53

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Audiencia provincial de Tarragona

Parti

Imputato: Valentín Salmerón Sánchez

Altre parti nel procedimento: Ministerio Fiscal e Dorotea López León

Questioni pregiudiziali

1)

Se il diritto della vittima di essere sentita menzionato all’ottavo «considerando» della decisione quadro (1) debba essere interpretato come un obbligo positivo per le autorità nazionali competenti a perseguire e sanzionare i comportamenti violenti di consentire che la vittima esprima le propri valutazioni, riflessioni ed opinioni in merito agli effetti diretti sulla sua vita che potrebbero derivare dall’irrogazione di pene all’aggressore con cui essa intrattiene una relazione familiare o uno stretto legame affettivo.

2)

Se l’art. 2 della decisione quadro 2001/220/GAI debba essere interpretato nel senso che l’obbligo degli Stati di riconoscere i diritti e gli interessi giuridicamente protetti della vittima impone di tenere conto del suo parere quando le conseguenze penali del procedimento potrebbero compromettere gravemente e direttamente l’esercizio del suo diritto al libero sviluppo della personalità e della vita privata e familiare.

3)

Se l’art. 2 della decisione quadro 2001/220/GAI debba essere interpretato nel senso che le autorità nazionali non possono non prendere in considerazione la libera volontà della vittima qualora essa si opponga all’imposizione o al mantenimento di una misura di allontanamento quando l’aggressore sia un familiare, e non venga constatata una situazione oggettiva di rischio di reiterazione del reato, sia accertato un livello di competenza personale, sociale, culturale ed emotiva tale da escludere la sottomissione all’aggressore, oppure se detta misura debba invece essere adottata in ogni caso, tenuto conto della specifica tipologia dei reati in questione.

4)

Se l’art. 8 della decisione quadro 2001/220/GAI, laddove dispone che gli Stati garantiscono un livello adeguato di protezione alle vittime di reati, debba essere interpretato nel senso che esso consente l’imposizione generalizzata e tassativa di provvedimenti di allontanamento o del divieto di comunicazione a titolo di pene accessorie in tutte le fattispecie di reati intrafamiliari, in ragione della specifica tipologia di tali reati, oppure se la menzionata disposizione imponga invece di procedere caso per caso ad una ponderazione che consenta di individuare il livello adeguato di tutela, tenuto conto dei vari interessi in gioco.

5)

Se l’art. 10 della decisione quadro 2001/220/GAI debba essere interpretato nel senso che esso consente l’esclusione generalizzata della mediazione nei procedimenti penali relativi a reati intrafamiliari in ragione della specifica tipologia di tali reati, o se invece si debba consentire la mediazione anche in questo tipo di procedimenti, procedendo caso per caso alla ponderazione dei vari interessi in gioco.


(1)  Decisione quadro del Consiglio 15 marzo 2001, 2001/220/GAI, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale (GU L 82, pag. 1).


13.3.2010   

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C 63/33


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Italia) il 4 gennaio 2010 — Azienda Agro-Zootecnica Franchini s.a.r.l. ed Eolica di Altamura s.r.l./Regione Puglia

(Causa C-2/10)

2010/C 63/54

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Parti nella causa principale

Ricorrenti: Azienda Agro-Zootecnica Franchini s.a.r.l. ed Eolica di Altamura s.r.l.

Convenuta: Regione Puglia

Questione pregiudiziale

Se sia compatibile con il diritto comunitario, ed in particolare con i principi desumibili dalle direttive 2001/77/CE (1) e 2009/28/CE (2) (in materia di energie rinnovabili) e dalle direttive 1979/409/CE (3) e 1992/43/CE (4) (in materia di tutela dell’avifauna e dell’habitat naturale), il combinato disposto dell’art. 1, comma 1226, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dell’art. 5, primo comma, del decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007, e dell’art. 2, sesto comma, della legge regionale della Puglia 21 ottobre 2008 n. 31, nella parte in cui vietano in modo assoluto ed indifferenziato di localizzare aerogeneratori non finalizzati all’autoconsumo nei SIC e nelle ZPS costituenti la rete ecologica “NATURA 2000”, in luogo dell’effettuazione di apposita valutazione di incidenza ambientale che analizzi l’impatto del singolo progetto sul sito specifico interessato dall’intervento.


(1)  GU L 283, p. 33.

(2)  GU L 140, p. 16.

(3)  GU L 103, p. 1.

(4)  GU L 206, p. 7.


13.3.2010   

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C 63/34


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Rossano (Italia) il 5 gennaio 2010 — Franco Affatato/Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, Azienda Sanitaria n. 3 di Rossano

(Causa C-3/10)

2010/C 63/55

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale di Rossano

Parti nella causa principale

Ricorrente: Franco Affatato

Convenuta: Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, Azienda Sanitaria n.3 di Rossano

Questioni pregiudiziali

1)

Se la clausola n. 2.1 dell’Accordo Quadro recepito dalla direttiva 1999/70/CE (1) osta ad una norma interna, come quella dettata per i lavoratori LSU/LPU dall’art. 8, comma 1, del D.lgs. n. 468/97 e dall’art. 4, comma 1, della legge n. 81/00, che, nell’escludere per lavoratori da essa disciplinati la instaurazione di un rapporto di lavoro finisce con l’escludere la applicabilità della normativa sul rapporto di lavoro a termine di recepimento della direttiva 1999/70/CE;

2)

se la clausola n. 2.2 dell’Accordo Quadro recepito dalla direttiva 1999/70/CE consenta di includere lavoratori come i lavoratori LSU/LPU disciplinati dal D.lgs. n. 468/97 e dalla legge n. 81/00, nell’ambito di non applicazione della direttiva 1999/70/CE;

3)

se i lavoratori di cui al quesito n. 2 rientrino nell’ambito definitorio di cui alla clausola 3.1 dell’Accordo Quadro recepito dalla direttiva 1999/70/CE;

4)

se la clausola 5 dell’Accordo Quadro recepito dalla direttiva 1999/70/CE ed il principio di uguaglianza non discriminazione ostino ad una disciplina per lavoratori nel settore scuola (cfr. in particolare l’art 4, comma 1, L. n. 124/99 e l’art 1, comma 1, lettera a, del D.M. n. 430/00), che consenta di non indicare la causalità del primo contratto a termine, prevista in via generale dalla disciplina interna per ogni altro rapporto di lavoro a termine, nonché di rinnovare i contratti indipendentemente dalla sussistenza di esigenze permanenti e durevoli, non preveda la durata massima totale dei contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, numero dei rinnovi dei suddetti contratti o rapporti, nonché normalmente nessuna distanza tra i rinnovi ovvero, nell’ipotesi delle supplenze annuali, corrispondente alle vacanze estive in cui la attività scolastica è sospesa, ovvero fortemente ridotta;

5)

se il corpus di disposizioni normative del settore scuola, come descritto, possa ritenersi complesso di norme equivalenti per la prevenzione degli abusi;

6)

se, ai sensi dell’art. 2 della direttiva 1999/70/CE, il D.lgs. n. 368/01 e l’art. 36 del D.lgs. n. 165/01 possano ritenersi disposizioni avent caratteristiche di disposizione di recepimento della direttiva 1999/70/CE in relazione ai rapporti di lavoro a termine nel settore scuola;

7)

se un soggetto, avente le caratteristiche di Poste Italiane S.p.a., ovvero:

è di proprietà dello Stato;

è sottoposta al controllo dello Stato;

il Ministero delle comunicazioni opera la scelta del fornitore del servizio universale ed in genere svolge tutte le attività di verifica e controllo materiale e contabile del soggetto in questione, con fissazione degli obiettivi relativi al servizio universale reso;

esercita un servizio di pubblica necessità di preminente interesse generale;

il bilancio del soggetto è collegato al bilancio dello Stato;

i costi del servizio reso sono determinati dallo Stato che corrisponde al soggetto importi per coprire i maggiori costi del servizio,

debba ritenersi organismo statale, ai fini della diretta applicazione del diritto comunitario;

8)

in caso di risposta positiva al quesito n. 7, se ai sensi della clausola 5 detta società possa costituire settore, ovvero l’intero ambito del personale da questa impiegabile possa essere ritenuto categoria specifica di lavoratori, ai fini della differenziazione delle misure ostative;

9)

in caso di risposta positiva al quesito n. 7, se la clausola 5 della direttiva 1999/70/CE da sé sola, ovvero in uno con la clausole 2 e 4 ed il principio di uguaglianza non discriminazione, osti ad una disposizione quale l’art. 2, comma 1 bis, del D.lgs. n. 368/01 che consente una a-causale apposizione del termine al contratto di lavoro in relazione ad uno specifico soggetto, ovvero esima detto soggetto, differentemente dalla misura ostativa interna ordinariamente prevista (art. 1 del d.lgs. n. 368/01), dall’indicare per iscritto e provare, in caso di contestazione, le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo che hanno determinato la apposizione del termine al contratto di lavoro, tenuto conto che è possibile procedere ad una proroga dell’originario contratto richiesta da ragioni oggettive e riferentesi alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato;

10)

se il D.lgs. n. 368/01 e l’art. 36, comma 5, del D.lgs. n. 165/01, costituiscano normativa generale di recepimento della direttiva 1999/70/CE per il personale dipendente dello Stato, tenuto conto delle eccezioni a dette disposizioni generali come definite all’esito della risposta ai quesiti da 1 a 9;

11)

se, in mancanza di disposizioni sanzionatorie in relazione ai lavoratori del tipo LSU/LPU e della Scuola come descritti, la direttiva 1999/70/CE ed in particolare la clausola 5, comma 2, lett b, osti alla applicazione analogica di una disciplina meramente risarcitoria, quale quella prevista dall’art. 36, comma 5, del D.lgs. n. 165/01, ovvero se la clausola 5, comma 2, lett. b, ponga un principio di preferenza perché i contratti o rapporti siano ritenuti a tempo indeterminato;

12)

se il principio di uguaglianza non discriminazione comunitario, la clausola 4, la clausola 5.1, ostino ad una differenziazione di discipline sanzionatorie nel settore «personale dipendente degli organismi Stato» sulla scorta della genesi del rapporto di lavoro, ovvero del soggetto datore di lavoro, o ancora nel settore Scuola;

13)

se, definito l’ambito interno di recepimento della direttiva 1999/70/CE nei confronti dello Stato e degli organismi ad esso equiparati a seguito della risposta ai quesiti precedenti, la clausola 5 osti ad una disciplina quale quella di cui all’art. 36, comma 5, del D.lgs. n. 165/01, che vieti in maniera assoluta verso lo Stato la conversione dei rapporti di lavoro, ovvero quali ulteriori verifiche debbano essere compiute dal giudice interno al fine della non applicazione del divieto di costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni;

14)

se la direttiva 1999/70/CE debba operare integralmente nei confronti dell’Italia, ovvero se la conversione dei rapporti di lavoro nei confronti della PA appaia essere contraria ai principi fondamentali dell’ordinamento interno e, quindi, da non applicare in parte qua la clausola 5, perché determinante effetto contrario all’art. 1-5 del Trattato di Lisbona, non rispettando la struttura fondamentale, politica e costituzionale ovvero funzioni essenziali dell’Italia;

15)

se la clausola 5 della direttiva 1999/70/CE, nel prevedere, in ipotesi di divieto di conversione del rapporto di lavoro, la necessità di una misura che presenti garanzie effettive ed equivalenti di tutela dei lavoratori, rispetto ad analoghe situazioni di diritto interno, al fine di sanzionare debitamente gli abusi derivanti dalla violazione della stessa clausola 5 e di eliminare le conseguenze della violazione del diritto comunitario, imponga di tener conto quale situazione analoga di diritto interno del rapporto di lavoro a tempo indeterminato con lo Stato, cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in assenza dell’art. 36, ovvero di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con soggetto privato, nei confronti del quale il rapporto di lavoro avrebbe avuto caratteristiche di stabilità analoghe a quelle di un rapporto di lavoro con lo Stato;

16)

se la clausola 5 della direttiva 1999/70/CE, nel prevedere, in ipotesi di divieto di conversione del rapporto di lavoro, la necessità di una misura che presenti garanzie effettive ed equivalenti di tutela dei lavoratori, rispetto ad analoghe situazioni di diritto interno, al fine di sanzionare debitamente gli abusi derivanti dalla violazione della stessa clausola 5 e di eliminare le conseguenze della violazione del diritto comunitario, imponga di tener conto quale sanzione:

a)

del tempo necessario a trovare nuova occupazione e della impossibilità ad accedere ad una occupazione che presenti le caratteristiche di cui al quesito sub 15;

b)

ovvero, di contro, del monte delle retribuzioni che si sarebbero percepite in ipotesi di conversione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato.


(1)  GU L 175, p. 43.


13.3.2010   

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C 63/36


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus (Finlandia) il 5 gennaio 2010 — Bureau National Interprofessionnel du Cognac

(Causa C-4/10)

2010/C 63/56

Lingua processuale: il finlandese

Giudice del rinvio

Korkein hallinto-oikeus

Parti

Ricorrente: Bureau National Interprofessionnel du Cognac

Altre parti nel procedimento: Oy Gust. Ranin, commissione di ricorso del Patentti- ja rekisterihallitus

Questioni pregiudiziali

1)

Se il regolamento (CE) del Consiglio 15 gennaio 2008, n. 110 (1), relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio [in prosieguo: il«regolamento (CE) n. 110/2008»] si applichi alla valutazione dei presupposti per la registrazione di un marchio contenente un’indicazione geografica d’origine protetta nel menzionato regolamento, marchio richiesto il 19 dicembre 2001 e registrato il 31 gennaio 2003;

2)

In caso di soluzione positiva della prima questione, se il marchio il quale contiene tra l’altro un’indicazione geografica d’origine protetta nel regolamento (CE) n. 110/2008 ovvero un’indicazione siffatta impiegata come termine generico e come traduzione ed il quale venga registrato per bevande spiritose che tra l’altro, quanto al procedimento di fabbricazione ed al tenore alcolico, non adempiono i requisiti imposti per l’uso dell’indicazione geografica d’origine in questione, debba essere rifiutato in quanto contrario agli artt. 16 e 23 del regolamento (CE) n. 110/2008;

3)

Se, a prescindere dal fatto che la soluzione della prima questione sia positiva o negativa, un marchio come quello descritto nella seconda questione debba essere considerato tale da poter indurre in errore il pubblico, per esempio circa la natura, la qualità o la provenienza geografica dei prodotti o dei servizi ai sensi dell’art. 3, n. 1, lett. g), della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE (2), sul ravvicinamento della legislazione degli Stati membri in materia di marchi d’impresa, attualmente direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 24 ottobre 2008, 2008/95/CE (3), sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa (versione codificata), [in prosieguo: la «direttiva 89/104/CEE»];

4)

Se, indipendentemente dalla soluzione della prima questione, qualora uno Stato membro abbia previsto sul fondamento dell’art. 3, n. 2, lett. a), della direttiva 89/104/CEE che un marchio può essere escluso dalla registrazione o, se registrato, dichiarato nullo nel caso in cui l’uso di tale marchio d’impresa possa essere vietato ai sensi di norme giuridiche diverse dalle norme in materia di diritto di marchio d’impresa dello Stato membro interessato o della Comunità, debba in tal caso ritenersi che, nella misura in cui la registrazione del marchio contenga elementi in violazione del regolamento (CE) n. 110/2008 tali da poterne vietare l’impiego, un marchio siffatto possa essere escluso dalla registrazione.


(1)  GU L 39, pag. 16.

(2)  GU L 40, pag. 1.

(3)  GU L 299, pag. 25.


13.3.2010   

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C 63/36


Ricorso proposto il 6 gennaio 2010 da Giampietro Torresan avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 19 novembre 2009 nella causa T-234/06, Torresan/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) UAMI e Klosterbrauerei Weissenohe GmbH & Co. KG

(Causa C-5/10 P)

2010/C 63/57

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Giampietro Torresan (rappresentanti: G. Recher e R. Munarini, avvocati)

Altre parti nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) e Klosterbrauerei Weissenohe GmbH & Co. KG

Conclusioni

Annullare la sentenza relativa alla causa T-234/06, reg. n. 414968, notificata a mezzo fax in data 19.11.2009;

Accogliere, in toto, le conclusioni già presentate dal ricorrente avanti al Tribunale nella causa T-234/06,

In ogni caso, con rifusione delle spese di tutto il procedimento, compresi i precedenti due gradi di ricorso presso l'UAMI e del ricorso innanzi al Tribunale.

Motivi e principali argomenti

1)

Violazione e/o falsa applicazione della normativa comunitaria in ambito agricolo e alimentare;

2)

Violazione e/o falsa applicazione della normativa in tema di protezione del consumatore, in relazione al concetto di consumatore medio;

3)

Violazione delle norme riguardanti il regime linguistico del processo;

4)

Snaturamento dei fatti o elementi di prova, tutti elementi tesi a ribadire, come conseguenza unica e finale, il carattere assolutamente distintivo e non descrittivo del marchio Cannabis, allo scopo di veder accertata la violazione o falsa applicazione dell'art. 7, par. 1, lett. c), RMC (1) e la contraddittorietà insita nelle motivazioni portate dal Tribunale a sostegno dell'asserita descrittività del marchio Cannabis. Sarà, conseguentemente, doveroso dichiarare l'annullamento totale della sentenza, di cui alla causa T-234/06, qui impugnata.


(1)  Regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag.1)


13.3.2010   

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C 63/37


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Nederland) l’8 gennaio 2010 — Staatssecretaris van Justitie, altra parte: T. Kahveci

(Causa C-7/10)

2010/C 63/58

Lingua processuale: l’olandese

Giudice del rinvio

Raad van State

Parti

Ricorrente: Staatssecretaris van Justitie

Convenuto: T. Kahveci

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’art. 7 della decisione n. 1/80 [del 19 settembre 1980, relativa allo sviluppo dell’associazione, adottata dal Consiglio di associazione, istituito dall’accordo di associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia] debba essere interpretato nel senso che i familiari di un lavoratore turco inserito nel regolare mercato del lavoro di uno Stato membro non possono invocare questa disposizione dopo che detto lavoratore, mantenendo la cittadinanza turca, ha acquisito la cittadinanza dello Stato membro ospitante.

2)

Se per la soluzione della prima questione sia rilevante in quale momento il lavoratore turco acquisisca la cittadinanza dello Stato membro ospitante.


13.3.2010   

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C 63/37


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Nederland) l’8 gennaio 2010 — Staatssecretaris van Justitie, altra parte: O. Inan

(Causa C-9/10)

2010/C 63/59

Lingua processuale: l’olandese

Giudice del rinvio

Raad van State

Parti

Ricorrenti:

1)

Staatssecretaris van Justitie

2)

O. Inan

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’art. 7 della decisione n. 1/80 [del 19 settembre 1980, relativa allo sviluppo dell’associazione, adottata dal Consiglio di associazione, istituito dall’accordo di associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia] debba essere interpretato nel senso che i familiari di un lavoratore turco inserito nel regolare mercato del lavoro di uno Stato membro non possono invocare questa disposizione dopo che detto lavoratore, mantenendo la cittadinanza turca, ha acquisito la cittadinanza dello Stato membro ospitante.

2)

Se per la soluzione della prima questione sia rilevante in quale momento il lavoratore turco acquisisca la cittadinanza dello Stato membro ospitante.


13.3.2010   

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C 63/38


Ricorso proposto l’8 gennaio 2010 — Commissione europea/Repubblica d’Austria

(Causa C-10/10)

2010/C 63/60

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: R. Lyal, W. Mölls, agenti)

Convenuta: Repubblica d’Austria

Conclusioni della ricorrente

dichiarare che la Repubblica d’Austria è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 56 CE e 40 SEE per aver consentito la detraibilità fiscale di donazioni ad istituti di ricerca e di insegnamento solo nel caso di istituti stabiliti in Austria;

condannare Repubblica d’Austria alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A parere della Commissione, le donazioni ad istituti di ricerca e di insegnamento senza scopo di lucro ricadono nella sfera di applicazione della libera circolazione dei capitali a norma dell’art. 56 CE. La normativa austriaca consente la detraibilità fiscale di donazioni ad istituti di tal genere solo nel caso di istituti stabiliti nel territorio nazionale e non nel caso di donazioni ad analoghi istituti in altri Stati membri o Stati del SEE, il che costituisce violazione degli artt. 56 CE e 40 SEE.

La Repubblica d’Austria giustifica tale normativa deducendo che si tratta di una legittima restrizione, di carattere sostanziale, dell’agevolazione connessa alle donazioni, che sgravia lo Stato da un onere di finanziamento che altrimenti incomberebbe al medesimo, come risulterebbe, inter alia, dalla sentenza della Corte di giustizia nella causa C-396/04, Centro di Musicologia Walter Stauffer (1).

La Commissione contesta tale giustificazione, osservando che la normativa controversa opera una distinzione unicamente in base a criteri geografici e indipendentemente dagli scopi perseguiti dall’istituto finanziato. Inoltre, l’interazione tra finanziamento diretto da parte dello Stato e donazioni da parte di privati, fiscalmente agevolate, sostenuta dalla Repubblica d’Austria, non sarebbe dimostrata. Tale interazione, anche ammessa la sua esistenza, non giustifica, a parere della Commissione, alcuna restrizione alla libera circolazione dei capitali, non trattandosi di un interesse qualificato connesso al sistema fiscale ai sensi della sentenza della Corte di giustizia pronunciata nella causa C-204/90, Bachmann (2).


(1)  Sentenza 10 settembre 2006, Centro di Musicologia Walter Stauffer, causa C-386/04, Racc. pag. I-8203.

(2)  Sentenza 28 gennaio 1992, Bachmannm causa C-204/90, Racc. pag. I-249.


13.3.2010   

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C 63/38


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) l’11 gennaio 2010 — Nickel Institute/Secretary of State for Work and Pensions

(Causa C-14/10)

2010/C 63/61

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court).

Parti

Ricorrente: Nickel Institute.

Convenuto: Secretary of State for Work and Pensions.

Questioni pregiudiziali

1)

Se la direttiva della Commissione 2008/58/CE (1) (in prosieguo: la «direttiva recante il 30o APT») e/o il regolamento (CE) della Commissione n. 790/2009 (2) (in prosieguo: il «regolamento recante il 1o APT») siano invalidi nella parte in cui classificano o riclassificano i carbonati di nichel in relazione alle rispettive soglie tossicologiche, in quanto:

a)

le classificazioni sono state elaborate senza effettuare un’adeguata valutazione delle proprietà intrinseche dei carbonati di nichel conformemente ai criteri e ai requisiti in termini di dati di cui all’allegato VI alla direttiva 67/548/CEE (3) (in prosieguo: la «direttiva sulle sostanze pericolose»);

b)

non è stato adeguatamente valutato se le proprietà intrinseche dei carbonati di nichel possano comportare rischi nel corso della normale manipolazione o utilizzazione, come prescritto ai punti 1.1 e 1.4 dell’allegato VI alla direttiva sulle sostanze pericolose;

c)

non sussistevano le condizioni per fare ricorso alla procedura di cui all’art. 28 della direttiva sulle sostanze pericolose;

d)

le classificazioni sono state illegittimamente basate su una constatazione di deroga prodotta ai fini di una valutazione dei rischi effettuata da un’autorità competente ai sensi del regolamento (CEE) n. 793/93 (4); e/o

e)

l’adozione delle classificazioni non è stata motivata conformemente all’art. 253 CE.

2)

Se la direttiva della Commissione 2009/2/CE (5) (in prosieguo: la «direttiva recante il 31o APT») e/o il regolamento recante il 1o APT siano invalidi, nella parte in cui classificano o riclassificano gli idrossidi di nichel e il gruppo di sostanze a base di nichel (in prosieguo indicati congiuntamente come le «sostanze a base di nichel controverse») sotto gli aspetti considerati, in quanto:

a)

le classificazioni non sono state elaborate sulla base di un’adeguata valutazione delle proprietà intrinseche delle sostanze a base di nichel controverse effettuata conformemente ai criteri e ai requisiti in termini di dati di cui all’allegato VI alla direttiva sulle sostanze pericolose, bensì sulla base di taluni metodi di read-across;

b)

non è stato adeguatamente valutato se le proprietà intrinseche delle sostanze a base di nichel controverse possano comportare rischi nel corso della normale manipolazione o utilizzazione, come prescritto ai punti 1.1 e 1.4 dell’allegato VI alla direttiva sulle sostanze pericolose; e/o

c)

non sussistevano le condizioni cui è subordinata l’applicazione della procedura di cui all’art. 28 della direttiva sulle sostanze pericolose.

3)

Se il regolamento recante il 1o APT sia invalido, nella parte relativa ai carbonati di nichel e alle sostanze a base di nichel controverse, in quanto:

a)

non sussistevano le condizioni cui è subordinata l’applicazione della procedura di cui all’art. 53 del regolamento (CE) n. 1272/2008 (6) (in prosieguo: il «regolamento CEI»), e/o

b)

le classificazioni di cui alla tabella 3.1 dell’allegato VI al regolamento CEI non sono state elaborate sulla base di un’adeguata valutazione delle proprietà dei carbonati di nichel e delle sostanze a base di nichel controverse effettuata conformemente ai criteri e ai requisiti in termini di dati enunciati nell’allegato I al regolamento CEI, bensì mediante applicazione dell’allegato VII al regolamento CEI.


(1)  Direttiva della Commissione 21 agosto 2008, 2008/58/CE, recante trentesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura delle sostanze pericolose (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 246, pag. 1).

(2)  Regolamento (CE) della Commissione 10 agosto 2009, n. 790, recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 235, pag. 1).

(3)  Direttiva del Consiglio 27 giugno 1967, 67/548/CEE, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (GU 196, pag. 1).

(4)  Regolamento (CEE) del Consiglio 23 marzo 1993, n. 793, relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti (GU L 84, pag. 1).

(5)  Direttiva della Commissione 15 gennaio 2009, 2009/2/CE, recante trentunesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura delle sostanze pericolose (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 11, pag. 6).

(6)  Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 2008, n. 1272, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 353, pag. 1).


13.3.2010   

IT

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C 63/39


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) (Regno Unito) l’11 gennaio 2010 — Etimine SA/Secretary of State for Work and Pensions

(Causa C-15/10)

2010/C 63/62

Lingua processuale: l’inglese

Giudice del rinvio

High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court)

Parti

Ricorrente: Etimine SA

Convenuto: Secretary of State for Work and Pensions

Questioni pregiudiziali

1)

Se le classificazioni relative ai borati contestate di cui alla direttiva della Commissione 2008/58 (1) (in prosieguo: il «30o APT») e/o al regolamento della Commissione n. 790/2009 (2) (in prosieguo: il «1o APT») siano invalide per uno o più dei seguenti motivi:

i)

le classificazioni sono state inserite nel 30o APT in violazione di forme sostanziali;

ii)

le classificazioni sono state inserite nel 30o APT in violazione della direttiva 67/548 (3) (in prosieguo: la «DSP») e/o sulla base di manifesti errori di valutazione, in quanto:

a)

la Commissione non ha applicato o non ha applicato in modo corretto il principio della «normale manipolazione o utilizzazione» di cui all’allegato VI alla DSP;

b)

sono stati illegittimamente applicati criteri di valutazione dei rischi;

c)

la Commissione non ha applicato o ha applicato in maniera errata il criterio dell’«adeguatezza», in violazione del punto 4.2.3.3 dell’allegato VI alla DSP;

d)

la Commissione non ha tenuto in debita considerazione la necessità di dati epidemiologici/sull’uomo, e/o

e)

la Commissione ha illegittimamente estrapolato dati relativi a una delle sostanze a base di borato per classificare le altre sostanze a base di borato e/o non ha fornito una motivazione adeguata per tale estrapolazione, in violazione dell’art. 253 CE;

iii)

le classificazioni sono state inserite nel 30o APT in violazione del fondamentale principio di diritto comunitario della proporzionalità.

2)

Se le classificazioni dei borati contestate di cui al 1o APT siano invalide, in quanto

i)

il 1o APT è stato erroneamente adottato utilizzando quale base giuridica la procedura di cui all’art. 53;

ii)

non sono stati applicati i criteri per le nuove classificazioni armonizzate previsti dall’allegato I al regolamento (CE) n. 1278/2008 (4) (in prosieguo: il «regolamento CEI») ed è invece stato erroneamente applicato l’allegato VII al regolamento CEI.


(1)  Direttiva della Commissione 21 agosto 2008, 2008/58/CE, recante trentesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 246, pag. 1).

(2)  Regolamento (CE) della Commissione 10 agosto 2009, n. 790/2009, recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 235, pag. 1).

(3)  Direttiva del Consiglio 27 giugno 1967, 67/548/CEE, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (GU L 196, pag. 1).

(4)  Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 2008, n. 1272/2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).


13.3.2010   

IT

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C 63/40


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Regno Unito) l’11 gennaio 2010 — The Number Ltd, Conduit Enterprises Ltd/Office of Communications e British Telecommunications

(Causa C-16/10)

2010/C 63/63

Lingua processuale: l’inglese

Giudice del rinvio

Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

Parti

Ricorrenti: The Number Ltd, Conduit Enterprises Ltd

Convenuti: Office of Communications e British Telecommunications PLC

Questioni pregiudiziali

1)

«Se il potere conferito agli Stati membri in forza dell’art. 8, n. 1, della direttiva 2002/22/CE (1) (in prosieguo: la «direttiva servizio universale») in combinato disposto con l’art. 8 della direttiva 2002/21/CE (2) (in prosieguo: la «direttiva quadro»), gli artt. 3, n. 2 e 6, n. 2, della direttiva 2002/20/CE (3) (in prosieguo: la «direttiva autorizzazioni») e l’art. 3, n. 2, della direttiva servizio universale nonché altre norme sostanziali di diritto comunitario, di designare una o più imprese per garantire la fornitura del servizio universale, o diversi elementi del servizio universale, quale definito agli artt. 4, 5, 6 e 7 e 9, n. 2, della direttiva servizio universale, deve essere interpretato nel senso che:

a)

autorizza lo Stato membro, allorquando decide di designare un’impresa ai sensi di tale disposizione, ad imporre a tale impresa unicamente obblighi specifici che prescrivono alla medesima di fornire essa stessa agli utenti finali il servizio universale, o diversi elementi dello stesso, per il quale è stata designata, o

b)

autorizza lo Stato membro, allorquando decide di designare un’impresa ai sensi di tale disposizione, ad assoggettare l’impresa designata ad obblighi specifici, che lo Stato membro ritiene essere i più efficaci, appropriati e proporzionati al fine di garantire la fornitura agli utenti finali del servizio universale o di un elemento di esso, a prescindere dal fatto che tali obblighi impongano o meno all’impresa designata di fornire essa stessa il servizio universale o un elemento del medesimo agli utenti finali.

2)

Se, alla luce dell’art. 3, n. 2, della direttiva servizio universale, le disposizioni sopra citate consentono agli Stati membri, nel caso in cui un’impresa sia designata a norma dell’art. 8, n. 1, della direttiva servizio universale in relazione all’art. 5, n. 1, lett. b), della stessa direttiva (servizio completo di consultazione degli elenchi telefonici), senza che sia richiesto che siffatto servizio venga fornito direttamente agli utenti finali, di imporre obblighi specifici a carico dell’impresa designata, ossia:

a)

di mantenere e aggiornare una banca dati completa di informazioni relative agli abbonati;

b)

di mettere a disposizione di qualsiasi soggetto, che desideri fornire servizi di elenco abbonati o servizi di consultazione accessibili al pubblico, i contenuti di una banca dati completa, a lettura automatizzata, di informazioni relative agli abbonati, aggiornata a scadenze regolari, (indipendentemente dal fatto che tale soggetto intenda o meno fornire agli utenti finali un servizio completo di consultazione elenchi); e

c)

fornire a siffatto soggetto la banca dati a condizioni eque, oggettive, orientate ai costi e non discriminatorie».


(1)  Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/22/CE, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale) (GU L 108, pag. 51).

(2)  Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/21/CE, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (GU L 108, pag. 33).

(3)  Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/20/CE, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni) (GU L 108, pag. 21).


13.3.2010   

IT

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C 63/41


Ricorso proposto il 14 gennaio 2010 — Commissione europea/Repubblica ellenica

(Causa C-24/10)

2010/C 63/64

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: M.Karanasou-Apostolopuolou e G. Braun)

Convenuta: Repubblica ellenica

Conclusioni della ricorrente

dichiarare che la Repubblica ellenica, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 14 giugno 2006, 2006/46/CE (1), che modifica le direttive del Consiglio 78/660/CEE, relativa ai conti annuali di taluni tipi di società, 83/349/CEE, relativa ai conti consolidati, 86/635/CEE, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, e 91/674/CEE, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle imprese di assicurazione o, in ogni caso, non avendo comunicato dette disposizioni alla Commissione, è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza della direttiva medesima.

condannare Repubblica ellenica alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per la trasposizione della direttiva 2006/46 nell’ordinamento interno scadeva il 5 settembre 2008.


(1)  GU L 224, pag. 1.


13.3.2010   

IT

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C 63/41


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus (Finlandia) il 18 gennaio 2010 — Bureau National Interprofessionnel du Cognac

(Causa C-27/10)

2010/C 63/65

Lingua processuale: il finlandese

Giudice del rinvio

Korkein hallinto-oikeus

Parti

Ricorrente: Bureau National Interprofessionnel du Cognac

Altre parti nel procedimento: Oy Gust. Ranin, commissione di ricorso del Patentti- ja rekisterihallitus

Questioni pregiudiziali

1)

Se il regolamento (CE) del Consiglio 15 gennaio 2008, n. 110 (1), relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio [in prosieguo: il«regolamento (CE) n. 110/2008»] si applichi alla valutazione dei presupposti per la registrazione di un marchio contenente un’indicazione geografica d’origine protetta nel menzionato regolamento, marchio richiesto il 19 dicembre 2001 e registrato il 31 gennaio 2003;

2)

In caso di soluzione positiva della prima questione, se il marchio il quale contiene tra l’altro un’indicazione geografica d’origine protetta nel regolamento (CE) n. 110/2008 ovvero un’indicazione siffatta impiegata come termine generico e come traduzione ed il quale venga registrato per bevande spiritose che tra l’altro, quanto al procedimento di fabbricazione ed al tenore alcolico, non adempiono i requisiti imposti per l’uso dell’indicazione geografica d’origine in questione, debba essere rifiutato in quanto contrario agli artt. 16 e 23 del regolamento (CE) n. 110/2008;

3)

Se, a prescindere dal fatto che la soluzione della prima questione sia positiva o negativa, un marchio come quello descritto nella seconda questione debba essere considerato tale da poter indurre in errore il pubblico, per esempio circa la natura, la qualità o la provenienza geografica dei prodotti o dei servizi ai sensi dell’art. 3, n. 1, lett. g), della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE (2), sul ravvicinamento della legislazione degli Stati membri in materia di marchi d’impresa, attualmente direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 24 ottobre 2008, 2008/95/CE (3), sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa (versione codificata), [in prosieguo: la «direttiva 89/104/CEE»];

4)

Se, indipendentemente dalla soluzione della prima questione, qualora uno Stato membro abbia previsto sul fondamento dell’art. 3, n. 2, lett. a), della direttiva 89/104/CEE che un marchio può essere escluso dalla registrazione o, se registrato, dichiarato nullo nel caso in cui l’uso di tale marchio d’impresa possa essere vietato ai sensi di norme giuridiche diverse dalle norme in materia di diritto di marchio d’impresa dello Stato membro interessato o della Comunità, debba in tal caso ritenersi che, nella misura in cui la registrazione del marchio contenga elementi in violazione del regolamento (CE) n. 110/2008 tali da poterne vietare l’impiego, un marchio siffatto possa essere escluso dalla registrazione.


(1)  GU L 39, pag. 16.

(2)  GU L 40, pag. 1.

(3)  GU L 299, pag. 25.


13.3.2010   

IT

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C 63/42


Ricorso proposto il 22 gennaio 2010 — Commissione europea/Repubblica di Estonia

(Causa C-39/10)

2010/C 63/66

Lingua processuale: l'estone

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: R. Lyal e K. Saaremäel-Stoilov)

Convenuta: Repubblica di Estonia

Conclusioni della ricorrente

dichiarare che la Repubblica di Estonia è venuta meno agli obblighi derivanti dall’art. 45 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dall’art. 28 dell’Accordo sullo Spazio economico europeo poiché la sua normativa non ha previsto che venga accordata un’esenzione dall’imposta sul reddito per i non residenti il cui reddito complessivo è così infimo che l’esenzione stessa verrebbe applicata nei loro confronti qualora essi fossero soggetti passivi di imposta residenti;

condannare la Repubblica di Estonia alle spese.

Motivi e principali argomenti

La Commissione ha ricevuto la denuncia di un cittadino della Repubblica di Estonia residente nella Repubblica di Finlandia, relativa all’imposizione della sua pensione percepita dall’Estonia. Il cittadino menzionato ha denunciato il fatto che la Repubblica di Estonia non ha applicato alla sua pensione né l’importo abituale dell’esenzione dall’imposta previsto per i residenti, né l’importo integrativo dell’esenzione stessa previsto per i pensionati residenti.

Il denunciante percepisce una metà dei suoi redditi, sotto forma di pensione, dalla Repubblica di Estonia e l’altra metà, quale pensione, dalla Repubblica di Finlandia. I suoi redditi sono molto bassi e se avesse percepito l’insieme dei suoi redditi da un solo e medesimo Stato membro, essi sarebbero tassati per un importo inferiore o non lo sarebbero affatto.

Dalla giurisprudenza della Corte emerge che, se è vero che l’imposizione diretta rientra nella competenza degli Stati membri, questi ultimi devono tuttavia esercitare la loro competenza conformemente al diritto dell’Unione europea, evitando qualsiasi discriminazione fondata sulla nazionalità.

Quando ad un soggetto passivo non residente che ha fatto uso della libera circolazione dei lavoratori non viene riconosciuta l’esenzione dall’imposta cui viene ammesso un soggetto passivo residente, ciò costituisce una disparità di trattamento tra residenti e non residenti nonché in pari tempo una restrizione alla libera circolazione transfrontaliera.

Può, e se sì in quale misura, una siffatta disparità di trattamento considerarsi appropriata e giustificata in ragione della diversità di residenza?

In una situazione in cui il reddito complessivo a livello mondiale del soggetto passivo di imposta è così modesto che lo Stato della fonte di tale reddito non lo tasserebbe affatto o lo tasserebbe per un importo ridotto, se si trattasse di un residente, la Commissione ritiene che gli Stati membri debbano prendere in considerazione, nel prelevare l’imposta sul reddito delle persone fisiche e giuridiche a soggetti non residenti, la loro situazione personale e familiare in una misura tale che ne sarebbe garantito un uguale trattamento, comparato al soggetto passivo di imposta residente.

Quando nella normativa di uno Stato membro si prevede un limite oltre il quale si può presumere che al soggetto passivo di imposta manchino le risorse per finanziare le spese pubbliche, viene meno il fondamento per differenziare quei soggetti passivi, il cui reddito va oltre il limite fissato, a seconda della loro residenza.

La Commissione difende il punto di vista che le disposizioni della legge fiscale della Repubblica di Estonia, che non permettono la concessione dell’esenzione dall’imposta sul reddito delle persone fisiche e giuridiche ai soggetti non residenti i quali percepiscono la metà dei loro redditi dall’Estonia e l’altra metà da un altro Stato membro ed il cui reddito complessivo è così modesto che vi si applicherebbe l’esenzione dall’imposta sul reddito qualora fossero soggetti passivi residenti, sono incompatibili con l’art. 45 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e con l’art. 28 dell’Accordo sullo Spazio economico europeo.


13.3.2010   

IT

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C 63/43


Ordinanza del presidente della Quarta Sezione della Corte 10 dicembre 2009 — Commissione europea/Repubblica d'Austria

(Causa C-110/08) (1)

2010/C 63/67

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Quarta Sezione della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 158 del 21.6.2008.


13.3.2010   

IT

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C 63/43


Ordinanza del presidente della Corte 21 ottobre 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco — Spagna) — Emilia Flores Fanega/Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), Bolumburu S.A.

(Causa C-452/08) (1)

2010/C 63/68

Lingua processuale: lo spagnolo

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 6 del 10.1.2009.


13.3.2010   

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C 63/43


Ordinanza del presidente della Corte 17 dicembre 2009 — Commissione europea/Repubblica di Polonia

(Causa C-516/08) (1)

2010/C 63/69

Lingua processuale: il polacco

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 32 del 7.2.2009.


13.3.2010   

IT

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C 63/43


Ordinanza del presidente della Sesta Sezione della Corte 12 novembre 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica di Ungheria

(Causa C-530/08) (1)

2010/C 63/70

Lingua processuale: l’ungherese

Il presidente della Sesta Sezione della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 19 del 24.1.2009.


13.3.2010   

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C 63/44


Ordinanza del presidente dell’Ottava Sezione della Corte 12 novembre 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica

(Causa C-44/09) (1)

2010/C 63/71

Lingua processuale: il greco

Il presidente dell’Ottava Sezione della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 69 del 21.3.2009.


13.3.2010   

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C 63/44


Ordinanza del presidente della Settima Sezione della Corte 4 dicembre 2009 — Commissione europea/Repubblica di Estonia

(Causa C-46/09) (1)

2010/C 63/72

Lingua processuale: l'estone

Il presidente della Settima Sezione della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 90 del 18.4.2009.


13.3.2010   

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C 63/44


Ordinanza del presidente della Corte 24 novembre 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana

(Causa C-121/09) (1)

2010/C 63/73

Lingua processuale: l'italiano

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 141 del 20.6.2009.


13.3.2010   

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C 63/44


Ordinanza del presidente della Corte 12 novembre 2009 — Commissione delle Comunità europee/Granducato di Lussemburgo

(Causa C-126/09) (1)

2010/C 63/74

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 141 del 20.6.2009.


13.3.2010   

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C 63/44


Ordinanza del presidente della Corte 11 gennaio 2010 — Commissione europea/Regno del Belgio

(Causa C-139/09) (1)

2010/C 63/75

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 141 del 20.6.2009.


13.3.2010   

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C 63/44


Ordinanza del presidente della Corte 15 dicembre 2009 — Commissione europea/Granducato del Lussemburgo

(Causa C-141/09) (1)

2010/C 63/76

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 141 del 20.6.2009.


13.3.2010   

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C 63/44


Ordinanza del presidente della Corte 17 dicembre 2009 — Commissione europea/Granducato di Lussemburgo

(Causa C-149/09) (1)

2010/C 63/77

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 141 del 20.6.2009.


13.3.2010   

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C 63/45


Ordinanza del presidente della Corte 15 dicembre 2009 — Commissione europea/Repubblica portoghese

(Causa C-280/09) (1)

2010/C 63/78

Lingua processuale: il portoghese

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 256 del 24.10.2009.


13.3.2010   

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C 63/45


Ordinanza del presidente della Corte 5 novembre 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof te Amsterdam — Paesi Bassi) — Procedimento penale a carico di X

(Causa C-297/09) (1)

2010/C 63/79

Lingua processuale: l’olandese

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 11 del 16.1.2010.


Tribunale

13.3.2010   

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C 63/46


Sentenza del Tribunale 21 gennaio 2010 — Goncharov/UAMI — DSB (DSBW)

(Causa T-34/07) (1)

(«Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo DSBW - Marchio comunitario denominativo anteriore DSB - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009]»)

2010/C 63/80

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Karen Goncharov (Mosca, Russia) (rappresentanti: avv.ti G. Hasselblatt e A. Späth)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: inizialmente A. Poch, poi B. Schmidt, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: DSB (Copenaghen, Danimarca) (rappresentanti: avv.ti F. González Diáz e T. Graf)

Oggetto

Ricorso avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 4 dicembre 2006 (procedimento R 1330/2005-2), relativa ad un procedimento di opposizione tra la DSB e il sig. K. Goncharov.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il sig. Karen Goncharov è condannato alle spese.


(1)  GU C 82 del 14.4.2007.


13.3.2010   

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C 63/46


Sentenza del Tribunale 21 gennaio 2010 — G-Star Raw Denim/UAMI — ESGW (G Stor)

(Causa T-309/08) (1)

(«Marchio comunitario - Procedimento di opposizione - Domanda di marchio comunitario figurativo G Stor - Marchi nazionale e comunitari verbali e figurativo anteriori G-STAR e G-STAR RAW DENIM - Impedimento relativo alla registrazione - Mancanza di somiglianza tra i marchi - Art. 8, n. 5, del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 5, del regolamento (CE) n. 207/2009]»)

2010/C 63/81

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: G-Star Raw Denim kft (Budapest, Ungheria) (rappresentante: G. Vos, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: D. Botis e J. Novais Gonçalves, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: ESGW Holdings Ltd (Road Town, isole Vergini britanniche, Regno Unito)

Oggetto

Ricorso presentato avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI 14 aprile 2008 (R 1232/2007-1), relativa ad un procedimento di opposizione tra la G-Star Raw Denim kft e la ESGW Holdings Ltd

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La G-Star Raw Denim kft è condannata alle spese.


(1)  GU C 260 dell’11.10.2008.


13.3.2010   

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C 63/47


Sentenza del Tribunale di primo grado 27 gennaio 2010 — REWE-Zentral/UAMI — Grupo Corporativo Teype (Solfrutta)

(Causa T-331/08) (1)

(«Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio denominativo comunitario Solfrutta - Marchio denominativo comunitario anteriore FRUTISOL - Impedimenti relativi alla registrazione - Rischio di confusione - Diniego parziale di registrazione - Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (EC) n. 207/2009]»)

2010/C 63/82

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: REWE-Zentral AG (Colonia, Germania) (rappresentanti: M. Kinkeldey e A. Bognár, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI: Grupo Corporativo Teype, SL (Madrid, Spagna)

Oggetto

Ricorso avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 21 maggio 2008 (procedimento R 1679/2007-2) relativa ad un procedimento di opposizione tra il Grupo Corporativo Teype, SL e la REWE-Zentral AG

Dispositivo

1)

La decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 21 maggio 2008 (procedimento R 1679/2007-2) è annullata.

2)

L’UAMI è condannato alle spese.


(1)  GU C 260 dell’11.10.2008.


13.3.2010   

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C 63/47


Ordinanza del presidente del Tribunale 20 gennaio 2010 — Agriconsulting Europe SA/Commissione

(Causa T-443/09 R)

(Procedimento sommario - Appalti pubblici - Gara d’appalto - Rigetto di un’offerta - Domanda di sospensione dell’esecuzione e di provvedimenti provvisori - Perdita di un’opportunità - Insussistenza di un danno grave ed irreparabile - Mancanza di urgenza)

2010/C 63/83

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Richiedente: Agriconsulting Europe SA (in Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: avv.ti F. Sciaudone, R. Sciaudone e A. Neri)

Resistente: Commissione europea (rappresentanti: A. Bordes e L. Prete, agenti)

Oggetto

Domanda di provvedimenti provvisori riguardo alla gara di appalto EuropeAid/127054/C/SER/Multi, relativa alla prestazione di servizi a breve termine esclusivamente a favore di paesi terzi che beneficiano dell’aiuto esterno della Commissione.

Dispositivo

1)

La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.

2)

Le spese sono riservate.


13.3.2010   

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C 63/47


Ricorso proposto il 30 novembre 2009 — Fercal- Consultadoria e Serviços/UAMI- Jacson of Scandinavia (JACKSON SHOES)

(Causa T-474/09)

2010/C 63/84

Lingua in cui è redatto il ricorso: il portoghese

Parti

Ricorrente: Fercal- Consultadoria e Serviços Ltda (Lisbona, Portogallo) (rappresentante: A. Rodrigues, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Jacson of Scandinavia AB (Vollsjö, Svezia)

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 18 agosto 2009 nel procedimento R 1253/2008-2 e, conseguentemente, mantenere in vigore la registrazione del marchio comunitario n. 1 077 858, «JACKSON SHOES».

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità:«JAKSON SHOES»

Titolare del marchio comunitario: la ricorrente

Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio del richiedente la dichiarazione di nullità:«JACSON OF SCANDINAVIA AB»

Decisione della divisione di annullamento: accoglimento della domanda di annullamento.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: violazione degli artt. 8, n. 4, e 53, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 207/2009 sul marchio comunitario, atteso che non sussiste alcun rischio di confusione tra il marchio «JACKSON SHOES» e il marchio «JACSON OF SCANDINAVIA AB».

Anche se sussistono talune somiglianze grafiche e fonetiche tra i nomi JACKSON e JACSON, il raffronto deve effettuarsi considerando i segni nel loro insieme: «JACKSON SHOES»/«JACSON OF SCANDINAVIA AB».

Non si può riconoscere (sulla base di una semplice denominazione commerciale svedese) un diritto di uso esclusivo, in tutti gli Stati membri dell’Unione europea, di un nome comunemente utilizzato in numerosi altri Stati dell’Unione da migliaia di presone nonché da altre imprese e che, pertanto, costituisce un segno dotato di una debole capacità distintiva. Non si può, conseguentemente, impedire che lo stesso segno — o un altro, simile — sia nuovamente utilizzato da terzi, unitamente ad altri elementi.

Inoltre, un consumatore medio si rende agevolmente conto di trovarsi in presenza di segni distintivi di tipi diversi: l’uno consiste in un marchio denominativo e l’altro in una denominazione commerciale, nel caso di specie nell’inserzione della sigla AB.


13.3.2010   

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C 63/48


Ricorso proposto il 4 gennaio 2010 — PPG e SNF/ECHA

(Causa T-1/10)

2010/C 63/85

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Polyelectrolyte Producers Group GEIE (PPG) (Bruxelles, Belgio), SNF SAS (Andrézieux, Francia) (rappresentanti: avv. K. Van Maldegem, P. Sellar e R. Cana)

Convenuta: Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA)

Conclusioni delle ricorrenti

Dichiarare il ricorso ricevibile e fondato;

annullare l’atto impugnato;

condannare l’ECHA alle spese del procedimento in oggetto;

adottare ogni altra misura che il Tribunale reputi necessaria.

Motivi e principali argomenti

Le ricorrenti chiedono l’annullamento della decisione dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche («ECHA») 7 dicembre 2009, relativa all’identificazione dell’acrillamide (CE n. 201 — 173 — 7) come una sostanza che soddisfa i criteri di cui all’art. 57 del regolamento (CE) n. 1907/2006 (1) (in prosieguo: il «REACH»), conformemente all’art. 59 del REACH.

Sulla base della decisione impugnata, portata all’attenzione delle ricorrenti tramite un comunicato stampa dell’ECHA del 7 dicembre 2009, la sostanza acrillamide è stata inclusa nella lista di 15 nuove sostanze chimiche dell'elenco preliminare delle sostanze ad altissimo rischio. Le ricorrenti sostengono che, ne risulta, che esse saranno obbligate a dare certe informazioni relativamente al livello di acrillamide nei loro prodotti che vendono a clienti affinché detti clienti rispettino gli obblighi di notifica ed informazione ad essi incombenti in forza del REACH. Inoltre, esse potrebbero anche essere obbligate ad aggiornare le schede di sicurezza e/o a comunicare ai loro clienti informazioni in merito all’identificazione della acrillamide come sostanza ad altissimo rischio.

Le ricorrenti affermano che l’atto impugnato è illegittimo in quanto si basa su una valutazione dell’acrillamide scientificamente e giuridicamente errata. Secondo le loro osservazioni la convenuta ha commesso un manifesto errore di valutazione nell’adottare l’atto impugnato. Le ricorrenti sostengono, in particolare, che l’atto impugnato viola le norme applicabili stabilite per l’identificazione delle sostanze ad altissimo rischio nell’ambito del REACH.

In sunto, le ricorrenti lamentano che l’atto impugnato di fatto identifica l’acrillamide come una sostanza ad altissimo rischio basandosi sulla circostanza che l’acrillamide è una sostanza chimica. Tuttavia, le ricorrenti osservano che l’acrillamide viene impiegata unicamente come sostanza intermedia ed è perciò esclusa dal Titolo VII del REACH relativo alle autorizzazioni, conformemente agli artt. 2, n. 8, e 59, del detto regolamento.

Inoltre, le ricorrenti adducono che l’atto impugnato è stato adottato senza sufficienti prove a sostegno e la convenuta avrebbe perciò commesso un manifesto errore di valutazione.

Infine, a giudizio delle ricorrenti l’atto impugnato, oltre a non rispettare i requisiti posti dal REACH, viola i principi di proporzionalità e di parità di trattamento.


(1)  Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre 2006, n. 1907, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU 2006, pag. 1).


13.3.2010   

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C 63/49


Ricorso di Luigi Marcuccio proposto il 15 gennaio 2010 avverso l’ordinanza del 29 ottobre 2009 del Tribunale della funzione pubblica nella causa F-94/08, Marcuccio/Commissione

(Causa T-12/10 P)

2010/C 63/86

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (rappresentante: G. Cipressa, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

In ogni caso: annullare in toto e senza eccezione alcuna l'ordinanza impugnata.

Dichiarare che il ricorso in primo grado in relazione al quale fu emessa l'ordinanza impugnata, era perfettamente ricevibile in toto e senza eccezione alcuna.

In via principale: accogliere in toto e senza eccezione alcuna il petitum dell'attore contenuto nel ricorso in primo grado.

Condannare la convenuta alla rifusione, in favore dell'attore, di tutte le spese diritti ed onorari da quest'ultimo sopportati ed inerenti tutti i gradi di giudizio finora esperiti, della causa de qua.

In via subordinata: rinviare de causa de qua al Tribunale della funzione pubblica, in diversa composizione, perché statuisca di nuovo in merito alla medesima.

Motivi e principali argomenti

La presente impugnazione si rivolge contro l'ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (TFP) del 29 ottobre 2009, emessa nella causa F-94/08. Questa ordinanza ha respinto come manifestamente irricevibile un ricorso avente per oggetto l'annullamento della nota del 28 marzo 2008 con la quale la Commissione europea lo ha informato del proprio intento di operare una trattenuta sulla sua indennità di invalidità al fine di ottenere il pagamento delle spese sostenute in un precedente giudizio.

A sostegno delle proprie pretensioni, il ricorrente fa valere lo snaturamento e travisamento dei fatti che sarebbe stato commesso dall'ordinanza impugnata, un difetto assoluto di motivazione, nonché l'applicazione ed interpretazione incorrette del principio tempus regis actum e della nozione di decisione recante pregiudizio.


13.3.2010   

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C 63/49


Ricorso presentato il 22 gennaio 2010 — Alisei/Commissione

(Causa T-16/10)

2010/C 63/87

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Alisei (Roma, Italia) (rappresentanti: F. Sciaudone, avvocato, R. Sciaudone, avvocato, A. Neri, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione di rigetto;

annullare la decisione di aggiudicazione;

condannare la Commissione al risarcimento dei danni;

condannare la Commissione al pagamento delle spese del presente giudizio.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso Alisei chiede:

l'annullamento della decisione della Commissione del 29 ottobre 2009, con la quale la Commissione non ha accolto la domanda di sovvenzione presentata dalla ricorrente nell'ambito dell'invito a presentare proposte «Facility for rapid response to soaring food prices in developing countries» (EuropeAid/128608/C/ACT/Multi), da un lato, e ha collocato la sua domanda in una lista di riserva, dall'altro;

l'annullamento della decisione della Commissione del 29 ottobre 2009 con la quale la Commissione ha selezionato la domanda di sovvenzione presentata da un'altra organizzazione;

il risarcimento dei danni subiti.

Si ritiene a questo riguardo che, conformemente alle indicazioni contenute nell'invito a presentare proposte, la ricorrente proponeva un'azione diretta a migliorare le capacità produttive in Sao Tomé e Principe, indicando a tal fine come partner locale un'organizzazione esperta nel settore agricolo.

Essendo stata preselezionata la proposta della ricorrente, essa fu invitata a presentare la domanda completa entro il 15 settembre 2009.

Non ricevendo alcuna comunicazione sull'esito della valutazione della propria offerta, contrariamente alle altre organizzazioni che avevano risposto all'invito a presentare proposte in questione, la ricorrente chiedeva informazioni con e-mail del 17 novembre 2009. Con risposta in pari data, la Commissione informava che la risposta era già stata inviata a tutti i partecipanti e, ad ogni modo, allegava copia della stessa. Con la decisione impugnata, la Commissione europea comunicava alla ricorrente che il comitato di valutazione non aveva selezionato la sua proposta ai fini della concessione della sovvenzione e che aveva deciso di inserire la sua proposta in una lista di riserva valida fino al 31 dicembre 2009. La Commissione comunicava inoltre che, nell'eventualità in cui Alisei non fosse stata contattata entro tale periodo, essa non sarebbe più stata presa in considerazione per la concessione di una sovvenzione nell'ambito dell'invito a presentare proposte in questione.

A sostegno della richiesta di annullamento della decisione che ha rigettato la domanda di sovvenzione della ricorrente, si fa valere:

la violazione dell'obbligo di motivazione, nei limiti in cui la Commissione non ha indicato, ed ha volontariamente ed esplicitamente rifiutato la richiesta di informazioni in tal senso, i motivi (neanche sommari) per i quali la domanda della ricorrente è stata esclusa e posta in una lista di riserva;

la violazione del principio di trasparenza dell'azione amministrativa, del principio di parità di trattamento e del diritto di difesa, nei limiti in cui la Commissione ha informato gli altri concorrenti esclusi dei motivi di esclusione mentre subordina la comunicazione delle informazioni alla ricorrente allo scadere del periodo di validità della lista di riserva.

A sostegno della richiesta di annullamento della decisione che ha aggiudicato la sovvenzione all'organizzazione aggiudicatrice, si fa valere:

l'errata ed infondata valutazione della decisione nei limiti in cui la Commissione ha selezionato per una sovvenzione una domanda presentata da un'organizzazione con esperienza professionale limitata e capacità tecnica insufficiente, nonché priva di autonomia rispetto a quelle presentate dalle altre organizzazioni, ed in particolare a quella della ricorrente.

La ricorrente chiede, infine, il risarcimento del danno subito.


13.3.2010   

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C 63/50


Ordinanza del Tribunale 7 gennaio 2010 — van Hest/Consiglio e Commissione

(Causa T-11/98) (1)

2010/C 63/88

Lingua processuale: l’olandese

Il presidente dell’Ottava Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 72 del 07.3.1998.


13.3.2010   

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C 63/51


Ordinanza del Tribunale 14 gennaio 2010 — Koninklijke FrieslandCampina/Commissione

(Causa T-348/03 RENV) (1)

2010/C 63/89

Lingua processuale: l'olandese

Il presidente della Settima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 21 del 24.1.2004.


13.3.2010   

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C 63/51


Ordinanza del Tribunale 11 gennaio 2010 — Reno Schuhcentrum/UAMI — Payless ShoeSource Worldwide (Payless ShoeSource)

(Causa T-173/07) (1)

2010/C 63/90

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente della Seconda Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 170 del 21.7.2007.


Tribunale della funzione pubblica

13.3.2010   

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C 63/52


Ricorso proposto il 15 dicembre 2009 — Michail/Commissione

(Causa F-100/09)

2010/C 63/91

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Christos Michail (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: avv. C. Meidani)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

L’annullamento della decisione della convenuta recante rigetto della domanda di assistenza proposta ai sensi dell’art. 24 dello Statuto a causa delle molestie psicologiche che il ricorrente afferma di aver subito.

Conclusioni del ricorrente

Annullare la decisione 9 marzo 2009 recante rigetto della domanda di assistenza proposta ai sensi dell’art. 24 dello Statuto;

condannare la Commissione al risarcimento del danno morale stimato per un importo pari a EUR 30 000;

condannare la Commissione europea alle spese.


13.3.2010   

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C 63/52


Ricorso proposto il 15 dicembre 2009 — AA/Commissione

(Causa F-101/09)

2010/C 63/92

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: AA (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: avv.ti K. Van Maldegem e C. Mereu)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

In via principale, l’annullamento parziale della decisione di inquadrare il ricorrente nel grado AD6, con attribuzione dello scatto 2, e la condanna della convenuta al risarcimento dei danni morali e materiali. In subordine, la condanna della convenuta al risarcimento dei danni morali e materiali causati dal ritardo nell’assunzione del ricorrente.

Conclusioni del ricorrente

In via principale, annullare la decisione 19 febbraio 2009 nella parte in cui è stabilito l’inquadramento definitivo del ricorrente, e condannare la convenuta al risarcimento dei danni materiali e morali stimati in EUR 320 854, importo maggiorato degli interessi compensatori e moratori al tasso del 6,75 %.

In subordine, condannare la convenuta al risarcimento dei danni morali e materiali causati dal ritardo nell’assunzione del ricorrente, stimati in EUR 2 331 246, maggiorati degli interessi compensatori e moratori al tasso del 6,75 %.

Condannare la Commissione europea alle spese.


13.3.2010   

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C 63/52


Ricorso presentato il 4 gennaio 2010 — Marcuccio/Commissione

(Causa F-1/10)

2010/C 63/93

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Luigi Marcuccio (Tricase, Lecce) (Rappresentante: G. Cipressa, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

L’annullamento delle decisioni di rigetto delle domande del ricorrente miranti ad ottenere il rimborso nella misura del 100 % di alcune spese mediche.

Conclusioni del ricorrente

Annullare le decisioni, comunque formatesi, con le quali furono rigettate le due domande di rimborso datate 25 dicembre 2008;

annullare la decisione, comunque formatasi, con la quale è stata rigettata la domanda datata 27 dicembre 2008;

annullare, quatenus opus est, la decisione di rigetto, comunque formatasi, del reclamo datato 11 luglio 2009 formato dal ricorrente avverso le due decisioni di rigetto delle due domande di rimborso datate 25 dicembre 2008 nonché avverso la decisione di rigetto della domanda datata 27 dicembre 2008;

annullare, quatenus opus est, la nota datata 21 settembre 2009, pervenuta al ricorrente in data 26 ottobre 2009 redatta in lingua non italiana e in data 24 dicembre 2009 nella sua traduzione in lingua italiana;

condannare la convenuta, senza ulteriore indugio, a corrispondere al ricorrente, a titolo di rimborso al 100 % delle spese mediche da lui sostenute e delle quali chiese il rimborso al Regime comune di assicurazione malattia, la somma di 2 519,08 euro ovvero quella somma minore che il Tribunale riterrà giusta ed equa a questo titolo, ed in più gli interessi sull’immediatamente summenzionata somma, a decorrere dal primo giorno del quinto mese successivo al momento in cui il destinatario della domanda datata 27 dicembre 2008 nonché delle due domande di rimborso datate 25 dicembre 2008 fu messo in condizione di prenderne visione, nella misura del 10 % all’anno e con capitalizzazione annuale, ovvero nella misura, con la capitalizzazione e con il dies a quo che il Tribunale riterrà giusti ed equi;

condannare la Commissione, senza ulteriore indugio, a corrispondere all’attore la differenza tra quanto da quest’ultimo sborsato per spese mediche sostenute dal medesimo tra il 1o dicembre 2000 ed il 30 novembre 2008 incluso e di cui fu una pletora di domande di rimborso, da parte del ricorrente, al Regime comune di assicurazione malattia nel lasso di tempo che va dal lo dicembre 2000 al 30 novembre 2008, e quanto finora erogatogli, ovvero quanto il Tribunale riterrà giusto ed equo in quest’ambito, ed in più gli interessi sull’immediatamente summenzionata differenza ovvero su quanto il Tribunale riterrà giusto ed equo, a decorrere dal primo giorno del quinto mese successivo al momento in cui il destinatario della domanda datata 27 dicembre 2008 fu messo in condizione di prenderne visione, nella misura del 10 % all’anno e con capitalizzazione annuale, ovvero nella misura, con la capitalizzazione e con il dies a quo che il Tribunale riterrà giusti ed equi;

condannare la convenuta alle spese.


13.3.2010   

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C 63/53


Ricorso presentato il 7 gennaio 2010 — Marcuccio/Commissione

(Causa F-2/10)

2010/C 63/94

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Luigi Marcuccio (Tricase, Lecce) (Rappresentante: G. Cipressa, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

L’annullamento delle decisioni di rigetto delle domande del ricorrente miranti ad ottenere il rimborso nella misura del 100 % di alcune spese mediche.

Conclusioni del ricorrente

Annullare la decisione, comunque formatasi, con la quale fu rigettata la domanda datata 17 marzo 2009;

annullare, quatenus opus est, la nota datata 9 giugno 2009;

annullare, quatenus opus est, la decisione di rigetto, comunque formatasi, del reclamo datato 15 settembre 2009, formato dal ricorrente avverso la decisione di rigetto della domanda datata 17 marzo 2009;

annullare, quatenus opus est, la nota datata 22 settembre 2009;

condannare la Commissione a corrispondere all’attore la differenza tra quanto da quest’ultimo sborsato per spese mediche sostenute dal medesimo tra il lo dicembre 2000 ed il 17 marzo 2009 incluso e di cui fu una pletora di domande di rimborso, nel lasso di tempo che va dal 1o dicembre 2000 al 17 marzo 2009, e quanto finora rimborsatogli dal Regime comune di assicurazione malattia, ovvero quanto il Tribunale riterrà giusto ed equo in quest’ambito, ed in più gli interessi sull’immediatamente summenzionata differenza ovvero su quanto il Tribunale riterrà giusto ed equo, a decorrere dal primo giorno del quinto mese successivo al momento in cui il destinatario della domanda datata 17 marzo 2009 fu messo in condizione di prenderne visione, nella misura del 10 % all’anno e con capitalizzazione annuale, ovvero nella misura, con la capitalizzazione e con il dies a quo che il Tribunale riterrà giusti ed equi;

condannare la convenuta alle spese.


13.3.2010   

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C 63/54


Ricorso proposto il 18 gennaio 2010 — Nastvogel/Consiglio

(Causa F-4/10)

2010/C 63/95

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Christiana Nastvogel (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: avv.ti S. Orlandi, A. Coolen, H.-N. Louis, E. Marchal)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Oggetto e descrizione della controversia

L’annullamento della decisione con la quale è stabilito il rapporto informativo della ricorrente per il periodo 1o luglio 2006–31 dicembre 2007.

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione con la quale è stabilito il rapporto informativo della ricorrente per il periodo 1o luglio 2006–31 dicembre 2007;

condannare il Consiglio dell'Unione europea alle spese.


13.3.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 63/54


Ricorso proposto il 19 gennaio 2010 — Clarke/UAMI

(Causa F-5/10)

2010/C 63/96

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Nicole Clarke (Alicante, Spagna) (rappresentante: avv. H. Tettenborn)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Oggetto e descrizione della controversia

Da un lato, dichiarare la nullità della clausola del contratto della ricorrente che prevede lo scioglimento automatico del contratto di lavoro nel caso in cui la ricorrente non venga selezionata a seguito di un concorso esterno previsto per l’UAMI, dall’altro, dichiarare che i concorsi UAMI/AD/01/07, UAMI/AD/02/07, UAMI/AST/01/07 e UAMI/AST/02/02, non hanno alcuna incidenza sul contratto della ricorrente. Infine, una domanda di risarcimento danni.

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

Annullare le decisioni dell’UAMI contenute nella lettera del 12 marzo 2009, con le quali viene stabilito il termine del rapporto di lavoro della ricorrente con l’applicazione di un preavviso di risoluzione di 8 mesi, a decorrere dal 16 marzo 2009, e accertare la continuazione del rapporto di lavoro, non risolto, tra la ricorrente e l’UAMI. Qualora il Tribunale lo ritenga necessario, la ricorrente chiede altresì l’annullamento degli ulteriori atti dell’UAMI, ritenuti dalla ricorrente non autonomi, del 3 agosto 2009 (sospensione del termine per 3 mesi) e del 9 ottobre 2009 (rigetto del reclamo).

Annullare o dichiarare la nullità della clausola di risoluzione contenuta nell’art. 5 del contratto di lavoro della ricorrente con l’UAMI; in subordine,

dichiarare che anche in futuro lo scioglimento del contratto di lavoro della ricorrente non potrà essere fondato sulla clausola di risoluzione in esso contenuta;

accertare, in ulteriore subordine, che in ogni caso i concorsi indicati nella lettera dell’UAMI del 12 marzo 2009 non potevano far scaturire effetti negativi dalla clausola di risoluzione.

Condannare l’UAMI a risarcire la ricorrente, con un importo adeguato stabilito dal giudice in via equitativa, per i danni morali e immateriali da essa subiti per le dichiarazioni di cui al punto 1. della domanda.

Nel caso in cui l’attività lavorativa concretamente prestata dalla ricorrente al momento della decisione del Tribunale e/o il pagamento delle spettanze dovute dall’UAMI alla ricorrente abbiano termine, nonostante la persistenza di un rapporto di lavoro, a causa del comportamento illegittimo dell’UAMI:

condannare l’UAMI — dopo aver accertato l’obbligo di quest’ultimo di mantenere alle sue dipendenze la ricorrente alle medesime condizioni e a reintegrarla nel servizio — a risarcire integralmente la ricorrente per i danni materiali da essa subiti, in particolare pagandole tutte le eventuali spettanze arretrate e tutti gli ulteriori costi da essa sopportati a causa del comportamento illegittimo dell’UAMI (deducendo le indennità di disoccupazione percepite).

In subordine, nel caso in cui per motivi di diritto o di fatto nel caso di specie non avvenga una reintegrazione della ricorrente nel servizio e/o un proseguimento del rapporto di lavoro alle medesime condizioni, condannare l’UAMI a risarcire la ricorrente del danno materiale da essa subito a causa dell’illegittima interruzione della sua attività lavorativa, per un importo pari alla differenza tra la sua concreta aspettativa di reddito nell’arco della vita e il reddito che la ricorrente avrebbe percepito se il contratto fosse stato mantenuto, considerando i diritti a pensione ed ulteriori prestazioni.

Condannare l’UAMI alle spese del procedimento.


13.3.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 63/55


Ricorso proposto il 19 gennaio 2010 — Munch/UAMI

(Causa F-6/10)

2010/C 63/97

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Yannick Munch (Barcellona, Spagna) (rappresentante: avv. H. Tettenborn)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Oggetto e descrizione della controversia

Da un lato, dichiarare la nullità della clausola del contratto del ricorrente che prevede lo scioglimento automatico del contratto di lavoro nel caso in cui il ricorrente non venga selezionato a seguito di un concorso esterno previsto per l’UAMI, dall’altro, dichiarare che i concorsi UAMI/AD/01/07, UAMI/AD/02/07, UAMI/AST/01/07 e UAMI/AST/02/02, non hanno alcuna incidenza sul contratto del ricorrente. Infine, una domanda di risarcimento danni

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

Annullare le decisioni dell’UAMI contenute nella lettera del 12 marzo 2009, con le quali viene stabilito il termine del rapporto di lavoro del ricorrente con l’applicazione di un preavviso di risoluzione di 7 mesi, a decorrere dal 16 marzo 2009, e accertare la continuazione del rapporto di lavoro, non risolto, tra il ricorrente e l’UAMI. Qualora il Tribunale lo ritenga necessario, il ricorrente chiede l’annullamento dell’ulteriore atto dell’UAMI, ritenuto dal ricorrente non autonomo, del 9 ottobre 2009 (rigetto del reclamo).

Annullare o dichiarare la nullità della clausola di risoluzione contenuta nell’art. 5 del contratto di lavoro del ricorrente con l’UAMI; in subordine,

dichiarare che anche in futuro lo scioglimento del contratto di lavoro del ricorrente non potrà essere fondato sulla clausola di risoluzione in esso contenuta;

accertare, in ulteriore subordine, che in ogni caso i concorsi indicati nella lettera dell’UAMI del 12 marzo 2009 non potevano far scaturire effetti negativi dalla clausola di risoluzione.

Condannare l’UAMI a risarcire il ricorrente, con un importo adeguato stabilito dal giudice in via equitativa, per i danni morali e immateriali da esso subiti per le dichiarazioni di cui al punto 1. della domanda.

Condannare l’UAMI — dopo aver accertato l’obbligo di quest’ultimo di mantenere alle sue dipendenze il ricorrente alle medesime condizioni e a reintegrarlo nel servizio — a risarcire integralmente il ricorrente dei danni materiali da esso subiti, in particolare pagandogli tutte le eventuali spettanze arretrate e tutti gli ulteriori costi da esso sopportati a causa del comportamento illegittimo dell’UAMI (deducendo le indennità di disoccupazione percepite).

In subordine, nel caso in cui per motivi di diritto o di fatto nel caso di specie non avvenga una reintegrazione del ricorrente nel servizio e/o un proseguimento del rapporto di lavoro alle medesime condizioni, condannare l’UAMI a risarcire il ricorrente del danno materiale da esso subito a causa dell’illegittima interruzione della sua attività lavorativa, per un importo pari alla differenza tra la sua concreta aspettativa di reddito nell’arco della vita e il reddito che il ricorrente avrebbe percepito se il contratto fosse stato mantenuto, considerati i diritti a pensione ed ulteriori prestazioni.

Quantomeno, in ogni caso, riconoscere al ricorrente, per il danno materiale da esso subito a causa dell’illegittima interruzione della sua attività lavorativa, un risarcimento per un importo pari alla differenza tra il reddito conseguito sino al 15 ottobre 2009 e il reddito che il ricorrente avrebbe percepito se il contratto fosse stato mantenuto sino al 15 novembre 2009, considerati i diritti a pensione ed ulteriori prestazioni.

Condannare l’UAMI alle spese del procedimento.


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